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Decisione

32.2014.176

Definizione del metodo applicabile per il calcolo dell'invalidità. Rinvio atti per corretta applicazione del metodo straordinario per la parte salariata. Confermate valutazione medica e casalinga

20 maggio 2015Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è

applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto

a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF

8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Giusta l’art. 29 bis OAI

(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è

stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente

difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al

metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa

(art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in

particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso

dei redditi da porre a confronto sia escluso. L’invalidità è allora stabilita

secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge

l’attività (Pratique VSI 1998 pag. 121 e 255; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, pag. 324-325; riassunto della giurisprudenza

in STF 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 3 e 4).

Nel caso di

un indipendente, il TFA ha precisato che il solo raffronto tra l’utile

realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a

conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende

dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di

un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione

concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti

estranei all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

pag. 34 consid. 3b; DTF 104 V 135 consid. 2c).

In tal caso si procede a

paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla

salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono

attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122-123 consid. 1a). La

differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo risiede nel fatto che

l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di

attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni

di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento

sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di

rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito

economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul

risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio

legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di graduazione;

STF I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.4; DTF 128 V 29 consid. 1; Pratique

VSI 1998 pag. 122-123 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).

Al riguardo,

la circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3103 (nel

tenore valido dal 1° gennaio 2015, applicabile al caso concreto ), stabilisce

che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre

calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei

redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi

– per esempio a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è

determinato secondo il metodo straordinario (DTF 128 V 29; I

230/04, Pratique VSI 1998 pagg. 121 e 255). Nella pratica questo metodo si applica

spesso ai lavoratori indipendenti.

La

successiva cifra marginale 3104 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad

un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che

misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla

salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte

le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività

occupazioni più adeguate all'infermità.

In

seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il

salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito

d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei

redditi (cifra 3105 CIGI).

La

cifra 3106 CIGI stabilisce poi che, essendo basato su una valutazione del

guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla

salute, il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto

dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 pag. 230).

2.5. Se, però,

un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le

proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag.

246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede

che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma

svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,

in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una

persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono

in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le

attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi

s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato

prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non

vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella

sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona

lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag.

139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia

domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del

congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di

famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia

che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto

"metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge

dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005,

pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334, 133 V

504 e 133 V 477.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno

un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se

l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una

in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve

essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del

danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non

hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di

questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio

nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato

esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di

una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto

2012 consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62

e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg

1999, pag. 190 segg.).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012

consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Da

ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni

revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata

dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).

2.6. Deve innanzitutto essere premesso che al fine di stabilire il grado

d’invalidità, nella fattispecie in esame l’Ufficio AI, applicando il metodo

misto e sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, ha valutato al 50% sia la

parte dedicata all’attività indipendente che la quota dedicata alle mansioni

domestiche.

Tale

suddivisione (rimasta incontestata) deve essere confermata, la relativa conclusione

essendo stata presa sulla base delle dichiarazioni rese dall’assicurata in sede

d’inchiesta domiciliare del 26 maggio 2014 (doc. AI 77/1-7).

2.7. Dopo una prima valutazione ad

opera del medico SMR dr. __________ (cfr. le annotazioni del 7 gennaio 2012,

del 21 maggio 2013 e del 26 settembre 2013 sub doc. AI 43/1, 49/1 e 55/1),

l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________

(doc. AI 61/1-2).

Nella perizia

reumatologica 27 gennaio 2014 (doc. AI 65/1-14) il dr. __________, FMH in

reumatologia e medicina interna –

poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…)

Sind. Lombo vertebrale e -spondilogena cronica su/con: - intervento di

laminectomia L5 sx, artrectomia mediana L5/S1, neurolisi L5 e S1 a sx,

discectomia L5/S1 a sx, avvitamento transpeduncolare L5 e S1, impianto di

gabbia intersomatica in L5/S1 a sx e posa di sbarre pre-lordizzate. - Moderata

discopatia L2/3 e L4/5. (…)” (doc. AI 65/9) –,

ha espresso la seguente valutazione e prognosi:

" (…)

VALUTAZIONE E PROGNOSI:

L’assicurata lamenta dolori lombari da una decina d'anni, quando

ha consultato la prima volta Dr. __________, il quale tramite un esame RMN ha

riscontrato una discopatia L5/S1. Nel corso del 2011 riferisce di un importante

peggioramento dei dolori che irradiavano posteriormente alla coscia dx. È

quindi stata valutata da Dr. __________ in vista di una terapia con

radiofrequenze. Tuttavia, i blocchi diagnostici sono risultati negativi. In

particolare è risultato negativo un blocco selettivo rivolto alla radice S1 sx,

così come i blocchi delle faccette articolari L4/5 e L5/S1, motivo per cui non

sono stati proposti trattamenti mini-invasivi. Nel gennaio 2012 la paz. è di

nuovo stata presa in cura da Dr. __________, il quale in una nuova RMN

costatava una grave discopatia L5/S1 con reazione edematosa tipo Modic 1,

proponendo una infiltrazione delle faccette posteriori e ventilando la

possibilità di un intervento stabilizzante.

Nel maggio dello stesso anno (2012) la paz. si reca a __________

alla clinica __________ da Dr. __________ che nel suo rapporto descrive una

diagnosi di sindrome algica lomboradicolare L5 d.d.p. con osteocondrosi erosiva

pronunciata L5/S1 e stenosi bilaterale dei forami L5/S1, tuttavia senza deficit

sensitivo-motori. Dr. __________ propone sia un'infiltrazione faccettaria sia

un intervento chirurgico.

L'assicurata afferma che aveva dolori lombari costanti e

formicolii ai piedi. Secondo quanto risulta da Dr. __________ la paz. si è

sempre mostrata indecisa ed insicura riguardo al fatto di sottoporsi ad un

intervento di chirurgia spinale. In ogni caso anche il trattamento conservativo

non ha portato a miglioramenti significativi. Dato che Dr. __________ aveva

cessato la sua attività, si è affidata alle cure del Dr. __________. Costui

nell'agosto 2012 riteneva ben chiara la correlazione tra la sintomatologia, suggestiva

per una insufficienza/instabilità segmentaria, e la discopatia degenerativa con

restringimento dei forami di coniugazione L5, concordando sull'indicazione

operatoria. Da notare ad ogni modo che una sintomatologia radicolare oggettiva

non risulta dalla documentazione medica agli atti.

Nel dicembre 2012 l'assicurata è stata infine sottoposta

all'intervento decompressivo e stabilizzante da parte di Dr. __________. Il

decorso postoperatorio è risultato piuttosto deludente. In effetti l'assicurata

segnala che unicamente gli episodi acuti a livello lombare sono diminuiti,

mentre non sono migliorati i dolori all'arto inferiore dx. Inoltre alla gamba

sx sono apparse delle disestesie cutanee tuttora presenti.

Attualmente lamenta i dolori lombari da lei definiti abituali con

irradiazione fino dietro la coscia dx, mentre i bruciori alla gamba sx li

avverte solamente al tatto.

Si sente bloccata e non riesce a piegarsi, non riesce a stare

seduta o in piedi per più di mezz'ora. Il mattino i disturbi sono meno marcati,

ma poi aumentano nel corso della giornata. A partire da mezzodì, dopo che ha

cucinato per il pranzo, deve riposarsi.

Dal lato terapeutico, negli ultimi mesi esegue degli esercizi con

una personal trainer, dopo i quali per 1-2 giorni sente un certo miglioramento

e fa ogni giorno mezzora di esercizi ed una camminata di mezz'ora con il cane.

Dal lato clinico, a distanza di un anno dall'intervento, risulta

tuttora una limitazione dolorosa della mobilità lombare di circa ½ alla

flessione, senza segni radicolari irritativi o deficitari agli arti inferiori.

Durante la visita non ho notato da parte della paz. alcuna tendenza ad

amplificare i disturbi né indizi in direzione di una sind. funzionale del

dolore, anche se occorre considerare una certa cronicizzazione delle algie.

Per quanto riguarda la diagnostica per immagine, sull'ultima e

recente RMN lombare del 8 gennaio 2014, oltre agli esiti di intervento

chirurgico al segmento L5/S1 risulta unicamente una "leggera obliterazione

del forame di coniugazione a sx ed una possibile leggera irritazione radicolare

L5 a s sx" come descritto nel referto. Ad ogni modo in questo momento non

risulta alcuna clinica in favore di un disturbo radicolare. Inoltre, le

disestesie cutanee sulla parte laterale della gamba dx si manifestano solo alla

pressione, per cui non hanno un significato clinico rilevante. I dolori

all'arto inferiore dx sono con ogni evidenza di natura spondilogena. Soprattutto

per quel che concerne la loro intensità le algie non trovano dunque una chiara

spiegazione ed un adeguato correlato sulla diagnostica per immagine.

A distanza di un anno dall'intervento stabilizzante occorre

considerare la situazione come in gran parte stabilizzata, anche se rimane

aperto un sottile margine di miglioramento.

Dal lato terapeutico la paz. è seguita e curata in modo adeguato.

Per quanto attiene la mia specialità dovrebbe continuare regolarmente con degli

esercizi di ginnastica posturale e rinforzo muscolare. Non intravvedo in questo

caso misure terapeutiche specifiche di ordine conservativo o invasivo in grado

di migliorare in modo sensibile e duraturo la situazione della paz. e dunque la

sua capacità di lavoro. (…)" (doc. AI 65/10-11)

Quanto alle conseguenze

sulla capacità di lavoro e d’integra-zione il perito ha concluso:

" (…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

B.1

Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

L'assicurata è dunque

limitata dalla problematica di dolori lombari cronici in st. di intervento di

stabilizzazione del segmento Lombosacrale 12 mesi fa. Le alterazioni degenerative

degli altri segmenti lombari sono lievi.

L'assicurata è dunque

limitata sia nella capacità di carico della colonna lombare sia per quanto

concerne la sua autonomia. Dal lato reumatologico l'esigibilità al lavoro può

per tanto essere così stabilita:

Sollevare

e portare pesi fino a 10 kg all'altezza dei fianchi: talvolta.

Sollevare

e portare pesi fino a 10 kg all'altezza del petto e oltre: di rado.

Sollevare e portare pesi fino da 10 a 25 kg: di rado.

Sollevare e portare pesi >25 kg: non

esigibile.

Maneggio di attrezzi leggeri e di

precisione: normale.

Maneggio di attrezzi medi: talvolta.

Maneggio di attrezzi pesanti: non

esigibile.

Lavori sopra l'altezza del capo: talvolta.

Posizione seduta e

seduta chinata: talvolta, con possibilità di cambiare posizione per alcuni

minuti ogni ½ ora.

Posizione eretta:

talvolta, per non più di 30 min. consecutivamente.

Posizione eretta chinata: di rado.

Rotazioni del tronco: talvolta.

Posizione accovacciata: di rado.

Flessione delle ginocchia: normale.

Camminare fino a 50 m: normale.

Camminare oltre i 50 m: talvolta.

Camminare su lunghi tragitti: di rado.

Camminare su terreni dissestati: non

esigibile.

Salire o scendere le scale: normale.

Salire su scale a pioli: non esigibile.

Equilibrio, bilanciamento: limitato

B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale:

A partire dal gennaio 2012 l'assicurata risulta dunque inabile al suo lavoro di impiegata di Commercio, attività che svolgeva nell'ambito

della ditta del marito, come risulta anche dalla documentazione medica

specialistica e assicurativa. Tale inabilità lavorativa risulta inoltre

giustificata per 12 mesi dopo l'intervento neurochirurgico del dicembre 2012.

A partire da 12 mesi dopo questo intervento di chirurgia spinale e

la situazione essendo da ritenersi stabilizzata, visto l'esito della RMN

lombare del 08.01.2014 ed in assenza di disturbi radicolari, una ripresa

parziale della sua attività può essere a questo punto ritenuta possibile.

Considerando la sua ultima attività come adeguata e leggera, a

partire dal 01.02.2014, ritengo che l'assicurata sia in grado di assicurare un

lavoro amministrativo in ragione di 4 ore al giorno, con possibilità di inserire

alcune piccole pause, ciò che comporta una ulteriore riduzione del rendimento

del 10% (capacità lavorativa residua dunque 45%).

Ritengo per contro che l'assicurata non sia in grado di svolgere

una lavoro a tempo pieno a rendimento ridotto.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

C.1 È

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

Non

sono in corso o previsti particolari provvedimenti d'integrazione. Occorre a questo

riguardo considerare che la capacità lavorativa in attività adeguata non sarebbe

superiore a quella dell'attività precedente.

C.2 É

possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto dì lavoro attuale?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Allo stato attuale delle cose

l'assicurata può svolgere unicamente lavori leggeri e possibilmente variati,

nel rispetto dei limiti funzionali descritti sopra (B.1). La valutazione della

capacità di lavoro per una attività adatta così definita ricalca quanto

stabilito per la sua attività amministrativa precedente (B.2).

In ambito domestico, a partire dai

01.02.2014, è da ritenere ima capacità lavorativa del 50%.

(…)" (doc. AI 65/12-14)

2.8. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 550-551).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33

segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Va poi ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile

2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9. Nell’evenienza concreta,

richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di

rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di

far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito dr. __________, il quale ha

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni

secondo la quale “(…) considerando la sua ultima attività come adeguata e

leggera, a partire dal 01.02.2014, ritengo che l’assicurata sia in grado di

assicurare un lavoro amministrativo in ragione di 4 ore al giorno, con

possibilità di inserire alcune piccole pause, ciò che comporta una ulteriore

riduzione del rendimento del 10% (capacità lavorativa residua dunque 45%). […]

Allo stato attuale delle cose l’assicurata può svolgere unicamente lavori

leggeri e possibilmente variati, nel rispetto dei limiti funzionali descritti

sopra (B.1). La valutazione della capacità di lavoro per un’attività adatta

così definita ricalca quanto stabilito per la sua attività amministrativa

precedente (B.2). […] In ambito domestico, a partire dal 01.02.2014, è da

ritenere una capacità lavorativa del 50%. (…)” (doc. AI 65/13-14).

La dettagliata ed

approfondita valutazione del dr. __________ –

che disponendo dell’incarto della cassa malati ha potuto, in particolare,

considerare anche le valutazioni del dr. __________ quale perito fiduciario

della Cassa (cfr. i doc. 6/1-4, 15/1, 31/1-4 e 43/1 dell’inc. cassa malati

tutti menzionati nella perizia del dr. __________) – non é stata del resto smentita da altri certificati da

parte di medici specialisti attestanti nuove patologie ed è stata confermata

anche dal dr. __________ sia nel rapporto finale 30 gennaio 2014 che nelle

annotazioni 11 febbraio e 3 giugno 2014 (doc. AI 66/1-4, 69/1 13 e 79/1).

In particolare – ribadito che il perito dr. __________ ha

concluso, tra l’altro, che “(…) considerando la sua ultima attività come

adeguata e leggera, a partire dal 01.02.2014, ritengo che l’assicurata sia in

grado di assicurare un lavoro amministrativo in ragione di 4 ore al giorno, con

possibilità di inserire alcune piccole pause, ciò che comporta una ulteriore

riduzione del rendimento del 10% (capacità lavorativa residua dunque 45%). (…)”

(doc. AI 65/13), osservato che dal rapporto finale SMR del 30 gennaio 2014

risulta che l’incapacità lavorativa del 55% è riferita ad un’attività al 100%

(cfr. doc. AI 66/2) e ritenuto che nell’annotazione del 6 giugno 2014 il dr. __________

ha confermato che “(…) La IL 55% (NB: riferita ad attività al 100%) data dal

perito nell’attività di salariata tiene già conto della possibilità di ampia

gestione degli orari etc.. (come citato da TIZAB a pag. 8 del suo rapporto per

indipendenti, in cima alla pagina). (…)” (doc. AI 79/1) –, non è possibile seguire l’avv. RA 1

laddove pretende che “(…) considerata l’attività professionale esercitata al

50% e l’inabilità al lavoro del 55%, per tale attività la ricorrente deve

essere considerata invalida nella misura almeno del 27.5%. (…)” (I, punto

4).

Infatti, volendo trattarla

quale dipendente (come a torto preteso dall’insorgente come si vedrà ai

prossimi considerandi) e ritenuta una capacità lavorativa del 45% nella

sua attività abituale (come espressamente confermato dal dr. __________

nel complemento del 6 febbraio 2014 sub. doc. AI 681/1) è possibile

procedere ad un confronto percentuale per valutare la perdita di guadagno

risultante dalla sua incapacità lavorativa. In questo caso, per il calcolo del

grado d’invalidità per la parte salariata, si procede come segue: la

percentuale di salariata diminuita della percentuale residua di capacità lavorativa

va moltiplicata per cento e divisa per la percentuale di salariata. Nel caso

concreto – considerata la parte

salariata del 50% e la capacità lavorativa residua nella medesima attività del

45% – il grado d’invalidità per la

parte salariata sarebbe del 10% ([50 – 45] x 100 : 50 = 10) e il discapito

economico per questa parte si attesterebbe al 5% (50 x 10% = 5%; in argomento,

con un esempio concreto e rinvii ad altri casi analoghi, cfr. il consid. 5

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 confermato nelle STF 9C_48/2013 del 9

luglio 2013;9C_240/2013 del 22 ottobre 2013 e 9C_678/2013 del 4 novembre 2013).

In questo senso tanto il

richiamo dell’intero incarto dal dr. __________ quanto l’audizione

dell’insorgente (cfr. VI e VIII) vanno respinti. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

Va inoltre ricordato che

se da una parte la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti

per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si

rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è

limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF

122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale

di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

2.10. Per il calcolo del grado

d’invalidità – ritenute la parte dedicata all’attività

indipendente e la quota dedicata alle mansioni domestiche pari al 50% (cfr.

consid. 2.6) – l’Ufficio AI ha correttamente applicato il metodo misto.

Per una fattispecie nella

quale questo Tribunale ha confermato l’applicazione del metodo misto nel caso

di un’assicurata ritenuta casalinga al 91% e indipendente al 9% vedi la STCA

32.2013.219 del 24 settembre 2014.

2.10.1. Grado d’invalidità per la

parte casalinga

2.10.1.1 L’insorgente – rinviando alle osservazioni del 29 agosto

2014 sub doc. AI 87/1-2: “(…) Per quanto attiene all’attività casalinga la

ricorrente, nelle proprie osservazioni del 29 agosto 2014, considerando gli

effettivi impedimenti ha proposto un’invalidità complessiva del 66%, da ridurre

al 33% considerato il grado percentuale di svolgimento di questa attività. (…)”

(I punto 4) – sostiene che “(…)

per la quota di casalinga le percentuali indicate nel progetto di decisione non

possono essere accettate. Il grado d’invalidità per la pianificazione,

organizzazione, ecc e per la preparazione pasti e pulizia cucina, può essere

accettato. Per contro l’assicurata presenta impedimenti nella misura del 100%

per le attività di pulizia, spesa e acquisti e bucato, cucito, ecc. Questo in

considerazione delle conseguenze della gravissima patologia della quale la

medesima soffre. Pertanto per queste attività occorre considerare un’invalidità

rispettivamente del 20%, 10% e 20%. Infine il grado di invalidità per

l’attività di cura dei figli può essere accettato. Ne consegue che per

l’attività di casalinga l’assicurata presenta un’invalidità complessiva del 66%

(14% + 20% + 10% + 20% + 2%). (…)” (doc. AI 87/2).

2.10.1.2. L’Ufficio AI, per stabilire la capacità

dell’assicurata quale casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il

26 maggio 2014 (cfr. doc. AI 72/1 e il relativo rapporto del 30 maggio 2014

sub. doc. AI 77/1-7).

Sulla base degli

accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver fissato gli impedimenti

di ogni singola mansione domestica, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 40% (doc. AI 77/6).

Valutando i singoli

impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle

dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune

mansioni.

Considerato che

l’insorgente non ha formulato valide contestazioni al riguardo limitandosi a

sostenere in modo del tutto generico che “(…) Per contro l’assicurata

presenta impedimenti nella misura del 100% per le attività di pulizia, spesa e

acquisti e bucato, cucito, ecc. Questo in considerazione delle conseguenze

della gravissima patologia della quale la medesima soffre. (…)” (doc. AI

87/2) e ricordato che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è

motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I

102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale

va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente

valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Va inoltre rilevato che

nell’inchiesta domiciliare in questione è stata correttamente stabilita una

ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di

cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100%

all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I

126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della

ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della

collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei

familiari. In virtù dell’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che

scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53,

114 V 285 consid. 3), anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze

del TFA I 407/92 e I 35/00). In particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha

rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può

svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno

temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella

misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.

Il TFA ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella

causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I

681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

In concreto, da una parte

dagli atti non risulta alcuna patologia psichiatrica, dall’altra parte il dr. __________

(senza tuttavia considerare l’aiuto dei famigliari; al riguardo nell’inchiesta

è a più riprese evidenziata l’esigibilità della collaborazione del coniuge e

questo anche avuto riguardo al fatto che egli è al domicilio per parte del

tempo) ha concluso per un’incapacità lavorativa quale casalinga del 50% (cfr.

doc. AI 65/14).

In questo senso, ribadito

che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e che l’assistente

sociale ha potuto considerare anche l’aiuto dei famigliari nei lavori che

l’assicurata non può svolgere personalmente nell’economia domestica, la

valutazione dell’inchiesta 26 maggio 2014 va quindi confermata.

Inoltre, visto quanto

precede e come suenunciato (cfr. consid. 2.9), va qui ribadito il rifiuto

dell’audizione dell’insorgente.

2.10.1.3. Posta la percentuale del 50%

quale casalinga il discapito economico per questa quota è quindi del 20% (50 x

40% = 20%).

2.10.2. Grado d’invalidità per la

parte indipendente

2.10.2.1. L’insorgente assevera che “(…)

non può essere trattata quale indipendente. Essa infatti, ancorché socia del

proprio datore di lavoro, è stata a tutti gli effetti dipendente. (…)”

(doc. I punto 4).

2.10.2.2. Dall’estratto del registro di

commercio risulta che la ricorrente è socia gerente con diritto di firma

individuale della __________ Sagl e che detiene l’intero capitale sociale (cfr.

doc. AI 29/1-2).

Secondo la giurisprudenza,

generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti

unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza

sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS per cui per la

distinzione tra attività dipendente e indipendente é determinante la condizione

economica e non giuridica (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono

considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e

della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società;

ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società

anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, dei figli o di

parenti stretti (STF I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1). L’Alta corte,

nella STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010, ha considerato quale indipendente un socio gerente di una Sagl che deteneva il 96% del capitale societario.

In questo contesto

il marginale 3028.1 delle CIGI, nel tenore valido dal 1° gennaio 2015,

prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una

società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se

una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su

quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è

giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori

indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o

procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v.8C_898/2010).

(…)”.

Nella STCA 32.2012.95 del

4 febbraio 2013 questa Corte ha confermato l’operato dell’Ufficio AI di

addizionare al salario di un assicurato, dipendente e socio gerente

dell’azienda di famiglia, la quota parte (50%) dell’utile, la cui somma è stata

considerata quale reddito da invalido. Diverso è invece il caso esaminato nella

STCA 32.2013.23 dell’11 novembre 2013 in cui quale reddito da valido di un assicurato, anch’egli dipendente e socio gerente della sua Sagl,

l’amministrazione aveva preso in considerazione solo il salario non risultando

che l’interessato percepisse anche utili aziendali.

In concreto, conformemente

alle succitate STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010 (l’assicurata detiene

l’intero capitale sociale) e marginale 3028.1 delle CIGI (l’assicurata è socia

gerente con diritto di firma individuale della Sagl datrice di lavoro), é

dunque a ragione che l’amministrazione ha trattato l’insorgente alla stregua di

un indipendente.

2.10.2.3. La consulente, nell’inchiesta

economica per indipendenti del 26 maggio 2014 (doc. AI 76/1-12), ha ritenuto un

reddito da valido pari a fr. 39'260.-- rilevando che “(…) il salario che

l’assicurata si è attribuita è rimasto stabile dal 2008 al 2011; per semplicità

prenderemo a riferimento l’Estratto dei conti individuali, che riporta il dato

lordo dei contributi. La media dei salari negli anni considerati risulta dunque

essere di fr. 35'425.--. A questa cifra dobbiamo aggiungere l’utile imposto

fiscalmente, comprensivo dei vantaggi ma dal quale sono state dedotte le

eventuali perdite, utile che, sempre negli anni considerati e nella misura

attribuita all’assicurata (50%) risulta essere di fr. 3'360.-- netti, fr.

3835.-- lordi. Il reddito senza invalidità al lordo dei contributi, risulta

essere, pertanto, di fr. 39'260.--. (…)” (doc. AI 76/8). Al riguardo

questo Tribunale – ritenuto che su questo aspetto gli atti vanno

rinviati all’amministrazione affinché proceda ad una corretta applicazione del

metodo straordinario – si limita a rilevare che nel calcolo dell’utile

si è incorsi in un errore laddove, per il 2011, la quota parte dell’assicurata

è stata calcolata in base ad una perdita di fr. 1'616.-- anziché di fr.

5'615.-- (cfr. l’evoluzione dei redditi dell’impresa e l’allegato 2 sub doc. AI

76/7 e 76/12).

Quanto al reddito con

invalidità la consulente ha, tra l’altro, evidenziato che “(…) come abbiamo

detto in altri punti del rapporto, assistiamo al calo della cifra d’affari sin

dall’anno che precede l’insorgenza del danno, con un trend che è stato

confermato in seguito e che i coniugi RI 1 hanno addotto a ragioni di natura

economica. Procedere con una valutazione della perdita raffrontando il reddito

senza e con l’invalidità non sarebbe dunque corretto, dato che verrebbe ad

inficiare il nesso di causalità tra il danno e la perdita stessa. Appare

infatti evidente, proprio per la gestione della società di carattere famigliare

e le sinergie tra i coniugi, che il calo del fatturato, e conseguentemente

degli utili aziendali, non siano da attribuire unicamente all’assenza della

signora RI 1, che offre un contributo alla gestione ma in misura assai meno

importante alla produttività. (…)” (doc. AI 76/8).

In concreto – come ritenuto dall’amministrazione che lo

ha però applicato in modo errato –,

ricordato che è sufficiente che uno dei due redditi da confrontare non sia

determinabile (cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 324), nella

fattispecie va applicato il metodo straordinario.

La consulente, nel

complemento del 4 giugno 2014 al rapporto di inchiesta del 30 maggio (doc. AI

80/1-2), ha calcolato il tasso di diminuzione del reddito dell’attività

professionale confrontando il reddito da valido di fr. 39'260.-- con quello da

invalido di fr. 34'171.--. Considerata una diminuzione del reddito

dell’attività professionale imputabile al danno di fr. 5'089.-- – al reddito di fr. 39'150.-- (“(…)

Base di calcolo (secondo l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2010,

TA7, pos. 21, liv. 4, donne Fr. 2'837.-- dato attualizzato al 2012 (lavoro al

50%) x 12 (fr. 34'044.--) + 15% (fr. 39'150.--) (…)” (doc. AI 80/1))

é stata applicata l’incapacità al lavoro ponderata del 13% ottenuta tramite il

confronto tra campi di attività per la professione di impiegata/gerente (cfr.

l’allegato 1 sub doc. AI 80/2) –, la

consulente ha sottratto tale importo al reddito da valido ottenendo un reddito

da invalido di fr. 34'171.-- (39'260 - 5'089 = 34'171).

Questo Tribunale non può

confermare il suddetto calcolo.

Infatti, in corretta

applicazione del metodo straordinario, una volta ponderati i campi di attività

senza danno alla salute (in casu 74% nell’attività amministrativa e 26% nella

vendita auto/immatricolazioni, come risulta dall’allegato 1 sub doc. AI 80/2),

il tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale è dato dal

confronto del reddito ipotetico senza invalidità (pari alla somma dei redditi

annuali senza danno considerata la percentuale lavorativa e ottenuti in ogni

singolo campo di attività in base ai rispettivi dati statistici e al livello di

qualificazione) con quello da invalido. Il reddito da invalido lo si ottiene

sottraendo a quello da valido la diminuzione del reddito dell’attività

professionale imputabile al danno (pari alla somma delle diminuzioni ottenute

in ogni singolo campo applicando al rispettivo reddito annuale senza danno la

rispettiva incapacità al lavoro) (per un caso concreto vedi la già citata STCA

32.2013.219 del 24 settembre 2014 e in particolare le tabelle ivi riprodotte a

pag. 22).

In pratica, procedendo ad

un confronto percentuale (dalla succitata tabella 1 risulta che l’incapacità al

lavoro ponderata è stata ottenuta semplicemente applicando al singolo campo di

attività il rispettivo grado d’incapacità; cfr. doc. AI 80/2) non si è tenuto

conto del fatto che i redditi senza danno nei singoli campi d’attività possono

variare a seconda della tabella applicabile e del relativo livello di

qualificazione.

Inoltre – ricordato che il dr. __________ ha

concluso per una capacità lavorativa residua del 45% tanto nella sua ultima

attività (ritenuta adeguata) quanto in un’altra attività adeguata (cfr. consid.

Considerandi

2.

) – non è dato a sapere come la

consulente (che non è medico) abbia potuto stabilire per l’attività

amministrativa e per quella di vendita auto/immatricolazioni, nell’inchiesta

del 26 maggio 2014, un grado d’incapacità del 45% rispettivamente del 60% (cfr.

doc. AI 76/11) e, nel complemento del 4 giugno 2014, del 10% rispettivamente

del 20% (cfr. doc. AI 80/2).

In particolare, ritenuto

che dai suddetti atti per l’attività di vendita auto/immatricolazioni la

consulente ha evidenziato che “(…) si tratta di attività che comportano

l’assunzione prolungata di posture in ergonomiche (all’ufficio di circolazione

in modo particolare) e che possono richiedere all’assicurata, anche nella

vendita davanti ai clienti, di dover rimanere a lungo nella posizione seduta.

Ritengo pertanto che per queste mansioni si giustifichi un grado d’impedimento

superiore rispetto a quello indicato per la mera attività amministrativa (…)”

(doc. AI 76/11) e che “(…) in questo contesto ritengo di dover considerare

un grado maggiore dato che si tratta di attività in cui all’assicurata può

essere richiesto dal contesto di assumere posture in ergonomiche per un tempo

più elevato (davanti ad un cliente per esempio o all’ufficio di circolazione)

(…)” (doc. AI 80/2) e viste le limitazioni funzionali poste dal dr. __________

(cfr. doc. AI 65/12), questo Tribunale ritiene che l’amministrazione dovrà

chiarire anche questo aspetto medico.

2.11

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché –

una volta stabilito il grado d’invalidità per la parte indipendente in corretta

applicazione del metodo straordinario dopo aver chiarito l’aspetto medico circa

il grado d’incapacità per l’attività di vendita auto/immatricolazioni (cfr.

consid. 2.10.2.3) e ritenuto il grado d’invalidità per la parte casalinga del

20% (cfr. consid. 2.10.1.2 e 2.10.1.3) –, in base al metodo misto, si

pronunci nuovamente sul diritto ad una rendita dal 1. maggio 2014.

2.12

Il ricorso – fermo restando il

diritto ad una rendita intera dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2014 – va accolto

ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché

proceda come indicato al consid. 2.11.

2.13

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Alla ricorrente,

patrocinata da un legale, vanno riconosciuti fr. 1'500.-- a titolo di

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ Gli

atti – fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1 gennaio 2013 al 30

aprile 2014 – vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al

considerando 2.11.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr.

1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti