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Decisione

32.2014.175

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 settembre 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. L’assicurata

rileva come la decisione contestata non sia stata proceduta dal preavviso ex

art. 57a LAI.

Secondo

l’art. 57a LAI, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un

preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla

soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il

diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69

cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni

degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale

delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.

Nel

caso in esame va ricordato che con decisione 4 dicembre 2013, preavvisata il 5

settembre 2013, l’Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto alla mezza rendita (per

un grado d’invalidità del 50%) dal 1° giugno 2012. A seguito della sentenza 13

giugno 2014 il TCA, accogliendo parzialmente il ricorso del 23 dicembre 2013,

ha assegnato all’assicurata per il periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2012

una rendita intera, seguita poi dalla mezza rendita. Solo con la presente decisione

l’Ufficio AI ha determinato (il relativo calcolo è di competenza della Cassa di

compensazione; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) la rendita arretrata e posto in

compensazione gli anticipi ex art. 85bis OAI rivendicati da terzi (cfr. consid.

2.4).

L’amministrazione

non doveva emettere un preavviso di decisione, visto che lo aveva già fatto il

5 settembre 2014. Del resto, va fatto presente che non devono essere

preavvisate ai sensi dell’art. 57a LAI le decisioni riguardanti unicamente campi

di competenza della cassa di compensazione, (Müller, Das

Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29 n. 2072, pag.

409) tra cui il versamento degli anticipi ex art. 85bis OAI a terzi (Müller,

op. cit., n. 2075, pag. 410).

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l'Ufficio AI ha compensato le rendite

arretrate (periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2012) spettanti all'assicurata

con le indennità giornaliere di malattia versate in eccesso (causa sovraindennizzo)

da __________ e agli anticipi di stipendio versati dal suo ex datore di lavoro,

la __________.

2.4. Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né

costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per

l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni

dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

a.

al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se

questi versano anticipi;

b.

a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art.

85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito

che:

"

1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza

professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza

pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in

Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro

l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro

anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli

organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per

mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita

e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

Considerandi

2.

Sono

considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente consentite, nella

misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito

per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso

l'anticipo;

b. versate contrattualmente o

legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di

una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3.

Gli

arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato

anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono

stati forniti."

Va

qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza

equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve

riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid.

8.3

con riferimenti).

La

citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA

(SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in

vigore il 1° gennaio 2008.

Le

cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 DR delle Direttive concernenti le

rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità federale, edite dall'UFAS, stato 01.01.2010, nella versione francese

(la relativa traduzione in italiano non è ancora disponibile web) prevedono quanto segue:

"

(…)

1065.

Sont considérées comme prestations

susceptibles d'être restituées directement au tiers ayant fait des avances:

1066.

- celles librement consenties dans l'attente

de versement d'une

rente, que l'assuré a obtenues sous réserve de

remboursement, et moyennant l'accord écrit de sa part selon lequel les

paiements rétroactifs peuvent s'effectuer directement en mains du tiers les

ayant consentis;

1067.

- celles intervenues

contractuellement ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse

être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement

rétroactif de rente. (A cet égard, une clause de sur-assurance seule

découlant d'un contrat ou de la loi ne suffit toutefois pas).

1068.

Font partie des prestations

contractuelles notamment celles qui sont versées sur la base des conditions

générales d'une assurance collective pour des indemnités journalières, celles

qui interviennent dans le cadre de l'assurance-accidents dans le domaine

surobligatoire ou sur la base des statuts d'une caisse de pension. Font partie

des prestations fournies en vertu d'une obligation légale notamment celles de

l'aide sociale publique."

Le cifre marginali 10069 e 10070

DR hanno il seguente tenore:

"

L'accord écrit de

l'assuré(e) est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat ne

contient pas de disposition expresse stipulant un droit d'obtenir le remboursement

des avances directement de l'AVS ou de l'AI.

Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la

caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances.

Il est préférable qu'il procède à cette annonce par le biais de la formule

318.183

(VSI 1993, p. 89)."

2.5

Nel

caso in esame va fatto presente che l’Ufficio AI ha seguito correttamente l’iter

procedurale conformemente alle succitate direttive (marg. 10063 – 10079). Come

rettamente rilevato in sede di risposta, dopo aver comunicato il 1° ottobre

2014.

all’assicuratore LCA ed all’ex datore di lavoro mediante l’apposito formulario

ufficiale no. 318.133 le mensilità di rendita arretrate da porre in

compensazione (fr. 7'014.--) e preso atto degli importi rivendicati, l’Ufficio

AI ha accertato la corrispondenza temporale delle rivendicazioni nonché il

diritto al rimborso da parte di questi terzi, procedendo in seguito alle

contestate compensazioni.

Per

quel che riguarda __________ va fatto presente che il 4 dicembre 2012

l’assicurata ha dato il consenso alla “Dichiarazione di consenso/Convenzione e

procura” contenente segnatamente la seguente disposizione:

"

(…)

Ho preso atto che, fino alla decisione dell’AI, __________

erogherà interamente le prestazioni di indennità giornaliera secondo quanto

convenuto contrattualmente solo a condizione che io abbia effettuato la notifica

presso l’AI entro i tempi previsti. Acconsento, pertanto, alla compensazione

delle rendite o indennità giornaliere AI versate a posteriori con le indennità

giornaliere già corrisposte da __________. Accetto che il relativo rimborso

venga effettuato dalla Cassa di compensazione direttamente a favore di __________.”

(doc. 22, incarto Cassa)

Ora,

dal momento che la succitata assicurazione ha versato le indennità secondo contratto,

per considerare come anticipo ex art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI il rimborso delle

stesse deve essere previsto da norme contrattuali. Il diritto inequivocabile al

rimborso tuttavia non è stato in casu fatto risalire a una norma contrattuale, bensì

alla dichiarazione di consenso data dall’assicurata il 4 dicembre 2012. A questo

modo di procedere può essere prestata adesione. Al riguardo nella sentenza

9C_938/2008 del 26 novembre 2009 il TF – in una fattispecie che concerneva

proprio la __________ (nella ragione sociale valida a quel tempo) – aveva

conferito il diritto al rimborso diretto in presenza di una dichiarazione

scritta di consenso dell’interessato, ritenuto che la norma contrattuale non contemplava

tale diritto (la norma in questione concerneva solo la surrogazione

dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato nei confronti di un terzo

responsabile). Dal punto di vista temporale la chiesta compensazione si

riferisce alle indennità giornaliere versate in eccesso dal 19 agosto 2012 al

30.

settembre 2012 per complessivi fr. 1'436,20 (doc. 22, incarto Cassa = doc. E)

e quindi coperte dalle rendite arretrate.

In

merito a quanto rivendicato dall’ex datore di lavoro, la norma che legittima un

rimborso diretto è costituita dal Contratto collettivo di lavoro per il

personale de __________ (valido dal 1° gennaio 2002, versione riveduta del 1°

gennaio 2011) – che, come si evince dal contratto individuale di lavoro (CIL)

sottoscritto dall’assicurata – costituisce parte integrante del CIL – il cui art.

371.

(versione in francese doc. incarto Cassa 18, versione italiana dal sito de __________)

prevede:

"

Computo delle prestazioni delle

assicurazioni sociali obbligatorie

Le prestazioni d’indennità giornaliera e di rendita

delle assicurazioni sociali svizzere e straniere vengono computate al diritto

al salario nella misura in cui non siano più elevate rispetto a quest’ultimo. __________

e/o l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio

hanno, nei riguardi delle assicurazioni sociali che forniscono prestazioni

retroattive, un diritto di rimborso delle somme versate a titolo volontario

o in virtù di un contratto” (sottolineatura del redattore).

Dal

conteggio allestito dall’ex datore di lavoro (doc. 15 incarto Cassa = doc. E8) si

evince che nel periodo giugno – dicembre 2012 l’assicurata, attiva al 40%, ha

lavorato saltuariamente (cfr. “Arbeitsunfähigkeit pro Monat” in %), percependo

complessivamente fr. 10'595,87 di salario (“Lohnfortzahlung”). Dedotti fr.

2'368.-- d’indennità giornaliere, l’importo reclamato all’amministrazione ammonta

a fr. 8'227,87.

Ritenuto

che per il periodo agosto - settembre 2012 sono disponibili fr. 2'004.-- di

rendite arretrate e che per gli stessi mesi l’assicuratore LCA e l’ex datore di

lavoro hanno chiesto il rimborso rispettivamente di fr. 1'824,50 e di fr.

1'436,20, dal calcolo proporzionale (cfr. doc. E10 = doc. 12 incarto Cassa) risulta

che al primo spetta fr. 882,70 e fr. 1'121,30 al secondo. L’ex datore di lavoro

ha diritto anche al rimborso di fr. 5'009,70 (7'014 – 1'121,30) per il periodo

ottobre - dicembre 2012, motivo per cui l’importo posto in compesazione ammonta

complessivamente a fr. 6'131.--.

In

queste circostanze, dunque, il versamento diretto ad __________ e __________

delle rendite arretrate effettuato dall’Ufficio AI risulta corretto. La

decisione impugnata va pertanto confermata, mentre il ricorso è da respingere.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti