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Decisione

32.2014.23

Confermato il diritto ad una mezza rendita dal 1. novembre 2011 al 29 febbraio 2012, ad una rendita intera dal 1. marzo 2012 al 31 gennaio 2013 ed a una mezza rendita dal 1. febbraio 2013. Rinvio atti

24 novembre 2014Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme

sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con

riferimenti).

Giusta

l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della

rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado

di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita

per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

2.5. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le

proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag.

246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede

che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma

svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in

funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona

senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in

particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi

s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato

prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non

vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella

sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona

lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag.

139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia

domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del

congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di

famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia

che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto

"metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge

dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano

il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8

CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in

Plädoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in

SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334, 133 V

504 e 133 V 477.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento

delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

2.7. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, nella fattispecie in esame

l’Ufficio AI, applicando il metodo misto e sulla base dei dati forniti dalla

ricorrente, ha valutato al 50% la parte dedicata all’attività salariata e al 50%

la quota dedicata alle mansioni domestiche.

Tale

suddivisione deve essere confermata, la relativa conclusione essendo stata

presa sulla base delle dichiarazioni rese dall’assicurata in sede d’inchiesta

domiciliare del 28 novembre 2012 (doc. AI 59/1-7) che confermano i dati forniti

dal datore di lavoro: “(…) L’assicurata dichiara che in assenza del danno

alla salute avrebbe lavorato perlomeno in misura del 50%, considerato che le

figlie sono ormai cresciute. L’ultima attività di operaia tuttofare, per la ditta

del compagno, era svolta nella misura del 20% in ragione del fatto che lo stato

di salute era già compromesso. Lo stesso signor __________, presente

all’incontro, ha riferito che si trattava prevalentemente di un’attività

occupazionale e che la ridotta percentuale d’impie-go era da collegare

unicamente al viepiù peggiorato stato di salute. (…)” (doc. AI 59/2).

2.8. Per

quel che concerne la parte salariata l’Ufficio AI – ritenute le sette degenze presso la Clinica __________

(doc. AI 47/1-15) e visto il peggioramento dello stato di salute (cfr. il rapporto

medico del 15 luglio 2011 firmato dal dr. __________ e dal dr. __________,

medico capo rispettivamente medico assistente, del Servizio psico-sociale del

sottoceneri sub doc. AI 42/1-6) rispetto alla perizia psichiatrica del 30

ottobre 2006 del dr. __________ (cfr. doc. AI 14/1-15) – ha predisposto una visita presso il

medico psichiatra SMR dr.ssa __________ (doc. AI 54/1-2).

La

dr.ssa __________i, nel rapporto finale SMR con esame del 20 febbraio 2012

(doc. AI 56/1-8), posta un’incapacità lavorativa dell’80% tanto nella sua

attività abituale quanto in un’altra attività adeguata a contare dal dicembre

2008 e ritenuta un’incapacità del 40% quale casalinga, nel rapporto d’esame

clinico – esposti l’anamnesi e lo

status e posta la diagnosi di “(…) Disturbo schizzoaffettivo, tipo

depressivo (ICD 10 F 25.1) (…)” –,

ha espresso la seguente valutazione/conclusio-ne:

"

(…)

(…) L’A ha inoltrato domanda di prestazioni AI una

prima volta nel 2006. In quell’occasione era stata peritata dal Dr. __________

il quale aveva osservato una IL del 50% come salariata intesa come orario

ridotto e una CL totale come casalinga. Non erano state riconosciute

prestazioni AI non essendoci un grado d’invalidità e tale decisione era stata

successivamente confermata nella sentenza del TCA.

L’A. ha poi ripreso dal 2009 il lavoro presso la ditta

del compagno con orario di 9 ore settimanali, attività lavorativa che ha

interrotto dopo il ricovero in __________ dell’aprile 2011 anche per la

chiusura della ditta oltre che per i problemi di salute. L’A. ha cercato nel

2010 di intraprendere una scuola di massaggiatrice ma è stata interrotta per il

sopraggiungere dello scompenso psicopatologico responsabile

dell’ospedalizzazione in __________ dell’aprile 2012.

L’anamnesi, il decorso clinico, lo status

psicopatologico, confermano la diagnosi già precedentemente posta di un

disturbo schizzoaffettivo, di tipo depressivo (ICD10 F 25.1), caratterizzata da

un decorso cronico e che ha necessitato di ricoveri psichiatrici. L’attuale

quadro si caratterizza per la presenza soprattutto di una sintomatologia

negativa, difficoltà nelle relazioni interpersonali con isolamento (nonostante

l’A. abbia parlato di avere “tanti amici” la descrizione del suo quotidiano

indica rapporti interpersonali molto scarsi), difficoltà nella gestione e pianificazione

delle attività quotidiane.

Per quanto riguarda la IL come salariata questa era

stata valutata del 50% (orario ridotto) dal Dr. __________ nel 2006, non è

quindi possibile accettare la IL del 80% stabilita retrospettivamente dal Dr. __________;

il decorso clinico indica che effettivamente vi è stato un impoverimento delle

competenze relazionali, l’A non è riuscita a sviluppare una maggiore autonomia

dal convivente dal quale mantiene tuttora una dipendenza simbiotica,

l’equilibrio psichico è sempre precario nonostante la presa a carico

psichiatrica sia regolare ed adeguata, la strutturazione della giornata non è

completamente mantenuta.

Si valuta quindi un peggioramento della CL del 20%

(orario ridotto) a partire dal dicembre 2008 (in qualsiasi attività medico

esigibile) quando l’A è stata ricoverata, mentre dalla stessa data anche le

competenze come casalinga sono valutate con una CL del 60% da verificare

tramite inchiesta da parte delle Assistenti Sociali. I limiti funzionali sono

dettati da una ridotta caricabilità e capacità di adattabilità con comparsa di

spunti interpretativi, difficoltà di concentrazione, aumentata astenia, abulia,

ridotte competenze relazionali.

Considerandi

(…)" (doc. AI 56/8)

Nell’annotazione

del 23 aprile 2013 – considerati

il rapporto medico del 27 marzo 2013 della Clinica __________ firmato dal capo

servizio dr.ssa __________ e dal medico assistente dr.ssa __________ (doc. AI

65/1-3) e i rapporti della nona rispettivamente dell’ottava ammissione presso

lo stesso istituto nei periodi dal 03.08.2012 al 16.10.2012 e dal 07.03.2012 al

16.04.2012

(doc. AI 68/2-3 e 68/4-5) –

la dr.ssa __________ si é confermata nella valutazione del 20 febbraio 2012 riconoscendo

una incapacità lavorativa del 100% durante le ospedalizzazioni (doc. AI 71/1).

Quanto

alla parte casalinga –

nell’inchiesta domestica del 28 novembre 2011 (doc. AI 59/1-7) – l’assistente sociale ha concluso per un

grado d’invalidità del 42,5%.

L’Ufficio

AI – ritenute le risultanze

suesposte e vista l’annota-zione interna per l’incarto del 23 aprile 2013 (doc.

AI 72/1) – con la decisione

dell’11 febbraio 2014 ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1.

marzo 2012 al 31 gennaio 2013 (doc. AI 80/1-7).

2.9

L’Ufficio

AI, come accennato (cfr. consid. 1.4), con la decisione del 25 marzo 2014 ha annullato quella dell'11 febbario 2014 e riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza

rendita dal 1. novembre 2011 al 29 febbraio 2012, ad una rendita intera dal 1.

marzo 2012 al 31 gennaio 2013 e ad una mezza rendita dal 1. febbraio 2013 in avanti (XI/1).

L’amministrazione

è giunta a questo risultato in quanto –

considerata la valutazione della dr.ssa __________ secondo la quale dal dicembre

2008.

vi è una capacità lavorativa del 20% tanto nella sua attività abituale

quanto in un’altra attività adeguata (cfr. doc. AI 56/2) – ha ritenuto che il discapito economico

per la parte salariata è del 30% “(…) e non del 15% come erroneamente indicato

dall’amministrazione all’interno della decisione impugnata davanti al TCA

[ndr.: si riferisce alla decisione dell’11 febbraio 2014] (…)” (XI/1,

pag. 3).

In

effetti, ammessa la possibilità di riprendere, seppur in forma limitata, un impiego

nel suo precedente ambito di attività, è possibile procedere ad un confronto

percentuale per valutare la perdita di guadagno risultante dalla sua incapacità

lavorativa. In questo caso, per il calcolo del grado d’invalidità per la parte

salariata, si procede come segue: la percentuale di salariata diminuita della

percentuale residua di capacità lavorativa va moltiplicata per cento e divisa

per la percentuale di salariata. Nel caso concreto – considerata la parte salariata del 50% e la capacità

lavorativa residua nella medesima attività del 20% (cfr. consid. 2.7 e 2.8) – il grado d’invalidità per la parte

salariata è del 60% ([50 – 20] x 100 : 50 = 60) e il discapito economico per

questa parte si attesta al 30% (50 x 60% = 30%; in argomento, con un esempio

concreto e rinvii ad altri casi analoghi, cfr. il consid. 5 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013).

Il

tasso d’invalidità complessivo –

considerata anche la parte casalinga del 50% e il grado d’invalidità del 42,5%

stabilito dall’assistente sociale nell’inchiesta domestica del 28 novembre 2011

(cfr. consid. 2.7 e 2.8) – risulta

quindi essere del 51% ([50 x 60%] + [50 x 42,5%] = 51,25% arrotondato al 51% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

L’Ufficio

AI, con la decisione del 25 marzo 2014 (XI/1), ritenuti – dopo l’incapacità lavorativa del 20%

dall’ottobre 2002 e del 50% dall’ottobre 2006 (cfr. la perizia psichiatrica del

30.

ottobre 2006 del dr. __________ sub doc. AI 14/1-15) – i seguenti periodi di incapacità

lavorativa in qualsiasi attività:

" (…)

80% dal 01.10.2008 (recte: dicembre 2008; cfr. doc. AI 56/2)

100% dal 07.03.2012 (ricovero)

80% dal 17.04.2012

100% dal 03.08.2012 (ricovero)

80% dal 17.10.2012 percentuale da intendere quale riduzione

del

tempo di lavoro e continua.

(…)”. (doc. AI 81/5)

e

considerata la nuova domanda del maggio 2011 (cfr. consid. 1.1), ha pertanto

riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. novembre

2011.

(sei mesi dopo la domanda di prestazioni del maggio 2011 ex art. 29 cpv. 1

LAI) al 29 febbraio 2012, ad una rendita intera dal 1. marzo 2012 al 31 gennaio

2013.

(ex art. 88a cpv. 1 OAI e ritenuta l’inabilità del 100% durante l’ottava e

la nona degenza presso la Clinica __________ nei periodi dal 07.03.2012 al

16.04.2012

e dal 03.08.2012 al 16.10.2012; cfr. doc. AI 68/4-5 e 68/2-3) e ad

una mezza rendita dal 1. febbraio 2013 in avanti.

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122

V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità.

Ciò

detto questo Tribunale, limitatamente alla valutazione della capacità lavorativa,

non ha motivo per scostarsi dalla valutazione della dr.ssa Uslenghi che,

ritenuto un peggioramento dello stato di salute dal dicembre 2008 e considerata

un’ina-bilità lavorativa totale durante le degenze in clinica, ha riconosciuto,

da allora, un’inabilità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività lavorativa

(cfr. consid. 2.8).

Parimenti

– a prescindere dal fatto che non

è stata contestata e ricordato che un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2) – questo Tribunale può fare propria la valutazione

dell’assistente sociale che, nell’inchiesta domestica del 28 novembre 2011

(doc. AI 59/1-7), ha concluso per un grado d’invalidità del 42,5%. Questo vale

a maggiore ragione visto che il grado d’invalidità del 42,5% stabilito

dall’inchiesta è confermato pure dalla valutazione della dr.ssa __________ che

ha ritenuto che “(…) anche le competenze come casalinga sono valutate con

una CL del 60% da verificare tramite inchiesta da parte delle Assistenti

Sociali (…)” (doc. AI 56/8).

Per

contro, sulla sola base degli atti di causa, il TCA non può ritenere con la

sufficiente tranquillità che l’insorgente sia effettivamente reintegrabile in

qualsiasi attività lavorativa nella misura del 20%.

In

effetti, nel rapporto medico del 27 marzo 2013 (doc. AI 65/1-3), la dr.ssa __________

e la dr.ssa __________ hanno attestato che “(…) il grave quadro

psicopatologico rende impossibile pensare ad una reintroduzione della paziente

nel normale mondo del lavoro. La sospettosità, i viraggi del tono dell’umore,

le tematiche deliranti, rendono impossibile che ella possa mantenere un’attività

lavorativa (…)” e, circa la riduzione della capacità lavorativa, hanno

concluso che la stessa può considerarsi ridotta “(…) completamente. La

paziente risulta al momento in grado di svolgere solo attività in laboratori

protetti, affiancata da operatori socio-sanitari. (…)” (doc. AI 65/4).

Ora,

su questo aspetto – ancorché

rilevato nell’annotazione dell’8 aprile 2013: “(…) Si esprime [ndr.: si

riferisce alla dr.ssa __________] su una IL del 100% senza specificare da

quando e sulla possibilità di lavorare solo in ambito protetto. (…)” (doc.

AI 66/1) – la dr.ssa __________

non si è pronunciata chiaramente e nemmeno risulta l’abbia approfondito.

Va

qui inoltre rilevato che, gia nel rapporto medico del 15 luglio 2011 (doc. AI

42/1-6), il dr. __________ e il dr. __________, hanno evidenziato che “(…) considerando

l’evoluzione degli ultimi anni la prognosi lavorativa al di fuori di un

contesto protetto appare infausta. (…)” (doc. AI 42/3) e che sempre la

dr.ssa __________ e la dr.ssa __________, nel rapporto del 26 ottobre 2012

(doc. AI 68/2-3), hanno rilevato che “(…) durante la degenza, ella ha

lavorato presso il laboratorio di lavanderia della Clinica nell’ottica di

strutturare poi anche alla dimissione un’attività occupazionale adeguata. Tale

progettualità è tuttavia in seguito risultata irrealizzabile, data la forte

ambivalenza della paziente in tal senso. (…)” (doc. AI 68/3).

Si

deve pertanto concludere che, senza i necessari ulteriori accertamenti medici (una

valutazione delle capacità funzionali [EFL] non essendo rilevante vista la

patologia esclusivamente psichiatrica; in argomento cfr. la STF 8C_547/2008 del

16.

gennaio 2009 parzialmente pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 26 pag. 73 e la STCA

del 1. settembre 2010 [inc. 32.2010.38]), non è dunque possibile

concludere che l’insor-gente sia reintegrabile in qualsiasi attività lavorativa

(cfr. la STF 9C_136/2014 del 24 giugno 2014 per un caso il cui gli atti sono

stati rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti visto che il

dossier non conteneva sufficienti atti medici per poter concludere per una

capacità lavorativa solo in un ambito protetto).

2.10

Nella

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Ora,

rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso – ribadito che sulla sola base degli atti

di causa non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che

l’insorgente sia reintegrabile in qualsiasi attività lavorativa –, si giustifica il rinvio

degli atti all’amministrazione affinché metta in atto un approfondimento

medico volto a stabilire se effettivamente, e se del caso da quando, la

capacità di lavoro residua può essere sfruttata solo in un ambito protetto come

sostenuto dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________.

Di conseguenza, visto tutto quanto precede, la decisione del 25 marzo

2014.

deve essere annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda

conformemente ai considerandi e si pronunci circa l’effettiva reintegrabilità dell’insorgente

in qualsiasi attività, fermo restando il diritto di quest’ultima ad una rendita

intera dal 1. marzo 2012 al 31 gennaio 2013 ed ad almeno

mezza rendita dal 1 novembre 2011 al 29 febbraio 2012 e dal 1. febbraio 2013 in avanti, non contestato. Va a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314

il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte

ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel

caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di

rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In concreto, con la conferma diritto ad una mezza rendita dal 1.

novembre 2011 al 29 febbraio 2012, ad una rendita intera dal 1. marzo 2012 al

31.

gennaio 2013 e ad una mezza rendita dal 1. febbraio 2013 in avanti, su questo specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius

(cfr. anche la STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo

paragrafo).

Per

un caso in cui questo Tribunale ha proceduto in questo senso vedi la STCA del

17.

giugno 2013 (inc. 32.2012.239).

Una

volta effettuato l’accertamento medico necessario, se dovesse risultare che la

possibilità di sfruttare la capacità lavorativa residua è data solo in un

ambito protetto, allora l’Ufficio AI si determinerà nuovamente ritenuto che in

questa eventualità va riconosciuto il diritto ad una rendita intera.

2.11

Per

quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione del 25 marzo 2014 annullata

e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi

(cfr. consid. 2.9 e 2.10).

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio.

All’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA) che – vista

la nota d’onorario del 31 marzo 2014 (XIII/bis) e ritenuto l’ulteriore allegato

del 17 aprile 2014 (XVIII e doc. A) –

appare giustificato quantificare, spese comprese, in complessivi fr. 1'000.-- (IVA

inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 25 marzo 2014 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda ai sensi dei considerandi (cfr. consid. 2.9 e 2.10), fermo

restando il diritto della ricorrente ad una mezza rendita dal 1. novembre 2011

al 29 febbraio 2012, ad una rendita intera dal 1. marzo 2012 al 31 gennaio 2013

e ad una mezza rendita dal 1. febbraio 2013 in avanti.

2. Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà

alla ricorrente fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti