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Decisione

32.2014.171

Assicurata beneficiaria di una mezza rendita temporanea. Conferma della valutazione psichiatrica e del miglioramento dello stato di salute con conseguente soppressione del diritto alla rendita. Confer

24 settembre 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione

notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V

372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.4. Nella presente fattispecie,

dopo aver raccolto la documentazione medica presso la __________, ritenuta la

necessità di approfondire l’aspetto reumatologico – successivamente ad un intervento

chirurgico di stabilizzazione e fusione intervertebrale lombare eseguito il 18

luglio 2012 – l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia al dr. __________,

specialista in reumatologia, per valutare il grado d’incapacità lavorativa sia nell’originaria

che in altre attività lucrative.

Con referto datato 10

settembre 2013 (doc. AI 41) il succitato specialista ha posto le seguenti diagnosi

con ripercussione sulla capacità lavorativa: “Sindrome Lombo-vertebrale

cronica recidivante con irradiazione agli arti inferiori in predominanza a

destra in stato dopo intervento di TLIF il 18.07.2012 per spondilosisi di L5

con olistesi di L5 su S1 di grado 1, con aggravamento dopo contusione

lombo-sacrale del 02.08.2011. Dal 2 agosto 2011.” (doc. AI 41/5).

Esaminati gli aspetti

soggettivi ed oggettivi, dopo aver proceduto alla valutazione dei dati, il

succitato specialista ha concluso:

" (…)

La paziente può ancora esercitare lavori in cui possa cambiare

sovente posizione da in piedi (ogni 30-40 minuti) a seduta (ogni 15-20 minuti).

Deve evitare di alzare pesi superiori a 5 Kg in maniera ripetuta ed evitare di lavorare

in posizioni inergonomiche del rachide. Deve evitare di salire/scendere

frequentemente scale, lavorare su terreni irregolari, comminare in

salita/discesa. Deve evitare di accovacciarsi e/o lavorare inginocchiata.

3.2

In misura del 70%. Il 30% di riduzione del lavoro è da considerare

visto i dolori di cui ancora la paziente soffre, e gli impedimenti funzionali

che determinano frequenti cambiamenti e limitazioni posizionali.” (doc. AI

41/7)”

Il SMR, mediante rapporto

7 ottobre 2013, ha confermato la valutazione peritale, precisando che la

riduzione dell’abilità lavorativa del 30% è da intendere quale rendimento

ridotto dal momento della perizia. Per il periodo precedente (dal 2 agosto 2011

al settembre 2013) il citato servizio medico, sulla base della documetazione

agli atti, ha ritenuto una piena inabilità lavorativa in qualsiasi attività

(doc. AI 42).

Con le osservazioni al

progetto di decisione l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica

(cfr. scritto 12 dicembre 2013 del dr. __________, doc. AI 56/2; TAC colonna

lombare del 29 novembre 2013, doc. AI 61/2; consulto 24 febbraio 2014 del dr. __________,

doc. AI 62/2; referto dr. Märki del 19 febbraio 2014, doc. AI 62/3), la quale è

stata trasmessa dal SMR al dr. __________ per una presa di posizione (cfr.

scritto SMR del 7 marzo 2014 al perito in doc. AI 65/1).

Il 11 marzo 2014 il

succitato perito ha evidenziato:

" Ho preso

nota della documentazione inviata, comprendente le lettere del Dr. __________ del

12.12.'13, il referto della TAC della colonna lombare del 03.12.'13, la lettera

del Dr. __________ del 24.02.'14 e del Dr. __________ del 19.02.'14, nonché la

sua presa di posizione del 07.03.'14.

Nel breve rapporto del Dr. __________ egli ritiene la paziente

ancora inabile in misura del 100%, in parte a causa di una problematica

ansio-depressiva. La TAC del 03.12.'13 è paragonabile a quella precedente. Non

vi sono evidenti segni di mobilizzazione delle viti trans pedicolari.

Nella lettera del Dr. __________ del 24.02.'14 egli rivela che non

sono riempiti i criteri di fusione ossea. Egli segnala che sia possibile che

una parte dei dolori della paziente siano dovuti alla mancata completa fusione

del segmento L5/S1.

Nella valutazione di febbraio 2014 il Dr. __________ segnala la

presenza di una tallonite con fascite plantare nonché dei dolori diffusi a

carattere fibromialgico.

Sulla base della lettura degli atti messimi a disposizione

concordo con la sua presa di posizione a sapere che non vi sono elementi nuovi

che possano inficiare la perizia reumatologica da me eseguita il 10.09.'13.

Le limitazioni funzionali allora espresse sono tuttora presenti e

rimane valida la mia valutazione da allora.” (doc. AI 66/1)

Avendo in data 17 aprile

2014 l’assicurata prodotto ulteriore documentazione, in particolare il rapporto

11 aprile 2014 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia

(doc. AI 69/2), con annotazioni 24 aprile 2014 il SMR ha ritenuto necessario

conferire al __________ (Centro peritale __________) il mandato di esperire una

perizia psichiatrica (doc. AI 71), richiesta confermata il 27 maggio 2014 dallo

stesso servizio medico dopo ricezione dello scritto 19 maggio 2014 della dr.ssa

__________, anch’essa specialista in psichiatrica e psicoterapia (doc. AI 74).

Nel rapporto 23 luglio

2014 la dr.ssa __________ del __________ ha diagnosticato un sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD 10-F41.2) ed una sindrome da dolore somatoforme da

dolore persistente (ICD 10; F 45.4), valutando entrambe senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa. Distanziandosi dalla valutazione del dr. __________,

psichiatra curante succeduto alla dr.ssa __________, la dr.ssa __________ ha

concluso:

" (…)

Per quanto finora argomentato, per quanto emerso durante i

colloqui, dalla descrizione della giornata, dall'esame clinico e dalla

descrizione soggettiva dei disturbi riportati secondo vocabolario AMDP-System,

dalla descrizione dei limiti e delle risorse effettuata secondo schema

MINI-ICF-APP e dall'esame della documentazione messa a disposizione si giudica

che la capacità lavorativa da parte di questa assicurata sia totale dal punto

di vista strettamente psichiatrico per ogni attività e anche per quella di

casalinga.

In base a quanto già argomentato nella discussione, per la

discrepanza tra quanto riportato nel proprio rapporto medico da parte del Dr. __________

e la presa a carico in essere, riteniamo che anche dal febbraio 2014, data del

primo contatto con lo specialista, la capacità lavorativa di questa assicurata

fosse totale. Ricordiamo che anche la Dr.ssa __________ si era precedentemente

espressa in tal senso.

A proposito delle conclusioni condivise tra la sottoscritta e il perito

reumatologo richieste da parte del Dr. __________, medico SMR, si precisa come

la capacità lavorativa risulta essere totale dal punto di vista strettamente

psichiatrico e invece inficiata secondo quanto descritto nella perizia del Dr. __________

del settembre 2013 dal punto di vista strettamente reumatologico.” (doc. AI

80/11-12)

Con annotazioni 26 luglio

2014 il dr. __________ del SMR, preso atto che la perizia psichiatrica non evidenzia

alcun danno alla salute di natura extra somatica, ha confermato la capacità

lavorativa residua del 70% (per motivi reumatologici) come da rapporto finale

del 7 ottobre 2013 (doc. AI 42).

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre, in DTF 125 V 351

(= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Circa il ruolo del medico

SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.6. Ritornando al caso in esame,

dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio gli accertamenti

eseguiti.

2.6.1. Per quanto concerne gli

aspetti somatici, va in primo luogo confermata la perizia 10 settembre 2013 del

dr. __________, il quale ha proceduto ad un’attenta ed approfondita

valutazione, tenendo conto dell’evoluzione del danno alla salute dal momento

dell’infortunio del 2 agosto 2011, compreso l’intervento di chirurgico di TLIF del

18 luglio 2012. Descrivendo in dettaglio le attività ancora esigibili (“la

paziente può ancora esercitare lavori in cui possa cambiare sovente posizione…cfr.

consid. 2.3.), egli ha valutato un’abilità del 70%, precisando che la riduzione

del 30% è dovuta ai dolori di cui l’assicurata ancora soffre e dagli

impedimenti che determinano frequenti cambiamenti funzionali e limitazioni

posizionali (doc. AI 41).

Nel complemento peritale

11 marzo 2014 il dr. __________, esaminata la nuova documentazione medica,

pertinentemente non ha ravvisato una modifica della situazione invalidante

dell’assicurata, confermando quindi un’analoga posizione del SMR del 7 marzo

2014 (doc. AI 64).

Nessun peggioramento del

danno alla salute risulta essere subentrato successivamente. Infatti, sia il

rapporto 10 novembre 2014 della Clinica __________ (doc. Z) che quello di

stessa data della chiropratica dr.ssa __________ non mostrano una sostanziale

modifica dello stato di salute rispetto alla perizia reumatologica, così come

rilevato dal SMR nelle annotazioni 9 dicembre 2014 (IV bis).

Nuova è invece la

problematica alla spalla sinistra risultante dal rapporto 5 novembre 2014 del

dr. __________ della __________:

" La

paziente ha eseguito il controllo approfondito con risonanza magnetica

bilaterale e si è potuto constatare la presenza di un'usura con tendinosi e

rottura parziale del sovraspinato a livello della spalla sinistra per

forte impingement, cosi come un rilevante impingement con tendinosi a livello

della spalla destra.

Ho consigliato un trattamento conservativo costituito da ultrasuoni,

mobilizzazione, tentativo di rinforzo della muscolatura per cercare di

decurtare la testa omerale aumentando lo spazio sottoacromiale risolvendo

quindi in modo neurale il problema dell'impingement.

Rivedrò quindi la paziente tra 6 settimane valutando gli effetti

del programma fisioterapico.” (doc. Z1)

A tal riguardo, nelle

citate annotazioni 9 dicembre 2014 il dr. __________ ha correttamente rilevato:

" (…)

Dalla documentazione risulta insorgenza di problematica alle

spalle, problematica di recente insorgenza. Dalla documentazione del dr. __________

risulta indicato al momento un trattamento conservativo. Non risulta

certificata una inabilità lavorativa e non sono definiti limiti funzionali

particolari. Di principio una problematica alla spalla può limitare la persona

nello svolgimento di attività gravose in particolare sopra il piano di lavoro.

Da notare che il perito ha già ritenuto in passato non esigibile carichi

superiori ai 5 kg.

Inoltre è da tener presente che queste problematiche possono avere

decorso favorevole in un periodo di tempo non prolungato.”

(doc. IV/bis)

Non vi è pertanto motivo

di approfondire la problematica delle spalle, del resto documentata la prima

volta nel rapporto 5 novembre 2014 del dr. __________, ossia in un momento

successivo alla decisione contestata del 15 ottobre 2014. A tal riguardo va

fatto presente, per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della

vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento

della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag.

220 con riferimenti).

In merito al

miglioramento dal punto di vista somatico – posto che, come verrà esposto nel

prosieguo, va confermata l’assenza di un danno alla salute psichico – messo in

dubbio dalla ricorrente, tale momento è stato fatto risalire alla perizia 10

settembre 2013 del dr. __________, come risulta dal rapporto 7 ottobre 2013

del SMR (doc. AI 42). Per il periodo precedente, l’assicurata è stata ritenuta

inabile al 100% dal 2 agosto 2011 (momento dell’infortunio), con scadenza del

termine di attesa al 1° agosto 2012. A tal riguardo va fatto presente che nelle

annotazioni 9 dicembre 2014 il dr. __________ si è così espresso:

" Per quanto concerne la domanda della data del miglioramento bisogna

tener conto di un adeguato periodo di convalescenza dopo la fissazione della

durata di 6 a 12 mesi. Nel presente caso l’intervento è stato eseguito il 18

luglio 2012. Dai dati a disposizione risulta che lo stato clinico non si è più

modificato dal momento del controllo presso il dr. __________ avvenuto in maggio

2013. Quindi la precedente inabilità riconosciuta al 100% era dettata prima

da vari accertamenti ed in seguito dall’intervento con conseguente

riabilitazione” (sottolineatura del redattore; doc. IVbis).

Sulla base di quanto sopra si potrebbe addirittura concludere che dal

maggio 2013 l’assicurata non presentava più un’incapacità lavorativa del 100%,

ciò che coinciderebbe con il momento del miglioramento della situazione

valetudinaria, circostanza che andrebbe a sfavore dell’assicurata. Ma su questo

punto questo TCA ritiene di non dover procedere ad un eventuale reformatio in

peius, trattandosi di una facoltà

Considerandi

(cfr. DTF 119 V 249).

2.6.2

In merito alla

componente extra-somatica, l’assicurata è stata peritata dal __________.

Nel rapporto

23.

luglio 2014 la dr.ssa __________ ha diagnosticato una sindrome misto ansioso-depressiva

senza influsso sulla capacità lavorativa ed una sindrome somatoforme da dolore

persistente altrettanto non invalidante (assenza dei criteri Foerster).

L’assicurata

contesta la succitata valutazione.

Ora, con

scritto 11 aprile 2014 il dr. __________, facendo presente di avere in cura

l’assicurata dal 22 febbraio 2014, ha diagnosticato un episodio depressivo di

media gravità (la dr.ssa __________ ha invece valutato la depressione come

blanda) e una sindrome somatoforme da dolore persistente e concluso di ritenere

come sfavorevole una prospettiva di ripresa lavorativa (doc. AI 69/2). Tuttavia

non va dimenticato che la precedente psichiatra curante, dr.ssa __________ nel

suo scritto 19 maggio 2014, ha in particolare evidenziato di aver visto l’assicurata

il 6 novembre 2013, il 2 dicembre 2013 ed il 3 febbraio 2014 (quindi 19 giorni

prima dell’inizio – il 22 febbraio 2014 – della cura presso il dr. __________).

Diagnosticata una sindrome mista ansioso depressiva, ritiene che la paziente “…

non soffra di una patologia psichiatrica che comprometta la capacità lavorativa

e non ho certificato alcuna incapacità lavorativa” (doc. AI 74).

Con

l’esaustiva e convincente perizia la specialista del __________, confrontandosi

con le divergenti valutazioni della dr.ssa __________ e del dr. __________

(cfr. perizia pag. 10), ha confermato l’assenza di un danno alla salute

psichiatrico. Che poi l’assicurata è stata vista solo due volte (il cui secondo

ed ultimo incontro con la perita sarebbe durato solo di 10 minuti) non è di per

sé sufficiente per inficiare il valore probatorio della stessa perizia. A tal

riguardo, secondo giurisprudenza, occorre rilevare che il valore probatorio di

un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto

piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del

23.

dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).

Certo

che nel caso in cui la patologia psichiatrica è caratterizzata da fasi di

quiescenza e fasi di riacutizzazione, secondo giurisprudenza, non è sufficientemente

probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in

psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più

opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui

approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta

analisi delle dichiarazioni del paziente (STCA 32.2012.92 del 1° ottobre 2012,

32.2011.200

del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e 32.2010.137

del 21 marzo 2011). Nel caso concreto la perita non ha rilevato uno stato

psichico fluttuante (non è stata diagnosticata una depressione ricorrente).

Pendente causa

l’assicurata ha prodotto il rapporto 11 febbraio 2015 del succitato psichiatra

curante, dr. __________, il quale evidenzia:

" Con la

presente chiedo formalmente che la situazione della paziente a margine possa

venire valutata in ragione di un peggioramento del suo quadro clinico.

Essa è seguita presso il mio studio dal 21.02.2014 con una terapia

farmacologica composta da un antidepressivo, ansiolitico e sonnifero e da

colloqui psicoterapici.

Malgrado una buona compliance delle proposte terapeutiche la

sintomatologia depressiva ed algica non ha potuto evolvere in maniera

favorevole. Attualmente la signora RI 1 soffre di:

- Sindrome

depressiva ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici F 33.2 (ICD 10)

- Sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4 (ICD 10).

A mio avviso la prognosi rimane sfavorevole per una possibile

ripresa lavorativa anche a tempo parziale ed in mansioni semplici.” (doc. AA)

In

merito, con annotazioni 24 febbraio 2015 il dr. __________, psichiatra presso

il SMR, dopo aver riassunto le certificazioni presenti agli atti riguardo la

problematica extra somatica, in merito a quanto sopra certificato ha osservato:

" (…)

Ora, giunge, tramite il rappresentante legale, un breve rapporto

del Dr. __________ datato 11.02.2014 con diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici; sindrome somatoforme da

dolore persistente.

Emerge un'evidente criticità:

per porre diagnosi di depressione ricorrente, è necessario che

siano documentati ripetuti episodi di depressione, almeno due. In questo caso, basandomi

su tutti i documenti d'interesse psichiatrico in dossier, il primo episodio di

depressione è quello diagnosticato dal dr. __________ ipoteticamente il

22.02.2014

Successivamente, lo stato di salute psichico sarebbe ipoteticamente

significativamente migliorato cosicché la Dr.ssa __________ in luglio 2014 non

riscontra segni o sintomi di un episodio depressivo di qualsiasi gravità bensì

una sindrome mista ansioso-depressiva, condizione in cui sono presenti sia

segni d'ansia sia di depressione ma nessuno di severità tale da giustificare

una diagnosi se considerati singolarmente. Si tratta di uno stato nevrotico che

non giustifica per se alcuna limitazione in qualsiasi attività lucrativa.

Terminato, dunque, il 1° episodio depressivo ne sarebbe adesso

insorto un 2° di tipo grave senza sintomi psicotici.

Con questo ragionamento, del tutto ipotetico, sarebbe giustificata

una diagnosi di depressione ricorrente.

Tuttavia, lo stesso Dr. __________ nega questa eventualità giacché

scrive che malgrado una buona compliance alle proposte terapeutiche la

sintomatologia depressiva e algica non ha potuto evolvere in maniera

favorevole.

Si potrebbe interpretare, in assenza di fatti oggettivi o

oggettivabili, che vi sarebbe stato un singolo episodio depressivo evoluto da

grado medio a grado severo senza che lo specialista fornisca elementi utili a

oggettivare lo status quali provvedimenti terapeutici siano stati messi in atto

per evitare questo peggioramento ma potrebbe anche trattarsi di una nuova

diagnosi.

Qualunque sia la situazione, questa è certificata solo dall'11.02.2015.

(…)” (doc. XIV/1)

Pertanto,

come da conclusione dallo stesso specialista SMR, non è escluso che da febbraio

2015.

l’assicurata presenti un episodio depressivo severo, non oggettivato nei precedenti

referti.

Orbene, questo eventuale

peggioramento non può tuttavia essere preso in considerazione nella presente

causa, essendo – per ipotesi di lavoro – subentrato successivamente alla

decisione impugnata del 15 ottobre 2014 e quindi non rilevante ai fini del

presente giudizio (cfr consid. 2.6.1.).

Sarà nell’ambito di una

nuova domanda di prestazioni, alla quale l’assicurata allegherà la pertinente

documentazione, che tale problematica potrà essere vagliata ed approfondita.

Va

qui ricordato che sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, destinata a

pubblicazione, il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.

comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare

stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V

210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist

sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen

Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss

altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.

Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen

spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein

abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht

standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die

nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem

einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder

gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit

weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der

massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und

-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).

Orbene,

dal momento che, come visto, principalmente la vertenza ruota attorno al

carattere invalidante o meno della sindrome depressiva, che non sono state

mosse specifiche contestazioni riguardo alla sindrome da dolore somatoforme e

ritenuto che nella perizia 23 luglio 2014 la dr.ssa __________, esaminati i

criteri di Foerster, ha concluso che l’assicurata “presenti una spinta

volitiva sufficiente per superare i propri limiti” (doc. AI 80/11), non è

necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i criteri apportati dalla

citata nuova giurisprudenza. Non si tratta quindi nel caso in esame della presunzione

del superamento del disturbo somatoforme con uno sforzo di volontà

ragionevolemente esigibile – oramai abbandata dal TF – ma di una valutazione

conclusiva.

In conclusione, non

risultando alcuna diagnosi invalidante dal lato psichiatrico, per la

problematica somatica l’assicurata presenta un grado totale d’inabilità dal 1°

agosto 2011 al settembre 2013, seguito da un’abilità del 70% in attività

adeguate rispettose delle limitazioni fisiche esposte in sede peritale.

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di una perizia pluridisciplinare, come chiesto dall’assicurata.

Infatti, oltre alla problematica reumatologica e psichiatrica non sono state

evidenziate affezioni d’ordine ortopedico (riguardo alla sintomatologia alle

spalle cfr. consid. 2.6.1.) e neurologico necessitanti un approfondimento.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.7.1

Secondo giurisprudenza, riassunta

nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali

a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora

percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, in

merito alla determinazione del reddito da valida, rimasto incontestato,

ritenuto che prima del danno alla salute l’assicurata ha terminato l’attività

di ausiliaria a tempo pieno non per motivi di salute (cfr. questionario del

datore di lavoro 9 ottobre 2012; doc. AI 16) e che è stata assunta presso

un’altra società a tempo parziale e nello stesso momento si era iscritta

all’assicurazione disoccupazione per un 100%, rettamente con annotazioni 9

ottobre 2013 il funzionario AI ha preso in considerazione i dati statistici

relativi alla categoria 81 (attività di servizi per edifici e paesaggio),

livello 4 (attività semplici e ripetitive), risultando per il 2012 un reddito

annuo di fr. 43'354 (doc. AI 43).

Tale modo di

procedere è corretto.

2.7.2

Per quel che concerne il

reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,

questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in

maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario

mensile, aggiornato al 2012, di fr. 4’300.--. Riportando tale dato su 41.7 ore

di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr.

53’804.-- per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di una capacità lavorativa del 70% (fr. 37'663,43) e di una

riduzione di reddito per attività leggere dell’8%, ha determinato il reddito da

invalida in fr. 34'650.-- (cfr. rapporto 9 ottobre 2013 del consulente in integrazione

professionale doc. AI 44).

Dal

raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del 20%.

A proposito della percentuale di

riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il

Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo

Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei

multipli di 5, motivo per cui la riduzione va corretta al 10%.

L’assicurata contesta la

riduzione operata dall’amministrazione, ritenendo che dovrebbe essere

considerata la scarsa formazione scolastica, la scarsa esperienza lavorativa e

le limitazioni fisiche. Sia come sia, va fatto presente che pur volendo – per

ipotesi di lavoro riconoscere una riduzione massima del 25%, si giungerebbe ad

un grado d’invalidità del 34,85% (43'354 – [75 % di fr. 37'663,43] x 100 :

43'354) non conferente il diritto ad una rendita.

In

queste circostanze, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° agosto

2012.

(scadenza del termine anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31

dicembre 2013 (tre mesi dopo l’attestato miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI).

Ritenuto tuttavia che la domanda di prestazioni è stata inoltrata nel settembre

2012, il versamento della rendita decorre tuttavia dal 1° marzo 2013, ossia non

prima di 6 mesi dalla succitata richiesta (art. 29 cpv. LAI).

Infine, per quel che

concerne la competenza della Cassa di compensazione, in sede di risposta di

causa l’amministrazione ha rilevato che:

" (…)

In merito alla competenza della Cassa di compensazione, lo

scrivente Ufficio prende atto di quanto osservato da controparte nel ricorso.

Dopo verifica con la Cassa __________ viene rilevato che il marito ha avuto

diritto alla prestazione AI fino a settembre 2012, mentre il diritto

dell’assicurata è sorto il 1° agosto 2012, ciò che comporta che la Cassa

competente per il calcolo è la 46, quindi la __________ (art. 64a LAVS

applicabile per analogia).” (…)”

(doc. IV, pag. 4)

L’art.

64a LAVS dispone che la fissazione e il versamento delle rendite

per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita

del coniuge che per primo raggiunge l'età del pensionamento. È fatto salvo

l'articolo 62 capoverso 2 (che non concerne il caso in esame). Il Consiglio

federale disciplina la procedura.

Siccome nella fattispecie in

esame è stato il marito dell’assicurata a percepire per primo una rendita

d’invalidità, determinata e versata dalla Cassa di compensazione __________ (in

merito a tale competenza cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI), in applicazione

analogica dell’art. 64a LAVS a seguito del rinvio di cui all’art. 66 LAI (cfr.

Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2014, pag. 577

dove fra l’altro indica che gli 55 – 66 LAVS sono applicabili in via analogica

all’AI), quest’ultima rimane competente anche per quel che concerne la rendita

temporanea della ricorrente.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per

CHF 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti