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32.2014.167

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 agosto 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007

del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid.

5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui

costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in

vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce

al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono

eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una

convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti

con metodo aleatorio”.

Per

mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha

allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,

SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.

288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata

in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la

scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre

avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;

DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei

rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha

comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale

forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza

32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale

federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del

31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308

del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale

amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.5. Nella

decisione del 6 ottobre 2014 l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una

rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2010 fino al 31 luglio

2011 e una mezza rendita di invalidità dal 1° agosto 2011 fino al 31 luglio

2013 (versata unicamente a partire dal 1° agosto 2011 vista la richiesta

tardiva presentata dall’interessato), sulla base della valutazione del dr. __________

del SMR.

Tema del contendere è

dunque la riduzione, dal 1° agosto 2011, a mezza rendita e la soppressione, con

effetto dal 1° agosto 2013, della rendita intera d’invalidità

erogata a RI 1.

Dagli atti di causa

risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo

stato di salute dell’assicurato, ha affidato il compito di esperire una perizia

reumatologica al dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna.

Nel referto peritale del 5

dicembre 2011, il dr. __________ ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica senza neurologia

su/con: intervento decompressivo L4-L5 per ernia discale mediana nel 1992;

intervento di fissazione L4-L5-S1 con viti transpeduncolari e gabbiette

intersomatiche il 31.3.2010”, mentre, quali diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa, ha indicato quelle di “esiti di PSH dx su tendinite del

sopraspinoso e borsite sottoacromiale/deltoidea 2009, guarita senza sequele; cardiopatia

ischemica con STENT per occlusione del RIVA (2010); ipertensione arteriosa,

retinopatia ipertensiva, nefrangiosclerosi; iperlipidemia; epatopatia

steatosica; ernia iatale con pregressa esofagite e gastrite HP+ (2009); esiti

di ustioni estese (2007)” (doc. 39/7-8).

Quanto alla capacità

lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’interessato, nella sua

precedente attività di imbianchino, inabile al lavoro all’80% a partire dal

mese di ottobre 2009, probabilmente in maniera definitiva.

Nello svolgimento di altre

attività, leggere, variate e rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr.

__________ ha per contro considerato che, a partire dal 1° aprile 2011,

l’assicurato vada ritenuto abile al lavoro nella misura di 5 ore al giorno,

ripartite tra mattina e pomeriggio, aggiungendo che “l’orario di lavoro è ridotto

a causa di una affaticabilità del paziente, verosimilmente nel contesto di una

insufficienza della muscolatura paraspinale” (doc. 39-11).

Alla luce di tale

valutazione peritale, nel rapporto finale SMR del 9 dicembre 2011, il dr. __________,

FMH medico generico, SIM attestato medico perito e medico SMR, dopo avere

ripreso le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, ha

considerato che l’assicurato, nella sua professione abituale di imbianchino, è

da ritenere inabile al lavoro all’80% dal mese di ottobre 2009 e continua.

Il dr. __________ del SMR

ha, per contro, ritenuto che nello svolgimento di attività leggere adeguate

l’assicurato debba essere considerato inabile al lavoro al 40% (presenza

normale con rendimento ridotto) a partire dal 1° aprile 2011 e continua (doc.

40-2).

Quali osservazioni

conclusive, il dr. __________ del SMR ha indicato che “complessivamente si può

constatare che dal lato obiettivo la situazione è senz’altro soddisfacente, dal

lato soggettivo l’assicurato presenta ancora dei disturbi caratterizzati

principalmente da una messa in moto difficoltosa al mattino, da una scarsa caricabilità

e da un’affaticabilità del dorso. La professione di imbianchino è praticamente

inesigibile se si escludono lavori di piccola entità” (doc. 40-3).

Alla

luce della valutazione dell’esigibilità lavorativa residua dell’interessato

effettuata dal medico del SMR sulla base della valutazione peritale del dr. __________,

il consulente in integrazione incaricato, nel rapporto del primo incontro del

28 marzo 2012, ha proposto di sottoporre l’assicurato ad un periodo di

accertamento professionale presso il Centro di accertamento professionale CAP

di __________ (doc. 47).

Al termine del citato

periodo di accertamento, nel rapporto del 15 luglio 2012, il dr. __________ del

CAP ha concluso che:

" (…)

Conclusioni

Essendo ancora in corso degli accertamenti

medici e avendo l’A., per il periodo trascorso al CAP, manifestato una tenuta

sull’arco della giornata diversa (superiore) da quanto descritto medicalmente,

si ritiene che l’effettiva resa lavorativa, sia in vista di un inserimento

diretto sul mercato del lavoro, sia in previsione di un percorso formativo in

apprendistato, sia da valutare nella pratica professionale effettiva.

In conclusione, l’A. ha dimostrato di avere

un potenziale interessante per intraprendere un percorso di reinserimento

professionale sia direttamente nel mercato del lavoro (eventualmente abbinato a

delle formazioni su misura) sia beneficiando di una riqualifica professionale.”

(Doc. 52/8-9)

Nel rapporto intermedio

del 12 dicembre 2012, il consulente IP incaricato ha prospettato all’assicurato

la possibilità di svolgere un accertamento professionale presso la FTIA di __________,

al fine di avere delle competenze nel ramo del commercio e per potere “definire

l’abilità lavorativa come da conclusioni del CAP di __________” (doc. 62-1).

Nel rapporto del 29 maggio 2013 relativo all’accertamento

professionale svolto dal 4 marzo 2013 al 28 aprile 2013, la responsabile formazione

della FTIA ha osservato:

" (…)

Conclusioni

Per quanto da noi osservato, riteniamo che

se si dovesse immaginare un'occupazione lavorativa nel settore amministrativo,

il signor RI 1 deve seguire una formazione completa. Le competenze pratiche

emerse non sono sufficienti per l'esercizio della professione di impiegato di

commercio. Come già indicato sopra, se si dovesse scegliere un percorso

formativo in questo ambito, sarebbe opportuno verificare, attraverso un

percorso di accertamento più lungo, se ha tutti i requisiti di base necessari

per intraprendere un percorso formativo completo (per esempio tirocinio

triennale).” (Doc. 74-2)

Vista l’indicazione, nel rapporto FTIA, di problemi

cardiovascolari con intervento chirurgico che hanno comportato dei periodi di

assenza dal posto di lavoro, il funzionario incaricato dell’UAI ha chiesto al

SMR di precisare se “tali problemi sono da ricondurre ad una situazione già

conosciuta oppure se sono necessari ulteriori accertamenti medici” (doc. 75-1).

Nell’annotazione del 10 giugno 2013, il dr. __________ del SMR ha

risposto che i disturbi in questione “rientrano nella sintomatologia del quadro

clinico a noi noto e valutato a tal proposito” (doc. 76-1).

In data 27 giugno 2013, la responsabile formazione FTIA ha ancora

comunicato all’UAI quanto segue:

" (…)

Come da noi segnalato nel rapporto sopra indicato,

la capacità produttiva del signor RI 1 non è valutabile da parte nostra a livello

di rendimento, in quanto non ha una formazione di base nel settore in cui ha

svolto l'accertamento.

Sulla richiesta esplicita di definire il

rendimento complessivo, non inteso a livello economico, possiamo esprimere le

seguenti considerazioni:

- durante le ore di

lavoro ha svolto la sua attività con impegno, concentrazione e motivazione.

L'attenzione prestata è stata del 100% e la tenuta ha dipeso dal suo stato di

salute. Come indicato nel nostro precedente rapporto, durante il periodo sono insorti

dei problemi di salute che richiedono una verifica attraverso un parere specialistico.

In particolare, i problemi di schiena emersi obbligavano il signor RI 1, nei giorni

di dolore acuto, a delle pause maggiori (alzarsi e cambio di posizione),

quantificabili in percentuale a una riduzione dell'attività lavorativa del

10-15%;

- il tasso di presenza,

in base alle timbrature effettive e rispetto all'orario di lavoro richiesto, sui

34 giorni di accertamento, è stato del 76%. Da sottolineare che per abitudine il

signor RI 1 era presente al lavoro sempre in anticipo rispetto all'orario di lavoro

Considerandi

richiesto (inizio mattina e inizio pomeriggio) e questo non è stato calcolato

nella percentuale sopra indicata.”

(Doc. 77-1)

Quindi, nel

rapporto finale del 9 agosto 2013, il consulente IP incaricato ha concluso che

“pur considerando i sintomi e i limiti funzionali, ritenuto che il percorso CAP

di __________ ha rimarcato una presenza dell’assicurato al 95% e che la

presenza alla FTIA sia stata valutata al 76% (senza contare gli “straordinari”),

preso atto che l’assicurato è stato ritenuto abile al 100% in attività adeguate

con rendimento ridotto, ritenuto che il medico SMR ha riconfermato tale

abilità, si valuta che l’assicurato possa disporre di una presenza lavorativa

del 100%. Per quanto concerne il rendimento, considerato quanto emerso presso

FTIA e quanto già rimarcato genericamente dal CAP di __________, si prende atto

che la diminuzione di rendimento a partire dalla data dell’accertamento a __________

sia pari al 15%, prendendo il dato più elevato rispetto all’indicazione FTIA

(10%-15%)” (doc. 80-3).

Alla luce degli esiti degli accertamenti

professionali qui sopra riportati per esteso, nell’annotazione medica del 18

novembre 2013, il dr. __________ del SMR ha concluso:

" Possiamo

affermare che dagli accertamenti espletati il rendimento lavorativo appare in

effetti superiore a quanto atteso medico-teorico dalla perizia reumatologica.

Tale miglioramento del rendimento appare

medicalmente plausibile in riferimento ad una attività adeguata al suo stato

funzionale. Dal 28 aprile 2013.” (Doc. 82-1)

Sulla base di queste

considerazioni mediche, l’Ufficio AI ha quindi considerato che a partire dal 28

aprile 2013 lo stato di salute dell’interessato è migliorato, tanto da

giustificare una capacità lavorativa residua in attività adatte del 100%, con

riduzione del rendimento del 15% (cfr. doc. A2).

L’assicurato ha contestato

questa valutazione dell’amministrazione, trasmettendo, a comprova delle sue

precarie condizioni di salute, un referto, datato 1° settembre 2014, con il

quale il dr. __________, spec. FMH in medicina interna e oncologia, ha

attestato un’incapacità lavorativa dell’80%, così giustificata:

" la

presente per ribadire che ritengo necessario aumentare l’inabilità lavorativa

del signor RI 1 all'80% per i seguenti motivi:

Si tratta di un paziente 46enne in discrete

condizioni generali che presenta a livello del rachide Iombare una sindrome di

dolore cronico.

Primo intervento alla colonna lombare nel

1992, decompressione L4-L5 bilateralmente per asportazione di un'ernia discale

mediana.

Da quando il signor RI 1 è stato operato

l’ultima volta al rachide lombare (decompressione L4-L5 e L5-S1 con successivo

PLIF e strumentazione postero-laterale L4-L5-S1 bilateralmente in data

31.3

, dr. __________), malgrado la terapia farmacologica e cure fisiatriche

(l’ultima volta in modo intenso in dicembre/gennaio 2011 presso la Clinica __________),

la situazione dei dolori cronici persiste.

Il paziente fatica a stare a lungo in piedi

o seduto. I dolori sono quotidiani. A dipendenza dell’attività fisica, di giorno,

i dolori subentrano quasi immediatamente per cui il signor RI 1 non riesce a

svolgere delle attività, soprattutto quelle fisiche pesanti, come prima.

Ritengo per cui giustificata un'inabilità lavorativa dell'80%.

In allegato l'ultima TAC della colonna

lombare del 07.05.2013.

Il paziente presenta inoltre una dispnea da

sforzo NYHA II fino lll ed è portatore di una cardiopatia ischemica e

ipertensiva.

Ultima coronarografia il 27.03.2013: PTCA/Stent

su ristenosi intrastent su RIVA/1dg, Kissing Ballon RIVA, malattia coronarica

multivasale.

Il fattore limitante è comunque una

sindrome del dolore cronico a livello della colonna lombare e per questo motivo

vi prego gentilmente di rivalutare nuovamente l’inabilità lavorativa.” (Doc.

90/1-2)

Nelle annotazioni del 3

settembre 2014, il dr. __________ del SMR ha osservato che “non vi sono nuovi

elementi oggettivi inconfutabili dal lato medico atti a modificare le nostre

precedenti definizioni” (doc. 94-1).

In data 28 ottobre 2014,

il dr. __________ ha ribadito che “come ho sottolineato nel mio verbale del

1.9

, ribadisco che un’inabilità dell’80% ritengo sia giustificata” (doc.

A3).

2.6

Chiamato a

pronunciarsi, dopo attento esame della documentazione medica agli atti

riassunta al considerando precedente, il TCA se, da una parte, non ha motivo

per distanziarsi dalle conclusioni alle quali è pervenuto il dr. __________

nella valutazione peritale reumatologica del dicembre 2011, d’altra parte non

può, invece, considerare esaustivo il parere del dr. __________ del SMR, il

quale, sulla base degli esiti degli accertamenti professionali svolti presso il

CAP e la FTIA, ha considerato, a partire dal 28 aprile 2014, lo stato di salute

dell’interessato migliorato rispetto all’apprezzamento peritale eseguito dal

dr. __________. Secondo questo Tribunale è invece necessario un approfondimento

medico peritale.

Il TCA evidenzia, infatti, che

nella valutazione peritale reumatologica del 5 dicembre 2011 il dr. __________ ha

considerato l’assicurato inabile al lavoro, in maniera definitiva, all’80%

nell’attività abituale di imbianchino, ma ancora abile al lavoro in attività

leggere e variate nella misura di 5 ore al giorno, da ripartire tra mattina e

pomeriggio, precisando che “l’orario di lavoro è ridotto a causa di una affaticabilità

del paziente” (doc. 39-10).

Alla luce di questa chiara

valutazione del perito reumatologo, il TCA ritiene, innanzitutto, che a torto

il dr. __________ del SMR ha riportato, nel rapporto finale del 9 dicembre 2011,

che la capacità lavorativa residua dell’interessato nello svolgimento di

attività adatte sia da intendersi unicamente come riduzione del rendimento,

avendo il perito precisato espressamente che è l’orario di lavoro che è ridotto

(cfr. doc. 40-2).

A prescindere da ciò, il TCA non

può in ogni caso, senza che venga prima effettuata una nuova valutazione

peritale, considerare che il rendimento lavorativo dell’assicurato osservato in

occasione degli accertamenti professionali svolti presso il CAP e la FTIA,

superiore rispetto a quello indicato dal dr. __________, sia “medicalmente

plausibile” e tale da giustificare un miglioramento dello stato di salute

dell’interessato e della sua capacità lavorativa residua, come invece ritenuto

dal medico del SMR (doc. 82-1).

In particolare, a

tale riguardo, il TCA non ritiene affidabile la conclusione alla quale è giunto

l’Ufficio AI e il SMR, rifacendosi alla valutazione eseguita dal CAP e dalla

FTIA, di una capacità lavorativa residua, a partire dal 28 aprile 2013, del 100%,

con una riduzione del rendimento del 15%, ritenuto che già gli stessi autori e

firmatari dei citati rapporti di accertamento si sono espressi in termini vaghi

riguardo alla capacità lavorativa residua dell’interessato. Nel rapporto

d’accertamento del CAP del 15 luglio 2012, infatti, è stato espressamente

indicato che “l’effettiva resa lavorativa sia in vista di un inserimento

diretto sul mercato del lavoro, sia in previsione di un percorso formativo in

apprendistato, sia da valutare nella pratica professionale effettiva” (doc.

52-8), mentre nello scritto del 27 giugno 2013, la responsabile formazione

della FTIA ha espressamente indicato che “la capacità produttiva del signor RI

1.

non è valutabile da parte nostra a livello di rendimento in quanto non ha una

formazione di base nel settore in cui ha svolto l’accertamento”, aggiungendo

che dovendo “definire il rendimento complessivo, non a livello economico”, vi è

stata una riduzione del rendimento del 10%-15% su un tasso di presenza

effettiva del 76% rispetto ai 34 giorni di accertamento previsti,

precisando che la riduzione di presenza è stata causata dai problemi alla

schiena che sono insorti e “che richiedono una verifica attraverso un parere

specialistico” (doc. 77-1, sottolineature della redattrice).

Già alla luce di

queste considerazioni espresse dalla responsabile formazione della FTIA, questo

Tribunale non condivide la conclusione alla quale è giunto l’Ufficio AI nella

decisione impugnata di una capacità lavorativa residua dell’interessato, in

attività adatte, completa e con una riduzione del rendimento del 15%, poiché

tale quantificazione non tiene conto del fatto che, oltre alla riduzione del

rendimento, dall’accertamento presso la FTIA è emersa anche una riduzione del

tempo di presenza dell’assicurato.

Questo

Tribunale ritiene, pertanto, che già solo tenendo conto di quanto emerso a

seguito degli accertamenti professionali citati, risultava indispensabile per

l’Ufficio AI disporre dopo la perizia del dr. __________ di una ulteriore accurata

valutazione peritale di natura medica, atta a stabilire la “reale” capacità

lavorativa residua dell’assicurato sfruttabile sul mercato equilibrato del

lavoro, tenuto conto dell’insieme delle patologie che lo affliggono.

Va infatti evidenziato che, secondo

un’affermata giurisprudenza federale, i dati medici permettono generalmente un

apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi prevalgono sulle

constatazioni compiute in occasione di uno stage d’osservazione professionale,

le quali sono suscettibili di essere state influenzate da fattori soggettivi

legati al comportamento della persona assicurata nel corso dello stage (cfr.

STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3,9C_426/2011 del 14 dicembre 2011

consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19 luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi menzionati).

Il TCA non può, tuttavia,

considerare tale la valutazione eseguita in data 18 novembre 2013 dal dr. __________

del SMR (doc. 82-1), il quale ha, in maniera succinta, constatato che dagli

accertamenti espletati è risultato un rendimento superiore a quanto valutato

nella perizia reumatologica del dr. __________, aggiungendo che “tale miglioramento

del rendimento appare medicalmente plausibile in riferimento ad una attività

adeguata allo stato funzionale” (doc. 82-1).

Questa motivazione, del tutto generica

e non supportata da adeguati riscontri oggettivi, oltretutto decisamente

contestata dal patrocinatore del ricorrente tramite la presentazione di

documentazione medica, non può essere considerata sufficiente da questo

Tribunale al fine di verificare se effettivamente vi sia stato – e se del caso

in quale misura - oppure no un miglioramento delle condizioni di salute

dell’assicurato, tale da giustificare la soppressione, dal 1° agosto 2013, della

mezza rendita di invalidità riconosciutagli sulla base del grado di abilità

lavorativa attestata in sede peritale dal dr. __________.

Appare, infatti, di

fondamentale importanza stabilire se, rispetto alla valutazione peritale

reumatologica del 2011 del dr. __________, lo stato di salute dell’interessato è

migliorato, come considerato dal SMR, oppure no, come sostenuto dal dr. __________.

Ritenuta l’importanza della

determinazione dell’evoluzione delle patologie dell’interessato e dell’influsso

delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua rispetto a quanto valutato

nella perizia reumatologica del 5 dicembre 2011 dal dr. __________, il TCA ritiene

imprescindibile la messa in atto di un approfondimento peritale, che tenga in

debita considerazione anche quanto attestato dal dr. __________ nel referto del

1° settembre 2014.

2.7

Nella

già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.5.), il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass

die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung

an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung

zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)." (DTF

137.

V 263-265)

In una sentenza

8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in

DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid.

5.

)

Nella presente fattispecie, il TCA constata che l’Ufficio AI ha

fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del suo medico interno

(dr. __________ del SMR).

In un caso del genere, per

costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria,

rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai

sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio

2015.

consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA

35.2014.96

del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio

2015.

consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014

consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo

"Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les

assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Per le ragioni esposte al considerando 2.6., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un

approfondimento peritale esterno (cfr. art. 44 LPGA) di natura

reumatologica, volto a definire globalmente l’evoluzione delle diagnosi,

delle limitazioni e delle risorse residue dell’assicurato rispetto alla

situazione esistente al momento della perizia reumatologica del dr. __________.

Spetterà all’Ufficio AI, inoltre, valutare se vi sia la necessità di eseguire

anche altri approfondimenti medici, alla luce delle patologie segnalate dal dr.

__________ nel referto del 1° settembre 2014 e tenuto conto dei problemi

cardiovascolari con intervento chirurgico che hanno comportato dei periodi di

assenza dal posto di lavoro segnalati anche nel rapporto FTIA del 29 maggio

2013.

e in merito ai quali il funzionario AI incaricato aveva già chiesto in

data 10 giugno 2013 delucidazioni al SMR (cfr. doc. 75-1).

Quindi,

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

In

conclusione, la decisione del 6 ottobre 2014 va quindi annullata e l’incarto

retrocesso all’Ufficio AI, affinché metta in atto quanto appena esposto.

2.8

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

rappresentato da un patronato, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio

AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di essere esonerato

dal pagamento delle spese processuali formulata dall’assicurato in sede

ricorsuale (cfr. doc. I).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 6 ottobre 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6. e 2.7..

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti