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32.2014.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 novembre 2014Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I periti, il 30 novembre

2012, dopo aver descritto gli atti medici, l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale e patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi

sistemica e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale cronica con componente

lombospondilogena cronica attualmente a sinistra in alterazioni degenerative

plurisegmentali al rachide lombare (stenosi foraminale a destra L4-L5 su

pseudospondilolistesi di L4 su L5, protrusione discale L5-S1), esiti da

frattura vertebrale instabile di L5 il 18.4.1997, con laminectomia,

decompressione L5 e riposizione cruenta, osteosintesi L4-S1 tramite Dynablock,

il 18.4.1997, esiti d’asportazione dei mezzi di sintesi il 5.2.1998, disturbi

statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro-convessa

dorsale, iperlordosi lombare); periartropatia omero scapolare con

sintomatologia di attrito bilaterale, nota piccola lesione obliqua al corno

posteriore del menisco mediale a destra (MRI del 7.9.2012), disturbi residui al

retro piede destro in esiti da frattura trasversa del collo del talo con

sublussazione, il 18.4.1997, esiti da riposizione, stabilizzazione con chiodo

di Kirschner e vite canulata della frattura del collo del talo del piede

destro, il 22.4.1997, esiti da asportazione del materiale di osteosintesi il

5.2.1998, esiti da revisione sottotalare a destra con asportazione di

osteofiti, tripla artrodesi di riorientamento del retropiede, chilectomia della

caviglia destra per artrosi sottotalare della caviglia destra, il 7 dicembre

1999 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di probabile

meralgia parestetica bilaterale, tabagismo cronico e obesità.

Gli specialisti

hanno anche potuto evidenziare che:

" L’A.

descrive che effettivamente dall’1.1.2006 lavora presso la ditta __________ (__________).

Come descritto nel rapporto del datore di lavoro del 17.8.2010 l’A. esegue la

coordinazione dei montaggi, tracciamenti, controllo dei lavori in esecuzione

dai colleghi, contatti con i clienti, richiesta di materiali e istruzioni

necessarie al montaggio. L’attività contempla sovente la coordinazione dei

cantieri ed il controllo di qualità, talvolta lettura disegni, coordinazione

clienti e tracciamenti, raramente aiuto al montaggio. Lavora 8,2 ore al giorno

con rendimento del 30%. Era stato assunto già con il danno alla salute, con

capacità lavorativa del 30%. Deve sovente sollevare o portare pesi fino a 10 kg, talvolta fino a 25 kg, raramente oltre 25 kg. Sovente sta in piedi o cammina. Raramente

seduto. L’A. precisa che lavora come capo-cantiere assieme a diversi operai

della ditta, anche fuori dal Canton Ticino. Negli ultimi tre-quattro anni l’A. ha

quasi sempre lavorato nella zona di __________: assieme agli operai parte il

lunedì mattina con ritorno il venerdì pomeriggio pernottando in albergo. Tale

attività viene svolta tuttora.” (doc. AI 140-8)

I periti del SAM hanno

evidenziato che sulla base di quanto descritto dal consulente reumatologo

l’attività attualmente esercitata non soddisfa i limiti funzionali e di carico

profilati dal Servizio Medico __________ __________ il 19.11.2001,

rispettivamente quelli segnalati in questa valutazione peritale, per cui questo

lavoro non può essere considerato adatto allo stato di salute dell’interessato.

Circa le

conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti evidenziano che dal punto di

vista neurologico e psichiatrico viene valutata una piena capacità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico:

" (…) rispetto alla valutazione medico ____________________ del

19.11.2001 può essere ritenuta di nuova insorgenza la periartropatia omero

scapolare bilaterale con sintomatologia di attrito. Il nostro consulente non

può affermare con certezza che le gonalgie mediali a ds. siano effettivamente

causate dalla piccola lesione obliqua al corno posteriore del menisco mediale.

Stando ad un questionario per il datore di lavoro

del 17.8.2010, l’A. dall’1.1.2006, è attivo durante 8,2 ore al giorno con un

rendimento del 30% sui cantieri, dove deve sollevare e portare sovente pesi

fino a 10kg, talvolta fino a 25kg, raramente oltre 25kg, stando sovente in

piedi o camminando, raramente seduto; questa attività non soddisfa i limiti

funzionali e di carico profilati dal Servizio medico __________ della __________

il 19.11.2001 rispettivamente quelli segnalati in questa perizia, per cui

questo lavoro non può essere considerato adatto allo stato di salute.

Anche secondo il nostro consulente neurologo

rispetto a quanto descritto nella valutazione __________ del 19.11.2001 non vi

sono modifiche oggetto dello stato clinico, in particolare per quel che

riguarda gli aspetti neurologici. (…)

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra,

dal punto di vista fisico e psichico, si ritiene che l’attività attualmente

esercitata dall’A. non soddisfi i limiti funzionali di carico profilati dal

Servizio Medico __________ della __________ il 19.11.2001, rispettivamente

quelli segnalati in questa valutazione peritale, per cui questo lavoro non può

essere considerato adatto allo stato di salute, anche se l’A. esercita tale

professione dall’1.1.2006 durante 8,2 ore al giorno con un rendimento del 30%,

come descritto dal datore di lavoro” (doc. AI 140-24)

Circa la

capacità d’integrazione gli specialisti, dopo aver descritto i limiti

funzionali hanno stabilito che tenendo in considerazione che dal punto di vista

neurologico e psichiatrico viene valutata una capacità lavorativa piena, “in

un lavoro pienamente rispettoso dei limiti funzionali e di carico

sopratracciati, l’A. è ritenuto globalmente abile al lavoro sull’arco di una

giornata lavorativa di otto-nove ore, ma con una diminuzione del rendimento del

25%, dovuta ai dolori costanti presenti portanti ad un rallentamento dei

movimenti, questo a decorrere dall’1.1.2006, allorché l’A. riprendeva

un’attività lavorativa non adatta al suo stato di salute” (doc. AI 140-25),

ciò sulla base di quanto stabilito dal dr. med. __________, specialista FMH

reumatologia, che ha pure affermato che “rispetto alla valutazione medico __________

della __________ del 19.11.2001 può essere ritenuta di nuova insorgenza la

periartropatia omero scapolare bilaterale con sintomatologia di attrito”

(doc. AI 140-39).

Interpellato

dal medico SMR, dr. med. __________, per stabilire se la situazione

valetudinaria del ricorrente ha subito modifiche rispetto alle valutazioni del

19 novembre 2001 del dr. med. __________, il dr. med. __________ ha affermato:

" (…) valutando i referti constatati durante la visita medica di chiusura

presso la __________ con relativi limiti funzionali e di carico pronunciati, il

19.11.2001, aspetti descritti nel mio rapporto peritale del 24.9.2012 a pagina

3, osservando quanto da me constatato sempre nello stesso scritto, del

24.9.2012, notiamo che la situazione non si è notevolmente modificata a tal

punto da ritenere una differente valutazione dei limiti funzionali. Nel suo

scritto del 23.1.2013 leggo inoltre che il medico del servizio medico regionale

dell’AI Dr. __________, le sottopone alcune osservazioni sulle esigibilità

nell’attuale attività lavorativa del signor RI 1, svolta con tempi di lavoro

normale e rendimento al 30% comprendente per la maggior parte attività

direttive e organizzative e solo raramente movimenti o gesti che non entrano

nei limiti funzionali; va detto che la mia valutazione della capacità

nell’ultima attività principale espletata si basava su quanto dichiarato nel

questionario per il datore di lavoro del 17.8.2010, ossia che l’assicurato

doveva sollevare e portare sovente pesi fino a 10 kg, talvolta fino a 25 kg, raramente oltre 25 kg, doveva stare sovente in piedi o camminare,

raramente seduto; un lavoro con quest’ultime caratteristiche, prendendo atto

dei limiti funzionali e di carico da me profilati, non poteva essere ritenuto

adatto allo stato di salute presentato; ovviamente qualora il lavoro fosse

esclusivamente di tipo organizzativo e direttivo, l’attività svolta

dall’assicurato sarebbe esigibile nelle modalità attuali e senza pericolo di

peggioramento dello stato di salute” (doc. AI 144-3)

Il 15 aprile

2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dal 19.11.2001 la

situazione non è sostanzialmente cambiata, si è aggiunta la periartropatia

delle spalle, che però non modifica i limiti funzionali, essendo gli stessi per

la patologia della colonna e della caviglia destra. La valutazione SMR del

11.07.2003 è errata nel senso che abbiamo ripreso una valutazione __________

basata su una transazione; è esatto invece che non vi erano fattori

extrainfortunistici. La decisione di far partire i limiti dal 01/2006, è stata

presa dai periti del SAM, basandosi sulla data in cui l’A. ha iniziato la sua

attività (lavoro a orario normale con rendimento del 30%) sempre nell’ambito

della metal costruzione, ma con mansioni adattate e rendimento ridotto”

(doc. AI 147-1).

Il 9

dicembre 2013 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha

scritto all’UAI, affermando:

" (…) Penso che da lui non si possa pretendere di più in quanto a

reinserimento sul lavoro in quanto la situazione è già sfruttata al massimo. A

titolo informativo dal lato medico allego la valutazione del collega Dr. __________

datata 21.03.’11 e segnalo che il paziente usufruendo di un certo periodo in

Ticino si recherà dal collega per una valutazione anche della spalla che ha

cominciato a fare problemi dopo l’ultima valutazione SAM del 2012. Nel

settembre 2012 era prevista una valutazione ortopedica per quanto riguarda il

ginocchio destro che verrà ricuperata presso il Dr. __________ ortopedia a __________.

(…)" (doc. AI 161-1)

Il 15 gennaio 2014 il dr.

med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche, dopo

aver posto la nota diagnosi, ha tra l’altro affermato:

" (…) si

tratta di un paziente che avevo visto nel 2011. Il paziente attualmente lavora

al 30% presso una ditta di montaggi a __________ e beneficiava di una rendita

al 70% che ultimamente è stata soggetto di una revisione con perizia del SAM,

annullamento della rendita secondo la base di valutazioni sbagliate della

capacità lavorativa in passato. Il paziente riferisce di un netto peggioramento

della situazione.

(…)

Ho eseguito una Rx della colonna lombare che ha mostrato una

situazione invariata.

Il paziente ha voluto ragguagli in merito al problema

dell’inabilità, io non posso eseguire una contro-perizia in assenza di

qualsiasi documento; penso che sarà comunque difficile cambiare il parere

dell’AI alla luce anche dei cambiamenti avvenuti ultimamente a livello

amministrativo legislativo. Si tratta soprattutto di un problema a livello

legale con perizie con conclusioni completamente diverse.

Posso sicuramente dire che il paziente è abile al massimo al 30%

nell’ambito di un lavoro di metal-costruttore, rimane aperta la possibilità di

una maggiore abilità nell’ambito di un lavoro più leggero, dove possa cambiare

regolarmente postura e non debba sollevare pesi." (doc. A4)

Il 24 marzo 2014 il dr.

med. __________ medico SMR, ha preso posizione sostenendo che “dall’attuale

documentazione non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato

rispetto alla valutazione SAM” (doc. IV/1).

2.7. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella

procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non

contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora evidenziare

che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

Considerandi

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una

sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze

d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal

giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert. (…)"

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in

dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 30 novembre 2012 che ha

concluso che l’insorgente in un’attività adatta e confacente al suo stato di

salute è incapace al lavoro al 25%.

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti si sono espressi

su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita

effettuata presso di loro.

Al referto va

attribuita piena forza probante.

2.9

L’interessato contesta le

valutazioni peritali e, con l’ausilio dei referti del 9 febbraio (recte:

dicembre) 2013 del dr. med. __________, FMH medicina interna (doc. A3) e del 15

gennaio 2014 del dr. med. __________, FMH medicina interna e malattie

reumatiche (doc. A4), sostiene di essere incapace al lavoro anche in attività

leggere.

La citata documentazione

non è tuttavia atta a sovvertire le convincenti conclusioni peritali.

Le valutazioni del dr.

med. __________, specialista FMH in medicina interna, curante dell’insorgente, si

esauriscono in una descrizione dello stato di salute e in affermazioni generali

circa un asserito peggioramento dello stato valetudinario, tuttavia non

oggettivato. Da parte sua il dr. med. __________, oltre ad eseguire “una Rx

della colonna lombare che ha mostrato una situazione invariata” non ha

escluso che l’insorgente possa svolgere attività leggere ed ha anzi affermato

che “è abile al massimo al 30% nell’ambito di un lavoro di metal-costruttore”

e che “rimane aperta la possibilità di una maggiore abilità nell’ambito di

un lavoro più leggero, dove possa cambiare regolarmente postura e non debba

sollevare pesi” (doc. A4).

Va del resto rammentato

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4). Anche perché il medico

curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase

acuta, di esacerbazione del male, tende a farsi un'idea diversa della gravità

del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza

sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15

novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I

514/06]).

In una sentenza

9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove

l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità

lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale

occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007

consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare

che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici

curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute

cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I

655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2

con riferimenti).

In concreto non vi sono

motivi per scostarsi dalle conclusioni della perizia del SAM del 30 novembre

2012.

secondo cui l’interessato, in attività leggere e confacenti al suo stato

di salute, è abile al lavoro a tempo pieno con riduzione del rendimento del

25%, a partire dal mese di gennaio 2006 (doc. AI 140).

A questo proposito il

consulente, dr. med. __________, ha evidenziato da una parte che rispetto alla

valutazione del medico __________, dr. med. __________, del mese di novembre

2001, vi è l’insorgenza della periartropatia omero scapolare bilaterale con

sintomatologia di attrito e, soprattutto, che la riduzione del rendimento dal

1° gennaio 2006 è dovuta ai “dolori costanti presenti portanti ad un

rallentamento dei movimenti” e ciò, in sostanza, a causa della ripresa di

un’attività lavorativa “non adatta al suo stato di salute” (doc. AI

140-39). Questa valutazione è stata fatta propria anche dai periti del SAM

(doc. AI 140-25). La successiva presa di posizione del 4 febbraio 2013 circa la

sostanziale stabilità della situazione si riferisce invece ai limiti funzionali

(doc. AI 144-3: “[…] valutando i referti constatati durante la visita medica

di chiusura presso la __________ __________ con relativi limiti funzionali e di

carico pronunciati, il 19.11.2001, aspetti descritti nel mio rapporto peritale

del 24.9.2012 a pagina 3, osservando quanto da me costatato sempre nello stesso

scritto, del 24.9.2012, notiamo che la situazione non si è notevolmente

modificata a tal punto da ritenere una differente valutazione dei limiti

funzionali”), come rileva anche il medico SMR, dr. med. __________, quando

afferma che dal “19.11.2001 la situazione non è sostanzialmente cambiata, si

è aggiunta la periartropatia delle spalle, che però non modifica i limiti

funzionali (…)” (doc. AI 147-1).

Queste valutazioni sono

infine state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________, il 23 marzo

2014.

(doc. IV/1).

A questo proposito, circa

il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo

6.

LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete

in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne

le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Ne segue che l’insorgente,

in attività adatte e confacenti al suo stato di salute va considerato

completamente abile, con riduzione del rendimento del 25%.

2.10

L’assicurato sostiene che i

medici non hanno indicato quale tipo di posizione o sforzo sarebbe esigibile,

avendogli riconosciuto una notevole incostanza nella capacità di svolgere le

funzioni di base e rileva di non comprendere quale attività adeguata potrebbe

svolgere (doc. I, pag. 4).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con

riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI

1998.

p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -

senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di

lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

Del resto deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e

dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non

realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In concreto questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro

esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il

ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare in maniera completa, con riduzione del rendimento del 25%.

2.11

Resta ora da esaminare se l’UAI

ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso in esame l’UAI ha

preso in considerazione un reddito da valido, di fr. 69'875, sulla base del

contratto collettivo dell’edilizia dell’ __________ del 2011 (cfr. doc. AI

159-3). Tuttavia, ritenuto che la riduzione della rendita ha effetto nel 2014,

occorre aggiornare il reddito a fr. 71'214 (fr. 5'478 X 13; cfr. __________).

2.12

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF

ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non

ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In concreto,

contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, non può essere utilizzato il

salario annuo di fr. 22'750 conseguito lavorando al 30%, poiché i periti hanno

stabilito che questa attività non è esigibile e che l’interessato sfrutta al

meglio la sua capacità lavorativa residua in un’attività leggera ed adatta al

suo stato di salute. La richiesta dell’insorgente di richiamare l’ultima

tassazione va di conseguenza respinta poiché tale documentazione non è

necessaria per il calcolo del grado d’invalidità nel caso di specie.

In applicazione della

giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la

più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;

cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie

économique, 10-2014, p. 86).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x

102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio

ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 :

40.

x 41,7).

Nel 2014 esso ammonterebbe a fr. 63’347 (62’844 +

[0,8% di fr. 62’844]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/lohnentwicklung/quartal.html,

dato relativo al II° trimestre 2014, ultimo disponibile).

In

concreto l’assicurato, avrebbe guadagnato da valido, nel 2014, fr. 71’214 (cfr.

considerando precedente).

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”: fr. 5’310 : 40 X 41.6 X 12 mesi = fr. 66’269 nel 2010; nel 2013: 66’269

: 100 X 102.3 = fr. 67'793; nel 2014: fr. 68'335 [67’793 + 0.8% di 67’793]).

In

concreto, già solo per l’assenza di un discapito economico, non sono realizzati

i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido ai sensi della

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo

di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il

diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio

del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno

giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)"

L’amministrazione

ha deciso una riduzione globale del 10% (8% dovuta alla necessità di svolgere

unicamente attività leggere e 2% per altri fattori di riduzione). In concreto

il TCA, ritenuto che la riduzione complessiva, nel particolare caso di specie,

rientra nei parametri giurisprudenziali, non vede alcun motivo per sostituire

il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’applica-zione della

riduzione concessa.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 71'214 con quello da invalido di fr. 63’347,

ridotto del 25% a fr. 47'510 e poi del 10% a fr. 42’759, si ottiene un grado

d’invalidità del 39.95% arrotondato al 40% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, percentuale che

dà diritto ad un quarto di rendita d’invalidità, come calcolato dall’UAI.

La riduzione dalla rendita

intera al quarto di rendita ha effetto dal primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione impugnata ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI.

Alla luce di quanto sopra

il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata deve essere confermata.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti