32.2014.35
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20 novembre 2014Italiano61 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.35
cs
Lugano
20 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 febbraio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 24
settembre 2003 (doc. AI 54-56), l’UAI ha riconosciuto a RI 1, nato nel 1974, vittima,
il 18 aprile 1997, di un infortunio causato da una caduta da un’altezza di
circa 12 metri mentre svolgeva l’attività di metalcostruttore, il diritto ad
una rendita intera dell’AI (grado AI pari al 70%), dal 1° aprile 1998.
1.2. Avviata d’ufficio, nel corso
del mese di luglio 2005, una procedura di revisione della rendita d’invalidità,
fondandosi sugli atti medici, ed in particolare su una perizia del SAM del 30
novembre 2012, l’UAI, con decisione del 14 febbraio 2014 (doc. A2), preavvisata
dal progetto del 27 novembre 2013 (doc. AI 159), ha ridotto, in via di
riconsiderazione, il diritto alla rendita ad ¼ dal primo giorno del secondo
mese che segue la notifica della decisione.
L’amministrazione ha
ritenuto manifestamente errata la decisione del 24 settembre 2003 poiché
fondata su una transazione tra il ricorrente e l’assicuratore infortuni.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, richiamando la sua ultima
tassazione e chiedendo in via principale l’annullamento della decisione
impugnata ed in via subordinata il riconoscimento di “tre quarti di rendita
con grado di invalidità del 67%” (doc. I).
L’insorgente rammenta di
aver subito, il 18 aprile 1997, un grave infortunio sul lavoro, cadendo da
un’altezza di circa 12 metri che gli ha procurato un politrauma, in seguito al
quale è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici. Sia l’assicuratore
infortuni che l’UAI hanno riconosciuto il suo diritto ad una rendita intera. Il
16 novembre 2005 ed il 25 maggio 2010 il dr. med. __________ ha rilevato un
peggioramento del suo stato di salute, che ha portato anche all’annullamento
del progetto di riduzione del grado d’invalidità.
L’insorgente rileva
inoltre di essere ancora professionalmente parzialmente attivo sui cantieri,
con un rendimento ridotto al 30%.
L’interessato evidenzia di
avere una mobilità assai ridotta e sottolinea che neppure i periti sono
riusciti ad identificare quale attività adeguata potrebbe svolgere al 75%. Al
contrario, il dr. med. __________ ha scritto all’UAI rilevando che la sua capacità
di reinserimento professionale è già sfruttata al massimo e che non si può
ragionevolmente pretendere di più.
L’insorgente evidenzia di
conseguire attualmente un salario di fr. 1'750.-- mensili per 13 mensilità e
non comprende come potrebbe, in un’attività ancora più leggera, produrre un
reddito maggiore, rispettivamente garantire un rendimento del 75%. L’attività
svolta, secondo l’assicurato e con riferimento alle affermazioni del medico __________
del 19 novembre 2001, “travalica addirittura quindi quanto da lui
ragionevolmente esigibile in base all’art. 16 LPGA”.
L’insorgente evidenzia quindi
di conseguire un salario annuo di fr. 22'750 che raffrontato con il reddito da
valido indicato dall’UAI (fr. 69'875), dà un grado d’invalidità del 67,44%.
Infine, per l’assicurato
una riconsiderazione della decisione con la quale gli è stata attribuita la
rendita intera non sarebbe comunque possibile poiché in base alle disposizioni
finali della modifica della LAI del 18.3.2011 è esclusa la revisione della
rendita per coloro che al momento dell’entrata in vigore della modifica hanno
compiuto 55 anni o che al momento in cui è avviata la procedura di riesame
percepiscono una rendita dell’assicurazione per l’invalidità da oltre 15 anni.
1.4. Con risposta del 4 aprile
2014 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando in particolare che
la riconsiderazione della decisione non è fondata sulla modifica della LAI del
18 marzo 2011 bensì sull’art. 53 LPGA e che nel caso di specie l’erroneità
della decisione iniziale risiede nel fatto che l’amministrazione aveva
determinato il grado d’invalidità fondandosi sulla transazione della __________,
mentre avrebbe dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del
lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare
la sua capacità lavorativa residua secondo il metodo generale del confronto dei
redditi. Già all’epoca dell’emanazione della prima decisione, l’abilità
lavorativa del 100% in attività adeguate era tale da non giustificare il
riconoscimento del diritto alla rendita (doc. IV).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);
2.2. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2010, p. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.3. L’istituto
della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che dispone che “l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2).
Conformemente
alla giurisprudenza federale, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser,
ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza
giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica
riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono
tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119
V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito
di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,
pag. 175; DTF 119 V 180).
Per valutare se una decisione è
senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa
la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione
(DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).
L'istituto del riesame persegue
infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata
(compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli
stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen
Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa
l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF
102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, pag. 158 consid. 3c).
Ciò
è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di
invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione
professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto.
Se sussistono dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione
iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF
9C_575/2007 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007
consid. 3.2.1).
In
una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato
manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva
riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che,
nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa
del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo l’allora TFA (dal
1° gennaio 2007: TF), l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se
l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività
sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa
residua.
Giusta
l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa
in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione (lett. a).
Essa
può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una
prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di
informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art.
88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica
del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad
art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione
necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La
riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene
quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro
futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha
violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc
(art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op.
cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con
effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
Va infine rilevato che le
disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 (6a revisione AI, primo
pacchetto di misure), prevedono al cpv. 1 che le rendite
assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e
senza causa organica comprovata sono riesaminate entro tre anni dall'entrata in
vigore della presente modifica. Se le condizioni di cui all'articolo 7 LPGA non
sono soddisfatte, la rendita è ridotta o soppressa, anche qualora le condizioni
di cui all'articolo 17 capoverso 1 LPGA non siano adempiute.
Per il cpv.
4 del medesimo disposto, il capoverso 1 non si applica a coloro che al momento
dell'entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto 55 anni o che al
momento in cui è avviata la procedura di riesame percepiscono una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità da oltre 15 anni.
2.4. Nel
caso di specie l’UAI, con decisione del 24 settembre 2003, aveva assegnato
all’insorgente una rendita intera dal 1° aprile 1998 basandosi, per la
determinazione del grado d’invalidità al 70%, sulla transazione conclusa tra
l’insorgente e la __________ in ambito LAINF (doc. AI da 48 a 52).
Il
19 novembre 2001, il medico __________ __________, dr. med. __________, nella
valutazione per conto della __________, aveva affermato che “per quanto
attiene ai postumi infortunistici, il paziente risulta essere limitato in
quelle attività che non permettono un cambiamento regolare della propria
posizione ogni 30-40 minuti, che richiedono il mantenimento anche di corta
durata del tronco in posizione contorta o flessa, così come i movimenti
ripetuti di flessione, estensione o torsione del tronco, l’uso di utensili
vibranti o contundenti, il trasporto di pesi superiori ai 5-10 kg, degli spostamenti prolungati su terreni sconnessi o declivi, l’uso di scale non solo a pioli
ma anche munite di gradini comodi” (doc. LAINF 7-4).
Il
18 dicembre 2002 il consulente in integrazione dell’AI ha evidenziato che “senza
sottovalutare i numerosi limiti funzionali (Dr. __________, novembre 2001),
considerando che l’A. possiede un attestato federale di capacità, si poteva
pensare ad una formazione prevalentemente sedentaria, come può essere per
esempio quella d’impiegato d’ufficio, che sarebbe teoricamente possibile con un
recupero delle conoscenze scolastiche; quest’attività però non sembra
completamente adeguata al profilo dell’A. (sia dal punto di vista delle
attitudini che della motivazione). Tra le attività che non necessitano di una
formazione specifica si può considerare per esempio custode addetto alla
piccola manutenzione (…) La pratica deve essere definita nell’ambito di un
calcolo teorico dei redditi; vista l’origine infortunistica del danno alla
salute, si rimanda al coordinamento con l’assicuratore LAINF il calcolo della
capacità di guadagno residua” (doc. AI 42-3).
Il
12 febbraio 2003 la __________ ha stabilito il guadagno annuale del ricorrente
ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, ossia, dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio
2003, fr. 64'226.80, compresi gli assegni familiari (doc. __________ 8-1) e l’11
aprile 2003 le parti hanno sottoscritto una transazione da cui emerge che il
ricorrente è “d’accordo che per le conseguenze dell’infortunio del 18.4.97
riguardante in particolare schiena e piede destro mi sia riconosciuta dalla __________
una rendita d’invalidità del 70% (settanta) a decorrere dal 1.5.2003” (doc.
LAINF 9-1). Il 18 giugno 2003 la __________ ha emesso la decisione formale
tramite la quale ha affermato che “conformemente all’accordo dell’11.4.03, concediamo
una rendita d’invalidità del 70% dal 1.5.03” (doc. __________ 10-3).
L’8
luglio 2003 un funzionario dell’UAI ha rilevato che “il 18.04.1997 l’A. è
caduto da un tetto dall’altezza di ca. 12 metri, si procura una frattura instabile di L5, una frattura del lato destro, così come diverse contusioni. Dal
01.05.2003 la __________ ha riconosciuto una rendita con un grado del 70%.
Considerato che la __________ ha sempre riconosciuto l’IG del 100% dalla data
dell’infortunio (aprile 1997) fino alla data della decisione, concediamo dal
01.04.1998 (dopo un anno di attesa) una rendita intera AI con un grado del 70%”
(doc. AI 50-1). L’11 luglio 2003 il medico SMR, dr. med. __________, ha
affermato che “visto l’assenza d’elementi extra infortunistici possiamo
concedere la rendita intera come proposto” (doc. AI 51-1). Con decisione
del 24 settembre 2003 l’UAI ha assegnato una rendita intera dal 1° aprile 1998
(doc. AI 55-5), affermando che “dall’esame della documentazione medica
acquisita agli atti AI, con particolare riferimento all’incarto __________ si
rileva che il danno alla salute di cui l’assicurato è portatore comporta una
totale incapacità di guadagno e di lavoro in qualsiasi attività” (doc. AI
52-1).
Il
15 aprile 2013 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver
riesaminato l’incarto ha affermato che la “valutazione SMR del 11.07.2003 è
errata nel senso che abbiamo ripreso una valutazione __________ basata su una
transazione; è esatto invece che non vi erano fattori extrainfortunistici”
(doc. AI 147-1).
La
decisione del 24 settembre 2003 dell’UAI è di conseguenza fondata sulla
transazione effettuata in ambito LAINF, senza alcun raffronto dei redditi per
calcolare il grado d’invalidità.
Con sentenza I 409/01 del
18 aprile 2002, emanata prima della decisione dell’AI del 24 settembre 2003,
l’allora TFA ha rammentato che:
« 3.- a) Dans un
arrêt ATF 126 V 288, le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa
jurisprudence concernant la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans
les différentes branches de l'assurance sociale. Il a notamment confirmé le
caractère uniforme de la notion d'invalidité dans ces différentes branches (cf.
art. 22 du projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA] du 27 septembre 1990), ainsi que son effet de
coordination dans l'évaluation de l'invalidité. En revanche, il a renoncé à la
pratique consistant à accorder en principe plus d'importance à l'évaluation
effectuée par l'un des assureurs sociaux, indépendamment des instruments dont
il dispose pour instruire le cas et de l'usage qu'il en a fait dans un cas
concret. Certes, il faut éviter que des assureurs procèdent à des évaluations
divergentes dans un même cas. Mais même si un assureur ne peut en aucune
manière se contenter de reprendre, sans plus ample examen, le taux d'invalidité
fixé par un autre assureur, une évaluation entérinée par une décision entrée en
force ne peut pas rester simplement ignorée. Toutefois, il convient de
s'écarter d'une telle évaluation lorsqu'elle repose sur une erreur de droit
ou sur une appréciation insoutenable (ATF 119 V 471 consid. 2b) ou encore lorsqu'elle
résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré (ATF 112 V 175 s.
consid. 2a). A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la
jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées
et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée
d'inobjectivité (ATF 126 V 293 s. consid. 2d). Dans l'arrêt ATF 119 V 468, le
Tribunal fédéral des assurances avait considéré comme insoutenable une
appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait
largement de l'évaluation de l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des
conclusions médicales convaincantes concernant la capacité de travail et
l'activité exigible, ainsi que sur une comparaison des revenus correctement
effectuée (ATF 119 V 474 consid. 4a).» (sottolineature del redattore)
Nella citata sentenza l’Alta Corte, con riferimento alla DTF 112 V 174, ha in sostanza affermato che se il grado d’invalidità è stabilito in una transazione tra un
altro assicuratore sociale e la persona assicurata, l’UAI non è vincolato e deve,
di principio, procedere con una valutazione autonoma.
In
DTF 112 V 174 l’Alta Corte ha rilevato che “quando
l’INSAI determina il grado d’invalidità mediante transazione non si giustifica
di far dipendere il tasso stabilito dall’AI da quello stabilito dall’INSAI”
(cfr. consid. 2a: “Nach der Verwaltungs- und Gerichtspraxis
darf für den gleichen Gesundheitsschaden in der Invalidenversicherung
grundsätzlich kein anderer Invaliditätsgrad angenommen werden als in der
Unfallversicherung. Von diesem Grundsatz muss aber u.U. abgewichen werden, so
z.B. wenn die SUVA nicht einen Einkommensvergleich angestellt, sondern eine
Abfindungssumme zugesprochen hat oder wenn sie die Rente bereits bei ihrer
Festsetzung abgestuft oder befristet hat oder wenn der von der SUVA geschätzte
Invaliditätsgrad auf einem Rechtsfehler oder auf einem nicht vertretbaren Ermessensentscheid
beruht (Rz. 288.1 WIH; BGE 109 V 23, BGE 106 V 88 Erw. 2b; ZAK 1983 S. 116)” e “Die
Vorteile eines verlässlichen Abklärungs- und Beurteilungsapparates gehen nun
aber verloren, wenn die Festsetzung des Invaliditätsgrades nicht direkt auf den
Abklärungsresultaten beruht, sondern in einer Kompromisslösung von
anderweitigen, meist nicht näher bekannten Faktoren beeinflusst und mitbestimmt
wird. Daran ändert inhaltlich nichts, wenn der abgeschlossene
Vergleich anschliessend in einer formellen Verfügung bestätigt wird. Es entfällt dann die Rechtfertigung dafür, die Invaliditätsschätzung
der Invalidenversicherung an diejenige der SUVA bzw. der Militärversicherung zu
binden”).
In DTF 126 V 288 l’allora TFA, pur ponendo il principio secondo il
quale il medesimo danno alla salute, di principio, da diritto al medesimo grado
d’invalidità in ambito LAI, LAINF e LAM (cfr. DTF 126 V 288, consid. 2a), lo ha
nel contempo relativizzato, stabilendo che sia l’assicuratore contro gli
infortuni che l’assicuratore AI devono stabilire il grado d’invalidità
autonomamente, in particolare laddove il grado d’invalidità dell’assicuratore
contro gli infortuni si fonda su una transazione (cfr. DTF 126 V 288 consid. 2b: “[…] Ohne Auswirkungen hat der von einem Unfallversicherer
angenommene Invaliditätsgrad auch zu bleiben, wenn dieser bloss auf einem
Vergleich beruht (BGE 112 V 175 f. Erw. 2a) […]“ e consid. 2d: “[…]
Anlass für ein Abweichen von einer bereits rechtskräftigen
Invaliditätsschätzung eines andern Versicherers könnten hingegen, nebst den
bereits in Erw. 2b aufgeführten, von der bisherigen Rechtsprechung anerkannten
Gründen, äusserst knappe und ungenaue Abklärungen sowie kaum überzeugende oder
nicht sachgerechte Schlussfolgerungen bieten […]“; cfr., ma emessa
successivamente alla decisione del 24 settembre 2003, anche la DTF 133 V 549,
consid. 6.1).
Alla luce della giurisprudenza valida all’epoca dell’emissione della
decisione formale del 24 settembre 2003, l’UAI non avrebbe pertanto potuto
limitarsi a riprendere il grado d’invalidità stabilito dall’assicuratore contro
gli infortuni nell’ambito di una transazione con il ricorrente, senza prima eseguire
una valutazione specifica della capacità lavorativa del ricorrente in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute ed effettuare l’abituale raffronto
dei redditi.
Nella misura
in cui l’UAI ha ripreso la transazione sottoscritta dalla __________ e dal
ricorrente senza effettuare il raffronto dei redditi, malgrado già in data 19
novembre 2001 il dr. med. __________ avesse indicato la possibilità per
l’interessato di svolgere un’attività leggera con le limitazioni ivi descritte
(cfr. doc. __________ 7), la decisione del 24 settembre 2003 è manifestamente
errata.
2.5. Per quanto
concerne il calcolo del grado d’invalidità, l’insorgente non contesta che
all’epoca avrebbe potuto guadagnare, nella migliore delle ipotesi, quale
reddito da valido, fr. 62'030 (cfr. doc. 8-1 incarto __________: 64'226,80 –
2'196 [assegni familiari]; guadagno annuale dal 1.3.2002 al 28.2.2003).
Circa il
reddito da invalido, all’epoca non era in vigore la giurisprudenza secondo la
quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (cfr. sentenza 8C_334/2008 del 26
novembre 2008; sentenza I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nella
sentenza 32.2005.100 del 10 marzo 2006 il TCA, circa il raffronto dei redditi
valido all’epoca dell’emanazione della decisione del 24 settembre 2003, ha rammentato:
" (…)
Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato
che lo stesso deve essere
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste
un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato
non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da
invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68
consid. 3b; DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato
che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
In
applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 35 questo
Tribunale ha precisato che,
conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di
statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA
13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata
esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per
motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%,
riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390 nel settore privato
(rispettivamente fr. 47'929 nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a
fr. 33'587 (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Va poi evidenziato che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della
citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle
grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali
(tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27
marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02,
consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere
se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).
Conformemente ai dati
statistici salariali (valore mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico
conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo
pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,
riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr.
51’266.-- (fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr.
3'273 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel
settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x
41,7 x 12) per gli uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le
donne (Tabella TA 13 privato e pubblico)."
In concreto
raffrontando il reddito da valido di fr. 62'030 con quello da invalido di fr.
51'266, pur volendolo ridurre del 25%, applicando dunque, per pura ipotesi di
lavoro, la deduzione massima, a fr. 38'450, si raggiunge un grado d’invalidità
del 38% che, all’epoca, non avrebbe dato diritto a nessuna rendita.
Per cui,
essendo la decisione del 24 settembre 2003 manifestamente errata e rivestendo
la modifica una notevole importanza, di principio la rendita va soppressa.
La
riconsiderazione della decisione, contrariamente a quanto sembra ritenere
l’insorgente, è di conseguenza fondata sull’art. 53 LPGA e non sul cpv. 1 delle
disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 (6a revisione AI,
primo pacchetto di misure). Ritenuto inoltre che la rendita non era stata
attribuita sulla base di una sindrome senza patogenesi o
eziologia chiare e senza causa organica comprovata, quest’ultimo disposto non
troverebbe comunque applicazione, indipendentemente dalle condizioni poste dal
cpv. 4.
2.6. Occorre
ancora ricordare che la modifica (nel senso di una soppressione o di una riduzione)
in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni caso che,
dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche della situazione
giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento della rendita alle
condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; STF 9C_768/2010 del 10
novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del 10 maggio 2006 consid. 2.3; I 222/02
del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).
Al
fine di stabilire eventuali modifiche dello stato di salute valetudinario nel
frattempo intervenute, l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia
pluridisciplinare del SAM (neurologica: dr. med. __________, reumatologica: dr.
med. __________; psichiatrica: dr.ssa med. __________, doc. AI 140).
Fatti
I periti, il 30 novembre
2012, dopo aver descritto gli atti medici, l’anamnesi famigliare,
personale-sociale, professionale e patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi
sistemica e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale cronica con componente
lombospondilogena cronica attualmente a sinistra in alterazioni degenerative
plurisegmentali al rachide lombare (stenosi foraminale a destra L4-L5 su
pseudospondilolistesi di L4 su L5, protrusione discale L5-S1), esiti da
frattura vertebrale instabile di L5 il 18.4.1997, con laminectomia,
decompressione L5 e riposizione cruenta, osteosintesi L4-S1 tramite Dynablock,
il 18.4.1997, esiti d’asportazione dei mezzi di sintesi il 5.2.1998, disturbi
statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro-convessa
dorsale, iperlordosi lombare); periartropatia omero scapolare con
sintomatologia di attrito bilaterale, nota piccola lesione obliqua al corno
posteriore del menisco mediale a destra (MRI del 7.9.2012), disturbi residui al
retro piede destro in esiti da frattura trasversa del collo del talo con
sublussazione, il 18.4.1997, esiti da riposizione, stabilizzazione con chiodo
di Kirschner e vite canulata della frattura del collo del talo del piede
destro, il 22.4.1997, esiti da asportazione del materiale di osteosintesi il
5.2.1998, esiti da revisione sottotalare a destra con asportazione di
osteofiti, tripla artrodesi di riorientamento del retropiede, chilectomia della
caviglia destra per artrosi sottotalare della caviglia destra, il 7 dicembre
1999 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di probabile
meralgia parestetica bilaterale, tabagismo cronico e obesità.
Gli specialisti
hanno anche potuto evidenziare che:
" L’A.
descrive che effettivamente dall’1.1.2006 lavora presso la ditta __________ (__________).
Come descritto nel rapporto del datore di lavoro del 17.8.2010 l’A. esegue la
coordinazione dei montaggi, tracciamenti, controllo dei lavori in esecuzione
dai colleghi, contatti con i clienti, richiesta di materiali e istruzioni
necessarie al montaggio. L’attività contempla sovente la coordinazione dei
cantieri ed il controllo di qualità, talvolta lettura disegni, coordinazione
clienti e tracciamenti, raramente aiuto al montaggio. Lavora 8,2 ore al giorno
con rendimento del 30%. Era stato assunto già con il danno alla salute, con
capacità lavorativa del 30%. Deve sovente sollevare o portare pesi fino a 10 kg, talvolta fino a 25 kg, raramente oltre 25 kg. Sovente sta in piedi o cammina. Raramente
seduto. L’A. precisa che lavora come capo-cantiere assieme a diversi operai
della ditta, anche fuori dal Canton Ticino. Negli ultimi tre-quattro anni l’A. ha
quasi sempre lavorato nella zona di __________: assieme agli operai parte il
lunedì mattina con ritorno il venerdì pomeriggio pernottando in albergo. Tale
attività viene svolta tuttora.” (doc. AI 140-8)
I periti del SAM hanno
evidenziato che sulla base di quanto descritto dal consulente reumatologo
l’attività attualmente esercitata non soddisfa i limiti funzionali e di carico
profilati dal Servizio Medico __________ __________ il 19.11.2001,
rispettivamente quelli segnalati in questa valutazione peritale, per cui questo
lavoro non può essere considerato adatto allo stato di salute dell’interessato.
Circa le
conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti evidenziano che dal punto di
vista neurologico e psichiatrico viene valutata una piena capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico:
" (…) rispetto alla valutazione medico ____________________ del
19.11.2001 può essere ritenuta di nuova insorgenza la periartropatia omero
scapolare bilaterale con sintomatologia di attrito. Il nostro consulente non
può affermare con certezza che le gonalgie mediali a ds. siano effettivamente
causate dalla piccola lesione obliqua al corno posteriore del menisco mediale.
Stando ad un questionario per il datore di lavoro
del 17.8.2010, l’A. dall’1.1.2006, è attivo durante 8,2 ore al giorno con un
rendimento del 30% sui cantieri, dove deve sollevare e portare sovente pesi
fino a 10kg, talvolta fino a 25kg, raramente oltre 25kg, stando sovente in
piedi o camminando, raramente seduto; questa attività non soddisfa i limiti
funzionali e di carico profilati dal Servizio medico __________ della __________
il 19.11.2001 rispettivamente quelli segnalati in questa perizia, per cui
questo lavoro non può essere considerato adatto allo stato di salute.
Anche secondo il nostro consulente neurologo
rispetto a quanto descritto nella valutazione __________ del 19.11.2001 non vi
sono modifiche oggetto dello stato clinico, in particolare per quel che
riguarda gli aspetti neurologici. (…)
Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra,
dal punto di vista fisico e psichico, si ritiene che l’attività attualmente
esercitata dall’A. non soddisfi i limiti funzionali di carico profilati dal
Servizio Medico __________ della __________ il 19.11.2001, rispettivamente
quelli segnalati in questa valutazione peritale, per cui questo lavoro non può
essere considerato adatto allo stato di salute, anche se l’A. esercita tale
professione dall’1.1.2006 durante 8,2 ore al giorno con un rendimento del 30%,
come descritto dal datore di lavoro” (doc. AI 140-24)
Circa la
capacità d’integrazione gli specialisti, dopo aver descritto i limiti
funzionali hanno stabilito che tenendo in considerazione che dal punto di vista
neurologico e psichiatrico viene valutata una capacità lavorativa piena, “in
un lavoro pienamente rispettoso dei limiti funzionali e di carico
sopratracciati, l’A. è ritenuto globalmente abile al lavoro sull’arco di una
giornata lavorativa di otto-nove ore, ma con una diminuzione del rendimento del
25%, dovuta ai dolori costanti presenti portanti ad un rallentamento dei
movimenti, questo a decorrere dall’1.1.2006, allorché l’A. riprendeva
un’attività lavorativa non adatta al suo stato di salute” (doc. AI 140-25),
ciò sulla base di quanto stabilito dal dr. med. __________, specialista FMH
reumatologia, che ha pure affermato che “rispetto alla valutazione medico __________
della __________ del 19.11.2001 può essere ritenuta di nuova insorgenza la
periartropatia omero scapolare bilaterale con sintomatologia di attrito”
(doc. AI 140-39).
Interpellato
dal medico SMR, dr. med. __________, per stabilire se la situazione
valetudinaria del ricorrente ha subito modifiche rispetto alle valutazioni del
19 novembre 2001 del dr. med. __________, il dr. med. __________ ha affermato:
" (…) valutando i referti constatati durante la visita medica di chiusura
presso la __________ con relativi limiti funzionali e di carico pronunciati, il
19.11.2001, aspetti descritti nel mio rapporto peritale del 24.9.2012 a pagina
3, osservando quanto da me constatato sempre nello stesso scritto, del
24.9.2012, notiamo che la situazione non si è notevolmente modificata a tal
punto da ritenere una differente valutazione dei limiti funzionali. Nel suo
scritto del 23.1.2013 leggo inoltre che il medico del servizio medico regionale
dell’AI Dr. __________, le sottopone alcune osservazioni sulle esigibilità
nell’attuale attività lavorativa del signor RI 1, svolta con tempi di lavoro
normale e rendimento al 30% comprendente per la maggior parte attività
direttive e organizzative e solo raramente movimenti o gesti che non entrano
nei limiti funzionali; va detto che la mia valutazione della capacità
nell’ultima attività principale espletata si basava su quanto dichiarato nel
questionario per il datore di lavoro del 17.8.2010, ossia che l’assicurato
doveva sollevare e portare sovente pesi fino a 10 kg, talvolta fino a 25 kg, raramente oltre 25 kg, doveva stare sovente in piedi o camminare,
raramente seduto; un lavoro con quest’ultime caratteristiche, prendendo atto
dei limiti funzionali e di carico da me profilati, non poteva essere ritenuto
adatto allo stato di salute presentato; ovviamente qualora il lavoro fosse
esclusivamente di tipo organizzativo e direttivo, l’attività svolta
dall’assicurato sarebbe esigibile nelle modalità attuali e senza pericolo di
peggioramento dello stato di salute” (doc. AI 144-3)
Il 15 aprile
2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dal 19.11.2001 la
situazione non è sostanzialmente cambiata, si è aggiunta la periartropatia
delle spalle, che però non modifica i limiti funzionali, essendo gli stessi per
la patologia della colonna e della caviglia destra. La valutazione SMR del
11.07.2003 è errata nel senso che abbiamo ripreso una valutazione __________
basata su una transazione; è esatto invece che non vi erano fattori
extrainfortunistici. La decisione di far partire i limiti dal 01/2006, è stata
presa dai periti del SAM, basandosi sulla data in cui l’A. ha iniziato la sua
attività (lavoro a orario normale con rendimento del 30%) sempre nell’ambito
della metal costruzione, ma con mansioni adattate e rendimento ridotto”
(doc. AI 147-1).
Il 9
dicembre 2013 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha
scritto all’UAI, affermando:
" (…) Penso che da lui non si possa pretendere di più in quanto a
reinserimento sul lavoro in quanto la situazione è già sfruttata al massimo. A
titolo informativo dal lato medico allego la valutazione del collega Dr. __________
datata 21.03.’11 e segnalo che il paziente usufruendo di un certo periodo in
Ticino si recherà dal collega per una valutazione anche della spalla che ha
cominciato a fare problemi dopo l’ultima valutazione SAM del 2012. Nel
settembre 2012 era prevista una valutazione ortopedica per quanto riguarda il
ginocchio destro che verrà ricuperata presso il Dr. __________ ortopedia a __________.
(…)" (doc. AI 161-1)
Il 15 gennaio 2014 il dr.
med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche, dopo
aver posto la nota diagnosi, ha tra l’altro affermato:
" (…) si
tratta di un paziente che avevo visto nel 2011. Il paziente attualmente lavora
al 30% presso una ditta di montaggi a __________ e beneficiava di una rendita
al 70% che ultimamente è stata soggetto di una revisione con perizia del SAM,
annullamento della rendita secondo la base di valutazioni sbagliate della
capacità lavorativa in passato. Il paziente riferisce di un netto peggioramento
della situazione.
(…)
Ho eseguito una Rx della colonna lombare che ha mostrato una
situazione invariata.
Il paziente ha voluto ragguagli in merito al problema
dell’inabilità, io non posso eseguire una contro-perizia in assenza di
qualsiasi documento; penso che sarà comunque difficile cambiare il parere
dell’AI alla luce anche dei cambiamenti avvenuti ultimamente a livello
amministrativo legislativo. Si tratta soprattutto di un problema a livello
legale con perizie con conclusioni completamente diverse.
Posso sicuramente dire che il paziente è abile al massimo al 30%
nell’ambito di un lavoro di metal-costruttore, rimane aperta la possibilità di
una maggiore abilità nell’ambito di un lavoro più leggero, dove possa cambiare
regolarmente postura e non debba sollevare pesi." (doc. A4)
Il 24 marzo 2014 il dr.
med. __________ medico SMR, ha preso posizione sostenendo che “dall’attuale
documentazione non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato
rispetto alla valutazione SAM” (doc. IV/1).
2.7. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella
procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non
contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare
che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
Considerandi
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una
sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze
d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal
giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de
leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert. (…)"
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in
dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 30 novembre 2012 che ha
concluso che l’insorgente in un’attività adatta e confacente al suo stato di
salute è incapace al lavoro al 25%.
Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti si sono espressi
su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente
tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita
effettuata presso di loro.
Al referto va
attribuita piena forza probante.
2.9
L’interessato contesta le
valutazioni peritali e, con l’ausilio dei referti del 9 febbraio (recte:
dicembre) 2013 del dr. med. __________, FMH medicina interna (doc. A3) e del 15
gennaio 2014 del dr. med. __________, FMH medicina interna e malattie
reumatiche (doc. A4), sostiene di essere incapace al lavoro anche in attività
leggere.
La citata documentazione
non è tuttavia atta a sovvertire le convincenti conclusioni peritali.
Le valutazioni del dr.
med. __________, specialista FMH in medicina interna, curante dell’insorgente, si
esauriscono in una descrizione dello stato di salute e in affermazioni generali
circa un asserito peggioramento dello stato valetudinario, tuttavia non
oggettivato. Da parte sua il dr. med. __________, oltre ad eseguire “una Rx
della colonna lombare che ha mostrato una situazione invariata” non ha
escluso che l’insorgente possa svolgere attività leggere ed ha anzi affermato
che “è abile al massimo al 30% nell’ambito di un lavoro di metal-costruttore”
e che “rimane aperta la possibilità di una maggiore abilità nell’ambito di
un lavoro più leggero, dove possa cambiare regolarmente postura e non debba
sollevare pesi” (doc. A4).
Va del resto rammentato
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4). Anche perché il medico
curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase
acuta, di esacerbazione del male, tende a farsi un'idea diversa della gravità
del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza
sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15
novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I
514/06]).
In una sentenza
9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove
l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità
lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale
occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007
consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare
che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici
curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute
cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I
655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2
con riferimenti).
In concreto non vi sono
motivi per scostarsi dalle conclusioni della perizia del SAM del 30 novembre
2012.
secondo cui l’interessato, in attività leggere e confacenti al suo stato
di salute, è abile al lavoro a tempo pieno con riduzione del rendimento del
25%, a partire dal mese di gennaio 2006 (doc. AI 140).
A questo proposito il
consulente, dr. med. __________, ha evidenziato da una parte che rispetto alla
valutazione del medico __________, dr. med. __________, del mese di novembre
2001, vi è l’insorgenza della periartropatia omero scapolare bilaterale con
sintomatologia di attrito e, soprattutto, che la riduzione del rendimento dal
1° gennaio 2006 è dovuta ai “dolori costanti presenti portanti ad un
rallentamento dei movimenti” e ciò, in sostanza, a causa della ripresa di
un’attività lavorativa “non adatta al suo stato di salute” (doc. AI
140-39). Questa valutazione è stata fatta propria anche dai periti del SAM
(doc. AI 140-25). La successiva presa di posizione del 4 febbraio 2013 circa la
sostanziale stabilità della situazione si riferisce invece ai limiti funzionali
(doc. AI 144-3: “[…] valutando i referti constatati durante la visita medica
di chiusura presso la __________ __________ con relativi limiti funzionali e di
carico pronunciati, il 19.11.2001, aspetti descritti nel mio rapporto peritale
del 24.9.2012 a pagina 3, osservando quanto da me costatato sempre nello stesso
scritto, del 24.9.2012, notiamo che la situazione non si è notevolmente
modificata a tal punto da ritenere una differente valutazione dei limiti
funzionali”), come rileva anche il medico SMR, dr. med. __________, quando
afferma che dal “19.11.2001 la situazione non è sostanzialmente cambiata, si
è aggiunta la periartropatia delle spalle, che però non modifica i limiti
funzionali (…)” (doc. AI 147-1).
Queste valutazioni sono
infine state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________, il 23 marzo
2014.
(doc. IV/1).
A questo proposito, circa
il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per
valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la
capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo
6.
LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete
in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne
le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Ne segue che l’insorgente,
in attività adatte e confacenti al suo stato di salute va considerato
completamente abile, con riduzione del rendimento del 25%.
2.10
L’assicurato sostiene che i
medici non hanno indicato quale tipo di posizione o sforzo sarebbe esigibile,
avendogli riconosciuto una notevole incostanza nella capacità di svolgere le
funzioni di base e rileva di non comprendere quale attività adeguata potrebbe
svolgere (doc. I, pag. 4).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con
riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI
1998.
p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -
senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di
lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità
(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -
che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno
fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Del resto deve essere ricordato che il
principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da
una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti
(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e
dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non
realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma
talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la
conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo
Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro
esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il
ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di
esercitare in maniera completa, con riduzione del rendimento del 25%.
2.11
Resta ora da esaminare se l’UAI
ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992
pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso in esame l’UAI ha
preso in considerazione un reddito da valido, di fr. 69'875, sulla base del
contratto collettivo dell’edilizia dell’ __________ del 2011 (cfr. doc. AI
159-3). Tuttavia, ritenuto che la riduzione della rendita ha effetto nel 2014,
occorre aggiornare il reddito a fr. 71'214 (fr. 5'478 X 13; cfr. __________).
2.12
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF
ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non
ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In concreto,
contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, non può essere utilizzato il
salario annuo di fr. 22'750 conseguito lavorando al 30%, poiché i periti hanno
stabilito che questa attività non è esigibile e che l’interessato sfrutta al
meglio la sua capacità lavorativa residua in un’attività leggera ed adatta al
suo stato di salute. La richiesta dell’insorgente di richiamare l’ultima
tassazione va di conseguenza respinta poiché tale documentazione non è
necessaria per il calcolo del grado d’invalidità nel caso di specie.
In applicazione della
giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),
utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la
più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la
Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;
cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie
économique, 10-2014, p. 86).
Il salario statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x
102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore
alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale
di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio
ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 :
40.
x 41,7).
Nel 2014 esso ammonterebbe a fr. 63’347 (62’844 +
[0,8% di fr. 62’844]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/lohnentwicklung/quartal.html,
dato relativo al II° trimestre 2014, ultimo disponibile).
In
concreto l’assicurato, avrebbe guadagnato da valido, nel 2014, fr. 71’214 (cfr.
considerando precedente).
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”: fr. 5’310 : 40 X 41.6 X 12 mesi = fr. 66’269 nel 2010; nel 2013: 66’269
: 100 X 102.3 = fr. 67'793; nel 2014: fr. 68'335 [67’793 + 0.8% di 67’793]).
In
concreto, già solo per l’assenza di un discapito economico, non sono realizzati
i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido ai sensi della
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo
di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4
Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello
dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla
violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della
decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto
l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata
più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità
nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi
generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali
non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla
deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il
diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio
del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno
giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale
federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli
di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza
del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza
precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). (…)"
L’amministrazione
ha deciso una riduzione globale del 10% (8% dovuta alla necessità di svolgere
unicamente attività leggere e 2% per altri fattori di riduzione). In concreto
il TCA, ritenuto che la riduzione complessiva, nel particolare caso di specie,
rientra nei parametri giurisprudenziali, non vede alcun motivo per sostituire
il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’applica-zione della
riduzione concessa.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 71'214 con quello da invalido di fr. 63’347,
ridotto del 25% a fr. 47'510 e poi del 10% a fr. 42’759, si ottiene un grado
d’invalidità del 39.95% arrotondato al 40% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, percentuale che
dà diritto ad un quarto di rendita d’invalidità, come calcolato dall’UAI.
La riduzione dalla rendita
intera al quarto di rendita ha effetto dal primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione impugnata ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI.
Alla luce di quanto sopra
il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata deve essere confermata.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti