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Decisione

32.2014.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 novembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I periodi di contribuzione

tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere

del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di

contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati

durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo

della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso

numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.

29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha

versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o

d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

-

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

-

degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

-

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il reddito annuo

determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente

all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la

corrispondente rendita.

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa

sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante

gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a

ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b

LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di

inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle

Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del

16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia nessun accredito

è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per

l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle

Considerandi

persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito

per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.3

Nella presa di posizione del

6.

maggio 2014 la Cassa di compensazione __________ ha illustrato le modalità di

calcolo delle prestazioni assegnate a RA 1.

In particolare, la Cassa

ha rilevato quanto segue:

" (…)

In base al preavviso del 3 dicembre 2013, il diritto alla rendita

sussiste a partire dal 1° dicembre 2009. Di conseguenza sono stati computati

gli anni di contribuzione e i redditi dell’attività lucrativa fino al 31

dicembre 2008. Pertanto il periodo dal 1.1.2009 al 30.11.2009 può essere

computato esclusivamente per colmare le lacune di contribuzione, il che è stato

fatto anche nel presente caso. Questo stesso motivo spiega la discrepanza fra

la durata contributiva effettiva e la durata contributiva.

Per determinare la scala della rendita si è

utilizzata la durata contributiva effettiva, colmando le lacune con i mesi di

contribuzione dell'anno della rendita. Come risultato, questo ha permesso di

computare un intero anno di contribuzione. Pertanto

il periodo di contributo computabile è stato di 5 anni e 6 mesi. Grazie

all'anno supplementare è stata applicata la scala 22.

Per determinare il reddito annuo medio determinante

è stata poi impiegata solo la durata contributiva effettiva di 4 anni e 6 mesi,

perché secondo la legge si possono prendere in considerazione soltanto gli anni

di contribuzione e i redditi dell'attività lucrativa fino al 31 dicembre

precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Perciò nel presente caso sono

stati presi in considerazione soltanto gli anni di contribuzione e i redditi

fino al 31 dicembre 2008” (doc. VI1).

Da parte sua l’insorgente

ha contestato l’applicazione della scala delle rendite 22 con un periodo

contributivo di 4 anni e 6 mesi scadenti il 31 dicembre 2008 (doc. I, pag. 2).

Secondo l’avv. RA 1

l’evento assicurato ai sensi dell’art. 29 bis cpv. 1 LAVS, ossia l’invalidità,

non decorre dal giorno in cui il danno alla salute si è manifestato – come

sostiene l’amministrazione – bensì ad un anno dall’inizio degli effetti sulla

capacità di guadagno, come dispone l’art. 28 LAI (doc. I, pag. 3).

Il rappresentate

dell’assicurata si chiede inoltre se misure di riformazione professionale non

andrebbero prese in considerazione, visto che prima dell’attuazione di tali

misure non si può riconoscere l’evento assicurato (doc. I, pag. 4).

Da ultimo il legale si

pone la questione se prima del mese di giugno 2012 (data a partire dalla quale

è stata accertata l’incapacità al guadagno) e dopo il mese di dicembre 2009 non

vi sia stata un’interruzione importante (doc. I, pag. 4).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi dal calcolo effettuato dall’amministrazione.

Dalla documentazione

medica agli atti e dalla decisione impugnata emerge che l’inabilità lavorativa

dell’assicurata al 100% è iniziata il 30 dicembre 2008 (data del ricovero

presso la Clinica psichiatrica cantonale) (doc. AI 30-1).

Giusta l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se ha avuto un'incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza

notevole interruzione.

Il diritto alla rendita è

dunque sorto, trascorso l’anno di carenza, alla fine di dicembre 2009.

Tuttavia, ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei

mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni.

RI 1 RI

1.

ha inoltrato la domanda nel gennaio 2013 pertanto il versamento della

prestazione decorre dal mese di luglio 2013 (cfr. doc. AI 6-1, 41-1).

Il

rappresentante dell’assicurata ha chiesto il riesame del conteggio dei

contributi ad un anno dall’inizio degli effetti sulla capacità di guadagno

(come dispone l’art. 28 LAI), ovvero non prima del 31 dicembre 2009 (doc. I,

pag. 4).

La

conclusione dell’avv. Sciuchetti non può essere condivisa dal TCA.

Come visto,

il diritto alla rendita è sorto il 31 dicembre 2009, ma questa è versata dal

mese di luglio 2013, in quanto l’assicurata ha inoltrato tardivamente la

domanda (art. 29 cpv. 1 LAI).

Tuttavia, il

calcolo della rendita, secondo l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede che

esso è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività

lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1°

gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il

31.

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età

conferente il diritto alla rendita o decesso).

Nella fattispecie sono

stati quindi computati gli anni di contribuzione e i redditi dell’attività

lucrativa a partire dal 1998 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di

età) fino al 31 dicembre 2008 (l’anno precedente l’inizio della rendita

d’invalidità).

Il periodo dal 1° gennaio

2009.

al 30 novembre 2009 è stato invece computato esclusivamente per colmare le

lacune di contribuzione

Non entrano in

considerazione neppure delle misure di riformazione professionale, come

ipotizzato dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4).

Nel rapporto del 29

novembre 2013 la consulente in integrazione professionale __________ ha

concluso che l’importante patologia psichiatrica al momento non permette di

ipotizzare delle misure reintegrative e di reinserimento professionale (doc. AI

36-1).

La decisione impugnata

merita dunque tutela e il ricorso va respinto.

2.4

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura per

CHF 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata

ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti