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Decisione

32.2014.186

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora

TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

6. Sia

il perito sia il medico del Servizio Medico Regionale che hanno avuto modo di

valutare tutta la documentazione medica raccolta giungono entrambi alla medesima

Considerandi

conclusione, ovvero che l'assicurata era totalmente abile al lavoro in

qualsiasi attività lavorativa che tenga conto dei citati determinati limiti

funzionali e di carico, mentre nella sua attività di responsabile del team pulizie

l’interessata manteneva una capacità lavorativa del 60%.

L’Ufficio AI ha quindi

dapprima calcolato il grado di invalidità dell’assicurata fondandosi sulla sua

capacità lavorativa residua totale in attività adeguate al suo stato di salute

facendo riferimento ai dati statistici per il reddito da invalida (Fr. 53'804.-).

In seguito, basandosi

sulla possibilità offerta dal datore di lavoro di cambiare attività e quindi di

lavorare come ausiliaria di sala al 50% e come responsabile team pulizia al 50%

(doc. 62), l’UAI ha ricalcolato il grado di invalidità fondandosi sul salario

annuo che essa avrebbe conseguito (Fr. 68'000.-).

A questo proposito, il

TCA evidenzia che, come ha osservato la ricorrente, l’amministrazione ha

modificato la sua presa di posizione basandosi unicamente sulla predetta

dichiarazione del 3 novembre 2014 (doc. 62) del suo datore di lavoro. Per

contro, nessuna valutazione medica è alla base della fattibilità della soluzione

proposta, ossia di continuare ad esercitare al 50% l’attività in essere, mentre

per l’altro 50% di espletare un’altra attività giudicata sì adeguata, tuttavia

dal (solo) direttore della struttura presso cui l’assicurata era impiegata.

A tale

proposito non va però dimenticato che, come visto (cfr. consid. 5), è necessario

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti per potere graduare l’invalidità dell’assicurata, il

compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro

come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali

lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurata.

Nell’evenienza concreta, questo

Tribunale rileva innanzitutto che il perito non si è espresso sulla

possibilità, per la ricorrente, di esercitare due diverse attività in

contemporanea.

Da un lato, continuare ad esercitare la

professione di responsabile team pulizie al 50% rientra perfettamente nel grado

del 60% di capacità lavorativa individuato dal dr. med. __________.

D’altro lato, resta per contro incerto

sapere se la preparazione dei pasti quale ausiliaria di sala a metà tempo sia per

l’interessata un’attività adeguata che rispetti i limiti funzionali e di carico

individuati dal perito.

Il TCA rileva, infatti, che il

reumatologo ha sì attestato una capacità lavorativa completa e normale per

l’assicurata, ma “in attività amministrativa e/o rispettosa dai limiti

esposti in precedenza”.

Non è dunque chiaro se, dal profilo

medico, l’attività proposta dal datore di lavoro fosse medicalmente esigibile da

parte dell’insorgente e rientrasse quindi nella capacità lavorativa del 100%

individuata dal perito.

A tale riguardo va inoltre rilevato che

il medico curante dell’interessata ha ritenuto che quest’ultima non fosse

adatta ad esercitare la nuova attività proposta, poiché non compatibile con le

sue patologie alla schiena, alla spalla e alle mani.

Tuttavia, né il perito né il medico del

Servizio Medico Regionale si sono pronunciati sul certificato medico del 29

novembre 2014 (doc. A2), perciò l’Ufficio AI non era legittimato a trarre la

conclusione impugnata senza prima avere sottoposto ad una persona competente in

materia l’obiezione di carattere esclusivamente medico formulata dal curante

dell’assicurata.

Per di più, nessun medico nemmeno si è

espresso sulla reale e concreta possibilità, sempre dal punto di vista medico,

che l’interessata esercitasse in contemporanea due diverse attività

lavorative, sebbene una fosse quella già praticata.

Va quindi verificato se, qualora

l’attività di ausiliaria di sala fosse ritenuta compatibile con l’abilità

lavorativa del 100% stabilita dal perito, la stessa potesse poi comunque essere

esercitata parallelamente all’attività di responsabile team pulizie.

Infine, questo Tribunale rammenta che

un medico può esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute

di un assicurato e non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità,

visto che è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente

in integrazione sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche;

quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al medico, valutare l'esigibilità e

la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato

equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione

(DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; STDA 32.2012.315 del 30 settembre

2013).

In queste circostanze, gli atti vanno

rinviati all’amministrazione affinché, dopo avere esperito i necessari

accertamenti medici sopra descritti in merito alla capacità lavorativa

medico-teorica della ricorrente non solo come responsabile team pulizie, ma anche

come ausiliaria di sala – attività esercitabile separatamente e/o in

contemporanea alla precedente -, si ripronunci sul diritto dell’assicurata di ottenere

una rendita di invalidità.

Stanti così le cose, il ricorso deve

essere accolto e all’insorgente, rappresentata da un sindacato, vanno attribuite

delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

7.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per

esperire gli accertamenti medici indicati e per emanare, in seguito, una nuova

decisione.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti