Lexipedia

Decisione

32.2014.189

Diritto alla rendita. Ricorso accolto

2 marzo 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i referti e le attestazioni sub doc. AI 5/1-5, 18/1-5, 29/1-9, 61/8-38; cfr.

VI) – del diritto a prestazioni secondo le condivisibili ragioni esposte nella

risposta di causa (cfr. supra) e che coincidono in sostanza con le pertinenti

critiche e richieste ricorsuali;

-

la decisione impugnata deve quindi essere annullata e riformata nel senso che

a RI 1 va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio

2013 (invalidità del 100%), a ¾ di rendita dal 1. luglio 2013 (invalidità del

65%; sui motivi giustificanti i ¾ di rendita e non la rendita intera per questo

periodo si vedano le pertinenti considerazioni esposte a p. 4 della risposta di

causa) e nuovamente ad una rendita intera dal 1. maggio 2014 (invalidità del

100%);

- secondo

Considerandi

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI, soccombente;

-

alla parte ricorrente, patrocinata da un avvocato e da ritenere pienamente vincente

in causa (il riconoscimento di ¾ di rendita da luglio 2013 ad aprile 2014 ed in

seguito di una rendita intera corrisponde infatti sostanzialmente alla richiesta

formulata in via eventuale dall’insorgente [¾ di rendita da luglio 2013 a gennaio 2014 stante l’iniziale attribuzione del diritto ad una rendita intera da gennaio 2014];

cfr. supra), spetta un’indennità per ripetibili di fr. 2’000.-- (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA, art. 30 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata con il ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

§

Le decisioni del 12 novembre 2014 sono annullate.

§§ RI

1 ha diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2013, a ¾ di rendita dal 1. luglio 2013 e nuovamente ad una rendita intera dal 1. maggio 2014.

2.- Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

all’insorgente fr. 2'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva

di oggetto la domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti