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32.2014.187

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2015Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied

un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può

che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica oftalmologica

è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito nominato dall’assicuratore

malattia tanto che, senza indizi contrari su un eventuale peggioramento dello

stato di salute dell’interessato, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario, a buon

diritto, sottoporre quest’ultimo ad ulteriori accertamenti medici.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto

lo specialista dr. med. __________ nella perizia oftalmologica del 13 giugno

2014, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla

giurisprudenza esposta (cfr. consid. 5). Questo esperto ha attentamente

valutato di persona il ricorrente, ha vagliato la documentazione medica messa a

disposizione, ha eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma ha anche preso

in considerazione lo status soggettivo dell'interessato.

Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha saputo comprovare, a

mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di

salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dal perito prima e dal

medico SMR poi (inabilità lavorativa del 100% per motivi oftalmologici come

autista di autobus, ma capace al 100% in qualsiasi altra attività lucrativa).

Egli si è limitato a sostenere che l’Ufficio AI non avrebbe accertato

debitamente il suo reale stato di salute, giacché il dottor __________ e il dottor

__________ avrebbero semplicemente espresso opinioni simili a quelle proferite da

altri specialisti in occasione di precedenti esami avvenuti nel 2007. Tuttavia,

né con le osservazioni al progetto di decisione né pendente causa è stata

prodotta altra documentazione medica che contraddica questi pareri.

Per quanto concerne gli impedimenti (fisici e psichici) che, a

dire del ricorrente, lo limiterebbero a tutti gli effetti nella possibilità

concreta di svolgere le attività lavorative indicate dal consulente in

integrazione professionale, l’esperto interpellato dalla Cassa malati ha invece

affermato che è presente un’unica patologia di tipo oftalmologica e che la

stessa influenza in maniera negativa soltanto la capacità dell'assicurato di

continuare a svolgere l’attività lavorativa abituale di conducente di autobus. Non

è invece inficiata la sua capacità lavorativa residua in qualsiasi altra

attività che venga svolta di giorno e che non richieda lavori di precisione.

In merito alle accennate implicazioni psicologiche (doc. I punto 8

pag. 5), le stesse nemmeno sono state peraltro comprovate a mano di specifica

documentazione medica.

La stessa dottoressa curante __________ non vi ha fatto menzione

né nei suoi certificati di fine 2013 (doc. 11), in cui ha attestato

un’inabilità lavorativa totale come conducente di autopostali, né nel

successivo rapporto medico del 2 maggio 2014 (doc. 9), dove i disturbi emersi

sono unicamente di carattere oftalmologico.

Neanche il dr. med. __________ indica nel suo rapporto del 29

aprile 2014 (doc. 28) che i disturbi agli occhi abbiano comportato per

l’assicurato delle conseguenze sul piano psichico.

Infine, nessun referto redatto da uno specialista in materia è

stato prodotto al TCA, perciò questo Tribunale, in virtù del principio

dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal dare seguito alla

richiesta di parte ricorrente di far esperire dall’Ufficio AI una perizia

pluridisciplinare, ritenuto che la valutazione del dottor __________ ha potuto

chiarire sufficientemente il suo stato di salute, e meglio la sua capacità lavorativa

(residua), con attinenza ai disturbi agli occhi.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344 consid. 3c).

In assenza, quindi, di referti di parte che contraddicano chiaramente

le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dal parere dello specialista consultato

nel 2014 dall’assicuratore malattia del ricorrente, su cui si è fondato anche

il medico SMR dell'Ufficio AI dopo avere esaminato l’intera documentazione

medica.

Questo specialista ha infatti visitato personalmente l’assicurato

e ha approfonditamente valutato il suo stato di salute. Sono pure stati

condotti specifici esami sull'interessato e il medico SMR, in possesso di tutta

la documentazione medica concernente l'insorgente, ha avuto modo di

confrontarsi con essa e quindi anche con i pareri dei colleghi che l'hanno

avuto in cura in precedenza.

Per contro, l'assicurato non ha mai preso concretamente posizione

sul rapporto del perito della Cassa malati __________. In altre parole, il

referto dello specialista in oftalmologia non è mai stato confutato da altri

specialisti interpellati dal ricorrente dopo il progetto di decisione.

Inoltre, né la dr.ssa __________ né il dr. __________ si sono

pronunciati sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato, ma soltanto sulla

sua impossibilità, confermata comunque anche dal perito, di continuare

l’abituale professione di autista di autobus. L’indicazione che la prognosi era

riservata (dottor __________) non significa infatti ancora che l’interessato

era impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lucrativa, soprattutto se si

tiene conto che l’oftalmologo curante ha a tal proposito specificato che “Il

paziente non si sente più di continuare nella sua professione.” (doc. 28/3).

La medesima conclusione va tratta per l’affermazione del medico

curante, secondo cui lo stato di salute dell’assicurato “non può migliorare”

(doc. 32/3).

Come detto, l'insorgente si è limitato, nel suo atto ricorsuale, a

contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, che

non avrebbe sufficientemente vagliato il suo stato di salute e quindi non

avrebbe posto una diagnosi certa. Ciò nonostante, l’assicurato non si è confrontato

con i referti allestiti dal perito e dal medico SMR.

Inoltre, la richiesta ricorsuale secondo cui il Tribunale dovrebbe

sottoporre l'interessato ad una perizia medica completa (doc. I punto 8) che

accerti il suo attuale grado di inabilità lavorativa e che stabilisca quale

occupazione possa essere effettivamente svolta e con quale rendimento economico, non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale

come perizia superpartes.

In tale contesto, va peraltro sottolineato che un medico può

esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un

assicurato e non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto

che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico

che spetta al consulente in integrazione sulla scorta delle indicazioni e

limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al medico,

valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo

impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da

prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274))

In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base

della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2014.125

dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30

settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27

maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF

9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA

32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

In concreto, la richiesta del ricorrente non è suffragata da sufficienti

indizi medici oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie

oftalmologiche o psichiche che gli impediscono di svolgere delle attività

lucrative consone al suo stato di salute.

Come visto, l'assicurato fa unicamente riferimento ad un’incerta

diagnosi posta dal perito, senza però suggerire né dimostrare quale dovrebbe

invece essere, a suo dire, la diagnosi corretta e quali sarebbero (invece) le

patologie che l’affliggono.

In effetti, il dr. med. __________ ha affermato che l’esame

obiettivo dell’assicurato ha dato risultati contrastanti, motivo per cui la

diagnosi appariva incerta e suggeriva quindi di ripetere l’elettroretinogramma.

Tuttavia, ciò che è importante ai fini dell’attribuzione di una

rendita di invalidità, è la determinazione della capacità lavorativa

dell’assicurato sia nella precedente attività sia in altre adeguate al suo

stato di salute. A queste domande il perito ha risposto senza sollevare dubbi,

affermando che “Attualmente l’unico fattore da considerare è l’incapacità di

condurre autoveicoli e quella di lavorare al buio o con poca luce. Non vi sono

limitazioni di percentuale per un’eventuale attività alternativa.” (doc.

G).

Pertanto, nell’evenienza concreta lo specialista è stato comunque in

grado di stabilire compiutamente il grado di capacità lavorativa del ricorrente

anche se, a quel momento, stanti le discordanze oggettivate dagli esami clinici

effettuati la diagnosi è apparsa incerta. Ad ogni buon conto, il perito ha

rilevato che a livello retinico si notavano addensamenti dell’epitelio

pigmentato retinico simili ad alcuni quadri di retinite pigmentosa, che il

fundus oculi era alterato e che quindi il campo visivo dell’assicurato mostrava

dei difetti costanti e difficilmente simulabili, tanto che assolutamente egli

non poteva più guidare. Ciò non gli impediva comunque di svolgere qualsiasi altra

attività diurna.

Alla luce di quanto esposto, sebbene la diagnosi non sia stata

posta con certezza, le conseguenze dei disturbi del ricorrente sono invece

state chiaramente indicate dall’oftalmologo.

Non va infine dimenticato, alla luce della giurisprudenza

suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che lo specialista

interpellato dall’assicuratore malattia ha visitato l'assicurato nelle vesti di

perito, mentre tutti gli altri medici che l’UAI ha contattato sono intervenuti

in qualità di suoi medici curanti.

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico

globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali dello specialista

a cui ha fatto capo la Cassa malati __________, secondo cui anche dopo la

perizia il ricorrente continuava a essere inabile al 100% come autista, ma era

abile totalmente in altre attività che tenessero conto delle limitazioni funzionali.

Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi

per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti della Cassa malati e

il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato.

Peraltro, senza un elemento che oggettivi il suo stato di salute,

non è possibile, per il Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per

esempio perizie o complementi peritali. Come detto, il principio inquisitorio è

infatti accompagnato dall'obbligo delle parti di collaborare e, nel caso

concreto, l'insorgente non ha per nulla ottemperato a questo suo dovere.

Inoltre, la documentazione agli atti è chiara

e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le

necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò non si giustifica, come

richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere medico né a

carico del Tribunale né dell’Ufficio assicurazione invalidità.

In tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato devono essere

respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.

Il Servizio Medico Regionale dell'AI, quantomeno fino alla data

determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha

ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato

dalla perizia oftalmologica.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI

nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.

Esaminati i certificati medici prodotti, questo Tribunale deve pertanto concludere che il ricorrente non

ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa era peggiore rispetto a quella

stabilita dall'Ufficio AI (0% in attività adeguate).

2.6. Riconosciuto

il valore invalidante delle affezioni agli occhi di cui soffre il ricorrente,

va evidenziato che dal 13 giugno 2014 egli può comunque svolgere a tempo pieno qualsiasi

attività lucrativa diurna che non comprenda la guida.

L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto

la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende

dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità

lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di

ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.

4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispon-dente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.

3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza

di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.

(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.

3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Si tratta quindi ora di esaminare dal profilo economico le

conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurato.

2.7. Conformemente a quanto

Considerandi

valutato dal consulente IP nel suo rapporto del 29 settembre 2014 (doc. 51),

l’assicurato potrebbe ancora essere reintegrato in tutte quelle attività che

non comportano conoscenze specifiche particolari e che sono rispettose delle

limitazioni funzionali espresse in sede medica. Ad esempio potrebbe essere

ricollocato come magazziniere, addetto alla manutenzione dei bus (pulizia,

piccoli lavori generici) o collaboratore tuttofare.

Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione

del consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni

reintegrative.

Riguardo alla censura ricorsuale relativa alla superficialità

con cui sarebbero state indicate dal consulente le occupazioni possibili ed

esigibili dall’assicurato a causa dei suoi limiti funzionali, il TCA rileva

quanto segue.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi

menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue

Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein

und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des

Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans

l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,

p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del

lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b;

RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA

del 25 febbraio 2003, U329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

In concreto, tenuto conto delle limitazioni oftalmologiche

dell’interessato (cfr. quanto stabilito dal dr. __________ nel suo referto

peritale), vista la giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che

sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi siano delle

attività esigibili da parte dell’assicurato, così come esposto dal consulente

incaricato.

Nel caso di specie, secondo questo Tribunale,

all’assicurato può dunque essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici di tipo fisico

o manuale.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei

limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue patologie, ritenuto

inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278.

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)

In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo

dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata,

considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività

leggere adeguate ritenute proponibili, dove l’interessato può sfruttare al

meglio la sua capacità lavorativa residua.

2.8

Accertata quindi dal perito una

capacità lavorativa del 100% dal giugno 2014 in ogni tipo di attività lucrativa

stanti i limiti funzionali stabiliti in ambito oftalmologico, preso atto del

rapporto finale SMR del 20 agosto 2014 (doc. F), visto il parere del consulente

in integrazione professionale del 29 settembre 2014 (doc. B), l'Ufficio AI ha

dettagliatamente analizzato la situazione economica dell'assicurato antecedente

l'inabilità lavorativa e per la determinazione del grado d'invalidità ha

utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente di autista

di autobus (reddito da valido) con quello risultante da un’attività semplice e

ripetitiva esercitata malgrado l'invalidità (reddito da invalido), ottenendo un

grado d'invalidità del 28%, ritenuta una riduzione del 10% per motivi personali.

Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da

porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito

LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita (e non quello

della decisione), quindi l’anno 2014 (art. 28 cpv. 1 LAI).

Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità

(DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1,

I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003

IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA

inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).

2.9

Riguardo al reddito da

valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha quantificato per

l'anno 2012 in Fr. 78'381.- (Fr. 6'029,30 x 13 mesi, esclusi bonus,

indennità per lavoro notturno e festivo: DTF 141 V 1) sulla base delle

indicazioni del datore di lavoro (doc. 29/3).

Il ricorrente non ha contestato questo dato, perciò lo stesso può

essere posto alla base del calcolo della perdita di guadagno.

Dovendo però porsi al

momento in cui l'attore dovrebbe ricevere le indennità per perdita di guadagno,

occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20

febbraio 2008; STCA del 13 febbraio

2006, 36.2005.55).

L’evoluzione dei

salari nominali fra il 2012 ed il 2013 nel settore dei Trasporto e

magazzinaggio, Servizi postali e di corriere (ramo economico H/49-53)

corrisponde per gli uomini ad una percentuale annua dello 0,5% (cfr. tabella B10.2, pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,

pag. 89; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Di conseguenza, il reddito da valido sarebbe ammontato

nel 2013 a Fr. 78'772,05 (Fr. 78'381.- + [Fr. 78'381.- x 0,5 : 100]). Il passaggio tra il 2013 e il 2014

registra invece un indice negativo dello 0,5%, perciò nel 2014 il

salario dell’assicurato sarebbe stato pari a Fr. 78'378,18 (Fr. 78'772,05

- [Fr. 78'772,05 x 0,5 : 100]).

2.10

Per quanto concerne il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

2.11

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva

deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da

invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare

la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).

L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte,

fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito

che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata

professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima

Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel

corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente

inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di

adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi

di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto

limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%

(consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori

estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo

non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

2.12

In

ossequio alla più recente giurisprudenza federale occorre, in assenza di dati

salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito,

DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze)

di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439

pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF

126.

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un

indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza

si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima riportare

il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi aggiornarlo direttamente

al 2014. Pertanto, si ha che il salario statistico svizzero adeguato al rincaro

ammonta nel 2014 a Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2) (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La

Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali,

Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03

del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.

88.

e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica), il salario lordo medio ipotetico da invalido per un

uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Nell'evenienza concreta il ricorrente, da sano, avrebbe guadagnato

nel 2014 come autista di autopostali Fr. 78'378,18 all’anno (cfr. consid. 2.9) per un'occupazione

a tempo pieno, corrispondenti ad uno stipendio di Fr. 6'614,85 al mese.

Occorre dunque determinare il reddito statistico conseguibile in

questo stesso ramo professionale e paragonarlo con quello medio statistico.

Per un'attività equivalente esercitata a tempo pieno nel 2014

per 42,4 ore alla settimana nel settore del trasporto terrestre, livello di

competenze 2 (che prevede attività pratiche come la vendita, la cura della

persona, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e

di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti), il

reddito conseguibile per un uomo ammontava a Fr. 70'125,36 all'anno,

pari a Fr. 5'843,78 al mese. Partendo dalla Tabella TA1 2012 skill level,

categoria professionale 49-52 "Trasp. terrestre, per vie d’acqua e

aereo; magazzinaggio”, livello di competenze 2, si ha un salario

mensile lordo di Fr. 5'513.- (importo già comprensivo della tredicesima) e

quindi un salario annuo di Fr. 66'156.-. Poi, per l'indicizzazione dei salari

nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido, occorre fondarsi

sui dati statistici disponibili per i settori specifici o quantomeno per

analoghi generi di attività (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.1 e

5.

; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/ 2009 del 16

aprile 2010 consid. 4.5 pubblicata in RtiD II-2010 pag. 194; STCA 32.2014.125

dell’8 luglio 2015; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9

del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011). Per l'attività di trasporto

e magazzinaggio, Servizi postali e di corriere (ramo economico H/ 49-53),

uomini, si ha un indice pari a 100 per il 2010 - ma la base di partenza è il

2012.

visto che si applica la Tabella TA1 2012 -, a 101,4 nel 2012 e a 101,4 anche

per il 2014 (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,

pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Pertanto, il salario medio

svizzero nel ramo professionale del trasporto, debitamente adeguato al rincaro,

ammontava a Fr. 66'156.- nel 2014 (Fr. 66'156.- : 101,4 x 101,4), importo che a

sua volta va riportato su 42,4 ore/settimana (cfr. Tabella B9.2, pubblicata

in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e Tabella sulla durata normale del

lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica) per un tempo di lavoro medio esigibile

nel 2014 nello specifico settore "H" del trasporto e magazzinaggio

(STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20

febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/ 2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5;

STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio

2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.82 del 18 marzo 2014;

STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013;

STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010).

Si ottiene così un importo annuo aggiornato al 2014 pari

a Fr. 70'125,36 (Fr. 66'156.- : 40 x 42,4).

Il reddito da valido che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2014 quale

autista si situa dunque sopra la media dei salari svizzeri per un'attività

equivalente svolta da un uomo nel 2014 al 100%.

Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il

reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di

cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 ed alla STF

8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla DTF 135 V 297.

Di conseguenza, il reddito statistico lordo medio nazionale da invalido

rimane fissato per un uomo nel 2014 a

Fr. 66'138,41.

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 (U 107/03), ha

ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato

frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro,

era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni

sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre

2003.

(U 102/00), ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un

ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava

degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di

introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.

Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003,

inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20%

sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di

nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del

lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una

capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue

condizioni di salute.

Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente

ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno dell’interessato - la

riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un assicurato di nazionalità

italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004, inc. n. 36.2003.75),

rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre

2004, inc. n. 36.2004.49).

In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104 consid.

2.

, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali

deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da

invalido:

" (…) Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune

recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non

sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio

2005.

nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età

dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non

rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere

dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce

sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des

limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione). (…)"

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il

Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente a

questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente

ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione

– il giudizio dell'istanza precedente.

Nel caso di specie, l'Ufficio

AI ha applicato una riduzione del 5% per la limitazione funzionale nello

svolgere lavori di precisione e di ancora 5% per svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari, ritenuta una riduzione totale del 10%.

Il ricorrente ha ritenuto

insufficiente questa riduzione, giacché egli ha una limitata formazione

professionale, ha svolto la medesima attività di conducente di autobus per 34

anni, non può più esercitare tale attività, ha una limitazione funzionale

dovuta al visus ridotto, vive in una località discosta che gli rende difficile

accedere al mercato del lavoro senza potere guidare un veicolo privato e la situazione

del mercato del lavoro è particolare nella zona di confine in cui abita. Per

questi motivi, a suo dire sarebbe giustificata una riduzione del 25% del

salario da invalido.

Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del

ricorrente, nato nel 1955 (nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 consid.

4.

, il TF ha stabilito che l’età di 56 anni non si ripercuote negativamente sul

reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso e

nella STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12.1 l’Alta Corte ha

precisato che l’età avanzata è un fattore estraneo all'invalidità), la sua

nazionalità (italiana), la scolarità (scuole obbligatorie e maggiori) e la possibilità

di svolgere nella misura del 100% qualsiasi attività lucrativa fermo restando

che si tratti di un’attività che venga svolta di giorno e che non comporti dei

lavori di precisione, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione

concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Questi elementi sono già stati considerati quale corollario nella

fissazione del grado di abilità residua e non possono più fare stato di un'ulteriore

riduzione (personale).

Quanto ai motivi esposti dal ricorrente alla base della sua richiesta

di beneficiare di una riduzione del 25%, anch’essi sono già stati presi in

considerazione, sia nella riduzione per non potere svolgere lavori di

precisione, sia nella riduzione per svantaggi salariali derivanti da

contingenze.

Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido

rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va

diminuito del 10% per tenere conto

delle circostanze personali,

ottenendo così l'importo di Fr. 59'524,57 (Fr. 66'138,41 - [Fr. 66'138,41 x 10 : 100])

Il reddito

ipotetico da invalido dell'assicurato di Fr. 59'524,57

va confrontato con l'ammontare di Fr.

78'378,18 corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2014 per l'attività di autista di autopostali a tempo pieno senza il danno alla

salute. Da ciò risulta un'incapacità al guadagno del 24,04% ([Fr. 78'378,18

- Fr. 59'524,57] : Fr. 78'378,18 x 100), che va arrotondata al 24%

(DTF 130 V 121).

2.13

Alla luce di tutto quanto

esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come autista di

autopostali presente dal 28 settembre 2013 il ricorrente non può trarre alcun

diritto ad una rendita di invalidità giacché, malgrado la capacità lavorativa

residua sia del 100%, la perdita di guadagno riscontrata del 24% - seppure

questo grado differisca da quello individuato dall'UAI (28%) - è

però inferiore al grado minimo pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.

Questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad

una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione impugnata

e il ricorso deve dunque essere integralmente respinto.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere

cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale

sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata

(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato

intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,

giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05

del 31 gennaio 2007).

2.14

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti