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Decisione

32.2014.182

Non entrata in materia giustificata, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche

3 settembre 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I sanitari della __________

hanno quindi rilevato quanto segue:

" Beurteilung

und Prozedere:

(vidit et dixit Dr. med. __________)

Seit einer Kniedistorsion rechts vor bald 5

Jahren leidet der 50- jährige adipöse Patient unter persistierenden anterioren

Knieschmerzen rechts mit Instabilität.

Diese manifestiert sich insbesondere in der

posteroanterioren Richtung und schwächer auch in der Innenrotation. Unsere

Erfahrung zeigt, dass sich solche Konstellationen bei Patienten im mittleren

Lebensalter ohne sportlichen Ambitionen mittels konsequentem Muskelaufbau

normalerweise kompensieren lassen. Insofern empfehlen wir für 6 Monate ein

forciertes Krafttraining in Form einer medizinischen Trainingstherapie zum

Aufbau der Knieextensoren und Flexoren. Auf passive Massnahmen durch dem

Physiotherapie soll grösstenteils verzichtet werden. Eine erste MTT-Verordnung

wurde heute ausgestellt. Wir bitten den Hausarzt um die Ausstellung einer

Folgeverordnung in 3 Monaten. Gegebenenfalls wird zum Durchführen der Übungen

initial auch eine ausreichende analgetische Therapie notwendig sein. In

6 Monaten erneute klinische und radiologische Kontrolle in unserer

Sprechstunde.

Was die Versicherungssituation angeht, sind wir durchaus der Ansicht,

dass die Beschwerden durch den Unfall vor 5 Jahren hervorgerufen wurden.

Insofern bitten wir die Unfallversicherung, die Kosten der medizinischen

Trainingstherapie zuùbernehmen” (doc. AI 97-2).

Il referto della __________

è stato sottoposto alla valutazione del Servizio Medico Regionale (SMR)

dell’AI.

Nell’annotazione del 18

luglio 2014 il Dr. __________ ha concluso che “l’oggettività clinica è

invariata rispetto alla visita precedente con rotula a scatto al passaggio da

flessione in estensione del ginocchio destro. Si ritiene che la patologia sia

di origine post-traumatica (infortunio di 5 anni or sono). Si propone la

continuazione della terapia conservativa. Dal rapporto emerge inoltre che

l’assicurato è stato sottoposto ad un’ulteriore meniscectomia sempre al

ginocchio destro, la quale ha causato, come i due interventi precedenti

analoghi, un’inabilità lavorativa della durata non superiore al tre mesi. Non

si giustifica l’entrata in materia” (doc. AI 99-1).

L’assicurato ha quindi

prodotto, in sede di osservazioni al progetto di decisione del 21 luglio 2014,

lo scritto datato 30 giugno 2014 del medico curante Dr. __________, medico

generalista, all’indirizzo dell’assicuratore infortuni, che ha ricordato come “in

questi anni il sig. RI 1 ha sempre avuto problemi con il ginocchio destro”.

Egli ha quindi riferito della visita svolta presso la __________, in cui “si

è disposto un piano di cure di fisioterapia e rinforzo muscolare in regime

ambulatoriale nell’arco di 6 mesi”. Dopo questa cura, precisa sempre il

medico curante: “avverrà un nuovo controllo a __________. L’intenzione dei

medici è quella di ottenere il massimo risultato con un trattamento

conservativo prima di intraprendere nuove misure”. Il Dr. __________ ha

quindi invitato l’assicuratore infortuni __________ a riaprire il caso in

considerazione del “nesso causale tra l’incidente del 2009 e lo stato

attuale clinico del paziente” (doc. AI 103-3).

Considerandi

Anche su questo rapporto

ha preso posizione il Dr. __________ del SMR non rilevando nuovi elementi per

entrare nel merito del caso (doc. AI 106-1).

Le conclusioni dell’UAI

possono essere fatte proprie dal TCA.

Infatti le certificazioni

prodotte dal ricorrente, ovvero il referto della __________ e quello del Dr. __________a non pongono nuove diagnosi e non contengono

elementi medici oggettivi atti a rendere verosimile un peggioramento dello

stato di salute con influenza sulla sua capacità lavorativa rispetto alla

situazione esistente il 12 dicembre 2011, quando è stata emessa la decisione di

diniego delle prestazioni (doc. AI 78-1).

Non permette una diversa

valutazione della fattispecie neppure il rapporto di fisioterapia trasmesso a

questa Corte il 16 aprile 2015, dal quale emergono cure fisioterapiche e di

rinforzo muscolare di natura conservativa (cfr. anche le osservazioni dell’UAI

del 24 aprile 2015, doc. XVII).

La sola circostanza che il

caso sia stato riaperto in ambito LAINF, non è elemento sufficiente per

permettere una diversa valutazione della fattispecie che ci occupa.

Non

essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute

e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non

è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

Ciò

non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data

decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del

giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà

di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una

rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado d’inabilità.

2.4

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio (cfr. doc. II+bis).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie

la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in quanto la situazione

valetudinaria dell’interessato - come espressamente indicato dal medico del SMR

- non ha subìto delle modifiche rispetto al passato, in grado di giustificare

un’entrata in materia.

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti