32.2014.174
Non entrata in materia per peggioramento dello stato di salute. L'assicurata non ha reso verosimile una modifica della situazione valetudinaria
31 agosto 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.174
LG
Lugano
31 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 22 ottobre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1968, da
ultimo attiva in qualità di cameriera, in data 21 agosto 2003 ha presentato una
domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per uno “Stato
depressivo grave con disturbi del comportamento alimentare, importante astenia
e dolori diffusi nell’ambito di una polimialgia generalizzata” (doc. AI
1-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare
SAM (doc. AI 21-1), l’Ufficio AI, con le decisioni del 3 e del 19 ottobre 2005,
ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita, a far tempo dal 1° giugno
2003 (doc. AI 40-1, 41-1, 45-1).
1.3. Contro queste decisioni RI 1,
a quel momento rappresentata dall’avv. __________, ha inoltrato opposizione
(doc. AI 47-1), poi ritirata il 9 marzo 2007 (doc. AI 70-2), a seguito dello
scritto dell’Ufficio AI, in cui l’assicurata veniva informata di una possibile reformatio
in peius (doc. AI 69-1).
Con la decisione su
opposizione del 14 marzo 2007, l’UAI ha stralciato la causa dai ruoli (doc. AI
71-1).
1.4. In sede di revisione della
rendita, avviata nel mese di giugno 2008, con comunicazione del 13 ottobre
2009, l’UAI ha informato la ricorrente di non aver constatato alcun cambiamento
in riferimento alla rendita erogata (doc. AI 85-1).
Il 2 novembre 2009 RI 1 ha
chiesto all’amministrazione una decisione formale (doc. AI 87-1).
Con la decisione formale
del 10 novembre 2009, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di aumento della rendita e confermato il grado d’invalidità
del 40% (doc. AI 88-1).
1.5. Il 4 marzo 2010 l’assicurata
ha fatto richiesta di aumento del grado d’invalidità per un peggioramento dello
stato di salute (doc. AI 89-1),
1.6. Con la decisione del 28
aprile 2010 (doc. AI 91-1), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI
non è entrato nel merito della richiesta di revisione della rendita.
1.7. In sede di revisione della
rendita, avviata nel mese di aprile del 2012, l’assicurata ha lamentato un
peggioramento dello stato di salute (doc. AI 102-1)
1.8. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare
SAM (doc. AI 125-1), l’Ufficio AI con la decisione del 30 settembre 2013 (doc.
AI 135-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata
una mezza rendita d’invalidità (grado 50%), a decorrere dal 1° giugno 2012.
1.9. Nel mese di agosto 2014
l’assicurata, tramite il medico curante Dr.ssa __________, ha postulato la
revisione della rendita per un ʺpeggioramento delle sue condizioni
clinicheʺ.
Il medico curante si è cosi
espresso:
" La paziente
sopraccitata, nota per problematica internistica cronica complessa, attualmente
ricoverata all'Ospedale __________ di __________ per la terapia stazionaria di
un disturbo alimentare psicogeno, ha avuto durante gli ultimi mesi un
peggioramento delle sue condizioni cliniche.
La problematica pan-vertebrale su serie turbe statico-degenerative,
è in peggioramento, in particolare dopo un trauma assiale della colonna
risultante di caduta accidentale nel mese di febbraio 2012.
Richiede
pertanto una nuova valutazione specialistica neurochirurgica e presso
il centro delle terapia del dolore cronico. Sicuramente l'obesità di grado Il non
aiuta in questa situazione, ma speriamo in un miglioramento del disturbo alimentare
e dell'eccesso ponderale dopo questo ricovero a __________, anche se sappiamo
che queste problematiche sono complesse e richiedono una pressa a carico cronica
e stretta.
Recentemente sottoposta a crossectomia e stripping venoso per
insufficienza venosa cronica molto sintomatica.
Presenta un utero miomatoso che causa dolori e ipermenorrea, e che
dovrà essere probabilmente asportato.
La sintomatologia gastroduodenale intensa è stata accertata
tramite EGDS. La paziente presenta una gastrite antro-corpale su malattia di
riflusso
In fase di accertamenti disturbi respiratori con dispnea intermittente
e
DDmeri costantemente elevati. Sarà sottoposta a polisonnografia
notturna per escludere una sme. delle apnee notturne.
Tutte queste problematiche rendono la paziente inabile al lavoro
al 100%.
La situazione potrà essere rivalutata tra qualche mese, sperando
che
almeno la problematica alimentare possa migliorare e avere un
impatto positivo nella complessa polimorbidità di questa paziente” (doc. AI
141-1).
1.10. Dopo aver sottoposto la
domanda di revisione al vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR), l’Ufficio
AI con la decisione del 22 ottobre 2014 (doc. AI 148-1), preavvisata con
progetto del 29 agosto 2014 (doc. AI 144-1), non è entrato in materia sulla
nuova richiesta di prestazioni.
1.11. Contro questa decisione RI 1
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la decisione impugnata e
allegando il referto del 5 novembre 2014 dell’unità __________ dell’Ospedale __________
di __________ e il rapporto del 13 novembre 2014 della Dr.ssa __________ (doc.
I+A2, A3).
1.12. In risposta l’Ufficio AI,
sulla base delle valutazioni del SMR, si è riconfermato nel proprio
provvedimento rilevando che la ricorrente non ha reso plausibile che la sua
capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura
rilevante il grado d’invalidità (doc. IV).
1.13. Con scritto del 23 dicembre
2014 la ricorrente ha preso posizione sulla risposta dell’amministrazione ribadendo
il peggioramento del proprio quadro clinico (doc. VI).
Il doc. VI è stato inviato
all’UAI per conoscenza (doc. VII).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2. Secondo l’art. 87
cpv. 2 OAI se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Qualora la
rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano
stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata
riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo
esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Nella DTF 133 V 263,
chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo
l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la
propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda
deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo
requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid.
2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o
economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla
perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto
da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1
LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.
38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato
che se l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato
interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice
esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia.
Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si
pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8
marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
Il TF nella sentenza
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 ha precisato:
“(…)
che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è
attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il
convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione
cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante.
Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza
invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga
poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre
2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid.
2.2 [I 238/02]).
2.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art.
87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente
rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le
quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare
una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid.
2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b
pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve
così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in
maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza
senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito
occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla
decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone
di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a
rispettare (DTF 109 V 108 consid.
2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che
per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di
fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio
2004 consid. 2.2).
Secondo la cifra 5004
della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI) i principi di revisione si applicano alle rendite correnti
d’invalidità; alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del /
della coniuge, oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado
d’invalidità. La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita,
rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e
Fatti
N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).
La cifra 5005 CIGI prevede
che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione
determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi:
miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC
1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la cessazione dell’attività
lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito d’invalido o di persona non
invalida; la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es.
aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia
domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).
Infine secondo la cifra
5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona
assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI
non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una
decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p.
382).
2.3.
Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non
entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se
l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito
della richiesta.
L’assicurata,
dopo una prima valutazione medica ad opera del SAM nel 2004 (cfr. referto del 3
agosto 2004, doc. AI 21-1), è stata messa al beneficio di un quarto di rendita
dal 1° giugno 2003 (vedi decisioni del 3 e del 19 ottobre 2005, doc. AI 40-1).
In sede di revisione della
rendita nel 2012 l’assicurata è stata sottoposta ad una nuova valutazione
pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica, neurologica, doc. AI 125-1)
e con la decisione del 30 settembre 2013 l’Ufficio AI le ha attribuito una
mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 2012 (doc. AI 135-1)
Nel
rapporto peritale del 24 maggio 2013, i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa
“(…)
Diagnosi reumatologica
Fibromialgia/sindrome somatoforrne da dolore persistente.
Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con:
- discopatie
importanti tra L3 e S1 di media entità senza neurocompressione,
- spondilolisi di L5 con sporidilolistesi
grado I,
- discopatia C5-C6
e C6-C7 di media entità senza neurocompressiorie.
Fascite plantare cronica bilaterale.
Diagnosi psichiatrica
Sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)” (doc.
AI 125-32).
Quale
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno
indicato:
" (…)
Infezione HIV stadio A1
Emicrania senz'aura.
Obesità.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale oligosintomatica.
Steatosi epatica
Malattia da riflusso gastroesofageo.
Stato dopo operazione per rettocele (2006).
Stato dopo operazione per emorroidi nel 2006
Stato dopo asportazione di lipomi in sede dorsale e frontale
(2006)
Vene varicose gamba ds., stato dopo miniflebectomia (1999)” (doc.
AI 125-32+33).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50% (riduzione del
rendimento) nell’ultima attività di cameriera, cameriera ai piani, ausiliaria
di cucina e ausiliaria di pulizie, mentre in attività adeguate la capacità al
lavoro è del 60% dal mese di marzo 2012 (doc. AI 125-35+36).
2.4. In sede di nuova domanda, con
scritto del 22 agosto 2014, il medico curante dell’assicurata, la Dr.ssa __________,
ha addotto un peggioramento della problematica pan-vertebrale su serie turbe
statico-degenerative. Ella ha quindi riferito dei disturbi alimentari, per i
quali è stata ricoverata all’Ospedale __________, nonché dell’eccesso ponderale
(cfr. doc. I, pag. 1). Il medico ha quindi illustrato gli interventi subìti
dall’assicurata, ovvero la crossectomia e stripping venoso, e le problematiche
che la affliggono, come l’utero miomatoso, la gastrite antro-corpale su
malattia di riflusso e i disturbi respiratori con dispnea intermittente DDmeri
elevati (cfr. doc. I, pag. 2).
La nuova documentazione
medica è stata sottoposta alla valutazione del Dr. __________ del SMR, il quale
nell’annotazione del 29 agosto 2014 si è cosi espresso:
" Confrontato
lo stato clinico attuale rispetto a quello in concomitanza della perizia
pluridisciplinare del maggio 2013, non reputiamo che si sia assistito a un
significativo peggioramento, se si esclude il periodo di ricovero ospedaliero
intercorso dal 30 aprile al 14 maggio 2014, durante il quale la CL era nulla in
ogni attività.
Sia questo ricovero sia l’intervento alle vene varicose dovrebbero
aver portato un miglioramento piuttosto del quadro clinico, che sostanzialmente
comunque rimane invariato” (doc. AI 143-1).
Nello scritto del 23
settembre 2014 il medico curante ha ribadito il sensibile peggioramento delle
condizioni cliniche di __________ riprendendo le patologie già indicate il 22
agosto 2014 (doc. AI 145-1).
Il Dr. __________ del SMR,
nell’annotazione dell’8 ottobre 2014, ha concluso che “il ricovero presso il
Considerandi
Centro di competenza per la presa a carico dei disturbi del comportamento
alimentare all’__________ è da correlare all’obesità che di per sé non
conferisce alcuna incapacità lavorativa ai sensi di legge” (doc. AI 147-1).
Dinanzi a questa Corte, l’insorgente
ha prodotto il referto del 5 novembre 2014 dell’Ospedale __________ di __________,
in cui la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si è così
espressa:
" La signora
è stata ricovera presso il nostro Centro __________ con una diagnosi di NAS:
disturbo alimentare non altrimenti specificato che ha avuto il suo esordio
nell'anno 2000 in comorbidità con un disturbo depressivo maggiore, in tale
periodo ha intrapreso senza esito positivo un percorso di psicoterapia.
Nel corso degli anni il suo stato psicologico e andato peggiorando
a causa della malattia di sieropositività e anche di conflitti familiari con il
coniuge, dal quale ha dovuto separarsi, tutto questo ha creato un forte disagio
emotivo al punto che la signora si e trovata costretta
a lasciare un lavoro per lei interessante presso il consolato.
Tale tipo di lavoro richiedeva un impegno mentale eccessivo per le sue
condizioni psichiche per cui ha dovuto sottoporsi a lavori manuali come addetta
alle pulizie e cameriera nei ristoranti. Lo stato depressivo si è aggravato anche
in seguito a una caduta avvenuta nel 2012 che l'ha resa incapace di proseguire
il lavoro come addetta alle pulizie, generando con il tempo uno stato di
cronicità, che ha costretto la paziente a ridurre il movimento e a non trovare
l'energia per impegnarsi in un'altra attività lavorativa.
Tale condizione è tuttora presente, nonostante durante la degenza
è riuscita a perdere peso, la paziente non è in grado a costruire una
progettualità futura e a reagire alle sofferenze vissute durante la sua vita.
Continua per questo un trattamento di psicoterapia e una terapia farmacologica,
con esiti molto lenti e piuttosto scarsi in quanto non sembra in grado di reagire.
Questa sua condizione psichica e anche molto determinata dal suo mancato
inserimento in Svizzera in quanto è rimasta affettivamente legata alla sua
terra d'origine dove nell'anno '94 ha dovuto per ragioni economiche trasferirsi
alla ricerca di una
lavoro lasciando le sue figlie nella __________ perché non aveva ricevuto
il permesso del ricongiungimento familiare. La paziente soffre molto di questa
distanza che ancora oggi la separa dalle sue figlie.” (doc. A2)
La ricorrente ha poi
allegato al ricorso lo scritto del 13 novembre 2014 della Dr.ssa __________, in
cui il medico curante rileva che la limitazione lavorativa non deriva solo dal
sovrappeso, ma da una problematica psico-fisica complessa. Secondo il medico
dell’assicurata, la situazione generale è condizionata dalla sindrome
d’immunodeficienza cronica, oltre che dalla problematica pan-vertebrale, su
complesse turbe statico degenerative, in peggioramento – a suo dire – dopo
l’infortunio del febbraio 2012 (doc. A3).
Il Dr. __________ e la Dr.ssa
__________ del SMR, nell’annotazione del 1° dicembre 2014 hanno ribadito che la
documentazione prodotta non mette in luce una sostanziale modifica dello stato
fisico e psichico rispetto alla valutazione SAM del 2013. “L’assicurato
presenta una nota problematica reumatologica / psichiatrica con forte
componente funzionale/somatoforme/psicosociale” (doc. IVbis)
In concreto l’insorgente,
chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione del 30 settembre 2013,
vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una
modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità
lavorativa nella precedente o in altre attività.
La Dr.ssa __________, peraltro
medico generalista e non specialista nelle materie oggetto della valutazione
SAM (reumatologia e psichiatria), non ha posto nuove diagnosi, limitandosi in
sostanza a riprendere elementi d’anamnesi già noti e valutati in ambito SAM,
come la sindrome panvertebrale cronica (cfr. perizia Dr. __________ del 17 aprile
2013, doc. AI 125-49), la sindrome depressiva persistente, la sindrome
somatoforme da dolore persistente, la condizione di HIV positivo (cfr. perizia
Dr.ssa __________ del 20 aprile 2013, doc. AI 125-43).
Giova qui ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF
ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06
del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Per quanto riguarda il secondo
ricovero dell’assicurata presso l’unità __________ (__________) dell’Ospedale __________
di __________ (il primo è avvenuto dal 30 aprile al 14 maggio 2014, vedi
annotazione Dr. __________, doc. AI 143-1), l’insorgente ha prodotto il
rapporto del 5 novembre 2011 della Dr.ssa __________. Il sanitario ha evidenziato
un disturbo alimentare esordito nel 2000, in comorbidità con un disturbo
depressivo maggiore e riferito di un peggioramento dello stato psicologico “nel
corso degli anni” a causa della sieropositività, dei conflitti familiari e
del mancato inserimento in Svizzera. Il sanitario ha quindi ripreso elementi di
anamnesi risalenti a prima del 2013, in particolare l’aggravamento dello stato
depressivo dopo l’infortunio del 2012 (doc. A2)
Elementi questi che sono
stati tutti presi in considerazione dai periti del SAM nella valutazione del 24
maggio 2013 (cfr. anamnesi patologica e affezioni attuali, perizia SAM pagg. 11
e segg., doc. AI 125-11 e segg.).
Sul rapporto della Dr.ssa __________
hanno preso posizione il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ rilevando che il
certificato si focalizza sul disturbo depressivo, mentre per quello alimentare
non viene descritta alcuna limitazione (doc. IVbis).
Infine, nello scritto del
23.
dicembre 2014 (doc. VI) la ricorrente si è limitata a segnalare la
sintomatologia soggettiva, senza tuttavia documentare lo stato clinico, né
tantomeno oggettivare un peggioramento.
Non
essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute
e/o economiche dell’assicurata, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non
è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
Ciò non toglie che,
ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei
confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.
DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare
un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica
della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica
relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul
grado d’inabilità.
2.5
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Visto l’esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata
ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti