32.2014.42
Soppressione della rendita rendita in via di revisione dopo che l'Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto a prestazioni evidenziando che la situazione valetudinaria non era ancora stabile e preavvisa
16 gennaio 2015Italiano53 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.42
FS/sc
Lugano
16 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 febbraio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1974, da ultimo attivo quale giardiniere presso la ditta del padre __________
(cfr. doc. AI 9/1-11 e doc. 2/1-9 dell’incarto disoccupazione), nel novembre 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla salute la “(…)
fissazione dinamica vertebre (…)” (doc. AI 4/1-9).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisioni 6 gennaio 2012, preavvisate il 27
settembre 2011 (doc. AI 115/1-3) –
preavviso, quello del 27 settembre 2011, con il quale l’ammi-nistrazione ha
annullato e sostituito quello precedente del 4 maggio 2011 (fondato sugli esami
SMR del 9 luglio 2009 del dr. __________ sub doc. AI 36/1-5 e del 2 novembre 2010
del dr. __________ e del dr. __________ sub doc. AI 89/1-9) con cui aveva negato
il diritto a prestazioni (doc. AI 92/1-4) –,
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal
1. gennaio 2009 (doc. AI 134/1-3, 133/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 128/1-3).
1.2. Nell’ambito
della revisione intrapresa nel maggio 2012 (doc. AI 139/1-7), con decisione 24
febbraio 2014, oggetto della presente vertenza e preavvisata il 12 settembre
2013 (doc. AI 185/1-3) – sulla
base della perizia pluridisciplinare 7 gennaio 2013 del SAM (doc. AI 162/1-49),
del rapporto finale del 22 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
164/1-6), dell’annotazione per l’incarto del 28 gennaio 2013 del funzionario
sig. __________ (doc. AI 165/1), del rapporto 31 luglio 2013 del Centro
d’accertamento professionale di __________ (doc. AI 179/1-11), della nota 20
settembre 2013 dei consulenti in integrazione (doc. AI 186/1) e delle annotazioni
30 agosto 2013, 5 dicembre 2013 e 4 febbraio 2014 dei medici SMR dr. __________
e dr.ssa __________ (doc. AI 184/1, 198/1-2 e 205/1) –, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera
con effetto dal 1. aprile 2014 (doc. AI 206/1-4).
1.3. Contro
questa decisione, tramite l’avv. __________, l’assicurato ha interposto il
presente ricorso con il quale, contestata la valutazione medica (in particolare
l’asserito miglioramento dello stato di salute), ha chiesto di annullare la decisione
impugnata e di riconoscere, in via principale un grado d’invalidità del 75% con
diritto ad una rendita intera, in via subordinata un grado d’invalidità del 40%
almeno con diritto ad almeno un quarto di rendita e, ancora più subordinatamente,
il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, completati gli accertamenti dei
fatti, proceda ad un nuovo calcolo della capacità lavorativa in un’attività adeguata.
1.4. Con
la risposta di causa – richiamata,
in particolare, l’annota-zione 15 aprile 2014 nella quale il medico SMR dr.ssa __________,
avuto riguardo al rapporto del dr. __________ del 13 marzo 2014 (cfr. doc. C),
ha rilevato che “(…) ai primi incontri presente stato depressivo di lieve
entità nell’ambito di una sindrome dolorosa cronica rapportata ai problemi di
schiena. Discreta efficacia del trattamento psicofarmacologico messo in atto
reazione preoccupante alla notizia di non entrata in materia da parte dell’UAI:
tale notizia ha esacerbato nuovamente una sintomatologia mista ansiosa
depressiva. Modificato trattamento con cui auspica miglioramento entro le
prossime sei-otto settimane. L’attuale documentazione psichiatrica non modifica
le conclusioni basate su perizia SAM. (…)” (V/1) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
osservazioni 28 maggio 2014, osservato che “(…) alla luce dei rapporti dei
Dr. __________ e Dr. __________, si deve giungere alla conclusione che vi è
effettivamente stato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente sia
dal profilo fisico sia dal profilo psichico. (…)”, l’insorgente si è
confermato nelle domande ricorsuali e, con scritto del 25 luglio 2014, ha trasmesso al TCA il rapporto 20 luglio 2014 della dr.ssa __________, medico assistente del
pronto soccorso-medicina dell’Ospedale __________ di __________, __________
(doc. D).
1.6. Con
osservazioni 31 luglio 2014 –
vista l’annotazione 30 luglio 2014 con la quale il medico SMR dr. __________ ha
concluso che “(…) l’attuale documento [ndr.: si riferisce al rapporto 20
luglio 2014 del pronto soccorso-medicina dell’Ospedale __________ di __________,
__________] non mostra una sostanziale modifica dello stato di salute.
L’assicurato è stato visto in PS per cefalea con pronta risposta al Voltaren.
La pressione arteriosa misurata all’ammissione era di 152/103 mmHg, valori ben
lontani dai valori critici di 230/130 mmHg in caso di “hypertensive urgency”. (…)”
(XII/1) – l’Ufficio AI ha ribadito
la domanda di reiezione del ricorso.
1.7. Con
scritti 24 ottobre e 7 novembre 2014 l’insorgente ha trasmesso al TCA i
certificati medici del dr. __________ del 22 ottobre e del 6 novembre 2014 (XIII
e XVI con allegati i doc. E e F) in merito ai quali l’Ufficio AI ha presentato
le proprie osservazioni il 29 ottobre e il 13 novembre 2014 (XV e XVIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di
revisione il diritto alla rendita dal 1. aprile 2014.
L’insorgente
postula il mantenimento del diritto ad almeno un quarto di rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique
VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
revisione può in particolare giustificarsi se un altro metodo di valutazione
d’invalidità s’impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa con riferimenti; vedi anche
STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, consid. 2, pure con riferimenti). Vi è
motivo di revisione anche allorquando cambiano sensibilmente le circostanze
(ipotetiche) che hanno determinato la scelta del metodo applicabile al calcolo
del grado d’invalidità (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012, consid. 5.1).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.
4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.6. Nel
caso in esame, con decisioni del 6 gennaio 2012, l’assi-curato è stato posto al
beneficio di una rendita intera dal 1. gennaio 2009 essendo stato ritenuto,
come risulta dalle motivazioni (cfr. doc. AI 128/1-3), totalmente inabile al
lavoro per qualsiasi attività dal gennaio 2008 (cfr. consid. 1.1).
L’Ufficio
AI aveva fondato il proprio provvedimento sulla base del rapporto finale del 20
settembre 2011 (doc. AI 114/1-3) e delle annotazioni dell’8 novembre 2011 (doc.
AI 126/1) nei quali il medico SMR dr. __________ aveva concluso che “(…) A.to
valutato presso SMR in data 02.11.2010. IL 100% continua in ogni attività
certificata anche dal curante in data 24.08.2011. Probabile indicazione a nuovo
intervento neurochirurgico presso __________ come proposto dal Prof. __________.
Situazione clinica non stabilizzata. Necessario richiedere aggiornamento stato
di salute al curante tra circa 4 mesi. (…)” (doc. AI 44/1) e evidenziato
che “(…) in riferimento all’opposi-zione al progetto di decisione si rende
noto che il medico curante nel rapporto medico per AI con data 24.08.11
certifica una IL 100% dal 21.01.2008. Inoltre per il decorso clinico risulta
ben documentata l’evoluzione sfavorevole anche da parte del Prof. __________
che nel rapporto medico 22.08.2011 (rapporto rivolto al Dr. med. __________)
ipotizza un percorso terapeutico con eventuale nuovo intervento di asportazione
dell’impianto dinamico e successivo impianto di stabilizzazione rigida. (…)”
(doc. AI 126/1).
In
effetti, nelle motivazioni delle decisione del 6 gennaio 2012 (cfr. doc. AI
128/1-3), l’Ufficio AI aveva, in particolare, evidenziato che “(…) queste
conclusioni non sono definitive, infatti, lo stato di salute non si può ancora
ritenere stabilizzato ed il tutto sarà da rivedere prossimamente; a tale scopo
verrà avviata a breve termine la revisione del grado d’invalidità per un
adeguamento dello stesso. (…)” (doc. AI 128/1).
2.7. Nell’ambito
della revisione intrapresa nel maggio 2012 (cfr. consid. 1.2) l’Ufficio AI ha
predisposto una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 144/1,
145/1-3 e 151/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare del 7 gennaio 2013 (doc. AI 162/1-49) risulta che i
periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche
esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a
sin. in:
- stato dopo spinotomia L5-S1, decompressione del
recesso e fissazione dinamica L5-S1 il 19.9.2008.
Stato d’ansia non altrimenti specificato (ICD 10 F 41.9)
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Ernia iatale con malattia da reflusso.
Obesità (BMI 32 kg/m2).
(…)" (doc. AI 162/23)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
Per quanto riguarda l’attività lavorativa di giardiniere come svolta nella ditta
del padre (occupandosi piuttosto della costruzione di giardini,
dell’allestimento di preventivi, del controllo dei lavori e del contatto con i
clienti, tenendo conto della presenza di al massimo due operai), l’A. presenta
una capacità lavorativa del 50% (riduzione del rendimento o combinazione tra
riduzione del rendimento e diminuzione dell’orario lavorativo). Per quanto
riguarda l’attività lavorativa esclusivamente manuale di giardiniere, l’A.
presenta una capacità lavorativa del 30% (combinazione tra riduzione del
rendimento e diminuzione dell’orario lavorativo). (…)” (doc. AI 162/27), il
SAM ha concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. presenta limitazioni soprattutto a livello
reumatologico ed in minor misura anche a livello psichiatrico.
Dal lato reumatologico egli presenta attualmente una
sindrome lombospondilogena a sin., senza segni per una compressione radicolare
e senza deficit neurologici oggettivabili, in stato dopo intervento chirurgico
di spinotomia L5-S1, decompressione del recesso e fissazione dinamica L5-S1 il
19.9.2008. A causa di una sintomatologia persistente è stato sottoposto a
partire dal 2009 a tutta una serie di indagini radiologiche, infiltrative,
neurologiche e in ambito neurochirurgico-ortopedico. Non vi è stato alcun
miglioramento dei disturbi dopo le varie infiltrazioni faccettarie sia a
livello L4-L5, come pure antecedentemente a livello L5-S1. Le indagini di TAC e
MRI non hanno mostrato segni di instabilità dell'impianto di stabilizzazione e
non vi sono sospetti per una superinfezione. L'ultima indagine MRI del
13.9.2011 rimane praticamente invariata rispetto a quelle precedenti e mostra,
a parte una certa osteocondrosi L5-S1, dei reperti completamente normali, a
parte l'impianto di fissazione dinamica L5-S1. Come già descritto dagli altri
specialisti che hanno visitato l'A. finora (Prof. Dr. med. __________ e colleghi
della __________ a __________), non troviamo una spiegazione per la persistenza
dei dolori, se non in relazione con la fissazione stessa, che avrebbe dovuto,
nell'intento dell'operatore, migliorare i disturbi dell'A. Purtroppo questo non
sembra essere avvenuto. Non si riscontrano invece altre patologie di rilievo
alla colonna vertebrale. L'A. è limitato in attività lavorative particolarmente
pesanti e non ergonomiche per la colonna vertebrale, nonché nell'alzare pesi
superiori ai 7,5-10 kg ripetutamente. E' limitato nel lavorare piegato in
posizioni non ergonomiche o con movimenti ripetitivi di rotazione e flessione
del tronco. E' limitato in attività lavorative in cui è necessaria
un'estensione della colonna lombare, soprattutto nel taglio di alberi. E' limitato
in attività da svolgere prevalentemente in posizione statica sia per quanto riguarda
la posizione in piedi, come pure per quella seduta. Quest'ultima può essere mantenuta
per al massimo 45 min., cambiando appoggio. Come giardiniere all'interno della
ditta del padre l'A. può essere considerato attualmente inabile al lavoro nella
misura del 50%, tenendo in considerazione le attività svolte dall'A.,
occupandosi piuttosto della costruzione di giardini e dell'allestimento di
preventivi, e tenendo in considerazione la presenza di due operai che potevano
nell'ambito delle disponibilità accollarsi i lavori più pesanti. Per quanto
riguarda l'allestimento di preventivi, il controllo di lavori e il contatto con
clienti, l'A. non presenta un'incapacità lavorativa. Nell'attività esclusivamente
di giardiniere, intesa la parte prettamente manuale, l'A. presenta attualmente
un'inabilità lavorativa del 70%. Non riteniamo che attualmente vi siano delle possibilità
terapeutiche di tipo conservativo e/o invasivo che possano migliorare i disturbi
dell'A., rispettivamente la sua capacità lavorativa. Consigliamo di prendere in
considerazione con estrema prudenza, come per altro già indicato dai colleghi
della __________ di __________, un eventuale ulteriore intervento chirurgico
alla colonna vertebrale. La prognosi per quanto riguarda i reperti oggettivi
alla colonna lombare è da considerarsi favorevole; per quanto riguarda i
disturbi soggettivi risulta invece sfavorevole.
Dal lato psichiatrico l'A. presenta uno stato d'ansia
non altrimenti specificato, inerente preoccupazioni per il futuro. Alla
valutazione psichiatrica attuale l'aspetto cognitivo non mostra anomalie di
rilievo e il quadro somatico è compatibile con i dati strumentali, senza chiare
indicazioni per un quadro somatoforme. Per motivi psichiatrici vi è un'incapacità
lavorativa del 15% in quanto la presenza di ansia libera compromette la caricabilità
psicologica dell'A., nonché la sua capacità di programmare e di svolgere concretamente
le attività. Misure terapeutiche non si rendono necessarie e la prognosi a medio-lungo
termine è buona.
Complessivamente l'A. presenta una capacità lavorativa
globale del 50% come giardiniere nelle modalità in cui lavorava presso la ditta
del padre. Complessivamente presenta invece una capacità lavorativa globale del
30% per quanto riguarda l'attività lavorativa esclusivamente manuale di giardiniere.
L'attuale capacità lavorativa, come descritta al capitolo 7, è valida dal mese
di novembre 2012 (soggiorno presso il SAM). Rispetto alla situazione al momento
dell'assegnazione di una rendita Al intera non si tratta di un miglioramento
del quadro clinico, ma piuttosto di una stabilizzazione del quadro clinico,
senza ulteriori possibilità terapeutiche per migliorare lo stato clinico, rispettivamente
la capacità lavorativa. Ricordiamo che nella decisione su rendita Al del 15.11.2011
l'Ufficio Al sottolinea che le conclusioni non sono definitive, in quanto lo stato
di salute non si può ancora ritenere stabilizzato.
Come casalingo l'A. presenta una capacità lavorativa
del 90% unicamente per motivi reumatologici.
Non riteniamo giustificato sommare le incapacità
lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici, in quanto la patologia
psichiatrica (stato d'ansia inerente preoccupazioni per il futuro) va
interpretata come conseguenza diretta della patologia reumatologica, e in entrambi
Fatti
i casi vi è una diminuzione del rendimento.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In un'attività lavorativa adatta, che tenga in
considerazione le limitazioni funzionali di tipo reumatologico descritte dal
nostro consulente in reumatologia Dr. med. __________ ed elencate al capitolo
precedente, l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80%, valida da novembre
2012 (soggiorno presso il SAM). La leggera limitazione della capacità lavorativa
(20%) è da riferire ad un riduzione del rendimento sul posto di lavoro, alla necessità
di pause più prolungate o al raccorciamento del tempo di lavoro. Per quanto riguarda
il periodo precedente, fino al mese di ottobre 2012, valgono le condizioni stabilite
in precedenza dall'Ufficio AI.
Anche in questo caso non riteniamo giustificato sommare
le incapacità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici.
Tenendo in considerazione l'età dell'A. e i disturbi
alla colonna vertebrale, consigliamo un reinserimento professionale,
eventualmente tramite una riqualifica professionale. Consigliamo una valutazione
approfondita da parte dell'orientatore professionale dell'Ufficio Al per quanto
riguarda le possibilità professionali dell'A.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo ai medici del Servizio Medico Regionale,
rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra
perizia ai medici curanti, affinché siano informati sull'esito della nostra perizia.
Consigliamo un calo ponderale e un controllo della
pressione arteriosa, tendente verso l'alto.
(…)" (doc. AI 162/27-29)
La
valutazione del SAM é stata confermata dal dr. __________ nel rapporto finale
SMR del 22 gennaio 2013 (doc. AI 164/1-6).
Il
Centro d’accertamento professionale (CAP) di __________, nell’ambito
dell’accertamento predisposto dall’Ufficio AI nel periodo dall’8 luglio al 6 agosto
2013 (cfr. doc. 175/1-2), nel rapporto del 31 luglio 2013 (doc. AI 179/1-11) – posto il seguente decorso “(…) il
signor RI 1 dopo soli due giorni di attività al CAP ha dichiarato un
peggioramento della sintomatologia dolorosa a livello lombare, con irradiazione
alla gamba sinistra, associato ad una maggiore rigidità della colonna e blocchi
algici. I disturbi sono rimasti nonostante un potenziamento della terapia
analgesica e antinfiammatoria già in atto. L’A. è visto una prima volta dal
medico curante dottor __________ a __________ il 12 luglio, il quale conferma
la diagnosi di sindrome lombovertebrale su stato dopo erniotomia e fissaggio
dinamico L5-S1 (attesta un’inabilità lavorativa dall’11 al 14 luglio). Il
signor RI 1 rientra per proseguire l’accertamento il 15 luglio ma visto il
persistere della sintomatologia si reca di nuovo dal curante che attesta
un’inabilità lavorativa totale fino al 6 agosto 2013, precisando che non può
svolgere “corsi di valutazione”. Preso atto di questo l’A. è stato dimesso.
(…)” (doc. AI 179/4) –, ha
formulato la seguente osservazione e valutazione delle attività
pratico-manuali:
"
(…)
Conseguentemente all'interruzione dell'accertamento, le
osservazioni che seguono sono incomplete e parziali.
Attitudini
Il signor RI 1 ha sempre rispettato gli orari di inizio
e fine giornata Durante la prima settimana doveva essere sollecitato per fare
le pause in quanto, concentrato sulle attività, non si rendeva conto del tempo
che trascorreva. Si è adattato bene alle regole del CAP e le relazioni, sia con
gli operatori sia con gli altri A., si sono sviluppate in modo funzionale. Sul
piano relazionale si è sempre approcciato e ha comunicato con una certa
sicurezza di sé e delle proprie opinioni.
Durante il periodo al CAP è stato sempre molto
concentrato sul suo danno alla salute per il quale quotidianamente ha espresso
malessere.
In genere l'A. è stato in grado di svolgere le attività
in modo autonomo. Talvolta ha alternato alcuni esercizi in base allo stato
fisico del momento: alcune attività iniziate non sono state immediatamente
concluse ma riprese più tardi. Ha mantenuto ordine e pulizia nella sua
postazione di lavoro e ha mostrato buone doti di precisione manuale. Ha
manifestato cura nello svolgimento delle attività proposte facendo attenzione
alle "rifiniture" (verbalizzando questa sua esigenza). Questo ha
fatto in modo che i manufatti terminati siano risultati di buona fattura ed esteticamente
gradevoli.
Nelle attività ha mostrato interesse alterno: in quelle
manuali, ("Traforo" o "Manufatto in legno") questo era
maggiore, in altre minore ("Calcolo approvvigionamento"), in altre
ancora nullo (rifiuto di eseguire lavori al PC, "Lavoro di serie 2"
svolto con fatica in tre tappe dopo alcune sollecitazioni). Si è apprezzata una
buona autonomia nello svolgimento delle attività manuali in cui si sono
evidenziate conoscenze e competenze legate alle sue esperienze lavorative e
interessi personali. Buone sono state anche l'attenzione e la concentrazione,
che di riflesso hanno portato a comprendere subito i compiti da svolgere e
conseguentemente a non richiedere nuove spiegazioni su come proseguire il
lavoro. Quando necessario l'A. ha sempre posto domande pertinenti.
Abilità
Il Signor RI 1 ha mostrato buone capacità manuali in
tutte le attività proposte, sia in quelle dov'era richiesta maggiore abilità
"fine" sia dove questa era meno preponderante. Ha mostrato una buona
continuità e un discreto ritmo di lavoro: ad esempio, nella lavorazione del
"Traforo" si è cimentato un pomeriggio intero in modo continuativo e
con una resa discreta. Si è mostrato generalmente abbastanza attento e critico
nel notare tutto quello che secondo lui non andava bene (e che sarebbe migliorabile)
nella dotazione di apparecchiature/utensili da lavoro o nei materiali o prodotti
forniti per svolgere le varie attività. Probabilmente in passato ha avuto diverse
esperienze lavorative che l'hanno portato a sviluppare buone competenze e conoscenze
di utensili, attrezzi, materiali e modalità pratico/operative.
Si è ricordato quasi tutte le date e gli avvenimenti
importanti durante la stesura del Curriculum vitae. Ha compreso, memorizzato e
applicato le consegne legate alle attività manuali senza apparente fatica, riuscendo
anche a risolvere in modo induttivo gli ultimi passaggi di una lavorazione a
catena ("Lavoro di serie 2").
Funzionalità
Più volte, quotidianamente, ha segnalato le difficoltà
causate dai dolori lombari e dalle conseguenti limitazioni, rilevando che
"deve imparare a conviverci" e che comunque per lui non vi è
una posizione di lavoro migliore delle altre, ma deve poter alternare la
postura all'esigenza. Nell'esercizio delle attività si è tuttavia notata la tendenza
a mantenere le posizioni statiche: in generale ha alternato la posizione in piedi
statica o seduta statica a dipendenza del compito e delle sue condizioni psicofisiche.
Concretamente ha alternato giorni in cui è restato seduto per un'ora consecutiva
(a volte muovendosi sulla sedia o stirando le gambe), per poi
"scaricarsi" alzandosi in piedi per una quindicina di minuti
(continuando l'attività). Alcune volte dopo soli 30 minuti seduto aveva già
bisogno di alzarsi. L'A. ha mostrato difficoltà nell'accovacciarsi (per es. nel
raccogliere materiale caduto durante le attività). Si è notata inoltre
un'evidente zoppia sia camminando su terreni pianeggianti e regolari (per brevi
tratti), sia salendo/scendendo le scale.
Per quel che riguarda la mobilità degli arti superiori
non si sono evidenziati particolari problemi come nemmeno per ciò che riguarda
la forza e il coordinamento motorio.
Come citato in precedenza la resistenza, soprattutto in
postura statica (seduta e/o eretta), è stata variabile a dipendenza dei giorni
e dell'attività svolta. Le sospensioni non sono mai state superiori ai 10 minuti.
Conclusioni e proposte
Il breve periodo di accertamento ha permesso di
analizzare e definire solo superficialmente le competenze, gli interessi e le
risorse residue del signor RI 1 in vista di un suo reinserimento nel mondo del
lavoro.
(…)" (doc. AI 179/5-6)
Il
dr. __________ – invitato, con
scritto del 23 luglio 2013, dal medico SMR dr. __________ ad indicare le
precise ragioni che hanno portato alla certificazione di una IL del 100%, se lo
stato di salute ha subìto delle modifiche e se un nuovo tentativo di
accertamento a fine agosto 2013 è attuabile dal punto di vista medico (cfr.
doc. 178/1) –, con lettere del 20
e 27 agosto 2013, ha risposto che “(…) l’inabilità al 100% è dovuta al fatto
che il paziente non riusciva ad eseguire i lavori che gli erano stati richiesti
a causa dei dolori che lo hanno bloccato per 2 volte. Lamenta sempre dolori
alle gambe per cui ho previsto una RMI all’__________ il 20.08.2013 e solo dopo
aver valutato quest’ultima potrò essere più preciso in merito a un nuovo
tentativo di accertamento a fine agosto. (…)” (doc. AI 181/1) e che “(…)
in aggiunta alla lettera del 20.08.2013 e dopo aver visionato la RMI della
colonna lombare effettuata al 21.08.2013 presso la __________, possiamo
affermare che non c’è nessuna compressione certa della radice S1 a sinistra
malgrado ciò il paziente lamenta sempre dolori irradianti alla gamba sinistra
che riusciamo a controllare solo con la morfina. Per cui ritengo che egli non
sia in grado di fare altri corsi di accertamento. (…)” (doc. AI 183/1).
Nell’annotazione
del 30 agosto 2013, viste le succitate risultanze, il dr. __________ ha
concluso che “(…) l’attuale nuova documentazione non mostra una sostanziale
variazione dello stato di salute rispetto alla valutazione del SAM, in
particolare ha l’attuale RM lombare permesso di escludere una problematica
compressiva a livello del rachide lombare. I dolori irradianti alla gamba
sinistra erano già presenti in occasione della perizia SAM. In assenza d’una
sostanziale modifica dello stato di salute rimane valida l’esigibilità lavorativa
formulata in occasione della perizia SAM. (…)” (doc. AI 184/1).
Nell’ambito
delle osservazioni al progetto di decisione del 12 settembre 2013 che
preavvisava la soppressione della rendita d’invalidità (cfr. doc. AI 185/1-3) – visti la lettera del 23 settembre 2013
del dr. __________ (doc. AI 187/1), le osservazioni dell’11 ottobre 2013
dell’avv. __________ (doc. AI 192/1-7), il referto del 18 novembre 2013 del dr.
__________ (doc. AI 196/2) e il rapporto del 9 gennaio 2014 del dr. __________,
Professore associato FMH in chirurgia ortopedica specialista della colonna vertebrale
della __________ di __________ (doc. AI 203/1-4) – il dr. __________ e la dr.ssa __________, nelle annotazioni
5 dicembre 2013 e 4 febbraio 2014 (doc. AI 198/1-2 e 205/1), hanno rilevato: “(…)
Certificato Dr. __________ del 18.11.2013: primo appuntamento il
09.10.2013 dati rilevati: ansia fluttuante con irritabilità, lieve attenuazione
dello slancio vitale, faticabilità, insicurezza e disturbo del sonno deponenti
per uno “stato depressivo di lieve entità” in un quadro clinico contrassegnato
da una sindrome dolorosa cronica legata ai problemi noti di schiena. Impostata
terapia per migliorare la timia e la soglia del dolore. IL del 50% temporanea
(auspica, infatti, un netto miglioramento dei disturbi sopra accennati). La sua
IL è secondo lo psichiatra, Dr. __________, riconducibile ai disturbi fisici.
La nuova documentazione mette in evidenza che: • la richiesta di presa a
carico psichiatrica avviene il mese successivo al progetto di decisione di
soppressione rendita • il Dr. __________ riporta la presenza di uno
“stato depressivo lieve” quindi non si esprime su di una categoria diagnostica
precisa secondo la Classificazione Internazionale ICD o DSM, tuttavia ritiene
che tale stato sia lieve e comporti una IL temporanea • quadro
psicopatologico sovrapponibile a quello evidenziato in perizia SAM •
circa la valutazione di IL 50%, non vengono riportate le limitazioni, non viene
inoltre contestata la valutazione precedente del SAM • si aspetta che lo
stato rilevato possa notevolmente migliorare con il trattamento impostato ma
non descritto. Per i punti descritti sopra ritengo che dal punto di vista
psichiatrico non vi siano elementi che giustifichino una modificazione dello
stato di salute rispetto alla precedente valutazione SAM (valutazione Dr.ssa __________
del 2012). Da un lato somatico non vengono presentati nuovi documenti. (…)”
(doc. AI 198/1) e “(…) Rapporto clinique du dos del 9.1.2014: - RM
lombare del 21.8.2013 in pratica sovrapponibile alla situazione presente nel
2008. - Necessari ulteriori accertamenti per cerca di identificare la fonte dei
dolori (discografia ecc). - Il dr. __________ ritiene una CL residua del 25% in
attività confacente. Valutazione: dall’attuale rapporto non risultano
nuovi elementi clinici rispetto alla valutazione peritale in ambito SAM.
L’esame radiologico di 8.2013 è definito espressamente quale invariato. In
occasione dell’attuale visita il dr. __________ non ha potuto individuare
l’eventuale fonte dei dolori consigliando ulteriori accertamenti. In conclusione
assenza di nuovi elementi oggettivi che indichino una modifica dello stato di
salute dell’assicurato. (…)” (doc. AI 205/1).
L’Ufficio
AI – considerate le succitate
risultanze peritali unitamente alle valutazioni dei medici SMR – con decisione 24 gennaio 2014 ha quindi soppresso il diritto alla rendita (doc. AI 206/1-4).
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento
medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti
di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività
lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve
Considerandi
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi
deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le succitate conclusioni a cui sono giunti i medici SMR (il dr. __________ nel rapporto finale del
22.
gennaio 2013 (cfr. doc. AI 164/1-6) e il dr. __________ e la dr.ssa __________
nelle annotazioni 30 agosto 2013, 5 dicembre 2013 e 4 febbraio 2014 (cfr. doc.
AI 184/1, 198/1-2 e 205/1)) i
quali – confermando le valutazioni
del SAM – hanno stabilito una
capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti
funzionali posti dal novembre 2012.
La
dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 162/1-49) non è stata
validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti
nuove patologie.
In
particolare, quanto al contestato miglioramento dello stato di salute, va qui
ribadito che, nelle motivazioni delle decisione del 6 gennaio 2012 con cui è
stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2009 (cfr.
doc. AI 128/1-3), l’Ufficio AI aveva evidenziato che “(…) queste conclusioni
non sono definitive, infatti, lo stato di salute non si può ancora ritenere
stabilizzato ed il tutto sarà da rivedere prossimamente; a tale scopo verrà
avviata a breve termine la revisione del grado d’invalidità per un adeguamento
dello stesso. (…)” (doc. AI 128/1).
Anche
i periti del SAM hanno rilevato che “(…) rispetto alla situazione al momento
dell’assegnazione di una rendita AI intera non si tratta di un miglioramento
del quadro clinico, ma piuttosto di una stabilizzazione del quadro clinico,
senza ulteriori possibilità terapeutiche per migliorare lo stato clinico, rispettivamente
la capacità lavorativa. Ricordiamo che nella decisione su rendita AI del
15.11.2011
[ndr.: si riferisce qui allo scritto del 15 novembre 2011 con
cui l’Ufficio AI ha trasmesso alla Cassa __________ le motivazioni della decisione
sub doc. AI 127/1 e 128/1-3] l’Ufficio AI sottolinea che le conclusioni non
sono definitive, in quanto lo stato di salute non si può ancora ritenere
stabilizzato. (…)” (doc. AI 162/28) e precisato che “(…) per quanto riguarda
il periodo precedente, fino al mese di ottobre 2012, valgono le condizioni
stabilite in precedenza dall’Ufficio AI. (…)” (doc. AI 162/29).
Dalle
risultanze suesposte emerge dunque che, dopo che l’Ufficio AI aveva
riconosciuto il diritto alla rendita intera prevedendo una revisione a breve
(cfr. consid. 2.6), lo stato di salute si è stabilizzato. Va qui rilevato che
il TF, nella STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 (giudizio, questo, reso
nella composizione a 5 giudici e pubblicato in SVR 2014 IV Nr. 2 pag. 4), ha
ritenuto che se sussiste un residuo (sequele di una malattia) occorre di
principio ammettere un notevole miglioramento delle precedenti condizioni di
salute. L’Alta Corte – chiamata a
pronunciarsi in un caso in cui l’Ufficio AI aveva contestato il riconoscimento
del diritto ad un quarto di rendita nell’ambito di una procedura ricorsuale
sfociata nella sentenza con cui era stata riconosciuta una rendita scalare
(intera dal 1. settembre 2001 al 31 dicembre 2005, mezza dal 1. gennaio 2006 al
30.
novembre 2007 e un quarto dal 1. dicembre 2007) – ha, in particolare, rilevato che “(…) Unter
Residuum ist der Restzustand einer Krankheit zu verstehen, das Vorliegen
bleibender Restsymptome nach Abklingen der akuten Phase einer Erkrankung
(Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2012, 263. Aufl., Berlin 2011, S. 1796).
Nach dieser Definition besteht die zunächst festgestellte Erkrankung in
abgeschwächter Form zwar weiter. Dass sie sich nicht mehr in ihrer
ursprünglichen Ausprägung manifestiert, stellt jedoch eine - auch von der
Beschwerdegegnerin nicht in Abrede gestellte - massgebliche Verbesserung des
früheren Gesundheitszustandes dar. Eine solche lässt eine Rentenreduktion oder
gar -aufhebung auf dem Weg einer Revision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG
grundsätzlich rechtfertigen, sofern die damit einhergehende Verminderung der
beeinträchtigenden Auswirkungen auf das Leistungsvermögen hinreichend erheblich
ist. (…)” (STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 consid. 3.3.1).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel consulto del 22
novembre 2012 (doc. AI 162/33-43), circa la capacità lavorativa in un’attività
adeguata – ritenuto che “(…)
attualmente si evince clinicamente la presenza di una sindrome
lombo-spondilogena a sinistra. Non vi sono segni per una compressione
radicolare. Non vi sono deficit sensitivi o motorici dermatometrici. Vi è una
certa debolezza alla gamba sinistra da riferire prevalentemente ai dolori
risentiti. La sensibilità è diffusamente diminuita alla gamba sinistra, non in
ambito dermatometrico. I riflessi muscolo-tendinei sono simmetrici e ben
evocabili. Il Lasègue era negativo con uno pseudo- Lasègue positivo a 80° a
sinistra con dolori soprattutto nella zona lombo-sacrale e in parte lungo la coscia
posteriormente a sinistra. L’indagine di RM come per altro affermato anche dai
colleghi della Clinica __________ di __________ non mostra, in data 16.09.2011
patologie di rilievo se non la presenza di un impianto di fissazione dinamica
L5-S1. Anche il perito come gli altri medici che hanno visitato l’assicurato
finora non trova una spiegazione per la persistenza di questi dolori se non in
relazione con la fissazione stessa che avrebbe dovuto, nell’intento
dell’operatore, migliorare i disturbi dell’assicurato. Fatto questo che non sembra
essere avvenuto. Altre patologie di rilievo alla colonna vertebrale non si riscontrano.
(…)” (doc. AI 162/41-42) – ha
concluso che “(…) tenendo in considerazione le limitazioni funzionali da me
sopra descritte ritengo l’assicurato abile al lavoro nella forma del 80%. Vi è
un’incapacità lavorativa per quanto riguarda un’attività professionale adatta
del 20% da riferire a una riduzione della redditività sul posto di lavoro,
dalla necessità di pause più prolungate o dal raccorciamento del tempo di
lavoro. Tenendo in considerazione l’età dell’assicurato e i disturbi alla
colonna vertebrale sarebbe indicato un reinserimento o una riqualifica
professionale. Questa va valutata anche in relazione con l’eventuale diagnosi
di tipo psichiatrico e con le capacità scolastiche dell’assicurato. La prognosi
per quanto riguarda i reperti della colonna lombare è da considerarsi
favorevole. Per quanto riguarda i disturbi sfavorevole. […] Non penso che
attualmente vi siano delle possibilità terapeutiche di tipo conservativo ed eventualmente
di tipo invasivo che possano migliorare i disturbi dell’assicurato. Da prendere
in considerazione con estrema prudenza, come per altro indicato dai colleghi
della Clinica __________ di __________ un eventuale ulteriore intervento
chirurgico alla colonna vertebrale. (…)” (doc. AI 162/43).
La
dr.ssa __________, specialista in psichiatria, nel consulto del 12 dicembre
2012.
(doc. AI 162/44-48), ha concluso che “(…) nel complesso l’A. non ha mai
presentato un quadro di pertinenza psichiatrica di rilievo salvo la fase temporanea
di disadattamento evidenziata dal collega __________. Nel corso
dell’appro-fondimento dei colleghi del SMR non si rintracciano elementi di pertinenza
psichiatrica di rilievo salvo il quadro cognitivo e l’impressione dei colleghi
relativa ad un disturbo da iperattività dell’infanzia. Nel presente colloquio
l’aspetto cognitivo non mostra anomalie di rilievo e il quadro somatico a mio
avviso è compatibile con i dati strumentali e non appare indicativo di un quadro
somatoforme. Il quadro di ansia libera può ridurre la CL del soggetto al
massimo del 15%: la percentuale si considera presente dall’inizio del 2012 circa
senza possibilità di rintracciare un momento specifico e una data più definitiva
in tal senso. (…)” (doc. AI 162/46).
I
periti del SAM, circa la cumulabilità dell’incapacità lavorativa legata alle diverse
patologie, hanno concluso che “(…) non riteniamo giustificato sommare le
incapacità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici, in quanto la patologia
psichiatrica (stato d’ansia inerente preoccupazioni per il futuro) va interpretata
come conseguenza diretta della patologia reumatologica, e in entrambi i casi vi
è una diminuzione del rendimento. (…)” (doc. AI 162/29).
Va
qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;9C_913/2012 del
9.
aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’in-capacità lavorativa va di regola
eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella concreta
evenienza è stato fatto.
Le
valutazioni del SAM – confermate,
lo si ribadisce, dai medici SMR dr. __________, dr. __________ e dr.ssa __________,
che hanno stabilito una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata – non sono messe in dubbio per il fatto che
l’insorgente è stato dimesso dall’accertamento predisposto dall’8 luglio al 6
agosto 2013 presso il Centro d’accertamento professionale (CAP) di __________
(cfr. consid. 2.7).
L’Alta
Corte, nella STF 9C_730/2014 del 1. dicembre 2014, si è confermata nella
propria giurisprudenza secondo la quale un concreto accertamento circa la
valutazione funzionale della capacità lavorativa è necessario allorquando i
medici specialisti non sono in grado di formulare un’affidabile valutazione in
merito: “(…) 2.3. Zum
Umstand, dass keine Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL)
durchgeführt wurde, hat die Vorinstanz bereits richtig erwogen (kantonale E.
2.2.4
), dass eine EFL nach der Gerichtspraxis (Urteil 9C_556/2012 vom 25.
Februar 2013 E. 5.4) allenfalls in Betracht zu ziehen ist, wenn sich die
beteiligten Fachärzte ausser Stande sehen, eine zuverlässige Einschätzung des
leistungsmässig Machbaren vorzunehmen, und deshalb eine konkrete
leistungsorientierte berufliche Abklärung als zweckmässigste Massnahme
ausdrücklich empfehlen. Die Gutachter des Instituts C.________ konnten jedoch
die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers hinreichend genau einschätzen,
weshalb auf entsprechende Weiterungen verzichtet werden konnte, und vor diesem
Hintergrund die antizipierte Beweiswürdigung nicht zu beanstanden ist. (…)” (STF 9C_730/2014 del 1. dicembre 2014, consid. 2.3).
In
concreto, i periti del SAM si sono espressi chiaramente circa le conseguenze
sulla capacità lavorativa e d’integrazione (cfr. consid. 2.7) limitandosi a rilevare
che “(…) tenendo in considerazione l’età dell’A. e i disturbi alla colonna
vertebrale, consigliamo un reinserimento professionale, eventualmente tramite
una riqualifica professionale. Consigliamo una valutazione approfondita da
parte dell’orientatore professionale dell’Ufficio AI per quanto riguarda le
possibilità professionali dell’A. (…)” (doc. AI 162/29).
Inoltre
– invitato a motivare precisamente
l’attestata incapacità lavorativa totale e l’impossibilità ad effettuare dei
corsi di valutazione (cfr. doc. AI 177/1 e 179/10) – il dr. __________, con scritti del 20 e 27 agosto 2013, si
è limitato ad osservare che “(…) l’inabilità al 100% è dovuta al fatto che
il paziente non riusciva ad eseguire i lavori che gli erano stati richiesti a
causa dei dolori che lo hanno bloccato per 2 volte. (…)” (doc. AI 181/1) e
che “(…) dopo aver visionato la RMI della colonna lombare effettuata al
21.08.2013
presso la ____________________, possiamo affermare che non c’è
nessuna compressione certa della radice S1 a sinistra malgrado ciò il paziente
lamenta sempre dolori irradianti alla gamba sinistra che riusciamo a
controllare solo con la morfina. (…)” (doc. AI 183/1).
Al
riguardo questo Tribunale può fare proprie le valutazioni del dr. __________
che, nell’annotazione del 30 agosto 2013, ha concluso che “(…) l’attuale nuova documentazione non mostra una sostanziale variazione dello stato di salute
rispetto alla valutazione del SAM, in particolare ha l’attuale RM lombare
permesso di escludere una problematica compressiva a livello del rachide
lombare. I dolori irradianti alla gamba sinistra erano già presenti in occasione
della perizia SAM. In assenza d’una sostanziale modifica dello stato di salute
rimane valida l’esigibilità lavorativa formulata in occasione della perizia
SAM. (…)” (doc. AI 184/1).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente avuto riguardo al rapporto del 9 gennaio
2014.
del dr. __________, Professore associato FMH in chirurgia ortopedica
specialista della colonna vertebrale della __________ di __________ (cfr. doc.
AI 203/1-4).
In
effetti il dr. __________ non pone delle nuove diagnosi, non si confronta con
la perizia del SAM limitandosi ad esprimere una diversa valutazione della
capacità lavorativa residua.
Anche
il dr. __________, nell’annotazione del 4 febbraio 2014, ha concluso che “(…) dall’attuale rapporto non risultano nuovi elementi clinici rispetto
alla valutazione peritale in ambito SAM. L’esame radiologico di 8.2013 è
definito espressamente quale invariato. In occasione dell’attuale visita il dr.
__________ non ha potuto individuare l’eventuale fonte dei dolori consigliando
ulteriori accertamenti. In conclusione assenza di nuovi elementi oggettivi che
indichino una modifica dello stato di salute dell’assicurato. (…)” (doc. AI
205/1).
Per
quanto riguarda l’aspetto extra somatico va evidenziato che il dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, nei rapporti del 18 novembre 2013 (doc. AI
196/2) – rapporto, questo,
valutato dai medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ nell’annotazione del
5.
dicembre 2013 riprodotta in esteso al consid. 2.7 – e del 13 marzo 2014 (doc. C), non si è confrontato con la
perizia del SAM (in particolare con la valutazione della dr.ssa __________ nel
consulto del 12 dicembre 2012 sub doc. AI 162/44-48) e nemmeno ha posto una
diagnosi secondo un sistema di classificazione scientificamente riconosciuto. Va
ricordato come l’Alta Corte ha costantemente ribadito che il riconoscimento di
un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da
uno specialista in psichiatria, fondata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_636/2013 del 25 febbraio
2014.
consid. 4.2.1 e le citate DTF 136 V 279 consid. 3.2.1 pag. 283 e 130 V 396
consid. 6 pag. 399 segg.).
Inoltre,
nell’annotazione del 15 aprile 2014, la dr.ssa __________ (avuto riguardo al
rapporto del dr. __________ del 13 marzo 2014) –
rilevato che “(…) ai primi incontri presente stato depressivo di lieve
entità nell’ambito di una sindrome dolorosa cronica rapportata a problemi di
schiena. Discreta efficacia del trattamento psicofarmacologico messo in atto,
reazione preoccupante alla notizia di non entrata in materia da parte dell’UAI:
tale notizia ha esacerbato nuovamente una sintomatologia mista ansioso
depressiva. Modificato trattamento con cui auspica miglioramento entro le prossime
sei-otto settimane. (…)” (V/1) –
ha concluso che “(…) l’attuale documentazione psichiatrica non modifica le
conclusioni basate su perizia SAM. (…)” (V/1).
Questo
Tribunale – ribadito che il dr. __________
non pone una diagnosi secondo un sistema di classificazione scientificamente
riconosciuto e visto, soprattutto, che non si è confrontato con la valutazione
dei periti del SAM – deve fare
proprie le succitate valutazioni dei medici SMR.
Parimenti
– avuto riguardo al rapporto 20
luglio 2014 della dr.ssa __________, medico assistente del pronto
soccorso-medici-na dell’Ospedale __________ di __________, __________ (doc. D) – il TCA deve fare propria la valutazione
del dr. __________ che, nell’annotazione del 30 luglio 2014, ha concluso che “(…) l’attuale documento non mostra una sostanziale modifica dello stato di
salute. L’assicurato è stato visto in PS per cefalea con pronta risposta al
Voltaren. La pressione arteriosa misurata all’ammissione era di 152/103 mmHg,
valori ben lontani dai valori critici di 230/130 mmHg in caso di “hypertensive
urgency”. (…)” (XII/1).
Quanto,
infine, agli stringati certificati del 22 ottobre e del 6 novembre 2014 nei
quali il dr. __________ ha attestato che “(…) quale medico curante del paziente
sopraccitato certifico che soffre da diversi mesi di una sindrome cervicale
dovuta da una discopatia C5-C6 che gli causa cefalee e dolori nella regione
cervico-brachiale bilaterale. (…)” (doc. E) e “(…) quale medico curante
del paziente sopraccitato certifico che soffre da fine dicembre 2013 di una
sindrome cervicale dovuta da una discopatia C5-C6 che gli causa cefalee e
dolori nella regione cervico-brachiale bilaterale invalidante al 100%. Il
paziente ha subito diversi anni fa una contusione cervicale e da allora non è
mai stato senza dolori. (…)” (doc. F), va rilevato quanto segue.
La
nuova diagnosi di sindrome cervicale dovuta ad una discopatia C5-C6 – oltre ad essere certificata dal dr. __________
che non è specialista in materia –,
come rettamente rilevato dall’amministrazione nelle osservazioni del 13
novembre 2014 (XVIII), non è stata riscontrata dal dr. __________ in occasione
della sua visita del 9 gennaio 2014 e nemmeno è stata addotta con il ricorso,
le osservazioni del 28 maggio e lo scritto del 25 luglio 2014 (I, VII e IX).
Al
riguardo va qui ricordato che in virtù della regola secondo cui il principio
inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni
non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi –
segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione
l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela del
ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo
ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. la STCA 32.2012.315
del 30 settembre 2013 consid. 10 con riferimenti).
In
conclusione, ricordato che contestualmente alle decisioni del 6 gennaio 2012
con le quali ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera l’Ufficio AI
aveva già ritenuto necessario procedere a breve ad una revisione (cfr. consid.
2.
), rispecchiando la perizia pluridisciplinare del SAM del 7 gennaio 2013
(doc. AI 162/1-49) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento
dopo il mese di gennaio 2013 e prima del 24 febbraio 2014, a ragione l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti dal novembre 2012.
In
questo senso, la domanda di rinvio degli atti all’Ufficio AI “(…) affinché
proceda, sulla base di un completo accertamento dei fatti, ad un nuovo calcolo
della capacità lavorativa in un’attività adeguata (…)” (I, pag. 8) va
respinta. In effetti, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V
94.
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10
In
merito alla valutazione economica, in quanto tale rimasta incontestata, va
rilevato che, per l’anno 2012 (dal novembre 2012 l’assicurato è stato ritenuto
abile al lavoro all’80% in un’attività adeguata; cfr. consid. 2.9), vale quanto
segue.
Per
quanto riguarda il reddito da valido l’Ufficio AI ha concluso che “(…) nel
caso concreto, considerato che nel frattempo la ditta del padre è stata chiusa,
come reddito da sano si fa riferimento ai contratti collettivi dei giardinieri;
per l’anno 2011 il salario annuo di un giardiniere con diploma AFC corrisponde
a CHF 52'390.-- (4'030.- x 13 mensilità). (...)” (doc. AI 206/2). Questo
Tribunale, osservato che effettivamente la ditta del padre è nel frattempo
stata chiusa (cfr. doc. AI 165/1) e considerata l’attività esercitata di
giardiniere con attestato di capacità quale giardiniere paesaggista (cfr. doc.
AI 5/3), può confermare l’operato dell’Ufficio AI.
Nel
2012.
– applicato un aumento dello
0.
% valido per quell’anno (cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari
nominali totali in La Vie économique 1/2-2014 pag. 95) – il reddito da valido si attesta a fr.
52'809.12.
Quanto
al reddito da invalido, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 44'924.41 (fr. 4'901.-- [ultimo dato disponibile
valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su 41.7 ore [cfr.
tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2013, pag. 94-95], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e per l’80% [pari alla capacità lavorativa in
un’attività adeguata] e ridotti del 10% [in correzione della riduzione
del 7% applicata nella decisione impugnata “(…) dovuta alla necessità di
svolgere unicamente attività leggere (…)” (doc. AI 206/2) e conformemente
alla STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 confermata dal TF nella STF
9C_179/2013 del 26 agosto 2013]).
Ritenuti
un reddito da valido di fr. 52'809.12 e da invalido di fr. 44'924.41,
si ottiene un grado d’invalidità del 15% ([52'809.12 -
44'924.41] x 100 : 52'809.12 = 14.93% arrotondato al 15% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad
alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
2.11
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede –
in particolare la perizia del SAM confermata dai medici SMR che, ritenendo
stabilizzato lo stato di salute, hanno attestato una capacità lavorativa
dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal
novembre 2012 (cfr. consid. 2.9) –,
è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto
alla rendita intera con effetto dal 1. aprile 2014 (cfr. art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI).
La
decisione impugnata va pertanto confermata.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti