32.2014.157
Richiesta di rendita rifiutata dall'amministrazione in difetto di grado di invalidità sufficiente. Rifiuto confermato. Assicurato lamenta anche una violazione del diritto di essere sentito
18 settembre 2015Italiano53 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.157
FC/sc
Lugano
18 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 settembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1962, di formazione giurista e attivo professionalmente a tempo
parziale e in svariati ambiti professionali, nel maggio 2012 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI lamentando diversi problemi quali astenia cronica,
stati depressivi, disturbi intestinali e cutanei (doc. AI 2).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, segnatamente anche una perizia
psichiatrica a cura del CPAS, con decisione 24 settembre 2014 (preavvisata il 22
luglio 2014, in sostituzione di un precedente progetto di decisione del 30
dicembre 2013), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta ritenuto come dagli atti
acquisiti in sede di istruttoria risultava che il richiedente era da ritenersi
abile nella misura del 50% in ogni attività lavorativa con un conseguente
discapito economico del 37% (doc. AI 36).
1.3. L’assicurato,
rappresentato dagli avvocati RA 1 e __________, ha inoltrato il presente
ricorso, corredato da documentazione medica già agli atti, contestando la
decisione querelata e chiedendo l’attribuzione di una rendita per un grado di
invalidità del 70% dal 1. dicembre 2012. Ha pure chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, trasmettendo in seguito il relativo
certificato di ammissione e la pertinente documentazione (I, IV).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
la valutazione medica ed economica posta alla base della decisione (VII).
1.5. Con
scritti del 3 rispettivamente 16 dicembre 2014 le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro posizioni (VII, IX).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. L’insorgente
sostiene che la decisione impugnata non sarebbe debitamente motivata, non
essendo a suo avviso dato di sapere “le ragioni mediche effettive che
giustificano la decisione impugnata” (doc. I). Fa pertanto implicitamente valere
una violazione del diritto di essere sentito.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF
129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid.
2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2, U 397/05 del 24
gennaio 2007 consid. 3.2 e DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel
caso concreto la censura del ricorrente appare infondata.
Se
infatti nella decisione contestata, da un lato, l’Ufficio AI ha motivato in poche
righe le ragioni per le quali andava riconosciuta un’abilità lavorativa del 50%
sulla base della perizia eseguita dal CPAS, osservando oltretutto, con riferimento
alle osservazioni formulate dall’assicurato il 9 settembre 2014 sul progetto di
decisione del 22 luglio 2014 (doc. AI 41), che le altre problematiche alla
salute non modificavano tale quadro (“Il danno “lupus eritematoso cutaneo” è
stato ritenuto quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa”),
dall’altro nelle restanti due pagine della decisione impugnata (doc. AI 43), sono
contenute le spiegazioni dei motivi che hanno portato alla reiezione della
domanda di prestazioni.
L’amministrazione,
seppur in modo succinto, ha pertanto indicato le ragioni su cui si basa la
propria decisione. E ha pure preso posizione sulle censure formulate
dall’assicurato nello scritto del 9 settembre 2014 (doc. AI 41 e 43).
Ma
anche volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, un’insufficiente motivazione
dell’impugnata decisione, va fatto presente che l’assicurato ha potuto
comprendere la portata della stessa, impugnarla e confrontarsi con il suo
contenuto.
Per
cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque
sanata in questa sede, dove l’interessato ha nuovamente esposto e ribadito le
sue motivazioni, giacché il Tribunale dispone di pieno potere cognitivo (sulla
sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza
di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, STF 8C_100/2014 del
28 aprile 2014, consid. 5;9C_738/2007 del 29 agosto 2008, consid. 2.1 non
pubblicato nella DTF 134 V 405; DTF 133 I 201 consid. 2.2 e 127 V 431).
Non
si può del resto prescindere dall’osservare che all’assicu-rato, rispettivamente
al suo legale, era comunque data la possibilità di visionare la documentazione
medica agli atti e sulla quale l’Ufficio AI ha basato la sua decisione, facoltà
di cui tuttavia egli non ha ritenuto di dover usufruire, nemmeno in questa
sede.
Giova
ancora precisare che anche nel caso di una grave violazione del diritto di
essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione,
se (come in concreto) una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto
esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con
l'interesse (di pari rango del diritto di essere sentito) della parte ad essere
giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid. 5.1 p. 390 con riferimenti; STF
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.1;9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3 e 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011).
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti
professionali o ad una rendita.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe,
dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza
citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique
VSI 2000 p. 84).
2.5. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se
esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V
298 consid. 4c).
Affinché un rapporto medico in
ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in
particolare la nota 158, p. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 p, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss).
Il
medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il
rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001).
2.6. Nel
caso in esame, ricevuta la domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha dapprima
interpellato i medici curanti, segnatamente la dr.ssa __________, psichiatra,
la quale, nel certificato del 27 giugno 2012, ha ritenuto di non poter quantificare
l’abilità lavorativa. Dal canto suo il dr. __________, internista curante, nel rapporto
del 7 agosto 2012 ha attestato un’inabilità lavorativa totale dal 2006 come
impiegato d’ufficio e ogni attività per le diagnosi di “fistole, ascessi
perianali recidivanti, stati depressivi, sindrome da disadattamento” (doc.
AI 5 e 11). Dal canto suo il dr. __________, specialista in dermatologia, a
dipendenza della diagnosi di Lupus erythematodes cutaneo, il 25 settembre 2012 non
ha attestato alcuna inabilità lavorativa (doc. AI 14). Infine, la dr.ssa __________,
specialista in medicina interna e gastroenterologia, nel rapporto medico
all’Ufficio AI del 25 giugno 2012, riferito di avere in cura l’assicurato dal
29 settembre 2006 e di averlo visto l’ultima volta il 27 aprile 2012, ha posto
le diagnosi di “Fistola anale con ostium internum nel transito retto-anale e
decorso intersfinterico con diversi interventi proctologici di cui l’ultimo di
successo, dermatopatia cronica tipo lupus, stato da gastrite B associata ad
Helicobacter pylori con trattamento eradicativo, Valutazione per malattia
infiammatoria cronica intestinale tipo Morbo di Crohn negativa”. Ha quindi
esposto che nel corso delle ultime consultazioni del settembre 2011 e aprile
2012 si evidenziava un funzionamento proctologico favorevole nonostante una
qualche difficoltà all’evacuazione delle feci con talvolta dolori anali. Ha
quindi affermato che:
"
A livello gastrointestinale
rispettivamente proctologico il paziente non assume nessun trattamento
medicamentoso tranne un qualche spasmolitico. Non sono pertanto i grado di
valutare l’incapacità lavorativa.
Considerando i pregressi ascessi e le fistole anali rispettivamente
gli interventi proctologici effettuati in paziente a rischio di dolori anali
con imminente incontinenza e stimoli imperativi, consiglierei di prendere in
considerazione il cambiamento dell’ambito lavorativo a favore di un ambiente
tipo ufficio. È importante tener conto che il signore RI 1 necessita di un
servizio igienico nella vicinanza.
Per ulteriori informazioni propongo di prendere
contatto con il dr. __________
(curante) e con il dermatologo dr. __________” (doc. AI
4-3)
Sentito
il SMR, nel novembre 2012 l'Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a
cura del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS). Nel referto del
14 gennaio 2013 la dr.ssa __________ del CPAS, specialista in psichiatria, ha
posto le diagnosi seguenti:
"
1. DIAGNOSI PSICHIATRICA (ICD-10)
5.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro
EPISODIO DEPRESSIVO DI GRADO MEDIO (ICD-10-F32.1)
5.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di
lavoro
DISTIMIA (ICD-10: F34.1)
e osservato quanto segue:
" 6. DISCUSSIONE
(…)
L' A. ha mostrato buone capacità di tollerare un lungo
colloquio e non ha avuto la necessità di interrompere la seduta, salvo nella
pausa proposta dal perito (e durata circa 10'). L'attenzione è sempre apparsa
adeguata e così pure la capacità di ricordare eventi e date.
L'esame psichico effettuato evidenzia una condizione di
tristezza e prostrazione. L'umore è apparso depresso, con un vissuto di
indegnità, di colpa e fallimento. Emerge un ridotto piacere per le attività
della vita quotidiana, scarsa progettualità e ridotto interesse per ciò che lo
circonda. Allo stato attuale non sono presenti idee di morte e l'istinto vitale
appare conservato, tuttavia lo slancio vitale risulta ridotto e inficiato dal
vissuto di vergogna e fallimento. Il contenuto del pensiero è dominato da idee
depressive, con continui riferimenti al dispiacere di non aver portato a
termine il master in Economia e di sentirsi un fallito. Emergono, sfumati temi
di stampo persecutorio e qualche idea di riferimento, benché non strutturati in
modalità deliranti. La forma del pensiero appare caratterizzata da un certo rallentamento
delle idee e inibizione del pensiero, con perseverazioni sui temi di fallimento
personale. Non vengono riferiti disturbi della percezione. L'architettura del
sonno è disturbata e caratterizzata da lunga latenza di addormentamento e
numerosi risvegli durante la notte. Il sonno è poco ristoratore. La critica di
malattia 6 presente e il paziente descrive in modo sufficientemente coerente
sia la propria storia di vita, che le proprie difficoltà legate ai disturbi
lamentati.
La dottoressa __________, nel corso delle valutazioni
psichiatriche condotte tra il febbraio e il marzo 2012, ha avanzato l'ipotesi
diagnostica di una condizione depressiva di tipo distimico e di Disturbo
paranoide della personalità.
Già a partire dal 2002 (anno in cui l' A. 6 stato
licenziato dalla ditta __________ ed è iniziato il tentativo infruttuoso di un
impiego professionale continuativo), viene riferita dall' A. una condizione di
tristezza, per cui riceveva comprensione e sostegno da parte del medico di
famiglia.
Dalla raccolta anamnestica, una tonalità dell'umore che
potrebbe essere definita distimica, sia nei criteri diagnostici che nella
durata, è possibile rintracciarla a partire dal periodo successivo all'interruzione
della tesi di Master, fino alla sofferta decisione di ritirarsi dagli studi
(ottobre 2010).
Riteniamo che il disturbo distimico pre-esistente sia,
allo stato attuale, sovrapposto ad un Episodio Depressivo di grado medio, di
cui emergono più intensamente i sintomi clinici.
Non è agevole, peraltro, individuare in modo
inequivocabile l'esordio dell' Episodio depressivo attualmente osservato,
considerata la pre-esistenza di sintomi depressivi correlabili alla Distimia.
Dell'Episodio depressivo di grado medio sono
soddisfatti i seguenti criteri diagnostici: l'umore depresso di un livello
abnorme per il soggetto e presente per la maggior parte della giornata; la
perdita dell'interesse e del piacere; la diminuita energia; la perdita di
autostima; i sentimenti di auto-biasimo; la diminuita capacità di concentrarsi;
Fatti
i disturbi del sonno; il marcato rallentamento della ideazione; la riduzione
della libido; episodi di agitazione psicomotoria e il bisogno di camminare
spesso durante il giorno. Vi è una continua rimuginazione autocolpevolizzante
sul tema: "la tesi di Master inconcluse. Dal 2010, ovvero da quando non è
più riuscito a proseguire la tesi e ha in seguito, dovuto fare la rinuncia agli
studi, è lentamente e ulteriormente peggiorato lo stato dell'umore.
Relativamente all'ipotesi diagnostica di "Disturbo
Paranoide della Personalità", secondo la nostra valutazione psichiatrica,
durata in tutto 4 ore, i criteri di tale disturbo non risulterebbero
soddisfatti.
(…)
Quanto finora descritto ed argomentato ci porta a
considerare l' A. inabile al lavoro nella misura del 50%, a partire almeno dal
dicembre 2012.
A nostro giudizio, allo stato attuale, le menomazioni
legate all' Episodio Depressivo di grado medio producono una sofferenza
psicologica che si ripercuote nell'ambito socio-lavorativo e personale. I
limiti funzionali presenti sono dettati dalla condizione depressive e sono
riconducibili ad una marcata riduzione delle energie vitali, all' ideazione
depressiva, al vissuto di incomprensione, inutilità e persecutorietà che l' A.
sperimenta. Inoltre, il quadro ansioso, la marcata diminuzione dello slancio
vitale, i sentimenti di indegnità, vergogne e fallimento riducono drasticamente
la capacità di proiettarsi nel futuro e di provare piacere nelle attività che
normalmente ne procurano.
Il rallentamento ideativo, l'inibizione del pensiero e
la ridotta motivazione producono una condizione di intensa apatia e astenia che
rende le attività faticose e estenuanti.
Il disturbo dell'architettura del ritmo sonno-veglia
produce una modalità poco organizzata e dispersiva nello svolgimento della
giornata e interferirebbe peggiorativamente nello svolgimento delle mansioni
lavorative.
Nell'ambito della valutazione generale dell'A., ci
preme ricordare il ruolo rivestito dalla problematica somatica proctologica di
cui l'A. soffre de tempo. Infatti, come argomentato sia nei "dati
soggettivi dell'assicurato" che nella "descrizione della
giornata", i disturbi, pur regrediti rispetto alla sintomatologia
particolarmente disturbante precedente, costituiscono motivo di sofferenza per
l'A. e di umiliazione e, secondo la nostra valutazione, rappresenterebbero un
costante trigger, peggiorativo dello stato dell'umore e della stima di sé.
Relativamente elle risorse, vorremmo ricordare che l'A.
ha avuto l'energia, la progettualità e la costanza di iscriversi e proseguire
un Master impegnativo come quello di Economia Politica, insieme a degli
studenti di un'altra generazione, armonizzandosi all'interno della classe
frequentata, e sostenendo uno dopo l'altro i complessi esami universitari.
Si ricorda che nell'ultima attività svolta e nelle
precedenti (soprattutto in quelle in cui la componente relazionale e del
servizio all'utente era preminente), l' A. ha mostrato doti di comunicazione e
di ascolto non comuni, riconosciutegli dai datori di lavoro.
Inoltre, la lunga preparazione scolastica, i continui
aggiornamenti, le lingue straniere acquisite, i corsi frequentati e i titoli
ottenuti, lo rendono una persona aggiornata su terni di tipo sociale,
assistenziale, informatico, oltre che impiegatizio-contabile.
Anche per tali motivi ipotizziamo che l'A. possa avere
l'opportunità di mettere a frutto tali risorse, in un futuro auspicabile.
(…)
Per questo motivo si suggerisce un percorso
psicoterapico mirato, di tipo espressivo e non unicamente di sostegno, anche
considerate le caratteristiche personali dell' A.
Infatti, il percorso di vita, relazionale, lavorativo e
familiare, indicherebbe la presenza di un sufficiente bagaglio di capacità
esplorative, interesse di approfondimento degli aspetti psicologici e
relazionali.
Per quanto riguarda la psicofarmacoterapia, riteniamo
opportuno un trattamento con farmaci appropriati, (e che non interferiscano con
la problematica somatica), verosimilmente antidepressivi, ottenendo l'accordo
dell' A.
Tale suggerimento farmacologico nasce dalla
constatazione del quadro depressivo in atto, caratterizzato dai temi di colpa,
fallimento e persecutorietà sfumata, dalla profonda astenia, che producono un'
interferenza drasticamente peggiorativa sulla qualità della vita dell' A.
Potrà essere opportuna una rivalutazione del caso tra
circa 12-18 mesi.”
(doc. AI 22/10-14)
Le
conclusioni peritali (50% di inabilità lavorativa dal dicembre 2012 in ogni
attività a dipendenza della diagnosi di episodio depressivo di grado medio)
sono state fatte proprie dal SMR mediante rapporto finale del 21 gennaio 2013
(doc. AI 23).
Mediante
referto all’Ufficio AI del 16 dicembre 2013 gli specialisti del Servizio Psico
Sociale (SPS), presso il quale l’assi-curato ha iniziato un percorso psicoterapico
dal 29 marzo 2013, con regolari colloqui psicologici, hanno posto le diagnosi
di “F32.1 Episodio depressivo di grado medio, Z56 Problemi correlati
all’occupazione e alla disoccupazione, Z65.5 Esposizione a disastri o guerre”.
Gli specialisti hanno evidenziato che malgrado il sostegno terapeutico non era
evi-denziabile un miglioramento sostanziale per quanto riguardava la
sintomatologia depressiva, nonostante si fosse portato a dosaggio il medicamento,
il paziente continuando ad esprimere importanti vissuti di fallimento, di
vergogne, di colpa e di impotenza, mentre che sembrava esserci un miglioramento
per quanto riguardava il ciclo del sonno e la sensazione di stanchezza. Hanno
quindi concluso confermando un’incapa-cità lavorativa del 50% quale aiuto
contabile dal dicembre 2012, facendo riferimento alla perizia del 14 gennaio
2013 del CPAS. La ridotta capacità lavorativa era motivata come segue:
"
Il paziente a causa della patologia
depressiva in atto presenta ridotta capacità di concentrazione, abulia,
anedonia che inficiano le sue capacità organizzative e decisionali. Egli
inoltre riferisce un'importante inquietudine con tensione endopsichica che gli
impedisce di rimanere in uno stesso ambiente troppo a lungo, necessitando di
fare passeggiate all'aria aperta per vincere il subentrante senso di
oppressione. Tali aspetti portano ad una consistente ricaduta sul piano funzionale.
Come si ripercuotono sul lavoro?
Il quadro citato non consente un normale rendimento
lavorativo.
Va tuttavia sottolineato come un reinserimento nel
mondo del lavoro potrebbe mitigare sentimenti e vissuti di colpa e inutilità
derivanti dal fatto che attualmente sia unicamente la moglie a garantire il
sostentamento alla famiglia.”
(doc. AI 29)
Sulla base di questi atti medici, l’amministrazione ha concluso,
mediante un primo progetto di decisione del 30 dicembre 2013, che, data un’incapacità
lavorativa del 50% in qualsiasi attività lavorativa dal dicembre 2012, si
rilevava che visto che dal profilo lavorativo negli anni subito precedenti
l’inizio dell’inabilità lavorativa (almeno dal 2005) l’assicurato non aveva più
svolto attività lavorativa, bisognava presumere che in assenza di danno alla
salute avrebbe continuato a non svolgere un’attività, ragione per cui non era
dato un diritto alla rendita (doc. AI 30).
Avendo
l’assicurato presentato le sue osservazioni al progetto contestandone le
conclusioni (doc. AI 31-1), l’amministra-zione ha proceduto al confronto dei
redditi stabilendo una perdita di guadagno e un conseguente grado di invalidità
del 37%. Mediante un nuovo progetto di decisione del 22 luglio 2014, poi
confermato con il provvedimento contestato del 24 settembre 2014 (dopo valutazione
delle osservazioni presentate dall’assicurato il 9 settembre 2014, doc. AI 41),
l’ammini-strazione ha quindi confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 42).
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato
redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha
precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Nell’evenienza
concreta, questo TCA ritiene che lo stato di salute
dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dall’amministrazione e in
particolare dai periti del CPAS, i quali hanno allestito una perizia che questo
TCA non può non ritenere dettagliata, approfondita e convincente.
Più
precisamente, gli psichiatri del CPAS, nel referto peritale del 14 gennaio
2013, dopo aver posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa
di episodio depressivo di grado medio (ICD-10-F32.1) e quella, non invalidante,
di distimia (ICD-10: F34.1), hanno riferito che l’assicurato già dal 1992 lamentava
disturbi a livello intestinale con ascessi perianali recidivanti e fistole dal
2000, essendo quindi stato sottoposto a numerosi interventi proctologici, di
cui l'ultimo nel marzo 2009, definito dagli specialisti ad esito di successo,
segnatamente anche dalla dott.ssa __________ che lo cura dal 2006. Hanno quindi
rilevato che l'esame psichico effettuato evidenziava una condizione di
tristezza e prostrazione, con umore depresso, un vissuto di indegnità, di colpa
e fallimento, ridotto piacere per le attività della vita quotidiana, scarsa progettualità
e ridotto interesse per ciò che lo circondava; assenti invece idee di morte. Il
contenuto del pensiero era dominato da idee depressive, con continui riferimenti
al dispiacere di non aver portato a termine il master in __________ e di sentirsi
un fallito. La forma del pensiero appariva caratterizzata da un certo
rallentamento delle idee e inibizione del pensiero, con perseverazioni sui temi
di fallimento personale, e sonno poco ristoratore.
Rilevato
come non fosse facile individuare in modo inequivocabile l'esordio dell'episodio
depressivo di grado medio osservato, considerata la pre-esistenza di sintomi
depressivi correlabili alla distimia, gli specialisti hanno considerato che di
tale diagnosi erano soddisfatti i seguenti criteri diagnostici: l'umore
depresso di un livello abnorme per il soggetto e presente per la maggior parte
della giornata; la perdita dell'interesse e del piacere; la diminuita energia;
la perdita di autostima; i sentimenti di auto-biasimo; la diminuita capacità di
concentrarsi; i disturbi del sonno; il marcato rallentamento della ideazione;
la riduzione della libido; episodi di agitazione psicomotoria e il bisogno di
camminare spesso durante il giorno. Non erano per contro soddisfatti i criteri
dell’ipotesi diagnostica di "Disturbo Paranoide della Personalità",
mentre l’atteggiamento dell’assicurato deponeva piuttosto per “un contenuto
del pensiero sfumatamente ed episodicamente caratterizzato da rimuginazioni
interpretative e di autoriferimento, dedicate al tema della ricerca del lavoro,
senza tuttavia avere le caratteristiche di pervasività, persistenza, nè inizio
nella tarda infanzia o nell'adolescenza”.
Alla
luce di tale diagnosi secondi i periti, l’assicurato andava considerato inabile
al lavoro nella misura del 50%, a partire almeno dal dicembre 2012, considerato
come la sofferenza psicologica si ripercuoteva nell'ambito socio-lavorativo e
personale, con limiti funzionali dettati dalla condizione depressiva e
riconducibili ad una marcata riduzione delle energie vitali, all' ideazione depressiva,
al vissuto di incomprensione, inutilità e persecutorietà che l'interessato
sperimentava. Inoltre, il quadro ansioso, la marcata diminuzione dello slancio
vitale, i sentimenti di indegnità, vergogna e fallimento riducevano drasticamente
la capacità di proiettarsi nel futuro e di provare piacere nelle attività che
normalmente ne procurano. Hanno pure osservato che il rallentamento ideativo,
l'inibizione del pensiero e la ridotta motivazione producevano una condizione
di intensa apatia e astenia che rendeva le attività faticose e estenuanti.
Inoltre il disturbo dell'architettura del ritmo sonno-veglia produceva una
modalità poco organizzata e dispersiva nello svolgimento della giornata,
interferendo peggiorativamente nello svolgimento delle mansioni lavorative.
Con
riferimento alla capacità lavorativa residua, i periti hanno sottolineato che
l’assicurato aveva comunque avuto l'energia, la progettualità e la costanza di
iscriversi e proseguire un Master impegnativo come quello di __________, con i relativi
complessi esami universitari; inoltre nelle attività lavorative svolte
l’assicurato aveva mostrato doti di comunicazione e di ascolto non comuni, riconosciutegli
dai datori di lavoro. Considerato inoltre come egli fosse una persona preparata
e aggiornata su vari temi, hanno rilevato che ritenevano auspicabile che egli
potesse avere l'opportunità di mettere a frutto le sue risorse in ambito
lavorativo. Hanno inoltre consigliato un percorso psicologico e psicoterapico
mirato, di tipo espressivo e non unicamente di sostegno, oltre che una psicofarmacoterapia,
con farmaci appropriati, verosimilmente antidepressivi, (doc. AI 22/10-14)
(doc. AI 22).
Tali
conclusioni sono state sostanzialmente condivise dagli specialisti del SPS che
hanno seguito il ricorrente dal marzo 2013 con colloqui psicologici a cadenza
quindicinale e visite occasionali con la psichiatra per il monitoraggio della
farmacoterapia.
Nel
rapporto all’Ufficio AI del 16 dicembre 2013 gli stessi hanno in effetti rilevato
che, data la diagnosi di episodio depressivo di grado medio, con problemi
legati all'occupazione e alla disoccupazione e all'esposizione di disastri e
guerre, il paziente non avesse sino a quel momento dimostrato un miglioramento
sostanziale per quanto riguardava la sintomatologia depressiva, nonostante si fosse
portato a dosaggio il medicamento. Egli continuava infatti ad esprimere
importanti vissuti di fallimento, di vergogne, di colpa e di impotenza, che
rischiavano di aumentare ora che la moglie stava finendo la propria formazione
di operatrice socio-sanitaria, assumendo quindi sempre più il ruolo di
capo-famiglia, anche agli occhi dei figli. Sembrava invece esserci un miglioramento
per quanto riguardava il ciclo del sonno e la sensazione di stanchezza.
Con
riferimento alla capacità lavorativa, il rapporto ha concluso confermando
integralmente le conclusioni tratte dal CPAS, segnatamente di abilità lavorativa
del 50%, osservando come fosse consigliabile il proseguimento della terapia
farmacologica antidepressiva e come gli impedimenti riscontrati consistessero
in ridotta capacità di concentrazione, abulia, anedonia (che inficiavano le sue
capacità organizzative e decisionali), oltre a un'importante riferita inquietudine
con tensione endopsichica (che gli impediva di rimanere in uno stesso ambiente
troppo a lungo). La perizia ha infine sottolineato come “un reinserimento
nel mondo del lavoro potrebbe mitigare sentimenti e vissuti di colpa e
inutilità derivanti dal fatto che attualmente sia unicamente la moglie a
garantire il sostentamento alla famiglia”. (doc. AI 29)
Ora,
tali conclusioni, condivise sia dal CPAS che dai sanitari del SPS - questi
ultimi dopo aver seguito l’assicurato sull’arco di circa dieci mesi con dei
colloqui psicologici a cadenza quindicinale e colloqui occasionali con la
psichiatra - devono essere ritenute dal TCA approfondite e convincenti,
ritenuto inoltre come le stesse non siano state validamente smentite da altra
documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una
convincente diversa valenza delle patologie diagnosticate o l’intervento di un
peggioramento duraturo e rilevante, subentrato dopo la perizia del 14 gennaio
2013 e entro la data rilevante della decisione contestata (la
quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138
consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30 settembre 2002).
In
realtà, l’assicurato non contesta sostanzialmente la perizia psichiatrica o più
in generale gli accertamenti medici condotti dall’amministrazione, ma si limita
in sintesi a sostenere che gli dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità
lavorativa maggiore. Non apporta tuttavia il benché minimo elemento atto a
mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo egli prodotto, nel
corso della procedura amministrativa e nem-meno in questa sede, documentazione
medica idonea a contraddire la succitata concludente valutazione specialistica
peritale.
Per
quanto concerne la presenza della diagnosi dermatologica di “lupus eritematoso
cutaneo” a ragione la stessa è stata ritenuta quale diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa. In effetti, il mancato influsso sulla capacità
lavorativa di tale affezione è stato attestato non solo dal medico curante dr. __________
(cfr. il rapporto del 7 agosto 2012, doc. AI 11), ma anche nella sostanza dallo
specialista in dermatologia dr. __________, il quale, nel rapporto all’Ufficio
AI del 25 settembre 2012, si è limitato ad indicare quali impedimenti
l’esposizione alla luce intensa, in particolare del sole, raccomandando quindi
l’esercizio di una professione che non imponga l’esposizione solare o a fonti
di calore molto intenso (doc. AI 14-3).
Per
quanto riguarda invece la problematica intestinale e proctologica di cui soffre
da anni il ricorrente, emerge dall’inserto che dal 2000 egli ha lamentato disturbi
a livello intestinale sempre più fastidiosi, con formazione di ascessi
perianali e fistole che hanno necessitato numerosi interventi proctologici, di
cui l'ultimo nel marzo 2009, definito dagli specialisti ad esito di successo. Del
resto, dall'ultimo intervento sopracitato, l’assicurato stesso ha dichiarato di
stare meglio, benché i disturbi non siano completamente regrediti. In proposito
è stata interpellata la dott.ssa __________, specialista in gastroenterologia
che segue l’assicurato dal settembre 2006. Nel suo rapporto all’Ufficio AI del
25 giugno 2012 la specialista, posta la diagnosi di “Fistola anale con
ostium internum nel transito retto-anale e decorso intersfinterico, con diversi
interventi proctologici di cui l’ultimo di successo: fistulectomia e Mucosal
Flap” (oltre a quelle di Dermatopatia cronica tipo lupus, stato da gastrite
B associata a Helicobacter pylori con trattamento eradicativo e, infine, valutazione
(negativa) con colonoscopia normale, per Morbo di Crohn) ha riferito che in occasione
delle ultime consultazioni del 26 settembre 2011 e 27 aprile 2012 aveva visto
un paziente che “aveva evidenziato un funzionamento proctologico favorevole,
nonostante una qualche difficoltà all’evacuazione delle feci con talvolta dolori
anali”. Rilevato come il paziente non assumesse nessun trattamento medicamentoso
tranne un qualche spasmolitico, per quanto riferito al problema
gastrointestinale, ha quindi concluso che non era in grado di valutare un’incapacità
lavorativa. Ha infine precisato che considerati i precedenti ascessi e gli
interventi subiti, e il rischio di dolori anali con imminente incontinenza e
stimoli imperativi, consigliava di “prendere in considerazione il cambiamento
dell’ambito lavorativo a favore di un ambiente tipo ufficio” ritenuto come
fosse “importante tener conto che il signor RI 1 necessita di un servizio
igienico nelle vicinanze” (doc. AI 4-3). Alla luce di questa valutazione,
resa da una specialista che segue da anni l’assicurato, a ragione
l’amministrazione ha in sostanza concluso che la patologia proctologica non era
tale da causare un’inabilità lavorativa aggiuntiva, gli unici limiti posti
dalla curante specialista essendo quello di un lavoro in ufficio, come del
resto era il caso delle attività abituali svolte dall’assicurato, e la disponibilità
Considerandi
di un servizio igienico.
Del
resto questa conclusione è anche confermata da quanto emerge dalle valutazioni
psichiatriche effettuate, nel corso delle quali è stata adeguatamente
affrontata anche la problematica somatica proctologica e dalle quali emerge
essenzialmente che la stessa si sia risolta in buona misura a seguito
dell’intervento subito nel 2009, le limitazioni residue essendo in sostanza da
ricondurre al fatto che le evacuazioni intestinali e la relativa pulizia intima
connessa necessitino del tempo, con talvolta evacuazioni poco controllabili e dolorose.
Secondo i periti in sostanza tale problematica sarebbe fonte di sofferenza per
l'assicurato e di umiliazione costituendo quindi “un costante trigger,
peggiorativo dello stato dell'umore e della stima di sé” (perizia CPAS,
doc. AI 22), conclusioni sostanzialmente confermate anche dai sanitari del SPS
(doc. AI 29).
A
ragione quindi si può convenire con l’amministrazione che la problematica
proctologica non detiene una valenza invalidante a sé stante, ma è da ritenere da
un lato che essa rappresenti uno dei fattori che hanno occasionato la problematica
psichiatrica, come del resto sostenuto sostanzialmente dal ricorrente, e
dall’altro che essa vada ritenuta inclusa nell’incapacità lavorativa del 50% a
dipendenza della patologia psichiatrica.
A
tali conclusioni non muta lo stringato e non motivato certificato 7 agosto 2012,
del dr. __________, internista curante, per il quale l’assicurato sarebbe
incapace al lavoro nella misura totale a dipendenza delle diagnosi di “stato
depressivo cronico, difficoltà a stare seduto per ascessi e fuoriuscita di
feci/pus dalle fistole, bisogno frequente di defecare” (doc. AI 11). Ora, a
prescindere dal fatto che detta certificazione è precedente la resa della
perizia del CPAS del 14 gennaio 2013 e del rapporto del SPS e che il curante
non si sia successivamente più espresso, il dr. __________ non indica per quali
motivi esattamente, segnatamente se somatici o psichiatrici, l’assicurato
sarebbe da considerare totalmente inabile al lavoro.
Richiamate
le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di
fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U
202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7), la differente valutazione del
curante in punto all’ esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità
degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.
STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile
di modificare le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto,
su una perizia specialistica, non da ultimo anche considerando come il dr. __________
è internista e quindi non specialista della materia che qui interessa.
Questa Corte non misconosce
quindi l’esistenza anche di una problematica proctologica, ma tuttavia, viste
anche le pertinenti valutazioni del SMR (cfr. rapporto finale del 21 gennaio
2013, doc. AI 23 e Annotazione 18 novembre 2014, doc. V/bis), concorda con
l’Ufficio AI nel ritenere che la documentazione medica agli atti non sia
suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione o di indicare
una modifica dello stato di salute dell’assicurato e tantomeno una specifica e
ulteriore valenza invalidante di tale affezione somatica.
In conclusione,
rispecchiando la perizia del CPAS e pure la valutazione del SPS tutti i criteri
di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7)
e potendo quindi alla stessa essere fatto riferimento, avendo permesso di
vagliare accuratamente lo stato di salute dell’insorgente, non essendo d’altra
parte provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa
in maniera rilevante, intervenuto dopo la valutazione peritale del 14 gennaio
2013.
e prima della decisione contestata del 24 settembre 2014, sulla
base anche del parere del SMR (sul valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR cfr. le STFA 9C-9/2010 e I 938/05 del 24 agosto 2006;
cfr. anche sopra al consid. 2.5), e richiamato altresì l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572) -
segnatamente anche con riferimento alla raccomandazione formulata dai periti psichiatrici
di proseguire con la terapia presso il SPS e quella farmacologica - il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati) che egli sia da considerare abile nella misura del
50% in ogni attività.
D’altra
parte, va ricordato all’insorgente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c).
Se
ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun
certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione
dell'atto impugnato (il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa;
fr. DTF 130 V 140, 129 V 4,
121.
V 366 consid. 1b), i
disturbi di cui è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera
superiore a quanto appurato dagli specialisti interpellati dall’amministrazione.
Questo
Tribunale ritiene inoltre che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato
sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, come postulato dal
ricorrente.
Ciò
non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data del provvedimento
in lite, l’interessato ha sempre la facoltà di presentare un’ulteriore nuova
domanda di prestazioni, comprovando una rilevante modifica della situazione
valetudinaria.
2.9
Per quel che concerne la
valutazione economica va osservato quanto segue.
Innanzitutto, per quanto
riferito alla censura del ricorrente che sembra contestare la decisione
impugnata laddove l’ha considerato salariato al 100%, la stessa misconosce
manifestamente che la qualifica come salariato, parzialmente tale o persona che
non esercita un’attività lucrativa - qualifica determinante al fine dell’applicazione
del metodo per stabilire l’eventuale invalidità; cfr. gli art. 8 e 16 LPGA e art.
28.
LAI) - nulla ha a che vedere con la valutazione della capacità lavorativa
medico teorica, la quale, come detto, è stata oggetto di attente valutazioni
specialistiche (cfr. consid. 2.8).
Per il resto, va ricordato
che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale
invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività
lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in
seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze,
se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato
avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all’attivi-tà che veniva svolta al momento
dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le
altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del
diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso
concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato,
la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato.
A nessuno di questi elementi va attribuita un’importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato
esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto
2012.
consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des
Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, p. 47-50 e 53 e
Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p.
190.
segg.). Questa valutazione deve ugualmente prendere in
considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato (STF
9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Nella
fattispecie, la conclusione per cui l’assicurato vada considerato salariato a
tempo pieno non presta il fianco a censura alcuna, rilevato come dalle ricerche
di impiego effettuate dall’interessato risulta come egli abbia sempre cercato
un’oc-cupazione a tempo completo, anche in sede di domanda di indennità di
disoccupazione e di iscrizione presso l’Ufficio di collocamento, nel corso dei
vari anni (doc. AI 1-1). Appare evidente quindi che egli, in assenza del
danno alla salute, avrebbe esercitato un'attività lavorativa a tempo pieno. Né del resto tale circostanza è mai stata contestata.
2.9.1
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. p. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 p. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 p. 100s.
consid. 3b). Il reddito da valido dev’essere determinato il più concretamente
possibile e che di regola ci si fonderà sull’ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (STF 9C_29/2012
del 27 giugno 2012 consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224 e
riferimenti; per un caso in cui il TF ha applicato i valori statistici vedi la
STF 9C_485/2011 del 18 giugno 2012), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda
simile.
Soltanto in
presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore
e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo
sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima
attività professionale dell'assicurato (STF I 452/05 del 27 novembre 2006, consid.
3.
, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23 maggio 2000,
consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde manifestamente
a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare, secondo ogni
verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché prima di
essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in disoccupazione
(STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle difficoltà professionali
a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute (RCC 1985 p. 662).
Nella
decisione contestata, l’Ufficio AI, considerato come il danno alla salute era
da ritenere insorto nel 2012, ha determinato il reddito da valido procedendo ad
elencare i redditi conseguiti dall’assicurato nel corso della carriera lavorativa,
dal 1991 (primo anno completo dopo l’arrivo in Svizzera) al 2011, quindi
sull’arco di 21 anni (pari a 252 mesi), rilevando come in questo lasso di tempo
egli avesse esercitato attività lavorativa solo durante 65 mesi, durata che
corrispondeva ad una percentuale lavorativa del 26% sull’arco dell’intero periodo
in cui era stato attivo in Svizzera. Rilevato tuttavia come l’interessato
avesse sempre cercato attività lavorative a tempo pieno, ha correttamente
concluso che egli andava considerato come salariato a tempo pieno. Per definire
il reddito da valido l’amministrazione ha quindi proceduto determinando per
ogni anno lavorativo il salario che l’assicurato avrebbe percepito se avesse
lavorato tutto l’anno (per esempio nel 1990 egli ha lavorato tre mesi con un
reddito totale di fr. 5'777; se avesse lavorato tutto l’anno avrebbe quindi conseguito
fr. 23'108 ossia fr. 5'777 : 3 x 12). Sulla base di tutti i redditi annui ipotetici
nel periodo 1990 - 2005, ha poi calcolato un salario annuo medio di fr.
37'798.- che, aggiornato all’indice nominale dei prezzi (con un aggiornamento
medio degli indici degli anni 1990-2005), ha portato a fissare reddito da valido
per il 2012 di fr. 45'803.-.
Orbene, l’amministrazione
ha proceduto in tal modo correttamente (secondo la giurisprudenza,
generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto
individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido
- anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa. Spetta all’assicurato
dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive
entrate; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr.
24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.) elencando
pure i diversi datori di lavoro presso il quale l’assicurato ha lavorato a partire
dalla sua entrata in Svizzera (1990), intercalati da periodi di disoccupazione.
Visto quanto
sopra, considerato anche come l’assicurato non contesti i dati elencati
dall’Ufficio AI né, in definitiva, il reddito da valido preso a fondamento, questo
TCA ritiene corretto tenere in considerazione quale reddito da valido il
salario di fr. 45'803 indicato dall’amministrazione per il 2012.
2.9.2
Il reddito
da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso
una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente
a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non
riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene
operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA
ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Se una persona
assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di
paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da
valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido
differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale
eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del
15.
gennaio 2010 consid. 5.5)
Come si
legge nella decisione contestata e nei rapporti 26 febbraio 2014 del consulente
in integrazione professionale (doc. AI 34), conformemente alla giurisprudenza,
l’ammini-strazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella
TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una
professione semplice e ripetitiva che presuppone qualifiche inferiori (categoria
4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV
15, pp. 47ss.), avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico
da invalido pari a fr. 62'413.70 (fr. 4'989.-- dopo aggiornamento al
2012.
e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 10-2013, pag. 90-91]
moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]). L’Ufficio AI ha poi tenuto conto
di una capacità lavorativa ridotta del 50% e riconosciuto una riduzione del
reddito per circostanze personali dell’8%, determinando un reddito da invalido
in fr. 28'710.30.
Con riferimento alla
riduzione operata dall’amministrazione dell’8%, va fatto presente che nel già
citato rapporto 26 febbraio 2014 il consulente ha analizzato i singoli fattori
di riduzione, concludendo per una riduzione in quella misura per “svantaggi
salariali derivanti da contingenze” (doc. AI 34).
In relazione a tale riduzione operata sul reddito
statistico, deve essere
osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31
gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto
2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11 giugno 2013) ha osservato
che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle
riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il
25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni
tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità
adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella
giurisprudenza federale.
In concreto dunque, ritenuto
che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di riduzione nella misura dell’8%,
per quanto esposto la riduzione dovrebbe ammontare al 10% e, quindi, un reddito
da invalido di fr. 28'086.-- (62'413.70.--
meno il 50% e meno il 10%).
Per il resto, con
riferimento alla riduzione operata dall’ammini-strazione, la quale non è stata
peraltro oggetto di critica da parte del ricorrente, va ricordato che il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid.
5b/cc), ragione per cui questo Tribunale non intravvede motivi per non
confermare (con la menzionata correzione della percentuale) la valutazione del
consulente in integrazione professionale.
Dal raffronto tra il reddito
da valido di fr. 45'803.-- ed il reddito da invalido di fr. 28'086.--
risulta un tasso d’invalidità del 38% (45'803 -28'086 x 100: 45'803)
che poco si distanzia da quello (del 37%) fissato dall’amministrazione.
A fronte di un’abilità lavorativa comunque
completa in un’attività adeguata, a ragione, quindi, l’amministrazione ha
concluso per un conseguente grado di invalidità che non conferisce il diritto
ad una rendita di invalidità.
In proposito va pure nuovamente richiamato il principio generale
per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù
di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF
123.
V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).
In concreto,
anche considerando come il ricorrente vanti esperienze lavorative variegate (è
stato attivo fra l’altro come venditore, addetto alla logistica, interprete,
segretario e impiegato d’ufficio, addetto alla reception, aiuto contabile) va
evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni
possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre
2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un
mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa
residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI
1998.
p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o
semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo,
che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione
del reddito riconosciuta dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - in concreto
ammessa nella misura, generosa, del 10% - si tiene conto delle particolari
limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte Einschränkung",
DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24
settembre 2007, consid. 4.3).
Va detto pure che le
limitazioni da rispettare dall’interessato, essenzialmente riferite
all’esposizione al sole e alla necessità di disporre di un servizio igienico
nelle vicinanze, non ostacolano lo svolgimento di tutta una serie di attività
che non necessitano una particolare qualifica e in particolare dei lavori in ufficio,
ai quali egli prioritariamente sembra indirizzato. Va pertanto
ammesso che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività (anche
non qualificate) che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in
grado di esercitare al 50%.
Infine, il TCA rileva che
pur non ignorando le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro svizzero,
tuttavia ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. Secondo dottrina
e giurisprudenza, l’assicurato deve in effetti compiere ogni sforzo per
valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;
RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile
in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere, ma,
semmai, l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008,9C_721/2012 del 24 ottobre 2012,8C_563/2012 del 23 agosto 2012; DTF 119 V
347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
Essendo quindi esigibile che
l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 50% in attività
adeguate con una corrispondente perdita di guadagno del 38%, non sufficiente
per conferirgli il diritto ad una rendita di invalidità, la decisione
contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
All’assicurato va comunque nuovamente fatto presente che in
caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, de-bitamente
comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare
una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invali-dità
insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato (DTF
130.
V 140 e 129 V 4).
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.11
L’assicurato ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche
artt. 2 e 3 Lag.).
Nella presente fattispecie
non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono
così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, le valutazioni medico-teoriche effettuate e la valutazione del
consulente in integrazione hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza
il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da un legale, non ha
apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali
valutazioni. Come visto sopra, nonostante non gli potesse sfuggire la necessità
di contestare validamente le conclusioni a cui erano giunti i periti psichiatri
chiamati ad esprimersi, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha
prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei
periti e dei medici SMR e/o a rendere verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del
24.
settembre 2014.
In
simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia
e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti