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32.2014.37

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26 novembre 2014Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di

uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una

sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per

poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri

sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A

determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto

in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli

accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non

più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con

riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile

inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia

l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad

es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Anche in

un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato

che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich

zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische

Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio

approfondito di Winchkler e Foerster).

In una

sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta

Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una

comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori

psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla

problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo

(consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in

una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia

si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,

il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il Tribunale Federale, in

una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico.

In tale contesto

l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

Considerandi

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola

d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei

succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.5

Con la decisione del 22

agosto 2012 (doc. AI 137-1), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI

ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata sulla base della

valutazione medica pluridisciplinare (reumatologica, neurologica, psichiatrica

e di chirurgia della mano) del SAM.

Nel rapporto peritale del

13.

marzo 2012 i periti avevano posto la seguente diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa:

" (…)

Stato dopo reinserzione aperta del legamento

radio-ulnare distale e sutura del TFCC ds.

Stato dopo ricostruzione del TFCC con innesto libero

secondo Berger modificato.

Stato dopo osteotomia di accorciamento dell'ulna ds.

Stato d'insufficienza della legamentoplastica di

Berger.

Instabilità radio-ulnare distale recidivante.

Stato dopo intervento di Sauvé-Kapandji.

Stato dopo asportazione materiale di artrodesi.

Instabilità dolente del moncone ulnare prossimale.

Ipoestesia nel territorio di innervazione cutaneo

della branca dorsale del nervo ulnare compatibile con aderenze cicatriziali o

neuroma.

Dolori cronici cervicobrachiali a ds.;

- con periartropatia omeroscapolare con sintomatologia

a ds.;

- in esiti da plurimi interventi chirurgici all'avambraccio ds.

Sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a ds. in:

- alterazioni

degenerative della colonna lombare (osteocondrosi L5/S1 con spondilosi e

spondilartrosi);

- disturbi

statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi destro convessa

dorsale);

- decondizionamento muscolare.

Sindrome affettiva persistente.

Sindrome somatoforme da dolore persistente."

(doc. AI 90-19)

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurata inabile completamente (100%) nell’attività da ultimo svolta di

cameriera ai piani dal 31 agosto 2009, mentre in un’attività lavorativa

adeguata la capacità lavorativa è stata fissata al 70% (riduzione del

rendimento) dal 1° febbraio 2011 (doc. AI 90-23+24+25).

Sulla base di questa

valutazione medica e del successivo confronto dei redditi, l’Ufficio AI ha

calcolato un grado d’invalidità del 24% e respinto la richiesta di prestazioni

(doc. AI 101-1).

Nell’ambito della nuova

domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata, tramite il proprio medico

curante Dr. __________, viene indicato un peggioramento dello stato di salute.

Secondo il medico “oltre

ai problemi alla mano destra vi sono anche problemi di carattere psichico non

indifferente che rendono la paziente indebolita, confusa, disorientata e non da

ultimo anche disperata. Dal profilo medico, per quel che riguarda il braccio

destro, purtroppo non si può più intraprendere nulla”.

Il Dr. __________ ha

quindi certificato un’inabilità lavorativa del 100% da 21 febbraio 2013 (doc.

AI 116-1, 117-1).

Nell’annotazione del 28

agosto 2013 il medico del SMR, Dr. __________ dopo aver constatato che dai

rapporti del Dr. __________ non viene oggettivato un peggioramento specifico al

braccio / mano destra, ha comunque interpellato il medico curante e lo

psichiatra Dr. __________ (doc. AI 122-1).

Nello scritto indirizzato

al Dr. __________ il medico del SMR si è così espresso:

" Egregio

collega,

dapprima mi scuso per il ritardo con cui rispondo

alle sue numerose lettere che ci ha mandato a partire dal giugno 2012 fino al

marzo 2013.

In questi scritti ci invitava a rivalutare il grado

Al della sua paziente, ritenendo che il grado Al del 24% fosse veramente poco

per lei. Nelle ulteriori lettere segnalava anche un peggioramento dello stato

psichico. Per quanto riguarda la situazione della mano veniva detto che non si

po' più intraprendere nulla, ma non veniva oggettivato un peggioramento

rispetto alla situazione di un anno fa. L'assicurata era stata contattata per

un aiuto al collocamento ma ha comunicato alla nostra addetta che non si sarebbe

presentata essendo ritenuta da lei inabile al 100%. Per quanto riguarda il

grado Al, esso è stato valutato tenendo conto delle sue limitazioni funzionali,

e facendo un confronto con lo stipendio prima percepito. In base a questi

calcoli si è arrivati al risultato stabilito. La valutazione medica è stata

fatta con una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico

di Bellinzona, durante la quale l'assicurata è stata valutata anche da uno

psichiatra e da un suo collega di specialità. Se vuole, può farsi inviare la

perizia ed anche la valutazione dell'addetto all'integrazione professionale

sulla quale si è basato il calcolo per ottenere il grado Al. Con questo le sarà

forse più facile contestare la valutazione e sottoporci le sue osservazioni.

Per fare ciò avremmo bisogno di un'autorizzazione da parte dell'assicurata.

Mi permetto comunque di chiederle se, dal punto di

vista strettamente della sua specialità, rispetto ad un anno e mezzo fa ci sia

stato effettivamente un peggioramento.

Ulteriori sue eventuali osservazioni saranno

senz’altro benvenute." (doc. AI 124-1).

Il Dr. __________, con lo

scritto del 6 settembre 2013, ha fornito le seguenti precisazioni:

" Caro

Collega __________,

la ringrazio per la sua del 5 settembre 2013.

Per prima cosa rispondo alla sua domanda con cui mi

chiede se rispetto ad un anno e mezzo fa ci sia stato effettivamente un

peggioramento: sicuramente vi è stato un peggioramento dato in modo particolare

dal fatto che la paziente ha la tendenza a non usare il braccio destro, cosa

che provoca una mancanza di integrazione e conseguente diminuzione

dell'attività. Ciò porta poi a dolori quando questo viene introdotto nelle

attività quotidiane.

Come seconda domanda mi piacerebbe poter visionare

la perizia pluridisciplinare per avere un'idea di come sia stata valutata la

signora RI 1 visto che di quando in quando ritornerà ancora da me non solo per

i problemi al braccio ma anche per i problemi di capacità lavorativa, di

invalidità e di incapacità lucrativa."

(doc. AI 125-1)

Nel successivo scritto del

20.

febbraio 2014 indirizzato al Dr. Lurati del SMR il Dr. __________, dopo aver

preso atto della perizia SAM del 13 marzo 2012, ha ritenuto valide le conclusioni mediche:

" Caro

collega Lurati,

la ringrazio per la sua gentilezza e per il CD che mi ha mandato.

L’ho analizzato in lungo e in largo investendo diverso tempo e

sicuramente le valutazioni peritali sono, a seconda della specialità, valide.

Mi chiedo comunque se il 24% valutato, non so con che modalità sia

corretto o non sia troppo debole." (doc. AI 138-1)

Lo scritto diretto allo

psichiatra curante Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, è invece del seguente tenore:

" Egregio

collega,

la ringrazio per il suo rapporto del 28.11.2011 relativo

all'assicurata in oggetto.

L'assicurata è stata sottoposta ad una perizia

pluridisciplinare dalla quale non risulta che abbia diritto a rendita Al.

Il suo medico curante nonché specialista di

chirurgia della mano Dr. med. __________ ci ha inviato numerose lettere in cui,

oltre che contestare il grado Al stabilito, descrive un peggioramento dal lato

psichico.

Mi permetto di chiederle:

• L'assicurata è ancora in suo trattamento

• Se sì, con quale frequenza?

• Con quale terapia?

• Qual è il suo giudizio sulla CL dal punto di

vista psichiatrico?

Sue eventuali ulteriori osservazioni saranno

senz'altro benvenute." (doc. AI 124-1)

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in data 5 settembre 2013, ha così risposto:

" Egregi

Signori,

Queste le mie risposte alle vostre domande:

La paziente è tuttora in mia cura.

Essa mi consulta solo raramente, mentre prosegue

l'assunzione della cura antidepressiva prescritta.

L'ultima consultazione è datata del 27.2.2013.

La terapia comprende: 20 mg di paroxetina e 20 mg di

amitriptilina.

A mio avviso, al momento dell'ultima consultazione,

le condizioni psichiche della paziente non sono compatibili con un'attività

lavorativa. La sofferenza legata ai dolori fisici e le limitazioni comportate

dai dolori stessi influiscono negativamente sull'umore e l'emotività della

paziente, rendendola tesa, irritabile, e latentemente suicidale. Dubito che in

queste condizioni essa possa svolgere un'attività o stabilire dei rapporti

interpersonali di collaborazione lavorativa stabili." (doc. AI 126-1)

Nell’annotazione

del 18 ottobre 2013 il medico del SMR ha concluso che dalle spiegazioni del Dr.

__________ del 6 settembre 2013 come pure dalle risposte del Dr. __________ del

15.

ottobre 2013 non appare giustificato un peggioramento (doc. AI 128-1).

Queste conclusioni

possono essere fatte proprie dal TCA.

Innanzitutto

dal profilo della patologia al braccio / mano il Dr. __________, sebbene nello

scritto del 6 settembre 2013 abbia indicato un peggioramento della problematica,

limitandosi comunque a rilevare che questo peggioramento è da ricondurre alla “tendenza

a non usare il braccio destro”, nel successivo scritto si è dichiarato

d’accordo con le conclusioni dei periti.

Nella

perizia SAM del mese di marzo 2012 la problematica alla mano era stata

esaminata dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, che aveva

considerato la situazione stabilizzata nei disturbi descritti e nello stato

clinico ed aveva ritenuto l’assicurata inabile nell’attività di cameriera ai

piani, ma esigibili attività in cui l’arto superiore destro non sia sollecitato

(doc. AI 90-23/49).

Anche la

problematica psichiatrica non risulta peggiorata rispetto alla valutazione SAM

del marzo 2012. In quell’occasione il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, aveva diagnosticato una “Sindrome affettiva persistente

(ICD10-F34.8) e una Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10F45.4)”

con una diminuzione della capacità lavorativa del 30% (doc. AI 90-44).

Il medico

curante Dr. __________ nel suo scritto del 15 ottobre 2013, ha indicato che le condizioni psichiche della paziente non sono compatibili con

un'attività lavorativa. La sofferenza legata ai dolori fisici e le limitazioni

comportate dai dolori stessi influiscono – a suo dire – negativamente

sull'umore e l'emotività della paziente, rendendola tesa, irritabile, e

latentemente suicidale (doc. AI 126-1).

Il TCA

constata tuttavia che il medico curante ha visto la paziente l’ultima volta il

27.

febbraio 2013 e che sebbene ella continui la cura antidepressiva “lo

consulta raramente” (doc. AI 126-1).

Va poi

precisato che nel precedente rapporto del 28 novembre 2011, antecedente alla

valutazione SAM del Dr. Mari del 15 dicembre 2011, il Dr. Giovannini aveva già

constatato un “peggioramento dell’umore, dell’insonnia e della tensione

interiore, un calo dell’iniziativa con una riduzione della tendenza a reagire e

a lottare per un miglioramento, la perdita di speranza per il futuro,

un’accentuazione del pessimismo e la comparsa di idee suicidarie” (doc. AI

85-1).

Questo

referto è stato preso in considerazione dal perito Dr. Mari nella sua

valutazione del 15 dicembre 2011 (cfr. perizia, doc. AI 90-41).

In entrambi

i referti inoltre il medico curante non ha posto una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta.

Queste

certificazioni non sono atte a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è

giunto il medico SMR Dr. __________, circa l’assenza di un peggioramento delle

patologie psichiatriche (doc. AI 128-1).

Giova qui ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Per

quanto riguarda il certificato del 18 aprile 2014 del Dr. __________, spec. FMH

in neurologia, va detto quanto segue.

Nel referto il neurologo

riprende i disturbi lamentati dall’assicurata, ovvero “alle mucose oculari,

prevalentemente mattutini, un disturbo dell’oculomotricità, un’atassia, delle

vertigini, con sintomi forse riferibili a un possibile origine

tossico-medicamentosa dovuto al sovrapporsi dei numerosi farmaci prescritti”

(doc. VII).

Il Dr. __________ ha

quindi consigliato una presa a carico multidisciplinare e coordinata (doc. VII)

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

La

certificazione del Dr. __________ del 18 aprile 2014 che peraltro non ha

oggettivato problematiche neurologiche particolari (cfr. l’esame neurologico

parziale e anche la risposta dell’UAI del 2 maggio 2014, doc. VII e IX)

prodotta dalla ricorrente in corso di causa, fa riferimento ad una situazione

clinica dell’assicurata posteriore di due mesi alla decisione impugnata e

dunque, non è rilevante nella presente procedura.

Appurato dunque come lo

stato di salute della ricorrente sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto

alle valutazioni mediche effettuate al momento della decisione del 22 agosto

2012.

di rifiuto delle prestazioni, né risultano modifiche dal profilo economico

tali da influire sulla perdita di guadagno, l’Ufficio AI ha di conseguenza

rettamente respinto la domanda di prestazioni.

Il

ricorso è di conseguenza respinto e la decisione dell’amministrazione

confermata.

2.6

In data 18 aprile 2014

l’assicurata ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia medica (doc. VI).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti medici.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti