32.2014.18
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14 novembre 2014Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2014.18
FS
Lugano
14 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 gennaio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1969, da ultimo attivo quale responsabile tecnico (capo meccanico/ricezionista/magazzino)
presso il Garage __________ (cfr. doc. AI 23/1-12), il 31 agosto 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando i seguenti danni alla salute: “(…)
Causa tamponamento violento, riduzione delle capacità e prestazioni fisiche. A
dipendenza delle attività quotidiane, dopo circa max. 30 min. a max. 3 ore con
schiena eretta, necessito riposo, problemi di lombare e diffusi (…)” (doc.
AI 7/1-10).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso –
segnatamente la perizia pluridisciplinare 20 novembre 2013 del SAM (doc. AI
55/1-56) e il rapporto finale 26 novembre 2013 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 56/1-3) – l’Ufficio AI,
con decisione 8 gennaio 2014, preavvisata il 7 maggio 2013 (doc. AI 30/1-2), ha
negato all’assicurato il diritto a prestazioni non essendo adempiuto il periodo
di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ritenuta la
capacità lavorativa del 100%, a contare dal 15 marzo 2012, tanto quale
responsabile tecnico di un garage con compiti prettamente amministrativi ed organizzativi
quanto in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti (doc. AI
58/1-3).
1.3. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in
seguito – ha contestato la
valutazione medica postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita sino
al 31 dicembre 2013 (I).
1.4. Con
la risposta di causa – osservando di
essersi basato unicamente sulla documentazione medica concernente l’infortu-nio
del 15 febbraio 2012 ma anche sulla perizia pluridisciplinare del 20 novembre
2013 del SAM, ritenuto che oggetto del contendere è il diritto ad una rendita
d’invalidità per il periodo dal 1. marzo al 31 dicembre 2013, visto che dal
confronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 21% inferiore al minimo
pensionabile del 40% ai sensi dell’art. 28 LAI e rilevato che l’assicurazione
disoccupazione ha aperto un periodo quadro per la riscossione delle prestazioni
dal 24 aprile 2013 al 23 aprile 2015 e da aprile a dicembre 2013 ha versato le relative indennità – l’Ufficio AI ha
chiesto di respingere il ricorso (IV e IV/1).
1.5. Con
lettera del 20 marzo 2014 l’assicurato ha contestato l’applicazione del livello
di qualifica 2 della tabella TA1 per il calcolo del reddito da invalido sostenendo
che al suo caso va applicato invece il livello 3 “conoscenze professionali e specializzate”
(VI).
1.6. Con
osservazioni del 2 aprile 2014 l’Ufficio AI –
ribadita l’applicabilità del livello di qualifica 2 visto anche che dal 1.
gennaio 2014 svolge la funzione di direttore di filiale presso la ditta __________
di __________ e rilevato che pur volendo applicare il livello di qualifica 3 il
grado d’invalidità non raggiungerebbe il minimo pensionabile attestandosi al
35% – ha confermato la domanda di
reiezione del ricorso (VIII e VIII/1).
1.7. Invitato
a presentare osservazioni scritte sui doc. VIII e VIII/1 (IX), dopo la chiesta
proroga del termine (X), l’assicurato ha comunicato al TCA di rinunciare a
presentare osservazioni in merito (XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del
diritto ad una rendita (senza
specificare nel petitum di quale grado, ancorché al punto 10 del ricorso ha
sostenuto che: “(…) Il sig. RI 1 era perciò inabile al lavoro con un grado
di invalidità del 60% al termine dell’anno di attesa e senza interruzione. Ciò
gli dà il diritto ad una rendita di tre quarti in rapporto ad una rendita
intera (art. 28 LAI). (…)” (I, punto 10 a pag. 9)) fino al 31 dicembre 2013.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Nel
caso in esame, ricevuta la domanda di prestazioni – vista la documentazione agli atti e ritenuta la
valutazione del 18 giugno 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 39/1) – l’amministrazione ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 40/1-3, 41/1, 42/1-2, 43/1-2 e 47/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare del 20 novembre 2013 (doc. AI 55/1-56) risulta che i
periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche
esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________)
e neurologica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervico-vertebrale e lombo-vertebrale con/su:
- alterazioni degenerative a livello cervicale
(piccola ernia discale C2-C3 nel recesso laterale di sin., con lieve
restringimento del neuroforame a sin., piccola ernia discale paramediana ds.
C5-C6, senza neuro compressione, minima protrusione discale diffusa C6-C7),
- alterazioni degenerative a livello lombare
(discopatia L5-S1),
- spondilolistesi L5 su S1 di primo grado secondo
Meyerding, in spondilolisi bilaterale di L5,
- iperlassità legamentare,
- disturbi statici del rachide (appiattimento
della dorsale e della lombare, protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa
dorsale),
- decondizionamento muscolare,
- cefalea cervico-cefalica.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Reazione di disadattamento mista (ICD-10 F 43.22).
Dislipidemia.
Epatopatia.
Talassemia minor.
Obesità con BMI di ca. 30 kg/m2.
Sindrome delle apnee da sonno oligosintomatica e non
trattata.
(…)" (doc. AI 55/20-21)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L’A.
raggiunge una capacità lavorativa del 100% come responsabile tecnico di un
garage con compiti prettamente amministrativi ed organizzativi. (…)” (doc.
AI 55/27), il SAM ha concluso:
"
(…)
8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista psichiatrico l’A. presenta una
reazione di disadattamento mista con una capacità lavorativa totale. Si
consiglia una terapia antidepressiva (per esempio con Duloxetina) che ha un ottimo
influsso sulla soglia del dolore e sull’ansia.
Dal punto di vista reumatologico l’A. è abile al 100%
in un’attività rispettosa dei limiti descritti precedentemente e nell’ultima
attività di responsabile tecnico con funzioni prettamente amministrative ed
organizzative. Non può invece svolgere con pieno rendimento le mansioni di meccanico,
Considerandi
rispettivamente magazziniere, non soddisfacendo i limiti funzionali e di carico
descritti precedentemente.
Dal punto di vista neurologico l’A. è totalmente abile
al lavoro.
Globalmente l’A. raggiunge una capacità lavorativa del
100% come responsabile tecnico di garage con compiti prettamente amministrativi
ed organizzativi dal 15.3.2012 (ad un mese dall’incidente) e continua.
Sconsigliamo l’attività di meccanico e di magazziniere
non potendo più rispettare i limiti funzionali e di carico descritti
precedentemente.
Dal punto di vista terapeutico si consiglia
l’introduzione di un antidepressivo per modulare il dolore, un calo ponderale
ed un rinforzo muscolare (il tutto per migliorare la qualità di vita dell’A.).
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Si consiglia un aiuto al collocamento affinché l’A.
possa rientrare al più presto nel mondo lavorativo.
Dal punto di vista psichiatrico e neurologico l’A. è
totalmente abile al lavoro.
Dal punto di vista reumatologico l’A. è abile al lavoro
al 100% in un’attività adatta rispettosa dei limiti funzionali e di carico
descritti precedentemente.
Globalmente l’A. raggiunge una capacità lavorativa del
100% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali e di carico descritti
precedentemente dal 15.3.2012 (ad un mese dall’incidente) e continua.
10.
OSSERVZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Domande particolari non sono poste.
Al medico di famiglia abbiamo inviato una copia degli
esami di laboratorio.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all’Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 55/27-28)
L’Ufficio
AI – considerate le risultanze
peritali e ritenuto il rapporto finale 26 novembre 2013 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 56/1-3) – con decisione 8
gennaio 2014 ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI
58/1-3).
2.6
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3.
e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento
medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti
di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi
deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________
il quale – confermando le
succitate valutazioni del SAM – ha
stabilito un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 17
febbraio al 14 marzo 2012 e una capacità al lavoro totale in un’attività
adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal 15 marzo 2012 (vedi il
rapporto finale SMR del 26 novembre 2013 sub doc. AI 56/1-3).
La
dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 55/1-56) – che ha tenuto conto di tutta la
documentazione medica versata agli atti; in particolare, avuto riguardo alla documentazione
contenuta nell’incarto Lainf, va qui rilevato che in quell’ambito questo
Tribunale, con STCA del del 24 marzo 2014 [inc. 35.2013.38], ha confermato la
decisione su opposizione del 13 maggio 2013 con cui l’assicuratore infortuni
aveva dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1.
aprile 2013; il TF, con STF 8C_427/2014, ha infine ritenuto inammissibile il
ricorso contro la suddetta STCA –
non è stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie.
In
particolare – pur avendone avuto la
possibilità visto che la perizia del SAM gli è stata trasmessa come richiesto
(cfr. doc. AI 59/1 e 60/1) –,
l’insorgente non si è minimamente confrontato con la valutazione peritale e
nemmeno ha prodotto la benché minima documentazione medica atta a mettere in
dubbio le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.
Va
qui del resto evidenziato che il dr. __________, FMH in medicina interna e
reumatologia, nel rapporto medico del 5 ottobre 2012 (doc. AI 12/1-5) ha, in
particolare, attestato che “(…) dal mio punto di vista in un lavoro
d’ufficio l’assicurato è totalmente abile al lavoro a partire da 1 mese dopo
l’infortunio del 15.2.2012. In attività pesanti a mediamente pesanti vi è
un’incapacità lavorativa che può raggiungere il 40% a causa dei problemi
degenerativi della colonna cervicale e della colonna lombare in presenza di una
spondilosi bilaterale con listesi grado I. (…)” (doc. AI 12/3, punto 1.6).
Anche
il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel rapporto
concernente la degenza dal 10 al 20 aprile 2012 presso la Clinica __________, __________
(doc. AI 22/8-9), ha, tra l’altro, attestato che “(…) ho discusso a lungo
con lo stesso [ndr.: si riferisce all’insorgente], continuerà presso di
noi ancora una fisioterapia attiva a secco ed in acqua ed è già previsto un
controllo presso il Dr. __________, un prolungamento dell’inabilità lavorativa
non ha giustificazioni dal punto di vista reumatologico per cui gli ho detto
che bisognerà perciò riprendere il lavoro. Lui però ha già perso il posto di
lavoro; in sostanza assistiamo ad una progressiva cronicizzazione con
l’apparizione di tutte le bandiere gialle per questo rischio. Durante la
degenza non abbiamo registrato complicazioni internistiche. (…)” (doc. AI
22/9).
In
simili circostanze, stante quanto precede, questo Tribunale deve dunque
confermare un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 17
febbraio al 14 marzo 2012 e – fatto
salvo il periodo dal 10 al 20 aprile 2012 in cui è stato degente presso la Clinica __________, __________ (doc. AI 22/8-9) –
un’abilità lavorativa totale in un’attività adeguata rispettosa delle
limitazioni funzionali poste dal 15 marzo 2012.
2.8
Quanto
alla valutazione economica, contestata limitatamente al calcolo del reddito
ipotetico da invalido, va rilevato quanto segue.
Per
il reddito da valido l’Ufficio AI ha concluso che “(…) nel caso di specie,
lavorando al 100% quale responsabile tecnico/capo officina presso il Garage __________
di __________, l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2012 la somma annua di
CHF 103'402 (cfr. doc. 23-2 incarto AI e 18 + 21 incarto LAINF) e nel 2013
l’importo annuo di CHF 104'126.- (+ 0.7% secondo la stima trimestrale
dell’evoluzione dei salari nominali). (…)” (IV pag. 3).
Questa
valutazione secondo la quale, nel 2013, il reddito da valido si attesta a fr.
104'126.-- – conforme al salario
mensile per l’anno 2012 di fr. 7'954.-- per tredici mensilità indicato dal
datore di lavoro (doc. AI 23/2-3 punti 2.10, 2.11 e 2.12) e in corretta
applicazione, per il 2013, dell’aumento dello 0.7% secondo la stima
dell’evoluzione dei salari nominali –,
può essere fatta propria da questo Tribunale.
Per
il reddito da invalido – vista la
formazione acquisita e le esperienze lavorative nell’ambito del settore automobilistico
presso diversi datori di lavoro sempre con mansioni di amministrazione e
management (cfr. al riguardo le note del 24 febbraio e del 26 marzo 2014 sub
IV/1 e VIII/1) – la consulente in
integrazione professionale ha applicato la tabella TA1 divisioni economiche RSS
Svizzera 2010 e più precisamente il salario mensile valido per il livello di
qualifica 2 della divisione 45 “commercio e riparazione di autoveicoli” pari a
fr. 6'293.--.
Il
salario di fr. 6'293.-- –
applicando gli indici dei salari nominali nel 2010 di 124.4626 e nel 2012 di
126.
, considerate le ore lavorative medie nella divisione pari a 42.3 e
moltiplicato per 12 – è stato
aggiornato al 2012 ottenendo quale salario annuo l’importo di fr. 81'294.--
(cfr. la tabella del 24.02.2014 allegata a IV/1).
Va
qui osservato che la durata media del lavoro della divisione non è di 42.3 ore bensì
di 41.9 ore (cfr. tabella B 9.2 sezione G “commercio; riparazione di automobili
e motocicli” pubblicata in La vie économique, 1/2-2014, pag. 94).
Di
conseguenza – corrette le ore
lavorative nella divisione pari a 41.9 e applicato l’aumento dello 0.7% secondo
la stima dell’evoluzione dei salari nominali –
il reddito da invalido per il 2013 si attesta a fr. 81'088.74 (6'293 : 124.4626
x 126.7001 x 41.9 : 40 x 12 e aumentati dello 0.7% = 81'088.74).
Ritenuti,
per il 2013, un reddito da valido di fr. 104'126.-- e da invalido di fr.
81'088.74, si ottiene un grado d’invalidità del 22%
([104'126 - 81'088.74] x 100 : 104'126 = 22.12% arrotondato al 22% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad
alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
Anche
volendo applicare, come preteso dall’insorgente e per pura ipotesi di lavoro – oltre alla formazione e all’iter professionale
addotti dalla consulente in integrazione nelle note del 24 febbraio e 26 marzo
2014.
sub. IV/1 e VIII/1 va pure considerato che dal 1. gennaio 2014 è stato
assunto quale direttore di filiale (membro dei quadri) dalla __________ –, il livello di qualifica 3 al calcolo del
reddito da invalido, il risultato non cambierebbe.
Infatti,
in questo caso, ritenuto il salario mensile valido per il livello di qualifica
3.
della divisione 45 “commercio e riparazione di autoveicoli” pari a fr.
5'210.--, il reddito da invalido sarebbe di fr. 67'133.69 (5'210 : 124.4626 x
126.7001
x 41.9 : 40 x 12 e aumentati dello 0.7% = 67'133.69).
Il
grado d’invalidità si attesterebbe quindi al 36% ([104'126 - 67'133.69] x 100 :
104'126 = 35.52% arrotondato al 36%) comunque insufficiente per poter riconoscere
il diritto ad una rendita d’invalidità.
2.9
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto e
la decisione impugnata confermata.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti