32.2014.178
Invalidità. Accertamento lacunoso dei fatti da parte dell'amministrazione. Rinvio atti
14 gennaio 2015Italiano8 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.178
rg/sc
Lugano
14 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 ottobre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - nel
maggio 2014 RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando
problemi alla spalla destra a seguito di infortunio (doc. AI 2);
-
per decisione 24 ottobre 2014 (preavvisata il 19 maggio 2014) l’Ufficio AI ha
negato il diritto a prestazioni non avendo l’assicurata presentato ininterrottamente
un anno di incapacità lavorativa del 40% (art. 28 LAI);
- contro
suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA
1. Rimprovera in sostanza all’amministrazione di non aver proceduto, prima di
emettere il querelato provvedimento, ai necessari accertamenti volti a definire
il suo stato di salute, la conseguente incapacità lavorativa, la decorrenza della
stessa e la sua durata, richiamando al riguardo l’incarto completo
dell’assicuratore infortuni (__________), dell’assicuratore malattia (__________)
e producendo ulteriore refertazione medica (doc. L). Conclude postulando il
riconoscimento di una mezza rendita da novembre 2014, in subordine il rinvio della causa all’Ufficio AI per i necessari accertamenti;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI riconosce di non aver accertato in maniera
completa la fattispecie, precisando come debbano in effetti ancora essere acquisiti
agli atti rispettivamente aggiornati gli incarti LADI, LAMAL e LAINF, come
debbano parimenti essere assunte informazioni presso la Clinica __________ e __________
onde verificare i periodi di malattia e come appaia infine necessario richiedere
un rapporto medico completo al curante dr. __________. Chiede quindi
implicitamente – per quanto è dato di capire – in via principale la
retrocessione degli atti per complemento istruttorio e nuova decisione dopo
esame da parte del SMR, delle nuove risultanze istruttorie e anche della
recente certificazione prodotta col gravame; in subordine postula invece la reiezione
del gravame;
-
con scritto 16 dicembre 2014 l’insorgente comunica di condividere la proposta
dell’amministrazione non senza evidenziare come nella risposta di causa venga
riconosciuta la pertinenza di quanto sostenuto sia nelle osservazioni al
progetto di decisione del 19 maggio 2014 sia nel ricorso, osservando quindi che
nulla osta al rinvio della causa all’amministrazione per ulteriori accertamenti
e nuova decisione a condizione però che le vengano riconosciute congrue
ripetibili;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- nel
caso concreto questo TCA, alla luce della refertazione medica agli atti, ritiene
vi sia effettivamente la necessità, evidenziata nel gravame e condivisa
dall’amministrazione nelle more della presente procedura, di esperire ulteriori
accertamenti prima di potersi pronunciare con chiarezza sulla domanda di
prestazioni presentata dall’assicurata nel maggio 2014;
- in
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché proceda ad una valutazione più completa
della fattispecie, acquisendo, aggiornando ed esaminando nella loro completezza
gli incarti LADI, LAMAL e LAINF, assumendo inoltre le informazioni presso la
Clinica __________ e __________ per la verifica dei periodi di malattia e richiedendo
anche un rapporto medico completo al curante dr. __________, considerando pure
Fatti
il rapporto medico del dr. __________ ed anche gli aggiornamenti
relativi al recente ricovero presso la Clinica __________. In esito a tali
nuove indagini e se del caso dopo aver esperito ulteriori accertamenti
che si rendessero necessari, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante
l’emissione di una decisione, sul diritto di RI 1 a prestazioni;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
Considerandi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI;
-
alla parte ricorrente, patrocinata da un avvocato e vincente in causa, spetta
un’indennità per ripetibili di fr. 1'800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, art.
30.
Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
§
La decisione del 24 ottobre 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
all’insorgente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti