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Decisione

32.2014.164

Rendita di invalidità concessa per periodo limitato. Assicurato contesta miglioramento delle sue condizioni. Ricorso respinto

2 novembre 2015Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi cardiaci, aveva cominciato a palesare i problemi di tenuta generale

e di resistenza allo sforzo mostrando tra l'altro delle difficoltà ad eseguire

e a portare a termine con successo compiti a causa soprattutto della presenza

di deficit cognitivi (più qualitativi che quantitativi) come quelli messi in

evidenza dal test psicometrico, con compromissioni a livello della memoria,

della concentrazione e della lentezza nell’esecuzione.

Il perito ha altresì

osservato che messi in parallelo gli stessi esami testistici eseguiti da

esaminatori distinti si giungeva ad un inquadramento nosografico

sovrapponibile. Dal lato della diagnostica della personalità vi era infatti un

disturbo del narcisismo accompagnato da un’umoralità depressiva, mentre sul

piano della funzionalità strumentale emergevano le turbe della memoria e della

concentrazione che rendevano evidentemente difficoltosa la sua operatività,

negli aspetti procedurali.

Con riferimento alle

conclusioni del collega __________, il dr. __________ ha osservato che alla

diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata da

lui formulata, andava quindi affiancata quella di struttura di personalità

narcisistica da situare ad un livello di sviluppo sicuramente meno funzionale

di quello in atto prima dell'insorgenza dei problemi cardiovascolari, ma non

tale da raggiungere livelli particolarmente morbosi o comunque tali da

compromettere il funzionamento sul piano della sua resa pragmatica. Quest’ultima,

secondo il dr. __________, era invece da considerare meno valida a causa delle

difficoltà strumentali di memoria e concentrazione messe in evidenza. Per quel

che riguardava la diversa considerazione dell'incapacità lavorativa rispetto

alla valutazione espressa dal dr. __________, il dr. __________ l’ha

sostanzialmente e implicitamente ricondotta alla diversa presa in

considerazione delle componenti strettamente psichiatriche del suo disturbo e

quelle legate ai deficit cognitivi. Egli ha in effetti ritenuto meno rilevante

sul piano della resa operativa dell'assicurato la componente strettamente

psichiatrica del suo disturbo (ovvero la problematica del malessere soggettivo

legato al disadattamento), mentre ha considerato preponderante a ridurre la

capacità lavorativa la componente legata ai deficit cognitivi evidenziati,

consistenti, come detto, in difficoltà strumentali di memoria e di

concentrazione. Nella valutazione della capacità lavorativa il perito ha quindi

considerato come soprattutto inabilitante la componente cognitiva rispetto a

quella psichiatrica dei disturbi. Da qui, sostanzialmente, un diverso

apprezzamento dell’incidenza sulla capacità lavorativa.

A queste conclusioni, ben

motivate e frutto di un’attenta analisi, questo Tribunale ritiene di dover

aderire, rilevato altresì che nel suo ricorso l’interessato non abbia apportato

elementi che permettano di farle apparire non adeguate. Del resto, con

riferimento alla conclusione in merito ad una maggior valenza invalidante delle

patologie tratta dal dr. __________ rispetto a quella del dr. __________,

occorre pure ricordare che in relazione alla prima perizia del dr. __________

del 10 luglio 2012 (con la quale il perito attestava un’inabilità lavorativa

totale; doc. AI 47-42) il SMR (dr. __________ e dr.ssa __________, quest’ultima

specializzata in psichiatria) nell’annotazione del 13 novembre 2012 aveva già

avuto modo di osservare che nella sua perizia il dr. __________ stesso aveva

osservato che non erano soddisfatti i criteri di un vero e proprio disturbo da

stress postraumatico, ma “solo” di una probabile sindrome da disadattamento,

reazione depressiva prolungata, ritenuto come il disturbo da disadattamento non

raggiungeva i criteri di intensità per un disturbo affettivo F30, F39,

trattandosi di uno stato depressivo lieve.

Quanto d’altra parte all’allegazione

per cui la perizia non si pronuncerebbe sull’inizio effettivo dell’inabilità

psichiatrica, va rilevato che in realtà il dr. __________ ha concluso che la

stessa sarebbe da ricondurre al momento dell’insorgenza delle problematiche

cardiache, conclusione questa condivisa anche dal dr. __________, il quale pure

ha affermato che la patologia psichica è insorta gradualmente, ma in modo

rapido dopo gli eventi cardiaci (cfr. doc. A3). Ora, appare evidente che tale

conclusione, retrospettiva, trova ragione di essere non solo nella descrizione

fornita dall’assicurato medesimo e dall’esame della documentazione agli atti,

ma anche nella natura stessa delle patologie diagnosticate, quali la sindrome da

disadattamento con reazione depressiva prolungata, in una struttura di

personalità narcisistica e di un indebolimento cognitivo lieve, i quali, come

detto, successivamente al manifestarsi dei problemi cardiaci, hanno implicato

l’insorgenza di problemi di tenuta generale e di resistenza allo sforzo

prolungato, con difficoltà ad eseguire e a portare a termine i compiti impegnativi

e deficit cognitivi di concentrazione e memoria, come erano del resto stati

messi in evidenza dal test psicometrico eseguito dallo psicologo __________ e

dagli altri esami testistici effettuati. Del resto l’assicurato stesso ha

riferito di una stazionarietà del suo disagio psichico dalla sua insorgenza,

nella primavera 2011, con un miglioramento significativo ed avvertibile soltanto

“a partire dai primi mesi del 2014” (doc. A/3), cosicché al momento

della valutazione del dr. __________ (3 ottobre e 6 novembre 2013) la

situazione era verosimilmente sostanzialmente invariata.

D’altra parte, il disturbo

della personalità inquadrabile come disturbo del narcisismo, era accompagnato

da un’umoralità depressiva. Ora, secondo il perito, tale struttura di

personalità era sicuramente presente già prima dell’insorgenza dei problemi

cardiaci, ma era diventata maggiormente funzionale solo successivamente, con le

note turbe della memoria e della concentrazione che rendevano difficoltosa

l'operatività dell'assicurato. A torto dunque il ricorrente, sulla base di

quanto osservato dal dr. __________, reputa che il dr. __________ non si sia

pronunciato sull’evoluzione della problematica psichiatrica.

Del resto, con riferimento

al fatto che secondo il dr. __________ in precedenza le limitazioni sulla capacità

lavorativa delle patologie diagnosticate sul piano psichiatrico fossero

maggiori, questo Tribunale, alla luce dell’approfondita valutazione del dr. __________

- le cui conclusioni sono state fatte proprie anche dal SMR non solo in

occasione del rapporto finale del 19 dicembre 2013 (doc. AI 94-1), ma anche in sede

di osservazioni del 17 novembre 2014 (doc. IV/1) in merito alla nuova

valutazione del dr. __________ del 27 ottobre 2014 – ritiene di non poter

convenire. Innanzitutto va detto che se è vero che il dr. __________ ha avuto

modo di valutare il ricorrente precedentemente al dr. __________, va detto che

in ogni modo anche lui aveva esclusivamente proceduto ad allestire una perizia

di parte sulla base di colloqui del 30 maggio, 27 giugno e 6 luglio 2012

finalizzati appunto alla stesura di una perizia. Nemmeno il dr. __________

quindi ha avuto modo di seguire l’assicurato sull’arco di un periodo prolungato

e costante, circostanza questa che avrebbe forse anche potuto dare una visione

diversa dello sviluppo della problematica psichiatrica. Ritenuto quindi come anche

il dr. __________ abbia visto l’assicurato “solo” in occasioni puntuali, nei

giorni immediatamente seguenti le due decisioni dell’amministrazione oggetto di

ricorso (e nei quali quindi era ipotizzabile un’accentuazione del malessere

psichico), e non sull’arco di un periodo più o meno prolungato, rilevato

altresì come egli stesso abbia segnalato la presenza di “fluttuazioni” dello

stato del paziente (doc. A/3), la sua diversa valutazione in punto alla gravità

del danno alla salute rispetto a quella del dr. __________ non è (ancora)

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dall’amministrazione

e che si rileva completa ed approfondita sotto tutti gli aspetti e a imporre

nuovi accertamenti. In realtà la diversa quantificazione dell’inabilità

lavorativa che deriva dal medesimo quadro diagnostico è verosimilmente più da

attribuire ad un diverso apprezzamento degli impedimenti sulla capacità

lavorativa operata dai due specialisti.

Ma a prescindere da queste

considerazioni va detto che nel periodo controverso, vale a dire successivamente

all’insorgenza dei problemi cardiaci, numerosi medici si sono occupati

dell’assicurato e nessuno di questi ha mai diagnosticato la presenza di una problematica

psichiatrica. La stessa è stata citata soltanto nella forma di una

sintomatologia ansiosa, senza indicazione di una diagnosi precisa secondo la

classificazione ufficiale, e in aggiunta alle altre diagnosi “principali”

internistiche e cardiologiche, dal dr. __________ nel suo certificato del 22

marzo 2012 (doc. AI 31-22; cfr. certificato del 17 gennaio 2012, doc. AI 22).

Nemmeno dalla valutazione

resa per conto dell’assicurazione malattia il 20 aprile 2012 dal dr. __________,

internista, si desume la presenza di affezioni rilevanti dal lato psichiatrico,

il perito concludendo per una parziale inabilità lavorativa residua esclusivamente

per la patologia cardiaca, non essendoci menzione, nemmeno nell’accurata

anamnesi, di problemi della sfera psichica (doc. AI 15; cfr. anche le

valutazioni del 9 gennaio e 6 febbraio 2012 del dr. __________, doc. 25). Ora,

poste tutte le riserve che si impongono nell’ambito di una valutazione

retrospettiva basata sull’esame degli atti, nella fattispecie alla luce della

documentazione all’inserto questo Tribunale non ha motivi per scostarsi dalla conclusione

di un’inabilità lavorativa del 30% così come formulata dal dr. __________,

conclusione che appare ben motivata e sostenibile alla luce del quadro clinico

che emerge. Occorre ribadire che lo stesso assicurato ha attestato una

situazione sovrapponibile del suo disagio insorto dopo l’infarto, rilevando un

miglioramento significativo soltanto dai primi mesi del 2014. Inoltre, lo

stesso dr. __________ ha ammesso che rispetto al 2012 nella valutazione

effettuata nell’ottobre 2014 erano rilevabili solo lievi e non omogenei

miglioramenti (doc. A/3). Detta conclusione è del resto stata confermata anche

dalla dr.ssa __________, specialista in psichiatria del SMR.

2.8.2. Per quanto concerne invece le

contestazioni ricorsuali concernenti le affezioni somatiche, le stesse si

rilevano infondate e non sorrette da alcun materiale probatorio, segnatamente

certificazioni mediche che attestino una diversa o maggiore valenza invalidante

delle affezioni stesse.

A torto innanzitutto il

ricorrente ritiene che in merito alla stanchezza lamentata non siano stati

esperiti i necessari accertamenti, ove si considera come in merito alla stessa

si siano sufficientemente espressi i vari specialisti interpellati e come la

stessa evidentemente non abbia secondo il SAM valore di diagnosi a sé stante ma

essendo piuttosto un sintomo delle varie problematiche di cui l’assicurato è

portatore, patologia psichiatrica inclusa.

Per quanto riguarda le

certificazioni del dr. __________ attestanti un’inabilità lavorativa superiore

al 50% (cfr. le ultime attestazioni di inabilità per l’assicurazione di

indennità giornaliera per il periodo dall’agosto 2013 al settembre 2014, doc.

AI 113), richiamate le considerazioni che si impongono sulle certificazioni

rese dai medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5

luglio 2011, STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5), la scarna e

immotivata differente valutazione del curante in punto all’ esigibilità

lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a

scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5

luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile di modificare le

conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su una perizia multidisciplinare

specialistica, non da ultimo anche considerando come il dr. __________ è generalista

e quindi non specialista della materia che qui interessa.

Per quanto in particolare

riguarda il problema dell’ipofonia, contrariamente a quanto sostenuto dal

ricorrente, l’amministrazione ha approfondito il problema facendo esperire

anche una valutazione specialistica da parte del dr. __________, specialista

ORL, il quale, nel suo referto del 24 ottobre 2013, dopo aver descritto la

problematica dell’abbassamento della voce, insorta successivamente

all’intervento cardiaco del 2011 e migliorata da inizio 2013, ed eseguito uno stato

ORL dettagliato, ha concluso per la diagnosi di ipofonia intermittente

funzionale su discreto edema di Reinke ritenendo che tale patologia non avesse

un influsso sulla capacità lavorativa, valutata pertanto nella misura del 100%

(doc. AI 92-36). A tale conclusione, fatta propria dal SAM e dal SMR, non si

può non aderire ritenuto anche come il ricorrente non abbia apportato ulteriori

elementi che permettano in qualche modo di farla apparire non corretta.

Per quel che attiene alla problematica

cardiologica, va detto che alla valutazione approfondita del dr. __________ il

Considerandi

SAM ha prestato piena adesione, distanziandosi sostanzialmente per quanto unicamente

riferito all’evoluzione nel tempo dell’inabilità lavorativa. In effetti, il dr.

__________, nel suo dettagliato rapporto del 29 ottobre 2013, poste le diagnosi

di “malattia coronarica multivasale con stato dopo infarto anteroapicale, stato

dopo bypass aorto-coronarico multiplo (28 marzo 2011) con mammaria sin, su

primo e secondo posterolaterale, mammaria ds. su discendente anteriore, vena su

interventricolare posteriore (oltre a diabete tipo 2 insulino richiedente,

ipertensione, ipercolesterolemia, pregresso tabagismo, familiarità), ha

riferito come il decorso dopo l'intervento di rivascolarizzazione coronarica

del 2011 fosse stato favorevole senza recidiva di angina pectoris, senza

sintomi cardiaci specifici. Oggettivamente vi era una leggera disfunzione

ventricolare sin, su esiti di infarto anteroapicale sottoendocardico (FE ca.

50%), non invece segni elettrocardiografici di ischemia da stress. La

situazione è stata quindi definita soddisfacente dal perito, per il quale, dal punto

di vista strettamente cardiaco l’assicurato andava considerato abile a tempo

pieno nella sua professione di esperto fiscale/programmatore, titolare di uno

studio fiduciario con diversi dipendenti (così come in attività leggere e non

pericolose), fattori limitanti professionalmente essendo la mancanza di

concentrazione, l’insofferenza, il nervosismo e la stanchezza psicofisica. Richiesto

sull’evoluzione della riduzione della capacità lavorativa prolungata dal punto

di vista cardiologico, il perito ha in sostanza negato che fosse mai esistita

una riduzione prolungata della capacità lavorativa. Da quest’ultima conclusione,

avvenuta a posteriori, tuttavia il SAM, sulla base di una valutazione

complessiva e dopo discussione tra tutti i periti implicati oltre ai due specialisti

in medicina interna dr.i __________ e __________, si è infine parzialmente distanziato,

ritenendo di dover confermare le precedenti conclusioni in merito alle

inabilità lavorative nel periodo da gennaio 2011 a febbraio 2012, ammettendo

quindi che l’evoluzione temporale della limitazione della capacità lavorativa andava

confermata nei termini di quanto concluso dal SMR nel rapporto del 21 febbraio 2012

e cioè che l'attività abituale era proponibile in misura nulla dal 3 gennaio 2011,

del 50% dal 28 gennaio 2011, nulla dal 19 marzo 2011, del 25% dal 1 luglio 2011,

30% dal 3 ottobre 2011 e nella misura del 70% a partire da febbraio 2012.

In altre parole, se nel

periodo dal gennaio 2011, con l’insorgenza dei problemi cardiaci e del

successivo intervento al cuore nel marzo 2011, era da considerare una

limitazione complessiva dell’inabilità lavorativa dell’ordine variabile dal

100% al 70%, sia per le problematiche cardiologiche che per quelle

psichiatriche, dal febbraio 2012, andava considerata una ripresa della capacità

lavorativa sul piano cardiologico e, quindi, unicamente ammessa quella, del

30%, riferibile alle problematiche evidenziate dal perito psichiatra dr. __________.

Occorre peraltro sottolineare

che questa conclusione del SAM è stata infine condivisa in definitiva anche dal

dr. __________ il quale, apponendo la sua firma alla fine della perizia ha

confermato e attestato di essere stato coinvolto nella perizia e “di aver

preso atto dei contenuti della stessa e di concordare con le diagnosi e le

conclusioni ivi contenute” (doc. AI 92-29).

Anche questa Corte ritiene

di dover convenire con tali conclusioni, ritenuto come le stesse si basino su

un attento esame della documentazione agli atti riferita al periodo in oggetto

e una valutazione multidisciplinare specialistica. In particolare, a fronte

delle conclusioni del SAM che situano il miglioramento della capacità

lavorativa al febbraio 2012 confermando la valutazione del 6 febbraio 2012 del

dr. __________ (cardiologo e internista che aveva seguito regolarmente

l’assicurato nel periodo post infarto, doc. AI 25) - il quale sulla base di un accurato

esame degli atti, un esame clinico approfondito, elettrocardiogramma a riposo,

ecocardiografia transtoracica aveva concluso per una ripresa della capacità

lavorativa piena nella sua attività lavorativa - e quella del SMR nel rapporto

finale del 21 febbraio 2012 e 19 dicembre 2013 (doc. AI 27 e 94), non è

possibile dar seguito alle valutazioni del 17 gennaio e 22 marzo 2012 del dr. __________

(doc. AI 22 e 31-12) e del 20 aprile 2012 del dr. __________ (doc. AI 15), che

hanno attestato il persistere di un’inabilità lavorativa per motivi cardiaci.

A torto peraltro il

ricorrente sostiene che il perito SAM non si sia confrontato con tali atti

medici, i quali fanno per contro parte dell’ampia documentazione sottoposta e

esaminata dal SAM.

Questa Corte ritiene quindi

che la conclusione del SAM che ha situato un miglioramento delle condizioni

cardiache dell’assicurato al febbraio 2012 vada confermata. Del resto siffatta conclusione

era stata tratta anche dal medico SMR nel rapporto finale del 21 febbraio 2012

e, dopo l’allestimento della perizia SAM, del 19 dicembre 2013 (doc. AI 27 e

94).

D’altra parte, sulla base

di tali conclusioni non può nemmeno essere data adesione alla proposta dell’Ufficio

AI, il quale, con la risposta di causa, sulla base di una nuova valutazione del

SMR del 17 novembre 2014 (doc. IV/1), ha chiesto di riformare in peius la

decisione nel senso di accertare che l’assicurato non ha mai avuto diritto a

prestazioni Al e, conseguentemente di disporre la restituzione delle

prestazioni versate per i mesi da febbraio a maggio 2012, ritenendo che il

miglioramento delle sue condizioni debba essere situato non al febbraio 2012,

come precedentemente concluso, ma già nell’autunno 2011, allorquando la

limitazione cardiologica sarebbe venuta meno perdurando quindi solo quella

psichiatrica del 30%. Secondo la valutazione del SMR del 17 novembre 2014

infatti l’assicurato avrebbe presentato, a dipendenza dei problemi cardiaci, un’incapacità

lavorativa dal gennaio 2011 al più tardi sino all’autunno 2011, ossia una volta

terminato un adeguato periodo di convalescenza dopo l'operazione di bypass AC

del marzo 2011; da questo momento l'assicurato era da considerare abile in

misura completa dal punto di vista cardiologico, e questo sulla base

delle menzionate conclusioni del dr. __________.

A questa conclusione il

TCA ribadisce di non poter aderire, ritenuto come innanzitutto la conclusione su

questo specifico punto del dr. __________ è avvenuta a posteriori, mentre

quella del dr. __________ è stata formulata dopo esame diretto del paziente e

degli atti avvenuto nel febbraio 2012, essendo peraltro confortata anche dalle

valutazioni del curante dr. __________, il quale ha sempre attestato, a

dipendenza delle problematiche cardiache, un’inabilità lavorativa rilevante nel

periodo in oggetto. Va ricordato nuovamente che il dr. __________, specialista

in cardiologia, ha seguito regolarmente con controlli specialistici l’assicurato

nella fase post infarto (doc. AI 47-38). Inoltre, la conclusione che ha

confermato il rilevante miglioramento delle condizioni dell’assicurato al mese

di febbraio 2012, anziché già al settembre 2011, si basa su un’attenta e

approfondita valutazione da parte dei diversi specialisti del SAM, alla quale

ha aderito anche il dr. __________ ed è stata confermata successivamente anche

dal SMR.

Di conseguenza - a

prescindere dal fatto che la riconsiderazione di una decisione ai sensi

dell’art. 53 cpv. 2 LPGA configura una possibilità per l’amministrazione e che

non può essere imposta né dalla persona assicurata né dal Tribunale (STF

8C_748/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.4) - sulla base degli atti medici

questo Tribunale non può concludere, come sembrerebbe proporre l’Ufficio AI con

la risposta di causa, che la decisione impugnata sia su questo specifico punto manifestamente

errata.

2.8.3

Tutto ben considerato questa

Corte deve quindi respingere le contestazioni formulate nel suo ricorso dall’assicurato,

il quale non si è in sostanza confrontato in modo sufficientemente motivato con

le conclusioni dei periti SAM nè ha apportato, come detto, elementi sufficienti

e idonei a precisare in cosa consisterebbe la pretesa maggiore inabilità

rispetto a quella accertata dalla perizia, limitandosi in sostanza a contestare

la decisione e chiedere l’attribuzione di una rendita anche successivamente al

mese di maggio 2012.

Deve altresì essere

osservato che non appare rilevante il fatto che l’assicurazione malattia __________

ha pagato al ricorrente indennità giornaliere per due anni (doc. AI 82),

l’assicurazione invalidità essendo evidentemente libera di decidere sulle

prestazioni da erogare sulla base dei propri criteri e delle sue valutazioni né

sussistendo alcun vincolo tra le diverse istanze assicurative.

Il TCA

non vede quindi motivi per non confermare le dettagliate, approfondite e

convincenti valutazioni del SAM, alle quali, come detto, va conferito pieno

valore probatorio. Non essendo inoltre provato un peggioramento duraturo e

incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia del

SAM e prima della decisione contestata del 3 ottobre 2014 (la

quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138

consid. 2), a ragione l’Ufficio AI, richiamato altresì l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha

ritenuto che da febbraio 2012 il ricorrente sia da considerare abile nella

misura del 70% nella sua attività lavorativa di fiduciario e in ogni altra attività

adeguata.

Inoltre, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Ora, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi sufficienti per

valutare l'inabilità lavorativa sino all'emanazione del querelato provvedimento,

senza che si renda necessario esperire ulteriori accertamenti, ragione per cui

la richiesta dell’insorgente di procedere ad un’ulteriore perizia e/o

all’audizione degli psichiatri coinvolti deve essere disattesa.

2.9

Occorre

quindi concludere che all’assicurato vadano riconosciuti i seguenti gradi di

inabilità lavorativa nell’attività abituale e in altre attività leggere e adeguate:

100% dal 3 gennaio 2011, 50% dal 28 gennaio 2011, 100% dal 19 marzo 2011, 75%

dal 1. luglio 2011, 70% dal 3 ottobre 2011 e 30% dal 21 febbraio 2012. Fino al mese

di febbraio 2012 vengono quindi confermate le inabilità lavorative già stabilite

mediante la prima decisione del 15 giugno 2012, mentre che successivamente è

stata accertata un'incapacità del 30%.

Per quel che concerne

l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), conformemente al già

ricordato principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e

572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, p. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la

persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 p. 434).

Alla luce di quanto esposto

il ricorrente, per ridurre il danno, relativamente al periodo successivo al

febbraio 2012, deve continuare a mettere a frutto la sua capacità lavorativa

del 70% nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto

percentuale dei redditi (cfr. STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid.

6.2

con riferimenti; DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del

21.

agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, p. 154). Ritenuto che il grado

corrispondente di capacità lavorativa del 70% (30% di incapacità lavorativa)

del ricorrente nella precedente ed in qualsiasi attività leggera non attinge al

minimo pensionabile (art. 28 cpv. 2 LAI), non vi sono i presupposti per concedergli

una prestazione successivamente al mese di maggio 2012 (ossia tre mesi dopo il

miglioramento).

Va qui rilevato che il

Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia

nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una

sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione; in una sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010 per

un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione; in una sentenza

9C_444/2009 del 16 settembre 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50%

sia nella sua precedente professione che in altre attività. Ad un’analoga

soluzione è giunta l’Alta Corte anche nella sentenza 9C_396/2009 del 12

febbraio 2010, concernente un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua

professione (cfr. anche STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; STCA 32.2014.191 del

17.

settembre 2015 e riferimenti)

Di conseguenza, va quindi

ammesso un miglioramento sostanziale della situazione nel febbraio 2012, con la

conseguente attribuzione di una rendita intera limitatamente al periodo dal 1.

gennaio (dopo un anno di attesa; cfr. art. 28 LAI; consid. 2.2) al 31 maggio

2012, vale a dire con la soppressione dal 1. giugno 2012, ossia 3 mesi dal

miglioramento situato al 21 febbraio 2012 (art. 88 cpv. 1 OAI). Essendo la

domanda stata - peraltro incontestatamente - presentata tardivamente, il

versamento è stato correttamente fissato unicamente dal 1. febbraio 2012 (ossia

sei mesi dopo l'inoltro della richiesta del 26 agosto 2011 - art. 29 cpv. 1

LAI) (doc. AI 29/2-3).

La decisione impugnata del

3.

ottobre 2014 va quindi confermata e, quindi, riconosciuta a RI 1 una rendita

intera temporanea dal 1. gennaio 2012 al 31 maggio 2012.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti