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Decisione

32.2014.177

L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni non avendo l'assicurata un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI

31 agosto 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XII e gli allegati

sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XIII).

1.10. Con le osservazioni del 24

febbraio 2015 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al

vaglio del SMR, ha concluso che fino all’emissione della decisione impugnata

sono confermate le conclusioni del SMR, basate sull’accertamento eseguito dal

Dr. __________ (doc. XIV+1).

Il doc. XIV e l’allegato

sono stati inviati per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XV)

Considerandi

2.1

Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurata.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique

de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va infine

ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei

redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche

cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18

ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA

inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.2

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid.

2.

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr.

18.

p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile

2000.

consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

L’art.

72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche

pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o

più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio

federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono

attribuiti con metodo aleatorio”.

Per

mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha

allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,

SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.

288.

e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In

una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale

federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche

pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure

DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A

proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che

secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_947/2011 del

27.

gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc).

La

giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2.).

Il

Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va

dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del

fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un

periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009

del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza

32.2013.183

del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale

federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del

31.

maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308

del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale

amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.3

Nel caso in esame, l’Ufficio

AI ha fondato la propria decisione di diniego delle prestazioni AI sulla base

della valutazione del Dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR)

dell’AI, il quale si è a sua volta fondato sulla valutazione peritale del Dr. __________,

svolta per conto dell’assicuratore malattia __________ (doc. LAMal 33-1).

Il Dr. __________, spec.

FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nella perizia del 2

luglio 2014, dopo aver esposto l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni

obiettive, ha posto la seguente diagnosi:

“(…)

·

Artrosi talo-navicolare importante a destra (e secondo gli atti

presente in forma minore anche a sinistra) con limitazioni algiche e

strutturali della caviglia e del retropiede destro; in attesa dell'intervento

di osteotomia correttiva e artrodesi previsto per gennaio 2015

·

Sindrome lombovertebrale cronica, attualmente lieve, senza segni

di sofferenza radicolare in/con

-

turbe statiche del rachide (piatto)

-

alterazioni degenerative plurisegmentali tra L3 e S1

secondo RM lombare del 12.04.2010 e

del 24.07.2012)

·

Esiti da impianto di un'endoprotesi monocompartimentale laterale

nel ginocchio destro per gonartrosi a varo in stato dopo remota resezione del

menisco mediale bilateralmente (in artrotomia all'età di 15 rispettivamente 16

anni)

·

Iniziale gonartrosi a sinistra secondo gli atti (valutazione Dr.

__________, 05.07.2013), clinicamente silente.

·

Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori in stato dopo

tre interventi chirurgici per varicosi

·

Sovrappeso (177,5 cm/99 kg)” (doc. LAMal 33-7).

Secondo il perito la

capacità lavorativa dell’assicurata, nella sua abituale attività di impiegata

di macelleria, è del 50% (riduzione del rendimento) fino all’operazione al

piede destro del mese di gennaio 2015 (che porterà a un’inabilità al lavoro del

100% di 4-6 mesi), mentre in un’attività adeguata, rispettosa delle limitazioni

fissate dal Dr. __________, l’abilità è piena (100%).

Nel rapporto finale dell’8

settembre 2014 il Dr. __________ del SMR ha ripreso la diagnosi, la capacità

lavorativa residua e le limitazioni funzionali indicate dal perito (doc. AI

41-1).

2.4

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal Dr. __________, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Il perito ha posto la

diagnosi esposta al consid. 2.3. e concluso per una capacità lavorativa del 50%

nell’abituale attività (riduzione del rendimento) fino all’operazione al piede

destro del mese di gennaio 2015, mentre in un’attività adeguata l’abilità è del

100%.

Da parte sua, il

ricorrente ha contestato la valutazione medica peritale facendo riferimento al

referto del 4 marzo 2014 della Dr.ssa __________ e del Dr. __________,

specialisti nella chirurgia del piede della __________ di __________ e al

rapporto del 12 giugno 2014 del Dr. __________ (cfr. doc. I, pag. 2).

I sanitari della __________

hanno, in particolare, diagnosticato il sospetto di un’osteonecrosi del talo e

del navicolare (“Verdacht auf Osteonekrose des Talus und des Os naviculare

rechts”) e consigliato una RM e un consulto angiologico per l’insufficienza

venosa (doc. AI 33-3).

I medici della __________

non hanno però dato indicazioni circa la capacità lavorativa residua o i limiti

funzionali dell’assicurata.

Questo referto è stato

preso in considerazione dal perito Dr. __________ (cfr. perizia pag, 4, doc. AI

33-4) e non permette di distanziarsi dalle conclusioni del perito.

Per quanto riguarda il

rapporto del 12 giugno 2014 del Dr. __________, FMH in medicina interna e

dunque non specialista nella materia che qui ci occupa, egli ha posto una

diagnosi sovrapponibile a quella del Dr. __________ e indicato che “La

signora RI 1 risulta inabile al 50% dal 20.01.2014 a seguito soprattutto dei

forti dolori ai piedi, più accentuati a dx, che si localizzano a livello

dell’articolazione di Chopart con messa in evidenza di una grave artrosi

talo-navicolare che è stata oggetto di una valutazione presso la __________ (…)

con programmazione di un intervento di artrosi dapprima a dx ed in seguito a sx

nel corso del prossimo mese di gennaio. Lavorando ora la signora RI 1 al 50%

con possibilità di riposarsi e non protrarre a lungo la posizione eretta i

dolori, grazie anche ad antinfiammatori non steroidali, risultano al momento

ancora controllabili” (doc. AI 33-1).

Anche questo referto è

stato valutato dal perito (cfr. perizia pag, 4, doc. AI 33-4) e non si

distanzia dalle conclusioni di quest’ultimo, né per quanto riguarda la diagnosi

della patologia al piede destro, né riguardo la capacità lavorativa residua

nell’attività di venditrice (50%).

Il ricorrente ha quindi prodotto

lo scritto del 5 febbraio 2015, unitamente alla documentazione riguardante

l’intervento al piede destro del 22 gennaio 2015 (doc. XII+ B1/4).

Nell’annotazione del 23

febbraio 2015 il Dr. __________ del SMR ha sottolineato che tutte la patologie

osteoarticolari dell.ssicurata sono state prese in considerazione dal Dr. __________

(doc. XIV1).

Questa valutazione può

essere fatta propria dal TCA.

Tuttavia, viste le

conclusioni del Dr. __________ riguardo all’intervento al piede destro: “l’operazione

non ripristinerà una funzione normale del piede (artrodesi) non escludo

risvolti anche sulla futura capacità lavorativa della paziente nel suo lavoro

attuale” (doc. AI 33-12), il TCA ritiene opportuno trasmettere comunque

all’amministrazione gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio (cfr.

art. 87 cpv. 2 OAI).

2.5

In sede di risposta,

l’Ufficio AI ha evidenziato che dopo la decisione del 23 settembre 2013 l'assicurata

la ripreso la propria attività abituale, ciò che comporta un'interruzione

notevole del periodo di attesa, avendo ella lavorato per almeno 30 giorni

consecutivi giusta l'art. 29ter OAI.

Questo comporta – secondo

l’amministrazione – un nuovo computo dell'anno di attesa dopo insorgere della

nuova incapacità lavorativa, nello specifico dal 20 gennaio 2014.

“II grado d'invalidità

poteva, quindi, essere stabilito unicamente alla scadenza dell'anno di attesa

con l'insorgere dell'evento assicurato e non durante il periodo di attesa. Fino

al momento dell’emissione della decisione risultava non realizzata la

condizione dell’anno di attesa, pertanto la decisione di rifiuto di prestazioni

va confermata per tale motivo” (doc. IV)

Ai sensi dell'art. 28 cpv.

1.

LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008:

" L’assicurato

ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione

ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un’incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza

notevole interruzione; e

c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

Ai sensi dell’art. 29ter

OAI, se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni

consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto.

Vi è interruzione notevole

del termine di 360 giorni ai sensi del “vecchio” art. 29 cpv. 1 LAI, ripreso

ora dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l'assicurato è interamente abile

e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro

economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p.

571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di

ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze

dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964

p. 168).

Nella decisione del 23

settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha ripreso i

seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

·

100% dal 21 gennaio 2013 al 28 aprile 2013

·

50% dal 29 aprile 2013 al 31 luglio 2013.

Nel rapporto medico del 22

maggio 2013 il Dr. __________ dell’__________ di __________ ha fissato

un’abilità al lavoro del 100% dal 1° agosto 2013 (doc. AI 15-4).

Dal verbale di chiusura

del 14 agosto 2013 la consulente AI __________ ha indicato che “L’assicurata

ha ripreso la propria attività lavorativa” (doc. AI 17-1)

Con lo scritto dell’11

settembre 2013 l’assicurata precisava quanto segue:

“(…)

In relazione ai gradi di incapacità al lavoro da voi indicati non

ho osservazioni, tengo però a precisare che mi rimangono comunque dei problemi

di salute alle ginocchia, nonché alla schiena, che in futuro – se dovessero

peggiorare – potrebbero compromettere fortemente la mia capacità lavorativa,

per cui dalle vostre indicazioni comprendo che semmai, in tale evenienza, la

mia pratica potrà essere riaperta senza ulteriori formalità” (doc. AI 20-1).

L’Ufficio AI, il 17

settembre 2013, ha confermato all’assicurata che “in presenza di un

peggioramento del suo stato di salute ha facoltà di presentare una richiesta di

riesame con i rispettivi giustificativi medici” (doc. AI 21-1).

Con la nuova domanda di

prestazioni l’assicurata ha indicato un’inabilità al lavoro del 50% dal 20

gennaio 2014 (formulario di richiesta prestazioni pto. 4.4., doc. AI 23-3).

Nel questionario del

datore di lavoro del 18 luglio 2014 la __________ alla domanda pto. 2.7. “Attività

lavorativa prima dell’insorgenza del danno alla salute” ha indicato

l’attività di venditrice fino al 18 gennaio 2014 e al 50% dopo il 20 gennaio

2014.

(pto. 2.8.,doc. AI 37-3).

Anche

le successive certificazioni mediche del Dr. __________ del 12 giugno 2014

(doc. AI 33-1), del 7 agosto 2014 (doc. LAMal 34-1) e la perizia del Dr. __________

(doc. LAMal 33-1), indicano l’inabilità al lavoro a partire dal 20 gennaio

2014.

Si

rileva inoltre che l’assicuratore malattia __________ ha riconosciuto all’assicurata

l’indennità giornaliera al 50% dal 20 gennaio 2014 (doc. LAMal 35-1).

Alla

luce di quanto sopra, il TCA non può che approvare l’agire

dell’amministrazione, in quanto l’assicurata con la ripresa della propria

attività presso la macelleria nel mese di agosto 2013 ha interrotto il periodo

di attesa per oltre cinque mesi. Di conseguenza, un nuovo periodo di attesa ha

preso inizio solamente al 20 gennaio 2014.

Tuttavia,

all’emissione della decisione impugnata (l’11 novembre 2014), l’anno di attesa

non era ancora concluso.

In

tali circostanze non avendo l’assicurata presentato un periodo ininterrotto di

un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 28 LAI,

la richiesta di prestazioni va respinta.

La decisione impugnata va

dunque confermata e il ricorso respinto.

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti vengono trasmessi

all’UAI, affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato al consid. 2.4.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti