32.2014.16
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18 giugno 2014Italiano63 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.16
TB
Lugano
18 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 dicembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
Aa. Il
5 gennaio 2009 (doc. 3) RI 1, nato nel 1955, attivo ancora al 50% come muratore,
ha chiesto prestazioni AI per adulti a seguito dell'infortunio professionale alla
mano sinistra avvenuto il 16 febbraio 2007, evento assunto dall'assicuratore infortuni.
Ab. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti e sulla scorta
del rapporto finale del 20 agosto 2010 (doc. 83) della consulente in integrazione,
con la decisione del 16 settembre 2010 (doc. 86) l'Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni, essendo stata presentata tardivamente.
L'amministrazione ha stabilito un grado
d'invalidità del 45% e quindi dal 1° febbraio 2008 è insorto il diritto al
quarto di rendita. Tuttavia, visto che la domanda AI è stata presentata
tardivamente (5 gennaio 2009), il versamento di una prestazione transitoria,
che avrebbe potuto insorgere dal 1° febbraio 2008 (ossia dopo un anno di attesa
dall'inizio dell'inabilità lavorativa - 2007), avrebbe potuto avvenire
unicamente dal 1° luglio 2008 (recte: 2009), ossia sei mesi dopo
l'inoltro della richiesta AI. L'Ufficio AI ha inoltre rilevato che qualora la
nuova inabilità del 50% in qualsiasi attività presente dal 1° marzo 2010 per
motivi psichici dovesse perdurare, avrebbe rivalutato il diritto alle
prestazioni dal marzo 2011, ovvero trascorso l'anno d'attesa.
Ac. Con
ricorso del 12 ottobre 2010 (inc. n. 32.2010.287) l'assicurato ha postulato una
rendita intera dal 1° marzo 2011 in virtù dei certificati medici prodotti che attestano
un'inabilità iniziale del 100%, poi del 50% e di nuovo del 100% dal 16 novembre
2009, contestando quindi il risultato della perizia psichiatrica dell'8 luglio
2010 (inabilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività).
Ad. Con pronuncia del 7 febbraio 2011 (doc. A5) il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha accolto ai sensi delle considerazioni esposte il ricorso presentato
dall'assicurato, sempre rappresentato da RA 1, riconoscendogli il diritto a tre
quarti di rendita (grado d'invalidità del 63%) con effetto dal 1° marzo 2010.
Ritenuto da un canto un
reddito da valido di Fr. 47'322.- nel 2008 aggiornato a Fr. 48'750,60 nel 2010
e, d'altro canto, un reddito da invalido di Fr. 57'672.- secondo la tabella TA1
2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica (livello di qualificazione
4) rispettivamente di Fr. 61'938,11 per il 2010 tenuto conto di 41,7 ore
settimanali, considerato che il reddito che l'assicurato avrebbe percepito lavorando
a tempo pieno come muratore era considerevolmente inferiore (del 26,37%) a
quello statistico svizzero conseguito in quel preciso settore professionale e
quindi i medesimi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido
devono essere considerati anche per fissare il reddito da invalido (cosiddetto
principio del parallelismo dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid.
4.1; 129 V 222 consid. 4.4), riducendo del 21,37% il reddito da invalido (cioè
il reddito percepito dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla
salute divergeva di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore: DTF
135 V 297 consid. 6.1.2) e deducendo un importo del 13% per tenere conto delle
circostanze specifiche del caso concreto, il TCA ha ricavato un grado di
invalidità del 63% e ha quindi assegnato una rendita AI di tre quarti dal 1°
marzo 2010.
Ae. Contro
il giudizio cantonale l'Ufficio AI è insorto al Tribunale federale, chiedendo
preliminarmente la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, la
conferma dell'attribuzione di un quarto di rendita dal 1° marzo 2010.
Af. Con
sentenza del 10 novembre 2011 (9C_205/2011, pubblicata in RtiD 2012 II pag. 414),
l'Alta Corte ha accolto il ricorso dell'autorità amministrativa, nel
senso che, annullati il giudizio del TCA e la decisione impugnata dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del 16 settembre 2010, ha rinviato la causa all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci di nuovo sul grado di invalidità dell'assicurato, fermo restando il diritto
di quest'ultimo ad un quarto di rendita con effetto dal 1° marzo 2010 (doc.
119-46).
In particolare, il Tribunale federale
ha concluso il proprio giudizio esponendo al consid. 8.4 le seguenti considerazioni:
" Da quanto sopra discende che questa Corte non dispone
di elementi sufficienti per statuire sul grado di invalidità dell'assicurato,
segnatamente sull'ammontare degli elementi da porre a confronto; di conseguenza
il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto, in quanto il giudizio
impugnato si fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, violando
il principio inquisitorio e quindi il diritto federale (sentenza 9C_409/2009
dell'11 dicembre 2009 consid. 3.3).
Il
giudizio impugnato e la decisione amministrativa vanno pertanto annullati e
l'incarto rinviato all'amministrazione affinché stabilisca se l'assicurato intendeva
o meno accontentarsi di un reddito inferiore alla media. In caso di risposta
negativa, andrà ancora esaminato se è ammissibile ritenere che da invalido
l'assicurato possa percepire un reddito medio oppure se motivi estranei
all'invalidità non permettono di concludere in tal senso. Alla luce degli
accertamenti esperiti, l'UAI statuirà nuovamente sul grado di invalidità dell'intimato,
tenuto conto del fatto che il diritto ad un quarto di rendita non è contestato.
Al
riguardo va precisato che pure la questione della deduzione da apporre al
reddito da invalido va rivista, in quanto la riduzione del 13% non è motivata e
pertanto non è conforme al diritto federale (in particolare al diritto di
essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost.); non è infatti dato di sapere
quali motivi sono stati posti alla base della riduzione e quindi non è neppure
possibile contestare correttamente il provvedimento.".
B. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha posto in atto gli accertamenti richiesti dal Tribunale
federale acquisendo nuova documentazione sia medica (docc. 143, 146, 147, 148,
150, 154, 155), facendo anche esperire una perizia pluridisciplinare a fine
estate 2013 (docc. 170, 173, 179), sia economica (doc. 152). Raccolto il rapporto
finale del Servizio Medico Regionale del 22 novembre 2013 (doc. 181) ed i successivi
complementi (docc. 183 e 185), sentito il consulente in integrazione professionale
(doc. 161) l'Ufficio AI ha emesso il 16 dicembre 2013 (doc. B) una nuova decisione
che conferma il diritto dell'assicurato ad un quarto di rendita (grado AI: 45%)
dal 1° marzo 2010, così come già riconosciuto dall'amministrazione stessa nelle
more del precedente ricorso dell'assicurato al TCA (32.2010.287) ed anche dal
Tribunale federale con sentenza del 10 novembre 2011.
L'UAI ha ritenuto
un'incapacità lavorativa del 60% dal 1° luglio 2013 nella precedente attività
di muratore (era totale fino alla perizia pluridisciplinare) e dall'aprile 2012
un'incapacità lavorativa del 50% (rendimento ridotto) in altre attività adeguate,
fermo restando alcuni limiti funzionali.
Dal profilo economico, il
reddito da valido di muratore indipendente è stato fissato in Fr. 49'214.-
(stato al 2011), mentre quello statistico da invalido in Fr. 61'894,77 che,
ridotto del 50% per riduzione di rendimento e del 13% per limitazioni personali,
dà un reddito da invalido determinante di Fr. 26'924,22, dato che la riduzione
prevista dal parallelismo percentuale dei redditi non va applicata, essendosi egli
accontentato di entrate inferiori alla media svizzera di riferimento lasciando
il posto di lavoro come dipendente ed intraprendendo l'attività di muratore indipendente.
La perdita di guadagno sopportata dall'assicurato a causa della sua inabilità
lavorativa è stata dunque calcolata nel 45%.
Di conseguenza,
l'amministrazione ha respinto la richiesta di aumento della rendita di
invalidità, confermando il diritto ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2010.
C. Contro
questa decisione RI 1, tuttora patrocinato da RA 1, il 29 gennaio 2014 (doc. I)
ha formulato ricorso a questo Tribunale, chiedendo da una parte l'annullamento
del provvedimento e, d'altra parte, il riconoscimento di una rendita intera oppure
di tre quarti.
Il ricorrente ha
evidenziato che "deve essere considerato inabile al lavoro in misura
del 100%, non solo a causa delle conseguenze dell'infortunio sulla base della
certificazione medica, agli atti, ma principalmente, in quanto lo stato di
salute del nostro assistito si è aggravato, a causa di problemi psicologici
come risulta dal rapporto medico della Dr.ssa __________ (agli atti), di conseguenza
riteniamo che il grado del 45% con un quarto di rendita AI non può essere
applicabile. (…)." (doc. I pag. 2).
Inoltre, l'insorgente ha
affermato che l'Ufficio AI non ha comprovato un miglioramento del suo stato di
salute e che la valutazione dei periti non è motivata, perciò va eseguita una
nuova perizia medica.
D. Nella
risposta del 26 febbraio 2014 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
confermato l'inapplicabilità della riduzione percentuale del reddito statistico
da invalido (parallelismo dei redditi) e le conclusioni peritali dal profilo
medico (50% abilità lavorativa residua), proponendo così di respingere il
ricorso.
L'insorgente non ha
formulato osservazioni al riguardo (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e
Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Secondo l'art. 28a cpv. 2 LAI, l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere
qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione
oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a
trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA
[dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313
consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati
sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta,
prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità
(DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid.
3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr.,
inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
3. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle
circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul
diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle
circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione
notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione
iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del
provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista
un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non
è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V
262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento
in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in
ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione
di un diritto ad una rendita d'invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi),
l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione
o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L'art. 88bis cpv. 2 lett.
b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno
per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne
la modificazione determinante se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento
indebito di una prestazione per l'assicurato o se quest'ultimo ha violato l'obbligo
di informare, impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.
4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
Nella STFA del 29
settembre 1998 (I 148/98), al considerando 3b, l'Alta Corte ha inoltre avuto
modo di precisare che:
" Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione
della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure
che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996
pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a e sentenze ivi citate).".
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
Nella sentenza del
4 luglio 2007 (I 384/06), il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).”.
5. Nel
caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti
determinanti e dopo avere sottoposto l'assicurato ad una perizia medica
pluridisciplinare, con la decisione impugnata ha confermato il
diritto del ricorrente ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° marzo 2010. Il raffronto fra il reddito conseguito
senza invalidità ed il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile, tenuto conto sia di una riduzione
del 50% per un'abilità lavorativa
esigibile al 50% sia del 13% per la possibilità di svolgere determinate
attività stanti le limitazioni espresse dai periti, ha dato luogo ad una
perdita di guadagno (grado d'invalidità)
del 45%.
Nel ricorso l'assicurato sostiene che la sua incapacità
lavorativa è peggiorata dal profilo sia fisico sia psichico, perciò egli ha
diritto ad una rendita intera di invalidità o, semmai, di tre quarti. L'insorgente
ha quindi postulato che sia effettuata una nuova perizia medica che accerti il
suo attuale grado di invalidità, visto che i periti intervenuti non hanno
comprovato, a suo dire, il presunto miglioramento delle sue condizioni di
salute.
6. Raccolta
diversa documentazione medica presso i curanti dell'assicurato da cui risulta
un'inabilità lavorativa (psichica) totale, mentre in precedenza l'esigibilità
residua era del 50% in attività adatte, nel giugno 2013 l'Ufficio AI l'ha sottoposto ad una perizia medica pluridisciplinare tramite il Servizio
Accertamento Medico.
Il dr. med. __________,
specialista FMH reumatologia, ha visitato l'assicurato il 20 agosto 2013 e nel
suo rapporto del 28 agosto seguente (doc. 179/48) lo specialista ha esposto
l'anamnesi familiare, personale remota, sociale, professionale, attuale, i dati
soggettivi con le affezioni attuali, i dati oggettivi con lo status
reumatologico e l'esito degli esami radiologici, per concludere con le diagnosi
con ripercussione sulla capacità lavorativa e la determinazione del grado di capacità
di lavoro nell'ultima attività professionale svolta ed in altre attività adatte.
La diagnosi posta è di
sindrome lombo-vertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali
interessanti i segmenti L4-L5 ed L5-S1 con osteocondrosi a questi segmenti,
nonché leggere alterazioni statiche con scoliosi destro-convessa toracale e sinistro-convessa
lombare; dolori alla zona del tenar di sinistra in stato dopo frattura
pluriframmentaria del radio nonché dell'osso scafoideo sinistro e osteosintesi
in data 20 febbraio 2007; esiti di frattura dell'ala iliaca del bacino e del
pilastro anteriore dell'acetabolo sinistro, persistenza dei dolori a livello
inguinale, leggera limitazione funzionale nonché stato dopo osteosintesi il 20
febbraio 2007.
Secondo il perito, i
disturbi principali dell'assicurato sono da mettere ancora in relazione con
quanto già sofferto negli anni scorsi (cfr. perizia dr. med. __________). L'assicurato
presenta dei disturbi prevalentemente al carico ed alla deambulazione in salita
ed in discesa facendo le scale, all'inguine sinistro senza grosse limitazioni
della mobilità dell'anca sinistra.
Dal punto di vista
oggettivo il reumatologo ha concluso che non si può determinare un
peggioramento dei reperti rispetto alle valutazioni antecedenti dei colleghi
che l'hanno visitato, si ha piuttosto l'impressione di una situazione stabilizzata
con un buon decorso. Pertanto, l'interessato è stato ritenuto dal dicembre 2009
abile al 40% come muratore (riduzione del rendimento del 60%), mentre abile al
100% in un'altra attività che rispetti determinati limiti funzionali, così come
stabilito dal collega __________. Non vi sono peggioramenti significativi delle
condizioni di salute dell'assicurato né dal punto di vista clinico né radiologico,
quindi nessun incremento delle incapacità professionali. La prognosi per quanto
riguarda le problematiche degenerative alla colonna vertebrale è da
considerarsi moderatamente favorevole, per quanto riguarda le problematiche
post-infortunistiche pure favorevole.
Il dr. med. __________, specialista
neurologia FMH, ha esaminato il ricorrente il 6 agosto 2013 e nel rapporto
della successiva settimana (doc. 179-40) ha riassunto gli antefatti
dall'infortunio del 2007 agli ultimi accertamenti medici del 2013, ha esposto lo stato neurologico, la valutazione neuropsicologica ed i risultati della ENG
effettuata, ponendo la diagnosi di lievi deficit neuropsicologici nell'ambito
di una probabile sindrome ansioso-depressiva.
L'attuale stato neurologico
è risultato del tutto nella norma, senza sequele senso-motorie del trauma del
2007, così come l'esame ENG del nervo mediano sinistro, escludendo quindi una
neuropatia del nervo mediano sinistro. Assenti anche segni di una radicolopatia
cervicale e lombare. L'esperto ha esposto i risultati della valutazione
neuropsicologica, concludendo che rispetto alla valutazione neuropsicologica
eseguita dalla dr.ssa __________ nel 2010 l'attuale valutazione è nettamente migliorata, attualmente sono presenti globalmente deficit cognitivi di entità
lieve, presumibilmente legati alle difficoltà di attenzione e concentrazione. Non
è emersa la sindrome di Korsakov diagnosticata nel 2010, neanche la sindrome
psico-organica di media entità, netto miglioramento delle facoltà cognitive
anche rispetto alla valutazione successiva della psichiatra curante senza evidenza
attuale di anomalie della memoria visuo-spaziale. Il risultato al Mini Mental
Status è di 28/30 punti, contro i precedenti test di 21/30 punti eseguiti presso
la dr.ssa __________, mentre sempre nel 2010 l'assicurato aveva effettuato il medesimo test presso la dr.ssa __________ raggiungendo il punteggio di 26/30.
Queste oscillazioni documentano l'assenza di una base organica rilevante dei
deficit cognitivi, molto presumibilmente i pessimi risultati ottenuti presso la
psichiatra curante erano legati direttamente alla sindrome ansioso-depressiva
con conseguente difficoltà di concentrazione ed attenzione, così pure dei
disturbi del sonno presenti in passato. Con il nuovo trattamento farmacologico
in atto, invece, la qualità del sonno sarebbe nettamente migliorata,
determinando a sua volta un miglioramento cognitivo. Globalmente i deficit
attuali neuropsicologici sono di entità lieve, principalmente legati ai deficit
di attenzione e concentrazione con ripercussione sulla memoria verbale.
La capacità lavorativa è
dunque del 100% in qualsiasi attività.
Il perito dr. med. __________,
psichiatra e psicoterapeuta FMH, ha visitato l'assicurata il 4 ed il 18
settembre 2013 ed il 2 ottobre 2013 (doc. 179-57) ha reso il suo referto,
ponendo la diagnosi di depressione di media gravità (ICD10-F32.1), pregressa
dipendenza dalle bevande alcoliche.
Dalla fine del 2009 l'interessato ha manifestato una sintomatologia depressiva associata a disturbi del sonno e
della sfera cognitiva e dall'inizio del 2010 è seguito a livello specialistico.
Nonostante la presa a carico specialistica ed il cambiamento delle cure
farmacologiche e cognitive comportamentali proposte dai curanti, l'assicurato
non sembra essere granché migliorato, manifestando una problematica psichica
caratterizzata da un tono dell'umore deflesso pressoché continuo e non
influenzato dalle circostanze con una perdita di piacere per le attività,
mancanza di iniziative, difficoltà a tradurre in atto i propri propositi e
diminuita energia da spendere nella vita quotidiana anche a causa del sonno
disturbato e quindi non ristoratore. La sintomatologia depressiva è risultata
associata ad un'asserita confusione descritta come presente durante tutto
l'arco della giornata, da collegare presumibilmente in parte ai deficit
cognitivi riscontrati ed in parte alla riduzione della capacità di adattamento
ai cambiamenti ambientali. Con il passare del tempo è da ritenere che la sospensione
dell'attività lavorativa abbia portato ad un decondizionamento che ha nuociuto
anche a livello di autostima. Tenuto conto dell'importanza della problematica
depressiva è da ritenere che i deficit cognitivi evidenziati siano piuttosto
una manifestazione del quadro depressivo, non avendo palesato fino ad ora dei
segni chiari di indebolimento cognitivo su base cerebrale organica né tantomeno
da riferire ad una ipotesi diagnostica di Korsakov.
Di conseguenza, l'attuale
grado di capacità lavorativa è stato valutato nella misura del 50% in qualsiasi
attività lucrativa.
Gli esperti del Servizio
Accertamento Medico interpellati dall'Ufficio AI hanno stabilito che
nell'attività da ultimo esercitata di muratore indipendente l'attuale grado di
capacità lavorativa medico-teorica globale dell'assicurato è del 40%, inteso
come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
Le conseguenze sulla
capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche e psichiatriche,
mentre dal punto di vista neurologico e neuropsicologico non vi sono
limitazioni della capacità lavorativa.
Secondo i periti del SAM,
le incapacità lavorative riscontrate dagli specialisti non devono essere
sommate, in quanto le patologie che causano una limitazione della capacità
lavorativa comportano delle riduzioni del rendimento che si sovrappongono: si
ritiene che la limitazione della capacità lavorativa dal punto di vista
psichiatrico non aumenta ulteriormente la già importante limitazione della
capacità lavorativa dal punto di vista somatico.
Pertanto, l'attuale grado
di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata è del 40% dal
dicembre 2009, quindi come già era stato determinato nel rapporto del 4 novembre
2010 del Servizio Medico Regionale. Questo stesso servizio, l'11 febbraio 2013,
sulla base di nuova documentazione ha individuato un peggioramento dall'aprile
2012 con esigibilità residua del 50% in attività adatta ed incapacità lavorativa
del 100% come muratore.
Gli esperti del SAM
ritengono che dal 1° luglio 2013 vale nuovamente una capacità lavorativa nella
misura del 40%.
Quanto alle conseguenze
sulla capacità d'integrazione, tenendo in considerazione la capacità completa
dal profilo reumatologico e l'incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico
valutata nel 50% in qualsiasi attività, si giunge alla conclusione che in
un'attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le
limitazioni previste, la capacità lavorativa globale è del 50%, intesa come
riduzione del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa (cfr. SMR del 4
novembre 2010), dal dicembre 2009. Nessun provvedimento d'integrazione
professionale è indicato.
Nel suo rapporto finale del 22 novembre
2013 (doc. 181) il dr. med. __________, medico SMR, ha ritenuto le diagnosi
evidenziate dai periti SAM e ha confermato che dall'aprile 2012 al 30 giugno
2013 il grado di incapacità lavorativa nell'attività abituale era del 100%,
mentre dal 1° luglio 2013 in poi si è fissato al 60% nel senso di riduzione del
rendimento (capacità lavorativa del 40%).
In attività adeguate, dall'aprile 2012
il grado di incapacità lavorativa è del 50%, nel senso di riduzione del
rendimento, fermo restando determinate limitazioni funzionali (carico massimo
10kg, alternanza della postura, difficoltà nello svolgere lavori di precisione,
necessità di pause supplementari).
7. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista
medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V
31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore
probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento
(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della
parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il
Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte
dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella sentenza di principio 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso
posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore
probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72 bis
cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta Corte è arrivata alla conclusione
che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3).
D'altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività
dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La Massima Istanza ha perciò ritenuto
necessario adottare dei correttivi a livello amministrativo ed a livello dell'autorità
giudiziaria di prima istanza.
Occorre ancora evidenziare che l'allora
TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence
a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et
de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto
ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro
(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pagg.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254)).
In quest'ultima sentenza l'Alta Corte
ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo
autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS
1999 pag. 105 segg.), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre
una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme
dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999.124).
8. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche reumatologiche,
neurologiche e psichiche sono state chiarite in modo soddisfacente dai periti
del SAM.
Vanno infatti ritenute in particolare
le conclusioni a cui sono giunti lo specialista dr. med. __________, il dottor __________
e lo psichiatra __________ nella perizia pluridisciplinare del 14 novembre 2013,
alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla
giurisprudenza citata (cfr. consid. 7). Questi esperti hanno attentamente
valutato il ricorrente durante uno o più giorni, hanno vagliato la
documentazione medica messa a disposizione dall'assicurato e dai suoi curanti appositamente
interpellati, hanno eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma hanno anche
preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessato.
Dal canto suo, invece, il ricorrente
non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione
medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore (inabilità del
100%) di quello ritenuto dal medico SMR (inabilità lavorativa del 50%).
Egli si è limitato a rinviare al
rapporto medico della dr.ssa med. __________ agli atti, senza tuttavia
produrlo.
Verosimilmente l'insorgente si
riferisce all'ultimo certificato della sua psichiatra, ossia quello del 7
maggio 2013 (doc. 165-2), con cui la specialista ha attestato che "allo
stato attuale e per tempo indeterminato continua l'incapacità lavorativa al
100% nella attività abituale ed anche in attività di tipo leggero.".
Questo certificato fa seguito a quello
del marzo 2012 (doc. 134), in cui l'assicurato è stato attentamente valutato anche
con dei test ed è emersa una difficoltà di apprendimento di informazioni
visuo-spaziali e di memoria visuo-spaziale a lungo termine. La specialista ha inoltre
riscontrato un deficit di memoria episodica a breve termine e a lungo termine,
così come una difficoltà di apprendimento volontario di informazioni verbali
strutturate.
L'assicurato presentava pure una
difficoltà di flessibilità reattiva e una aprassia costruttiva, una difficoltà
di rallentamento ideomotorio, di elaborazione delle informazioni ed una lieve
difficoltà di attenzione selettiva.
Secondo la psichiatra, le difficoltà
mnemoniche potevano essere dovute alla difficoltà di elaborazione delle
informazioni e al rallentamento ideomotorio dell'assicurato. Inoltre, la
difficoltà di flessibilità reattiva inciderebbe sulle prestazioni
dell'interessato, inducendolo a ripetere gli errori, evidenziando così la sua
difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti ambientali. Quindi, l'assicurato potrebbe
manifestare una difficoltà di adattamento ai cambiamenti della routine
quotidiana. Il suo rallentamento ideomotorio (probabilmente dovuto allo stato
depressivo) e l'affaticabilità clinicamente osservata durante le prove andrebbe
ad influenzare, in ambito lavorativo, la sua efficienza in compiti complessi.
Secondo il ricorrente, la valutazione
dei medici interpellati dall'Ufficio AI non sarebbe motivata.
D'avviso di questo Tribunale,
l'insorgente erra invece in questa sua conclusione. Infatti, tutti gli
specialisti che l'hanno visitato personalmente hanno approfonditamente valutato
il suo stato di salute, ognuno dal punto di vista della rispettiva
specializzazione. Sono pure stati condotti specifici esami sull'interessato e
gli esperti del SAM, in possesso di tutta la documentazione medica concernente
l'insorgente, hanno avuto modo di confrontarsi con essa e quindi anche con i pareri
dei colleghi che l'hanno avuto in cura in precedenza.
Per contro, l'assicurato non ha mai
preso concretamente posizione sui rapporti dei periti del Servizio Accertamento
Medico. In altre parole, i referti degli specialisti in reumatologia,
neurologia e psichiatria, non sono mai stati confutati da altri specialisti
interpellati dal ricorrente, seppure egli ne abbia avuto la possibilità.
Come detto, l'insorgente si è (invece)
limitato, nel suo atto ricorsuale, a rinviare ai precedenti pareri della dr.
ssa med. __________, sua psichiatra curante.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto
dal ricorrente, le valutazioni dei periti hanno chiaramente apportato la prova
di un miglioramento del suo stato di salute. Essi si sono infatti dettagliatamente
pronunciati sulle condizioni di salute dell'assicurato, hanno esposto
l'anamnesi, la diagnosi, lo status attuale, gli esiti degli esami effettuati ed
infine la loro valutazione, confrontandosi anche con i referti allestiti dai
medici curanti dell'interessato.
Proprio a quest'ultimo proposito, va in
particolare ricordato come il dr. med. __________, neurologo, si sia espresso
sui test effettuati nel 2010 e nel 2012 dalla dr. ssa med. __________, analizzando
i risultati conseguiti allora ed oggi e fornendo una spiegazione valida e
convincente del miglioramento ottenuto dall'insorgente nei Mini Mental Status.
Non è quindi vero che il miglioramento
riscontrato dall'esperto sia immotivato, soprattutto alla luce del fatto che i
test eseguiti dalla curante risalgono al 2010 ed al 2012, mentre quelli effettuati
dal perito del SAM sono più recenti e prossimi al momento in cui è stata
emanata la decisione dell'UAI poi impugnata dall'assicurato.
Non va poi dimenticato come il
reumatologo nominato dall'Ufficio AI non abbia determinato alcun peggioramento
dei reperti, anzi, rispetto alle valutazioni antecedenti dei colleghi ha piuttosto
avuto l'impressione di una situazione stabilizzata con un buon decorso. Il
reperto radiologico non ha infatti evidenziato particolari disturbi che non
erano già stati evidenziati nella precedente perizia del dr. med. __________
nel 2010.
Dal profilo psichico, infine, il dr.
med. __________ ha anch'egli diagnosticato, come la collega dr.ssa __________, una
depressione di media entità. Il perito l'ha associata ad un'asserita confusione
presente tutto il giorno, da collegare presumibilmente in parte ai deficit cognitivi
riscontrati ed in parte alla riduzione della capacità di adattamento ai
cambiamenti ambientali. Pertanto, non avendo palesato l'assicurato dei segni
chiari di indebolimento cognitivo su base cerebrale organica né tantomeno da
riferire ad una ipotesi diagnostica di Korsakov, i deficit cognitivi evidenziati
sono piuttosto da ritenere una manifestazione del quadro depressivo, che rende
l'interessato abile al lavoro nella misura del 50%.
Inoltre, la richiesta ricorsuale
secondo cui il Tribunale dovrebbe sottoporre l'interessato ad una perizia
medica che accerti il suo attuale grado di inabilità lavorativa e che gli si
conceda una rendita intera del 100% (tuttavia, un medico può esprimere soltanto
un giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato e non può invece
pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto che è il risultato di un puro
calcolo economico che spetta al consulente in integrazione sulla scorta delle
indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al
medico, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un
nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi
da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274)), non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale
come perizia superpartes.
In virtù della regola secondo cui il
principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non
è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base
della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2012.315
del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243
del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF
9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA
32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
In concreto, la richiesta del
ricorrente non è suffragata da sufficienti indizi medici oggettivi che
suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie reumatologiche e/o psichiche
che gli impediscono di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di
salute.
Come visto, l'assicurato fa unicamente
riferimento a dei referti medici della dr.ssa __________, che però sono precedenti
alla perizia pluridisciplinare del SAM e quindi sono già stati attentamente
vagliati dai periti nell'ambito della loro valutazione.
Pertanto, la semplice indicazione di
un'impossibilità di esercitare delle attività lucrative a causa di una
inabilità lavorativa del 100% attestata dal suo medico curante nel maggio 2013,
ma anche nel marzo 2012, non è sufficiente per essere ammessa come tale e
quindi per giustificare di procedere a degli accertamenti medici.
Non va infine dimenticato, alla luce
della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti
medici, che gli specialisti del Servizio Accertamento Medico hanno visitato l'assicurato
nelle vesti di periti, mentre la dr. med. __________ in qualità di suo medico
curante.
Tutto ben considerato, quindi, da un
punto di vista reumatologico vanno confermate le dettagliate, chiare e complete
conclusioni peritali del dr. med. __________, secondo cui come muratore il
ricorrente aveva una diminuzione del rendimento del 60%, mentre in attività
leggere ed adeguate, che tenessero conto delle limitazioni funzionali, l'assicurato
era totalmente abile al lavoro.
Lo stesso va detto del rapporto
neurologico del dr. med. __________, che ha rilevato lievi deficit neuropsicologici
nell'ambito di una probabile sindrome ansiosa-depressiva nell'assicurato dopo
avere eseguito un'attenta valutazione.
Dal profilo psichiatrico, poi, lo specialista
dr. med. __________, che ha anch'egli redatto una perizia dettaglia che non è
stata peraltro contraddetta da altri referti di parte più recenti, ha diagnosticato
una sindrome depressiva di media gravità, che impediva l'assicurato di lavorare
nella misura del 50% in qualsiasi attività.
Infine, la valutazione medico-teorica
globale del perito SAM ha quindi stabilito nel 40% il grado di capacità
lavorativa del ricorrente nella precedente attività dal dicembre 2009 fino al
marzo 2012, poi dall'aprile 2012 al 30 giugno 2013 questo grado era nullo e dal
1° luglio 2013 in poi nuovamente del 40%.
Considerandi
In attività adeguate, che tengono conto
dei determinate limitazioni, dal dicembre 2009 la capacità lavorativa
dell'assicurato è del 50%, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di
una giornata lavorativa.
Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del
SAM ed il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato.
Peraltro, senza un elemento che
oggettivi il suo stato di salute, non è possibile, per il Tribunale, dare luogo
a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o complementi peritali. Come
detto, il principio inquisitorio è infatti accompagnato dall'obbligo delle parti
di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente non ha per nulla ottemperato
a questo suo dovere, limitandosi a rinviare ad un rapporto medico peraltro già
agli atti e quindi già oggetto di valutazione da parte degli esperti del SAM. Generiche
affermazioni di un ipotetico, siccome non comprovato, peggioramento del suo
stato di salute rispetto a quello ritenuto dagli esperti del SAM, non sono
dunque sufficienti.
Inoltre, la
documentazione agli atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini
decisionali, neppure si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento
istruttorio di carattere medico a carico del Tribunale.
In tali circostanze, le lagnanze
dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente
oggettivabile.
Il Servizio Medico Regionale dell'AI,
quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore
rispetto a quello determinato dalla perizia pluridisciplinare. Il suo giudizio,
poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato
in sede ricorsuale e va dunque posto alla base del presente giudizio.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni
formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del
ricorrente.
Esaminati dunque i
certificati medici prodotti, questo Tribunale deve
pertanto concludere che il ricorrente non ha reso verosimile che la sua
incapacità lavorativa si è modificata in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni ai sensi dell'art. 87
cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo - peggioramento
intervenuto tra la decisione di concessione del quarto di rendita dal marzo
2010.
e la decisione di rifiuto di aumento del grado d'invalidità.
9.
Riconosciuto
il valore invalidante delle affezioni di cui soffre il ricorrente, va evidenziato
che dal dicembre 2009 egli può comunque svolgere a tempo pieno altre attività
confacenti al suo stato di salute, con resa del 50%.
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo
a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova
professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata
possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano
conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare
che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile
opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato
lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il
reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF
129.
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.
3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza
di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V
29.
pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti
non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia
suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.
(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso
solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560
pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso
la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC
1986.
pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione
professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,
l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,
devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993
U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Si tratta quindi ora di esaminare dal
profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurata.
10.
Accertata
quindi dal medico SMR una capacit lavorativa del 50% dal dicembre 2009 in ogni tipo di attività lucrativa stanti i limiti funzionali stabiliti dal perito SAM, preso
atto del rapporto finale SMR del 22 novembre 2013 (doc. 181), rettificato il 5
dicembre 2013 (doc. 183), visto il parere del consulente in integrazione
professionale del 16 aprile 2013 (doc. 161) - reso prima della valutazione del
SAM, la quale però conferma il parere del medico SMR dell'11 febbraio 2013
(doc. 157) -, l'Ufficio AI ha dettagliatamente analizzato la situazione
economica dell'assicurato antecedente l'inabilità lavorativa e per la
determinazione del grado d'invalidità ha utilizzato il consueto metodo
ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito
senza il danno alla salute nella professione precedente (reddito da valido) con
quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari
statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado d'invalidità del 45%,
ritenuta una riduzione del rendimento del 50% e del 13% per motivi personali.
Per quanto concerne l'importo del
reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che
in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA
ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento
dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di dicembre 2011.
Tale principio è stato poi esteso anche
all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre
2002.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto
2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid.
4.
, I 475/01).
11.
Riguardo
al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato
criticato in sede di ricorso, l'Ufficio AI l'ha quantificato in Fr. 48'750,60 per
l'anno 2010. Questo importo rispecchia il reddito da valido determinato dal TCA
nel suo precedente giudizio del 7 febbraio 2011 e dal TF nella sentenza del 10
novembre 2011.
12.
Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
13.
Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione
teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella
nostra regione (TA 13).
L'Alta Corte ha però stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta
sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i
valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione
alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato di definitivamente
risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009,
non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto
nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente
inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di
adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi
di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto
limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%
(consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori
estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo
non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali." (…).
14.
In
ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in assenza di dati
salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010, ultima edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128
V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e
ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47
segg.), corrisponde ad un importo
di Fr. 58'812.- (Fr. 4'901.- x 12 mesi).
Questo dato si riferisce, però, ad un
tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così questa cifra su un
orario medio di lavoro settimanale di 41,6 ore computabili nel 2010 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03
del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008.
e la
tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 4-2014, pag. 90), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 61'164,48
(Fr. 58'812.- : 40 x 41,6), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
L'Ufficio assicurazione
invalidità, al quale il Tribunale federale ha rinviato gli atti con sentenza
del 10 novembre 2011 (9C_205/2011 pubblicata in RtiD 2012 II pag. 414) per
stabilire se l'assicurato intendeva o meno accontentarsi di un reddito inferiore
alla media, ha ritenuto, dopo avere analizzato nel dettaglio la situazione
lavorativa dell'assicurato, che egli abbia posto fine ad un rapporto di lavoro
quale dipendente perché ha ricevuto una proposta migliore da parte di un altro
datore di lavoro. In seguito, vista la sua versatilità nell'offerta dei servizi
e le sue capacità professionali, egli ha deciso di intraprendere l'attività in
proprio. Secondo l'UAI, l'interessato, avviando l'attività indipendente nel
settore edile, si è accontentato delle entrate inferiori alla media svizzera di
riferimento, privilegiando l'aspetto indipendente/imprenditoriale proprio
dell'attività indipendente (doc. B consid. 3). Per questo motivo, secondo
l'amministrazione, non è possibile adottare il principio del parallelismo dei
redditi e ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione
della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008
ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla DTF 135 V 297.
Al riguardo, il Tribunale
federale (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014) ha avuto modo di confermare che se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa
della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti
competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno
statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello
stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194,9C_83/2008)
- tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). In pratica,
questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in
maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai
valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322).
Questa giurisprudenza
intende garantire che i due redditi di riferimento vengano stabiliti sulla
medesima base. Ora, se una persona assicurata realizzava nell'attività svolta
senza danno alla salute un salario considerevolmente inferiore alla media
poiché le sue qualità personali rendevano impossibile il conseguimento di un
salario medio, non si può presumere che la stessa persona con il pregiudizio
alla salute possa realizzare (anche solo in proporzione) un salario medio. Di
conseguenza, se si prende in considerazione un salario senza invalidità che per
i detti motivi si situava considerevolmente al di sotto della media, allora si
deve tenere conto degli stessi fattori estranei all'invalidità anche per
determinare il reddito ipotetico da invalido. Il parallelismo dei redditi tiene
così conto della circostanza che la persona assicurata, da invalida, non è
realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui
occorre riconoscerle un salario da invalida conseguentemente più basso. Non si
giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza
invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido
medio (nazionale: SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, U 75/03) realisticamente
irrealizzabile. Per converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è
realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile, un
reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere
adattato al livello medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.;
cfr. pure sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4).
I dati di riferimento
vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è
comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto.
Nel caso concreto, come
visto, non essendoci una presunzione in tal senso (STF 9C_205/2011 del 10
novembre 2011 consid. 8.4 in RtiD 2012 II pag. 414), l'UAI è stato chiamato a
chiarire questa circostanza.
Alla luce degli accertamenti economici
esperiti dall'Ufficio AI e delle argomentazioni esposte nella decisione
impugnata del 16 dicembre 2013, d'avviso del TCA può essere qui ritenuto che il
ricorrente, per motivi estranei all'invalidità, si sia deliberatamente
accontentato di un reddito considerevolmente inferiore a quello che avrebbe
potuto ottenere nel settore specifico (STF 9C_21/2014 consid. 4.3).
In tale evenienza, dunque, il
parallelismo dei redditi non è applicabile alla fattispecie e, pertanto, il
reddito statistico ipotetico da invalido va confermato, per l'anno 2010, in Fr. 61'164,48.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il
Tribunale federale ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale,
quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla
violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della
decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l'esame
verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più
opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito
del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali
del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può,
senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione;
deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio
apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.
81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La
decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI
a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura
altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento
poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di
prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente
a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente
ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della
valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)".
Nel caso di specie, l'Ufficio AI ha
applicato una riduzione del 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente
attività leggere ed una riduzione dell'8% per svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari, ritenuta pure la capacità lavorativa ridotta del 50%
(doc. 162-2).
Per contro, in virtù della citata
giurisprudenza e tenuto conto delle importanti limitazioni funzionali, occorre
prendere in considerazione delle diminuzioni del 5% rispettivamente del 10%,
peraltro più favorevoli al ricorrente, ossia una diminuzione globale massima
del 15%.
Ne segue che il reddito statistico ipotetico
da invalido rivalutato ammontante a Fr. 61'164,48 nel
2010.
va ritenuto nella misura del 50%
(Fr. 61'164,48 x 50 : 100 = Fr. 30'582,24) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile in altre
attività adeguate ed in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 15%
(Fr. 30'582,24 - [Fr. 30'582,24 x 15 : 100]) per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo
di Fr. 25'994,90.
Il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato di Fr.
25'994,90 va confrontato con l'ammontare di Fr. 48'750,60 corrispondente
al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido
nell'anno 2010 per un'attività a tempo pieno senza il danno
alla salute. Da ciò risulta un'incapacità al
guadagno del 46,68%
([Fr. 48'750,60 - Fr. 25'994,90] : Fr. 48'750,60 x 100), che deve essere arrotondata al 47% (DTF 130 V 121).
Questo stesso grado di
invalidità va ritenuto per gli anni seguenti, giacché applicando il medesimo
fattore di rincaro sia al reddito da valido sia al reddito statistico da
invalido il risultato non muta.
In conclusione, dal 1°
marzo 2010 il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita di invalidità
(grado 47%).
15.
Stante
quanto precede, la pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita intera o di
tre quarti non può essere accolta. La decisione impugnata deve pertanto essere
confermata e il ricorso respinto.
16.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti