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Decisione

32.2014.38

Decisione di assegnazione di un quarto di rendita AI emanata dalla Cassa di compensazione invece che dall'UAI. Le parti non hanno contestato tale procedere lasciando crescere in giudicato la decisione

28 gennaio 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali

e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276;

Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi

dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere

una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali

come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento

professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella

misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK

1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute

l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di

regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al

riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre

2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.6. L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza del 12

ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,

il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della

riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione.

Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore

somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle rendite correnti,

l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in

giudicato riguardante una prestazione durevole solo eccezionalmente deve essere

adattata, a sfavore dell'assicurato, a una modificata prassi giudiziaria.

Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia diffusione della nuova

giurisprudenza. È inoltre necessario che la giurisprudenza precedente sia

ancora applicabile solo a poche persone, privilegiandole in modo urtante,

oppure che l'assegnazione iniziale della prestazione appaia assolutamente

insostenibile nell'ottica della nuova prassi (consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non giustifica la riduzione o

la soppressione di una rendita corrente a titolo di adattamento a basi

giuridiche modificate (consid. 7).

In un’altra sentenza

9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato

che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un

motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche

modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7

cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce

un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

2.7. Dal

punto di vista medico, l’assicurato è stato sottoposto, nell’ambito della

richiesta di prestazioni del 31 marzo 2009, a una valutazione medico specialistica ad opera del Dr. __________.

Il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nella

valutazione peritale del 12 gennaio 2010, dopo aver esposto l’anamnesi del

paziente, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive, ha posto la seguente

Considerandi

diagnosi :

" (…)

Sindrome

lombospondilogena bilaterale cronica in

- Esiti

da fenestrazione selettiva bilaterale L4/L5 con recessotomia, asportazione di

lussato erniario caudale L4/L5 a destra, il 17.6.2008

- Esiti

da decompressione chirurgica, fenestrazione bilaterale L4/L5, asportazione di

recidiva erniaria L4/L5, con spondilodesi accompagnatoria di tipo PLIF con viti

transpeduncolari L4/L5, fenestrazione con recessotomia microchirurgica L3/JL4

sinistra

- Disturbi

statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi destroconvessa

cervicodorsale)

- Decondizionamento

e sbilancio muscolare

- Obesità

(peso 123,5 kg / statura 187 cm)

Probabile

gonartrosi bilaterale, in valgo a destra

- Esiti

da meniscectomia bilaterale

- Obesità

(peso 123,5 kg / statura 187 cm)

Sindrome

dell'articolazione acromeoclaveare a sinistra, in

- Probabile

artrosi acromeoclaveare bilaterale." (doc. AI 28-7)

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa residua, il Dr. __________ ha ritenuto RI 1 nella sua

attività di geologo, abile al lavoro in misura completa nelle mansioni

dirigenziali / amministrative. Il perito ha poi indicato – sempre sull’arco di

una giornata intera di lavoro – una diminuzione del rendimento dei 2/3 nelle

mansioni che richiedono lo spostamento rispettivamente lavori su cantieri in

montagna e una diminuzione del rendimento del 50%, per mansioni svolte su

cantieri non di montagna, a decorrere dal mese di novembre 2009 (doc. AI 28-7).

L’assicurato

è invece considerato abile nella misura del 100% con un rendimento massimo del

100%, in un'attività rispettosa dei limiti funzionali e di carico, a decorrere

al più tardi da sei mesi dall'ultimo intervento neurochirurgico al rachide

lombare dell'8 maggio 2009, quindi a partire dal mese di novembre 2009 (doc. AI

28-7).

Queste

conclusioni sono poi state riprese dal medico del SMR Dr. __________ (cfr.

rapporto medico del 21 gennaio 2010, doc. AI 29-1).

Sulla base

della perizia reumatologica del Dr. __________ e della successiva valutazione

economica (doc. AI 44-1), l’Ufficio AI con il progetto di decisione del 2

agosto 2010 ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita AI dal 1° ottobre

2009.

(doc. AI 49-1).

In data 27

agosto 2010, l’assicurato ha contestato la valutazione medica del Dr. __________,

ritenuta “azzardata ma anche lesiva nei miei confronti”, facendo valere

un netto peggioramento dei dolori alla schiena a partire da maggio/giugno 2010

e allegando nuova documentazione medica (doc. AI da 51-1 a 53-7).

Agli atti vi è, in

particolare, il rapporto del Dr. __________ del 23 ottobre 2010 che ha

diagnosticato una coxartrosi sinistra sintomatica da fine primavera 2010 (doc.

AI 52-1), quello del Dr. __________ del 6 settembre 2010 che ha segnalato

anch’egli, nel mese di settembre 2010, un’avanzata coxartrosi attivata a

sinistra (doc. AI 52-7) e quello del Dr. __________ del 22 settembre 2010 che

ha posto la medesima diagnosi (doc. AI 52-1).

Nelle annotazioni del 29

novembre 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha ritenuto determinante la

coxartrosi e proposto di interpellare il Dr. __________, in relazione

all’impianto di protesi totale, “prima di decidere per un complemento di

perizia presso Dr. __________” (doc. AI 55-2).

Il 6 maggio 2011 il Dr. __________

ha comunicato all’UAI che il paziente è stato sottoposto, il 1° marzo 2011, ad

un intervento di posa di protesi totale all’anca sinistra. Il decorso post

operatorio è stato complicato da un’infezione protesica che ha reso necessaria

una revisione con cambio della protesi (doc. AI 64-1).

Nelle annotazioni del 20

maggio 2011 il Dr. __________ del SMR, sulla base del rapporto del 6 maggio

2011.

del Dr. __________, di quello del Dr. __________ (doc. AI 52-1), del Dr. __________

(doc. AI 52-7) e del Dr. __________ (doc. AI 52-1) ha evidenziato un peggioramento

dello stato di salute almeno da settembre 2010, se non già dalla primavera

2010, con inabilità totale certa dal 1° marzo 2011 (posa protesi totale

all’anca sinistra).

Il Dr. __________

consigliava una nuova valutazione del decorso a distanza di sei mesi

dall’intervento, tramite i rapporti dei medici curanti e probabilmente una

nuova perizia (doc. AI 66-1).

Nell’annotazione del 30

aprile 2012 il medesimo sanitario del SMR ha riferito che dopo l’impianto di

protesi all’anca del 1° marzo 2011 l’assicurato è stato operato ancora tre

volte per complicazioni infettive. Il Dr. __________ ha quindi confermato il peggioramento

dello stato di salute almeno da settembre 2010, se non già dalla primavera

2010, con inabilità totale certa dal 1° marzo 2011 e la necessità di una nuova

valutazione reumatologica da parte del Dr. __________ (doc. AI 85-1).

In data 29 maggio 2012 il

Dr. __________ ha rifiutato il mandato di esperire una nuova valutazione

peritale, in considerazione delle critiche rivolte al perito da RI 1 (doc. AI

89-1).

Con la decisione del 4

luglio 2012 la Cassa __________ ha emesso una decisione formale di assegnazione

di un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° ottobre 2009 (doc. AI

91-1).

Nel mese di settembre 2012

l’Ufficio AI ha quindi avviato una procedura di revisione della rendita (doc.

AI 95-1).

Nella valutazione del 30

ottobre 2012 il Dr. __________, riferendosi al rapporto del 12 ottobre 2012

della Dr.ssa __________ della Clinica __________ di __________, ha indicato che

lo stato di salute dell’assicurato non è stabilizzato. Una cura stazionaria di

riabilitazione è quindi prevista (doc. AI 98-1).

Nel rapporto successivo

del 26 luglio 2013 il Dr. __________ ha ritenuto necessaria “una perizia

reumatologica presso Dr. __________ per chiarire l’evoluzione dello stato di

salute e della capacità lavorativa particolarmente a partire dall’estate 2010 e

per precisare i limiti funzionali e le risorse” (doc. AI 110-3).

Con scritto del 28

settembre 2013 RI 1 ha comunicato all’UAI la rottura, presumibilmente per un

difetto di materiale, della protesi impiantata nel marzo del 2012 e

l’intervento – in data 17 settembre 2013 – di sostituzione della protesi (doc.

AI 113-1).

Alla luce di tale evento,

il Dr. __________ nell’annotazione dell’8 ottobre 2013 ha indicato che “la prevista perizia deve essere annullata e rimandata di ca. sei mesi,

previo rapporto della Clinica ortopedica universitaria di __________ (PD Dr. __________)

sull’evoluzione della riabilitazione” (doc. AI 115-1).

Successivamente, tuttavia,

l’amministrazione ha proceduto ad esperire solo accertamenti di carattere

economico (doc. AI 118-1, 121-1, 126-1) e con la decisione impugnata ha

soppresso il quarto di rendita (doc. AI 133-1).

Questa maniera di

procedere non può essere ammessa dal TCA, in quanto i disturbi di natura

reumatologica / ortopedica dell’assicurato non sono stati chiariti in modo

soddisfacente.

L’amministrazione dovrà

dunque esperire una perizia reumatologica / ortopedica specialistica volta a

chiarire l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa, i

limiti funzionali e le risorse dell’assicurato, a partire dall’estate 2010,

come aveva indicato il Dr. __________ nel rapporto del 26 luglio 2013 (doc. AI

110-1).

L’Ufficio AI dovrà inoltre

valutare, previa consultazione dei sanitari della Clinica ortopedica

universitaria __________ di __________, l’evoluzione della riabilitazione dopo

la sostituzione della protesi all’anca sinistra avvenuta il 17 settembe 2013.

Esperiti questi

accertamenti medici, l’amministrazione procederà quindi ad una nuova

valutazione economica.

2.8

In una sentenza di principio 9C_243/2010

del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

Nella concreta evenienza,

ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione

che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”, cfr. DTF 137 V 210), si giustifica il rinvio degli

atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va

quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto

un approfondimento a livello reumatologico/ortopedico come indicato al consid.

2.7

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato

da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo

di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 21 febbraio 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando

2.7. e 2.8.

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti