32.2014.189
Diritto alla rendita. Ricorso accolto
2 marzo 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.189
rg/gm
Lugano
2 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 12 novembre 2014 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - in
esito all’istruttoria avviata a seguito della domanda di prestazioni presentata
da RI 1 nell’agosto 2012 (doc. AI 1/1), con due decisioni 12 novembre 2014
(preavvisate il 25 settembre 2013; doc. AI 46/1-4) l’Ufficio AI del Cantone Ticino
(cfr. infra), sulla base delle risultanze mediche ed economiche agli atti, ha
riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2012 al 30
giugno 2013 – con versamento dal 1. febbraio 2013 in applicazione del-l’art. 29 cpv. 1 LAI – e nuovamente dal 1. febbraio 2014 in a-vanti (doc. AI 77/1 a 78/12);
- contro
suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA
1. Istando per la concessione del-l’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio e riproponendo in sostanza, nel merito, le censure già sollevate
nelle osservazioni al progetto del 25 settembre 2013 (doc. AI 61) quo al
momento dell’insorgenza e all’entità del (plurimo) danno alla salute invalidante,
alla valutazione della capacità lavorativa e quindi anche alla quantificazione
dei redditi di riferimento, l’in-sorgente postula l’attribuzione di una rendita
intera anche da luglio 2013 a gennaio 2014 stante un tasso d’invalidità del 74%.
Dalle motivazioni del gravame emerge invero anche l’i-potesi, avanzata
dall’insorgente, del possibile riconoscimento, per suddetto periodo, di ¾ di
rendita o eventualmente di una mezza rendita;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta dell’annota-zioni nel frattempo
rese dal SMR (cfr. VI), riconosce esservi gli estremi, in parziale accoglimento
del gravame, per l’asse-gnazione di una rendita intera dal 1. febbraio 2013 (invalidità
del 100%), a ¾ di rendita dal 1. luglio del medesimo anno (invalidità del 65%)
e nuovamente ad una rendita intera dal 1. maggio 2014 (invalidità del 100%).
Queste le argomentazioni poste alla base di suddetta proposta:
"
(…)
7.
Le critiche sollevate in ambito medico sono state
trasmesse nuovamente al SMR per presa di posizione.
Dopo riesame del caso, il SMR ha precisato con
annotazione annessa del 19 gennaio 2015 (doc. 1) quanto segue:
- in merito all'inabilità lavorativa precedente
dicembre 2011 è "(...) giustificato ritenere che la CL dell'A. fosse
ridotta prima del 12/2011, e questo in base alla documentazione medica
inviataci dalla curante; si può ritenere che la CL fosse ridotta dal 2003, non
è possibile precisare la IL%, ragionevole che fosse almeno 30-40% nell'attività
abituale e dal 2007 IL 50% (...);
- in merito all'inabilità lavorativa del 50%
certificata per attività adeguate dal 28 marzo 2013 il SMR ha confermato che l’”IL
50% si intende per 5(-6) ore con rendimento ridotto (pause, rallentamento e che
"Queste limitazioni sono da ritenere come già incluse nella IL".
Sulla base delle nuove conclusioni emerse dalla
valutazione medica, soprattutto in merito all'inabilità lavorativa
verosimilmente precedente dicembre 2011, risulta necessario esprimere le seguenti
considerazioni:
- la nuova valutazione posta dal SMR comporta la
ridefinizione del reddito da valido, importo stabilito nella decisione sulla
base delle media dei salari lordi conseguiti dal 2006 al 2010. Alla luce delle
nuove conclusioni mediche appare verosimile che tali redditi non rispecchiano
il salario percepito senza danno alla salute, dovendo essere considerati, a
questo punto, redditi da invalido.
Per definire al meglio il reddito da valido appare
opportuno riferirsi ai dati statistici. Nel caso, l'assicurato era attivo quale
cuoco-gerente con attestato di capacità federale quale Bäcker-Konditor e indicazione
di attestato quale cuoco con vasta esperienza nella ristorazione. Risulta,
quindi, equo definire il reddito da valido in considerazione della divisione
economica 56 riferita all'attività di servizi e ristorazione con livello di
qualifica 2 per lavoro indipendente e molto qualificato. Per il 2013 il reddito
da valido è determinato in fr. 66'457.- (doc. 2 annesso). Definito il reddito
da invalido finale in fr. 23'578.- con riferimento ai dati statistici per
attività semplici e ripetitive, tenuto conto dell'inabilità lavorativa del 50%
in attività adeguate confermata dal SMR quale riduzione di tempo (limitazioni
già incluse in tale valutazione), con ulteriore riduzione del 25%, massimo applicabile,
emerge dal raffronto con il reddito da valido un discapito economico del 64.52%
arrotondato al 65% (doc. 3 annesso). Ne consegue che per il periodo di
inabilità lavorativa del 50% certificata dal 28 marzo 2013 al 27 febbraio 2014,
al posto del grado nullo stabilito con la decisione impugnata risulta il
diritto per l'assicurato a tre quarti di rendita Al;
- si precisa, altresì, che la valutazione resa dal SMR
influisce sull'insorgere dell'evento assicurato. Nello specifico, l'evento
assicurato insorge quando l'assicurato, inabile al lavoro da un anno senza interruzioni
rilevanti in ragione di almeno il 40% in media, decorso il periodo di attesa di
un anno, continua ad essere incapace al guadagno per almeno il 40%. Nel caso,
tenuto conto del calcolo della media retrospettiva sulla base della valutazione
medica (cfr. tabella annessa, doc. 4), la media annua di inabilità lavorativa
del 40% è raggiunta ad aprile 2007, ciò che avrebbe comportato un iniziale
diritto al quarto di rendita Al, con successivo diritto a mezza rendita Al
(minor discapito economico raggiunto nell'attività abituale) dal 1° luglio
2007. La piena inabilità lavorativa certificata da luglio 2012 comporta il
riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 1° ottobre 2012 (a tre mesi
dal peggioramento, art. 88a cpv. 2 OAI). Come indicato sopra, dopo il
ripristino al 50% della capacità lavorativa per attività adeguate da marzo 2013
la rendita intera è ridotta a tre quarti dal 1° luglio 2013 (a tre mesi dal miglioramento
certificato ex art. 88a cpv. 1 OAI). Infine, dopo l'ulteriore peggioramento
certificato a febbraio 2014 risulta dato il diritto per l'assicurato alla
rendita intera dal 1° maggio 2014 (tre mesi dal peggioramento).
Si rammenta, tuttavia, che il diritto alla rendita
sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta di
prestazioni Al giusta l'art. 29 LAI. Nel caso, trattandosi di domanda tardiva,
si conferma il diritto per l'assicurato al versamento della rendita con effetto
dal 1° febbraio 2013. (…)” (cfr.
VI)
-
con scritto 4 febbraio 2015 la patrocinatrice dell’insorgente comunica di condividere
la proposta dell’amministrazione e protesta – facendo osservare come le
argomentazioni ricorsuali coincidano con quelle già presentate in sede di osserva-zioni
al progetto decisionale e come quindi si sia reso necessario introdurre il
presente ricorso – l’integralità delle spese nonchè la rifusione di ripetibili
piene;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai giusta l'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbra-io 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragio-nevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- nel
caso concreto questo TCA, premesso che la competenza dell’Ufficio AI del
Cantone Ticino ad emettere i querelati provvedimenti appare data, l’assicurato
al momento dell’inoltro della domanda di prestazioni essendo domiciliato in
Ticino (__________) e solo nell’ottobre 2012 essendosi trasferito nel Cantone
dei __________ (cfr. artt. 55 LAI e 40 OAI; cfr. in particolare doc. AI 1-1, 6/6,
14/1, 40/1), ritiene vi siano effettivamente gli estremi per il riconoscimento
– sulla base della documentazione medica ed economica agli atti (cfr. in particolare
Fatti
i referti e le attestazioni sub doc. AI 5/1-5, 18/1-5, 29/1-9, 61/8-38; cfr.
VI) – del diritto a prestazioni secondo le condivisibili ragioni esposte nella
risposta di causa (cfr. supra) e che coincidono in sostanza con le pertinenti
critiche e richieste ricorsuali;
-
la decisione impugnata deve quindi essere annullata e riformata nel senso che
a RI 1 va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio
2013 (invalidità del 100%), a ¾ di rendita dal 1. luglio 2013 (invalidità del
65%; sui motivi giustificanti i ¾ di rendita e non la rendita intera per questo
periodo si vedano le pertinenti considerazioni esposte a p. 4 della risposta di
causa) e nuovamente ad una rendita intera dal 1. maggio 2014 (invalidità del
100%);
- secondo
Considerandi
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI, soccombente;
-
alla parte ricorrente, patrocinata da un avvocato e da ritenere pienamente vincente
in causa (il riconoscimento di ¾ di rendita da luglio 2013 ad aprile 2014 ed in
seguito di una rendita intera corrisponde infatti sostanzialmente alla richiesta
formulata in via eventuale dall’insorgente [¾ di rendita da luglio 2013 a gennaio 2014 stante l’iniziale attribuzione del diritto ad una rendita intera da gennaio 2014];
cfr. supra), spetta un’indennità per ripetibili di fr. 2’000.-- (art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA, art. 30 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata con il ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
§
Le decisioni del 12 novembre 2014 sono annullate.
§§ RI
1 ha diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2013, a ¾ di rendita dal 1. luglio 2013 e nuovamente ad una rendita intera dal 1. maggio 2014.
2.- Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
all’insorgente fr. 2'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva
di oggetto la domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti