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Decisione

32.2014.40

Correttamente l'UAI ha attribuito una mezza rendita dal 1.6.2010 al 28.02.2011 e una rendita intera dal 1.3.2011 al 31.5.2013. Confermata valutazione medico peritale psichiatrica e valutazione somatic

31 agosto 2015Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,

il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre

1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la

giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in

seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso

tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali,

visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e uniformizzazione

dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in

vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari

stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline

mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha

concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono

attribuiti con metodo aleatorio”.

Per mettere in pratica

quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di

attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en

sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata

in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la

scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre

avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;

DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei

rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha

comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale

forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza

32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale

federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del

31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308

del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale

amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.6. Nella decisione del 25

febbraio 2014, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una mezza rendita

d’invalidità dal 1° giugno 2010, versata dal 1° agosto 2010 ai sensi dell’art.

29 cpv. 1 LAI, al 28 febbraio 2011 e una rendita intera dal 1° marzo 2011 fino

al 31 maggio 2013 ritenuto che dalla valutazione medica svolta in ambito LAINF,

seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non presenta un

grado di invalidità pensionabile, dopo tale data.

Il TCA è, quindi, ora

chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3.,

se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1, a far

tempo dal 1° giugno 2013.

2.7. La nozione di invalidità in ambito

AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione

militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene

apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad

un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127

V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi

ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei

diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in

presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo

differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo

assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità

fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,

dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno

totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,

non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V

292, 119 V 471).

In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un

infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio

attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito

LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere

determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa

non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V

123).

In una decisione U183/98

dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve

scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si

fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di

vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono

vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in

successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non

vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni

o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI

2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta Corte ha infatti

statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione

o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante

il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la

valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica

effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo principio vale

anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata

dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF

133 V 549).

Successivamente il

Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).

2.8. Dal punto di vista medico, va in primo luogo analizzato

l’aspetto psichico, in quanto RI 1 prima dell’infortunio del 20 dicembre 2010

ha segnalato di soffrire di depressione e ansia (cfr. doc. AI 1-7).

Agli atti vi è una

valutazione peritale del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, svolta per conto dell’assicuratore __________, il quale nel

rapporto del 9 dicembre 2009 ha diagnosticato una “Sindrome da

disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD10 – F43.23).

Episodio depressivo di media gravità, con sintomi biologici (ICD10-F32.11).

Sindrome ansiosa generalizzata (ICD10 F41.1), in correlazione diretta con

Stress psicosociale: malattia oncologica a prognosi incerta, diagnosticata ad

inizio giugno 2009 alla figlia secondogenita nata nel gennaio 2008 (ICD 10

–Z63.6)” (doc. LaMal 3-3/4).

Secondo il perito

l’inabilità è completa in ogni attività, ma egli ha predetto la ripresa del

lavoro abituale, inizialmente forse a tempo parziale, al più tardi alla fine di

febbraio 2010 (doc. LaMal 3-4).

Nel rapporto del 17 maggio

2010 il medico curante, Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, ha indicato una possibile ripresa dell’attività lavorativa al

50% dal mese di giugno 2010 (doc. AI 14-2).

La Dr.ssa __________ nel rapporto del 13 febbraio 2011 – e in quello del mese di luglio

2012 – ha quindi fissato un’inabilità al 100% dall’8 marzo 2010 a giugno 2010, del 50% da giugno 2010 a inizio ottobre 2010 rilevando “miglioramenti dello

stato depressivo, in concomitanza con il miglioramento della malattia della

figlia” (doc. AI 26-2, 49-2).

Nel rapporto

finale del SMR del 6 giugno 2011 la Dr.ssa __________ ha posto la diagnosi

principale con influsso sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo di

media gravità con sindrome biologica con sindrome ansiosa generalizzata (ICD10 F32.1

e F41.1), in remissione. Problemi di altro tipo correlati al gruppo primario di

supporto incluse le circostanze familiari (ICD10 Z63.6)” riprendendo le

conclusioni del medico curante (doc. AI 29-1).

Infine, nello

scritto del 17 aprile 2013 la Dr.ssa __________ ha indicato che “non ho più

visto il signor RI 1 dal 06.09.2010” (doc. AI 68-1).

L’Ufficio AI ha quindi concluso

fissando l’inabilità al lavoro del 100% dal 8 giugno 2009 al 31 maggio 2010,

del 50% dal 1° giugno 2010 al 30 settembre 2010, mentre dal 1° ottobre 2010 vi

è abilità al 100% in ogni attività (doc. AI 85-1).

Queste

conclusioni possono essere fatte proprie da questa Corte, tanto più che

l’aspetto psichiatrico non è più stato sollevato dal ricorrente (cfr. doc. I).

In merito invece alle

conseguenze somatiche dell’infortunio avvenuto il 20 dicembre 2010, nella valutazione medica di chiusura del 28 febbraio

2013 (rapporto del 4 marzo 2013) il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale

e della mano FMH e medico di circondario ha posto la seguente diagnosi:

“(…)

incidente della

circolazione del 02.12.2010 con

Frattura diafisaria

dislocata III distale femore destro, intervento di osteo­sintesi con chiodo

femorale bloccato il 20.12.2010 (dott. __________, specialista chirurgia

traumatologia FMH).

27.02.2012 meniscectomia

parziale menisco mediale ginocchio destro per lesione corno posteriore fecit dott.

__________.

Sullo stesso trauma

frattura pluri-frammentaria intraarticolare polso adominante sinistro, posa di

fissatore esterno il 20.12.2010, asportazione fissatore esterno ed osteosintesi

definitiva polso sinistro con placca palmare il 28.12.2010.

08.02.2011 AMO placa LCP

e posa di una nuova placca Aptus radio distale sinistro, AMO vite distale del

chiodo retrogrado del femore sinistro nella stessa seduta (dott. __________).

Causa artralgia al polso

sinistro in data 27.02.2012 artroscopia, débridement e sinovectomia di questa

articolazione fecit dott. __________, specialista FMH chirurgia mano.

Già in precedenza il

13.09.2011 era stato effettuato l'AMO del polso sinistro (dott. __________).

Sullo stesso infortunio

frattura alla base del processo stiloide dell'ulna. Incipienti segni di

degenerazione dell'articolazione radiocarpica sinistra. Irritazione del ramo

palmare del nervo mediano sinistro con forma sensibile di una sindrome del tunnel

carpale a sinistra post-traumatica” (doc. 183, incarto LAINF 35.2013.92).

Per

quanto riguarda l’esigibilità lavorativa il Dr. __________ ha concluso che

l’attività lavorativa di imbianchino pittore con esperienza empirica non è più

ritenuta esigibile visti i residui post-traumatici del polso adominante

sinistro. Per contro, il medico ha esposto un’esigibilità lavorativa, in

attività adeguate, nella misura massima possibile (doc. 183, incarto LAINF

35.2013.92).

L’amministrazione ha

quindi concluso per un’inabilità lavorativa totale in ogni attività dal mese di

dicembre 2010 (data infortunio) e abilità lavorativa completa (100%) in

attività adeguate dal 1° marzo 2013.

Il TCA non ha motivi per

scostarsi dalle conclusioni emerse dalla valutazione svolta in ambito LAINF,

confermate anche dal Tribunale federale nella sentenza 8C_537/2014 del 31

luglio 2015 (consid. 3.3.2).

2.9. Occorre

quindi esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010 (periodo

giugno-settembre 2010) e 2013 (periodo dal marzo 2013).

2.9.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di

regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e

all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF

9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o

comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro

identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

Considerandi

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità

(RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel

caso concreto, l’amministrazione ha ritenuto di dovere fare capo ai dati

statistici per il calcolo del reddito da valido, visto che dopo il 30 settembre

2010.

con la cessazione dell’attività della __________, l’assicurato avrebbe

dovuto cercare un nuovo datore di lavoro (doc. AI 85-1).

L’insorgente, da parte

sua, ha postulato l’applicazione di un reddito da valido di fr. 71'213.-- nel

2009.

e 2010, di fr. 71'408.10 nel 2011, di fr. 72'513.10 nel 2012 e di fr.

73'188.-- nel 2013 (cfr. doc. I, pag. 2/3).

Questi importi erano già

stati fatti valere dall’avv. Untersee nel ricorso in ambito LAINF (cfr.

sentenza 35.2013.92, pag. 16).

Il TCA non ha tuttavia motivo

di distanziarsi dal reddito da valido esposto nella sentenza di questa Corte dell’11

giugno 2014 che non è stato contestato dinanzi al Tribunale federale.

Come vedremo inoltre (cfr.

consid. 2.9.4.) anche applicando questi importi il risultato finale non cambia.

Secondo l’assicuratore

infortuni (cfr. doc. 191, 192, incarto LAINF 35.2013.92), l'insorgente avrebbe

guadagnato, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio, un importo annuo

nel 2010 di fr. 66'413.10 (5'108.70 x 13), mentre nel 2013 di fr. 68'390.14

(fr. 5'260.78 x 13).

2.9.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr:

DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della

giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili

oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Utilizzando

invece i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 5'210.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 3/4-2015, p. 88), esso ammonta a fr. 5'431.42

mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2013 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

3/4-2015, p. 89, e la stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali

dell’Ufficio federale di statistica), un reddito mensile di fr. 5'469.45 oppure

di fr. 65'633.35 per l'intero anno (+0,7 per il 2013).

2.9.3

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale

ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile

dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute

(10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

In un’altra

pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante

un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di

domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo

dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione

(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività

leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in

cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle

difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella

causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del

15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio

2003.

nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando

esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.9.4

In concreto, l’amministrazione

ha applicato per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2010 una riduzione

dell’8% per ragioni sociali (doc. AI 85-2), mentre per il 2013 una riduzione

dell’8% per attività leggere (doc. AI 85-2).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Nel caso di specie, alla

luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto

2013.

(cfr. consid. 2.9.3.), il TCA non può quindi condividere la scelta

dell’Ufficio AI di applicare una riduzione dell’8% per ragioni sociali e

dell’8% per attività leggere, ma ritiene più corretto applicare in entrambi i

casi una riduzione del 10%.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi (periodo dal 1° giugno 2010 al 30 settembre 2010),

partendo da un salario da invalido di fr. 61'164.48 ritenuta un’esigibilità dal

profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 27'524.-- confrontando ora questo dato

con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 66'413.10 (consid.

2.9

) emerge un tasso d’invalidità del 58,5% arrotondato al 59% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà

diritto ad una mezza rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi per il 2013, partendo da un salario da

invalido di fr. 65'633.35, ammettendo la riduzione del 10%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 59'070.-- confrontando ora

questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 68'390.14

(consid. 2.9.1) emerge un tasso d’invalidità del 13,6% arrotondato al 14%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto né ad una rendita d’invalidità,

né a provvedimenti professionali, come stabilito dall’amministrazione.

Di conseguenza, l’Ufficio

AI ha correttamente attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità

dal 1° giugno 2010, versata dal 1° agosto 2010 ai sensi dell’art. 29 cpv. 1

LAI, e una rendita intera dal 1° marzo 2011 fino al 30 maggio 2013, in

applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno

dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure

se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è

motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,

tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011

consid. 3.1).

La decisione del 25

febbraio 2014 deve dunque essere confermata su questo punto.

2.10

Rimane da esaminare la

questione del sovraindennizzo.

Giusta l’art. 68 LPGA, le

indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni

sociali, salvo sovraindennizzo.

La riserva relativa al

sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento

ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra

2003, ad art. 68, n. 17).

A norma dell’art. 69 cpv.

1.

LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni

sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il

calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di

medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento

dannoso.

Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute

superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in

seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo

stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).

Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del

sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli

assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le

prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita

(cpv. 3).

Sapere se le indennità

giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA), rispettivamente,

se quelle versate di troppo possono essere richieste in restituzione (art. 25

LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta la durata di

percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).

Secondo

la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente

dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.

Il

periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita

del diritto all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U

367/01, consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).

Secondo il ricorrente non

è possibile riconoscere un “sovraindennizzo” all’assicuratore malattia

Concordia e al precedente datore di lavoro, D.M. e Co SA in liquidazione,

superiore a fr. 7'127.10. Ovvero, all’importo corrispondente alle rendite AI versate

dal mese di agosto 2010 al 23 dicembre 2012, essendo poi subentrato

l’infortunio (cfr. doc. I, pag. 2).

Gli importi riconosciuti

dall’UAI a favore dell’assicuratore malattia (fr. 3'006.--) e all’ex datore di

lavoro (fr. 4'549.60) devono pertanto – secondo l’avv. RA 1 – essere adeguati a

questo limite (cfr. doc. I, pag. 2).

Egli, ha quindi contestato

che il precedente datore di lavoro “abbia diritto a percepire un importo a

titolo di sovraindennizzo per le prestazioni AI ricevute” ritenendo a

titolo subordinato che faccia stato quale limite per il sovraindennizzo “solo

quanto eccede l’importo salariale lordo (comprensivo di tutte le indennità e

AF) che l’assicurato avrebbe percepito presso il datore di lavoro senza danno

alla salute” (cfr. doc. I, pag. 2).

In sede di risposta,

l’Ufficio AI ha prodotto la seguente presa di posizione del 5 maggio 2014 della

Cassa di compensazione __________:

“Presa di posizione

Secondo la decisione del 25.02.2014 l'assicurato ha diritto ad una

rendita Al dal 01.08.2010 limitata fìno al 31.05.2013. ll pagamento retroattivo

ammonta in totale di Fr. 93'293.00 più l'interessi di mora.

Le domande di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/Al e

dell'IPG (indennità di maternità) sono state presentate alle istituzioni

seguenti:

__________ Cassa di disoccupazione __________

____________________

RI 1

__________ Secondo la decisione del 25.02.2014 sono stati effettuati

i pagamenti seguenti a favore di:

__________ = Fr. 4'549.60

Cassa di disoccupazione __________ = Fr. 6'888.10

__________ = Fr.

36'923.00

__________ = Fr.

3'006.00

RI 1 = Fr.

43'983.30

Verificando di nuovo il caso,

abbiamo constatato che il pagamento per la ditta __________ non è corretto.

Secondo le domande di compensazione fatte il 08.08.2013 hanno diritto ad un

pagamento

retroattivo la Cassa di

disoccupazione __________, la __________, la __________ e l'assicurato. La __________

non ha chiesto compensazione.

ll pagamento per la __________ per il periodo 01.08.2010 fino al

30.09.2010

è corretto (vedasi il conteggio e condizioni generali delle

assicurazioni della __________ del 23.08.2013).

In questo caso rivedremo la decisione del 25.02.2014 e verseremo

il pagamento di Fr. 4'549.60 all'assicurato RI 1 e chiederemo tramite una

decisione di restituzione il rimborso presso la ditta __________” (doc. IV).

Alla luce della risposta

della Cassa, il TCA non può che confermare la decisione impugnata.

La D.M. e Co. SA in

liquidazione aveva chiesto in data 8 agosto 2013 la compensazione delle

prestazioni versate per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 2010, per un

importo di fr. 4'549.60. Importo che è stato versato dalla Cassa con la

decisione del 25 febbraio 2014 (doc. AI 97-3).

Con la presa di posizione

del 5 maggio 2014 la Cassa ha comunicato di aver erroneamente versato i fr.

4'549.60 alla __________ e che provvederà a chiederne il rimborso tramite una

decisione di restituzione e a versarlo all’assicurato (cfr. doc. IV).

Per contro, il pagamento di

fr. 3'006.-- all’assicuratore malattia __________, per il periodo dal 1°

agosto al 30 settembre 2010, è corretto (cfr. scritto __________ del 23 agosto

2013, doc. IV).

Le conclusioni dell’amministrazione

possono essere fatte proprie dal TCA.

L’insorgente, con scritto

del 28 maggio 2014, non ha più sollevato obiezioni sulla presa di posizione e

le correzioni della Cassa (cfr. doc. VI+bis).

Anche su questo punto la

decisione del 25 febbraio 2015 deve essere accolta.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti