32.2014.159
L'assicurata ha contestato, a torto, l'importo della rendita rilevando che, in considerazione del proprio grado d'invalidità (61%) rapportato a quella che è la perdita di guadagno, la rendita dovrebbe
13 agosto 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.159
LG/DC
Lugano
13 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2014 di
RI 1
contro
le decisioni del 1° ottobre 2014 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, da
ultimo attiva in qualità di infermiera e casalinga, in data 27 agosto 2009 ha
presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per
problemi psichici (doc. AI 7-1, 19-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con la decisione del 30 giugno 2010
(doc. AI 35-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta
di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. In data 8 ottobre 2012
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni per un
peggioramento dello stato di salute (doc. AI 36-1).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con le decisioni del 1° ottobre 2014
(doc. AI 99-1 e 100-1) ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita (grado
42%) dal 1° giugno 2012, una rendita intera (grado 82%) dal 1° settembre 2012 e
una mezza rendita (grado 52%) dal 1° settembre 2013. Tuttavia, la rendita è
stata versata solo a partire dal 1° aprile 2013 essendo stata la richiesta di
prestazioni depositata tardivamente (ex art. 29 LAI).
Per quanto riguarda gli
importi, nella prima decisione l’UAI ha fissato una rendita mensile dal 1°
aprile 2013 al 31 agosto 2013 di fr. 1'966.-- e una rendita figli di fr. 786.--
(doc. AI 100-1).
Nella seconda decisione
l’UAI ha fissato una rendita mensile dal 1° settembre 2013 di fr. 861.-- e una
rendita figli di fr. 344.-- (doc. AI 99-1).
1.5. Contro queste decisioni RI 1
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo, in buona sostanza, di
rivedere l’importo della rendita d’invalidità versato ritenuto troppo basso: “Letto
la vostra decisione, sono rimasta sconcertata e incredula nell’apprendere
quello che secondo voi dovrebbe essere l’effettiva rendita! Spero vivamente si
tratti di un errore!” (cfr. doc. I).
1.6. In risposta l’UAI ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite
ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si
manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2
prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia
al calcolo delle rendite ordinarie.
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Fatti
I periodi di contribuzione
tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere
del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di
contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati
durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo
della rendita (art. 52c OAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il
fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo
determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente
all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la
corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
-
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di
inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle
Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del
16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito
è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per
l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al
momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito
per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.3. Nel proprio ricorso
l’assicurata ha contestato l’importo della rendita rilevando che, in
considerazione del proprio grado d’invalidità (61%) rapportato a quella che è
la perdita di guadagno la rendita dovrebbe essere maggiore (cfr. doc. I, pag.
1).
Va premesso, in primo
luogo, che l’assicurata è stata messa al beneficio di un quarto di rendita
(grado 42%) dal 1° giugno 2012, di una rendita intera (grado 82%) dal 1°
settembre 2012 e di una mezza rendita (con un grado del 52%) dal 1° settembre
2013. La rendita è stata inoltre versata solo a partire dal 1° aprile 2013
essendo stata la richiesta di prestazioni depositata tardivamente (ex art. 29
LAI).
Il grado del 61%, cui fa
riferimento RI 1 nel proprio ricorso, è il grado d’invalidità per la parte
salariata (75%) che unitamente a quello di casalinga (grado d’invalidità del
25% su una quota del 26%) porta ad un grado d’invalidità complessivo del 52%,
per il periodo dal 1° maggio 2013 (cfr. doc. AI 90-3).
Per quanto riguarda invece
l’importo della rendita versata, ritenuto troppo basso dalla ricorrente (cfr.
doc. I, pag. 1), va precisato quanto segue.
Secondo l’art. 37 LAI
l'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle rendite di
vecchiaia dell'AVS.
Se entrambi i coniugi hanno
diritto a una rendita, per la riduzione delle due rendite l'articolo 35 della
LAVS si applica per analogia (art. 37 cpv. 1bis LAI).
Giusta l’art. 35 LAVS cpv.
1 la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento
dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a. entrambi i coniugi
hanno diritto a una rendita di vecchiaia; b. uno dei coniugi ha diritto a una
rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità.
La rendita per i figli
ammonta al 40 per cento della rendita d'invalidità che corrisponde al reddito
medio annuo determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita
per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro somma superi
il 60 per cento della rendita massima d'invalidità. L'articolo 35 della LAVS si
Considerandi
applica per analogia al calcolo della riduzione (art. 38 cpv. 1 LAI).
Secondo l’art. 35 cpv. 3
LAVS le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte
alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i
dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli
assicurati con durata di contribuzione incompleta.
Ne
discende che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’importo della
rendita non corrisponde ad una percentuale dell’ultimo reddito percepito prima
dell’insorgenza dell’invalidità. Tale importo è invece fissato direttamente
dalla legge.
In
tale contesto va ricordato che secondo l’art. 112 cpv. 2 lett. b e c della
Costituzione federale le rendite devono
coprire adeguatamente il fabbisogno vitale (lett.b) e la rendita massima non
può superare il doppio di quella minima (lett. c).
L’importo
effettivo dipende dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività
lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il
1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e
il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv.
1.
LAVS).
In caso di durata di
contribuzione completa (scala 44), le rendite complete ordinaire ammontano, a
seconda del reddito medio a un importo minimo e massimo così fissato:
- nel
2011.
e 2012 con una scala delle rendite completa (44), la rendita di vecchiaia
minima ammonta a fr. 1'160.-, la rendita massima a fr. 2'320.- (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/1.2011.i).
- nel
2013.
e 2014 con una scala delle rendite completa (44), la rendita di vecchiaia
minima ammonta a fr. 1'170.-, la rendita massima a fr. 2'340.- (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/1.2013.i).
- dal 1° gennaio
2015, con una scala delle rendite completa (44), la rendita di vecchiaia minima
ammonta a fr. 1'175.-, mentre la rendita massima a fr. 2'350.- (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/1.2015.i).
Nel
caso concreto, ritenuto che l’assicurata ha diritto alla rendita, a far tempo
dal 1° aprile 2012, è questo l’anno di riferimento.
Per quanto riguarda infine
l’annotazione dell’assicurata circa la rendita percepita anche dal marito (cfr.
doc. I, pag. 2), va ancora osservato che secondo l’art. 35 cpv. 1 LAVS la somma
delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell'importo massimo
della rendita di vecchiaia. Se tale importo massimo è superato, le due rendite
individuali sono proporzionalmente ridotte.
Dall’esame degli atti
della Cassa cantonale di compensazione (Cassa), competente per eseguire il
calcolo della rendita (art. 60 cpv. 1 lett b LAI), risulta che la succitata
amministrazione ha correttamente proceduto al calcolo della rendita fondandosi
sugli anni di contribuzione dal 1° gennaio 1985 (anno susseguente il compimento
del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2011 (anno precedente l’inizio del
diritto alla rendita). Avendo l'assicurata pagato sempre e regolarmente i
contributi dovuti, ella ha diritto ad una rendita completa calcolata sulla base
della scala 44.
Va ora esaminato se anche
il calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è stato effettuato
correttamente.
La somma dei
redditi da attività lucrativa della ricorrente, in concreto fr. 1'244’205 (cfr.
doc. 45 incarto Cassa), va rivalutata in funzione dell’indice previsto per
l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui
all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di
contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte
all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per
la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la
rendita.
Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere
in considerazione è quella del 1985.
Pertanto,
dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.016.
L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di
contribuzione (in concreto: 27 anni).
Ne discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in
fr. 46'819.-- (1'244’205 X 1.016 : 27 anni).
Per ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei
figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi. Dal
matrimonio è nata una figlia: __________ (2000).
In concreto vanno attribuiti accrediti dal 2001 (anno susseguente la
nascita del 1° figlio) al 2011 (anno precedente l’inizio del diritto alla
rendita). L’accredito per le persone coniugate
durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art.
29sexies cpv. 3 LAVS).
La
media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la
seguente formula:
{(rendita di
vecchiaia annua minima nel 2012 (fr. 1'160 mensili x 12 mesi) X 3 X numero di
bonifici educativi} : durata di contribuzione computabile
Ne consegue che all’insorgente vanno computati 11 mezzi accrediti (metà
per ogni coniuge):
- 1'160.--
X 12 X 3 X 11 = 459'360.--
- 459'360.--
: 2 = 229'680.--
- 229'680.--
: 27 (il periodo di contribuzione) = fr. 8'507.--.
Alla luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio nel 2012
ammonta a fr. 55'680.-- (46'819.-- + 8'507.-- = 55'326.--, arrotondato al
limite superiore conformemente alle tabelle UFAS), mentre nel 2013 a fr.
56'160.--.
Dal calcolo
della Cassa risulta inoltre che l’importo non plafonato è di fr. 983.-- al mese
per la mezza rendita e di fr. 393.-- al mese per la rendita completiva per
figlia (cfr. doc. 47, incarto Cassa).
Occorre ora verificare se le rendite dei due coniugi superano il 150%
dell'importo massimo previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAVS. Se ciò è il caso, le
stesse devono essere ridotte (cfr. RDAT II-1998 N. 55 pag. 205 segg.).
Nel caso di specie la scala di riferimento è la 44.
L’importo
massimo erogabile nel 2013 utilizzando questa scala di rendita è di fr.
1'170.-- (cfr. tabelle sulle rendite edite dall'UFAS, edizione 2013).
Considerato che la somma delle due prestazioni attribuite ai coniugi
nel 2013 (1'020.-- + 983.-- = 2'003.--) eccede il 150% dell'importo massimo
della rendita prevista per la scala 44 [ossia fr. 1'755.-- (1'170.-- x 150%)],
le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla quota-parte della
somma delle rendite non ridotte (art. 35 cpv. 3 LAVS).
Per
determinare la rendita ridotta bisogna moltiplicare l'ammontare della rendita
individuale per il 150% della rendita massima della scala 44. L’importo così
ottenuto va poi diviso per la somma complessiva delle rendite dei coniugi.
Quindi per la moglie la rendita ridotta ammonta a fr. 861.-- (983.-- x
1'755.-- : 2'003.--).
Per quanto
riguarda la rendita completiva per figli, se entrambi i genitori hanno diritto
a una rendita per figli, le due rendite per figli vanno ridotte qualora la loro
somma superi il 60 per cento della rendita massima d'invalidità (art. 38 cpv. 1
LAI), ovvero fr. 702.-- (fr. 1'170 X 60%). Le modalità di riduzione sono per analogia
quelle previste per i genitori (Direttive sulle rendite, marg. 5533).
In concreto,
le due rendite per figli ammontano a fr. 408.-- e fr. 393.--, per un totale del
fr. 801.--. La rendita completiva per la figlia sarà quindi ridotta di fr.
344.
-- (393.-- x 702 : 801).
In
conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,
questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
In queste
condizioni il ricorso va respinto, mentre le decisioni impugnate meritano
conferma.
2.4
A titolo abbondanziale va
ricordato che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per far
fronte al fabbisogno minimo, l’assicurata può richiedere, per il tramite
dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare (cfr.
112a Cost. fed.), così come suggerito dall’Ufficio AI nelle decisioni
impugnate:
" Le persone
con difficoltà economiche possono richiedere prestazioni complementari tramite
l’agenzia comunale AVS del proprio domicilio” (cfr. doc. AI 99-1, 100-1).
2.5
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per
CHF 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata
ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti