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Decisione

32.2014.44

Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultanze della perizia SAM e quelle economiche, a ragione l'Ufficio AI non ha concesso il diritto a una rendita. Confermato il rifiuto a una riformazione profe

20 gennaio 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

32.2014.44

FS/sc

Lugano

20 gennaio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2014 di

RI 1

contro

la decisione del 28 febbraio 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1964, da ultimo attiva quale addetta alle pulizie presso

l’amministrazione cantonale (doc. AI 112/1-7), nel mese di gennaio 1999 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 2/1-7).

Con

decisione del 6 aprile 1999 (doc. AI 10/1-2), cresciuta incontestata in giudicato,

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto non adempiuto il

termine di carenza.

Nel

mese di agosto 1999 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni

(doc. AI 12/1-7).

Con

decisione su opposizione del 20 ottobre 2004, cresciuta incontestata in

giudicato – sulla base della perizia

pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 23 gennaio 2001 (doc.

AI 33/1-17) e della valutazione del 12 novembre 2003 del consulente in

integrazione professionale (doc. AI 71/1-11) –,

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità

inferiore a quello pensionabile del 40% e non ritenendo apprezzabilmente

migliorabile la residua capacità di guadagno mediante provvedimenti reintegrativi

d’ordine professionale (doc. AI 87/1-5).

L’Ufficio

AI, con decisione del 14 luglio 2009 (doc. AI 99/2), preavvisata il 4 giugno

2009 (doc. AI 91/1-2) e cresciuta incontestata in giudicato, non è entrato nel

merito della nuova domanda di prestazioni del maggio 2009 (doc. AI 90/1-8).

1.2. Nel

luglio 2012, tramite il __________, l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda

di prestazioni (doc. AI 100/1 e 101/1-6) nella quale l’Ufficio AI – vista l’annotazione del 20 settembre 2012

del medico SMR dr. __________ (doc. AI 109/1) –

è entrato nel merito.

Con

decisione del 28 febbraio 2014, preavvisata l’11 dicembre 2013 (doc. AI 135/1-3)

e oggetto della presente vertenza –

sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 14 maggio 2013 (doc. AI

126/1-61), del rapporto finale del 17 maggio e dell’annotazione del 10 dicembre

2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 127/1-3 e 132/1), della valutazione

del 5 novembre 2013 della consulente in integrazione professionale (doc. AI

128/1-2) e del rapporto concernente le riduzioni al reddito ipotetico da

invalido unitamente alle tabelle allestiti il 10 dicembre 2013 (doc. AI 133/1 e

134/1-3) –, l’Ufficio AI ha negato

il diritto a prestazioni (doc. AI 143/1-3).

1.3. Con

il ricorso qui in oggetto – vedi

lo scritto del 26 marzo 2014 del dr. __________ (I) completato (dopo i decreti

del 1. aprile e dell’8 maggio 2014 del vicepresidente del TCA; II e III) dalla

lettera del 9 maggio 2014 dello stesso sanitario (IV) che, con ulteriore

scritto del 19 maggio 2014, ha precisato di aver solo supportato la paziente

viste le difficoltà linguistiche ma di non rappresentarla (VII) – l’assicurata ha sostenuto di essere

inabile al lavoro almeno al 50% e contestato la sua reintegrabilità in un’altra

attività rispetto a quella di addetta alle pulizie esercitata presso

l’amministrazione cantonale.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI –

osservato, in particolare che “(…) nulla muta ai fini del giudizio neanche

avuto riguardo allo scritto del 9.5.2014 del curante Dr. __________ (doc. IV

incarto TCA). In effetti, il Dr. __________ del SMR dell’AI – mediante

l’allegata annotazione del 19.5.2014 – ha osservato quanto segue: “(…) Valutazione: assenza di nuovi elementi medico-clinici

a sostegno d’una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM”.

(…)” (IX) – ha chiesto di

respingere il ricorso.

1.5. L’assicurata,

pur avendo la possibilità di presentare eventuali altri mezzi di prova

rispettivamente di formulare osservazioni scritte sull’annotazione del 19

maggio 2014 del dr. __________ (X), è rimasta silente.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a

prestazioni.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione

non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b;

DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (STF

9C_80/2013 del 18 settembre 2013, consid. 3.2).

In

tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite

in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87 segg. OAI;

Pratique VSI 1999, pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevi-sionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Al

riguardo nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce

per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione

di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di

un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita

interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv.

1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno

per analogia.

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

2.6. Nella

fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI è entrato

nel merito della nuova domanda di prestazioni del mese di luglio 2012.

L’amministrazione,

vista la valutazione del 26 ottobre 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI

119/1-2), ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI

120/1-3 e 122/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare del 14 maggio 2013 (doc. AI 126/1-61) risulta che i

periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________)

e neurologica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2).

Disturbo algico cronico associato con fattori

psicologici e con una condizione medica generale (DSM-IV; F 45.4)

Sindrome lombospondologena cronica:

- spondilosi di L4 con listesi grado I;

- discopatia L4-L5 e L5-S1;

- avanzata osteocondrosi L4-L5, osteocondrosi di

media importanza L5-S1, progressione delle alterazioni degenerative rispetto al

2001;

- assenza di instabilità;

- assenza di progressione della spondilolistesi

dal 1998.

Sindrome cervicospondilogena recidivante:

- osteocondrosi C5-C6 e C6-C7 senza neuro

compressione.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Piedi leggermente piatti (volta longitudinale)

- fasciite plantare a ds.

Sindrome algica cronica diffusa alla colonna vertebrale

e agli arti, non spiegata da patologia neurologica.

Cefalee croniche di tipo misto, principalmente tensive

con possibile associata emicrania senz’aura.

(…)" (doc. AI 126/19-20)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) La

capacità [ndr. recte: l’incapacità] lavorativa medico-teorica dell’A.

nel suo ultimo impiego di ausiliaria di pulizia viene valutata nella misura del

30% intesa come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa

completa. Abile al lavoro come casalinga nella misura del 100. (…)” (doc.

AI 126/27), il SAM ha concluso:

"

(…)

8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le limitazioni constatate si situano nella sfera

reumatologica e psichiatrica mentre dal lato neurologico il nostro consulente

Dr. med. __________ non ha evidenziato patologie che riducono la capacità lavorativa

dell'A.

Sul piano reumatologico il nostro consulente Dr. med. __________

ritiene che rispetto alla sua valutazione del 2001 la situazione sia

sostanzialmente invariata da un punto di visita dell'apparato locomotore. Dal

punto di vista reumatologico teorico come ausiliaria di pulizia, attività

leggera che può comportare a volte qualche compito mediamente pesante, attività

generalmente variata e generalmente eseguibile in modo ergonomico (l'A. si

occupa attualmente della pulizia di scuole) l'A. risulta abile al lavoro a

tempo pieno ma con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%. Nella

prognosi non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. La

diminuzione della capacità lavorativa per motivi reumatologici è dovuta alle

alterazioni degenerative lombari e cervicali. La problematica limita lavori

pesanti e mediamente pesanti, lavori che richiedano movimenti molto ripetitivi

di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni statiche

eccessivamente prolungate senza possibilità di sgranchirsi almeno una volta

all'ora per pochi minuti e posizioni molto in ergonomiche e prolungate. Questa

valutazione della capacità lavorativa risale al 15.1.2001 a tutt'oggi.

La valutazione psichiatrica della Dr.ssa med. __________

ha permesso di evidenziare la presenza di una sindrome mista ansiosodepressiva,

un disturbo algico cronico associato con fattori psicologici e con una

condizione medica generale. Le manifestazioni cliniche predominanti sono

caratterizzate da un sentimento di riduzione del tono dell'umore, della

capacità di provare piacere, interessi, ansia, alterazioni del sonno, riduzione

dello slancio vitale, di energie, con facile affaticabilità ed esauribilità

psico-fisica, sentimenti d'inadeguatezza, scarsa auto-efficacia e tolleranza

allo stress. Secondo la Dr.ssa med. __________ le condizioni psichiche sono

rimaste tuttavia stazionarie e i disturbi non hanno presentato un'evoluzione

verso un quadro più grave nel senso di un disturbo depressivo maggiore o di

tipo endoreattivo. Per quanto concerne la funzionalità lavorativa gli aspetti

Considerandi

clinici legati al persistere di un disturbo algico associato a uno stato ansiosodepressivo,

seppure di lieve entità, comportano una certa lentezza e discontinuità con

maggiore affaticabilità e conseguente diminuzione del rendimento nella misura

comunque non superiore al 25% a partire da inizio gennaio 2012 per qualsiasi

attività consone con le proprie capacità professionali, nel rispetto delle limitazioni

obiettivate a livello somatico. Rispetto ai criteri di Förster non si rileva la

presenza manifesta di un quadro psicopatologico depressivo di particolare gravità.

Globalmente ritèniamo che l'A. debba essere considerata

totalmente inabile al lavoro dal 2.1.2012 al 22.2.2012 per motivi ginecologici

(in esito d'intervento ginecologico con comporrafia anteriore e posteriore,

visitata il 22.2.2012 Dr. med. __________, atto del 28.9.2012). A partire dal

23.2.2012

vale una capacità lavorativa residua del 70% intesa come rendimento

ridotto sull'arco di una giornata lavorativa piena dove a concorrere a questa

percentuale d'incapacità lavorativa vi sono le problematiche psichiatriche e reumatologiche

che vanno solo parzialmente sommate per adeguatamente riconoscere la maggiore

necessità di pause durante il lavoro, la maggior lentezza, facile

affaticabilità ed esauribilità psico-fisica presentate dall'A.

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Non riteniamo indicati provvedimenti di riqualifica

professionale considerate le deboli competenze scolastiche dell'A.

La Dr.ssa med. __________ ritiene invece indicate delle

misure professionali nel senso di un aiuto-accompagnamento al collocamento,

affinché l'A. possa essere reinserita nel mondo del lavoro in modo adeguato e

concreto. Da considerare che la possibilità di reinserirsi a livello lavorativo

risulta essere utile anche a livello terapeutico, poiché soprattutto in tal

modo l'Assicurata può recuperare la propria sicurezza, autostima, ruolo ed

identità sociale, necessari al proprio equilibrio psicofisico osserva alcuna restrizione.

In un mestiere leggero e adatto l'A. può raggiungere

una capacità lavorativa medico-teorica del 75%, riduzione della capacità

lavorativa prevalentemente per motivi psichiatrici.

Sul piano terapeutico:

- la Dr.ssa med. __________ ritiene che la

continuazione di adeguate cure psichiatriche può ancora influire in modo

favorevole sul decorso con possibilità ancora di evoluzione sul piano terapeutico.

Per un effetto più incisivo ed efficace, risulta indicato un incremento del

dosaggio dell'antidepressivo o considerare eventualmente un cambiamento

terapeutico. Rimane inoltre importante affiancare alla terapia farmacologica un

sostegno psicologico adeguato, più intenso, possibilmente di tipo cognitivo

comportamentale, in modo da poterle fornire il supporto necessario per

affrontare e superare la condizione di stress e di sofferenza soggettiva cui l'A.

è sottoposta, e di guidarla verso un maggior adattamento ed accettazione delle

malattie somatiche di cui risulta essere affetta, migliorare la percezione del

dolore, il senso di autoefficacia nell'affrontarlo, ripristinare una qualità di

vita soddisfacente, e prevenire il rischio di cronicizzazione della patologia

depressiva, o di scompensi psichici gravi;

- sul piano reumatologico il Dr. med. __________

ritiene che non vi siano possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di

salute. Eventuali interventi neurochirurgico sono a suo avviso quasi formalmente

controindicati nella situazione attuale;

- il consulente in neurologia Dr. med. __________

non ha proposte terapeutiche.

10.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato su conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 126/28-30)

La

valutazione del SAM é stata confermata dal dr. __________ nel rapporto finale

SMR del 17 maggio 2013 (doc. AI 127/1-3) il quale, nell’annotazione del 10

dicembre 2013, ha precisato che “(…) ritengo corretto mantenere un

impedimento del 30% anche per un’attività rispettosa dei limiti funzionali dato

che il dr. __________ ritiene un impedimento reumatologico del 25% anche

in’attività leggera, variata (vedi punto 7 pagina 5 della perizia

reumatologica). L’impedimento complessivo vale anche per l’attività di

termineuse che corrisponde pure ai limiti funzionali posti dal perito. (…)”

(doc. AI 132/1).

La

consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale del 5 novembre

2013.

(doc. AI 128/1-2) – avuto

riguardo alla formazione scolastica e professionale (assicurata con nessuna

formazione, analfabeta, precedentemete attiva in una fabbrica di orologi

cessata per malattia e alla ricerca di un lavoro al 100% senza il danno alla salute)

e ritenuto lo stato di salute con i limiti funzionali posti dal SMR –, ha concluso che “(…) l’attuale

attività di ausiliaria di pulizia è esigibile – nel rispetto delle limitazioni

funzionali imposte dal problema di salute – nella misura del 70%. Sono

esigibili anche tutte le attività elencate nella tabella TA1 Svizzera

rispettose delle limitazioni funzionali summenzionate. […] L’A. non presenta

dei presupposti validi per entrare in merito nell’applicazione di PPR volti

all’ottenimento di una formazione ed ad un conseguente recupero della capacità

di guadagno. Se l’A. ne volesse beneficiare, vi sono i presupposti per un aiuto

al collocamento AI. (…)” (doc. AI 128/2).

L’Ufficio

AI – considerate le succitate

risultanze e visto il rapporto concernente le riduzioni al reddito ipotetico da

invalido unitamente alle tabelle allestiti il 10 dicembre 2013 (doc. AI 133/1 e

134/1-3) – con decisione 28

febbraio 2014 ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 143/1-3).

2.7

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125.

V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze

che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento

medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti

di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le succitate conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________

il quale – confermando le valutazioni

del SAM – ha stabilito un’incapacità

lavorativa, tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività

adeguata, del 100% dal 2 gennaio al 22 febbraio 2012 e del 30% dal 23 febbraio

2012.

(cfr. doc. AI 127/1-3).

La

dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 126/1-61) non è stata

validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti

nuove patologie.

In

particolare, il dr. __________, FMH in medicina interna, nella lettera del 9

maggio 2014, non si è confrontato pertinentemente con la perizia del SAM

concludendo, in modo del tutto generico, che “(…) penso infatti che

l’inabilità della paziente raggiunga almeno il 50%. (…)” (IV).

Al

riguardo anche il dr. __________, nell’annotazione del 19 maggio 2014 (IX/bis) – posto che la lettera del 9 maggio 2014

del dr. __________ “(…) contiene unicamente apprezzamenti generici in merito

alla perizia SAM (…)” (IX/bis) –,

ha concluso per una “(…) assenza di nuovi elementi medico-clinici a sostegno

d’una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM. (…)”

(IX/bis).

Quanto

alle censure in merito alle reali possibilità d’impiego va rilevato che il dr. __________

non distingue chiaramente gli aspetti medici, di sua competenza, da quelli che

rientrano invece nei compiti del consulente in integrazione. Per costante

giurisprudenza infatti (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer,

Bundes-gesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue

capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR

1995.

UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,

un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in concreto, questo

è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di

mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella

contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Alla

luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha, nel caso

concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni della consulente in

integrazione (cfr. consid. 2.6) che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente

contestate.

È

inoltre da ritenere che l’assicurata, tenuto conto dell’obbligo di diminuire il

danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b e 400 consid. 4b con i riferimenti ivi citati),

possa ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non

qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una

preparazione professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Ad

esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite

attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure

quello dei servizi dove vi sono mansioni che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali e che non comportano aggravi fisici

e possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività

d’incasso, d’as-semblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la

possibilità anche di variare frequentemente la postura.

Quanto

poi all’assenza di una formazione professionale e alle difficoltà linguistiche,

il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza

federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione,

costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a

causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro

un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari

attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2013.117 del 4

febbraio 2014, consid. 2.9 e riferimenti).

Per

quel che concerne l’età, nel febbraio 2012 – momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 –, allorquando è stata ritenuta abile al

70% in un’attività adeguata, l’insorgente aveva quasi 48 anni. Ella non aveva ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la

giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per

valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto

equilibrato (STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, consid. 4.3.2 e riferimenti).

2.9

In

merito alla valutazione economica, in quanto tale rimasta incontestata, il TCA

rileva quanto segue.

Nel

2012.

(anno in cui è stata inoltrata la nuova domanda di prestazioni oggetto

della presente vertenza) –

partendo da un reddito annuo per il 2002 di fr. 34'950.00 (reddito da valido

considerato nella decisione dell’Ufficio AI del 21 novembre 2003; cfr. doc. AI

75/1-2) aggiornati al 2012 (vedi i rispettivi aumenti annuali riportati nella

tabella allestita il 10 dicembre 2013 sub doc. AI 133/1) – si ottiene un reddito da valido di

fr. 39'709.--.

Nello

stesso anno, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva,

livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 53'810.36 (fr. 4'225.-- [ultimo

dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su 41.7 ore

[cfr. tabella B 9.2 e B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2014, pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a].

Stante

una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata e applicata una

(incontestata) riduzione del 5% – come rettamente fatto (conformemente alla STCA 32.2012.36 del

31.

gennaio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013) dall’Ufficio AI con la risposta di causa (IX) (in correzione

della riduzione del 4% per attività leggere, riconosciuta nel rapporto

concernente le riduzioni al reddito ipotetico da invalido allestito il 10 dicembre

2013.

sub. doc. AI 134/1-3) –, il reddito

da invalido ammonta a fr. 35'783.88 (fr.

53'810.36 moltiplicati per 70% e ridotti del 5% = fr. 35'783.88).

Ritenuti

un reddito da valido di fr. 39'709.00 e da invalido di fr. 35'783.88,

si ottiene un grado d’invalidità del 10% ([39'709.00 - 35'783.88]

x 100 : 39'709.00 = 9.88% arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita

d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

A

titolo abbondanziale va osservato che anche volendo ritenere, per pura ipotesi

di lavoro, un’incapacità al lavoro del 50% come indicato dal dr. __________

(cfr. consid. 1.3), il grado d’invalidità sarebbe inferiore a quello

pensionabile del 40%. Infatti, in questa evenienza, il reddito da invalido ammonterebbe

a fr. 25'559.92 (fr. 53'810.36 moltiplicati

per 50% e ridotti del 5% = fr. 25'559.92) e il grado d’invalidità ammonterebbe

al 36% ([39'709.00 - 25'559.92] x 100 : 39'709.00 = 35.63%

arrotondato al 36%).

In

merito al diritto a provvedimenti professionali va rilevato quanto segue.

Circa

il diritto ad una riformazione professionale (art. 17 LAI) la consulente in

integrazione ha concluso che “(…) L’A. non presenta dei presupposti validi

per entrare in merito nell’appli-cazione di PPR volti all’ottenimento di una

formazione ed ad un conseguente recupero della capacità di guadagno. (…)”

(doc. AI 128/2) e i periti del SAM hanno rilevato che “(…) non riteniamo

indicati provvedimenti di riqualifica professionale considerate le deboli

competenze scolastiche dell’A. (…)” (doc. AI 126/29). Questa valutazione

può essere fatta propria dal TCA ritenuto oltretutto che il grado d’invalidità

(10%) non raggiunge la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF

124.

V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione

professionale (STFA I 237/00 del 20 luglio 2002 consid. 3 con riferimenti).

Quanto

al diritto ad un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI, lo stesso è

stato riconosciuto all’insorgente –

“(…) infine, si ricorda all’assicurata – come del resto già precisato

dall’amministrazione a pagina 2 della decisione qui impugnata – che la stessa

ha diritto ad un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI, vale a dire ad un

sostegno attivo ed una consulenza da parte dell’UAI nella ricerca di un posto

di lavoro confacente al suo stato di salute (…)” (IX) – e l’Ufficio AI sta procedendo

conformemente al citato disposto (cfr. la convocazione del 16 maggio 2014 per

un incontro circa gli aspetti professionali sub doc. AI 151/1-2).

2.10

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha

negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

Il

ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti