32.2014.40
Correttamente l'UAI ha attribuito una mezza rendita dal 1.6.2010 al 28.02.2011 e una rendita intera dal 1.3.2011 al 31.5.2013. Confermata valutazione medico peritale psichiatrica e valutazione somatic
31 agosto 2015Italiano46 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.40
LG/gm
Lugano
31 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 febbraio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1968, da
ultimo attivo in qualità di imbianchino, in data 9 febbraio 2010 ha presentato
una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di
essere affetto da “depressione, ansia” (doc. AI 1-1/7).
1.2. Il 20 dicembre 2010
l’assicurato, alla guida del proprio scooter è stato investito da
un’autovettura riportando la frattura dislocata del terzo distale del femore
destro e una frattura pluriframmentaria intra-articolare del polso sinistro
(doc. 2, incarto LAINF 35.2013.92).
Con la decisione formale
del 27 maggio 2013, poi confermata con la decisione su opposizione del 6 novembre
2013, l’__________ ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
d’invalidità del 23% dal 1° aprile 2013 e di un’indennità per menomazione
all’integrità del 10% (doc. 210 e 246, incarto LAINF 35.2013.92).
Contro questa decisione RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando
in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento
di una rendita d’invalidità LAINF superiore al 50% e di un’IMI almeno del 25%,
mentre in via subordinata chiedendo il rinvio degli atti all’__________ (cfr.
doc. I, incarto LAINF 35.2013.92).
Il TCA, con sentenza
35.2013.92 dell’11 giugno 2014, ha respinto il ricorso e confermato la
decisione impugnata.
Contro la sentenza del TCA
l’assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, il quale con la
sentenza 8C_537/2014 del 31 luglio 2015 ha respinto il ricorso di __________.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con la decisione del 25 febbraio
2014 (doc. AI 85-1), preavvisata con progetto dell’8 maggio 2013 (doc. AI
76-1), ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado 55%)
dal 1° giugno 2010, versata dal 1° agosto 2010 essendo la domanda tardiva
secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI, e una rendita intera dal 1° marzo 2011 fino al 30
maggio 2013. Dal 1° giugno 2013 invece non sussiste più il diritto alla
rendita, a fronte di un grado d’invalidità dell’11%.
1.4. Contro questa
decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando in via principale, previa eventuali
assunzione di prove, l’annullamento della decisione impugnata e il
riconoscimento a RI 1 del diritto a ¾ di rendita dal 1° giugno 2010 al 20
dicembre 2010 e a una mezza rendita dal 28 febbraio 2013 per una durata
indeterminata. Egli ha quindi chiesto che l’assicurato venga posto al beneficio
di provvedimenti di riformazione professionale. In via subordinata l’avv. RA 1
ha chiesto il rinvio degli atti per nuovi accertamenti di natura medica (cfr.
doc. I).
L’insorgente ha, in primo
luogo, contestato i pagamenti retroattivi all’assicuratore collettiva di
indennità giornaliera (fr. 3’006.--) e al precedente datore di lavoro (fr.
4'549.60). Egli ha, altresì, censurato il principio stesso del versamento di un
importo a tale titolo all’ex datore di lavoro (doc. I, pag. 2).
Per quanto riguarda il
grado d’invalidità, il ricorrente ha contestato l’importo del reddito da valido
che – a suo dire – non contemplerebbe le ore supplementari e gli straordinari
effettuati da RI 1. Qualora invece si ammettessero i redditi statistici egli ha
postulato l’applicazione del livello di qualifica 3.
L’avv. RA 1 ha quindi censurato
anche le riduzioni dal reddito statistico da invalido (cfr. doc. I, pag. 3/4).
In merito all’aspetto
medico, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la capacità lavorativa
piena (100%) in attività adeguate dal 28 febbraio 2013. A suo dire, le
limitazioni di cui soffre il suo assistito comportano un’incapacità lavorativa
parziale anche in attività adeguate e leggere (doc. I, pag. 3/4).
1.5. In risposta l’Ufficio AI, si
è riconfermato integralmente nella propria decisione riprendendo – per quanto
riguarda l’aspetto medico – le valutazioni effettuate dall’assicuratore
infortuni che ha ritenuto Domenico Cropanese abile pienamente in attività
adeguate (doc. IV, pag. 2).
Dal lato economico, l’UAI
ha confermato sia l’importo del reddito da valido, calcolato sulla base dei
dati statistici (livello 4), che quello da invalido con le riduzioni dell’8% per
il periodo dal 1° giugno 2010 e dell’8% dal mese di marzo 2013 (doc. IV, pag.
3).
Per quanto riguarda il
calcolo del sovraindennizzo, l’UAI ha fatto riferimento alla presa di posizione
della Cassa di compensazione (doc. IV+1/2).
1.6. In data 28 maggio 2014
l’insorgente si è integralmente riconfermato nelle proprie argomentazioni
contestando nuovamente l’importo del reddito da valido utilizzato
dall’amministrazione e chiedendo l’applicazione di una riduzione da quello da
invalido “del 15% almeno” (doc. IV+bis).
Il doc. VI+bis è
stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,
il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre
1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la
giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in
seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso
tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali,
visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione
dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in
vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari
stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline
mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha
concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono
attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica
quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di
attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en
sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata
in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la
scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre
avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;
DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei
rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha
comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale
forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha
l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato
(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances
sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.
124).
Questa
giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza
32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale
federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del
31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308
del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale
amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.6. Nella decisione del 25
febbraio 2014, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una mezza rendita
d’invalidità dal 1° giugno 2010, versata dal 1° agosto 2010 ai sensi dell’art.
29 cpv. 1 LAI, al 28 febbraio 2011 e una rendita intera dal 1° marzo 2011 fino
al 31 maggio 2013 ritenuto che dalla valutazione medica svolta in ambito LAINF,
seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non presenta un
grado di invalidità pensionabile, dopo tale data.
Il TCA è, quindi, ora
chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3.,
se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1, a far
tempo dal 1° giugno 2013.
2.7. La nozione di invalidità in ambito
AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127
V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,
dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno
totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale,
non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V
292, 119 V 471).
In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un
infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio
attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito
LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere
determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa
non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V
123).
In una decisione U183/98
dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si
fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono
vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,
allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto
dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in
successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non
vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni
o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI
2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta Corte ha infatti
statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione
o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante
il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la
valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica
effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale
anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata
dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF
133 V 549).
Successivamente il
Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non
è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
2.8. Dal punto di vista medico, va in primo luogo analizzato
l’aspetto psichico, in quanto RI 1 prima dell’infortunio del 20 dicembre 2010
ha segnalato di soffrire di depressione e ansia (cfr. doc. AI 1-7).
Agli atti vi è una
valutazione peritale del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, svolta per conto dell’assicuratore __________, il quale nel
rapporto del 9 dicembre 2009 ha diagnosticato una “Sindrome da
disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD10 – F43.23).
Episodio depressivo di media gravità, con sintomi biologici (ICD10-F32.11).
Sindrome ansiosa generalizzata (ICD10 F41.1), in correlazione diretta con
Stress psicosociale: malattia oncologica a prognosi incerta, diagnosticata ad
inizio giugno 2009 alla figlia secondogenita nata nel gennaio 2008 (ICD 10
–Z63.6)” (doc. LaMal 3-3/4).
Secondo il perito
l’inabilità è completa in ogni attività, ma egli ha predetto la ripresa del
lavoro abituale, inizialmente forse a tempo parziale, al più tardi alla fine di
febbraio 2010 (doc. LaMal 3-4).
Nel rapporto del 17 maggio
2010 il medico curante, Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, ha indicato una possibile ripresa dell’attività lavorativa al
50% dal mese di giugno 2010 (doc. AI 14-2).
La Dr.ssa __________ nel rapporto del 13 febbraio 2011 – e in quello del mese di luglio
2012 – ha quindi fissato un’inabilità al 100% dall’8 marzo 2010 a giugno 2010, del 50% da giugno 2010 a inizio ottobre 2010 rilevando “miglioramenti dello
stato depressivo, in concomitanza con il miglioramento della malattia della
figlia” (doc. AI 26-2, 49-2).
Nel rapporto
finale del SMR del 6 giugno 2011 la Dr.ssa __________ ha posto la diagnosi
principale con influsso sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo di
media gravità con sindrome biologica con sindrome ansiosa generalizzata (ICD10 F32.1
e F41.1), in remissione. Problemi di altro tipo correlati al gruppo primario di
supporto incluse le circostanze familiari (ICD10 Z63.6)” riprendendo le
conclusioni del medico curante (doc. AI 29-1).
Infine, nello
scritto del 17 aprile 2013 la Dr.ssa __________ ha indicato che “non ho più
visto il signor RI 1 dal 06.09.2010” (doc. AI 68-1).
L’Ufficio AI ha quindi concluso
fissando l’inabilità al lavoro del 100% dal 8 giugno 2009 al 31 maggio 2010,
del 50% dal 1° giugno 2010 al 30 settembre 2010, mentre dal 1° ottobre 2010 vi
è abilità al 100% in ogni attività (doc. AI 85-1).
Queste
conclusioni possono essere fatte proprie da questa Corte, tanto più che
l’aspetto psichiatrico non è più stato sollevato dal ricorrente (cfr. doc. I).
In merito invece alle
conseguenze somatiche dell’infortunio avvenuto il 20 dicembre 2010, nella valutazione medica di chiusura del 28 febbraio
2013 (rapporto del 4 marzo 2013) il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale
e della mano FMH e medico di circondario ha posto la seguente diagnosi:
“(…)
incidente della
circolazione del 02.12.2010 con
Frattura diafisaria
dislocata III distale femore destro, intervento di osteosintesi con chiodo
femorale bloccato il 20.12.2010 (dott. __________, specialista chirurgia
traumatologia FMH).
27.02.2012 meniscectomia
parziale menisco mediale ginocchio destro per lesione corno posteriore fecit dott.
__________.
Sullo stesso trauma
frattura pluri-frammentaria intraarticolare polso adominante sinistro, posa di
fissatore esterno il 20.12.2010, asportazione fissatore esterno ed osteosintesi
definitiva polso sinistro con placca palmare il 28.12.2010.
08.02.2011 AMO placa LCP
e posa di una nuova placca Aptus radio distale sinistro, AMO vite distale del
chiodo retrogrado del femore sinistro nella stessa seduta (dott. __________).
Causa artralgia al polso
sinistro in data 27.02.2012 artroscopia, débridement e sinovectomia di questa
articolazione fecit dott. __________, specialista FMH chirurgia mano.
Già in precedenza il
13.09.2011 era stato effettuato l'AMO del polso sinistro (dott. __________).
Sullo stesso infortunio
frattura alla base del processo stiloide dell'ulna. Incipienti segni di
degenerazione dell'articolazione radiocarpica sinistra. Irritazione del ramo
palmare del nervo mediano sinistro con forma sensibile di una sindrome del tunnel
carpale a sinistra post-traumatica” (doc. 183, incarto LAINF 35.2013.92).
Per
quanto riguarda l’esigibilità lavorativa il Dr. __________ ha concluso che
l’attività lavorativa di imbianchino pittore con esperienza empirica non è più
ritenuta esigibile visti i residui post-traumatici del polso adominante
sinistro. Per contro, il medico ha esposto un’esigibilità lavorativa, in
attività adeguate, nella misura massima possibile (doc. 183, incarto LAINF
35.2013.92).
L’amministrazione ha
quindi concluso per un’inabilità lavorativa totale in ogni attività dal mese di
dicembre 2010 (data infortunio) e abilità lavorativa completa (100%) in
attività adeguate dal 1° marzo 2013.
Il TCA non ha motivi per
scostarsi dalle conclusioni emerse dalla valutazione svolta in ambito LAINF,
confermate anche dal Tribunale federale nella sentenza 8C_537/2014 del 31
luglio 2015 (consid. 3.3.2).
2.9. Occorre
quindi esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010 (periodo
giugno-settembre 2010) e 2013 (periodo dal marzo 2013).
2.9.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,
nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).
Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di
regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e
all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF
9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o
comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro
identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel
caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
Considerandi
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità
(RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel
caso concreto, l’amministrazione ha ritenuto di dovere fare capo ai dati
statistici per il calcolo del reddito da valido, visto che dopo il 30 settembre
2010.
con la cessazione dell’attività della __________, l’assicurato avrebbe
dovuto cercare un nuovo datore di lavoro (doc. AI 85-1).
L’insorgente, da parte
sua, ha postulato l’applicazione di un reddito da valido di fr. 71'213.-- nel
2009.
e 2010, di fr. 71'408.10 nel 2011, di fr. 72'513.10 nel 2012 e di fr.
73'188.-- nel 2013 (cfr. doc. I, pag. 2/3).
Questi importi erano già
stati fatti valere dall’avv. Untersee nel ricorso in ambito LAINF (cfr.
sentenza 35.2013.92, pag. 16).
Il TCA non ha tuttavia motivo
di distanziarsi dal reddito da valido esposto nella sentenza di questa Corte dell’11
giugno 2014 che non è stato contestato dinanzi al Tribunale federale.
Come vedremo inoltre (cfr.
consid. 2.9.4.) anche applicando questi importi il risultato finale non cambia.
Secondo l’assicuratore
infortuni (cfr. doc. 191, 192, incarto LAINF 35.2013.92), l'insorgente avrebbe
guadagnato, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio, un importo annuo
nel 2010 di fr. 66'413.10 (5'108.70 x 13), mentre nel 2013 di fr. 68'390.14
(fr. 5'260.78 x 13).
2.9.2
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata
definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr:
DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.
6.1
). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla
parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della
giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),
utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili
oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Utilizzando
invece i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 5'210.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 3/4-2015, p. 88), esso ammonta a fr. 5'431.42
mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2013 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
3/4-2015, p. 89, e la stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali
dell’Ufficio federale di statistica), un reddito mensile di fr. 5'469.45 oppure
di fr. 65'633.35 per l'intero anno (+0,7 per il 2013).
2.9.3
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale
ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile
dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute
(10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).
In un’altra
pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante
un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di
domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo
dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione
del 15%.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione
(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività
leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in
cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle
difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella
causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del
15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio
2003.
nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando
esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo
posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,
ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna
che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito
statistico da invalido.
5.6
L'UAI si
richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e
9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele
in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto
ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è
se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della
decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in
quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
2.9.4
In concreto, l’amministrazione
ha applicato per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2010 una riduzione
dell’8% per ragioni sociali (doc. AI 85-2), mentre per il 2013 una riduzione
dell’8% per attività leggere (doc. AI 85-2).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nel caso di specie, alla
luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto
2013.
(cfr. consid. 2.9.3.), il TCA non può quindi condividere la scelta
dell’Ufficio AI di applicare una riduzione dell’8% per ragioni sociali e
dell’8% per attività leggere, ma ritiene più corretto applicare in entrambi i
casi una riduzione del 10%.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi (periodo dal 1° giugno 2010 al 30 settembre 2010),
partendo da un salario da invalido di fr. 61'164.48 ritenuta un’esigibilità dal
profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 27'524.-- confrontando ora questo dato
con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 66'413.10 (consid.
2.9
) emerge un tasso d’invalidità del 58,5% arrotondato al 59% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà
diritto ad una mezza rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi per il 2013, partendo da un salario da
invalido di fr. 65'633.35, ammettendo la riduzione del 10%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 59'070.-- confrontando ora
questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 68'390.14
(consid. 2.9.1) emerge un tasso d’invalidità del 13,6% arrotondato al 14%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV
Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto né ad una rendita d’invalidità,
né a provvedimenti professionali, come stabilito dall’amministrazione.
Di conseguenza, l’Ufficio
AI ha correttamente attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità
dal 1° giugno 2010, versata dal 1° agosto 2010 ai sensi dell’art. 29 cpv. 1
LAI, e una rendita intera dal 1° marzo 2011 fino al 30 maggio 2013, in
applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno
dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure
se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011
consid. 3.1).
La decisione del 25
febbraio 2014 deve dunque essere confermata su questo punto.
2.10
Rimane da esaminare la
questione del sovraindennizzo.
Giusta l’art. 68 LPGA, le
indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni
sociali, salvo sovraindennizzo.
La riserva relativa al
sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento
ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra
2003, ad art. 68, n. 17).
A norma dell’art. 69 cpv.
1.
LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni
sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il
calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di
medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento
dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute
superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in
seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo
stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del
sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli
assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le
prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita
(cpv. 3).
Sapere se le indennità
giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA), rispettivamente,
se quelle versate di troppo possono essere richieste in restituzione (art. 25
LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta la durata di
percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).
Secondo
la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente
dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.
Il
periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita
del diritto all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U
367/01, consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).
Secondo il ricorrente non
è possibile riconoscere un “sovraindennizzo” all’assicuratore malattia
Concordia e al precedente datore di lavoro, D.M. e Co SA in liquidazione,
superiore a fr. 7'127.10. Ovvero, all’importo corrispondente alle rendite AI versate
dal mese di agosto 2010 al 23 dicembre 2012, essendo poi subentrato
l’infortunio (cfr. doc. I, pag. 2).
Gli importi riconosciuti
dall’UAI a favore dell’assicuratore malattia (fr. 3'006.--) e all’ex datore di
lavoro (fr. 4'549.60) devono pertanto – secondo l’avv. RA 1 – essere adeguati a
questo limite (cfr. doc. I, pag. 2).
Egli, ha quindi contestato
che il precedente datore di lavoro “abbia diritto a percepire un importo a
titolo di sovraindennizzo per le prestazioni AI ricevute” ritenendo a
titolo subordinato che faccia stato quale limite per il sovraindennizzo “solo
quanto eccede l’importo salariale lordo (comprensivo di tutte le indennità e
AF) che l’assicurato avrebbe percepito presso il datore di lavoro senza danno
alla salute” (cfr. doc. I, pag. 2).
In sede di risposta,
l’Ufficio AI ha prodotto la seguente presa di posizione del 5 maggio 2014 della
Cassa di compensazione __________:
“Presa di posizione
Secondo la decisione del 25.02.2014 l'assicurato ha diritto ad una
rendita Al dal 01.08.2010 limitata fìno al 31.05.2013. ll pagamento retroattivo
ammonta in totale di Fr. 93'293.00 più l'interessi di mora.
Le domande di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/Al e
dell'IPG (indennità di maternità) sono state presentate alle istituzioni
seguenti:
__________ Cassa di disoccupazione __________
____________________
RI 1
__________ Secondo la decisione del 25.02.2014 sono stati effettuati
i pagamenti seguenti a favore di:
__________ = Fr. 4'549.60
Cassa di disoccupazione __________ = Fr. 6'888.10
__________ = Fr.
36'923.00
__________ = Fr.
3'006.00
RI 1 = Fr.
43'983.30
Verificando di nuovo il caso,
abbiamo constatato che il pagamento per la ditta __________ non è corretto.
Secondo le domande di compensazione fatte il 08.08.2013 hanno diritto ad un
pagamento
retroattivo la Cassa di
disoccupazione __________, la __________, la __________ e l'assicurato. La __________
non ha chiesto compensazione.
ll pagamento per la __________ per il periodo 01.08.2010 fino al
30.09.2010
è corretto (vedasi il conteggio e condizioni generali delle
assicurazioni della __________ del 23.08.2013).
In questo caso rivedremo la decisione del 25.02.2014 e verseremo
il pagamento di Fr. 4'549.60 all'assicurato RI 1 e chiederemo tramite una
decisione di restituzione il rimborso presso la ditta __________” (doc. IV).
Alla luce della risposta
della Cassa, il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
La D.M. e Co. SA in
liquidazione aveva chiesto in data 8 agosto 2013 la compensazione delle
prestazioni versate per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 2010, per un
importo di fr. 4'549.60. Importo che è stato versato dalla Cassa con la
decisione del 25 febbraio 2014 (doc. AI 97-3).
Con la presa di posizione
del 5 maggio 2014 la Cassa ha comunicato di aver erroneamente versato i fr.
4'549.60 alla __________ e che provvederà a chiederne il rimborso tramite una
decisione di restituzione e a versarlo all’assicurato (cfr. doc. IV).
Per contro, il pagamento di
fr. 3'006.-- all’assicuratore malattia __________, per il periodo dal 1°
agosto al 30 settembre 2010, è corretto (cfr. scritto __________ del 23 agosto
2013, doc. IV).
Le conclusioni dell’amministrazione
possono essere fatte proprie dal TCA.
L’insorgente, con scritto
del 28 maggio 2014, non ha più sollevato obiezioni sulla presa di posizione e
le correzioni della Cassa (cfr. doc. VI+bis).
Anche su questo punto la
decisione del 25 febbraio 2015 deve essere accolta.
2.11
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti