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Decisione

32.2014.155

Rinvio per approfondimento medico peritale inteso a delucidare l'incidenza rispettiva dei gradi d'incapacità lavorativa attestati in ambito pneumologico, infettivo e psichiatrico

12 agosto 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VIII e l’allegato

sono stati inviati all’RA 1 per osservazioni (doc. IX).

1.7. Con le osservazioni del 18

marzo 2015 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e

richieste (doc. X).

Il doc. X è stato

inviato all’UAI per conoscenza (doc. XI).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a

prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3

Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito

che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter

praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF

127.

V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318,

321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.4

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico consiste

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008;

DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007

del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01

del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;

Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensi il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine

con rinvii).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali,

visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95

consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i

cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in

vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari

stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline

mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha

concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo

aleatorio”.

Per mettere in pratica

quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di

attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en

sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata

in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la

scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre

avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;

DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti

del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale

sottolinea cosi costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a

livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF

9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012

consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha

comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale

forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza

32.2013.183

del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale

federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del

31.

maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308

del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale

amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.5

Nel caso in esame, con lo

scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato,

l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia

pluridisciplinare.

In tale ambito i medici

del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella

pneumologica (Dr. __________) e quella internistica-infettivologica (Dr. ssa __________).

Globalmente, nel rapporto

peritale del 28 novembre 2011, i medici del SAM, sulla base delle risultanze

dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il

citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa: “Disturbo ventilatorio ostruttivo lieve

con: -probabile BPCO GOLD 1; - verosimile asma allergica con attualmente

reversibilità parziale; - stato da micobatteriosi polmonare tra il 2002-2004.

Dispnea da sforzo NYHA ll di origine multifattoriale: - nel contesto della

diagnosi 1; decondizionamento fisico importante; non escludibile con sicurezza

componente d'ipertensione polmonare (nel contesto dell'HIV ed eventualmente dell'incipiente

cirrosi epatica).

Malattia HIV

probabilmente stadio CDC C3 con: - diagnosi 1982;

- infezione a

micobatteri non tubercolari in marzo 2002; - grave cachessia, probabile wasting

2002; - polmonite batterica 2003;

candidosi orale

recidivante; - terapia antiretrovirale: attualmente D4T + 3TC +

Saquinavir/Ritonarvir dal 2006; - CD4 attuali 693 cellule/µl, viremia

attuale < 20 copie/ml (18.7.2011). Epatite cronica di genotipo 4 con

probabile cirrosi epatica CHILD A:

- epatopatia; - aumento

delle alfafetoproteine a 40 ng/ml aprile 2010; 64,3 ng/ml luglio 2011 (vn

<10); - epatomegalia, fegato a margini arrotondati, aspetto steatosico,

splenomegalia (sonografia epatica aprile 2011)” (doc. AI 42-15).

Quale diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato: “Poliglobulia

con il 22.3.2011: emoglobina 17,3 g/dl ed ematocrito 49,4% probabilmente nel

contesto di 1 o 2.

Stato da micobatteriosi

atipica polmonare con: pregressa cachessia marcata, due recidive con

trattamento antibiotico

prolungato anche

endovenoso con la risoluzione della problematica infettiva; probabili piccole

bronchiectasie nel lobo medio a ds. come residuo. Disturbi cognitivi di

attenzione, concentrazione e memoria con: - tono dell'umore deflesso in parte

di origine reattiva; - possibile componente di encefalopatia HIV; - pregressa

tossicodipendenza. - Pregresso abuso di sostanze psicoattive multiple,

pregresso uso dannoso di etile,

attualmente consumo di

ca. 40-50 dl di alcol al giorno. Tabagismo attivo. Gonalgia, artroscopia al

ginocchio sin. alcuni anni fa. Colecistolitiasi. Verruche alle mani. Rottura

del timpano a sin. con ipoacusia. Pregressa epatite B. Stato dentale in pessime

condizioni. Stato da tonsillectomia. Emorroidi” (doc. AI 42-15+16).

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 100% nell’ultima attività di

carrozziere dal 1° ottobre 2010, mentre in un lavoro leggero l’abilità è del

50%, sempre dal 1° ottobre 2010 (doc. AI 42-21+22).

Il caso è stato quindi

aggiornato e sottoposto nuovamente al SAM, per valutazione, in data 23 aprile

2012.

(doc. AI 62-1), 12 settembre 2012 (doc. AI 72-1) e 2 aprile 2013.

Nel rapporto del 2 aprile

2013.

i periti del SAM si sono espressi sul decorso dello stato di salute

dell’assicurato, in questi termini:

“(…)

Con la presente e sulla base degli atti a nostra disposizione ci

esprimiamo sul decorso dello stato di salute e sulla capacità lavorativa di

questo A. Ricordiamo come nella nostra presa di posizione del 23.4.2012 per

quanto riguarda la capacità lavorativa

avevamo consigliato di mantenere le conclusioni della perizia SAM

del 28.11.2011 fino all'11.11.2011. A partire dal 12 fino al 27.11.2011

(periodo d'ospedalizzazione dell'A.) andava ritenuto inabile al lavoro al 100%.

In questa sede, quindi ci esprimeremo sulla capacità lavorativa dell'A. in un

mestiere adatto a partire dal 28.11.2011. Ricordo come, per quanto riguarda la

sua antecedente professione di operaio addetto alla manutenzione di autobus,

l'A. veniva valutato inabile al lavoro in modo totale.

Per quanto riguarda la problematica epatica in A. portatore di

cirrosi epatica su epatite C cronica ed infezione di HIV, le lesioni al fegato

si sono rivelate di natura benigna e non come inizialmente si pensava relativa

ad un epatocarcinoma (dato rilevato dall'atto medico del 9.1.2013, in assenza

però del referto di biopsia). L'A. è stato sottoposto ad intervento di

epatectomia presso la __________ (atto

22.12

) dal 12.11 al 22.11.2012 (per questo periodo vale

un'incapacità lavorativa totale). Per quanto riguarda la cura dell'epatite C,

gli atti medici a nostra disposizione, soprattutto quello del Prof. Dr. med. __________,

non ci informano se nel frattempo l'A. sia stato sottoposto a terapia anti

epatite C con Interferone peghilato e Rivabirina per un periodo di 48 settimane

cosi come era previsto (atto 29.2.2012). Oltre al periodo di incapacità

lavorativa dovuto all'ospedalizzazione per l'intervento al fegato, qualora I'A.

si fosse sottoposto alla terapia anti epatite C, bisognerebbe considerare anche

un'inabilità lavorativa durante il periodo delle cure di 48 settimane più

ancora 15 giorni ca. per una ripresa dello stato generale dopo le cure.

Per quanto riguarda il problema dell'HlV, il rapporto medico del

9.1.2013

ci informa che nel corso del 2012 non vi sarebbero stati episodi di

infezioni opportunistiche maggiori o minori.

Per quanto riguarda la problematica dermatologica e dei condilomi

anali, secondo il rapporto medico del Dr. med. __________ del 28.5.2012 la

situazione clinica si sta Ientamente sanando. Non riteniamo che questa

patologia infici sulla capacità lavorativa dell'A.

Globalmente, dunque, sulla base degli atti a nostra disposizione

possiamo confermare come vi sia stato un peggioramento dello stato di salute

nel periodo compreso della degenza ospedaliera per l'intervento di

epatocarcinoma dal 12 al 22.11.2012. Dalle informazioni a nostra disposiziorie

non c'è dato di sapere se nel frattempo sia stata eseguita una terapia anti

epatite C che prolungherebbe per un periodo di 48 settimarie più 15 giorni

l'incapacità lavorativa totale. Al di fuori di questi periodi lo stato di

salute sembra essere rimasto invariato come da perizia SAM 2011” (doc. AI

95-4+5).

Nel mese di maggio 2014,

l’UAI ha quindi predisposto un’ulteriore valutazione psichiatrica da parte del

Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) che ha confermato

l’inabilità al 100% nella precedente attività di carrozziere e indicato

un’inabilità del 60% in attività adeguate dal 23 novembre 2012 (doc. AI 133-1).

L’Ufficio AI ha quindi respinto

la richiesta di prestazioni dell’assicurato, in assenza di una perdita di

guadagno (doc. AI 137-1).

2.6

Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, per le ragioni che

seguono.

2.6.1

Per quanto riguarda la

patologia polmonare l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione

specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in malattie polmonari, il

quale nel referto del 29 agosto 2011 ha posto la diagnosi di: “1. Disturbo

ventilatorio ostruttivo lieve con: - probabile BPCO GOLD 1;

- verosimile asma

allergica con attualmente reversibilità parziale; - stato da micobatteriosi

polmonare tra il 2002-2004. 2. Dispnea da sforzo NYHA ll di origine

multifattoriale: - nel contesto della diagnosi 1 - decondizionamento fisico

importante - non escludibile con sicurezza componente d'ipertensione polmonare

(nel contesto dell'HIV ed eventualmente dell'incipiente cirrosi epatica) 3.

Poliglobulia con il 22.3.2011: emoglobina 17,3 g/dl ed ematocrito 49,4%

probabilmente nel contesto di 1 o 2.

4.

Stato da

micobatteriosi atipica polmonare con: - pregressa cachessia marcata, due

recidive con trattamento antibiotico

prolungato anche

endovenoso con la risoluzione della problematica infettiva; - probabili piccole

bronchiectasie nel lobo medio a ds. come residuo” (doc. AI 42-35).

Secondo il Dr. __________

l’assicurato è inabile al 100%, quale verniciatore-carrozziere dal 2002, mentre

dal punto di vista respiratorio è ritenuto abile al 100% in attività “con

sforzi fisici molto lievi e soprattutto sedentari” (doc. AI 42-36+37).

Il TCA non ha

motivi per scostarsi da questa valutazione.

2.6.2

Per quanto riguarda la

patologia internistica-infettivologa l’assicurato è stato sottoposto ad una

valutazione specialistica da parte del Dr.ssa __________, vice-primario di

medicina interna dell’Ospedale __________ di Locarno, la quale nella

valutazione dell’8 agosto 2011 ha diagnosticato: “1. Malattia HIV

probabilmente stadio CDC C3 con: - diagnosi 1982;

- infezione a

micobatteri non tubercolari in marzo 2002; - grave cachessia, probabile wasting

2002; - polmonite batterica 2003;

candidosi orale

recidivante; - terapia antiretrovirale: AZT + DDI (97-99), fallimento

virologico; D4T + 3TC + Indinavir 1999-3.2001; D4T+3TC + Saquinavir/Ritonarvir

dal 2006 a tuttora

- CD4 attuali 693

cellule/µl, viremia attuale < 20 copie/ml (18.7.2011). 2. Epatite cronica di

genotipo 4 con probabile cirrosi epatica CHILD A: - epatopatia; - aumento delle

alfafetoproteine a 40 ng/ml aprile 2010; 64,3 ng/ml luglio 2011 (vn <10);

- epatomegalia, fegato

a margini arrotondati, aspetto steatosico, splenomegalia (sonografia epatica

4.

). 3. Disturbi cognitivi di attenzione, concentrazione e memoria

con: - tono dell'umore deflesso in parte di origine reattiva; - possibile

componente di encefalopatia HIV; - pregressa tossicodipendenza. 4. Probabile

BPCO: - abuso nicotinico, 30 py; - bronchiti recidivanti. 5. Pregresso abuso di

sostanze psicoattive multiple, pregresso uso dannoso di etile, attualmente

consumo di ca. 40-50 dl di alcol al giorno.” (doc. AI 42-28+29).

Dal punto di vista della

capacità lavorativa l’assicurato è ritenuto abile al 50% in un’attività leggera

(doc. AI 42-32).

Il TCA non ha motivi per

scostarsi neppure da questa valutazione.

2.6.3

Per quanto riguarda infine la

patologia psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto a una prima valutazione

specialistica da parte della Dr.ssa __________, medico chirurgo – specialista

in psichiatria, che in data 3 luglio 2011 non ha posto alcuna diagnosi

psichiatrica rilevando che l’assicurato è pienamente abile in ogni attività

(doc. AI 42-26).

L’aspetto psichiatrico è

stato tuttavia aggiornato nel 2012 tramite una valutazione del CPAS (cfr.

consid. 2.8.4).

2.6.4

Globalmente i periti del SAM

hanno quindi concluso che le conseguenze sulla capacità lavorativa

dell’assicurato sono dovute alla patologia pneumologica ed infettivologica che

determinano complessivamente un’inabilità lavorativa completa dal 1° ottobre

2010, ovvero dal momento che l’assicurato smette di lavorare. Mentre

antecedentemente egli è ritenuto abile al 100%. In attività adeguate l’abilità

lavorativa è invece del 50%, sempre dal 1° ottobre 2010, a causa della

patologia infettiva (doc. AI 42-22).

Nel rapporto finale del

SMR del 5 dicembre 2011 il Dr. __________ ha ripreso le conclusioni del SAM

(doc. AI 43-1).

Il SAM ha quindi

aggiornato lo stato di salute dell’assicurato, una prima volta il 23 aprile

2012, quando i periti hanno confermato le conclusioni della perizia SAM sino

all’11 novembre 2011 e fissato un’inabilità lavorativa del 100% dal 12 al 27

novembre 2011, a causa dell’ospedalizzazione di RI 1 (doc. AI 62-1), poi il 12

settembre 2012 (doc. AI 72-1) e infine in data 2 aprile 2013. In quest’ultimo

rapporto i periti hanno indicato un’inabilità lavorativa del 100% dal 12 al 22

novembre 2012, per un intervento di epatectomia subìto dal ricorrente. Al di

fuori dei periodi indicati il SAM ha confermato la valutazione del 28 novembre

2011.

(doc. AI 95-4+5).

2.6.5

Vista la nuova documentazione

medica prodotta dall’assicurato, l’amministrazione, nel mese di maggio 2014, ha

predisposto una nuova valutazione psichiatrica ad opera della Dr.ssa __________

del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. AI 130-1, 131-1).

Nella perizia del 18

giugno 2014 la Dr.ssa __________ ha diagnosticato con ripercussioni sulla

capacità lavorativa una “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di

gravità media (ICD 10; F33.1)” (doc. AI 133-11).

A mente della perita, RI 1

è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente professione di

verniciatore-carrozziere, mentre in attività adeguate l’inabilità è del 60%

(doc. AI 133-13).

Nel rapporto finale SMR

dell’11 luglio 2014 il Dr. __________ ha quindi riassunto i periodi di

inabilità lavorativa come segue (doc. AI 134-3):

Nella precedente

attività svolta:

100% dal 1° ottobre

2010.

In attività adeguate:

50% dal 1° ottobre

2010;

100% dal 12 novembre

2011;

50% dal 28 novembre

2011;

100% dal 12

novembre 2012;

60% dal 23

novembre 2012.

2.7

Alla luce della

documentazione medica suindicata, il TCA non condivide le conclusioni alle

quali è giunta l’amministrazione, dato che i diversi specialisti – in

particolare quelli del SAM unitamente a quelli del CPAS – non hanno esaminato,

tramite una discussione collegiale, la questione dell’incidenza rispettiva dei

gradi di incapacità lavorativa attestati dal profilo somatico e da quello

psichiatrico.

Il TCA rileva,

innanzitutto, che nel referto peritale del 28 novembre 2011 i periti del SAM

hanno chiaramente indicato che l’assicurato presenta delle patologie di origine

somatica che influiscono sulla sua capacità lavorativa residua: “Le

limitazioni constatate sono dovute alla patologia pneumologica ed

infettivologica”. A quel momento, dal lato psichiatrico non vi era

inabilità lavorativa (doc. AI 42-21).

Dunque, nel novembre 2011

vi era un’inabilità lavorativa completa, dal 1° ottobre 2010 nell’attività

abituale, e un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate, a causa della

patologia infettiva (doc. AI 42-22).

Nel mese di maggio 2014,

l’UAI ha però predisposto una nuova valutazione psichiatrica ad opera della Dr.ssa

__________, la quale ha ritenuto RI 1 inabile al lavoro al 100% nella sua

precedente professione di verniciatore-carrozziere e inabile al 60% in attività

adeguate (doc. AI 133-13).

Nonostante i periti del

SAM abbiano specificatamente riconosciuto che la capacità lavorativa residua

dell’assicurato subisca delle limitazioni dal lato somatico, l’amministrazione

ha poi omesso – in contrasto con la chiara giurisprudenza del Tribunale

federale – di procedere ad una discussione collegiale, dopo gli esiti della

valutazione psichiatrica della Dr.ssa __________, volta a stabilire il grado di

incapacità lavorativa globale dell’interessato, tenuto conto di tutti gli

aspetti invalidanti.

A proposito della

valutazione globale delle patologie, va ricordato che secondo l’Alta Corte, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012

del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

La questione di sapere se

i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale

misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice

non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata

in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una sentenza I 606/03

del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado

complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una

perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.

In una sentenza I 514/06

del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr.

D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203

e segg. (245-249).

In una sentenza

32.2011.236

del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto

da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha,

ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di

assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di

incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da

una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In quell’occasione, a

fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la

patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e

vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra

perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha

provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento

che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

Alla luce delle risultanze

della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito

psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, questo

Tribunale con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato

che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di

principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha

concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per

i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in

psichiatria.

In una sentenza

9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la

valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata

per via di circolazione.

In una sentenza

9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il Tribunale federale ha annullato il giudizio

di questa Corte che aveva stabilito direttamente l’entità del cumulo delle

percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e reumatologico e

fissato al 40% il tasso d’incapacità lavorativa globale.

Secondo l’Alta Corte, il

TCA poteva senza arbitrio dubitare dell’attendibilità della valutazione del SAM

sul grado complessivo di incapacità lavorativa, ma non poteva fissare

autonomamente, in mancanza di dati medico-specialistici al riguardo, l’entità

del cumulo, essendo questa una questione di ordine squisitamente medico.

La questione è stata

affrontata e risolta dal Presidente del TCA in udienza, nel corso della quale

il perito neurologo e quello reumatologo, dopo discussione, hanno nuovamente

ribadito i motivi per cui ritengono che i due gradi di inabilità siano, seppure

in misura estremamente ridotta, cumulabili ed hanno concluso che da un profilo

medico questa cumulabilità sia ragionevolmente fissabile tra il 5 e il 10%. Le

parti sono quindi giunte ad una soluzione transattiva della vertenza (cfr.

decreto di stralcio, inc. 32.2014.116).

In una sentenza

32.2014.112

del 24 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA,

dopo avere interpellato la Dr.ssa __________ del SAM in merito alle modalità

della discussione globale, ha già avuto modo di considerare corretta una

discussione plenaria eseguita dai periti del SAM per il tramite di

teleconferenza.

Ad un’analoga conclusione

il TCA è giunto nella sentenza 32.2012.55 del 29 gennaio 2015, cresciuta

incontestata in giudicato.

Ora, nella fattispecie

oggetto della presente controversia, il TCA constata che, nonostante le

molteplici patologie che affliggono l’interessato, con influenza sulla sua

capacità lavorativa, una discussione fra tutti gli specialisti interessati – di

fondamentale importanza, è bene ribadirlo – non ha avuto luogo dopo la

valutazione psichiatrica della Dr.ssa __________ del CPAS che ha ritenuto RI 1

inabile al lavoro al 100% nella sua precedente professione di

verniciatore-carrozziere e soprattutto inabile al 60% in attività

adeguate (doc. AI 133-13).

Agli atti figura

unicamente il rapporto finale del Dr. __________ del SMR che riassume la

situazione medica, le diagnosi e i periodi di inabilità lavorativa (vedi

consid. 2.6.5.), senza alcuna indicazione circa la valutazione globale delle

patologie che affliggono l’assicurato.

Va inoltre evidenziato che

nel rapporto del 14 aprile 2014 il medico curante dell’assicurato, Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha indicato di seguire il paziente dal

mese di novembre 2011, ovvero poco dopo il consulto psichiatrico con la

Dr.ssa __________, fissando un’inabilità al lavoro completa (100%).

In simili condizioni,

secondo questo Tribunale non è possibile - senza prima procedere ad un

complemento peritale da parte di dei periti del SAM e del CPAS che hanno avuto

modo di valutare l’interessato - concludere con sufficiente tranquillità che lo

stato valetudinario dell’assicurato, tenuto conto degli aspetti pneumologici,

infettivi e psichici, giustifichi una capacità lavorativa globale del 60% in

attività adeguate dal 23 novembre 2012 come indicato dal Dr. __________ del SMR

(cfr. rapporto dell11 luglio 2014, doc. AI 134-1) e ripreso nella decisione

impugnata (doc. AI 137-1).

2.8

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti

all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va

quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto

un approfondimento a livello medico peritale tra tutti i consulenti del SAM e

del CPAS che hanno avuto modo di visitare il ricorrente, inteso a delucidare l’incidenza

rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati in ambito pneumologico,

infettivo e psichiatrico.

Quindi, in esito a tale

complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alla rendita dell’assicurato.

2.9

Visto l'esito favorevole del

ricorso, l'assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha diritto al versamento da

parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 29

settembre 2014 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8..

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti