32.2014.165
Ricorso tardivo. La decisione contestata è stata validamente intimata al rappresentante dell'assicurata ed il ricorso presentato dall'assicurata stessa è risultato essere tardivo e quindi dichiarato i
16 gennaio 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2014.165
BS
Lugano
16 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 8 luglio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, precedentemente attiva quale assistente farmacista, è stata
posta al beneficio di una mezza rendita AI dal 1° agosto 1990 (cfr. decisione
11 febbraio 1991 (in doc. AI 9).
La
rendita è stata confermata a più riprese in via di revisione (cfr. doc. AI 23,
34, 42, 57).
A
seguito di un’ulteriore revisione avviata nel maggio 2006, con decisione 20
marzo 2011 (preavvisata il 14 gennaio 2011) l’Ufficio AI ha ridotto la rendita
ad un quarto.
In
quell’occasione l’amministrazione aveva accertato che nel 2009 l’assicurata
aveva conseguito un reddito da invalida – derivante dalla sua attività a tempo
parziale presso una boutique di sua proprietà – che raffrontato al reddito da
valido riduceva il grado d’invalidità a 46% (doc. AI 104; per le motivazioni
cfr. doc. AI 105). Con sentenza 28 novembre 2011 questo TCA, in accoglimento
del ricorso inoltrato dall’assicurata, ha annullato la decisione amministrativa,
ripristinando il diritto alla mezza rendita dal 1° maggio 2011 (inc. 32. 2011. 133).
1.2. Avviata
un’ulteriore procedura di revisione, con comunicazione 17 dicembre 2013 l’amministrazione
ha confermato la mezza rendita (doc. AI 154).
Dopo
aver proceduto ad alcuni accertamenti fiscali, con progetto di decisione 30
gennaio 2014 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita. Sulla base
dell’inchiesta economica eseguita dall'ispettore AI e delle risultanze fiscali,
l’amministra-zione ha determinato un reddito da invalida superiore a quello da
valida (doc. AI 156).
Con
osservazioni 3 marzo 2014 l’assicurata, allora rappresentata dall’avv. __________,
contestando la quantificazione del reddito da invalida, ha evidenziato che la
sua l’atti-vità presso la boutique cesserà il 30 aprile 2014 (doc. AI 158).
Preso
atto delle succitate osservazioni, nonché dell’ulteriore documentazione
contabile, con decisione 8 luglio 2014 l’Uffi-cio AI ha confermato la soppressione
della rendita (doc. AI 164).
1.3. Contro
la succitata decisione RI 1 si è aggravata dinnanzi al TCA con ricorso datato
29 ottobre 2014, postulando il ripristino della mezza rendita. Rileva che dopo
essersi accorta, a suo dire nel mese di ottobre, di non ricevere la rendita, ha
potuto prendere conoscenza della decisione di soppressione dell’8 luglio 2014,
decisione che è stata intimata al suo legale senza che quest’ultimo l’avesse
informata.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha sollevato in ordine l’eccezione di intempestività
del ricorso e nel merito chiesto la conferma del provvedimento contestato (IV).
1.5. Con
osservazioni 2 dicembre 2014 la ricorrente ha in particolare ribadito come il
suo legale non l’abbia informata della decisione 8 luglio 2014 e che essa dal
1° aprile 2014 non svolge più alcuna attività lucrativa (VI).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Questa
Corte deve verificare la tempestività del ricorso.
In
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60
cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
Considerandi
notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA).
Il
termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Per
la giurisprudenza un invio raccomandato si considera notificato
al più tardi l'ultimo giorno del termine di ritiro dal suo arrivo all'ufficio
postale del destinatario (DTF 134 V 49, 123 III 492). Secondo la LPGA,
una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di
un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il
settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv.
2bis LPGA). Inoltre, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o
un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito del ricorso,
per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag.
479).
Va
poi fatto presente che secondo l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare,
se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui
l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere
che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv.
2). Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante
(cpv. 3) (sul punto RCC 1991 pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99
V 182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le
decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar,
2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma
corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura
non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/02]). Questo
principio - preesistente all'entrata in vigore della LPGA - risponde a
un'esigenza di certezza del diritto e mira a eliminare ogni possibile dubbio
sulla persona a cui indirizzare le comunicazioni oltre a stabilire una regola
chiara in merito alla notificazione determinante per la decorrenza dei termini
di ricorso (DTF 99 V 177 consid. 3 pag. 182; SVR 2009 UV n. 16 pag. 62
[8C_210/2008]; SVR 2011 IV n. 32 pag. 93 [9C_791/2010] consid. 2.2; RAMI 1997
n. U 288 pag. 442 consid. 2b).
2.3
Nella
concreta evenienza la decisione dell’8 luglio 2014 è stata inviata per
raccomandata il 9 luglio 2014 all’avv. __________, il quale l’ha ritirata il 14
luglio 2014 (cfr. la ricerca postale in IV/3).
Sino
a quel momento l’avv. __________ risultava incontestatamente il patrocinatore
dell’assicurata, avendo in occasione delle osservazioni 3 marzo 2013 al
progetto di decisione allegato la procura firmata dall’interessata il 24 febbraio
2014.
(doc. AI 156). Pertanto, non risultando revocato il mandato di rappresentanza,
la decisione qui impugnata è stata validamente notificata il 14 luglio 2014,
motivo per cui il termine di 30 giorni per presentare ricorso, tenuto conto
delle ferie giudiziarie, è scaduto il 15 settembre 2014. Da qui la non tempestività
del presente atto di ricorso.
In via abbondanziale va fatto presente che in data 23 ottobre 2014
l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 167). Sarà
pertanto in quell’occasione che l’amministrazione, se del caso, esaminerà
l’asserita cessazione di attività.
2.4
Occorre
ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai
sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione
di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA C 366/99 del
18.
gennaio 2000; DTF 123 V 106 consid. 2a; 114 V 123 consid. 3b).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar,
Schultess 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, 1999, pagg. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 151).
Il TCA constata che dal gravame non emerge alcun valido motivo
che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso. Certo,
l’assicurata imputa al suo legale la mancata conoscenza della decisione resa l’8
luglio 2014, rispettivamente l’omissione di non aver inoltrato tempestivamente
ricorso. Tuttavia, si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli
assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle
persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti
(cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr.
3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con
sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003;
STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010),
ciò che corrisponde al caso in esame.
L’eventuale
pregiudizio subìto dall’assicurata a dipendenza dell’agire del suo rappresentante
potrà quindi se del caso (nella misura in cui vi sia una violazione degli
obblighi derivanti dal rapporto di mandato) essere addebitato a quest’ultimo.
Visto
quanto sopra, il ricorso è irricevibile, poiché tardivo.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese di procedura, pari a fr. 200.--, sono a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso non é ricevibile in quanto tardivo.
2.- Le
spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti