Lexipedia

Decisione

32.2014.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2014Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. X, S1-2 sono

stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XI).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2

Nel proprio ricorso

l’insorgente ha lamentato una violazione del diritto di essere sentito da parte

dell’Ufficio AI che ha negato all’avv. RA 1 la

proroga del termine per inoltrare le osservazioni al progetto di decisione del

21.

gennaio 2014 (doc. I).

L'art. 29

cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d’essere

sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in

particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2

con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b

con riferimenti).

Al

più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la

possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla

procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6). L’Alta Corte federale

ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il

diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano

informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono

conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).

Il diritto

di essere sentito é una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui

violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere

delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa,

126.

V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).

Secondo la

giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che

non sia di una particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la

possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno

potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio

deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

2.3

Nella fattispecie concreta, l’Ufficio

AI ha emesso il progetto di decisione tramite lettera raccomandata in data 21

gennaio 2014. La notifica del progetto è avvenuta il 25 gennaio 2014 (cfr. doc.

IV1) e indicava la possibilità di presentare entro 30 giorni, non prorogabili, le

eventuali osservazioni (doc. AI 46-1).

Il termine per presentare le

osservazioni veniva dunque a scadere il 24 febbraio 2014.

Dall’annotazione del 10

marzo 2014 emerge che l’assicurato, il 14 febbraio 2014, si è presentato allo

sportello AI per discutere del caso con il funzionario __________ (doc. AI

52-1).

Con scritto raccomandato

del 20 febbraio 2014 RI 1 ha poi contestato il progetto di decisione indicando

che “seguiranno” le osservazioni (doc. AI 47-1).

L’UAI, con scritto del 25

febbraio 2014, ha preso atto della contestazione dell’insorgente comunicandogli

“la facoltà di venire presso i nostri uffici a discutere del caso negli

orari di sportello: 09.00 – 11.45 / 14.00 – 16.00, oppure telefonicamente”

(doc. AI 48-1).

Con lettera del 27

febbraio 2014 il legale di RI 1, l’avv. RA 1 ha, a sua volta, contestato i

contenuti del progetto di decisione riservandosi di motivare meglio le proprie

censure “dopo aver potuto consultare l’intera documentazione”, di cui ha

chiesto l’invio. Egli ha quindi postulato una proroga del termine per

presentare le osservazioni (doc. AI 49-1).

L’incarto AI, su formato

CD, è stato trasmesso dall’amministrazione all’avv. Mazzoleni in data 3 marzo

2014.

(doc. AI 51-1).

Con lettera raccomandata

del 10 marzo 2014 l’UAI ha preso posizione sulla richiesta di proroga dell’avv.

RA 1:

" in

risposta alla sua richiesta del 27 febbraio 2014 (da noi ricevuta il 03 marzo

2014), le comunichiamo che conformemente alla cifra marginale 3013.3 della

circolare sulla procedura (CPAI) che cita: “Il termine di 30 giorni è

prorogabile soltanto in casi sufficientemente motivati. Per il resto sono

applicabili gli articoli 38-41 LPGA. Se dopo la scadenza del termine di 30

giorni, ma prima che sia emessa la decisione formale, l’assicurato presenta

nuovi elementi in grado di influire sulla decisione, questi devono essere presi

in considerazione”, il termine per l’inoltro delle osservazioni non è

prorogabile.” (doc. AI 53-1).

La decisione impugnata è

stata quindi emanata il 12 marzo 2014 (doc. AI 56-1).

Alla luce di quanto sopra,

il TCA rileva, da un lato, che quando l’avv. RA 1 ha richiesto l’incarto AI e

postulato la proroga del termine (era il 27 febbraio 2014), quest'ultimo era

già scaduto (doc. AI 49-1).

Tuttavia, il 14 febbraio

2014.

l’insorgente aveva comunque già discusso il caso presso l’UAI e il 20

febbraio 2014 egli ha contestato per iscritto il progetto di decisione (doc. AI

47-1).

D’altro lato è anche vero

che il ricorrente nello scritto del 20 febbraio 2014 aveva preannunciato

l’invio di ulteriori osservazioni (doc. AI 47-1) e che l’UAI il 25 febbraio 2014 ha comunicato all’assicurato la possibilità di recarsi presso i suoi uffici “a discutere del

caso” (doc. AI 48-1). In data 3 marzo 2014 l’amministrazione ha poi

trasmesso l’incarto AI all’avv. RA 1 (doc. AI 51-1).

Questa circostanza

lasciava presupporre la possibilità di presentare ulteriori osservazioni oltre

la data del termine oramai scaduto.

La decisione impugnata è

stata comunque emessa 16 giorni dopo la scadenza del termine di 30 giorni (cfr.

risposta del 9 aprile 2014, doc. IV+1). Dunque il patrocinatore del ricorrente

avrebbe ancora potuto presentare le proprie osservazioni all’UAI dopo avere

ricevuto l'incarto.

Comunque, secondo questa

Corte, la questione di sapere se l’UAI avrebbe dovuto o meno prorogare il

termine per presentare le osservazioni può rimanere aperta, in quanto l’insorgente

ha, in ogni modo, avuto la possibilità di prendere visione dell’intero incarto

dell’assicuratore invalidità e di esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità

giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.

L’eventuale violazione del

diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in questa sede

(sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte

dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132

V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF

2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3

e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).

Nel merito

2.4

Il TCA è chiamato ora a

stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il

diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.

STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio

2003.

nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto

2002.

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno

2003.

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5

Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei

redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione

dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla

persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente

secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità

sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione

del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998.

p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996

IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia

forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique

VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998.

pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.6

Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.4. e 2.5. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere

una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.),

nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29,

ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962.

pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al

riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre

2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,

recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.7

Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto

delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre

il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo avviene allorché

egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando

tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata

dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui

esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se

ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il

libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo

reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente

(cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22

ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire

l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire

tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad esempio l’Alta Corte

aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente

in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7

giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I

761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un

cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

Nella STFA I 782/03 del 24

maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza

il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera

con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due

incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio,

non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe

avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a

disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente

accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende

simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo

alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura.

Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera

attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non

doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri

casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale

confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato

il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.8

Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione

(o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere

rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che

occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di

cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9

Dal punto di vista medico

l’assicurato è stata sottoposto ad una valutazione medica da parte del Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), il

quale nel rapporto del 26 novembre 2012 ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Stato dopo reimpianto D2-D3-D4 mano sinistra non

dominante. Stato dopo amputazione F2 D5 mano sinistra (trauma del 03.09.2011)”

(doc. AI 35-1).

A mente del Dr. __________

l’attività di boscaiolo è limitata nella misura del 50% (rendimento ridotto),

mentre in un’attività adeguata, ovvero quelle attività che escludono la forza

di presa e l’utilizzo della mobilità fine della mano sinistra, l’abilità al

lavoro è totale (100%), dal 1° febbraio 2012 (doc. AI 35-5).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi dalle conclusioni cui è giunto il medico del SMR.

In sede di risposta

l’Ufficio AI ha anche fatto riferimento al rapporto medico del 20 settembre

2011, svolto per conto della __________ dal Dr. __________, capo servizio di

chirurgia della mano dell’Ospedale Regionale di __________, che ha fissato

un’inabilità al 50% nell’attività finora svolta e una piena abilità da subito

per lavori di ufficio (doc. AI 7-1).

Da parte sua il ricorrente

non ha prodotto attestazioni mediche di senso contrario, limitandosi a

postulare il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti

da effettuarsi presso l’assicuratore infortuni __________, relativi

all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI).

Questa richiesta

non merita tutela da parte del TCA.

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta

astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali

dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

Visto quanto sopra,

l’eventuale attribuzione o meno di un’IMI all’assicurato non ha influenza sulla

valutazione della capacità lavorativa residua determinata dal medico del SMR.

Del resto, la valutazione

dell’esigibilità lavorativa del Dr. __________ è corretta alla luce dei

precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati

che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita,

tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata

consid. 2.6.).

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante

rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine

dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare

e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02

del 20 maggio 2003 consid. 2.2, citata a pagina 7 del ricorso, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano

sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del

medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con

istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

Vedi anche la sentenza di

questa Corte 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 nel caso di un falegname che ha

subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare

e ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/

trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono

l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

In conclusione,

rispecchiando la valutazione del SMR i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alla stessa può essere

fatto riferimento.

Inoltre, richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato è abile al lavoro al 50% nella

precedente attività di boscaiolo, mentre in attività adeguate l’abilità è piena

dal 1° febbraio 2012.

2.10

In applicazione

del metodo straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire

un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 23 aprile 2013 (doc. AI 42-1).

Nel relativo

rapporto, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo

l’insorgenza del danno alla salute, l’incaricato ha rilevato quanto segue:

" (…)

6.

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi

allegato 1

Descrizione del processo lavorativo dell'attività di

"abbattimento/potatura" e "taglio legna" (vedasi punto 4.1)

Contattato dal cliente, l'assicurato fa un sopralluogo e verifica

le condizioni della pianta da abbattere/potare. Studiato il caso, egli

stabilisce se potare la pianta "pezzo per pezzo", salendo con le

corde sulla stessa, oppure se richiedere l'intervento di una gru o di un

elicottero. La scelta è fatta in base alla condizione specifica dell'intervento

e alla pericolosità dello stesso (sia per le persone che per gli immobili

vicini).

Una volta tagliata completamente la pianta a pezzi di circa 4 metri, la stessa è caricata tramite il braccio motorizzato del trattore sul camioncino __________

e trasportata sullo spiazzo di lavoro nei boschi sopra __________.

Prima dell'acquisto del trattore (effettuato agli inizi del

2013, proprio per via del danno alla salute), l'assicurato tagliava e spaccava

già presso il cliente la legna a pezzi di circa 1 metro per poi caricarla sul vecchio furgone, sprovvisto di ponte idraulico.

Una volta portato sullo spiazzo di lavoro nei boschi, il tronco

viene ora lavorato e sezionato in pezzi più piccoli, di circa 40 cm e riposto in cassette di plastica (ogni cassa pesa circa 40 kg).

Le casse sono quindi accatastate e ricoperte da un telone, per

ripararle dalle intemperie. Il legname è "stagionato" e, in seguito,

pronto per essere consegnato al nuovo cliente che domanda legna da ardere.

Prima dell'infortunio, l'assicurato dice di aver tagliato circa

100.

piante all'anno.

L'assicurato indica che il 90% delle persone che lo chiamano per

tagliare un albero, non tengono la legna, non possedendo un camino o stufa.

Ricevuta la comanda di legna dal cliente, il signor RI 1 carica le

cassette sul proprio furgoncino __________. Arrivato presso il cliente, egli

scarica le casse e lascia al cliente solamente la legna (un tempo lasciava pure

le cassette, ma queste non venivano rese).

Oltre alle attività appena descritte, che sono influenzate dal

clima (in una giornata troppo piovosa è impossibile lavorare), per sbarcare il

lunario l'assicurato si impegna in tutte le altre attività descritte al punto 4.1.

Cerca di fare il possibile e di lasciare quelle attività che non riesce più a

svolgere a terzi, quando gli danno una mano. In merito a ciò l'assicurato riferisce

che, soprattutto nel carico e nello scarico delle casse di legna dal furgone __________,

egli riceve aiuto dallo zio. Ciò avviene unicamente il sabato mattina, visto

che lo zio, durante la settimana, lavora come dipendente.

Nel 2011 e nel 2012 l'assicurato non ha domandato l'intervento di

elicotteri (di solito chiede alla __________ di __________).

Sta ora valutando se "specializzarsi" unicamente nel

commercio del legname da ardere, facendo capo a fornitori di tronchi

("bore") di oltralpe. Non ha ancora definito nulla. In ogni caso avrà

bisogno di un operaio cui delegare le mansioni che non può più fare.

I prezzi domandati dal signor RI 1 ai propri clienti sono:

CHF 45 orari per la sua personale attività (manodopera)

CHF 35 orari per l'attività dell'operaio (manodopera)

CHF 250 per stero di legname, senza distinzione di specie/qualità

L'assicurato non tiene alcuna contabilità; ai clienti non rilascia

fatture, a parte al Municipio di __________ per il quale ha fatto qualche

"lavoretto". Della compilazione della dichiarazione delle imposte se

ne occupa una sua amica.

Durante il colloquio abbiamo comunque elencato i

propri costi d'esercizio mensili, ovvero:

• leasing trattore circa

CHF 1’000

• leasing __________ CHF

328.

• costo spiazzo di lavoro 1/12

di 2 steri di legna

• operaio - (quando è presente)

CHF 3'000 + contributi AVS e assicurazioni

• Costi di assicurazione non

quantificati

• Costi carburante non

quantificati

• Costi manutenzione attrezzi non

quantificati

7.

Evoluzione dei redditi dell’impresa

anno

reddito

secondo

CL

reddito

netto fiscale

aliquota

[A]

reddito

lordo fiscale

2005.

40’900

40'000.00

7.

%

42'874

2006.

36’900

35'500.00

6.

%

37’878

2007.

38’400

37'000.00

6.

%

39’479

2008.

37’700

36'000.00

6.

%

38’412

2009.

46'800

45'000.00

7.

%

48’398

2010.

49’800

48'000.00

8.

%

51’976

2011.

36’300

34'000.00

6.

%

36’156

2012.

[A: UFAS, tavole scalari dei contributi]

Osservazioni:

• Nel colonna reddito

secondo CI si sono indicati i redditi incamerati dall'assicurato

unicamente grazie all'attività di indipendente, tralasciando eventuali

entrate come "dipendente".

• Si noti che il reddito

realizzato nel 2005 si riferisce a 9 mesi di attività, in quanto il

signor RI 1 ha iniziato la propria professione di boscaiolo indipendente

durante il mese di aprile del 2005.

• Il reddito del 2011 è stato incamerato in 8

mesi, visto che dal 03.09.2011 al 31.01.2012 l'assicurato è stato

inabile al lavoro al 100%.

8.

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento

dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

L'assicurato ha già ottimizzato ed adeguato

personalmente i propri mezzi/strumenti di lavoro al suo handicap fisico ed

è riuscito a comperare un trattore munito di braccio meccanico, in modo da

sgravarsi dall'attività più pesante di carico e scarico del legname; egli,

subito dopo alcuni mesi dall'infortunio, ha pensato ad attività alternative

come il trasporto di scarti vegetali/piante,

vendendo il vecchio furgone sprovvisto di ponte

idraulico ed acquistando l'attuale __________; non si

intravvedono altri provvedimenti che potrebbero incrementare la capacità

lavorativa del signor

RI 1 nell'attuale attività di boscaiolo

indipendente.

8.1

Ritiene necessaria una perizia?

No.

9.

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

L'assicurato, sino al 2012, ha sempre dichiarato dei redditi inerenti all'attività indipendente che,

sistematicamente, il fisco ha adeguato e rincarato (si veda la tabella

riportata qui sotto).

anno

reddito dichiarato

reddito imposto

fiscalmente

2011.

14’000

34’000

2010.

21’000

48’000

2009.

21’000

45’000

2008.

21’000

36’000

2007.

21’000

37’000

Il signor RI 1 non tiene alcuna contabilità e le

dichiarazioni fiscali sono compilate da una conoscente.

In assenza di una contabilità dettagliata, in

presenza di decisioni fiscali svolte tramite apprezzamento (il fisco ha

calcolato i redditi da attività indipendente sulla base del dispendio) ed in

considerazione del fatto che nel 2012 l'assicurato ha fatto capo al saltuario aiuto di diversi operai,

arrivando però a dichiarare un reddito di CHF 34'000 (ben

superiore a quanto dichiarato sino all'insorgenza del danno alla

salute), si ritiene che unicamente con il metodo straordinario

della valutazione dell'invalidità si possa

quantificare il grado di invalidità più verosimile alla situazione

economico-lavorativa del signor RI 1.

Nella tabella qui sotto è riportato

schematicamente il calcolo svolto.

Metodo

straordinario di valutazione

Numero dei salari versati 12

Campi di

attività senza danno alla salute

Ponderazione

senza danno

Incapacità

al lavoro nei campi di attività

Base

salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione

del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno

attività

operativa

85%

50%

1) Sfr. 4’453

Sfr. 45’421

Sfr. 22’710

Manut./pulizia

15%

0%

2) Sfr. 5’707

Sfr. 10’273

Sfr. 0

3)

Sfr. 0

Sfr. 0

4)

Sfr. 0

Sfr. 0

5)

Sfr. 0

Sfr. 0

6)

Sfr. 0

Sfr. 0

Totale

100%

43%

Sfr. 55’693

Sfr. 22'710

Secondo

richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2011 (TA1_Svizzera)

1)

CA 02,

livello di qualificazione 4, uomini

2)

CA 33,

livello di qualificazione 4, uomini

CA:

codice attività

Reddito

ipotetico senza invalidità

Sfr. 55’693

Reddito

da invalido

Sfr. 32’983

Diminuzione

del reddito dell'attività prof. imputabile al danno

Sfr. 22’710

Tasso

di diminuzione del reddito dell'attività professionale

41%

Il grado Al attribuibile, con il metodo di

valutazione straordinario, all'assicurato nella propria professione

di indipendente è dunque pari al 41%.

10.

REDDITO DA SANO - EDIGIBILITÀ: SVOLGIMENTO DI ALTRE PROFESSIONI

Il signor RI 1 presenta una piena capacità

lavorativa medico- teorica in attività idonee; è quindi necessario

valutare il suo grado di invalidità tenendo in considerazione altre

attività adeguate ed i guadagni da egli incamerabili svolgendo le

stesse.

A tale scopo si suggerisce, come reddito da

sano da utilizzare nel rispettivo calcolo, l'importo di CHF 52'470,

ovvero i CHF 51'976 attribuiti all'assicurato dal fisco per l'anno

2010, aggiornati al 2011.

11.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

L'assicurato vuole continuare con la sua

professione di boscaiolo indipendente; non nega però di aver pensato

ad un cambio di professione. Avrebbe voluto ottenere la patente del camion, ma,

ragionando e riflettendo, è arrivato

alla conclusione che per lui, vivere

tutto il giorno in mezzo al traffico, sarebbe troppo stressante.”

(doc. AI 42-6+7+8+9).

L’amministrazione

ha pure proceduto ad un raffronto dei redditi anche per quanto riguarda le

attività adeguate.

L’Ufficio AI, sulla base

delle risultanze mediche e della piena capacità lavorativa in attività adonee

di RI 1, ha infatti ritenuto esigibile un cambiamento di professione (doc. AI 44-1).

Il legale

del ricorrente ha contestato il provvedimento dell’amministrazione, ritenendo

che un cambiamento d’attività è sproporzionato, se non addirittura contrario

alla buona fede rispetto al riconoscimento di un quarto di rendita di

invalidità.

Il legale ha

asserito che RI 1 “risulta essere già riuscito a riorganizzare la sua

attività facendo capo ad aiuti esterni e meglio senza dover quindi più subire

una perdita considerevole di guadagno” (doc. I, pag. 8).

Secondo il

TCA l’operato dell’amministrazione è invece corretto e conforme alla costante

giurisprudenza federale.

Il Tribunale

federale nella sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente dall’inizio degli anni ‘90, capace al lavoro al 50%

sia nella precedente attività che in attività confacenti al suo stato di salute

(poi aumentata al 70%), ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione

invalidità vige il principio generale secondo il quale una persona invalida

deve, prima di domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è

possibile per attenuare le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo

un assicurato non ha diritto ad una rendita quando è capace, cambiando

professione, di ottenere un reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il

diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle circostanze oggettive

e soggettive del caso di specie.

Tra le

circostanze soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori

personali come l’età e la situazione professionale concreta. Fra le circostanze

oggettive vi sono l’esistenza del mercato equilibrato del lavoro e la durata

prevedibile del rapporto di lavoro.

Vedi anche

la sentenza di questa Corte 32.2012.165 del 29 novembre 2012, nel caso di un

gerente di ristorante nato nel 1953, inabile completamente nell’attività di

cuoco, ma abile al 70% per mansioni di tipo intellettuale-amministrativo e la

sentenza 35.2013.9 del 24 luglio 2013 relativa ad un’assicurata di 55 anni che

ha svolto un’attività indipendente di gerente sino al 2002, inabile al 50%

nella sua attività, ma completamente abile in attività adeguate.

In entrambi

i casi questa Corte aveva ritenuto ragionevolmente esigibile il passaggio da

un’attività indipendente a una dipendente.

Nella

sentenza del TCA 32.2010.266 del 28 ottobre 2011, confermata dall’Alta Corte

nella decisione 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, da un titolare di salone di

coiffeur di 60 anni, che durante l’ultimo trentennio almeno ha lavorato in

qualità di indipendente, non è invece stato ritenuto esigibile un cambiamento

di professione.

Vedi anche

la STF 9C_612/2007 del 14 luglio 2008, riguardante un assicurato sessantenne

che, nel corso degli ultimi quarant’anni, aveva svolto, dapprima, la

professione di falegname e, successivamente, di agricoltore, sempre a titolo

indipendente, dove non si poteva pretendere che abbandonasse l’attività

indipendente.

Nella

sentenza 9C_695/2010 del 15 marzo 2011, nel caso di un assicurato nato nel

1948, che ha lavorato quale rappresentante/autista dal 1988 come dipendente

della medesima società ha evidenziato che l’insorgente, pur se al servizio del

medesimo datore di lavoro da 20 anni, era comunque già stato confrontato almeno

una volta ad un cambiamento professionale e il suo caso non poteva essere

assimilato a quello di un indipendente che ha sempre svolto la medesima

attività (“En l'occurrence, avant d'être au service du même employeur

pendant 20 ans, il a exercé le métier de serveur pour plusieurs employeurs. Il a donc déjà été confronté au moins une fois au cours de son parcours

professionnel à un changement d'activité. Au demeurant, il ne ressort du

dossier aucun élément mettant en évidence d'éventuelles difficultés

d'adaptation que présenterait l'intéressé - lequel n'a, par ailleurs, apporté

aucun indice qui permettrait d'en douter. De surcroît, on ne saurait assimiler

le cas d'espèce à la situation de la personne qui a toujours travaillé en

qualité d'indépendant et doit, malgré un âge avancé, réintégrer le marché de

l'emploi en tant que salarié.»).

Pur riconoscendo che l’UAI avrebbe potuto indicare in maniera più

precisa le attività che l’insorgente avrebbe potuto esercitare, il TF ha

comunque rammentato che vi è un ampio ventaglio di attività semplici e

ripetitive che non necessitano di alcuna formazione specifica e che

l’interessato avrebbe potuto svolgere (“6.3 Finalement, on soulignera

que compte tenu des limitations fonctionnelles décrites par les médecins, le

nouveau poste de travail n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations

particulières. A ce sujet, comme le soulève le recourant,

on peut regretter que l'office AI n'ait mentionné

aucune activité exigible au cours de l'instruction. Cette omission ne permet

toutefois pas de retenir que les premiers juges auraient apprécié les faits de

façon arbitraire ou violé le droit fédéral. Vu le large éventail d'activités

simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les

limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en

général - et le marché du travail équilibré en particulier - (arrêt I 383/06 du

5.

avril 2007 consid. 4.4), on constate qu'un nombre significatif d'entre elles,

ne nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes

physiques du recourant. Au demeurant, elles sont, en règle générale,

disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du

travail (arrêts 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et 8C_657/2010

du 19 novembre 2010 consid. 5.2.3). A titre d'exemples, on peut citer les

activités de surveillant de machines, gardien de parking ou ouvrier

d'usine. »).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_560/2008 del 12 dicembre 2008, pubblicata in DTF 135 V

58, ha ammesso l’abituale raffronto dei redditi nel caso di un’assicurata,

nata nel 1945, di formazione sarta, che aveva lavorato sino alla fine del 1994

quale infermiera, in seguito quale ristoratrice indipendente e che il 30

dicembre 2005, essendo completamente inabile al lavoro nella sua precedente

attività ed abile al 50% in attività adatte al suo stato di salute, ha

domandato di essere messa al beneficio di una rendita AI.

Nella

sentenza 9C_683/2010 del 10 dicembre 2010 invece si trattava di un’assicurata,

nata nel 1963, attiva quale ristoratrice indipendente dal luglio 1997, il cui

fallimento è stato aperto nel corso del 2004 e che nel mese di aprile 2006 si è

annunciata presso le autorità cantonali competenti, chiedendo di poter essere

messa al beneficio di una rendita AI, poiché completamente inabile nella

precedente attività di ristoratrice ed abile al 50% in attività leggere e

confacenti al suo stato valetudinario.

Nel caso

concreto l’assicurato è nato nel 1974, per cui, da un punto di vista oggettivo

nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché egli non ha assolutamente

raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente

che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in

un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29

dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2).

Terminate le scuole dell’obbligo l’assicurato ha conseguito nel 1992

l’attestato federale di capacità di macellaio-salumiere. Dopo la formazione

quale macellaio ha lavorato in questo settore dal 1997 sino al 2003, quale

indipendente ma anche come salariato (per alcuni mesi) della __________ di __________.

Dal 2005 si è quindi messo in proprio quale boscaiolo indipendente (lavori di

taglio alberi e giardinaggio). A volte esegue pure lavori di trasloco e

sgombero case (cfr. valutazione consulente IP, doc. AI 44-1 e inchiesta

economica, doc. AI 42-1).

L’interessato è quindi già stato già confrontato ad un cambiamento

professionale, avendo svolto una formazione di macellaio, sia dipendente che

indipendente, e avendo lavorato poi come boscaiolo. Di conseguenza il passaggio

da un’attività indipendente ad un’attività dipendente non costituisce un ostacolo

per l’insorgente, di soli 40 anni di età.

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito che

l’insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno ed ha applicato la

procedura ordinaria.

La consulente in

integrazione nel rapporto del 17 gennaio 2014 ha concluso che l’assicurato è direttamente integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali

canali di collocamento essendo presenti sul mercato del lavoro attività

accessibili e confacenti al danno alla salute (doc. AI 44-3).

2.11

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza,

per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I

670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono

determinanti i dati del 2012.

2.11.1

Per

quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il

reddito che egli avrebbe potuto percepire da sano in fr. 52’910.-- nel 2012,

aggiornando il reddito lordo fiscale del 2010 (doc. AI 42-7).

Il TCA può ammettere

questo importo che non è stato contestato, nello specifico, dal ricorrente

(doc. I).

2.11.2

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato che

lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.

61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2012 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2014, p. 85), un reddito mensile di fr. 5'197.85 oppure di fr. 62'374.-- per

l'intero anno (fr. 5'197.85 x 12).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso

concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano

l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque

giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo

senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in

cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione

(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività

leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in

cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle

difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del

15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

(STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha confermato quanto

stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già

valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre

verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e

contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una

direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio

Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.11.4

In concreto, l’amministrazione ha

applicato una riduzione del 3% per attività leggere e del 5% per altri fattori

di riduzione, per un totale dell’8% (doc. AI 45-3).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”

Nel caso di specie, alla

luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto 2013

(cfr. consid. 2.11.3.), il TCA non può quindi condividere la scelta

dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 3% per attività leggera, ma

ritiene corretta una riduzione del 5% che sommata al 5% per altri fattori di

riduzione conduce ad una riduzione complessiva del 10%.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 62'374.--, ammettendo la riduzione del

10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 56'136.60

confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 52’910.-- (consid. 2.11.1) non emerge alcun grado d’invalidità.

La decisione del 12 marzo

2014.

va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.12

L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto

l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici (doc. I).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti