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Decisione

32.2014.4

Richiesta di una rendita dell'AI respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%. Essame degli atti medici e calcolo del grado d'invalidità

29 ottobre 2014Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I recenti esami

radiologici, in particolare una RM di tutto il rachide, hanno mostrato

unicamente delle alterazioni di tipo degenerativo ben compatibili con l’età

dell’assicurato.” (doc. XI)

Pendente

causa il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo di voler precisare su quale base

la capacità lavorativa del ricorrente al 100% va fatta risalire al 5 marzo 2013

(doc. XIII). Il 30 settembre 2014 il dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

L’assicurato è stato

dichiarato abile al 50% nell’attività abituale dal 5.3.2013, attività anche

effettivamente svolta.

Nella perizia dr. __________

è stata confermata una CL del 50% nell’attività abituale mentre un’attività

adatta è stata ritenuta esigibile al 100%. Essendo di fatto lo stato di salute

dell’assicurato consolidato è non essendovi state evoluzioni particolari da

3.2013, salvo una breve interruzione della CL in maggio, ritengo che la

capacità lavorativa costatata dal dr. __________ era già presente in questa

misura in marzo 2013, ossia CL 50% in attività abituale e CL 100% in attività

adatta” (doc. XIV + Bis)

Secondo

l’UAI inoltre non sarebbe cambiato nulla se la capacità lavorativa del 100% in

attività leggere avesse avuto inizio il 2 luglio 2013 in luogo del 5 marzo 2013, poiché la malattia di lunga durata è iniziata il 14 settembre 2012

(doc. XIV + Bis).

4. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i

diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei

servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che

la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per

l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait

d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto

riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

5. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione del dr. med. __________ del 2 luglio 2013 (doc. Cassa

malati 34-1), confermata dal medico SMR, dr. med. __________ il 22 agosto 2013

(doc. AI 71-1), che ha, in particolare, concluso che l’insorgente è incapace al

lavoro al 50% nella sua precedente attività ed è completamente capace al lavoro

in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Il

dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base

delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di lui.

Al referto va

attribuita piena forza probante.

6. L’interessato

contesta le valutazioni del dr. med. ____________________, producendo un

referto del 16 marzo 2014 del dr. med. __________, FMH reumatologia.

Va

qui innanzitutto rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il

26 novembre 2013, ritenuto che

fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

In

concreto il dr. med. __________ ha visto per la prima volta l’insorgente in

data 11 febbraio 2014 e lo ha poi visitato il 18 febbraio 2014, il 25 febbraio

2014 e l’11 marzo 2014 (doc. A1), mentre il 16 marzo 2014 ha redatto il proprio referto, ossia in periodi successivi all’emissione della decisione

impugnata del 26 novembre 2013 che delimita temporalmente il potere cognitivo

del Tribunale.

Già

solo per questo motivo la valutazione specialistica prodotta dall’insorgente non

dovrebbe essere esaminata nell’ambito della presente domanda, ma dovrebbe

semmai essere oggetto di un’altra richiesta di prestazioni.

Del

resto, in ogni caso, il dr. med. __________ non apporta elementi medici

oggettivi atti a sovvertire le valutazioni del dr. med. __________ e del medico

SMR, dr. med. __________ e non è d’aiuto all’insorgente.

In

primo luogo il dr. med. __________ ha confermato la valutazione di una capacità

lavorativa al 50% nella precedente attività lucrativa di assistente di cura,

mentre non si è espresso circa la capacità lavorativa dell’interessato in attività

leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente. Egli neppure si

esprime circa limitazioni diverse rispetto a quelle elencate dal dr. med. __________.

Inoltre, come rilevato dal dr. med. __________, la valutazione neurologica del

dr. med. __________, citata dal dr. med. __________, non ha evidenziato una

problematica neurologica sottogiacente (cfr. doc. A1, pag. 7 e seguenti).

Neppure

l’asserita necessità di “una verifica psicologica” può modificare

l’esito della vertenza. Infatti il dr. med. __________ affer-ma unicamente che

il trascinarsi della patologia “sta scalfendo la resistenza psicologica del

paziente”, ciò che necessiterebbe una “verifica psicologica”. Ciò

tuttavia non significa ancora che sia necessario un approfondimento

psichiatrico, né tantomeno che l’interessato sia affetto da una patologia

psichica. Da una parte non è stata posta alcuna diagnosi secondo la

classificazione scientificamente riconosciuta (ICD-10 o DSM-IV),

contrariamente a quanto richiede la giurisprudenza e dall’altra la questione

era stata esaminata anche dal dr. med. __________. Quest’ultimo nel referto del

3 luglio 2013 indica che “il dr. __________ segnalò la necessità di un calo

ponderale e di una presa a carico psichiatrica (15.06.2012), aspetto

quest’ultimo che il paziente riferisce di aver risolto affidandosi ad un suo

collega pranoterapista” (doc. Cassa malati 34-3, pag. 3).

Ne

segue che non vi sono indizi, perlomeno fino all’emissione della decisione

impugnata, della presenza di una patologia psichica avente un’incidenza sulla

capacità lavorativa del ricorrente (cfr. anche il consid. 7 e l’elenco degli

atti con le diagnosi). La presenza di una malattia psichica invalidante deve

essere diagnosticata in maniera precisa e deve trattarsi di una patologia che

abbia un influsso sulla possibilità per l’assicurato di poter esercitare

un’attività lucrativa. La semplice presenza di un nervosismo con segni di calo

dell’umore rilevata in occasione della visita del 21 dicembre 2012 a __________ (doc. A1, pag. 6) non è sufficiente per ritenere la presenza di una patologia

psichica invalidante. Oltre al fatto che successivamente, con il dr. med. __________

il medesimo interessato aveva sostenuto di aver risolto la problematica (doc.

Cassa malati 34-3, pag. 3), va ad esempio rammentato che il TF ha ritenuto che la

diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante (cfr. STF I 649/06 del

13 marzo 2007, SVR 2008 IV n° 8 pag. 23, nella quale il Tribunale federale ha

sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di

distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che

non è sufficiente-mente grave da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo

ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).

L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una

sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, nella quale, a proposito della distimia,

ha precisato quanto segue:

" (...)

4.3 Secondo il sistema di

classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una

depressione cronica dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i

singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve

(cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha

già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di

principio - a seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05

del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1;

1488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su

osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione

giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo

caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre

diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza

1653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico

evidenzia "unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una

riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno

alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I

649/06]). (...)"

Ciò

deve valere a maggior ragione nel caso di specie dove non è stata posta alcuna

diagnosi a livello psichiatrico prima dell’emissione della decisione impugnata

(cfr. anche IX, pag. 3: “i problemi dell’assicurato non sono di ordine

psicologico o intellettuale, ma soprattutto fisico”).

Ne

segue che in assenza di una valutazione diversa della capacità lavorativa del

ricorrente in attività leggere rispetto a quella posta dal dr. med. __________

e confermata dal medico SMR dr. med. __________, questo TCA non può scostarsi

da quanto accertato in sede amministrativa.

A

questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la

differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e

il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Al

ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, di esacerbazione del male, tende a farsi un'idea

diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame

invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza

9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43

consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Inoltre,

circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

Considerandi

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

7.

L’insorgente

contesta inoltre le limitazioni funzionali descritte dal dr. med. __________

che si sarebbe fondato esclusivamente sulla patologia lombare e non avrebbe

tenuto conto della patologia alla spalla ed al ginocchio.

Dagli

atti emerge che lo specialista ha concluso che “nell’insieme e per la

valutazione della futura capacità lavorativa risulta dominante la

patologia lombare”, aggiungendo che “complessi-vamente valuto la

capacita funzionale residuale del paziente come segue” (doc. Cassa malati

34-9, sottolineature del redattore). Il dr. med. __________ non ha tuttavia negletto

la presenza di una patologia al ginocchio. Infatti nella valutazione dello

stato di salute ha preso in considerazione anche mali che affliggono

l’interessato alle ginocchia (cfr. ad esempio pag. 7: “alla problematica del

rachide si sono aggiunti dolori nel ginocchio destro con caratteristiche

meccaniche, ricondotte ad alterazioni degenerative coinvolgendo principalmente

il menisco mediale […]”, pag. 8: “infine persistono dolori nel

compartimento femoro-tibiale mediale del ginocchio destro con un senso di

cedimento”; pag. 8: “gli stessi disturbi sono sollecitabili anche con

manovre che non coinvolgono il rachide (semplice flessione del ginocchio sinistro)”).

Circa

la spalla, il dr. med. __________ ha rilevato la presenza di una possibile

sindrome da impingement subacromiale con borsite SAD e tendinite CLB (Utile eco

o RMN per verifica oggettiva). Questa patologia è tuttavia stata diagnosticata

successivamente all’emanazione della decisione impugnata (cfr. doc. Cassa

malati 34-6: “arti superiori: mobilità passiva delle articolazioni s.p.

Prove isometriche delle spalle ben tenute. Gänslen negativo. Gripping

simmetrico e normale”) e non era stata rilevata in precedenza (cfr. doc. AI

2-1 [24 maggio 2012]: “problema di salute/genere di disturbo problemi alla

schiena”; doc. AI 5-1 [25 giugno 2012]: “situazione medica problemi alla

schiena, v. atti portati dall’assicurato”; doc. AI 6-4 [21 giugno 2012]: “Indicazioni

dettagliate circa il genere del danno deformazione lombo-sacrale”; doc. AI

7-1 [6 aprile 2012]: “Diagnosi principale: 1. Lombalgia cronica […] 2.

Possibile meralgia parestetica a sn”; doc. Cassa malati 1-1 [1 febbraio

2012]: “Diagnosi 1. Lombalgia cronica dal 2009 […] 2. Possibile meralgia

parestetica a sn 3. Obesitas”; doc. cassa malati 8-1 [15 giugno 2012]: “diagnosi

e/o Codice ICD? Lombalgia cronica deficit radicolare L5-S1 su stenosi

foraminale multiple protrusioni discali e discopatiche sindrome

lombospondilogena”; doc. AI 19-4 [26 luglio 2012]: “stato di salute […]

Lombalgia cronica Deficit radicolare L5 + si, su stenosi foraminale Vedi

documentazione medica”; doc. AI 23-1 [31 luglio 2012]: “Diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa […] sindrome algica lombo vertebrale

[…] obesità […]”; doc. AI 23-5 [16 luglio 2012]: “diagnosi: 1. Sindrome

algica lombovertebrale cronica riacutizzata”; doc. Cassa malati 10-1 [9

ottobre 2012]: “Diagnosi 1. Lombalgia cronica […] 2. Possibile meralgia

parestetica a sin. 3. Disturbi di erezione di origine non chiara 4. Obesitas”;

doc. cassa malati 11-1 [19 ottobre 2012] “1. origine dell’incapacità

lavorativa Lombalgia cronica […]”; doc. cassa malati 14-1 e 14-2 [14 novembre

2012]; doc. Cassa malati 16-1, 17-1 [27 novembre 2012]; doc. Cassa malati 20-1

[6 dicembre 2012]; doc. AI 37-1 [4 dicembre 2012]; doc. Cassa malati 22-1 [30

gennaio 2013]: “Algia ginocchio destro in assenza di traumi”; doc. Cassa

malati 25-1 [20 febbraio 2013]: “diagnosi 1. lombalgia cronica […] 2. Adipositas

3.

sospetta meralgia parestetica a sinistra […] 4. meniscopatia con condropatia

del ginocchio destro […]”; doc. Cassa malati 32-1 [14 maggio 2013]: “Paziente

noto per lombalgia cronica, già valutato da neurologi e neurochirurghi che non

pongono indicazione all’intervento chirurgico. Non riferisce altre patologie ne

trattamento farmacologico […] diagnosi conclusiva Lombalgia cronica”;

doc. Cassa malati 33-1 [27 maggio 2013]; doc. Cassa malati 34-1 [perizia dr.

med. __________ del 2 luglio 2013]).

Essa

non può pertanto essere presa in considerazione nell’ambito della presente

procedura ma deve semmai essere oggetto di una nuova domanda (DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248

consid. 1a).

Ne

segue che le limitazioni descritte dal dr. med. __________ devono essere

confermate.

8.

L’insorgente

sostiene inoltre che il dr. med. __________ non ha attestato una capacità

lavorativa totale dal 5 marzo 2013 in attività leggere e che non sono state

descritte le attività confacenti al suo stato di salute. Non è invece

contestato che l’assicurato, nella precedente attività svolta è abile al 50% a

partire dal 5 marzo 2013, eccetto un periodo al 100% nel mese di maggio (cfr.

del resto doc. AI 53-2, 55-1 e 56-1).

Dagli

atti emerge che il medico fiduciario ha ritenuto l’interessato completamente

abile in attività leggera e confacente al suo stato di salute da subito, ossia

dal 2 luglio 2013, confermando invece l’incapacità lavorativa al 50% nella

precedente attività. Per il periodo precedente il medico SMR, si è invece fondato

sugli altri atti medici (cfr. doc. XIV).

A

questo proposito va rilevato che il Dr. med. __________, medico fiduciario

dell’assicuratore malattie, il 20 febbraio 2013, aveva ritenuto giustificata

un’incapacità lavorativa completa fino al 4 marzo 2013 (doc. Cassa malati 27-4)

che in seguito sarebbe stata da rivalutare sulla base di ulteriori valutazioni,

tra cui quella del dr. med. __________, FMH chirurgia. Quest’ultimo specialista

tuttavia ha risposto in maniera poco comprensibile per quanto concerne la

capacità lavorativa in attività leggere e confacenti al suo stato di salute

(cfr. doc. cassa malati 33-1: “6. Incapacità lavorativa: giustificata del

25%. Attualmente un’abilità non è a mio modo di vedere giustificata. Il paziente

presenta una capacità lavorativa ridotta al 25% con un rendimento completo”;

cfr. anche doc. cassa malati 34-3 in fine), confermando invece l’incapacità al

lavoro al 50% nella precedente attività (doc. cassa malati 33-1: “[…]

attualmente, come assistente di cura presso la Casa per anziani __________, è

inabile al lavoro al 50% dal 5.10.2012”; cfr. anche doc. AI 56-1).

Interpellato

in merito dal TCA il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato che nella

perizia del 2 luglio 2013 del dr. med. __________ è stata confermata una

capacità lavorativa del 50% nell’attività abituale, mentre è stata ritenuta

esigibile un’attività adatta al 100%. Considerato che lo stato di salute

dell’assicurato è consolidato e che non vi sono state evoluzioni particolari

dal marzo 2013, eccetto un’incapacità lavorativa al 100% dal 14 al 28 maggio

2013.

(cfr. doc. AI 56-1), il medico SMR ha ritenuto che la capacità lavorativa

accertata dal dr. med. __________ (50% in attività abituale [non contestata] e

100% in attività leggera), fosse già presente da marzo 2013 (doc. XIV + Bis).

Questo

Tribunale, alla luce della documentazione agli atti (cfr. doc. AI 53-2, 55-1 e

56-1), ritenuto che non vi sono certificati medici che mettono in dubbio quanto

accertato dal medico SMR sulla base delle valutazioni del dr. med. ____________________

e rilevata la stabilità dello stato di salute dell’interessato (eccetto per il

periodo dal 14 maggio al 28 maggio 2013; cfr. anche doc. cassa malati 34-4),

deve confermare le valutazioni del dr. med. __________ secondo le quali

l’interessato è capace al lavoro al 100% dal 5 marzo 2013 in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Circa

l’assenza di indicazioni per quanto concerne le attività leggere esigibili, è

utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Si può, quindi,

senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di

reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà

che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991.

p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente

esercitata.

Del resto deve

essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del

principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette

di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta

degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997

p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della

riduzione del danno.

Ai fini

dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.

322.

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative

che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È

poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazio-ne acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

concreto, quindi, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro

esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che

il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare in maniera completa.

Ne

segue che anche questa censura va respinta e che non è necessario, alla luce

della documentazione medica già agli atti, effettuare ulteriori accertamenti in

ambito sanitario ed in particolare allestire una perizia.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurispru-denza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Resta

ora da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.

9.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel

caso in esame l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido, non

contestato (doc. I e IX), di fr. 64’881 che l’interessato avrebbe potuto

percepire nel 2012 (cfr. doc. AI 17-3).

Nel

2013, anno dell’eventuale diritto alla rendita, il salario sarebbe ammontato a

fr. 65'335 (+ 0,7%: cfr. www.bfs.admin.ch /bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

10.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza

U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da

valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale

federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il

reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al

salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve

essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF

134.

V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare

un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo

si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7

aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel

2010.

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--,

ossia fr. 58'812 all’anno (4'901 X 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5

consid. 3a).

Secondo

la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio

2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento

del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice

dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html)).

Il

salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 59’812

(Fr. 58’812 : 100 x 101,7) nel 2012, ultimo anno

disponibile.

Questi dati si riferiscono, però, ad un

tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62'353,80 (Fr. 59'811,80

: 40 x 41,7).

Nel 2013 esso ammonterebbe a fr. 62’790

(62'353,80 + [0,7% di fr. 62'353,80]; cfr.

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/ 03/04/blank/key/ lohnentwicklung/quartal.html).

Come

visto, l’assicurato, assistente di cura, avrebbe guadagnato fr. 65’335 nel 2013.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 86-88 “sanità e assistenza sociale”: fr. 4’770 :

40.

X 41.5 X 12 mesi = fr. 59’387 nel 2010;

nel 2012: 59’387 : 100 X 101.7 = fr. 60'397 e a fr. 60'820 [60'397 + 0.7%] nel

2013).

In

concreto non sono in ogni caso realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido ai sensi della sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori

leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale,

quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale

cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di

circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti

un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia

su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure,

nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo

genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad

avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione –

il giudizio dell’istanza precedente.

L’applicazione di tassi più frazionati

si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung

[IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Nel

caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale del 10% (5% per dovuta

alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e 5% dovuta a svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari).

In

concreto il TCA, ritenuto che la riduzione, nel particolare caso di specie,

rientra nei parametri giurisprudenziali, non vede alcun motivo per sostituire

il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’applicazione della

riduzione concessa. La riduzione chiesta dall’insorgente appare invece nettamente

superiore a quella applicata in casi simili a quelli dell’assicurato (cfr. sentenza

36.2013.58

del 29 novembre 2013).

Va

del resto evidenziato, come si vedrà in seguito, che anche con una riduzione

del 25%, che nel caso di specie, manifestamente, non può trovare applicazione,

il ricorrente non avrebbe comunque diritto ad una rendita.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 65'335 con quello da invalido di fr. 62'790 ridotto

del 10% a fr. 56'511 si ottiene un grado d’invalidità, non pensionabile, del

13,505% (arrotondato al 14%).

Se

si volesse ridurre il reddito da invalido di fr. 62'790 del 25% a fr. 47'093,

si otterrebbe comunque un grado d’invalidità del 28% che non dà diritto ad

alcuna rendita.

Ne

segue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

11.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 600.--vanno poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti