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Decisione

32.2014.174

Non entrata in materia per peggioramento dello stato di salute. L'assicurata non ha reso verosimile una modifica della situazione valetudinaria

31 agosto 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).

La cifra 5005 CIGI prevede

che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione

determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi:

miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC

1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la cessazione dell’attività

lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito d’invalido o di persona non

invalida; la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es.

aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia

domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).

Infine secondo la cifra

5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona

assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI

non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una

decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p.

382).

2.3.

Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non

entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito

della richiesta.

L’assicurata,

dopo una prima valutazione medica ad opera del SAM nel 2004 (cfr. referto del 3

agosto 2004, doc. AI 21-1), è stata messa al beneficio di un quarto di rendita

dal 1° giugno 2003 (vedi decisioni del 3 e del 19 ottobre 2005, doc. AI 40-1).

In sede di revisione della

rendita nel 2012 l’assicurata è stata sottoposta ad una nuova valutazione

pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica, neurologica, doc. AI 125-1)

e con la decisione del 30 settembre 2013 l’Ufficio AI le ha attribuito una

mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 2012 (doc. AI 135-1)

Nel

rapporto peritale del 24 maggio 2013, i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa

“(…)

Diagnosi reumatologica

Fibromialgia/sindrome somatoforrne da dolore persistente.

Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con:

- discopatie

importanti tra L3 e S1 di media entità senza neurocompressione,

- spondilolisi di L5 con sporidilolistesi

grado I,

- discopatia C5-C6

e C6-C7 di media entità senza neurocompressiorie.

Fascite plantare cronica bilaterale.

Diagnosi psichiatrica

Sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)” (doc.

AI 125-32).

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno

indicato:

" (…)

Infezione HIV stadio A1

Emicrania senz'aura.

Obesità.

Sindrome del tunnel carpale bilaterale oligosintomatica.

Steatosi epatica

Malattia da riflusso gastroesofageo.

Stato dopo operazione per rettocele (2006).

Stato dopo operazione per emorroidi nel 2006

Stato dopo asportazione di lipomi in sede dorsale e frontale

(2006)

Vene varicose gamba ds., stato dopo miniflebectomia (1999)” (doc.

AI 125-32+33).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50% (riduzione del

rendimento) nell’ultima attività di cameriera, cameriera ai piani, ausiliaria

di cucina e ausiliaria di pulizie, mentre in attività adeguate la capacità al

lavoro è del 60% dal mese di marzo 2012 (doc. AI 125-35+36).

2.4. In sede di nuova domanda, con

scritto del 22 agosto 2014, il medico curante dell’assicurata, la Dr.ssa __________,

ha addotto un peggioramento della problematica pan-vertebrale su serie turbe

statico-degenerative. Ella ha quindi riferito dei disturbi alimentari, per i

quali è stata ricoverata all’Ospedale __________, nonché dell’eccesso ponderale

(cfr. doc. I, pag. 1). Il medico ha quindi illustrato gli interventi subìti

dall’assicurata, ovvero la crossectomia e stripping venoso, e le problematiche

che la affliggono, come l’utero miomatoso, la gastrite antro-corpale su

malattia di riflusso e i disturbi respiratori con dispnea intermittente DDmeri

elevati (cfr. doc. I, pag. 2).

La nuova documentazione

medica è stata sottoposta alla valutazione del Dr. __________ del SMR, il quale

nell’annotazione del 29 agosto 2014 si è cosi espresso:

" Confrontato

lo stato clinico attuale rispetto a quello in concomitanza della perizia

pluridisciplinare del maggio 2013, non reputiamo che si sia assistito a un

significativo peggioramento, se si esclude il periodo di ricovero ospedaliero

intercorso dal 30 aprile al 14 maggio 2014, durante il quale la CL era nulla in

ogni attività.

Sia questo ricovero sia l’intervento alle vene varicose dovrebbero

aver portato un miglioramento piuttosto del quadro clinico, che sostanzialmente

comunque rimane invariato” (doc. AI 143-1).

Nello scritto del 23

settembre 2014 il medico curante ha ribadito il sensibile peggioramento delle

condizioni cliniche di __________ riprendendo le patologie già indicate il 22

agosto 2014 (doc. AI 145-1).

Il Dr. __________ del SMR,

nell’annotazione dell’8 ottobre 2014, ha concluso che “il ricovero presso il

Considerandi

Centro di competenza per la presa a carico dei disturbi del comportamento

alimentare all’__________ è da correlare all’obesità che di per sé non

conferisce alcuna incapacità lavorativa ai sensi di legge” (doc. AI 147-1).

Dinanzi a questa Corte, l’insorgente

ha prodotto il referto del 5 novembre 2014 dell’Ospedale __________ di __________,

in cui la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si è così

espressa:

" La signora

è stata ricovera presso il nostro Centro __________ con una diagnosi di NAS:

disturbo alimentare non altrimenti specificato che ha avuto il suo esordio

nell'anno 2000 in comorbidità con un disturbo depressivo maggiore, in tale

periodo ha intrapreso senza esito positivo un percorso di psicoterapia.

Nel corso degli anni il suo stato psicologico e andato peggiorando

a causa della malattia di sieropositività e anche di conflitti familiari con il

coniuge, dal quale ha dovuto separarsi, tutto questo ha creato un forte disagio

emotivo al punto che la signora si e trovata costretta

a lasciare un lavoro per lei interessante presso il consolato.

Tale tipo di lavoro richiedeva un impegno mentale eccessivo per le sue

condizioni psichiche per cui ha dovuto sottoporsi a lavori manuali come addetta

alle pulizie e cameriera nei ristoranti. Lo stato depressivo si è aggravato anche

in seguito a una caduta avvenuta nel 2012 che l'ha resa incapace di proseguire

il lavoro come addetta alle pulizie, generando con il tempo uno stato di

cronicità, che ha costretto la paziente a ridurre il movimento e a non trovare

l'energia per impegnarsi in un'altra attività lavorativa.

Tale condizione è tuttora presente, nonostante durante la degenza

è riuscita a perdere peso, la paziente non è in grado a costruire una

progettualità futura e a reagire alle sofferenze vissute durante la sua vita.

Continua per questo un trattamento di psicoterapia e una terapia farmacologica,

con esiti molto lenti e piuttosto scarsi in quanto non sembra in grado di reagire.

Questa sua condizione psichica e anche molto determinata dal suo mancato

inserimento in Svizzera in quanto è rimasta affettivamente legata alla sua

terra d'origine dove nell'anno '94 ha dovuto per ragioni economiche trasferirsi

alla ricerca di una

lavoro lasciando le sue figlie nella __________ perché non aveva ricevuto

il permesso del ricongiungimento familiare. La paziente soffre molto di questa

distanza che ancora oggi la separa dalle sue figlie.” (doc. A2)

La ricorrente ha poi

allegato al ricorso lo scritto del 13 novembre 2014 della Dr.ssa __________, in

cui il medico curante rileva che la limitazione lavorativa non deriva solo dal

sovrappeso, ma da una problematica psico-fisica complessa. Secondo il medico

dell’assicurata, la situazione generale è condizionata dalla sindrome

d’immunodeficienza cronica, oltre che dalla problematica pan-vertebrale, su

complesse turbe statico degenerative, in peggioramento – a suo dire – dopo

l’infortunio del febbraio 2012 (doc. A3).

Il Dr. __________ e la Dr.ssa

__________ del SMR, nell’annotazione del 1° dicembre 2014 hanno ribadito che la

documentazione prodotta non mette in luce una sostanziale modifica dello stato

fisico e psichico rispetto alla valutazione SAM del 2013. “L’assicurato

presenta una nota problematica reumatologica / psichiatrica con forte

componente funzionale/somatoforme/psicosociale” (doc. IVbis)

In concreto l’insorgente,

chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione del 30 settembre 2013,

vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una

modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità

lavorativa nella precedente o in altre attività.

La Dr.ssa __________, peraltro

medico generalista e non specialista nelle materie oggetto della valutazione

SAM (reumatologia e psichiatria), non ha posto nuove diagnosi, limitandosi in

sostanza a riprendere elementi d’anamnesi già noti e valutati in ambito SAM,

come la sindrome panvertebrale cronica (cfr. perizia Dr. __________ del 17 aprile

2013, doc. AI 125-49), la sindrome depressiva persistente, la sindrome

somatoforme da dolore persistente, la condizione di HIV positivo (cfr. perizia

Dr.ssa __________ del 20 aprile 2013, doc. AI 125-43).

Giova qui ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Per quanto riguarda il secondo

ricovero dell’assicurata presso l’unità __________ (__________) dell’Ospedale __________

di __________ (il primo è avvenuto dal 30 aprile al 14 maggio 2014, vedi

annotazione Dr. __________, doc. AI 143-1), l’insorgente ha prodotto il

rapporto del 5 novembre 2011 della Dr.ssa __________. Il sanitario ha evidenziato

un disturbo alimentare esordito nel 2000, in comorbidità con un disturbo

depressivo maggiore e riferito di un peggioramento dello stato psicologico “nel

corso degli anni” a causa della sieropositività, dei conflitti familiari e

del mancato inserimento in Svizzera. Il sanitario ha quindi ripreso elementi di

anamnesi risalenti a prima del 2013, in particolare l’aggravamento dello stato

depressivo dopo l’infortunio del 2012 (doc. A2)

Elementi questi che sono

stati tutti presi in considerazione dai periti del SAM nella valutazione del 24

maggio 2013 (cfr. anamnesi patologica e affezioni attuali, perizia SAM pagg. 11

e segg., doc. AI 125-11 e segg.).

Sul rapporto della Dr.ssa __________

hanno preso posizione il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ rilevando che il

certificato si focalizza sul disturbo depressivo, mentre per quello alimentare

non viene descritta alcuna limitazione (doc. IVbis).

Infine, nello scritto del

23.

dicembre 2014 (doc. VI) la ricorrente si è limitata a segnalare la

sintomatologia soggettiva, senza tuttavia documentare lo stato clinico, né

tantomeno oggettivare un peggioramento.

Non

essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute

e/o economiche dell’assicurata, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non

è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

Ciò non toglie che,

ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei

confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.

DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare

un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica

della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica

relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul

grado d’inabilità.

2.5

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Visto l’esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata

ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti