32.2014.37
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
26 novembre 2014Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.37
LG/sc
Lugano
26 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 24 febbraio 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, da
ultimo attiva in qualità di cameriera ai piani, in data 10 giugno 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le conseguenze
all’arto superiore destro (polso) di un infortunio avvenuto il 5 marzo 2007
(doc. AI 13-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’UAI con la decisione del 23 aprile 2009,
cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata una rendita
intera (grado 71%) limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° marzo
2008 e il 30 aprile 2008 e una mezza rendita dal 1° maggio 2008 al 31 maggio
2008 (doc. AI 32-1).
1.3. In data 31 maggio 2010
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni per la medesima
problematica (doc. AI 49-1).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare
a cura del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc. AI 90-1), l’UAI con
decisione del 22 agosto 2012 (doc. AI 101-1), cresciuta incontestata in
giudicato, ha respinto la richiesta di prestazioni essendo il grado
d’invalidità del 24%.
1.5. Nel mese di febbraio 2013
l’assicurata, per il tramite del proprio medico curante Dr__________ ha
presentato una nuova richiesta di prestazioni AI facendo valere un
peggioramento dello stato di salute sia dal profilo somatico che psichico: “oltre
ai problemi legati alla mano destra vi sono anche i problemi di carattere
psichico” (doc. AI 116-1).
1.6. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’UAI con la decisione del 24 febbraio 2014 (doc.
AI 137-1), preavvisata con progetto del 14 gennaio 2014 (doc. AI 133-1), ha
nuovamente respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata.
1.7. Contro questa decisione RI 1
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della
decisione impugnata (doc. I).
L’assicurata, dopo aver
riassunto i principali atti medici e amministrativi formanti l’incarto, ha
descritto le proprie sofferenze fisiche e psichiche ed espresso la volontà di
ritornare a lavorare a tempo pieno, ma di essere impossibilitata a farlo per le
patologie che la affliggono (doc. I).
1.8. In risposta l’UAI si è
riconfermato nel proprio provvedimento, sulla base della valutazione medica del
SMR, negando un peggioramento dello stato di salute (doc. IV).
1.9. Con scritto inviato in data
18 aprile 2014 RI 1 ha comunicato a questa Corte di essere stata visitata dal
Dr. __________ (neurologo) e di attendere il relativo rapporto. L’assicurata ha
quindi postulato l’espletamento di una nuova perizia medica (doc. VI).
1.10. Il referto del Dr. __________
è pervenuto al TCA in data 24 aprile 2014 (doc. VII).
1.11. I doc. VI e VII sono stati
inviati all’UAI per osservazioni (doc. VIII).
1.12. Con le osservazioni del 2
maggio 2014 l’UAI si è riconfermato nella decisione impugnata e ha postulato la
reiezione del gravame (doc. IX).
Il doc. IX è stato
trasmesso all’assicurata per conoscenza (doc. X).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una
rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V
198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia,
le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41
vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile
per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.3. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28
agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di
uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una
sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per
poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie
nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e
Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri
sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A
determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante
nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto
in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli
accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non
più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse
insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con
riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile
inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia
l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad
es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Anche in
un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato
che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta
Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una
comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori
psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla
problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo
(consid. 3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in
una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla
pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha
stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere
in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di
controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia
si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,
il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il Tribunale Federale, in
una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia
(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di
sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed
eziologico.
In tale contesto
l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
Considerandi
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola
d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei
succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.5
Con la decisione del 22
agosto 2012 (doc. AI 137-1), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI
ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata sulla base della
valutazione medica pluridisciplinare (reumatologica, neurologica, psichiatrica
e di chirurgia della mano) del SAM.
Nel rapporto peritale del
13.
marzo 2012 i periti avevano posto la seguente diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa:
" (…)
Stato dopo reinserzione aperta del legamento
radio-ulnare distale e sutura del TFCC ds.
Stato dopo ricostruzione del TFCC con innesto libero
secondo Berger modificato.
Stato dopo osteotomia di accorciamento dell'ulna ds.
Stato d'insufficienza della legamentoplastica di
Berger.
Instabilità radio-ulnare distale recidivante.
Stato dopo intervento di Sauvé-Kapandji.
Stato dopo asportazione materiale di artrodesi.
Instabilità dolente del moncone ulnare prossimale.
Ipoestesia nel territorio di innervazione cutaneo
della branca dorsale del nervo ulnare compatibile con aderenze cicatriziali o
neuroma.
Dolori cronici cervicobrachiali a ds.;
- con periartropatia omeroscapolare con sintomatologia
a ds.;
- in esiti da plurimi interventi chirurgici all'avambraccio ds.
Sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a ds. in:
- alterazioni
degenerative della colonna lombare (osteocondrosi L5/S1 con spondilosi e
spondilartrosi);
- disturbi
statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi destro convessa
dorsale);
- decondizionamento muscolare.
Sindrome affettiva persistente.
Sindrome somatoforme da dolore persistente."
(doc. AI 90-19)
Quanto alla capacità
lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto
l’assicurata inabile completamente (100%) nell’attività da ultimo svolta di
cameriera ai piani dal 31 agosto 2009, mentre in un’attività lavorativa
adeguata la capacità lavorativa è stata fissata al 70% (riduzione del
rendimento) dal 1° febbraio 2011 (doc. AI 90-23+24+25).
Sulla base di questa
valutazione medica e del successivo confronto dei redditi, l’Ufficio AI ha
calcolato un grado d’invalidità del 24% e respinto la richiesta di prestazioni
(doc. AI 101-1).
Nell’ambito della nuova
domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata, tramite il proprio medico
curante Dr. __________, viene indicato un peggioramento dello stato di salute.
Secondo il medico “oltre
ai problemi alla mano destra vi sono anche problemi di carattere psichico non
indifferente che rendono la paziente indebolita, confusa, disorientata e non da
ultimo anche disperata. Dal profilo medico, per quel che riguarda il braccio
destro, purtroppo non si può più intraprendere nulla”.
Il Dr. __________ ha
quindi certificato un’inabilità lavorativa del 100% da 21 febbraio 2013 (doc.
AI 116-1, 117-1).
Nell’annotazione del 28
agosto 2013 il medico del SMR, Dr. __________ dopo aver constatato che dai
rapporti del Dr. __________ non viene oggettivato un peggioramento specifico al
braccio / mano destra, ha comunque interpellato il medico curante e lo
psichiatra Dr. __________ (doc. AI 122-1).
Nello scritto indirizzato
al Dr. __________ il medico del SMR si è così espresso:
" Egregio
collega,
dapprima mi scuso per il ritardo con cui rispondo
alle sue numerose lettere che ci ha mandato a partire dal giugno 2012 fino al
marzo 2013.
In questi scritti ci invitava a rivalutare il grado
Al della sua paziente, ritenendo che il grado Al del 24% fosse veramente poco
per lei. Nelle ulteriori lettere segnalava anche un peggioramento dello stato
psichico. Per quanto riguarda la situazione della mano veniva detto che non si
po' più intraprendere nulla, ma non veniva oggettivato un peggioramento
rispetto alla situazione di un anno fa. L'assicurata era stata contattata per
un aiuto al collocamento ma ha comunicato alla nostra addetta che non si sarebbe
presentata essendo ritenuta da lei inabile al 100%. Per quanto riguarda il
grado Al, esso è stato valutato tenendo conto delle sue limitazioni funzionali,
e facendo un confronto con lo stipendio prima percepito. In base a questi
calcoli si è arrivati al risultato stabilito. La valutazione medica è stata
fatta con una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico
di Bellinzona, durante la quale l'assicurata è stata valutata anche da uno
psichiatra e da un suo collega di specialità. Se vuole, può farsi inviare la
perizia ed anche la valutazione dell'addetto all'integrazione professionale
sulla quale si è basato il calcolo per ottenere il grado Al. Con questo le sarà
forse più facile contestare la valutazione e sottoporci le sue osservazioni.
Per fare ciò avremmo bisogno di un'autorizzazione da parte dell'assicurata.
Mi permetto comunque di chiederle se, dal punto di
vista strettamente della sua specialità, rispetto ad un anno e mezzo fa ci sia
stato effettivamente un peggioramento.
Ulteriori sue eventuali osservazioni saranno
senz’altro benvenute." (doc. AI 124-1).
Il Dr. __________, con lo
scritto del 6 settembre 2013, ha fornito le seguenti precisazioni:
" Caro
Collega __________,
la ringrazio per la sua del 5 settembre 2013.
Per prima cosa rispondo alla sua domanda con cui mi
chiede se rispetto ad un anno e mezzo fa ci sia stato effettivamente un
peggioramento: sicuramente vi è stato un peggioramento dato in modo particolare
dal fatto che la paziente ha la tendenza a non usare il braccio destro, cosa
che provoca una mancanza di integrazione e conseguente diminuzione
dell'attività. Ciò porta poi a dolori quando questo viene introdotto nelle
attività quotidiane.
Come seconda domanda mi piacerebbe poter visionare
la perizia pluridisciplinare per avere un'idea di come sia stata valutata la
signora RI 1 visto che di quando in quando ritornerà ancora da me non solo per
i problemi al braccio ma anche per i problemi di capacità lavorativa, di
invalidità e di incapacità lucrativa."
(doc. AI 125-1)
Nel successivo scritto del
20.
febbraio 2014 indirizzato al Dr. Lurati del SMR il Dr. __________, dopo aver
preso atto della perizia SAM del 13 marzo 2012, ha ritenuto valide le conclusioni mediche:
" Caro
collega Lurati,
la ringrazio per la sua gentilezza e per il CD che mi ha mandato.
L’ho analizzato in lungo e in largo investendo diverso tempo e
sicuramente le valutazioni peritali sono, a seconda della specialità, valide.
Mi chiedo comunque se il 24% valutato, non so con che modalità sia
corretto o non sia troppo debole." (doc. AI 138-1)
Lo scritto diretto allo
psichiatra curante Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, è invece del seguente tenore:
" Egregio
collega,
la ringrazio per il suo rapporto del 28.11.2011 relativo
all'assicurata in oggetto.
L'assicurata è stata sottoposta ad una perizia
pluridisciplinare dalla quale non risulta che abbia diritto a rendita Al.
Il suo medico curante nonché specialista di
chirurgia della mano Dr. med. __________ ci ha inviato numerose lettere in cui,
oltre che contestare il grado Al stabilito, descrive un peggioramento dal lato
psichico.
Mi permetto di chiederle:
• L'assicurata è ancora in suo trattamento
• Se sì, con quale frequenza?
• Con quale terapia?
• Qual è il suo giudizio sulla CL dal punto di
vista psichiatrico?
Sue eventuali ulteriori osservazioni saranno
senz'altro benvenute." (doc. AI 124-1)
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in data 5 settembre 2013, ha così risposto:
" Egregi
Signori,
Queste le mie risposte alle vostre domande:
La paziente è tuttora in mia cura.
Essa mi consulta solo raramente, mentre prosegue
l'assunzione della cura antidepressiva prescritta.
L'ultima consultazione è datata del 27.2.2013.
La terapia comprende: 20 mg di paroxetina e 20 mg di
amitriptilina.
A mio avviso, al momento dell'ultima consultazione,
le condizioni psichiche della paziente non sono compatibili con un'attività
lavorativa. La sofferenza legata ai dolori fisici e le limitazioni comportate
dai dolori stessi influiscono negativamente sull'umore e l'emotività della
paziente, rendendola tesa, irritabile, e latentemente suicidale. Dubito che in
queste condizioni essa possa svolgere un'attività o stabilire dei rapporti
interpersonali di collaborazione lavorativa stabili." (doc. AI 126-1)
Nell’annotazione
del 18 ottobre 2013 il medico del SMR ha concluso che dalle spiegazioni del Dr.
__________ del 6 settembre 2013 come pure dalle risposte del Dr. __________ del
15.
ottobre 2013 non appare giustificato un peggioramento (doc. AI 128-1).
Queste conclusioni
possono essere fatte proprie dal TCA.
Innanzitutto
dal profilo della patologia al braccio / mano il Dr. __________, sebbene nello
scritto del 6 settembre 2013 abbia indicato un peggioramento della problematica,
limitandosi comunque a rilevare che questo peggioramento è da ricondurre alla “tendenza
a non usare il braccio destro”, nel successivo scritto si è dichiarato
d’accordo con le conclusioni dei periti.
Nella
perizia SAM del mese di marzo 2012 la problematica alla mano era stata
esaminata dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, che aveva
considerato la situazione stabilizzata nei disturbi descritti e nello stato
clinico ed aveva ritenuto l’assicurata inabile nell’attività di cameriera ai
piani, ma esigibili attività in cui l’arto superiore destro non sia sollecitato
(doc. AI 90-23/49).
Anche la
problematica psichiatrica non risulta peggiorata rispetto alla valutazione SAM
del marzo 2012. In quell’occasione il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, aveva diagnosticato una “Sindrome affettiva persistente
(ICD10-F34.8) e una Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10F45.4)”
con una diminuzione della capacità lavorativa del 30% (doc. AI 90-44).
Il medico
curante Dr. __________ nel suo scritto del 15 ottobre 2013, ha indicato che le condizioni psichiche della paziente non sono compatibili con
un'attività lavorativa. La sofferenza legata ai dolori fisici e le limitazioni
comportate dai dolori stessi influiscono – a suo dire – negativamente
sull'umore e l'emotività della paziente, rendendola tesa, irritabile, e
latentemente suicidale (doc. AI 126-1).
Il TCA
constata tuttavia che il medico curante ha visto la paziente l’ultima volta il
27.
febbraio 2013 e che sebbene ella continui la cura antidepressiva “lo
consulta raramente” (doc. AI 126-1).
Va poi
precisato che nel precedente rapporto del 28 novembre 2011, antecedente alla
valutazione SAM del Dr. Mari del 15 dicembre 2011, il Dr. Giovannini aveva già
constatato un “peggioramento dell’umore, dell’insonnia e della tensione
interiore, un calo dell’iniziativa con una riduzione della tendenza a reagire e
a lottare per un miglioramento, la perdita di speranza per il futuro,
un’accentuazione del pessimismo e la comparsa di idee suicidarie” (doc. AI
85-1).
Questo
referto è stato preso in considerazione dal perito Dr. Mari nella sua
valutazione del 15 dicembre 2011 (cfr. perizia, doc. AI 90-41).
In entrambi
i referti inoltre il medico curante non ha posto una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta.
Queste
certificazioni non sono atte a mettere in dubbio le conclusioni alle quali è
giunto il medico SMR Dr. __________, circa l’assenza di un peggioramento delle
patologie psichiatriche (doc. AI 128-1).
Giova qui ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF
ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06
del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Per
quanto riguarda il certificato del 18 aprile 2014 del Dr. __________, spec. FMH
in neurologia, va detto quanto segue.
Nel referto il neurologo
riprende i disturbi lamentati dall’assicurata, ovvero “alle mucose oculari,
prevalentemente mattutini, un disturbo dell’oculomotricità, un’atassia, delle
vertigini, con sintomi forse riferibili a un possibile origine
tossico-medicamentosa dovuto al sovrapporsi dei numerosi farmaci prescritti”
(doc. VII).
Il Dr. __________ ha
quindi consigliato una presa a carico multidisciplinare e coordinata (doc. VII)
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
La
certificazione del Dr. __________ del 18 aprile 2014 che peraltro non ha
oggettivato problematiche neurologiche particolari (cfr. l’esame neurologico
parziale e anche la risposta dell’UAI del 2 maggio 2014, doc. VII e IX)
prodotta dalla ricorrente in corso di causa, fa riferimento ad una situazione
clinica dell’assicurata posteriore di due mesi alla decisione impugnata e
dunque, non è rilevante nella presente procedura.
Appurato dunque come lo
stato di salute della ricorrente sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto
alle valutazioni mediche effettuate al momento della decisione del 22 agosto
2012.
di rifiuto delle prestazioni, né risultano modifiche dal profilo economico
tali da influire sulla perdita di guadagno, l’Ufficio AI ha di conseguenza
rettamente respinto la domanda di prestazioni.
Il
ricorso è di conseguenza respinto e la decisione dell’amministrazione
confermata.
2.6
In data 18 aprile 2014
l’assicurata ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia medica (doc. VI).
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri
accertamenti medici.
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti