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Decisione

32.2014.190

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi curanti, poi sottoponendo l’assicurato ad una perizia psichiatrica.

Dal referto del 2 giugno

2014 (doc. 71) allestito dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, è emerso che quali conseguenze sulla capacità lavorativa della

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità in disturbo

di personalità di tipo misto (ICD 10: F 33.1, F 61.0), andava considerato come

sforzo lavorativo sostenibile un’attività come quella che l’assicurato già

svolgeva, ma non a tempo pieno, poiché la presenza di sintomatologia depressiva

incideva sull’efficienza. Pertanto, la capacità lavorativa dell’assicurato era

ridotta del 50% dal 2012 nel senso di tempo di lavoro. Per la capacità di

integrazione la specialista ha evidenziato che andavano presi in considerazione

gli aspetti della patologia del carattere, che già in passato avevano reso

difficile l’applicarsi a mansioni di responsabilità. Di conseguenza, il compito

lavorativo che l’assicurato esercitava a quel momento appariva come quello

meglio sostenibile dall’interessato.

Il dr. med. __________ del

Servizio Medico Regionale, dopo esame di tutta la documentazione medica

raccolta, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% sia come addetto

alle pulizie sia in altre attività analoghe, di tipo semplice e non pesanti

(doc. 72).

Il ricorrente è concorde con il grado

di incapacità lavorativa residuo del 50% ritenuto dal medico SMR, perciò questo

Tribunale lo pone alla base della verifica, dal profilo economico, delle conseguenze

del danno alla salute che ha egli subìto.

4. L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo

a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata

possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano

conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria

professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività

lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle

sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili

su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui

(Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza

ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue

Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein

und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des

Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans

l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,

in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha

stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di

divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto

soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op.

cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche

precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è

limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20

aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid.

4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte

delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per

il settore delle prestazioni di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in

maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)

Per determinare il

reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento

determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona

sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.

3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza

di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

Considerandi

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.

(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso

solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso

la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC

1986.

pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione

professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,

l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,

devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993

U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

5.

Nell’evenienza

concreta, riconosciuto il valore invalidante delle affezioni psichiche di cui

soffre il ricorrente, va ribadito che dal novembre 2012 egli può comunque

ancora svolgere al 50% l’attività abituale di trasporto di biancheria e di

rifiuti, così pure può esercitare sempre a metà tempo delle attività lucrative semplici

e non pesanti.

In tali

circostanze, considerato che prima dell’insorgenza del danno egli lavorava al

10% come addetto alle pulizie presso il __________ in qualità di dipendente di __________,

ossia per due ore al giorno ogni sabato e ogni domenica (per un totale di 4 ore

alla settimana, doc. 55), ma che la sua capacità lavorativa era in realtà maggiore

essendo del 50% – tanto che al perito psichiatra l’assicurato ha manifestato il

desiderio di incrementare la percentuale lavorativa (doc. 71/7) -, a ben vedere

le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente non gli causano

una perdita di guadagno.

Anzi. Se l’assicurato

lavorasse al 50% come ha ritenuto possibile la psichiatra interpellata

dall’Ufficio AI, e come lo stesso assicurato ha implicitamente riconosciuto

ammettendo di essere inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività semplice e

leggera, certamente il suo reddito da valido sarebbe superiore al reddito conseguito

nel 2014 lavorando al 10% (doc. 54).

Pertanto, ritenuto

che affinché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

il danno alla salute deve avere cagionato una diminuzione della capacità di

guadagno (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA), in specie

le circostanze concrete portano il TCA a negare una perdita di guadagno per il

ricorrente malgrado la presenza debitamente accertata di un danno alla salute.

Come visto,

infatti, anche in tali circostanze l’interessato rimane comunque abile al 50% non

solo in altre attività semplici e leggere, ma addirittura anche nell’attività

abituale esercitata fino a prima dell’insorgenza del danno. Di conseguenza,

tenuto inoltre conto dell’obbligo di ridurre il danno valido nell’ambito delle

assicurazioni sociali, al ricorrente è fatto obbligo di mettere a frutto questa

sua capacità lavorativa del 50% (nella sua precedente attività o in altre

adeguate) in modo tale da conseguire un reddito che sarà sicuramente superiore

a quello incassato fino al sopraggiungere del danno lavorando nella misura del

10%.

In effetti, anche se svolgesse al 50% un’attività

confacente al suo stato di salute, l’interessato potrebbe percepire in attività

semplici e leggere un reddito di Fr. 31'260.-. Questo importo emerge dai dati

statistici nazionali e dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467

pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill

level (NOGA08), sulla quale occorre basarsi in assenza di dati salariali

concreti. Si osserva così che il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi). Questa cifra, presa al 50%,

dà una somma di gran lunga superiore a quella incassata dall’assicurato nel

2012.

(doc. IV/1: Fr. 2'811.-, come risulta dall’estratto del conto individuale)

prima che insorgesse il danno alla salute.

Il Tribunale evidenzia che anche

volendo considerare non solo le deduzioni personali del 16% ritenute

dall’amministrazione, ma anche il gap salariale preteso e calcolato dal

ricorrente nel 17% (a questo proposito, però, va rilevato che i dati di

riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi

soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un

salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso. Occorre quindi

concretamente verificare se, per motivi estranei all'invalidità, l’assicurato si

sia deliberatamente accontentato di un reddito considerevolmente inferiore a

quello che avrebbe potuto ottenere nel settore specifico: STF 9C_21/2014 del 2

aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4. Nel

caso di specie, il curriculum professionale del ricorrente e l’esercizio, nella

misura del 10% (soltanto), di un’attività lucrativa al momento in cui è insorto

il danno, portano a concludere che il parallelismo dei redditi non è

applicabile, essendosi l’assicurato accontentato di un reddito modesto. Pertanto,

l’applicazione del gap salariale è esclusa e quindi fa stato il reddito

statistico generale), l’importo ricavato dal ricorrente (Fr. 21'757.-), senza

che occorra qui verificarne l’esattezza, è comunque superiore al reddito da

valido conseguito dall’interessato nel 2012 (Fr. 2'811.-).

Ne deriva che, anche in tale ipotesi di calcolo, il ricorrente non subirebbe

una perdita di guadagno se lavorasse al 50% nella sua abituale attività o in

altre adeguate, semplici e leggere.

In virtù di quanto precede, nemmeno può

essere presa in considerazione la richiesta dell’assicurato di utilizzare il

metodo del raffronto percentuale dei redditi e di pretendere, quindi, il

riconoscimento di una mezza rendita sulla base di un grado di invalidità del

50% ricavato da un’incapacità lavorativa del 50%.

Visto che l'assicurato presentava dal

novembre 2012, secondo il perito interpellato dall'UAI, un tasso

di capacità lavorativa ancora del 50% nella sua attività abituale di

addetto alle pulizie, egli, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a

frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. Ritenuto però che l’interessato

esercitava la sua attività abituale nella misura del 10%, e non del 100%, in

questo caso non è possibile procedere con un raffronto percentuale dei

redditi (per i casi in cui è invece stato applicato, cfr. DTF 114 V 313

consid. 3a e riferimenti; STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 6.2; STF

9C_146/2009 del 29 aprile 2009, consid. 3; STF I 50/06 del 17 gennaio 2007,

consid. 10; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006, consid. 8; STF I 846/05 del 24

maggio 2006, consid. 7; STCA 32.2014.191 del 17 settembre 2015; STCA

32.2012.290

del 26 settembre 2013; STCA 32.2011.28 del 20 luglio 2011; STCA 32.2008.76

del 9 marzo 2009; STCA 32.2007.271 dell'8 settembre 2008; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag.

154). In effetti, come visto, è sufficiente che il ricorrente metta a frutto la

sua capacità lavorativa residua del 50% per guadagnare di più di quando il

danno alla salute non era ancora sorto.

Stante quanto esposto discende che,

nonostante il danno alla salute, il ricorrente non presenta nessuna perdita di

guadagno e, in assenza di una perdita di guadagno, il diritto alla rendita non

è dato.

Al riguardo è comunque utile rilevare

che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della

legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al

momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre

2005).

Un eventuale aggravamento dello stato

di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione

impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4

maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

In queste circostanze, il Tribunale

conferma quindi il rifiuto al diritto ad una rendita stabilito dall'amministrazione

per mezzo della decisione impugnata datata 11 novembre 2014.

Il ricorso dell'assicurato è di

conseguenza respinto.

6.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti