Lexipedia

Decisione

32.2014.178

Invalidità. Accertamento lacunoso dei fatti da parte dell'amministrazione. Rinvio atti

14 gennaio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il rapporto medico del dr. __________ ed anche gli aggiornamenti

relativi al recente ricovero presso la Clinica __________. In esito a tali

nuove indagini e se del caso dopo aver esperito ulteriori accertamenti

che si rendessero necessari, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante

l’emissione di una decisione, sul diritto di RI 1 a prestazioni;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

Considerandi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI;

-

alla parte ricorrente, patrocinata da un avvocato e vincente in causa, spetta

un’indennità per ripetibili di fr. 1'800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, art.

30.

Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

§

La decisione del 24 ottobre 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

all’insorgente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti