32.2014.179
Ricorso tardivo. Non dati i requisiti per una restituzione del termine
5 febbraio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.179
FS
Lugano
5 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 ottobre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - nel
novembre 2012 RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1/1-7);
- esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 22 ottobre 2014 (preavvisata il 12
agosto 2014; doc. AI 49/1-3) l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a
prestazioni (doc. AI 52/1-4);
- contro
la succitata decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicura-ta ha interposto il
presente ricorso con il quale (con argomentazioni di cui si dirà se necessario
in seguito) ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di riconoscerle il
diritto ad una mezza rendita, subordinatamente ad un quarto di rendita;
- con
la risposta di causa – osservato
che “(…) la decisione amministrativa del 22 ottobre 2014 è stata trasmessa
al sindacato __________, rappresentante legale dell’assicurata come da procura
agli atti (inc. AI, n. 44 e 45), lo stesso giorno per raccomandata con n. __________
(cfr. lista raccomandate annessa, doc. 1 e 2). La raccomandata è stata
recapitata il 24 ottobre 2014 come risulta dal tracciamento degli invii de La
Posta (doc. 3 “Track & Trace” annesso). Il termine di 30 giorni per l’invio
del ricorso è iniziato a decorrere quindi il 25 ottobre 2014, scadendo domenica
23 novembre 2014, con termine riportato al primo giorno lavorativo
seguente, quindi a lunedì 24 novembre. Il ricorso di parte ricorrente
datato 24 novembre è però stato spedito il 25 novembre 2014 (cfr. busta
ricorso) ed è giunto al lodevole Tribunale il giorno successivo. Il ricorso
spedito il 25 novembre 2014 risulta essere tardivo. (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto di dichiarare il
ricorso irricevibile in quanto intempestivo;
- con
lettera del 22 dicembre 2014 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che “(…)
prendo atto che contrariamente a quanto indicato sulla decisione impugnata, il
sindacato formalmente non ha ritirato la posta lunedì mattina 27 ottobre, ma
venerdì 24 ottobre, poco prima della chiusura degli sportelli. Chiedo pertanto
la restituzione in intero del termine di ricorso perché di certo la
colpa del rappresentante della ricorrente è lieve: il fatto di aver ritirato la
posta venerdì sera prima del week-end piuttosto che lunedì mattina non ha
creato alcun vantaggio, ritenuto che durante il fine settimana non ha lavorato.
È pure comprensibile che la posta, pur essendo stata ritirata venerdì sera, sia
stata trattata soltanto lunedì mattina. Inoltre, siamo in presenza di motivo di
riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, rispettivamente revisione
ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, ritenuto che la decisione impugnata è
chiaramente errata ab origine. […] Di conseguenza, al di là del rispetto o meno
del termine di ricorso, l’Ufficio AI è tenuto a sottoporre a revisione, sub
riconsiderazione la decisione emessa. Si chiede pertanto di entrare nel merito
del ricorso, in subordine di rinviare gli atti all’Ufficio AI per nuova decisione.
(…)” (VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- in
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60
cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA). Il termine di
ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Per la
giurisprudenza un invio raccomandato si considera notificato al
più tardi l'ultimo giorno del termine di ritiro dal suo arrivo all'ufficio
postale del destinatario (DTF 134 V 49, 123 III 492). Secondo la LPGA,
una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di
un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il
settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv.
2bis LPGA). Inoltre, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o
un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo
giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso,
dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art.
60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA). Secondo la giurisprudenza, il
principio della notificazione fittizia di cui all’art. 38 cpv. 2bis LPGA (nel
senso che un invio raccomandato si considera notificato al più
tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio
postale del destinatario) si applica non solo nel caso di invio di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella
postale, ma anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso
l'ufficio postale (DTF 134 V 52; STF 8C-89/2011 del 24 febbraio 2011). Tale finzione
di notifica presuppone tuttavia che il destinatario debba ragionevolmente
attendersi, in buona fede, l’intimazione di un atto (DTF 134 V 52; Kieser, ATSG
Kommentar, 2.ed., all’art. 18 n. 11). Di conseguenza, una
parte che, durante una procedura pendente, si assenta per un certo periodo di
tempo dal luogo indicato alle autorità, omettendo di prendere delle
disposizioni necessarie affinché gli invii postali che pervengono a questo
indirizzo le vengano trasmessi o di informare l’autorità sul luogo dove può
essere raggiunta o, ancora, di designare un rappresentante abilitato ad agire
in suo nome, non può prevalersi della sua assenza in occasione del tentativo di
notifica di una comunicazione ufficiale al suo indirizzo abituale, se doveva
attendersi con una certa verosimiglianza di ricevere una tale comunicazione
(DTF 119 V 89 consid. 4b, 123 III 492; STF 8C-89/2011 del
24 febbraio 2011). Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla
giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso
di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a
decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (DTF 131
V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 e segg.). Gli atti
scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a
un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA).
Secondo la giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non
è necessario che il diretto interessato lo ritiri, ma è sufficiente che l’atto
entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1). Se il termine di
ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito del ricorso, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
- nella
concreta evenienza, come accertato dall’Ufficio AI, la decisione impugnata del
22 ottobre 2014 è stata inviata per raccomandata lo stesso giorno al sindacato __________
(al-l’epoca patrocinatore dell’assicurata; cfr. doc. AI 44/1 e 45/1) che l’ha
ritirata il 24 ottobre 2014 (IV/1-3). Il termine di ricorso di 30 giorni ha
iniziato pertanto a decorrere il 25 ottobre 2014 ed è quindi giunto a scadenza,
considerato che l’ultimo giorno era una domenica, lunedì 24 novembre 2014.
Entro questa data, dunque, l'assicurata avrebbe dovuto consegnare l’impu-gnativa
a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero (cfr. STF 9C_448/2009 del 28
agosto 2009). Consegnato alla posta, per contro, solo il martedì 25 novembre
2014 (cfr. I e busta allegata), il ricorso di RI 1 è quindi tardivo;
- ai
sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Prima dell'entrata in
vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA C 366/99 del
18 gennaio 2000; DTF 123 V 106 consid. 2a; 114 V 123 consid. 3b). Per "impedimento
non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la
forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o
da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate
oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata
una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21
novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozial-versicherung, Zurigo 1999, pag.
170 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurigo 1998, n. 151). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto
della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario
che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STFA K
34/03 del 2 luglio 2003). La giurisprudenza ammette ad esempio che il decesso,
una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia
seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano
costituire un impedimento non colposo (DTF 112 V 255). Non basta però che
l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito,
lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare
un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8,
pag. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
La giurisprudenza ha segnatamente negato la restituzione dei termini nel caso
di una malattia che non impediva completamente il rispetto dei termini (DTF 112
V 256), di una parziale incapacità lavorativa o di un sovraccarico di lavoro
(cfr. Kieser, op. cit., N. 7 ad art. 41, pag. 527);
- in
concreto l’insorgente non fa valere alcun valido motivo, ai sensi della succitata
giurisprudenza, che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.
In particolare un motivo d’impedimento non può essere ravvisato ai sensi della
summenzionata giurisprudenza nell’addotta circostanza secondo la quale “(…) il
fatto di aver ritirato la posta venerdì sera prima del week-end piuttosto che
lunedì mattina non ha creato alcun vantaggio, ritenuto che durante il fine
settimana non ha lavorato. È pure comprensibile che la posta, pur essendo stata
ritirata venerdì sera, sia stata trattata soltanto lunedì mattina. (…)”
(VI);
- quanto
all’asserita esistenza di motivi per procedere ad una revisione e/o riconsiderazione
ex art. 53 LPGA della decisione impugnata competente a decidere in merito è
l’Ufficio AI. La lettera 22 dicembre 2014 dell’avv. RA 1 (VI) va pertanto
trasmessa all’amministrazione per le proprie incombenze;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto
l’esito della vertenza alla ricorrente vengono accollati fr. 200.-- di spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§ La
lettera 22 dicembre 2014 dell’avv. RA 1 (VI) è trasmessa all’Ufficio AI per i
suoi incombenti conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti