32.2014.185
Assicurata casalinga messa al beneficio di 1/4 di rendita AI chiede una prestazione maggiore. Ricorso respinto. Conferma del metodo applicabile e della valutazione dell'inchiesta a domicilio
16 settembre 2015Italiano62 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.185
cs
Lugano
16 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 novembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1963, ha
inoltrato, il 3 dicembre 2012, una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc.
AI 1-1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti ritenuti necessari ed in particolare eseguita un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI
14-1), l’UAI con decisione del 5 novembre 2014, preavvisata dal progetto del 17
settembre 2014 (doc. AI 28-1), ha assegnato a RI 1 ¾ di rendita AI dal 1°
dicembre 2011 (grado d’invalidità del 63%), una rendita intera dal 1° marzo
2012, ¼ di rendita dal 1° luglio 2013 (3 mesi dal miglioramento dello stato di
salute avvenuto nel mese di aprile 2013 per un grado d’invalidità del 42%).
Considerato che la domanda è stata presentata tardivamente, la prestazione è
stata versata dal 1° giugno 2013 (doc. AI 43-4).
1.3. RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione,
chiedendo il riconoscimento di un grado d’invalidità del 73% e domandando nel
contempo l’allestimento di una perizia medica (doc. I). La ricorrente contesta
sia l’applicazione del metodo di calcolo specifico, sostenendo che aveva
intenzione di riprendere l’attività lavorativa di parrucchiera dal mese di
gennaio 2015, sia l’inchiesta economica a domicilio, argomentando che le
limitazioni di cui soffre sono ben maggiori rispetto a quelle costatate dalla
funzionaria incaricata dell’esame della pratica.
1.4. Con
risposta dell’8 gennaio 2015 l’amministrazione propone di respingere il ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
1.5. Pendente
causa la ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni, chiedendo di sentire
alcuni testi (doc. VIII). Il 20 aprile 2015 l’UAI si è espressa in merito (doc.
X), mentre il 4 maggio 2015 l’insorgente si è riconfermata nelle sue richieste
(doc. XII).
considerato In
diritto
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006, U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno
2003 consid. 4.2, I 475/01).
2.2. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
A sua volta l'art. 27 OAI
precisa:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla
comunità."
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c).
Si paragona quindi
l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en
Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono.
Questa presunzione può
tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139).
L'importanza dell'attività
della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura
familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze
locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella
con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un
coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.3. Nel caso in cui invece
l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti)
solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI
secondo cui
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa
attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dall’allora TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07
del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte
in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.4. Nella fattispecie
l’assicurata contesta la qualifica di casalinga e sostiene di aver avuto quale
progetto quello di riprendere la sua professione di parrucchiera da gennaio
2015, quando sua figlia minore, nata il __________ 2001, sarebbe stata più
grande e autosufficiente. Inizialmente con un impiego al 40% che avrebbe
aumentato nel corso degli anni. Questo all’interno del salone di parrucchiere
gestito dal marito e presso il quale lavorano già altri parenti. A questo
proposito chiede di sentire quali testi due suoi amici, oltre al marito ed a
sua cognata (doc. I e VIII).
Da parte sua l’UAI rileva
come la stessa ricorrente nella domanda di prestazioni ha indicato di essere
casalinga, condizione ribadita e confermata senza ulteriori commenti in
occasione della visita dell’assistente sociale nell’ambito dell’inchiesta per
casalinga.
2.5. Va
innanzitutto ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per
stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona
esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere
dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla
globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno
alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad
esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse
subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita
un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del
minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa
rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF
130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza
del 24 aprile 2006 I 276/05, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito
che:
" (…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la
rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale
de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27
RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire
potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en
fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à
la santé n'était pas survenue. Pour les assurés
travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide,
aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation
lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle,
familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire
circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée
valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du
ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels
(ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la
question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore
que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative
partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement
en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA del 24 aprile 2006 nella causa H, I
276/05, consid. 2.3)
In DTF 137 V 334 il TF ha
confermato la giurisprudenza sul metodo misto di valutazione
dell'invalidità (consid. 5). Il metodo misto di valutazione dell'invalidità non
viola né il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art.
13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU né i principi della parità di trattamento e del
divieto di discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost.
L’Alta Corte
ha inoltre affermato:
"
2.1 En premier lieu, la
recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué au cas d'espèce
la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité en lieu et place de la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. Elle explique qu'elle aurait exercé une
activité à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Le fait
qu'elle ne travaillait à l'époque qu'à 80 % était la conséquence des différents
problèmes de santé qui l'avaient touchée à compter du début des années 90. Si
son état de santé le lui avait permis, il est évident qu'au départ de son fils
du foyer familial, elle aurait repris une activité professionnelle à plein
temps dans le but d'augmenter ses modestes revenus, comme elle l'avait
d'ailleurs fait avant la naissance de son enfant.
(…)
3.2 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à
chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient
d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son
activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour
déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut
notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage,
l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de
l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative
litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une
activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de
la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b p. 194; voir également
ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53 et ATF 125 V
146 consid. 5c/bb p. 157; arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4
et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 156/04 du 13 décembre 2005
consid. 5.1.2).
3.3 La juridiction cantonale a considéré qu'il existait suffisamment
d'indices établissant avec une vraisemblance prépondérante que la recourante
travaillait à 80 %, non pas par obligation, mais par choix. Au début de
l'incapacité de travail alléguée, elle avait exercé durant près de 16 ans une
activité à 80 %, sans que cela ne soit justifié par des obligations familiales.
Il ne ressortait par ailleurs d'aucune pièce médicale que l'état de santé de la
recourante la contraignait exclusivement à exercer une
activité à temps partiel limitée à 80 %. Dans un curriculum vitae établi le 2
novembre 1992, elle a indiqué souhaiter retrouver un poste lui permettant de
maintenir sa capacité de gain; par la suite, jusqu'à ce que le projet de
décision lui soit communiqué, elle n'a jamais fait mention de son intention de
reprendre un emploi à plein temps.
3.4 En l'occurrence, la recourante ne parvient pas à établir le caractère
manifestement inexact, voire insoutenable, du raisonnement qui a conduit la
juridiction cantonale à conclure, dans le cas particulier, à l'application de
la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. A l'argumentation factuelle de
celle-ci, la recourante oppose des considérations tirées de l'expérience
générale de la vie. Cela étant, celles-ci semblent contredites par les pièces
du dossier. Il en ressort que la recourante travaille à temps partiel depuis
l'année 1979. Si un tel choix pouvait s'expliquer à l'époque par la volonté de
s'occuper de son enfant (né en 1973), cette justification n'avait plus guère de
fondement à compter de la fin des années 1980. Certes, les premiers problèmes
de santé sont apparus au cours de l'année 1989 et ont motivé un changement
d'activité à la fin de l'année 1992.
Jusqu'au dépôt le 19 décembre 2008 de sa demande de
prestations de l'assurance-invalidité, la recourante n'a toutefois entrepris
aucune démarche dans le but de trouver une activité à 100 % adaptée à ses
limitations fonctionnelles et semble bien plutôt s'être contentée de la
situation."
2.6. Secondo
la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare
se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia
domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione
personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag.
396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in
considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto
interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06
del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Occorre inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le
dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura
amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre
quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella
avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.
Nella
sentenza del 20 novembre 2007 nella causa 9C_428/2007, il TF, proprio
alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura
amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità
effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto
dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché
secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:
" (…)
4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des
pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée
entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er
juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005)
qu'elle aurait exercé une activité à 75 % sans la survenance de son atteinte à
la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant
qu'elle aurait travaillé à 100 %. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la
collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à
devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice
général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en
cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75 % ne lui
auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.
En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de
manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières
déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de
s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique -, la préférence doit
être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait
peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être,
consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I 321/98]). A cet
égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire de réponse pour
expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui ne la concernait
pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la question du taux
d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement
cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément
de preuve déterminant. Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne
se limite pas aux seules questions sur les activités de la vie quotidienne,
mais comprend également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté
la teneur - sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin,
l'application de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans
lesquelles l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et non pas
psychique.
4.3.3 Il résulte de ce qui précède que
l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est
arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû
la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75 % sans atteinte à
la santé.
En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû
être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent
une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors
d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau
jugement.
(…)." (STFA del 20 novembre 2007 nella causa P.,9C_428/2007,
consid. 4.3.2 e 4.3.3)
Va anche
segnalata la sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, dove il TF ha esaminato il
caso di un’assicurata, madre di tre figli, che dopo il 1991 ha sempre lavorato a tempo parziale e che il TCA, al momento della nascita del diritto alla
rendita, ha considerato salariata nella misura del 70% e casalinga per il
restante 30%.
Il TF ha
affermato:
" 3.
Il giudice di prime cure ha accertato che
l'assicurata, madre di tre figli, dopo il 1991 ha sempre lavorato a tempo parziale al fine di riuscire a conciliare impegni lavorativi e vita
familiare. Ha quindi rilevato che al momento della nascita del diritto alla
rendita ella era da considerare salariata nella misura del 70% e casalinga per
il restante 30%. In effetti, dal 1° agosto 1999 e fino all'insorgere della
malattia (nel settembre 2000) l'assicurata, separatasi dal marito nell'agosto
del 1999, ha intrapreso l'attività di insegnante presso una scuola media nella
misura del 70%. Per contro la Corte cantonale ha ritenuto verosimile che al
momento della revisione del 2010, l'assicurata, senza il danno alla salute,
avrebbe aumentato al 100% la sua percentuale di occupazione. Essa ha infatti
considerato credibile che in quel momento l'interessata - la quale già nel
2000, dopo il divorzio dal marito, per la necessità di incrementare le proprie
entrate al fine di mantenere la famiglia e per il fatto che i figli non avevano
più bisogno della sua costante presenza, aveva aumentato al 70% la propria
percentuale lavorativa, iscrivendosi per giunta, per il restante 30%, a un
corso di formazione post-diploma - avrebbe ulteriormente incrementato
l'attività professionale, cercando un'occupazione a tempo pieno una volta
portata a termine la formazione post-diploma in lingue. A conferma di tale tesi
il giudice cantonale ha pure addotto l'età ormai adulta dei figli al momento
della revisione del 2010 oltre alla ripresa, da parte dell'assicurata, del
percorso formativo a suo tempo interrotto a causa della malattia. In tali
circostanze, egli ha fatto capo al metodo ordinario di valutazione
dell'invalidità e, tenuto conto del grado (50%) di capacità lavorativa residua
nella professione abituale, ha concluso per un grado d'invalidità del 50% che
garantiva il mantenimento quanto meno di una mezza rendita d'invalidità dal 1°
marzo 2012.
4.
4.1
L'UAI lamenta in primo luogo una violazione della
massima inquisitoria e del diritto federale per avere la Corte cantonale
accertato i fatti determinanti in maniera incompleta. In particolare l'Ufficio
ricorrente rimprovera al giudice cantonale di non avere verificato, completando
la relativa procedura istruttoria, se il percorso di studio attualmente seguito
dall'opponente - e portato alla conoscenza dell'UAI solo con lo scritto 3
ottobre 2012 - sia compatibile con il suo stato di salute e con le limitazioni
funzionali (stanchezza, tolleranza agli sforzi e tenuta ancora parzialmente
ridotta) messe segnatamente in evidenza (il 23 novembre 2010) dal servizio
medico regionale (SMR) dell'AI. L'UAI osserva di non essere, a causa della
mancata acquisizione di informazioni da parte del Tribunale cantonale
sull'impiego del tempo extra lavorativo dell'assicurata, stato messo in
condizione di determinarsi sulla validità della certificazione - ritenuta dal
SMR in contesto fattuale nel contempo mutato - della capacità lavorativa
dell'interessata del 50%. In ogni caso, per l'Ufficio ricorrente è altamente
verosimile che l'assicurata presenti nel frattempo una minore affaticabilità
rispetto a quella stabilita dal SMR e quindi risorse fisiche sufficienti per
lavorare in misura superiore al 50%.
4.2 Il principio inquisitorio non dispensa le parti
dal loro obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 120 V 357 consid.
1a pag. 360). Spetta alle parti indicare segnatamente quelle circostanze da cui
intendono inferire dei diritti o comunque dei vantaggi (DTF 106 Ib 77 consid.
2a/aa pag. 80 seg.; cfr. SVR 2010 KV n. 10 pag. 43,9C_182/2009, consid. 7.2).
L'obbligo per le parti di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti
può essere preteso nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile
(cfr. sentenza 9C_137/2007 del 21 aprile 2008 consid. 4.1, in RtiD II-2008 pag.
292 con riferimenti). Preso atto della comunicazione del 3 ottobre 2012 con cui
il patrocinatore di controparte aveva segnalato la frequentazione, presso la
alta scuola pedagogica, del corso di formazione per l'insegnamento generale
nelle scuole professionali, l'Ufficio ricorrente, anziché sollevare le
eccezioni e i dubbi qui proposti, si è limitato a rilevare che tale formazione
impediva "attualmente all'assicurata di aumentare il suo grado d'impiego
oltre il 70%" e confermava il mantenimento della ripartizione tra attività
salariata (70%) e casalinga (30%) da esso sostenuto. Benché ne avesse
senz'altro la possibilità, l'UAI, dotato di un proprio servizio medico e giuridico,
non ha invece ritenuto necessario in sede cantonale raccogliere o quanto meno
chiedere ulteriori accertamenti nel senso qui invocato. Ne discende che tali
contestazioni sono ora inammissibili poiché sono state formulate per la prima
volta in sede federale benché lo potessero già essere in precedenza (cfr. art.
99 cpv. 1 LTF). Non è invece vero, come pretende a torto l'Ufficio ricorrente,
che queste circostanze avrebbero assunto rilevanza giuridica per la prima volta
alla luce del giudizio impugnato. E poi non va dimenticato che il giudice anche
nell'ambito della massima inquisitoria, pur non essendo vincolato alle
richieste di prova delle parti, non ha l'obbligo di verificare oltre i fatti
che non sono contestati (cfr. sentenza 5C.134/2004 del 1° ottobre 2004 consid. 2). Ciò che è avvenuto in concreto con riferimento all'abilità lavorativa
del 50% attestata sia dal curante dell'assicurata sia dal SMR nel suo rapporto
del 23 novembre 2010. Anche per queste ragioni, la pretesa violazione del
principio inquisitorio da parte dell'istanza precedente risulta, nei limiti
della sua ricevibilità, infondata, mentre la valutazione del primo giudice in
merito al grado di incapacità lavorativa non è certamente arbitraria.
5.
L'UAI chiede inoltre, in via subordinata, di confermare
l'applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità e di
ripristinare la decisione del 23 gennaio 2012. Motiva la propria richiesta con
la correlazione esistente tra il fatto che l'opponente in passato avrebbe
sempre - con eccezione per il periodo 1984-1987 - lavorato a tempo parziale e
l'affermazione che ella ha reso nei confronti dell'assistente sociale
D.________ in occasione dell'inchiesta economica per le persone che si occupano
dell'economia domestica. Dal rapporto del 5 luglio 2011 si evince in effetti
che l'assicurata ha dichiarato che senza danno alla salute avrebbe continuato
ad esercitare un'attività lucrativa come ha sempre fatto. Ora, è vero come
osserva l'UAI, che questa dichiarazione - non espressamente tematizzata dalla Corte
cantonale - può anche prestarsi a una interpretazione nel senso da esso
sostenuta, ossia che anche senza danno alla salute l'interessata avrebbe
continuato a lavorare a tempo parziale come in passato. Tale conclusione non è
però obbligatoria. Come ha già fatto notare l'assicurata in sede sia cantonale
sia federale, il senso della dichiarazione, in assenza di una domanda precisa
da parte dell'assistente sociale circa la misura dell'ipotetico impegno
professionale, può in effetti anche essere inteso quale semplice manifestazione
della volontà di continuare a svolgere, come in passato, un'attività lucrativa.
Ma soprattutto detta ambiguità non è ancora sufficiente a rendere
manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, l'accertamento del primo giudice
perché egli ha più che sostenibilmente tratto l'intenzione dell'assicurata di
aumentare, senza il danno alla salute (cfr. sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 276/05 del 24 aprile 2006 consid. 2.3), al 100% la sua
percentuale di occupazione da almeno due elementi oggettivi, quali la
frequentazione, prima dell'insorgenza di tale danno, di un corso di formazione
post-diploma al 30% in aggiunta all'attività professionale svolta già al 70% e
l'età ormai adulta dei figli al momento della revisione. Quanto basta per
blindare il giudizio impugnato dalle censure ricorsuali. Non è infine vero,
come eccepisce l'UAI, che la semplice informazione della ripresa degli studi da
parte dell'assicurata sarebbe stata considerata dalla Corte cantonale
"quale fattore determinante l'applicazione del metodo ordinario di
confronto dei redditi". È sufficiente la lettura della pronuncia impugnata
per rendersi conto che questa circostanza è in realtà stata semplicemente
addotta a "ulteriore sostegno" della tesi espressa dal primo giudice.”
2.7. Nel
caso di specie questo TCA rileva quanto segue.
Di
principio il Tribunale deve giudicare la fattispecie al momento in cui la
decisione impugnata è stata emanata, in concreto il 5 novembre 2014,
ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi
di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa.
Fatti
I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121
V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
In
concreto, la ricorrente, dall’inizio del diritto alla rendita fino al momento
dell’emanazione della decisione impugnata era casalinga. Il metodo utilizzato
dall’amministrazione è di conseguenza corretto (DTF 137 V 334, consid. 3.2 “Selon la pratique, la question du
statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au
prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre
l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il
faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances
sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194
consid. 3b p. 194; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; ATF 131 V
51 consid. 5.1.2 p. 53 et ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157; arrêt 9C_49/2008
du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances
I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2).“; cfr.
anche sentenza 32.2013.86 del 16 gennaio 2014).
La
stessa assicurata, che dal 1983 non ha più lavorato (cfr. estratto conto
individuale, doc. A2) ha infatti affermato che avrebbe avuto l’intenzione di
ricominciare l’attività di parrucchiera, inizialmente nella misura del 40%, con
effetto dal mese di gennaio 2015 (cfr. doc. I e doc. AI 37-1). In sede di
osservazioni ha poi precisato che “tutto l’entourage (amici e familiari)
della ricorrente erano perfettamente a conoscenza del progetto di ripresa
lavorativa che si sarebbe concretizzato a breve, ossia a gennaio 2015, quando __________
la figlia minore, avesse raggiunto i 15-16 anni” (doc. VIII, pag. 2).
Va
qui evidenziato che la figlia __________, nata il __________ 2001 (doc. AI 1-2)
e che nel febbraio 2014 frequentava la prima media (cfr. doc. AI 14-3), compirà
i 15 anni, età che l’interessata ha da ultimo indicato essere quella in cui il
suo progetto si sarebbe concretizzato (cfr. doc. VIII, pag. 2), solo nel 2016
(i 16 nel 2017).
Ossia
in un periodo molto successivo all’emanazione della decisione in esame. In
queste condizioni la richiesta di sentire quali testi il marito, presso cui
l’interessata avrebbe dovuto ricominciare a lavorare, la cognata e due amici va
respinta.
Del
resto solo con le osservazioni del 20 ottobre 2014 al progetto di decisione
l’interessata ha informato l’UAI dell’intenzione di riprendere la sua attività
di parrucchiera (cfr. anche doc. AI 14-1, inchiesta economica del 14 febbraio
2014: “[…] se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata
eserciterebbe oggi un’attività lucrativa? La Signora RI 1 riconosce il proprio
ruolo di casalinga”), che aveva esercitato, da ultimo, oltre trent’anni
orsono, nel 1981 e nel 1982, e che poi non ha più svolto (cfr. l’estratto del
conto individuale, doc. A2). Questa attività oltretutto era stata lasciata
dalla ricorrente prima della nascita, nel 1986, della prima figlia (doc. AI 1-2
e doc. VIII), la quale non è di conseguenza stata il motivo per la cessazione della
sua carriera professionale. Certo, l’interessata nel corso dei suoi soggiorni presso
la Clinica __________ di __________ aveva accennato alla possibilità di
riprendere il lavoro quando i figli sarebbero stati più grandi (cfr.
valutazione della capacità funzionale del 22-23 agosto 2013 [doc. AI 25-5 e
25-8]: “habe vor der Geburt der Kinder als Coiffeuse gearbeitet. Diese
Tätigkeit wollte sie wieder aufnehmen, wenn die Kinder älter sind. Aktuell sei
es ihr nicht möglich im Geschäft des Ehemannes mitzuhelfen” e doc. Cassa
malati 12-7, rapporto della Clinica __________ di __________ del 6 novembre
2013: “Seit rund 20 Jahren, seit sie Kinder habe, habe sie höchstens noch
aushilfsweise im Coiffeursalon mitgearbeitet, hätte in nährerer Zukunft dort
wieder einsteigen wollen, dies sei jetzt gefährdet.”). Tuttavia in
concreto, anche alla luce della breve carriera lavorativa, non vi sono indizi
esterni oggettivi e concreti in tal senso, quali ad esempio la frequenza di
corsi di aggiornamento allo scopo di tornare, in futuro, a svolgere l’attività
appresa alla fine degli anni ’70 e terminata nel 1982.
La
questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita, giacché in ogni
caso, al momento dell’emanazione della decisione la ricorrente aveva lo statuto
di casalinga e l’inizio dell’attività lavorativa sarebbe semmai avvenuto in un
periodo successivo.
In queste
condizioni anche la richiesta di allestire una perizia medica atta a stabilire
gli impedimenti della ricorrente nell’attività di parrucchiera si rivela
superflua.
Va a questo
proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;
DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Va
ora esaminato se il grado d’invalidità è stato calcolato correttamente.
2.8. L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla
richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova versione è stata
aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di garantire una uguaglianza
di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra
3088 della nuova versione), ha previsto una nuova ripartizione delle singole
attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo – che nel caso
concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione)
prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Le cifre 3096 e 3097
(rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta."
Infine,
la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:
"
In virtù dell'obbligo di ridurre
il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.).
Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della
sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
La nuova versione della
succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:
"
In virtù dell’obbligo di ridurre
il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)
Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della
sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute
(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).
Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di
ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire
quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa
(p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi
domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere
presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato
non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale
orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143,
consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere
all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di
salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti
volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà
tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito
domestico."
Al
riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che –
in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235.
consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02
dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora
TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente
confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144
consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
2.9
Nella
fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di
esperire un'inchiesta, eseguita il 14 febbraio 2014
(cfr.
doc. AI 14-1). Il relativo rapporto è stato allestito il 28 febbraio 2014 (doc.
AI 14-1) ed ha il seguente tenore:
" (…)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
La conduzione e pianificazione del ménage domestico
avviene con le capacità di sempre.
5.2
Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
10.
%
E’ tutt’ora l’A.ta a preparare i pasti anche perché
spesso il marito e la figlia alla sera rientrano all’ora di cena.
La Signora RI 1 non è più in grado di pelare le
patate, girare il puré o la polenta e alzare pentole pesanti. A mezzogiorno
riesce ad essere abbastanza indipendente, poiché il carico di lavoro è minimo
siccome a pranzo rientra solo la figlia più piccola. Per la cena, quando i
quantitativi aumentano, l’A.ta si fa aiutare per scolare le pentole.
Utilizza l’arto sinistro poiché il destro manca di
forza ed è limitato nei movimenti; per prendere qualcosa dagli armadi alti si
serve della sedia.
Carica personalmente le stoviglie più leggere in
lavastoviglie ma le pentole pesanti ad esempio le lascia ai familiari. Essi
collaborano nell’apparecchiare e sparecchiare la tavola. La pulizia a fondo
della cucina è delegata alla mamma.
Date le limitazioni nella pulizia a fondo e nella
preparazione dei pasti valutiamo un impedimento del 30%. E’ esigibile la
collaborazione dei familiari nelle attività di riordino della cucina e
nell’apparecchiare la tavola.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
80%
percentuale di invalidità
16%
La casa è parecchio grande e impegnativa da pulire,
per questo l’A.ta ha scelto di fare la casalinga, per potersi dedicare al
meglio all’intrattenimento della proprietà: la lavanderia al pian terreno ha
una parete di vetrocemento, che solitamente l’A.ta puliva con il vaporetto. Lo
stesso tipo di materiale è stato utilizzato anche al 2° piano sulla parete
verso la roccia. Al primo piano si trovano cinque grandi vetrate con annesse le
tende che occupano l’intera lunghezza della casa. Ogni camera dispone di una
finestra di 1 x 1 m mentre i bagni al 2° piano hanno delle finestre lunghe in
alto.
Dopo il danno alla salute, l’A.ta non è più in grado
di effettuare tutte le pulizie di casa, bensì può dedicarsi solo a quelle più
leggere effettuabili con l’arto sinistro.
Quindi si occupa di mantenere puliti i bagni durante
la settimana e dello spolvero dei mobili. Il cambio letto, che effettua tuttora
una volta a settimana, viene eseguito con la collaborazione del marito.
Il marito si occupa inoltre delle vetrate e dei
tendaggi, mentre la madre della Signora RI 1 si dedica alla pulizia a fondo
settimanale (pavimenti, bagni, ecc.). Alla madre si alterna un’amica di
famiglia, in questo modo la pulizia a fondo viene eseguita due volte a
settimana. L’A.ta aggiunge che prima si occupava anche dello smaltimento dei
vari tipi di rifiuti, mentre oggi questo compito è affidato al consorte.
Teniamo conto dei limiti derivanti dalla patologia
all’arto superiore destro e dell’impegno che la casa richiede. L’a.ta può
dedicarsi unicamente alle pulizie più leggere effettuabili con l’arto sinistro,
di qui la percentuale proposta. E’ esigibile la collaborazione dei familiari.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e
rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2%
La signora RI 1 guida tuttora la propria vettura, che
dopo il danno alla salute è stata acquistata con cambio automatico. E’ in grado
di recarsi al negozio per effettuare la spesa più leggera, ma per quella più
voluminosa vi si reca con la zia e la madrina della figlia le quali aiutano per
il sollevamento e il trasporto della merce. L’acqua invece la compera il
marito, aggiunge l’A.ta.
Il marito si è sempre occupato dei pagamenti e delle
trattative burocratiche in generale. La signora RI 1, essendo destrimane,
lamenta un rapido affaticamento dell’arto quando scrive.
La percentuale proposta considera la necessità di
ricorrere a terzi per gli acquisti più voluminosi e pesanti e un allungamento
dei tempi d’esecuzione. Infatti, l’A.ta ha la possibilità di recarsi con
maggior frequenza al negozio in modo da distribuire il carico. L’aiuto offerto
dal coniuge rientra nella normale collaborazione vigente al giorno d’oggi in
qualsiasi economica domestica.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
6%
Si occupa personalmente del bucato ma la cesta viene
trasportata dai familiari. Utilizza l’asciugatrice solamente per gli indumenti
più piccoli, mentre il resto viene steso su dei fili abbastanza alti,
servendosi dell’arto sinistro. Quando si tratta di stendere camicie o pullover,
utilizza degli omini, per facilitare il compito oppure si serve di una
scaletta. Al contrario, lascia ai familiari il compito di stendere lenzuola e
federe dei piumoni.
Lo stiro è delegato alla mamma.
La Signora RI 1 cuciva al bisogno, quando si trattava
di fare degli orli ai pantaloni o di creare i vestiti di carnevale. Oggi ha
delegato il compito a una sarta di paese.
Date le dichiarazioni teniamo conto di un minor
rendimento e dell’abbandono dell’attività di stiro. Di qui la percentuale
proposta.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Non sussistono difficoltà nella presa a carico
affettiva ed educativa della figlia. Più che altro non possono più condividere
le attività sportive, come ad esempio andare a pattinare, a sciare, in
bicicletta o con il cavallo, che si vede costretta a vendere. Una volta a
settimana la figlia si reca a __________ per l’equitazione e una volta a
settimana fa nuoto a __________; in entrambe le occasioni viene accompagnata, a
dipendenza, dall’A.ta o dal papà.
L’A.ta non può più condividere le attività sportive
con la figlia ma, trattandosi di attività del tempo libero, non valgono ai fini
della valutazione.
5.7
Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volontariato
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
90%
percentuale di invalidità
9%
La Signora RI 1 possiede un gatto al quale cambia
personalmente la cassetta dei bisogni e un cane di piccola taglia. Quest’ultimo
è necessario spazzolarlo tutti i giorni e una volta al mese fargli lo shampoo e
tagliargli il pelo. Prima del danno alla salute se ne occupava l’A.ta, oggi lo
porta in un centro apposito; viene invece spazzolato dalla figlia. Il giardino
è abbastanza grande e suddiviso su più livelli. Al pian terreno si trova
inoltre un locale aperto (porticato) dove in autunno e in primavera si radunano
le foglie, quindi è necessario scopare spesso.
Il giardino a livello del primo e secondo piano è
composto da erba da tagliare a macchina, ma anche da diversi arbusti da intrattenere;
inoltre vi è la roccia sporgente che di tanto in tanto va pulita dalle erbacce.
Di tutti questi mestieri se ne è sempre occupata l’A.ta ma oggi ha dovuto
delegare tutto al marito. La signora RI 1 è in grado di strappare qualche
erbaccia con l’arto sinistro, ammette, ma si tratta di un impegno molto
ridotto.
Inoltre, la Signora RI 1 riporta la propria
collaborazione nell’attività del marito. Infatti, si è sempre occupata del
bucato relativo al salone di coiffure che comprende asciugamani e
25.
magliette a settimana del personale. Di questo
riesce a inserirlo in lavatrice ma ha dovuto delegarne lo stiro.
Date le dichiarazioni e i diversi impegni ai quali
l’A.ta era solita far fronte consideriamo una percentuale di impedimento del
90%. Infatti, la Signora RI 1 può oggi unicamente dedicarsi alle mansioni
leggere, effettuabili con l’arto sinistro. E’ altresì esigibile la
collaborazione dei familiari.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
43.
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non
può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,
genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario
versato
Familiari, mamma, amica
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni
sulla capacità al lavoro?
Da gennaio 2010 (…)" (doc. AI 14-9)
Da
rilevare che il calcolo del grado d’invalidità è stato giustamente corretto in
41.
%, poiché al punto 5.5 il risultato è 4% e non 6% (cfr. doc. AI 17-1).
L’assistente
sociale – invitata a prendere posizione
in merito alle contestazioni sollevate dalla ricorrente con le osservazioni al
progetto di decisione – con annotazioni del
23.
ottobre 2014 ha inoltre precisato:
“(…)
In generale il grado d’impedimento riconosciuto per
ciascuna attività ha tenuto conto prioritariamente dei limiti funzionali
indicati all’incarto, ma nondimeno della possibilità e dei mezzi di cui l’A.ta
può avvalersi in ambito domestico per migliorare la propria capacità
lavorativa.
Sulla base delle dichiarazioni rese in sede di
colloquio, ho valutato altresì l’esigibilità della collaborazione dei
famigliari, nel caso specifico del marito e della figlia maggiore; in virtù di
questi elementi si sono considerati infine il carico di lavoro e le dimensioni
dell’alloggio. Elementi, appunto, che possono condurre a conclusioni diverse,
evidentemente, rispetto a quelle mediche-teoriche (vedi perizia __________).
Date queste premesse, passo in rassegna i vari punti
di disaccordo sollevati (…)
Innanzitutto, nel corso del colloquio di inchiesta,
l’A.ta non ha espresso in alcun modo il desiderio di tornare ad esercitare la
professione di parrucchiera; anzi, a più riprese ha confermato che essere
casalinga è stato – ed è tutt’oggi – una scelta consapevole, sia per prendersi
cura delle figlie (ora una è maggiorenne), sia per potersi dedicare in modo
ottimale alla cura della casa.
1.
Al punto concernente la “conduzione dell’economia
domestica”, si tiene conto esclusivamente di mansioni di tipo organizzativo, di
pianificazione e ripartizione del lavoro, controllo delle attività, ambiti in
cui all’incarto non si hanno indicazioni mediche che segnalano per l’A.ta una
possibile incapacità. Pertanto non si ravvedono motivazioni atte a giustificare
un grado di impedimento in questo contesto.
2.
Sotto il punto relativo all’alimentazione l’A.ta ha
dichiarato, a fronte dei limiti, una sostanziale capacità nel dedicarsi
all’attività culinaria, anche perché la famiglia consuma insieme unicamente il
pasto serale. Oltre ai limiti, ho valutato altresì l’esigibilità della
collaborazione del marito e delle figlie, un aspetto che riduce evidentemente
il grado di inabilità riconosciuto, congiuntamente all’obbligo da parte
dell’A.ta di ricorrere a mezzi ausiliari o a modalità di lavoro diverse per
mantenere la più massima autonomia possibile. Dato che il legale non apporta
elementi di novità rispetto all’inchiesta, non vedo ragioni per modificare la
percentuale a suo tempo riconosciuta.
3.
Per quanto riguarda le pulizie ho tenuto ampiamente
conto dei limiti funzionali e delle dimensioni della casa. La totale
incapacità, tuttavia, non è stata riferita nemmeno dall’A.ta stessa, che ha
ammesso di potersi dedicare alle mansioni più leggere. Si ricorda che è obbligo
dell’A.ta suddividere il lavoro su più momenti o giorni della settimana e
ricorrere a mezzi ausiliari o ad altri elettrodomestici per aumentare il
proprio grado di autonomia. E’ inoltre esigibile, qui come in altri ambiti, la
collaborazione dei familiari.
4.
Anche gli acquisti sono eseguibili su più giorni,
anche perché l’A.ta può disporre del proprio mezzo. Si è poi considerata la
delega della spesa più voluminosa ma altresì l’esigibilità della collaborazione
da parte di figlie e coniuge nel trasporto dei pesi. Nelle attività
amministrative, inoltre, non vi sono limitazioni medicalmente giustificate. Ne
consegue che non sono portati elementi nuovi che possano giustificare una
percentuale maggiore rispetto a quella assegnata.
5.
Nel “bucato” non vi è una totale delega, anche
perché i limiti riconosciuti non la giustificano. Se da un lato ho considerato
l’utilizzo dell’asciugatrice, dall’altro ho valutato l’allungamento dei tempi
come pure l’esigibilità di aiuto da parte dei familiari.
6.
Non da ultimo, i limiti a carico della Signora RI 1
non influiscono, come lei stessa ha dichiarato, sulla presa a carico affettiva,
educativa e scolastica della figlia minore, né vi sono ragioni mediche a
sostegno di una simile inabilità.
7.
Nei “diversi” si è tenuto ampiamente conto dei
limiti funzionali come pure dell’esigibilità di aiuto da parte dei familiari.
Nel complesso, le osservazioni mosse dal legale non
aggiungono elementi tali da modificare la percentuale riconosciuta, che viene
pertanto confermata in questa sede.” (doc. AI 41-1/2)
2.10
Sulla
base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 41.5%.
Innanzitutto
va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente
contestato.
In
sede di ricorso l’insorgente censura invece le percentuali d’impedimento
attribuite alle attività domestiche, rilevando che secondo le valutazioni degli
specialisti della Clinica __________ di __________ “la ricorrente
presenterebbe all’incirca una limitazione del 47,28%, nell’esecuzione dei lavori
domestici, secondo quanto emerso dai tests pratici e dagli accertamenti medici”
(doc. I).
A
questo proposito il TCA evidenzia che anche se l’interessata invece del 41.5%,
accertato dall’UAI, fosse invalida al 47,28%, non avrebbe comunque diritto ad una
rendita superiore rispetto al ¼ di rendita riconosciutale con la decisione
impugnata (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).
In
secondo luogo va precisato che le valutazioni effettuate dagli specialisti
della Clinica di __________ non sembrano tener conto del fatto che nell’ambito
della valutazione dell’invalidità di principio va escluso l’impiego in attività
del tempo libero (cfr. cifra 3095 [ora: 3086] CIGI), mentre occorre prendere in
considerazione l’aiuto dei famigliari (in concreto: marito e figlie; cfr. la
valutazione delle capacità funzionali in attività domestiche della Clinica __________
di __________, pag. 4; doc. Cassa malati 14-4: “Bei der Bewertung wird davon
ausgegangen, was die Person ohne fremde Hilfe im Haushalt bewältigen kann”).
Posta
la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione
applicate con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività
domestica, nei casi come quello in esame occorre infatti tenere conto anche
della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca
assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal
diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.
208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere
sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento
alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono
giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del
marito e delle figlie.
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze
del TFA I 407/92 e I 35/00).
In
particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona
assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni
domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato,
deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere
all'aiuto dei familiari:
"
Auszugehen ist dabei
vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der
Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch
in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu
erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass
sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der
Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst
vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann
die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur
noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster
Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von
Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf
bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die
Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen
Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen
eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die
im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende
Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die
ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V
97.
E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3
nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E.
5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004,
E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit
weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17.
November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4.
September 2001, E. 5b; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH
MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).
Geht es um die Mitarbeit von
Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige
Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu
erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5.
Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom
8.
November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der
angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der
Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in
einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder
überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten
Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden
lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion
in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August
2003, E. 4.4).
Entgegen der im angefochtenen Entscheid
vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der
Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den
Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten
Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar
noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können (HONSELL/VOGT/GEISER
[Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB;
BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159
ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten
Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich
darauf abzustellen ist, ob die verbleibende
Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar
ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist,
ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen
Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich
durchsetzbar ist.“
Ora, tenuto conto
dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97
consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in
linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 14 febbraio 2014
corredata dalle precisazioni figuranti nelle annotazioni del 23 ottobre 2014,
vanno confermate.
Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
In
concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento
manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato anche dagli
specialisti della clinica di __________, cui fa riferimento la medesima
ricorrente, che hanno effettuato una valutazione delle capacità funzionali in
ambito domestico il 22 e 23 agosto 2013 e sono giunti a conclusioni non molto
differenti da quelle dell’assistente sociale (pag. 5 del referto, doc. Cassa
malati 14-5). Queste valutazioni sono a loro volta non molto distanti dalla
percezione soggettiva della ricorrente, la quale, nel corso dell’esame presso
il centro __________, è stata chiamata a fornire la sua valutazione soggettiva
delle proprie limitazioni, fornendo percentuali simili a quelle poste dagli
specialisti (cfr. pag. 9 del referto, doc. Cassa malati 14-9). Le differenze
significative si notano laddove l’assistente sociale, conformemente alla
giurisprudenza, ha tenuto conto dell’aiuto dei familiari.
Nello
specifico circa l’alimentazione (preparazione dei pasti, pulizia della cucina,
riserve; punto 5.2) dall’inchiesta dell’UAI emerge una percentuale degli
impedimenti del 30% uguale a quella accertata a __________ (media tra il 40%
del “Mahlzeitzubereitung” ed il 20% di “Abwaschen; Tisch decken”)
e dichiarata dalla ricorrente (media tra il 35% del “Mahlzeitzubereitung” ed
il 25% di “Abwaschen; Tisch decken”). Circa la pulizia dell’appartamento
(rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti; punto 5.3),
l’UAI ha posto una percentuale degli impedimenti superiore (80%), rispetto a
quanto accertato a __________ (66%; “Putzen; aufräumen”) e a quanto
ritenuto soggettivamente dalla ricorrente (65%). Per quanto concerne le spese e
gli acquisti (punto 5.4) invece l’UAI ha ritenuto una percentuale leggermente
inferiore (20%) rispetto agli specialisti di __________ (30% “Einkaufen;
Post; chem. Reinigung”) ed alla ricorrente (30%). Ciò è dovuto alla
circostanza che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. supra), è stato tenuto
conto dell’aiuto dei familiari (cfr. doc. AI 14-6). Anche per quanto concerne
il bucato e la confezione di indumenti (punto 5.5) la differente percentuale
posta dall’UAI (40%), rispetto a quella rilevata dagli specialisti d’oltralpe
(75%: “Waschen; bügeln”) e dalla ricorrente (90%), deriva dall’obbligo
dell’interessata di ridurre il danno e dall’assistenza dei familiari (doc. AI
14-6: “[…] Si occupa personalmente del bucato ma la cesta viene trasportata
dai familiari […] Al contrario, lascia ai familiari il compito di stendere le
lenzuola e federe dei piumini […] ”).
Circa
la cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, ecc., l’assistente
sociale ha preso in considerazione una percentuale degli impedimenti del 90%,
superiore a quella accertata dagli specialisti di __________ (media del 62.5%: “Pflanzenpflege;
Garten; Haustiere”: 50% e “Leichte handwerkliche Tätigkeiten”: 75%)
e della ricorrente medesima (45%, rispettivamente 65%). Infine, per la
pianificazione del lavoro, organizzazione, controllo, l’assistente sociale ha
rilevato un impedimento nullo, mentre gli specialisti di __________ hanno
accertato un 10% e la ricorrente un 5%.
L’unica
significativa differenza consiste nella valutazione della percentuale assegnata
alla cura dei bambini e di altri membri della famiglia, laddove l’UAI non ha
riconosciuto alcun impedimento, mentre gli specialisti di __________ hanno
valutato una percentuale del 50% nella cura delle figlie di 11 e 19 anni (la
ricorrente dell’85%). Ciò è dovuto al fatto che l’assistente sociale ha
giustamente ritenuto da una parte che anche il padre si occupa della figlia
minore e dall’altra che il fatto di non poter più condividere le attività
sportive della figlia non deve essere preso in considerazione poiché si tratta
di attività svolte nel tempo libero (cfr. marg. 3095 (ora 3086) CIGI).
Del
resto anche volendo ritenere le sole valutazioni degli specialisti di __________,
si giungerebbe ad una percentuale del 44.75% (5.1: percentuale invalidità: 0.5%
(10 [percentuale degli impedimenti] x 5 [importanza assegnata] : 100); 5.2:
percentuale invalidità: 10.5% (30 x 35 : 100); 5.3 percentuale invalidità: 12%
(66 x 20 : 100); 5.4 percentuale invalidità: 3% (30 x 10 : 100); 5.5
percentuale invalidità: 7.5% (75 x 10 : 100); punto 5.6 percentuale invalidità:
5% (10 x 50 : 100) punto 5.7 percentuale invalidità: 6.25% (10 x 62.5 : 100).
La
valutazione complessiva non si scosta molto da quella dell’UAI (41.5%) e dà
comunque diritto al massimo ad ¼ di rendita come calcolato
dall’amministrazione.
Il
grado d’invalidità stabilito dall’inchiesta economica è inoltre stato
confermato pure dal medico SMR, dr. med. __________, FMH medico generalista,
SIM attestato medico perito e SGV attestato medico fiduciario, sulla base
dell’insieme degli atti medici (cfr. doc. AI 16-1 e 24-1).
A questo proposito, circa
il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per
valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la
capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo
6.
LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete
in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne
le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Stanti le considerazioni esposte, esaminate
singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti
dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili
elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione
operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai
riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata
medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le
valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono
del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede
medica. Ne segue che un’ulteriore indagine domestica, come richiesta dalla
ricorrente (doc. VIII), non è necessaria.
Le
ulteriori allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione
espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la
giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di
formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui
essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Di
conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 42% deve essere
posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e
medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in
sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.
2.11
Infine, l’insorgente, oltre all’assunzione delle prove di cui si è già detto
in precedenza, chiede di essere interrogata (doc. VIII).
Il TCA
rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere
il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.
1.
CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che
ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I
472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,
consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo
stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”
(l’assicurata ha chiesto genericamente di essere interrogata [cfr. doc. VIII]),
questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini
dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.
2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare
alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
Come già detto, conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il
TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire la ricorrente.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti