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Decisione

32.2014.157

Richiesta di rendita rifiutata dall'amministrazione in difetto di grado di invalidità sufficiente. Rifiuto confermato. Assicurato lamenta anche una violazione del diritto di essere sentito

18 settembre 2015Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi del sonno; il marcato rallentamento della ideazione; la riduzione

della libido; episodi di agitazione psicomotoria e il bisogno di camminare

spesso durante il giorno. Vi è una continua rimuginazione autocolpevolizzante

sul tema: "la tesi di Master inconcluse. Dal 2010, ovvero da quando non è

più riuscito a proseguire la tesi e ha in seguito, dovuto fare la rinuncia agli

studi, è lentamente e ulteriormente peggiorato lo stato dell'umore.

Relativamente all'ipotesi diagnostica di "Disturbo

Paranoide della Personalità", secondo la nostra valutazione psichiatrica,

durata in tutto 4 ore, i criteri di tale disturbo non risulterebbero

soddisfatti.

(…)

Quanto finora descritto ed argomentato ci porta a

considerare l' A. inabile al lavoro nella misura del 50%, a partire almeno dal

dicembre 2012.

A nostro giudizio, allo stato attuale, le menomazioni

legate all' Episodio Depressivo di grado medio producono una sofferenza

psicologica che si ripercuote nell'ambito socio-lavorativo e personale. I

limiti funzionali presenti sono dettati dalla condizione depressive e sono

riconducibili ad una marcata riduzione delle energie vitali, all' ideazione

depressiva, al vissuto di incomprensione, inutilità e persecutorietà che l' A.

sperimenta. Inoltre, il quadro ansioso, la marcata diminuzione dello slancio

vitale, i sentimenti di indegnità, vergogne e fallimento riducono drasticamente

la capacità di proiettarsi nel futuro e di provare piacere nelle attività che

normalmente ne procurano.

Il rallentamento ideativo, l'inibizione del pensiero e

la ridotta motivazione producono una condizione di intensa apatia e astenia che

rende le attività faticose e estenuanti.

Il disturbo dell'architettura del ritmo sonno-veglia

produce una modalità poco organizzata e dispersiva nello svolgimento della

giornata e interferirebbe peggiorativamente nello svolgimento delle mansioni

lavorative.

Nell'ambito della valutazione generale dell'A., ci

preme ricordare il ruolo rivestito dalla problematica somatica proctologica di

cui l'A. soffre de tempo. Infatti, come argomentato sia nei "dati

soggettivi dell'assicurato" che nella "descrizione della

giornata", i disturbi, pur regrediti rispetto alla sintomatologia

particolarmente disturbante precedente, costituiscono motivo di sofferenza per

l'A. e di umiliazione e, secondo la nostra valutazione, rappresenterebbero un

costante trigger, peggiorativo dello stato dell'umore e della stima di sé.

Relativamente elle risorse, vorremmo ricordare che l'A.

ha avuto l'energia, la progettualità e la costanza di iscriversi e proseguire

un Master impegnativo come quello di Economia Politica, insieme a degli

studenti di un'altra generazione, armonizzandosi all'interno della classe

frequentata, e sostenendo uno dopo l'altro i complessi esami universitari.

Si ricorda che nell'ultima attività svolta e nelle

precedenti (soprattutto in quelle in cui la componente relazionale e del

servizio all'utente era preminente), l' A. ha mostrato doti di comunicazione e

di ascolto non comuni, riconosciutegli dai datori di lavoro.

Inoltre, la lunga preparazione scolastica, i continui

aggiornamenti, le lingue straniere acquisite, i corsi frequentati e i titoli

ottenuti, lo rendono una persona aggiornata su terni di tipo sociale,

assistenziale, informatico, oltre che impiegatizio-contabile.

Anche per tali motivi ipotizziamo che l'A. possa avere

l'opportunità di mettere a frutto tali risorse, in un futuro auspicabile.

(…)

Per questo motivo si suggerisce un percorso

psicoterapico mirato, di tipo espressivo e non unicamente di sostegno, anche

considerate le caratteristiche personali dell' A.

Infatti, il percorso di vita, relazionale, lavorativo e

familiare, indicherebbe la presenza di un sufficiente bagaglio di capacità

esplorative, interesse di approfondimento degli aspetti psicologici e

relazionali.

Per quanto riguarda la psicofarmacoterapia, riteniamo

opportuno un trattamento con farmaci appropriati, (e che non interferiscano con

la problematica somatica), verosimilmente antidepressivi, ottenendo l'accordo

dell' A.

Tale suggerimento farmacologico nasce dalla

constatazione del quadro depressivo in atto, caratterizzato dai temi di colpa,

fallimento e persecutorietà sfumata, dalla profonda astenia, che producono un'

interferenza drasticamente peggiorativa sulla qualità della vita dell' A.

Potrà essere opportuna una rivalutazione del caso tra

circa 12-18 mesi.”

(doc. AI 22/10-14)

Le

conclusioni peritali (50% di inabilità lavorativa dal dicembre 2012 in ogni

attività a dipendenza della diagnosi di episodio depressivo di grado medio)

sono state fatte proprie dal SMR mediante rapporto finale del 21 gennaio 2013

(doc. AI 23).

Mediante

referto all’Ufficio AI del 16 dicembre 2013 gli specialisti del Servizio Psico

Sociale (SPS), presso il quale l’assi-curato ha iniziato un percorso psicoterapico

dal 29 marzo 2013, con regolari colloqui psicologici, hanno posto le diagnosi

di “F32.1 Episodio depressivo di grado medio, Z56 Problemi correlati

all’occupazione e alla disoccupazione, Z65.5 Esposizione a disastri o guerre”.

Gli specialisti hanno evidenziato che malgrado il sostegno terapeutico non era

evi-denziabile un miglioramento sostanziale per quanto riguardava la

sintomatologia depressiva, nonostante si fosse portato a dosaggio il medicamento,

il paziente continuando ad esprimere importanti vissuti di fallimento, di

vergogne, di colpa e di impotenza, mentre che sembrava esserci un miglioramento

per quanto riguardava il ciclo del sonno e la sensazione di stanchezza. Hanno

quindi concluso confermando un’incapa-cità lavorativa del 50% quale aiuto

contabile dal dicembre 2012, facendo riferimento alla perizia del 14 gennaio

2013 del CPAS. La ridotta capacità lavorativa era motivata come segue:

"

Il paziente a causa della patologia

depressiva in atto presenta ridotta capacità di concentrazione, abulia,

anedonia che inficiano le sue capacità organizzative e decisionali. Egli

inoltre riferisce un'importante inquietudine con tensione endopsichica che gli

impedisce di rimanere in uno stesso ambiente troppo a lungo, necessitando di

fare passeggiate all'aria aperta per vincere il subentrante senso di

oppressione. Tali aspetti portano ad una consistente ricaduta sul piano funzionale.

Come si ripercuotono sul lavoro?

Il quadro citato non consente un normale rendimento

lavorativo.

Va tuttavia sottolineato come un reinserimento nel

mondo del lavoro potrebbe mitigare sentimenti e vissuti di colpa e inutilità

derivanti dal fatto che attualmente sia unicamente la moglie a garantire il

sostentamento alla famiglia.”

(doc. AI 29)

Sulla base di questi atti medici, l’amministrazione ha concluso,

mediante un primo progetto di decisione del 30 dicembre 2013, che, data un’incapacità

lavorativa del 50% in qualsiasi attività lavorativa dal dicembre 2012, si

rilevava che visto che dal profilo lavorativo negli anni subito precedenti

l’inizio dell’inabilità lavorativa (almeno dal 2005) l’assicurato non aveva più

svolto attività lavorativa, bisognava presumere che in assenza di danno alla

salute avrebbe continuato a non svolgere un’attività, ragione per cui non era

dato un diritto alla rendita (doc. AI 30).

Avendo

l’assicurato presentato le sue osservazioni al progetto contestandone le

conclusioni (doc. AI 31-1), l’amministra-zione ha proceduto al confronto dei

redditi stabilendo una perdita di guadagno e un conseguente grado di invalidità

del 37%. Mediante un nuovo progetto di decisione del 22 luglio 2014, poi

confermato con il provvedimento contestato del 24 settembre 2014 (dopo valutazione

delle osservazioni presentate dall’assicurato il 9 settembre 2014, doc. AI 41),

l’ammini-strazione ha quindi confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 42).

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha

precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Nell’evenienza

concreta, questo TCA ritiene che lo stato di salute

dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dall’amministrazione e in

particolare dai periti del CPAS, i quali hanno allestito una perizia che questo

TCA non può non ritenere dettagliata, approfondita e convincente.

Più

precisamente, gli psichiatri del CPAS, nel referto peritale del 14 gennaio

2013, dopo aver posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

di episodio depressivo di grado medio (ICD-10-F32.1) e quella, non invalidante,

di distimia (ICD-10: F34.1), hanno riferito che l’assicurato già dal 1992 lamentava

disturbi a livello intestinale con ascessi perianali recidivanti e fistole dal

2000, essendo quindi stato sottoposto a numerosi interventi proctologici, di

cui l'ultimo nel marzo 2009, definito dagli specialisti ad esito di successo,

segnatamente anche dalla dott.ssa __________ che lo cura dal 2006. Hanno quindi

rilevato che l'esame psichico effettuato evidenziava una condizione di

tristezza e prostrazione, con umore depresso, un vissuto di indegnità, di colpa

e fallimento, ridotto piacere per le attività della vita quotidiana, scarsa progettualità

e ridotto interesse per ciò che lo circondava; assenti invece idee di morte. Il

contenuto del pensiero era dominato da idee depressive, con continui riferimenti

al dispiacere di non aver portato a termine il master in __________ e di sentirsi

un fallito. La forma del pensiero appariva caratterizzata da un certo

rallentamento delle idee e inibizione del pensiero, con perseverazioni sui temi

di fallimento personale, e sonno poco ristoratore.

Rilevato

come non fosse facile individuare in modo inequivocabile l'esordio dell'episodio

depressivo di grado medio osservato, considerata la pre-esistenza di sintomi

depressivi correlabili alla distimia, gli specialisti hanno considerato che di

tale diagnosi erano soddisfatti i seguenti criteri diagnostici: l'umore

depresso di un livello abnorme per il soggetto e presente per la maggior parte

della giornata; la perdita dell'interesse e del piacere; la diminuita energia;

la perdita di autostima; i sentimenti di auto-biasimo; la diminuita capacità di

concentrarsi; i disturbi del sonno; il marcato rallentamento della ideazione;

la riduzione della libido; episodi di agitazione psicomotoria e il bisogno di

camminare spesso durante il giorno. Non erano per contro soddisfatti i criteri

dell’ipotesi diagnostica di "Disturbo Paranoide della Personalità",

mentre l’atteggiamento dell’assicurato deponeva piuttosto per “un contenuto

del pensiero sfumatamente ed episodicamente caratterizzato da rimuginazioni

interpretative e di autoriferimento, dedicate al tema della ricerca del lavoro,

senza tuttavia avere le caratteristiche di pervasività, persistenza, nè inizio

nella tarda infanzia o nell'adolescenza”.

Alla

luce di tale diagnosi secondi i periti, l’assicurato andava considerato inabile

al lavoro nella misura del 50%, a partire almeno dal dicembre 2012, considerato

come la sofferenza psicologica si ripercuoteva nell'ambito socio-lavorativo e

personale, con limiti funzionali dettati dalla condizione depressiva e

riconducibili ad una marcata riduzione delle energie vitali, all' ideazione depressiva,

al vissuto di incomprensione, inutilità e persecutorietà che l'interessato

sperimentava. Inoltre, il quadro ansioso, la marcata diminuzione dello slancio

vitale, i sentimenti di indegnità, vergogna e fallimento riducevano drasticamente

la capacità di proiettarsi nel futuro e di provare piacere nelle attività che

normalmente ne procurano. Hanno pure osservato che il rallentamento ideativo,

l'inibizione del pensiero e la ridotta motivazione producevano una condizione

di intensa apatia e astenia che rendeva le attività faticose e estenuanti.

Inoltre il disturbo dell'architettura del ritmo sonno-veglia produceva una

modalità poco organizzata e dispersiva nello svolgimento della giornata,

interferendo peggiorativamente nello svolgimento delle mansioni lavorative.

Con

riferimento alla capacità lavorativa residua, i periti hanno sottolineato che

l’assicurato aveva comunque avuto l'energia, la progettualità e la costanza di

iscriversi e proseguire un Master impegnativo come quello di __________, con i relativi

complessi esami universitari; inoltre nelle attività lavorative svolte

l’assicurato aveva mostrato doti di comunicazione e di ascolto non comuni, riconosciutegli

dai datori di lavoro. Considerato inoltre come egli fosse una persona preparata

e aggiornata su vari temi, hanno rilevato che ritenevano auspicabile che egli

potesse avere l'opportunità di mettere a frutto le sue risorse in ambito

lavorativo. Hanno inoltre consigliato un percorso psicologico e psicoterapico

mirato, di tipo espressivo e non unicamente di sostegno, oltre che una psicofarmacoterapia,

con farmaci appropriati, verosimilmente antidepressivi, (doc. AI 22/10-14)

(doc. AI 22).

Tali

conclusioni sono state sostanzialmente condivise dagli specialisti del SPS che

hanno seguito il ricorrente dal marzo 2013 con colloqui psicologici a cadenza

quindicinale e visite occasionali con la psichiatra per il monitoraggio della

farmacoterapia.

Nel

rapporto all’Ufficio AI del 16 dicembre 2013 gli stessi hanno in effetti rilevato

che, data la diagnosi di episodio depressivo di grado medio, con problemi

legati all'occupazione e alla disoccupazione e all'esposizione di disastri e

guerre, il paziente non avesse sino a quel momento dimostrato un miglioramento

sostanziale per quanto riguardava la sintomatologia depressiva, nonostante si fosse

portato a dosaggio il medicamento. Egli continuava infatti ad esprimere

importanti vissuti di fallimento, di vergogne, di colpa e di impotenza, che

rischiavano di aumentare ora che la moglie stava finendo la propria formazione

di operatrice socio-sanitaria, assumendo quindi sempre più il ruolo di

capo-famiglia, anche agli occhi dei figli. Sembrava invece esserci un miglioramento

per quanto riguardava il ciclo del sonno e la sensazione di stanchezza.

Con

riferimento alla capacità lavorativa, il rapporto ha concluso confermando

integralmente le conclusioni tratte dal CPAS, segnatamente di abilità lavorativa

del 50%, osservando come fosse consigliabile il proseguimento della terapia

farmacologica antidepressiva e come gli impedimenti riscontrati consistessero

in ridotta capacità di concentrazione, abulia, anedonia (che inficiavano le sue

capacità organizzative e decisionali), oltre a un'importante riferita inquietudine

con tensione endopsichica (che gli impediva di rimanere in uno stesso ambiente

troppo a lungo). La perizia ha infine sottolineato come “un reinserimento

nel mondo del lavoro potrebbe mitigare sentimenti e vissuti di colpa e

inutilità derivanti dal fatto che attualmente sia unicamente la moglie a

garantire il sostentamento alla famiglia”. (doc. AI 29)

Ora,

tali conclusioni, condivise sia dal CPAS che dai sanitari del SPS - questi

ultimi dopo aver seguito l’assicurato sull’arco di circa dieci mesi con dei

colloqui psicologici a cadenza quindicinale e colloqui occasionali con la

psichiatra - devono essere ritenute dal TCA approfondite e convincenti,

ritenuto inoltre come le stesse non siano state validamente smentite da altra

documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una

convincente diversa valenza delle patologie diagnosticate o l’intervento di un

peggioramento duraturo e rilevante, subentrato dopo la perizia del 14 gennaio

2013 e entro la data rilevante della decisione contestata (la

quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138

consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30 settembre 2002).

In

realtà, l’assicurato non contesta sostanzialmente la perizia psichiatrica o più

in generale gli accertamenti medici condotti dall’amministrazione, ma si limita

in sintesi a sostenere che gli dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità

lavorativa maggiore. Non apporta tuttavia il benché minimo elemento atto a

mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo egli prodotto, nel

corso della procedura amministrativa e nem-meno in questa sede, documentazione

medica idonea a contraddire la succitata concludente valutazione specialistica

peritale.

Per

quanto concerne la presenza della diagnosi dermatologica di “lupus eritematoso

cutaneo” a ragione la stessa è stata ritenuta quale diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa. In effetti, il mancato influsso sulla capacità

lavorativa di tale affezione è stato attestato non solo dal medico curante dr. __________

(cfr. il rapporto del 7 agosto 2012, doc. AI 11), ma anche nella sostanza dallo

specialista in dermatologia dr. __________, il quale, nel rapporto all’Ufficio

AI del 25 settembre 2012, si è limitato ad indicare quali impedimenti

l’esposizione alla luce intensa, in particolare del sole, raccomandando quindi

l’esercizio di una professione che non imponga l’esposizione solare o a fonti

di calore molto intenso (doc. AI 14-3).

Per

quanto riguarda invece la problematica intestinale e proctologica di cui soffre

da anni il ricorrente, emerge dall’inserto che dal 2000 egli ha lamentato disturbi

a livello intestinale sempre più fastidiosi, con formazione di ascessi

perianali e fistole che hanno necessitato numerosi interventi proctologici, di

cui l'ultimo nel marzo 2009, definito dagli specialisti ad esito di successo. Del

resto, dall'ultimo intervento sopracitato, l’assicurato stesso ha dichiarato di

stare meglio, benché i disturbi non siano completamente regrediti. In proposito

è stata interpellata la dott.ssa __________, specialista in gastroenterologia

che segue l’assicurato dal settembre 2006. Nel suo rapporto all’Ufficio AI del

25 giugno 2012 la specialista, posta la diagnosi di “Fistola anale con

ostium internum nel transito retto-anale e decorso intersfinterico, con diversi

interventi proctologici di cui l’ultimo di successo: fistulectomia e Mucosal

Flap” (oltre a quelle di Dermatopatia cronica tipo lupus, stato da gastrite

B associata a Helicobacter pylori con trattamento eradicativo e, infine, valutazione

(negativa) con colonoscopia normale, per Morbo di Crohn) ha riferito che in occasione

delle ultime consultazioni del 26 settembre 2011 e 27 aprile 2012 aveva visto

un paziente che “aveva evidenziato un funzionamento proctologico favorevole,

nonostante una qualche difficoltà all’evacuazione delle feci con talvolta dolori

anali”. Rilevato come il paziente non assumesse nessun trattamento medicamentoso

tranne un qualche spasmolitico, per quanto riferito al problema

gastrointestinale, ha quindi concluso che non era in grado di valutare un’incapacità

lavorativa. Ha infine precisato che considerati i precedenti ascessi e gli

interventi subiti, e il rischio di dolori anali con imminente incontinenza e

stimoli imperativi, consigliava di “prendere in considerazione il cambiamento

dell’ambito lavorativo a favore di un ambiente tipo ufficio” ritenuto come

fosse “importante tener conto che il signor RI 1 necessita di un servizio

igienico nelle vicinanze” (doc. AI 4-3). Alla luce di questa valutazione,

resa da una specialista che segue da anni l’assicurato, a ragione

l’amministrazione ha in sostanza concluso che la patologia proctologica non era

tale da causare un’inabilità lavorativa aggiuntiva, gli unici limiti posti

dalla curante specialista essendo quello di un lavoro in ufficio, come del

resto era il caso delle attività abituali svolte dall’assicurato, e la disponibilità

Considerandi

di un servizio igienico.

Del

resto questa conclusione è anche confermata da quanto emerge dalle valutazioni

psichiatriche effettuate, nel corso delle quali è stata adeguatamente

affrontata anche la problematica somatica proctologica e dalle quali emerge

essenzialmente che la stessa si sia risolta in buona misura a seguito

dell’intervento subito nel 2009, le limitazioni residue essendo in sostanza da

ricondurre al fatto che le evacuazioni intestinali e la relativa pulizia intima

connessa necessitino del tempo, con talvolta evacuazioni poco controllabili e dolorose.

Secondo i periti in sostanza tale problematica sarebbe fonte di sofferenza per

l'assicurato e di umiliazione costituendo quindi “un costante trigger,

peggiorativo dello stato dell'umore e della stima di sé” (perizia CPAS,

doc. AI 22), conclusioni sostanzialmente confermate anche dai sanitari del SPS

(doc. AI 29).

A

ragione quindi si può convenire con l’amministrazione che la problematica

proctologica non detiene una valenza invalidante a sé stante, ma è da ritenere da

un lato che essa rappresenti uno dei fattori che hanno occasionato la problematica

psichiatrica, come del resto sostenuto sostanzialmente dal ricorrente, e

dall’altro che essa vada ritenuta inclusa nell’incapacità lavorativa del 50% a

dipendenza della patologia psichiatrica.

A

tali conclusioni non muta lo stringato e non motivato certificato 7 agosto 2012,

del dr. __________, internista curante, per il quale l’assicurato sarebbe

incapace al lavoro nella misura totale a dipendenza delle diagnosi di “stato

depressivo cronico, difficoltà a stare seduto per ascessi e fuoriuscita di

feci/pus dalle fistole, bisogno frequente di defecare” (doc. AI 11). Ora, a

prescindere dal fatto che detta certificazione è precedente la resa della

perizia del CPAS del 14 gennaio 2013 e del rapporto del SPS e che il curante

non si sia successivamente più espresso, il dr. __________ non indica per quali

motivi esattamente, segnatamente se somatici o psichiatrici, l’assicurato

sarebbe da considerare totalmente inabile al lavoro.

Richiamate

le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di

fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U

202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7), la differente valutazione del

curante in punto all’ esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità

degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.

STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile

di modificare le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto,

su una perizia specialistica, non da ultimo anche considerando come il dr. __________

è internista e quindi non specialista della materia che qui interessa.

Questa Corte non misconosce

quindi l’esistenza anche di una problematica proctologica, ma tuttavia, viste

anche le pertinenti valutazioni del SMR (cfr. rapporto finale del 21 gennaio

2013, doc. AI 23 e Annotazione 18 novembre 2014, doc. V/bis), concorda con

l’Ufficio AI nel ritenere che la documentazione medica agli atti non sia

suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione o di indicare

una modifica dello stato di salute dell’assicurato e tantomeno una specifica e

ulteriore valenza invalidante di tale affezione somatica.

In conclusione,

rispecchiando la perizia del CPAS e pure la valutazione del SPS tutti i criteri

di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7)

e potendo quindi alla stessa essere fatto riferimento, avendo permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’insorgente, non essendo d’altra

parte provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa

in maniera rilevante, intervenuto dopo la valutazione peritale del 14 gennaio

2013.

e prima della decisione contestata del 24 settembre 2014, sulla

base anche del parere del SMR (sul valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR cfr. le STFA 9C-9/2010 e I 938/05 del 24 agosto 2006;

cfr. anche sopra al consid. 2.5), e richiamato altresì l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572) -

segnatamente anche con riferimento alla raccomandazione formulata dai periti psichiatrici

di proseguire con la terapia presso il SPS e quella farmacologica - il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati) che egli sia da considerare abile nella misura del

50% in ogni attività.

D’altra

parte, va ricordato all’insorgente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c).

Se

ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun

certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione

dell'atto impugnato (il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa;

fr. DTF 130 V 140, 129 V 4,

121.

V 366 consid. 1b), i

disturbi di cui è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera

superiore a quanto appurato dagli specialisti interpellati dall’amministrazione.

Questo

Tribunale ritiene inoltre che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato

sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, come postulato dal

ricorrente.

Ciò

non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data del provvedimento

in lite, l’interessato ha sempre la facoltà di presentare un’ulteriore nuova

domanda di prestazioni, comprovando una rilevante modifica della situazione

valetudinaria.

2.9

Per quel che concerne la

valutazione economica va osservato quanto segue.

Innanzitutto, per quanto

riferito alla censura del ricorrente che sembra contestare la decisione

impugnata laddove l’ha considerato salariato al 100%, la stessa misconosce

manifestamente che la qualifica come salariato, parzialmente tale o persona che

non esercita un’attività lucrativa - qualifica determinante al fine dell’applicazione

del metodo per stabilire l’eventuale invalidità; cfr. gli art. 8 e 16 LPGA e art.

28.

LAI) - nulla ha a che vedere con la valutazione della capacità lavorativa

medico teorica, la quale, come detto, è stata oggetto di attente valutazioni

specialistiche (cfr. consid. 2.8).

Per il resto, va ricordato

che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale

invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività

lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in

seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze,

se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato

avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all’attivi-tà che veniva svolta al momento

dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le

altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del

diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso

concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato,

la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato.

A nessuno di questi elementi va attribuita un’importanza decisiva, per esempio

nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato

esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di

una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto

2012.

consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des

Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, p. 47-50 e 53 e

Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p.

190.

segg.). Questa valutazione deve ugualmente prendere in

considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato (STF

9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Nella

fattispecie, la conclusione per cui l’assicurato vada considerato salariato a

tempo pieno non presta il fianco a censura alcuna, rilevato come dalle ricerche

di impiego effettuate dall’interessato risulta come egli abbia sempre cercato

un’oc-cupazione a tempo completo, anche in sede di domanda di indennità di

disoccupazione e di iscrizione presso l’Ufficio di collocamento, nel corso dei

vari anni (doc. AI 1-1). Appare evidente quindi che egli, in assenza del

danno alla salute, avrebbe esercitato un'attività lavorativa a tempo pieno. Né del resto tale circostanza è mai stata contestata.

2.9.1

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1. p. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere

determinato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 p. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 p. 100s.

consid. 3b). Il reddito da valido dev’essere determinato il più concretamente

possibile e che di regola ci si fonderà sull’ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (STF 9C_29/2012

del 27 giugno 2012 consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224 e

riferimenti; per un caso in cui il TF ha applicato i valori statistici vedi la

STF 9C_485/2011 del 18 giugno 2012), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda

simile.

Soltanto in

presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore

e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo

sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima

attività professionale dell'assicurato (STF I 452/05 del 27 novembre 2006, consid.

3.

, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23 maggio 2000,

consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde manifestamente

a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare, secondo ogni

verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché prima di

essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in disoccupazione

(STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle difficoltà professionali

a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute (RCC 1985 p. 662).

Nella

decisione contestata, l’Ufficio AI, considerato come il danno alla salute era

da ritenere insorto nel 2012, ha determinato il reddito da valido procedendo ad

elencare i redditi conseguiti dall’assicurato nel corso della carriera lavorativa,

dal 1991 (primo anno completo dopo l’arrivo in Svizzera) al 2011, quindi

sull’arco di 21 anni (pari a 252 mesi), rilevando come in questo lasso di tempo

egli avesse esercitato attività lavorativa solo durante 65 mesi, durata che

corrispondeva ad una percentuale lavorativa del 26% sull’arco dell’intero periodo

in cui era stato attivo in Svizzera. Rilevato tuttavia come l’interessato

avesse sempre cercato attività lavorative a tempo pieno, ha correttamente

concluso che egli andava considerato come salariato a tempo pieno. Per definire

il reddito da valido l’amministrazione ha quindi proceduto determinando per

ogni anno lavorativo il salario che l’assicurato avrebbe percepito se avesse

lavorato tutto l’anno (per esempio nel 1990 egli ha lavorato tre mesi con un

reddito totale di fr. 5'777; se avesse lavorato tutto l’anno avrebbe quindi conseguito

fr. 23'108 ossia fr. 5'777 : 3 x 12). Sulla base di tutti i redditi annui ipotetici

nel periodo 1990 - 2005, ha poi calcolato un salario annuo medio di fr.

37'798.- che, aggiornato all’indice nominale dei prezzi (con un aggiornamento

medio degli indici degli anni 1990-2005), ha portato a fissare reddito da valido

per il 2012 di fr. 45'803.-.

Orbene, l’amministrazione

ha proceduto in tal modo correttamente (secondo la giurisprudenza,

generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto

individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido

- anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa. Spetta all’assicurato

dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive

entrate; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr.

24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1.) elencando

pure i diversi datori di lavoro presso il quale l’assicurato ha lavorato a partire

dalla sua entrata in Svizzera (1990), intercalati da periodi di disoccupazione.

Visto quanto

sopra, considerato anche come l’assicurato non contesti i dati elencati

dall’Ufficio AI né, in definitiva, il reddito da valido preso a fondamento, questo

TCA ritiene corretto tenere in considerazione quale reddito da valido il

salario di fr. 45'803 indicato dall’amministrazione per il 2012.

2.9.2

Il reddito

da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso

una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente

a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non

riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene

operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA

ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una persona

assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di

paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da

valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito

oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido

differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale

eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del

15.

gennaio 2010 consid. 5.5)

Come si

legge nella decisione contestata e nei rapporti 26 febbraio 2014 del consulente

in integrazione professionale (doc. AI 34), conformemente alla giurisprudenza,

l’ammini-strazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella

TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una

professione semplice e ripetitiva che presuppone qualifiche inferiori (categoria

4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV

15, pp. 47ss.), avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico

da invalido pari a fr. 62'413.70 (fr. 4'989.-- dopo aggiornamento al

2012.

e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2013, pag. 90-91]

moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]). L’Ufficio AI ha poi tenuto conto

di una capacità lavorativa ridotta del 50% e riconosciuto una riduzione del

reddito per circostanze personali dell’8%, determinando un reddito da invalido

in fr. 28'710.30.

Con riferimento alla

riduzione operata dall’amministrazione dell’8%, va fatto presente che nel già

citato rapporto 26 febbraio 2014 il consulente ha analizzato i singoli fattori

di riduzione, concludendo per una riduzione in quella misura per “svantaggi

salariali derivanti da contingenze” (doc. AI 34).

In relazione a tale riduzione operata sul reddito

statistico, deve essere

osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31

gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto

2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11 giugno 2013) ha osservato

che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle

riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il

25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni

tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità

adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella

giurisprudenza federale.

In concreto dunque, ritenuto

che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di riduzione nella misura dell’8%,

per quanto esposto la riduzione dovrebbe ammontare al 10% e, quindi, un reddito

da invalido di fr. 28'086.-- (62'413.70.--

meno il 50% e meno il 10%).

Per il resto, con

riferimento alla riduzione operata dall’ammini-strazione, la quale non è stata

peraltro oggetto di critica da parte del ricorrente, va ricordato che il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid.

5b/cc), ragione per cui questo Tribunale non intravvede motivi per non

confermare (con la menzionata correzione della percentuale) la valutazione del

consulente in integrazione professionale.

Dal raffronto tra il reddito

da valido di fr. 45'803.-- ed il reddito da invalido di fr. 28'086.--

risulta un tasso d’invalidità del 38% (45'803 -28'086 x 100: 45'803)

che poco si distanzia da quello (del 37%) fissato dall’amministrazione.

A fronte di un’abilità lavorativa comunque

completa in un’attività adeguata, a ragione, quindi, l’amministrazione ha

concluso per un conseguente grado di invalidità che non conferisce il diritto

ad una rendita di invalidità.

In proposito va pure nuovamente richiamato il principio generale

per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù

di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF

123.

V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).

In concreto,

anche considerando come il ricorrente vanti esperienze lavorative variegate (è

stato attivo fra l’altro come venditore, addetto alla logistica, interprete,

segretario e impiegato d’ufficio, addetto alla reception, aiuto contabile) va

evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni

possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre

2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un

mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa

residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI

1998.

p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo,

che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione

del reddito riconosciuta dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - in concreto

ammessa nella misura, generosa, del 10% - si tiene conto delle particolari

limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte Einschränkung",

DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24

settembre 2007, consid. 4.3).

Va detto pure che le

limitazioni da rispettare dall’interessato, essenzialmente riferite

all’esposizione al sole e alla necessità di disporre di un servizio igienico

nelle vicinanze, non ostacolano lo svolgimento di tutta una serie di attività

che non necessitano una particolare qualifica e in particolare dei lavori in ufficio,

ai quali egli prioritariamente sembra indirizzato. Va pertanto

ammesso che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività (anche

non qualificate) che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in

grado di esercitare al 50%.

Infine, il TCA rileva che

pur non ignorando le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro svizzero,

tuttavia ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. Secondo dottrina

e giurisprudenza, l’assicurato deve in effetti compiere ogni sforzo per

valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c;

RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere, ma,

semmai, l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

È poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008,9C_721/2012 del 24 ottobre 2012,8C_563/2012 del 23 agosto 2012; DTF 119 V

347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b).

Essendo quindi esigibile che

l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 50% in attività

adeguate con una corrispondente perdita di guadagno del 38%, non sufficiente

per conferirgli il diritto ad una rendita di invalidità, la decisione

contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

All’assicurato va comunque nuovamente fatto presente che in

caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, de-bitamente

comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare

una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invali-dità

insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato (DTF

130.

V 140 e 129 V 4).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.11

L’assicurato ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche

artt. 2 e 3 Lag.).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, le valutazioni medico-teoriche effettuate e la valutazione del

consulente in integrazione hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza

il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da un legale, non ha

apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali

valutazioni. Come visto sopra, nonostante non gli potesse sfuggire la necessità

di contestare validamente le conclusioni a cui erano giunti i periti psichiatri

chiamati ad esprimersi, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha

prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei

periti e dei medici SMR e/o a rendere verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del

24.

settembre 2014.

In

simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia

e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti