Lexipedia

Decisione

32.2014.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 novembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

4/5 settembre 2013 (doc. 72) RI 1 ha presentato all'Ufficio AI una nuova domanda

di prestazioni per adulti, indicando di soffrire dal 12 dicembre 2005 di una

spondiloartrite anchilosante evolutiva con aggravamento.

C. Con

decisione del 22 gennaio 2014 (doc. B), preavvisata dal progetto di decisione

del 25 novembre 2013 (doc. 75), l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla

nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato, non avendo ritenuto

credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione del 29

ottobre 2012 le circostanze oggettive abbiano subìto una modifica rilevante.

D. Rappresentato

da RA 1, il 22 febbraio 2014 (doc. I) RI 1 si è nuovamente aggravato a questo

Tribunale, rilevando che malgrado la presentazione di una nuova domanda di

prestazioni, l'amministrazione ha omesso di farlo visitare da un medico, ciò

che appare singolare viste la patologie di cui soffre (cisti ganglionare in

sede retro-tibiale centrale, discrete alterazioni strutturali dei dischi L4-L5

e L5-S1, spondilite anchilosante). Gli esami di laboratorio prodotti (doc. C) attestano

la presenza di quest'ultima patologia, di origine immunologica (definita HLA

B27 PCR), che consiste in una grave forma di artrite reumatoide. Trattandosi di

una malattia a carattere evolutivo, il ricorrente non capisce perché l'Ufficio

AI non lo sottoponga ad una perizia accurata (pluridisciplinare) ed escluda

l'ipotesi di un intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute.

Pertanto, egli ha chiesto che l'incarto sia retrocesso all'UAI per un

approfondimento medico interno.

E. Con

la risposta del 14 marzo 2014 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere

il ricorso dell'assicurato e di confermare la decisione di non entrata in

materia, giacché l'interessato non ha reso verosimile una notevole modifica

delle sue condizioni di salute e/o economiche, non avendo prodotto alcun valido

certificato medico né vi è stato validamente fatto riferimento con l'intento di

rendere verosimile l'asserita modifica. Peraltro, nemmeno sono state presentate

osservazioni al progetto di decisione.

F. Malgrado

l'abbia preannunciato nel suo ricorso, il ricorrente non ha prodotto il

certificato medico che sarebbe stato steso dal dr. med. __________ a seguito della

visita prevista per il 26 febbraio 2014. Nemmeno sono giunti al TCA ulteriori

mezzi di prova (doc. V).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del ricorso è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel

merito della nuova (terza) domanda di prestazioni del settembre 2013.

3.

Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità

o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133

V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione

retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria

giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve

rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo

requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non

entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108.

consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg

Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della

nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in

particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag.

8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen,

in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3.

b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito

una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la

modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma

piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata

in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile

1991.

nella causa G.C., consid. 4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato

che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,

il principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante

mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima

deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda

(DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di

non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la

nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.

1a).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003.

e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343

consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006).

Va ancora rilevato che

per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del

5.

gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR

2002.

IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22

gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V

114.

Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

4.

In

concreto, con decisione del 15 aprile 2010 (doc. 50) l'Ufficio AI ha respinto

la prima richiesta di prestazioni dell'assicurato, in quanto il grado d'invalidità

dello 0% non raggiungeva la soglia pensionabile del 40% e con decisione del 29

ottobre 2012 (doc. 65) non è entrato nel merito della seconda domanda del settembre

2012.

(doc. 61).

Il 4 settembre 2013 (doc. 72)

l'assicurato, tramite il formulario "Richiesta per adulti: Integrazione

professionale/Rendita", ha inoltrato una nuova (terza) domanda senza

allegare documentazione medica, limitandosi ad indicare il nome del medico

curante (dr. __________) ed a riportare le problematiche alla salute di cui

soffre dal 12 dicembre 2005 (spondiloartrite anchilosante evolutiva con aggravamento).

L'interessato non ha sostanziato né

comprovato una modifica dello stato di fatto posto a fondamento della reiezione

della rendita, segnatamente delle sue condizioni di salute, neppure in seguito

alla notifica del progetto di decisione del 25 novembre 2013 (doc. 75), con il

quale l'amministrazione aveva espressamente precisato che l'assicurato "Con

la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della

precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante.

Decidiamo pertanto: Non si entra nel merito della nuova richiesta di

prestazioni.". E questo malgrado questo Tribunale, un paio di mesi

prima, avesse reso il suo (secondo) giudizio con cui confermava la (seconda) decisione

dell'amministrazione di non entrata in materia, non avendo il ricorrente

comprovato un intervenuto peggioramento del suo stato di salute.

Solo con il ricorso l'insorgente ha

prodotto il referto del 26 marzo 2013 (doc. C) di un laboratorio di analisi,

mentre per quanto concerne il preannunciato certificato rilasciato dal dr. med.

__________ a seguito della prevista visita medica del 26 febbraio 2014, lo

stesso non è mai stato inviato al TCA.

5.

Con

sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell'ambito di

una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta

deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti

a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso l'amministrazione

deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione

con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda;

DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di

massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid.

3.

).

Nel caso giudicato dall'Alta

Corte si trattava di un'assicurata alla quale - dopo che con sentenze del 28

ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le

rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni

erano state respinte per assenza di grado d'invalidità pensionabile e l'Ufficio

AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era

entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 -, con decisione

del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando

nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha

giudicato corretto l'agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione

la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura

ricorsuale che andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in

cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle

circostanze di fatto ("(…) Weiter hat die

Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren

neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im

Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine

anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S.

69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen

Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)").

Nella STF I 734/05 dell'8

marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato

del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un

certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato

che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non

porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine

all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato

unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per

il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in

particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che

chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene inoltrata

una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l'amministrazione

deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito

della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano

successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre

prodotti nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

6.

Da

quanto precede discende che nella fattispecie, accertato come con

la nuova domanda del 4/5 settembre 2013 non è stato in alcun modo reso

verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni, né è stato validamente fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da

richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica

(la semplice e generica menzione dei nomi dei medici curanti e delle patologie

esistenti non essendo sufficiente) e

che neppure sono state presentate osservazioni al progetto di decisione del 25

novembre 2013, è dunque a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel

merito della (terza) richiesta di prestazioni.

Inoltre, in applicazione

della citata giurisprudenza, le prove prodotte solo in sede di ricorso, ossia i

risultati delle analisi del sangue eseguite il 26 marzo 2013 (doc. C) e, a

maggior ragione, il preavvisato, ma mai giunto, certificato del dottor __________

a seguito di una prefissata visita medica - di cui però non è nemmeno noto se

la stessa abbia effettivamente avuto luogo -, non possono essere prese in

considerazione nell'ambito della procedura di ricorso, poiché tardive (STF

8C_457/2012 del 9 luglio 2012;8C_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I 734/05

dell'8 marzo 2006).

In queste condizioni, non

avendo l'assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di

salute, la decisione di non entrata in materia va confermata ed il ricorso

respinto.

Per quanto concerne, infine, l'affermazione del ricorrente secondo cui l'Ufficio AI dovrebbe

convocarlo presso la sua sede per una visita specialistica, alla luce della

giurisprudenza esposta la stessa non

può condurre all'erezione di una

perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes,

visto che si tratterebbe inoltre di mezzi di prova emersi successivamente alla

nuova richiesta di prestazioni.

7.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti