32.2014.191
Assicurato al beneficio di 3/4 di rendita fa valere un peggioramento dello stato di salute. Non vi sono motivi per scostarsi dalla decisione dell'UAI
17 settembre 2015Italiano61 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.191
cs
Lugano
17 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 novembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 28 novembre
2007, RI 1, nato nel 1954, operaio artigiano presso le __________ di __________,
è stato messo al beneficio di una mezza rendita AI con effetto dal 1° aprile
2006 (doc. AI 40-1 e seguenti).
1.2. Il 26 aprile 2010 l’UAI ha
avviato una procedura di revisione d’ufficio della rendita (doc. AI 48-1). Dopo
aver effettuato gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia ad
opera del SAM del 19 settembre 2012 (doc. AI 92-1), con decisione del 27
novembre 2012, preavvisata dal progetto del 27 settembre 2012 (doc. AI 96-1),
ha assegnato a RI 1 una rendita intera dal 1° gennaio 2011, ridotta a ¾ dal 1°
settembre 2012, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute
(doc. AI 108-3).
1.3. Con sentenza 32.2013.12 del
1° ottobre 2013 il TCA ha respinto il ricorso presentato da RI 1 contro la
predetta decisione, trasmettendo l’incarto all’UAI affinché trattasse lo
scritto del 28 febbraio 2013 del ricorrente quale ulteriore richiesta in
seguito all’asserito peggioramento dello stato di salute, ritenuto come il
medico SMR, dr. med. __________, avesse rilevato l’insorgenza di una nuova
problematica a livello cervicale, non presente in precedenza, di cui non era
possibile definire l’impatto sulla capacità lavorativa ed il cui influsso
avrebbe dovuto essere valutato tramite una perizia neurologica, ma che era
stata documentata solo dopo l’emissione della decisione impugnata (doc. AI
126-1 e 131-2). Con sentenza 9C_804/2013 del 27 gennaio 2014 il TF ha respinto,
nella misura in cui era ammissibile, l’impugnativa dell’assicurato.
1.4. Con decisione dell’11
novembre 2014, preavvisata dal progetto del 17 settembre 2014 (doc. AI 151-1),
dopo aver fatto allestire una perizia pluridisciplinare del SAM, l’UAI ha
negato l’aumento del grado d’invalidità poiché lo stato di salute dell’assicurato
è rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate in precedenza
(doc. AI 155).
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti
all’UAI per una nuova decisione in base alle risultanze mediche specialistiche
che l’interessato produrrà agli atti, in via subordinata la riforma della
decisione nel senso che al ricorrente viene attribuito un grado d’invalidità
del 100% dal 1° marzo 2013 con diritto ad una rendita d’invalidità mensile
sulla base di un tale grado d’invalidità (doc. I).
L’insorgente contesta le
valutazioni del SAM circa una sostanziale stabilità del suo stato di salute e
ritiene di non essere più in grado di svolgere alcuna attività. In particolare
sostiene che negli ultimi mesi vi è stato un ulteriore peggioramento con mal di
testa, di varie intensità fino agli occhi, vomito una volta alla settimana,
ronzio dell’orecchio e blocco del collo e anche della schiena con forti dolori
che lo obbligano a stare a letto al buio finché il dolore non diminuisce.
Inoltre sovente ha fitte dolorose alla schiena, non può camminare oltre 15
minuti, non può alzare pesi superiori a 5/6 kg e per farlo deve aiutarsi con
una stampella ed infine la caviglia sinistra è bloccata con due viti e questo
gli provoca dolori tutto il giorno.
A questo proposito riprende
quanto affermato dal proprio medico curante, dr. med. __________, FMH medicina
interna generale, nel referto del 1° ottobre 2014 e rileva che il 15 dicembre
2014 sarebbe stato visitato dal dr. med. __________, reumatologo, per valutare
Fatti
i sintomi e la capacità lavorativa. L’insorgente afferma poi che “tenendo
conto di questa problematica e del fatto che quest’ultima era già presente a
seguito dell’infortunio nel 2011, nonostante prima non sia mai stata presa in
considerazione né vagliata, non si può non giungere alla conclusione che al
ricorrente deve venir attribuito un grado d’invalidità totale con conseguente
diritto ad una rendita di invalidità intera”.
1.6. Con risposta del 19 dicembre
2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.7. L’8 gennaio 2015 l’insorgente
ha prodotto un certificato del 15 dicembre 2014 del dr. med. __________ (doc.
IV/C), su cui l’UAI ha preso posizione il 23 gennaio 2015, allegando le
annotazioni del medico SMR, dr. med. __________, secondo il quale non è stata
oggettivata né resa verosimile una modifica dello stato di salute dell’assicurato
(doc. VIII).
1.8. Il 24 giugno 2015 il TCA ha
interpellato l’UAI (doc. X). Le risposte sono state trasmesse al ricorrente per
una presa di posizione (doc. XI e XII). L’interessato, il 4 settembre 2015, ha
prodotto un certificato del 3 settembre 2015 del dr. med. __________, FMH
reumatologia (doc. XV/D).
1.9. L’11 settembre 2015
l’insorgente ha nuovamente prodotto il certificato del 3 settembre 2015 del dr.
med. __________ (doc. XVI).
Considerandi
2.1
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28.
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000.
p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006.
nella causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.2
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita
con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5
). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
2.3
Secondo
la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in
DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, nel caso di
nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un
esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi della decisione del 27 novembre 2012 tramite la
quale l’amministrazione ha ridotto la prestazione a ¾ di rendita con effetto
dal 1° settembre 2012 (doc. AI 108-3).
L’amministrazione si era
in particolare basata sulla perizia pluridisciplinare (psichiatrica,
neurologica e reumatologica) del SAM del 19 settembre 2012 (doc. AI 92-1),
quando era stata posta la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di
capsulite retrattile della spalla destra, stato dopo sutura della cuffia dei
rotatori, acromioplastica, borsectomia e tenotomia del capo lungo del bicipite,
il 28 gennaio 2011, sindrome lombospondilogena cronica associata a sindrome
radicolare irritativa cronica verosimilmente L5 a sinistra su ernia discale
L4-L5 a sinistra descritta già nel 2006, stato dopo artrodesi correttiva delle
articolazioni di Chopard del piede sinistro, piede sinistro toro-congenito;
stato dopo distorsioni recidivanti del retro piede sinistro, sindrome mista
ansioso-depressiva (F 41.2) e la diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di ipertensione arteriosa trattata, emicrania senz’aura, sovrappeso
corporeo e iperglicemia a digiuno.
I periti avevano
considerato l’insorgente completamente inabile al lavoro dal 14 ottobre 2010 al
31.
maggio 2012 e, dal 1° giugno 2012, capace al lavoro al 40% nella precedente
attività ed al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Il 17 e 28 aprile 2014,
nonché il 14, 20 e 28 maggio 2014 l’assicurato è stato sottoposto ad ulteriori
accertamenti pluridisciplinari (psichiatrico, neurologico e reumatologico), al
termine dei quali è stata posta la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2), sindrome
cervicospondilogena cronica e cervicobrachiale destra con/su alterazioni
degenerative con spondilartrosi e protrusione discale C4-C5, C5-C6 e C6-C7,
protrazione della testa, lombosciatalgia sinistra cronica, probabilmente pseudoradicolare
in assicurato con protrusione discale sinistra L5-L4 alla MRI, nota da anni,
senza sicuro conflitto disco-radicolare, sindrome lombospondilogena cronica
su/con alterazioni degenerative, carico inergonomico su artralgia della
caviglia sinistra, insufficienza muscolare, periartropatia omero scapolare
destra cronica su/con stato dopo capsulite retrattile, stato dopo sutura della
sutura della cuffia dei rotatori, acromioplastica, borsectomia e tenotomia del
caput longo del bicipite il 28.1.2011, artralgia della caviglia sinistra su/con
piede torto congenito a sinistra, stato dopo distorsioni recidivanti del retro
del piede sinistro, stato dopo artrodesi correttiva delle articolazioni di
Chopard del piede sinistro, cefalee prevalentemente tensive e la diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa di ipertensione arteriosa trattata.
I periti, circa la
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa, hanno
affermato:
" (…)
Confermando la stazionarietà dello stato di salute somatico e
psichico rispetto alla precedente perizia SAM, si conferma una capacità
lavorativa del 40% (metà tempo con rendimento ridotto nella misura del 10%). Se
si considera anche la possibilità di riduzione del rendimento del 50% sull’arco
di un’intera giornata come proposto dal Dr. med. __________, si può anche
considerare la possibilità di un grado di capacità lavorativa del 40% inteso
come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
Per l’attività di casalingo, che può essere regolata a piacimento,
l’A. è abile al lavoro nella misura dell’80%, evitando però lavori pesanti a
lungo.” (doc. AI 148-20)
Per quanto concerne le
conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno rilevato:
" (…)
Dal punto di vista psichiatrico, le limitazioni funzionali legate
al quadro clinico consistono in una riduzione della resistenza in un incremento
della tendenza alla fatica a portare a termine i propri compiti e una ridotta sopportazione
dello stress.
Dal punto di vista neurologico, la riduzione della capacità
lavorativa dipende essenzialmente da dolori legati alla patologia ortopedica
(sindrome cervicale, periartropatia della spalla, sindrome lombospondilogena,
artrosi della caviglia sinistra). Il nostro consulente attesta una capacità
lavorativa dei 2/3.
Dal punto di vista reumatologico, la limitazione è data da una
parte dalle limitazioni della mobilità della spalla ds., d’altro canto dalle
difficoltà a muoversi e a sollevare pesi a causa dell’artrodesi della caviglia
e dell’alterazione degenerativa a livello della colonna cervicale.
Le valutazioni neurologica e reumatologica prendono in
considerazione gli stessi limiti funzionali.
(…)
La valutazione della capacità lavorativa non ha subito modifiche
dal 2012 a oggi.” (doc. AI 148-20)
Per quanto concerne le
conseguenze sulla capacità di integrazione, gli specialisti hanno affermato:
" 9.1.
Capacità di lavoro in un’attività adeguata
9.1.1
Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere
un’attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il
carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un’eventuale difficoltà in
lavori di precisione)
L’A. è in grado di svolgere un lavoro manuale leggero, che eviti
movimenti irregolari dell’arto superiore ds., soprattutto sopra l’orizzontale.
Non dovrebbe stare in piedi per più di un’ora ma soprattutto seduto,
limitazione della mobilità sia su terreni accidentati sia lisci, non è in grado
di salire su scale a pioli. L’A. è in grado di svolgere un’attività leggera nel
rispetto dei limiti funzionali nella misura del 50% per i danni di carattere
somatico. Rimane comunque una riduzione del rendimento del 10% per motivi
psichiatrici. La capacità lavorativa residua del 50% può essere interpretata
sia come una riduzione in tempo che in rendimento sull’arco di una giornata
intera. A questa riduzione si aggiunge comunque la riduzione del 10% per motivi
psichiatrici. In ambito domestico l’A. è abile all’80% sul piano somatico,
poiché devono essere evitati lavori pesanti a lungo. Vi è una capacità del 90%
dal lato strettamente psichiatrico. Per quanto concerne la prognosi, l’A.
soffre ormai di dolori cronici senza grandi possibilità di miglioramento.
9.1.2
Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in
percentuale oppure in ore al giorno.
Per ciò che concerne quindi la valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa, confermando la stazionarietà dello stato di
salute somatico e psichico, si conferma una capacità lavorativa del 40% (metà
tempo con rendimento ridotto nella misura del 10%). Se si considera anche la
possibilità di una riduzione del rendimento del 50% sull’arco di un’intera
giornata come proposto dal Dr. med. __________, si può anche considerare la
possibilità di un grado di capacità lavorativa del 40% inteso come riduzione
del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
(…)
9.1.3
Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la
capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività adeguata può essere
considerata valida?
Dalla precedente perizia SAM vista la stazionarietà dello stato di
salute.” (doc. AI 148-22)
Circa la reintegrazione
professionale i periti hanno rilevato:
" L’A. può
svolgere lavori leggeri come sopraindicato nel rispetto dei limiti funzionali
nella misura del 50%. Dal punto di vista psichiatrico non è ritenuto utile
adottare dei provvedimenti volti alla reintegrazione nella libera economia. Per
ciò che concerne le possibilità terapeutiche, viene segnalato che a livello
psichiatrico l’A. ha da poco iniziato un percorso terapeutico basato su
colloqui di sostegno psicologico, che possono certamente giovare sul piano
dell’accettazione delle limitazioni legate allo stato di salute. La prognosi psichiatrica
è favorevole.
A livello neurologico non vi sono molte possibilità terapeutiche,
a parte un sostegno fisioterapico e con AINS, nelle attuali condizioni non è
stata riconosciuta un’indicazione per un intervento neurochirurgico sulla
colonna cervicale. A livello neurologico la prognosi a medio-lungo termine
dipende principalmente dalle possibilità terapeutiche sul piano reumatologico e
ortopedico.
A livello reumatologico, l’A. dovrebbe approfittare di una
migliore terapia antalgica e di un sostegno psichiatrico
(…)
9.2.4
Se in corso di revisione si constata uno stato di salute
invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale
che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al
lavoro.
Stato di salute stazionario.” (doc. AI 148-23/24)
Infine i periti
hanno stabilito:
" 10.1 Altri
quesiti del medico SMR
Per quanto riguarda la domanda se vi sia un peggioramento dello
stato di salute dopo la perizia del Dr. med. __________ del 20.8.2012, il perito
risponde indicando che l’A. presenta una sindrome cervico-spondilogena su delle
alterazioni degenerative e senza che ora all’esame clinico si trovino segni per
una sindrome radicolare. Questa nuova patologia non ha ulteriori influssi sulla
capacità lavorativa.
Complessivamente, quindi, il quadro clinico attuale non si è
modificato in maniera sostanziale rispetto alla valutazione del 2012, con
limiti funzionali e di carico invariati e pure invariata la capacità lavorativa
dell’A.” (doc. AI 148-2)
Il 12 settembre 2014 il
medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale, ha rilevato:
" (…)
Assicurato già valutato in ambito SAM nel 2012 con seguente grado
AI 60%.
In sede di ricorso viene fatto valere presenza di nuova
problematica neurologica cervicale.
Quindi nuova richiesta 28.2.2013:
perizia SAM di decorso di 5.2014:
- situazione
psi invariata con impedimento del 10%
- dal
lato neurologico impedimento del 50%
- situazione
reuma in pratica invariata
in conclusione situazione invariata (doc. AI 150-1)
Il 1° ottobre 2014 il
medico curante, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna generale,
ha affermato:
" (…)
Con la presente certifico che il summenzionato paziente è in mia
cura dal febbraio 2004 a seguito di un importante problematica pan vertebrale
con interessamento prevalentemente cervico nucale e lombo spondilogeno.
Il pz soffre di frequenti ed evidenti cefalee, che spesso sono
parzialmente ribelli alle terapie usuali con antiinfiammatori e AINS e/o
analgetici specifici. Una eziologia emicranica dal punto di vista neurologico
dovrebbe essere esclusa, mentre sono più evidenti i sintomi corrispondenti ad
un dolore cefalico da tensione. Questa sintomatologia è ben compatibile con la
problematica di sindrome cervico nucale e cervico brachiale.
A ciò associo pure la sintomatologia frequente di dispepsia con
ripetuti episodi di nausea e/o strepiti di vomito indipendenti dall’assunzione
del pasto ma ben relazionati con la sintomatologia sopra descritta
cervico-cefalica.
Attualmente il paziente necessita di un trattamento con
antinfiammatori regolari durante il giorno a dosi variate secondo il bisogno.
Quando la terapia non è sufficiente il pz deve comunque sfruttare le
precauzioni usuali di protezione dalla luce, dal rumore e dalle attività fisiche
normali.
La sintomatologia dorso-lombare-sacrale è accentuata chiaramente
alla deambulazione che solitamente non può essere prolungata oltre 15 minuti
senza un momento di pausa per sollevare l’algia evidenziata. Il pz soffre pure
in posizione eretta statica duratura e cerca volontariamente di spostarsi in
continuazione per evitare questa sintomatologia fastidiosa. La limitazione dei
movimenti prolungati o ripetuti è molto importante per qualsiasi attività della
vita quotidiana. Il pz inoltre fa fatica a sollevare i pesi che superano
normalmente i 10 kg.
Più raramente il signor RI 1 presenta una sintomatologia lombo
radicolare bilaterale accentuata alla tosse forte o allo starnuto che definisce
bene come “coltelli” ben compatibile con una sindrome radicolare.
Per quanto concerne infine la problematica alla caviglia sx a voi
ben conosciuta, il pz presenta una chiara limitazione funzionale
dell’articolazione tibio-tarsica con dolori duraturi durante il giorno e la
notte e aggravamento della sintomatologia su deambulazione prolungata e su
terreni sconnessi. In questo caso il pz mostra anche degli evidenti “cedimenti”
secondari probabilmente ad una lassità legamentare corrispondente.
Terapia attuale:
- Pantoprazolo
40.
mg 1-2 al dì
- Sirdalud
4.
mg 1-1,5 al dì
- Co-Aprovel
150/12.5 mg 1 al dì
- Voltarene
100.
mg supp al bisogno (5-6 alla settimana)
- Voltarene
fiala im al bisogno
- Mezzo
ausiliario (stampella) per necessità” (doc. AI 152-9)
Il 28 ottobre 2014 il
medico SMR, dr. med. __________, ha stabilito:
" (…)
Attuale rapporto dr. __________ del 1.10.2014:
- il
curante evidenzia le patologie croniche dell’assicurate che sono tutte riprese
nella valutazione peritale in ambito SAM
- Il
trattamento medicamentoso risulta in pratica invariato rispetto alla
valutazione SAM
Valutazione:
- l’attuale
rapporto del dr. __________ non permette di oggettivare una sostanziale
modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM.” (doc. AI 154-1)
Il 15 dicembre 2014 il dr.
med. __________, FMH reumatologia, ha visitato il ricorrente (doc. C). Con
referto di medesima data lo specialista ha evidenziato di non aver potuto
vedere alcuna radiografia od esame, oltre al referto dell’8 maggio 2013 del __________
e che “con questi limiti procedo all’esame clinico del paziente” (doc.
C). Al termine dell’esame il dr. med. __________ ha affermato che “per
chiarire il quadro, sarebbe opportuno avere la documentazione medica sino ad
ora eseguita e, se non effettuati, utile una RMN cervicale e lombare, una nuova
ecografia della spalla destra operata, una visita neurologica con esame
ellettroneurografico sia agli arti inferiori che superiori” ed ha rilevato:
" (…)
Posso ipotizzare come diagnosi un quadro simile a quello cervicale
anche a livello lombare con protrusioni e irritazione sciatica, a cui è
sovrapposta una sindrome miofasciale reattiva.
Prima di procedere con eventuali terapie locali, vorrei verificare
che esami sono disponibili e effettuare quelli necessari per poter proporre un
idoneo percorso terapeutico.
Per il momento prescrivo unicamente un miorilassante. Lioresal 10
mg. Mezza compressa la sera prima di coricarsi e mezza la mattina.
Rivedrò il paziente quando avrò a disposizione gli accertamenti
utili al caso.
Non posso esprimermi circa i sintomi cefalgici, cosa che potrà poi
fare il neurologo.” (doc. VI/C)
Il Dr. med. __________,
medico SMR, il 14 gennaio 2015 ha ritenuto che il referto del dr. med. __________
non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di
salute dell’assicurato (doc. VIII/1).
Il 24 giugno 2015 il TCA
ha interpellato l’UAI, chiedendo quanto segue:
" (…)
Nella perizia pluridisciplinare del SAM del 19 settembre 2012 i
periti avevano considerato l’insorgente, dal 1° giugno 2012, capace al lavoro
al 40% nella precedente attività ed al 50% in attività leggere e confacenti al
suo stato di salute (cfr. doc. AI 92-23/24; cfr. anche decisione del 27
novembre 2012 [doc. AI 108-1]; cfr. anche sentenza 32.2013.12 del 1° ottobre
2013, consid. 6 e seguenti).
Con la perizia pluridisciplinare del SAM del 10 settembre 2014 i
periti hanno concluso affermando sostanzialmente che lo stato di salute
dell’interessato è stazionario rispetto alla precedente perizia (cfr. doc. AI
148-20/22; cfr. anche rapporto finale SMR, doc. AI 150-1).
Tuttavia, mentre per l’attività precedentemente esercitata i
periti confermano una capacità al lavoro del 40% (metà tempo con rendimento
ridotto nella misura del 10%, doc. AI 148-20), per quanto concerne la capacità
in attività adeguate non sembrano sostenere che essa è rimasta al 50% (doc. AI
148-2, domande 9.1.1 e 9.1.2; cfr. tuttavia domanda 9.2), ma affermano che la
capacità lavorativa è del 40%, riprendendo peraltro le medesime affermazioni
figuranti nelle risposte circa la capacità lavorativa per l’attività abituale
(doc. AI 148-21; risposta 8.1.2 e doc. AI 148-22 risposta 9.1.2).
Essi, rispondendo alla domanda 9.2 relativa alla reintegrazione
professionale, affermano poi che l’interessato può svolgere lavori manuali
leggeri come sopraindicato nel rispetto dei limiti funzionali nella misura del
50%.
In sede di decisione (e di progetto di decisione, doc. AI 151-2),
l’UAI ha affermato che l’SMR, sulla base della perizia SAM, ha accertato uno
stato di salute invariato e “quindi l’abilità lavorativa viene confermata nella
misura del 40% in attività adeguate mentre nell’abituale attività la capacità
di lavoro rimane del 50%” (doc. AI 155-1).
In sede di risposta l’UAI ha invece evidenziato che gli
specialisti del SAM “sono giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni
in merito alla capacità lavorativa globale del 40% nella propria abituale
professione e del 50% in attività sostitutive” (pag. 3).
Ai fini del giudizio, previa interpellazione dei periti del SAM e
del medico SMR, chiediamo all’UAI di voler prendere posizione in merito a
quanto sopra riportato, in particolare per quanto concerne la capacità
lavorativa in attività adeguate, precisando se viene confermato che in attività
leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente la capacità lavorativa
è del 40% (cfr. risposte 9.1.1 e 9.1.2 della perizia del SAM del 10 settembre
2014) ed in tal caso se ciò è dovuto ad un peggioramento dello stato di salute
(indicando quale e da quando) o se questa valutazione è dovuta ad altri motivi
(indicandone le ragioni).
Nel caso in cui la valutazione di una capacità lavorativa del 40%
in attività adeguate non fosse confermata, chiediamo all’UAI di voler fornire
una spiegazione motivata e dettagliata.” (doc. X)
Con presa di posizione del
2.
luglio 2015 i periti del SAM hanno affermato:
" (…)
Complessivamente dal punto di vista psichiatrico il
quadro è sostanzialmente invariato, nel senso che non si può parlare di un
quadro migliorato o peggiorato.
Dal punto di vista reumatologico il quadro clinico è
pure sostanzialmente invariato. Si può ritenere che, come dice bene il Dr. med.
__________, è subentrata una sindrome cervico-spondilogena su alterazioni
degenerative, pertanto tale patologia non va a incidere sulla capacità
lavorativa, che nel 2012 prendeva in considerazione le limitazioni all’arto
superiore ds. (capsulite retrattile) e pertanto rispetta la patologia
cervicobrachiale ds. descritta ora dal neurologo Dr. med. __________.
Dal punto di vista neurologico il Dr. med. __________
non riscontra segni radiologici o clinici di una compressione radicolare (ciò
che aveva invece riscontrato nel 2012 il Dr. med. __________ a livello
lombare), ma descrive una cervico-brachialgia ds. non deficitaria con possibile
irritazione radicolare L5 a sin. residua che per cui giustifica un’incapacità
lavorativa del 50%, come fece già allora il Dr. med. __________, ma per la
problematica lombare.
In altre parole il quadro clinico è sostanzialmente
invariato, nel senso che vi è una problematica a livello cervicale che però,
come dice il Dr. med. __________, non incide sulla capacità lavorativa poiché i
limiti funzionali posti nella precedente perizia da parte del Dr. med. __________
e del Dr. med. __________ in ragione della capsulite retrattile alla spalla ds.
e della sindrome lombospondilogena con limiti di sollevamento di peso, di
mobilizzazione delle braccia, ecc. corrispondono esattamente con le limitazioni
dettate dall’attuale quadro clinico.
Dal punto di vista neurologico il Dr. med. __________
ritiene che l’A. in un’attività lavorativa leggera adatta nella misura di 2/3,
mentre nella precedente perizia SAM il Dr. med. __________ attestava
un’incapacità lavorativa del 50% anche in un’attività lavorativa
leggero-adatta, in quanto considerava la presenza di una sindrome radicolare
irritativa cronica verosimilmente L5 a sin. sull’ernia discale. Ora, una tale
irritazione radicolare a livello lombare non è più riconoscibile/evidenziabile
ma è presente una sindrome cervico-brachiale ds. irritativa probabilmente C7.
Vi sono inoltre delle cefalee ritenute ora prevalentemente tensive e non più in
relazione a un’emicrania con aura, che anamnesticamente sarebbero aumentate di
intensità rispetto alla precedente perizia del 2012, e che il Dr. med. __________
ha valutato nell’ambito della sua valutazione specialistica.
Complessivamente, come anche stabilito nell’ambito
della discussione plenaria del 2.9.2014, tutti i periti sono concordi nel
ritenere l’A. abile al lavoro nella misura del 40% nell’attività
precedentemente svolta. In un’attività lavorativa leggera-adatta l’A. viene
ritenuto abile al lavoro pure nella misura del 40% come descritti ai punti
9.1.1
e 9.1.2. Al nostro punto 9.2 la capacità lavorativa del 50% è un refuso,
andrebbe scritto 40% in attività lavorative leggere-adatte. Tale capacità
lavorativa in attività lavorativa leggera e adatta è ritenuta del 40%
considerando la cronicizzazione del quadro clinico e dei nuovi sintomi di cui
lamenta l’A. quali cefalee, anamnesticamente aumentate anche se ora vengono
descritte di origine tensiva quindi nell’ambito di un dolore cronico e non
vengono più definite come emicrania senza aura. Pertanto il quadro clinico di
per sé ha mostrato delle modifiche lievi, da una parte vi è stato un
miglioramento a livello lombare e un peggioramento a livello cervicale e
un’intensificazione delle cefalee. Abbiamo ritenuto che, pur nella
stazionarietà del quadro clinico, considerando il tutto nell’ambito del
colloquio di consenso collegiale, l’A. andava ritenuto anche in un lavoro
leggero-adatto abile nella misura del 40%.
Lo stato di salute con le modifiche di vari leggeri
miglioramenti e peggioramenti descritti può essere considerato stabile almeno
da sei mesi precedenti la perizia SAM esperita nel settembre 2014.
In conclusione il 40% di capacità lavorativa in
un’attività adeguata e adatta non è di per sé dovuta a un peggioramento dello
stato di salute dell’A. rispetto alla valutazione del 2012 in quanto i limiti
funzionali e di carico della precedente perizia del 2012 sono sempre gli
stessi, ma è frutto di una valutazione complessiva dove è stata presa in
considerazione la cronicità dei disturbi, il fatto che l’A. è fuori dal
circuito lavorativo da diverso tempo, prendendo in considerazione tutta la sua
storia clinica e l’iter assicurativo che ha presentato, nonché il fatto che
l’A. è del 1954 e a maggior fatica può essere integrato in una nuova attività
lavorativa, per questo vi è stato un arrotondamento dell’inabilità lavorativa
al 60% con una capacità lavorativa residua del 40%.
Rispondiamo infine alle vostre precise domande:
1.
Per quanto concerne la capacità
lavorativa in attività adeguate, quest’ultima è pari al 40% (cfr. le risposte
9.1.1
e 9.1.2 della perizia SAM 10.9.2014) oppure essa è pari al 50% (cfr. la
risposta 9.2 della perizia SAM 10.9.2014)?
La capacità lavorativa dell’A. in attività adeguate va
considerata nella misura del 40% come discusso sopra.
2.
Se la capacità lavorativa in
attività adeguate è pari al 50%, vogliate cortesemente fornire una spiegazione
motivata e dettagliata.
Vedi risposta al quesito 1.
3.
Se invece la capacità lavorativa in
attività adeguate è pari al 40%, ciò è dovuto ad un peggioramento dello stato
di salute (di che tipo e da quando?) oppure questa valutazione è dovuta ad
altri motivi (indicarne cortesemente le ragioni)?
La valutazione della capacità lavorativa dell’A. in
attività adeguate pari al 40% è dovuta ad altri motivi spiegati in dettaglio
nella discussione di cui sopra.” (doc. XI/1)
Il
10.
luglio 2015 il medico SMR, dr. med. __________, circa la presa di
posizione del SAM, ha affermato che “la risposta risulta coerente e può
essere condivisa. Quindi è da riconoscere un certo peggioramento con attuale
impedimento del 60% anche in attività adatta mentre la CL in attività abituale
rimane invariata” (doc. XI/2).
Il 3 settembre 2015 il dr.
med. __________, FMH reumatologia, ha preso posizione sull’annotazione del 14
gennaio 2015 del dr. med. __________, sullo scritto del 24 giugno 2015 del TCA
all’UAI, sul referto del 2 luglio 2015 del SAM e sull’annotazione del 10 luglio
2015.
del dr. med. __________ (doc. D). Lo specialista ha affermato quanto
segue.
Circa l’annotazione del 14
gennaio 2015 del dr. med. __________:
" (…)
Commento: dalla mia visita specialistica presa a riferimento, sono
risultati dei dati oggetti segnalati ma che non sono stati considerati. La
semplice visita del paziente avrebbe permesso la verifica di quanto da me
segnalato. Questi dati oggettivi non sono neppure stati presi in considerazione
nemmeno dal SAM. In particolare io ho segnalato: Ho riscontrato in particolare
una ipotrofia relativa della coscia sx di oltre 2 cm. Relativamente alla destra
e anche una diminuzione netta dei ROT medio plantare e Achilleo a sx rispetto
destra (Questi dati indicato la probabile coesistenza di un conflitto disco
radicolare a livello degli ultimi spazi lombari L4/L5/S1). In base a questo
reperto semiologico, il medico deve approfondire lo studio del paziente per
addivenire ad una diagnosi più precisa e per farlo è necessario che il
neurologo visiti non solo la colonna cervicale, ma anche la colonna lombare e
effettui una elettromiografia e/o risonanza magnetica nucleare. Da quanto in
mio possesso e pur avendolo segnalato, non mi risulta che questi esami siano
stati effettuati. Questo anche allo scopo di inserire nel procedere medico,
ulteriori terapie in grado di incidere su queste patologie della colonna
lombosacrale. In particolare non mi risulta che nessuno dei sanitari
intervenuti nel caso abbia mai premuto il processo spinoso di L5 che, dopo che
io l’ho fatto ha generato un importante dolore.
Anche questo dato segnalato poteva semplicemente essere verificato
con una semplice e fondamentale visita piuttosto che arrivare ad una
conclusione facilmente contestabile con dati oggettivi.
Altro dettaglio ben visibile al momento della mia visita, un
ingrossamento addominale al fianco dx in sede di intervento chirurgico, con
palpazione profonda locale non indicativa per presenza di porte erniarie.
Pertanto il fatto più eclatante è che ci sono molti indizi che indirizzavano
verso una patologia della colonna lombosacrale, ma questo distretto anatomico
non viene considerato nelle varie perizie e controlli.
La presenza dei dolori addominali residuati dopo l’intervento
indica una necessaria ecografia di controllo ma a me non risulta effettuata
come non risultano effettuati altri accertamenti utili dal punto di vista
neurologico ortopedico.
Avevo chiesto tale documentazione per poter esprimere un giudizio
scientificamente più valido e oggettivato, ma non ho avuto risposta a questa
mia richiesta con demotivazione del paziente che ha dedicato più tempo alle
varie opposizioni che a possibili nuove terapie in un quadro di impotenza e
delusione che lo hanno peggiorato dal punto di vista psicologico e che gli
hanno fatto perdere ogni speranza per proseguire il percorso
terapeutico/diagnostico.”
Per
quanto concerne la risposta del 2 luglio 2015 del SAM, ha affermato:
" (…)
questa conclusione soggettiva del SAM, considera che il paziente
abbia solo un problema limitato alla regione cervicale, ma il Dr. __________
indica anche che vi è la presenza di una sindrome lombospondilogena cronica per
cui anche il Dr. __________ trova qualcosa di patologico alla colonna lombare,
ma il SAM non lo percepisce. Oltretutto, i dati da me rilevati indicano che è
probabile che anche a livello lombare coesistano protrusioni e/od ernie
(l’ipotrofia muscolare relativa e il deficit dei riflessi osteotendinei);
questi segni clinici sono molto importanti e vanno ricercati sempre quando si
studia la colonna vertebrale.
In particolare viene segnalato che le limitazioni considerate sono
ancora dipendenti dalla valutazione del Dottor __________, il Dr. __________
interviene dopo, e queste limitazioni sono:
. limitazioni della mobilità della spalla ds.
. Difficoltà a
muoversi e a sollevare pesi a causa dell’artrodesi della caviglia.
. E delle alterazioni degenerative a livello della colonna
cervicale.
La colonna lombare citata dal Dr. __________, non si ritrova nella
valutazione del Dr. __________, ed è questa valutazione che il SAM usa per
determinare le limitazioni, quindi mancano del tutto le limitazioni determinate
dalla patologia della colonna lombosacrale.
C’è anche la valutazione del neurologo Dr. __________ Neurologo:
(…)
COMMENTO: questa conclusione non è completa, ovvero il Dr. __________
non riscontra segni di paralisi, difatti non trova indicazioni chirurgiche, ma
questo non significa che alla regione lombare non c’è nulla, anzi il Dr. __________
conferma la presenza dell’ernia che nel frattempo è evolta e difatti diventa
fondamentale il riscontro dell’asimmetria dei riflessi osteotendinei e
dell’ipotrofia muscolare asimmetrica, segni classici di un danno neurologico
del nervo sciatico che non sarà denervato, ma sicuramente cronicamente irritato
ed è questo che indica il dr. __________.
Quindi alla valutazione finale del 40% di inabilità manca la
percentuale determinata dall’irritazione cronica della radice L5 da ernia
discale L4/L5.
Lo stato di salute con le modifiche viene considerato stabile da
almeno 6 mesi precedenti la perizia SAM del settembre 2014. COMMENTO: La
perizia del settembre 2014 è stata effettuata sul paziente o su vari referti
degli 2014? In ogni caso io ho visto il paziente per la prima volta, 3 mesi
dopo la valutazione del SAM, ovvero il 15.12.2015 (recte: 2014), trovando un
quadro diverso da quello descritto dal SAM, non avendolo visto prima non posso
dire come fosse prima, sicuramente posso dire che il quadro da me valutato è
diverso e non mi risulta che il paziente sia stato successivamente visitato dal
SAM o da altro perito dopo le mie considerazioni ed i miei quesiti. Solo due
medici hanno verificato la patologia lombare, ma questa localizzazione
patologica alla fine non è stata considerata, traendo conclusioni da una visita
neurologica, che non sono congrue da quanto descritto dal neurologo e
soprattutto nettamente smentite da quanto da me verificato ad una visita
successiva. Non risultano altre visite neurologiche o elettromiografiche fatte
e manca una RMN lombare contemporanea ma viene citata solo una vecchia
precedente RMN per cui l’ernia discale nota non viene nuovamente oggettivata.”
Sulle risposte alle
domande del TCA, il reumatologo ha affermato:
" (…)
1:nella valutazione della capacità lavorativa ritenuta del 40%
manca almeno la quota parte dipendente dalla presenza dell’ernia discale L4/L5
che ha determinato l’ipotrofia muscolare e l’asimmetria dei riflessi con la
lombosciatalgia cronica.
2: la capacità lavorativa è inferiore al 40% ed in ogni caso anche
il SAM la ritiene inferiore al 50%.
3: Ho verificato la discussione sopra ma non ritrovo alcun motivo
descritto in dettaglio, viceversa ritrovo una arida valutazione di rapporti
medici tra l’altro incongruenti tra di loro come diagnosi: Dr. __________ che
cita problemi degenerativi cervicali, il Dr. __________ che non cita la regione
lombare e tantomeno la presenza di ernie sia cervicali che lombari, una
interpretazione non coerente della valutazione neurologica del Dr. __________
che esclude limitazioni determinate dalla presenza di una lombosciatalgia
cronica che ha comportato alla fine ipotrofia asimmetrica degli arti inferiori
con anche asimmetria dei riflessi osteotendinei, nessuna valutazione ulteriore
dopo che un altro specialista segnalando dei dati oggettivi clinici
verificabili con una semplice visita medica, per o contestarli o verificarli
per prenderne atto, ma un arrocco su una posizione tra l’altro modificando una
percentuale di abilità, 40% abile per un lavoro adatto e abile al 50% per il
lavoro abituale, sostenendo che la situazione è sovrapponibile alla
precedente.”
Circa le annotazioni del
10.
luglio 2015 del dr. med. __________, il reumatologo rileva:
" (…)
Dalla lettura dei documenti a me presentati risulta esattamente il
contrario; in subordine la documentazione fornitami è errata, e sarebbe più
logico; anche in questo caso il paziente non risulta essere stato visionato, ma
soprattutto non si entra nel merito dei dubbi da me posti relativamente alla
situazione lombare con l’ernia discale. Oltre a questo il Dr. __________ indica
che il peggioramento c’è stato, mentre il SAM modificando la percentuale di
abilità dichiara che non c’è stato peggioramento, ma sicuramente dalla presa di
atto dell’errore da segnalato, ovvero se uno è abile al 40% in una attività
adatta, non può essere abile al 50% nell’attività abituale. Difatti è probabile
che la prima valutazione fosse abile al 50% in una capacità adattata e abile al
40% in una attività adatta.”
Infine, il dr. med. __________
ha nuovamente preso posizione in merito alle annotazioni del 14 gennaio 2015
del dr. med. __________, rilevando che il medico SMR è un medico specialista in
medicina generale ed affermando che:
" (…)
Probabilmente la responsabilità di tutta la questione dipende
proprio dal fatto che il Dr. __________, medico di medicina generale, leggendo
il mio rapporto di specialista in reumatologia, non vi ha oggettivato qualcosa
che potesse indurlo a pensare che vi fosse una modifica dello stato di salute e
per questo motivo la documentazione da me prodotta con quesiti precisi e note
cliniche ben precise, confermate anche dal rapporto del neurologo Dr. __________,
“NON VIENE SOTTOPOSTA AL SAM PER VALUTAZIONE” e quindi il SAM non ha potuto
prendere atto delle mie valutazioni e rispondere.”
2.4
Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella
procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non
contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72.
bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.5
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione, in seguito agli accertamenti
effettuati pendente causa ed alle relative precisazioni del 2 luglio 2015, non
ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 10
settembre 2014 (doc. AI 148-1), neppure a fronte delle contestazioni sollevate
dal dr. med. __________, FMH reumatologia, in data 3 settembre 2015 (doc. D).
La perizia è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando che precede.
I periti,
dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale,
professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di
laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2), sindrome
cervicospondilogena cronica e cervicobrachiale destra con/su alterazioni
degenerative con spondilartrosi e protrusione discale C4-C5, C5-C6 e C6-C7,
protrazione della testa, lombosciatalgia sinistra cronica, probabilmente pseudoradicolare
in assicurato con protrusione discale sinistra L5-L4 alla MRI, nota da anni,
senza sicuro conflitto disco-radicolare, sindrome lombospondilogena cronica
su/con alterazioni degenerative, carico inergonomico su artralgia della
caviglia sinistra, insufficienza muscolare, periartropatia omeroscapolare
destra cronica su/con stato dopo capsulite retrattile, stato dopo sutura della
sutura della cuffia dei rotatori, acromioplastica, borsectomia e tenotomia del
caput longo del bicipite il 28.1.2011, artralgia della caviglia sinistra su/con
piede torto congenito a sinistra, stato dopo distorsioni recidivanti del retro
del piede sinistro, stato dopo artrodesi correttiva delle articolazioni di
Chopard del piede sinistro, cefalee prevalentemente tensive e la diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa di ipertensione arteriosa trattata.
I
periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa
loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente
sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.
Al referto va
attribuita piena forza probante.
2.5.1
Le valutazioni del 1° ottobre
2014.
(doc. B) del curante (cfr. a questo proposito la sentenza 8C_703/2014 del
27.
aprile 2015 al consid. 6.2 dove il TF ha rammentato che di principio deve
essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a
causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente [cfr. anche DTF 125
V 351 consid. 3b/cc pag. 353]), dr. med. __________, FMH medicina interna
generale, non sono atte a sovvertire le conclusioni peritali e si esauriscono
in una descrizione delle patologie e delle limitazioni già note e prese in
considerazione nel referto del 10 settembre 2014 e non apportano particolari
elementi di novità.
Nel caso di specie il
curante rammenta che l’interessato è in sua cura dal 2004 in seguito ad un’importante
problematica panvertebrale con interessamento prevalentemente cerviconucale e
lombospondilogeno e descrive patologie già ampiamente considerate dai periti
del SAM. In particolare il generalista evidenzia le frequenti cefalee di cui
soffre il ricorrente, con dispepsia, episodi di nausea e/o strepiti di vomito,
che sono state oggetto di esame a livello peritale (cfr. il consulto
neurologico del dr. med. __________: doc. AI 148-37: “ […] Il peggioramento
delle cefalee (ricorrenti all’incirca ogni 3 mesi nel 2012, quando il P. era
stato valutato dal Dott. __________, anche 3-4 volte alla settimana
attualmente) è probabilmente da interpretare su base tensiva”; come,
implicitamente, confermato dal curante, dr. med. __________: doc. B: “[…]
una eziologia dal punto di vista neurologico dovrebbe essere esclusa”; cfr.
anche l’anamnesi sistemica della perizia SAM: doc. AI 148-11: “[…] talvolta
nausea in concomitanza con la cefalea e con i dolori cervicali”) e, a
differenza di quanto accertato nella perizia del 19 settembre 2012 (doc. AI
92-5: diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: emicrania senz’aura) fanno
ora parte delle patologie con influenza sulla capacità lavorativa
dell’interessato (doc. AI 148-15: cefalee prevalentemente tensive). Il curante
non apporta alcun elemento nuovo neppure per quanto concerne le patologie
reumatologiche, descrivendo le malattie croniche già approfonditamente
esaminate (cfr. certificato del curante, Dr. med. __________: doc. B: “[…]
sintomatologia dorso-lombo-sacrale […] deambulazione che solitamente non può
essere prolungata oltre 15 minuti […] fa fatica a sollevare i pesi che superano
normalmente i 10 kg […] presenta una sintomatologia lombo radicolare bilaterale
accentuata alla tosse forte o allo starnuto che definisce bene come “coltelli”
ben compatibile con una sindrome radicolare […] problematica della caviglia sx””
e cfr. le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa poste dai periti del
SAM, doc. AI 154-1: sindrome cervicospondilogena cronica, lombosciatalgia
cronica a sinistra, sindrome lombospondilogena cronica, periatropatia omero
scapolare a destra e artralgia caviglia sinistra; cfr. anche doc. AI 92-40).
Del resto, la terapia indicata dal curante il 1° ottobre 2014 (doc. B) è simile
a quella descritta dai periti (cfr. doc. AI 148-12).
2.5.2
Per quanto concerne invece le
valutazioni del 15 dicembre 2014 (doc. C) e del 3 settembre 2015 (doc. D) del
dr. med. __________, FMH reumatologia, questo TCA rileva quanto segue.
Lo
specialista rileva di aver visto “il paziente per la prima volta, 3 mesi
dopo la valutazione del SAM, ovvero il 15.12.2015 (recte: 2014), trovando un
quadro diverso da quello descritto dal SAM, non avendolo visto prima non posso
dire come fosse prima, sicuramente posso dire che il quadro da me valutato è
diverso e non mi risulta che il paziente sia stato successivamente visitato dal
SAM o da altro perito dopo le mie considerazioni ed i miei quesiti” (doc.
D). Va qui rammentato che secondo costante giurisprudenza
l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva
che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in
concreto l’11 novembre 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121
V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Nel caso di specie lo
stesso reumatologo rileva di aver visitato l’insorgente dopo l’emissione della
decisione e di non poter dire come fosse la situazione prima del suo esame. Ne
segue che, di per sé, le sue valutazioni non sono atte a modificare le
conclusioni tratte dai periti del SAM.
In
ogni caso, anche se si volessero prendere in considerazione, i nuovi referti
non modificherebbero l’esito della valutazione del SAM.
Nel
certificato del 15 dicembre 2014 il dr. med. __________ ha rilevato che in
occasione della visita di medesima data l’insorgente ha descritto le patologie
di cui è affetto (già prese in considerazione dal SAM), ma che “non ho
potuto vedere alcuna radiografia od esame e il referto dell’8.5.2013 mi parla
di una radiculopatia C7 all’ENG, definita cronica e di una stenosi a livello
C4/C5 con una compressione della radice C5, ma non ho oggettivazione
radiologica di queste diagnosi” ed ha dovuto procedere all’esame del
ricorrente sulla base di “questi limiti” (doc. C). In conclusione ha
affermato che per “chiarire il quadro, sarebbe opportuno avere la
documentazione medica sino ad ora eseguita e se non effettuati, utile una RMN
cervicale e lombare, una nuova ecografia della spalla destra operata, una visita
neurologica con esame ellettroneurografico sia agli arti inferiori che
superiori”, rilevando di poter “ipotizzare come diagnosi un quadro
simile a quello cervicale anche a livello lombare con protrusioni e irritazione
sciatica, a cui si è sovrapposta una sindrome miofasciale reattiva”. Lo
specialista ha poi sostenuto che “prima di procedere con eventuali terapie
locali, vorrei verificare che esami sono disponibili e effettuari quelli
necessari per poter proporre un idoneo percorso terapeutico” e “per il momento
prescrivo unicamente un miorilassante”. Non si è invece espresso circa i
sintomi cefalgici “cosa che potrà poi fare il neurologo” (doc. D).
Il
dr. med. __________ si è pertanto limitato a prescrivere un miorilassante, ha
posto diagnosi simili a quelle poste dai periti (cfr. doc. C: “posso
ipotizzare come diagnosi un quadro simile a quello cervicale anche a livello
lombare con protrusioni e irritazione sciatica, a cui si è sovrapposta una
sindrome miofasciale reattiva”), e non si è espresso circa la capacità
lavorativa del ricorrente. Con il suo referto non ha portato particolari elementi
di novità atti a sovvertire la completa perizia del SAM del 10 settembre 2014.
Certo, in occasione della
visita del 15 dicembre 2014 il reumatologo ha rilevato che “la pressione
delle sacro iliache è modicamente dolente” a sinistra, mentre “la
pressione degli spazi L4/L5/S1 scatena una risposta dolorosa con iperreattività
da parte del paziente” ed ha pure riscontrato una ipotrofia della coscia
sinistra di oltre 2 cm relativamente alla destra e una diminuzione netta dei
ROT (ndr: riflessi osteotendinei) medio plantare e achilleo a sinistra rispetto
a destra (doc. C pag. 2: “[…] Alla ricerca dei riflessi osteotendinei
abbiamo una netta simmetria sx maggiore di destra, con un allungamento
dell’area reflessogena e queste manovre scatenano un dolore al paziente. La
caviglia di sx è nettamente limitata nella mobilità ma è pur sempre mobile e la
pianta dei piedi rivela due volte asimmetriche con piattismo anteriore”;
cfr. anche doc. D). Tuttavia anche i periti del SAM ed i consulenti, in
particolare il neurologo, dr. med. __________ ed il reumatologo, dr. med. __________,
che hanno visitato l’insorgente (doc. AI 148-35 e 148-40), hanno tenuto conto
di questi aspetti (cfr. doc. AI 148-13, perizia SAM: “Estremità inferiori:
tono muscolare leggermente diminuito a sin. […] Riflessi osteotendinei:
patellare particolarmente vivo a sin. e achilleo sin. diminuito […]
Circonferenze degli arti inferiori: 10 cm sotto la rotula 35 cm a ds. e 33 cm a
sin., 15 cm sotto la rotula 32 cm a ds. e 29 cm a sin.[…]”; doc. AI 148-36,
consulenza neurologica: “ […] leggera ipotrofia della gamba sin e leggero
raccorciamento dell’arto inferiore sin, stato da artrodesi alla caviglia […]
Riflesso rotuleo medio-vivo simmetrico, achilleo medio-vivo a ds, debole a sin
(artrodesi), plantare in flessione […] Deambulazione con marcata zoppia per
scarica antalgica dell’arto inferiore sin […] spiccata dolenzia alla pressione
dell’articolazione sacro-iliaca sin. […] da molti anni il P. accusa dolori
lombari irradianti all’arto inferiore sin. di origine mista, in presenza di una
piccola ernia discale paramediana sin L4-L5 […]”; doc. AI 148-42/43
consulenza reumatologica: “[…] Dolenza alla palpazione paravertebrale
bilaterale della colonna tra C5/Th2 […] Dolenza alla digitopressione
subacromiale, […] CAVIGLIE: mobilità articolare molto ridotta a sinistra con
flessione/estensione 20/0/0 […]”).
I periti ed i consulenti
del SAM hanno esaminato e preso in considerazione, contrariamente a quanto
sembra ritenere il dr. med. __________ (cfr. doc. D: “Pertanto il fatto più
eclatante è che ci sono molti indizi che indirizzano verso una patologia della
colonna lombosacrale, ma questo distretto anatomico non viene considerato nelle
varie perizie controlli”) anche la patologia alla colonna lombosacrale
(cfr. diagnosi perizia SAM, doc. AI 148-14: “lombosciatalgia sin. cronica,
probabilmente pseudoradicolare in A. con protrusione discale sin. L5-L4 alla
MRI, nota da anni, senza sicuro conflitto disco-radicolare”; consulto
neurologico doc. AI 148-36: “da molti anni il P. accusa dolori lombari
irradianti all’arto inferiore sin. di origine mista, in presenza di una piccola
ernia discale paramediana sin L4-L5 […]”; consulto reumatologico, doc. AI
148-41: “Nella perizia del 19.09.12 sono diagnosticate una capsulite
retrattile spalla dx in stato dopo sutura della cuffia dei rotatori, acromio
plastica, borsectomia, tenotomia del capo lungi del bicipite il 28.01.11,
sindrome lombo-spondilogena cronica associata a sindrome radicolare irritativa
cronica verosimilmente L5 a sx su ernia discale L4/L5 a sx, già descritta nel
2006.
[…]” e diagnosi, doc. AI 148-44: “[…] sindrome lombospondilogena
cronica su/con alterazioni degenerative, carico inergonomico sulla III
diagnosi, insufficienza muscolare”).
Non trovano di conseguenza
conferma le censure circa l’assenza di una presa in considerazione da parte dei
periti del SAM della sindrome lombare. La patologia fa parte delle diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa (doc. AI 148-14), è stata ampiamente esaminata
dai periti (doc. AI da 148-16 a 19), le limitazioni derivanti da questa
patologia sono state ritenute (doc. AI 148-20: “Dal punto di vista
neurologico, la riduzione della capacità lavorativa dipende essenzialmente dai
dolori legati alla patologia ortopedica (sindrome cervicale, periatropatia
della spalla, sindrome lombospondilogena, artrosi della caviglia sin.).
Il nostro consulente attesta una capacità lavorativa dei 2/3. Dal punto di
vista reumatologico la limitazione è data dalle limitazioni della spalla ds., d’altro
canto dalle difficoltà a muoversi e a sollevare pesi a causa dell’artrodesi
della caviglie e dell’alterazione degenerativa della colonna cervicale. Le
valutazioni neurologica e reumatologica prendono in considerazione gli stessi
limiti funzionali”; sottolineature del redattore) e gli specialisti
coinvolti, in particolare anche il consulente in reumatologia, dr. med. __________,
hanno confermato e preso atti dei contenuti della perizia e concordano con le
diagnosi e le conclusioni ivi contenute (cfr. in particolare doc. AI 148-27 e
148-28). Le limitazioni determinate dalla patologia alla colonna lombosacrale
sono dunque state prese in considerazione e confermate anche dal reumatologo
(cfr. anche doc. AI 148-21).
Nella valutazione della
capacità lavorativa si è di conseguenza tenuto conto anche dell’irritazione
cronica della radice L5 da ernia discale L4/L5 (cfr. ancora una volta, la
diagnosi, doc. AI 148-14: “Lombosciatalgia sin. cronica, probabilmente
pseudoradicolare in A. con protrusione discale sin. L5-L4 alla MRI, nota da
anni, senza sicuro conflitto disco-radicolare”), ma i periti hanno dato una
valutazione diversa della sua incidenza sulla capacità lavorativa rispetto a
quanto accertato, peraltro successivamente all’emissione della decisione
impugnata, dal dr. med. __________.
Non vi sono
motivi per ritenere che i periti abbiano tralasciato di valutare tutte le
patologie di cui è affetto il ricorrente.
Va qui abbondanzialmente
rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la
differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la
diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di
perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza
9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio
2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Quanto alla circostanza
che il dr. med. __________, medico SMR, è un generalista, in questo specifico
contesto non è rilevante, essendosi in sostanza limitato a constatare, nelle
annotazioni del 14 gennaio 2015 e del 10 luglio 2015, la correttezza dell’agire
dei periti del SAM e l’assenza di particolari novità nel certificato del 15
dicembre 2014 del dr. med. __________.
2.6
Va ora esaminato qual è la
percentuale di capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività e
nelle attività confacenti ed adatte al suo nuovo stato di salute.
Alla luce di
un’incongruenza nell’indicazione della capacità lavorativa in attività leggere,
il 24 giugno 2015 il TCA ha interpellato l’UAI per ottenere una spiegazione in
merito (cfr. consid. 2.3). Il SAM, dopo aver diffusamente riesaminato la
questione (pag. da 1 a 3), ha affermato che:
" (…)
Complessivamente, come anche stabilito nell’ambito
della discussione plenaria del 2.9.2014, tutti i periti sono concordi nel
ritenere l’A. abile al lavoro nella misura del 40% nell’attività
precedentemente svolta. In un’attività lavorativa leggera-adatta l’A. viene
ritenuto abile al lavoro pure nella misura del 40% come descritti ai punti
9.1.1
e 9.1.2. Al nostro punto 9.2 la capacità lavorativa del 50% è un refuso,
andrebbe scritto 40% in attività lavorative leggere-adatte. Tale capacità
lavorativa in attività leggera e adatta è ritenuta del 40% considerando la
cronicizzazione del quadro clinico e dei nuovi sintomi di cui lamenta l’A.
quali le cefalee, anamnesticamente aumentate anche se ora vengono descritte di
origine tensiva quindi nell’ambito di un dolore cronico di per sé ha mostrato
delle modifiche lievi, da una parte vi è stato un miglioramento a livello
lombare e un peggioramento a livello cervicale e un’intensificazione delle
cefalee. Abbiamo ritenuto che, pur nella stazionarietà del quadro clinico,
considerando il tutto nell’ambito del colloquio di consenso collegiale, l’A.
andava ritenuto anche in un lavoro leggero-adatto abile nella misura del 40%.
Lo stato di salute con le modifiche di vari leggeri
miglioramenti e peggioramenti descritti può essere considerato stabile da sei
mesi precedenti la perizia SAM esperita nel settembre 2014.
In conclusione il 40% di capacità lavorativa in
un’attività adeguata e adatta non è di per sé dovuta a un peggioramento dello
stato di salute dell’A. rispetto alla valutazione del 2012 in quanto i limiti
funzionali e di carico della precedente perizia del 2012 sono sempre gli
stessi, ma è frutto di una valutazione complessiva dove è stata presa in
considerazione la cronicità dei disturbi, il fatto che l’A. è fuori dal
circuito lavorativo da diverso tempo, prendendo in considerazione tutta la sua
storia clinica e l’iter assicurativo che ha presentato, nonché il fatto che
l’A. è del 1954 e a maggior fatica può essere integrato in una nuova attività
lavorativa, per questo vi è stato un arrotondamento dell’inabilità lavorativa
al 60% con una capacità lavorativa residua del 40%.” (doc. XI)
Alla luce delle risposte
del SAM questo TCA deve di conseguenza ritenere che l’assicurato è abile al
lavoro al 40% non solo nella precedente attività, ma anche in attività leggere.
La circostanza che la differenza del grado di capacità lavorativa attuale (40%)
rispetto alla precedente valutazione contenuta nella perizia del 19 settembre
2012.
(50%) sfociata nella decisione del 27 novembre 2012 (cfr. consid. 2.3),
sia dovuta ad un peggioramento dello stato di salute (come sembra sostenere il
medico SMR, dr. med. __________, con l’annotazione del 10 luglio 2015 [doc.
XI/2] oppure ad una diversa valutazione di uno stato di salute rimasto
invariato (come sembra emergere dalla risposta del SAM, doc. XI) nel preciso
caso di specie è irrilevante.
Infatti, anche volendo prendere
in considerazione l’ipotesi più favorevole per il ricorrente, ossia ritenere
che vi sia stato un peggioramento dello stato di salute, egli avrebbe comunque
diritto al massimo a ¾ di rendita come finora.
Conformemente ad un
principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c
pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di quanto
esposto il ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto
questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi
indicato un raffronto percentuale dei redditi (cfr. sentenza 9C_633/2014
del 15 giugno 2015, consid. 6.2 con riferimenti; DTF 114 V 313 consid. 3a e
riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che
il grado corrispondente di capacità lavorativa del 40% (60% di incapacità
lavorativa) del ricorrente nella precedente ed in qualsiasi attività dà diritto
a ¾ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI), non vi sono i presupposti per concedergli
una prestazione superiore.
Va qui rilevato che il
Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia
nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di
invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una
sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al
50%
nella sua professione; in
una sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010 per un’assicurata inabile al
lavoro al 40% nella sua professione; in una sentenza 9C_444/2009 del 16
settembre 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% sia nella sua precedente
professione che in altre attività. Ad un’analoga soluzione è giunta l’Alta
Corte anche nella sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010, concernente
un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione.
Nella sentenza I 759/2005
del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:
" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession,
une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313
consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait
escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au
minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du
MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de
10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui
n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”
In
concreto l’insorgente è incapace al lavoro nella misura del 60% in tutte le
attività, ciò che gli permette di avere diritto a ¾ di rendita (cfr. sentenza
9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 6.2; cfr. anche sentenza 32.2013.91 del
26.
novembre 2014; sentenza 32.2013.175 del 17 giugno 2014, confermata dalla
sentenza 9C_542/2014 del 5 febbraio 2015; sentenza 32.2012.189 del 21 febbraio
2013; sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011; sentenza 32.2010.69 del 9
dicembre 2010; sentenza 32.2010.197 del 15 dicembre 2010).
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza
le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti