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32.2014.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 novembre 2014Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella

procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non

contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora evidenziare

che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una

sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze

d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal

giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione del dr. med. __________ del 4 novembre 2013 (doc. Cassa

malati 31-1), confermata dal medico SMR, dr.ssa med. __________, il 27 novembre

2013 (doc. AI 47-1), che ha, in particolare, concluso che l’insorgente è

incapace al lavoro al 50% nella sua precedente attività ed è completamente

capace al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Il dr. med. __________ si

è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato

la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti

dalla visita effettuata presso di lui.

Al referto va

attribuita piena forza probante.

2.9. L’interessata contesta le

valutazioni del dr. med. __________ sulla base di quanto affermato dalla

propria curante, dr.ssa med. __________ e dai dr. med. __________ __________ e __________

che si sono espressi prima della perizia del dr. med. __________.

2.9.1. Per quanto concerne le

valutazioni del 17 marzo 2014 (doc. I) e del 7 febbraio 2014 (doc. AI 60-1)

della dr.ssa med. __________ FMH medicina interna generale, curante

dell’insorgente, esse si esauriscono in una descrizione dello stato di salute,

già conosciuto, della ricorrente ed in una critica alla decisione dell’UAI di

ritenere l’interessata capace al lavoro in un’attività leggera e confacente al

suo stato di salute. La curante non apporta tuttavia alcun elemento medico

oggettivo atto a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________ e dei medici

SMR, dr.ssa med. __________ e dr. med__________. I suoi scritti non sono

pertanto d’aiuto alla ricorrente.

Va qui rammentato che il

solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del

20 agosto 2009, consid. 7.4). Anche perché il medico curante, che vede il

proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, di

esacerbazione del male, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

In una sentenza

9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove

l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità

lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale

occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007

consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare

che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici

curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute

cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I

655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2

con riferimenti).

2.9.2 Circa le valutazioni del 15

marzo 2013 del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. AI 26-3) e dei mesi

di marzo (doc. AI 27-7), aprile (doc. AI 27-9) e giugno (doc. AI 27-1) 2013 del

dr. med. __________, FMH neurochirurgia, attivo presso la Clinica __________, la

medesima curante sostiene che i due specialisti hanno ritenuto l’interessata

incapace nella sua precedente professione al 50% (doc. I: entrambi “[…] riconoscono

un’inabilità al 50% in qualità di operatrice domestica presso l’ __________ […]”),

come stabilito anche dal dr. med. __________ e come da lei stessa accertato (doc.

I). La questione non merita comunque particolare approfondimento poiché,

determinante, nel preciso caso di specie, non è la capacità lavorativa nella

precedente attività, che l’insorgente, con la replica del 22 aprile 2014 (doc.

VIII) e con riferimento alle valutazioni del dr. med. __________, ritiene

essere del 100%, bensì in attività leggere e confacenti al suo stato di salute,

dove può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.

I due specialisti non si

sono tuttavia espressi in merito a questo aspetto (cfr. anche doc. AI 26-2,

dove il dr. med. __________ il 27 giugno 2013 a proposito del referto del 15 marzo 2013 afferma che “il documento contiene anche alcune indicazioni attinenti

alla capacità lavorativa in attività abituale”; sottolineatura del

redattore) e le loro valutazioni non possono di conseguenza sovvertire le

conclusioni peritali.

Del resto il dr. med. __________,

che ha visitato la ricorrente successivamente ai due specialisti, ha preso in

considerazione le loro valutazioni e le ha integrate nel referto peritale (doc.

Cassa malati 31-3: “Visto la persistenza della sofferenza è stato coinvolto

il neurochirurgo Dr. __________, Clinica __________, che nella sua relazione

del 06.03.2013 ha ipotizzato oltre alla patologia lombare anche una componente

coxo-femorale bilaterale chiedendo quindi consulto ortopedico [….]

Parallelamente il neurochirurgo ha consigliato un trattamento riabilitativo e

un calo ponderale, confermando l’inabilità lavorativa allora certificata del

50% senza escludere la necessità di una “riqualifica”. A conclusioni simili è

giunto anche il reumatologo Dr. __________ […]”). Il perito ha del resto

rilevato che interpreta “il quadro in maniera analoga al reumatologo Dr. __________

nell’ambito di una sindrome pseudo radicolare che coinvolge la regione lombogluteale

e peritrocanterica a destra nel contesto di alterazioni degenerative

specialmente tra L4 e S1. A ciò si aggiunge quale fattore negativo l’obesità

con un pannicolo in particolare addominale che tende a spostare in avanti il

baricentro, richiedendo quindi una costante contrattura della muscolatura

lombare” (doc. AI 31-6/7). Infine, il perito ha pure descritto nel

dettaglio i limiti funzionali della ricorrente, tenendo in considerazione le

valutazioni dei due specialisti (cfr. doc. Cassa malati 31-7). Dalla

circostanza che il dr. med. __________ ritiene il limite di 5kg quale peso

sollevabile dall’interessata, mentre il consulente in integrazione riprende i

limiti funzionali stabiliti dal perito (doc. AI 51-1/2), la ricorrente non può

di conseguenza trarre alcun giovamento.

Ne segue che non vi sono

ragioni per scostarsi dalle valutazioni peritali.

Per i medesimi motivi le

affermazioni del dr. med. __________ FMH neurologia, contenute in uno scritto

del 6 luglio 2012 (doc. AI 28-15), anch’esse ben anteriori alla visita da parte

del dr. med. __________, non possono essere d’aiuto alla ricorrente.

La valutazione dello

specialista in neurologia non contiene indicazioni circa la capacità lavorativa

dell’interessata in attività leggere e confacenti allo stato valetudinario

della ricorrente. Il dr. med. __________ descrive le difficoltà dell’interessata

nello svolgimento della professione di aiuto domestica a causa della presenza

di “brachialgia e parestesie nella mano destra, sovraccarico scheletto muscolare,

variante anatomica anastomosi __________” ed afferma che durante la sua

attività l’insorgente è sovraccaricata per quanto riguarda “le strutture

scheletto muscolari nel braccio e mano destra”. La questione del grado

della capacità lavorativa nell’attività abituale non è tuttavia determinante

nel caso di specie, potendo l’assicurata sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa

in attività leggere.

Per il resto l’insorgente

non ha prodotto ulteriore documentazione medica, né agli atti vi sono attestati

o certificati di medici specialisti che potrebbero inficiare le valutazioni,

convincenti e motivate, del dr. med. __________, le quali, occorre ribadirlo,

sono state confermate dal medico SMR, dr.ssa med. __________, e, perlomeno

indirettamente, anche dal medico SMR dr. med. __________, che, il 13 febbraio 2014, ha avallato le conclusioni della sua collega (doc. AI 63-1).

A proposito del ruolo del

medico SMR, il TCA rammenta che secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In queste condizioni la

documentazione medica agli atti è sufficiente per stabilire la capacità

lavorativa della ricorrente, senza che sia necessario l’allestimento di una

perizia medica, come richiesto dall’insorgente.

Al riguardo va

sottolineato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, questo TCA deve concludere che l’insorgente, incapace al lavoro

al 50% nella precedente attività ed in attività leggere dall’8 ottobre 2012

(dall’11 settembre 2012 al 7 ottobre 2012 al 100%), può svolgere un’attività

leggera e confacente al suo stato di salute al 100% dal 4 novembre 2013.

2.10. L’insorgente contesta anche l’assenza

di indicazioni per quanto concerne le attività leggere esigibili.

In concreto, in sede di

risposta (doc. IV), su cui l’assicurato ha ampiamente preso posizione (doc.

VIII), l’UAI ha rammentato che l’interessata potrebbe svolgere tutte quelle

professioni leggere, adeguate al suo stato di salute, che possono essere

esercitate nel rispetto dei limiti funzionali elencati dal dr. med. __________,

segnatamente nei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice

introduzione al posto di lavoro ed un periodo di rodaggio, quali attività nel

settore industriale e commerciale composto di lavori leggeri di montaggio,

Considerandi

compiti di controllo e sorveglianza (cfr. sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.2 e seguenti).

Va qui rammentato che,

secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,

consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6

; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -

senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di

lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

Del resto deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e

dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non

realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

Il TF ed il TCA hanno già

avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera

completa per persone che presentavano limitazioni ben maggiori rispetto alla

qui ricorrente.

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit

funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione

attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo

fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle

attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di

sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È pure stato dichiarato in

grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in

mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una

funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a

livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da

risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È poi stato ritenuto

completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco

implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di

professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad

entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo

(riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle;

STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Con un giudizio I 27/06 e

U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante

rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine

dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare

e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazio-ne

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In concreto questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro

esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la

ricorrente, nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di

esercitare in maniera completa.

2.11

Resta ora da esaminare se

l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso in esame l’UAI ha

preso in considerazione un reddito da valido, non contestato (doc. I e

IX), di fr. 43'780.90 che l’interessata avrebbe potuto percepire nel 2012 (cfr.

doc. A, doc. AI 24-3 e per la media degli ultimi anni: doc. XI/1).

Nel 2013, anno

dell’eventuale diritto alla rendita, il salario sarebbe ammontato a fr. 44’087

(+ 0,7%: cfr. www.bfs.admin.ch /bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

2.12

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF

ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non

ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della

giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'225.--, corrispondente a fr. 50'700 all’anno,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (cfr. STFA del 18 febbraio

1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la

più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;

cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie

économique, 10-2014, p. 86).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 52’018 (Fr. 50’700

: 100 x 102,6) nel 2013.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

di 41,7 ore computabili nel 2013 (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2014, p. 84), il salario medio

ipotetico da invalido ammonta a Fr. 54’229 (Fr. 52’018 : 40 x 41,7).

L’assicurata

chiede una riduzione del salario da invalida conformemente a quanto stabilito

dalla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.

I dati di riferimento

vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è

comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto

(cfr. sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2). Non vi è una

presunzione in tal senso (sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014; sentenza

9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).

In

concreto l’interessata è giunta in Svizzera, dal __________, nel 2005 all’età

di 40 anni, senza formazione né professione particolare. Dall’estratto conto

individuale si evince che ha sempre svolto numerose attività a tempo parziale contemporaneamente,

non qualificate, di breve durata, alternando anche vari periodi di

disoccupazione (doc. XI/1). Nel corso degli anni ha sempre percepito salari

modesti (fr. 10'183 nel 2005, fr. 34'919 nel 2006, fr. 29'778 nel 2007, fr.

37'178 nel 2008, fr. 40'357 nel 2009, fr. 34'591 nel 2010 [anno dell’inizio del

danno alla salute]).

Applicando l’abituale

principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle

assicurazioni sociali, questo TCA deve pertanto ritenere che l’insorgente si è

accontentata di un reddito modesto e l’applicazione del gap salariale va di

conseguenza esclusa.

Del

resto, per i motivi che seguono, al caso di specie non potrebbe essere

applicata alcuna riduzione, essendo il gap salariale inferiore al 5%.

In

concreto l’assicurata, avrebbe guadagnato da valida, nel 2013, fr. 44'087 (cfr.

considerando precedente).

L’insorgente

sostiene che per calcolare il gap salariale occorre partire dall’importo

mensile di fr. 4'106 evinto dal p.to 77-82 e relativo al reddito che donne e

uomini conseguono per le attività amministrative e i servizi di supporto.

Considerato tuttavia che l’interessata svolgeva l’attività di aiuto

domestico/badante, al caso di specie va applicato il p.to 96, “altre

attività di servizi personali”, relativo al reddito conseguito dalle donne.

Partendo da un importo, nel 2010, di fr. 3'524, si giunge ad un salario annuo,

nel 2013, di fr. 45’182 (cfr. Tabella TA1 p.to 96 “altre attività di servizi

personali”, livello di qualifica 4: fr. 3’524 : 40 X 41.9 : 100 X 102 X 12 mesi).

Ritenuto

che la differenza è del 2,4% non sono in ogni caso dati i presupposti per una

riduzione del salario ai sensi della sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il

diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio

del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente

notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica

infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non

si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per

l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione

di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte

riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale del 9% (4% per attività

leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari),

tuttavia non più possibile in virtù della predetta giurisprudenza. In concreto

il TCA ritiene più consona alla giurisprudenza una riduzione del 10%. Del resto

anche volendo applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione del 20%

proposta dall’insorgente, il diritto alla rendita non sarebbe comunque dato.

Raffrontando

il reddito da valida di fr. 44’087 con quello da invalida di fr. 54'229,

ridotto del 10% a fr. 48'806, si ottiene un grado d’invalidità nullo. Volendo

applicare al reddito da invalida una riduzione del 20% a fr. 43'383, il grado

d’invalidità sarebbe comunque del 2% e non darebbe diritto ad alcuna rendita.

2.13

Infine, l’UAI, preso atto che

la ricorrente ha inoltrato la propria (seconda) domanda di prestazioni AI nel

corso del mese di giugno 2013 (doc. AI 15-1), dopo aver lasciato trascorrere

infruttuosamente il termine dell’11 marzo 2013 (cfr. consid. 1.1; doc. AI 7-1 e

anche doc. AI 6-3 [“aspettative da parte dell’assicurato verso l’UAI]), ritenuto

che il diritto alla rendita nasce 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta (cfr.

art. 29 cpv. 1 LAI), e meglio in concreto il 1° dicembre 2013, e che

l’interessata avrebbe avuto diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre

2013.

(trascorso l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al

30.

novembre 2013 (mese del miglioramento dello stato di salute) non ha versato

alcuna prestazione.

A questo proposito va

rammentato che per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al

guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete

migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto

dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della

riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione

notevole, e presumibilmente continuerà a durare.

Nel caso di specie l’amministrazione

ha applicato la prima frase dell’art. 88a cpv. 1 OAI ed il marg. 4016 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI)

per il quale se le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o

soppressa dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato

perduri (RCC 1984 pag. 137, 1979 pag. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di

questo genere quando l’attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una

malattia di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo

tale che in un prossimo futuro sarebbe esigibile l’esercizio di un’attività

lucrativa.

In concreto essendo il

miglioramento stato accertato con effetto dal 4 novembre 2013, in virtù dell’art. 88a cpv. 1 OAI e del marg. 4016 CIGI l’amministrazione ha soppresso il

diritto alla rendita con effetto al 30 novembre 2013.

Non sono invece applicabili

l’art. 88a cpv. 1 seconda frase OAI ed il marg. 4017 CIGI secondo il quale le

condizioni sono instabili quando è ancora possibile un nuovo peggioramento

della capacità di guadagno, specie in condizioni di lavoro provvisorie e in

caso di possibile ripresa di un’attività lucrativa. In questi casi il

miglioramento constatato va preso in considerazione soltanto se è durato tre

mesi senza interruzioni rilevanti e se si può supporre che perduri (RCC 1984

pag. 137).

Questo aspetto non

è del resto stato contestato dalla ricorrente.

2.14

Alla luce di quanto sopra il

ricorso va respinto mentre la decisione impugnata deve essere confermata.

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti