Lexipedia

Decisione

32.2014.154

Revisione della rendita (dapprima riduzione, poi soppressione).Perizia SAM giudicata inaffidabile e rinvio atti per esec. perizia bidisciplinare (psi. + reuma.). Raccomandazioni circa le modalità d'ap

3 giugno 2015Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SMR hanno aggiunto che non vi è “nessuna evidenza

clinica che un disturbo psichiatrico fosse presente antecedentemente alla

decisione”, rilevando che “in precedenza non è stato riscontrato nessun

disturbo psichico dal perito psichiatra, dr.ssa __________, che aveva visitato

l’assicurato in corso di perizia pluridisciplinare SAM” (doc. XIV/1).

Il TCA non può fare proprie queste considerazioni dei medici del

SMR.

Se, da una parte, è vero che, nel proprio referto peritale, la

dr.ssa __________ non ha riscontrato alcuna patologia psichica, d’altra parte,

questo Tribunale rileva che, come correttamente evidenziato dal patrocinatore

dell’assicurato e contrariamente al parere del SMR (doc. XIV/1), l’esistenza di

un “disturbo depressivo reattivo significativo” è già stata messa in luce dal

dr. __________ nel referto del 7 maggio 2012 (doc. C), precedente l’emanazione

della decisione impugnata.

La presenza di una problematica depressiva è poi stata confermata

dal dr. __________ nel referto del 7 settembre 2012 (doc. D) e, in corso di

causa, dal referto del dr. __________ del 9 novembre 2012 (doc. G1) e da quello

del 28 novembre 2012 della dr.ssa __________ (doc. G2).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della

situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 31 luglio 2012 – quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b).

In concreto, il TCA, contrariamente al parere dell’UAI, rileva che

già prima dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurato ha prodotto il

referto del dr. __________, attestante l’esistenza di “disturbi reattivi

significativi e ben comprensibili”, che avrebbe dovuto essere sottoposto alla

dr.ssa __________ al fine di verificare se, dopo il suo esame peritale, fosse

subentrato o meno un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.

Ciò appare tanto più necessario alla luce degli ulteriori referti

medici prodotti dall’assicurato a comprova dell’esistenza di una problematica

depressiva importante (doc. D; G1 e G2), che ha potuto essere constatata anche

dal dr. __________ in occasione del ricovero dal 10 al 24 ottobre 2012 presso

l’Ospedale regionale di __________ (doc. G1).

In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile,

senza prima procedere ad un complemento peritale da parte della dr.ssa __________,

concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario

dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, giustifichi una capacità lavorativa

globale del 100%, come stabilito dalla dr.ssa __________ e confermato dalla

dr.ssa __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR (doc.

82-1, IV/bis, XIV/1) .

Tale soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo trascorso

tra la valutazione peritale della dr.ssa __________ (la quale ha visitato

l’assicurato nel mese di ottobre 2011) e l’emanazione della decisione impugnata

(del 31 luglio 2012). (…)"

1.5. Esperiti gli accertamenti

medici del caso, in particolare una nuova perizia medica del 28 marzo 2014 a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 132/1-57), con

progetto di decisione del 12 maggio 2014 (doc. 138/1-4), poi confermato con

decisione del 18 settembre 2014 (doc. A1), l'UAI ha ridotto, a partire dal 1°

novembre 2012, ad un quarto di rendita d’invalidità (con un grado del 41%) la

prestazione spettante all'assicurato.

Inoltre l'UAI ha soppresso

la rendita a partire dal 1° febbraio 2014 (tre mesi dopo la modifica del grado,

art. 88a OAI) essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

1.6. Contro questa decisione

l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso

al TCA, con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione

di un quarto di rendita d’invalidità anche dopo il 31 gennaio 2014 (doc. I).

Il rappresentante

dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

1.7. L’UAI, in risposta, ha

postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa (cfr. IV+bis).

1.8. In data 9 dicembre 2014 il

patrocinatore dell’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica (doc. XI

+ B1).

1.9. Con osservazioni del 23 dicembre

2014 l’UAI ha rilevato:

" Con

particolare riferimento al rapporto della psichiatra curante Dr.ssa __________

datato 23.10.2014 (doc. B1 incarto TCA), al certificato 17.11.2014 del curante

Dr. __________ (doc. B2 incarto TCA) nonché all’esame RM rachide dorsale/lombare

del 17.7.2014 (doc. B3 incarto TCA), si osserva quanto segue.

Come di consueto, l’UAI ha sottoposto al vaglio del Servizio

medico regionale dell’AI (di seguito SMR) la documentazione medica di cui

sopra.

Ora, ritenuto come il Dr. __________ e la psichiatra Dr.ssa __________

del SMR dell’AI – mediante annotazione 19.12.2014 qui allegata – hanno

precisato che “A questo punto, visto la persistenza del quadro clinico

segnalato dalla Dr.ssa __________ dopo 4 mesi, è possibile ipotizzare un

peggioramento del quadro clinico, ma a mio avviso a partire dalla prima

valutazione della Dr.ssa __________; è da valutare se esso ha una ripercussione

anche sulla CL. L’attuale documentazione somatica mostra inoltre una

problematica a livello del rachide lombare con stenosi radiologica del canale.

In questa situazione è auspicabile l’esecuzione di una valutazione di decorso

in ambito SAM con rivalutazione psichiatrica, reumatologica e neurologica”, in

via principale si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle

assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’amministrazione al fine

di espletare i necessari accertamenti medici del caso conformemente a quanto

indicato dal SMR all’interno dell’annotazione summenzionata.

In via subordinata, si chiede invece a codesto lodevole TCA di

voler confermare la decisione del 18 settembre 2014 e, conseguentemente,

respingere il ricorso.” (cfr. Doc. XIV+bis)

1.10. Con lettera dell’8 gennaio

2015 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…)

Ho letto con attenzione le annotazioni del Servizio medico

regionale dell’AI di data 19 dicembre 2014, rispettivamente le osservazioni

dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del 23 dicembre 2014, mediante le

quali sostanzialmente di propone “l’esecuzione di una valutazione di decorso in

ambito SAM con rivalutazione psichiatrica, reumatologica e neurologica”.

A tal riguardo in nome e per conto del signor RI 1 vi significo di

non oppormi di principio alla nuova impostazione suggerita, atteso che già in

sede ricorsuale il mio mandante aveva richiesto l’espletazione di un nuovo

accertamento peritale di natura psichiatrica e reumatologica, essendo il di lui

stato valetudinario sensibilmente peggiorato.

Lascio cionondimeno a codesto Tribunale il compito di verificare

l’opportunità di nuovamente incaricare il Servizio Accertamento Medico di

Bellinzona dell’esecuzione della nuova perizia, atteso che già in passato tale

Servizio in almeno due occasioni si è occupato di esprimere delle valutazioni

in ordine alla condizione psico-fisica del signor RI 1, le quali hanno fondato

oggetto di giustificate e plausibili censure.” (cfr. Doc. XVI)

Con successivo scritto del

16 gennaio 2015 l’Ufficio AI si è così espresso:

" Preso atto

delle osservazioni di controparte datate 8.1.2015 (mediante le quali il Signor RI

1 dichiara di non opporsi alla proposta formulata dall’Ufficio AI), lo

scrivente Ufficio precisa quanto segue.

Come già indicato all’interno delle osservazioni di causa del 23

dicembre 2014, il Servizio medico regionale dell’AI (cfr. in tal senso

l’annotazione SMR del 19 dicembre 2014 agli atti) – alla luce dell’intera

documentazione medica presente all’inserto – ritiene corretto procedere

mediante una perizia pluridisciplinare di decorso di natura psichiatrica,

reumatologica e neurologica al fine di stabilire con certezza l’evoluzione

della capacità lavorativa dell’assicurato in questione. Si specifica inoltre

che il relativo mandato peritale verrà attribuito dall’amministrazione per il

tramite della piattaforma in rete SuisseMED@P (conformemente a quanto previsto

dalle marginali 2075 e segg. della Circulaire sur la procédure dans

l’assurance-invalidité (CPAI)).” (cfr. doc. XVIII)

1.11. In data 26 gennaio 2015 il

presidente del TCA ha interpellato l’avv. __________, capo del servizio

giuridico dell’ambito assicurazione invalidità dell’UFAS, con uno scritto del

seguente tenore:

" Il TCA è

chiamato ad esaminare un caso nel quale sia il patrocinatore dell’assicurato

che l’Ufficio AI sono concordi nel ritenere necessaria una perizia medica

pluridisciplinare.

Il rappresentante dell’assicurato ha tuttavia sollevato il timore

che ad occuparsi della gestione sia nuovamente il SAM di Bellinzona. L’UAI ha

risposto che il relativo mandato peritale verrà attribuito dall’amministrazione

per il tramite della piattaforma in rete SuisseMED@P.

In tale contesto, mi rivolgo a lei per sapere se il principio

aleatorio viene applicato integralmente anche per quel che riguarda gli

assicurati ticinesi.

In altri termini, per le perizie pluridisciplinari entrano in

considerazione tutti e 26 i Centri peritali (cfr. R. Kocher, “SuisseMED@P a

deux ans: où en sommes-nous?”, in Sécurité sociale CHSS 5/2014, pag. 288

segg.) oppure, per ragioni linguistiche (in particolare per le perizie

pischiatriche) soltanto una parte di essi? Si sì, quali? (…)” (doc. XIX)

L’avv. __________, con

lettera del 9 febbraio 2015, ha risposto come segue:

" Faccio

riferimento al suo scritto del 26 gennaio 2015 e le comunico quanto segue.

Ogni centro peritale attivo su SuisseMED@P ha la possibilità di

indicare sulla piattaforma informatica in quale lingua può eseguire una perizia

pluridisciplinare. L’offerta linguistica così come l’offerta delle discipline

proposte dai centri possono variare a seconda degli specialisti disponibili.

Questo significa che, di principio, tutti e 26 i centri peritali possono

effettuare perizie pluridisciplinari nelle tre lingue nazionali.

Inoltre, al momento dell’attribuzione del mandato sulla

piattaforma SuisseMED@P gli uffici AI specificano la lingua della perizia e la

lingua parlata dell’assicurato. A dipendenza della costellazione scelta un

numero più o meno grande di centri peritali può entrare in gioco. Inutile

sottolineare, che gli uffici AI non possono conoscere le lingue o le discipline

indicate dai centri e non sanno dunque quali e quanti centri sono in gara per

l’assegnazione del mandato.

Ovviamente se il mandato viene attribuito ad un centro che non

dispone di medici in grado di eseguire la perizia nella lingua della persona

assicurata, un interprete dovrà essere presente anche durante un eventuale

esame pischiatrico. A questo proposito rileviamo che la giurisprudenza non

esclude il ricorso ad interpreti anche durante l’esame psichiatrico e lascia

valutare al perito stesso l’opportunità di servirsi di un tale aiuto

(8C_321/2007). (…)” (doc. XX)

Al riguardo il 19 febbraio

2015 l’UAI ha osservato:

" Con

particolare riferimento allo scritto 26.01.2015 del Tribunale cantonale delle

assicurazioni (doc. XIX incarto TCA) ed alla missiva 09.02.2015 dell'UFAS di

Berna (doc. XX incarto TCA), si osserva quanto segue.

In primo luogo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha

specificato che "tutti e 26 i centri peritali possono effettuare perizie

pluridisciplinari nelle tre lingue nazionali' rispettivamente che "al

momento dell'attribuzione del mandato sulla piattaforma SuisseMED@P gli uffici

Al specificano la lingua della perizia e la lingua parlata dall'assicurato. A

dipendenza della costellazione scelta un numero più o meno grande di centri peritali

può entrare in gioco", ciò che garantisce la corretta applicazione del

principio aleatorio.

In secondo luogo, per quanto concerne le perizie psichiatriche,

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre precisato che

"se il mandato viene attribuito ad un centro che non dispone di medici in

grado di eseguire la perizia nella lingua della persona assicurata, un

interprete dovrà essere presente anche durante un eventuale esame

psichiatrico".

Infine, per quanto riguarda l'attribuzione delle perizie mediche

pluridisciplinari secondo il principio di causalità, va qui rammentato che

codesto lodevole TCA ha già avuto modo di affermare quanto segue: "(...)

Ciò significa che per le persone di lingua italiana il SAM rientra tra i centri

in cui è probabile essere peritati, ma che non costituisce l'unico centro

presso il quale i ticinesi devono sempre recarsi. Prova ne è il caso citato

dall'UAI in sede di dibattimento pubblico, dove una persona assicurata

residente nel nostro Cantone è stata sorteggiata per un centro nella Svizzera

tedesca (inc. 32.2013.63).

Visto quanto sopra, le censure della ricorrente circa una

violazione dei principi posti dalla DTF 137 V 210, in particolare la libera assegnazione delle perizie, in quanto manifestamente infondate, vanno

respinte. (...)" (cfr. STCA dell'8 aprile 2014 al consid. 2.7, incarto nr.

32.2013.179).

Ad ogni buon conto, l'assicurato potrà - se del caso e a tempo

debito - contestare il centro peritale che verrà sorteggiato durante la

procedura istruttoria dalla piattaforma informatica SuisseMED@P, chiedendo in

tal senso all'amministrazione di voler emanare una decisione incidentale

direttamente impugnabile davanti al TCA. (doc. XXIV)

Dal canto suo l’avv. RA 1

il 24 febbraio 2015 si è così espresso:

" Faccio riferimento

alla causa assicurativa sopra rubricata, segnatamente alla vostra ordinanza 12

febbraio 2015 (notificatami il 18 successivo) e nel termine assegnatomi, preso

atto della convergenza delle parti in ordine sia alla necessità di procedere

all'accertamento dell'evoluzione della capacità lavorativa del signor RI 1

mediante una perizia pluridisciplinare, sia all'opportunità di attribuzione del

mandato peritale per il tramite della piattaforma in rete SuisseMED@P, così

come alle risultanze della comunicazione 26 gennaio 2015 dell'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali UFAS - che attesta in concreto la possibilità per

tutti e 26 i centri peritali di effettuare perizie pluridisciplinari nelle tre

lingue nazionali -, mi pregio con la presente significarvi di non avere

particolari osservazioni da formulare circa il prosieguo della procedura.”

(doc. XXV)

1.12. Con successivo scritto del 12

febbraio 2015 il presidente del TCA ha chiesto all’avv. __________ ulteriori

precisazioni, qui di seguito riprodotte:

" Ho

ricevuto la vostra risposta del 9 febbraio 2015 e la ringrazio.

Dalla stessa rilevo che “ogni centro peritale attivo su

SuisseMED@P ha la possibilità di indicare sulla piattaforma informatica in

quale lingua può eseguire una perizia pluridisciplinare”, che “di

principio, tutti e 26 i centri peritali possono effettuare perizie

pluridisciplinari nelle tre lingue nazionali” e che “a dipendenza della

costellazione scelta un numero più o meno grande di centri peritali può entrare

in gioco”.

Nella mia lettera del 26 gennaio 2015 ho fatto in particolare

riferimento alle perizie psichiatriche.

Come noto, anche i Tribunali cantonali delle assicurazioni possono

fare capo ai Centri peritali per l’allestimento di perizie giudiziarie.

Dalla nostra esperienza sembrerebbe che soltanto il SAM di

Bellinzona e il CEMED di Nyon dispongono attualmente di periti psichiatri che

padroneggiano la lingua italiana.

Le sarei grato se potesse indicarmene altri.

In tale contesto è utile ricordare che in una sentenza 8C_90/2014

del 19 dicembre 2014 il Tribunale federale si è così espresso:

“ (…) 2.1.

Dans un arrêt rendu le 10 août 2001, publié aux ATF 127 V 219,

le Tribunal fédéral des assurances, se fondant sur la garantie constitutionnelle

de la non-discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.) et

la liberté de la langue (art. 18 Cst.), a jugé que, sauf exception justifiée

pour des raisons objectives, il y a lieu en principe de donner suite à la

demande d'un assuré de désigner un Centre d'observation médicale où l'on

s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise.

A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète

lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du

rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V 219

consid. 2b/bb p. 226). (…)”

(mia sottolineatura)

Nella sentenza 8C_321/2007 del 6 maggio 2008, da voi segnalata,

l’Alta Corte ha invece rilevato:

“ (…) 6.1.2 Weiter ist Folgendes zu beachten: Der

bestmöglichen sprachlichen Verständigung zwischen Experte und versicherter

Person kommt insbesondere bei der psychiatrischen Abklärung besonderes Gewicht

zu. Auf der anderen Seite besteht kein Anspruch auf Untersuchung in der

Muttersprache der versicherten Person oder den Beizug eines Übersetzers. Zu

beachten ist sodann, dass der Beizug eines Dolmetschers auch problematische

Aspekte hat, ist der Gutachter doch auf möglichst spontane, unverfälschte

Antworten angewiesen, andernfalls deren Aussagekraft herabgesetzt ist. Die

Frage, ob eine medizinische Abklärung unter Beizug eines Dolmetschers im

Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich der Gutachter im Rahmen sorgfältiger

Auftragserfüllung zu entscheiden. Entscheidend dafür, ob und in welcher Form

bei medizinischen Abklärungen dem Gesichtspunkt der Sprache respektive der

sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss, ist letztlich die

Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf die in Frage stehende Leistung. Es geht

um die Aussagekraft und damit die beweismässige Verwertbarkeit des Gutachtens

als Entscheidungsgrundlage. Danach müssen die Feststellungen des Experten

nachvollziehbar sein, seine Beschreibung der medizinischen Situation muss

einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen begründet sein (E. 2.2 hievor;

Urteil U 336/06 vom 30. Juni 2007, E. 8.2.1 mit Hinweisen).

Im psychosomatischen Konsilium der Rehaklinik B.________ vom 6.

September 2004 wurde neben der Diagnose einer Anpassungsstörung ausgeführt, die

Kriterien für eine depressive Episode oder eine posttraumatische

Belastungsstörung seien nicht erfüllt. Es bestehe der Verdacht auf eine

somatoforme Komponente. Allerdings sei es aus sprachlichen Gründen schwierig,

den Versicherten differenziert zu explorieren (E. 4.1 hievor). Unter diesen

Umständen drängt sich eine psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers in

seiner Muttersprache oder unter Beizug eines Dolmetschers auf. In diesem

Lichte erfüllt die bisherige psychiatrische Abklärung nicht die

rechtsprechungsgemässen Anforderungen an eine medizinische

Beurteilungsgrundlage (E. 2.2 hievor). (…)”

(mia

sottolineatura)

Risulta pertanto evidente la necessità che i Centri peritali siano

in grado di effettuare le perizie psichiatriche anche in italiano, lingua

ufficiale della Confederazione (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost.fed.). (…)”

(cfr. XXIII)

L'avv. __________, il 26

febbraio 2015, ha così risposto:

" Al momento

di firmare i nuovi contratti tariffali, abbiamo reso attenti i centri peritali

della necessità di effettuare perizie specialistiche anche in lingua

italiana. Durante l'ultima riunione dei centri peritali convenzionati

abbiamo ribadito questo concetto.

Tuttavia l'UFAS non ha le basi legali o contrattuali per obbligare

i centri convenzionati ad offrire costantemente delle disponibilità nelle altre

lingue nazionali. In questo contesto il Tribunale federale sostiene che gli

esami specialistici, soprattutto nel campo della psichiatria, si svolgano nella

lingua parlata dalla persona assicurata. L'Alta Corte è consapevole che questo

non è sempre possibile e prevede quindi la possibilità per l'assicurato di

essere assistito da un interprete e di ottenere gratuitamente la traduzione del

rapporto peritale in una delle lingue nazionali (8C_90/2014;8C_321/2007).

A questo proposito osserviamo che nemmeno il francese e il tedesco

sono proposti da tutti i centri.

A più di due anni dall'introduzione del principio aleatorio e

della piattaforma SuisseMED@P abbiamo potuto fare delle prime valutazioni. E'

risultato in particolare che la domanda di perizie specialistiche

pluridisciplinari è molto più elevata dell'offerta. A fine 2014 infatti

numerosi mandati non erano ancora stati attribuiti (v. interrogazione Schelbert

n. 14.1065 presentata il 17 settembre 2014

www.parlament.ch), circostanza che implica lunghi tempi d'attesa

per l'attribuzione dei mandati peritali. Per risolvere i problemi di risorse

esistenti il Consigliere Federale Alain Berset e l'UFAS si impegnano

attivamente cercando nuovi partner contrattuali e incitando i centri

convenzionati ad aumentare le loro capacità. In questo contesto stiamo anche

avviando un'inchiesta volta a definire quali centri dispongono di medici in

grado di eseguire durevolmente esami specialistici in italiano. Al momento non

ci è ancora possibile stilare una lista dei centri peritali che entrano in

considerazione."

(Doc. XXVI)

Al riguardo l'avv. RA 1,

il 4 marzo 2015, si è così espresso:

" Mi

riferisco alla causa assicurativa indicata in ingresso e, preso atto dello

scambio di corrispondenza intercorso di recente (doc. XXIII/XXIV/XXVI), mi

pregio con la presente confermare il contenuto del mio ultimo scritto di data

24 febbraio 2015, con l'osservazione che il mio mandante esclude sin d'ora - per

i motivi già illustrati – la designazione del SAM di Bellinzona quale Centro

peritale incaricato dell'allestimento della perizia giudiziaria che lo

interessa.

Di conseguenza, ogni altra soluzione non pone di principio di

sorta problema, atteso che l'eventuale mancanza di un perito psichiatrico che

padroneggi la lingua italiana potrà essere, se del caso, risolta con la

presenza di un interprete durante l'esame psichiatrico." (doc. XXIX)

L'Ufficio assicurazione

invalidità, l'11 marzo 2015, ha invece rilevato:

" Con

particolare riferimento alla lettera 12.2.2015 del TCA (doc. XXIII incarto

TCA), allo scritto 24.2.2015 dell'avv. RA 1 (doc. XXV incarto TCA) ed alla

missiva 26.2.2015 dell'UFAS di Berna (doc. XXVI incarto TCA), si osserva quanto

segue.

In primo luogo, si prende atto del fatto che controparte non ha

particolari osservazioni da formulare circa il prosieguo della procedura,

motivo per cui si chiede a codesto lodevole TCA di voler predisporre

l'attribuzione del mandato peritale per il tramite della piattaforma

informatica SuisseMED@P.

In secondo luogo, per quanto concerne l'esecuzione di perizie

psichiatriche in italiano, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha

sottolineato quanto segue: "(…) In questo contesto il Tribunale

federale sostiene che gli esami specialistici, soprattutto nel campo della

psichiatria, si svolgano nella lingua parlata dalla persona assicurata. L'Alta

Corte è consapevole che questo non è sempre possibile e prevede quindi la

possibilità per l'assicurato di essere assistito da un interprete e di ottenere

gratuitamente la traduzione del rapporto peritale in una delle lingue nazionali

(8C_90/2014;8C_321/2007). A questo proposito osserviamo che nemmeno il

francese e il tedesco sono proposti da tutti i centri.

(…)".

Di conseguenza, se il mandato peritale dovesse essere attribuito

ad un centro che non dispone di medici psichiatri in grado di eseguire la

perizia nella lingua della persona assicurata (in concreto l'italiano), un

interprete dovrà comunque essere presente durante l'esame psichiatrico in

questione." (Doc. XXXI)

1.13. In data 9 marzo 2015 il

Presidente del TCA ha inviato all'avv. __________, capo dell'Ufficio AI del

Canton Ticino, uno scritto del seguente tenore:

" Al fine di

evadere il ricorso citato a margine, mi occorre sapere:

1. Quante

perizie pluridisciplinari sono state ordinate dall’UAI nel 2013 e quante del

2014?

2. Quante di

queste perizie sono state effettuate dal SAM di Bellinzona nel 2013 e nel 2014

e quante presso altri Centri di accertamento medico?

3. Presso quali

altri Centri sono state effettuate le perizie pluridisciplinari nel 2013 e nel

2014?

4. In

quest’ultima ipotesi, quale lingua è stata indicata dall’UAI per lo svolgimento

della perizia pluridisciplinare?

5. Cosa si

intende concretamente con i termini “questo criterio è impostato sul valore

minimo” che figurano sulla direttiva dell’UFAS denominata “Attribuzione dei

mandati e metodo aleatorio – SuisseMED@P”? Basta un solo Centro?" (Doc.

XXX)

L'avv. __________ in data

30 marzo 2015, ha così risposto:

" Mi

riferisco alla sua cortese lettera 9 marzo 2015, con la quale pone cinque

quesiti inerenti alla distribuzione aleatoria delle perizie pluridisciplinari

tramite la relativa piattaforma informatica.

Qui di seguito trova le risposte alle domande:

1. Nel 2013 sono

stati 281 i mandati peritali pluridisciplinari, mentre che nel 2014 sono state

ordinate 481 perizie pluridisciplinari. In tutti i casi, conformemente all'art.

72bis OAI, è stata utilizzata la piattaforma informatica.

2. Nel 2013 il

SAM di Bellinzona ha effettuato 244 perizie e nel 2014 323 perizie. Una sola

perizia in un altro Centro è stata effettuata nel 2013, e due nel 2014.

3. La perizia

del 2013 è stata svolta dal Centro peritale Coréla di Ginevra, mentre nel 2014

le due perizie sono state effettuate una dal Centro Asim di Basilea e l'altra

dal MEDAS di Berna.

4. Al momento

della registrazione del mandato sulla piattaforma SuisseMED@P l'Ufficio AI può

inoltre scegliere e indicare – fra le altre cose – la lingua madre dell'assicurato

rispettivamente la lingua di procedura della perizia.

Ovviamente

se il mandato è poi attribuito ad un centro peritale che non dispone di medici

in grado di eseguire la perizia in italiano, l'Ufficio AI – oltre a dover

sopportare le eventuali spese dovute alla presenza di un interprete – dovrà

pure provvedere a tradurre (in tedesco/francese) l'intero dossier

dell'assicurato in questione con ulteriori considerevoli costi a proprio

carico.

Per

quanto riguarda il mandato attribuito alla Clinique Coréla, l'UAI ha indicato

la lingua francese, mentre che per le due perizie del 2014 del Centro di

Basilea e del Centro di Berna, è stata inserita la lingua tedesca.

5. Dopo aver

interpellato a tal proposito il Servizio giuridico dell'UFAS, lo scrivente Ufficio

le comunica che il numero di centri peritali necessario per avviare una

procedura di attribuzione è attualmente impostato sul valore 1.

In

altre parole, è sufficiente che un centro peritale risponda ai criteri del

dossier in questione affinché il sorteggio possa aver luogo (e ciò anche al

fine di garantire un'assegnazione più rapida dei vari mandati e

conseguentemente tempi più brevi per la loro realizzazione).

Va

tuttavia rammentato che gli Uffici AI non possono conoscere le discipline e le

lingue indicate dai vari centri peritali e non sanno dunque quali e quanti

centri sono in lizza per l'assegnazione del mandato. Nessuno può quindi

accedere al contenuto dell'urna e, di conseguenza, conoscere quanti e quali

centri siano sorteggiabili in un determinato momento." (Doc. XXXVI)

1.14. In data 15 aprile 2015 il TCA

ha trasmesso all'UAI uno scritto del seguente tenore:

" Ho preso

atto che nel vostro scritto del 23 dicembre 2014 al TCA (cfr. XIV+bis), sulla

base dell’Annotazione del SMR del 19 dicembre 2014 proponete una “rivalutazione

psichiatrica, reumatologica e neurologica”.

Nel suo ricorso, il patrocinatore dell’assicurato aveva richiesto

un nuovo accertamento peritale di natura psichiatrica e reumatologica.

Successivamente egli ha prodotto il certificato di una specialista

in psichiatria e di uno in reumatologia.

Al fine di evadere il presente ricorso, vi invito a precisare per

quale motivo ritenete necessaria una perizia pluridisciplinare (psichiatria,

reumatologia e neurologia) anziché una perizia bidisciplinare (psichiatria e

reumatologia)." (Doc. XXXVIII)

Questo scritto è stato

inviato, per conoscenza, al patrocinatore dell'assicurato il 20 aprile 2014

(cfr. doc. XXXIX).

L'UAI ha così risposto il

24 aprile 2015:

" Con

particolare riferimento al suo scritto del 15 aprile 2015, lo stesso è stato

sottoposto al vaglio del Servizio medico dell’AI.

Il Dr. __________ del SMR dell’AI – mediante annotazione 17.4.2015

qui allegata – ha specificato quanto segue: “Dal punto di vista medico

ritenevo sufficiente una valutazione peritale reumatologica e psichiatrica.

L’indicazione ad un valutazione neurologica deriva dalla

certificazione di parte del dr. __________ del 17.11.2014 che suggeriva la

presenza di una problematica neurologica. L’indicazione del dr. __________

finora rimasta senza documentazione specifica.

Trattandosi di un caso di contenzioso ho ritenuto giudizioso

aggiungere la valutazione neurologica.”.

Ora, alla luce di quanto precede, ritenuto altresì come nel

frattempo non è stata prodotta alcuna documentazione specialistica di ordine

neurologico, lo scrivente Ufficio considera sufficiente procedere mediante

l’esecuzione di una perizia bidisciplinare di natura reumatologica e

psichiatrica (così come richiesto dal patrocinatore dell’assicurato; cfr. in

tal senso il gravame a pagina 13).” (Doc. XL+1)

Questo scritto è stato

inviato, per conoscenza, all’avv. __________ il 4 maggio 2015 (cfr. doc. XLI).

In data 5 maggio 2015 l'avv__________ ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore:

" Faccio

riferimento alla causa assicurativa sopra rubricata, segnatamente allo scritto

24 aprile 2015 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, e con la presente mi

pregio significare il mio accordo all'esecuzione della chiesta perizia

bidisciplinare." (doc. XLII)

Copia di tale scritto è

stata trasmessa il 6 maggio 2015 all'Ufficio AI per conoscenza (doc. XLIII).

Considerandi

2.1

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2

Per costante

giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125.

V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005.

nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Al riguardo, cfr. STCA

32.2005.83

del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.3

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che:

" Se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4

Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in

vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari,

stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline

mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha

concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono

attribuiti con metodo aleatorio”.

Per mettere in pratica

quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di

attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, “SuisseMed@P a deux ans: où en

sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg. ; UFAS; “SuisseMED@P.

Rapport 2013 ; U. Meyer, "Entwicklungen von Rechtsprechung und

Verwaltungspraxis seit BGE 137 V 210 – Zwichenbilanz nach zwei Jahren" in Sozialversicherungsrechtstagung

2013.

San Gallo 2014 pag. 53 seg.).

In una sentenza pubblicata

in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la

scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre

avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;

DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei

rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di

cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2

;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha

comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale

forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, “Les expertises en droit des assurances sociales”,

in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Quest'ultima

giurisprudenza è stata applicata in diverse occasioni dal TCA (cfr. ad esempio

sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al

Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza

32.2011.326

del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012;

sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo

2011) e pure dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007

del 5 dicembre 2008).

Infine, se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.5

Nella presente fattispecie

l'UAI ha ridotto a un quarto di rendita, a partire dal 1° novembre 2012, la

rendita intera precedentemente attribuita a RI 1 e l'ha poi soppressa a partire

dal 1° febbraio 2014 fondandosi sulle conclusioni contenute in una perizia del

SAM di Bellinzona del 28 marzo 2014, che ha soprattutto rivalutato l'aspetto

psichiatrico conformemente a quanto indicato dal TCA (cfr. consid. 1.4).

Il dr. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha effettuato una nuova perizia

psichiatrica (cfr. doc. AI 132 – 152).

Sulla base delle

conclusioni di questo specialista e, per quanto riguarda gli aspetti somatici,

sulle conclusioni della precedente perizia del SAM, la dr.ssa __________ e il

dr. __________ hanno in particolare rilevato:

" (…)

6.

DIAGNOSI

6.1

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Nessuna.

6.2

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome ansiosa mista (ICD-10 F41.3).

Sindrome fobica specifica (ICD-10 F40.2), nosofobia.

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).

(…)" (Doc. AI 132/37)

Dopo avere attestato una

capacità lavorativa del 50% dal 1° ottobre 2013 per l'abituale attività di

gommista, i medici del SAM si sono poi così espressi sulla capacità lavorativa

residua dell’assicurato in attività adeguate:

" (…)

L'A. in un'attività lavorativa adatta va considerato abile al

lavoro nella misura totale dal 4.11.2011 in poi, in seguito è subentrata

un'incapacità lavorativa totale per la problematica depressiva ed il ricovero

presso l'Ospedale __________ di __________, sede __________, dal 3.9 al 24.10.2012.

In seguito l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del 70% dal

25.10.2012

al 30.9.2013 ed abile totalmente al lavoro dall'1.10.2013 in avanti,

in un'attività lavorativa leggera e adatta. Questa valutazione prende in

considerazione sia la problematica psichiatrica, che quella fisica, essendo

l'A. totalmente abile al lavoro in un'attività lavorativa leggera e adatta

nell'ambito della precedente perizia SAM e questo a partire dal novembre 2008 in avanti. L'A. deve continuare il trattamento specialistico a lungo termine, dove bisognerà

soprattutto lavorare sull'atteggiamento passivo, che risulta da una resistenza

psicologica inappropriata e di basso livello adattativo.

Riformazioni professionali non sono indicate, in quanto lo stato

psichico è poco permeabile ad un processo d'apprendimento. (…)" (Doc. AI

132/40)

Nella decisione del 17

settembre 2014 l'UAI ha così riassunto le considerazioni mediche alla base

della riduzione e della successiva soppressione della rendita d'invalidità.

" (…)

Abbiamo pertanto proceduto agli ulteriori accertamenti, ordinando

l'allestimento di una nuova perizia medica al Servizio Accertamento Medico di

Bellinzona. Dalla stessa risulta che il danno alla salute dell'assicurato gli

ha comportato i seguenti periodi di riduzione di rendimento:

attività abituale: attività

adeguate:

50% dal 01.03.2011 al 02.09.2012

0% dal 01.03.2011 al 02.09.2012

100% dal 03.09.2012 al 24.10.2012 100%

dal 03.09.2012 al 24.10.2012

60% dal 25.10.2012 al 30.09.2013

30% dal 25.10.2012 al 30.09.2013

Dal 01.10.2013 è presente una riduzione di rendimento del 50%

nell'abituale attività mentre in attività adeguate è attestata una totale

capacità al lavoro (cfr. il rapporto SMR del 17.04.2014). (…)"

(Doc. A1, AI 150/1-4)

Nel suo ricorso

l'assicurato ha postulato il mantenimento del quarto di rendita anche dopo il

31.

gennaio 2014 fondandosi sulle certificazioni dei medici curanti, dr.ssa __________

(cfr. certificato del 23 ottobre 2014 che attesta la persistenza di disturbi

psichici e precisamente di una ICD-10 F33.1, sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio depressivo di media gravità, cfr. doc. B1) e dr. __________ (cfr.

certificato del 17 novembre 2014 che attesta delle problematiche a livello del

rachide lombare, suffragate da un riscontro radiologico, cfr. doc. B2).

Alla luce di questi

referti medici il SMR (sul suo ruolo: cfr. STF 8C_872/2014 del 3 marzo 2014

consid. 4.2.2) ritiene che gli aspetti medici vadano ulteriormente approfonditi

e l’UAI ha di conseguenza chiesto di retrocedergli gli atti per effettuarli

(cfr. consid. 1.9).

Anche secondo questo

Tribunale la documentazione prodotta dal ricorrente contiene degli elementi

tali da suscitare dubbi giustificati circa le conclusioni mediche della perizia

del SAM (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.6, pag. 471; STF 8C_408/2014 del 23 marzo

2015), che attestano un miglioramento delle condizioni di salute

dell'assicurato e che hanno portato l'amministrazione a decidere la

soppressione della rendita.

Si giustifica quindi

l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all'amministrazione per nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_639/2014 del 24

febbraio 2015, consid. 1.3) nella forma di una perizia bidisciplinare

psichiatrica e reumatologica (cfr. consid. 1.14; STF 9C-171/2015 del 1° maggio

2015). La perizia psichiatrica dovrà essere effettuata dal Centro peritale

delle assicurazioni sociali, mentre quella reumatologica da uno specialista

FMH, attivo nel Canton Ticino.

2.6

Nel caso concreto, in un

primo momento l'amministrazione aveva manifestato l'intenzione di procedere con

una perizia pluridisciplinare per approfondire gli aspetti psichiatrici,

reumatologici e neurologici (cfr. consid. 1.9).

Il patrocinatore

dell'assicurato, concordando sul principio, ha poi chiesto al TCA di valutare

l'opportunità che ad effettuare questa perizia sia il SAM di Bellinzona, che ha

già trattato in due occasioni il caso di RI 1.

Al riguardo l'UAI ha

affermato che il mandato peritale sarebbe stato attribuito per il tramite della

piattaforma in rete SuisseMED@P (cfr. consid. 1.10).

Questo Tribunale, vista

l'importanza di principio della questione, ha quindi ritenuto opportuno

verificare l'applicazione del principio aleatorio (cfr. DTF 140 V 508) per quel

che riguarda le perizie pluridisciplinari ordinate dall'UAI del Cantone Ticino.

A tale proposito il TCA

ricorda innanzitutto che l'UFAS nell'informativa "Attribuzione dei mandati

e metodo aleatorio SuisseMED@P" (cfr. www.bsv.admin.ch/themen/

iv /

00027/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIR4gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--),

ha così illustrato nei dettagli il funzionamento della piattaforma:

“1. Introduzione

Il 1° marzo 2012 è entrato in vigore il nuovo articolo 72bis

dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), che autorizza ormai

soltanto i centri peritali che soddisfano i requisiti qualitativi stabiliti in

una convenzione conclusa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS) a svolgere perizie mediche pluridisciplinari per l’AI. Sancisce inoltre

nel diritto federale che l’AI può attribuire i mandati per le perizie

pluridisciplinari solo con metodo aleatorio.

I 27 uffici AI della Svizzera necessitano di oltre 4000 perizie

pluridisciplinari ogni anno, per le quali dispongono attualmente di 17 centri

peritali autorizzati.

I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio mediante la

piattaforma elettronica «SuisseMED@P», secondo la procedura illustrata di

seguito.

2.

Procedura di attribuzione

Semplificando, si potrebbe paragonare la procedura di attribuzione

all’estrazione di una lotteria. Per ogni richiesta di mandato è predisposta un’

"urna virtuale". Le "palline" in essa contenute

rappresentano i centri peritali. I criteri d'idoneità servono a stabilire se un

centro peritale possa essere contenuto nell’urna per l’attribuzione di un

determinato mandato. I criteri di selezione determinano poi lo svolgimento

dell’estrazione. Il mandato è attribuito alla pallina (ovvero al centro

peritale) estratta.

2.1

Criteri d'idoneità

Discipline mediche: i centri peritali indicano le

discipline mediche nelle quali possono eseguire perizie garantendo il rispetto

degli standard qualitativi richiesti. Ogni centro peritale deve coprire almeno

le tre discipline principali (psichiatria, reumatologia, medicina interna).

ð Un centro peritale soddisfa questo

criterio se le discipline che propone corrispondono a quelle contenute nella

richiesta di mandato in questione.

Lingua della perizia: i centri peritali indicano le lingue

nelle quali possono eseguire perizie. Queste devono essere sempre redatte nella

lingua scelta dall’ufficio AI committente. È possibile richiedere perizie in

tedesco, francese e italiano.

ð Un centro peritale soddisfa questo

criterio se propone la lingua scelta dall’ufficio AI committente.

Capacità nelle discipline mediche richieste: i centri peritali

devono indicare le capacità di cui dispongono per ogni disciplina medica. Il

responsabile di un centro peritale può segnalare le capacità in una disciplina

medica con lo stato «libero» o «occupato». Selezionando la prima opzione, il

centro peritale si impegna a concludere il mandato entro il periodo di trattamento

prestabilito.

ð Un centro peritale soddisfa questo

criterio se dispone di capacità (stato «libero») in tutte le discipline mediche

contenute nella richiesta dell’ufficio AI committente.

Stato del centro peritale: il responsabile di un centro peritale

può disattivare o riattivare il proprio istituto nella piattaforma SuisseMED@P.

Questo può essere necessario nel caso in cui un centro peritale non voglia più

ricevere mandati per un determinato periodo di tempo, ad esempio a causa di

vacanze o di un aumento dei mandati pervenuti, e la gestione di singole

discipline risulti troppo onerosa.

ð Un centro peritale soddisfa questo

criterio se figura con lo stato «attivo».

Inattuabilità: un centro peritale può rifiutare un mandato,

in quanto «inattuabile», se riesce a motivare per iscritto in modo plausibile

la necessità, in un caso concreto, di includere nella perizia un’altra

disciplina non prevista dall’ufficio AI e nella quale in linea di massima il

centro peritale non svolge perizie. Se il mandato in questione è successivamente

riattribuito, il centro peritale è escluso dalla procedura di riattribuzione.

2.2

Criteri di selezione

Periodo di attesa: per «periodo di attesa» si intende il

lasso di tempo che intercorre tra l’attribuzione di due mandati. Questo può

essere utile se si vuole aumentare il numero di centri peritali sorteggiabili o

concedere loro più tempo per pianificare le proprie capacità, soprattutto in

caso di offerta eccessiva di mandati. Tutti i mandati sono attribuiti

contemporaneamente e immediatamente a un centro peritale che soddisfa i criteri

di idoneità.

Numero di centri peritali sorteggiabili: il numero minimo

di centri peritali necessario per avviare una procedura di attribuzione può

essere impostato. Poiché alcune regioni/lingue sono momentaneamente coperte da

pochi centri peritali, attualmente questo criterio è impostato sul valore

minimo. Ciò garantisce un’attribuzione rapida dei mandati e quindi tempi più

brevi per la loro esecuzione.

3.

Metodo aleatorio

L’attribuzione vera e propria si svolge mediante il generatore

casuale di Microsoft.Net Framework.

Il generatore casuale è concepito in modo da produrre una sequenza

qualsiasi di diversi numeri o oggetti che non si basano su schemi predefiniti e

appaiono quindi “casuali”.

Dato che le macchine e i loro logaritmi seguono sempre una logica

matematica, un sorteggio elettronico è quasi del tutto causale, ma mai al cento

per cento. Per questo si parla anche di “pseudo-casualità”.

Per garantire che l’attribuzione dei mandati sia veramente neutra,

il sorteggio è effettuato senza alcun intervento umano o influsso esterno e

addirittura "alla cieca". Questo significa che nessuno può vedere il

contenuto dell’urna e di conseguenza nessuno può sapere con certezza nemmeno

quanti e quali centri peritali siano sorteggiabili in un determinato momento.

Esempio

Un ufficio AI registra un nuovo mandato sulla piattaforma e lo

conferma. Se sono disponibili centri peritali che soddisfano tutti i criteri

d'idoneità e di selezione, il mandato è attribuito immediatamente. A questo

punto sono generate due e-mail di conferma, inviate rispettivamente all’ufficio

AI e al centro peritale sorteggiato per l’esecuzione del mandato.

Nello

studio "SuisseMED@P à deux ans: où en sommes nous?", pubblicata in

Sécurité sociale 5/2014 pag. 288 seg., l’avv. R. Kocher ha

precisato che ai 18 centri peritali iniziali nel 2013 ne sono stati aggiunti

quattro (tre nella Svizzera tedesca e uno nella Svizzera romanda) e nel 2014

ulteriori quattro.

Complessivamente,

attualmente sono dunque 26 i centri che effettuano le perizie pluridisciplinari

(cfr. pag. 289).

L'unico centro

di lingua italiana è il SAM di Bellinzona.

Rispondendo il

21.

ottobre 2014 all'interrogazione del 4 agosto 2014 n° 147.14 denominata

"Il Ticino dei (pochi) superperiti AI" inoltrata da Pelin Kandemir

Bordoli per il gruppo PS, il Consiglio di Stato ha ricordato che:

" Il SAM fa capo all'Ente ospedaliero cantonale e non dipende dall'AI. Le

perizie sono retribuite all'EOC, secondo il tariffario approvato dall'UFAS con

una convenzione, e non al singolo medico del SAM. I medici del SAM sono anche

loro dei dipendenti salariati dell'EOC e esercitano la loro attività in

completa autonomia secondo i principi della medicina assicurativa.

I consulenti medici esterni del SAM vengono scelti

liberamente dalla direzione del SAM, che non risponde all'UAI e che seleziona i

periti sulla base della capacità, delle circostanze medico assicurative e della

disponibilità.

Non tutti i medici specialisti attivi in Ticino si

sentono abbastanza competenti o sono interessati alla medicina assicurativa.

In materia di perizie pluridisciplinari la procedura

di assegnazione dei mandati peritali ad uno dei diversi SAM svizzeri avviene

dal mese di marzo 2012 su base totalmente aleatoria, attraverso una piattaforma

informativa che si chiama Swiss Med@p.

Per motivi linguistici gran parte dei mandati

ticinesi giungono ovviamente al SAM di Bellinzona unico servizio di lingua

italiana; l'UAI non ha comunque alcuna possibilità di preferire un Servizio di

accertamento piuttosto che un altro sulla base di possibili risultati peritali.

Con una recente sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

affermato che, benché la maggior parte dei mandati peritali dell'UAI TI siano

affidati, tramite la piattaforma al SAM di Bellinzona, l'attribuzione degli

incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni legali.

Infine, in merito alla dipendenza finanziaria del

SAM esistenti in Svizzera, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ribadito

che la loro imparzialità non è messa in discussione."

Il 28 maggio

2014, rispondendo ad una precedente interrogazione del 16 giugno 2014 n° 16.14

denominata "Per una trasparenza nelle perizie specialistiche dell'UAI e

del SAM" di Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari, il Consiglio di Stato

aveva ricordato che dal 1° marzo 2012, data dell'entrata in vigore della nuova

disposizione, gli Uffici AI non possono più attribuire direttamente ad un centro

peritale un mandato.

Il

TCA sottolinea inoltre che, a proposito delle perizie pluridisciplinari, il

Tribunale federale, in una sentenza pubblicata in DTF 140 V 507 consid. 3.1, ha

ribadito che la scelta del centro peritale incaricato deve sempre avvenire

secondo il metodo aleatorio (vedi pure: STF 8C_771/2013 del 10 dicembre 2013).

In tale contesto va

ricordato che la designazione dei periti attraverso questo sistema ha lo scopo

di contrastare i timori di parzialità dei centri a sfavore degli assicurati,

vista la loro dipendenza economica dall'AI e l'obiettivo di ridurre le rendite

(cfr. DTF 137 V pag. 237: "2.4 Zu prüfen ist weiter der Einwand im

Rechtsgutachten MÜLLER/REICH, im Ertragspotential ihrer Tätigkeit in Verbindung

mit dem Wissen um die Zielvorgabe der Invalidenversicherung, den Rentebestand

zu senken liege eine potentielle Gefährdung der inneren Unabhängigkeit der

externen Gutachter."; DTF 139 V 349 consid. 5.2.2 p. 355:

"Dieses Zuweisungsmodell soll generelle, aus den Rahmenbedingungen des

Gutachterwesens fliessende Abhängigkeits- und Befangenheitsbefürchtungen

neutralisieren"; DTF 140 V 507 consid. 3.1 pag. 511: "Die Auftragsvergabe

nach dem Zufallsprinzip neutralisiert – zusammen mit den weiteren Vorgaben nach

BGE 137 V 2010 – generelle aus den Rahmenbedingungen des Gutachterwesens

fliessende Abhängigkeits – und Befangenheitsbefürchtungen (dazu BGE 137 V 210

E. 2.4 S. 237). Nicht einzelfallbezogene Bedenken werden gegenstandslos (nicht

publ. E. 1.2.1). Indessen müssen sich die Beteiligten auch nach Einführung der

Zuweisungsplattform SuisseMED@P mit Einwendungen auseinandersetzen, die sich

aus dem konkreten ergeben").

Ora,

dagli approfonditi accertamenti compiuti dal TCA nel caso concreto, in

particolare, in modo implicito, dalle risposte fornite dall'avv. __________

(cfr. consid. 1.11 e 1.12) ed in modo esplicito e chiarissimo dall'avv. __________

(cfr. consid. 1.13), emerge con evidenza che il sistema SuisseMED@P è impostato

in modo tale da non garantire materialmente per gli assicurati ticinesi il

rispetto del principio aleatorio.

Infatti se il numero di

centri peritali sorteggiabili, per ragioni linguistiche, è impostato sul valore

minimo (cioè sull'1), e quindi, per usare i termini dell'UFAS (cfr. consid.

2.

), se nell' "urna virtuale" vi è una sola "pallina" e

quella per forza verrà scelta, il risultato è chiaro sin dall'inizio. Per

ragioni diverse da quelle indicate dal TF in DTF 140 V 507 ci troviamo così in

presenza di un risultato predeterminato (cfr. DTF 140 V 511: "eine ergebnisorientierte Auswahl").

Ciò è proprio il contrario

del principio aleatorio.

L'aspetto più problematico

è che gli assicurati e/o i loro patrocinatori possono essere indotti a pensare

che il principio aleatorio venga materialmente applicato, visto che ricevono

una comunicazione in tal senso (cfr. la direttiva riprodotta al consid. 2.6:

"a questo punto sono generate due e-mail di conferma, inviate

rispettivamente all'Ufficio AI e al Centro peritale sorteggiato per

l'esecuzione del mandato" e la Circolare dell'UFAS sulla procedura nell'AI

n° 2081:

" 2081 Une fois le mandat attribué par SuisseMED@P, l'office AI

1/14

communique à l'assuré quel centre est chargé de l'expertise ainsi que le nom

et le titre de spécialité médiale des experts.

L'office

AI attire l'attention de l'assuré sur le fait que le centre l'expertises

médicales lui communiquera le lieu et la date de l'expertise. Pour ce faire,

l'office AI utilisera le texte correspondant du recueil de textes standard et

en transmettra une copie au centre d'expertises médicales.")

Del resto una simile indicazione nel caso concreto è stata fornita

dall'UAI in più occasioni pure al TCA (cfr. consid. 1.10 e 1.11).

In realtà,

benché la designazione del SAM avvenga formalmente tramite il sistema SuisseMED@P,

l'UAI sa perfettamente (soprattutto tre anni dopo l’entrata in vigore del

sistema) che, ad essere designato per la perizia pluridisciplinare, sarà

certamente l'unico centro peritale di lingua italiana.

Alla

luce di quanto appena esposto e dei dati emersi istruendo la presente vertenza

(244 perizie effettuate dal SAM nel 2013 e una sola da un altro centro in

quanto l'UAI aveva indicato la lingua francese e 323 nel 2014 e due sole in un

altro centro in quanto l'UAI aveva indicato la lingua tedesca ), le

considerazioni esposte da questo Tribunale nella sentenza 32.2013.179 dell'8

aprile 2014 (citata dall'amministrazione; cfr. consid. 1.11), sulla base di

indicazioni incomplete fornite dall'amministrazione in sede di pubblico

dibattimento (al riguardo cfr. il verbale d’udienza del 3 aprile 2014:

" Come già

esposto a pag. 4 della risposta di causa la piattaforma informatica ha sorteggiato

nel caso concreto, secondo il principio di casualità, il SAM di Bellinzona

(cfr. il doc. 241/3 agli atti).

L'Ufficio AI ha quindi attuato la procedura corretta nel caso in

esame, anche perchè lo stesso non può manipolare il sorteggio (cfr. in tal

senso la procedura sul sito internet www.SuisseMed@P.ch).

Non è vero che tutte le perizie dell'Ufficio AI vengono attribuite

al SAM di Bellinzona, tanto è vero che nella causa inc. 32.2013.63 la

piattaforma SuisseMed@P ha sorteggiato il Medas di Berna e la sentenza

15.1.2104

del TCA ha confermato corretto l'agire dell'UAI.")

e segnatamente il

riferimento, in quell’occasione, al caso sfociato nella sentenza del TCA

32.2013.63

del 15 gennaio 2014 (nel quale era stato indicato

dall'amministrazione stessa il tedesco come lingua nella quale effettuare la

perizia e la contestazione riguardava dunque quale incaricare tra due centri peritali

della Svizzera tedesca), non possono essere confermate.

In conclusione, secondo il

TCA, non basta dunque ricorrere formalmente al sistema SuisseMED@P, così

impostato, per rispettare materialmente il principio aleatorio voluto e più

volte riaffermato dal Tribunale federale.

Questo Tribunale comprende,

evidentemente, le ragioni legate, da una parte, all'indispensabile rispetto del

principio di celerità, al quale questa Corte è peraltro particolarmente attenta

nella sua attività quotidiana (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca), anche per quel che

riguarda l'esecuzione delle perizie pluridisciplinari dell'AI e, d'altra parte,

al contenimento dei costi di interprete per la perizia e di

traduzione dell'intero incarto (cfr. le pertinenti affermazioni dell'avv. __________

al consid. 1.13), che possono avere spinto l'UFAS ad impostare il sistema sul

valore minimo (cioè: basta un solo centro e, precisamente, in lingua italiana,

il SAM di Bellinzona), per poter procedere all'assegnazione.

In

particolare i ritardi nello svolgimento delle perizie pluridisciplinari sono

inaccettabili e possono avere gravi conseguenze ingenerando a volte

ingiustificate aspettative negli assicurati e rendendo più arduo l'obiettivo

essenziale del reinserimento nel modo del lavoro.

È così del

tutto condivisibile la preoccupazione espressa dal Consiglio federale e

dall'UFAS per il numero di incarti in lista di attesa soprattutto nella

Svizzera romanda (cfr. R. Kocher, “SuisseMED@P à deux ans: où en sommes nous?"

in Sécurité sociale 5/2014 p. 289-290 e la sua risposta al TCA del 26 febbraio

2015, consid. 1.12).

Su questo

tema il Consiglio federale il 28 novembre 2014 ha così risposto ad un'interrogazione 14.1065 "SuisseMED@P. Malfunzionamento del

sistema" del Consigliere nazionale Louis Schelbert:

" 1./2. Il

Consiglio federale è consapevole che lunghi tempi di attesa sono deleteri per

lo stato di salute dell'assicurato e la sua capacità d'integrazione, ma non

dispone di alcuna base legale per intervenire in singoli casi concreti. Sono

però profusi sforzi notevoli per aumentare le capacità dei centri peritali. Nel

2013.

sono stati depositati su Suissemedap 4860 mandati per perizie

pluridisciplinari, 728 dei quali (circa il 15 per cento del totale) non erano

ancora stati attribuiti alla fine dell'anno.

3.

L'attribuzione di un mandato per una perizia pluridisciplinare

mediante Suissemedap deve avvenire secondo il metodo aleatorio, il che comporta

la necessità di attendere che siano disponibili capacità sufficienti nelle

specializzazioni richieste. I ritardi nell'attribuzione sono ascrivibili al

numero troppo esiguo di centri peritali qualificati. Per quanto concerne la

legalità e la conformità costituzionale della nuova procedura, il Tribunale

federale le ha confermate nella sua sentenza del 3 luglio 2013 (DTF 139 V 349).

4.

Se per una perizia sono necessarie discipline numerose o richieste

molto raramente, ci si può facilmente trovare di fronte a lunghi tempi di

attesa, anche se presto o tardi la perizia sarà di sicuro effettuata. Dal 1°

gennaio 2015 un adeguamento del sistema nella piattaforma Suissemedap garantirà

che venga attribuito sempre il mandato in attesa da più tempo, mantenendo in

ogni caso il metodo aleatorio. In un'ottica di lungo periodo, però, il problema

può essere risolto solo aumentando le capacità disponibili.

5.

Il Consiglio federale ha già rilevato la carenza di risorse

nelle risposte alle interpellanze Kessler 13.3733, "Medici

con precedenti giudiziari al servizio dell'AI", e Heim 13.4235, "Qualità

delle perizie mediche dell'AI". Dal 1° gennaio 2014 per l'allestimento di

una perizia da parte dei centri peritali vige un termine di 130 giorni. Questo

ha permesso di accelerare notevolmente lo svolgimento delle perizie e quindi

anche le decisioni degli uffici AI. Inoltre, in seguito alla scadenza del

periodo transitorio per il riesame delle rendite secondo le disposizioni finali

della revisione AI 6a, alla fine del 2014, ci si aspetta una diminuzione delle

richieste di perizie pluridisciplinari.

L'UFAS si impegna attivamente per risolvere i problemi di risorse

tuttora esistenti, soprattutto nella Svizzera romanda, e diminuire così i tempi

di attesa. In questa ottica, nel 2013 sono stati acquisiti tre nuovi centri

peritali di lingua tedesca e uno di lingua francese. L'UFAS ha inoltre

pubblicato un primo rapporto su Suissemedap e sui centri peritali abilitati per

il 2013, che può essere scaricato (in francese e in tedesco) sul suo sito

Internet. Nel 2014 (ad oggi) altri due centri peritali germanofoni e uno

francofono hanno iniziato la loro attività, cosicché attualmente si contano 25

centri peritali abilitati a svolgere perizie pluridisciplinari per l'AI. Gli

sforzi profusi dall'UFAS sono sostenuti anche a livello politico in particolare

nella Svizzera romanda, soprattutto al fine di motivare gli ospedali pubblici a

candidarsi per essere autorizzati quali centri peritali."

L'UFAS

("Perizie pluridisciplinari dell'AI: garanzia di qualità, indipendenza,

processi equi"), in un comunicato del 10 ottobre 2014 si è così espresso:

" A due anni dall'introduzione di SuisseMED@P, si può dire che il sistema

funziona bene. Purtroppo, anche dopo l'introduzione della piattaforma, le

capacità disponibili restano insufficienti rispetto alle richieste di perizie

pluridisciplinari, cosicché non possono essere evitati tempi di attesa per

l'attribuzione dei mandati. Per garantire che venga attribuito sempre il

mandato in attesa da più tempo, mantenendo il metodo aleatorio, dal 1° gennaio

2015.

SuisseMED@P applicherà il nuovo principio First in, first out. In

seguito alla scadenza del periodo transitorio per il riesame delle rendite

secondo le disposizioni finali della revisione AI 6°, alla fine del 2014, ci si

aspetta comunque una diminuzione delle richieste di perizie

pluridisciplinari."

Dal Rapporto

2013.

dell’UFAS relativo a SuisseMED@P, a pag. 7 emerge che tutti i 283 mandati

richiesti dall’UAI ticinese erano stati attribuiti, a differenza, ad esempio,

di quello ginevrino che registrava ancora il 40% di mandati non attribuiti.

Resta

comunque il fatto che attualmente la giurisprudenza federale non è rispettata

in quanto è praticamente sempre il SAM di Bellinzona ad effettuare le perizie

pluridisciplinari ordinate dall'Ufficio AI ticinese.

Nel nostro

contesto di lingua italiana le parole dell’UFAS e del giudice federale Ulrich

Meyer secondo cui due anni dopo la DTF 137 V 210 il principio aleatorio è

realizzato (cfr. UFAS, SuisseMED@P. Rapport 2013 pag.4 “l’attribution des mandats d’expertises pluridisciplinaires se fait de manière

aléatoire“; U. Meyer, op.cit., pag. 69: "Das Zufallprinzip ist

verwirklicht",) appaiono dunque troppo ottimistiche.

L'attuale

prassi deve pertanto essere modificata al più presto per renderla conforme alla

giurisprudenza federale.

Al riguardo va

sottolineato che, anche alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale

relativa ad un altro tema sensibile (quello della corretta determinazione del

reddito da invalido), non è possibile rinunciare all’applicazione del metodo

aleatorio per tenere conto delle particolarità del nostro Cantone (cfr. STFA U

75/03 del 12 ottobre 2006: “8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia

questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della

tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare

un'inammissibile lex ticinensis”).

Non spetta

al TCA, bensì all'UFAS, trovare una soluzione che rispetti anche per il Cantone

Ticino quanto stabilito dall'Alta Corte, senza allungare i tempi delle

procedure per gli assicurati ticinesi e senza provocare un sensibile aumento

dei costi.

Questo

Tribunale ritiene comunque che, innanzitutto, dovrebbe essere ribadita ed

intensificata (cfr. consid. 1.12) la richiesta ad alcuni dei centri peritali

già convenzionati con l'UFAS di disporre di medici nell’organico o come consulenti

esterni da interpellare in caso di necessità, che siano in grado di effettuare

perizie (soprattutto psichiatriche) anche in lingua italiana.

Il TCA formula

poi l'ipotesi di creare un altro centro peritale di lingua italiana (ad esempio

dal Rapporto annuale 2014 del ZMB di Basilea a pag.4 risulta che, in quella

regione, vi sono attualmente 5 centri peritali), coinvolgendo l'Ordine dei

medici e magari approfittando delle conoscenze di cui dispongono le numerose

cliniche private presenti sul territorio cantonale, dove sono attivi

specialisti di diverse discipline mediche (cfr. sul tema, R. Kocher, art. cit.

pag. 290:

" L'AI est tributaire à cet égard du soutien des corps médical et des hôpitaux

(…).

Cela dit, du point de vue de l'AI, il n y a pas de

raison de se montrer sceptique quant à la garantie de la neutralité des

experts, puisque l'écrasante majorité des médecins qui pratiquent des

expertises pour l'AI ont pour principale activité celle de médecin traitant

dans un cabinet privé. Ce fait garantit qu'ils disposent des connaissances

spécialisées nécessaires, mais aussi qu'ils ne dépendent pas financièrement de

leur activité d'experts.").

Il vantaggio di un nuovo centro peritale in Ticino sarebbe quello di

disporre di medici che padroneggiano spesso le tre lingue nazionali e che

potrebbero così essere disponibili per effettuare le perizie anche per degli

assicurati provenienti da tutta la Svizzera.

Questo

Tribunale ritiene infine che soltanto un sistema che permetta ogni volta la

scelta tra un certo numero di centri peritali (almeno tre), garantisca

realmente il rispetto del principio aleatorio.

L'UAI è

pertanto invitato ad attivarsi presso l'UFAS per mettere in atto al più presto

i correttivi necessari per adattare l'attuale prassi alla giurisprudenza

federale, senza che ne derivi alcun peggioramento per gli assicurati di lingua

italiana per quanto riguarda i tempi di attesa.

2.7

Contestualmente

al ricorso, il patrocinatore ha chiesto che l’assicurato sia posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale

federale l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF I

911/06 del 2 febbraio 2007).

Visto

l’esito del ricorso, l'insorgente,

patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio

assicurazione invalidità di CHF 2’000.- a titolo di ripetibili.

2.8

Secondo l’art. 29 cpv. 2

Lptca, adottato alla luce dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso concernente

le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

Secondo la giurisprudenza

federale, l’entità delle spese davanti al Tribunale cantonale è fissata dal

diritto cantonale di procedura (cfr. STF 9C_925/2011 del 28 marzo 2012; STF

8C_568/2010 del 3 dicembre 2010) e che le spese devono essere obbligatoriamente

prelevate anche in caso di dispendio minimo, salvo diverse disposizioni di

diritto cantonale (cfr. DTF 138 V 122; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi CHF 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi e la decisione dell'UAI del 18 settembre 2014 è

annullata.

§ Gli

atti sono rinviati all'UAI affinché faccia allestire una perizia bidisciplinare

psichiatrica e reumatologica.

2. L'Ufficio AI è invitato a

segnalare immediatamente all'UFAS la necessità di procedere ai correttivi

indicati al consid. 2.6 a proposito delle perizie pluridisciplinari da lui

richieste.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà al

ricorrente fr. 2'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti