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Decisione

32.2014.42

Soppressione della rendita rendita in via di revisione dopo che l'Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto a prestazioni evidenziando che la situazione valetudinaria non era ancora stabile e preavvisa

16 gennaio 2015Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i casi vi è una diminuzione del rendimento.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In un'attività lavorativa adatta, che tenga in

considerazione le limitazioni funzionali di tipo reumatologico descritte dal

nostro consulente in reumatologia Dr. med. __________ ed elencate al capitolo

precedente, l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80%, valida da novembre

2012 (soggiorno presso il SAM). La leggera limitazione della capacità lavorativa

(20%) è da riferire ad un riduzione del rendimento sul posto di lavoro, alla necessità

di pause più prolungate o al raccorciamento del tempo di lavoro. Per quanto riguarda

il periodo precedente, fino al mese di ottobre 2012, valgono le condizioni stabilite

in precedenza dall'Ufficio AI.

Anche in questo caso non riteniamo giustificato sommare

le incapacità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici.

Tenendo in considerazione l'età dell'A. e i disturbi

alla colonna vertebrale, consigliamo un reinserimento professionale,

eventualmente tramite una riqualifica professionale. Consigliamo una valutazione

approfondita da parte dell'orientatore professionale dell'Ufficio Al per quanto

riguarda le possibilità professionali dell'A.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo ai medici del Servizio Medico Regionale,

rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra

perizia ai medici curanti, affinché siano informati sull'esito della nostra perizia.

Consigliamo un calo ponderale e un controllo della

pressione arteriosa, tendente verso l'alto.

(…)" (doc. AI 162/27-29)

La

valutazione del SAM é stata confermata dal dr. __________ nel rapporto finale

SMR del 22 gennaio 2013 (doc. AI 164/1-6).

Il

Centro d’accertamento professionale (CAP) di __________, nell’ambito

dell’accertamento predisposto dall’Ufficio AI nel periodo dall’8 luglio al 6 agosto

2013 (cfr. doc. 175/1-2), nel rapporto del 31 luglio 2013 (doc. AI 179/1-11) – posto il seguente decorso “(…) il

signor RI 1 dopo soli due giorni di attività al CAP ha dichiarato un

peggioramento della sintomatologia dolorosa a livello lombare, con irradiazione

alla gamba sinistra, associato ad una maggiore rigidità della colonna e blocchi

algici. I disturbi sono rimasti nonostante un potenziamento della terapia

analgesica e antinfiammatoria già in atto. L’A. è visto una prima volta dal

medico curante dottor __________ a __________ il 12 luglio, il quale conferma

la diagnosi di sindrome lombovertebrale su stato dopo erniotomia e fissaggio

dinamico L5-S1 (attesta un’inabilità lavorativa dall’11 al 14 luglio). Il

signor RI 1 rientra per proseguire l’accertamento il 15 luglio ma visto il

persistere della sintomatologia si reca di nuovo dal curante che attesta

un’inabilità lavorativa totale fino al 6 agosto 2013, precisando che non può

svolgere “corsi di valutazione”. Preso atto di questo l’A. è stato dimesso.

(…)” (doc. AI 179/4) –, ha

formulato la seguente osservazione e valutazione delle attività

pratico-manuali:

"

(…)

Conseguentemente all'interruzione dell'accertamento, le

osservazioni che seguono sono incomplete e parziali.

Attitudini

Il signor RI 1 ha sempre rispettato gli orari di inizio

e fine giornata Durante la prima settimana doveva essere sollecitato per fare

le pause in quanto, concentrato sulle attività, non si rendeva conto del tempo

che trascorreva. Si è adattato bene alle regole del CAP e le relazioni, sia con

gli operatori sia con gli altri A., si sono sviluppate in modo funzionale. Sul

piano relazionale si è sempre approcciato e ha comunicato con una certa

sicurezza di sé e delle proprie opinioni.

Durante il periodo al CAP è stato sempre molto

concentrato sul suo danno alla salute per il quale quotidianamente ha espresso

malessere.

In genere l'A. è stato in grado di svolgere le attività

in modo autonomo. Talvolta ha alternato alcuni esercizi in base allo stato

fisico del momento: alcune attività iniziate non sono state immediatamente

concluse ma riprese più tardi. Ha mantenuto ordine e pulizia nella sua

postazione di lavoro e ha mostrato buone doti di precisione manuale. Ha

manifestato cura nello svolgimento delle attività proposte facendo attenzione

alle "rifiniture" (verbalizzando questa sua esigenza). Questo ha

fatto in modo che i manufatti terminati siano risultati di buona fattura ed esteticamente

gradevoli.

Nelle attività ha mostrato interesse alterno: in quelle

manuali, ("Traforo" o "Manufatto in legno") questo era

maggiore, in altre minore ("Calcolo approvvigionamento"), in altre

ancora nullo (rifiuto di eseguire lavori al PC, "Lavoro di serie 2"

svolto con fatica in tre tappe dopo alcune sollecitazioni). Si è apprezzata una

buona autonomia nello svolgimento delle attività manuali in cui si sono

evidenziate conoscenze e competenze legate alle sue esperienze lavorative e

interessi personali. Buone sono state anche l'attenzione e la concentrazione,

che di riflesso hanno portato a comprendere subito i compiti da svolgere e

conseguentemente a non richiedere nuove spiegazioni su come proseguire il

lavoro. Quando necessario l'A. ha sempre posto domande pertinenti.

Abilità

Il Signor RI 1 ha mostrato buone capacità manuali in

tutte le attività proposte, sia in quelle dov'era richiesta maggiore abilità

"fine" sia dove questa era meno preponderante. Ha mostrato una buona

continuità e un discreto ritmo di lavoro: ad esempio, nella lavorazione del

"Traforo" si è cimentato un pomeriggio intero in modo continuativo e

con una resa discreta. Si è mostrato generalmente abbastanza attento e critico

nel notare tutto quello che secondo lui non andava bene (e che sarebbe migliorabile)

nella dotazione di apparecchiature/utensili da lavoro o nei materiali o prodotti

forniti per svolgere le varie attività. Probabilmente in passato ha avuto diverse

esperienze lavorative che l'hanno portato a sviluppare buone competenze e conoscenze

di utensili, attrezzi, materiali e modalità pratico/operative.

Si è ricordato quasi tutte le date e gli avvenimenti

importanti durante la stesura del Curriculum vitae. Ha compreso, memorizzato e

applicato le consegne legate alle attività manuali senza apparente fatica, riuscendo

anche a risolvere in modo induttivo gli ultimi passaggi di una lavorazione a

catena ("Lavoro di serie 2").

Funzionalità

Più volte, quotidianamente, ha segnalato le difficoltà

causate dai dolori lombari e dalle conseguenti limitazioni, rilevando che

"deve imparare a conviverci" e che comunque per lui non vi è

una posizione di lavoro migliore delle altre, ma deve poter alternare la

postura all'esigenza. Nell'esercizio delle attività si è tuttavia notata la tendenza

a mantenere le posizioni statiche: in generale ha alternato la posizione in piedi

statica o seduta statica a dipendenza del compito e delle sue condizioni psicofisiche.

Concretamente ha alternato giorni in cui è restato seduto per un'ora consecutiva

(a volte muovendosi sulla sedia o stirando le gambe), per poi

"scaricarsi" alzandosi in piedi per una quindicina di minuti

(continuando l'attività). Alcune volte dopo soli 30 minuti seduto aveva già

bisogno di alzarsi. L'A. ha mostrato difficoltà nell'accovacciarsi (per es. nel

raccogliere materiale caduto durante le attività). Si è notata inoltre

un'evidente zoppia sia camminando su terreni pianeggianti e regolari (per brevi

tratti), sia salendo/scendendo le scale.

Per quel che riguarda la mobilità degli arti superiori

non si sono evidenziati particolari problemi come nemmeno per ciò che riguarda

la forza e il coordinamento motorio.

Come citato in precedenza la resistenza, soprattutto in

postura statica (seduta e/o eretta), è stata variabile a dipendenza dei giorni

e dell'attività svolta. Le sospensioni non sono mai state superiori ai 10 minuti.

Conclusioni e proposte

Il breve periodo di accertamento ha permesso di

analizzare e definire solo superficialmente le competenze, gli interessi e le

risorse residue del signor RI 1 in vista di un suo reinserimento nel mondo del

lavoro.

(…)" (doc. AI 179/5-6)

Il

dr. __________ – invitato, con

scritto del 23 luglio 2013, dal medico SMR dr. __________ ad indicare le

precise ragioni che hanno portato alla certificazione di una IL del 100%, se lo

stato di salute ha subìto delle modifiche e se un nuovo tentativo di

accertamento a fine agosto 2013 è attuabile dal punto di vista medico (cfr.

doc. 178/1) –, con lettere del 20

e 27 agosto 2013, ha risposto che “(…) l’inabilità al 100% è dovuta al fatto

che il paziente non riusciva ad eseguire i lavori che gli erano stati richiesti

a causa dei dolori che lo hanno bloccato per 2 volte. Lamenta sempre dolori

alle gambe per cui ho previsto una RMI all’__________ il 20.08.2013 e solo dopo

aver valutato quest’ultima potrò essere più preciso in merito a un nuovo

tentativo di accertamento a fine agosto. (…)” (doc. AI 181/1) e che “(…)

in aggiunta alla lettera del 20.08.2013 e dopo aver visionato la RMI della

colonna lombare effettuata al 21.08.2013 presso la __________, possiamo

affermare che non c’è nessuna compressione certa della radice S1 a sinistra

malgrado ciò il paziente lamenta sempre dolori irradianti alla gamba sinistra

che riusciamo a controllare solo con la morfina. Per cui ritengo che egli non

sia in grado di fare altri corsi di accertamento. (…)” (doc. AI 183/1).

Nell’annotazione

del 30 agosto 2013, viste le succitate risultanze, il dr. __________ ha

concluso che “(…) l’attuale nuova documentazione non mostra una sostanziale

variazione dello stato di salute rispetto alla valutazione del SAM, in

particolare ha l’attuale RM lombare permesso di escludere una problematica

compressiva a livello del rachide lombare. I dolori irradianti alla gamba

sinistra erano già presenti in occasione della perizia SAM. In assenza d’una

sostanziale modifica dello stato di salute rimane valida l’esigibilità lavorativa

formulata in occasione della perizia SAM. (…)” (doc. AI 184/1).

Nell’ambito

delle osservazioni al progetto di decisione del 12 settembre 2013 che

preavvisava la soppressione della rendita d’invalidità (cfr. doc. AI 185/1-3) – visti la lettera del 23 settembre 2013

del dr. __________ (doc. AI 187/1), le osservazioni dell’11 ottobre 2013

dell’avv. __________ (doc. AI 192/1-7), il referto del 18 novembre 2013 del dr.

__________ (doc. AI 196/2) e il rapporto del 9 gennaio 2014 del dr. __________,

Professore associato FMH in chirurgia ortopedica specialista della colonna vertebrale

della __________ di __________ (doc. AI 203/1-4) – il dr. __________ e la dr.ssa __________, nelle annotazioni

5 dicembre 2013 e 4 febbraio 2014 (doc. AI 198/1-2 e 205/1), hanno rilevato: “(…)

Certificato Dr. __________ del 18.11.2013: primo appuntamento il

09.10.2013 dati rilevati: ansia fluttuante con irritabilità, lieve attenuazione

dello slancio vitale, faticabilità, insicurezza e disturbo del sonno deponenti

per uno “stato depressivo di lieve entità” in un quadro clinico contrassegnato

da una sindrome dolorosa cronica legata ai problemi noti di schiena. Impostata

terapia per migliorare la timia e la soglia del dolore. IL del 50% temporanea

(auspica, infatti, un netto miglioramento dei disturbi sopra accennati). La sua

IL è secondo lo psichiatra, Dr. __________, riconducibile ai disturbi fisici.

La nuova documentazione mette in evidenza che: • la richiesta di presa a

carico psichiatrica avviene il mese successivo al progetto di decisione di

soppressione rendita • il Dr. __________ riporta la presenza di uno

“stato depressivo lieve” quindi non si esprime su di una categoria diagnostica

precisa secondo la Classificazione Internazionale ICD o DSM, tuttavia ritiene

che tale stato sia lieve e comporti una IL temporanea • quadro

psicopatologico sovrapponibile a quello evidenziato in perizia SAM •

circa la valutazione di IL 50%, non vengono riportate le limitazioni, non viene

inoltre contestata la valutazione precedente del SAM • si aspetta che lo

stato rilevato possa notevolmente migliorare con il trattamento impostato ma

non descritto. Per i punti descritti sopra ritengo che dal punto di vista

psichiatrico non vi siano elementi che giustifichino una modificazione dello

stato di salute rispetto alla precedente valutazione SAM (valutazione Dr.ssa __________

del 2012). Da un lato somatico non vengono presentati nuovi documenti. (…)”

(doc. AI 198/1) e “(…) Rapporto clinique du dos del 9.1.2014: - RM

lombare del 21.8.2013 in pratica sovrapponibile alla situazione presente nel

2008. - Necessari ulteriori accertamenti per cerca di identificare la fonte dei

dolori (discografia ecc). - Il dr. __________ ritiene una CL residua del 25% in

attività confacente. Valutazione: dall’attuale rapporto non risultano

nuovi elementi clinici rispetto alla valutazione peritale in ambito SAM.

L’esame radiologico di 8.2013 è definito espressamente quale invariato. In

occasione dell’attuale visita il dr. __________ non ha potuto individuare

l’eventuale fonte dei dolori consigliando ulteriori accertamenti. In conclusione

assenza di nuovi elementi oggettivi che indichino una modifica dello stato di

salute dell’assicurato. (…)” (doc. AI 205/1).

L’Ufficio

AI – considerate le succitate

risultanze peritali unitamente alle valutazioni dei medici SMR – con decisione 24 gennaio 2014 ha quindi soppresso il diritto alla rendita (doc. AI 206/1-4).

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto

si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento

medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti

di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

Considerandi

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le succitate conclusioni a cui sono giunti i medici SMR (il dr. __________ nel rapporto finale del

22.

gennaio 2013 (cfr. doc. AI 164/1-6) e il dr. __________ e la dr.ssa __________

nelle annotazioni 30 agosto 2013, 5 dicembre 2013 e 4 febbraio 2014 (cfr. doc.

AI 184/1, 198/1-2 e 205/1)) i

quali – confermando le valutazioni

del SAM – hanno stabilito una

capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti dal novembre 2012.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 162/1-49) non è stata

validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti

nuove patologie.

In

particolare, quanto al contestato miglioramento dello stato di salute, va qui

ribadito che, nelle motivazioni delle decisione del 6 gennaio 2012 con cui è

stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2009 (cfr.

doc. AI 128/1-3), l’Ufficio AI aveva evidenziato che “(…) queste conclusioni

non sono definitive, infatti, lo stato di salute non si può ancora ritenere

stabilizzato ed il tutto sarà da rivedere prossimamente; a tale scopo verrà

avviata a breve termine la revisione del grado d’invalidità per un adeguamento

dello stesso. (…)” (doc. AI 128/1).

Anche

i periti del SAM hanno rilevato che “(…) rispetto alla situazione al momento

dell’assegnazione di una rendita AI intera non si tratta di un miglioramento

del quadro clinico, ma piuttosto di una stabilizzazione del quadro clinico,

senza ulteriori possibilità terapeutiche per migliorare lo stato clinico, rispettivamente

la capacità lavorativa. Ricordiamo che nella decisione su rendita AI del

15.11.2011

[ndr.: si riferisce qui allo scritto del 15 novembre 2011 con

cui l’Ufficio AI ha trasmesso alla Cassa __________ le motivazioni della decisione

sub doc. AI 127/1 e 128/1-3] l’Ufficio AI sottolinea che le conclusioni non

sono definitive, in quanto lo stato di salute non si può ancora ritenere

stabilizzato. (…)” (doc. AI 162/28) e precisato che “(…) per quanto riguarda

il periodo precedente, fino al mese di ottobre 2012, valgono le condizioni

stabilite in precedenza dall’Ufficio AI. (…)” (doc. AI 162/29).

Dalle

risultanze suesposte emerge dunque che, dopo che l’Ufficio AI aveva

riconosciuto il diritto alla rendita intera prevedendo una revisione a breve

(cfr. consid. 2.6), lo stato di salute si è stabilizzato. Va qui rilevato che

il TF, nella STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 (giudizio, questo, reso

nella composizione a 5 giudici e pubblicato in SVR 2014 IV Nr. 2 pag. 4), ha

ritenuto che se sussiste un residuo (sequele di una malattia) occorre di

principio ammettere un notevole miglioramento delle precedenti condizioni di

salute. L’Alta Corte – chiamata a

pronunciarsi in un caso in cui l’Ufficio AI aveva contestato il riconoscimento

del diritto ad un quarto di rendita nell’ambito di una procedura ricorsuale

sfociata nella sentenza con cui era stata riconosciuta una rendita scalare

(intera dal 1. settembre 2001 al 31 dicembre 2005, mezza dal 1. gennaio 2006 al

30.

novembre 2007 e un quarto dal 1. dicembre 2007) – ha, in particolare, rilevato che “(…) Unter

Residuum ist der Restzustand einer Krankheit zu verstehen, das Vorliegen

bleibender Restsymptome nach Abklingen der akuten Phase einer Erkrankung

(Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2012, 263. Aufl., Berlin 2011, S. 1796).

Nach dieser Definition besteht die zunächst festgestellte Erkrankung in

abgeschwächter Form zwar weiter. Dass sie sich nicht mehr in ihrer

ursprünglichen Ausprägung manifestiert, stellt jedoch eine - auch von der

Beschwerdegegnerin nicht in Abrede gestellte - massgebliche Verbesserung des

früheren Gesundheitszustandes dar. Eine solche lässt eine Rentenreduktion oder

gar -aufhebung auf dem Weg einer Revision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG

grundsätzlich rechtfertigen, sofern die damit einhergehende Verminderung der

beeinträchtigenden Auswirkungen auf das Leistungsvermögen hinreichend erheblich

ist. (…)” (STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 consid. 3.3.1).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel consulto del 22

novembre 2012 (doc. AI 162/33-43), circa la capacità lavorativa in un’attività

adeguata – ritenuto che “(…)

attualmente si evince clinicamente la presenza di una sindrome

lombo-spondilogena a sinistra. Non vi sono segni per una compressione

radicolare. Non vi sono deficit sensitivi o motorici dermatometrici. Vi è una

certa debolezza alla gamba sinistra da riferire prevalentemente ai dolori

risentiti. La sensibilità è diffusamente diminuita alla gamba sinistra, non in

ambito dermatometrico. I riflessi muscolo-tendinei sono simmetrici e ben

evocabili. Il Lasègue era negativo con uno pseudo- Lasègue positivo a 80° a

sinistra con dolori soprattutto nella zona lombo-sacrale e in parte lungo la coscia

posteriormente a sinistra. L’indagine di RM come per altro affermato anche dai

colleghi della Clinica __________ di __________ non mostra, in data 16.09.2011

patologie di rilievo se non la presenza di un impianto di fissazione dinamica

L5-S1. Anche il perito come gli altri medici che hanno visitato l’assicurato

finora non trova una spiegazione per la persistenza di questi dolori se non in

relazione con la fissazione stessa che avrebbe dovuto, nell’intento

dell’operatore, migliorare i disturbi dell’assicurato. Fatto questo che non sembra

essere avvenuto. Altre patologie di rilievo alla colonna vertebrale non si riscontrano.

(…)” (doc. AI 162/41-42) – ha

concluso che “(…) tenendo in considerazione le limitazioni funzionali da me

sopra descritte ritengo l’assicurato abile al lavoro nella forma del 80%. Vi è

un’incapacità lavorativa per quanto riguarda un’attività professionale adatta

del 20% da riferire a una riduzione della redditività sul posto di lavoro,

dalla necessità di pause più prolungate o dal raccorciamento del tempo di

lavoro. Tenendo in considerazione l’età dell’assicurato e i disturbi alla

colonna vertebrale sarebbe indicato un reinserimento o una riqualifica

professionale. Questa va valutata anche in relazione con l’eventuale diagnosi

di tipo psichiatrico e con le capacità scolastiche dell’assicurato. La prognosi

per quanto riguarda i reperti della colonna lombare è da considerarsi

favorevole. Per quanto riguarda i disturbi sfavorevole. […] Non penso che

attualmente vi siano delle possibilità terapeutiche di tipo conservativo ed eventualmente

di tipo invasivo che possano migliorare i disturbi dell’assicurato. Da prendere

in considerazione con estrema prudenza, come per altro indicato dai colleghi

della Clinica __________ di __________ un eventuale ulteriore intervento

chirurgico alla colonna vertebrale. (…)” (doc. AI 162/43).

La

dr.ssa __________, specialista in psichiatria, nel consulto del 12 dicembre

2012.

(doc. AI 162/44-48), ha concluso che “(…) nel complesso l’A. non ha mai

presentato un quadro di pertinenza psichiatrica di rilievo salvo la fase temporanea

di disadattamento evidenziata dal collega __________. Nel corso

dell’appro-fondimento dei colleghi del SMR non si rintracciano elementi di pertinenza

psichiatrica di rilievo salvo il quadro cognitivo e l’impressione dei colleghi

relativa ad un disturbo da iperattività dell’infanzia. Nel presente colloquio

l’aspetto cognitivo non mostra anomalie di rilievo e il quadro somatico a mio

avviso è compatibile con i dati strumentali e non appare indicativo di un quadro

somatoforme. Il quadro di ansia libera può ridurre la CL del soggetto al

massimo del 15%: la percentuale si considera presente dall’inizio del 2012 circa

senza possibilità di rintracciare un momento specifico e una data più definitiva

in tal senso. (…)” (doc. AI 162/46).

I

periti del SAM, circa la cumulabilità dell’incapacità lavorativa legata alle diverse

patologie, hanno concluso che “(…) non riteniamo giustificato sommare le

incapacità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici, in quanto la patologia

psichiatrica (stato d’ansia inerente preoccupazioni per il futuro) va interpretata

come conseguenza diretta della patologia reumatologica, e in entrambi i casi vi

è una diminuzione del rendimento. (…)” (doc. AI 162/29).

Va

qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;9C_913/2012 del

9.

aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’in-capacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella concreta

evenienza è stato fatto.

Le

valutazioni del SAM – confermate,

lo si ribadisce, dai medici SMR dr. __________, dr. __________ e dr.ssa __________,

che hanno stabilito una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata – non sono messe in dubbio per il fatto che

l’insorgente è stato dimesso dall’accertamento predisposto dall’8 luglio al 6

agosto 2013 presso il Centro d’accertamento professionale (CAP) di __________

(cfr. consid. 2.7).

L’Alta

Corte, nella STF 9C_730/2014 del 1. dicembre 2014, si è confermata nella

propria giurisprudenza secondo la quale un concreto accertamento circa la

valutazione funzionale della capacità lavorativa è necessario allorquando i

medici specialisti non sono in grado di formulare un’affidabile valutazione in

merito: “(…) 2.3. Zum

Umstand, dass keine Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL)

durchgeführt wurde, hat die Vorinstanz bereits richtig erwogen (kantonale E.

2.2.4

), dass eine EFL nach der Gerichtspraxis (Urteil 9C_556/2012 vom 25.

Februar 2013 E. 5.4) allenfalls in Betracht zu ziehen ist, wenn sich die

beteiligten Fachärzte ausser Stande sehen, eine zuverlässige Einschätzung des

leistungsmässig Machbaren vorzunehmen, und deshalb eine konkrete

leistungsorientierte berufliche Abklärung als zweckmässigste Massnahme

ausdrücklich empfehlen. Die Gutachter des Instituts C.________ konnten jedoch

die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers hinreichend genau einschätzen,

weshalb auf entsprechende Weiterungen verzichtet werden konnte, und vor diesem

Hintergrund die antizipierte Beweiswürdigung nicht zu beanstanden ist. (…)” (STF 9C_730/2014 del 1. dicembre 2014, consid. 2.3).

In

concreto, i periti del SAM si sono espressi chiaramente circa le conseguenze

sulla capacità lavorativa e d’integrazione (cfr. consid. 2.7) limitandosi a rilevare

che “(…) tenendo in considerazione l’età dell’A. e i disturbi alla colonna

vertebrale, consigliamo un reinserimento professionale, eventualmente tramite

una riqualifica professionale. Consigliamo una valutazione approfondita da

parte dell’orientatore professionale dell’Ufficio AI per quanto riguarda le

possibilità professionali dell’A. (…)” (doc. AI 162/29).

Inoltre

– invitato a motivare precisamente

l’attestata incapacità lavorativa totale e l’impossibilità ad effettuare dei

corsi di valutazione (cfr. doc. AI 177/1 e 179/10) – il dr. __________, con scritti del 20 e 27 agosto 2013, si

è limitato ad osservare che “(…) l’inabilità al 100% è dovuta al fatto che

il paziente non riusciva ad eseguire i lavori che gli erano stati richiesti a

causa dei dolori che lo hanno bloccato per 2 volte. (…)” (doc. AI 181/1) e

che “(…) dopo aver visionato la RMI della colonna lombare effettuata al

21.08.2013

presso la ____________________, possiamo affermare che non c’è

nessuna compressione certa della radice S1 a sinistra malgrado ciò il paziente

lamenta sempre dolori irradianti alla gamba sinistra che riusciamo a

controllare solo con la morfina. (…)” (doc. AI 183/1).

Al

riguardo questo Tribunale può fare proprie le valutazioni del dr. __________

che, nell’annotazione del 30 agosto 2013, ha concluso che “(…) l’attuale nuova documentazione non mostra una sostanziale variazione dello stato di salute

rispetto alla valutazione del SAM, in particolare ha l’attuale RM lombare

permesso di escludere una problematica compressiva a livello del rachide

lombare. I dolori irradianti alla gamba sinistra erano già presenti in occasione

della perizia SAM. In assenza d’una sostanziale modifica dello stato di salute

rimane valida l’esigibilità lavorativa formulata in occasione della perizia

SAM. (…)” (doc. AI 184/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente avuto riguardo al rapporto del 9 gennaio

2014.

del dr. __________, Professore associato FMH in chirurgia ortopedica

specialista della colonna vertebrale della __________ di __________ (cfr. doc.

AI 203/1-4).

In

effetti il dr. __________ non pone delle nuove diagnosi, non si confronta con

la perizia del SAM limitandosi ad esprimere una diversa valutazione della

capacità lavorativa residua.

Anche

il dr. __________, nell’annotazione del 4 febbraio 2014, ha concluso che “(…) dall’attuale rapporto non risultano nuovi elementi clinici rispetto

alla valutazione peritale in ambito SAM. L’esame radiologico di 8.2013 è

definito espressamente quale invariato. In occasione dell’attuale visita il dr.

__________ non ha potuto individuare l’eventuale fonte dei dolori consigliando

ulteriori accertamenti. In conclusione assenza di nuovi elementi oggettivi che

indichino una modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (doc. AI

205/1).

Per

quanto riguarda l’aspetto extra somatico va evidenziato che il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, nei rapporti del 18 novembre 2013 (doc. AI

196/2) – rapporto, questo,

valutato dai medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ nell’annotazione del

5.

dicembre 2013 riprodotta in esteso al consid. 2.7 – e del 13 marzo 2014 (doc. C), non si è confrontato con la

perizia del SAM (in particolare con la valutazione della dr.ssa __________ nel

consulto del 12 dicembre 2012 sub doc. AI 162/44-48) e nemmeno ha posto una

diagnosi secondo un sistema di classificazione scientificamente riconosciuto. Va

ricordato come l’Alta Corte ha costantemente ribadito che il riconoscimento di

un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da

uno specialista in psichiatria, fondata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_636/2013 del 25 febbraio

2014.

consid. 4.2.1 e le citate DTF 136 V 279 consid. 3.2.1 pag. 283 e 130 V 396

consid. 6 pag. 399 segg.).

Inoltre,

nell’annotazione del 15 aprile 2014, la dr.ssa __________ (avuto riguardo al

rapporto del dr. __________ del 13 marzo 2014) –

rilevato che “(…) ai primi incontri presente stato depressivo di lieve

entità nell’ambito di una sindrome dolorosa cronica rapportata a problemi di

schiena. Discreta efficacia del trattamento psicofarmacologico messo in atto,

reazione preoccupante alla notizia di non entrata in materia da parte dell’UAI:

tale notizia ha esacerbato nuovamente una sintomatologia mista ansioso

depressiva. Modificato trattamento con cui auspica miglioramento entro le prossime

sei-otto settimane. (…)” (V/1) –

ha concluso che “(…) l’attuale documentazione psichiatrica non modifica le

conclusioni basate su perizia SAM. (…)” (V/1).

Questo

Tribunale – ribadito che il dr. __________

non pone una diagnosi secondo un sistema di classificazione scientificamente

riconosciuto e visto, soprattutto, che non si è confrontato con la valutazione

dei periti del SAM – deve fare

proprie le succitate valutazioni dei medici SMR.

Parimenti

– avuto riguardo al rapporto 20

luglio 2014 della dr.ssa __________, medico assistente del pronto

soccorso-medici-na dell’Ospedale __________ di __________, __________ (doc. D) – il TCA deve fare propria la valutazione

del dr. __________ che, nell’annotazione del 30 luglio 2014, ha concluso che “(…) l’attuale documento non mostra una sostanziale modifica dello stato di

salute. L’assicurato è stato visto in PS per cefalea con pronta risposta al

Voltaren. La pressione arteriosa misurata all’ammissione era di 152/103 mmHg,

valori ben lontani dai valori critici di 230/130 mmHg in caso di “hypertensive

urgency”. (…)” (XII/1).

Quanto,

infine, agli stringati certificati del 22 ottobre e del 6 novembre 2014 nei

quali il dr. __________ ha attestato che “(…) quale medico curante del paziente

sopraccitato certifico che soffre da diversi mesi di una sindrome cervicale

dovuta da una discopatia C5-C6 che gli causa cefalee e dolori nella regione

cervico-brachiale bilaterale. (…)” (doc. E) e “(…) quale medico curante

del paziente sopraccitato certifico che soffre da fine dicembre 2013 di una

sindrome cervicale dovuta da una discopatia C5-C6 che gli causa cefalee e

dolori nella regione cervico-brachiale bilaterale invalidante al 100%. Il

paziente ha subito diversi anni fa una contusione cervicale e da allora non è

mai stato senza dolori. (…)” (doc. F), va rilevato quanto segue.

La

nuova diagnosi di sindrome cervicale dovuta ad una discopatia C5-C6 – oltre ad essere certificata dal dr. __________

che non è specialista in materia –,

come rettamente rilevato dall’amministrazione nelle osservazioni del 13

novembre 2014 (XVIII), non è stata riscontrata dal dr. __________ in occasione

della sua visita del 9 gennaio 2014 e nemmeno è stata addotta con il ricorso,

le osservazioni del 28 maggio e lo scritto del 25 luglio 2014 (I, VII e IX).

Al

riguardo va qui ricordato che in virtù della regola secondo cui il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi –

segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione

l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. la STCA 32.2012.315

del 30 settembre 2013 consid. 10 con riferimenti).

In

conclusione, ricordato che contestualmente alle decisioni del 6 gennaio 2012

con le quali ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera l’Ufficio AI

aveva già ritenuto necessario procedere a breve ad una revisione (cfr. consid.

2.

), rispecchiando la perizia pluridisciplinare del SAM del 7 gennaio 2013

(doc. AI 162/1-49) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento

dopo il mese di gennaio 2013 e prima del 24 febbraio 2014, a ragione l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti dal novembre 2012.

In

questo senso, la domanda di rinvio degli atti all’Ufficio AI “(…) affinché

proceda, sulla base di un completo accertamento dei fatti, ad un nuovo calcolo

della capacità lavorativa in un’attività adeguata (…)” (I, pag. 8) va

respinta. In effetti, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V

94.

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.10

In

merito alla valutazione economica, in quanto tale rimasta incontestata, va

rilevato che, per l’anno 2012 (dal novembre 2012 l’assicurato è stato ritenuto

abile al lavoro all’80% in un’attività adeguata; cfr. consid. 2.9), vale quanto

segue.

Per

quanto riguarda il reddito da valido l’Ufficio AI ha concluso che “(…) nel

caso concreto, considerato che nel frattempo la ditta del padre è stata chiusa,

come reddito da sano si fa riferimento ai contratti collettivi dei giardinieri;

per l’anno 2011 il salario annuo di un giardiniere con diploma AFC corrisponde

a CHF 52'390.-- (4'030.- x 13 mensilità). (...)” (doc. AI 206/2). Questo

Tribunale, osservato che effettivamente la ditta del padre è nel frattempo

stata chiusa (cfr. doc. AI 165/1) e considerata l’attività esercitata di

giardiniere con attestato di capacità quale giardiniere paesaggista (cfr. doc.

AI 5/3), può confermare l’operato dell’Ufficio AI.

Nel

2012.

– applicato un aumento dello

0.

% valido per quell’anno (cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari

nominali totali in La Vie économique 1/2-2014 pag. 95) – il reddito da valido si attesta a fr.

52'809.12.

Quanto

al reddito da invalido, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 44'924.41 (fr. 4'901.-- [ultimo dato disponibile

valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su 41.7 ore [cfr.

tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2013, pag. 94-95], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e per l’80% [pari alla capacità lavorativa in

un’attività adeguata] e ridotti del 10% [in correzione della riduzione

del 7% applicata nella decisione impugnata “(…) dovuta alla necessità di

svolgere unicamente attività leggere (…)” (doc. AI 206/2) e conformemente

alla STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 confermata dal TF nella STF

9C_179/2013 del 26 agosto 2013]).

Ritenuti

un reddito da valido di fr. 52'809.12 e da invalido di fr. 44'924.41,

si ottiene un grado d’invalidità del 15% ([52'809.12 -

44'924.41] x 100 : 52'809.12 = 14.93% arrotondato al 15% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad

alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

2.11

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede –

in particolare la perizia del SAM confermata dai medici SMR che, ritenendo

stabilizzato lo stato di salute, hanno attestato una capacità lavorativa

dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal

novembre 2012 (cfr. consid. 2.9) –,

è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto

alla rendita intera con effetto dal 1. aprile 2014 (cfr. art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI).

La

decisione impugnata va pertanto confermata.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti