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Decisione

32.2014.21

Assicurato al beneficio di una rendita AI del 50% fa valere un grado d'invalidità superiore. Ricorso e domanda di assistenza giudiziaria respinti

11 febbraio 2015Italiano111 min

Source ti.ch

Fatti

i dati economici posti alla base della decisione impugnata.

Applicare una riduzione

del 5% dal reddito da invalido costituisce una crassa violazione del potere di

apprezzamento. L’interessato deve svolgere un numero maggiore di pause rispetto

ad un lavoratore sano e quindi il suo rendimento è inferiore. Inoltre il dr.

med. __________ ha attestato che l’insorgente ha una capacità funzionale

ridotta nel sollevare e/o trasportare carichi tra i 6 ed i 10 kg. Di conseguenza deve essere considerata una riduzione del reddito da invalido per motivi

sociali nella misura del 10%. Complessivamente occorre prendere in

considerazione una riduzione del 25%, composta di 5% per le pause maggiori, 10%

per la minore retribuzione per le attività leggere, 5% per mancanza di

conoscenze delle nuove tecnologie e nuovi metodi di lavoro, 5% per la scarsa

scolarizzazione e la mancata conoscenza della seconda lingua nazionale e/o

dell’inglese.

Ciò comporta un reddito da

invalido di fr. 23'304. Ritenuto inoltre che nella Svizzera tedesca gli

stipendi per un responsabile del magazzino sono almeno del 20% superiori

rispetto a quelli versati in Ticino vi è un gap del 20% e pertanto s’impone di

tenerne conto nella misura del 15% (20%-5%). Il gap salariale è un fatto

notorio che sussiste indipendentemente dalla circostanza che l’interessato abbia

fatto o meno delle ricerche di lavoro per trovare un’attività meglio

remunerata. Aver omesso di applicare il gap costituisce una violazione

dell’art. 8 Cost. fed. L’assicurato presenta quindi un tasso d’invalidità del

68.55%.

Infine, il ricorrente rileva

che l’UAI non ha esaminato se l’assicurato può svolgere delle attività leggere

nei grandi magazzini. Un altro assicurato impiegato al magazzino ed alla

vendita consegue presso __________ lavorando al 50% un reddito annuo lordo di

fr. 48'620. L’interessato potrebbe pertanto conseguire un reddito di fr. 49'400

(3'800 X 13) in attività leggere come quella di impiegato di vendita in

Svizzera presso __________, __________, __________ e __________ oppure presso

le edicole __________ (cfr. www.__________).

Quindi il reddito da

invalido ammonta a fr. 24'700 nel caso concreto per un grado d’invalidità del

61,22%.

1.4. Con risposta del 4 aprile

2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI). Il 24 aprile

2014 l’amministrazione ha prodotto una valutazione del dr. med. __________ che

ha precisato l’evoluzione della capacità lavorativa in attività adeguate, in

precedenza non espressa, con inizio dell’incapacità lavorativa al 50% dal 25

gennaio 2013. L’SMR ha rettificato l’indicazione posta nel precedente rapporto

ed il diritto alla mezza rendita va anticipato al 1° maggio 2013 e non già al

1° agosto 2013, ossia tre mesi dopo il miglioramento costatato il 25 gennaio

2013 (doc. VIII).

1.5. Il 7 maggio 2014 l’insorgente

ha prodotto una presa di posizione del 10 aprile 2014 del dr. med. __________

(doc. X), in seguito alla quale l’UAI si è riconfermata nella sua risposta

(doc. XIV).

1.6. Il 28 maggio 2015

l’insorgente ha prodotto una nuova valutazione del dr. med. __________ e del

dr. med. __________ (doc.XVI). Chiamata ad esprimersi in merito

l’amministrazione ha rilevato che il dr. med. __________ ritiene necessario

sottoporre le nuove valutazioni al dr. med. __________ ma che l’insorgente non

ha prodotto la TAC effettuata recentemente e quindi per poter eventualmente

chiedere al perito una presa di posizione è necessario richiedere il referto.

L’UAI rileva comunque che la modifica dello stato di salute è posteriore all’emissione

della decisione impugnata (doc. XVIII).

1.7. Il 3 luglio 2014 il

ricorrente ha affermato di non ravvedere ostacolo alcuno a trasmettere in

visione al dr. med. __________ la TAC realizzata il 16 maggio 2014 presso la

Clinica __________ di __________ ed ha autorizzato l’UAI a rivolgersi al dr.

med. __________ e/o all’__________ per ottenere la menzionata TAC (doc. XX).

1.8. Il 28 ottobre 2014 il Giudice

delegato del TCA ha chiesto all’insorgente, con copia all’amministrazione, di

trasmettere all’UAI la TAC del 16 maggio 2014, nonché i rapporti del dr. med. __________

del 26 maggio e del dr. med. __________ del 22 maggio 2014 (doc. XXII).

1.9. Il 24 novembre 2014 il TCA ha

domandato all’UAI se la documentazione che l’avv. RA 1 è stato invitato a trasmettere

all’amministrazione è stata sottoposta al perito e se quest’ultimo si è già

espresso in merito (doc. XXIII). Il 26 novembre 2014 l’amministrazione ha

affermato di non aver ricevuto la TAC (doc. XXIV). Il 27 novembre 2014 il TCA

ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per produrre quanto

richiesto (doc. XXV). Il 9 dicembre 2014 l’assicurato ha inviato

all’amministrazione il CD della TAC lombare realizzata il 16 maggio 2014 (doc.

XXVII).

1.10. Il 19 dicembre 2014 l’UAI ha

prodotto la presa di posizione del 15 dicembre 2014 del dr. med. __________ e

del 19 dicembre 2014 del medico SMR, dr. med. __________, che si riconfermano

nelle precedenti valutazioni (doc. XXX).

1.11. Chiamato a presentare

osservazioni scritte in merito (doc. XXXI), dopo aver chiesto (doc. XXXII) ed

ottenuto (doc. XXXIII), una proroga, il ricorrente il 26 gennaio 2014 ha prodotto due ulteriori certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________ (doc.

XXXIV), trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXXV).

Considerandi

In

ordine

2.1

Il ricorrente fa valere una

grave violazione del diritto di essere sentito poiché le valutazioni del dr.

med. __________ del 23 maggio 2013 non sarebbero state sottoposte al perito,

dr. med. __________ e perché nell’ambito della valutazione peritale non sarebbe

stato messo nelle condizioni di poter partecipare all’istruttoria segnatamente

di porre quesiti mirati al reumatologo come prevede la DTF 137 V 210.

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF

129.

II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131

consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124.

V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di

essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie

decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento

impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232

consid. 3.2).

In concreto la censura del

ricorrente circa l’assenza, rispettivamente la carenza di motivazione

relativamente alle considerazioni del dr. med __________, FMH neurochirurgia,

va respinta.

L’amministrazione ha

infatti valutato il referto del 23 maggio 2013 dello specialista, dopo averlo

sottoposto al vaglio del proprio medico SMR (doc. AI 89-1). L’amministrazione

ha precisato che “dopo accurato esame, il SMR conclude indicando che si

tratta di un diverso apprezzamento della capacità lavorativa del Dr. med. __________

rispetto alla valutazione peritale del Dr. med. __________, per cui le

differenze riscontrate sono riconducibili ad una diversa interpretazione di

fatti sostanzialmente immutati” (doc. AI 103-27).

Per cui, l’UAI, seppur in

modo succinto, ha indicato le ragioni per le quali le valutazioni del dr. med. __________

non erano atte a sovvertire la perizia del dr. med. __________.

Il

ricorrente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla al TCA,

confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le sue censure (cfr. DTF

133.

I 201 consid. 2.2).

La critica ricorsuale, che

sembra semmai rivolta al valore probatorio delle motivazioni espresse dal

medico SMR, di cui si dirà in seguito, va pertanto respinta.

L’interessato sostiene

inoltre che non gli sarebbe stata data la possibilità di essere coinvolto

nell’istruttoria peritale segnatamente per quanto concerne l’inoltro di domande

conformemente a quanto previsto dalla DTF 137 V 210.

Questo TCA

evidenzia che al fine di assicurare una procedura amministrative e di ricorso

equa in DTF 137 V 210 al consid. 3 il TF ha stabilito alcuni principi (diritto

di partecipazione, diritto ad una decisione incidente soggetta a ricorso, ecc.)

e raccomandazioni aventi quali scopo di definire uno standard uniforme per le perizie

pluridisciplinari dei SAM (cfr. DTF 139 V 496 consid. 4.1). La giurisprudenza

ha precisato che, con l’eccezione dell’attribuzione aleatoria delle perizie,

questi principi valgono per analogia anche per le perizie bi e monodisciplinari

(DTF 139 V 349) e si applicano anche agli altri ambiti delle assicurazioni

sociali toccati dalla medesima problematica (DTF 138 V 318).

In concreto

con scritto del 27 febbraio 2013 l’UAI ha informato l’insorgente che

sarebbe stato sottoposto ad un esame medico reumatologico presso il dr. med. __________

il 15 aprile 2013, ha allegato le domande che intendeva sottoporre al perito e

gli ha concesso un termine di 10 giorni per, tra l’altro, proporre domande

supplementari (doc. AI 54-1/2 e 55-1). Il 10 aprile 2013 l’interessato ha

scritto all’UAI chiedendo di accelerare la procedura e facendo riferimento al

fatto che il 15 aprile 2013 sarebbe stato visitato dal dr. med. __________

(doc. AI 56-1).

L’insorgente è pertanto

stato correttamente coinvolto nell’istruttoria peritale.

Il TCA può pertanto

entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

2.2

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art.

28.

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato,

in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di

difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente

un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella

causa U 156/05, consid. 5).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che,

secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato

che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a

una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale

diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici

di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato

esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I

670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

2.3

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

2.4

Nel caso di specie l’assicurato è stato sottoposto ad una

perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, specialista FMH

reumatologia, medicina interna, il quale, in data 15 aprile 2013 ha visitato l’insorgente e redatto il referto.

Il perito

dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistematica e sociale, i dati

soggettivi dell’assicurato, le constatazioni oggettive e la valutazione, ha

posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare, esiti da

decompressione neurochirurgica L4/L5, fusione L4-L5 e stabilizzazione con

approccio posteriore da L1 a S1, il 20.6.2011, esiti da rimozione delle viti L1

a sinistra e S1 bilateralmente, il 6.8.2012, disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi destro convessa

dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità; di sindrome

cervicovertebrale cronica recidivante in protrazione del capo e

periaartropartia omero scapolare con sintomatologia di attrito a destra.

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e di integrazione lo specialista ha

affermato:

" (…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale,

un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico

residua, descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%; la diminuzione del

rendimento menzionata potrebbe venire a cadere, qualora l’assicurato venisse

sottoposto a un trattamento analgesico proporzionato all’intensità dei dolori

lamentati.

Tenendo conto dei limiti funzionali e di carico

descritti nell’allegato, della sintomatologia algica persistente lamentata, è

giustificata l’inabilità lavorativa totale del 100% attestata dal medico

curante a decorrere dal 25.1.2013; ovviamente, ad un trattamento analgesico proporzionato,

vi sarebbero, dal lato medico teorico, mansioni ancora espletabili nella sua

ultima attività lavorativa.” (doc. AI 57-10)

Il 18 aprile

2013.

il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato questa valutazione,

precisando che l’assicurato è totalmente incapace al lavoro nella sua

precedente professione dal 25 gennaio 2013, mentre in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute è incapace al lavoro al 50% dal 16 aprile

2013.

Il 23 maggio

2013.

il dr. med. __________, FMH neurochirurgia, ha affermato:

" (…)

J’ai rencontré M. RI 1 le 22.04.2013 à mon cabinet

de __________ où j’ai visionné le CT-scan qui avait été réalisé le 26.03.2013.

Malgré un examen neurologique dans les limites de la

norme et l’absence de déficit sensitivomoteur, M. RI 1 est fortement invalidé

par cette situation de lombalgies. Il n’est pas étonnant effectivement que

cette situation soit extrêmement invalidante au vu du dernier CT-scan réalisé

qui met en évidence l’absence de fusion dans le segment L4-L5, la présence d’une

dégénérescence gazeuse au niveau du segment L5-S1 et donc un status

postopératoire complexe qui nécessitera hélas une révision chirurgicale

ultérieure à court terme.

La présence d’une pseudo-arthrose dans le segment

L4-L5 et des altérations majeures au niveau du rachis laissent envisager la

nécessité d’une intervention plus compliquée qui devrait être réalisée dans un

délai relativement court.

Actuellement, il est donc impossible que M. RI 1

puisse reprendre son activité professionnelle même à 50% ceci sur la base du

dernier examen réalisé." (doc. 68-1)

Questo

certificato non ha modificato la valutazione del medico SMR (doc. AI 67-1).

Il 14

novembre 2013 il dr. med. __________, dopo aver visitato l’insorgente, ha

affermato:

" (…)

Ho preso visione dell’esame TAC lombare che è stato

realizzato il 7.11.2013 presso la Clinica __________ di __________.

All’esame clinico ho riscontrato una contrattura

della muscolatura paravertebrale significativa, come già in precedenze

segnalato.

La sintomatologia dolorosa lombare è in relazione

alla mancata fusione del segmento L5-S1 e una microinstabilità in uno stato

dopo stabilizzazione e fusione da L2 fino a S1 e rimozione del materiale di

osteosintesi in S1.

Valutazioni e proposte terapeutiche

Il persistere di un quadro lombalgico che impedisce

una ripresa dell’attività professionale, anche in misura molto parziale, è un

fatto assolutamente scontato considerata l’evoluzione dell’esame TAC. In verità

questo esame TAC mette in evidenza il persistere si una discopatia L5-S1 che

richiederebbe un intervento chirurgico di revisione, di stabilizzazione e di

fusione con un intervento chirurgico di osteosintesi che coinvolge anche il

sacro e l’osso iliaco.

Questa procedura chirurgica ovviamente non

garantisce una ripresa dell’attività professionale.

In questo contesto mi permetto di segnalare che

l’incapacità di lavoro è completa ed il persistere di un quadro clinico algico

porta inevitabilmente a una cronicizzazione dei disturbi rendendo anche sotto

il profilo psicologico la situazione fragile.” (doc.

AI 94-1)

Il 20

novembre 2013 il dr. med. __________, specialista FMH medicina generale, ha

affermato:

" (…)

Le posso tuttavia confermare che la valutazione del

Dr. __________ mi pare corretta sul piano teorico/assicurativo non riscontrando

contraddizioni evidenti nel suo referto peritale sul piano medico/oggettivo.

Come spesso avviene il questi casi la realtà della vita quotidiana si discosta

da quella medico/teorica.

Personalmente ritengo il Signor RI 1 non più in

grado di svolgere lavori che richiedano sforzi fisici già modici, o lavori che

richiedono una prolungata posizione statica, o lavori nei quali si può

verificare la condizione in cui egli è sottoposto a dei movimenti improvvisi, o

lavori su terreni sconnessi, o lavori dove egli deve camminare per tragitti

superiori a 500m.

Tutte queste condizioni di lavoro possono scatenare

una ricaduta che determina senz’altro una lunga incapacità lavorativa. Egli ha

bisogno di avere la possibilità sul posto di lavoro di effettuare pause o

esercizi di rilassamento antalgico al bisogno, situazione difficilmente

realizzabile nella realtà lavorativa odierna.

Il paziente mi consulta regolarmente a intervalli di

2-3 mesi accusando dolori nella regione lombo-sacrale irradianti alle gambe,

dolori che lo invalidizzano per varie settimane malgrado adeguate misure

medicamentose antalgiche e fisioterapiche. La grave discopatia cronica

degenerativa di cui lui è affetto, l’esito negativo dell’intervento

neurochirurgico del 06.2011 associato alle conseguenti ripercussioni negative

sull’apparato muscolare e non da ultimo la sconsigliata ulteriore operabilità

rendono il paziente molto fragile e difficilmente collocabile nel mondo del

lavoro.

Sul piano psicologico il paziente presenta

senz’altro degli aspetti di scoraggiamento e pensieri leggermente negativi

specialmente nelle fasi di riacutizzazione dei dolori, disturbi comunque di

modica entità e consoni alla sua situazione, quest’ultimi mai necessitanti di

farmacoterapia o di valutazione specialistica psichiatrica."

(doc. AI 94-2)

Il 7 aprile

2014.

il perito, dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina

interna, ha preso posizione sul referto del 14 novembre 2013 del dr. med. __________

e della TAC della colonna lombare del 7 novembre 2013, affermando tra l’altro:

" (…)

Mettendo dunque a confronto quanto oggettivamente

noto il giorno della valutazione peritale del 15.4.2013, con i dati oggettivi

ora prodottimi, non riconosco cambiamenti di rilievo, atti a modificar la mia

valutazione della capacità funzionale e di carico residua e quindi la

valutazione della sua capacità lavorativa dell’assicurato espressa nel

documento peritale in questione.

Con lo scritto del 31.3.2014, mi chiede anche una

precisazione in merito all’evoluzione della capacità lavorativa in attività

adatta dell’assicurato (evoluzione dall’inizio della IL del 19.5.2011,

evoluzione dello stato di salute da maggio 2011 al momento della perizia); in

merito posso affermare che è giustificata un’inabilità lavorativa totale al

100% per qualsiasi tipo di attività a decorrere dal 19.5.2011 fino al

24.1

, questo per gli interventi neurochirurgici subiti al rachide lombare

ed i relativi periodi riabilitativi postoperatori necessitati; successivamente,

per l’ultima attività lavorativa espletata, di magazziniere, con il mansionario

descritto al capitolo “anamnesi sociale” della perizia (pagina 4), è

giustificata l’inabilità lavorativa totale del 100% attestata dal medico

curante a partire dal 25.1.2013, anche se, come scritto nella valutazione

peritale del 15.4.2013, ad un trattamento analgesico proporzionato, vi

sarebbero, dal lato medico teorico, mansioni ancora espletabili nell’attività

lavorativa abituale. D’altro canto, in un lavoro adatto allo stato di salute,

giudico l’assicurato, sempre a partire dal 25.1.2013, abile al lavoro sull’arco

di una giornata normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del

50%, calo del rendimento che verrebbe a cadere, qualora l’assicurato venisse

sottoposto ad un trattamento analgesico proporzionato all’intensità dei dolori

lamentati il giorno della valutazione peritale del 15.4.2013.

In merito a quanto discusso sopra, ricorderemo che

nei dati anamnestici (pagina 3 della valutazione peritale del 15.4.2013) figura

che il neurochirurgo curante Dr. __________, riteneva l’assicurato abile

all’attività professionale, a partire dal 7.1.2013 nella misura del 100% con

limitazioni che riguardavano esclusivamente il sollevamento pesi superiori ai 20 kg." (doc. VIII/2)

Il medico

SMR, dr. med. __________, il 22 aprile 2014 ha confermato quanto sopra (doc. VIII/3).

Il 10 aprile

2014.

il dr. med. __________ ha riassunto la storia clinica del ricorrente,

rammentando che “fu sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione

e fusione da L1 a L5 nel contesto di una radicolopatia e di lombalgie croniche.

L’intervento chirurgico citato purtroppo portò a un insuccesso nel senso della

persistenza di un quadro lombalgico associato anche a una lisi intorno alle

viti di L2 e L5. Successivamente un intervento chirurgico nell’agosto del 2012 ha comportato la rimozione di queste viti che erano instabili nella struttura ossea. La

procedura chirurgica si è rivolta senza complicazioni ma rimane particolarmente

invalidante il quadro algico della schiena e negli arti inferiori”. Lo

specialista sostiene che “questo impedisce al paziente di riprendere

l’attività professionale in modo anche parziale e quindi ribadisco che sarebbe

fortemente consigliato che il paziente si orientasse verso un intervento chirurgico

di revisione della stabilizzazione, cioè di estensione della regione

sacro-iliaca fino a TH10. Seppur questo intervento limitativo nel senso del

movimento, avrebbe comunque delle prospettive di miglioramento della

sintomatologia dolorosa algica lombare” (doc. G).

Il 19 maggio

2014.

il dr. med. __________ ha evidenziato che il referto del 10 aprile 2014

del dr. med. __________ non contiene nuovi elementi medico-clinici rispetto

alla documentazione precedente e che “in assenza di una modifica dello stato

di salute si confermano le conclusioni della valutazione peritale” (doc.

XIV/1).

Il 22 maggio

2014.

il dr. med. __________ ha affermato che “nel frattempo le condizioni

generali di salute del paziente sono cambiate”, che è stata eseguita una

nuova TAC e che l’interessato non è più in grado di “svolgere lavori che

richiedano sforzi fisici già modici, o lavori che richiedono una prolungata

posizione statica, o lavori nei quali si può verificare la condizione in cui

egli è sottoposto a dei movimenti improvvisi, o lavori su terreni sconnessi, o

lavori dove egli deve camminare per tragitti superiori a 500 m. pertanto a mio avviso egli è da ritenersi inabile al lavoro al 100% fino a quando non sarà

effettuato un intervento di revisione e stabilizzazione lombare come descritto

nello scritto del Dr. __________ del 14.11.2013. Esprimo i miei dubbi sul fatto

che anche dopo questo consigliato intervento la capacità lavorativa possa

migliorare in maniera determinante” ed ha ritenuto severa la valutazione

del perito (doc. XVI/2).

Il 26 maggio

2014.

il dr. med. __________, dopo aver visitato il 24 maggio 2014 l’interessato

e sulla base di una TAC eseguita il 16 maggio 2014 ha affermato:

" (…)

Clinicamente possiamo obiettivare neurologicamente

l’assenza di deficit ma persiste ancora un quadro clinico di contrattura della

muscolatura paravertebrale sinistra; in particolare la mobilità del rachide è

molto limitata, la distanza dita-suolo è di 40 cm, la contrattura della muscolatura paravertebrale soprattutto a sinistra impedisce i movimenti

di rotazione e di flesso-estensione del tronco.

Il paziente rileva anche una sintomatologia dolorosa

situata nella giunzione lombo-sacrale o nell’articolazione sacro-iliaca. Si

tratta di un dolore che evoca una patologia probabilmente di tipo articolare.

Non vi sono alterazioni a carico delle anche, né

alterazioni della mobilità nell’articolazione del coxo femorale e delle

ginocchia.

L’esame neurologico è nei limiti della norma, con la

diminuzione del riflesso achilleo.

Ho fatto compilare al signor RI 1 l’indice di

disabilità Oswestry (…). Nella scala compilata in data odierna il paziente

soggettivamente presenta un punteggio di 58% che corrisponde a una disabilità

severa (da 41 a 60%) e pertanto questo corrisponde pienamente all’evoluzione

del caso da un punto di vista clinico e a quanto viene riportato poi

verbalmente del signor RI 1.

Per quello che riguarda l’esame TAC, si nota la

fusione ossea avvenuta nei segmenti 4-5 e 3-4 ma anche una mancata correzione

della bilancia coronale con una curvatura convessa verso la sinistra della

regione lombare e anche una mancata correzione soprattutto del bilancio

sagittale con un angolo di lordosi che non è mantenuto e che grossolanamente

sulla radiografia in piedi risulta essere di ca. 30° con quello che si

definisce appunto un flat-back.

Pertanto la valutazione effettuata in merito alla

ripresa dell’attività professionale è smentita dalle osservazioni attuali che

testimoniano invece di un’evoluzione clinica sfavorevole, quindi il caso non può

essere considerato come chiuso e ritengo che attualmente l’inabilità lavorativa

è dell’ordine del 70% con un rendimento inferiore al 50%." (doc. XVI/1)

Il 15

dicembre 2014 il dr. med. __________, ha affermato che:

" (…)

A distanza di giorni dalla data di redazione dello

scritto del Dr. __________ all’attenzione dell’avvocato RA 1,il signor RI 1

compilava in data 24.5.2014, l’”owestry disability index” (ODI) in versione

2.

; si tratta di un questionario che ricalca il vissuto del dolore

dell’assicurato associato ai limiti funzionali da lui percepiti; di questi

aspetti ero già in gran parte a conoscenza al momento della valutazione

peritale del 15.4.2013, integrando i dati soggettivi nella valutazione della

capacità funzionale e di carico residua, tenendo tuttavia soprattutto conto dei

dati oggettivi presentati.

Il giorno della stesura dell’ “owestry disability

index” del 24.5.2014, l’assicurato veniva pure rivisto dallo specialista FMH in

neurochirurgia Dr. __________ il quale in data 26.5.2014 scriveva all’avvocato RI

1.

di __________; a quel momento lo specialista in neurochirurgia annotava un

esame clinico analogo a quello documentato nella valutazione peritale del

sottoscritto del 15.4.2013 con mobilità del rachide lombare altamente limitata;

a quel momento il Dr. __________ misurava una distanza dita-suolo anteriore a 40 cm; il sottoscritto il 15.4.2013 misurava 48 cm (quindi una distanza superiore), di conseguenza la

mobilità del rachide lombare non risultava peggiorata; anche durante la visita

presso il Dr. __________ del 24.5.2014, l’assicurato lamentava dolori lombari

caudali, appunto nella giunzione lombosacrale; il Dr. __________ affermava che

l’esame neurologico era nei limiti della norma. A quel momento il Dr. __________

disponeva della TAC della colonna lombare del 16.5.2014, che aveva dato gli

esiti sopramenzionati, già noti al momento della TAC precedente del 7.11.2013;

i disturbi statici discussi dal Dr. __________, nel suo rapporto del 26.5.2014,

risultavano pure già noti durante l’esame peritale del 15.4.2013.

Il Dr. __________, sempre rivolgendosi all’avvocato RA

1, legale dell’assicurato, in conclusione del suo rapporto del 26.5.2014,

scriveva: “Pertanto la valutazione effettuata in merito alla ripresa

dell’attività professionale è smentita dalle osservazioni attuali che

testimoniano invece di un’evoluzione clinica sfavorevole, quindi il caso non

può essere considerato come chiuso e ritengo che attualmente l’inabilità

lavorativa è dell’ordine del 70% con un rendimento inferiore al 50%”.

A mio avviso il Dr. __________, con quest’ultima

affermazione, non distingue se l’inabilità lavorativa da lui considerata faccia

riferimento all’ultima attività espletata come magazziniere, oppure ad

un’attività adatta allo stato di salute. In questo contesto va pure detto che

dopo la mia valutazione peritale 15.4.2013 ritenevo l’assicurato, in qualità di

magazziniere, inabile al lavoro in misura totale del 100% a partire dal

25.1

, pur ammettendo che ad un trattamento analgesico proporzionato vi

sarebbero state, dal lato medico teorico, mansioni ancora espletabili

nell’attività lavorativa abituale; va inoltre osservato che pure il

sottoscritto, riteneva l’assicurato, il 15.4.2013, in un’attività adatta allo

stato di salute, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale

di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, dal 25.1.2013.

Considerando tutti i dati oggettivi finora acquisiti

e dopo l’ultima valutazione peritale del 15.4.2013, posso affermare che lo

stato di salute dell’assicurato non è sostanzialmente mutato a tal punto da

modificare la capacità funzionale e di carico residua da me profilata il

15.4

; la valutazione della capacità lavorativa in attività solita

rispettivamente adatta allo stato di salute, ritenuta il 15.4.2013, è dunque

tuttora valida” (doc. XXX/1)

Con scritto

del 26 gennaio 2015 il dr. med. __________, dopo aver visitato l’insorgente, ha

affermato:

" (…)

Come già affermato in precedenza, il quadro clinico

è persistente e incompatibile con la sua attività professionale, ma con

qualsiasi altra attività professionale deve essere ritenuto inabile al 100% in

relazione alle importanti lombalgie e alla presenza di un riassorbimento osseo

intorno alle viti di stabilizzazione dell’impianto lombo-sacrale che è stato

posizionato.

Effettivamente gli esami per immagini mettono in

evidenza una zona di riassorbimento osseo che testimonia di una mancata tenuta

dell’impianto e pertanto questo risulta essere in relazione con la

sintomatologia dolorosa accusata dal paziente soprattutto nei cambiamenti di

posizione.

Un’attività professionale in questo contesto è

improponibile” (doc. XXXIV/1)

Il 16

gennaio 2015 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Le posso confermare che lo stato di salute legato

alla problematica alla colonna vertebrale del Signor RI 1 resta immutato

rispetto al mio precedente rapporto del 22.05.2014.

Il Signor RI 1 continua ad non essere più in grado a

svolgere lavori che richiedano sforzi fisici già modici, o lavori che

richiedono una prolungata posizione statica, o lavori nei quali si può

verificare la condizione in cui egli è sottoposto a dei movimenti improvvisi, o

lavori su terreni sconnessi, o lavori dove egli deve camminare per tragitti

superiori a 500 m. Egli è da ritenersi ancora inabile al lavoro al 100% fino a

quando non sarà effettuato l’intervento di revisione e stabilizzazione lombare

come descritto nello scritto del Dr. __________ del 14.11.2014” (doc. XXXIV/2)

2.5

Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora evidenziare

che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una

sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze

d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal

giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione del dr. med. __________ del 15 aprile 2013 (doc. AI 57-1

e seguenti), confermata dai medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________

e che ha, in particolare, concluso che l’insorgente, totalmente inabile al

lavoro nella sua precedente attività di magazziniere, è capace al lavoro in

attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi

descritte, con una diminuzione del rendimento del 50%.

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando che precede.

Il dr. med. __________ si

è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato

la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti

dalla visita effettuata presso di lui.

Al referto va

attribuita piena forza probante.

2.7

L’interessato contesta le

valutazioni del dr. med. __________ producendo alcuni referti del dr. med. __________,

FMH neurochirurgia e del dr. med. __________, FMH medicina generale.

Va

qui innanzitutto rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il

23.

gennaio 2014, ritenuto che

fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

In concreto le valutazioni

del dr. med. __________ e del dr.med. __________, nella misura in cui si basano

su visite ed esami effettuati successivamente al 23 gennaio 2014, non vanno

prese in considerazione per l’esito della procedura in esame.

Del resto, come si vedrà

qui di seguito, in ogni caso, i due specialisti non apportano elementi

oggettivi atti a sovvertire le valutazioni del dr. med. __________ e dei medici

SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________.

2.8

Il certificato del 23 maggio

2013.

del dr. med. __________ (doc. AI 65-1) non è d’aiuto al ricorrente, poiché

fornisce un giudizio diverso circa la capacità di lavoro dell’assicurato sulla

base dei medesimi esami presi in considerazione dal dr. med. __________. Il

referto si esaurisce in una descrizione dell’esito della TAC del 26 marzo 2013,

già presa in considerazione dal perito (cfr. doc. AI 57-3 “[…] il 26.3.2013

il neurochirurgo curante richiedeva una TAC della colonna lombare da L1 a S1:

si descrivevano […]”) e dello status postoperatorio complesso, di cui il

dr. med. __________ era ben cosciente (cfr. doc. AI 57-2 “anamnesi personale”),

che potrebbe implicare ulteriori interventi chirurgici a corto termine.

Neppure il successivo

esame lombare del 7 novembre 2013, discusso dal dr. med. __________ nel

certificato del 14 novembre 2013 (doc. AI 94-1) può sovvertire le convincenti

valutazioni del dr. med. __________, poiché, come rilevato dal medesimo perito

in data 7 aprile 2014 (doc. VIII/2), mettendo a confronto quanto oggettivamente

noto il 15 aprile 2013 con i dati oggetti evinti dalla TAC del 7 novembre 2013,

non emergono cambiamenti di rilievo tali da poter modificare la valutazione

della capacità funzionale e di carico residua e di conseguenza la valutazione

della capacità lavorativa.

Infatti dall’esame

del 7 novembre 2013 emerge (cfr. doc. VIII/2):

" esame

eseguito mediante scansioni assiali e completato con ricostruzioni

multiplanari. Immagini poste a confronto con precedente esame eseguito in data

02.07.2012

Si rilevano gli esiti di stabilizzazioni vertebrali con viti

transpeduncolari a livello del tratto L1-L5. Le viti appaiono posizionate

regolarmente in assenza di evidenti conflitti foraminali. Presenza di

Dispositivo

dispositivo. Intersomatico a livello L4-L5. Immodificato rispetto alla

precedente indagine. Rimozione delle viti a livello di S1 con rimaneggiamento

osseo per esiti chirurgici in corrispondenza della lamina posteriore destra. A

tale livello si apprezzano condizioni di sofferenza della articolazioni

interapofisarie con dimorfismo in esiti dell’articolazione di destra. Si

apprezzano contestualmente fenomeni ex-vacuo discale con riduzione in ampiezza

dei forami di coniugazione bilateralmente in accordo a discopatia. Presenza di

alterazione della muscolatura para-vertebrale con verosimile tessuto fluido

almeno in parte cicatriziale localizzato nel contesto della muscolatura a

livello L5/S1. conclusioni: 1. presenza di esiti di stabilizzazione vertebrale

mediante viti transpeduncolari. 2. Rimozione delle viti a livello di S1 con

raccolta fluida a livello della muscolatura para-vertebrale bilaterale. 3 Alterazione

del disco con protrusione che determina riduzione in ampiezza dei forami. 4.

Alterazione dell’articolazione faccettaria destra in esiti chirurgici con

laminectomia posteriore destra.”

Il 26 marzo 2013 la TAC

aveva avuto l’esito seguente (doc. VIII/2):

" Esiti di

stabilizzazione della rachide lombare da L1 sino a L5 con fissazione

transpenducolare e protesi discale L4-L5. Esiti di emilaminectomia destra L5 ed

L4. Esiti di asportazione della vite transpenducolare sn L1 e di rimozione

delle viti di stabilizzazione in corrispondenza di S1. Mezzi di sintesi

correttamente posizionati, integri, in sede. Spazio L1-L2: modesto bulging

discale circonferenziale, non stenosi canalari o foraminali. Spazio L2-L3:

manifestazioni osteocondrosiche da ernie di Schmorl. Protrusione discale

medio-laterale destra, non stenosi canalari o foraminali. Spazio L3-L4: reperti

di normalità. Spazio L4-L5: esiti di protesizzazione discale. Non evidenti

stenosi canalari o foraminali. Spazio L5-S1: degenerazione del disco intersomatico.

Protrusione discale circonferenziale con contatto disco-radicolare

intraforaminale bilaterale e stenosi ossea foraminale sn. Contatto

disco-radicolare sull’origine della radice S1 destra. Conclusioni: Esiti di

stabilizzazione del rachide lombare e protesi discale L4-L5. protrusione

circonferenziale L5-S1 con contatto disco-radicolare intraforaminale

bilateralmente e contatto sull’origine della radice S1 destra.”

In presenza di una

situazione valetudinaria sostanzialmente stabile, non vi sono motivi per

distanziarsi dalle conclusioni peritali (doc. VIII/2). Le considerazioni del 14

novembre 2013, del dr. med. __________, come quelle del 23 maggio 2013, sono un

diverso apprezzamento delle conseguenze sulla capacità lavorativa delle

patologie di cui è affetto l’insorgente e non evidenziano un peggioramento

dello stato di salute.

Quanto al certificato del

dr. med. __________ del 20 novembre 2013 (doc. AI 94-2), basti qui rammentare

da una parte che, a differenza del dr. med. __________, il curante non è

specialista nella materia che qui interessa (reumatologia e neurochirurgia), ma

in medicina generale (cfr. anche doc. 94-2:“non entro in materia in maniera

dettagliata alle sue molteplici domande poiché non rientrano nel mio campo di

conoscenza così particolareggiato in questo ambito

reumatologico/neurochirurgico, essendo un argomento ormai diventato troppo

specialistico per un medico generico”), e dall’altra che ha ritenuto

corretta la valutazione peritale (doc. 94-2: “Le posso tuttavia confermare

che la valutazione del Dr. __________ mi pare corretta sul piano

teorico/assicurativo non riscontrando contraddizioni evidenti nel suo referto

peritale sul piano medico/oggettivo. Come spesso avviene

il questi casi la realtà della vita quotidiana si discosta da quella

medico/teorica”). Anche il dr. med. __________, come il dr. med. __________,

ha accertato un grado d’incapacità lavorativa diverso, ma si è fondato sugli

stessi parametri a disposizione del perito.

Il 10 aprile 2014 il dr.

med. __________ ha riassunto le operazioni e gli interventi subiti

dall’interessato ed ha ribadito la necessità di procedere ad un intervento di

stabilizzazione, cioè di estensione della regione sacro-iliaca fino a TH10,

senza tuttavia apportare alcun elemento di novità (doc. X/G).

I successivi referti del

dr. med. __________ del 26 maggio 2014 (XVI/H1) e del 26 gennaio 2015

(XXXIV/I1), nonché quelli del dr. med. __________ del 22 maggio 2014 (XVI/H2) e

del 16 gennaio 2015 (XXXIV/I2), si fondano su esami e visite eseguite successivamente

all’emissione della decisione impugnata e dunque, di principio, non possono

modificare l’esito della presente procedura. Del resto, il perito, dr. med. __________,

il 15 dicembre 2014 (doc. XXX/1) ha comunque potuto escludere un peggioramento dello

stato di salute, essendo anche in questo caso, gli esiti della TAC del 16

maggio 2014 e degli esami della visita del 24 maggio 2014, sovrapponibili a

quanto già potuto accertare in precedenza. Il perito evidenza ad esempio che la

mobilità del rachide lombare costatata dal dr. med. __________ il 24 maggio

2014 (distanza dita-suolo 40 cm) non era peggiore di quella accertata al

momento della visita peritale (48 cm) e che l’”oswatry disability index” (ODI)

compilato in versione 2.0 il medesimo giorno è un questionario che ricalca il

vissuto del dolore dell’assicurato associato ai limiti funzionali da lui

percepiti e che di questi aspetti il dr. med. __________ era già in gran parte

a conoscenza, avendoli integrati nei dati soggettivi del referto del 15 aprile

2013 (doc. XXX/1). Non va poi dimenticato che la specialista in radiologia,

dr.ssa __________, attiva presso la __________ di __________, ha affermato,

circa la TAC eseguita il 16 maggio 2014, che “l’odierno controllo appare

pressoché sovrapponibile rispetto alla precedente indagine del 7.11.2013

eseguita in questa sede e visionata. (…) Le viti di stabilizzazione presentano

un decorso e posizionamento immodificato senza segni TC di riassorbimento

osseo. Immodificati gli esiti del pregresso intervento di rimozione di viti di

stabilizzazione nel contesto dell’emisoma sinistro di L1 e nel contesto di Sa.

Pressoché immodificati anche i restanti reperti (…)” (doc. XXX/1).

Il perito evidenzia che i

disturbi statici discussi dal Dr. med. __________ il 26 maggio 2014 erano già

noti durante l’esame peritale del 15 aprile 2013.

Non vi sono pertanto stati

peggioramenti di rilievo atti a modificare il grado d’incapacità lavorativa

attestati dal perito.

D’altra parte il

certificato del 22 maggio 2014 del dr. med. __________, non contiene elementi

medici oggettivi che possano far concludere per una diversa capacità lavorativa

del ricorrente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Il

generalista afferma che le condizioni generali di salute sono cambiate ed hanno

richiesto una nuova valutazione tramite una TAC effettuata il 16 maggio 2014 di

cui non dispone copia. Tuttavia, dal citato esame, come visto, emerge semmai

una stabilità dello stato valetudinario dell’insorgente. Inoltre il curante, pur

affermando che l’assicurato va considerato inabile al lavoro al 100% fino

all’intervento di revisione e stabilizzazione lombare non precisa se

l’incapacità concerne solo la precedente attività, per la quale anche il perito

lo ritiene completamente inabile, oppure anche attività leggere e confacenti al

suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte.

Del resto il dr. med. __________

ha poi affermato che “non posso esprimermi sui parametri assicurativi di

incapacità lavorativa applicati” dal perito “in base alle linee

direttive vigenti poiché terreno a me non conosciuto ma ritengo la sua

valutazione soggettivamente severa a scapito del mio paziente” (doc. H2).

Infine i certificati del

16 gennaio 2015 (doc. I2) del dr. med. __________ e del 26 gennaio 2015 (doc.

I1) del dr. med. __________, a prescindere dalla circostanza, già

più volte evidenziata, che, di principio, l'autorità giudicante deve

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 23 gennaio 2014

(doc. A; cfr. fra le tante: DTF

121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a), ritenuto che eventuali

peggioramenti intervenuti successivamente vanno semmai fatti valere nell’ambito

di un’altra procedura, oltre a fondarsi su quanto successo dopo la

decisione impugnata, e dunque non essere utili per le presente procedura, non

sono comunque d’aiuto al ricorrente. Il dr. med. __________ conferma che “lo

stato di salute legato alla problematica alla colonna vertebrale” del

ricorrente “resta immutato rispetto al mio precedente rapporto del

22.05.2014” (doc. I2), mentre il dr. med. __________ ribadisce che il

quadro clinico è persistente ed incompatibile con la sua attività

professionale, aggiungendo, tuttavia sulla base di una visita del 26 gennaio

2015, ossia su dati ben posteriori a quelli che determinano il limite temporale

entro il quale il Giudice delle assicurazioni sociali deve fondarsi per

valutare la correttezza della decisione impugnata, che anche in attività leggere

l’interessato è incapace al lavoro al 100%.

A questo

proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la

differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e

il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle

conclusioni della perizia reumatologica del dr. med. __________, del 15 aprile

2013 (doc. AI 57-1), completa, motivata, convincente e priva di contraddizioni,

che conclude per un’incapacità lavorativa completa nella precedente attività ed

una capacità al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore,

ma con una diminuzione del rendimento del 50%. A questo proposito la censura

della ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe in contraddizione

con quanto affermato dal perito a pag. 8 va disattesa.

L’insorgente fa

riferimento al seguente passaggio: “l’assicurato verrà prossimamente

valutato dal suo neurochirurgo curante Dr. __________ di __________, il quale

definirà l’ulteriore procedere terapeutico. Qualora la rivalutazione

neurochirurgica non dovesse sfociare in un reintervento neurochirurgico,

bisognerà convincere l’assicurato dell’utilità di un trattamento analgesico

adeguato, da instaurare in collaborazione con __________, dato che la

sintomatologia algica persistente attuale, contribuisce a ridurre il rendimento

lavorativo anche in attività adatta allo stato di salute”.

Ora, la circostanza che

l’interessato può lavorare ma con una diminuzione del rendimento è stata

inglobata nella valutazione della capacità lavorativa in attività leggere, poi

ripresa dall’amministrazione in sede di decisione. Infatti, il dr. med. __________

ha affermato che “in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%; la diminuzione del

rendimento menzionata potrebbe venire a cadere, qualora l’assicurato venisse

sottoposto ad un trattamento analgesico proporzionato all’intensità dei dolori

lamentati” (doc. AI 57-8). Prendendo in considerazione una diminuzione del

rendimento del 50% l’UAI ha pertanto agito correttamente. Quanto al fatto che

l’amministrazione non avrebbe messo in atto alcuna misura di carattere medico

volta a migliorare lo stato di salute dell’assicurato, va rilevato che in sede

di decisione l’UAI ha semmai ingiunto all’assicurato di sottoporsi a tali cure,

di sua competenza, ricordandogli, con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGA, che

in fase di revisione l’amministrazione avrebbe verificato se ciò è avvenuto e

avrebbe valutato se, in caso contrario, in futuro, una riduzione della

prestazione potrebbe entrare in linea di conto.

Ne segue che non può

essere rimproverato all’amministrazione di non aver adottato una misura di

competenza dell’assicurato (sottoporsi ad un trattamento analgesico o recarsi

presso il __________).

Per quanto concerne invece

l’operazione proposta dal dr. med. __________, più incisiva, ossia un

reintervento chirurgico, l’UAI non l’ha imposta al ricorrente e non è oggetto

della decisione impugnata. Le critiche in merito al fatto che non è stato

valutato se un tale intervento è esigibile, sono pertanto irricevibili.

Quanto alla circostanza

che l’interessato, in futuro, secondo il dr. med. __________, dovrà sottoporsi

ad un ulteriore intervento e che pertanto non si sarebbe verificato un notevole

e duraturo miglioramento del suo stato di salute tale da giustificare la

riduzione della rendita, va evidenziato quanto segue.

Da una parte questo TCA

constata che malgrado il trascorrere del tempo, l’intervento più volte

prospettato non è ancora stato effettuato (cfr. presa di posizione del 16

gennaio 2015 del dr. med. __________, doc. I2). Per cui lo stato di salute come

giudicato il 15 aprile 2013 va considerato come stabilizzato e duraturo.

D’altra parte la

circostanza che con una nuova operazione il ricorrente potrebbe ulteriormente

migliorare, non modifica la valutazione effettuata dal perito il 15 aprile

2013, secondo la quale, lo stato valetudinario dell’interessato è già, in

parte, migliorato, anche senza alcun intervento.

Non trovano conferma

neppure le critiche secondo cui il perito, rispettivamente l’UAI non avrebbero

tenuto conto che l’interessato presenta numerose limitazioni della capacità

funzionale, segnatamente nel sollevamento e/o trasporto di carichi pesanti,

nella manipolazione di oggetti pesanti, nelle posizioni di lavoro o nelle

dinamiche particolari, nel mantenere posizioni statiche, nello spostarsi o nel

camminare per lunghi tragitti, nel salire e scendere le scale, nonché nello

stare in equilibrio / bilanciandosi e non avrebbe preso in considerazione i

limiti descritti dal dr. med. __________ e la circostanza che l’interessato può

sollevare solo 6 kg.

Il perito ha infatti

descritto le limitazioni funzionali al termine di un esame accurato ed

approfondito (doc. AI 57-11) e le ha prese in considerazione nell’ambito della

valutazione della capacità lavorativa residua del ricorrente, ritenendo

l’insorgente capace, in maniera ridotta, di sollevare pesi tra 6 e 10 kg (cfr. doc. AI 57-10: “giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività

che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua,

descritta nell’allegato”). Il medico SMR, dr. med. __________, ha poi

stabilito, nel rapporto finale del 18 aprile 2013, che l’interessato può

sollevare pesi, senza limitazioni, fino a 10 kg. Questa divergenza tra il perito ed il medico SMR, che non ha alcun influsso sulla valutazione della capacità

lavorativa del ricorrente, poiché fondata su quanto accertato dal perito, non

modifica neppure, come si vedrà in seguito, le professioni esigibili

dall’interessato, poiché, tranne per quanto concerne il trasporto di fiori e di

pane, ed in parte quella di operaio tuttofare, le altre professioni descritte

non comportano, di principio, il trasporto di pesi superiori ai 5 Kg.

A questo proposito il

ricorrente sostiene che il perito non avrebbe indicato in quale misura ed in

quali attività l’assicurato sarebbe inabile al lavoro e non avrebbe fornito

alcun giudizio circa i lavori ancora ragionevolmente esigibili.

Per costante

giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Ne segue che spetta al

consulente in integrazione professionale, come avvenuto in concreto indicare

quali professioni sono concretamente esigibili.

L’insorgente contesta

anche l’elenco dei lavori esigibili fornito dalla consulente in integrazione,

sostenendo che in un mercato del lavoro equilibrato, in Ticino essi non

sarebbero presenti (cfr. doc. I).

Al

proposito occorre innanzitutto ricordare che il concetto d’invalidità è

riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima

teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo

tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi

criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a

profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da

escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta

lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer

1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va

altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale,

sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente

al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29

marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007

del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Il TF ed il TCA hanno già

avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera

completa per persone che presentavano limitazioni importanti.

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione

attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo

fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle

attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di

sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È pure stato dichiarato in

grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in

mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una

funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a

livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da

risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38 del 3 marzo 2005).

È poi stato ritenuto

completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco

implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di

professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad

entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo

(riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle;

STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Con un giudizio I 27/06 e

U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazio-ne acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In concreto questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro

esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che

il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare in maniera completa con una riduzione del rendimento del 50% (cfr.

anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti).

Nel caso in esame la

consulente in integrazione professionale, nella valutazione del 5 novembre 2013

(doc. AI 88-1), ritenute le limitazioni funzionali indicate dal perito, dr.

med. __________, riportate dal medico SMR nel rapporto finale del 18 aprile

2013 (doc. AI 58-1), ossia carico massimo senza limitazioni 10 kg, alternanza della postura al bisogno, necessità di pause supplementari, mansioni a braccia

elevate molto ridotta, eretta e piegata in avanti molto ridotta, con rotazione

ridotta, salire e scendere le scale ridotta (doc. AI 88-1), ha concluso che “in

considerazione dei limiti sopra esposti, in linea generale si ritengono

esigibili tutte quelle attività semplici e ripetitive che non richiedono una

formazione professionale qualificata. Si fa dunque riferimento ad esempio al

settore industriale dove l’a. potrebbe occuparsi di lavori di produzione nel

campo dell’orologeria, della meccanica, della micromeccanica,

dell’elettromeccanica, dell’industria farmaceutica o alimentare oppure nei

settori abbigliamento, confezione o dei montaggi di componenti

elettromeccaniche o elettroniche. Potrebbe inoltre occuparsi di mansioni legate

al controllo della qualità.” (doc. AI 88-1).

La consulente ha poi

aggiunto che “per quanto riguarda il settore terziario vengono individuate

attività amministrative semplici come ad esempio la registrazione delle merci

di un magazzino, fatturazione, ecc. Sono inoltre esigibili attività di vendita

al dettaglio dove non viene richiesta una formazione specifica e rispettose dei

limiti funzionali dell’a. (vedi carico pesi) come ad esempio la vendita di

carburante o la vendita in un chiosco” (doc. AI 88-1).

La consulente ha poi

elencato le professioni individuate, ossia l’operaio generico (produzione,

imballaggio, controllo qualità….), l’addetto alla vendita ad esempio in

stazioni di servizio e/o cassiere, le funzioni amministrative semplici non

qualificate, l’addetto alla sicurezza: controllo di allarmi (lavoro da svolgere

in sede, non sul campo), l’operaio tuttofare, il custode, compatibilmente con i

limiti funzionali e l’autista addetto alla distribuzione e consegna di merce

(inferiore ai 10 kg) a domicilio (ad esempio pane, fiori).

Alla luce della

suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha, nel caso concreto, motivo

per mettere in dubbio le conclusioni della consulente né per quanto concerne

l’esigibilità delle citate professioni, né per quanto concerne la possibilità

effettiva di esercitarle nel nostro Cantone.

L’assicurato non può

essere seguito laddove contesta la presenza di sufficienti posti di lavoro in

Ticino per le professioni summenzionate o l’assenza di indicazioni concrete

circa le ditte presso le quali potrebbe svolgere le attività menzionate.

Le attività nel campo

della sicurezza, e segnatamente nella posa e nel controllo degli allarmi, negli

ultimi anni nel nostro Cantone hanno notoriamente subito un notevole incremento

e si sono sviluppate in maniera importante. Circa le attività amministrative

semplici, che l’interessato sostiene non essere in grado di esercitare, non vi

sono indizi in tal senso e del resto la stessa consulente evidenzia che l’UAI è

disposto a valutare un percorso di formazione ad hoc qualora siano date le

condizioni per un provvedimento di questo tipo.

Del

resto, circa l’assenza di una formazione professionale, il TCA sottolinea di

avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che

anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad

abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno

alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini

intellettuali (vedi, tra le altre, le STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014,

consid. 2.9 e riferimenti).

L’interessato

non può neppure essere seguito laddove sostiene, senza peraltro apportare

alcuna prova, che l’attività di custode avrebbe subito una notevole diminuzione

nel nostro Cantone o che il numero di posti di lavoro come addetto alla vendita

e cassiere presso stazioni di servizio andrebbe relativizzato. Anche per quanto

concerne le attività semplici e ripetitive nell’industria va rammentato che

proprio nel ramo industriale il Canton Ticino ha avuto un notevole sviluppo in

questi ultimi anni.

Solo per quanto concerne

le attività di operaio tuttofare e di autista addetto alla distribuzione e consegna

merce inferiore ai 10kg potrebbe incontrare qualche difficoltà supplementare

poiché la capacità funzionale residua nel sollevare pesi tra 6 e 10 kg è ridotta. Ritenuto tuttavia l’ampia paletta di attività descritte, il fatto che queste ultime

potrebbero non essere esigibili non è decisiva nel caso di specie.

Alla

luce di quanto sopra esposto questo Tribunale non ha alcun motivo per aderire

alle richieste dell’insorgente e deve concludere che in Ticino vi sono

sufficienti attività, descritte dalla consulente in integrazione professionale,

che per il ricorrente sono esigibili con le limitazioni funzionali descritte.

In queste condizioni

l’art. 8 Cost. fed., e meglio il principio della parità di trattamento, non è

stato violato.

2.9. Il 24 aprile 2014 l’UAI ha

chiesto di rettificare la decisione impugnata laddove fissa il diritto alla

mezza rendita con effetto dal 1° agosto 2013, domandando di anticipare la

riduzione al 50% già a partire dal 1° maggio 2013, poiché dagli ulteriori

accertamenti effettuati, e meglio dalla presa di posizione del 7 aprile 2014

del dr. med. __________, il miglioramento dello stato di salute non è avvenuto

nel mese di aprile 2013, bensì già nel corso del mese di gennaio 2013 (doc.

VIII/1-3).

In DTF 131 V 164 il TF ha

sostenuto che dal profilo dell'oggetto impugnato e dell'oggetto della lite è

irrilevante che l'assegnazione retroattiva di una rendita d'invalidità

degressiva e/o limitata nel tempo venga notificata con un'unica decisione

oppure per mezzo di più decisioni di stessa data. Valgono i principi posti in

DTF 125 V 413.

In concreto la decisione

nel suo insieme è oggetto del contendere e dell'esame di questo TCA.

Per l’art. 88a cpv. 1 OAI

se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di

svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il

bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il

cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del

diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e

presumibilmente continuerà a durare

Nella perizia del 15

aprile 2013, in seguito alla visita avvenuta il medesimo giorno, il dr. med. __________,

accertata una totale incapacità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente

professione ha stabilito che “in un lavoro adatto allo stato di salute”

l’assicurato è “abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale

di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50% (…)” (doc. AI

57-10).

Il 18 aprile 2013 il

medico SMR, dr. med. __________, sulla base del referto peritale ha precisato,

nel rapporto finale, che l’interessato, precedentemente completamente inabile

al lavoro, sarebbe stato capace al lavoro al 50% con effetto dal 16 aprile 2013

(doc. AI 58-2).

Da cui, in seguito al

raffronto dei redditi (di cui si dirà nei considerandi successivi), la

diminuzione del grado d’invalidità dal 1° agosto 2013 (tre mesi dal

miglioramento dello stato di salute, conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI).

Pendente causa,

interpellato espressamente in merito circa la data del miglioramento dello

stato di salute, il dr. med. __________ ha precisato:

" (…)

In merito posso affermare che è giustificata un’inabilità

lavorativa totale al 100% per qualsiasi tipo di attività a decorrere dal

19.5.2011 fino al 24.1.2013, questo per gli interventi neurochirurgici subiti

al rachide lombare ed i relativi periodi riabilitativi postoperatori

necessitati; successivamente, per l’ultima attività lavorativa espletata, di

magazziniere, con il mansionario descritto al capitolo “anamnesi sociale” della

perizia (pagina 4), è giustificata l’inabilità lavorativa totale del 100%

attestata dal medico curante a partire dal 25.1.2013, anche se, come scritto

nella valutazione peritale del 15.4.2013, ad un trattamento analgesico

proporzionato, vi sarebbero, dal lato medico teorico, mansioni ancora

espletabili nell’attività lavorativa abituale. D’altro canto, in un lavoro

adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato, sempre a partire dal

25.1.2013, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, calo del rendimento che

verrebbe a cadere, qualora l’assicurato venisse sottoposto ad un trattamento

analgesico proporzionato all’intensità dei dolori lamentati il giorno della

valutazione peritale del 15.4.2013.

In merito a quanto discusso sopra, ricorderemo come nei dati

anamnestici (pagina 3 della valutazione peritale del 15.4.2013) figura che il

neurochirurgo curante Dr. __________, riteneva l’assicurato abile all’attività

professionale, a partire dal 7.1.2013 nella misura del 100% con limitazioni che

riguardavano esclusivamente il sollevamento pesi superiori ai 20 kg." (doc. VIII/2)

Dagli atti emerge che il

27 dicembre 2012 il dr. med. __________ aveva ritenuto che l’insorgente, dal 7

gennaio 2013, sarebbe stato “abile all’attività professionale” al “100%,

le limitazioni sono esclusivamente legate al sollevamento di pesi superiori a 20 kg” (doc. AI 40-1). Il 25 gennaio 2013 il medico curante, dr. med. __________, ha certificato

un’inabilità lavorativa al 100% dal 25 maggio 2013 al 17 febbraio 2013 causa

malattia iniziata nel maggio 2011 (doc. AI 50-2). Il 29 gennaio 2013 anche il

dr. med. __________ ha certificato un’incapacità lavorativa totale dal 25

gennaio 2013 (doc. AI 51-1). Il 29 gennaio 2013 il dr. med. __________ ha

precisato che:

" (…) il

paziente ha voluto riprendere il lavoro al 100%, la situazione algica e

neurologica del paziente è andata sempre più peggiorando fino a determinare una

riacutizzazione dei suoi dolori irradianti alle gambe malgrado egli non abbia

sforzato il suo corpo in maniera eccessiva sul posto di lavoro.

Il paziente si è reso conto a questo punto, che si deve rendere

all’evidenza, che egli non riesce a svolgere la sua professione. Fallito questo

tentativo di reinserimento sul posto di lavoro voluto caparbiamente dal

paziente, non mi resta che attestare un’inabilità lavorativa al 100% dando

ragione ai colleghi specialisti che hanno valutato di recente questo

caso." (doc. AI 51-2)

Da parte sua, il 25

febbraio 2013, un funzionario dell’UAI ha precisato che “il 7 gennaio 2013

l’assicurato ha tentato la ripresa lavorativa al 100%. La ripresa non è andata

bene come attestano i certificati medici ricevuto nel frattempo (IL 100% dal

25.01.2013 al 17.02.2013 da parte del Dr. __________)” (doc. AI 52-1) ed il

medico SMR, dr. med. __________, il 26 febbraio 2013 ha attestato una capacità lavorativa dello 0% dal 25 gennaio 2013 (doc. AI 53-1).

Alla luce di quanto sopra

questo Tribunale deve ritenere che il miglioramento dello stato di salute, e

meglio la capacità lavorativa al 100% con riduzione del rendimento del 50% in

attività leggere e confacenti con le limitazioni descritte dopo aver eseguito

l’esame della funzionalità fisica, è stato accertato direttamente e sulla base

di elementi medici oggettivi solo in occasione della visita peritale del 15

aprile 2013 (doc. AI 57-1). Per il periodo precedente vi è una valutazione del

dr. med. __________ che riteneva possibile una ripresa nella precedente

attività al 100%, ripresa che si è poi rivelata incompatibile con lo stato di

salute dell’assicurato. Gli altri atti medici dei curanti, ed in particolare

dei dr. med. __________ e __________, che in quel periodo (gennaio 2013) meglio

conoscevano lo stato valetudinario del ricorrente, fanno stato di un’incapacità

lavorativa al 100% (cfr. in particolare il certificato medico del 29 gennaio

2013 del dr. med. __________ che ha attestato un’incapacità totale; doc. AI

51-1).

Ne segue che la decisione

dell’UAI di ritenere il miglioramento dello stato di salute a partire dal mese

di aprile 2013 è corretta e non va modificata.

2.10. Va ora esaminato se

l’amministrazione ha calcolato correttamente il grado d’invalidità del

ricorrente.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso in esame l’UAI ha

preso in considerazione un reddito da valido, non contestato, di fr. 63’700 che

l’interessato avrebbe potuto percepire nel 2011 (cfr. doc. AI 11-3).

Questo reddito va tuttavia

aggiornato al 2013, anno del diritto ad almeno mezza rendita AI.

Nel 2012, il salario

sarebbe ammontato a fr. 64’209.60 (+ 0.8% cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key

/lohnentwicklung/quartal.html), nel 2013 a fr. 64'659 (+ 0.7% www.bfs.admin.ch /bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key /lohnentwicklung/quartal.html).

2.11. Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr.

17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF

ha affermato che:

" (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non

ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della

giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la

più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;

cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie

économique, 10-2014, p. 86).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x

102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio

ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).

Non va invece preso in considerazione il salario,

inferiore secondo quanto sostiene l’insorgente, che potrebbe conseguire nei

grandi magazzini così come richiesto abbondanzialmente dall’interessato.

Infatti, al ricorrente incombe l’obbligo di ridurre il danno per cui è tenuto a

meglio sfruttare le sue capacità nelle professioni dove potrebbe conseguire un

reddito maggiore rispetto a quello da lui indicato.

L’insorgente

sostiene che i salari quale magazziniere in Ticino, rispetto alla Svizzera

tedesca sono inferiori del 20%, e non tenerne conto sarebbe contrario alla

parità di trattamento e violerebbe l’art. 8 Cost. fed.

L’assicurato

chiede in sostanza una riduzione del salario da invalido conformemente a quanto

stabilito dalla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.

I dati di riferimento

vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è

comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto

(cfr. sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2). Non vi è una

presunzione in tal senso (sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014; sentenza

9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).

In

concreto l’insorgente lavorava da 20 anni presso il medesimo datore di lavoro.

Interpellato il 19 luglio 2013 per sapere se durante questo periodo ha o meno

svolto ricerche di lavoro e, in caso di risposta affermativa, di volerle produrre

(doc. AI 80-1), il ricorrente non ha trasmesso alcunché. Agli atti vi è una

nota di una funzionaria dell’UAI, dove risulta che l’insorgente ha contattato

telefonicamente l’amministrazione affermando che “nei 20 anni in cui ha

lavorato presso __________ non ha fatto altre ricerche di lavoro. Sapeva di

essere sottopagato ma per timore di perdere il lavoro, e avendo una famiglia a

carico, si è accontentato del suo stipendio” (doc. AI 81-1).

Giustamente

l’UAI, con la decisione impugnata, ha pertanto stabilito che la riduzione per

il gap salariale non viene applicata poiché “l’assicurato ha lavorato più di

20 anni presso lo stesso datore di lavoro (__________). Ciò dimostra come

l’assicurato si sia accontentato di un salario modesto” e “l’assicurato

non ha inoltre effettuato nessuna ricerca di lavoro alfine di trovare

un’attività meglio remunerata”.

In

sede di ricorso l’insorgente non ha contestato quanto sopra, limitandosi a non

condividere le motivazioni “poiché il divario di salario costituisce un fatto

notorio che sussiste indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente

abbia effettuato o meno delle ricerche di lavoro alfine di trovare un’attività

meglio remunerata” ed ha ribadito che ciò costituirebbe una violazione

della parità di trattamento (doc. I).

In

realtà, nella misura in cui l’insorgente si è accontentato del salario

percepito, non ha diritto ad alcuna riduzione per gap salariale,

indipendentemente dalla differenza salariale rispetto ad altre regioni (cfr.

sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le

modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul

reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio,

la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il

problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha confermato quanto

stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6. L'UAI si richiama del

resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21

novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In

realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de

calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo

interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione

amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze,

laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato

corrispondeva a un multiplo di 5.”

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2 si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”

Nel

caso di specie, l’insorgente, nato nel 1966, è capace al lavoro al 100% in

attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con riduzione del

rendimento del 50%.

Nel

caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione del 5%, sulla base dei limiti

funzionali definiti dal SMR.

L’insorgente chiede

una riduzione complessiva del 25%.

Innanzitutto l’UAI non ha

considerato che il dr. med. __________ ha indicato una capacità funzionale

ridotta nel sollevare e/o trasportare carichi tra i 6 ed i 10 kg e non solo dai 10 kg. Per cui è necessaria un’ulteriore riduzione del 5%, per una riduzione

globale del 10% (minore retribuzione per le attività lavorative leggere).

Il ricorrente sostiene in

seguito che occorre una riduzione del 5% per il fatto di dovere l’assicurato

compiere un maggiore numero di pause e di avere un’importante limitazione di

carico, una riduzione del 5% per mancanza di conoscenza di nuove tecnologie

come pure di nuovi metodi di lavoro, facendo difetto il necessario “know how”

ed una riduzione del 5% per la scarsa scolarizzazione e la mancata conoscenza

di una seconda lingua nazionale e/o dell’inglese.

A

proposito della riduzione del rendimento, in una sentenza dell’11 marzo 2009

(inc. 32.2008.8), questo Tribunale ha già avuto modo di affermare:

" 2.16. In

concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale

del 10% per “attività leggera e le difficoltà di adattamento causate dal cambio

di attività e dalla prolungata inattività lavorativa” (doc. 53-2).

L’assicurato ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo

avviso troppo bassa, che avrebbe invece dovuto essere pari al 20%,

conformemente alla giurisprudenza federale in materia, vista la sua incapacità

lavorativa completa nella precedente attività e la ridotta capacità lavorativa in

attività adeguate (I).

Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA volta a chiarire i

motivi per i quali, contrariamente alla giurisprudenza federale in materia,

l’UAI non ha ritenuto opportuno applicare una percentuale di riduzione per

tenere conto del fatto che l’assicurato può esercitare un’attività lavorativa

adeguata solo a tempo parziale, l’ammini-strazione, con scritto del 10 febbraio

2009, ha confermato la correttezza della riduzione percentuale del 10%

stabilita nel rapporto della consulente IP del 27 settembre 2007. L’UAI ha

fondato la sua risposta sul rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 redatto

dalla consulente IP, del seguente tenore:

“ Su richiesta del TCA (vedi missiva del lodevole

Tribunale ricevuta in data 28 gennaio 2009), il giurista Signor X – nell’ambito

del suo mandato – mi chiede di giustificare ed eventualmente modificare le

riduzioni per svantaggi salariali applicate nel calcolo della CGR a favore

dell’A. ed esplicitate nel rapporto stilato dalla sottoscritta in data 27 settembre

2007.

Anzitutto

bisogna specificare che l’assicurato possiede una capacità lavorativa piena con

rendimento ridotto (aspetto più volte specificato nella perizia SAM ricevuta in

data 10 aprile 2007 in particolare a pag. 6) e non una capacità lavorativa del

60% come erroneamente riportato sia dalla vicecancelliera del TCA Sig.ra Y

(nello scritto citato sopra) che dal rappresentante legale dell’assicurato

nello scritto pervenuto al TCA in data 11 gennaio 2009.

Questa

distinzione è necessaria perché dà adito a fraintendimenti. La sottoscritta,

prediligendo la brevità/sintesi di scrittura ad una corretta espressione della

capacità lavorativa reale che ripeto essere del 100% con rendimento ridotto del

40%, ha erroneamente indicato – nella parte conclusiva del rapporto stilato in

data 27 settembre 2007 – una CL del 60%.

Una

capacità lavorativa completa con riduzione di rendimento, nel caso specifico,

vuol dire che l’assicurato può essere presente sul posto di lavoro in misura

completa (100%) ma il suo rendimento economico corrisponderà solamente al 60%

(del 100%). Questa diminuzione di rendimento è difficilmente quantificabile a

livello salariale, infatti vi saranno delle volte in cui l’assicurato starà

fisicamente meglio e quindi renderà economicamente di più e a volte il suo

danno alla salute influenzerà maggiormente il suo rendimento lavorativo

portandolo ad un prodotto minore del 60%, risulta quindi chiaro che un DL

difficilmente riuscirà a quantificare a livello salariale il rendimento

dell’assicurato, a meno che l’assicurato non lavori a cottimo.

Per tale

motivo durante l’elaborazione dell’incarto, in base alle indicazioni del SMR,

viene applicata una media salariale corrispondente al diminuito rendimento

medico-teorico, senza ulteriore riduzione salariale.

Il TFA

rileva che i dipendenti a tempo parziale non guadagnano necessariamente meno,

proporzionalmente parlando, dei lavoratori a tempo pieno, notoriamente negli

ambiti in cui esistono delle nicchie da colmare con dei lavori a tempo

parziale, molto ricercati dai datori di lavoro e remunerati di conseguenza.

Questo fattore di riduzione può essere considerato se l’attività esigibile

esaminata è un’occupazione essenzialmente femminile, inteso come posto di

lavoro femminile occupato da un uomo. Ciò non è il caso del nostro assicurato

che, nonostante il danno alla salute, possiede ancora un ampio ventaglio di

possibilità di impiego direttamente accessibili e confacenti al problema di

salute.

La

riduzione richiesta dal rappresentante legale può essere giustificata solamente

nel caso che, in una determinata categoria di attività a tempo parziale,

quest’ultima è meno remunerata in rapporto al tempo pieno.

Per

concludere, un’ulteriore riduzione per svantaggi salariali legati all’attività

a tempo parziale non viene applicata innanzitutto perché l’assicurato possiede

una capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto che non può essere

comparata ad un’attività a tempo parziale (es.: occupazione lavorativa pari al

rendimento economico) per i motivi summenzionati e, secondariamente, il

ventaglio di attività lavorative accessibili all’assicurato non presentano una

perdita di guadagno rispetto ad un impiego al 100% con rendimento al 100%.

Su tale base si ritiene conclusa

la lavorazione della pratica.”

(Doc. X/bis)

Al riguardo, il patrocinatore dell’interessato, nello scritto del

19 febbraio 2009, ha ritenuto non condivisibile la tesi espressa dalla

consulente IP (doc. XII).

Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi

dalla riduzione percentuale del 10% (per tener conto dell’attività leggera e

delle difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla

prolungata inattività lavorativa) stabilita dalla consulente IP nel rapporto

del 27 settembre 2007 (doc. 53-2).

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per

costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Non può, in particolare, essere condivisa da questo Tribunale la

richiesta del rappresentante dell’assicurato di applicare al reddito da

invalido una ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che

l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo

parziale.

Va infatti sottolineato che, come giustamente rilevato dalla

consulente IP nel suo rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 (cfr. doc.

X/bis), il Tribunale federale, in una sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

(…)

4.

Die Verwaltung hat im Einspracheentscheid vom 17.

August 2005 einen leidensbedingten Abzug vom statistischen Durchschnittslohn

mit der Begründung ausgeschlossen, der leidensbedingten Einschränkung sei mit

der Annahme einer auf 70% reduzierten Arbeitsfähigkeit in leichten bis

mittelschweren Tätigkeiten bereits Rechnung getragen. Sodann sei ein

Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt, weil der Versicherte ganztags mit

eingeschränkter Leistung arbeiten könne.

Das kantonale Gericht führt im angefochtenen

Entscheid aus, die Verwaltung habe die statistischen Angaben über die

Entstehung eines überproportionalen Lohnnachteils bei Teilzeitbeschäftigung

falsch interpretiert, handle es sich doch auch bei einer vollzeitlichen

Tätigkeit mit reduzierter Leistung um eine "Teilzeittätigkeit". Im

vorliegenden Fall sei dafür ein Abzug von 10% vom statistischen

Durchschnittslohn angemessen.

Weiter hat die Vorinstanz erwogen, der

Versicherte habe als an einer psychischen Erkrankung leidender Hilfsarbeiter

einen zusätzlichen Lohnnachteil in Kauf zu nehmen. Dem sei mit einem

zusätzlichen Abzug im Umfang von 5% vom Tabellenlohn Rechnung zu tragen.

5.

Die Vorinstanz begründet den erstgenannten Abzug

damit, der sog. Teilzeitabzug vom Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte

Leistungsfähigkeit in Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch

höhere Kosten des Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und

durch die das Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in

gleicher Weise auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob

dies zutrifft, ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE

132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch Ausführungen zur

Kognition betreffend Höhe des im konkreten Fall grundsätzlich angezeigten

Abzuges).

5.1 Indem das Eidgenössische Versicherungsgericht

(seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) unter dem Titel des Beschäftigungsgrades

bei Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug anerkannte, wollte es dem Umstand

Rechnung tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel überproportional

weniger verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 322 f.; vgl. überdies BGE 126 V 75 E. 5a/cc S. 78 und S. 79 in fine; AHI 1998 S. 175 E. 4b). Erfasst werden sollte mit diesem Abzug nur die eigentliche Teilzeitarbeit, nicht

aber eine vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit (vgl.

Urteile I 292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I 2/01 vom 24. Januar 2002,

E. 2b/ee). Das Gericht stützte sich bei der Begründung des Abzuges denn auch

auf die zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen über 90%) und prozentual

abgestuften Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und weniger bis maximal 90%)

differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 323). In

den Erläuterungen zu dieser Tabelle in LSE 1994 S. 30 wird sodann auf sich bei

einzelnen Kategorien von Arbeitnehmenden mit Teilzeitarbeit ergebende

Besonderheiten hingewiesen. Der Vorinstanz kann mithin darin nicht gefolgt

werden, dass der höchstrichterlich unter dem Titel Beschäftigungsgrad

vorgesehene sog. Teilzeitabzug auch Vollzeittätigkeiten mit eingeschränktem

Rendement umfasse.

5.2 Die Ursachen, weshalb Teilzeittätigkeiten in

der Regel überproportional niedriger entlöhnt werden als Vollzeittätigkeiten,

sind höchstens teilweise bekannt. Daher kann eine Gleichbehandlung der beiden

Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht damit begründet werden, bei

Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit wirkten sich

regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei

Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit

tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass

dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt,

lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden

könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen

für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit.

Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere

Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.

5.3 Zusammenfassend besteht keine

rechtsgenügliche Grundlage, um bei vollzeitlich mit reduzierter

Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten regelmässig eine über die Einschränkung

der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse

anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad

oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu

berücksichtigen. Was Beschwerdegegner und kantonales Gericht hiezu

vernehmlassungsweise vortragen, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise.

5.4 Fällt demnach der von der Vorinstanz mit

dieser Begründung vorgenommene Abzug im Umfang von 10% weg, muss nicht näher

auf die zusätzlich mit 5% bemessene Abzugsposition betreffend die

lohnbeeinflussenden Auswirkungen der psychischen Erkrankung eingegangen werden.

Denn es resultiert unabhängig von der allfälligen Rechtmässigkeit dieses

Abzuges ein Invaliditätsgrad unterhalb der für eine Invalidenrente mindestens

erforderlichen 40%.”

Nel caso di specie, analogamente a quanto stabilito nella sentenza

appena riprodotta, essendo l’assicurato, dal profilo medico, ancora abile a

tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 40%, in un’attività

adeguata, non è dunque possibile applicare una riduzione del reddito da

invalido per tenere conto del fatto che l’assicurato può effettuare un’attività

adatta solo a tempo parziale, come preteso dal rappresentante

dell’interessato.”

Ne segue che in concreto

la necessità di pause supplementari e il fatto di dover alternare la postura,

sono già comprese nella riduzione del rendimento del 50% e non possono

comportare un’ulteriore modifica del salario da invalido.

Inoltre, rammentato che la

riduzione può essere eseguita solo con multipli di 5, la circostanza che

l’interessato può sollevare pesi tra 6 e 10 kg in maniera ridotta e non in maniera normale fino a 10 kg, come ritenuto dalla consulente non è sufficiente per

aumentare la riduzione concessa dal 5% fino al 10%, essendo la differenza non

così importante.

Non può essere

riconosciuta neppure la, doppia, riduzione del 5% chiesta dall’insorgente per

l’assenza di conoscenza di lingue nazionali, la scarsa scolarità e la scarsa

conoscenza di nuove tecnologie. Da una parte l’insorgente conosce perfettamente

la lingua italiana e ha frequentato le scuole elementari e medie in Italia,

ottenendo un attestato (cfr. doc. AI 8-2), ciò che gli permette senza nessun

ostacolo di poter svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di

salute nel nostro Cantone. In secondo luogo la consulente in integrazione ha

rilevato di poter valutare la possibilità di attuare un percorso di formazione

ad hoc qualora vi siano le condizioni per un provvedimento di questo tipo

(disponibilità del datore di lavoro, mantenimento/recupero della capacità di

guadagno; cfr. doc. AI 88-1).

Infine una riduzione del

10% a causa di una minore retribuzione in attività leggere appare

sproporzionata, tenuto conto dell’età del ricorrente e delle attività

esigibili, potendo tutt’al più riconoscere un’ulteriore riduzione del 5% per la

necessità di svolgere attività leggere.

Ne segue che nel caso di

specie può riconoscersi, al massimo, una riduzione globale del 10% (5% per attività

leggere e 5% per le limitazioni descritte dal perito).

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 64’209.60, con quello da invalido di fr. 62’844 ridotto del 10% a

fr. 56'559.60 e poi del 50% a fr. 28'279.80, si ottiene un grado d’invalidità

del 56% che dà diritto a mezza rendita, come calcolato dall’amministrazione.

Va qui abbondanzialmente

evidenziato che, anche volendo ridurre del 15% in luogo del 10%, il salario da

invalido, si giungerebbe ad un grado d’invalidità del 58% che darebbe sempre

diritto a mezza rendita.

In queste condizioni il

ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 700.--andrebbero poste a carico dell’insorgente.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

2.13. Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente

il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31

dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il

diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria

(Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

In una sentenza pubblicata

in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza

giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente,

in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo

l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui

utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base

alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo

esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le

spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato municipale

sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della

capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza

e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene

conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve

tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per

lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di

vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la

situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.

4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto

retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR

2000 UV Nr. 3).

2.14. Nel caso di specie il

ricorrente, coniugato, padre di due figli nati nel __________ e nel __________,

a beneficio, mensilmente, di una rendita AI di fr. 1'786, di un assegno AFI di

fr. 1'119 e di una rendita del secondo pilastro di fr. 609, indica di essere

proprietario di un immobile il cui valore di stima ammonta a fr. 260’132.--

(cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria).

In una sentenza I 134/06

del 7 maggio 2007 il TF ha stabilito quanto segue:

" (…) prima

di potere eventualmente richiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la

persona interessata, nel limite dell'esigibile (la giurisprudenza federale

garantisce una riserva di soccorso ["Notgroschen"; v. RSAS 2003 pag.

522, B 52/02, consid. 5.3; inoltre sentenza 4P.158/2002 del 16 agosto 2002,

consid. 2.2]), deve di principio attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11

consid. 5a pag. 12; sull'esigibilità, per il richiedente, di gravare un

immobile e di assumersi un [ulteriore] debito ipotecario cfr. ad es. DTF 119 Ia 11

nonché Anwaltsrevue 8/2003 pag. 272, B 54/05). Ora, dalla documentazione

fornita dal ricorrente si evince che lo stesso dispone di una sostanza

sufficiente per potere pagare la propria legale nella procedura AI oggetto del

presente ricorso. In calce al modulo, presentato in questa sede, per la

richiesta dell'assistenza giudiziaria, l'autorità comunale ha indicato in fr.

301'696.- l'importo della sostanza risultante dalla tassazione 2003, emessa in

data 21 settembre 2005, mentre con la più recente decisione provvisoria di

fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 2 giugno 2006 la Cassa cantonale di

compensazione ha accertato in fr. 134'000.- la sostanza netta complessiva in

Svizzera o all'estero."

Nella sentenza pubblicata

in DTF 119 Ia 11, l’Alta corte ha affermato:

«(…)

Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit

public du Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision

selon laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs et grevé à

concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa

fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour mener le procès. Le requérant

doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat

l'assistance judiciaire; ce n'est que lorsque l'immeuble ne peut plus être

ultérieurement grevé que l'autorité cantonale tombe dans l'arbitraire (arrêt

non publié Z. c. K. et Juge-Instructeur II du district de Viège, consid. 6).

Cette solution est en accord avec la jurisprudence

cantonale et la doctrine, qui estiment également que le propriétaire d'un

bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par l'immeuble, autant

que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p. 273; Bâle-Ville:

BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid. 2a, 1986 p. 127

consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12 novembre 1980;

Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86 consid. 2; Berne:

Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989, citée dans ATF 118 Ia

no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et

administrative: les règles minima imposées par l'art. 4

Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit

suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52; RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach

der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990,

p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern,

thèse Zurich 1986, p. 81 en haut).

Ce principe ne saurait être tenu pour contraire à

l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de l'immeuble comme

telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire d'obtenir. Dans cette

optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut pareillement tenir compte de

la part du requérant dans une succession non partagée (RJN 1982 p. 114; la cour

de céans a rejeté le recours de droit public formé contre cette décision: arrêt

non publié dame B. c. Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2

février 1982, consid. 3b, qui relève que la recourante peut "obtenir un

prêt sur sa part successorale ou contracter un emprunt garanti par cette

part").»

In

casu, dalla tassazione fiscale per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio

2012 emerge che l’interessato, quale sostanza, aveva dichiarato fr. 260'132,

poi rettificata dall’autorità fiscale in fr. 326'870 “come alle risultanze

del catasto”. Sempre dalla medesima tassazione risulta un debito privato di

fr. 238'000 e una sostanza netta, prima delle deduzioni sociali per coniugati e

per figli minorenni, di fr. 96'702 (doc. 4).

Dal catastrino fiscale

risulta che l’immobile è detenuto a metà con la moglie (doc. 5), mentre dalla

scheda di calcolo della stima emerge che il valore complessivo dell’immobile è

di fr. 326'922 (doc. 6). L’ipoteca, al 31 gennaio 2014, ammontava a fr. 238'000

(doc. 7), gli interessi a fr. 8'806 (doc. 7).

Di conseguenza

l’insorgente è tenuto ad intaccare la propria sostanza, chiedendo un ulteriore

prestito ipotecario per far fronte al pagamento delle spese legali.

Non

va qui dimenticato che, determinante per la concessione di un eventuale

ulteriore mutuo ipotecario è il valore venale di mercato, di regola

calcolato dai periti degli istituti bancari e di norma più elevato di quello di

stima e che per una causa come quella in esame, di media difficoltà, il TCA riconosce,

nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di norma, un importo complessivo non

superiore a fr. 4'000, spese ed IVA incluse (cfr. ad esempio, l’inc.

36.2013.54, decreto del 14 aprile 2014, per un caso di media difficoltà, in cui

si è trattato di stabilire se l’attore aveva diritto ad indennità giornaliere

per perdita di guadagno sulla base di accertamenti effettuati da questo

Tribunale e dove non è stata indetta alcuna udienza; alla luce dei precedenti

giudicati da questo Tribunale è stato ritenuto giustificato riconoscere un

impegno complessivo di 15 ore, rimunerate, trattandosi di una causa di media

difficoltà, in ragione di fr. 220.-- all’ora per un importo complessivo,

comprensivo di spese ed IVA di fr. 3'743.30).

Ne segue che l’insorgente

non ha reso verosimile la sua indigenza e pertanto non può essere messo al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti