32.2014.154
Revisione della rendita (dapprima riduzione, poi soppressione).Perizia SAM giudicata inaffidabile e rinvio atti per esec. perizia bidisciplinare (psi. + reuma.). Raccomandazioni circa le modalità d'ap
3 giugno 2015Italiano61 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.154
dc/gm
Lugano
3 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 settembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1960, in precedenza attivo in qualità di gommista indipendente, in data 17 febbraio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di un infortunio occorsogli
in data 2 febbraio 2005 (doc. 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con decisione del 28 novembre 2007,
cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita
intera di invalidità (grado AI dell’80%), a far tempo dal 1° febbraio 2006
(doc. 27/1-5).
L’erogazione di una
rendita intera di invalidità (grado AI dell’80%) è poi stata confermata
dall’amministrazione, in occasione della procedura di revisione della rendita
del 2008, tramite comunicazione del 19 maggio 2010 (doc. 54).
1.2. In esito ad una nuova
procedura di revisione, avviata nel maggio 2011, dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM)
(doc. 68) e un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 74),
con progetto di decisione del 26 aprile 2012 (doc. 76/1-3), poi confermato con
decisione del 31 luglio 2012, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità
all’assicurato, non presentando più lo stesso un grado d’invalidità
pensionabile.
1.3. Contro questa decisione,
l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato – in data 12 settembre
2012 – un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione
impugnata ed il ripristino dell’erogazione di una rendita intera di invalidità.
1.4. Con sentenza 32.2012.224
dell’8 aprile 2013 il TCA ha accolto il ricorso inoltrato dall’assicurato e
rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, osservando in
particolare quanto segue:
" (…)
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato
dell’amministrazione, in quanto i disturbi psichici dell’assicurato non sono
stati chiariti in modo soddisfacente.
Dal profilo somatico, il TCA non ha invece motivo per distanziarsi
dalla valutazione peritale dei medici del SAM - dalla quale è emerso che
l’assicurato, a seguito del decorso regolare e favorevole della patologia
tumorale, non presenta più, a partire da marzo 2011, un’incapacità lavorativa
dal profilo strettamente urologico, mentre, dal profilo reumatologico, continua
a presentare le limitazioni funzionali già evidenziate in passato dal dr. __________,
non essendovi state, salvo la guarigione del Morbo di Sudeck, delle modifiche
di rilievo dei disturbi, definiti dal dr. __________ “invariati in questi anni”
(cfr. doc. 68-37) - le cui conclusioni, del resto, non sono state smentite da
certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA
è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Il TCA non può, per contro, considerare esaustiva la valutazione
peritale psichiatrica della dr.ssa __________, attestante l’assenza di
problematiche di natura psichica, alla luce dell’ulteriore documentazione
medica prodotta dall’interessato.
L’assicurato ha infatti prodotto dei referti medici, attestanti
l’esistenza di un disturbo depressivo, che non sono stati ritenuti dall’UAI
atti a dimostrare, per lo meno fino al momento di emanazione della decisione
impugnata, l’esistenza di un peggioramento delle condizioni di salute
dell’assicurato dopo la valutazione peritale della dr.ssa __________ del 15
ottobre 2011.
Ora, tali referti non sono stati sottoposti dall’amministrazione
al vaglio del perito per una sua presa di posizione.
Il TCA constata, infatti, che la documentazione medica prodotta in
sede ricorsuale - redatta dal dr. __________, prima (doc. C) e dal dr. __________,
poi (doc. D) – seguita poi, in corso di causa, dai referti del dr. __________
(doc. F), del dr. __________ (doc. G1) e della dr.ssa __________ dello studio
medico del dr. __________ (doc. G2), sono stati valutati dal dr. __________ e
dalla dr.ssa __________ del SMR come ininfluenti sulle conclusioni alle quali
sono giunti i medici del SAM (doc. IV/bis e doc. XIV/1), senza previamente
interpellare al riguardo l’autore della consultazione peritale specialistica in
questione, al fine di verificare se, nel frattempo (fino al momento di
emanazione della decisione impugnata), le condizioni di salute dell’interessato
siano effettivamente peggiorate o meno.
Nelle annotazioni del 7 dicembre 2012, il dr. __________ e la
dr.ssa __________ del SMR, dopo avere preso atto della degenza dal 10 al 24
ottobre 2012 dell’assicurato presso l’Ospedale regionale di __________, hanno
ritenuto di poter fare risalire l’inizio della patologia psichiatrica
dell’assicurato al mese di settembre 2012, corrispondente all’inizio della
presa a carico presso la Clinica del dr. __________.
Fatti
I medici del SMR hanno aggiunto che non vi è “nessuna evidenza
clinica che un disturbo psichiatrico fosse presente antecedentemente alla
decisione”, rilevando che “in precedenza non è stato riscontrato nessun
disturbo psichico dal perito psichiatra, dr.ssa __________, che aveva visitato
l’assicurato in corso di perizia pluridisciplinare SAM” (doc. XIV/1).
Il TCA non può fare proprie queste considerazioni dei medici del
SMR.
Se, da una parte, è vero che, nel proprio referto peritale, la
dr.ssa __________ non ha riscontrato alcuna patologia psichica, d’altra parte,
questo Tribunale rileva che, come correttamente evidenziato dal patrocinatore
dell’assicurato e contrariamente al parere del SMR (doc. XIV/1), l’esistenza di
un “disturbo depressivo reattivo significativo” è già stata messa in luce dal
dr. __________ nel referto del 7 maggio 2012 (doc. C), precedente l’emanazione
della decisione impugnata.
La presenza di una problematica depressiva è poi stata confermata
dal dr. __________ nel referto del 7 settembre 2012 (doc. D) e, in corso di
causa, dal referto del dr. __________ del 9 novembre 2012 (doc. G1) e da quello
del 28 novembre 2012 della dr.ssa __________ (doc. G2).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della
situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in
concreto il 31 luglio 2012 – quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b).
In concreto, il TCA, contrariamente al parere dell’UAI, rileva che
già prima dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurato ha prodotto il
referto del dr. __________, attestante l’esistenza di “disturbi reattivi
significativi e ben comprensibili”, che avrebbe dovuto essere sottoposto alla
dr.ssa __________ al fine di verificare se, dopo il suo esame peritale, fosse
subentrato o meno un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato.
Ciò appare tanto più necessario alla luce degli ulteriori referti
medici prodotti dall’assicurato a comprova dell’esistenza di una problematica
depressiva importante (doc. D; G1 e G2), che ha potuto essere constatata anche
dal dr. __________ in occasione del ricovero dal 10 al 24 ottobre 2012 presso
l’Ospedale regionale di __________ (doc. G1).
In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile,
senza prima procedere ad un complemento peritale da parte della dr.ssa __________,
concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario
dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, giustifichi una capacità lavorativa
globale del 100%, come stabilito dalla dr.ssa __________ e confermato dalla
dr.ssa __________, dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR (doc.
82-1, IV/bis, XIV/1) .
Tale soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo trascorso
tra la valutazione peritale della dr.ssa __________ (la quale ha visitato
l’assicurato nel mese di ottobre 2011) e l’emanazione della decisione impugnata
(del 31 luglio 2012). (…)"
1.5. Esperiti gli accertamenti
medici del caso, in particolare una nuova perizia medica del 28 marzo 2014 a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 132/1-57), con
progetto di decisione del 12 maggio 2014 (doc. 138/1-4), poi confermato con
decisione del 18 settembre 2014 (doc. A1), l'UAI ha ridotto, a partire dal 1°
novembre 2012, ad un quarto di rendita d’invalidità (con un grado del 41%) la
prestazione spettante all'assicurato.
Inoltre l'UAI ha soppresso
la rendita a partire dal 1° febbraio 2014 (tre mesi dopo la modifica del grado,
art. 88a OAI) essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.6. Contro questa decisione
l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso
al TCA, con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione
di un quarto di rendita d’invalidità anche dopo il 31 gennaio 2014 (doc. I).
Il rappresentante
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
1.7. L’UAI, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa (cfr. IV+bis).
1.8. In data 9 dicembre 2014 il
patrocinatore dell’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica (doc. XI
+ B1).
1.9. Con osservazioni del 23 dicembre
2014 l’UAI ha rilevato:
" Con
particolare riferimento al rapporto della psichiatra curante Dr.ssa __________
datato 23.10.2014 (doc. B1 incarto TCA), al certificato 17.11.2014 del curante
Dr. __________ (doc. B2 incarto TCA) nonché all’esame RM rachide dorsale/lombare
del 17.7.2014 (doc. B3 incarto TCA), si osserva quanto segue.
Come di consueto, l’UAI ha sottoposto al vaglio del Servizio
medico regionale dell’AI (di seguito SMR) la documentazione medica di cui
sopra.
Ora, ritenuto come il Dr. __________ e la psichiatra Dr.ssa __________
del SMR dell’AI – mediante annotazione 19.12.2014 qui allegata – hanno
precisato che “A questo punto, visto la persistenza del quadro clinico
segnalato dalla Dr.ssa __________ dopo 4 mesi, è possibile ipotizzare un
peggioramento del quadro clinico, ma a mio avviso a partire dalla prima
valutazione della Dr.ssa __________; è da valutare se esso ha una ripercussione
anche sulla CL. L’attuale documentazione somatica mostra inoltre una
problematica a livello del rachide lombare con stenosi radiologica del canale.
In questa situazione è auspicabile l’esecuzione di una valutazione di decorso
in ambito SAM con rivalutazione psichiatrica, reumatologica e neurologica”, in
via principale si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all’amministrazione al fine
di espletare i necessari accertamenti medici del caso conformemente a quanto
indicato dal SMR all’interno dell’annotazione summenzionata.
In via subordinata, si chiede invece a codesto lodevole TCA di
voler confermare la decisione del 18 settembre 2014 e, conseguentemente,
respingere il ricorso.” (cfr. Doc. XIV+bis)
1.10. Con lettera dell’8 gennaio
2015 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…)
Ho letto con attenzione le annotazioni del Servizio medico
regionale dell’AI di data 19 dicembre 2014, rispettivamente le osservazioni
dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del 23 dicembre 2014, mediante le
quali sostanzialmente di propone “l’esecuzione di una valutazione di decorso in
ambito SAM con rivalutazione psichiatrica, reumatologica e neurologica”.
A tal riguardo in nome e per conto del signor RI 1 vi significo di
non oppormi di principio alla nuova impostazione suggerita, atteso che già in
sede ricorsuale il mio mandante aveva richiesto l’espletazione di un nuovo
accertamento peritale di natura psichiatrica e reumatologica, essendo il di lui
stato valetudinario sensibilmente peggiorato.
Lascio cionondimeno a codesto Tribunale il compito di verificare
l’opportunità di nuovamente incaricare il Servizio Accertamento Medico di
Bellinzona dell’esecuzione della nuova perizia, atteso che già in passato tale
Servizio in almeno due occasioni si è occupato di esprimere delle valutazioni
in ordine alla condizione psico-fisica del signor RI 1, le quali hanno fondato
oggetto di giustificate e plausibili censure.” (cfr. Doc. XVI)
Con successivo scritto del
16 gennaio 2015 l’Ufficio AI si è così espresso:
" Preso atto
delle osservazioni di controparte datate 8.1.2015 (mediante le quali il Signor RI
1 dichiara di non opporsi alla proposta formulata dall’Ufficio AI), lo
scrivente Ufficio precisa quanto segue.
Come già indicato all’interno delle osservazioni di causa del 23
dicembre 2014, il Servizio medico regionale dell’AI (cfr. in tal senso
l’annotazione SMR del 19 dicembre 2014 agli atti) – alla luce dell’intera
documentazione medica presente all’inserto – ritiene corretto procedere
mediante una perizia pluridisciplinare di decorso di natura psichiatrica,
reumatologica e neurologica al fine di stabilire con certezza l’evoluzione
della capacità lavorativa dell’assicurato in questione. Si specifica inoltre
che il relativo mandato peritale verrà attribuito dall’amministrazione per il
tramite della piattaforma in rete SuisseMED@P (conformemente a quanto previsto
dalle marginali 2075 e segg. della Circulaire sur la procédure dans
l’assurance-invalidité (CPAI)).” (cfr. doc. XVIII)
1.11. In data 26 gennaio 2015 il
presidente del TCA ha interpellato l’avv. __________, capo del servizio
giuridico dell’ambito assicurazione invalidità dell’UFAS, con uno scritto del
seguente tenore:
" Il TCA è
chiamato ad esaminare un caso nel quale sia il patrocinatore dell’assicurato
che l’Ufficio AI sono concordi nel ritenere necessaria una perizia medica
pluridisciplinare.
Il rappresentante dell’assicurato ha tuttavia sollevato il timore
che ad occuparsi della gestione sia nuovamente il SAM di Bellinzona. L’UAI ha
risposto che il relativo mandato peritale verrà attribuito dall’amministrazione
per il tramite della piattaforma in rete SuisseMED@P.
In tale contesto, mi rivolgo a lei per sapere se il principio
aleatorio viene applicato integralmente anche per quel che riguarda gli
assicurati ticinesi.
In altri termini, per le perizie pluridisciplinari entrano in
considerazione tutti e 26 i Centri peritali (cfr. R. Kocher, “SuisseMED@P a
deux ans: où en sommes-nous?”, in Sécurité sociale CHSS 5/2014, pag. 288
segg.) oppure, per ragioni linguistiche (in particolare per le perizie
pischiatriche) soltanto una parte di essi? Si sì, quali? (…)” (doc. XIX)
L’avv. __________, con
lettera del 9 febbraio 2015, ha risposto come segue:
" Faccio
riferimento al suo scritto del 26 gennaio 2015 e le comunico quanto segue.
Ogni centro peritale attivo su SuisseMED@P ha la possibilità di
indicare sulla piattaforma informatica in quale lingua può eseguire una perizia
pluridisciplinare. L’offerta linguistica così come l’offerta delle discipline
proposte dai centri possono variare a seconda degli specialisti disponibili.
Questo significa che, di principio, tutti e 26 i centri peritali possono
effettuare perizie pluridisciplinari nelle tre lingue nazionali.
Inoltre, al momento dell’attribuzione del mandato sulla
piattaforma SuisseMED@P gli uffici AI specificano la lingua della perizia e la
lingua parlata dell’assicurato. A dipendenza della costellazione scelta un
numero più o meno grande di centri peritali può entrare in gioco. Inutile
sottolineare, che gli uffici AI non possono conoscere le lingue o le discipline
indicate dai centri e non sanno dunque quali e quanti centri sono in gara per
l’assegnazione del mandato.
Ovviamente se il mandato viene attribuito ad un centro che non
dispone di medici in grado di eseguire la perizia nella lingua della persona
assicurata, un interprete dovrà essere presente anche durante un eventuale
esame pischiatrico. A questo proposito rileviamo che la giurisprudenza non
esclude il ricorso ad interpreti anche durante l’esame psichiatrico e lascia
valutare al perito stesso l’opportunità di servirsi di un tale aiuto
(8C_321/2007). (…)” (doc. XX)
Al riguardo il 19 febbraio
2015 l’UAI ha osservato:
" Con
particolare riferimento allo scritto 26.01.2015 del Tribunale cantonale delle
assicurazioni (doc. XIX incarto TCA) ed alla missiva 09.02.2015 dell'UFAS di
Berna (doc. XX incarto TCA), si osserva quanto segue.
In primo luogo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
specificato che "tutti e 26 i centri peritali possono effettuare perizie
pluridisciplinari nelle tre lingue nazionali' rispettivamente che "al
momento dell'attribuzione del mandato sulla piattaforma SuisseMED@P gli uffici
Al specificano la lingua della perizia e la lingua parlata dall'assicurato. A
dipendenza della costellazione scelta un numero più o meno grande di centri peritali
può entrare in gioco", ciò che garantisce la corretta applicazione del
principio aleatorio.
In secondo luogo, per quanto concerne le perizie psichiatriche,
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha inoltre precisato che
"se il mandato viene attribuito ad un centro che non dispone di medici in
grado di eseguire la perizia nella lingua della persona assicurata, un
interprete dovrà essere presente anche durante un eventuale esame
psichiatrico".
Infine, per quanto riguarda l'attribuzione delle perizie mediche
pluridisciplinari secondo il principio di causalità, va qui rammentato che
codesto lodevole TCA ha già avuto modo di affermare quanto segue: "(...)
Ciò significa che per le persone di lingua italiana il SAM rientra tra i centri
in cui è probabile essere peritati, ma che non costituisce l'unico centro
presso il quale i ticinesi devono sempre recarsi. Prova ne è il caso citato
dall'UAI in sede di dibattimento pubblico, dove una persona assicurata
residente nel nostro Cantone è stata sorteggiata per un centro nella Svizzera
tedesca (inc. 32.2013.63).
Visto quanto sopra, le censure della ricorrente circa una
violazione dei principi posti dalla DTF 137 V 210, in particolare la libera assegnazione delle perizie, in quanto manifestamente infondate, vanno
respinte. (...)" (cfr. STCA dell'8 aprile 2014 al consid. 2.7, incarto nr.
32.2013.179).
Ad ogni buon conto, l'assicurato potrà - se del caso e a tempo
debito - contestare il centro peritale che verrà sorteggiato durante la
procedura istruttoria dalla piattaforma informatica SuisseMED@P, chiedendo in
tal senso all'amministrazione di voler emanare una decisione incidentale
direttamente impugnabile davanti al TCA. (doc. XXIV)
Dal canto suo l’avv. RA 1
il 24 febbraio 2015 si è così espresso:
" Faccio riferimento
alla causa assicurativa sopra rubricata, segnatamente alla vostra ordinanza 12
febbraio 2015 (notificatami il 18 successivo) e nel termine assegnatomi, preso
atto della convergenza delle parti in ordine sia alla necessità di procedere
all'accertamento dell'evoluzione della capacità lavorativa del signor RI 1
mediante una perizia pluridisciplinare, sia all'opportunità di attribuzione del
mandato peritale per il tramite della piattaforma in rete SuisseMED@P, così
come alle risultanze della comunicazione 26 gennaio 2015 dell'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali UFAS - che attesta in concreto la possibilità per
tutti e 26 i centri peritali di effettuare perizie pluridisciplinari nelle tre
lingue nazionali -, mi pregio con la presente significarvi di non avere
particolari osservazioni da formulare circa il prosieguo della procedura.”
(doc. XXV)
1.12. Con successivo scritto del 12
febbraio 2015 il presidente del TCA ha chiesto all’avv. __________ ulteriori
precisazioni, qui di seguito riprodotte:
" Ho
ricevuto la vostra risposta del 9 febbraio 2015 e la ringrazio.
Dalla stessa rilevo che “ogni centro peritale attivo su
SuisseMED@P ha la possibilità di indicare sulla piattaforma informatica in
quale lingua può eseguire una perizia pluridisciplinare”, che “di
principio, tutti e 26 i centri peritali possono effettuare perizie
pluridisciplinari nelle tre lingue nazionali” e che “a dipendenza della
costellazione scelta un numero più o meno grande di centri peritali può entrare
in gioco”.
Nella mia lettera del 26 gennaio 2015 ho fatto in particolare
riferimento alle perizie psichiatriche.
Come noto, anche i Tribunali cantonali delle assicurazioni possono
fare capo ai Centri peritali per l’allestimento di perizie giudiziarie.
Dalla nostra esperienza sembrerebbe che soltanto il SAM di
Bellinzona e il CEMED di Nyon dispongono attualmente di periti psichiatri che
padroneggiano la lingua italiana.
Le sarei grato se potesse indicarmene altri.
In tale contesto è utile ricordare che in una sentenza 8C_90/2014
del 19 dicembre 2014 il Tribunale federale si è così espresso:
“ (…) 2.1.
Dans un arrêt rendu le 10 août 2001, publié aux ATF 127 V 219,
le Tribunal fédéral des assurances, se fondant sur la garantie constitutionnelle
de la non-discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.) et
la liberté de la langue (art. 18 Cst.), a jugé que, sauf exception justifiée
pour des raisons objectives, il y a lieu en principe de donner suite à la
demande d'un assuré de désigner un Centre d'observation médicale où l'on
s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise.
A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète
lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du
rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V 219
consid. 2b/bb p. 226). (…)”
(mia sottolineatura)
Nella sentenza 8C_321/2007 del 6 maggio 2008, da voi segnalata,
l’Alta Corte ha invece rilevato:
“ (…) 6.1.2 Weiter ist Folgendes zu beachten: Der
bestmöglichen sprachlichen Verständigung zwischen Experte und versicherter
Person kommt insbesondere bei der psychiatrischen Abklärung besonderes Gewicht
zu. Auf der anderen Seite besteht kein Anspruch auf Untersuchung in der
Muttersprache der versicherten Person oder den Beizug eines Übersetzers. Zu
beachten ist sodann, dass der Beizug eines Dolmetschers auch problematische
Aspekte hat, ist der Gutachter doch auf möglichst spontane, unverfälschte
Antworten angewiesen, andernfalls deren Aussagekraft herabgesetzt ist. Die
Frage, ob eine medizinische Abklärung unter Beizug eines Dolmetschers im
Einzelfall geboten ist, hat grundsätzlich der Gutachter im Rahmen sorgfältiger
Auftragserfüllung zu entscheiden. Entscheidend dafür, ob und in welcher Form
bei medizinischen Abklärungen dem Gesichtspunkt der Sprache respektive der
sprachlichen Verständigung Rechnung getragen werden muss, ist letztlich die
Bedeutung der Massnahme im Hinblick auf die in Frage stehende Leistung. Es geht
um die Aussagekraft und damit die beweismässige Verwertbarkeit des Gutachtens
als Entscheidungsgrundlage. Danach müssen die Feststellungen des Experten
nachvollziehbar sein, seine Beschreibung der medizinischen Situation muss
einleuchten und die Schlussfolgerungen müssen begründet sein (E. 2.2 hievor;
Urteil U 336/06 vom 30. Juni 2007, E. 8.2.1 mit Hinweisen).
Im psychosomatischen Konsilium der Rehaklinik B.________ vom 6.
September 2004 wurde neben der Diagnose einer Anpassungsstörung ausgeführt, die
Kriterien für eine depressive Episode oder eine posttraumatische
Belastungsstörung seien nicht erfüllt. Es bestehe der Verdacht auf eine
somatoforme Komponente. Allerdings sei es aus sprachlichen Gründen schwierig,
den Versicherten differenziert zu explorieren (E. 4.1 hievor). Unter diesen
Umständen drängt sich eine psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers in
seiner Muttersprache oder unter Beizug eines Dolmetschers auf. In diesem
Lichte erfüllt die bisherige psychiatrische Abklärung nicht die
rechtsprechungsgemässen Anforderungen an eine medizinische
Beurteilungsgrundlage (E. 2.2 hievor). (…)”
(mia
sottolineatura)
Risulta pertanto evidente la necessità che i Centri peritali siano
in grado di effettuare le perizie psichiatriche anche in italiano, lingua
ufficiale della Confederazione (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost.fed.). (…)”
(cfr. XXIII)
L'avv. __________, il 26
febbraio 2015, ha così risposto:
" Al momento
di firmare i nuovi contratti tariffali, abbiamo reso attenti i centri peritali
della necessità di effettuare perizie specialistiche anche in lingua
italiana. Durante l'ultima riunione dei centri peritali convenzionati
abbiamo ribadito questo concetto.
Tuttavia l'UFAS non ha le basi legali o contrattuali per obbligare
i centri convenzionati ad offrire costantemente delle disponibilità nelle altre
lingue nazionali. In questo contesto il Tribunale federale sostiene che gli
esami specialistici, soprattutto nel campo della psichiatria, si svolgano nella
lingua parlata dalla persona assicurata. L'Alta Corte è consapevole che questo
non è sempre possibile e prevede quindi la possibilità per l'assicurato di
essere assistito da un interprete e di ottenere gratuitamente la traduzione del
rapporto peritale in una delle lingue nazionali (8C_90/2014;8C_321/2007).
A questo proposito osserviamo che nemmeno il francese e il tedesco
sono proposti da tutti i centri.
A più di due anni dall'introduzione del principio aleatorio e
della piattaforma SuisseMED@P abbiamo potuto fare delle prime valutazioni. E'
risultato in particolare che la domanda di perizie specialistiche
pluridisciplinari è molto più elevata dell'offerta. A fine 2014 infatti
numerosi mandati non erano ancora stati attribuiti (v. interrogazione Schelbert
n. 14.1065 presentata il 17 settembre 2014
www.parlament.ch), circostanza che implica lunghi tempi d'attesa
per l'attribuzione dei mandati peritali. Per risolvere i problemi di risorse
esistenti il Consigliere Federale Alain Berset e l'UFAS si impegnano
attivamente cercando nuovi partner contrattuali e incitando i centri
convenzionati ad aumentare le loro capacità. In questo contesto stiamo anche
avviando un'inchiesta volta a definire quali centri dispongono di medici in
grado di eseguire durevolmente esami specialistici in italiano. Al momento non
ci è ancora possibile stilare una lista dei centri peritali che entrano in
considerazione."
(Doc. XXVI)
Al riguardo l'avv. RA 1,
il 4 marzo 2015, si è così espresso:
" Mi
riferisco alla causa assicurativa indicata in ingresso e, preso atto dello
scambio di corrispondenza intercorso di recente (doc. XXIII/XXIV/XXVI), mi
pregio con la presente confermare il contenuto del mio ultimo scritto di data
24 febbraio 2015, con l'osservazione che il mio mandante esclude sin d'ora - per
i motivi già illustrati – la designazione del SAM di Bellinzona quale Centro
peritale incaricato dell'allestimento della perizia giudiziaria che lo
interessa.
Di conseguenza, ogni altra soluzione non pone di principio di
sorta problema, atteso che l'eventuale mancanza di un perito psichiatrico che
padroneggi la lingua italiana potrà essere, se del caso, risolta con la
presenza di un interprete durante l'esame psichiatrico." (doc. XXIX)
L'Ufficio assicurazione
invalidità, l'11 marzo 2015, ha invece rilevato:
" Con
particolare riferimento alla lettera 12.2.2015 del TCA (doc. XXIII incarto
TCA), allo scritto 24.2.2015 dell'avv. RA 1 (doc. XXV incarto TCA) ed alla
missiva 26.2.2015 dell'UFAS di Berna (doc. XXVI incarto TCA), si osserva quanto
segue.
In primo luogo, si prende atto del fatto che controparte non ha
particolari osservazioni da formulare circa il prosieguo della procedura,
motivo per cui si chiede a codesto lodevole TCA di voler predisporre
l'attribuzione del mandato peritale per il tramite della piattaforma
informatica SuisseMED@P.
In secondo luogo, per quanto concerne l'esecuzione di perizie
psichiatriche in italiano, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
sottolineato quanto segue: "(…) In questo contesto il Tribunale
federale sostiene che gli esami specialistici, soprattutto nel campo della
psichiatria, si svolgano nella lingua parlata dalla persona assicurata. L'Alta
Corte è consapevole che questo non è sempre possibile e prevede quindi la
possibilità per l'assicurato di essere assistito da un interprete e di ottenere
gratuitamente la traduzione del rapporto peritale in una delle lingue nazionali
(8C_90/2014;8C_321/2007). A questo proposito osserviamo che nemmeno il
francese e il tedesco sono proposti da tutti i centri.
(…)".
Di conseguenza, se il mandato peritale dovesse essere attribuito
ad un centro che non dispone di medici psichiatri in grado di eseguire la
perizia nella lingua della persona assicurata (in concreto l'italiano), un
interprete dovrà comunque essere presente durante l'esame psichiatrico in
questione." (Doc. XXXI)
1.13. In data 9 marzo 2015 il
Presidente del TCA ha inviato all'avv. __________, capo dell'Ufficio AI del
Canton Ticino, uno scritto del seguente tenore:
" Al fine di
evadere il ricorso citato a margine, mi occorre sapere:
1. Quante
perizie pluridisciplinari sono state ordinate dall’UAI nel 2013 e quante del
2014?
2. Quante di
queste perizie sono state effettuate dal SAM di Bellinzona nel 2013 e nel 2014
e quante presso altri Centri di accertamento medico?
3. Presso quali
altri Centri sono state effettuate le perizie pluridisciplinari nel 2013 e nel
2014?
4. In
quest’ultima ipotesi, quale lingua è stata indicata dall’UAI per lo svolgimento
della perizia pluridisciplinare?
5. Cosa si
intende concretamente con i termini “questo criterio è impostato sul valore
minimo” che figurano sulla direttiva dell’UFAS denominata “Attribuzione dei
mandati e metodo aleatorio – SuisseMED@P”? Basta un solo Centro?" (Doc.
XXX)
L'avv. __________ in data
30 marzo 2015, ha così risposto:
" Mi
riferisco alla sua cortese lettera 9 marzo 2015, con la quale pone cinque
quesiti inerenti alla distribuzione aleatoria delle perizie pluridisciplinari
tramite la relativa piattaforma informatica.
Qui di seguito trova le risposte alle domande:
1. Nel 2013 sono
stati 281 i mandati peritali pluridisciplinari, mentre che nel 2014 sono state
ordinate 481 perizie pluridisciplinari. In tutti i casi, conformemente all'art.
72bis OAI, è stata utilizzata la piattaforma informatica.
2. Nel 2013 il
SAM di Bellinzona ha effettuato 244 perizie e nel 2014 323 perizie. Una sola
perizia in un altro Centro è stata effettuata nel 2013, e due nel 2014.
3. La perizia
del 2013 è stata svolta dal Centro peritale Coréla di Ginevra, mentre nel 2014
le due perizie sono state effettuate una dal Centro Asim di Basilea e l'altra
dal MEDAS di Berna.
4. Al momento
della registrazione del mandato sulla piattaforma SuisseMED@P l'Ufficio AI può
inoltre scegliere e indicare – fra le altre cose – la lingua madre dell'assicurato
rispettivamente la lingua di procedura della perizia.
Ovviamente
se il mandato è poi attribuito ad un centro peritale che non dispone di medici
in grado di eseguire la perizia in italiano, l'Ufficio AI – oltre a dover
sopportare le eventuali spese dovute alla presenza di un interprete – dovrà
pure provvedere a tradurre (in tedesco/francese) l'intero dossier
dell'assicurato in questione con ulteriori considerevoli costi a proprio
carico.
Per
quanto riguarda il mandato attribuito alla Clinique Coréla, l'UAI ha indicato
la lingua francese, mentre che per le due perizie del 2014 del Centro di
Basilea e del Centro di Berna, è stata inserita la lingua tedesca.
5. Dopo aver
interpellato a tal proposito il Servizio giuridico dell'UFAS, lo scrivente Ufficio
le comunica che il numero di centri peritali necessario per avviare una
procedura di attribuzione è attualmente impostato sul valore 1.
In
altre parole, è sufficiente che un centro peritale risponda ai criteri del
dossier in questione affinché il sorteggio possa aver luogo (e ciò anche al
fine di garantire un'assegnazione più rapida dei vari mandati e
conseguentemente tempi più brevi per la loro realizzazione).
Va
tuttavia rammentato che gli Uffici AI non possono conoscere le discipline e le
lingue indicate dai vari centri peritali e non sanno dunque quali e quanti
centri sono in lizza per l'assegnazione del mandato. Nessuno può quindi
accedere al contenuto dell'urna e, di conseguenza, conoscere quanti e quali
centri siano sorteggiabili in un determinato momento." (Doc. XXXVI)
1.14. In data 15 aprile 2015 il TCA
ha trasmesso all'UAI uno scritto del seguente tenore:
" Ho preso
atto che nel vostro scritto del 23 dicembre 2014 al TCA (cfr. XIV+bis), sulla
base dell’Annotazione del SMR del 19 dicembre 2014 proponete una “rivalutazione
psichiatrica, reumatologica e neurologica”.
Nel suo ricorso, il patrocinatore dell’assicurato aveva richiesto
un nuovo accertamento peritale di natura psichiatrica e reumatologica.
Successivamente egli ha prodotto il certificato di una specialista
in psichiatria e di uno in reumatologia.
Al fine di evadere il presente ricorso, vi invito a precisare per
quale motivo ritenete necessaria una perizia pluridisciplinare (psichiatria,
reumatologia e neurologia) anziché una perizia bidisciplinare (psichiatria e
reumatologia)." (Doc. XXXVIII)
Questo scritto è stato
inviato, per conoscenza, al patrocinatore dell'assicurato il 20 aprile 2014
(cfr. doc. XXXIX).
L'UAI ha così risposto il
24 aprile 2015:
" Con
particolare riferimento al suo scritto del 15 aprile 2015, lo stesso è stato
sottoposto al vaglio del Servizio medico dell’AI.
Il Dr. __________ del SMR dell’AI – mediante annotazione 17.4.2015
qui allegata – ha specificato quanto segue: “Dal punto di vista medico
ritenevo sufficiente una valutazione peritale reumatologica e psichiatrica.
L’indicazione ad un valutazione neurologica deriva dalla
certificazione di parte del dr. __________ del 17.11.2014 che suggeriva la
presenza di una problematica neurologica. L’indicazione del dr. __________
finora rimasta senza documentazione specifica.
Trattandosi di un caso di contenzioso ho ritenuto giudizioso
aggiungere la valutazione neurologica.”.
Ora, alla luce di quanto precede, ritenuto altresì come nel
frattempo non è stata prodotta alcuna documentazione specialistica di ordine
neurologico, lo scrivente Ufficio considera sufficiente procedere mediante
l’esecuzione di una perizia bidisciplinare di natura reumatologica e
psichiatrica (così come richiesto dal patrocinatore dell’assicurato; cfr. in
tal senso il gravame a pagina 13).” (Doc. XL+1)
Questo scritto è stato
inviato, per conoscenza, all’avv. __________ il 4 maggio 2015 (cfr. doc. XLI).
In data 5 maggio 2015 l'avv__________ ha trasmesso al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Faccio
riferimento alla causa assicurativa sopra rubricata, segnatamente allo scritto
24 aprile 2015 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, e con la presente mi
pregio significare il mio accordo all'esecuzione della chiesta perizia
bidisciplinare." (doc. XLII)
Copia di tale scritto è
stata trasmessa il 6 maggio 2015 all'Ufficio AI per conoscenza (doc. XLIII).
Considerandi
2.1
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2
Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125.
V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005.
nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo, cfr. STCA
32.2005.83
del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.3
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4
Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in
vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari,
stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline
mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha
concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono
attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica
quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di
attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, “SuisseMed@P a deux ans: où en
sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg. ; UFAS; “SuisseMED@P.
Rapport 2013 ; U. Meyer, "Entwicklungen von Rechtsprechung und
Verwaltungspraxis seit BGE 137 V 210 – Zwichenbilanz nach zwei Jahren" in Sozialversicherungsrechtstagung
2013.
San Gallo 2014 pag. 53 seg.).
In una sentenza pubblicata
in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la
scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre
avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;
DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei
rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di
cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2
;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha
comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale
forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha
l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato
(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, “Les expertises en droit des assurances sociales”,
in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Quest'ultima
giurisprudenza è stata applicata in diverse occasioni dal TCA (cfr. ad esempio
sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al
Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza
32.2011.326
del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012;
sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo
2011) e pure dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007
del 5 dicembre 2008).
Infine, se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.5
Nella presente fattispecie
l'UAI ha ridotto a un quarto di rendita, a partire dal 1° novembre 2012, la
rendita intera precedentemente attribuita a RI 1 e l'ha poi soppressa a partire
dal 1° febbraio 2014 fondandosi sulle conclusioni contenute in una perizia del
SAM di Bellinzona del 28 marzo 2014, che ha soprattutto rivalutato l'aspetto
psichiatrico conformemente a quanto indicato dal TCA (cfr. consid. 1.4).
Il dr. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha effettuato una nuova perizia
psichiatrica (cfr. doc. AI 132 – 152).
Sulla base delle
conclusioni di questo specialista e, per quanto riguarda gli aspetti somatici,
sulle conclusioni della precedente perizia del SAM, la dr.ssa __________ e il
dr. __________ hanno in particolare rilevato:
" (…)
6.
DIAGNOSI
6.1
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Nessuna.
6.2
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome ansiosa mista (ICD-10 F41.3).
Sindrome fobica specifica (ICD-10 F40.2), nosofobia.
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).
(…)" (Doc. AI 132/37)
Dopo avere attestato una
capacità lavorativa del 50% dal 1° ottobre 2013 per l'abituale attività di
gommista, i medici del SAM si sono poi così espressi sulla capacità lavorativa
residua dell’assicurato in attività adeguate:
" (…)
L'A. in un'attività lavorativa adatta va considerato abile al
lavoro nella misura totale dal 4.11.2011 in poi, in seguito è subentrata
un'incapacità lavorativa totale per la problematica depressiva ed il ricovero
presso l'Ospedale __________ di __________, sede __________, dal 3.9 al 24.10.2012.
In seguito l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del 70% dal
25.10.2012
al 30.9.2013 ed abile totalmente al lavoro dall'1.10.2013 in avanti,
in un'attività lavorativa leggera e adatta. Questa valutazione prende in
considerazione sia la problematica psichiatrica, che quella fisica, essendo
l'A. totalmente abile al lavoro in un'attività lavorativa leggera e adatta
nell'ambito della precedente perizia SAM e questo a partire dal novembre 2008 in avanti. L'A. deve continuare il trattamento specialistico a lungo termine, dove bisognerà
soprattutto lavorare sull'atteggiamento passivo, che risulta da una resistenza
psicologica inappropriata e di basso livello adattativo.
Riformazioni professionali non sono indicate, in quanto lo stato
psichico è poco permeabile ad un processo d'apprendimento. (…)" (Doc. AI
132/40)
Nella decisione del 17
settembre 2014 l'UAI ha così riassunto le considerazioni mediche alla base
della riduzione e della successiva soppressione della rendita d'invalidità.
" (…)
Abbiamo pertanto proceduto agli ulteriori accertamenti, ordinando
l'allestimento di una nuova perizia medica al Servizio Accertamento Medico di
Bellinzona. Dalla stessa risulta che il danno alla salute dell'assicurato gli
ha comportato i seguenti periodi di riduzione di rendimento:
attività abituale: attività
adeguate:
50% dal 01.03.2011 al 02.09.2012
0% dal 01.03.2011 al 02.09.2012
100% dal 03.09.2012 al 24.10.2012 100%
dal 03.09.2012 al 24.10.2012
60% dal 25.10.2012 al 30.09.2013
30% dal 25.10.2012 al 30.09.2013
Dal 01.10.2013 è presente una riduzione di rendimento del 50%
nell'abituale attività mentre in attività adeguate è attestata una totale
capacità al lavoro (cfr. il rapporto SMR del 17.04.2014). (…)"
(Doc. A1, AI 150/1-4)
Nel suo ricorso
l'assicurato ha postulato il mantenimento del quarto di rendita anche dopo il
31.
gennaio 2014 fondandosi sulle certificazioni dei medici curanti, dr.ssa __________
(cfr. certificato del 23 ottobre 2014 che attesta la persistenza di disturbi
psichici e precisamente di una ICD-10 F33.1, sindrome depressiva ricorrente, attuale
episodio depressivo di media gravità, cfr. doc. B1) e dr. __________ (cfr.
certificato del 17 novembre 2014 che attesta delle problematiche a livello del
rachide lombare, suffragate da un riscontro radiologico, cfr. doc. B2).
Alla luce di questi
referti medici il SMR (sul suo ruolo: cfr. STF 8C_872/2014 del 3 marzo 2014
consid. 4.2.2) ritiene che gli aspetti medici vadano ulteriormente approfonditi
e l’UAI ha di conseguenza chiesto di retrocedergli gli atti per effettuarli
(cfr. consid. 1.9).
Anche secondo questo
Tribunale la documentazione prodotta dal ricorrente contiene degli elementi
tali da suscitare dubbi giustificati circa le conclusioni mediche della perizia
del SAM (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.6, pag. 471; STF 8C_408/2014 del 23 marzo
2015), che attestano un miglioramento delle condizioni di salute
dell'assicurato e che hanno portato l'amministrazione a decidere la
soppressione della rendita.
Si giustifica quindi
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all'amministrazione per nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_639/2014 del 24
febbraio 2015, consid. 1.3) nella forma di una perizia bidisciplinare
psichiatrica e reumatologica (cfr. consid. 1.14; STF 9C-171/2015 del 1° maggio
2015). La perizia psichiatrica dovrà essere effettuata dal Centro peritale
delle assicurazioni sociali, mentre quella reumatologica da uno specialista
FMH, attivo nel Canton Ticino.
2.6
Nel caso concreto, in un
primo momento l'amministrazione aveva manifestato l'intenzione di procedere con
una perizia pluridisciplinare per approfondire gli aspetti psichiatrici,
reumatologici e neurologici (cfr. consid. 1.9).
Il patrocinatore
dell'assicurato, concordando sul principio, ha poi chiesto al TCA di valutare
l'opportunità che ad effettuare questa perizia sia il SAM di Bellinzona, che ha
già trattato in due occasioni il caso di RI 1.
Al riguardo l'UAI ha
affermato che il mandato peritale sarebbe stato attribuito per il tramite della
piattaforma in rete SuisseMED@P (cfr. consid. 1.10).
Questo Tribunale, vista
l'importanza di principio della questione, ha quindi ritenuto opportuno
verificare l'applicazione del principio aleatorio (cfr. DTF 140 V 508) per quel
che riguarda le perizie pluridisciplinari ordinate dall'UAI del Cantone Ticino.
A tale proposito il TCA
ricorda innanzitutto che l'UFAS nell'informativa "Attribuzione dei mandati
e metodo aleatorio SuisseMED@P" (cfr. www.bsv.admin.ch/themen/
iv /
00027/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdIR4gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--),
ha così illustrato nei dettagli il funzionamento della piattaforma:
“1. Introduzione
Il 1° marzo 2012 è entrato in vigore il nuovo articolo 72bis
dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), che autorizza ormai
soltanto i centri peritali che soddisfano i requisiti qualitativi stabiliti in
una convenzione conclusa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) a svolgere perizie mediche pluridisciplinari per l’AI. Sancisce inoltre
nel diritto federale che l’AI può attribuire i mandati per le perizie
pluridisciplinari solo con metodo aleatorio.
I 27 uffici AI della Svizzera necessitano di oltre 4000 perizie
pluridisciplinari ogni anno, per le quali dispongono attualmente di 17 centri
peritali autorizzati.
I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio mediante la
piattaforma elettronica «SuisseMED@P», secondo la procedura illustrata di
seguito.
2.
Procedura di attribuzione
Semplificando, si potrebbe paragonare la procedura di attribuzione
all’estrazione di una lotteria. Per ogni richiesta di mandato è predisposta un’
"urna virtuale". Le "palline" in essa contenute
rappresentano i centri peritali. I criteri d'idoneità servono a stabilire se un
centro peritale possa essere contenuto nell’urna per l’attribuzione di un
determinato mandato. I criteri di selezione determinano poi lo svolgimento
dell’estrazione. Il mandato è attribuito alla pallina (ovvero al centro
peritale) estratta.
2.1
Criteri d'idoneità
Discipline mediche: i centri peritali indicano le
discipline mediche nelle quali possono eseguire perizie garantendo il rispetto
degli standard qualitativi richiesti. Ogni centro peritale deve coprire almeno
le tre discipline principali (psichiatria, reumatologia, medicina interna).
ð Un centro peritale soddisfa questo
criterio se le discipline che propone corrispondono a quelle contenute nella
richiesta di mandato in questione.
Lingua della perizia: i centri peritali indicano le lingue
nelle quali possono eseguire perizie. Queste devono essere sempre redatte nella
lingua scelta dall’ufficio AI committente. È possibile richiedere perizie in
tedesco, francese e italiano.
ð Un centro peritale soddisfa questo
criterio se propone la lingua scelta dall’ufficio AI committente.
Capacità nelle discipline mediche richieste: i centri peritali
devono indicare le capacità di cui dispongono per ogni disciplina medica. Il
responsabile di un centro peritale può segnalare le capacità in una disciplina
medica con lo stato «libero» o «occupato». Selezionando la prima opzione, il
centro peritale si impegna a concludere il mandato entro il periodo di trattamento
prestabilito.
ð Un centro peritale soddisfa questo
criterio se dispone di capacità (stato «libero») in tutte le discipline mediche
contenute nella richiesta dell’ufficio AI committente.
Stato del centro peritale: il responsabile di un centro peritale
può disattivare o riattivare il proprio istituto nella piattaforma SuisseMED@P.
Questo può essere necessario nel caso in cui un centro peritale non voglia più
ricevere mandati per un determinato periodo di tempo, ad esempio a causa di
vacanze o di un aumento dei mandati pervenuti, e la gestione di singole
discipline risulti troppo onerosa.
ð Un centro peritale soddisfa questo
criterio se figura con lo stato «attivo».
Inattuabilità: un centro peritale può rifiutare un mandato,
in quanto «inattuabile», se riesce a motivare per iscritto in modo plausibile
la necessità, in un caso concreto, di includere nella perizia un’altra
disciplina non prevista dall’ufficio AI e nella quale in linea di massima il
centro peritale non svolge perizie. Se il mandato in questione è successivamente
riattribuito, il centro peritale è escluso dalla procedura di riattribuzione.
2.2
Criteri di selezione
Periodo di attesa: per «periodo di attesa» si intende il
lasso di tempo che intercorre tra l’attribuzione di due mandati. Questo può
essere utile se si vuole aumentare il numero di centri peritali sorteggiabili o
concedere loro più tempo per pianificare le proprie capacità, soprattutto in
caso di offerta eccessiva di mandati. Tutti i mandati sono attribuiti
contemporaneamente e immediatamente a un centro peritale che soddisfa i criteri
di idoneità.
Numero di centri peritali sorteggiabili: il numero minimo
di centri peritali necessario per avviare una procedura di attribuzione può
essere impostato. Poiché alcune regioni/lingue sono momentaneamente coperte da
pochi centri peritali, attualmente questo criterio è impostato sul valore
minimo. Ciò garantisce un’attribuzione rapida dei mandati e quindi tempi più
brevi per la loro esecuzione.
3.
Metodo aleatorio
L’attribuzione vera e propria si svolge mediante il generatore
casuale di Microsoft.Net Framework.
Il generatore casuale è concepito in modo da produrre una sequenza
qualsiasi di diversi numeri o oggetti che non si basano su schemi predefiniti e
appaiono quindi “casuali”.
Dato che le macchine e i loro logaritmi seguono sempre una logica
matematica, un sorteggio elettronico è quasi del tutto causale, ma mai al cento
per cento. Per questo si parla anche di “pseudo-casualità”.
Per garantire che l’attribuzione dei mandati sia veramente neutra,
il sorteggio è effettuato senza alcun intervento umano o influsso esterno e
addirittura "alla cieca". Questo significa che nessuno può vedere il
contenuto dell’urna e di conseguenza nessuno può sapere con certezza nemmeno
quanti e quali centri peritali siano sorteggiabili in un determinato momento.
Esempio
Un ufficio AI registra un nuovo mandato sulla piattaforma e lo
conferma. Se sono disponibili centri peritali che soddisfano tutti i criteri
d'idoneità e di selezione, il mandato è attribuito immediatamente. A questo
punto sono generate due e-mail di conferma, inviate rispettivamente all’ufficio
AI e al centro peritale sorteggiato per l’esecuzione del mandato.
”
Nello
studio "SuisseMED@P à deux ans: où en sommes nous?", pubblicata in
Sécurité sociale 5/2014 pag. 288 seg., l’avv. R. Kocher ha
precisato che ai 18 centri peritali iniziali nel 2013 ne sono stati aggiunti
quattro (tre nella Svizzera tedesca e uno nella Svizzera romanda) e nel 2014
ulteriori quattro.
Complessivamente,
attualmente sono dunque 26 i centri che effettuano le perizie pluridisciplinari
(cfr. pag. 289).
L'unico centro
di lingua italiana è il SAM di Bellinzona.
Rispondendo il
21.
ottobre 2014 all'interrogazione del 4 agosto 2014 n° 147.14 denominata
"Il Ticino dei (pochi) superperiti AI" inoltrata da Pelin Kandemir
Bordoli per il gruppo PS, il Consiglio di Stato ha ricordato che:
" Il SAM fa capo all'Ente ospedaliero cantonale e non dipende dall'AI. Le
perizie sono retribuite all'EOC, secondo il tariffario approvato dall'UFAS con
una convenzione, e non al singolo medico del SAM. I medici del SAM sono anche
loro dei dipendenti salariati dell'EOC e esercitano la loro attività in
completa autonomia secondo i principi della medicina assicurativa.
I consulenti medici esterni del SAM vengono scelti
liberamente dalla direzione del SAM, che non risponde all'UAI e che seleziona i
periti sulla base della capacità, delle circostanze medico assicurative e della
disponibilità.
Non tutti i medici specialisti attivi in Ticino si
sentono abbastanza competenti o sono interessati alla medicina assicurativa.
In materia di perizie pluridisciplinari la procedura
di assegnazione dei mandati peritali ad uno dei diversi SAM svizzeri avviene
dal mese di marzo 2012 su base totalmente aleatoria, attraverso una piattaforma
informativa che si chiama Swiss Med@p.
Per motivi linguistici gran parte dei mandati
ticinesi giungono ovviamente al SAM di Bellinzona unico servizio di lingua
italiana; l'UAI non ha comunque alcuna possibilità di preferire un Servizio di
accertamento piuttosto che un altro sulla base di possibili risultati peritali.
Con una recente sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
affermato che, benché la maggior parte dei mandati peritali dell'UAI TI siano
affidati, tramite la piattaforma al SAM di Bellinzona, l'attribuzione degli
incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni legali.
Infine, in merito alla dipendenza finanziaria del
SAM esistenti in Svizzera, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ribadito
che la loro imparzialità non è messa in discussione."
Il 28 maggio
2014, rispondendo ad una precedente interrogazione del 16 giugno 2014 n° 16.14
denominata "Per una trasparenza nelle perizie specialistiche dell'UAI e
del SAM" di Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari, il Consiglio di Stato
aveva ricordato che dal 1° marzo 2012, data dell'entrata in vigore della nuova
disposizione, gli Uffici AI non possono più attribuire direttamente ad un centro
peritale un mandato.
Il
TCA sottolinea inoltre che, a proposito delle perizie pluridisciplinari, il
Tribunale federale, in una sentenza pubblicata in DTF 140 V 507 consid. 3.1, ha
ribadito che la scelta del centro peritale incaricato deve sempre avvenire
secondo il metodo aleatorio (vedi pure: STF 8C_771/2013 del 10 dicembre 2013).
In tale contesto va
ricordato che la designazione dei periti attraverso questo sistema ha lo scopo
di contrastare i timori di parzialità dei centri a sfavore degli assicurati,
vista la loro dipendenza economica dall'AI e l'obiettivo di ridurre le rendite
(cfr. DTF 137 V pag. 237: "2.4 Zu prüfen ist weiter der Einwand im
Rechtsgutachten MÜLLER/REICH, im Ertragspotential ihrer Tätigkeit in Verbindung
mit dem Wissen um die Zielvorgabe der Invalidenversicherung, den Rentebestand
zu senken liege eine potentielle Gefährdung der inneren Unabhängigkeit der
externen Gutachter."; DTF 139 V 349 consid. 5.2.2 p. 355:
"Dieses Zuweisungsmodell soll generelle, aus den Rahmenbedingungen des
Gutachterwesens fliessende Abhängigkeits- und Befangenheitsbefürchtungen
neutralisieren"; DTF 140 V 507 consid. 3.1 pag. 511: "Die Auftragsvergabe
nach dem Zufallsprinzip neutralisiert – zusammen mit den weiteren Vorgaben nach
BGE 137 V 2010 – generelle aus den Rahmenbedingungen des Gutachterwesens
fliessende Abhängigkeits – und Befangenheitsbefürchtungen (dazu BGE 137 V 210
E. 2.4 S. 237). Nicht einzelfallbezogene Bedenken werden gegenstandslos (nicht
publ. E. 1.2.1). Indessen müssen sich die Beteiligten auch nach Einführung der
Zuweisungsplattform SuisseMED@P mit Einwendungen auseinandersetzen, die sich
aus dem konkreten ergeben").
Ora,
dagli approfonditi accertamenti compiuti dal TCA nel caso concreto, in
particolare, in modo implicito, dalle risposte fornite dall'avv. __________
(cfr. consid. 1.11 e 1.12) ed in modo esplicito e chiarissimo dall'avv. __________
(cfr. consid. 1.13), emerge con evidenza che il sistema SuisseMED@P è impostato
in modo tale da non garantire materialmente per gli assicurati ticinesi il
rispetto del principio aleatorio.
Infatti se il numero di
centri peritali sorteggiabili, per ragioni linguistiche, è impostato sul valore
minimo (cioè sull'1), e quindi, per usare i termini dell'UFAS (cfr. consid.
2.
), se nell' "urna virtuale" vi è una sola "pallina" e
quella per forza verrà scelta, il risultato è chiaro sin dall'inizio. Per
ragioni diverse da quelle indicate dal TF in DTF 140 V 507 ci troviamo così in
presenza di un risultato predeterminato (cfr. DTF 140 V 511: "eine ergebnisorientierte Auswahl").
Ciò è proprio il contrario
del principio aleatorio.
L'aspetto più problematico
è che gli assicurati e/o i loro patrocinatori possono essere indotti a pensare
che il principio aleatorio venga materialmente applicato, visto che ricevono
una comunicazione in tal senso (cfr. la direttiva riprodotta al consid. 2.6:
"a questo punto sono generate due e-mail di conferma, inviate
rispettivamente all'Ufficio AI e al Centro peritale sorteggiato per
l'esecuzione del mandato" e la Circolare dell'UFAS sulla procedura nell'AI
n° 2081:
" 2081 Une fois le mandat attribué par SuisseMED@P, l'office AI
1/14
communique à l'assuré quel centre est chargé de l'expertise ainsi que le nom
et le titre de spécialité médiale des experts.
L'office
AI attire l'attention de l'assuré sur le fait que le centre l'expertises
médicales lui communiquera le lieu et la date de l'expertise. Pour ce faire,
l'office AI utilisera le texte correspondant du recueil de textes standard et
en transmettra une copie au centre d'expertises médicales.")
Del resto una simile indicazione nel caso concreto è stata fornita
dall'UAI in più occasioni pure al TCA (cfr. consid. 1.10 e 1.11).
In realtà,
benché la designazione del SAM avvenga formalmente tramite il sistema SuisseMED@P,
l'UAI sa perfettamente (soprattutto tre anni dopo l’entrata in vigore del
sistema) che, ad essere designato per la perizia pluridisciplinare, sarà
certamente l'unico centro peritale di lingua italiana.
Alla
luce di quanto appena esposto e dei dati emersi istruendo la presente vertenza
(244 perizie effettuate dal SAM nel 2013 e una sola da un altro centro in
quanto l'UAI aveva indicato la lingua francese e 323 nel 2014 e due sole in un
altro centro in quanto l'UAI aveva indicato la lingua tedesca ), le
considerazioni esposte da questo Tribunale nella sentenza 32.2013.179 dell'8
aprile 2014 (citata dall'amministrazione; cfr. consid. 1.11), sulla base di
indicazioni incomplete fornite dall'amministrazione in sede di pubblico
dibattimento (al riguardo cfr. il verbale d’udienza del 3 aprile 2014:
" Come già
esposto a pag. 4 della risposta di causa la piattaforma informatica ha sorteggiato
nel caso concreto, secondo il principio di casualità, il SAM di Bellinzona
(cfr. il doc. 241/3 agli atti).
L'Ufficio AI ha quindi attuato la procedura corretta nel caso in
esame, anche perchè lo stesso non può manipolare il sorteggio (cfr. in tal
senso la procedura sul sito internet www.SuisseMed@P.ch).
Non è vero che tutte le perizie dell'Ufficio AI vengono attribuite
al SAM di Bellinzona, tanto è vero che nella causa inc. 32.2013.63 la
piattaforma SuisseMed@P ha sorteggiato il Medas di Berna e la sentenza
15.1.2104
del TCA ha confermato corretto l'agire dell'UAI.")
e segnatamente il
riferimento, in quell’occasione, al caso sfociato nella sentenza del TCA
32.2013.63
del 15 gennaio 2014 (nel quale era stato indicato
dall'amministrazione stessa il tedesco come lingua nella quale effettuare la
perizia e la contestazione riguardava dunque quale incaricare tra due centri peritali
della Svizzera tedesca), non possono essere confermate.
In conclusione, secondo il
TCA, non basta dunque ricorrere formalmente al sistema SuisseMED@P, così
impostato, per rispettare materialmente il principio aleatorio voluto e più
volte riaffermato dal Tribunale federale.
Questo Tribunale comprende,
evidentemente, le ragioni legate, da una parte, all'indispensabile rispetto del
principio di celerità, al quale questa Corte è peraltro particolarmente attenta
nella sua attività quotidiana (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca), anche per quel che
riguarda l'esecuzione delle perizie pluridisciplinari dell'AI e, d'altra parte,
al contenimento dei costi di interprete per la perizia e di
traduzione dell'intero incarto (cfr. le pertinenti affermazioni dell'avv. __________
al consid. 1.13), che possono avere spinto l'UFAS ad impostare il sistema sul
valore minimo (cioè: basta un solo centro e, precisamente, in lingua italiana,
il SAM di Bellinzona), per poter procedere all'assegnazione.
In
particolare i ritardi nello svolgimento delle perizie pluridisciplinari sono
inaccettabili e possono avere gravi conseguenze ingenerando a volte
ingiustificate aspettative negli assicurati e rendendo più arduo l'obiettivo
essenziale del reinserimento nel modo del lavoro.
È così del
tutto condivisibile la preoccupazione espressa dal Consiglio federale e
dall'UFAS per il numero di incarti in lista di attesa soprattutto nella
Svizzera romanda (cfr. R. Kocher, “SuisseMED@P à deux ans: où en sommes nous?"
in Sécurité sociale 5/2014 p. 289-290 e la sua risposta al TCA del 26 febbraio
2015, consid. 1.12).
Su questo
tema il Consiglio federale il 28 novembre 2014 ha così risposto ad un'interrogazione 14.1065 "SuisseMED@P. Malfunzionamento del
sistema" del Consigliere nazionale Louis Schelbert:
" 1./2. Il
Consiglio federale è consapevole che lunghi tempi di attesa sono deleteri per
lo stato di salute dell'assicurato e la sua capacità d'integrazione, ma non
dispone di alcuna base legale per intervenire in singoli casi concreti. Sono
però profusi sforzi notevoli per aumentare le capacità dei centri peritali. Nel
2013.
sono stati depositati su Suissemedap 4860 mandati per perizie
pluridisciplinari, 728 dei quali (circa il 15 per cento del totale) non erano
ancora stati attribuiti alla fine dell'anno.
3.
L'attribuzione di un mandato per una perizia pluridisciplinare
mediante Suissemedap deve avvenire secondo il metodo aleatorio, il che comporta
la necessità di attendere che siano disponibili capacità sufficienti nelle
specializzazioni richieste. I ritardi nell'attribuzione sono ascrivibili al
numero troppo esiguo di centri peritali qualificati. Per quanto concerne la
legalità e la conformità costituzionale della nuova procedura, il Tribunale
federale le ha confermate nella sua sentenza del 3 luglio 2013 (DTF 139 V 349).
4.
Se per una perizia sono necessarie discipline numerose o richieste
molto raramente, ci si può facilmente trovare di fronte a lunghi tempi di
attesa, anche se presto o tardi la perizia sarà di sicuro effettuata. Dal 1°
gennaio 2015 un adeguamento del sistema nella piattaforma Suissemedap garantirà
che venga attribuito sempre il mandato in attesa da più tempo, mantenendo in
ogni caso il metodo aleatorio. In un'ottica di lungo periodo, però, il problema
può essere risolto solo aumentando le capacità disponibili.
5.
Il Consiglio federale ha già rilevato la carenza di risorse
nelle risposte alle interpellanze Kessler 13.3733, "Medici
con precedenti giudiziari al servizio dell'AI", e Heim 13.4235, "Qualità
delle perizie mediche dell'AI". Dal 1° gennaio 2014 per l'allestimento di
una perizia da parte dei centri peritali vige un termine di 130 giorni. Questo
ha permesso di accelerare notevolmente lo svolgimento delle perizie e quindi
anche le decisioni degli uffici AI. Inoltre, in seguito alla scadenza del
periodo transitorio per il riesame delle rendite secondo le disposizioni finali
della revisione AI 6a, alla fine del 2014, ci si aspetta una diminuzione delle
richieste di perizie pluridisciplinari.
L'UFAS si impegna attivamente per risolvere i problemi di risorse
tuttora esistenti, soprattutto nella Svizzera romanda, e diminuire così i tempi
di attesa. In questa ottica, nel 2013 sono stati acquisiti tre nuovi centri
peritali di lingua tedesca e uno di lingua francese. L'UFAS ha inoltre
pubblicato un primo rapporto su Suissemedap e sui centri peritali abilitati per
il 2013, che può essere scaricato (in francese e in tedesco) sul suo sito
Internet. Nel 2014 (ad oggi) altri due centri peritali germanofoni e uno
francofono hanno iniziato la loro attività, cosicché attualmente si contano 25
centri peritali abilitati a svolgere perizie pluridisciplinari per l'AI. Gli
sforzi profusi dall'UFAS sono sostenuti anche a livello politico in particolare
nella Svizzera romanda, soprattutto al fine di motivare gli ospedali pubblici a
candidarsi per essere autorizzati quali centri peritali."
L'UFAS
("Perizie pluridisciplinari dell'AI: garanzia di qualità, indipendenza,
processi equi"), in un comunicato del 10 ottobre 2014 si è così espresso:
" A due anni dall'introduzione di SuisseMED@P, si può dire che il sistema
funziona bene. Purtroppo, anche dopo l'introduzione della piattaforma, le
capacità disponibili restano insufficienti rispetto alle richieste di perizie
pluridisciplinari, cosicché non possono essere evitati tempi di attesa per
l'attribuzione dei mandati. Per garantire che venga attribuito sempre il
mandato in attesa da più tempo, mantenendo il metodo aleatorio, dal 1° gennaio
2015.
SuisseMED@P applicherà il nuovo principio First in, first out. In
seguito alla scadenza del periodo transitorio per il riesame delle rendite
secondo le disposizioni finali della revisione AI 6°, alla fine del 2014, ci si
aspetta comunque una diminuzione delle richieste di perizie
pluridisciplinari."
Dal Rapporto
2013.
dell’UFAS relativo a SuisseMED@P, a pag. 7 emerge che tutti i 283 mandati
richiesti dall’UAI ticinese erano stati attribuiti, a differenza, ad esempio,
di quello ginevrino che registrava ancora il 40% di mandati non attribuiti.
Resta
comunque il fatto che attualmente la giurisprudenza federale non è rispettata
in quanto è praticamente sempre il SAM di Bellinzona ad effettuare le perizie
pluridisciplinari ordinate dall'Ufficio AI ticinese.
Nel nostro
contesto di lingua italiana le parole dell’UFAS e del giudice federale Ulrich
Meyer secondo cui due anni dopo la DTF 137 V 210 il principio aleatorio è
realizzato (cfr. UFAS, SuisseMED@P. Rapport 2013 pag.4 “l’attribution des mandats d’expertises pluridisciplinaires se fait de manière
aléatoire“; U. Meyer, op.cit., pag. 69: "Das Zufallprinzip ist
verwirklicht",) appaiono dunque troppo ottimistiche.
L'attuale
prassi deve pertanto essere modificata al più presto per renderla conforme alla
giurisprudenza federale.
Al riguardo va
sottolineato che, anche alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale
relativa ad un altro tema sensibile (quello della corretta determinazione del
reddito da invalido), non è possibile rinunciare all’applicazione del metodo
aleatorio per tenere conto delle particolarità del nostro Cantone (cfr. STFA U
75/03 del 12 ottobre 2006: “8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia
questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della
tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare
un'inammissibile lex ticinensis”).
Non spetta
al TCA, bensì all'UFAS, trovare una soluzione che rispetti anche per il Cantone
Ticino quanto stabilito dall'Alta Corte, senza allungare i tempi delle
procedure per gli assicurati ticinesi e senza provocare un sensibile aumento
dei costi.
Questo
Tribunale ritiene comunque che, innanzitutto, dovrebbe essere ribadita ed
intensificata (cfr. consid. 1.12) la richiesta ad alcuni dei centri peritali
già convenzionati con l'UFAS di disporre di medici nell’organico o come consulenti
esterni da interpellare in caso di necessità, che siano in grado di effettuare
perizie (soprattutto psichiatriche) anche in lingua italiana.
Il TCA formula
poi l'ipotesi di creare un altro centro peritale di lingua italiana (ad esempio
dal Rapporto annuale 2014 del ZMB di Basilea a pag.4 risulta che, in quella
regione, vi sono attualmente 5 centri peritali), coinvolgendo l'Ordine dei
medici e magari approfittando delle conoscenze di cui dispongono le numerose
cliniche private presenti sul territorio cantonale, dove sono attivi
specialisti di diverse discipline mediche (cfr. sul tema, R. Kocher, art. cit.
pag. 290:
" L'AI est tributaire à cet égard du soutien des corps médical et des hôpitaux
(…).
Cela dit, du point de vue de l'AI, il n y a pas de
raison de se montrer sceptique quant à la garantie de la neutralité des
experts, puisque l'écrasante majorité des médecins qui pratiquent des
expertises pour l'AI ont pour principale activité celle de médecin traitant
dans un cabinet privé. Ce fait garantit qu'ils disposent des connaissances
spécialisées nécessaires, mais aussi qu'ils ne dépendent pas financièrement de
leur activité d'experts.").
Il vantaggio di un nuovo centro peritale in Ticino sarebbe quello di
disporre di medici che padroneggiano spesso le tre lingue nazionali e che
potrebbero così essere disponibili per effettuare le perizie anche per degli
assicurati provenienti da tutta la Svizzera.
Questo
Tribunale ritiene infine che soltanto un sistema che permetta ogni volta la
scelta tra un certo numero di centri peritali (almeno tre), garantisca
realmente il rispetto del principio aleatorio.
L'UAI è
pertanto invitato ad attivarsi presso l'UFAS per mettere in atto al più presto
i correttivi necessari per adattare l'attuale prassi alla giurisprudenza
federale, senza che ne derivi alcun peggioramento per gli assicurati di lingua
italiana per quanto riguarda i tempi di attesa.
2.7
Contestualmente
al ricorso, il patrocinatore ha chiesto che l’assicurato sia posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale
federale l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF I
911/06 del 2 febbraio 2007).
Visto
l’esito del ricorso, l'insorgente,
patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio
assicurazione invalidità di CHF 2’000.- a titolo di ripetibili.
2.8
Secondo l’art. 29 cpv. 2
Lptca, adottato alla luce dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso concernente
le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
Secondo la giurisprudenza
federale, l’entità delle spese davanti al Tribunale cantonale è fissata dal
diritto cantonale di procedura (cfr. STF 9C_925/2011 del 28 marzo 2012; STF
8C_568/2010 del 3 dicembre 2010) e che le spese devono essere obbligatoriamente
prelevate anche in caso di dispendio minimo, salvo diverse disposizioni di
diritto cantonale (cfr. DTF 138 V 122; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi CHF 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi e la decisione dell'UAI del 18 settembre 2014 è
annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all'UAI affinché faccia allestire una perizia bidisciplinare
psichiatrica e reumatologica.
2. L'Ufficio AI è invitato a
segnalare immediatamente all'UFAS la necessità di procedere ai correttivi
indicati al consid. 2.6 a proposito delle perizie pluridisciplinari da lui
richieste.
3. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà al
ricorrente fr. 2'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti