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Decisione

32.2014.159

L'assicurata ha contestato, a torto, l'importo della rendita rilevando che, in considerazione del proprio grado d'invalidità (61%) rapportato a quella che è la perdita di guadagno, la rendita dovrebbe

13 agosto 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I periodi di contribuzione

tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere

del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di

contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati

durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo

della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso

numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.

29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha

versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o

d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

-

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

-

degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

-

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il reddito annuo

determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente

all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la

corrispondente rendita.

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa

sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di

inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle

Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del

16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia nessun accredito

è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per

l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle

persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito

per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.3. Nel proprio ricorso

l’assicurata ha contestato l’importo della rendita rilevando che, in

considerazione del proprio grado d’invalidità (61%) rapportato a quella che è

la perdita di guadagno la rendita dovrebbe essere maggiore (cfr. doc. I, pag.

1).

Va premesso, in primo

luogo, che l’assicurata è stata messa al beneficio di un quarto di rendita

(grado 42%) dal 1° giugno 2012, di una rendita intera (grado 82%) dal 1°

settembre 2012 e di una mezza rendita (con un grado del 52%) dal 1° settembre

2013. La rendita è stata inoltre versata solo a partire dal 1° aprile 2013

essendo stata la richiesta di prestazioni depositata tardivamente (ex art. 29

LAI).

Il grado del 61%, cui fa

riferimento RI 1 nel proprio ricorso, è il grado d’invalidità per la parte

salariata (75%) che unitamente a quello di casalinga (grado d’invalidità del

25% su una quota del 26%) porta ad un grado d’invalidità complessivo del 52%,

per il periodo dal 1° maggio 2013 (cfr. doc. AI 90-3).

Per quanto riguarda invece

l’importo della rendita versata, ritenuto troppo basso dalla ricorrente (cfr.

doc. I, pag. 1), va precisato quanto segue.

Secondo l’art. 37 LAI

l'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di

vecchiaia dell'AVS.

Se entrambi i coniugi hanno

diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l'articolo 35 della

LAVS si applica per analogia (art. 37 cpv. 1bis LAI).

Giusta l’art. 35 LAVS cpv.

1 la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento

dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:

a. entrambi i coniugi

hanno diritto a una rendita di vecchiaia; b. uno dei coniugi ha diritto a una

rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità.

La rendita per i figli

ammonta al 40 per cento della rendita d'invalidità che corrisponde al reddito

medio annuo determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita

per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi

il 60 per cento della rendita massima d'invalidità. L'articolo 35 della LAVS si

Considerandi

applica per analogia al calcolo della riduzione (art. 38 cpv. 1 LAI).

Secondo l’art. 35 cpv. 3

LAVS le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte

alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i

dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli

assicurati con durata di contribuzione incompleta.

Ne

discende che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’importo della

rendita non corrisponde ad una percentuale dell’ultimo reddito percepito prima

dell’insorgenza dell’invalidità. Tale importo è invece fissato direttamente

dalla legge.

In

tale contesto va ricordato che secondo l’art. 112 cpv. 2 lett. b e c della

Costituzione federale le rendite devono

coprire adeguatamente il fabbisogno vitale (lett.b) e la rendita massima non

può superare il doppio di quella minima (lett. c).

L’importo

effettivo dipende dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività

lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il

1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e

il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv.

1.

LAVS).

In caso di durata di

contribuzione completa (scala 44), le rendite complete ordinaire ammontano, a

seconda del reddito medio a un importo minimo e massimo così fissato:

- nel

2011.

e 2012 con una scala delle rendite completa (44), la rendita di vecchiaia

minima ammonta a fr. 1'160.-, la rendita massima a fr. 2'320.- (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/1.2011.i).

- nel

2013.

e 2014 con una scala delle rendite completa (44), la rendita di vecchiaia

minima ammonta a fr. 1'170.-, la rendita massima a fr. 2'340.- (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/1.2013.i).

- dal 1° gennaio

2015, con una scala delle rendite completa (44), la rendita di vecchiaia minima

ammonta a fr. 1'175.-, mentre la rendita massima a fr. 2'350.- (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/1.2015.i).

Nel

caso concreto, ritenuto che l’assicurata ha diritto alla rendita, a far tempo

dal 1° aprile 2012, è questo l’anno di riferimento.

Per quanto riguarda infine

l’annotazione dell’assicurata circa la rendita percepita anche dal marito (cfr.

doc. I, pag. 2), va ancora osservato che secondo l’art. 35 cpv. 1 LAVS la somma

delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell'importo massimo

della rendita di vecchiaia. Se tale importo massimo è superato, le due rendite

individuali sono proporzionalmente ridotte.

Dall’esame degli atti

della Cassa cantonale di compensazione (Cassa), competente per eseguire il

calcolo della rendita (art. 60 cpv. 1 lett b LAI), risulta che la succitata

amministrazione ha correttamente proceduto al calcolo della rendita fondandosi

sugli anni di contribuzione dal 1° gennaio 1985 (anno susseguente il compimento

del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2011 (anno precedente l’inizio del

diritto alla rendita). Avendo l'assicurata pagato sempre e regolarmente i

contributi dovuti, ella ha diritto ad una rendita completa calcolata sulla base

della scala 44.

Va ora esaminato se anche

il calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è stato effettuato

correttamente.

La somma dei

redditi da attività lucrativa della ricorrente, in concreto fr. 1'244’205 (cfr.

doc. 45 incarto Cassa), va rivalutata in funzione dell’indice previsto per

l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui

all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di

contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte

all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per

la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è

obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima

registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere

in considerazione è quella del 1985.

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.016.

L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di

contribuzione (in concreto: 27 anni).

Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in

fr. 46'819.-- (1'244’205 X 1.016 : 27 anni).

Per ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei

figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi. Dal

matrimonio è nata una figlia: __________ (2000).

In concreto vanno attribuiti accrediti dal 2001 (anno susseguente la

nascita del 1° figlio) al 2011 (anno precedente l’inizio del diritto alla

rendita). L’accredito per le persone coniugate

durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art.

29sexies cpv. 3 LAVS).

La

media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la

seguente formula:

{(rendita di

vecchiaia annua minima nel 2012 (fr. 1'160 mensili x 12 mesi) X 3 X numero di

bonifici educativi} : durata di contribuzione computabile

Ne consegue che all’insorgente vanno computati 11 mezzi accrediti (metà

per ogni coniuge):

- 1'160.--

X 12 X 3 X 11 = 459'360.--

- 459'360.--

: 2 = 229'680.--

- 229'680.--

: 27 (il periodo di contribuzione) = fr. 8'507.--.

Alla luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio nel 2012

ammonta a fr. 55'680.-- (46'819.-- + 8'507.-- = 55'326.--, arrotondato al

limite superiore conformemente alle tabelle UFAS), mentre nel 2013 a fr.

56'160.--.

Dal calcolo

della Cassa risulta inoltre che l’importo non plafonato è di fr. 983.-- al mese

per la mezza rendita e di fr. 393.-- al mese per la rendita completiva per

figlia (cfr. doc. 47, incarto Cassa).

Occorre ora verificare se le rendite dei due coniugi superano il 150%

dell'importo massimo previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAVS. Se ciò è il caso, le

stesse devono essere ridotte (cfr. RDAT II-1998 N. 55 pag. 205 segg.).

Nel caso di specie la scala di riferimento è la 44.

L’importo

massimo erogabile nel 2013 utilizzando questa scala di rendita è di fr.

1'170.-- (cfr. tabelle sulle rendite edite dall'UFAS, edizione 2013).

Considerato che la somma delle due prestazioni attribuite ai coniugi

nel 2013 (1'020.-- + 983.-- = 2'003.--) eccede il 150% dell'importo massimo

della rendita prevista per la scala 44 [ossia fr. 1'755.-- (1'170.-- x 150%)],

le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla quota-parte della

somma delle rendite non ridotte (art. 35 cpv. 3 LAVS).

Per

determinare la rendita ridotta bisogna moltiplicare l'ammontare della rendita

individuale per il 150% della rendita massima della scala 44. L’importo così

ottenuto va poi diviso per la somma complessiva delle rendite dei coniugi.

Quindi per la moglie la rendita ridotta ammonta a fr. 861.-- (983.-- x

1'755.-- : 2'003.--).

Per quanto

riguarda la rendita completiva per figli, se entrambi i genitori hanno diritto

a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro

somma superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità (art. 38 cpv. 1

LAI), ovvero fr. 702.-- (fr. 1'170 X 60%). Le modalità di riduzione sono per analogia

quelle previste per i genitori (Direttive sulle rendite, marg. 5533).

In concreto,

le due rendite per figli ammontano a fr. 408.-- e fr. 393.--, per un totale del

fr. 801.--. La rendita completiva per la figlia sarà quindi ridotta di fr.

344.

-- (393.-- x 702 : 801).

In

conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,

questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.

In queste

condizioni il ricorso va respinto, mentre le decisioni impugnate meritano

conferma.

2.4

A titolo abbondanziale va

ricordato che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per far

fronte al fabbisogno minimo, l’assicurata può richiedere, per il tramite

dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare (cfr.

112a Cost. fed.), così come suggerito dall’Ufficio AI nelle decisioni

impugnate:

" Le persone

con difficoltà economiche possono richiedere prestazioni complementari tramite

l’agenzia comunale AVS del proprio domicilio” (cfr. doc. AI 99-1, 100-1).

2.5

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per

CHF 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata

ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti