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Decisione

32.2014.165

Ricorso tardivo. La decisione contestata è stata validamente intimata al rappresentante dell'assicurata ed il ricorso presentato dall'assicurata stessa è risultato essere tardivo e quindi dichiarato i

16 gennaio 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

32.2014.165

BS

Lugano

16 gennaio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2014 di

RI 1

contro

la decisione del 8 luglio 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1963, precedentemente attiva quale assistente farmacista, è stata

posta al beneficio di una mezza rendita AI dal 1° agosto 1990 (cfr. decisione

11 febbraio 1991 (in doc. AI 9).

La

rendita è stata confermata a più riprese in via di revisione (cfr. doc. AI 23,

34, 42, 57).

A

seguito di un’ulteriore revisione avviata nel maggio 2006, con decisione 20

marzo 2011 (preavvisata il 14 gennaio 2011) l’Ufficio AI ha ridotto la rendita

ad un quarto.

In

quell’occasione l’amministrazione aveva accertato che nel 2009 l’assicurata

aveva conseguito un reddito da invalida – derivante dalla sua attività a tempo

parziale presso una boutique di sua proprietà – che raffrontato al reddito da

valido riduceva il grado d’invalidità a 46% (doc. AI 104; per le motivazioni

cfr. doc. AI 105). Con sentenza 28 novembre 2011 questo TCA, in accoglimento

del ricorso inoltrato dall’assicurata, ha annullato la decisione amministrativa,

ripristinando il diritto alla mezza rendita dal 1° maggio 2011 (inc. 32. 2011. 133).

1.2. Avviata

un’ulteriore procedura di revisione, con comunicazione 17 dicembre 2013 l’amministrazione

ha confermato la mezza rendita (doc. AI 154).

Dopo

aver proceduto ad alcuni accertamenti fiscali, con progetto di decisione 30

gennaio 2014 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita. Sulla base

dell’inchiesta economica eseguita dall'ispettore AI e delle risultanze fiscali,

l’amministra-zione ha determinato un reddito da invalida superiore a quello da

valida (doc. AI 156).

Con

osservazioni 3 marzo 2014 l’assicurata, allora rappresentata dall’avv. __________,

contestando la quantificazione del reddito da invalida, ha evidenziato che la

sua l’atti-vità presso la boutique cesserà il 30 aprile 2014 (doc. AI 158).

Preso

atto delle succitate osservazioni, nonché dell’ulteriore documentazione

contabile, con decisione 8 luglio 2014 l’Uffi-cio AI ha confermato la soppressione

della rendita (doc. AI 164).

1.3. Contro

la succitata decisione RI 1 si è aggravata dinnanzi al TCA con ricorso datato

29 ottobre 2014, postulando il ripristino della mezza rendita. Rileva che dopo

essersi accorta, a suo dire nel mese di ottobre, di non ricevere la rendita, ha

potuto prendere conoscenza della decisione di soppressione dell’8 luglio 2014,

decisione che è stata intimata al suo legale senza che quest’ultimo l’avesse

informata.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha sollevato in ordine l’eccezione di intempestività

del ricorso e nel merito chiesto la conferma del provvedimento contestato (IV).

1.5. Con

osservazioni 2 dicembre 2014 la ricorrente ha in particolare ribadito come il

suo legale non l’abbia informata della decisione 8 luglio 2014 e che essa dal

1° aprile 2014 non svolge più alcuna attività lucrativa (VI).

considerato in

diritto

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Questa

Corte deve verificare la tempestività del ricorso.

In

deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le

decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60

cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

Considerandi

notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato

(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA).

Il

termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Per

la giurisprudenza un invio raccomandato si considera notificato

al più tardi l'ultimo giorno del termine di ritiro dal suo arrivo all'ufficio

postale del destinatario (DTF 134 V 49, 123 III 492). Secondo la LPGA,

una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di

un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il

settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv.

2bis LPGA). Inoltre, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o

un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo

rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito del ricorso,

per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag.

479).

Va

poi fatto presente che secondo l’art. 37 LPGA una parte può farsi rappresentare,

se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui

l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda (cpv. 1). L’assicuratore può esigere

che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta (cpv.

2). Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante

(cpv. 3) (sul punto RCC 1991 pag. 393; RAMI 1997 pag. 444, 1996 pag. 329; DTF 99

V 182). Il concetto di comunicazione di cui al cpv. 3 comprende anche le

decisioni (Kieser, ATSG-Kommentar,

2003, ad art. 37 n. 11). La notifica di una decisione avviene quindi in forma

corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che la procura

non gli è stata revocata (STFA 6 maggio 2003 nella causa R. [I 565/02]). Questo

principio - preesistente all'entrata in vigore della LPGA - risponde a

un'esigenza di certezza del diritto e mira a eliminare ogni possibile dubbio

sulla persona a cui indirizzare le comunicazioni oltre a stabilire una regola

chiara in merito alla notificazione determinante per la decorrenza dei termini

di ricorso (DTF 99 V 177 consid. 3 pag. 182; SVR 2009 UV n. 16 pag. 62

[8C_210/2008]; SVR 2011 IV n. 32 pag. 93 [9C_791/2010] consid. 2.2; RAMI 1997

n. U 288 pag. 442 consid. 2b).

2.3

Nella

concreta evenienza la decisione dell’8 luglio 2014 è stata inviata per

raccomandata il 9 luglio 2014 all’avv. __________, il quale l’ha ritirata il 14

luglio 2014 (cfr. la ricerca postale in IV/3).

Sino

a quel momento l’avv. __________ risultava incontestatamente il patrocinatore

dell’assicurata, avendo in occasione delle osservazioni 3 marzo 2013 al

progetto di decisione allegato la procura firmata dall’interessata il 24 febbraio

2014.

(doc. AI 156). Pertanto, non risultando revocato il mandato di rappresentanza,

la decisione qui impugnata è stata validamente notificata il 14 luglio 2014,

motivo per cui il termine di 30 giorni per presentare ricorso, tenuto conto

delle ferie giudiziarie, è scaduto il 15 settembre 2014. Da qui la non tempestività

del presente atto di ricorso.

In via abbondanziale va fatto presente che in data 23 ottobre 2014

l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 167). Sarà

pertanto in quell’occasione che l’amministrazione, se del caso, esaminerà

l’asserita cessazione di attività.

2.4

Occorre

ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai

sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione

di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA C 366/99 del

18.

gennaio 2000; DTF 123 V 106 consid. 2a; 114 V 123 consid. 3b).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar,

Schultess 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, 1999, pagg. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 151).

Il TCA constata che dal gravame non emerge alcun valido motivo

che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso. Certo,

l’assicurata imputa al suo legale la mancata conoscenza della decisione resa l’8

luglio 2014, rispettivamente l’omissione di non aver inoltrato tempestivamente

ricorso. Tuttavia, si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli

assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle

persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti

(cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr.

3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con

sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003;

STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010),

ciò che corrisponde al caso in esame.

L’eventuale

pregiudizio subìto dall’assicurata a dipendenza dell’agire del suo rappresentante

potrà quindi se del caso (nella misura in cui vi sia una violazione degli

obblighi derivanti dal rapporto di mandato) essere addebitato a quest’ultimo.

Visto

quanto sopra, il ricorso è irricevibile, poiché tardivo.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese di procedura, pari a fr. 200.--, sono a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso non é ricevibile in quanto tardivo.

2.- Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti