32.2014.190
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24 settembre 2015Italiano25 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.190
TB
Lugano
24 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 novembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. Attivo
nella misura del 10% fino al 1° dicembre 2014 presso un’impresa di pulizie, il 9
ottobre 2012 (doc. 41) RI 1, nato nel 1958, ha chiesto prestazioni AI per
adulti a causa di stato depressivo-paranoico, diabete, lombalgie su discopatie
multiple e ipertensione, che dal 2009 lo rendevano inabile al lavoro.
B. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha inizialmente emesso l’11 ottobre 2013 (doc. 44) un
progetto di decisione con cui non è entrato in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni (il 13 ottobre 2009 era infatti già stata respinta una precedente
richiesta in assenza dell’anno di inabilità lavorativa senza interruzioni
notevoli, doc. 40), progetto poi annullato il 23 dicembre 2013 (doc. 52) a
seguito dell’inoltro di nuova documentazione medica, che ha portato l’UAI ad esperire
ulteriori accertamenti medici (docc. 53, 57 e 58) e professionali (docc. 54 e
55), a sottoporre l’assicurato a una perizia (docc. 60, 69 e 71), a far allestire
il 18 giugno 2014 (doc. 72) un rapporto finale dal Servizio Medico Regionale e
in seguito anche dal consulente in integrazione professionale.
C. Con
decisione del 13 novembre 2014 (doc. III), preavvisata il 31 luglio 2014 (doc. 76)
in sostituzione del precedente progetto dell’11 ottobre 2013, l'Ufficio AI ha respinto
la richiesta di prestazioni a motivo che, potendo comunque esercitare al 50%
qualsiasi attività lucrativa, il paragone fra il reddito da valido (Fr. 38'719.-
come addetto al 100% al servizio trasporto biancheria e attrezzature da
sterilizzare) e il reddito ipotetico da invalido (Fr. 62'414.- per un’attività
semplice e ripetitiva, importo da ridurre del 50% per la capacità residua e del
16% per motivi personali, risultando quindi un reddito ancora percepibile di
Fr. 26'213.- nonostante le limitazioni funzionali) dà un grado di invalidità
del 32% che, essendo inferiore al grado minimo pensionabile (40%), non dà
diritto a una rendita di invalidità.
D. L’11
dicembre 2014 (doc. I) RI 1, per il tramite del Sindacato RA 1, si è rivolto al
Tribunale chiedendo di rivedere la sua situazione, a motivo che il grado di
invalidità del 36% (recte: 32%) non rifletterebbe le limitazioni e le
patologie di cui è affetto e non rispecchierebbe il principio della
proporzionalità, visto che ciò non porta, ingiustamente, all’attribuzione di
una rendita nonostante egli sia incapace al lavoro nella misura del 50% in
qualsiasi attività.
A dire del ricorrente, la difficoltà
nell’individuare la professione usuale e quindi di determinare con sicurezza il
reddito perso da sano, l’incapacità lavorativa generalizzata del 50% e le
diverse ragioni che l’hanno portato a realizzare un reddito modesto, avrebbero
dovuto condurre l’Ufficio AI ad applicare, piuttosto che il metodo ordinario
del raffronto dei redditi, il metodo del raffronto percentuale dei redditi, che
rifletterebbe meglio la sua condizione fisica, con conseguente diritto ad una
mezza rendita di invalidità con il grado del 50%.
Quand’anche si applicasse comunque il
metodo ordinario, bisognerebbe stabilire il reddito perso da sano e, ritenuta
la precarietà dei tanti rapporti di lavoro avuti dal ricorrente, si dovrebbe ricorrere
ai dati statistici e confrontare lo stesso reddito, da sano e da invalido,
desunto dalla statistica federale. Anche con questo metodo si giungerebbe ad un
grado superiore al 50%, ritenute le riduzioni personali individuate dal
consulente AI da aggiungere al reddito da invalido preso al 50%. Inoltre, si
dovrebbe verificare la presenza di un gap salariale tra un lavoro nell’ambito
del ramo delle pulizie in Ticino e un lavoro simile in Svizzera. Dai calcoli
proposti dall’insorgente risulta un reddito statistico di Fr. 49'596.-
nell’attività specifica (categoria 96) che, rapportato al reddito di Fr. 38'719.-
(tuttavia non condiviso, visto che tale attività era svolta solo al 10% e sarebbe
stata impropriamente riportata al 100%), dà un gap salariale del 22%, da
ritenere nella misura del 17%. In conclusione, il reddito statistico di Fr.
62'414.- dovrebbe essere riportato a Fr. 21'757.- dopo deduzione del 17% del
gap salariale, del 16% per motivi personali e del 50% per il danno. Si otterrebbe
così un grado di invalidità del 44%.
E. Nella
risposta dell’8 gennaio 2015 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
proposto di respingere il ricorso, evidenziando che le obiezioni sollevate di
carattere medico sono puramente soggettive non essendo stati prodotti documenti
medici, perciò la valutazione del Servizio Medico Regionale va confermata. Dal
profilo economico, l’amministrazione ha ribadito la correttezza del metodo
ordinario del confronto dei redditi e ha precisato che il reddito da valido di
Fr. 38'719.- che è stato ritenuto è di gran lunga superiore a quanto mai abbia
percepito l’assicurato nel corso della sua carriera lavorativa, perciò non si
giustifica l’utilizzo del dato statistico suggerito dal ricorrente.
F. Chiesta
(doc. VI) e ottenuta una proroga (doc. VII) per produrre nuovi certificati
medici, il 13 febbraio 2015 (doc. VIII) il ricorrente ha precisato che, secondo
il medico curante, l’avvenuto peggioramento della patologia diabetica resta inglobato
nella capacità lavorativa del 50% per limitazione psichiatrica rilevata dal perito.
L’assicurato ha poi evidenziato come l’UAI non abbia esaminato le sue contestazioni
sul metodo di calcolo, limitandosi invece a confermare la correttezza del
metodo utilizzato.
G. Il
19 febbraio 2015 (doc. X) l’Ufficio AI ha osservato, da un lato, che il
ricorrente concorda con il grado di incapacità lavorativa del 50%. D’altro
lato, che per quanto concerne i dati di riferimento, essi vanno adeguati in
base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che
l’assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto (STF 9C_21/2014
del 2 aprile 2014, consid. 4.2) e che in concreto, visto l’istoriato lavorativo
dell’assicurato, si deve ritenere che egli si sia accontentato di un reddito
modesto, perciò l’applicazione del gap salariale deve essere giustamente
esclusa.
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e
Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere
qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione
oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a
trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA
[dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta,
prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità
(DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid.
3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1;
cfr. STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
3. Nel
caso di specie l'UAI, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti,
avere sottoposto l’assicurato ad una perizia psichiatrica e avere sentito il
parere del Servizio Medico Regionale, con la decisione impugnata
ha negato al ricorrente il diritto a una rendita d'invalidità. Il raffronto fra il reddito conseguito al 100% senza
invalidità (Fr. 38'719.-) e il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile al 50% malgrado determinate limitazioni
funzionali (Fr. 62'414.- x 50% = Fr. 31'207.-), tenuto conto di una riduzione
personale del 3% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri e del 13% per
altri fattori di riduzione (Fr. 31'207.- - 16% = Fr. 26'213.-), ha dato luogo a
una perdita di guadagno (grado d'invalidità)
del 32%.
Nel ricorso l'assicurato, malgrado si sia dilungato sull’esame
del suo stato di salute, ha comunque in sostanza confermato il grado di
incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività per motivi psichici, mentre
ha contestato, come visto, il calcolo economico.
L'Ufficio AI ha accertato
nel 2014 lo stato di salute del ricorrente dapprima interpellando espressamente
Fatti
i suoi curanti, poi sottoponendo l’assicurato ad una perizia psichiatrica.
Dal referto del 2 giugno
2014 (doc. 71) allestito dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, è emerso che quali conseguenze sulla capacità lavorativa della
sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità in disturbo
di personalità di tipo misto (ICD 10: F 33.1, F 61.0), andava considerato come
sforzo lavorativo sostenibile un’attività come quella che l’assicurato già
svolgeva, ma non a tempo pieno, poiché la presenza di sintomatologia depressiva
incideva sull’efficienza. Pertanto, la capacità lavorativa dell’assicurato era
ridotta del 50% dal 2012 nel senso di tempo di lavoro. Per la capacità di
integrazione la specialista ha evidenziato che andavano presi in considerazione
gli aspetti della patologia del carattere, che già in passato avevano reso
difficile l’applicarsi a mansioni di responsabilità. Di conseguenza, il compito
lavorativo che l’assicurato esercitava a quel momento appariva come quello
meglio sostenibile dall’interessato.
Il dr. med. __________ del
Servizio Medico Regionale, dopo esame di tutta la documentazione medica
raccolta, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% sia come addetto
alle pulizie sia in altre attività analoghe, di tipo semplice e non pesanti
(doc. 72).
Il ricorrente è concorde con il grado
di incapacità lavorativa residuo del 50% ritenuto dal medico SMR, perciò questo
Tribunale lo pone alla base della verifica, dal profilo economico, delle conseguenze
del danno alla salute che ha egli subìto.
4. L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo
a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova
professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata
possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano
conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare
che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una
simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato
lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria
professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività
lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle
sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili
su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui
(Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza
ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue
Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein
und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des
Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans
l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha
stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di
divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto
soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op.
cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche
precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è
limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite
macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza
(SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20
aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid.
4.5).
Anche in questo ambito, vi sono aperte
delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per
il settore delle prestazioni di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in
maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA
ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)
Per determinare il
reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento
determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF
129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.
3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza
di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
Considerandi
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti
non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia
suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.
(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso
solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560
pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso
la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC
1986.
pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione
professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,
l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,
devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993
U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
5.
Nell’evenienza
concreta, riconosciuto il valore invalidante delle affezioni psichiche di cui
soffre il ricorrente, va ribadito che dal novembre 2012 egli può comunque
ancora svolgere al 50% l’attività abituale di trasporto di biancheria e di
rifiuti, così pure può esercitare sempre a metà tempo delle attività lucrative semplici
e non pesanti.
In tali
circostanze, considerato che prima dell’insorgenza del danno egli lavorava al
10% come addetto alle pulizie presso il __________ in qualità di dipendente di __________,
ossia per due ore al giorno ogni sabato e ogni domenica (per un totale di 4 ore
alla settimana, doc. 55), ma che la sua capacità lavorativa era in realtà maggiore
essendo del 50% – tanto che al perito psichiatra l’assicurato ha manifestato il
desiderio di incrementare la percentuale lavorativa (doc. 71/7) -, a ben vedere
le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente non gli causano
una perdita di guadagno.
Anzi. Se l’assicurato
lavorasse al 50% come ha ritenuto possibile la psichiatra interpellata
dall’Ufficio AI, e come lo stesso assicurato ha implicitamente riconosciuto
ammettendo di essere inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività semplice e
leggera, certamente il suo reddito da valido sarebbe superiore al reddito conseguito
nel 2014 lavorando al 10% (doc. 54).
Pertanto, ritenuto
che affinché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
il danno alla salute deve avere cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA), in specie
le circostanze concrete portano il TCA a negare una perdita di guadagno per il
ricorrente malgrado la presenza debitamente accertata di un danno alla salute.
Come visto,
infatti, anche in tali circostanze l’interessato rimane comunque abile al 50% non
solo in altre attività semplici e leggere, ma addirittura anche nell’attività
abituale esercitata fino a prima dell’insorgenza del danno. Di conseguenza,
tenuto inoltre conto dell’obbligo di ridurre il danno valido nell’ambito delle
assicurazioni sociali, al ricorrente è fatto obbligo di mettere a frutto questa
sua capacità lavorativa del 50% (nella sua precedente attività o in altre
adeguate) in modo tale da conseguire un reddito che sarà sicuramente superiore
a quello incassato fino al sopraggiungere del danno lavorando nella misura del
10%.
In effetti, anche se svolgesse al 50% un’attività
confacente al suo stato di salute, l’interessato potrebbe percepire in attività
semplici e leggere un reddito di Fr. 31'260.-. Questo importo emerge dai dati
statistici nazionali e dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467
pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill
level (NOGA08), sulla quale occorre basarsi in assenza di dati salariali
concreti. Si osserva così che il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi). Questa cifra, presa al 50%,
dà una somma di gran lunga superiore a quella incassata dall’assicurato nel
2012.
(doc. IV/1: Fr. 2'811.-, come risulta dall’estratto del conto individuale)
prima che insorgesse il danno alla salute.
Il Tribunale evidenzia che anche
volendo considerare non solo le deduzioni personali del 16% ritenute
dall’amministrazione, ma anche il gap salariale preteso e calcolato dal
ricorrente nel 17% (a questo proposito, però, va rilevato che i dati di
riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi
soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un
salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso. Occorre quindi
concretamente verificare se, per motivi estranei all'invalidità, l’assicurato si
sia deliberatamente accontentato di un reddito considerevolmente inferiore a
quello che avrebbe potuto ottenere nel settore specifico: STF 9C_21/2014 del 2
aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4. Nel
caso di specie, il curriculum professionale del ricorrente e l’esercizio, nella
misura del 10% (soltanto), di un’attività lucrativa al momento in cui è insorto
il danno, portano a concludere che il parallelismo dei redditi non è
applicabile, essendosi l’assicurato accontentato di un reddito modesto. Pertanto,
l’applicazione del gap salariale è esclusa e quindi fa stato il reddito
statistico generale), l’importo ricavato dal ricorrente (Fr. 21'757.-), senza
che occorra qui verificarne l’esattezza, è comunque superiore al reddito da
valido conseguito dall’interessato nel 2012 (Fr. 2'811.-).
Ne deriva che, anche in tale ipotesi di calcolo, il ricorrente non subirebbe
una perdita di guadagno se lavorasse al 50% nella sua abituale attività o in
altre adeguate, semplici e leggere.
In virtù di quanto precede, nemmeno può
essere presa in considerazione la richiesta dell’assicurato di utilizzare il
metodo del raffronto percentuale dei redditi e di pretendere, quindi, il
riconoscimento di una mezza rendita sulla base di un grado di invalidità del
50% ricavato da un’incapacità lavorativa del 50%.
Visto che l'assicurato presentava dal
novembre 2012, secondo il perito interpellato dall'UAI, un tasso
di capacità lavorativa ancora del 50% nella sua attività abituale di
addetto alle pulizie, egli, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a
frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. Ritenuto però che l’interessato
esercitava la sua attività abituale nella misura del 10%, e non del 100%, in
questo caso non è possibile procedere con un raffronto percentuale dei
redditi (per i casi in cui è invece stato applicato, cfr. DTF 114 V 313
consid. 3a e riferimenti; STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 6.2; STF
9C_146/2009 del 29 aprile 2009, consid. 3; STF I 50/06 del 17 gennaio 2007,
consid. 10; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006, consid. 8; STF I 846/05 del 24
maggio 2006, consid. 7; STCA 32.2014.191 del 17 settembre 2015; STCA
32.2012.290
del 26 settembre 2013; STCA 32.2011.28 del 20 luglio 2011; STCA 32.2008.76
del 9 marzo 2009; STCA 32.2007.271 dell'8 settembre 2008; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag.
154). In effetti, come visto, è sufficiente che il ricorrente metta a frutto la
sua capacità lavorativa residua del 50% per guadagnare di più di quando il
danno alla salute non era ancora sorto.
Stante quanto esposto discende che,
nonostante il danno alla salute, il ricorrente non presenta nessuna perdita di
guadagno e, in assenza di una perdita di guadagno, il diritto alla rendita non
è dato.
Al riguardo è comunque utile rilevare
che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della
legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al
momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre
2005).
Un eventuale aggravamento dello stato
di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione
impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4
maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
In queste circostanze, il Tribunale
conferma quindi il rifiuto al diritto ad una rendita stabilito dall'amministrazione
per mezzo della decisione impugnata datata 11 novembre 2014.
Il ricorso dell'assicurato è di
conseguenza respinto.
6.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico
dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti