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Decisione

32.2014.172

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 ottobre 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale,

professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di

laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa (cfr. consid. 2.7).

Essi,

sulla base delle consultazioni specialistiche esterne, si sono espressi su

tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite

effettuate presso il SAM.

Infine,

i periti hanno spiegato i motivi per cui l’incapacità lavorativa psichiatrica è

stata inglobata in quella dovuta alle patologie neurologiche.

Al

referto va attribuita piena forza probante, né del resto l’assicurata ha mosso

delle censure al riguardo.

2.10. La

ricorrente sostiene, con riferimento alla nuova documentazione medica, un

peggioramento del suo stato di salute a seguito del ricovero, avvenuto il 6

novembre 2014, presso le cure intensive del reparto neurologia a causa di un

forte dolore alla testa e alla metà del corpo sinistro.

Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha inviato al Tribunale la seguente documentazione

medica trasmessagli direttamente dai medici curanti dell’assicurata, nonché le

prese di posizione del SMR al riguardo:

• rapporto 3

dicembre 2014 il dr. __________, psichiatra curante, il quale sostiene una

regressione preoccupante dal profilo psicologico (con manifestazione di paura,

insicurezza, e sconvolta da un possibile tragico scenario futuro) e ritiene

che:

"

(…)

In queste condizioni di salute la signora RI 1 non è in

grado di garantire una continuità nella gestione della famiglia e tantomeno

avviare un’attività esterna in grado di compensare le difficoltà economiche

della famiglia. (…)” (doc. VIII/A);

• il rapporto 20

novembre 2014 del neurologo, dr. __________, il quale evidenzia:

"

(…)

Siamo confrontati con una meningiomatosi cerebrale multiple

con uno stato dopo intervento neuro-chirurgico con craniotomia e non posso

escludere che ulteriori interventi neuro-chirurgici saranno necessari.

Rivalutazioni regolari neurologiche e neuro-chirurgiche con l’aiuto di risonanze

magnetiche a medio-lungo termine sono inevitabili:

Siamo confrontati con dolori lombari bilaterale con

parestesie negli arti inferiori, attualmente valutate dal centro per la

terapia dei dolori, l’ultima volta il 22.09.2014. I dettagli sono descritti nel

rapporto medico.

Dal 6 al 9 novembre 2014 la paziente è stata al

Servizio __________ del __________ della __________ per un emi-sintomatologia

sinistra sensitiva di origine non chiara. (…)”

Egli ha

concluso che “non posso immaginare che a breve-medio termine la paziente

potrebbe essere impiegata in qualsiasi posto e seguire un lavoro costante e

consistente” (doc. AI 48/1);

• annotazioni 23

dicembre 2014 nelle quali i dr. __________ e __________, attivi presso il SMR, esaminata

la nuova documentazione, hanno osservato:

"

(…)

Attualmente nuova documentazione medica presentata in

sede di ricorso:

rapporto dr. __________ del 2.11.2014:

- Sono riportate le note diagnosi ed i noti disturbi

già accertati in occasione della valutazione SAM

- Ritiene l’assicurata non inseribile a livello

lavorativo.

Rapporto dr. __________ / psicologo __________ del

3.12.204:

-

Regressione psicologica

dell’assicurata.

-

Si richiede di riconsiderare la

capacità lavorativa.

La nuova documentazione non apporta elementi medici che

permettano di distanziarsi dalla valutazione SAM precedente.” (doc. VIII/B)

• scritto 20 dicembre 2014 del medico

curante, dr. __________, il quale ha fra l’altro rilevato che la sua paziente

“ultimamente ha sviluppato uno stato di male emicranico con sindrome sensitiva

facio-branchio-crurale sinistra associata”, concludendo per un’inabilità del

100% dal 24 novembre 2011, con allegati il rapporto 10 novembre 2014 del __________

della __________ relativo alla succitata degenza ospedaliera e lo scritto 14 novembre

2014 del Centro __________ (doc. VIII/C);

• annotazioni 5

gennaio 2015 del dr. __________ del SMR:

"

Dall’attuale documentazione non

risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata. In

particolare in occasione della recente degenza presso il servizio di neurologia

è stata confermata una stabilità radiologica della meningionatosi cerebrale.

Prevalgono evidenti segni di sovraccarico / disturbo

funzionale.”

(doc. VIII/E)

Trattandosi

di prese di posizione del SMR poco motivate, il 13 agosto 2015 questo TCA ha

trasmesso la summenzionata documentazione al SAM, chiedendo che venisse

sottoposta al vaglio dei dr. __________ e __________ con il seguente quesito: “Sulla

base della succitata documentazione, ritenete che rispetto alla perizia SAM del

25 giugno 2013 vi è stata una rilevante modifica dello stato di salute

dell’assicurato nell’ambito medico di vostra competenza? Nel caso affermativo,

valutate che tale modifica implichi una totale incapacità lavorativa sia

nell’abituale attività dell’assicurata che in altre attività adeguate? In caso

negativo, per quali motivi?” (X).

Questa

è la presa di posizione del dr. __________ del 31 agosto 2015:

"

(…)

Per quanto riguarda la nota meningiomatosi cerebrale

multipla, il Dr. med. __________ descrive nel suo rapporto del 20.11.2014

nuovamente uno stato dopo intervento neurochirurgico con craniotomia, si tratta

di una diagnosi ben nota già quando vidi la paziente la prima volta nel maggio

2013, dalla documentazione non pare che vi sia stato un nuovo intervento. Né

dal Dr. med. __________ né dal servizio di neurologia dell'Ospedale __________

di __________ viene descritto una sequela dell'intervento del 26.01.2012, ossia

lo stato neurologico viene sempre descritto come nella norma, il Dr. med. __________

descrive unicamente che in futuro saranno necessarie rivalutazioni neurologiche

e neurochirurgiche con MRI cerebrale di controllo, si tratta di un'osservazione

ovvia, giustamente la paziente in futuro dovrà sottoporsi a controlli regolari

della MRI cerebrale, in futuro potrebbe essere anche possibile che la paziente

debba nuovamente effettuare un intervento neurochirurgico d'asportazione in

caso di un meningioma in crescita, non è però detto che questo mai avvenga, se

dovesse avvenire dovrebbe essere valutato al momento se da un nuovo eventuale

intervento potesse derivare un'incapacità lavorativa. Ricordo unicamente che la

MRI cerebrale di controllo effettuata durante la degenza al servizio di

neurologia di Lugano nel novembre 2014 non ha evidenziato una progressione

della meningiomatosi.

Il Dr. med. __________ descrive poi dei dolori lombari

bilaterali con parestesie agli arti inferiori, anche il servizio di neurologico

parla dei dolori lombari bilaterali e diramazione algica e parestesie da

entrambi gli arti inferiori senza chiara correlazione dermatomerica. In altre

parole i Colleghi non riconoscono una chiara causa neurologica/radicolare della

sintomatologia, descrivono che con le infiltrazioni vi sarebbe stato un

miglioramento dei sintomi agli arti inferiori ma nessun cambiamento in sede

lombare. Il Dr. med. __________ a riguardo invece descrive che stato effettuato

anche un trattamento con radiofrequenza dei rami articolari mediani L4-L5

bilaterali, egli descrive un miglioramento significativo dei dolori lombari

centrali. In pratica una chiara causa radicolare di questi dolori non risulta

dai rapporti, neanche dal rapporto del Dr. med. __________. Inoltre pare che

non vi sono neanche più segni di una lieve mielopatia cervicale come l'avevo riscontrato

nel 2013 nell'ambito dell'ernia discale C3-C4, pare che non vi siano neanche

stati fatti dei controlli. Da parte mia penso comunque che i disturbi accusati

dalla paziente a livello degli arti inferiori sono presumibilmente legati a

quest'ernia discale C3-C4, già nel maggio 2013 la paziente mi descriveva disturbi

sottoforma di parestesie ed anche dolori a livello degli arti inferiori per i

quali avevo attestato l'incapacità lavorativa parziale. In pratica non mi pare

che la situazione sia cambiata rispetto ad allora.

La paziente poi dal 6 al 9.11.2014 è stata degente

presso il servizio di neurologia all'Ospedale __________ di __________, viene

posta la diagnosi di probabile stato di male emicranico con emisindrome

sensitiva facio-brachio-crurale sinistra associato eventualmente nel contesto

emicranico ad un aura sensitiva prolungata, viene messa comunque in diagnosi

differenziale anche un disturbo funzionale, ossia una causa psicologica in

paziente con evidenti segni di un sovraccarico. Anche il Dr. med. __________,

del Centro __________ di __________, nel suo rapporto parla d'emicrania non ben

contenuta in fase di reimpostazione farmacologica e muscolotensiva

multidistrettuale iscritto nel contesto di quadro depressivo e disagio

socioeconomico. Dal servizio di neurologi è poi stato prescritto un trattamento

preventivo della cefalea. A riguardo il Dr. med. __________ descrive che tutti

questi medicamenti che assumerebbe la paziente creerebbero anche effetti collaterali

non desiderati come difficoltà di coordinazione e concentrazione. Dagli atti

comunque non viene descritto se la prevenzione abbia avuto effettivamente

successo o meno, ossia se la paziente accusa tuttora delle cefalee o meno.

Inoltre, ella aveva già accennato dei dolori

all'emicapo sinistro nel marzo 2013 senza che questi dolori avessero le caratteristiche

d'emicrania o di una cefalea muscolotensiva ma piuttosto da inquadrare come

sintomatologia somatoforme residuale in seguito all'intervento cranico avuto.

Risulta poi difficile valutare se vi sia effettivamente un peggioramento di

questa cefalea, è vero che i vari farmaci che la paziente assume possono anche

determinare effetti collaterali, si tratta però di farmaci, principalmente

antiepilettici che potrebbero anche creare nessun effetto collaterale.

In conclusione; per quanto riguarda la nota

meningiomatosi cerebrale ed i disturbi agli arti inferiori non trovo un

cambiamento rispetto a quello già espresso nel 2013, unicamente rimane il

dubbio per quanto riguarda le cefalee della paziente, in quanto non è chiaro

dalla documentazione se essa effettivamente è peggiorata e se la terapia di

prevenzione ha avuto successo con in più il dubbio di un'origine

psicologica/somatoforme della cefalea stessa. In ogni caso penso che anche

con una cefalea più persistente rispetto al 2013, la paziente dovrebbe sempre

avere un'incapacità lavorativa nel suo lavoro d'addetta alle pulizie ed aiuto

domestico di al massimo 50% di un'attività piena, ossia che in quest'attività

sia esigibile circa 4 ore al giorno.

Vale la stessa valutazione anche per le attività casalinghe.”

(sottolineatura del redattore; doc. XIII/2)

Il

dr. __________ si è così espresso il 25 agosto 2015:

"

Dopo attenta presa di visione della

documentazione medica prodotta durante la procedura di ricorso presso il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ho rilevato elementi di rilevanza

clinica tale da modificare quanto riportato nel mio rapporto incluso nella

perizia pluridisciplinare del 25.06.2013. Sostanzialmente per quanto riguarda

l'ambito medico di mia competenza confermo quindi sia la diagnosi posta sia

quanto riportato in merito alla valutazione della capacità lavorativa dell'A.”

(doc. XIII/1)

Con

scritto 8 settembre 2015 il SAM, riportati i due succitati pareri medici, ha

concluso che “la documentazione sottopostaci non evidenzia dati clinici

nuovi o modificazioni dello stato di salute tali da modificare le conclusioni

della nostra perizia SAM del 25.6.2013” (doc. XIII pag. 4).

Visto

quanto sopra, tenuto conto della perizia SAM e dei complementi del dr. __________

e dr. __________, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che, a parte un periodo di totale inabilità

lavorativa del 100% dal 25 gennaio 2012 – 28 maggio 2012, l’assicurata è da

ritenere abile al 50% sia nella precedente attività che in attività adeguate.

2.11. Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata

mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto

nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.

2.11.1. Siccome

l’assicurata, prima del danno alla salute, svolgeva l’attività di ausiliaria di

pulizia nella misura del 16% e che potrebbe ancora svolgerla al 50%, il grado

d’invalidità è di conseguenza nullo. Al riguardo, va fatto presente la costante giurisprudenza federale

secondo la quale un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui viene

applicato il metodo misto e la cui capacità lavorativa residua per l’esercizio

di un’attività lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe effettivamente

messo a frutto senza danno alla salute nella medesima attività, non subisce una

incapacità al guadagno (cfr. STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.1 e

il rinvio tra le tante alla 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010 consid. 4.3; a livello

cantonale cfr. 32.2014.190 del 24 settembre 2015 consid. 4, 32.2012.265 dell’11

giugno 2013 consid. 2.12.2, 32.2010.115 del 12 novembre 2010 consid. 2.11).

2.11.2 Per

quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo -

che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna

di esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero

(N. 3090)."

Mentre alle cifre

3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti

volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito

domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato

deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V

97.

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e

senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di

esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 16 aprile 2014 (doc. AI 34). Sulla base

degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli

impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una

limitazione complessiva del 33,50%. In tale inchiesta economica, rimasta del

resto incontestata, è stata correttamente stabilita una ripartizione delle

singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra

marginale 3086 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei

lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica, motivo per cui

merita conferma.

Ora,

come viso, il SAM ha valutato un’inabilità del 50% quale casalinga. Riguardo

alla discrepanza con l’inchiesta economica, va ricordato che secondo

giurisprudenza nei casi di assicurati attivi presso la loro economia domestica

l’accerta-mento dettagliato dei rapporti effettuato al domicilio della persona

assicurata è ritenuto prioritario rispetto alla stessa valutazione

medico-teorica. Infatti, dove, come nella fattispecie, sono

principalmente le limitazioni fisiche a essere esaminate, l'inchiesta economica

costituisce la base più adatta a definirne le ripercussioni (cfr. STF

8C_384/2010 del 12 dicembre 2011, consid. 6.2 in fine citata in STF 9C_896/2012

del 31 gennaio 2013, consid. 4.4).

Per

questi motivi l’inchiesta economica merita conferma.

2.12

Visto quanto sopra, ritenuta un’incontestata ripartizione del 84% quale casalinga e del 16% quale salariata si hanno le seguenti

invalidità globali, così come esposto nella decisione impugnata:

Attività Quota parte Limitazione Grado

d’inv. parziale

Caslinga

84% 33,50% 28%

Salariata

16% 0% 0%

Grado

d’invalidità globale 28%

Non

raggiungendo l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile, la decisione

contestata è corretta. Il ricorso va pertanto respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’assicurata.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti