32.2014.161
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10 agosto 2015Italiano38 min
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Incarto
n.
32.2014.161
cr
Lugano
10 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, in
precedenza attivo quale aiuto-cucina, in data 22 gennaio 2007 ha presentato una
domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da
“mobilità lombare fortemente ridotta. Palpazione dolente e diffusa di tutto il
rachide lombare, medio-dorsale e cervicale. Parestesia diffusa alla gamba
destra. Discopatia monosegmentale L5/S1 con piccola ernia laterale a destra”
(doc. 1/1-8).
Con progetto di decisione
del 24 settembre 2007 (doc. 17), poi confermato con decisione del 31 ottobre
2007 (doc. 18), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato
all’assicurato il diritto a prestazioni, non presentando lo stesso perdita di
guadagno alcuna.
1.2. In data 5 luglio 2010
l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni (doc. 19/1-9).
Sentito il parere del SMR,
con progetto di decisione del 6 luglio 2010, poi confermato con decisione del
20 settembre 2010, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia riguardo
alla nuova richiesta di prestazioni (doc. 25).
1.3. In data 27 luglio 2011,
l’assicurato ha nuovamente presentato all’amministrazione una domanda di
prestazioni (doc. 31/1-6).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 10 giugno 2014
(cfr. doc. 114/1-4), poi confermato con decisione del 2 ottobre 2014, ha
respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, alla luce di un grado di
invalidità del 14% insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di
invalidità (doc. A).
1.4. Contro la citata decisione
amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso
al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di
una rendita di invalidità del 100% (doc. I).
La rappresentante legale
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente, la
patrocinatrice del ricorrente ha innanzitutto contestato, dal profilo medico,
la valutazione eseguita dagli specialisti del SAM, a suo avviso non probante
già solo per il fatto che non ha debitamente considerato e approfondito le
problematiche di natura ortopedica che affliggono e limitano fortemente
l’interessato.
L’avv. RA 1 ha pure contestato
la presa di posizione con la quale, in sede di audizione, i medici del SAM
hanno semplicemente ribadito la correttezza delle loro precedenti valutazioni
peritali, senza tuttavia apportare delle motivazioni convincenti e senza
confrontarsi con le obiezioni sollevate contro il progetto di decisione del 10
giugno 2014.
La legale ha, poi,
rilevato che i medici del SAM hanno omesso, a torto, di cumulare le incapacità
lavorative presentate dall’interessato dal profilo psichico e da quello
somatico, come invece espressamente indicato dal dr. __________, il quale “pur
ritenendo il ricorrente solo parzialmente inabile al lavoro per quanto concerne
le affezioni psichiche, valuta il ricorrente inabile al lavoro al 100% sommando
le affezioni fisiche a quelle psichiche”.
L’avv. RA 1 ha, infine,
contestato anche gli aspetti economici, criticando il fatto che l’amministrazione
non abbia consigliato dei provvedimenti di integrazione o riformazione
professionale e non abbia “fatto intervenire il consulente in integrazione
professionale per valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili, tenuto conto delle indicazioni dei periti”.
Quanto al calcolo del
reddito da invalido, la legale ha osservato che “non si può attribuire un
salario da invalido di gran lunga più importante rispetto allo stipendio che
egli aveva prima da valido”, criticando pure l’ammontare della riduzione
percentuale applicata dall’amministrazione, dell’11% fino al 2012 e del 6% per
il 2013 senza spiegare i motivi a giustificazione di un tale diverso
apprezzamento.
Alla luce di questi
elementi, la patrocinatrice del ricorrente ha quindi chiesto l’attribuzione di
una rendita intera di invalidità per un grado di invalidità globale del 100% (doc.
I).
1.5. In data 10 novembre 2014, la
patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV).
1.6. In risposta l’UAI - dopo
avere ribadito la correttezza della valutazione peritale e del successivo complemento
istruttorio dei medici del SAM, condiviso dal SMR - ha confermato la decisione
impugnata, postulando la reiezione integrale del gravame (doc. V).
1.7. Con scritto del 9 dicembre
2014, la patrocinatrice del ricorrente, dopo avere richiesto una proroga del
termine al fine di potere trasmettere ulteriore documentazione medica, ha
indicato, quali nuovi mezzi di prova, l’audizione in qualità di testi dei
medici dr. __________, dr.ssa __________, dr.ssa __________ e dr. __________,
oltre all’esecuzione di una perizia pluridisciplinare, comprensiva di una
valutazione peritale ortopedica (doc. VII).
1.8. In data 10 dicembre 2014, il
TCA ha accordato alla patrocinatrice del ricorrente la proroga richiesta (doc.
VIII).
Ad oggi, non è pervenuto
al TCA alcun nuovo referto medico.
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a rifiutare all’assicurato il diritto
a prestazioni.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in
vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in
vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari
stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline
mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha
concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono
attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica quanto
prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di
attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en
sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata
in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la
scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre
avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;
DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei
rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha
comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale
forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha
l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato
(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances
sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.
124).
Questa
giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza
32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale
federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del
31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308
del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale
amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.4. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.5. Nel caso di specie, l’Ufficio
AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha affidato il
compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del SAM, i quali
hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________)
e psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato
valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo
referto del 13 marzo 2014, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “1. Stato dopo intervento chirurgico all’anca destra con
ricostruzione del labbro acetabolare in data 26.10.2010 (possibile rilesione
dello stesso su controllo di artro-RM del 2012); 2. Sindrome lombovertebrale su
minime alterazioni degenerative al passaggio lombo-sacrale; 3. Sindrome
cervico-vertebrale su osteocondrosi da C4 fino a C7 soprattutto C5-C6 con
spondilosi anteriore e posteriore, iniziale spondilartrosi”, mentre quale
diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quella di
“fibromialgia” (doc. 110-52).
Quanto alla capacità
lavorativa, il dr. __________ ha indicato di concordare con la valutazione del
dr. __________ del settembre 2011, ritenendo l’assicurato inabile al lavoro
nella misura del 25% nella sua attività di aiuto-cuoco da dicembre 2010 (fatto
salvo un periodo di totale incapacità lavorativa dal 26 ottobre 2010 fino a tre
mesi dall’intervento all’anca destra) (doc. 110-54).
Il dr __________ ha invece
considerato che, in un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso delle sue
limitazioni funzionali, l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa,
sempre fatto salvo “il periodo intercorrente all’intervento chirurgico all’anca
destra della durata massima di tre mesi”, come del resto già determinato dal
dr. __________ (doc. 110-54).
L’aspetto psichico è, invece,
stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale, nel suo referto del 23 aprile 2014, ha posto la diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo di lieve gravità
(ICD10-F32.0)”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
ha indicato quella di “fattori psicologici e comportamentali associati a
sindromi o malattie (ICD10-F54)” (doc. 110-40).
Quanto alla capacità
lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato abile al lavoro nella
misura del 70% per motivi psichici, a partire dall’inizio del 2013, sia nella
precedente attività, che in altre attività adeguate (doc. 110/42-43).
Il dr. __________ ha
sottolineato come la prognosi sia sfavorevole, mancando all’assicurato i mezzi
psichici per una elaborazione adeguata dei suoi dolori (doc. 110-42).
Infine, l’aspetto
neurologico è stato valutato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, il
quale, nel referto del 27 febbraio 2014, posta la diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa di “sindrome algica diffusa con sindrome cervicale e
lombare cronica, senza deficit neurologici associati”, ha considerato
l’assicurato, dal profilo strettamnete neurologico, totalmente abile al lavoro
in qualsiasi attività (doc. 110-58).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 15 maggio 2014, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Episodio depressivo di lieve
gravità (ICD10-F32.0); 2. Pregresso intervento chirurgico all’anca destra, 26.10.2010
con/su: ricostruzione del labbro acetabolare, fissazione con Bioraptor
(ancora), possibile rilesione dello stesso alla MRI del febbraio 2012; 3.
Sindrome lombovertebrale con/su: minime alterazioni degenerative al passaggio
lombo-sacrale; 4. Sindrome cervico-vertebrale con/su: osteocondrosi da C4 fino
a C7 soprattutto C5-C6 con spondilosi anteriore e posteriore, iniziale
spondilartrosi”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
hanno indicato quelle di “fattori psicologici e comportamentali associati a
sindromi o malattie (ICD10-F54); fibromialgia; ipertensione arteriosa sotto
trattamento; dislipidemia sotto trattamento; ernia iatale; epatopatia” (doc. 110/22-23).
Quanto alla capacità
lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, da inizio 2013, abile
al lavoro al 65% nella sua professione di aiuto-cucina (doc. 110-29) e abile al
lavoro al 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in
un’attività lavorativa adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali, di tipo
prevalentemente sedentario (doc. 110-30).
Quanto
all’evoluzione dell’incapacità lavorativa, i medici del SAM hanno indicato che
“dal 26 ottobre 2010 e durante tre mesi l’assicurato ha presentato una capacità
lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività (intervento anca destra e
successiva riabilitazione). Da fine dicembre 2010 sino a fine dicembre 2012
l’assicurato ha presentato una capacità lavorativa del 100% anche nelle
attività rispettose dei limiti funzionali descritti precedentemente)” (doc.
110/30-31).
Gli autori del referto
peritale SAM del 15 maggio 2014 hanno espressamente precisato che “le
conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra i medici
periti del SAM e tra il dr. __________ e dr. __________ in data 13 maggio 2014”
(doc. 110-23), i quali hanno ritenuto di dovere sommare parzialmente i limiti
funzionali a livello somatico e psichico (doc. 110-30).
Nel rapporto finale SMR del 21 maggio 2014, il dr. __________, medico
generico, attestato corso SIM, medico del SMR, ha confermato le percentuali di
incapacità lavorativa dell’interessato stabilite dai medici del SAM, osservando
che nella perizia SAM “vengono rilevate limitazioni dal punto di vista
reumatologico e psichiatrico, le limitazioni vengono solo (molto) parzialmente
sommate. Le limitazioni addotte dall’assicurato sono solo spiegate in modo
molto ridotto dai reperti radiologici e anche clinici, dal punto di vista
psichico la patologia non è grave e determina una IL solo parziale (tra l’altro
simile a quella data dallo psichiatra curante). La IL del 100% in ogni attività
data dal medico di famiglia, e questo da anni, non viene confermata. Non si
consigliano provvedimenti di integrazione/riformazione professionale”(doc. 111-3).
Contestando
il progetto di decisione del 10 giugno 2014, con il quale l’Ufficio AI gli ha
rifiutato il diritto ad una rendita AI, l’assicurato ha trasmesso
all’amministrazione i seguenti referti:
-
referto del 10 luglio 2014 della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina
interna, indirizzato alla patrocinatrice dell’interessato, del seguente tenore:
" Come da sua
richiesta le confermo che ho letto la perizia allestita dal SAM del 15 maggio 2014.
In qualità di medico
curante del paziente a margine, che all'uopo mi libera dal mantenimento del
segreto professionale, ci tengo a precisare che i periti del SAM non hanno
considerato tutte le diagnosi da me poste in precedenza. A tal proposito mi permetto
allegare una copia del mio certificato del 21.11.2013.
In particolare i periti
non hanno valutato la diagnosi "esiti di artroscopia dell'anca dx con ripristino
dell'off-set femoro-acetabolare e fissazione del labbro acetabolare nel 12/2010
fecit Dr. __________ (acetaboplastica, cervico-plastica, fissazione del labbro
acetabolare con ancora Bioraptor) con esiti di infiltrazione cortisonico intraarticolare.
Lesione del labbro acetabolare antero-superiore con fissurazione longitudinale
sub-labrale. Manifestazioni artrosiche con assottigliamento ed irregolarità
della cartilagine acetabolare", diagnosi fortemente invalidante sia per
quanto riguarda l'attività lavorativa che per quanto riguarda Ie attività di
economia domestica (casalingo).
Ribadisco quindi quanto
sempre da me sostenuto, ossia che il summenzionato paziente è inabile al lavoro
al 100% per qualsiasi attività, che la sua patologia non riveste un carattere
in alcun modo di tipo somatoforme / funzionale ma si tratta di una patologia ad
eziologia osteoarticolare ben precisa che purtroppo non ha soluzioni né
conservative né chirurgiche, quindi lo stato del paziente non può che
peggiorare (riferito alla capacità lavorativa).
Ci tengo inoltre a precisare
che anche lo psichiatra non vede in alcun modo una relazione tra le problematiche
osteoarticolari note del paziente e problemi psicopatologici tanto che ha
evidenziato dal punto di vista psicologico, nell'ambito di una sindrome depressiva
reattiva, un'incapacità lavorativa di tipo parziale.”
(Doc. 119-1)
- referto del 21
novembre 2013 della dr.ssa __________, nel quale è
stato
indicato quanto segue:
" (…)
In anamnesi stato dopo
ulcera duodenale. Ernia jatale. Sindrome ansioso-depressiva. Depressione
reattiva in trattamento. Gonalgia e stato dopo lussazione della rotula. Ipertensione
arteriosa e dislipidemia trattate. Esiti di infiltrazioni intraarticolari di tipo
cortisonico. Incipiente osteocondrosi con leggero bulging diffuso, fissura
dell'anulo con protusione discale in sede paramediana dx. Sindrome lombovertebrale
con irradiazione S1 bilaterale ma predominante a dx. Sindrome radicolare S1
irritativa su ernia discale paramediana dx L5/S1 con irritazione radicolare S1
dx. Diastasi delle rime articolari L5/S1. Stato dopo cura stazionaria di 3
settimane presso la Clinica di __________ di __________. Esiti di artroscopia
dell’anca dx con ripristino dell'off-set femoro-acetabolare e fissazione del
labbro acetabolare nel 12/2010 fecit Dr. __________ (acetaboplastica,
cervico-plastica, fissazione del labbro acetabolare con ancora Bioraptor) con
esiti di infiltrazione cortisonico intraarticolare. Lesione del labbro
acetabolare antero-superiore con fissurazione longitudinale sub-labrale. Manifestazioni
artrosiche con assottigliamento ed irregolarità della cartilagine acetabolare.
Tonsilliti croniche recidivanti in fase di accertamento. Sospetta sindrome del
tunnel carpale bilaterale in fase di accertamento. Piccola irregolarità della
mucosa gastrica antrale. Piccola ernia iatale non complicata. Gastrite cronica
antrale. Polipi gastrici corpali con cisti ghiandolari. Esiti di intervento di polipectomia
endoscopica di adenoma tubulare a livello del colon. Tonsillite persistente. A livello
C6/C7 alterazioni degenerative con protusione discale. Sospetta idromielia. Ipertensione
arteriosa e dislipidemia in trattamento.
Sospetta allergia ad ASA.
Valutazione:
Paziente in invalidità
lavorativa totale soprattutto per i disturbi motori determinati dalle patologie
indicate in calce.”
(Doc. 119-2)
-
scritto e-mail del 10 luglio 2014
della dr.ssa __________, indirizzato alla patrocinatrice dell’interessato, del
seguente tenore:
" (…)
Che dire, ho letto
velocemente il quantitativo abnorme di incarti relativo al caso clinico del
signor RI 1 e oltre ribadire per l'ennesima volta che la situazione clinica è
determinata in larga percentuale dalla problematica articolare coxo femorale
non posso aggiungere altro.
(Lo diagnosticai nel
settembre 2010....).
Rimango sempre stupita
dal grande dispendio di risorse attuato per casi come questo. Non si potrebbe
semplicemente dire al paziente: “Guarda il problema è la tua articolazione
coxo-femorale destra, operala e poi se ancora c'è dolore si decide se darti un'invalidita'
o no."
Sicuramente il mio è un
approccio pragmatico e che non considera la complessità del sistema
assicurativo, ma non posso aggiungere altra considerazìone clinica, il signor RI
1 ha delle limitazioni funzionali indubbie – confermate dai colleghi ortopedici
- che, leggendo gli incarti, mi pare non siano state considerate, soprattutto
dai colleghi reumatologi, che hanno spostato l'attenzione prevalentemente sul
versante psico-somatico.”
(Doc. 119-3)
Nelle annotazioni del 28 agosto
2014, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
(…)
La perizia SAM del 15.5.2014, con valutazioni
specialistiche reumatologica, neurologica e psichiatrica ha tenuto conto a mio
avviso di tutte le patologie e ha valutato globalmente l’A.
Fatti
I rapporti della dr.ssa __________ sono stati presi in
considerazione (e figurano nella lista della documentazione medica agli atti).
Idem per quanto riguarda l’opinione del dr. __________,
di cui abbiamo un rapporto AI datato 14.11.2013, con allegato lettera del
9.9.2013 al medico di famiglia (dr.ssa __________).
La valutazione reumatologica è a mio avviso
sufficiente e non è necessaria una valutazione specialistica ortopedica.
In conclusione, la perizia SAM esprime una valutazione
che condividiamo.
Prassi comunque impone che le osservazioni siano
sottoposte a chi ha visto direttamente l’A. e ha espresso la sua valutazione.
Procedere:
inviare osservazioni della rappresentante legale dell’A.,
con allegato i rapporti medici al SAM affinché a loro volta possano fare le
osservazioni delle osservazioni.
Allegare anche questa annotazione.” (Doc. 121-1)
Con presa di posizione del
30 settembre 2014 indirizzata al SMR, il SAM ha osservato:
" volentieri
rispondiamo alle domande poste. Abbiamo sottoposto le osservazioni dell’avv. RA
1 del 10.7.2014, il rapporto medico della dr.ssa __________ (spec. FMH in
medicina interna, __________) del 21.11.2013 e del 10.7.2014 e la e-mail della
dr.ssa __________ (spec. FMH medicina fisica e riabilitazione) del 10.7.2014.
Facciamo pure notare che nella nostra
perizia SAM abbiamo tenuto conto dei rapporti medici sia dalla Dr.ssa med. __________,
sia del Dr. med. __________ (specialista FMH chirurgia ortopedica e traumatologia),
da noi citati in perizia.
Riportiamo in extenso le risposte dei nostri
consulenti.
Dr. med. __________
"Ho preso atto della documentazione
concernente questo A. in particolare della lettera della Dr.ssa __________,
medicina interna FMH, del 10.07.2014 e del 21.11.2013 come pure dello scritto
della Dr.ssa __________ del 10.07.2014 ed infine anche dello scritto dell'Avvocato
RA 1 del 10.07.2014.
Da parte mia avevo esaminato il paziente
il 26.02.2014, constatando una sindrome algica cronica diffusa con sindrome
cervicale e lombare cronica, senza deficit neurologici associati. Avevo
concluso che dal punto di vista neurologico non vi erano reperti o diagnosi
deteminanti un'incapacità lavorativa. La nuova documentazione pervenuta non fa
assolutamente riferimento né porta nuovi elementi per quel che riguarda gli
aspetti neurologici. Vengono ripresi soprattutto gli aspetti reumatologico-ortopedici
a livello dell’anca destra. Per quel che riguarda dunque gli aspetti
neurologici non posso far altro che confermare la mia valutazione precedente."
Dr. med. __________
“in merito alla sua lettera del
08.09.2014, nonché alle documentazioni inerenti le considerazioni degli
specialisti che hanno preso posizione in merito a questa decisione peritale,
non posso che confermare la sua valutazione e ritengo senz'altro che le osservazioni
della legale ed i certificati medici inviati all'Ufficio Al, non permettono di modificare
la mia valutazione in ambito SAM e le decisioni riguardanti la capacità
lavorativa da me determinata."
Dr. med. __________
"mi riferisco alla lettera del
08.09.2014 in cui si chiede una presa di posizione da parte dei periti al
riguardo delle osservazioni del legale dell'assicurato l'Avv. RA 1.
Dal mio punto di vista non posso che
confemare le diagnosi poste nella perizia e l’abiIità lavorativa che ne
consegue."
In conclusione, confermiamo la valutazione
SAM (perizia redatta il 15.5.2014) che è giunta a una valutazione della capacità
lavorativa come aiuto cucina nella misura del 65%, del 70% in un'attività
rispettosa dei limiti funzionali descritti in perizia e del 100% come casalingo.
l rapporti medici della Dr.ssa med. __________
e della Dr.ssa med. __________ non portano elementi nuovi tali da modificare la
nostra sopraccitata valutazione.
Sottolineiamo che in ambito della perizia
abbiamo tenuto conto anche dei rapporti medici della Dr.ssa med. __________ e
che I'A. è stato attentamente esaminato anche per la patologia all’anca ds.”
(Doc. 123/1-2)
2.6. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare
l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi di natura somatica
dell’assicurato non sono stati chiariti in modo soddisfacente.
Dal profilo organico, il
TCA non può considerare esaustiva la valutazione peritale globale del SAM e,
nello specifico, del dr. __________, alla luce dell’ulteriore documentazione
medica prodotta dall’interessato e, in particolare, del referto del 10 luglio
2014 - con il quale la dr.ssa __________ ha considerato che in sede peritale
non è stato debitamente tenuto conto di tutte le patologie che affliggono
l’assicurato, sottolineando che “la sua patologia non riveste un carattere in
alcun modo di tipo somatoforme / funzionale ma si tratta di una patologia ad
eziologia osteoarticolare ben precisa che purtroppo non ha soluzioni né
conservative né chirurgiche, quindi lo stato del paziente non può che
peggiorare (riferito alla capacità lavorativa)” (doc. 119-1) - e della presa di
posizione del 10 luglio 2014 della dr.ssa __________ – la quale ha evidenziato
come il signor RI 1 presenta soprattutto una problematica articolare
coxo-femorale che comporta delle “limitazioni funzionali indubbie, confermate
dai colleghi ortopedici, che, leggendo gli incarti, mi pare non siano state
considerate, soprattutto dai colleghi reumatologi, che hanno spostato
l’attenzione prevalentemente sul versante psico-somatico” (doc. 119-3).
A fronte di queste
critiche, puntuali, espresse dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________,
il TCA constata che i periti del SAM e, in particolare, lo specialista
reumatologo, hanno completamente omesso di prendere posizione, fornendo una
adeguata e soddisfacente risposta atta a chiarire la questione.
È vero che nelle
annotazioni del 28 agosto 2014, il dr. __________ del SMR ha confermato la
correttezza della valutazione peritale del SAM, aggiungendo di ritenere
sufficiente la valutazione reumatologica, senza che sia necessario far capo ad
una valutazione anche ortopedica (doc. 121-1).
Altrettanto vero che ad
un’analoga conclusione sono pure giunti i medici del SAM - chiamati dal medico
del SMR ad esprimersi in merito alle critiche sollevate dalla patrocinatrice
dell’assicurato in sede di audizione sulla scorta di alcuni referti medici della
dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ - i quali, con presa di posizione
del 30 settembre 2014, hanno confermato la correttezza del loro precedente
apprezzamento peritale, precisando che “sottolineiamo che in ambito della
perizia abbiamo tenuto conto anche dei rapporti medici della dr.ssa __________
e che l’assicurato è stato attentamente valutato anche per la patologia
all’anca destra” (doc. 123/1-3).
Questo Tribunale rileva,
tuttavia, che il dr. __________, nella sua presa di posizione del 9 settembre
2014 per i colleghi del SAM, si è limitato a confermare in maniera del tutto
apodittica la valutazione del dr. __________ del SMR, aggiungendo che “ritengo
senz'altro che le osservazioni della legale ed i certificati medici inviati
all'Ufficio Al, non permettono di modificare la mia valutazione in ambito SAM e
le decisioni riguardanti la capacità lavorativa da me determinata” (doc. 123-7).
Una simile conclusione,
priva di motivazione e che non si confronta con le critiche espresse dalla
dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________ nei documenti medici sottoposti al
perito proprio al fine di ottenere una sua valutazione, non può essere
considerata sufficiente da parte di questo Tribunale al fine di chiarire la
questione a sapere se i problemi osteoarticolari a livello dell’anca destra
siano stati debitamente ed esaurientemente considerati nel loro insieme a
Considerandi
livello peritale oppure no.
Come giustamente
evidenziato dalla patrocinatrice del ricorrente, difatti, non basta limitarsi a
confermare la correttezza del proprio apprezzamento peritale, come fatto dai
medici del SAM, per concludere che le patologie dell’assicurato siano state
tutte approfonditamente valutate e per considerare quindi superfluo eseguire gli
ulteriori accertamenti medici richiesti dall’interessato.
In simili condizioni,
secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un
complemento istruttorio, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato
valetudinario dell’assicurato, dal profilo strettamente somatico, giustifichi
una incapacità lavorativa del 35% quale aiuto-cuoco e del 30% in attività
adatte, come stabilito dai medici del SAM e confermato dal dr. __________ del
SMR.
Il TCA ritiene, dunque,
indispensabile che l’amministrazione interpelli nuovamente il dr. __________,
invitandolo ad esprimersi in maniera motivata riguardo alle critiche delle
dottoresse __________ e __________, al fine di verificare se effettivamente le
problematiche articolari coxo-femorali che affliggono l’interessato siano state
tenute in debita considerazione o se invece, come preteso in sede ricorsuale,
sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti medico-peritali, avendo i
periti del SAM spostato l’attenzione piuttosto sugli aspetti psico-somatici /
somatoformi a scapito degli aspetti ortopedici correlati ai problemi
osteoarticolari dell’assicurato.
2.7
Nella già citata sentenza
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.3.) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio.
L'Alta Corte ha al
riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
L’Alta Corte è giunta alla
stessa conclusione in una sentenza 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente
una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato
oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore
infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva
soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa
all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di
un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nel caso di specie,
ritenuto come vi siano, dal profilo somatico, degli accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si
giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
Per le
ragioni esposte al considerando 2.6., si giustifica pertanto l’annullamento
della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti vengono dunque
retrocessi, dovrà mettere in atto un approfondimento a livello somatico,
inteso a delucidare - tenendo conto delle critiche sollevate dalla
patrocinatrice dell’assicurato in sede ricorsuale e, in particolar modo, delle
considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ nel referto del 10 luglio 2014
e dalla dr.ssa __________ nella presa di posizione del 10 luglio 2014 - tutte
le patologie che affliggono l’interessato e le ripercussioni che questi
disturbi hanno sulla sua capacità lavorativa.
L’amministrazione dovrà
pure, in tale ambito - una volta chiarita l’esigibilità lavorativa esistente tenuto
conto di tutti i disturbi presentati dal signor RI 1 dal profilo
reumatologico-ortopedico - valutare nuovamente e in maniera motivata,
attraverso una discussione tra tutti i consulenti del SAM interessati, l’incidenza
rispettiva delle patologie in ambito somatico e psichiatrico sulla capacità
lavorativa residua globale dell’assicurato.
Quindi, in esito a tale
complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
alla rendita dell’assicurato.
2.8
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett.
g LPGA).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.
5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010.
consid. 3).
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§
La decisione impugnata del 2 ottobre 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.6. e 2.7..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria del 31 ottobre 2014.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti