32.2014.187
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22 settembre 2015Italiano59 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.187
TB
Lugano
22 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 novembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 27 marzo 2014 (doc. 17) RI
1, nato nel 1955, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di problemi agli
occhi, che dal 28 settembre 2013 l'hanno reso inabile al lavoro al 100% come
autista di bus (docc. 2, 3, 5, e 9 dell’inc. Cassa malati).
1.2. L'Ufficio assicurazione
invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici (docc. 20, 28 e 32) e
professionali (doc. 29), ha richiamato gli atti della Cassa malati (doc. 50),
ha fatto allestire il 20 agosto 2014 (doc. F) un rapporto finale dal Servizio
Medico Regionale e infine il consulente in integrazione professionale ha reso la
sua valutazione (doc. 51).
1.3. Con decisione del 12 novembre
2014 (doc. A), preavvisata il 1° ottobre 2014 (doc. I), l'Ufficio AI ha
respinto la richiesta di prestazioni a motivo che, potendo comunque esercitare
a tempo pieno un’attività adeguata, il paragone fra il reddito da valido (Fr. 78'381.-
nel 2012 come autista di bus, attività tuttavia non più esercitabile per i
disturbi alla vista) e il reddito ipotetico da invalido (Fr. 62'414.- per
un’attività semplice e ripetitiva, importo ridotto del 10% per motivi personali
e quindi pari a Fr. 56'172.-) dà un grado di invalidità del 28% che, essendo
inferiore al grado minimo pensionabile (40%), non dà diritto a una rendita di
invalidità, mentre dei provvedimenti professionali non sono attuabili.
1.4. L’11 dicembre 2014 (doc. I) RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di concedergli
in via principale il diritto ad un quarto di rendita AI stante un grado di
invalidità superiore al 40%; in via subordinata, di rinviare gli atti
all’Ufficio AI per un approfondimento della sua situazione medica e di fare
esperire una perizia pluridisciplinare che accerti anche la sua capacità
lavorativa residua.
Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe esaminato compiutamente
il suo stato di salute, ciò che costituirebbe un diniego di giustizia e
comporterebbe l’annullamento della decisione. La perizia del 10 giugno 2014 (doc.
G) su cui si basa il medico del Servizio Medico Regionale, e così pure l’UAI, non
porrebbe infatti una diagnosi certa della malattia che l’ha colpito.
Inoltre, l’insorgente ha evidenziato come sia “del tutto
sbrigativo e superficiale concludere, come fa l’Ufficio dell’assicurazione invalidità
del Cantone Ticino che egli può svolgere ogni attività semplice e ripetitiva e
che il salario da invalido è quello mediano di cui alla tabella TA1 4.2.”
(doc. I punto 8 pag. 5). A suo dire, dovrebbe invece essere “appurato con
maggiore precisione, rispettivamente con un rapporto pluridisciplinare, quale
delle occupazioni indicate nella tabella lavorativa possa essere effettivamente
svolta” (doc. I punto 8 pag. 5) e con quale risultato economico, visto che
il rapporto del 29 (recte: 20) agosto 2014 sarebbe generico. Anche
la perizia del dr. med. __________ sarebbe incompleta.
Quanto al calcolo economico, il ricorrente ha contestato che il
dato statistico del salario da invalido sia stato riportato dalle previste 40
ore settimanali alle 41,7 ore mediamente lavorative in Svizzera nel 2012, ciò
che aumenterebbe il reddito statistico.
Da ultimo, l’assicurato ha ritenuto insufficiente la riduzione del
10% applicata al salario statistico da invalido, chiedendo invece di applicare
una riduzione del 25% che gli permetterebbe di giungere ad una perdita di guadagno
di oltre il 40%.
1.5. Nella risposta del 13 gennaio
2015 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il
ricorso, evidenziando che la valutazione medica dello stato di salute dell'assicurato
è stata completa. Egli soffre di una problematica al visus che non gli permette
più di esercitare l’attività di conducente di autopostali. Questa valutazione, effettuata
dai medici curanti, è stata confermata anche dal perito dr. med. __________ per
conto della Cassa malati __________. L’UAI ha rilevato che malgrado la diagnosi
apparisse incerta, sulla base degli esami effettuati è stata espressa la
limitazione legata al problema visivo, che non gli permette di svolgere la sua
attività e di lavorare al buio o con poca luce. Tenuto dunque conto delle
chiare indicazioni mediche e degli aspetti personali dell’assicurato, il
consulente in integrazione professionale ha esaminato le attività adeguate
ancora esigibili, osservando che l’interessato poteva essere reintegrato in
tutte quelle attività che non comportano conoscenze specifiche particolari e
che rispettano le limitazioni funzionali individuate dal perito (p. es: magazziniere,
addetto alla manutenzione dei bus o collaboratore tuttofare), perciò questo
aspetto è stato analizzato.
Quanto all’orario lavorativo settimanale aziendale utilizzato per
la determinazione del reddito da invalido, l’amministrazione ha osservato come
sia corretto adattare il dato statistico all’orario settimanale usuale
nell’anno di riferimento.
Infine, l’UAI ha spiegato che la riduzione complessiva del 10% del
salario statistico è motivata dai fattori età e per attività svolta nello
stesso settore per anni; altre riduzioni non sono giustificate.
1.6. Il 26 gennaio 2015 (doc. VI)
il ricorrente ha ribadito la sua richiesta di fare allestire un nuovo esame
medico e di accertare altresì la sua capacità lavorativa.
L’Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991,
pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica
l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe
dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito
da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va
precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto
dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto
alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi
da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche
precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul
diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di
tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a
un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi
stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26
giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002
IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV
Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
2.2. Nel caso di specie l'UAI,
dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, con la
decisione ha negato al ricorrente il diritto a una rendita d'invalidità. Il raffronto fra il reddito
conseguito senza invalidità (Fr. 78'381.-) e il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile malgrado
determinate limitazioni funzionali (Fr. 62'414.-), tenuto inoltre conto di una
riduzione personale del 5% per la limitazione nello svolgere lavori di
precisione e del 5% per gli svantaggi salariali derivanti da contingenze (Fr. 62'414.-
- 10% = Fr. 56'172.-), ha infatti dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 28%.
Nel ricorso l'assicurato ha sostenuto che gli accertamenti medici effettuati
dall’amministrazione sarebbero lacunosi, giacché non avrebbero permesso di determinare
l’esatta diagnosi e la sua capacità lavorativa residua sarebbe stata solo stabilita
teoricamente, ossia senza precisare quale delle occupazioni indicate potrebbe
essere effettivamente svolta dall’assicurato e con quale risultato economico.
La perizia fatta allestire dalla Cassa malati sarebbe dunque incompleta.
Il ricorrente ha inoltre contestato i calcoli che
hanno portato l’Ufficio assicurazione invalidità a determinare il salario da
invalido e quindi la sua perdita di guadagno.
2.3. L'Ufficio AI ha
raccolto numerosi certificati medici, come pure ha espressamente interpellato i
curanti dell'assicurato.
Alcuni certificati medici raccolti datano del 2007
(docc. C, D ed E), allorquando l’assicurato ha avuto dei disturbi maggiori alla
vista ed è stato valutato da esperti in materia.
Altri sono del 2013 (docc. 28-7, 32/13-15), quale
quello redatto dal prof. dr. med. __________ attivo presso l’Ospedale
oftalmologico __________ di __________, che l’aveva già visitato nel 2007 e che
nel 2013 non ha ritenuto di dovere rivedere l’assicurato stante la diagnosi
indicata dal collega dr. med. __________ di un miglioramento del deficit
campimetrico.
Il dr. med. __________, specialista FMH malattie
degli occhi, ha risposto il 29 aprile 2014 (doc. 28/1) alle domande
sottopostegli dall’Ufficio AI nell’ambito del rapporto medico sull’integrazione
professionale/ rendita dell’assicurato.
Questo medico ha diagnosticato dei disturbi visivi
maggiori bilateralmente in paziente stressato (acuità visiva per la distanza
6/10 con la correzione a destra, 8/10 con la correzione a sinistra, fondo
oculare centrale senza alterazioni di rilievo) e una pseudo fachia blanda
bilaterale, entrambi presenti dalla primavera 2007, mentre nel luglio 2007
l’interessato è stato operato per cataratta precoce. La prognosi è stata
considerata riservata, visto che l’assicurato non se la sentiva più di guidare
gli autobus, attività per la quale era inabile al lavoro al 100% dal 30
settembre 2013.
La dr.ssa __________, FMH medicina interna, il 15
maggio 2014 (doc. 32) ha anch’essa compilato l’apposito formulario trasmessole
dall’Ufficio AI, indicando dei disturbi visivi di adattamento all’oscurità e alle
luci forti che gli impedivano di esercitare l’attività di autista di autobus.
La curante dell’assicurato ha rinviato al rapporto dell’Ospedale di __________
e quale prognosi ha indicato che la vista non può migliorare. Vista l’età, la
scolarità e la congiuntura, ha ritenuto difficile la ripresa nel mondo del
lavoro.
Valutati tutti questi referti, il 16 luglio 2014
(doc. 35) il medico del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno
chiedere un aggiornamento della situazione alla Cassa malati che versava
all’assicurato le indennità giornaliere (doc. 36), ricevendo il 29 luglio 2014
(doc. 37) tutti gli atti e la conferma del versamento dal 28 settembre 2013
fino a quel momento di indennità per perdita di guadagno per un’incapacità
lavorativa del 100%.
Il 12 agosto 2014 (doc. 41) la Cassa malati __________
ha comunicato all’assicurato - con copia all’Ufficio AI - che a seguito della perizia
del 13 giugno 2014 (doc. G) del dr. med. __________, un’incapacità lavorativa
del 100% era medicalmente giustificata nella sua professione attuale e quindi
una ripresa lavorativa in quest’ultima non era più auspicabile. Per contro,
l’oftalmologo ha rilevato che, sul piano medico, l’interessato poteva
realizzare una capacità lavorativa totale nel quadro di un’attività adeguata
alle sue condizioni di salute, cioè in un posto di lavoro in cui non dovesse
lavorare al buio o con poca luce. Il calcolo economico ha stabilito nel 22% la
perdita di guadagno dell’assicurato.
Il rapporto del dr. med. __________, FMH in
oftalmologia, sul quale l’Ufficio assicurazione invalidità si è fondato per
valutare un’eventuale perdita di guadagno per l’assicurato, risponde alle
domande poste nel formulario prestampato. In particolare, il perito ha indicato
che apparentemente non v’era nessun cambiamento della malattia di cui soffriva
l’interessato e che i disturbi lamentati erano nictalopia e abbassamento del
visus, valutato in 0,5 non migliorabile. La diagnosi non è stata posta (domanda
n. 4), mentre per la valutazione e la prognosi lo specialista ha indicato che a
livello retinico si notano addensamenti dell’epitelio pigmentato retinico
simili ad alcuni quadri di retinite pigmentosa.
Al capitolo sull’influsso sulla capacità lavorativa,
quali limitazioni oggettive provocate dai disturbi rilevati l’oftalmologo ha
risposto che il visus è insufficiente per condurre autoveicoli anche di categoria
B, perciò non deve guidare, ciò che causa un’incapacità lavorativa del 100%.
Alla domanda n. 2.6 “Se non fosse possibile migliorare la capacità
lavorativa nell’attuale posto di lavoro, che tipo di attività sarebbe adeguata
allo stato di salute dell’assicurato”, l’esperto ha risposto “qualsiasi
attività diurna, non comprendente la guida”, perciò è esigibile la ripresa
del lavoro al 100% in un’attività adeguata (domanda n. 3.2), mentre l’attività
abituale non è più esigibile (domanda n. 3.1).
Per quanto concerne il capitolo C relativo all’influsso
sulla riqualifica professionale, anziché rispondere alle 4 domande portanti
sulla possibilità e, se sì, in che misura, di esercitare un’attività lavorativa
diversa, il perito si è espresso globalmente affermando:
" Attualmente l’unico fattore da considerare è l’incapacità di condurre
autoveicoli e quella di lavorare al buio o con poca luce.
Non vi sono limitazioni di percentuale per
un’eventuale attività alternativa.
Esistono delle alterazioni del fundus oculi che
mimano quelle di una retinite pigmentosa, ma non vi è familiarità e
l’elettroretinogramma è risultato negativo.
Quindi appare difficile sostenere una malattia di
questo tipo.
Il campo visivo mostra dei difetti costanti e
difficilmente simulabili.
La diagnosi appare incerta.
Suggerirei di ripetere l’elettroretinogramma.
Essendo già stata somministrata la vitamina A,
ipotizzando un deficit, non esiste altra causa giustificabile alla nictalopia.
Va escluso anche l’uso di fenotiazine.
L’esame OCT è risultato normale.
L’esame del campo visivo ha mostrato difetti già
presenti negli esami precedenti senza peggioramento.”.
Preso atto di tutti i suesposti referti medici, il 20
agosto 2014 (doc. F) il dr. med. __________, medico SMR, ha ripreso la diagnosi
posta dal dottor __________, così pure ha confermato il grado di incapacità
lavorativa del 100% dal 28 settembre 2013 in poi nell’attività abituale, mentre
fino al 12 giugno 2014 in attività adeguate. Dal 13 giugno 2014, infatti, la
capacità lavorativa era totale in attività diurne, non comprendenti la guida e
lavori di precisione.
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied
un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha
precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de
leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emanazione della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può
che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica oftalmologica
è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito nominato dall’assicuratore
malattia tanto che, senza indizi contrari su un eventuale peggioramento dello
stato di salute dell’interessato, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario, a buon
diritto, sottoporre quest’ultimo ad ulteriori accertamenti medici.
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto
lo specialista dr. med. __________ nella perizia oftalmologica del 13 giugno
2014, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla
giurisprudenza esposta (cfr. consid. 5). Questo esperto ha attentamente
valutato di persona il ricorrente, ha vagliato la documentazione medica messa a
disposizione, ha eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma ha anche preso
in considerazione lo status soggettivo dell'interessato.
Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha saputo comprovare, a
mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di
salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dal perito prima e dal
medico SMR poi (inabilità lavorativa del 100% per motivi oftalmologici come
autista di autobus, ma capace al 100% in qualsiasi altra attività lucrativa).
Egli si è limitato a sostenere che l’Ufficio AI non avrebbe accertato
debitamente il suo reale stato di salute, giacché il dottor __________ e il dottor
__________ avrebbero semplicemente espresso opinioni simili a quelle proferite da
altri specialisti in occasione di precedenti esami avvenuti nel 2007. Tuttavia,
né con le osservazioni al progetto di decisione né pendente causa è stata
prodotta altra documentazione medica che contraddica questi pareri.
Per quanto concerne gli impedimenti (fisici e psichici) che, a
dire del ricorrente, lo limiterebbero a tutti gli effetti nella possibilità
concreta di svolgere le attività lavorative indicate dal consulente in
integrazione professionale, l’esperto interpellato dalla Cassa malati ha invece
affermato che è presente un’unica patologia di tipo oftalmologica e che la
stessa influenza in maniera negativa soltanto la capacità dell'assicurato di
continuare a svolgere l’attività lavorativa abituale di conducente di autobus. Non
è invece inficiata la sua capacità lavorativa residua in qualsiasi altra
attività che venga svolta di giorno e che non richieda lavori di precisione.
In merito alle accennate implicazioni psicologiche (doc. I punto 8
pag. 5), le stesse nemmeno sono state peraltro comprovate a mano di specifica
documentazione medica.
La stessa dottoressa curante __________ non vi ha fatto menzione
né nei suoi certificati di fine 2013 (doc. 11), in cui ha attestato
un’inabilità lavorativa totale come conducente di autopostali, né nel
successivo rapporto medico del 2 maggio 2014 (doc. 9), dove i disturbi emersi
sono unicamente di carattere oftalmologico.
Neanche il dr. med. __________ indica nel suo rapporto del 29
aprile 2014 (doc. 28) che i disturbi agli occhi abbiano comportato per
l’assicurato delle conseguenze sul piano psichico.
Infine, nessun referto redatto da uno specialista in materia è
stato prodotto al TCA, perciò questo Tribunale, in virtù del principio
dell'apprezzamento anticipato delle prove, prescinde dal dare seguito alla
richiesta di parte ricorrente di far esperire dall’Ufficio AI una perizia
pluridisciplinare, ritenuto che la valutazione del dottor __________ ha potuto
chiarire sufficientemente il suo stato di salute, e meglio la sua capacità lavorativa
(residua), con attinenza ai disturbi agli occhi.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344 consid. 3c).
In assenza, quindi, di referti di parte che contraddicano chiaramente
le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dal parere dello specialista consultato
nel 2014 dall’assicuratore malattia del ricorrente, su cui si è fondato anche
il medico SMR dell'Ufficio AI dopo avere esaminato l’intera documentazione
medica.
Questo specialista ha infatti visitato personalmente l’assicurato
e ha approfonditamente valutato il suo stato di salute. Sono pure stati
condotti specifici esami sull'interessato e il medico SMR, in possesso di tutta
la documentazione medica concernente l'insorgente, ha avuto modo di
confrontarsi con essa e quindi anche con i pareri dei colleghi che l'hanno
avuto in cura in precedenza.
Per contro, l'assicurato non ha mai preso concretamente posizione
sul rapporto del perito della Cassa malati __________. In altre parole, il
referto dello specialista in oftalmologia non è mai stato confutato da altri
specialisti interpellati dal ricorrente dopo il progetto di decisione.
Inoltre, né la dr.ssa __________ né il dr. __________ si sono
pronunciati sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato, ma soltanto sulla
sua impossibilità, confermata comunque anche dal perito, di continuare
l’abituale professione di autista di autobus. L’indicazione che la prognosi era
riservata (dottor __________) non significa infatti ancora che l’interessato
era impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lucrativa, soprattutto se si
tiene conto che l’oftalmologo curante ha a tal proposito specificato che “Il
paziente non si sente più di continuare nella sua professione.” (doc. 28/3).
La medesima conclusione va tratta per l’affermazione del medico
curante, secondo cui lo stato di salute dell’assicurato “non può migliorare”
(doc. 32/3).
Come detto, l'insorgente si è limitato, nel suo atto ricorsuale, a
contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, che
non avrebbe sufficientemente vagliato il suo stato di salute e quindi non
avrebbe posto una diagnosi certa. Ciò nonostante, l’assicurato non si è confrontato
con i referti allestiti dal perito e dal medico SMR.
Inoltre, la richiesta ricorsuale secondo cui il Tribunale dovrebbe
sottoporre l'interessato ad una perizia medica completa (doc. I punto 8) che
accerti il suo attuale grado di inabilità lavorativa e che stabilisca quale
occupazione possa essere effettivamente svolta e con quale rendimento economico, non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale
come perizia superpartes.
In tale contesto, va peraltro sottolineato che un medico può
esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un
assicurato e non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto
che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico
che spetta al consulente in integrazione sulla scorta delle indicazioni e
limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al medico,
valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo
impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da
prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274))
In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base
della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2014.125
dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30
settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27
maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF
9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA
32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
In concreto, la richiesta del ricorrente non è suffragata da sufficienti
indizi medici oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie
oftalmologiche o psichiche che gli impediscono di svolgere delle attività
lucrative consone al suo stato di salute.
Come visto, l'assicurato fa unicamente riferimento ad un’incerta
diagnosi posta dal perito, senza però suggerire né dimostrare quale dovrebbe
invece essere, a suo dire, la diagnosi corretta e quali sarebbero (invece) le
patologie che l’affliggono.
In effetti, il dr. med. __________ ha affermato che l’esame
obiettivo dell’assicurato ha dato risultati contrastanti, motivo per cui la
diagnosi appariva incerta e suggeriva quindi di ripetere l’elettroretinogramma.
Tuttavia, ciò che è importante ai fini dell’attribuzione di una
rendita di invalidità, è la determinazione della capacità lavorativa
dell’assicurato sia nella precedente attività sia in altre adeguate al suo
stato di salute. A queste domande il perito ha risposto senza sollevare dubbi,
affermando che “Attualmente l’unico fattore da considerare è l’incapacità di
condurre autoveicoli e quella di lavorare al buio o con poca luce. Non vi sono
limitazioni di percentuale per un’eventuale attività alternativa.” (doc.
G).
Pertanto, nell’evenienza concreta lo specialista è stato comunque in
grado di stabilire compiutamente il grado di capacità lavorativa del ricorrente
anche se, a quel momento, stanti le discordanze oggettivate dagli esami clinici
effettuati la diagnosi è apparsa incerta. Ad ogni buon conto, il perito ha
rilevato che a livello retinico si notavano addensamenti dell’epitelio
pigmentato retinico simili ad alcuni quadri di retinite pigmentosa, che il
fundus oculi era alterato e che quindi il campo visivo dell’assicurato mostrava
dei difetti costanti e difficilmente simulabili, tanto che assolutamente egli
non poteva più guidare. Ciò non gli impediva comunque di svolgere qualsiasi altra
attività diurna.
Alla luce di quanto esposto, sebbene la diagnosi non sia stata
posta con certezza, le conseguenze dei disturbi del ricorrente sono invece
state chiaramente indicate dall’oftalmologo.
Non va infine dimenticato, alla luce della giurisprudenza
suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che lo specialista
interpellato dall’assicuratore malattia ha visitato l'assicurato nelle vesti di
perito, mentre tutti gli altri medici che l’UAI ha contattato sono intervenuti
in qualità di suoi medici curanti.
Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico
globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali dello specialista
a cui ha fatto capo la Cassa malati __________, secondo cui anche dopo la
perizia il ricorrente continuava a essere inabile al 100% come autista, ma era
abile totalmente in altre attività che tenessero conto delle limitazioni funzionali.
Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi
per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti della Cassa malati e
il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato.
Peraltro, senza un elemento che oggettivi il suo stato di salute,
non è possibile, per il Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per
esempio perizie o complementi peritali. Come detto, il principio inquisitorio è
infatti accompagnato dall'obbligo delle parti di collaborare e, nel caso
concreto, l'insorgente non ha per nulla ottemperato a questo suo dovere.
Inoltre, la documentazione agli atti è chiara
e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le
necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò non si giustifica, come
richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere medico né a
carico del Tribunale né dell’Ufficio assicurazione invalidità.
In tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato devono essere
respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.
Il Servizio Medico Regionale dell'AI, quantomeno fino alla data
determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha
ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato
dalla perizia oftalmologica.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto
dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto
alla base del presente giudizio.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI
nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.
Esaminati i certificati medici prodotti, questo Tribunale deve pertanto concludere che il ricorrente non
ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa era peggiore rispetto a quella
stabilita dall'Ufficio AI (0% in attività adeguate).
2.6. Riconosciuto
il valore invalidante delle affezioni agli occhi di cui soffre il ricorrente,
va evidenziato che dal 13 giugno 2014 egli può comunque svolgere a tempo pieno qualsiasi
attività lucrativa diurna che non comprenda la guida.
L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto
la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende
dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità
lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di
ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.
4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispon-dente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.
3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza
di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti
non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia
suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.
(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal
presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad
esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati
eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.
3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Si tratta quindi ora di esaminare dal profilo economico le
conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurato.
2.7. Conformemente a quanto
Considerandi
valutato dal consulente IP nel suo rapporto del 29 settembre 2014 (doc. 51),
l’assicurato potrebbe ancora essere reintegrato in tutte quelle attività che
non comportano conoscenze specifiche particolari e che sono rispettose delle
limitazioni funzionali espresse in sede medica. Ad esempio potrebbe essere
ricollocato come magazziniere, addetto alla manutenzione dei bus (pulizia,
piccoli lavori generici) o collaboratore tuttofare.
Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione
del consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni
reintegrative.
Riguardo alla censura ricorsuale relativa alla superficialità
con cui sarebbero state indicate dal consulente le occupazioni possibili ed
esigibili dall’assicurato a causa dei suoi limiti funzionali, il TCA rileva
quanto segue.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi
menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue
Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein
und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des
Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans
l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,
p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del
lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b;
RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA
del 25 febbraio 2003, U329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
In concreto, tenuto conto delle limitazioni oftalmologiche
dell’interessato (cfr. quanto stabilito dal dr. __________ nel suo referto
peritale), vista la giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che
sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi siano delle
attività esigibili da parte dell’assicurato, così come esposto dal consulente
incaricato.
Nel caso di specie, secondo questo Tribunale,
all’assicurato può dunque essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua
residua capacità lavorativa in quei settori d’attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici di tipo fisico
o manuale.
Tali attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei
limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue patologie, ritenuto
inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278.
consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)
In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo
dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata,
considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività
leggere adeguate ritenute proponibili, dove l’interessato può sfruttare al
meglio la sua capacità lavorativa residua.
2.8
Accertata quindi dal perito una
capacità lavorativa del 100% dal giugno 2014 in ogni tipo di attività lucrativa
stanti i limiti funzionali stabiliti in ambito oftalmologico, preso atto del
rapporto finale SMR del 20 agosto 2014 (doc. F), visto il parere del consulente
in integrazione professionale del 29 settembre 2014 (doc. B), l'Ufficio AI ha
dettagliatamente analizzato la situazione economica dell'assicurato antecedente
l'inabilità lavorativa e per la determinazione del grado d'invalidità ha
utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente di autista
di autobus (reddito da valido) con quello risultante da un’attività semplice e
ripetitiva esercitata malgrado l'invalidità (reddito da invalido), ottenendo un
grado d'invalidità del 28%, ritenuta una riduzione del 10% per motivi personali.
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da
porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito
LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita (e non quello
della decisione), quindi l’anno 2014 (art. 28 cpv. 1 LAI).
Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità
(DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1,
I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003
IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).
2.9
Riguardo al reddito da
valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha quantificato per
l'anno 2012 in Fr. 78'381.- (Fr. 6'029,30 x 13 mesi, esclusi bonus,
indennità per lavoro notturno e festivo: DTF 141 V 1) sulla base delle
indicazioni del datore di lavoro (doc. 29/3).
Il ricorrente non ha contestato questo dato, perciò lo stesso può
essere posto alla base del calcolo della perdita di guadagno.
Dovendo però porsi al
momento in cui l'attore dovrebbe ricevere le indennità per perdita di guadagno,
occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20
febbraio 2008; STCA del 13 febbraio
2006, 36.2005.55).
L’evoluzione dei
salari nominali fra il 2012 ed il 2013 nel settore dei Trasporto e
magazzinaggio, Servizi postali e di corriere (ramo economico H/49-53)
corrisponde per gli uomini ad una percentuale annua dello 0,5% (cfr. tabella B10.2, pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,
pag. 89; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Di conseguenza, il reddito da valido sarebbe ammontato
nel 2013 a Fr. 78'772,05 (Fr. 78'381.- + [Fr. 78'381.- x 0,5 : 100]). Il passaggio tra il 2013 e il 2014
registra invece un indice negativo dello 0,5%, perciò nel 2014 il
salario dell’assicurato sarebbe stato pari a Fr. 78'378,18 (Fr. 78'772,05
- [Fr. 78'772,05 x 0,5 : 100]).
2.10
Per quanto concerne il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
2.11
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva
deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da
invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare
la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).
L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte,
fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito
che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata
professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima
Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata
nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel
corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente
inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di
adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi
di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto
limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%
(consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori
estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo
non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali." (…).
2.12
In
ossequio alla più recente giurisprudenza federale occorre, in assenza di dati
salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito,
DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze)
di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439
pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF
126.
V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un
indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza
si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima riportare
il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi aggiornarlo direttamente
al 2014. Pertanto, si ha che il salario statistico svizzero adeguato al rincaro
ammonta nel 2014 a Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2) (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La
Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali,
Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore
alla settimana.
Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro
settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03
del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.
88.
e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la
divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica), il salario lordo medio ipotetico da invalido per un
uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Nell'evenienza concreta il ricorrente, da sano, avrebbe guadagnato
nel 2014 come autista di autopostali Fr. 78'378,18 all’anno (cfr. consid. 2.9) per un'occupazione
a tempo pieno, corrispondenti ad uno stipendio di Fr. 6'614,85 al mese.
Occorre dunque determinare il reddito statistico conseguibile in
questo stesso ramo professionale e paragonarlo con quello medio statistico.
Per un'attività equivalente esercitata a tempo pieno nel 2014
per 42,4 ore alla settimana nel settore del trasporto terrestre, livello di
competenze 2 (che prevede attività pratiche come la vendita, la cura della
persona, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e
di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti), il
reddito conseguibile per un uomo ammontava a Fr. 70'125,36 all'anno,
pari a Fr. 5'843,78 al mese. Partendo dalla Tabella TA1 2012 skill level,
categoria professionale 49-52 "Trasp. terrestre, per vie d’acqua e
aereo; magazzinaggio”, livello di competenze 2, si ha un salario
mensile lordo di Fr. 5'513.- (importo già comprensivo della tredicesima) e
quindi un salario annuo di Fr. 66'156.-. Poi, per l'indicizzazione dei salari
nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido, occorre fondarsi
sui dati statistici disponibili per i settori specifici o quantomeno per
analoghi generi di attività (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.1 e
5.
; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/ 2009 del 16
aprile 2010 consid. 4.5 pubblicata in RtiD II-2010 pag. 194; STCA 32.2014.125
dell’8 luglio 2015; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9
del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011). Per l'attività di trasporto
e magazzinaggio, Servizi postali e di corriere (ramo economico H/ 49-53),
uomini, si ha un indice pari a 100 per il 2010 - ma la base di partenza è il
2012.
visto che si applica la Tabella TA1 2012 -, a 101,4 nel 2012 e a 101,4 anche
per il 2014 (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,
pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Pertanto, il salario medio
svizzero nel ramo professionale del trasporto, debitamente adeguato al rincaro,
ammontava a Fr. 66'156.- nel 2014 (Fr. 66'156.- : 101,4 x 101,4), importo che a
sua volta va riportato su 42,4 ore/settimana (cfr. Tabella B9.2, pubblicata
in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e Tabella sulla durata normale del
lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica) per un tempo di lavoro medio esigibile
nel 2014 nello specifico settore "H" del trasporto e magazzinaggio
(STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20
febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/ 2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5;
STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009, consid. 4.1; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio
2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.82 del 18 marzo 2014;
STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013;
STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010).
Si ottiene così un importo annuo aggiornato al 2014 pari
a Fr. 70'125,36 (Fr. 66'156.- : 40 x 42,4).
Il reddito da valido che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2014 quale
autista si situa dunque sopra la media dei salari svizzeri per un'attività
equivalente svolta da un uomo nel 2014 al 100%.
Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il
reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di
cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 ed alla STF
8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla DTF 135 V 297.
Di conseguenza, il reddito statistico lordo medio nazionale da invalido
rimane fissato per un uomo nel 2014 a
Fr. 66'138,41.
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 (U 107/03), ha
ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato
frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro,
era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni
sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre
2003.
(U 102/00), ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un
ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava
degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di
introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003,
inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20%
sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di
nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del
lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una
capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue
condizioni di salute.
Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente
ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno dell’interessato - la
riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un assicurato di nazionalità
italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004, inc. n. 36.2003.75),
rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre
2004, inc. n. 36.2004.49).
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104 consid.
2.
, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali
deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da
invalido:
" (…) Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune
recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non
sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio
2005.
nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età
dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non
rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere
dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce
sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des
limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF
(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli
impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di
riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione). (…)"
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il
Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente a
questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente
ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione
– il giudizio dell'istanza precedente.
Nel caso di specie, l'Ufficio
AI ha applicato una riduzione del 5% per la limitazione funzionale nello
svolgere lavori di precisione e di ancora 5% per svantaggi salariali derivanti
da contingenze particolari, ritenuta una riduzione totale del 10%.
Il ricorrente ha ritenuto
insufficiente questa riduzione, giacché egli ha una limitata formazione
professionale, ha svolto la medesima attività di conducente di autobus per 34
anni, non può più esercitare tale attività, ha una limitazione funzionale
dovuta al visus ridotto, vive in una località discosta che gli rende difficile
accedere al mercato del lavoro senza potere guidare un veicolo privato e la situazione
del mercato del lavoro è particolare nella zona di confine in cui abita. Per
questi motivi, a suo dire sarebbe giustificata una riduzione del 25% del
salario da invalido.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del
ricorrente, nato nel 1955 (nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 consid.
4.
, il TF ha stabilito che l’età di 56 anni non si ripercuote negativamente sul
reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso e
nella STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12.1 l’Alta Corte ha
precisato che l’età avanzata è un fattore estraneo all'invalidità), la sua
nazionalità (italiana), la scolarità (scuole obbligatorie e maggiori) e la possibilità
di svolgere nella misura del 100% qualsiasi attività lucrativa fermo restando
che si tratti di un’attività che venga svolta di giorno e che non comporti dei
lavori di precisione, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione
concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Questi elementi sono già stati considerati quale corollario nella
fissazione del grado di abilità residua e non possono più fare stato di un'ulteriore
riduzione (personale).
Quanto ai motivi esposti dal ricorrente alla base della sua richiesta
di beneficiare di una riduzione del 25%, anch’essi sono già stati presi in
considerazione, sia nella riduzione per non potere svolgere lavori di
precisione, sia nella riduzione per svantaggi salariali derivanti da
contingenze.
Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido
rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va
diminuito del 10% per tenere conto
delle circostanze personali,
ottenendo così l'importo di Fr. 59'524,57 (Fr. 66'138,41 - [Fr. 66'138,41 x 10 : 100])
Il reddito
ipotetico da invalido dell'assicurato di Fr. 59'524,57
va confrontato con l'ammontare di Fr.
78'378,18 corrispondente al reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2014 per l'attività di autista di autopostali a tempo pieno senza il danno alla
salute. Da ciò risulta un'incapacità al guadagno del 24,04% ([Fr. 78'378,18
- Fr. 59'524,57] : Fr. 78'378,18 x 100), che va arrotondata al 24%
(DTF 130 V 121).
2.13
Alla luce di tutto quanto
esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come autista di
autopostali presente dal 28 settembre 2013 il ricorrente non può trarre alcun
diritto ad una rendita di invalidità giacché, malgrado la capacità lavorativa
residua sia del 100%, la perdita di guadagno riscontrata del 24% - seppure
questo grado differisca da quello individuato dall'UAI (28%) - è
però inferiore al grado minimo pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.
Questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad
una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione impugnata
e il ricorso deve dunque essere integralmente respinto.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere
cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale
sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata
(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato
intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,
giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05
del 31 gennaio 2007).
2.14
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti