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Decisione

32.2014.185

Assicurata casalinga messa al beneficio di 1/4 di rendita AI chiede una prestazione maggiore. Ricorso respinto. Conferma del metodo applicabile e della valutazione dell'inchiesta a domicilio

16 settembre 2015Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

In

concreto, la ricorrente, dall’inizio del diritto alla rendita fino al momento

dell’emanazione della decisione impugnata era casalinga. Il metodo utilizzato

dall’amministrazione è di conseguenza corretto (DTF 137 V 334, consid. 3.2 “Selon la pratique, la question du

statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au

prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre

l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il

faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances

sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194

consid. 3b p. 194; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; ATF 131 V

51 consid. 5.1.2 p. 53 et ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157; arrêt 9C_49/2008

du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances

I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2).“; cfr.

anche sentenza 32.2013.86 del 16 gennaio 2014).

La

stessa assicurata, che dal 1983 non ha più lavorato (cfr. estratto conto

individuale, doc. A2) ha infatti affermato che avrebbe avuto l’intenzione di

ricominciare l’attività di parrucchiera, inizialmente nella misura del 40%, con

effetto dal mese di gennaio 2015 (cfr. doc. I e doc. AI 37-1). In sede di

osservazioni ha poi precisato che “tutto l’entourage (amici e familiari)

della ricorrente erano perfettamente a conoscenza del progetto di ripresa

lavorativa che si sarebbe concretizzato a breve, ossia a gennaio 2015, quando __________

la figlia minore, avesse raggiunto i 15-16 anni” (doc. VIII, pag. 2).

Va

qui evidenziato che la figlia __________, nata il __________ 2001 (doc. AI 1-2)

e che nel febbraio 2014 frequentava la prima media (cfr. doc. AI 14-3), compirà

i 15 anni, età che l’interessata ha da ultimo indicato essere quella in cui il

suo progetto si sarebbe concretizzato (cfr. doc. VIII, pag. 2), solo nel 2016

(i 16 nel 2017).

Ossia

in un periodo molto successivo all’emanazione della decisione in esame. In

queste condizioni la richiesta di sentire quali testi il marito, presso cui

l’interessata avrebbe dovuto ricominciare a lavorare, la cognata e due amici va

respinta.

Del

resto solo con le osservazioni del 20 ottobre 2014 al progetto di decisione

l’interessata ha informato l’UAI dell’intenzione di riprendere la sua attività

di parrucchiera (cfr. anche doc. AI 14-1, inchiesta economica del 14 febbraio

2014: “[…] se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata

eserciterebbe oggi un’attività lucrativa? La Signora RI 1 riconosce il proprio

ruolo di casalinga”), che aveva esercitato, da ultimo, oltre trent’anni

orsono, nel 1981 e nel 1982, e che poi non ha più svolto (cfr. l’estratto del

conto individuale, doc. A2). Questa attività oltretutto era stata lasciata

dalla ricorrente prima della nascita, nel 1986, della prima figlia (doc. AI 1-2

e doc. VIII), la quale non è di conseguenza stata il motivo per la cessazione della

sua carriera professionale. Certo, l’interessata nel corso dei suoi soggiorni presso

la Clinica __________ di __________ aveva accennato alla possibilità di

riprendere il lavoro quando i figli sarebbero stati più grandi (cfr.

valutazione della capacità funzionale del 22-23 agosto 2013 [doc. AI 25-5 e

25-8]: “habe vor der Geburt der Kinder als Coiffeuse gearbeitet. Diese

Tätigkeit wollte sie wieder aufnehmen, wenn die Kinder älter sind. Aktuell sei

es ihr nicht möglich im Geschäft des Ehemannes mitzuhelfen” e doc. Cassa

malati 12-7, rapporto della Clinica __________ di __________ del 6 novembre

2013: “Seit rund 20 Jahren, seit sie Kinder habe, habe sie höchstens noch

aushilfsweise im Coiffeursalon mitgearbeitet, hätte in nährerer Zukunft dort

wieder einsteigen wollen, dies sei jetzt gefährdet.”). Tuttavia in

concreto, anche alla luce della breve carriera lavorativa, non vi sono indizi

esterni oggettivi e concreti in tal senso, quali ad esempio la frequenza di

corsi di aggiornamento allo scopo di tornare, in futuro, a svolgere l’attività

appresa alla fine degli anni ’70 e terminata nel 1982.

La

questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita, giacché in ogni

caso, al momento dell’emanazione della decisione la ricorrente aveva lo statuto

di casalinga e l’inizio dell’attività lavorativa sarebbe semmai avvenuto in un

periodo successivo.

In queste

condizioni anche la richiesta di allestire una perizia medica atta a stabilire

gli impedimenti della ricorrente nell’attività di parrucchiera si rivela

superflua.

Va a questo

proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;

DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V

344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Va

ora esaminato se il grado d’invalidità è stato calcolato correttamente.

2.8. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova versione è stata

aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di garantire una uguaglianza

di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra

3088 della nuova versione), ha previsto una nuova ripartizione delle singole

attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo – che nel caso

concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione)

prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Le cifre 3096 e 3097

(rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta."

Infine,

la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:

"

In virtù dell'obbligo di ridurre

il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.).

Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della

sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

La nuova versione della

succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:

"

In virtù dell’obbligo di ridurre

il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)

Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della

sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).

Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di

ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire

quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa

(p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi

domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere

presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato

non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale

orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143,

consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere

all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di

salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti

volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà

tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito

domestico."

Al

riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che –

in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235.

consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02

dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora

TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144

consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003).

2.9

Nella

fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di

esperire un'inchiesta, eseguita il 14 febbraio 2014

(cfr.

doc. AI 14-1). Il relativo rapporto è stato allestito il 28 febbraio 2014 (doc.

AI 14-1) ed ha il seguente tenore:

" (…)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

La conduzione e pianificazione del ménage domestico

avviene con le capacità di sempre.

5.2

Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

10.

%

E’ tutt’ora l’A.ta a preparare i pasti anche perché

spesso il marito e la figlia alla sera rientrano all’ora di cena.

La Signora RI 1 non è più in grado di pelare le

patate, girare il puré o la polenta e alzare pentole pesanti. A mezzogiorno

riesce ad essere abbastanza indipendente, poiché il carico di lavoro è minimo

siccome a pranzo rientra solo la figlia più piccola. Per la cena, quando i

quantitativi aumentano, l’A.ta si fa aiutare per scolare le pentole.

Utilizza l’arto sinistro poiché il destro manca di

forza ed è limitato nei movimenti; per prendere qualcosa dagli armadi alti si

serve della sedia.

Carica personalmente le stoviglie più leggere in

lavastoviglie ma le pentole pesanti ad esempio le lascia ai familiari. Essi

collaborano nell’apparecchiare e sparecchiare la tavola. La pulizia a fondo

della cucina è delegata alla mamma.

Date le limitazioni nella pulizia a fondo e nella

preparazione dei pasti valutiamo un impedimento del 30%. E’ esigibile la

collaborazione dei familiari nelle attività di riordino della cucina e

nell’apparecchiare la tavola.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare

i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

16%

La casa è parecchio grande e impegnativa da pulire,

per questo l’A.ta ha scelto di fare la casalinga, per potersi dedicare al

meglio all’intrattenimento della proprietà: la lavanderia al pian terreno ha

una parete di vetrocemento, che solitamente l’A.ta puliva con il vaporetto. Lo

stesso tipo di materiale è stato utilizzato anche al 2° piano sulla parete

verso la roccia. Al primo piano si trovano cinque grandi vetrate con annesse le

tende che occupano l’intera lunghezza della casa. Ogni camera dispone di una

finestra di 1 x 1 m mentre i bagni al 2° piano hanno delle finestre lunghe in

alto.

Dopo il danno alla salute, l’A.ta non è più in grado

di effettuare tutte le pulizie di casa, bensì può dedicarsi solo a quelle più

leggere effettuabili con l’arto sinistro.

Quindi si occupa di mantenere puliti i bagni durante

la settimana e dello spolvero dei mobili. Il cambio letto, che effettua tuttora

una volta a settimana, viene eseguito con la collaborazione del marito.

Il marito si occupa inoltre delle vetrate e dei

tendaggi, mentre la madre della Signora RI 1 si dedica alla pulizia a fondo

settimanale (pavimenti, bagni, ecc.). Alla madre si alterna un’amica di

famiglia, in questo modo la pulizia a fondo viene eseguita due volte a

settimana. L’A.ta aggiunge che prima si occupava anche dello smaltimento dei

vari tipi di rifiuti, mentre oggi questo compito è affidato al consorte.

Teniamo conto dei limiti derivanti dalla patologia

all’arto superiore destro e dell’impegno che la casa richiede. L’a.ta può

dedicarsi unicamente alle pulizie più leggere effettuabili con l’arto sinistro,

di qui la percentuale proposta. E’ esigibile la collaborazione dei familiari.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

2%

La signora RI 1 guida tuttora la propria vettura, che

dopo il danno alla salute è stata acquistata con cambio automatico. E’ in grado

di recarsi al negozio per effettuare la spesa più leggera, ma per quella più

voluminosa vi si reca con la zia e la madrina della figlia le quali aiutano per

il sollevamento e il trasporto della merce. L’acqua invece la compera il

marito, aggiunge l’A.ta.

Il marito si è sempre occupato dei pagamenti e delle

trattative burocratiche in generale. La signora RI 1, essendo destrimane,

lamenta un rapido affaticamento dell’arto quando scrive.

La percentuale proposta considera la necessità di

ricorrere a terzi per gli acquisti più voluminosi e pesanti e un allungamento

dei tempi d’esecuzione. Infatti, l’A.ta ha la possibilità di recarsi con

maggior frequenza al negozio in modo da distribuire il carico. L’aiuto offerto

dal coniuge rientra nella normale collaborazione vigente al giorno d’oggi in

qualsiasi economica domestica.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

6%

Si occupa personalmente del bucato ma la cesta viene

trasportata dai familiari. Utilizza l’asciugatrice solamente per gli indumenti

più piccoli, mentre il resto viene steso su dei fili abbastanza alti,

servendosi dell’arto sinistro. Quando si tratta di stendere camicie o pullover,

utilizza degli omini, per facilitare il compito oppure si serve di una

scaletta. Al contrario, lascia ai familiari il compito di stendere lenzuola e

federe dei piumoni.

Lo stiro è delegato alla mamma.

La Signora RI 1 cuciva al bisogno, quando si trattava

di fare degli orli ai pantaloni o di creare i vestiti di carnevale. Oggi ha

delegato il compito a una sarta di paese.

Date le dichiarazioni teniamo conto di un minor

rendimento e dell’abbandono dell’attività di stiro. Di qui la percentuale

proposta.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Non sussistono difficoltà nella presa a carico

affettiva ed educativa della figlia. Più che altro non possono più condividere

le attività sportive, come ad esempio andare a pattinare, a sciare, in

bicicletta o con il cavallo, che si vede costretta a vendere. Una volta a

settimana la figlia si reca a __________ per l’equitazione e una volta a

settimana fa nuoto a __________; in entrambe le occasioni viene accompagnata, a

dipendenza, dall’A.ta o dal papà.

L’A.ta non può più condividere le attività sportive

con la figlia ma, trattandosi di attività del tempo libero, non valgono ai fini

della valutazione.

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

90%

percentuale di invalidità

9%

La Signora RI 1 possiede un gatto al quale cambia

personalmente la cassetta dei bisogni e un cane di piccola taglia. Quest’ultimo

è necessario spazzolarlo tutti i giorni e una volta al mese fargli lo shampoo e

tagliargli il pelo. Prima del danno alla salute se ne occupava l’A.ta, oggi lo

porta in un centro apposito; viene invece spazzolato dalla figlia. Il giardino

è abbastanza grande e suddiviso su più livelli. Al pian terreno si trova

inoltre un locale aperto (porticato) dove in autunno e in primavera si radunano

le foglie, quindi è necessario scopare spesso.

Il giardino a livello del primo e secondo piano è

composto da erba da tagliare a macchina, ma anche da diversi arbusti da intrattenere;

inoltre vi è la roccia sporgente che di tanto in tanto va pulita dalle erbacce.

Di tutti questi mestieri se ne è sempre occupata l’A.ta ma oggi ha dovuto

delegare tutto al marito. La signora RI 1 è in grado di strappare qualche

erbaccia con l’arto sinistro, ammette, ma si tratta di un impegno molto

ridotto.

Inoltre, la Signora RI 1 riporta la propria

collaborazione nell’attività del marito. Infatti, si è sempre occupata del

bucato relativo al salone di coiffure che comprende asciugamani e

25.

magliette a settimana del personale. Di questo

riesce a inserirlo in lavatrice ma ha dovuto delegarne lo stiro.

Date le dichiarazioni e i diversi impegni ai quali

l’A.ta era solita far fronte consideriamo una percentuale di impedimento del

90%. Infatti, la Signora RI 1 può oggi unicamente dedicarsi alle mansioni

leggere, effettuabili con l’arto sinistro. E’ altresì esigibile la

collaborazione dei familiari.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

43.

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non

può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,

genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario

versato

Familiari, mamma, amica

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni

sulla capacità al lavoro?

Da gennaio 2010 (…)" (doc. AI 14-9)

Da

rilevare che il calcolo del grado d’invalidità è stato giustamente corretto in

41.

%, poiché al punto 5.5 il risultato è 4% e non 6% (cfr. doc. AI 17-1).

L’assistente

sociale – invitata a prendere posizione

in merito alle contestazioni sollevate dalla ricorrente con le osservazioni al

progetto di decisione – con annotazioni del

23.

ottobre 2014 ha inoltre precisato:

“(…)

In generale il grado d’impedimento riconosciuto per

ciascuna attività ha tenuto conto prioritariamente dei limiti funzionali

indicati all’incarto, ma nondimeno della possibilità e dei mezzi di cui l’A.ta

può avvalersi in ambito domestico per migliorare la propria capacità

lavorativa.

Sulla base delle dichiarazioni rese in sede di

colloquio, ho valutato altresì l’esigibilità della collaborazione dei

famigliari, nel caso specifico del marito e della figlia maggiore; in virtù di

questi elementi si sono considerati infine il carico di lavoro e le dimensioni

dell’alloggio. Elementi, appunto, che possono condurre a conclusioni diverse,

evidentemente, rispetto a quelle mediche-teoriche (vedi perizia __________).

Date queste premesse, passo in rassegna i vari punti

di disaccordo sollevati (…)

Innanzitutto, nel corso del colloquio di inchiesta,

l’A.ta non ha espresso in alcun modo il desiderio di tornare ad esercitare la

professione di parrucchiera; anzi, a più riprese ha confermato che essere

casalinga è stato – ed è tutt’oggi – una scelta consapevole, sia per prendersi

cura delle figlie (ora una è maggiorenne), sia per potersi dedicare in modo

ottimale alla cura della casa.

1.

Al punto concernente la “conduzione dell’economia

domestica”, si tiene conto esclusivamente di mansioni di tipo organizzativo, di

pianificazione e ripartizione del lavoro, controllo delle attività, ambiti in

cui all’incarto non si hanno indicazioni mediche che segnalano per l’A.ta una

possibile incapacità. Pertanto non si ravvedono motivazioni atte a giustificare

un grado di impedimento in questo contesto.

2.

Sotto il punto relativo all’alimentazione l’A.ta ha

dichiarato, a fronte dei limiti, una sostanziale capacità nel dedicarsi

all’attività culinaria, anche perché la famiglia consuma insieme unicamente il

pasto serale. Oltre ai limiti, ho valutato altresì l’esigibilità della

collaborazione del marito e delle figlie, un aspetto che riduce evidentemente

il grado di inabilità riconosciuto, congiuntamente all’obbligo da parte

dell’A.ta di ricorrere a mezzi ausiliari o a modalità di lavoro diverse per

mantenere la più massima autonomia possibile. Dato che il legale non apporta

elementi di novità rispetto all’inchiesta, non vedo ragioni per modificare la

percentuale a suo tempo riconosciuta.

3.

Per quanto riguarda le pulizie ho tenuto ampiamente

conto dei limiti funzionali e delle dimensioni della casa. La totale

incapacità, tuttavia, non è stata riferita nemmeno dall’A.ta stessa, che ha

ammesso di potersi dedicare alle mansioni più leggere. Si ricorda che è obbligo

dell’A.ta suddividere il lavoro su più momenti o giorni della settimana e

ricorrere a mezzi ausiliari o ad altri elettrodomestici per aumentare il

proprio grado di autonomia. E’ inoltre esigibile, qui come in altri ambiti, la

collaborazione dei familiari.

4.

Anche gli acquisti sono eseguibili su più giorni,

anche perché l’A.ta può disporre del proprio mezzo. Si è poi considerata la

delega della spesa più voluminosa ma altresì l’esigibilità della collaborazione

da parte di figlie e coniuge nel trasporto dei pesi. Nelle attività

amministrative, inoltre, non vi sono limitazioni medicalmente giustificate. Ne

consegue che non sono portati elementi nuovi che possano giustificare una

percentuale maggiore rispetto a quella assegnata.

5.

Nel “bucato” non vi è una totale delega, anche

perché i limiti riconosciuti non la giustificano. Se da un lato ho considerato

l’utilizzo dell’asciugatrice, dall’altro ho valutato l’allungamento dei tempi

come pure l’esigibilità di aiuto da parte dei familiari.

6.

Non da ultimo, i limiti a carico della Signora RI 1

non influiscono, come lei stessa ha dichiarato, sulla presa a carico affettiva,

educativa e scolastica della figlia minore, né vi sono ragioni mediche a

sostegno di una simile inabilità.

7.

Nei “diversi” si è tenuto ampiamente conto dei

limiti funzionali come pure dell’esigibilità di aiuto da parte dei familiari.

Nel complesso, le osservazioni mosse dal legale non

aggiungono elementi tali da modificare la percentuale riconosciuta, che viene

pertanto confermata in questa sede.” (doc. AI 41-1/2)

2.10

Sulla

base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 41.5%.

Innanzitutto

va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente

contestato.

In

sede di ricorso l’insorgente censura invece le percentuali d’impedimento

attribuite alle attività domestiche, rilevando che secondo le valutazioni degli

specialisti della Clinica __________ di __________ “la ricorrente

presenterebbe all’incirca una limitazione del 47,28%, nell’esecuzione dei lavori

domestici, secondo quanto emerso dai tests pratici e dagli accertamenti medici”

(doc. I).

A

questo proposito il TCA evidenzia che anche se l’interessata invece del 41.5%,

accertato dall’UAI, fosse invalida al 47,28%, non avrebbe comunque diritto ad una

rendita superiore rispetto al ¼ di rendita riconosciutale con la decisione

impugnata (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).

In

secondo luogo va precisato che le valutazioni effettuate dagli specialisti

della Clinica di __________ non sembrano tener conto del fatto che nell’ambito

della valutazione dell’invalidità di principio va escluso l’impiego in attività

del tempo libero (cfr. cifra 3095 [ora: 3086] CIGI), mentre occorre prendere in

considerazione l’aiuto dei famigliari (in concreto: marito e figlie; cfr. la

valutazione delle capacità funzionali in attività domestiche della Clinica __________

di __________, pag. 4; doc. Cassa malati 14-4: “Bei der Bewertung wird davon

ausgegangen, was die Person ohne fremde Hilfe im Haushalt bewältigen kann”).

Posta

la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione

applicate con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività

domestica, nei casi come quello in esame occorre infatti tenere conto anche

della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca

assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal

diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.

208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere

sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento

alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono

giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del

marito e delle figlie.

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze

del TFA I 407/92 e I 35/00).

In

particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona

assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni

domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato,

deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere

all'aiuto dei familiari:

"

Auszugehen ist dabei

vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der

Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch

in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu

erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass

sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der

Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst

vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann

die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur

noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster

Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von

Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf

bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die

Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen

Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen

eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die

im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende

Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die

ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V

97.

E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3

nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E.

5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004,

E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit

weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17.

November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4.

September 2001, E. 5b; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH

MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von

Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige

Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu

erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5.

Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom

8.

November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der

angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der

Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in

einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder

überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten

Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden

lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion

in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August

2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid

vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der

Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den

Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten

Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar

noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können (HONSELL/VOGT/GEISER

[Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB;

BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159

ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten

Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich

darauf abzustellen ist, ob die verbleibende

Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar

ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist,

ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen

Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich

durchsetzbar ist.“

Ora, tenuto conto

dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97

consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in

linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 14 febbraio 2014

corredata dalle precisazioni figuranti nelle annotazioni del 23 ottobre 2014,

vanno confermate.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

In

concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento

manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato anche dagli

specialisti della clinica di __________, cui fa riferimento la medesima

ricorrente, che hanno effettuato una valutazione delle capacità funzionali in

ambito domestico il 22 e 23 agosto 2013 e sono giunti a conclusioni non molto

differenti da quelle dell’assistente sociale (pag. 5 del referto, doc. Cassa

malati 14-5). Queste valutazioni sono a loro volta non molto distanti dalla

percezione soggettiva della ricorrente, la quale, nel corso dell’esame presso

il centro __________, è stata chiamata a fornire la sua valutazione soggettiva

delle proprie limitazioni, fornendo percentuali simili a quelle poste dagli

specialisti (cfr. pag. 9 del referto, doc. Cassa malati 14-9). Le differenze

significative si notano laddove l’assistente sociale, conformemente alla

giurisprudenza, ha tenuto conto dell’aiuto dei familiari.

Nello

specifico circa l’alimentazione (preparazione dei pasti, pulizia della cucina,

riserve; punto 5.2) dall’inchiesta dell’UAI emerge una percentuale degli

impedimenti del 30% uguale a quella accertata a __________ (media tra il 40%

del “Mahlzeitzubereitung” ed il 20% di “Abwaschen; Tisch decken”)

e dichiarata dalla ricorrente (media tra il 35% del “Mahlzeitzubereitung” ed

il 25% di “Abwaschen; Tisch decken”). Circa la pulizia dell’appartamento

(rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti; punto 5.3),

l’UAI ha posto una percentuale degli impedimenti superiore (80%), rispetto a

quanto accertato a __________ (66%; “Putzen; aufräumen”) e a quanto

ritenuto soggettivamente dalla ricorrente (65%). Per quanto concerne le spese e

gli acquisti (punto 5.4) invece l’UAI ha ritenuto una percentuale leggermente

inferiore (20%) rispetto agli specialisti di __________ (30% “Einkaufen;

Post; chem. Reinigung”) ed alla ricorrente (30%). Ciò è dovuto alla

circostanza che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. supra), è stato tenuto

conto dell’aiuto dei familiari (cfr. doc. AI 14-6). Anche per quanto concerne

il bucato e la confezione di indumenti (punto 5.5) la differente percentuale

posta dall’UAI (40%), rispetto a quella rilevata dagli specialisti d’oltralpe

(75%: “Waschen; bügeln”) e dalla ricorrente (90%), deriva dall’obbligo

dell’interessata di ridurre il danno e dall’assistenza dei familiari (doc. AI

14-6: “[…] Si occupa personalmente del bucato ma la cesta viene trasportata

dai familiari […] Al contrario, lascia ai familiari il compito di stendere le

lenzuola e federe dei piumini […] ”).

Circa

la cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, ecc., l’assistente

sociale ha preso in considerazione una percentuale degli impedimenti del 90%,

superiore a quella accertata dagli specialisti di __________ (media del 62.5%: “Pflanzenpflege;

Garten; Haustiere”: 50% e “Leichte handwerkliche Tätigkeiten”: 75%)

e della ricorrente medesima (45%, rispettivamente 65%). Infine, per la

pianificazione del lavoro, organizzazione, controllo, l’assistente sociale ha

rilevato un impedimento nullo, mentre gli specialisti di __________ hanno

accertato un 10% e la ricorrente un 5%.

L’unica

significativa differenza consiste nella valutazione della percentuale assegnata

alla cura dei bambini e di altri membri della famiglia, laddove l’UAI non ha

riconosciuto alcun impedimento, mentre gli specialisti di __________ hanno

valutato una percentuale del 50% nella cura delle figlie di 11 e 19 anni (la

ricorrente dell’85%). Ciò è dovuto al fatto che l’assistente sociale ha

giustamente ritenuto da una parte che anche il padre si occupa della figlia

minore e dall’altra che il fatto di non poter più condividere le attività

sportive della figlia non deve essere preso in considerazione poiché si tratta

di attività svolte nel tempo libero (cfr. marg. 3095 (ora 3086) CIGI).

Del

resto anche volendo ritenere le sole valutazioni degli specialisti di __________,

si giungerebbe ad una percentuale del 44.75% (5.1: percentuale invalidità: 0.5%

(10 [percentuale degli impedimenti] x 5 [importanza assegnata] : 100); 5.2:

percentuale invalidità: 10.5% (30 x 35 : 100); 5.3 percentuale invalidità: 12%

(66 x 20 : 100); 5.4 percentuale invalidità: 3% (30 x 10 : 100); 5.5

percentuale invalidità: 7.5% (75 x 10 : 100); punto 5.6 percentuale invalidità:

5% (10 x 50 : 100) punto 5.7 percentuale invalidità: 6.25% (10 x 62.5 : 100).

La

valutazione complessiva non si scosta molto da quella dell’UAI (41.5%) e dà

comunque diritto al massimo ad ¼ di rendita come calcolato

dall’amministrazione.

Il

grado d’invalidità stabilito dall’inchiesta economica è inoltre stato

confermato pure dal medico SMR, dr. med. __________, FMH medico generalista,

SIM attestato medico perito e SGV attestato medico fiduciario, sulla base

dell’insieme degli atti medici (cfr. doc. AI 16-1 e 24-1).

A questo proposito, circa

il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo

6.

LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete

in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne

le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Stanti le considerazioni esposte, esaminate

singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti

dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione

operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai

riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata

medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le

valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono

del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica. Ne segue che un’ulteriore indagine domestica, come richiesta dalla

ricorrente (doc. VIII), non è necessaria.

Le

ulteriori allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione

espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la

giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di

formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui

essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di

conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 42% deve essere

posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e

medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

2.11

Infine, l’insorgente, oltre all’assunzione delle prove di cui si è già detto

in precedenza, chiede di essere interrogata (doc. VIII).

Il TCA

rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere

il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.

1.

CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che

ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I

472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”

(l’assicurata ha chiesto genericamente di essere interrogata [cfr. doc. VIII]),

questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini

dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.

2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare

alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Come già detto, conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il

TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire la ricorrente.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti