32.2014.34
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24 novembre 2014Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.34
LG/DC/sc
Lugano
24 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 febbraio 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1978,
casalinga, in data 16 gennaio 2013 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “psicosi”
(doc. AI 6-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con la decisione del 12 febbraio
2014 (doc. AI 41-1), preavvisata con progetto del 3 dicembre 2013 (doc. AI
37-1), ha attribuito all’assicurata una rendita intera (grado 80%) dal 1° luglio
2013.
1.3. Contro questa decisione
l’assicurata, patrocinata dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e che sia
fatto ordine alla Cassa di compensazione di procedere al ricalcolo dei
contributi e degli anni di contributo ai fini del calcolo della rendita AI
riconosciuta a RI 1, posto come i contributi e gli anni di contributo da tenere
in conto devono essere almeno quelli sino al 31 dicembre 2009 (doc. I).
L’insorgente ha così
motivato il proprio gravame:
" (…)
1. La Signora RI 1, 1978, ha soggiornato in Svizzera svolgendovi
un'attività lavorativa dal 2003 al 2004. II 2005 è convolata a nozze con un
cittadino Svizzero, conseguendo il relativo permesso di dimora annuale. Dal 2005 ha quindi continuato a soggiornare in Svizzera.
2. Nel gennaio 2013 ha postulato delle prestazioni AI per adulti.
L'ufficio AI le ha riconosciuto un'invalidità del 100% e la relativa rendita
intera le è corrisposta dalla Cassa di compensazione __________, in ordine di
fr. 585.- mensili con effetto retroattivo a far tempo dal 1.7.2013.
3. La Cassa di compensazione ha ritenuto dover applicare la scala delle
rendite 22, a fronte di un obbligo assicurativo a far tempo dai 20 anni, che ha
conseguiti nel 1998, con un periodo di contributi in ordine di 4 anni e 6 mesi.
Detto periodo, a mente della Cassa, verrebbe a scadere nel dicembre 2008, data
dalla quale l'assicurata sarebbe inabile al lavoro in misura completa.
4. Il presente ricorso verte contro tale ultimo assunto della Cassa di
compensazione competente, segnatamente la durata dei contributi e la scala
delle rendite da applicare.
5. Giusta l'art. 36
cpv. 1 LAI hanno diritto alla rendita AI le persone che al momento dell'insorgere
dell'invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni: circostanza che è
nel caso in esame.
L'art. 36 cpv. 2 LAI dispone che le
disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite
ordinarie, riservate le prescrizioni completive del Consiglio federale.
L'art. 29bis cpv. 2 LAVS, "il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione dai redditi
dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d'assistenza tra i 1. gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento
assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).”
Detto disposto è chiaro
nel precisare sino a quando vengono validamente cumulati i contributi e gli
anni per il calcolo della rendita di vecchiaia o di decesso. Il termine,
peraltro, è certo.
Altrettanto non si può
dire per il caso della rendita AI.
Si potrebbero
ipotizzare svariate possibilità, tra cui l'inizio del riconoscimento della
rendita; il deposito della domanda d'invalidità; il giorno dal quale decorre
l'anno di invalidità ai sensi
dell'art. 28 1_AI per
maturare il diritto alla rendita AI, oppure addirittura, come fatto nel caso di
specie, l'inizio effettivo dell'incapacità al lavoro.
La giurisprudenza su
tale punto è quantomeno carente.
Si tratta pertanto di
giungere ad una soluzione, che verrà senz'altro fissata dal Tribunale federale
quanto prima.
6. La poca, e per nulla evidente, giurisprudenza nella materia, parte
dall'assunto che fondamentale, come richiesto dall'art. 29bis cpv. 2 LAVS, sia
determinare da quando appare l'evento assicurato.
L'evento assicurato nel
caso di specie è l'invalidità. Pertanto è l'insorgenza dell'invalidità
che dev'essere accertata (cfr. M. Valterio, Droit de l'assurance vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance AI, (2011), §§ 1231 ss.).
Ai sensi dell'art. 4
LAI l'invalidità è un danno alla salute che comporta un'incapacità di guadagno
definitiva o comunque di lunga durata.
Entrambe le condizioni
devono essere realizzate perché l'invalidità sia data.
Nel caso concreto
l'autorità di prime cure vorrebbe farla decorrere dal giorno in cui il danno
alla salute si è manifestato. Ma questo non è sufficiente. Dev'esservi anche la
durata nel tempo, che nessuno a priori può conoscere. Pertanto soltanto ad un
anno dall'inizio degli effetti sulla capacità di guadagno (come dispone l'art.
28 LAI) vi è invalidità: l'evento assicurato ai sensi dell'art. 29bis cpv. 2
LAVS (cfr. DTF 118 V 79, c. 3, p. 82: "Conformément à l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dûs qu'elle est par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après /'état de santé; des
facteurs externesfortuits n'ont pas d'importance. (...) Dans le cas d'une
rente, p. ex., l'invalidité est réputéesurvenue, le plus souvent, dès que
l'assuré'a présenté, en moyen, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable").
Non si tratta pertanto
né dell'inizio del riconoscimento della rendita, né del momento in cui viene
presentata la domanda di prestazioni AI per adulti (DTF 126 V 157).
Va però ancora
ricordato che anche delle misure di riformazione professionale possono essere
prese in conto prima dell'erogazione della rendita. Secondo la giurisprudenza
(DTF 126 V 157), prima dell'attuazione delle misure di riformazione
professionale non si può riconoscere l'evento assicurato, proprio poiché con
l'assunzione delle medesime si potrebbe prevenire l'evento assicurato medesimo.
Oggettivamente ciò
spetta all'AI istruirlo, poste determinate condizioni. Vi è pertanto ancora da
chiedersi se al momento della presentazione, di una domanda di AI per adulti
non vi sia spazio per simili prestazioni e se ciò è sintanto che la medesima
non è stata evasa.
Inoltre prima di
accedere ad un evento - che sarebbe occorso ben tre anni e mezzo prima del
riconoscimento delle prestazioni e ben due anni e mezzo prima che le condizioni
richieste perché maturi il diritto - vi è da accertare se prima del giugno 2012
(data a far tempo dalla quale sarebbe stata accertata l'incapacità al guadagno
di lunga durata che ha poi condotto alla rendita) e dopo il dicembre 2009 non
vi è stata interruzione importante.
Ciò dovrà avvenire
sulla scorta dell'incarto agli atti, ciò che comunque non appare d'acchito.
7. Pertanto si richiede che il riesame della data a far tempo dalla quale
l'invalidità è data, e quindi il riesame del conteggio dei contributi e degli
anni di contributo atti a formare la rendita. In tutti i
casi ciò non sarà prima del 31.12.2009.” (doc. I).
1.4. In risposta l’Ufficio AI ha
confermato la decisione impugnata, in particolare il diritto alla rendita
intera con effetto dal 1° luglio 2013 e l’importo della stessa sulla base della
presa di posizione, allegata, della Cassa di compensazione __________ (doc.
VI+1).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Ai sensi
dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni
della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite
ordinarie.
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Fatti
I periodi di contribuzione
tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere
del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di
contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati
durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo
della rendita (art. 52c OAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il
fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo
determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente
all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la
corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante
gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a
ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
-
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b
LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di
inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle
Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del
16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito
è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per
l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al
momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle
Considerandi
persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito
per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.3
Nella presa di posizione del
6.
maggio 2014 la Cassa di compensazione __________ ha illustrato le modalità di
calcolo delle prestazioni assegnate a RA 1.
In particolare, la Cassa
ha rilevato quanto segue:
" (…)
In base al preavviso del 3 dicembre 2013, il diritto alla rendita
sussiste a partire dal 1° dicembre 2009. Di conseguenza sono stati computati
gli anni di contribuzione e i redditi dell’attività lucrativa fino al 31
dicembre 2008. Pertanto il periodo dal 1.1.2009 al 30.11.2009 può essere
computato esclusivamente per colmare le lacune di contribuzione, il che è stato
fatto anche nel presente caso. Questo stesso motivo spiega la discrepanza fra
la durata contributiva effettiva e la durata contributiva.
Per determinare la scala della rendita si è
utilizzata la durata contributiva effettiva, colmando le lacune con i mesi di
contribuzione dell'anno della rendita. Come risultato, questo ha permesso di
computare un intero anno di contribuzione. Pertanto
il periodo di contributo computabile è stato di 5 anni e 6 mesi. Grazie
all'anno supplementare è stata applicata la scala 22.
Per determinare il reddito annuo medio determinante
è stata poi impiegata solo la durata contributiva effettiva di 4 anni e 6 mesi,
perché secondo la legge si possono prendere in considerazione soltanto gli anni
di contribuzione e i redditi dell'attività lucrativa fino al 31 dicembre
precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Perciò nel presente caso sono
stati presi in considerazione soltanto gli anni di contribuzione e i redditi
fino al 31 dicembre 2008” (doc. VI1).
Da parte sua l’insorgente
ha contestato l’applicazione della scala delle rendite 22 con un periodo
contributivo di 4 anni e 6 mesi scadenti il 31 dicembre 2008 (doc. I, pag. 2).
Secondo l’avv. RA 1
l’evento assicurato ai sensi dell’art. 29 bis cpv. 1 LAVS, ossia l’invalidità,
non decorre dal giorno in cui il danno alla salute si è manifestato – come
sostiene l’amministrazione – bensì ad un anno dall’inizio degli effetti sulla
capacità di guadagno, come dispone l’art. 28 LAI (doc. I, pag. 3).
Il rappresentate
dell’assicurata si chiede inoltre se misure di riformazione professionale non
andrebbero prese in considerazione, visto che prima dell’attuazione di tali
misure non si può riconoscere l’evento assicurato (doc. I, pag. 4).
Da ultimo il legale si
pone la questione se prima del mese di giugno 2012 (data a partire dalla quale
è stata accertata l’incapacità al guadagno) e dopo il mese di dicembre 2009 non
vi sia stata un’interruzione importante (doc. I, pag. 4).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi dal calcolo effettuato dall’amministrazione.
Dalla documentazione
medica agli atti e dalla decisione impugnata emerge che l’inabilità lavorativa
dell’assicurata al 100% è iniziata il 30 dicembre 2008 (data del ricovero
presso la Clinica psichiatrica cantonale) (doc. AI 30-1).
Giusta l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se ha avuto un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza
notevole interruzione.
Il diritto alla rendita è
dunque sorto, trascorso l’anno di carenza, alla fine di dicembre 2009.
Tuttavia, ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei
mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni.
RI 1 RI
1.
ha inoltrato la domanda nel gennaio 2013 pertanto il versamento della
prestazione decorre dal mese di luglio 2013 (cfr. doc. AI 6-1, 41-1).
Il
rappresentante dell’assicurata ha chiesto il riesame del conteggio dei
contributi ad un anno dall’inizio degli effetti sulla capacità di guadagno
(come dispone l’art. 28 LAI), ovvero non prima del 31 dicembre 2009 (doc. I,
pag. 4).
La
conclusione dell’avv. Sciuchetti non può essere condivisa dal TCA.
Come visto,
il diritto alla rendita è sorto il 31 dicembre 2009, ma questa è versata dal
mese di luglio 2013, in quanto l’assicurata ha inoltrato tardivamente la
domanda (art. 29 cpv. 1 LAI).
Tuttavia, il
calcolo della rendita, secondo l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede che
esso è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività
lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1°
gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il
31.
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età
conferente il diritto alla rendita o decesso).
Nella fattispecie sono
stati quindi computati gli anni di contribuzione e i redditi dell’attività
lucrativa a partire dal 1998 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di
età) fino al 31 dicembre 2008 (l’anno precedente l’inizio della rendita
d’invalidità).
Il periodo dal 1° gennaio
2009.
al 30 novembre 2009 è stato invece computato esclusivamente per colmare le
lacune di contribuzione
Non entrano in
considerazione neppure delle misure di riformazione professionale, come
ipotizzato dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4).
Nel rapporto del 29
novembre 2013 la consulente in integrazione professionale __________ ha
concluso che l’importante patologia psichiatrica al momento non permette di
ipotizzare delle misure reintegrative e di reinserimento professionale (doc. AI
36-1).
La decisione impugnata
merita dunque tutela e il ricorso va respinto.
2.4
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per
CHF 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata
ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti