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Decisione

32.2014.19

Richiesta di una rendita AI respinta. Esigibile un cambiamento di attività da indipendente a dipendente per ridurre il danno

15 maggio 2014Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comun-que tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

3. In

concreto l’insorgente, giustamente, non contesta le risultanze mediche (cfr.,

per la loro descrizione fino al mese di maggio 2013, la sentenza 32.2012.250

del 6 maggio 2013, consid. 5), che questo TCA deve confermare.

In

seguito al rinvio di cui alla sentenza 32.2012.250 del 6 maggio 2013, il

ricorrente è stato visitato il 18 ottobre 2013 dalla dr.ssa med. __________,

FMH oftalmologia, la quale, nel referto del 21 ottobre 2013, ha stabilito quanto segue:

"

(…)

Il paziente, nella sua ultima attività

come tecnico elettronico, lavora sempre nel noleggiare giochi elettronici

quattro ore al giorno, non può però più ripararli come faceva in precedenza,

non potendo più eseguire lavori di precisione, vista la mancanza della visione

binoculare e stereoscopica.

L’attività come tecnico elettronico può

essere valutata al 50%, vista la situazione irrimediabilmente compromessa

dell’OD (atrofia post-traumatica del nervo-ottico) e in parte compromessa

all’OS (stato dopo endoftalmite postoperatoria).

La capacità lavorativa, anche in

un’attività che non richieda una visione binoculare, può essere valutata al

50%.

2.

In quest’ultimo anno, anno e mezzo il

signor RI 1 si lamenta di dolori retro bulbari a destra, senza segni

infiammatori. Questi dolori sono frequenti (almeno una volta la settimana). A

sinistra, invece, ha notato una diminuzione dell’acuità visiva all’OD con

aumento di opacità fluttuanti.

Questa sintomatologia lo disturba

specialmente nell’acuità visiva sia da lontano che da vicino, ma specialmente

in lontananza.

3.

Il signor RI 1 ha avuto una

endoftalmite postoperatoria all’OS che ha portato ad un’opacità del corpo

vitreo. L’opacità del corpo vitreo incide sulla capacità lavorativa, nello

stato oculare attuale, in misura del 20%.

E’ difficile da valutare per quanto

tempo questa opacità del vitreo possa influenzare la capacità lavorativa; per

il momento la situazione non si è stabilizzata.” (doc. AI 66-2)

Il

22 ottobre 2013 il medico SMR, dr. med. __________, sulla base degli ulteriori

accertamenti medici effettuati, poste le diagnosi principali con influsso sulla

capacità lavorativa di pseudofachia OD, ottobre 2010, pseudofachia OS, maggio

2011, stato dopo endoftalmite postoperatoria OS maggio 2011, atrofia

post-traumatica del nervo ottico OD 3.2011 (stato dopo trauma cranico 3.2011),

acuità visiva 0.4 a sinistra, amaurosi a destra, ha stabilito che linsorgente

è incapace al lavoro, nella sua abituale attività lavorativa ed in attività

leggere, al 100% dal 16 marzo 2011 al 30 giugno 2011 ed al 50% dal 1° luglio

2011.

Va

qui rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. sentenza

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Circa

i medici SMR, va qui rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In

concreto, alla luce di quanto sopra, questo TCA non ha alcun motivo per

scostarsi dalle valutazioni della dr.ssa med. __________ del 21 ottobre 2013

(doc. AI 66-1) e del dr. med. __________ del 22 ottobre 2013 (doc. AI 67-1 e

seguenti) che concludono per un’incapacità lavorativa al 50% in qualsiasi

attività lavorativa dal mese di luglio 2011. Del resto l’insorgente non

contesta questo aspetto e non ha prodotto documentazione atta a sovvertire le

conclusioni della perita e del medico SMR.

4. Va

ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è stato effettuato

correttamente.

L’insorgente

contesta l’utilizzo del metodo straordinario, mentre l’UAI evidenzia che a

prescindere dalla correttezza del metodo di calcolo utilizzato per la

valutazione del grado AI nell’attività abituale quale indipendente (in concreto

il metodo straordinario) il minor discapito economico è realizzato in attività

adeguate allo stato di salute dell’insorgente, rilevato che risulta esigibile

un cambiamento di attività da indipendente a dipendente (doc. A1 e III).

5. A

questo proposito, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui il

calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la

graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico

applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),

eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105

V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s). Perciò

l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla

riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;

SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale

può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della

medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se

si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo

cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in

base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;

VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004, I 543/03 e del 12 maggio 2004, I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello

conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che

riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi

fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

6. L’Alta Corte

ammette di principio la possibilità di un raffronto tra redditi da attività

indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il

danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti

ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo

a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004, I 543/03,

consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001, I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per

stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe

percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che

l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati

contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato

correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata

non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per

altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il

normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo

dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e

STF 9C_13/2007.

7. Come

emerge dalla sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 (cfr. consid. 6.2 e

seguenti), secondo la giurisprudenza, inoltre, se, per motivi non imputabili

all'invalidità (quali scarsa formazione scolastica, formazione professionale

carente, conoscenze linguistiche lacunose, limitate possibilità di assunzione a

causa dello statuto di residenza, rispettivamente problematiche legate al

mercato del lavoro: DTF 110 V 273 consid. 4c pag. 277; sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 32/04 del 6 agosto 2004 consid. 3; sentenza

9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.1.1 concernente il Cantone Ticino), il

reddito percepito dalla persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute era considerevolmente inferiore alla media dei salari erogati per

un'attività simile nel settore interessato (cioè divergeva di almeno il 5% dal

salario statistico usuale nel settore: DTF 135 V 297 consid. 6.1.2 pag. 302

seg.) e altresì non vi è motivo di ritenere che fosse intenzionata ad

accontentarsi di un reddito modesto, i medesimi fattori che hanno influenzato

negativamente il reddito da valido devono essere considerati anche per fissare

il reddito da invalido (cosiddetto principio del "parallelismo" dei

dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326; 129 V 222

consid. 4.4 pag. 225; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5a e b; RCC 1989

pag. 485 consid. 3b; sentenze 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 6.1 e U

493/05 dell'11 gennaio 2007 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale delle

assicurazioni I 801/03 del 20 luglio 2004 consid. 3.1.2, I 630/02 del 5

dicembre 2003 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

Alla

base della citata giurisprudenza vi è la riflessione secondo cui un invalido

non potrà realisticamente percepire il salario medio previsto dalle tabelle se

già nell'attività svolta senza il danno alla salute conseguiva un reddito

nettamente inferiore alla media per determinati motivi estranei all'invalidità

(DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 pag. 62; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008

consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570; sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 428/04 del 7 giugno 2006 consid. 7.2.2 e I 630/02 del 5

dicembre 2003 consid. 2.2.2).

La

giurisprudenza sul parallelismo dei redditi è stata ulteriormente precisata

nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 58. In tale occasione il Tribunale federale ha evidenziato che, laddove un reddito da invalido appartenente alla fascia

media appare realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente

esigibile, un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non

va adeguato al valore medio di tale reddito, in quanto il potenziale economico

non sfruttato non è assicurato (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1 - 3.4.3 pag. 60

segg.). Tale procedere non discrimina inoltre le persone a basso reddito,

poiché per la determinazione del grado di invalidità è rilevante unicamente la

perdita di guadagno causata da un danno alla salute (sentenza citata consid.

3.4.1-3.4.6 pag. 60 segg.).

Il

parallelismo dei redditi può realizzarsi in particolare a livello del reddito

da valido, tramite adeguato aumento oppure facendo capo ai valori statistici, o

ancora a livello del reddito da invalido, mediante una riduzione adeguata del

valore statistico (DTF 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59; 134 V 322 consid. 4.1 pag.

326).

In

una seconda fase, occorre poi esaminare la questione di un'eventuale deduzione

dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. I

fattori estranei all'invalidità di cui si è già tenuto conto tramite il

parallelismo dei redditi non possono essere presi in considerazione nell'ambito

della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid.

5.2 e 6.2 pag. 328 e 329 seg.).

A

questo proposito, come emerge sempre dalla già citata sentenza 9C_205/2011 del

10 novembre 2011, va posto in evidenza che la situazione dei lavoratori in

proprio non è identica a quella dei lavoratori dipendenti, già per il fatto che

non esistono dati statistici sufficienti da porre a confronto (su questo tema

vedi Hardy Landolt, Invaliditätsbemessung bei Schlechtverdienenden - Ein

Methoden- oder auch ein Gerechtigkeitsproblem?, in

Sozialversicherungsrechtstagung 2006, San Gallo 2006, pag. 31 segg., in

particolare pag. 59 e 64-65). Inoltre nel primo caso il successo dell'attività

e quindi anche l'ammontare degli introiti dipende in gran parte dall'impegno,

dalle doti imprenditoriali e dalla volontà del titolare dell'azienda,

rispettivamente dipende da tali fattori in misura nettamente superiore rispetto

alla seconda categoria (RCC 1981 pag. 40 consid. 2, 1962 pag. 125; si confronti

anche sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile

2002 consid. 4b). Tuttavia si deve senz'altro riconoscere che anche il reddito

da indipendente viene influenzato da fattori estranei all'invalidità, quali ad

esempio le condizioni del mercato del lavoro, oppure le carenze linguistiche o

di formazione. Il mancato adeguamento di un reddito da valido quale

indipendente potrebbe pertanto discriminare ingiustamente un lavoratore in

proprio rispetto ad un dipendente, nella misura in cui l'importo esiguo del

reddito è riconducibile a motivi estranei all'invalidità - rilevanti - (si veda

in proposito DTF 135 V 58; 131 V 151; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008

consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570), quali ad esempio la citata

situazione del mercato del lavoro (Hardy Landolt, op. cit., pag. 56).

D'altro

canto, accertare quale parte del reddito dipende dalle condizioni del mercato

del lavoro e quale dall'impegno dell'assicurato, rispettivamente dall'uso che

egli fa del proprio potenziale economico o da altri fattori (si confronti

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002

consid. 4b), risulta impresa alquanto ardua (malgrado ne sia stata negata

l'applicazione diretta, potrebbe essere eventualmente d'aiuto, a titolo di

indizio, la tabella TA13 relativa alle grandi regioni: si veda in proposito

sentenza 9C_310/ 2009 consid. 4.1.1, in cui si fa espresso riferimento, alla

luce della citata tabella, alla diversa realtà del mercato del lavoro nel

Cantone Ticino).

8. In

concreto, questo Tribunale rileva che, per i motivi che seguono, come

evidenziato dall’amministrazione e come emerge dalla decisione impugnata, nel

caso di specie non occorre esaminare oltre se il calcolo effettuato secondo il

metodo straordinario utilizzato per la valutazione del grado d’invalidità

nell’attività abituale indipendente è corretto, poiché, in ogni caso il minor

discapito economico è realizzato in attività adeguate allo stato di salute del

ricorrente per il cui calcolo l’amministrazione ha effettuato un confronto dei

redditi, essendo esigibile, per l’assicurato, un cambiamento di attività da

indipendente a dipendente. Come stabilito dal consulente in integrazione

professionale il cambiamento dell’attività permette al ricorrente di migliorare

la sua capacità di guadagno. Infatti in un’attività adeguata alla sua situazione

di salute, quale dipendente potrebbe conseguire uno stipendio medio più elevato

rispetto a quanto percepisce quale indipendente (doc. AI 72-2).

Ne

segue che, pur dovendo sottolineare che la funzionaria incaricata di effettuare

l’inchiesta economica per indipendenti ha ampiamente ed approfonditamente

motivato le ragioni alla base dell’utilizzo del metodo straordinario per

stabilire il grado d’invalidità nell’attività abituale (doc. AI 38, doc. AI

71-1 e doc. AI 81-1), nel caso di specie, determinante per l’eventuale diritto

a prestazioni è il discapito economico in attività adeguate.

La

presente fattispecie ha alcune analogie con i casi giudicati dal TF nelle

sentenze 9C_560/2008 del 12 dicembre 2008, pubblicata in DTF 135 V 58 e

9C_683/2010 del 10 dicembre 2010, dove si trattava di statuire in merito al

diritto ad una rendita di ristoratori indipendenti e dove, in entrambi i casi,

è stato applicato l’abituale raffronto dei redditi.

Nel

primo caso la fattispecie concerneva un’assicurata, nata nel 1945, di

formazione sarta, che aveva lavorato fino a fine 1994 quale infermiera, in

seguito quale ristoratrice indipendente e che il 30 dicembre 2005, essendo

completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività ed abile al 50%

in attività adatte al suo stato di salute, ha domandato di essere messa al

beneficio di una rendita AI (cfr. consid. A della citata sentenza). La seconda

fattispecie concerneva invece un’assicurata, nata nel 1963, attiva quale

ristoratrice indipendente dal luglio 1997, il cui fallimento è stato aperto nel

corso del 2004 e che nel mese di aprile 2006 si è annunciata presso le autorità

cantonali competenti, chiedendo di poter essere messa al beneficio di una

rendita AI, poiché completamente inabile nella precedente attività di

ristoratrice ed abile al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato

valetudinario (cfr. doc. A della citata sentenza).

Nel

caso che questo TCA è chiamato a giudicare il ricorrente si trova in una

situazione simile essendo anch’egli abile al lavoro al 50% in attività leggere

e come nei casi giudicati dal TF ha svolto altre attività lavorative.

Dal

rapporto del 12 novembre 2013 del consulente in integrazione professionale

risulta infatti che dopo aver ottenuto il diploma di meccanico di precisione

nel 1974, ha lavorato dapprima presso la ditta __________ per circa 4 anni, poi

dal 1979 presso la __________ di __________ e successivamente presso la __________

quale rivenditore di bibite per tre anni. Nel 1983 ha intrapreso l’attività indipendente di rivenditore di bibite fino al 1989 per poi lavorare per

5 anni presso la __________ Dal 1994 lavora quale indipendente nella fornitura

e riparazione di videogiochi (doc. AI 72-1). Egli, a differenza del caso pubblicato

in DTF 135 V 58, si trova inoltre in una situazione leggermente migliore, non

avendo ancora raggiunto i 60 anni, essendo nato il __________.

Con

sentenza 9C_695/2010 del 15 marzo 2011 il TF, nel caso di un assicurato nato

nel 1948, che ha lavorato quale rappresen-tante/autista dal 1988 come

dipendente della medesima società, ha in sostanza ritenuto che, sia prendendo

in considerazione il momento della modifica del diritto alla rendita (58 anni),

sia quello della decisione impugnata (60 anni), l’interessato non poteva

invocare la giurisprudenza secondo la quale, in considerazione dell’età

avanzata, non gli poteva essere richiesto di cambiare professione (“6.2 Il

convient encore d'examiner si le recourant, conformément au grief qu'il

invoque, peut être tenu de changer de profession compte tenu de son âge. La question de savoir à quel moment on doit se placer pour apprécier

les chances d'un assuré de retrouver un emploi en fonction de son âge n'a pas

été tranchée et peut ici rester ouverte (cf. arrêts 9C_949/2008

du 2 juin 2009 consid. 2;9C_651/2008 du 9

octobre 2009 consid. 6.2.2.2). En effet, que l'on retienne le moment où la

modification du droit à la rente prend effet ou le moment de la décision

litigieuse, le recourant, alors âgé de 58 ans, respectivement de 60 ans,

n'avait pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère

généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la

capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf.

arrêt 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid.

6.2.2.2). A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère certes à trois

arrêts (arrêts 9C_578/2009 du 29 décembre

2009;9C_651/2008 du 9 octobre 2009;9C_612/2007 du 14 juillet 2008) dans lesquels le

Tribunal fédéral avait constaté l'impossibilité pour l'assuré de se reconvertir

dans une nouvelle profession. Toutefois, les circonstances du cas d'espèce ne

sont pas comparables à celles des cas cités par le recourant»).

L’Alta

Corte ha evidenziato che l’insorgente, pur se al servizio del medesimo datore di

lavoro da 20 anni, era comunque già stato confrontato almeno una volta ad un

cambiamento professionale e il suo caso non poteva essere assimilato a quello

di un indipendente che ha sempre svolto la medesima attività (“En

l'occurrence, avant d'être au service du même employeur pendant 20 ans, il a

exercé le métier de serveur pour plusieurs employeurs. Il

a donc déjà été confronté au moins une fois au cours de son parcours

professionnel à un changement d'activité. Au demeurant, il ne ressort du

dossier aucun élément mettant en évidence d'éventuelles difficultés

d'adaptation que présenterait l'intéressé - lequel n'a, par ailleurs, apporté

aucun indice qui permettrait d'en douter. De surcroît, on ne saurait assimiler

le cas d'espèce à la situation de la personne qui a toujours travaillé en

qualité d'indépendant et doit, malgré un âge avancé, réintégrer le marché de

l'emploi en tant que salarié.»).

Pur

riconoscendo che l’UAI avrebbe potuto indicare in maniera più precisa le

attività che l’insorgente avrebbe potuto esercitare, il TF ha comunque

rammentato che vi è un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive che

non necessitano di alcuna formazione specifica e che l’interessato avrebbe

potuto svolgere (“6.3 Finalement, on soulignera que compte

tenu des limitations fonctionnelles décrites par les médecins, le nouveau poste

de travail n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations particulières. A ce sujet, comme le soulève le recourant, on peut regretter que l'office AI n'ait mentionné aucune activité exigible au cours de

l'instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de retenir que les

premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire ou violé le

droit fédéral. Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui

correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles

observées) que recouvre le marché du travail en général - et le marché du

travail équilibré en particulier - (arrêt I 383/06 du 5 avril 2007 consid.

4.4), on constate qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant

aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques du

recourant. Au demeurant, elles sont, en règle générale, disponibles

indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail

(arrêts 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et 8C_657/2010 du 19

novembre 2010 consid. 5.2.3). A titre d'exemples, on peut citer les activités

de surveillant de machines, gardien de parking ou ouvrier d'usine. »).

Inoltre,

con sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente dall’inizio degli anni 1990, capace al lavoro al 50% sia nella precedente

attività che in attività confacenti al suo stato di salute (poi aumentata al

70%), il TF ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige il

principio generale secondo il quale una persona invalida deve, prima di

domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è possibile per attenuare

le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo un assicurato non ha

diritto ad una rendita quando è capace, cambiando professione, di ottenere un

reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del

caso di specie (“5.2 Au vu des arguments du recourant, il convient cependant

d'examiner si le Tribunal fédéral doit s'écarter des constatations faites par

la juridiction cantonale sur l'exigibilité d'un changement de profession de la

part du recourant ou du raisonnement suivi par celle-ci, dans les limites de

son pouvoir d'examen (cf. consid. 1 supra). 5.2.1 Dans le domaine de

l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon

lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations,

entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre

d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité;

c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure,

au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une

invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un

aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à

une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le

dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point

de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au

regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret

(ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références) »).

Tra

le circostanze soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori

personali come l’età e la situazione professionale concreta. Fra

le circostanze oggettive vi sono l’esistenza del mercato equilibrato del lavoro

e la durata prevedibile del rapporto di lavoro (“Par circonstances

subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité

résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la

situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile.

Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte

l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des

rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 9C_540/2011 du 15 mars 2012 consid.

3.2 et les arrêts cités, destiné à la publication, et 9C_578/2009 du 29

décembre 2009 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, plus la mise à

contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à

l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par

exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage

conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession

entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32 et les références citées;

arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.3

et les références citées). »).

Nel

caso giudicato dal TF l’interessato, per diminuire il danno, avrebbe dovuto

cambiare lavoro, guadagnando un importo superiore. Disponendo di una capacità

di lavoro residua del 70% poteva esercitare altre attività come quella di

gestore della logistica, nel commercio al dettaglio o come ricezionista di un

garage. Inoltre, avendo 53 anni al momento in cui la questione dell’esigibilità

si è posta, il ricorrente non aveva ancora raggiunto la soglia a partire dalla

quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna

possibilità reale di sfruttare la capacità residua di lavoro in un mercato

equilibrato (“5.2.2 En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que le

revenu d'invalide que le recourant aurait été en mesure de réaliser était plus

élevé que celui perçu dans son métier de garagiste. Contrairement

à ce que soutient ce dernier, une augmentation notable du revenu d'invalide

auquel il pourrait prétendre en cas de changement de profession n'est pas

exigé. En effet, pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la

jurisprudence sus exposée (consid. 5.2.1 supra), qu'un assuré puisse réaliser,

dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de

la poursuite de son métier.

Par

ailleurs, les premiers juges ont constaté que la poursuite de l'entreprise du

recourant était menacée à terme et que la liquidation de cette dernière se

ferait sans difficulté, celle-ci n'ayant que très peu d'actifs. Ces

constatations ne sont pas remises en cause par le recourant. N'étant pas

manifestement inexactes, elles lient par conséquent le Tribunal fédéral (cf.

consid. 1 supra). Compte tenu des circonstances ainsi constatées, on peut

raisonnablement attendre du recourant qu'il change de profession pour diminuer

son dommage puisque sa demi-rente d'invalidité s'en verrait réduite. En effet,

en exerçant une activité salariée (voir consid. 5.2.3 infra), celui-ci serait

en mesure d'augmenter sa capacité de gain de telle sorte que seul le droit à un

quart de rente lui serait ouvert.

5.2.3

Les autres arguments avancés par le recourant ne sont pas plus pertinents. Les

juges cantonaux ont constaté qu'il disposait d'une capacité résiduelle de

travail de 70 % et qu'il pouvait l'exercer dans une activité adaptée comme

celle de gestionnaire en logistique ou de commerce de détail ou encore comme

réceptionniste dans un garage. Il existe ainsi une large palette d'activités au

profit desquelles celui-ci peut mettre à disposition sa capacité résiduelle de

travail qui est relativement importante. Le recourant ne conteste pas que ce

genre d'activité est compatible avec son état de santé. De plus, sa capacité

résiduelle de travail fixée à 70 % tient déjà compte de ses problèmes de santé

et n'est pas de nature à l'empêcher de trouver une telle activité sur un marché

du travail équilibré. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu

d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux

conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il

pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail

lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main

d'?uvre (ATF 110 V 276 consid. 4b; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b,

in RCC 1991 p. 332; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts

cités). Au demeurant, âgé de 53 ans au moment où la question de l'exigibilité

d'un changement de profession se posait, le recourant n'avait de loin pas

atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il

n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de

travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt du Tribunal

fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid.

6.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'argument selon

lequel il s'est constitué une clientèle fidèle l'entraverait pour trouver un

nouveau travail. »)

Cfr.

anche la sentenza 9C_501/2009 del 12 maggio 2010 relativa ad un assicurato che

aveva ottenuto il diploma d’ingegnere all’estero e che, arrivato in Svizzera

nel 1979, aveva esercitato diverse attività, tra le quali quella di autista per

cinque anni e che dal 1988 ha lavorato come indipendente nel ramo della

ristorazione (specializzato nella cucina orientale). Il TF al

consid. 3 ha evidenziato:

« L'intimé a mis un

terme à son activité lucrative indépendante en juin

Considerandi

2005,

invoquant des problèmes de santé. La cessation de cette activité justifie de

procéder à une révision du droit à la demi-rente d'invalidité, en vertu de

l'art. 17 LPGA. En effet, comme les champs d'activités professionnels comparés

ont disparu, la méthode extraordinaire d'évaluation qui tenait compte de la

réalité concrète de l'activité de traiteur indépendant n'a plus de fondement.

Le

degré de l'invalidité doit ainsi être revu et déterminé désormais selon la

méthode générale de comparaison des revenus, ce qui n'est d'ailleurs pas

contesté.»

Infine,

va segnalata la sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR

6/2010 IV n. 37, inerente un agricoltore indipendente. In quel caso il TF ad un

assicurato 57enne al momento della decisione litigiosa, incapace al lavoro al

50% sia nella sua precedente attività che in attività confacenti al suo stato

di salute, ha riconosciuto la mezza rendita, rilevando tuttavia che si trattava

di un caso limite, relativo ad un agricoltore indipendente che non possedeva

alcuna esperienza professionale in un altro ambito e che faceva fatica a

comprendere e ad adattarsi alle esigenze dei mutamenti strutturali in corso

nell’agricoltura (cfr. consid. 4.3.1 e seguenti).

A

livello cantonale vanno rammentate le sentenze 32.2006.53 del 21 settembre

2007, 32.2009.91 del 10 settembre 2009 e 32.2012.165 del 29 novembre 2012. Nel

primo caso, all’interessato, posatore di pavimenti indipendente nato nel 1973, in seguito ad una revisione avviata d’ufficio dall’UAI, era stata soppressa la rendita. Il

Tribunale al consid. 2.10 ha rilevato che “l’Ufficio AI non ha quindi

applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4 e 2.9), essendo stato

possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato

negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati

fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non

rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati” e, dopo aver

rammentato la giurisprudenza e le norme applicabili, ha concluso affermando che

“in concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze – soggettive ed

oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di

professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione

l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione

dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo

dall’applicazione di quello straordinario” (cfr. pag. 26- 27 della

sentenza). Nella seconda sentenza si trattava di un assicurato, nato nel 1964,

attivo quale giardiniere manutentore indipendente, abile all’80% in attività

adatte al suo stato di salute che il 5 novembre 2007 aveva presentato una

richiesta di prestazioni AI. In quell’occasione il TCA ha escluso l’utilizzo

del metodo straordinario, affermando, al consid. 2.13 che “l’amministrazione ha valutato il grado di invalidità dell’assicurato

applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Il TCA, richiamata la

giurisprudenza federale esposta al consid. 2.4., ritiene corretto l’agire

dell’amministrazione, essendo ragionevolmente esigibile che l’assicurato, nato

nel 1964, sfrutti la propria capacità lavorativa residua in un’attività

lavorativa dipendente.”

La

terza sentenza concerneva invece un assicurato nato nel 1953, da ultimo

attivo quale ristoratore e che aveva cambiato professione in almeno un’altra

occasione. In quell’occasione il TCA ha confermato l’applicazione dell’abituale

raffronto dei redditi.

Nel

caso di specie l’insorgente è nato nel 1955. Per cui, da un punto di vista

oggettivo nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché

l’insorgente non ha ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la

giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per valorizzare

la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato

(cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n.

37, consid. 4.3.2). Inoltre, i posti di lavoro esigibili non sono così limitati

da rendere incerta la possibilità di trovare un’occupazione in un luogo

prossimo al domicilio del ricorrente che vive in una zona densamente popolata e

con numerosi posti di lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009,

pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché la già citata sentenza

9C_924/2011 del 3 luglio 2012).

L’interessato

inoltre, contrariamente alla fattispecie della sentenza 9C_578/2009 del 29

dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2 e conformemente

invece al caso di cui alla sentenza 9C_695/2010 del 15 marzo 2011, è già stato

confrontato, almeno una volta, ad un cambiamento di attività professionale ed

il passaggio da attività indipendente ad attività dipendente non costituisce

pertanto un ostacolo per l’insorgente. L’interessato, nel corso degli anni, è

del resto sempre stato capace di adattarsi alle nuove situazioni che si sono

create e non emerge che non sia capace di comprendere e di adattarsi alle

mutate esigenze economiche.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che con la decisione

impugnata l’UAI ha anche applicato la procedura ordinaria, effettuando

l’abituale raffronto dei redditi giacché il minor discapito economico è

realizzato in attività adeguate al suo stato di salute e per l’insorgente, in

applicazione del suo obbligo di ridurre il danno, è esigibile un cambiamento di

attività da indipendente a dipendente.

9.

Va

ora esaminato se il calcolo effettuato dall’amministrazione è corretto.

Circa

l’ammontare del reddito da valido, l’amministrazione ha preso in considerazione

quello di fr. 31'790.

Va

qui evidenziato che con sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002 al

consid. 3b)aa) e seguenti il TF ha dovuto giudicare il caso di un

garagista indipendente che contestava l’ammontare del reddito da valido preso

in considerazione dal Tribunale cantonale e dall’amministrazione. Sulla base del reddito registrato nel conto individuale, entrambe le

autorità avevano ritenuto che l’interessato avrebbe potuto conseguire un

reddito massimo di fr. 20'000 (”Verwaltung und Vorinstanz gehen gestützt auf

die Einträge im IK des Beschwerdeführers davon aus, dass dieser im

Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen in der Höhe von Fr. 20'000.- erzielen

würde. In der Tat ist den betreffenden Einträgen zu entnehmen, dass der damals

selbstständigerwerbende Garagist Einkünfte von jährlich höchstens Fr. 16'300.-

(1986/87) und Fr. 16'500.- (1994/95) sowie Fr. 15'300.- (1996/97) erzielt habe.

So besehen ist es nicht zu beanstanden, wenn Verwaltung und Vorinstanz das

Valideneinkommen auf Fr. 20'000.- festgelegt haben, wobei die Gründe, warum der

Beschwerdeführer nicht ein höheres Einkommen verabgabt hat, keiner näheren

Erörterung bedürfen“).

Per

l’Alta Corte tuttavia la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha

esercitato un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che

neppure permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la

fissazione del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen

nun aber den folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der

Vergangenheit einen Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während

Jahren mit unüblich tiefen, kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte,

ist für die Festlegung des Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).

Ciò,

perché il reddito da valido è un reddito ipotetico e un reddito da valido di

soli fr. 20'000 poteva essere imputato all’allora ricorrente solo se sulla base

di elementi concreti si poteva concludere che quale persona sana e

completamente abile al lavoro si sarebbe accontentata di un guadagno marginale

(“Denn das Valideneinkommen ist nicht eine vergangene, sondern eine

hypothetische Grösse. Ein Valideneinkommen von bloss

Fr. 20'000.- kann dem Beschwerdeführer daher nur dann angerechnet werden, wenn

auf Grund der konkreten Verhältnisse seines Einzelfalles anzunehmen ist, dass

er sich auch als gesunder, voll leistungsfähiger Berufsmann mit einer solchen

Randexistenz begnügen würde.“). Nel caso che

il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti non era tuttavia possibile

concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach Lage der Akten im Falle des

Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha preso in considerazione quale

reddito da valido quello di un meccanico qualificato figurante nelle usuali

tabelle RSS poiché occorreva ritenere che l’interessato, se non fosse divenuto

invalido, avrebbe abbandonato la sua attività indipendente.

In

una sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali

del proprio salario il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte

dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato negli

ultimi tre anni (“Wegen starker

Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung

des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor

Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im

Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter

Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten

Lohnsummen“), ma ha rinviato la causa

all’autorità inferiore per una determinazione più precisa del salario percepito

dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha

stabilito che se da una parte il reddito da valido può, di principio, essere

evinto dalle registrazioni figuranti nel conto individuale della persona assicurata,

a quest’ultima non può essere impedito di comprovare che il reddito ivi

registrato non corrisponde a quello effettivamente conseguito.

Con

sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato

notevolmente nel corso degli anni, il TF, dopo aver rammentato il contenuto

della sopra citata sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002, ha affermato che nel preciso caso di specie,

alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in

considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi

12.

Con sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il

caso di un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha

svolto un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un

reddito nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni

precedenti. L’Alta Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che

avevano preso in considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi

3.

anni (dal 1997 al 1999).

Va infine rammentato che nella DTF 135 V 58 – chiamata a pronunciarsi in

merito al reddito da valido nel caso di un’assicurata indipendente – l’Alta Corte

(riferendosi in particolare a quanto esposto nella DTF 134 V 322 consid. 6.2

pag. 329 in merito al diritto alla parità di trattamento) ha precisato la

propria giurisprudenza applicabile in presenza di un reddito da valido

inferiore alla media osservando che “(…) laddove un reddito da invalido di

fascia media è realisticamente conseguibile risp. ragionevolmente esigibile, un

reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non deve essere

adattato al livello medio di tale reddito. In ciò non è ravvisabile alcuna

disparità di trattamento delle persone a basso reddito. (…)” (regesto della

DTF 135 V 58).

Nel

caso di specie la funzionaria che ha redatto il rapporto d’inchiesta per

l’attività professionale indipendente ha accertato che “secondo l’estratto

dei conti individuali, sin da quando ha iniziato l’attività nel ’96

l’assicurato è stato tassato per lo stesso reddito; l’Estratto riporta un

guadagno, al lordo dei contributi, di fr. 30'000.-. Il reddito da lavoro

tuttavia, per il quale è stato tassato è più variabile: si passa dai fr.

35'000.- (netti) nel 2001-2002 ai fr. 30'000.- (netti) degli anni successivi”

e che “gli ultimi anni inoltre, evidenziano guadagni leggermente inferiori,

ma riferiti a periodi in cui l’assicurato è stato all’estero (2007-2008),

oppure ha subito perdite (nel per la gestione delle tombole, mai ripresa) o

semplicemente quando ha beneficiato di aumentati incassi (2010). Nel complesso

ritengo che sia il guadagno conseguito in una situazione di lavoro e di mercato

stabile quello più rappresentativo del reddito senza invalidità, ovvero fr.

30'000.- netti, fr. 31'790.- lordi” (doc. AI 38-7).

L’insorgente,

con le osservazioni in sede amministrativa, aveva affermato che “sulla base

della documentazione agli atti e prodotta, si ritiene che il salario senza

invalidità sia stato sufficientemente dimostrato e che questo risulta essere

più o meno identico negli anni. Non si contesta quindi il reddito lordo di CHF

31'790.- ritenuto dall’UAI” (doc. AI 77-3).

Con

il ricorso l’assicurato afferma che “sulla base della documentazione agli

atti e prodotta, si ritiene che il salario senza invalidità sia stato

sufficientemente dimostrato per gli anni 2006-2011”, ma sostiene che l’UAI

avrebbe dovuto maggiormente approfondire la sua economica, ritenuto che nel 2011 ha dichiarato un reddito di fr. 22'130, ottenuto grazie all’aiuto di colleghi e che la

tassazione 2012 e successive non sono ancora state emesse.

Questo

Tribunale evidenzia tuttavia che, determinante è il reddito che l’interessato

potrebbe conseguire senza il danno alla salute, ritenuto che quanto percepito

dopo il 2011 non può essere preso in considerazione essendo l’interessato

incapace al lavoro dapprima al 100% dal 16 marzo 2011 ed in seguito al 50% dal

1° luglio 2011.

Rilevato

che il medesimo assicurato non contesta l’ammontare del reddito medio fino al

2010.

(cfr. supra) e che l’amministrazione lo ha del resto calcolato

conformemente a alla giurisprudenza, prendendo in considerazione gli introiti

conseguiti negli ultimi anni precedenti l’insorgere del danno alla salute (cfr.

le sentenze sopra citate: sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002;

8C_611/2007 del 23 aprile 2008;8C_626/2011 del 29 marzo 2012;9C_751/2011 del 30 aprile 2012), l’importo di fr. 31'790 va

confermato.

10.

Per quel che concerne il reddito da invalido, come visto, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

"

(…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, ritenuto che per l’assicurato è esigibile un cambiamento di attività

da indipendente a dipendente dove gli stipendi medi sono più elevati rispetto a

quanto percepisce per la sua attività indipendente (cfr. supra e doc. AI 72-2),

è a giusta ragione che l’amministrazione ha preso in considerazione il reddito

evinto dalla Tabella TA1 e non quello percepito dall’interessato in seguito al

danno alla salute.

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--, ossia fr.

58'812 all’anno (4'901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo

la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per

ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html)).

Il

salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 59’812

(Fr. 58’812 : 100 x 101,7) nel 2012 anno

dell’eventuale inizio del diritto alla rendita.

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste

cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012,

il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62'353,80 (Fr. 59'811,80 : 40 x 41,7).

In

concreto, giustamente, l’interessato non sostiene che al caso di specie

andrebbe esaminata la questione dell’eventuale gap salariale (cfr. anche la

sentenza 32.2012.165 del 29 novembre 2012).

Infatti,

accertato che l’insorgente, nel corso degli ultimi anni, ha sempre conseguito

un reddito assai contenuto, occorre ritenere che egli si sia accontentato di

questa retribuzione. Eventuali motivi di ordine economico, come ad esempio la

cattiva congiuntura, non possono del resto essere presi in considera-zione

nella valutazione dell’ammontare del reddito conseguito in quegli anni, non

trattandosi di un rischio che si deve assumere l’assicurazione per l’invalidità

(cfr. DTF 135 V 58, consid. 3.4.1 e seguenti: “Die

Rente der Invalidenversicherung ist grundsätzlich eine

Erwerbsausfall-Versicherungsleistung. Versichert ist nicht der

Gesundheitsschaden an sich, sondern der durch den Gesundheitsschaden

verursachte Verlust der Erwerbsmö-glichkeit (Art. 1a lit. b IVG; Art. 7 Abs. 1,

Art. 8 Abs. 1 ATSG). Umgekehrt deckt die Invalidenversicherung nur diejenigen

Erwerbsverluste ab, die durch Gesundheitsbeeinträchtigungen verursacht sind,

nicht Einbussen, die auf andere Gründe (z.B. wirtschaftliche, persönliche usw.)

zurückzuführen sind. Der Invaliditätsgrad wird deshalb bei Erwerbstätigen so

bestimmt, dass das Einkommen, welches der Versicherte ohne

Gesundheitsbeeinträchtigung erzielen könnte, demjenigen Einkommen

gegenübergestellt wird, das er nach Eintritt des Gesundheitsschadens erzielt

bzw. bei zumutbarer Tätigkeit erzielen könnte (Art. 16 ATSG; Art. 28a Abs. 1

IVG). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hängt somit die Erwerbsinvalidität

nicht von der Einbusse des mutmasslichen Potenzials bzw. des funktionellen

Leistungsvermögens als solchem ab, sondern von der effektiven, gesundheitlich

bedingten Einbusse im Erwerbseinkommen. Nützte der Versicherte im

Gesundheitsfall sein wirtschaftliches Potenzial nicht voll aus, so ist dieser

nicht verwertete Teil der Erwerbsfähigkeit nicht versichert (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53; BGE 125 V 146 E. 5b/bb S. 157). Denn wenn jemand vor Eintritt des

Gesundheitsschadens aus gesundheitsfremden Gründen nur ein sehr geringes, nicht

existenzsicherndes Einkommen erzielt hat und nach Eintritt des

Gesundheitsschadens immer noch ein Einkommen in unveränderter Höhe erzielen

könnte, so ist nicht der Gesundheitsschaden ursächlich für eine allfällige

tatsächliche Einkommenseinbusse (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

335/04 vom 23. Dezember 2004 E. 3); kausal sind vielmehr die (nicht bei der

Invalidenversicherung versicherten) wirtschaftlichen oder persönlichen

Umstände, die bereits beim Gesunden die Erzielung eines höheren Einkommens

verhindert haben.“). L’Alta Corte ha

evidenziato che il „gap salariale“ viene preso in considerazione

affinché i due redditi di riferimento (da valido e da invalido) siano calcolati

partendo dal medesimo punto di riferimento; non deve invece essere inteso nel

senso che tutti gli aspetti estranei all’invalidità (tra cui quelli economici),

che hanno portato a percepire un reddito inferiore alla media, debbano essere

presi in considerazione. Ciò sarebbe in contraddizione con la norma secondo cui

possono essere ritenute solo le perdite del reddito riconducibili al danno alla

salute (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3: “Zu Unrecht hat sich

die Vorinstanz auf die Rechtsprechung berufen, wonach invaliditätsfremde

Umstände, welche zu einem erheblich unterdurchschnittlichen Valideneinkommen

geführt haben, zu einer Einkommensparallelisierung führen (vorne E. 3.1). Denn

diese Rechtsprechung will nur sicherstellen, dass die beiden

Vergleichseinkommen auf gleichen Grundlagen ermittelt werden; sie ist aber

nicht so zu verstehen, dass allen invaliditätsfremden (namentlich auch

wirtschaftlichen) Aspekten, die zu einem unterdurchschnittlichen

Valideneinkommen geführt haben, ohne weiteres durch Aufrechnung auf ein

durchschnittliches Einkommen Rechnung zu tragen wäre. Solches stünde in klarem

Widerspruch zu der gesetzlichen Regelung, wonach nur Erwerbseinbussen

berücksichtigt werden können, die auf eine Gesundheitsbeeinträchtigung

zurückzuführen sind.”).

La

giurisprudenza sul „gap salariale“ è da intendere nel senso che quando

una persona assicurata, nell’attività esercitata senza il danno alla salute

percepisce un reddito nettamente inferiore alla media poiché sue

caratteristiche personali (ad esempio assenza di formazione o di conoscenze

linguistiche) impediscono il conseguimento di un reddito nella media, occorre

partire dal principio che anche in un’altra attività confacente al suo nuovo

stato di salute i medesimi fattori che hanno influito sulla diminuzione del

reddito nella professione esercitata fino ad allora avranno un’influenza anche

nella nuova attività. Se la persona assicurata, nell’attività fino ad allora

esercitata, poteva conseguire un reddito nella media, non vi è alcun motivo per

ridurre il reddito da invalido nella medesima misura. Altrimenti verrebbero

prese in considerazione diminuzioni del reddito che non hanno nulla a che fare

con il danno alla salute. Per cui quale reddito da valido non va preso in

considerazione quello che la persona interessata avrebbe potuto conseguire con

rendimento massimo senza il danno alla salute, bensì quello che è stato

concretamente realizzato (cfr. DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 – 3.4.5.).

Nel

caso di specie, l’interessato svolge l’attività indipendente da diversi anni

(in concreto dal 1994). Come nel caso giudicato dal TF non vi sono elementi

secondo cui, senza il danno alla salute, l’insorgente avrebbe abbandonato la

sua attività per un lavoro meglio remunerato. Non solo secondo l’esperienza

generale della vita, in assenza di un danno alla salute, l’interessato, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, avrebbe continuato a svolgere

la medesima attività, ma lo stesso insorgente, nell’ambito dell’inchiesta per

l’attività professionale indipendente, ha affermato che senza l’infortunio

avrebbe continuato ad esercitare la propria professione come in precedenza

(doc. AI 38-2).

Non

vi è di conseguenza alcun motivo per applicare, nel caso di specie, il “gap

salariale”, peraltro neppure fatto valere dal ricorrente (cfr. DTF 135 V 58

consid. 3.4.7: “Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin rund

zehn Jahre lang eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt. Darin liegt keine kurze

Dauer im Sinne der genannten Rechtsprechung. Es bestehen auch sonst keinerlei

Anzeichen oder Anhaltspunkte, dass sie ohne die gesundheitliche

Beeinträchtigung ihre Tätigkeit als Wirtin zugunsten einer besser entlöhnten

Tätigkeit aufgegeben hätte. Nach allgemeiner Lebenserfahrung wäre sie im

Gesundheitsfall mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in der bisherigen

Tätigkeit verblieben. Es besteht deshalb kein Grund, das aus wirtschaftlichen

Gründen unterdurchschnittliche Valideneinkom-men auf einen durchschnittlichen

Tabellenlohn aufzurechnen“).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento),

ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione

amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte

sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna

rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del

proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del

diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del

Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo

di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura

altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento

poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di

prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente

a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita

semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito

della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte

riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Nel

caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale del 16%, tuttavia non più

possibile in virtù della predetta giurisprudenza. In concreto il TCA ritiene

più consona alla giurisprudenza, a causa delle limitazioni espresse in sede

medica, una riduzione del 20%.

Il

reddito da invalido di fr. 62'353,80 va pertanto

ridotto del 50% a fr. 31’177 e del 20% a fr. 24’942 e va raffrontato con quello

da valido di fr. 32’365 per un grado d’invalidità del 23% che non dà diritto ad

alcuna rendita.

Va

ancora qui evidenziato che la censura del ricorrente secondo cui l’UAI non

avrebbe effettuato ulteriori accertamenti in ambito economico malgrado quanto

stabilito con la sentenza di rinvio 32.2012.250 del 6 maggio 2013 va respinta.

Infatti, nella citata pronunzia il TCA ha affermato che “A dipendenza

dell’esito dei nuovi accertamenti medici, l’UAI dovrà valutare la

necessità di eventuali accertamenti economici e, semmai, procedere con

nuovi calcoli” (sottolineature del redattore). L’amministrazione, a giusta

ragione, per i motivi ampiamente esposti in precedenza, non ha ritenuto

necessario effettuare ulteriori accertamenti in ambito economico.

11.

Resta

da esaminare se l’insorgente ha diritto a misure di reintegrazione

professionale.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente

minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari

e atti a ripristinare, migliorare o conservare la loro capacità di guadagno o

la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve

essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono

previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18d LAI).

L’art.

17.

cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua

invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al

guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i

provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di

guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di

un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.

2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

12.

In

concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20%, la

decisione dell’UAI merita conferma.

La

circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP)

prevede:

" 4010

Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona

assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di

compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

– l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere

oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai

provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e

corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed

adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle

della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che

non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato

è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro

adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione

professionale non è necessaria.”

Con

sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

" (…)

Sennonché, a

prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia

per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della

decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente

ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non

richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00

del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”

Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”

Nel

caso di specie una riqualifica professionale non entra in considerazione (cfr.

sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il consulente IP nel rapporto del 12

novembre 2013 non ha proposto provvedimenti professionali in considerazione del

fatto che non ritiene che nel prossimo futuro il danno alla salute possa

causare un’incapacità di guadagno superiore (doc. AI 72-2).

L’Ufficio AI ha inoltre

osservato che provvedimenti professionali, al momento attuale, non

permetterebbero un recupero della capacità di guadagno residua (doc. AI 73-4).

Questo Tribunale rileva d’altra parte che

l’insorgente, senza dover intraprendere una specifica riqualifica

professionale, potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico

leggero o medio-leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid.

6.

,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003

consid. 3.3).

Inoltre l’UAI ha indicato

che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un sostegno al collocamento (sulla base dell’art. 18 LAI),

segnatamente qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca

di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr.

11.

pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La promozione

dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT I 2003 pag. 595s).

Spetta

dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’UAI

(cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento anche di provvedimenti

d’integrazione la decisione impugnata merita conferma (cfr. sentenza

32.2011.143

del 21 novembre 2011).

13.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’insorgente.

Quest’ultimo

chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio (cfr. doc. 4).

Il

TCA evidenzia in primo luogo che l’insorgente, rappresentato da un legale, pur

chiedendo il rimborso di fr. 2'120,40 oltre spese ed IVA per prestazioni in

gran parte effettuate prima dell’inoltro del ricorso (cfr. doc. A4), non

contesta il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio in sede amministrativa.

In particolare non censura l’accertamento dell’UAI secondo cui l’intervento di

un legale, già in ambito amministrativo, non era necessario. Il ricorrente

chiede del resto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli

atti per l’emanazione di una nuova decisione “in merito al diritto a una

rendita d’invalidità e provvedimenti professionali a” suo favore (doc. I,

pag. 8), nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio “con esenzione dagli anticipi e dalle spese processuali”

(doc. I, pag. 7), senza contestare alcunché relativamente al rifiuto del

patrocinio gratuito con la decisione impugnata.

Abbondanzialmente

questo TCA rileva che comunque la decisione, anche su questo punto, per i

motivi che seguono, è corretta.

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché

quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il

legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il

gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar,

2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e

la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si

aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung

des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten,

andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche

oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con

riferimenti).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di

procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciu-to solo ad

avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132

V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un

avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità

pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006

IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007

del 23 aprile 2008).

Nella presente fattispecie, come visto, l’assicurato non censura, su

questo punto, la decisione impugnata.

Del

resto l’UAI ha rettamente concluso che la necessità di un patrocinatore in sede

amministrativa non era manifestamente data poiché nel corso dell’istruttoria

non si sono presentate problematiche materiali o di diritto così complesse, né

questioni procedurali particolari. L’assicurato, in sede amministrativa,

sarebbe stato in grado di difendere personalmente i propri interessi senza

dover ricorrere ad un legale, potendo semmai far capo all’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale.

Per

quanto concerne la sede ricorsuale, ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella

procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto

alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del

diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al

diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea,

Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte

in der Schweiz, 1999, p. 544).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno,

secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa

al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr.

SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il

ricorrente, separato, vive da solo con fr. 21'000 all’anno (30'000 [cfr.

calcolo del reddito da valido] : 2 [essendo attivo al 50%], cui vanno aggiunti

fr. 6'000 di reddito d’altra fonte per l’utilizzo dell’appartamento da parte

del padre), ossia fr. 1'750 al mese, cui occorre sottrarre fr. 1'200 quale

importo base per persone che vivono sole secondo la Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità

cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009), fr. 240 di supplemento del

15/25% (media) sul fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004), fr. 482 per la cassa malati.

Già

solo con queste deduzioni il fabbisogno supera le entrate.

In

queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.

L’intervento

di un legale in sede ricorsuale appare inoltre giustificato e, di primo acchito,

il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02,

consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali.

La nota d’onorario

dell’avv. __________ verrà tassata dopo la crescita in giudicato della presente

sentenza, ritenuto che la rappresentante sarà chiamata a produrla innanzi al

TCA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

§ Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. __________.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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