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32.2014.188

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30 settembre 2015Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora

TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

6. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emanazione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che

confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica reumatologica

è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito che essa ha nominato tanto

che, senza indizi contrari su un eventuale peggioramento dello stato di salute

dell’interessato, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario, a buon diritto,

sottoporre quest’ultimo ad ulteriori accertamenti medici.

Vanno quindi ritenute determinanti le

conclusioni a cui è giunto lo specialista dr. med. __________ nella perizia reumatologica

del 26 agosto 2014, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena

conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 5). Questo esperto ha

attentamente valutato di persona il ricorrente, ha vagliato la documentazione

medica messa a disposizione, ha eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma

ha anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessato.

Dal canto suo, invece, il ricorrente

non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione

medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto

dal perito prima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa del 60% per motivi reumatologici

come imbianchino, ma capace al 100% in qualsiasi altra attività lucrativa

adeguata al suo stato di salute).

Egli si è limitato a sostenere che

l’Ufficio AI non avrebbe accertato debitamente il suo reale stato di salute,

giacché i dolori alla schiena limiterebbero drasticamente ogni attività, sia

essa lavorativa sia quotidiana (lavarsi, (s)vestirsi, scendere/salire le scale

e piccole attività domestiche). Tuttavia, una diagnosi diversa da quella posta

dal perito reumatologo non è stata né addotta né tanto meno comprovata dal

medico curante dell’assicurato, che ha soltanto contestato i limiti funzionali

stabiliti dallo specialista, ritenendoli impraticabili e inapplicabili

all’assicurato. In altre parole, a dire del medico curante l’insorgente

difficilmente riuscirebbe a riprendere la sua attività di imbianchino, mentre

per potere svolgere altre attività egli non sarebbe formato e quindi non sarebbe

in grado di trovare un lavoro adeguato alle sue condizioni di salute. Una

riqualifica professionale sarebbe dunque indispensabile.

Il TCA osserva che le valutazioni del reumatologo

intervenuto su invito dell’Ufficio assicurazione invalidità non sono state

smentite da certificazione specialistica di senso contrario. Infatti, il dr.

med. __________ è specialista FMH in medicina generale e, pertanto, a fronte di

una valutazione peritale da parte di un reumatologo, le sue valutazioni di medico

non specialista in reumatologia per giurisprudenza non possono qui avere pieno

valore probatorio (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid.

5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA

36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.35

del 28 ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile 2013; STCA 36.2011.48 del 18

maggio 2012).

Anche a

prescindere dalle qualifiche mediche, le opinioni espresse dal medico curante

non sono in grado di contrastare il referto peritale del 26 agosto 2014 del dr.

med. __________, che fornisce comunque il quadro della situazione dell'assicurato

tenendo conto delle sue problematiche fisiche e delle relative difficoltà di

movimento lamentate.

Non va

infatti dimenticato di rilevare che lo specialista reumatologo ha tenuto ben

presente dette problematiche, tanto che le ha contestualizzate anche

nell’esercizio dell’attività abituale di imbianchino, riconoscendo che per

questo particolare e faticoso lavoro fisico (che comporta di stare praticamente

sempre in piedi, con anteflessione e torsione del tronco, iperestensione della

colonna vertebrale con frequenti movimenti con e senza carichi, sopra il piano

orizzontale) il grado di incapacità lavorativa riscontrato nell’assicurato era

del 60%. Viste le particolari posizioni da assumere durante una normale

giornata di lavoro, il perito ha quindi concluso che il ricorrente avesse una importante

diminuzione del rendimento e/o delle ore lavorative, quantificata nel 60%.

Per quanto

concerne, invece, la possibilità teorica di esercitare altre attività lucrative

che tenessero conto di determinati limiti funzionali elencati nella tabella allegata

al referto peritale, il reumatologo ha giudicato l’assicurato abile al lavoro

al 100%.

Occorre infine ricordare, alla luce

della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti

medici, che lo specialista interpellato dall’amministrazione ha visitato l'assicurato

nelle vesti di perito, mentre tutti gli altri medici che l’UAI ha contattato

sono intervenuti in qualità di suoi medici curanti.

Tutto ben considerato, quindi, da un

punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le chiare e complete

conclusioni peritali dello specialista a cui ha fatto capo l’Ufficio AI, secondo

cui dal 26 giugno 2013 il ricorrente era inabile al 60% come imbianchino, ma

era abile totalmente in altre attività che tenessero conto delle limitazioni funzionali.

Inoltre, il reumatologo ha auspicato

una correzione del sovrappeso corporeo, volta a ridurre il carico sul passaggio

lombosacrale dolorante e sulle articolazioni alle estremità inferiori, sovrappeso

in grado di accelerare l’evoluzione artrosica. D’avviso dell’esperto,

l’assicurato avrebbe dovuto anche pensare ad un ricondizionamento e

riequilibrio della muscolatura lomboaddominale, con l’intento di stabilizzare

il rachide lombare, aumentando così anche la sua resistenza agli sforzi fisici.

Infine, il perito ha suggerito una ginnastica per gonartrosi.

Queste misure terapeutiche

conservative, unitamente ad un eventuale intervento di decompressione del

rachide lombare come suggerito dal neurochirurgo nel 2013, secondo il reumatologo

sarebbero in grado di migliorare la qualità di vita dell’assicurato, anche se

non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico residua e quindi la

sua capacità lavorativa.

Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti il perito

dell’Ufficio AI e il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato.

Inoltre, la

documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente

fattispecie contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò

non si giustifica un complemento istruttorio di carattere medico né a carico

del Tribunale né dell’Ufficio assicurazione invalidità.

In tali circostanze, le lagnanze

dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile.

L’SMR, quantomeno fino alla data

determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha

ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello

determinato dalla perizia reumatologica.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è

stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede

ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni

formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del

ricorrente.

7. A

questo punto, sentito il medico SMR che ha ripreso il parere dello specialista

reumatologo, la situazione dell’assicurato avrebbe dovuto essere valutata dal

consulente in integrazione professionale, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi

sulla possibilità del ricorrente di integrarsi professionalmente svolgendo (al

100%) determinate attività che tenessero conto dei citati limiti funzionali.

Tuttavia, nell’incarto

AI fa inspiegabilmente difetto detta particolare valutazione e quindi non è

noto quali potessero essere le attività adatte che un consulente in

integrazione avrebbe potuto individuare per l’assicurato, abile al 100% in

altre attività che tengano pienamente conto dei limiti funzionali e di carico

individuati dallo specialista.

L’assenza

agli atti di tale rapporto viene qui stigmatizzata dal Tribunale.

Va comunque riconosciuto

come nella decisione impugnata si sia provveduto a spiegare all’assicurato come

si è giunti a determinare il reddito da valido e quello da invalido, considerando

Considerandi

da una parte l’esercizio dell’attività abituale di imbianchino, esigibile ancora

al 40%, e dall’altra l’esecuzione a tempo pieno di attività adeguate,

individuate in attività semplici e ripetitive.

A dire del ricorrente per bocca del suo

medico curante, delle ipotetiche attività lavorative adeguate al suo stato di

salute sarebbero comunque irrealizzabili senza una formazione specifica e

quindi nessun datore di lavoro l’assumerebbe mai. Anche la formazione appresa

decenni fa quale informatico d’azienda non gli apporterebbe nulla ora, giacché l’assicurato

sarebbe fuori dal mercato del lavoro senza un aggiornamento formativo in quel

campo. Inoltre, i limiti funzionali riscontrati dal perito sarebbero puramente

teorici visto che, se applicati all’interessato, non darebbero luogo ad una

capacità lavorativa totale stante il suo reale stato di salute.

In merito al compito del medico, va

rilevato che esso può esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di

salute di un assicurato, indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato. Il medico non può invece pronunciarsi anche

sul grado di invalidità, visto che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche;

quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su

un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in

considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Nel caso di specie,

quindi, non spettava al medico curante giudicare la reale possibilità

dell’assicurato di individuare un’attività consona al suo stato di salute in funzione

dei limiti stabiliti dal perito e men che meno in base al mercato del lavoro,

questo compito spettando al consulente in integrazione professionale.

Ad ogni buon conto, malgrado l’assenza

del parere formale del consulente in integrazione, vista l’indicazione

figurante nella decisione del 13 novembre 2014 che l’assicurato può esercitare

attività semplici e ripetitive, secondo questo Tribunale va ritenuto che all’assicurato

può comunque essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici di tipo fisico o manuale.

Tali attività sono senz’altro

esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e

compatibili con le sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe

l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti

ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pag. 57, 551 e 572), segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg).

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo

a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata

possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano

conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria

professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività

lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle

sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili

su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui

(Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza

ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue

Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein

und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des

Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans

l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,

in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha

stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di

divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto

soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op.

cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche

precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato

a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20

aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid.

4.

).

Anche in questo ambito, vi sono aperte

delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per

il settore delle prestazioni di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in

maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)

In tale contesto, nell’evenienza

concreta, riconosciuto il valore invalidante delle affezioni alla schiena di

cui soffre il ricorrente, va ribadito che dal 26 giugno 2013 egli può comunque ancora

svolgere l’attività abituale di imbianchino con una resa del 40%, mentre può

esercitare a tempo pieno qualsiasi attività lucrativa che tenga conto dei

limiti funzionali e di carico fissati dal perito reumatologo.

Di conseguenza, è corretto procedere al

calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata,

considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività

leggere adeguate ritenute proponibili, dove l’interessato può sfruttare al

meglio la sua capacità lavorativa residua.

Dal calcolo economico effettuato dall'Ufficio AI, non contestato dal

ricorrente, emerge che il paragone fra il reddito da valido ed il reddito

ipotetico che l'assicurato potrebbe conseguire da invalido tenuto conto della

sua capacità lavorativa residua del 100% in attività semplici e leggere presente

dal 26 giugno 2013, dà una perdita di guadagno del 18%, percentuale che giusta

l’art. 28 LAI non è tuttavia sufficiente per l'attribuzione di una rendita di

invalidità.

Di conseguenza, dall'inabilità

lavorativa del 60% come imbianchino il ricorrente non può trarre alcun diritto

ad una rendita di invalidità giacché, malgrado la capacità lavorativa residua

sia del 100%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto

ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione

impugnata e il ricorso deve dunque essere respinto.

Al riguardo è comunque utile rilevare

che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della

legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al

momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre

2005).

Un eventuale aggravamento dello stato

di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione

impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4

maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

8.

Per

quanto concerne infine la richiesta del ricorrente di aiutarlo ad ottenere una

riqualifica professionale, va qui evidenziato quanto segue.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto deve essere

considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art.

8.

cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti d'integrazione

concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento

per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. abis LAI) ed

i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento

(art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), l'assegno per il

periodo di introduzione (art. 18b LAI), l'indennità per sopperire all'aumento

dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18d LAI).

L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in

particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività

lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se grazie

ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o

migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di questa

disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno

alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una

perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V

110.

consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr.

24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della

capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione

professionale è quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di

formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività

lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività

e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la

capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495.

consid. 2a).

9.

In

concreto, essendo il grado d'invalidità del ricorrente inferiore alla soglia

del 20% (la decisione del 13 novembre 2014 l'ha infatti stabilito nel 18%), l'UAI non è entrato in materia sulla questione della riqualifica professionale,

limitandosi ad indicare che per questo diritto non erano dati i presupposti

(art. 17 LAI).

Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio

2011.

il Tribunale federale, in un caso in cui un'assicurata invalida al 40%

(percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva

chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura

professionale, ha affermato:

" (…)

6.

(…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato,

cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare che nel momento

determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un

ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco

qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".

Queste conclusioni vanno

fatte proprie dal TCA anche nella fattispecie in esame, visto che potendo l’assicurato

lavorare al 100% in attività semplici e fisicamente leggere, non v'è motivo per

una riqualifica professionale.

Al ricorrente rimane però

sempre aperta la via dell'aiuto al collocamento, la cui domanda può essere

(ri)presentata all'Ufficio AI in qualsiasi momento.

Infatti, nell'evenienza

concreta l'assicurato ha chiaramente espresso anche davanti a questo Tribunale

la volontà di reinserirsi nel mondo del lavoro, disponibilità di cui va certo

tenuto conto e per la quale si invita l'amministrazione a darvi seguito, mettendo

in atto – come peraltro da essa stessa segnalato nella decisione impugnata - i

necessari passi procedurali per aiutare il ricorrente a ricollocarsi (art. 18

LAI).

10.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti