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Decisione

32.2014.161

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 agosto 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti della dr.ssa __________ sono stati presi in

considerazione (e figurano nella lista della documentazione medica agli atti).

Idem per quanto riguarda l’opinione del dr. __________,

di cui abbiamo un rapporto AI datato 14.11.2013, con allegato lettera del

9.9.2013 al medico di famiglia (dr.ssa __________).

La valutazione reumatologica è a mio avviso

sufficiente e non è necessaria una valutazione specialistica ortopedica.

In conclusione, la perizia SAM esprime una valutazione

che condividiamo.

Prassi comunque impone che le osservazioni siano

sottoposte a chi ha visto direttamente l’A. e ha espresso la sua valutazione.

Procedere:

inviare osservazioni della rappresentante legale dell’A.,

con allegato i rapporti medici al SAM affinché a loro volta possano fare le

osservazioni delle osservazioni.

Allegare anche questa annotazione.” (Doc. 121-1)

Con presa di posizione del

30 settembre 2014 indirizzata al SMR, il SAM ha osservato:

" volentieri

rispondiamo alle domande poste. Abbiamo sottoposto le osservazioni dell’avv. RA

1 del 10.7.2014, il rapporto medico della dr.ssa __________ (spec. FMH in

medicina interna, __________) del 21.11.2013 e del 10.7.2014 e la e-mail della

dr.ssa __________ (spec. FMH medicina fisica e riabilitazione) del 10.7.2014.

Facciamo pure notare che nella nostra

perizia SAM abbiamo tenuto conto dei rapporti medici sia dalla Dr.ssa med. __________,

sia del Dr. med. __________ (specialista FMH chirurgia ortopedica e traumatologia),

da noi citati in perizia.

Riportiamo in extenso le risposte dei nostri

consulenti.

Dr. med. __________

"Ho preso atto della documentazione

concernente questo A. in particolare della lettera della Dr.ssa __________,

medicina interna FMH, del 10.07.2014 e del 21.11.2013 come pure dello scritto

della Dr.ssa __________ del 10.07.2014 ed infine anche dello scritto dell'Avvocato

RA 1 del 10.07.2014.

Da parte mia avevo esaminato il paziente

il 26.02.2014, constatando una sindrome algica cronica diffusa con sindrome

cervicale e lombare cronica, senza deficit neurologici associati. Avevo

concluso che dal punto di vista neurologico non vi erano reperti o diagnosi

deteminanti un'incapacità lavorativa. La nuova documentazione pervenuta non fa

assolutamente riferimento né porta nuovi elementi per quel che riguarda gli

aspetti neurologici. Vengono ripresi soprattutto gli aspetti reumatologico-ortopedici

a livello dell’anca destra. Per quel che riguarda dunque gli aspetti

neurologici non posso far altro che confermare la mia valutazione precedente."

Dr. med. __________

“in merito alla sua lettera del

08.09.2014, nonché alle documentazioni inerenti le considerazioni degli

specialisti che hanno preso posizione in merito a questa decisione peritale,

non posso che confermare la sua valutazione e ritengo senz'altro che le osservazioni

della legale ed i certificati medici inviati all'Ufficio Al, non permettono di modificare

la mia valutazione in ambito SAM e le decisioni riguardanti la capacità

lavorativa da me determinata."

Dr. med. __________

"mi riferisco alla lettera del

08.09.2014 in cui si chiede una presa di posizione da parte dei periti al

riguardo delle osservazioni del legale dell'assicurato l'Avv. RA 1.

Dal mio punto di vista non posso che

confemare le diagnosi poste nella perizia e l’abiIità lavorativa che ne

consegue."

In conclusione, confermiamo la valutazione

SAM (perizia redatta il 15.5.2014) che è giunta a una valutazione della capacità

lavorativa come aiuto cucina nella misura del 65%, del 70% in un'attività

rispettosa dei limiti funzionali descritti in perizia e del 100% come casalingo.

l rapporti medici della Dr.ssa med. __________

e della Dr.ssa med. __________ non portano elementi nuovi tali da modificare la

nostra sopraccitata valutazione.

Sottolineiamo che in ambito della perizia

abbiamo tenuto conto anche dei rapporti medici della Dr.ssa med. __________ e

che I'A. è stato attentamente esaminato anche per la patologia all’anca ds.”

(Doc. 123/1-2)

2.6. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare

l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi di natura somatica

dell’assicurato non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

Dal profilo organico, il

TCA non può considerare esaustiva la valutazione peritale globale del SAM e,

nello specifico, del dr. __________, alla luce dell’ulteriore documentazione

medica prodotta dall’interessato e, in particolare, del referto del 10 luglio

2014 - con il quale la dr.ssa __________ ha considerato che in sede peritale

non è stato debitamente tenuto conto di tutte le patologie che affliggono

l’assicurato, sottolineando che “la sua patologia non riveste un carattere in

alcun modo di tipo somatoforme / funzionale ma si tratta di una patologia ad

eziologia osteoarticolare ben precisa che purtroppo non ha soluzioni né

conservative né chirurgiche, quindi lo stato del paziente non può che

peggiorare (riferito alla capacità lavorativa)” (doc. 119-1) - e della presa di

posizione del 10 luglio 2014 della dr.ssa __________ – la quale ha evidenziato

come il signor RI 1 presenta soprattutto una problematica articolare

coxo-femorale che comporta delle “limitazioni funzionali indubbie, confermate

dai colleghi ortopedici, che, leggendo gli incarti, mi pare non siano state

considerate, soprattutto dai colleghi reumatologi, che hanno spostato

l’attenzione prevalentemente sul versante psico-somatico” (doc. 119-3).

A fronte di queste

critiche, puntuali, espresse dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________,

il TCA constata che i periti del SAM e, in particolare, lo specialista

reumatologo, hanno completamente omesso di prendere posizione, fornendo una

adeguata e soddisfacente risposta atta a chiarire la questione.

È vero che nelle

annotazioni del 28 agosto 2014, il dr. __________ del SMR ha confermato la

correttezza della valutazione peritale del SAM, aggiungendo di ritenere

sufficiente la valutazione reumatologica, senza che sia necessario far capo ad

una valutazione anche ortopedica (doc. 121-1).

Altrettanto vero che ad

un’analoga conclusione sono pure giunti i medici del SAM - chiamati dal medico

del SMR ad esprimersi in merito alle critiche sollevate dalla patrocinatrice

dell’assicurato in sede di audizione sulla scorta di alcuni referti medici della

dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ - i quali, con presa di posizione

del 30 settembre 2014, hanno confermato la correttezza del loro precedente

apprezzamento peritale, precisando che “sottolineiamo che in ambito della

perizia abbiamo tenuto conto anche dei rapporti medici della dr.ssa __________

e che l’assicurato è stato attentamente valutato anche per la patologia

all’anca destra” (doc. 123/1-3).

Questo Tribunale rileva,

tuttavia, che il dr. __________, nella sua presa di posizione del 9 settembre

2014 per i colleghi del SAM, si è limitato a confermare in maniera del tutto

apodittica la valutazione del dr. __________ del SMR, aggiungendo che “ritengo

senz'altro che le osservazioni della legale ed i certificati medici inviati

all'Ufficio Al, non permettono di modificare la mia valutazione in ambito SAM e

le decisioni riguardanti la capacità lavorativa da me determinata” (doc. 123-7).

Una simile conclusione,

priva di motivazione e che non si confronta con le critiche espresse dalla

dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________ nei documenti medici sottoposti al

perito proprio al fine di ottenere una sua valutazione, non può essere

considerata sufficiente da parte di questo Tribunale al fine di chiarire la

questione a sapere se i problemi osteoarticolari a livello dell’anca destra

siano stati debitamente ed esaurientemente considerati nel loro insieme a

Considerandi

livello peritale oppure no.

Come giustamente

evidenziato dalla patrocinatrice del ricorrente, difatti, non basta limitarsi a

confermare la correttezza del proprio apprezzamento peritale, come fatto dai

medici del SAM, per concludere che le patologie dell’assicurato siano state

tutte approfonditamente valutate e per considerare quindi superfluo eseguire gli

ulteriori accertamenti medici richiesti dall’interessato.

In simili condizioni,

secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un

complemento istruttorio, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato

valetudinario dell’assicurato, dal profilo strettamente somatico, giustifichi

una incapacità lavorativa del 35% quale aiuto-cuoco e del 30% in attività

adatte, come stabilito dai medici del SAM e confermato dal dr. __________ del

SMR.

Il TCA ritiene, dunque,

indispensabile che l’amministrazione interpelli nuovamente il dr. __________,

invitandolo ad esprimersi in maniera motivata riguardo alle critiche delle

dottoresse __________ e __________, al fine di verificare se effettivamente le

problematiche articolari coxo-femorali che affliggono l’interessato siano state

tenute in debita considerazione o se invece, come preteso in sede ricorsuale,

sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti medico-peritali, avendo i

periti del SAM spostato l’attenzione piuttosto sugli aspetti psico-somatici /

somatoformi a scapito degli aspetti ortopedici correlati ai problemi

osteoarticolari dell’assicurato.

2.7

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.3.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

L'Alta Corte ha al

riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

L’Alta Corte è giunta alla

stessa conclusione in una sentenza 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente

una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato

oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore

infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva

soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa

all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di

un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nel caso di specie,

ritenuto come vi siano, dal profilo somatico, degli accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si

giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

Per le

ragioni esposte al considerando 2.6., si giustifica pertanto l’annullamento

della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti vengono dunque

retrocessi, dovrà mettere in atto un approfondimento a livello somatico,

inteso a delucidare - tenendo conto delle critiche sollevate dalla

patrocinatrice dell’assicurato in sede ricorsuale e, in particolar modo, delle

considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ nel referto del 10 luglio 2014

e dalla dr.ssa __________ nella presa di posizione del 10 luglio 2014 - tutte

le patologie che affliggono l’interessato e le ripercussioni che questi

disturbi hanno sulla sua capacità lavorativa.

L’amministrazione dovrà

pure, in tale ambito - una volta chiarita l’esigibilità lavorativa esistente tenuto

conto di tutti i disturbi presentati dal signor RI 1 dal profilo

reumatologico-ortopedico - valutare nuovamente e in maniera motivata,

attraverso una discussione tra tutti i consulenti del SAM interessati, l’incidenza

rispettiva delle patologie in ambito somatico e psichiatrico sulla capacità

lavorativa residua globale dell’assicurato.

Quindi, in esito a tale

complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alla rendita dell’assicurato.

2.8

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett.

g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§

La decisione impugnata del 2 ottobre 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.6. e 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 31 ottobre 2014.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti