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32.2014.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 settembre 2014Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme

sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con

riferimenti).

Giusta

l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della

rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado

di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo

un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione

verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

2.7. Nella

fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), questo Tribunale, con STCA

del 13 ottobre 2009 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 141/1-29),

aveva annullato la decisione del 16 aprile 2009 –

decisione con la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato il

diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2007 al 31 marzo 2008 e ad un

quarto di rendita dal 1. aprile 2008 (doc. AI 98/1-2 e le motivazioni sub doc.

AI 96/1-3) – e rinviato gli atti

all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti medici, rendesse

un nuovo provvedimento.

Ottemperando

a quanto indicato da questo Tribunale l’Ufficio AI – che, nel frattempo (cfr. consid. 1.2), con decisione del 9

novembre 2009 (doc. AI 146/1-3), sfociata nella STCA di rinvio del 12 gennaio

2010 (doc. AI 157/1-7), aveva respinto la domanda AGI del 30 luglio 2009 (doc.

AI 113/1 e 127/1-6) – il 17 marzo 2010 ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 173/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare del 1° ottobre 2010 (doc. AI 205/1-76) risulta che i

periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________)

e neurologica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome depressiva persistente (ICD-10 F 34.9).

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

media gravità (ICD-10 F 33.1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Disturbo di personalità dipendente con note istrioniche

(ICD-10 F 60.7).

Fibromialgia.

Periartropatia omero scapolare cronica bilaterale con:

- piccola lesione parziale del sovraspinato alla

MRI del 17.2.2004.

Importante decondizionamento psicofisico.

Cefalee croniche di tipo in parte tensivo e in parte

emicranico.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Ipotiroidismo trattato (TSH attuale nei limiti di

norma).

(…)" (doc. AI 205/46)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) La

capacità lavorativa dell’A. nel suo impiego di cameriera ai piani è valutato

nella misura del 50% (intesa come rendimento pieno per quattro ore al giorno). (…)”

(doc. AI 205/53), il SAM ha concluso:

"

(…)

8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le menomazioni constatate si situano soprattutto nella

sfera psichiatrica ed in ambito muscolo scheletrico.

La valutazione psichiatrica della Dr.ssa med. R. __________

ha evidenziato una sindrome depressiva persistente, sindrome depressiva

ricorrente con espisodio attuale di media gravità, sindrome somatoforme da

dolore persistente e disturbo di personalità dipendente con note istrioniche.

La consulente riconosce al momento all’A. una percentuale d’incapacità lavorativa

pari al 50%, dove riconosce anche temporanee e più brevi fasi di peggioramento

con ricoveri che evidentemente trasformano il quadro in una situazione

d’incapacità lavorativa pari al 100%. L’A. appare alla consulente pesantemente

dolente, depressa, astenica, facile alla stanchezza, bisognosa di riposi

ripetuti. La sua percentuale del 50% va intesa come limitazione funzionale: 50%

di otto ore di media al giorno (circa quattro ore/die) visto che un orario

intero, anche a rendimento ridotto, l’A. non appare in grado di sostenerlo e

produrrebbe solo un peggioramento clinico. La prognosi a medio-lungo termine al

momento appare riservata. Las Dott.ssa __________, per quanto concerne la

percentuale d’incapacità lavorativa si allinea con le valutazioni dei colleghi

Dr. Med. __________ (prima perizia SAM 29.09.2008) e Dr.ssa med. __________

(vedi atto 20.11.2008, prima perizia SAM (ndr: recte 10.01.2008 prima perizia

CPAS; cfr. doc. AI 37/1-9).

Sul piano reumatologico il Dr. Med. __________, che

aveva già valutato l’A. il 21.08.2008, la rivede in una seconda visita dove

valuta una situazione invariata rispetto al suo ultimo consulto e ritiene l’A.

abile come cameriera ai piani in un lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto

nella misura del 20%.

Nella sfera neurologica il consulente Dr. Med __________

pone le diagnosi di cefalee croniche di tipo in parte tensivo e in parte

emicranico, per le qualli riconosce un’inabilità lavorativa massima del 10-15%

in occasione di cefalee più acute ed intense.

Complessivamente giudichiamo l’A. abile al lavoro al

50% nel suo ultimo impiego di cameriera ai piani e questo a partire dal gennaio

2007 periodo durante il quale sarebbe iniziato il quadro depressivo e si

sarebbe formulata la diagnosi di fibromialgia generalizzata (vedi atti 21.8.2006

e 15.10.2006).

Vanno riconosciuti periodi d’incapacità lavorativa

totale durante i periodi di degenza ospedaliera, in particolare dal 26.8 al

12.10.2007 (prima ammissione Clinica __________), 14.4 al 21.4.2008 (degenza

nel reparto di medicina interna dell’Ospedale __________), dal 7.1 al 6.5.2008

(degenza presso la Clinica __________), dal 6 all’8.5.2008 (degenza per motivi

ginecologici), dall’1 al 28.6.2008 (degenza per riabilitazione alla clinica di __________),

dal 23.7 al 20.8.2009 (degenza presso la Clinica __________), dal 24.10.2009 al

29.1.2010 (degenza presso la Clinica __________), dal 26.2 al 16.4.2010

(degenza presso la Clinica __________.

Le inabilità lavorative per motivi psichiatrici,

reumatologici e neurologici, a nostro avviso, non vanno sommate, ma integrate

in quanto considerano una sindrome da dolore cronico.

Il dolore somatoforme e la fibromialgia, il cui quadro

clinico è pure rappresentato da cefaleee, insonnia e stanchezza, sono diagnosi

sovrapponibili. Lo stesso disturbo viene quindi valutato da vari specialisti.

9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

Secondo la consulente psichiatrica non appare utile

procedere ad una riformazione visto il quadro, la scarsa-assente disponibilità

personologica ed i limiti culturali. L’A. andrebbe reintegrata nella sua attività

ad una percentuale del 50%, magari con un programma di aumento propedeutico del

ritmo di lavoro.

Dal punto di vista psichiatrico l’A. potrebbe svolgere

altre attività teoricamente esigibili, compatibili con l’età, livello culturale

e stato fisico, nella stessa percentuale già citata del 50%. Sempre nella sfera

psichiatrica per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, la consulente

Dr.ssa med. __________ raccomanda di persistere con la presa a carico

specialistica utile ripensare ad un’ulteriore modifica della farmacoterapia.

Reputa inoltre utile un programma di cura prima di procedere ad abdicare alla

patologia (programma di trattamento fisico, farmacologico psichiatrico,

psicoterapico individuale e di coppia, gruppi psicoeducazionali). La consulente

è consapevole della delicatezza e dell’insidiosità del quadro che il Dr. med. __________

sottolinea giungendo a conclusioni di contenuto fortemente pessimistico sulla

prognosi che appaiono congrue e comprensibili ma, la consulente ritene che sta

a loro come tecnicici, poter-voler sperare in un futuro migliore per l’A. La

consulente non ritiene utile alla prognosi dell’A. misconoscere una seppur

limitata potenziale capacità di “recupero”, condivide che il quadro sia stabile

da tempo e quanto ciò renda difficile immaginare una prognosi positiva (almeno

al momento) ma crede anche necesario richiamare l’A. ad una maggiore

partecipazione al suo percorso di cura. Chi perderà di più sarà l’A. se non le sarà

intimato di reagire, di non abdicare sino a non avere più una vita che sia

degna d’essere vissuta. Abile come casalinga al 65%.

Sul piano reumatologico, il consulente Dr. med. __________

ritene che l’A. sia in grado di svolgere un lavoro che possa comportare anche

mansioni pesanti o mediamente pesanti a tempo pieno ma con un rendimento

ridotto nella misura del 20%. Il lavoro dovrebbe evitare movimenti eccessivamente

ripetitivi con le spalle attorno e sopra l’orizzontale. Il consulente elenca

inoltre nel suo consulto i limiti funzionali presentati dall’A. Non ritiene vi

siano da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. La capacità

lavorativa è lievemente diminuita a causa dei problemi alle spalle, particolarmente

alla spalla ds. La fibromialgia inoltre riduce lievemente la capacità

lavorativa attraverso i dolori, i disturbi del sonno e la stanchezza. Il

consulente non ha proposte terapeutiche. Come casalinga l’A. é inabile al

lavoro al massimo nella misura del 20%.

Nella sfera neurologica l’A. presenta un’inabilità

lavorativa del 10-15% al massimo in occasione di cefalee più acute ed intense.

Il consulente non ha proposte terapeutiche dal punto di vista esclusivamente neurologico

che possano migliorare la capacità lavorativa dell’A. Ritiene però che le

terapie per una sindrome dolorosa cronica possano eventualmente essere utili

anche per il trattamento di base delle cefalee. Ritiene inoltre l’A. abile al

100% in qualità di casalinga.

Complessivamente giudichiamo l’A. abile al 65% come

casalinga (inabilità lavorativa del 35% per motivi psichiatrici, nella quale

vengono integrate un’incapacità lavorativa del 20% per ragioni reumatologiche).

In un mestiere adatto, nel quale riconosciamo anche

l’ultima attività di cameriera ai piani e la precedente di operaia agricola,

valutiamo l’A. abile al 50%, questo a partire dal gennaio 2007, allorquando

venivano diagnosticati i primi stati depressivi e veniva posta la diagnosi di

fibromialgia. A partire dal gennaio 2007 vanno risconosciuti i periodi

d’inabilità lavorativa durante le degenze ospedaliere come al punto 8.

10

OSSERVAZIONI e

RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Per quanto riguarda il diritto all’assegno di grandi

invalidi (domanda posta dal Tribunale cantonale delle assicurazioni)

giudichiamo che in considerazione della valutazione reumatologica non vi siano

i presupposti per tale aiuto. L’A. mantiene una capacità lavorativa dell’80% in

un lavoro anche con mansioni pesanti o mediamente pesanti, ciò che presuppone

che l’A. abbia una buona autonomia ed indipendenza. Come ben descritto nel

consulto della Dr.ssa med. __________, psichiatra, l’A. va piuttosto stimolata

per recuperarla ad una maggiore partecipa- zione nel suo percorso di cura, mentre

proposte di lavoro sulla coppia potrebbero favorire un cambiamento dell’A. sostenendo

il coniuge ad un presenza alternativa alla presa a carico ed il tutoraggio, che

di fatto mantiene viva la mancanza di autonomia sulla base di una guadagno

secondario della malattia.

La consulente psichiatra si esprime sull’assegno grandi

invaliditi (allegato al suo consulto) dove ritiene che le patologie psichiatrice

determinano una percentuale d’inabilità lavorativa del 50%, che non giustifica

l’intervento di terzi per attività di base della vita quotidiana che

solitamente si producono per percentuali superiorei. C’è anche da rilevare che

non necessariamente l’azione di aiuto di familiari a un soggetto è congrua con

il tipo di limite oggettivo ma piuttosto determinato dall’eventuale presenza di

un disturbo di personalità (es. dipendente) e da rapporti interpersonali

viziati da dinamiche psicologiche.

Nella relazioni della collega Dr.ssa med. __________

(atto dell’1.9.2009, allegato per grandi invalidi, prima perizia SAM) si legge:

- punto 3 la collega Dr.ssa med. __________

ritiene di verificare la presenza di un quadro di grande invalidità che non

rilevo almeno dal punto di vista psichiatrico;

-

punto 4 sempre la Dr.ssa

med. __________ considera che lo stato non possa essere migliorato: mentre la

nostra consulente Dr.ssa med. __________ non crede sia così; insiste sulla

necessità di un lavoro che coinvolga i coniugi per favorire un’uscita da

dinamiche di coppia che rischiano di divenire perverse e insiste sulla

necessità di un aggiustamento farmacologico con maggiore presenza di

neurolettici a pieno dosaggio.

-

al punto 4.4 la Dr.ssa Med.

__________ denuncia la necessità di “sorveglianza” che, secondo la Dr.ssa med__________,

sembra un eccesso, in quanto appare bisognosa e arresa ma non da sorvegliare.

-

punto 5.3 necessità di

presenze di sostegno più emotivo che non pratico. La nostra consulente Dr.ssa __________

insiste anche per la presenza di una dinamica di resa e di abdicazione con la

quale non si dovrebbe colludere.

Domande particolari non ne sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all’Ufficio AI, la decisione di inviare una copia della nostra perizia al

medico curante affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 205/53-57)

Nell’ambito

della procedura concernente il ricorso contro la decisione del 18 gennaio 2011

di rifiuto AGI (cfr. consid. 1.2) –

viste anche le divergenze emerse tra le valutazioni della dr.ssa __________ e

quelle del dr. __________; vedi al riguardo lo scritto 7 marzo 2011 del dr__________

indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 232/3-8) con la relativa presa di posizione 7

aprile 2011 del SAM con riprodotta integralmente la presa di posizione della

dr.ssa __________ del 25 marzo 2011 (doc. AI 239/1-4 e 239/5-8) e lo scritto 24

maggio 2011 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 253/3-5) con

relativa annotazione 7 giugno 2011 con la quale il medico SMR dr. __________

non ha ritenuto doverlo sottoporre alla dr.ssa __________ (doc. AI 255/1) –, questo Tribunale, con ordinanze 20

ottobre e 18 novembre 2011 (doc. AI 269/1-2 e 273/1-6), ha ordinato una perizia

giudiziaria a cura dell’Aerztliches Begutachtungs-istitut (__________) di __________.

Nella

perizia giudiziaria del 20 settembre 2012 (doc. AI 287/2-37) i periti dell’__________,

posta la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosen mit Einfluss auf die

Arbeitsfähigkeit

1. Reziedivierende depressive Störung,

gegenwärtig mittelgradige bis schwere Episode (ICD-10 F33.1)

Considerandi

2.

Chronische Therapieresistente

Fibromyalgie (ICD-10 M79.0)

- ausgepragte allgemeine muskuläre

Dekonditionierung mit reaktiven Myogelosen im Nackenschultergürtel bei

Adipositas

3.

Generalisiertes Schmerzsyndrom

(ICD-10 R52)

- chronische Spannungskopfschmerzen

5.2

Diagnosen ohne Einfluss auf die

Arbeitsfähigkeit

1.

Anamnestich bilaterale

Periarthropathia humeroscapularis chronica (ICD-10 M75.9)

- radiomorphologisch in einem

Schulter-MRT von Februar 2004 kleine Tendinitis des M. supraspinatus mit

kleiner Läsion, leichte Bursitis subdeltoidea und leichte akromioklavikulare

Arthrose

2.

Metabolisches Syndrom

- Adipositas (BMI 34 kg/m2) (ICD-10

E66.0)

- arterielle Hypertonie (ICD-10

I10)

- Dyslipidämie (ICD-10 E78.2)

3.

Substituierte Hypothyreose (ICD-10

E03.9)

- aktuell euthyreot

4.

Grenzwertiger Eisenmängel

- Ferritin unter dem Referenzwert,

substitutionsbedürftig

- keine Anämie festellbar

(…)" (doc. AI 287/30)

hanno

formulato la seguente valutazione globale:

"

(…)

6.

Gesamtbeurteilung

Die Konklusion dieses Gutachtens wurde durch einen

multidisziplinären Konsensus mit den unterzeichneten Untersuchern erarbeitet.

6.1

Allgemeines

Die 1960 in __________ eborene Explorandin hat aus

ihrer noch andauernden Ehe einen 1977 geborenen Sohn und eine 1984 geborene

Tochter. Beide wohnen am gleichen Ort, es besteht ein regelmässiger Kontakt.

Die Explorandin wird von ihrem IV-berenteten Ehemann im Alltag in sämtlichen

Bereichen umsorgt und begleitet. Er führt den Haushalt, fährt sie zu den

ambulanten Behandlungen und Therapien usw.. Die Explorandin habe 7

Grundschuljahre in __________ absolviert und ist 1992 in die Schweiz gekommen. Über die Tätigkeit in __________ und bis 2002 in der Schweiz ist in den Akten nichts dokumentiert. Ab 2002 war sie saisonweise in Hotels

angestellt, zuletzt vom 1.4.2006 bis 31.10.2006 im Hotel Garni in __________.

Dort wurde sie ab 22.6.2006 arbeitsunfähig geschrieben. Sie erhielt noch

Krankentaggeldzahlungen bis zum November 2007. Parallel hatte sie offenbar noch

eine Anstellung für 2 h/d, an 5 Tagen pro Woche in einer Abwartsanstellung, was

sie ebenfalls im Jahr 2006 beendet habe. Derzeit ist sie 3x pro Woche

nachmittags für 2 Stunden in der Tagesklinik. Auch sonst habe sie viele

Arztbesuche und Termine. Die Explorandin hält sich für vollständig arbeitsunfähig.

6.2

Arbeitsfähigkeit in der angestammten

und in anderen Tätigkeiten

Die Explorandin gibt subjektiv multiple Beschwerden an.

Bei näherer Befragung, wo sie denn überall Schmerzen habe und diese am

stärksten seien, gibt sie zuerst einzelne Körpergegenden an, zählt

schlussendlich aber praktisch alles auf, sodass die Schmerzen eigentlich

überall und überall am stärksten sind. Zudem habe sie Depressionen.

Den subjektiv geklagten Beschwerden entsprechend im

Vordergrund steht die Evaluation aus Sicht des Bewegungsapparates. Bei der

Explorandin kann bei den praktisch überall vorliegenden Beschwerden eine sehr

geringe Befundlage festgestellt werden, im Vordergrund steht eine deutliche

Dekonditionierung. Es kann aufgrund der diagnostischen Kriterien von einer

therapieresistenten Fibromyalgie gesprochen werden, entsprechend einem

multilokulären Schmerzsyndrom. An verschiedenen Orten sind reaktive Myogelosen,

vor allem im Nackenschultergürtelbereich feststellbar. Wie der Beurteilung im

rheumatologischen Teilgutachten zu entnehmen ist, sind körperlich schwere und

anhaltend mittelschwere Tätigkeiten ungeeignet. Für körperlich leichte, wechselbelastende

Tätigkeiten, ohne Einnahme von Zwangshaltungen, mit Lastenheben bis zur Taille

von maximal 10 kg, ohne längeres Zurücklegen von Gehstrecken oder Gehen auf

unebenem Terrain besteht eine 80 %-ige Arbeits- und Leistungsfähigkeit.

Ergänzend wurde die neurologische Untersuchung

durchgeführt, welche keine spezifischen Befunde ergab, insbesondere liegt keine

radikuläre Symptomatik vor. Es können chronische Spannungskopfschmerzen zur

Kenntnis genommen werden. Aus neurologischer Sicht ist die Arbeitsfähigkeit

nicht wesentlich eingeschränkt.

Aus allgemein-internistischer Sicht steht die

Adipositas im Vordergrund, welche mittel- und langfristig relevant ist für den

Gesundheitszustand, hinsichtlich Arbeitsfähigkeit diese jedoch nicht tangiert.

Aus psychiatrischer Sicht kann bei der Explorandin die

seit Jahren bestehende affektive Störung auch aktuell festgestellt werden. Es

ist über die Zeit gemittelt von einer mittelgradigen depressiven Episode

auszugehen bei einer rezidivierenden depressiven Störung. Intermittierend kommt

es zu schweren Auslenkungen, was dann auch jeweils zu kurzen Hospitalisationen

führte.

Neben der objektivierbaren depressiven Störung liegt

darüber hinaus jedoch eine ausgeprägte Regression vor, die von der depressiven

Störung zu trennen ist. Diese Regression erklärt, weshalb die Explorandin

überhaupt nichts mehr tut, weder ausserhäuslich noch häuslich. Sie wird durch

ihre Umgebung, insbesondere den Ehemann, wie ein kleines Kind von sämtlichen

Tätigkeiten entlastet. Die Arbeitsfähigkeit aus psychiatrischer Sicht ist

aktuell und über die Zeit gemittelt im Erwerbsbereich auf 50 % eingeschränkt.

Zusammenfassend resultiert aus interdisziplinärer

Sicht, dass bei der Explorandin in der angestammten Tätigkeit und in

Verweistätigkeiten von einer 50 %-igen Arbeits- und Leistungsfähigkeit

auszugehen ist. Die geringen Leistungseinbussen aus somatischer Sicht wirken

sich nicht additiv aus, da aus psychiatrischer Sicht bereits ein grosser

Pausenbedarf vorgegeben ist, der auch somatisch genutzt werden kann. Das Pensum

könnte über 6-8 Stunden pro Tag umgesetzt werden, je nach Möglichkeiten, bei

einem theoretischen Arbeitsplatz Pausen einzusetzen.

6.3

Beginn der Arbeitsunfähigkeit

Aufgrund der anamnestischen Angaben, unserer

Untersuchungsbefunde, der vorliegenden Dokumente sowie der früher attestierten

Arbeitsunfähigkeiten ist unsere Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sicher seit

dem Gutachten im SAM vom September 2008 zu bestätigen.

6.4

Arbeitsfähigkeit im Haushalt und

Stellungnahme zur gemischten Methode

Aufgrund der vorliegenden Akten scheint uns nicht ganz

klar, zu wie viel Prozent erwerbstätig die Explorandin eingestuft werden soll.

Letztlich muss die IV-Stelle dies vornehmen. Wir können die medizinisch-theoretischen

Grundlagen dazu liefern.

Aufgrund der objektivierbaren Befunde ist die

Arbeitsfähigkeit aus somatischer Sicht im Haushalt gering eingeschränkt. Die

Einschränkungen aus psychiatrischer Sicht wirken sich in häuslicher Umgebung

bei freier Zeiteinteilung deutlich weniger aus als im Erwerbsbereich. Zusammen

ist von einer Einschränkung im Haushalt von 30 % auszugehen. Eine adaptierte

Erwerbstätigkeit ist der Explorandin aus medizinisch-theoretischer Sicht neben

dem Haushalt zumutbar.

6.5

Stellungnahme zur Selbsteinschätzung

der versicherten Person

Die Explorandin haIt sich für vollständig

arbeitsunfähig, was aufgrund der objektivierbaren Befunde weder somatisch noch

psychiatrisch nachvollzogen werden kann. Insbesondere aus psychiatrischer Sicht

ist der Explorandin weiterhin die Willensanstrengung zumutbar, einer somatisch

adaptierten Tätigkeiten zu 50 % nachzugehen.

Wie bereits oben dargelegt, besteht bei der Explorandin

eine ausserordentliche Regression und sie erfahrt im häuslichen Bereich einen

massiven sekundären Krankheitsgewinn. Die Einschätzung der

medizinisch-theoretischen, 50 %-igen Arbeitsfähigkeit ist abzüglich dieser

Regression, welche dafür verantwortlich ist, dass die Explorandin praktisch gar

nichts mehr tut.

6.6

Stellungnahme zu früheren ärztlichen

Einschatzungen

Die früheren ärztlichen Einschatzungen aus

rheumatologischer Sicht wurden im Abschnitt 4.2.7 kommentiert, diejenigen aus

neurologischer Sicht im Abschnitt 4.3.7, die aus psychiatrischer Sicht im

Abschnitt 4.1.8 und aus internistischer Sicht im Abschnitt 3.7.

6.7

Medizinische Massnahmen

Aus allgemein-internistischer Sicht und auch aus Sicht

des Bewegungsapparates empfiehlt sich eine deutliche Gewichtsreduktion. Aus

rheumatologischer Sicht wäre ferner theoretisch ein aktivierendes

Trainingsprogramm durchzuführen.

Aus psychiatrischer Sicht kann die ambulante Behandlung

weitergeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass der psychiatrische Anteil

der Problematik bei der Explorandin grundsätzlich behandelbar ist, die

Regression jedoch nicht.

6.8

Berufliche Massnahmen

Bei der ausgeprägten Krankheits- und

Behinderungsüberzeugung der Explorandin können keine beruflichen Massnahmen

vorgeschlagen werden.

6.9

Zusammenfassung

Bei der Explorandin besteht in der

angestammten, allgemein in leichten bis selten mittelschweren, adaptierten

Tätigkeiten eine 50 %-ige Arbeits- und Leistungsfähigkeit. Medizinische Massnahmen

können der Verbesserung des Gesundheitszustandes zumindest aus

medizinisch-theoretischer Sicht dienen. Berufliche Massnahmen können keine vorgeschlagen

werden. (…)"

(…)" (doc. AI 287/31-33)

Con

scritti 17 ottobre 2012 e 6 agosto 2013, entrambi indirizzati all’avv. __________,

il dr. __________ ha formulato le proprie critiche alla perizia dell’__________

e si è confermato nella sua valutazione (doc. AI 292/9-12 e 325/7-8).

L’Ufficio

AI – considerate le risultanze

mediche suenunciate e ritenute le annotazioni 17 ottobre 2012, 8 aprile e 12

settembre 2013 dei medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ (doc. AI

289/1, 310/1-2 e 330/1-3; annotazioni, le ultime due, che hanno considerato il

rapporto di dimissione della __________ del 2 febbraio 2013 sub doc. AI 308/2-4

e lo scritto 16 agosto 2013 del dr. __________ indirizzato all’avv. __________

sub doc. AI 327/3-5) – con decisione

10.

febbraio 2014 ha quindi riconosciuto il diritto alla rendita intera per il

periodo dal 1. aprile al 30 settembre 2008 e un quarto di rendita dal 1.

ottobre 2008 (doc. AI 345/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 333/1-4).

2.8

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125.

V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

In caso di perizia medico giudiziaria, il giudice – di principio – non

si scosta, senza ragioni imperative, dalle conclusioni del perito medico, il

cui compito é proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue

specifiche conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una

determinata fattispecie (STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 consid. 7.2 e

8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 9, entrambe con riferimenti).

Ragioni

che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa, pag.

352.

e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario –contrariamente al

perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un’altra veste – ha

uno statuto speciale nel senso ch’egli esercita, in virtù del mandato

giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice

penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (STFA U 288/99 del

15.

gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi,

nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa

riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (STFA

del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Le perizie affidate dagli organi dell'AI

o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici

esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento

medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti

di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (cfr.

in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 3 e le

citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un

rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre

2001, inc. 32.1999.124).

2.9

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivi imperativi per scostarsi

dalle conclusioni dei periti dell’__________ i quali hanno rilevato che “(…)

Es ist über die Zeit gemittelt von einer mittelgradigen

depressiven Episode auszugehen bei einer rezidivierenden depressiven Störung. Intermittierend

kommt es zu schweren Auslenkungen, was dann auch jeweils zu kurzen Hospitalisationen

führ-te. Neben der objektivierbaren depressiven Störung liegt darüber hinaus

jedoch eine ausgeprägte Regression vor, die von der depressiven Störung zu

trennen ist. Diese Regression erklärt, weshalb die Explorandin überhaupt nichts

mehr tut, weder ausserhäuslich noch häuslich. Sie wird durch ihre Ehemann, wie

ein kleines Kind von sämtlichen Tätigkeiten entlastet. Die Arbeitsunfähigkeit

aus psychiatrischer Sicht ist aktuell und über die Zeit gemittelt im

Erwerbsbereich auf 50% eingeschränkt. Zusammenfassend resultiert aus interdisziplinärer

Sicht, dass bei der Explorandin in der angestammten Tätigkeit und in Verweistätigkeiten

von einer 50 %-igen Arbeits- und Leistungsfähigkeit auszugehen ist. Die geringen

Leistungseinbussen aus somatischer Sicht wirken sich nicht additiv aus, da aus

psychiatrischer Sicht bereits ein grosser Pausenbedarf vorgegeben ist, der auch

somatisch genutzt werden kann. Das Pensum konnte über 6-8 Stunden pro Tag

umgesetzt werden, je nach Möglichkeiten, bei einem theoretischen Arbeitsplatz

Pausen einzusetzen. […] Aufgrund der anamnestischen Angaben, unserer Untersuchungsbefunde,

der vorliegenden Dokumente sowie der fruher attestierten Arbeitsunfähigkeiten

ist unsere Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sicher seit dem Gutachten im SAM

vom September 2008 zu bestätigen (…)” (doc.

AI 287/32).

Gli

stessi periti dell’__________, al preciso quesito posto da questo Tribunale del

seguente tenore: “(…) La signora RI 1 è stata già peritata in ambito SAM

(anche) sul piano reumatologico e neurologico (perizie pluridisciplinari del

SAM del 29 settembre 2008 [doc AI 73/1-21] e del 1. ottobre 2010 [doc.

AI 201/1-57]). Tenuto conto delle valutazioni neurologiche 12 settembre 2008

del dr. __________ (doc. AI 73/28-20), 22 aprile 2010 del dr. __________ (doc.

AI 205/64-67), e di quelle reumatologiche 25 agosto 2008 e 28 aprile 2010 del

dr. __________ (doc. AI 73/31-37 e 205/58/63), sulla base di una valutazione globale

da effettuarsi se del caso in collaborazione con i colleghi della __________

specialisti in reumatologia e neurologia dica il perito quale è stata

l'evoluzione, dall'aprile 2008 a oggi, della capacità lavorativa complessiva della

signora RI 1 quale casalinga, nella sua professione abituale e in un'attività adeguata?

(…)” (cfr. doc. AI

287/36-37), hanno confermato che “(…) Seit dem April 2008 ist aus somatischer

Sicht von einer relativ unveränderten Situation auszugehen, auch betreffend die

Arbeitsfähigkeit. Auch in angepasster Tätigkeit ist bei rezidievierenden

depressiven Störung über die Zeit gemittelt vor einer unveränderten Situation

auszugehen. (…)” (doc. AI 287/37).

Quanto

alle critiche alla perizia dell’__________ formulate dal dr. __________ nello

scritto del 17 ottobre 2012 indirizzato all’avv. __________ (cfr. doc. AI

292/9-12), questo Tribunale rileva quanto segue.

Lo

specialista ha contestato le diagnosi poste e –

addotto che “(…) In queste frasi viene evocato il concetto di “regressione”

che troverà spazio anche nelle conclusioni finali. Esso viene considerato

“krankheitsfremd” e non correlato alla riconosciuta (ancorché in modo

inadeguato, a parer mio) sindrome depressiva. A mio avviso, questa esclusione

(che ha influenze sulle conclusioni peritali) deve essere chiaramente motivata.

L’aspetto regressivo non è, a parer mio, indipendente dalla depressione ma ne è

un sintomo o, semmai, una conseguenza e complicanza. È vero che esso è

condizionato anche dalla relazione paziente-marito, ma, perlomeno in un’ottica

sistemica (che – preciso – non è la mia, anche se é indispensabile utilizzarla

in questo ambito), rientra nella psicopatologia da valutare e, se proprio non

la si vuole comprendere sotto la diagnosi di “depressione”, andrebbe allora

segnalata separatamente e codificata con i codici Z dell’ICD-10. Ma queste

frasi contengono un altro punto dolente, vale a dire il riferimento alle

“Eigenkräfte der Explorandin”, che andrebbero rinforzate. La collega __________

dovrebbe però, per prima cosa, dimostrare che esse esistono e che non sono

state cancellate (o perlomeno neutralizzate) dalla sindrome depressiva.

Postulare “Eigenkräfte” di cui da anni e malgrado intensi sforzi terapeutici

ambulanti e stazionari, non si è vista l’azione, è una sorta di “petito

principi”, che si ritrova più avanti, nelle conclusioni peritali, quando si

parla di “zumutbare Willensanstrengung”, un concetto ricorrente nella medicina

assicurativa ma talmente vago e nebuloso da essere, sul piano pratico, utile

soltanto se lo si accetta acriticamente. Altrimenti, davanti alla richiesta di

definire il concetto di volontà (per non parlare di quello ancora più complesso

di “zumutbare Willensanstrengung”), l’intero discorso rischia di diventare una

difficile e probabilmente inconcludente disputa filosofica. […] È bene che si

sia precisato che la valutazione della capacità lavorativa avviene da un unto

di vista medico-teorico. Ma, purtroppo, l’assicurata non è un’entità teorica ma

una realtà pratica, la cui incapacità lavorativa non è semplicemente una

questione di opinione, ma qualcosa di alquanto più complesso e concreto. Da

questo punto di vista (che credo di aver già espresso nella mia perizia e nel

rapporto successivo) mi sembra molto contestabile l’espressione utilizzata

nelle conclusioni peritali, in cui si cita una “ausgeprägte Krankheits- und

Behinderungsüberzeugung der Explorandin”, considerate come qualche cosa di

separato dal suo vissuto depressivo. Mi chiedo come facciano i periti a

sostenere questa loro tesi. Essa ci viene presentata come un’evidenza, ma, a

mio avviso, non lo è per nulla. La “Krankheits- und Behinderungs-überzeugung” è

sicuramente in relazione con gli aspetti regressivi e può esserlo anche con il

(miserrimo!) “tornaconto secondario della malattia”, ma niente ci impedisce,

soprattutto alla luce dei molti anni ormai trascorsi dall’inizio del disturbo,

di considerarla così radicalmente intricata con esso da farne parte, sempre che

non sia un’emanazione diretta (o un sintomo). (…)” (doc. AI 292/10-11) – ha così concluso: “(…) Alla luce di

quanto detto sopra, si vede come qui venga presentato un “teorema” che si basa

sul presupposto non dimostrato che la “ausserordentliche Regression” non sia

espressione della malattia e che il “tornaconto” (ripeto: miserrimo, secondo

me) sia in realtà “massiv”. Diventa a questo punto facile sostenere che, tolti

questi due elementi (postulati ma non dimostrati), la capacità lavorativa, dal

punto di vista medico-teorico, è del 50%; ma quale sarebbe se, invece, non si

procedesse a questa (secondo me del tutto indebita) sottrazione? Faccio notare

che in risposta al quesito 4) della parte ricorrente si insiste sull’idea che

“die Regression, krankheits-fremd, führt zu einer tatsächlich schlechten

Prognose zur Wiedereingliederung, ist jedoch nicht medizinisch begründ-bar”;

un’affermazione che meriterebbe davvero di essere sostanziata con qualche

argomento non “ex cathedra”. (…)” (doc. AI 292/12).

Nella

succitata STCA del 12 gennaio 2010 (cfr. consid. 1.2 e doc. AI 297/36;

giudizio, questo, cresciuto incontestato in giudicato e dal quale non vi è motivo

per scostarsi) questo Tribunale aveva già puntualizzato che:

"

(…)

Il TCA rileva innanzitutto che – come del

resto evidenziato dallo stesso dr. __________ nel rapporto 17 ottobre 2012: “(…)

Osservo dapprima che negli atti considerati sono menzionati la mia perizia del

24.07

, i miei rapporti del 28.07.2009, 7.03 e 24.05.2011 e il mio scritto

del 26.08.2009. (…)” (XXXIV/bis) – i periti dell’PE 1 si sono espressi considerando tutte

le prese di posizione del dr. __________.

(…)

Quanto alle valutazioni del dr. __________ che, nel

rapporto 17 ottobre 2012 (XXXIV/bis), tra l’altro, ha eccepito che la

regressione andrebbe correlata alla sindrome depressiva, che le “Eigenkräfte” sarebbero

state cancellate (o perlomeno neutralizzate) dalla sindrome depressiva, che la

“Krankheits- und Behinderungsüberzeugung” sarebbe così radicalmente intricata

con il quadro depressivo da farne parte e che il mancato miglioramento/guarigione

non sarebbe imputabile soltanto alla regressione e al miserrimo tornaconto

secondario, questo Tribunale rileva che le medesime esprimono una diversa

valutazione in quanto tale insufficiente per poter mettere in discussione le risultanze

della perizia giudiziaria PE 1

(…)" (doc. AI 297/28 e 297/30)

Va

qui ancora evidenziato che per l’assicurazione invalidità non è importante la

diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF

9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla

giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni

secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF

8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid.

5.3

pag. 234).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto di

dimissione del 26 febbraio 2013 concernente la degenza dal 21 settembre 2012 al

30.

gennaio 2013 (doc. AI 308/2-4), agli scritti del 6 agosto 2013 del dr. __________

(doc. AI 325/7-8) e del 16 agosto 2013 del dr. __________ (doc. AI 327/3-5) e

all’ulteriore documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale.

Al

riguardo questo Tribunale rileva infatti quanto segue.

I

medici della Clinica __________, nel rapporto di dimissione del 26 febbraio

2013.

concernente la degenza dal 21 settembre 2012 al 30 gennaio 2013 (doc. AI

308/2-4), non si sono confrontati con le conclusioni dei periti dell’ __________

visto che non disponevano di tale reperto: “(…) Due mesi fa la paziente ha

eseguito una perizia a __________ richiesta dal TAF [ndr. recte TCA] di

cui attende l’esito. (…)” (doc. AI 308/3). Dal succitato rapporto risulta

inoltre che gli stessi medici –

poste le diagnosi di “(…) •Disturbo depressivo ricorrente, episodio

di media gravità (ICD-10 GM F33.1) • Disturbo somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 GM F45.40) • Problemi nella relazione con il coniuge

(ICD-10 Z63.0) (…)” (doc. AI 325/4) –

quanto al motivo del ricovero hanno rilevato che “(…) I problemi relazionali

in concomitanza con il recente suicidio di una giovane vicina di casa avrebbero

riattivato i pensieri di morte. Giunge per un ricovero protettivo in cui avere

un distacco dal coniuge e rivalutare la terapia. (…)” (doc. AI 308/4).

Nello

scritto del 6 agosto 2013 (doc. AI 325/7-8) il dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia, si è confermato nella propria valutazione adducendo, in particolare,

che “(…) sono sempre convinto della mia valutazione (diagnostica e

prognostica – sempre che nel frattempo non siano sopraggiunti fatti a me

ignoti) che non è stata confutata da nessuno, nemmeno dalla perizia “__________”,

a proposito della quale mi sono espresso nel mio scritto del 17.19.2012. (…)” (doc.

AI 325/7).

Al

riguardo, nella STCA del 12 gennaio 2010 (doc. AI 297/1-36), questo Tribunale

aveva rilevato che “(…) Giova inoltre ricordare alla ricorrente che, contrariamente

a quello che sembra essere l’assunto dello psichiatra da essa privatamente interpellato

(cfr. osservazioni 17 ottobre 2012 del dr. __________, pag. 2, sub XXXIV), le

valutazioni specialistiche rese da quest’ultimo non godono, dal profilo

istruttorio, di alcuna presunzione di fedefacenza e concludenza ai fini probatori,

nel senso che non possono essere aprioristicamente considerate siccome decisive

ai fini del giudizio sintanto che non venga provato il contrario. (…)”

(doc. AI 297/35).

Nell’ulteriore

scritto del 22 aprile 2014 il dr. __________ –

ribadita la superficialità della perizia dell’__________ e confermate le

proprie diagnosi – ha poi concluso

che “(…) per quanto riguarda la capacità lavorativa della signora RI 1, la ritengo

nulla (perlomeno lo era al momento della mia valutazione – cfr. perizia, pagine

33-34, ad 5.) Ho già motivato questa mia valutazione nella perizia e negli

scritti successivi (28.07.2009, 26.08.2009, 7.03.2011, 24.05.2011, 3.10.2011 e

6.08

). (…)” (doc. D).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto del 21 maggio

2014, si è confermato nel suo precedente scritto del 16 agosto 2013 osservando,

in particolare, che “(…) come già attestato precedentemente, le conclusioni

sopra formulate non corrispondono alle condizioni cliniche che la paziente

manifesta ormai cronicamente da anni e soprattutto alle sue capacità funzionali

residue. (…)” (doc. E).

Lo

stesso specialista, nello scritto del 16 agosto 2013 (doc. AI 327/3-5), aveva

addotto, tra l’altro, che “(…) Non concordo con la diagnosi posta dai

colleghi periti di __________ perizia __________ settembre 2012) poiché almeno

da allora, epoca in cui è avvenuto l’ultimo ricovero in ambito psichiatrico,

durato ben quattro mesi, la diagnosi più correttamente ponibile pare essere

qualla di Episodio depressivo grave (ICD-10:F33.2) con Disturbo somatoforme

persistente (ICD-10:F45.4). […] La tendenza clinica evidente è quella di un

progressivo impoverimento e declino generale. Nei contenuti del pensiero

albergano solo idee di rovina e colpa (per la propria condizione) che si

esprimono in un’inca-pacità assoluta di provare piacere; infatti non è presente

alcuna progettualità futura. Le idee di morte sono una costante, affatto semplice

da gestire ambulatorialmente. Il ritiro sociale è marcato e interrotto

solamente dagli appuntamenti con i sanitari. Nell’ultimo periodo si è

registrato anche un calo ponderale marcato di quasi 10 kg. È profondamente rallentata, intorpidita sotto il profilo psico-fisico. Deambula costantemente

in modo insicuro attraverso l’ausilio di un bastone e ha un’evidente impotenza

funzionale all’arto superiore destro che porta appeso al collo, come se fosse

un corpo estraneo. (…)” (doc. AI 327/4-5).

Va

qui rilevato che il dr. __________, prima della perizia dell’A__________ del 20

settembre 2012 basata sulle visite del 2 e 3 luglio 2012 (cfr. doc. AI

287/2-37), nel rapporto medico del 17 gennaio 2012 (doc. AI 276/2-5), aveva già

evidenziato che “(…) Lo stato psicopatologico della paziente che conosco e

seguo già da anni, quando la conobbi in Clinica __________ Cantonale, si

mantiene inesorabilmente scompensato sul piano affettivo. Non ho avuto occasione

di registrare che fugaci periodi (di pochi gg) in cui la paziente fosse

apprezzabilmente migliorata. Il dolore coronico esercita un’azione condizionante

e di disturbo battente. Il tono dell’umore è ormai stabilmente orientato al

polo negativo con periodi in cui la situazione peggiora ulteriormente fino al manifestarsi

di un nuovo episodio depressivo conclamato come l’ultimo scorso. Il quadro

clinico si è caratterizzato per un ulteriore peggioramento con perdita

d’interesse e piacere per le piccole cose che ritiene le siano rimaste. Si è

accompagnata l’emergenza di idee suicidali con progettualità dubbia. Con il ricovero

la situazione sarebbe leggermente migliorata se non altro per il riassorbimento

delle idee di morte sebbene presenti un umore costantemente depresso. La

situazione peggiora quando la pressione dei dolori cronici aumenta. La funzionalità

del corpo appare ormai limitata. Si muove con grande difficoltà e lentezza a

dimostrare un’età biologica più vicina al doppio della propria età cronologica.

Il braccio destro è percepito e percepibile come un corpo estraneo tenuto adosso

al tronco a scopo antalgico. Le crisi di pianto sono frequenti a testimonianza

di una particolare labilità emotiva. Non vi è progettualità futura. Vi sono preoccupazione

per la salute e le condizioni economiche della famiglia. (…)” (doc. AI

276/2-3).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nello scritto 4 marzo 2014, circa la

perizia dell’__________, ha osservato: “(…) concordo con le diagnosi poste,

non concordo invece con la limitazione dell’attività lavorativa al 50%. (…)”

concludendo che “(…) reputa la signora RI 1 in qualità di cameriera

d’albergo inabile al lavoro al 100% da quando è in mia cura, e cioè dal maggio

2011.

Dagli atti a disposizione ritengo però che l’inabilità lavorativa possa

essere fatta iniziare il 1.6.2007 e persistere inalterata al 100% fino ad ora.

(…)” (doc. C/1). Al riguardo il dr. __________, oltretutto non specialista

in materia, non si é confrontato debitamente con la perizia dell’__________ e

ha attestato un’inabilità lavorativa totale e costante precedente alla perizia

giudiziaria.

Anche

i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, avuto riguardo al rapporto di

dimissione della Clinica __________ del 26 febbraio 2013 (doc. AI 308/2-4),

nelle annotazioni 8 aprile e 12 settembre 2012 (doc. AI 310/1-2 e 330/1-3)

hanno concluso che “(…) dall’attuale documentazione non risulta una

sostanziale modifica dello stato di salute. La diagnosi è rimasta invariata

rispetto alla valutazione peritale. La degenza presso la __________ era primariamente

dettata dalla necessità di un distacco dal coniuge. Quindi nessuna modifica

dello stato di salute, assenza degli estremi per giustificare la dipendenza

regolare da terzi. (…)” (doc. AI 310/2) e che “(…) il ricovero è stato

motivato da un quadro depressivo medio-grave (alla dimissione confermato un quadro

di depressione media) sulla base di dolori mialgici e articolari invalidanti,

paura di gesto anticonservativo, ancora presente conflittualità con il coniuge.

Dalla lettera di dimissione della Clinica __________ a mio giudizio è chiaro

che alla base del ricovero vi siano motivazioni sociali (conflittualità con il

coniuge, problemi relazionali in concomitanza con il recente suicidio di una

giovane vicina di casa che hanno riattivato pensieri di morte). La motivazione

del ricovero è “… Giunge per un ricovero protettivo in cui avere un distacco

dal coniuge e rivalutare la terapia”. Si legge anche “… si è trattato di un

lungo ricovero in cui ci siamo confrontati con una donna deflessa, esasperata

dalla conflittualità con il marito da cui però dipende completamente…

L’im-possibilità di lavorare secondariamente comporta delle difficoltà

economiche accentuate dal mancato riconoscimento del proprio stato di salute da

parte degli organi competenti… Le difficoltà economiche sono motivo di

discussione con il coniuge che accentua i sentimenti di inutilità della donna…”

viene descritto un decorso caratterizzato da un miglioramento del tono

dell’umore, dimessa in parziale compenso psichico. È da rilevare che indicano

che le dinamiche familiari meritano sostegno ambulatoriale. (…)” (doc. AI 330/2).

Quanto

allo scritto 6 agosto 2013 del dr. __________ (doc. AI 325/7-8) gli stessi

medici SMR, nell’annotazione del 12 settembre 2013, hanno rilevato: “(…)

conferma la propria valutazione. Chiede in che lingua la perizia __________ è

stata effettuata e ritiene che la sua valutazione non sia stata confutata da

nessuno, nemmeno dalla perizia __________ sulla quale si è espresso nel suo

scritto del 17.10.2012. Sulla questione grandi invalidi può ammettere che forse

le condizioni non sono completamente soddisfatte. (…)” (doc. AI 330/2).

Sempre

nelle annotazioni 12 settembre 2013 i suddetti medici SMR, in merito allo

scritto 16 agosto 2013 del dr. __________ (doc. AI 327/3-5), hanno infine

concluso che “(…) i limiti definiti dal Dr. __________ erano già presenti nelle

valutazioni peritali agli atti e così anche nella descrizione della giornata vi

era un aiuto del coniuge ad es. nella cura di sé. Si nota che durante il lungo

ricovero a __________ non viene segnalata nessuna necessità di aiuto. Nella sentenza

TCA [ndr. si riferisce alla STCA del 10 dicembre 2012 sub doc. AI 297/1-36]

viene rilevato [che] gli scritti del Dr. __________ sono stati

considerati e che i periti dell’__________ si sono espressi considerando tutte

le posizioni del Dr. ____________________. Per quanto riguarda l’aspetto

somatico non viene riportata nuova documentazione, esso era già stato valutato

in corso di perizia __________, perizia eseguita con l’ausilio di un

interprete. In conclusione si conferma un quadro clinico invariato e l’assenza

degli estremi per l’assegna-zione di un assegno grandi invalidi. (…)” (doc.

AI 330/2-3).

Dalle

suesposte risultanze mediche risulta che i citati sanitari, confermandosi nelle

rispettive precedenti conclusioni, si sono confermati nelle loro valutazioni

senza tuttavia attestare un peggioramento dello stato di salute e/o addurre

validi motivi atti ad indurre questo Tribunale a scostarsi dalla perizia giudiziaria

dell’__________ a cui, lo si ribadisce, va riconosciuta forza probatoria piena.

In

questo senso l’assunzione delle ulteriori prove indicate dalla ricorrente va

disattesa.

In

particolare, la domanda di allestimento di una nuova perizia giudiziaria – pur volendo prescindere dal fatto che il

TF nella STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che anche tenendo conto della più

recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle

procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di

assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a

perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia

giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere

ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità

e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF

135.

V 465). (…)” (STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013

consid. 2.2) – va respinta.

Quanto

all’edizione delle cartelle mediche la stessa non appare necessaria ai fini del

giudizio e l’audizione dei menzionati dottori non porterebbe a diverse

valutazioni rispetto a quelle figuranti nei rispettivi atti medici in buona

parte già considerati dai periti dell’__________.

In

particolare, per quanto riguarda la chiesta audizione del dr. __________ (cfr.

consid. 1.6.), va qui ribadito che detto sanitario ha potuto esprimersi esaurientemente

e in particolare nelle menzionate valutazioni di cui agli scritti indirizzati

all’avv. __________ del 17 gennaio 2012, del 16 agosto 2013 e del 21 maggio

2014.

(doc. AI 276/2-5 e 327/3-5 e doc. E).

Giova

qui ricordare che quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

2.10

In

merito alla valutazione economica va osservato quanto segue.

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che –

a prescindere dal fatto che, nella succitata STCA del 13 ottobre 2009 (cfr. consid.

1.1

e doc. AI 141/1-28; giudizio, questo, cresciuto incontestato in giudicato e

dal quale non vi è motivo per scostarsi) questo Tribunale aveva già concluso

che “(…) per il calcolo del reddito da valido è possibile considerare solo

il salario conseguito per l’attività a tempo pieno di cameriera ai piani e che,

conformemente alla giurisprudenza federale (STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009

non ancora pubblicata e STF 8C_44/2008 del 3 giugno 2009, consid. 3.3), nel

caso concreto non va applicato alcun gap salariale. (…)” (doc. AI 141/26) –, nel 2008 (anno rilevante visto che è nel

corso dello stesso che la rendita intera è stata ridotta ad un quarto), il

reddito da valido dell’assicurata quale cameriera ai piani sarebbe stato di fr.

45'131.21 (fr. 3'350.-- x 13 mensilità come da contratto di lavoro sub doc. AI

11/2, aggiornati al 2008 aumentandoli del 1.4% per il 2007 e del 2.2% per il

2008; cfr. la tabella B10.2, ramo 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, pubblicata

il La Vie économique 6-2012 pag. 95). Questo salario è inferiore nella misura

dell’1.79% rispetto alla media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

pari a fr. 45'952.20 (fr. 3'647.--

[cfr. tabella TA1, donne settore 4, ramo economico 55 alberghi e

ristoranti], riportati su 42 ore [cfr. la tabella B9.2, settore I

alloggio e ristorazione, pubblicata in La Vie économique 6-2012 pag. 94] e moltiplicati per 12)

e non giustifica pertanto l’applicazione di alcun gap salariale. Va infatti

ricordato che quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal

salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4.

pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo

si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF

135.

V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 un’attività

semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido di fr. 51'367.68 (fr.

4’116.-- riportati aumentati su 41.6 ore [cfr. la tabella

B9.2, pubblicata in La Vie économique 6-2012 pag. 94] e moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

L’Ufficio

AI – quanto alla questione a

sapere se, e se del caso in quale misura, al salario teorico statistico vada

applicata una riduzione – ha

interpellato il consulente in integrazione professionale che nel rapporto

finale del 17 marzo 2011 ha concluso:

"

(…)

Situazione:

Rapporto CIP del 11.09.2007 basato sul raporto SMR del

13.06.2007

viene calcolato un grado di invalidità del 22%, dove la CL in

attività adeguate era del 100% e le limitazioni funzionali erano di tipo

organico:

-

non può sollevare pesi e

lavorare con il braccio destro elevato oltre l’orizzontale.

Quindi le riduzioni sul reddito da invalido del 10% (5%

per attività leggera e 5% per età) effettuate dal CIP in quel momento erano

giustificate.

Mentre che nel rapporto CIP del 28.02.2008 basato sul

rapporto SMR del 29.01.2008 si evince un grado di invalidità del 42% a sguito

di limitazioni funzionali di origine psicologia con la seguente diagnosi:

-

sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità

La CL veniva valutata del 50%.

Con queste limitazioni funzionali derivanti da fattori

psicologici, le riduzioni sul reddito da invalido indicate nel rapporto del 11.09.2007

non hanno luogo di essere considerate, visto che sono già considerate nella

riduzione globale della CL residua del 50%.

Si reputano corrette entrambe le valutazioni del 2007 e

2008.

della mia collega.

(…)" (doc. AI 234/1)

Questo

Tribunale – ricordato che,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) – non ha motivo per scostarsi dalla

valutazione del consulente in integrazione professionale che (dal momento in

cui è subentrato un grado d’invalidità di origine psichiatrica) ha concluso: “(…)

Con queste limitazioni funzionali derivanti da fattori psicologici, le

riduzioni sul reddito da invalido indicate nel rapporto dell 11.09.2007 non

hanno luogo di essere considerate, visto che sono già considerate nella

riduzione globale della CL residua del 50%. (…)” (doc. AI 234/1).

Ritenuta

una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata il reddito ipotetico da

invalido ammonta quindi a fr. 25'683.84 (fr. 51'367.68 x

50% = fr. 25'683.84).

Ritenuti

un reddito da valido di fr. 45'131.21 e da invalido di fr. 25'683.84, si ottiene un grado d’invalidità del 43% ([45'131.21 -

25'683.84] x 100 : 45'131.21 = 43.09% arrotondato al 43% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Anche

se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse applicare la riduzione del 10%,

riconosciuta dal consulente in integrazione professionale nel primo rapporto

finale dell’11 settembre 2007 (cfr. doc. AI 21/1-2), non si raggiungerebbe un

grado d’invalidità tale da riconoscere una rendita superiore al quarto.

Infatti, in questa evenienza il reddito da invalido ammonterebbe a fr.

23'115.45 (51'367.68 x 50% ridotti del 10% = fr.

23'115.45) e il grado d’invalidità sarebbe del 49% ([45'131.21 - 23'115.45] x

100.

: 45'131.21 = 48.78% arrotondato al 49% secondo la succitata giurisprudenza).

In

ogni caso non può essere riconosciuta la riduzione del 20% così come preteso

dall’insorgente al punto 8 del ricorso. In effetti, secondo la giurisprudenza,

una donna parzialmente abile al lavoro non riceve un salario proporzionalmente

inferiore rispetto ad una abile al 100%. L’Alta Corte, nella STF

9C_160/2014 del 30 giugno 2014, ha confermato che “(…) le critère du taux

partiel d'activité ne constitue pas un élément pertinent dans le cas d'espèce:

dans à peu près tous les cas de figure distingués en fonction du degré d'occupation

et du niveau de qualifications, les femmes exerçant une activité à temps

partiel ne gagnent souvent pas, d'après les statistiques, un revenu moins élevé

que les personnes travaillant à plein temps (cf. arrêt 8C_379/201 du 26 août

2011.

consid. 4.2, in SVR 2012 IV n° 17 p. 78 et résumé dans RSAS 2012 p. 71). (…)”

(STF 9C_160/2014 del 30 giugno 2014 consid. 5.3).

Riguardo

all’età (al momento della perizia del SAM del 29 settembre 2008, perizia

confermata nella perizia giudiziaria del 20 settembre 2012 dell’__________ e

sulla base della quale è stata stabilita la riduzione della rendita con effetto

dall’ottobre del 2008, l’assicurata aveva 48 anni), sempre nella

succitata sentenza, il TF ha evidenziato che “(…) En ce

qui concerne ensuite le critère de l'âge retenu par l'autorité cantonale de

recours pour motiver la déduction sur le revenu d'invalide, l'âge de 46 ans -

en 2010 - ne peut pas être considéré comme un facteur qui obligeait l'intimée à

mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail à

des conditions économiques plus défavorables que la moyenne, soit entraînait un

désavantage salarial. Comme le reconnaît la juridic-tion cantonale, l'âge de 46

ans ne correspond de loin pas à celui ouvrant le droit à une rente de l'assurance-vieillesse

et survivants, de sorte qu'on ne saurait parler d'un âge avancé déterminant. La

simple affirmation que l'âge de 46 ans constitue un facteur pénalisant pour une

assurée cherchant une activité manuelle pour la première fois à cet âge-là ne

suffit pas à démontrer qu'il entraîne une baisse de salaire dans la catégorie

d'activités visées. (…)” (STF 9C_160/2014 del 30 giugno 2014 consid.

5.

).

Quanto

alla scarsa scolarizzazione, all’assenza di una formazione professionale e alle

difficoltà linguistiche, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in

linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e

privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione,

di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato

generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non

presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA

32.2013.133

del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014

consid. 2.9 e riferimenti).

Infine,

va rilevato che nemmeno sono dati i presupposti (55 anni compiuti o assicurato

al beneficio di una rendita da 15 anni almeno) per ammettere la necessità di

misure d’ordine professionale prima di ridurre la rendita. Il TF, nella STF

9C_920/2013 del 20 maggio 2014, ha confermato che “(…) La

jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient

d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré

l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans

lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération

(art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est

âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au

moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un

droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération;

il est seulement admis qu'une réadaptation par soi même ne peut, sauf

exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement

de la rente (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011

IV n° 73 p. 220; voir également arrêt 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7). (…)” (STF 9C_920/2013 del 20 maggio 2014 consid. 4.4).

2.11

Non

è contestato il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2007 al 30 settembre

2008.

L’insorgente

postula infatti il riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il

30.

settembre 2008 (cfr. consid. 1.4).

Vista

l’annotazione del 17 ottobre 2012 nella quale il dr. __________, ritenuta la

perizia giudiziaria dell’__________ del 20 settembre 2012, ha esposto la seguente valutazione della capacità lavorativa:

"

(…)

Evoluzione della CL sulla base delle perizie e

dell’assicurazione __________:

inizio IL lunga durata 22.6.2006

100% dal 22.6.2006

50% dal 25.7.2006

100% dal 1.8.2006

50% dal 23.8.2006

100% dal 1.9.2006

50% dal 1.2007

100% dal 7.1.2008 al 6.5.2008 per ricovero

50% dal 7.5.2005

100% dal 1.6.2008 al 28.6.2008 per ricovero ospedaliero

50% dal 29.6.2008

(…)" (doc. AI 289/1)

questo

Tribunale deve concludere che dal 29 giugno 2008 vi è stato un miglioramento

della salute, ritenuto che da allora la capacità lavorativa, fino ad allora (fatte

salve brevi interruzioni) nulla è aumentata al 50%.

Va

al riguardo ricordato che secondo i periti dell’__________ “(…) Aufgrund der anamnestischen Angaben, unserer Unterschungsbefunde,

der vorliegenden Dokumente sowie der früher attestierten Arbeitsunfähigkeiten

ist unsere Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sicher seit dem Gutachten im SAM

vom September 2008 zu bestätigen. (…)” (doc. AI

287/32) e che “(…) Seit dem April 2008 ist aus

somatischer Sicht von einer relativ unveränderten Situation auszugehen, auch

betreffend die Arbeitsfähigkeit. Auch in angepasster Tätigkeit ist bei rezidievierenden

depressiven Störung über die Zeit gemittelt vor einer unveränderten Situation

auszugehen. (…)” (doc. AI 287/37).

Di

conseguenza, viste le suesposte risultanze economiche (cfr. consid. 2.10), è a

giusto titolo che l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera ad un quarto con effetto

dal 1. ottobre 2008 (3 mesi dopo l’attestata capacità lavorativa del 50% in un’attività

adeguata dal 29 giugno 2008; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

Questo

Tribunale rileva inoltre che in seguito vi sono state le seguenti degenze

ospedaliere: dal 23 luglio al 20 agosto 2009 (cfr. doc. AI 180/5-6); dal 24 ottobre

2009.

al 29 gennaio 2010 (cfr. doc. AI 180/7-8); dal 26 febbraio al 16 aprile

2010.

(cfr. doc. AI 195/2); dal 3 ottobre al 19 novembre 2011 (cfr. doc. AI

278/1-3) e dal 21 settembre 2012 al 30 gennaio 2013 (cfr. doc. AI 308/2-4).

Durante

i periodi di ricovero – come del

resto già indicato nella perizia del SAM del 1. ottobre 2010: “(…)

Vanno riconosciuti periodi d’incapacità lavorativa totale

durante i periodi di degenza ospedaliera, in particolare dal 26.8 al 12.10.2007

(prima ammissione Clinica __________), 14.4 al 21.4.2008 (degenza nel reparto

di medicina interna dell’Ospedale __________), dal 7.1 al 6.5.2008 (degenza

presso la Clinica __________ __________), dal 6 all’8.5.2008 (degenza per

motivi ginecologici), dall’1 al 28.6.2008 (degenza per riabilitazione alla

clinica __________), dal 23.7 al 20.8.2009 (degenza presso la Clinica __________),

dal 24.10.2009 al 29.1.2010 (degenza presso la Clinica __________), dal 26.2 al

16.4.2010

(degenza presso la __________). (…)”

(doc. AI 205/54) – va riconosciuta un’incapacità al lavoro totale.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le

mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza

o di aiuto dovuto all'invali-dità si riduce, il cambiamento va considerato ai

fini della ridu-zione o della soppressione del diritto a prestazioni dal

mo-mento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione al-lorché è durato tre mesi, senza interruzione

notevole, e pre-sumibilmente continuerà a durare (at. 88a cpv. 1 OAI).

Se

la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le man-sioni

consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità au-menta, il cambiamento va tenuto

in considerazione non appe-na è durato tre mesi senza interruzione notevole.

L'articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Ritenuta

la durata di alcuni dei succitati periodi di degenza ospedaliera e in

applicazione dell’art. 88a OAI, si deve concludere quanto segue:

• dal

24.

ottobre 2009 va riconosciuto un temporaneo peggioramento dello stato di

salute (con conseguente inabilità lavorativa totale) fino al 16 aprile 2010 (la

breve interruzione tra il ricovero terminato il 29 gennaio 2010 e quello

iniziato il 26 febbraio non basta per concludere per un miglioramento tra gli

stessi);

• dal

21.

settembre 2012 al 30 gennaio 2013 va riconosciuto un altro temporaneo peggioramento

dello stato di salute.

Di

conseguenza, conformemente all’art. 88a OAI, va riconosciuto il diritto ad una

rendita intera per i periodi dal 1. febbraio al 31 luglio 2010 e dal 1. gennaio

al 30 aprile 2013 (cfr., per analogia, la STF 8C_834/2008 del 5 giugno 2009

nella quale l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui

l’assicurata al beneficio di una mezza rendita dal 1. gennaio 2003 aveva

chiesto una revisione, vista l’inabilità lavorativa totale a seguito di un

infortunio avvenuto il 28 ottobre 2005 fino a fine luglio 2006, ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto ad una rendita intera dal 1.

febbraio al 31 ottobre 2006).

2.12

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto

e la decisione impugnata modificata nel senso che l’assicurata ha diritto al

versamento di una rendita intera per i periodi dal 1. febbraio al 31 luglio

2010.

e dal 1. gennaio al 30 aprile 2013. Per i periodi dal 1. ottobre 2008 al

31.

gennaio 2010, dal 1. agosto 2010 al 31 dicembre 2012 e dal 1. maggio 2013 il

ricorso va respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi

fr. 500.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 400.-- a

carico della ricorrente. L’Ufficio AI rifonderà inoltre alla ricorrente fr.

500.

-- a titolo di ripetibili parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata é modificata nel senso che RI 1 ha diritto al versamento di

una rendita intera per i periodi dal 1. febbraio al 31 luglio 2010 e dal 1.

gennaio al 30 aprile 2013. Per i periodi dal 1. ottobre 2008 al 31 gennaio

2010, dal 1. agosto 2010 al 31 dicembre 2012 e dal 1. maggio 2013 il ricorso va

respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a

carico dell’Ufficio AI e di fr. 400.-- a carico della ricorrente.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti