32.2014.183
Termine di perenzione del diritto ad esigere la restituzione. Nel caso concreto diritto perento
7 ottobre 2015Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.183
FS
Lugano
7 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 4 novembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 4 novembre 2014
– con la quale ha annullato quella
del 20 ottobre 2014 che confermava il progetto del 9 settembre 2014 (cfr. doc.
AI 95/35-36 e 95/30-31 dell’inc. di __________; di seguito, dove non è indicato
differentemente, ci si riferirà ai doc. AI di questo incarto) – l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione
dell’importo di fr. 26'984.-- per prestazioni ricevute indebitamente nei mesi
da gennaio a marzo 2011 e da agosto 2011 a settembre 2013 (doc. AI 95/23-24).
L’amministrazione ha addotto che nel suddetto periodo (ritenuto l’ammontare complessivo
dell’indennità giornaliera e dello stipendio percepiti da suo figlio) egli non
aveva diritto alla rendita completiva per figli.
1.2. Contro la decisione del 4
novembre 2014 l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso al TCA con il quale
– eccepiti il fatto che la
decisione non è stata preceduta da un preavviso nonché, da una parte, la
propria buona fede viste le rassicurazioni ottenute dai funzionari
amministrativi ai quali egli avrebbe sempre fatto notare di percepire una
rendita completiva per il figlio e, dall’altra parte, la tardività della
domanda di restituzione formulata per la prima volta con il progetto di
decisione del 9 settembre 2014 –
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata.
1.3. Con la riposta di causa
l’Ufficio AI – fatto proprio il
preavviso del 27 gennaio 2015 della Cassa __________ nel quale si evidenzia che
“(…) il 18.09.2013 la Cassa pensione __________ ha informato telefonicamente
la __________ che __________ ha percepito delle indennità giornaliere (IG)
dall’Ufficio AI del Cantone Ticino. […] Nel caso di [ndr.: del] signor __________,
quest’ultimo ha percepito delle indennità giornaliere a partire da gennaio 2011
superiori all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS (CHF
2'350.00 stato 2015). Dunque il signor RI 1 non ha più diritto ad una rendita
per il figlio __________ e le prestazioni sono indebitamente riscosse. (…)”
(VI) – ha rilevato che “(…) per
quanto concerne la violazione del diritto di essere sentito, si osserva che il
preavviso previsto all’Art. 57a LAI dev’essere inviato in caso di domanda di
prestazioni o di soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.
Trattandosi di una richiesta di restituzione concernente la rendita completiva
del figlio, la Cassa non era tenuta ad inviare un (nuovo) progetto di
decisione. Per quanto attiene alla censura relativa alla prescrizione, si
ribadisce che la Cassa __________ ha avuto conoscenza del versamento delle
indennità giornaliere dell’AI al figlio __________ (versate dalla Cassa __________)
soltanto in data 18.09.2013 da parte della Cassa pensioni __________. Dalla
documentazione versata agli atti non è possibile dedurre che l’assicurato abbia
effettivamente chiesto informazioni ai funzionari dell’AI in merito ai
versamenti effettuati e che questi l’abbiano assicurato della loro correttezza.
Nulla figura in tal senso nei verbali prodotti. La questione della buona fede è
invece da mettere in relazione con una richiesta di condono, la quale
dev’essere inoltrata entro 30 giorni dopo la crescita in giudicato della
decisione di restituzione oggetto della presente vertenza. La Cassa ha d’altronde
confermato che verrà emanata una decisione in proposito, tenendo conto della
domanda inoltrata dall’assicurato il 17.11.2014 (…)” (VI).
1.4. Con scritto 12 febbraio 2015
l’insorgente ha prodotto i tabulati telefonici da cui risultano le telefonate
intercorse con l’Ufficio AI, la Cassa __________ e la Cassa pensioni __________
di __________ chiedendo l’audizione dei relativi funzionari amministrativi
quali testi (VIII e B/1-3).
1.5. Con osservazioni 24 febbraio
2015 l’Ufficio AI – evidenziato che,
interpellata in merito, la funzionaria __________ si è così espressa: “(…) -
confermo di aver avuto numerosi colloqui con il Signor RI 1 indicativamente da
febbraio 2013 ad agosto 2013. In considerazione del mio ruolo professionale e
della particolare situazione del figlio (problemi fisici durante la
riformazione) i contenuti di tali colloqui vertevano principalmente sulla
situazione formativa e sullo stato di salute del figlio. - non essendo la
consulente di riferimento del Signor RI 1 la sottoscritta non ha mai voluto
entrare nel dettaglio della sua situazione personale/assicurativa non essendo
di mia competenza. - ricordo che in occasione di un colloquio in ufficio
(attorno al mese di giugno-luglio 2013) il Signor RI 1 mi ha accennato a dei
problemi con la cassa di compensazione delle __________ rimanendo però sul
generico (mi comunicò che la cassa gli chiedeva la restituzione di alcuni
soldi) e non entrando nel dettaglio. Da parte mia non vi sono state delle
rassicurazioni né tantomeno delle precisazioni in merito alla situazione
specifica. - se fossi venuta a conoscenza del problema specifico
(incompatibilità tra IG di __________ e rendita completiva per figli percepita
dall’assicurato) avrei sicuramente consigliato al Signor RI 1 di verificare e
chiarire la situazione con gli enti competenti. (…)” (X/1) – ha chiesto di respingere il ricorso (X).
1.6. Con scritto 7 marzo 2015 – confermata la domanda di audizione testi,
ribadito di aver avuto contatti telefonici sia con dei funzionari della Cassa __________
che della Cassa pensioni __________ di __________ oltre che con il
collaboratore dell’Ufficio AI __________ (cfr. l’evidenziazione con diversi
colori dei tabulati sub doc. C) e descritto il contenuto di alcune conversazioni
– l’insorgente si è confermato
nelle proprie allegazioni (XII).
1.7. Con osservazioni del 24 marzo
2015, trasmesso per conoscenza all’insorgente (XV), l’Ufficio AI ha sostenuto
che – a prescindere dal fatto che
è impossibile determinare il contenuto delle telefonate intervenute con
l’amministrazione nel corso del mese di agosto/settembre 2013 – in ogni caso il termine annuo di
perenzione è stato rispettato con la resa del progetto di decisione del 9
settembre 2014 (XIV).
1.8. Con scritto dell’11 settembre
2015 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI l’incarto completo concernente
l’insorgente (XVI). Lo stesso è stato prodotto il 17 settembre 2015 (XVII).
considerato in diritto
2.1. Va innanzitutto trattata la
censura secondo la quale l’am-ministrazione avrebbe leso il diritto di essere
sentito e in particolare la procedura del preavviso ex art. 57a LAI (con il
ricorso l’insorgente sostiene infatti che “(…) dopo la decisione del 20
ottobre 2014, il 4 novembre 2014 la stessa Autorità ha emesso una nuova
decisione di restituzione concernente le prestazioni AI, che ha annullato e
sostituito la precedente decisione del 20 ottobre 2014. Questo senza far
precedere la nuova decisione da un progetto cui poter presentare delle
osservazioni. (…)” (I).
L’Alta Corte – chiamata a pronunciarsi circa la
questione a sapere se una decisione di riduzione della prestazione già
assegnata soggiacesse o meno alla procedura del preavviso e, in particolare, in
merito alla conformità alla legge dell’art. 73bis cpv. 1 OAI secondo il quale
il preavviso di cui all’art. 57a LAI concerne unicamente questioni che secondo
l’articolo 57 capoverso 1 lettere c-f rientrano nei compiti degli uffici AI (in
argomento cfr. Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
2010, § 29, nota marginale 2067, pag. 409) –
nella DTF 134 V 97 ha concluso che “(…) prima di emanare una decisione che
riduce una rendita d’invalidità con effetto retroattivo a seguito di nuovo
calcolo del reddito annuo medio determinante, l’autorità competente deve dare
all’assicurato la possibilità di esprimersi senza dover seguire una procedura
di audizione preliminare. La regolamentazione della procedura di audizione
preliminare all’art. 73bis cpv. 1 OAI è conforme alla legge. (…)” (regesto
della succitata DTF).
Nell’evenienza concreta,
come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione del 20 ottobre 2014 – viste le osservazioni del 4 ottobre 2014
al preavviso del 9 settembre 2014 (doc. AI 95/35-36 e 95/33) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di
restituzione per un importo di fr. 16'776.-- pari alle rendite completive per
figlio versate indebitamente dal mese di aprile 2012 al mese di settembre 2013
(doc. AI 95/30/31).
Questa decisione, rimasta
incontestata, è stata annullata e sostituita dall’Ufficio AI con decisione del
4 novembre 2014 (doc. AI 95/23-24).
Con la decisione del 4
novembre 2014 (oggetto della presente vertenza) –
ravvisato che il figlio aveva percepito delle indennità giornaliere già dal
mese di gennaio a fine marzo 2011 e dal mese di agosto 2011 al mese di
settembre 2013 – l’amministrazione
ha corretto l’importo chiesto in restituzione in fr. 26'984.-- (fr. 928.-- x 20
[i primi tre mesi del 2011 e da agosto 2011 a dicembre 2012] + fr. 936 x 9 [i
primi 9 mesi del 2013] = 26'985; cfr. doc. AI 95/24). Va qui evidenziato che
(come si vedrà al consid. 2.2) anche l’aumento dell’importo chiesto in
restituzione – da fr. 16'776.-- a
fr. 26'984.-- visti gli ulteriori mesi da considerare nei quali il figlio ha
percepito delle indennità giornaliere; cfr. le succitate decisioni del 20
ottobre e del 4 novembre 2014 sub. doc. AI 95/30-31 e 95/23-24 – non è stato contestato dall’insorgente.
Viste le suddette
evenienze, questo Tribunale rileva che –
a prescindere dal fatto che, in applicazione analogica della DTF 134 V 97,
l’amministrazione non era obbligata ad emettere un preavviso visto che il calcolo
dell’ammontare delle prestazioni da chiedere in restituzione, avuto riguardo al
reddito conseguito dall’attività lavorativa ai sensi dell’art. 49bis cpv. 3
OAVS, non configura una questione che secondo l’articolo 57 capoverso 1 lettere
c-f LAI rientra nei compiti degli uffici AI (in argomento cfr. la STCA
32.2014.15 del 18 settembre 2014) –
il diritto di essere sentito è stato rispettato.
In ogni caso, ribadito che
con il ricorso il nuovo importo chiesto in restituzione è rimasto incontestato,
l’asserita violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa
sede.
2.2. Quanto all’importo di fr.
26'984.-- chiesto in restituzione, lo stesso non è stato contestato né nel suo
principio né nella sua quantificazione.
Al riguardo questo
Tribunale si limita ad osservare che la Cassa __________, nell’annotazione del
27 gennaio 2015 (VI/1), ha evidenziato che “(…) un figlio è ritenuto in
formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto
giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte
del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una
formazione generale che funge da base per diverse professioni (art. 49bis
dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, OAVS).
Invece un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da
attività lucrativa mensile medio superiore all’importo massimo della rendita di
vecchiaia completa dell’AVS (art. 49bis cpv. 3 OAVS). Nel caso di [ndr.: del]
signor __________, quest’ultimo ha percepito delle indennità giornaliere a
partire da gennaio 2011 superiori all’importo massimo della rendita di
vecchiaia completa dell’AVS (CHF 2'350.00 stato 2015). Dunque il signor RI 1
non ha più diritto ad una rendita per il figlio __________ e le prestazioni
sono indebitamente riscosse. (…)” (VI/1, pag. 2).
Questa Corte non ha alcun
motivo per scostarsi dalle suddette osservazioni che, conformi alla legge, sono
rimaste incontestate e sono state assunte dall’Ufficio AI con la risposta di
causa.
In argomento vedi la STF
8C_875/2013 del 29 aprile 2014 con la quale il Tribunale federale ha confermato
la decisione dell’11 dicembre 2012 con cui l’Ufficio AI del Canton Basilea
Campagna – ritenuto che la figlia in
quel periodo aveva percepito un reddito da attività lucrativa mensile superiore
all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS – ha chiesto la restituzione della rendita
completiva versata a torto dal 1. gennaio 2011 al 30 novembre 2012 per
complessivi fr. 10'672.--.
2.3. Secondo l’art. 25 LPGA, le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede
che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L’Alta Corte nella STF
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di
regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione
(erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica;
art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine
delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con
riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di
riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della
prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni
assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione
per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica
della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione
per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione
del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con
riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2
pag. 432). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene
con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di
violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85
cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011
consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore
che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono
specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito
della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui
effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione
deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF
9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1).
In concreto, gli elementi
che hanno portato alla domanda di restituzione –
ovvero, il fatto che il figlio “(…) ha percepito delle indennità giornaliere
a partire dal gennaio 2011 superiori all’importo massimo della rendita di vecchiaia
completa dell’AVS (…)” (VI/1), ciò che esclude il diritto alla rendita per
figli ai sensi degli articoli 35 LAI, 25 LAVS e 49bis OAVS – non sono specifici al diritto dell’AI e
l’amministrazione può chiedere la restituzione delle prestazioni versate indebitamente
con effetto retroattivo (vedi, in questo senso, la STF 8C_875/2013 del 29
aprile 2014).
2.4. Con il ricorso l’insorgente
ha addotto di aver “(…) sempre fatto notare, sin dal 2011, all’Ufficio AI e
a tutti gli altri Uffici interessati il fatto che io percepivo per mio figlio
una rendita figli AI e che avevo il dubbio che tale fatto potesse essere in
contrasto con la pratica AI di __________. A questi miei dubbi tutti i
funzionari hanno sempre risposto di non preoccuparmi, che tutto era in
ordine e che non v’erano motivi per ritenere che quanto percepito non fosse
regolare. In considerazione alle risposte ricevute, mi ritengo pertanto in
buona fede. Avevo, e ho, tutto il diritto di affidarmi alle assicurazioni
ricevute dall’Ufficio AI. (…)” (I).
Il diritto alla protezione
della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere
che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è
garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità,
allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata
giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1. l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2. l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4. l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
5. la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(vedi, tra le tante, STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2; STF 9C_568/2013 del 9 gennaio 2014
consid. 4.2; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1 e STFA K 107/05 del
25 ottobre 2005 consid. 3.1, tutte con riferimenti).
In concreto l’insorgente
non prova, da una parte, quando esattamente avrebbe reso attenta
l’amministrazione circa le prestazioni versate al figlio avuto riguardo alla
rendita per figli percepita e, dall’altra parte, il contenuto delle asserite
risposte ricevute.
In particolare, invitata
espressamente a pronunciarsi al riguardo (cfr. doc. AI 78/1 dell’inc. di RI 1),
la funzionaria __________ – delle cui
dichiarazioni questo Tribunale non ha alcun motivo per dubitarne della
fedefacenza – ha precisato che: “(…)
ricordo che in occasione di un colloquio in ufficio (attorno al mese di
giugno-luglio 2013) il Signor RI 1 mi ha accennato a dei problemi con la cassa
di compensazione delle __________ rimanendo però sul generico (mi comunicò che
la cassa gli chiedeva la restituzione di alcuni soldi) e non entrando nel
dettaglio. Da parte mia non vi sono state delle rassicurazioni né tantomeno
delle precisazioni in merito alla situazione specifica. - se fossi venuta a
conoscenza del problema specifico (incompatibilità tra IG di __________ ed
rendita completiva per figli percepita dall’assicurato) avrei sicuramente
consigliato al Signor RI 1 di verificare e chiarire la situazione con gli enti
competenti.” (…)” (X/1).
In ogni caso l’insorgente
non adduce in nessun modo quale comportamento o omissione pregiudizievole egli
avrebbe adottato in base all’asserita errata informazione ricevuta.
Al proposito va ricordato che
se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Di conseguenza, stanti i
succitati cumulativi presupposti necessari alla protezione della buona fede – in casu non è adempiuto quello in base al
quale l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole – da questo profilo il ricorrente non può
pretendere il diritto alla rendita per figlio erogata.
2.5. Quanto alla perenzione del
diritto di chiedere la restituzione –
l’insorgente sostiene che “(…) l’Ufficio AI ha sempre avuto conoscenza del
fatto che in favore di __________ venivano erogate due rendite, e questo fin
dall’inizio, avendolo io stesso fatto notare e avendo ricevuto assicurazioni
sulla regolarità di tale fatto. (…)” (I) –
va osservato quanto segue.
Nella STF 9C_663/2014 del
23 aprile 2015 il TF ha ribadito che secondo l'art. 25 cpv. 2 primo periodo
LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2
secondo periodo LPGA). I termini enunciati sono termini di perenzione (DTF 133
V 579 consid. 4.1 pag. 582). Il termine annuo di perenzione comincia
normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 124
V 380 consid. 2 pag. 383 segg.; 119 V 431 consid. 3a pag. 433). Ciò si verifica
quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso
concreto, dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare
l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3
pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere, non
appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle
prestazioni (cfr. sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
Quanto al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione
di restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di
perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432
consid. 3b pag. 435; cfr. ugualmente sentenza 9C_870/2013 del 29 aprile 2014;
cfr. consid. 5.3).
Questo Tribunale rileva
che, dal richiamato (cfr. consid. 1.8) incarto AI concernente l’insorgente,
risulta quanto segue.
Nel luglio 1999 il
ricorrente ha inoltrato una domanda di prestazioni AI che ha portato alla decisione
dell’8 novembre 2001 con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un
quarto di rendita dal 1. dicembre 1998, ad una mezza rendita dal 1. febbraio
1999 e ad una rendita intera dal 1. maggio 1999 unitamente alle rendite per il
coniuge e per i figli (doc. AI 3/1-7, 32/1-15 e le motivazioni sub doc. AI
28/1-3 dell’incarto di RI 1).
Con comunicazione del 9
febbraio 2007 l’Ufficio AI ha concluso per un diritto alla rendita d’invalidità
immutata (doc. AI 39/1-2 dell’incarto di RI 1).
Anche nell’ambito della
revisione intrapresa nel 2011, con comunicazione del 30 giugno 2011,
l’amministrazione ha concluso per un diritto alla rendita d’invalidità immutata
(doc. AI 48/1 e 53/1-2 dell’incarto di RI 1).
In particolare dalla
succitata comunicazione del 30 giugno 2011 la “(…) Persona incaricata di
trattare la pratica (…)” risulta essere il funzionario __________ (cfr. doc.
AI 53/1-2 dell’incarto di RI 1).
Lo stesso funzionario si è
occupato anche della pratica di __________, figlio dell’insorgente avente ad
oggetto la “(…) Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita
(…)” del 27 maggio 2011 (doc. AI 1/1-10).
Infatti, __________ figura
essere la “(…) Persona incaricata di trattare la pratica (…)” anche
sulla comunicazione del 25 agosto 2011 con la quale l’Ufficio AI ha
riconosciuto a __________ la garanzia per la prima formazione professionale
preavvisandogli una decisione separata per le indennità giornaliere (doc. AI
19/1-2). In seguito, il 31 agosto 2011, sono state in effetti emesse le
decisioni per le indennità giornaliere (doc. AI 20/1-2 e 21/1-2).
Ritenuto che lo stesso
funzionario, __________, doveva sapere –
le succitate comunicazioni del 30 giugno 2011 di rendita di invalidità
invariata e quella del 25 agosto 2011 di garanzia per la prima formazione professionale
con preavvisata la decisione per le indennità giornaliere sono, oltretutto,
state emesse in un periodo molto ravvicinato e meglio a meno di un mese di
distanza l’una dall’altra – che l’Ufficio
AI stava versando all’insorgente una rendita per il figlio __________ al quale
era stato riconosciuto anche il diritto a delle indennità giornaliere, ci si
potrebbe chiedere se già a questo momento l’amministrazione, usando la dovuta
diligenza, avrebbe potuto e/o dovuto rendersi conto dell’errore che ha portato
alla domanda di restituzione delle asserite prestazioni versate indebitamente.
Va osservato che il nome
di __________ figura già sulla lettera del 10 giugno 2011 (atto, questo,
presente anche nell’incarto del ricorrente sub doc. AI 66/9-10 = doc. AI 6/1-2)
con la quale l’Ufficio AI ha comunicato al figlio __________ di aver ricevuto
la sua domanda di prestazioni del 3 giugno 2011 (cfr. doc. AI 1/1-10).
Per un caso in cui l’Alta
Corte ha stabilito che “(…) Dev’essere imputata alla Cassa di compensazione
del Canton Berna la conoscenza di un cambiamento dello stato civile, che ha
un’influenza sulle condizioni determinanti per l’erogazione della prestazione,
noto ad un’agenzia comunale delle assicurazioni sociali ma la cui informazione
non è stata trasmessa alla sede centrale (consid. 6). Questo principio non si
applica quando un collaboratore di agenzia non viene a conoscenza del nuovo
matrimonio di un beneficiario di una rendita vedovile nel quadro della sua
attività professionale, ma nel quadro di quella privata. (…)” (regesto
della DTF 140/521) vedi la DTF 140 V 521.
Va qui rilevato che nella fattispecie
concreta è attraveso lo svolgimento dell’attività professionale del funzionario
__________, in particolare dalle risultanze delle suddette comunicazioni del 30
giugno e del 25 agosto 2011, che il medesimo Ufficio AI avrebbe potuto e/o
dovuto concludere per un’erogazione indebita di prestazioni.
In ogni caso, a mente di
questo Tribunale, l’Ufficio AI avrebbe dovuto rendersi conto dell’errore in cui
é incorso confermando all’insorgente il diritto ad una rendita d’invalidità
immutata il 30 giugno 2011 (cfr. doc. AI 53/1-2 dell’incarto di RI 1), allorquando,
con comunicazione del 9 gennaio 2012 ha riconosciuto ancora la garanzia per la
prima formazione professionale a favore del figlio __________ (doc. AI 30/1-2).
Infatti, anche nella
suddetta comunicazione del 9 gennaio 2012 –
che ha portato alla decisione per le indennità giornaliere del 24 gennaio 2012
(doc. AI 31/1-2) – quale “(…)
Persona incaricata di trattare la pratica (…)” è indicato sempre __________
(doc. AI 30/1-2). A __________ è inoltre indirizzata la valutazione del
consulente in integrazione professionale del 30 aprile 2012 (doc. AI 34/1) e lo
stesso funzionario, sempre quale“(…) Persona incaricata di trattare la
pratica (…)”, figura ancora sulla comunicazione del 2 maggio 2012 (doc. AI
36/1-2).
L’obbligo per l’Ufficio AI
di rendersi conto già in quest’epoca, nel gennaio 2012, dell’errore in cui è
incorso vale a maggiore ragione visto che con scritto del 9 gennaio 2012 __________
ha comunicato all’Ufficio AI di aver incaricato il padre di rappresentarlo “(…)
in occasione di colloqui e disposizioni inerenti alla vostra assicurazione,
come pure a visionare gli atti concernenti la mia persona. (…)” (doc. AI
29/1).
Di conseguenza, ancorché
si trattasse di due incarti distinti, la situazione famigliare era nota e
l’Ufficio AI, visionando gli atti dell’incarto di __________, avrebbe potuto e
dovuto agevolmente rendersi conto che stava versando all’insorgente una rendita
per il figlio __________ benché a quest’ultimo fossero state riconosciute delle
indennità giornaliere.
Ma vi è di più.
L’amministrazione ha avuto un secondo momento in cui avrebbe potuto/dovuto
verificare il diritto ad una rendita completiva per figli avuto riguardo alle
prestazioni (indennità giornaliere) di cui ha beneficiato il figlio, allorquando,
con lettera del 28 febbraio 2012 (doc. AI 72/70 dell’incarto di RI 1), la Cassa
__________ – al fine di verificare
il diritto alle prestazioni di Nadir vista la fine della formazione al 31 marzo
2012 – si è rivolta al ricorrente
in questi termini: “(…) Il diritto alle prestazioni per gli assegni
familiari è di regola dato fino alla fine del mese in cui il figlio compie 16
anni. Nel caso di orfani oppure di rendite per figli nell’AVS/AI fino al
compimento del 18° anno di età. Per figli in formazione il diritto è esteso
fino alla fine della formazione ma al massimo fino al compimento del 25° anno
di età. La invitiamo a volerci inoltrare i relativi giustificativi per
l’estensione del diritto alle prestazioni entro il 13.03.2012. In mancanza di
una recente conferma di formazione, il pagamento della prestazione è
sospeso alla scadenza citata. (…)” (doc. AI 72/70 dell’incarto di RI 1),
quando si consideri in particolare che negli atti dell’incarto del ricorrente –
relativo quindi all’erogazione delle rendite – figurano anche il contratto di
tirocinio del figlio quale giardiniere paesaggista – tirocinio effettuato
nell’ambito della prima formazione assunta dall’AI – dal 01.04.2012 al
31.08.2014 con la ditta __________ del 24 aprile 2012 e la relativa notifica di
assunzione di un’apprendista del 26 aprile 2012 (doc. AI 72/71-72 e 72/73
dell’incarto di RI 1) oltre alle decisioni per le indennità giornaliere del 31
agosto 2011, del 24 gennaio 2012, del 15 e del 23 maggio 2012 e del 19 giugno
2012 (doc. AI 72/63-63, 72/60-61, 72/58-59, 72/56-57, 72/54-55 e 72/52-53 dell’incarto
di RI 1).
Va qui ribadito che in
caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione)
il termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA non decorre dal momento in cui
esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto
in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure
nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla
fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base
all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383
e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si
facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data
del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per
l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per
colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C
80/05]).
Nel concretare questi principi,
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono
coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una
di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore
ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la
decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità
amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria (errata)
ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per un nuovo
esame del fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
In concreto, osservato che
da gennaio 2012 l’istituto assicuratore disponeva di indizi circa una possibile
pretesa di restituzione e che nel mese di febbraio 2012 aveva oltretutto
ulteriori motivi per esaminare nuovamente il fascicolo dell’insorgente, anche
volendo considerare il tempo ragionevole per i necessari accertamenti (il TFA
ha indicato quattro mesi quale termine adeguato; cfr. DLA 2004 pag. 285 segg.
citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011), questo
Tribunale deve concludere che il termine di perenzione di un anno ex art. 25
cpv. 2 LPGA è iniziato a decorrere al più tardi dal luglio 2012.
2.6. Con la decisione impugnata
l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente
nei mesi da gennaio a marzo 2011 e da agosto 2011 a settembre 2013 (cfr.
consid. 1.1).
Va qui evidenziato, da una
parte, che con il preavviso del 9 settembre 2014 (doc. AI 60/1-2 dell’incarto
di RI 1 = doc. A7/12) è salvaguardato il termine di perenzione di cui all’art.
25 cpv. 2 LPGA (STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3) e, dall’altra
parte, che conformemente alla giurisprudenza “(…) a prescindere da una
eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione
di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le
prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35
[9C_795/2009]) (…)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che
detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni
singola prestazione (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5; in
argomento vedi anche la STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011).
Pertanto, conformemente
alla succitata giurisprudenza, l’ordine di restituzione va confermato per
l’anno precedente la decisione di restituzione del 4 novembre 2014, ovvero per
il periodo dal 4 novembre 2013 al 4 novembre 2014.
In concreto, avendo l’Ufficio
AI chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente nei mesi da
gennaio a marzo 2011 e da agosto 2011 a settembre 2013, la decisione impugnata va
annullata.
In questo senso, vista la
possibilità di decidere sulla sola base degli atti di causa, questo Tribunale
rinuncia all’assunzione delle prove indicate dall’insorgente (cfr. consid. 1.4
e 1.6).
In effetti, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF
122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010
consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c con riferimenti).
Quanto alla domanda di
condono la stessa è superata dalla presente sentenza che annulla la decisione
di restituzione impugnata.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione di restituzione impugnata del 4 novembre 2014 è annullata.
2. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti