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32.2014.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 novembre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

32.2014.18

FS

Lugano

14 novembre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2014 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 gennaio 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1969, da ultimo attivo quale responsabile tecnico (capo meccanico/ricezionista/magazzino)

presso il Garage __________ (cfr. doc. AI 23/1-12), il 31 agosto 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando i seguenti danni alla salute: “(…)

Causa tamponamento violento, riduzione delle capacità e prestazioni fisiche. A

dipendenza delle attività quotidiane, dopo circa max. 30 min. a max. 3 ore con

schiena eretta, necessito riposo, problemi di lombare e diffusi (…)” (doc.

AI 7/1-10).

1.2. Esperiti

gli accertamenti del caso –

segnatamente la perizia pluridisciplinare 20 novembre 2013 del SAM (doc. AI

55/1-56) e il rapporto finale 26 novembre 2013 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 56/1-3) – l’Ufficio AI,

con decisione 8 gennaio 2014, preavvisata il 7 maggio 2013 (doc. AI 30/1-2), ha

negato all’assicurato il diritto a prestazioni non essendo adempiuto il periodo

di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ritenuta la

capacità lavorativa del 100%, a contare dal 15 marzo 2012, tanto quale

responsabile tecnico di un garage con compiti prettamente amministrativi ed organizzativi

quanto in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti (doc. AI

58/1-3).

1.3. Contro

questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in

seguito – ha contestato la

valutazione medica postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita sino

al 31 dicembre 2013 (I).

1.4. Con

la risposta di causa – osservando di

essersi basato unicamente sulla documentazione medica concernente l’infortu-nio

del 15 febbraio 2012 ma anche sulla perizia pluridisciplinare del 20 novembre

2013 del SAM, ritenuto che oggetto del contendere è il diritto ad una rendita

d’invalidità per il periodo dal 1. marzo al 31 dicembre 2013, visto che dal

confronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 21% inferiore al minimo

pensionabile del 40% ai sensi dell’art. 28 LAI e rilevato che l’assicurazione

disoccupazione ha aperto un periodo quadro per la riscossione delle prestazioni

dal 24 aprile 2013 al 23 aprile 2015 e da aprile a dicembre 2013 ha versato le relative indennità – l’Ufficio AI ha

chiesto di respingere il ricorso (IV e IV/1).

1.5. Con

lettera del 20 marzo 2014 l’assicurato ha contestato l’applicazione del livello

di qualifica 2 della tabella TA1 per il calcolo del reddito da invalido sostenendo

che al suo caso va applicato invece il livello 3 “conoscenze professionali e specializzate”

(VI).

1.6. Con

osservazioni del 2 aprile 2014 l’Ufficio AI –

ribadita l’applicabilità del livello di qualifica 2 visto anche che dal 1.

gennaio 2014 svolge la funzione di direttore di filiale presso la ditta __________

di __________ e rilevato che pur volendo applicare il livello di qualifica 3 il

grado d’invalidità non raggiungerebbe il minimo pensionabile attestandosi al

35% – ha confermato la domanda di

reiezione del ricorso (VIII e VIII/1).

1.7. Invitato

a presentare osservazioni scritte sui doc. VIII e VIII/1 (IX), dopo la chiesta

proroga del termine (X), l’assicurato ha comunicato al TCA di rinunciare a

presentare osservazioni in merito (XII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a

prestazioni.

L’insorgente

postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del

diritto ad una rendita (senza

specificare nel petitum di quale grado, ancorché al punto 10 del ricorso ha

sostenuto che: “(…) Il sig. RI 1 era perciò inabile al lavoro con un grado

di invalidità del 60% al termine dell’anno di attesa e senza interruzione. Ciò

gli dà il diritto ad una rendita di tre quarti in rapporto ad una rendita

intera (art. 28 LAI). (…)” (I, punto 10 a pag. 9)) fino al 31 dicembre 2013.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco

di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico

morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per

l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il

punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.

Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un

danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato

eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è

piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità

lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe

persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.

2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Nel

caso in esame, ricevuta la domanda di prestazioni – vista la documentazione agli atti e ritenuta la

valutazione del 18 giugno 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 39/1) – l’amministrazione ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 40/1-3, 41/1, 42/1-2, 43/1-2 e 47/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare del 20 novembre 2013 (doc. AI 55/1-56) risulta che i

periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________)

e neurologica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervico-vertebrale e lombo-vertebrale con/su:

- alterazioni degenerative a livello cervicale

(piccola ernia discale C2-C3 nel recesso laterale di sin., con lieve

restringimento del neuroforame a sin., piccola ernia discale paramediana ds.

C5-C6, senza neuro compressione, minima protrusione discale diffusa C6-C7),

- alterazioni degenerative a livello lombare

(discopatia L5-S1),

- spondilolistesi L5 su S1 di primo grado secondo

Meyerding, in spondilolisi bilaterale di L5,

- iperlassità legamentare,

- disturbi statici del rachide (appiattimento

della dorsale e della lombare, protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa

dorsale),

- decondizionamento muscolare,

- cefalea cervico-cefalica.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Reazione di disadattamento mista (ICD-10 F 43.22).

Dislipidemia.

Epatopatia.

Talassemia minor.

Obesità con BMI di ca. 30 kg/m2.

Sindrome delle apnee da sonno oligosintomatica e non

trattata.

(…)" (doc. AI 55/20-21)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L’A.

raggiunge una capacità lavorativa del 100% come responsabile tecnico di un

garage con compiti prettamente amministrativi ed organizzativi. (…)” (doc.

AI 55/27), il SAM ha concluso:

"

(…)

8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista psichiatrico l’A. presenta una

reazione di disadattamento mista con una capacità lavorativa totale. Si

consiglia una terapia antidepressiva (per esempio con Duloxetina) che ha un ottimo

influsso sulla soglia del dolore e sull’ansia.

Dal punto di vista reumatologico l’A. è abile al 100%

in un’attività rispettosa dei limiti descritti precedentemente e nell’ultima

attività di responsabile tecnico con funzioni prettamente amministrative ed

organizzative. Non può invece svolgere con pieno rendimento le mansioni di meccanico,

Considerandi

rispettivamente magazziniere, non soddisfacendo i limiti funzionali e di carico

descritti precedentemente.

Dal punto di vista neurologico l’A. è totalmente abile

al lavoro.

Globalmente l’A. raggiunge una capacità lavorativa del

100% come responsabile tecnico di garage con compiti prettamente amministrativi

ed organizzativi dal 15.3.2012 (ad un mese dall’incidente) e continua.

Sconsigliamo l’attività di meccanico e di magazziniere

non potendo più rispettare i limiti funzionali e di carico descritti

precedentemente.

Dal punto di vista terapeutico si consiglia

l’introduzione di un antidepressivo per modulare il dolore, un calo ponderale

ed un rinforzo muscolare (il tutto per migliorare la qualità di vita dell’A.).

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Si consiglia un aiuto al collocamento affinché l’A.

possa rientrare al più presto nel mondo lavorativo.

Dal punto di vista psichiatrico e neurologico l’A. è

totalmente abile al lavoro.

Dal punto di vista reumatologico l’A. è abile al lavoro

al 100% in un’attività adatta rispettosa dei limiti funzionali e di carico

descritti precedentemente.

Globalmente l’A. raggiunge una capacità lavorativa del

100% in un’attività rispettosa dei limiti funzionali e di carico descritti

precedentemente dal 15.3.2012 (ad un mese dall’incidente) e continua.

10.

OSSERVZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Domande particolari non sono poste.

Al medico di famiglia abbiamo inviato una copia degli

esami di laboratorio.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all’Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 55/27-28)

L’Ufficio

AI – considerate le risultanze

peritali e ritenuto il rapporto finale 26 novembre 2013 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 56/1-3) – con decisione 8

gennaio 2014 ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI

58/1-3).

2.6

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento

medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti

di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.7

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________

il quale – confermando le

succitate valutazioni del SAM – ha

stabilito un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 17

febbraio al 14 marzo 2012 e una capacità al lavoro totale in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal 15 marzo 2012 (vedi il

rapporto finale SMR del 26 novembre 2013 sub doc. AI 56/1-3).

La

dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 55/1-56) – che ha tenuto conto di tutta la

documentazione medica versata agli atti; in particolare, avuto riguardo alla documentazione

contenuta nell’incarto Lainf, va qui rilevato che in quell’ambito questo

Tribunale, con STCA del del 24 marzo 2014 [inc. 35.2013.38], ha confermato la

decisione su opposizione del 13 maggio 2013 con cui l’assicuratore infortuni

aveva dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1.

aprile 2013; il TF, con STF 8C_427/2014, ha infine ritenuto inammissibile il

ricorso contro la suddetta STCA –

non è stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie.

In

particolare – pur avendone avuto la

possibilità visto che la perizia del SAM gli è stata trasmessa come richiesto

(cfr. doc. AI 59/1 e 60/1) –,

l’insorgente non si è minimamente confrontato con la valutazione peritale e

nemmeno ha prodotto la benché minima documentazione medica atta a mettere in

dubbio le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.

Va

qui del resto evidenziato che il dr. __________, FMH in medicina interna e

reumatologia, nel rapporto medico del 5 ottobre 2012 (doc. AI 12/1-5) ha, in

particolare, attestato che “(…) dal mio punto di vista in un lavoro

d’ufficio l’assicurato è totalmente abile al lavoro a partire da 1 mese dopo

l’infortunio del 15.2.2012. In attività pesanti a mediamente pesanti vi è

un’incapacità lavorativa che può raggiungere il 40% a causa dei problemi

degenerativi della colonna cervicale e della colonna lombare in presenza di una

spondilosi bilaterale con listesi grado I. (…)” (doc. AI 12/3, punto 1.6).

Anche

il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel rapporto

concernente la degenza dal 10 al 20 aprile 2012 presso la Clinica __________, __________

(doc. AI 22/8-9), ha, tra l’altro, attestato che “(…) ho discusso a lungo

con lo stesso [ndr.: si riferisce all’insorgente], continuerà presso di

noi ancora una fisioterapia attiva a secco ed in acqua ed è già previsto un

controllo presso il Dr. __________, un prolungamento dell’inabilità lavorativa

non ha giustificazioni dal punto di vista reumatologico per cui gli ho detto

che bisognerà perciò riprendere il lavoro. Lui però ha già perso il posto di

lavoro; in sostanza assistiamo ad una progressiva cronicizzazione con

l’apparizione di tutte le bandiere gialle per questo rischio. Durante la

degenza non abbiamo registrato complicazioni internistiche. (…)” (doc. AI

22/9).

In

simili circostanze, stante quanto precede, questo Tribunale deve dunque

confermare un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 17

febbraio al 14 marzo 2012 e – fatto

salvo il periodo dal 10 al 20 aprile 2012 in cui è stato degente presso la Clinica __________, __________ (doc. AI 22/8-9) –

un’abilità lavorativa totale in un’attività adeguata rispettosa delle

limitazioni funzionali poste dal 15 marzo 2012.

2.8

Quanto

alla valutazione economica, contestata limitatamente al calcolo del reddito

ipotetico da invalido, va rilevato quanto segue.

Per

il reddito da valido l’Ufficio AI ha concluso che “(…) nel caso di specie,

lavorando al 100% quale responsabile tecnico/capo officina presso il Garage __________

di __________, l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2012 la somma annua di

CHF 103'402 (cfr. doc. 23-2 incarto AI e 18 + 21 incarto LAINF) e nel 2013

l’importo annuo di CHF 104'126.- (+ 0.7% secondo la stima trimestrale

dell’evoluzione dei salari nominali). (…)” (IV pag. 3).

Questa

valutazione secondo la quale, nel 2013, il reddito da valido si attesta a fr.

104'126.-- – conforme al salario

mensile per l’anno 2012 di fr. 7'954.-- per tredici mensilità indicato dal

datore di lavoro (doc. AI 23/2-3 punti 2.10, 2.11 e 2.12) e in corretta

applicazione, per il 2013, dell’aumento dello 0.7% secondo la stima

dell’evoluzione dei salari nominali –,

può essere fatta propria da questo Tribunale.

Per

il reddito da invalido – vista la

formazione acquisita e le esperienze lavorative nell’ambito del settore automobilistico

presso diversi datori di lavoro sempre con mansioni di amministrazione e

management (cfr. al riguardo le note del 24 febbraio e del 26 marzo 2014 sub

IV/1 e VIII/1) – la consulente in

integrazione professionale ha applicato la tabella TA1 divisioni economiche RSS

Svizzera 2010 e più precisamente il salario mensile valido per il livello di

qualifica 2 della divisione 45 “commercio e riparazione di autoveicoli” pari a

fr. 6'293.--.

Il

salario di fr. 6'293.-- –

applicando gli indici dei salari nominali nel 2010 di 124.4626 e nel 2012 di

126.

, considerate le ore lavorative medie nella divisione pari a 42.3 e

moltiplicato per 12 – è stato

aggiornato al 2012 ottenendo quale salario annuo l’importo di fr. 81'294.--

(cfr. la tabella del 24.02.2014 allegata a IV/1).

Va

qui osservato che la durata media del lavoro della divisione non è di 42.3 ore bensì

di 41.9 ore (cfr. tabella B 9.2 sezione G “commercio; riparazione di automobili

e motocicli” pubblicata in La vie économique, 1/2-2014, pag. 94).

Di

conseguenza – corrette le ore

lavorative nella divisione pari a 41.9 e applicato l’aumento dello 0.7% secondo

la stima dell’evoluzione dei salari nominali –

il reddito da invalido per il 2013 si attesta a fr. 81'088.74 (6'293 : 124.4626

x 126.7001 x 41.9 : 40 x 12 e aumentati dello 0.7% = 81'088.74).

Ritenuti,

per il 2013, un reddito da valido di fr. 104'126.-- e da invalido di fr.

81'088.74, si ottiene un grado d’invalidità del 22%

([104'126 - 81'088.74] x 100 : 104'126 = 22.12% arrotondato al 22% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad

alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

Anche

volendo applicare, come preteso dall’insorgente e per pura ipotesi di lavoro – oltre alla formazione e all’iter professionale

addotti dalla consulente in integrazione nelle note del 24 febbraio e 26 marzo

2014.

sub. IV/1 e VIII/1 va pure considerato che dal 1. gennaio 2014 è stato

assunto quale direttore di filiale (membro dei quadri) dalla __________ –, il livello di qualifica 3 al calcolo del

reddito da invalido, il risultato non cambierebbe.

Infatti,

in questo caso, ritenuto il salario mensile valido per il livello di qualifica

3.

della divisione 45 “commercio e riparazione di autoveicoli” pari a fr.

5'210.--, il reddito da invalido sarebbe di fr. 67'133.69 (5'210 : 124.4626 x

126.7001

x 41.9 : 40 x 12 e aumentati dello 0.7% = 67'133.69).

Il

grado d’invalidità si attesterebbe quindi al 36% ([104'126 - 67'133.69] x 100 :

104'126 = 35.52% arrotondato al 36%) comunque insufficiente per poter riconoscere

il diritto ad una rendita d’invalidità.

2.9

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto e

la decisione impugnata confermata.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti