32.2014.38
Decisione di assegnazione di un quarto di rendita AI emanata dalla Cassa di compensazione invece che dall'UAI. Le parti non hanno contestato tale procedere lasciando crescere in giudicato la decisione
28 gennaio 2015Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.38
LG/sc
Lugano
28 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 febbraio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1953, da
ultimo attivo quale geologo indipendente, in data 31 marzo 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere
affetto da “discopatia” (doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione medica
specialistica a cura del Dr. __________ (doc. AI 28-1) e un’inchiesta per
l’attività professionale indipendente (doc. AI 44-1), l’Ufficio AI con progetto
di decisione del 2 agosto 2010 ha attribuito all’assicurato un quarto di
rendita d’invalidità (grado 41%), a far tempo dal 1° ottobre 2009.
1.3. A seguito delle osservazioni
al progetto di decisione inoltrate dall’assicurato il 27 agosto 2010 (cfr. doc.
AI 51-1), l’Ufficio AI ha provveduto ad esperire ulteriori accertamenti
medici.
1.4. Con decisione del 4 luglio
2012 la Cassa __________ ha emesso una decisione formale di assegnazione di un
quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° ottobre 2009 (doc. AI 91-1).
Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. Nel mese di settembre 2012
l’Ufficio AI ha avviato, immediatamente, una procedura di revisione della
rendita (doc. AI 95-1).
1.6. Esperiti ulteriori
accertamenti, in particolare una nuova valutazione economica (doc. AI 126-1),
l’Ufficio AI con la decisione del 21 febbraio 2014 (doc. AI 133-1), preavvisata
con il progetto del 20 dicembre 2013 (doc. AI 128-1), ha soppresso la rendita
dell’assicurato essendo il grado d’invalidità del 13%.
1.7. Contro questa decisione
l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione per una rivalutazione del caso (doc. I).
L’insorgente ha contestato
la decisione emessa dall’Ufficio AI “a fronte di una situazione tutt’altro
che stabilizzata, e nel pieno di un’incapacità lavorativa totale del ricorrente”
(doc. AI, pag. 3).
L’avv. RA 1 ha, in
particolare, evidenziato come la decisione impugnata si fondi su presupposti
medici e economici non più attuali, ma superati dall’evoluzione negativa dello
stato di salute di RI 1 e del suo quadro professionale (doc. I, pag. 4).
1.8. In risposta, l’Ufficio AI si
è riconfermato nel provvedimento adottato rilevando di aver preso in
considerazione – dal profilo economico – i redditi del 2012 non essendo a quel
momento disponibili i dati del 2013. L’UAI ha quindi invitato l’insorgente a produrre
il bilancio e il conto economico definitivo per l’anno 2013 (doc. IV).
L’amministrazione
ha, tuttavia, precisato quanto segue:
" (…)
Tutto ben considerato, lo scrivente Ufficio ritiene
che l'amministrazione avrebbe dovuto piuttosto sopprimere la rendita in via di
riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA piuttosto
che per via di revisione. In effetti, l'emanazione
della decisione del 4.7.2012 è avvenuta erroneamente, in seguito ad
accertamenti incompleti. La Cassa di compensazione ha infatti inoltrato la
decisione formale senza le relative motivazioni, in quanto l'UAI era
ancora in fase di istruttoria e stava procedendo
alle dovute verifiche (vedasi doc. 94 incarto AI), poiché dopo
l'emanazione del progetto di decisione del 02.08.2010 (doc. 49 incarto Al)
la situazione medica non era ancora stabilizzata e la situazione economica
concreta dell'assicurato non era stata aggiornata rispetto alla valutazione
del Servizio ispettorato del giugno 2010.
Tuttavia, la decisione di revisione qui impugnata
andrebbe comunque tutelata nel suo risultato anche se, per sostituzione di
motivi, si volesse decidere la fattispecie dal profilo
della riconsiderazione.”(doc
IV).
1.9. In replica, l’avv. RA 1 ha
prodotto la documentazione contabile, relativa al 2013, richiesta dall’UAI. Il
patrocinatore di RI 1 si è quindi riconfermato nelle proprie allegazioni
ricorsuali rilevando che da un confronto dei redditi riferito al 2013 si giunge
ad un grado d’invalidità abbondantemente superiore alla soglia del 41% (doc.
XII).
1.10. In duplica l’UAI, dopo aver
sottoposto la nuova documentazione economica al vaglio dell’ispettrice __________,
si è riconfermato nella propria decisione (doc. XIV+bis).
2.1. Preliminarmente,
questa Corte si deve esprimere a proposito della decisione del 4 luglio 2012 di
assegnazione di un quarto di rendita d’invalidità all’assicurato, a far tempo
dal 1° ottobre 2009, emanata dalla Cassa di compensazione, invece che
dall’Ufficio AI (doc. AI 91-1).
In
sede di risposta, l’UAI ha ritenuto non corretta tale procedura, rilevando che
avrebbe dovuto sopprimere la rendita in via di riconsiderazione,
ex art. 53 cpv. 2 LPGA anziché attraverso la revisione (doc. IV, pag. 4).
Al riguardo occorre qui ricordare che nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, l’Ufficio AI deve emettere una decisione
scritta, ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA, in materia di prestazioni, crediti
e restituzione nei casi di ragguardevole
entità o quando vi è disaccordo con l’interessato.
Secondo
l’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI comunica
all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla
domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.
L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42
LPGA.
L’art.
57 LAI stabilisce che i compiti dell’Ufficio AI sono, in particolare, i
seguenti:
" (…)
f. valutare l'invalidità, la grande invalidità e le
prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno;
g. emanare le decisioni sulle prestazioni dell'assicurazione
per l'invalidità."
Segnatamente, terminata
l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.
74 cpv. 1 OAI).
L’art. 60 LAI
prescrive che i compiti che incombono alla Cassa di compensazione sono quelli
di:
" a. collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi;
b. calcolare
l’importo delle rendite, delle indennità giornaliere, degli assegni per il
periodo d’introduzione e degli assegni per spese di custodia e d’assistenza;
c. versare le
rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per il periodo d’introduzione,
gli assegni per spese di custodia e d’assistenza e, per quanto riguarda gli
assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi."
Spetta
pertanto all’Ufficio AI di esprimersi sul diritto alla rendita, mentre alla Cassa
di compensazione, in caso positivo, di determinare l’ammontare della prestazione
stessa.
2.2. Nel caso di specie, l’Ufficio
AI ha emesso un progetto di decisione, datato 2 agosto 2010, con il quale ha
attribuito a RI 1 un quarto di rendita d’invalidità dal 1° ottobre 2009 (doc.
AI 49-1).
Lo stesso giorno l’UAI ha
inviato una delibera alla Cassa __________, dal seguente tenore:
" (…)
Siete pregati di calcolare l’ammontare della prestazione ed in
seguito emanare e spedire la decisione. Contemporaneamente vogliate
trasmetterci copia per conoscenza.
In caso di prima assegnazione di rendita oppure in caso di aumento
del grado, siete invitati ad attendere le “motivazioni” prima di procedere con
le richieste di compensazione." (doc. AI 50-1)
L’assicurato ha inoltrato
le proprie osservazioni il 27 agosto 2010 (cfr. doc. AI 51-1) producendo nuovi
attestati medici.
L’Ufficio AI ha così
provveduto ad esperire ulteriori accertamenti tramite il Servizio Medico
Regionale (SMR) (doc. AI 55-1, 63-1, 66-1, 85-1).
Con decisione del 4 luglio
2012 la Cassa __________ ha emesso una decisione formale, con la quale ha
attributo un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° ottobre 2009
(doc. AI 91-1).
La Cassa di compensazione
ha dunque emesso la decisione formale del 4 luglio 2012 quando l’istruttoria in
ambito medico dell’Ufficio AI non era ancora conclusa.
Il TCA constata che le
parti non hanno contestato tale modo di procedere, lasciando crescere in
giudicato la decisione e di fatto ratificando l’operato dell’UAI e quanto
contenuto nel progetto di decisione del 2 agosto 2010.
Con scritto di posta
elettronica del 18 settembre 2012 __________ dell’Ufficio AI si rivolgeva alla
Signora __________ del Servizio rendite della Cassa __________, in questi
termini:
" (…)
Da parte nostra non vi sono state ancora trasmesse le motivazioni
in quanto, a seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato, sono tutt’ora
in corso accertamenti medici.
Ti chiedo pertanto di voler procedere con l’annullamento della
decisione da voi inoltrata in data 04.07.2012." (doc. AI 94-1)
Nell’annotazione del 25
settembre 2012 __________ dell’UAI si è così espresso:
" La Signora
__________ del servizio rendite (CC21) comunica che tengono valida la decisione
del 04.07.2012 e qualora gli accertamenti in corso dovessero modificare il
grado AI da noi stabilito, la cassa emetterà una nuova decisione." (doc.
AI 95-1)
Nell’annotazione del 9
ottobre 2013 __________ dell’UAI ha osservato che “inspiegabilmente il 4
luglio 2012 la cassa di compensazione emette la decisione del quarto di rendita”
e concluso che “Dal mio punto di vista il dossier non è stato trattato in
modo corretto in quanto la decisione del 4 luglio 2012 non doveva essere emessa”
(doc. AI 117-1).
Decisivo, secondo il TCA,
è comunque il fatto che l’UAI pur essendo a conoscenza della procedura non
conforme ha avviato la procedura di revisione.
Viste
le circostanze sopra descritte, questo Tribunale ritiene contrario alla buona
fede processuale l’aver sollevato, solo davanti al TCA, l'argomentazione
secondo cui la rendita sarebbe stata attribuita in modo manifestamente errato.
Come
emerge dal considerando 4.1 della sentenza 2D_71/2008 del 9 marzo 2009, “(…)
secondo il principio della buona fede processuale, le parti sono tenute a
segnalare determinate lacune della procedura non appena ne hanno conoscenza.
Non è in effetti ammissibile speculare su un eventuale esito favorevole e
sollevare soltanto in sede di ricorso vizi procedurali a cui, se fatti valere
appena noti, si sarebbe potuto ovviare in precedenza (DTF 120 Ia 19 consid.
2c/aa). Questa regola si applica anche in riferimento all'art. 6 n. 1 CEDU. Di
conseguenza, perlomeno nei casi in cui l'applicabilità della norma è sancita da
consolidata giurisprudenza, la sua pretesa violazione dev'essere di principio
addotta già nell'ambito del procedimento cantonale. In caso contrario si
considera che l'interessato abbia rinunciato a prevalersene (DTF 131 I 467
consid. 2.2; 123 I 87 consid. 2b; 120 Ia 19 consid. 2c/bb). […] Questo
obbligo di segnalazione immediata appare compatibile con la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). In effetti
secondo quest'ultima la rinuncia alle garanzie offerte dall'art. 6 n. 1 CEDU
deve certo risultare inequivocabile e non in contrasto con un interesse
pubblico importante, ma può comunque venir dedotta anche dal fatto che il
ricorrente non rivendica i diritti previsti dall'art. 6 CEDU in una situazione
in cui ci si sarebbe potuti attendere una simile rivendicazione (sentenza
Schlumpf c. Svizzera dell'8 gennaio 2009, n. 63; sentenza Schuler-Zgraggen c.
Svizzera del 24 giugno 1993, serie A vol. 263, n. 58; cfr. anche DTF 120 Ia 19
consid. 2c/bb). (…)”.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, il
quarto di rendita di invalidità, di cui era al beneficio RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.4. Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.3. e 2.4. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali
e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276;
Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi
dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio
2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali
come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento
professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK
1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute
l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di
regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari
(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination
von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al
riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre
2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.6. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una sentenza del 12
ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,
il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della
riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una diversa valutazione di
uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione.
Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore
somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle rendite correnti,
l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in
giudicato riguardante una prestazione durevole solo eccezionalmente deve essere
adattata, a sfavore dell'assicurato, a una modificata prassi giudiziaria.
Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia diffusione della nuova
giurisprudenza. È inoltre necessario che la giurisprudenza precedente sia
ancora applicabile solo a poche persone, privilegiandole in modo urtante,
oppure che l'assegnazione iniziale della prestazione appaia assolutamente
insostenibile nell'ottica della nuova prassi (consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non giustifica la riduzione o
la soppressione di una rendita corrente a titolo di adattamento a basi
giuridiche modificate (consid. 7).
In un’altra sentenza
9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato
che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un
motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche
modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7
cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce
un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).
2.7. Dal
punto di vista medico, l’assicurato è stato sottoposto, nell’ambito della
richiesta di prestazioni del 31 marzo 2009, a una valutazione medico specialistica ad opera del Dr. __________.
Il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nella
valutazione peritale del 12 gennaio 2010, dopo aver esposto l’anamnesi del
paziente, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive, ha posto la seguente
Considerandi
diagnosi :
" (…)
Sindrome
lombospondilogena bilaterale cronica in
- Esiti
da fenestrazione selettiva bilaterale L4/L5 con recessotomia, asportazione di
lussato erniario caudale L4/L5 a destra, il 17.6.2008
- Esiti
da decompressione chirurgica, fenestrazione bilaterale L4/L5, asportazione di
recidiva erniaria L4/L5, con spondilodesi accompagnatoria di tipo PLIF con viti
transpeduncolari L4/L5, fenestrazione con recessotomia microchirurgica L3/JL4
sinistra
- Disturbi
statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi destroconvessa
cervicodorsale)
- Decondizionamento
e sbilancio muscolare
- Obesità
(peso 123,5 kg / statura 187 cm)
Probabile
gonartrosi bilaterale, in valgo a destra
- Esiti
da meniscectomia bilaterale
- Obesità
(peso 123,5 kg / statura 187 cm)
Sindrome
dell'articolazione acromeoclaveare a sinistra, in
- Probabile
artrosi acromeoclaveare bilaterale." (doc. AI 28-7)
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa residua, il Dr. __________ ha ritenuto RI 1 nella sua
attività di geologo, abile al lavoro in misura completa nelle mansioni
dirigenziali / amministrative. Il perito ha poi indicato – sempre sull’arco di
una giornata intera di lavoro – una diminuzione del rendimento dei 2/3 nelle
mansioni che richiedono lo spostamento rispettivamente lavori su cantieri in
montagna e una diminuzione del rendimento del 50%, per mansioni svolte su
cantieri non di montagna, a decorrere dal mese di novembre 2009 (doc. AI 28-7).
L’assicurato
è invece considerato abile nella misura del 100% con un rendimento massimo del
100%, in un'attività rispettosa dei limiti funzionali e di carico, a decorrere
al più tardi da sei mesi dall'ultimo intervento neurochirurgico al rachide
lombare dell'8 maggio 2009, quindi a partire dal mese di novembre 2009 (doc. AI
28-7).
Queste
conclusioni sono poi state riprese dal medico del SMR Dr. __________ (cfr.
rapporto medico del 21 gennaio 2010, doc. AI 29-1).
Sulla base
della perizia reumatologica del Dr. __________ e della successiva valutazione
economica (doc. AI 44-1), l’Ufficio AI con il progetto di decisione del 2
agosto 2010 ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita AI dal 1° ottobre
2009.
(doc. AI 49-1).
In data 27
agosto 2010, l’assicurato ha contestato la valutazione medica del Dr. __________,
ritenuta “azzardata ma anche lesiva nei miei confronti”, facendo valere
un netto peggioramento dei dolori alla schiena a partire da maggio/giugno 2010
e allegando nuova documentazione medica (doc. AI da 51-1 a 53-7).
Agli atti vi è, in
particolare, il rapporto del Dr. __________ del 23 ottobre 2010 che ha
diagnosticato una coxartrosi sinistra sintomatica da fine primavera 2010 (doc.
AI 52-1), quello del Dr. __________ del 6 settembre 2010 che ha segnalato
anch’egli, nel mese di settembre 2010, un’avanzata coxartrosi attivata a
sinistra (doc. AI 52-7) e quello del Dr. __________ del 22 settembre 2010 che
ha posto la medesima diagnosi (doc. AI 52-1).
Nelle annotazioni del 29
novembre 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha ritenuto determinante la
coxartrosi e proposto di interpellare il Dr. __________, in relazione
all’impianto di protesi totale, “prima di decidere per un complemento di
perizia presso Dr. __________” (doc. AI 55-2).
Il 6 maggio 2011 il Dr. __________
ha comunicato all’UAI che il paziente è stato sottoposto, il 1° marzo 2011, ad
un intervento di posa di protesi totale all’anca sinistra. Il decorso post
operatorio è stato complicato da un’infezione protesica che ha reso necessaria
una revisione con cambio della protesi (doc. AI 64-1).
Nelle annotazioni del 20
maggio 2011 il Dr. __________ del SMR, sulla base del rapporto del 6 maggio
2011.
del Dr. __________, di quello del Dr. __________ (doc. AI 52-1), del Dr. __________
(doc. AI 52-7) e del Dr. __________ (doc. AI 52-1) ha evidenziato un peggioramento
dello stato di salute almeno da settembre 2010, se non già dalla primavera
2010, con inabilità totale certa dal 1° marzo 2011 (posa protesi totale
all’anca sinistra).
Il Dr. __________
consigliava una nuova valutazione del decorso a distanza di sei mesi
dall’intervento, tramite i rapporti dei medici curanti e probabilmente una
nuova perizia (doc. AI 66-1).
Nell’annotazione del 30
aprile 2012 il medesimo sanitario del SMR ha riferito che dopo l’impianto di
protesi all’anca del 1° marzo 2011 l’assicurato è stato operato ancora tre
volte per complicazioni infettive. Il Dr. __________ ha quindi confermato il peggioramento
dello stato di salute almeno da settembre 2010, se non già dalla primavera
2010, con inabilità totale certa dal 1° marzo 2011 e la necessità di una nuova
valutazione reumatologica da parte del Dr. __________ (doc. AI 85-1).
In data 29 maggio 2012 il
Dr. __________ ha rifiutato il mandato di esperire una nuova valutazione
peritale, in considerazione delle critiche rivolte al perito da RI 1 (doc. AI
89-1).
Con la decisione del 4
luglio 2012 la Cassa __________ ha emesso una decisione formale di assegnazione
di un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° ottobre 2009 (doc. AI
91-1).
Nel mese di settembre 2012
l’Ufficio AI ha quindi avviato una procedura di revisione della rendita (doc.
AI 95-1).
Nella valutazione del 30
ottobre 2012 il Dr. __________, riferendosi al rapporto del 12 ottobre 2012
della Dr.ssa __________ della Clinica __________ di __________, ha indicato che
lo stato di salute dell’assicurato non è stabilizzato. Una cura stazionaria di
riabilitazione è quindi prevista (doc. AI 98-1).
Nel rapporto successivo
del 26 luglio 2013 il Dr. __________ ha ritenuto necessaria “una perizia
reumatologica presso Dr. __________ per chiarire l’evoluzione dello stato di
salute e della capacità lavorativa particolarmente a partire dall’estate 2010 e
per precisare i limiti funzionali e le risorse” (doc. AI 110-3).
Con scritto del 28
settembre 2013 RI 1 ha comunicato all’UAI la rottura, presumibilmente per un
difetto di materiale, della protesi impiantata nel marzo del 2012 e
l’intervento – in data 17 settembre 2013 – di sostituzione della protesi (doc.
AI 113-1).
Alla luce di tale evento,
il Dr. __________ nell’annotazione dell’8 ottobre 2013 ha indicato che “la prevista perizia deve essere annullata e rimandata di ca. sei mesi,
previo rapporto della Clinica ortopedica universitaria di __________ (PD Dr. __________)
sull’evoluzione della riabilitazione” (doc. AI 115-1).
Successivamente, tuttavia,
l’amministrazione ha proceduto ad esperire solo accertamenti di carattere
economico (doc. AI 118-1, 121-1, 126-1) e con la decisione impugnata ha
soppresso il quarto di rendita (doc. AI 133-1).
Questa maniera di
procedere non può essere ammessa dal TCA, in quanto i disturbi di natura
reumatologica / ortopedica dell’assicurato non sono stati chiariti in modo
soddisfacente.
L’amministrazione dovrà
dunque esperire una perizia reumatologica / ortopedica specialistica volta a
chiarire l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa, i
limiti funzionali e le risorse dell’assicurato, a partire dall’estate 2010,
come aveva indicato il Dr. __________ nel rapporto del 26 luglio 2013 (doc. AI
110-1).
L’Ufficio AI dovrà inoltre
valutare, previa consultazione dei sanitari della Clinica ortopedica
universitaria __________ di __________, l’evoluzione della riabilitazione dopo
la sostituzione della protesi all’anca sinistra avvenuta il 17 settembe 2013.
Esperiti questi
accertamenti medici, l’amministrazione procederà quindi ad una nuova
valutazione economica.
2.8
In una sentenza di principio 9C_243/2010
del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio.
Nella concreta evenienza,
ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione
che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”, cfr. DTF 137 V 210), si giustifica il rinvio degli
atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La decisione impugnata va
quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto
un approfondimento a livello reumatologico/ortopedico come indicato al consid.
2.7
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.9
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato
da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo
di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 21 febbraio 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando
2.7. e 2.8.
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre
versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti