32.2014.33
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17 novembre 2014Italiano65 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.33
cs
Lugano
17 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 febbraio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, da
ultimo attiva quale aiuto domiciliare/ausiliaria di pulizia, il 6 novembre
2012, per il tramite dell’assicuratore malattie, ha inoltrato una richiesta di
prestazioni dell’AI per adulti (doc. AI 3-2). Dopo aver sentito l’assicurata ed
aver redatto il rapporto di rilevamento tempestivo, da cui emerge che l’interessata
ha trasmesso la richiesta “unicamente per ossequiare l’obbligo di annuncio
entro i sei mesi. Valuterà in febbraio-marzo 2013” (doc. AI 6-3), il 27
novembre 2012 l’UAI le ha scritto, informandola che il deposito di una domanda
ufficiale AI “non è attualmente opportuno”, non essendoci indicazioni
che possano escludere una ripresa dell’attività lavorativa, ma che “per
preservare integri eventuali diritti a prestazioni AI, una domanda ufficiale
deve pervenire entro 6 mesi dall’insorgenza del danno alla salute, dopodiché
sarà considerata tardiva. Ciò implica che se la malattia (a tempo parziale o
totale) dovesse estendersi oltre il 11.03.2013, per quel tempo sarà suo dovere
presentare il formulario ufficiale di richiesta di prestazioni allegato”
(doc. AI 7-1). Il 10 giugno 2013 l’interessata ha trasmesso all’amministrazione
una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 15-1).
1.2. Acquisiti gli atti medici
ritenuti necessari, tra cui la perizia reumatologica del dr. med. __________,
FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, del 4 novembre 2013,
effettuata nell’ambito della parallela procedura dell’assicurazione contro la
perdita di guadagno in caso di malattia (doc. Cassa malati 31-1), l’UAI, con
decisione del 26 febbraio 2014 (doc. A), preavvisata dal progetto del 18 dicembre
2013 (doc. AI 57), ha stabilito che l’interessata avrebbe diritto ad ¼ di
rendita dal 1° settembre 2013 (trascorso l’anno di attesa di cui all’art. 28
cpv. 1 lett. b LAI) al 30 novembre 2013 (stato di salute migliorato in modo che
risulta esigibile l’esercizio dell’attività lucrativa). Ritenuto tuttavia che
la domanda è stata presentata tardivamente, l’UAI non ha versato le prestazioni
poiché il diritto al versamento della rendita avrebbe avuto inizio il 1°
dicembre 2013 quando tuttavia il diritto alla rendita non era più dato.
1.3. RI 1, con l’ausilio della
dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, medico curante, è insorta al TCA
contro la predetta decisione (doc. I). Dopo aver descritto le malattie di cui è
affetta e le limitazioni funzionali, l’interessata ha concluso sostenendo di
essere incapace al lavoro al 50% sia nella precedente attività che in qualsiasi
attività leggera e confacente al suo stato di salute.
1.4. Con risposta del 3 aprile
2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. L’11 aprile 2014 l’avv. RA 1
ha informato il TCA di aver assunto il patrocinio di RI 1 ed ha chiesto
l’assegnazione di un termine, concesso (doc. VII), per l’inoltro di una replica
(doc. VI). Con osservazioni del 22 aprile 2014 l’insorgente ha chiesto in via
principale di essere messa al beneficio di almeno ¾ di rendita ed in via
subordinata di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Contestualmente ha
domandato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
In primo luogo
l’interessata domanda che al caso di specie venga applicato il metodo misto,
poiché al momento del manifestarsi dei problemi di salute lavorava
complessivamente al 70% (al 50% per l’Associazione ____________________ e ad
ore quale donna delle pulizie per il 20%).
Con riferimento alle
valutazioni del dr. med. __________, che avrebbe ritenuto totalmente
inesigibile la precedente attività, e del dr. med. __________ che sarebbe
giunto a conclusioni simili e alla luce delle limitazioni ritenute
(l’interessata non potrebbe sollevare pesi superiori ai 5 kg), l’insorgente sostiene che le conclusioni dell’UAI siano errate.
Dopo aver descritto le
limitazioni funzionali, la ricorrente ribadisce di non poter svolgere in
maniera completa un’attività leggera, ma che si impone l’allestimento di una
perizia pluridisciplinare e rileva che la decisione impugnata e la risposta
sono carenti sotto il profilo dell’indicazione concreta delle attività ritenute
esigibili che non esistono e non possono essere esercitate al 100%.
L’assicurata contesta
infine anche il raffronto dei redditi poiché il salario da invalida deve essere
ridotto almeno del 20% e perché occorre tener conto del gap salariale.
1.6. Con duplica dell’8 maggio
2014 l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc.
XI).
1.7. Il 14 maggio 2014 l’avv. RA 1,
dopo aver preso visione della documentazione relativa al reddito del marito
della ricorrente, non ritenendo dati i presupposti, ha revocato la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. XV).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
A sua volta l'art. 27 OAI
precisa:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla
comunità."
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid.
3c).
Si paragona quindi
l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en
Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono.
Questa presunzione può
tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139).
L'importanza dell'attività
della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura
familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze
locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella
con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un
coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.3. Nel caso in cui invece
l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI secondo cui
" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa
attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dall’allora TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07
del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività
va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte
in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.4. In concreto
l’insorgente contesta in primo luogo l’applicazione del metodo ordinario del
raffronto dei redditi e sostiene che andrebbe applicato il metodo misto poiché
svolgeva un’attività lavorativa al 70% circa prima dell’insorgere del danno
alla salute nel mese di settembre 2012 (cfr. anche doc. AI 6-1).
Va
innanzitutto ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per
stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona
esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere
dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla
globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno
alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad
esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse
subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita
un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del
minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa
rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF
130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza
del 24 aprile 2006 I 276/05, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito
che:
" (…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la
rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale
de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27
RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec
l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire
potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en
fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à
la santé n'était pas survenue. Pour les assurés
travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide,
aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation
lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle,
familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire
circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée
valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du
ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels
(ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la
question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore
que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative
partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement
en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA del 24 aprile 2006 nella causa H, I
276/05, consid. 2.3)
In DTF 137 V 334 il TF ha
confermato la giurisprudenza sul metodo misto di valutazione
dell'invalidità (consid. 5). Il metodo misto di valutazione dell'invalidità non
viola né il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art.
13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU né i principi della parità di trattamento e del
divieto di discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost.
L’Alta Corte
ha inoltre affermato:
"
2.1 En premier lieu, la
recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué au cas d'espèce
la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité en lieu et place de la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. Elle explique qu'elle aurait exercé une
activité à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Le fait
qu'elle ne travaillait à l'époque qu'à 80 % était la conséquence des différents
problèmes de santé qui l'avaient touchée à compter du début des années 90. Si
son état de santé le lui avait permis, il est évident qu'au départ de son fils
du foyer familial, elle aurait repris une activité professionnelle à plein
temps dans le but d'augmenter ses modestes revenus, comme elle l'avait
d'ailleurs fait avant la naissance de son enfant.
(…)
3.2 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à
chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient
d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son
activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour
déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut
notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage,
l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de
l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative
litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une
activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de
la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b p. 194; voir également
ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53 et ATF 125 V
146 consid. 5c/bb p. 157; arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4
et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 156/04 du 13 décembre 2005
consid. 5.1.2).
3.3 La juridiction cantonale a considéré qu'il existait suffisamment
d'indices établissant avec une vraisemblance prépondérante que la recourante
travaillait à 80 %, non pas par obligation, mais par choix. Au début de
l'incapacité de travail alléguée, elle avait exercé durant près de 16 ans une
activité à 80 %, sans que cela ne soit justifié par des obligations familiales.
Il ne ressortait par ailleurs d'aucune pièce médicale que l'état de santé de la
recourante la contraignait exclusivement à exercer une
activité à temps partiel limitée à 80 %. Dans un curriculum vitae établi le 2
novembre 1992, elle a indiqué souhaiter retrouver un poste lui permettant de
maintenir sa capacité de gain; par la suite, jusqu'à ce que le projet de
décision lui soit communiqué, elle n'a jamais fait mention de son intention de
reprendre un emploi à plein temps.
3.4 En l'occurrence, la recourante ne parvient pas à établir le caractère
manifestement inexact, voire insoutenable, du raisonnement qui a conduit la
juridiction cantonale à conclure, dans le cas particulier, à l'application de
la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. A l'argumentation factuelle de
celle-ci, la recourante oppose des considérations tirées de l'expérience
générale de la vie. Cela étant, celles-ci semblent contredites par les pièces
du dossier. Il en ressort que la recourante travaille à temps partiel depuis
l'année 1979. Si un tel choix pouvait s'expliquer à l'époque par la volonté de
s'occuper de son enfant (né en 1973), cette justification n'avait plus guère de
fondement à compter de la fin des années 1980. Certes, les premiers problèmes
de santé sont apparus au cours de l'année 1989 et ont motivé un changement
d'activité à la fin de l'année 1992.
Jusqu'au dépôt le 19 décembre 2008 de sa demande de
prestations de l'assurance-invalidité, la recourante n'a toutefois entrepris
aucune démarche dans le but de trouver une activité à 100 % adaptée à ses
limitations fonctionnelles et semble bien plutôt s'être contentée de la
situation."
Va qui infine segnalata la sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013
relativa ad un caso ticinese.
2.5. In concreto,
alla luce della documentazione agli atti, l’amministrazione ha correttamente
applicato il metodo ordinario del raffronto dei redditi.
Come
visto, secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata,
occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua
attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della
sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393
consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente
prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto
fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I
693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.). Occorre inoltre
rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite
dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un
mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in
merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno
alla salute (cfr. anche sentenza 9C_428/2007 del 20 novembre 2007
e 9C_52/2013 del 12 aprile 2013).
Nel caso di
specie l’interessata, nata nel 1965, è coniugata con un operaio rifinitore nel
settore dei sanitari (doc. AI 6-1), ed è madre di tre figli che nel 2012
avevano rispettivamente __________ (doc. AI 6-1). Mentre il primo viveva ancora
con i genitori, gli altri due sono sposati, hanno figli e non vivono più con la
ricorrente (doc. AI 6-1).
La
ricorrente all’insorgere del danno alla salute (settembre 2012), esercitava tre
diverse attività, e meglio: un’attività a tempo parziale (circa al 50%) presso l’Associazione
__________ dal 25 ottobre 2010, con orari irregolari (doc. AI 24-3),
un’attività di 7 ore settimanali presso il __________ dal settembre 2010 al
giugno 2013 (doc. AI 52-1) ed un’attività di 4 ore a settimana presso __________
dal 2007 a fine 2012 (doc. AI 53). L’UAI sostiene che complessivamente questi
lavori corrispondono ad un’attività a tempo pieno.
La questione
non merita maggiore approfondimento nella misura in cui, l’interessata, il 25
ottobre 2010, ossia prima dell’insorgere del danno alla salute, si era iscritta
all’assicurazione contro la disoccupazione alla ricerca di un impiego al 100%
(doc. Cassa disoccupazione 2-1).
Ciò
significa che prima di diventare incapace al lavoro in misura del 50% nella sua
professione, la volontà dell’insorgente era di trovare un’occupazione a tempo
pieno. Senza il danno alla salute l’interessata avrebbe di conseguenza svolto
un’attività al 100%.
Questa
circostanza emerge indirettamente anche da quanto affermato dall’interessata nell’ambito
del “__________” (doc. AI 43) effettuato per il tramite del __________ __________
per conto dell’AI dal mese di agosto al mese di ottobre del 2013 (doc. AI 43-3).
In
quell’occasione l’insorgente ha espresso il desiderio di poter continuare a
lavorare al 50%, allorché era incapace al lavoro nella medesima misura (cfr. la
dichiarazione di malattia per l’assicuratore contro la perdita di guadagno
redatta dalla dr.ssa med. __________ che fa stato di un’incapacità al 50%
ancora nel mese di giugno 2013 [doc. Cassa malati 26-3] e lo scritto del 30
settembre 2013 della dr.ssa med. __________ che afferma tra l’altro: “La
paziente ricordo che lavora al 50% presso il servizio __________ e rientra a
domicilio dopo le 4 ore esausta […”], doc. Cassa malati 30-1). Come risulta
dalle parole dell’estensore del “progetto professionale”, la riduzione auspicata
del tempo di lavoro era dovuto al danno alla salute: “Considerata le
condizioni di salute della Signora RI 1 che a suo dire non trovano una
soluzione di guarigione se non nel controllo dei sintomi, la Signora RI 1
vorrebbe continuare ad esercitare la sua professione. La signora RI 1 sarebbe
disposta ad essere occupata anche nel ruolo di badante. La difficoltà maggiore
per la Signora è rimanere occupata per tutta la giornata pertanto preferirebbe
avere un impiego al 50%” (doc. AI 43-12).
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, tenuto conto anche dell’età dei figli, questo
Tribunale deve concludere, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali (ATF 130
V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid.
3b), che senza il danno alla salute
la ricorrente avrebbe voluto esercitare un’attività lavorativa a tempo pieno.
Al caso di
specie va pertanto applicato il metodo ordinario di raffronto dei redditi.
2.6. Per quanto
concerne l’aspetto medico, il 15 marzo 2013 il dr. med. __________, specialista
FMH reumatologia e medicina interna, dopo aver posto la diagnosi di sindrome
lombospondilogena cronica a destra in discopatie plurisegmentali da L2 a S1,
disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto con protrazione del capo),
decondizionamento e sbilancio muscolare, tendenza allo sviluppo di un
reumatismo delle parti molli, obesità, note trombosi venose profonde
recidivanti agli arti inferiori sotto anticoagulazione ed aver descritto
l’anamnesi personale e recente e l’esame reumatologico ha affermato:
" (…)
Questa signora 48-enne, aiuto domiciliare, lamenta
dal 2010 circa dolori lombari con diramazioni algiche pseudo radicolari negli
arti inferiori, ora rimanifestatisi nel corso del mese di settembre 2012 con
componente lombosciatalgica destra a traiettoria dorso laterale nella coscia
prossimale, aventi caratteristiche meccaniche, in aumento all’avvio, in
posizioni statiche, chinandosi; la colonna lombare appare moderatamente
limitata alla flessione attiva, con dolori al passaggio lombosacrale, specialmente
quando la paziente si rialza da ante flessione del tronco, indizio clinico per
un’instabilità segmentale, dolori pure in aumento a fine corsa all’estensione
passiva, indicanti un’eventuale sindrome faccettaria, le lateroflessioni
lombari passive dalle due parti sono altamente ridotte; il corsetto muscolare
addominale e lombare è decondizionato, in una paziente in sovrappeso corporeo
di quasi 30 kg; sono assenti deficit lombo radicolari; la mobilità coxofemorale
bilaterale è libera; una recente risonanza magnetica della colonna lombare del
27.9.2012, ha mostrato discopatie plurisegmentali da L2 a S1 con all’ultimo
segmento L5/S1, una leggera protrusione discale verso sinistra, a contatto con
la radice di L5 a sinistra, con spondilartrosi plurisegmentali associate.
Tenendo conto della lunga durata dei dolori, della
risposta terapeutica avuta in passato nel 2010 ad un’infiltrazione
intrafaccettaria L4/L5, penso che l’approccio terapeutico infiltrativo
segmentale, avrà più possibilità di essere coronato da successo; per questo
motivo ti suggerisco di voler annunciare la paziente, per questo tipo di
misura, all’attenzione del Dr. __________, presso il centro del dolore dell’__________
a __________; ovviamente per quanto concerne l’anticoagulazione, sarà necessaria
una finestra terapeutica durante i giorni previsti per le infiltrazioni. In un
secondo tempo la paziente andrà indirizzata verso un ricondizionamento del corsetto
muscolare addominale e lombare presso una struttura fisioterapica interessata a
seguire questo tipo di cura; ovviamente da subito la paziente deve sottoporsi
ad un calo ponderale, onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale
dolorante rispettivamente sulle articolazioni alle estremità inferiori.
Le alterazioni strutturali riscontrate al rachide
lombare determinano una diminuita caricabilità; sono al momento sconsigliabili
lavori con movimenti ripetitivi di anteflessione e torsione del tronco
rispettivamente estensione prolungata della colonna vertebrale, la paziente
deve avere inoltre la possibilità di alternare le posizioni corporee al
bisogno; l’attuale attività lavorativa principale come aiuto domiciliare non
può dunque essere considerata adatta allo stato di salute attuale; visto che da
diverso tempo è già in corso un’inabilità lavorativa parziale, la paziente va
annunciata tempestivamente agli uffici dell’assicurazione invalidità” (doc. AI
26)
L’insorgente
è stata visitata dal dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, il quale, nell’ambito della parallela procedura di richiesta di
versamento di indennità giornaliere in caso di malattia, il 4 novembre 2013 ha allestito una perizia reumatologica (doc. Cassa malati 31-1).
Dopo aver
descritto l’anamnesi famigliare e personale remota, la farmacoterapia
internistica, l’anamnesi sociale ed attuale, lo stato reumatologico e
neurologico periferico, ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica
a destra (sindrome pseudoradicolare), senza segni neurocompressivi in/con turbe
statiche del rachide (tendenzialmente piatto), alterazioni degenerative
plurisegmentali secondo RM del 27.09.2012 con protrusioni discali tra L3 e S1
associate ad una spondilartrosi, contenuta in L4/5 e più marcata in L5/S1
(ipertrofica a sinistra), decondizionamento fisico, flebotrombosi nella gamba
sinistra (2011, recidivante?), anticoagulazione permanente, obesità.
Il
perito ha affermato:
" (…)
All’origine della presente incapacità lavorativa
della signora RI 1 in qualità di aiuto domiciliare, certificata a partire dal 11.09.2012,
dapprima al 100% e dal 08.10.2012 al 50%, vi è una problematica lombare con
risvolti intermittenti nella gamba destra. La patologia si sarebbe presentata
una prima volta nel 2009. La RM della colonna lombare effettuata allora aveva
messo in evidenza le alterazioni degenerative contenute nell’ambito di
discopatie minori, in L2/3 con un possibile conflitto con la corrispondente
radice a destra, patologia per la quale era stata allora sottoposta ad una
prima e fino ad oggi unica infiltrazione mirata, che avrebbe alleviato i
disturbi solo per 3 o 4 settimane. Dopo un intervallo oligosintomatico la
sofferenza si è ripresentata in maniera più insistente da settembre dell’anno
scorso con dolori risentiti “sempre” incluso durante la notte associandosi ad un’affaticabilità
e ad una ridotta resistenza fisica. Una nuova RM della colonna lombare ha
confermato la presenza di discopatie, mostrando inoltre in L4/5 e soprattutto
in L5/S1 delle alterazioni artrosiche nelle articolazioni facettarie (in L5/S1
a sinistra di tipo ipertrofico). I neurochirurghi consultati (dapprima Dr. __________,
poi Dr. __________), hanno escluso un’opzione chirurgica suggerendo un
trattamento riabilitativo. Il reumatologo Dr__________ ha proposto inoltre di
sottoporre la paziente ancora una volta a un tentativo infiltrativo. Queste
misure terapeutiche non sono state concretizzate, l’infiltrazione per l’effetto
limitato della procedura precedente del 2009 e la paura di complicazioni
circolatorie sospendendo l’anticoagulazione, la fisioterapia per una stanchezza
cronica che avrebbe impedito una buona collaborazione per un trattamento attivo
di rinforzo muscolare. La cura di limita quindi all’assunzione di analgesici.
L’esame clinico mostra una 48.enne in condizioni
generali buone, in sovrappeso, che presenta al rachide alterazioni statiche e
limitazioni funzionali contenute assieme a una dolorabilità della cerniera
lombosacrale e segni di una moderata sofferenza muscolare specialmente nella
regione gluteale a destra. Come chi ha esaminato la paziente precedentemente in
particolare agli arti inferiori. A differenza di quanto riferito agli atti non
vi è però nemmeno una significativa irritabilità delle pari molli in generale
(senza i criteri per porre la diagnosi di una fibromialgia).
Interpreto il quadro in maniera analoga del
reumatologo Dr. __________ nell’ambito di una sindrome pseudoradicolare a
destra nel contesto di alterazioni degenerative specialmente tra L4 e S1. A ciò
si aggiunge quale fattore negativo l’obesità con un pannicolo in particolare
addominale che tende a spostare in avanti il baricentro, richiedendo quindi una
costante contrattura della muscolatura lombare.
Senza un drastico calo ponderale le condizioni
fisiche della paziente devono essere considerate consolidate con risvolti della
patologia vertebrale sulla capacità funzionale che giudico come segue:
(…)
Non dispongo di un mansionario del lavoro svolto.
Esso comporta comunque attività solo parzialmente compatibili con le condizioni
attuali della paziente con un’incapacità lavorativa che giudico come il medico
curante del 50% (riducendo la presenza con un rendimento che sarà probabilmente
sub ottimale).
Dal profilo medico-teorico la signora RI 1
risulterebbe invece abile in forma anche normale (100% per rendimento e presenza
e questo a partire da subito) per un’attività lucrativa confacente, rispettosa
alle limitazioni stabilite. Questo giudizio non tiene conto di fattori non
medici che potranno interferire con un reinserimento della paziente in un altro
lavoro.” (doc. Cassa malati 31)
Il 27
novembre 2013 la dr.ssa med. __________, medico SMR, ha allestito il rapporto
finale (doc. AI 47-1). Dopo aver posto la diagnosi principale di sindrome
lombospondilogena cronica a destra (sindrome pseudoradicolare), senza segni
neurocompressivi in/con turbe statiche del rachide (tendenzialmente piatto),
alterazioni degenerative plurisegmentali secondo RM del 27.09.2012 con
protrusioni discali tra L3 e S1 associate ad una spondilartrosi, contenuta in
L4/5 e più marcata in L5/S1 (ipertrofica a sinistra), decondizionamento fisico
e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di flebotrombosi nella
gamba sinistra (2011, recidivante?); in anticoagulazione permanente, obesità e
tiroidite di Hashimoto sostituita da anni, ha attestato un’incapacità
lavorativa totale dall’11 settembre 2012 al 7 ottobre 2012 ed al 50% dall’8
ottobre 2012 sia nella precedente attività che in attività leggere e confacenti
al suo stato di salute. Dal 4 novembre 2013 è stata accertata una capacità
lavorativa completa in attività leggere.
Il 13
febbraio 2014 il medico SMR, dr. med. __________ ha preso posizione su uno
scritto del 7 febbraio 2014 della dr.ssa med. __________, FMH medicina interna
generale, curante della ricorrente, rilevando che non apporta alcun nuovo
elemento medico che non sia già stato considerato (doc. AI 63-1).
2.7. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme
al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per
la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella
procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non
contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare
che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una
sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze
d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal
giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de
leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in
dubbio la valutazione del dr. med. __________ del 4 novembre 2013 (doc. Cassa
malati 31-1), confermata dal medico SMR, dr.ssa med. __________, il 27 novembre
2013 (doc. AI 47-1), che ha, in particolare, concluso che l’insorgente è
incapace al lavoro al 50% nella sua precedente attività ed è completamente
capace al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Il dr. med. __________ si
è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato
la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti
dalla visita effettuata presso di lui.
Al referto va
attribuita piena forza probante.
2.9. L’interessata contesta le
valutazioni del dr. med. __________ sulla base di quanto affermato dalla
propria curante, dr.ssa med. __________ e dai dr. med. __________ __________ e __________
che si sono espressi prima della perizia del dr. med. __________.
2.9.1. Per quanto concerne le
valutazioni del 17 marzo 2014 (doc. I) e del 7 febbraio 2014 (doc. AI 60-1)
della dr.ssa med. __________ FMH medicina interna generale, curante
dell’insorgente, esse si esauriscono in una descrizione dello stato di salute,
già conosciuto, della ricorrente ed in una critica alla decisione dell’UAI di
ritenere l’interessata capace al lavoro in un’attività leggera e confacente al
suo stato di salute. La curante non apporta tuttavia alcun elemento medico
oggettivo atto a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________ e dei medici
SMR, dr.ssa med. __________ e dr. med__________. I suoi scritti non sono
pertanto d’aiuto alla ricorrente.
Va qui rammentato che il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del
20 agosto 2009, consid. 7.4). Anche perché il medico curante, che vede il
proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, di
esacerbazione del male, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
In una sentenza
9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove
l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità
lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale
occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007
consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare
che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici
curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute
cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I
655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2
con riferimenti).
2.9.2 Circa le valutazioni del 15
marzo 2013 del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. AI 26-3) e dei mesi
di marzo (doc. AI 27-7), aprile (doc. AI 27-9) e giugno (doc. AI 27-1) 2013 del
dr. med. __________, FMH neurochirurgia, attivo presso la Clinica __________, la
medesima curante sostiene che i due specialisti hanno ritenuto l’interessata
incapace nella sua precedente professione al 50% (doc. I: entrambi “[…] riconoscono
un’inabilità al 50% in qualità di operatrice domestica presso l’ __________ […]”),
come stabilito anche dal dr. med. __________ e come da lei stessa accertato (doc.
I). La questione non merita comunque particolare approfondimento poiché,
determinante, nel preciso caso di specie, non è la capacità lavorativa nella
precedente attività, che l’insorgente, con la replica del 22 aprile 2014 (doc.
VIII) e con riferimento alle valutazioni del dr. med. __________, ritiene
essere del 100%, bensì in attività leggere e confacenti al suo stato di salute,
dove può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.
I due specialisti non si
sono tuttavia espressi in merito a questo aspetto (cfr. anche doc. AI 26-2,
dove il dr. med. __________ il 27 giugno 2013 a proposito del referto del 15 marzo 2013 afferma che “il documento contiene anche alcune indicazioni attinenti
alla capacità lavorativa in attività abituale”; sottolineatura del
redattore) e le loro valutazioni non possono di conseguenza sovvertire le
conclusioni peritali.
Del resto il dr. med. __________,
che ha visitato la ricorrente successivamente ai due specialisti, ha preso in
considerazione le loro valutazioni e le ha integrate nel referto peritale (doc.
Cassa malati 31-3: “Visto la persistenza della sofferenza è stato coinvolto
il neurochirurgo Dr. __________, Clinica __________, che nella sua relazione
del 06.03.2013 ha ipotizzato oltre alla patologia lombare anche una componente
coxo-femorale bilaterale chiedendo quindi consulto ortopedico [….]
Parallelamente il neurochirurgo ha consigliato un trattamento riabilitativo e
un calo ponderale, confermando l’inabilità lavorativa allora certificata del
50% senza escludere la necessità di una “riqualifica”. A conclusioni simili è
giunto anche il reumatologo Dr. __________ […]”). Il perito ha del resto
rilevato che interpreta “il quadro in maniera analoga al reumatologo Dr. __________
nell’ambito di una sindrome pseudo radicolare che coinvolge la regione lombogluteale
e peritrocanterica a destra nel contesto di alterazioni degenerative
specialmente tra L4 e S1. A ciò si aggiunge quale fattore negativo l’obesità
con un pannicolo in particolare addominale che tende a spostare in avanti il
baricentro, richiedendo quindi una costante contrattura della muscolatura
lombare” (doc. AI 31-6/7). Infine, il perito ha pure descritto nel
dettaglio i limiti funzionali della ricorrente, tenendo in considerazione le
valutazioni dei due specialisti (cfr. doc. Cassa malati 31-7). Dalla
circostanza che il dr. med. __________ ritiene il limite di 5kg quale peso
sollevabile dall’interessata, mentre il consulente in integrazione riprende i
limiti funzionali stabiliti dal perito (doc. AI 51-1/2), la ricorrente non può
di conseguenza trarre alcun giovamento.
Ne segue che non vi sono
ragioni per scostarsi dalle valutazioni peritali.
Per i medesimi motivi le
affermazioni del dr. med. __________ FMH neurologia, contenute in uno scritto
del 6 luglio 2012 (doc. AI 28-15), anch’esse ben anteriori alla visita da parte
del dr. med. __________, non possono essere d’aiuto alla ricorrente.
La valutazione dello
specialista in neurologia non contiene indicazioni circa la capacità lavorativa
dell’interessata in attività leggere e confacenti allo stato valetudinario
della ricorrente. Il dr. med. __________ descrive le difficoltà dell’interessata
nello svolgimento della professione di aiuto domestica a causa della presenza
di “brachialgia e parestesie nella mano destra, sovraccarico scheletto muscolare,
variante anatomica anastomosi __________” ed afferma che durante la sua
attività l’insorgente è sovraccaricata per quanto riguarda “le strutture
scheletto muscolari nel braccio e mano destra”. La questione del grado
della capacità lavorativa nell’attività abituale non è tuttavia determinante
nel caso di specie, potendo l’assicurata sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa
in attività leggere.
Per il resto l’insorgente
non ha prodotto ulteriore documentazione medica, né agli atti vi sono attestati
o certificati di medici specialisti che potrebbero inficiare le valutazioni,
convincenti e motivate, del dr. med. __________, le quali, occorre ribadirlo,
sono state confermate dal medico SMR, dr.ssa med. __________, e, perlomeno
indirettamente, anche dal medico SMR dr. med. __________, che, il 13 febbraio 2014, ha avallato le conclusioni della sua collega (doc. AI 63-1).
A proposito del ruolo del
medico SMR, il TCA rammenta che secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In queste condizioni la
documentazione medica agli atti è sufficiente per stabilire la capacità
lavorativa della ricorrente, senza che sia necessario l’allestimento di una
perizia medica, come richiesto dall’insorgente.
Al riguardo va
sottolineato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, questo TCA deve concludere che l’insorgente, incapace al lavoro
al 50% nella precedente attività ed in attività leggere dall’8 ottobre 2012
(dall’11 settembre 2012 al 7 ottobre 2012 al 100%), può svolgere un’attività
leggera e confacente al suo stato di salute al 100% dal 4 novembre 2013.
2.10. L’insorgente contesta anche l’assenza
di indicazioni per quanto concerne le attività leggere esigibili.
In concreto, in sede di
risposta (doc. IV), su cui l’assicurato ha ampiamente preso posizione (doc.
VIII), l’UAI ha rammentato che l’interessata potrebbe svolgere tutte quelle
professioni leggere, adeguate al suo stato di salute, che possono essere
esercitate nel rispetto dei limiti funzionali elencati dal dr. med. __________,
segnatamente nei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,
con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione
professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice
introduzione al posto di lavoro ed un periodo di rodaggio, quali attività nel
settore industriale e commerciale composto di lavori leggeri di montaggio,
Considerandi
compiti di controllo e sorveglianza (cfr. sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.2 e seguenti).
Va qui rammentato che,
secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,
consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.
4.6
; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -
senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di
lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità
(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -
che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno
fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Del resto deve essere ricordato che il
principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da
una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti
(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e
dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non
realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma
talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la
conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione
irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
Il TF ed il TCA hanno già
avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera
completa per persone che presentavano limitazioni ben maggiori rispetto alla
qui ricorrente.
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit
funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione
attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo
fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in
corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il
medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle
attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di
sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.
Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi
solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro
accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in
grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in
mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una
funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a
livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da
risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto
completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco
implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di
professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad
entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo
(riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle;
STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Con un giudizio I 27/06 e
U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante
rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine
dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare
e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazio-ne
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In concreto questo
Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro
esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che la
ricorrente, nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di
esercitare in maniera completa.
2.11
Resta ora da esaminare se
l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992
pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso in esame l’UAI ha
preso in considerazione un reddito da valido, non contestato (doc. I e
IX), di fr. 43'780.90 che l’interessata avrebbe potuto percepire nel 2012 (cfr.
doc. A, doc. AI 24-3 e per la media degli ultimi anni: doc. XI/1).
Nel 2013, anno
dell’eventuale diritto alla rendita, il salario sarebbe ammontato a fr. 44’087
(+ 0,7%: cfr. www.bfs.admin.ch /bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
2.12
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF
ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non
ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della
giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),
utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'225.--, corrispondente a fr. 50'700 all’anno,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (cfr. STFA del 18 febbraio
1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la
più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la
Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;
cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie
économique, 10-2014, p. 86).
Il salario statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 52’018 (Fr. 50’700
: 100 x 102,6) nel 2013.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore
alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale
di 41,7 ore computabili nel 2013 (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 10-2014, p. 84), il salario medio
ipotetico da invalido ammonta a Fr. 54’229 (Fr. 52’018 : 40 x 41,7).
L’assicurata
chiede una riduzione del salario da invalida conformemente a quanto stabilito
dalla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.
I dati di riferimento
vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è
comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto
(cfr. sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2). Non vi è una
presunzione in tal senso (sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014; sentenza
9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).
In
concreto l’interessata è giunta in Svizzera, dal __________, nel 2005 all’età
di 40 anni, senza formazione né professione particolare. Dall’estratto conto
individuale si evince che ha sempre svolto numerose attività a tempo parziale contemporaneamente,
non qualificate, di breve durata, alternando anche vari periodi di
disoccupazione (doc. XI/1). Nel corso degli anni ha sempre percepito salari
modesti (fr. 10'183 nel 2005, fr. 34'919 nel 2006, fr. 29'778 nel 2007, fr.
37'178 nel 2008, fr. 40'357 nel 2009, fr. 34'591 nel 2010 [anno dell’inizio del
danno alla salute]).
Applicando l’abituale
principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle
assicurazioni sociali, questo TCA deve pertanto ritenere che l’insorgente si è
accontentata di un reddito modesto e l’applicazione del gap salariale va di
conseguenza esclusa.
Del
resto, per i motivi che seguono, al caso di specie non potrebbe essere
applicata alcuna riduzione, essendo il gap salariale inferiore al 5%.
In
concreto l’assicurata, avrebbe guadagnato da valida, nel 2013, fr. 44'087 (cfr.
considerando precedente).
L’insorgente
sostiene che per calcolare il gap salariale occorre partire dall’importo
mensile di fr. 4'106 evinto dal p.to 77-82 e relativo al reddito che donne e
uomini conseguono per le attività amministrative e i servizi di supporto.
Considerato tuttavia che l’interessata svolgeva l’attività di aiuto
domestico/badante, al caso di specie va applicato il p.to 96, “altre
attività di servizi personali”, relativo al reddito conseguito dalle donne.
Partendo da un importo, nel 2010, di fr. 3'524, si giunge ad un salario annuo,
nel 2013, di fr. 45’182 (cfr. Tabella TA1 p.to 96 “altre attività di servizi
personali”, livello di qualifica 4: fr. 3’524 : 40 X 41.9 : 100 X 102 X 12 mesi).
Ritenuto
che la differenza è del 2,4% non sono in ogni caso dati i presupposti per una
riduzione del salario ai sensi della sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,
sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4
Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello
dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla
violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della
decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto
l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata
più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità
nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi
generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali
non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla
deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il
diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio
del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente
notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica
infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non
si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per
l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione
di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte
riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale del 9% (4% per attività
leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari),
tuttavia non più possibile in virtù della predetta giurisprudenza. In concreto
il TCA ritiene più consona alla giurisprudenza una riduzione del 10%. Del resto
anche volendo applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione del 20%
proposta dall’insorgente, il diritto alla rendita non sarebbe comunque dato.
Raffrontando
il reddito da valida di fr. 44’087 con quello da invalida di fr. 54'229,
ridotto del 10% a fr. 48'806, si ottiene un grado d’invalidità nullo. Volendo
applicare al reddito da invalida una riduzione del 20% a fr. 43'383, il grado
d’invalidità sarebbe comunque del 2% e non darebbe diritto ad alcuna rendita.
2.13
Infine, l’UAI, preso atto che
la ricorrente ha inoltrato la propria (seconda) domanda di prestazioni AI nel
corso del mese di giugno 2013 (doc. AI 15-1), dopo aver lasciato trascorrere
infruttuosamente il termine dell’11 marzo 2013 (cfr. consid. 1.1; doc. AI 7-1 e
anche doc. AI 6-3 [“aspettative da parte dell’assicurato verso l’UAI]), ritenuto
che il diritto alla rendita nasce 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta (cfr.
art. 29 cpv. 1 LAI), e meglio in concreto il 1° dicembre 2013, e che
l’interessata avrebbe avuto diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre
2013.
(trascorso l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al
30.
novembre 2013 (mese del miglioramento dello stato di salute) non ha versato
alcuna prestazione.
A questo proposito va
rammentato che per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al
guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete
migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della
riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso
tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione
notevole, e presumibilmente continuerà a durare.
Nel caso di specie l’amministrazione
ha applicato la prima frase dell’art. 88a cpv. 1 OAI ed il marg. 4016 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI)
per il quale se le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o
soppressa dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri (RCC 1984 pag. 137, 1979 pag. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di
questo genere quando l’attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una
malattia di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo
tale che in un prossimo futuro sarebbe esigibile l’esercizio di un’attività
lucrativa.
In concreto essendo il
miglioramento stato accertato con effetto dal 4 novembre 2013, in virtù dell’art. 88a cpv. 1 OAI e del marg. 4016 CIGI l’amministrazione ha soppresso il
diritto alla rendita con effetto al 30 novembre 2013.
Non sono invece applicabili
l’art. 88a cpv. 1 seconda frase OAI ed il marg. 4017 CIGI secondo il quale le
condizioni sono instabili quando è ancora possibile un nuovo peggioramento
della capacità di guadagno, specie in condizioni di lavoro provvisorie e in
caso di possibile ripresa di un’attività lucrativa. In questi casi il
miglioramento constatato va preso in considerazione soltanto se è durato tre
mesi senza interruzioni rilevanti e se si può supporre che perduri (RCC 1984
pag. 137).
Questo aspetto non
è del resto stato contestato dalla ricorrente.
2.14
Alla luce di quanto sopra il
ricorso va respinto mentre la decisione impugnata deve essere confermata.
2.15
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti