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32.2014.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2014Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore

probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento

(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il

Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte

dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella sentenza di principio 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso

posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta Corte è arrivata alla conclusione

che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3).

D'altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività

dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi a livello amministrativo ed a livello dell'autorità

giudiziaria di prima istanza.

Occorre ancora evidenziare che l'allora

TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro

(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pagg.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254)).

In quest'ultima sentenza l'Alta Corte

ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo

autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS

1999 pag. 105 segg.), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre

una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme

dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999.124).

8. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche reumatologiche,

neurologiche e psichiche sono state chiarite in modo soddisfacente dai periti

del SAM.

Vanno infatti ritenute in particolare

le conclusioni a cui sono giunti lo specialista dr. med. __________, il dottor __________

e lo psichiatra __________ nella perizia pluridisciplinare del 14 novembre 2013,

alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla

giurisprudenza citata (cfr. consid. 7). Questi esperti hanno attentamente

valutato il ricorrente durante uno o più giorni, hanno vagliato la

documentazione medica messa a disposizione dall'assicurato e dai suoi curanti appositamente

interpellati, hanno eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma hanno anche

preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessato.

Dal canto suo, invece, il ricorrente

non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione

medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore (inabilità del

100%) di quello ritenuto dal medico SMR (inabilità lavorativa del 50%).

Egli si è limitato a rinviare al

rapporto medico della dr.ssa med. __________ agli atti, senza tuttavia

produrlo.

Verosimilmente l'insorgente si

riferisce all'ultimo certificato della sua psichiatra, ossia quello del 7

maggio 2013 (doc. 165-2), con cui la specialista ha attestato che "allo

stato attuale e per tempo indeterminato continua l'incapacità lavorativa al

100% nella attività abituale ed anche in attività di tipo leggero.".

Questo certificato fa seguito a quello

del marzo 2012 (doc. 134), in cui l'assicurato è stato attentamente valutato anche

con dei test ed è emersa una difficoltà di apprendimento di informazioni

visuo-spaziali e di memoria visuo-spaziale a lungo termine. La specialista ha inoltre

riscontrato un deficit di memoria episodica a breve termine e a lungo termine,

così come una difficoltà di apprendimento volontario di informazioni verbali

strutturate.

L'assicurato presentava pure una

difficoltà di flessibilità reattiva e una aprassia costruttiva, una difficoltà

di rallentamento ideomotorio, di elaborazione delle informazioni ed una lieve

difficoltà di attenzione selettiva.

Secondo la psichiatra, le difficoltà

mnemoniche potevano essere dovute alla difficoltà di elaborazione delle

informazioni e al rallentamento ideomotorio dell'assicurato. Inoltre, la

difficoltà di flessibilità reattiva inciderebbe sulle prestazioni

dell'interessato, inducendolo a ripetere gli errori, evidenziando così la sua

difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti ambientali. Quindi, l'assicurato potrebbe

manifestare una difficoltà di adattamento ai cambiamenti della routine

quotidiana. Il suo rallentamento ideomotorio (probabilmente dovuto allo stato

depressivo) e l'affaticabilità clinicamente osservata durante le prove andrebbe

ad influenzare, in ambito lavorativo, la sua efficienza in compiti complessi.

Secondo il ricorrente, la valutazione

dei medici interpellati dall'Ufficio AI non sarebbe motivata.

D'avviso di questo Tribunale,

l'insorgente erra invece in questa sua conclusione. Infatti, tutti gli

specialisti che l'hanno visitato personalmente hanno approfonditamente valutato

il suo stato di salute, ognuno dal punto di vista della rispettiva

specializzazione. Sono pure stati condotti specifici esami sull'interessato e

gli esperti del SAM, in possesso di tutta la documentazione medica concernente

l'insorgente, hanno avuto modo di confrontarsi con essa e quindi anche con i pareri

dei colleghi che l'hanno avuto in cura in precedenza.

Per contro, l'assicurato non ha mai

preso concretamente posizione sui rapporti dei periti del Servizio Accertamento

Medico. In altre parole, i referti degli specialisti in reumatologia,

neurologia e psichiatria, non sono mai stati confutati da altri specialisti

interpellati dal ricorrente, seppure egli ne abbia avuto la possibilità.

Come detto, l'insorgente si è (invece)

limitato, nel suo atto ricorsuale, a rinviare ai precedenti pareri della dr.

ssa med. __________, sua psichiatra curante.

Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto

dal ricorrente, le valutazioni dei periti hanno chiaramente apportato la prova

di un miglioramento del suo stato di salute. Essi si sono infatti dettagliatamente

pronunciati sulle condizioni di salute dell'assicurato, hanno esposto

l'anamnesi, la diagnosi, lo status attuale, gli esiti degli esami effettuati ed

infine la loro valutazione, confrontandosi anche con i referti allestiti dai

medici curanti dell'interessato.

Proprio a quest'ultimo proposito, va in

particolare ricordato come il dr. med. __________, neurologo, si sia espresso

sui test effettuati nel 2010 e nel 2012 dalla dr. ssa med. __________, analizzando

i risultati conseguiti allora ed oggi e fornendo una spiegazione valida e

convincente del miglioramento ottenuto dall'insorgente nei Mini Mental Status.

Non è quindi vero che il miglioramento

riscontrato dall'esperto sia immotivato, soprattutto alla luce del fatto che i

test eseguiti dalla curante risalgono al 2010 ed al 2012, mentre quelli effettuati

dal perito del SAM sono più recenti e prossimi al momento in cui è stata

emanata la decisione dell'UAI poi impugnata dall'assicurato.

Non va poi dimenticato come il

reumatologo nominato dall'Ufficio AI non abbia determinato alcun peggioramento

dei reperti, anzi, rispetto alle valutazioni antecedenti dei colleghi ha piuttosto

avuto l'impressione di una situazione stabilizzata con un buon decorso. Il

reperto radiologico non ha infatti evidenziato particolari disturbi che non

erano già stati evidenziati nella precedente perizia del dr. med. __________

nel 2010.

Dal profilo psichico, infine, il dr.

med. __________ ha anch'egli diagnosticato, come la collega dr.ssa __________, una

depressione di media entità. Il perito l'ha associata ad un'asserita confusione

presente tutto il giorno, da collegare presumibilmente in parte ai deficit cognitivi

riscontrati ed in parte alla riduzione della capacità di adattamento ai

cambiamenti ambientali. Pertanto, non avendo palesato l'assicurato dei segni

chiari di indebolimento cognitivo su base cerebrale organica né tantomeno da

riferire ad una ipotesi diagnostica di Korsakov, i deficit cognitivi evidenziati

sono piuttosto da ritenere una manifestazione del quadro depressivo, che rende

l'interessato abile al lavoro nella misura del 50%.

Inoltre, la richiesta ricorsuale

secondo cui il Tribunale dovrebbe sottoporre l'interessato ad una perizia

medica che accerti il suo attuale grado di inabilità lavorativa e che gli si

conceda una rendita intera del 100% (tuttavia, un medico può esprimere soltanto

un giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato e non può invece

pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto che è il risultato di un puro

calcolo economico che spetta al consulente in integrazione sulla scorta delle

indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al

medico, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un

nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi

da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274)), non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale

come perizia superpartes.

In virtù della regola secondo cui il

principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non

è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base

della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2012.315

del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243

del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF

9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA

32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

In concreto, la richiesta del

ricorrente non è suffragata da sufficienti indizi medici oggettivi che

suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie reumatologiche e/o psichiche

che gli impediscono di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di

salute.

Come visto, l'assicurato fa unicamente

riferimento a dei referti medici della dr.ssa __________, che però sono precedenti

alla perizia pluridisciplinare del SAM e quindi sono già stati attentamente

vagliati dai periti nell'ambito della loro valutazione.

Pertanto, la semplice indicazione di

un'impossibilità di esercitare delle attività lucrative a causa di una

inabilità lavorativa del 100% attestata dal suo medico curante nel maggio 2013,

ma anche nel marzo 2012, non è sufficiente per essere ammessa come tale e

quindi per giustificare di procedere a degli accertamenti medici.

Non va infine dimenticato, alla luce

della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti

medici, che gli specialisti del Servizio Accertamento Medico hanno visitato l'assicurato

nelle vesti di periti, mentre la dr. med. __________ in qualità di suo medico

curante.

Tutto ben considerato, quindi, da un

punto di vista reumatologico vanno confermate le dettagliate, chiare e complete

conclusioni peritali del dr. med. __________, secondo cui come muratore il

ricorrente aveva una diminuzione del rendimento del 60%, mentre in attività

leggere ed adeguate, che tenessero conto delle limitazioni funzionali, l'assicurato

era totalmente abile al lavoro.

Lo stesso va detto del rapporto

neurologico del dr. med. __________, che ha rilevato lievi deficit neuropsicologici

nell'ambito di una probabile sindrome ansiosa-depressiva nell'assicurato dopo

avere eseguito un'attenta valutazione.

Dal profilo psichiatrico, poi, lo specialista

dr. med. __________, che ha anch'egli redatto una perizia dettaglia che non è

stata peraltro contraddetta da altri referti di parte più recenti, ha diagnosticato

una sindrome depressiva di media gravità, che impediva l'assicurato di lavorare

nella misura del 50% in qualsiasi attività.

Infine, la valutazione medico-teorica

globale del perito SAM ha quindi stabilito nel 40% il grado di capacità

lavorativa del ricorrente nella precedente attività dal dicembre 2009 fino al

marzo 2012, poi dall'aprile 2012 al 30 giugno 2013 questo grado era nullo e dal

1° luglio 2013 in poi nuovamente del 40%.

Considerandi

In attività adeguate, che tengono conto

dei determinate limitazioni, dal dicembre 2009 la capacità lavorativa

dell'assicurato è del 50%, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di

una giornata lavorativa.

Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del

SAM ed il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato.

Peraltro, senza un elemento che

oggettivi il suo stato di salute, non è possibile, per il Tribunale, dare luogo

a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o complementi peritali. Come

detto, il principio inquisitorio è infatti accompagnato dall'obbligo delle parti

di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente non ha per nulla ottemperato

a questo suo dovere, limitandosi a rinviare ad un rapporto medico peraltro già

agli atti e quindi già oggetto di valutazione da parte degli esperti del SAM. Generiche

affermazioni di un ipotetico, siccome non comprovato, peggioramento del suo

stato di salute rispetto a quello ritenuto dagli esperti del SAM, non sono

dunque sufficienti.

Inoltre, la

documentazione agli atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini

decisionali, neppure si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento

istruttorio di carattere medico a carico del Tribunale.

In tali circostanze, le lagnanze

dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile.

Il Servizio Medico Regionale dell'AI,

quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore

rispetto a quello determinato dalla perizia pluridisciplinare. Il suo giudizio,

poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato

in sede ricorsuale e va dunque posto alla base del presente giudizio.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni

formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del

ricorrente.

Esaminati dunque i

certificati medici prodotti, questo Tribunale deve

pertanto concludere che il ricorrente non ha reso verosimile che la sua

incapacità lavorativa si è modificata in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni ai sensi dell'art. 87

cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo - peggioramento

intervenuto tra la decisione di concessione del quarto di rendita dal marzo

2010.

e la decisione di rifiuto di aumento del grado d'invalidità.

9.

Riconosciuto

il valore invalidante delle affezioni di cui soffre il ricorrente, va evidenziato

che dal dicembre 2009 egli può comunque svolgere a tempo pieno altre attività

confacenti al suo stato di salute, con resa del 50%.

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo

a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata

possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano

conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il

reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona

sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.

3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza

di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V

29.

pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.

(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso

solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso

la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC

1986.

pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione

professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,

l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,

devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993

U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Si tratta quindi ora di esaminare dal

profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurata.

10.

Accertata

quindi dal medico SMR una capacit lavorativa del 50% dal dicembre 2009 in ogni tipo di attività lucrativa stanti i limiti funzionali stabiliti dal perito SAM, preso

atto del rapporto finale SMR del 22 novembre 2013 (doc. 181), rettificato il 5

dicembre 2013 (doc. 183), visto il parere del consulente in integrazione

professionale del 16 aprile 2013 (doc. 161) - reso prima della valutazione del

SAM, la quale però conferma il parere del medico SMR dell'11 febbraio 2013

(doc. 157) -, l'Ufficio AI ha dettagliatamente analizzato la situazione

economica dell'assicurato antecedente l'inabilità lavorativa e per la

determinazione del grado d'invalidità ha utilizzato il consueto metodo

ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito

senza il danno alla salute nella professione precedente (reddito da valido) con

quello risultante da un'attività leggera non qualificata desunto dai salari

statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado d'invalidità del 45%,

ritenuta una riduzione del rendimento del 50% e del 13% per motivi personali.

Per quanto concerne l'importo del

reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che

in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA

ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento

dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di dicembre 2011.

Tale principio è stato poi esteso anche

all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre

2002.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto

2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid.

4.

, I 475/01).

11.

Riguardo

al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato

criticato in sede di ricorso, l'Ufficio AI l'ha quantificato in Fr. 48'750,60 per

l'anno 2010. Questo importo rispecchia il reddito da valido determinato dal TCA

nel suo precedente giudizio del 7 febbraio 2011 e dal TF nella sentenza del 10

novembre 2011.

12.

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

13.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

L'Alta Corte ha però stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i

valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di definitivamente

risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009,

non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto

nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente

inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di

adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi

di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto

limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%

(consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori

estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo

non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

14.

In

ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in assenza di dati

salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010, ultima edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128

V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e

ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo

di Fr. 58'812.- (Fr. 4'901.- x 12 mesi).

Questo dato si riferisce, però, ad un

tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così questa cifra su un

orario medio di lavoro settimanale di 41,6 ore computabili nel 2010 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03

del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008.

e la

tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 4-2014, pag. 90), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 61'164,48

(Fr. 58'812.- : 40 x 41,6), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

L'Ufficio assicurazione

invalidità, al quale il Tribunale federale ha rinviato gli atti con sentenza

del 10 novembre 2011 (9C_205/2011 pubblicata in RtiD 2012 II pag. 414) per

stabilire se l'assicurato intendeva o meno accontentarsi di un reddito inferiore

alla media, ha ritenuto, dopo avere analizzato nel dettaglio la situazione

lavorativa dell'assicurato, che egli abbia posto fine ad un rapporto di lavoro

quale dipendente perché ha ricevuto una proposta migliore da parte di un altro

datore di lavoro. In seguito, vista la sua versatilità nell'offerta dei servizi

e le sue capacità professionali, egli ha deciso di intraprendere l'attività in

proprio. Secondo l'UAI, l'interessato, avviando l'attività indipendente nel

settore edile, si è accontentato delle entrate inferiori alla media svizzera di

riferimento, privilegiando l'aspetto indipendente/imprenditoriale proprio

dell'attività indipendente (doc. B consid. 3). Per questo motivo, secondo

l'amministrazione, non è possibile adottare il principio del parallelismo dei

redditi e ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione

della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008

ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla DTF 135 V 297.

Al riguardo, il Tribunale

federale (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014) ha avuto modo di confermare che se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa

della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti

competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno

statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello

stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194,9C_83/2008)

- tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). In pratica,

questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in

maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322).

Questa giurisprudenza

intende garantire che i due redditi di riferimento vengano stabiliti sulla

medesima base. Ora, se una persona assicurata realizzava nell'attività svolta

senza danno alla salute un salario considerevolmente inferiore alla media

poiché le sue qualità personali rendevano impossibile il conseguimento di un

salario medio, non si può presumere che la stessa persona con il pregiudizio

alla salute possa realizzare (anche solo in proporzione) un salario medio. Di

conseguenza, se si prende in considerazione un salario senza invalidità che per

i detti motivi si situava considerevolmente al di sotto della media, allora si

deve tenere conto degli stessi fattori estranei all'invalidità anche per

determinare il reddito ipotetico da invalido. Il parallelismo dei redditi tiene

così conto della circostanza che la persona assicurata, da invalida, non è

realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui

occorre riconoscerle un salario da invalida conseguentemente più basso. Non si

giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza

invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido

medio (nazionale: SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, U 75/03) realisticamente

irrealizzabile. Per converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è

realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile, un

reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere

adattato al livello medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.;

cfr. pure sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4).

I dati di riferimento

vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è

comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto.

Nel caso concreto, come

visto, non essendoci una presunzione in tal senso (STF 9C_205/2011 del 10

novembre 2011 consid. 8.4 in RtiD 2012 II pag. 414), l'UAI è stato chiamato a

chiarire questa circostanza.

Alla luce degli accertamenti economici

esperiti dall'Ufficio AI e delle argomentazioni esposte nella decisione

impugnata del 16 dicembre 2013, d'avviso del TCA può essere qui ritenuto che il

ricorrente, per motivi estranei all'invalidità, si sia deliberatamente

accontentato di un reddito considerevolmente inferiore a quello che avrebbe

potuto ottenere nel settore specifico (STF 9C_21/2014 consid. 4.3).

In tale evenienza, dunque, il

parallelismo dei redditi non è applicabile alla fattispecie e, pertanto, il

reddito statistico ipotetico da invalido va confermato, per l'anno 2010, in Fr. 61'164,48.

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il

Tribunale federale ha affermato:

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale,

quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l'esame

verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più

opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito

del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali

del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può,

senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione;

deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio

apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.

81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La

decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI

a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura

altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento

poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di

prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente

a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente

ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della

valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)".

Nel caso di specie, l'Ufficio AI ha

applicato una riduzione del 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente

attività leggere ed una riduzione dell'8% per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari, ritenuta pure la capacità lavorativa ridotta del 50%

(doc. 162-2).

Per contro, in virtù della citata

giurisprudenza e tenuto conto delle importanti limitazioni funzionali, occorre

prendere in considerazione delle diminuzioni del 5% rispettivamente del 10%,

peraltro più favorevoli al ricorrente, ossia una diminuzione globale massima

del 15%.

Ne segue che il reddito statistico ipotetico

da invalido rivalutato ammontante a Fr. 61'164,48 nel

2010.

va ritenuto nella misura del 50%

(Fr. 61'164,48 x 50 : 100 = Fr. 30'582,24) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile in altre

attività adeguate ed in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 15%

(Fr. 30'582,24 - [Fr. 30'582,24 x 15 : 100]) per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo

di Fr. 25'994,90.

Il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato di Fr.

25'994,90 va confrontato con l'ammontare di Fr. 48'750,60 corrispondente

al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2010 per un'attività a tempo pieno senza il danno

alla salute. Da ciò risulta un'incapacità al

guadagno del 46,68%

([Fr. 48'750,60 - Fr. 25'994,90] : Fr. 48'750,60 x 100), che deve essere arrotondata al 47% (DTF 130 V 121).

Questo stesso grado di

invalidità va ritenuto per gli anni seguenti, giacché applicando il medesimo

fattore di rincaro sia al reddito da valido sia al reddito statistico da

invalido il risultato non muta.

In conclusione, dal 1°

marzo 2010 il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita di invalidità

(grado 47%).

15.

Stante

quanto precede, la pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita intera o di

tre quarti non può essere accolta. La decisione impugnata deve pertanto essere

confermata e il ricorso respinto.

16.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti