32.2014.44
Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultanze della perizia SAM e quelle economiche, a ragione l'Ufficio AI non ha concesso il diritto a una rendita. Confermato il rifiuto a una riformazione profe
20 gennaio 2015Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2014.44
FS/sc
Lugano
20 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 28 febbraio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1964, da ultimo attiva quale addetta alle pulizie presso
l’amministrazione cantonale (doc. AI 112/1-7), nel mese di gennaio 1999 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 2/1-7).
Con
decisione del 6 aprile 1999 (doc. AI 10/1-2), cresciuta incontestata in giudicato,
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto non adempiuto il
termine di carenza.
Nel
mese di agosto 1999 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 12/1-7).
Con
decisione su opposizione del 20 ottobre 2004, cresciuta incontestata in
giudicato – sulla base della perizia
pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 23 gennaio 2001 (doc.
AI 33/1-17) e della valutazione del 12 novembre 2003 del consulente in
integrazione professionale (doc. AI 71/1-11) –,
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità
inferiore a quello pensionabile del 40% e non ritenendo apprezzabilmente
migliorabile la residua capacità di guadagno mediante provvedimenti reintegrativi
d’ordine professionale (doc. AI 87/1-5).
L’Ufficio
AI, con decisione del 14 luglio 2009 (doc. AI 99/2), preavvisata il 4 giugno
2009 (doc. AI 91/1-2) e cresciuta incontestata in giudicato, non è entrato nel
merito della nuova domanda di prestazioni del maggio 2009 (doc. AI 90/1-8).
1.2. Nel
luglio 2012, tramite il __________, l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda
di prestazioni (doc. AI 100/1 e 101/1-6) nella quale l’Ufficio AI – vista l’annotazione del 20 settembre 2012
del medico SMR dr. __________ (doc. AI 109/1) –
è entrato nel merito.
Con
decisione del 28 febbraio 2014, preavvisata l’11 dicembre 2013 (doc. AI 135/1-3)
e oggetto della presente vertenza –
sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 14 maggio 2013 (doc. AI
126/1-61), del rapporto finale del 17 maggio e dell’annotazione del 10 dicembre
2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 127/1-3 e 132/1), della valutazione
del 5 novembre 2013 della consulente in integrazione professionale (doc. AI
128/1-2) e del rapporto concernente le riduzioni al reddito ipotetico da
invalido unitamente alle tabelle allestiti il 10 dicembre 2013 (doc. AI 133/1 e
134/1-3) –, l’Ufficio AI ha negato
il diritto a prestazioni (doc. AI 143/1-3).
1.3. Con
il ricorso qui in oggetto – vedi
lo scritto del 26 marzo 2014 del dr. __________ (I) completato (dopo i decreti
del 1. aprile e dell’8 maggio 2014 del vicepresidente del TCA; II e III) dalla
lettera del 9 maggio 2014 dello stesso sanitario (IV) che, con ulteriore
scritto del 19 maggio 2014, ha precisato di aver solo supportato la paziente
viste le difficoltà linguistiche ma di non rappresentarla (VII) – l’assicurata ha sostenuto di essere
inabile al lavoro almeno al 50% e contestato la sua reintegrabilità in un’altra
attività rispetto a quella di addetta alle pulizie esercitata presso
l’amministrazione cantonale.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI –
osservato, in particolare che “(…) nulla muta ai fini del giudizio neanche
avuto riguardo allo scritto del 9.5.2014 del curante Dr. __________ (doc. IV
incarto TCA). In effetti, il Dr. __________ del SMR dell’AI – mediante
l’allegata annotazione del 19.5.2014 – ha osservato quanto segue: “(…) Valutazione: assenza di nuovi elementi medico-clinici
a sostegno d’una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM”.
(…)” (IX) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.5. L’assicurata,
pur avendo la possibilità di presentare eventuali altri mezzi di prova
rispettivamente di formulare osservazioni scritte sull’annotazione del 19
maggio 2014 del dr. __________ (X), è rimasta silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b;
DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (STF
9C_80/2013 del 18 settembre 2013, consid. 3.2).
In
tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87 segg. OAI;
Pratique VSI 1999, pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevi-sionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Al
riguardo nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce
per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione
di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di
un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita
interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv.
1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno
per analogia.
L’art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.6. Nella
fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI è entrato
nel merito della nuova domanda di prestazioni del mese di luglio 2012.
L’amministrazione,
vista la valutazione del 26 ottobre 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
119/1-2), ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI
120/1-3 e 122/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare del 14 maggio 2013 (doc. AI 126/1-61) risulta che i
periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche
esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________)
e neurologica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2).
Disturbo algico cronico associato con fattori
psicologici e con una condizione medica generale (DSM-IV; F 45.4)
Sindrome lombospondologena cronica:
- spondilosi di L4 con listesi grado I;
- discopatia L4-L5 e L5-S1;
- avanzata osteocondrosi L4-L5, osteocondrosi di
media importanza L5-S1, progressione delle alterazioni degenerative rispetto al
2001;
- assenza di instabilità;
- assenza di progressione della spondilolistesi
dal 1998.
Sindrome cervicospondilogena recidivante:
- osteocondrosi C5-C6 e C6-C7 senza neuro
compressione.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Piedi leggermente piatti (volta longitudinale)
- fasciite plantare a ds.
Sindrome algica cronica diffusa alla colonna vertebrale
e agli arti, non spiegata da patologia neurologica.
Cefalee croniche di tipo misto, principalmente tensive
con possibile associata emicrania senz’aura.
(…)" (doc. AI 126/19-20)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) La
capacità [ndr. recte: l’incapacità] lavorativa medico-teorica dell’A.
nel suo ultimo impiego di ausiliaria di pulizia viene valutata nella misura del
30% intesa come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa
completa. Abile al lavoro come casalinga nella misura del 100. (…)” (doc.
AI 126/27), il SAM ha concluso:
"
(…)
8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le limitazioni constatate si situano nella sfera
reumatologica e psichiatrica mentre dal lato neurologico il nostro consulente
Dr. med. __________ non ha evidenziato patologie che riducono la capacità lavorativa
dell'A.
Sul piano reumatologico il nostro consulente Dr. med. __________
ritiene che rispetto alla sua valutazione del 2001 la situazione sia
sostanzialmente invariata da un punto di visita dell'apparato locomotore. Dal
punto di vista reumatologico teorico come ausiliaria di pulizia, attività
leggera che può comportare a volte qualche compito mediamente pesante, attività
generalmente variata e generalmente eseguibile in modo ergonomico (l'A. si
occupa attualmente della pulizia di scuole) l'A. risulta abile al lavoro a
tempo pieno ma con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%. Nella
prognosi non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. La
diminuzione della capacità lavorativa per motivi reumatologici è dovuta alle
alterazioni degenerative lombari e cervicali. La problematica limita lavori
pesanti e mediamente pesanti, lavori che richiedano movimenti molto ripetitivi
di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni statiche
eccessivamente prolungate senza possibilità di sgranchirsi almeno una volta
all'ora per pochi minuti e posizioni molto in ergonomiche e prolungate. Questa
valutazione della capacità lavorativa risale al 15.1.2001 a tutt'oggi.
La valutazione psichiatrica della Dr.ssa med. __________
ha permesso di evidenziare la presenza di una sindrome mista ansiosodepressiva,
un disturbo algico cronico associato con fattori psicologici e con una
condizione medica generale. Le manifestazioni cliniche predominanti sono
caratterizzate da un sentimento di riduzione del tono dell'umore, della
capacità di provare piacere, interessi, ansia, alterazioni del sonno, riduzione
dello slancio vitale, di energie, con facile affaticabilità ed esauribilità
psico-fisica, sentimenti d'inadeguatezza, scarsa auto-efficacia e tolleranza
allo stress. Secondo la Dr.ssa med. __________ le condizioni psichiche sono
rimaste tuttavia stazionarie e i disturbi non hanno presentato un'evoluzione
verso un quadro più grave nel senso di un disturbo depressivo maggiore o di
tipo endoreattivo. Per quanto concerne la funzionalità lavorativa gli aspetti
Considerandi
clinici legati al persistere di un disturbo algico associato a uno stato ansiosodepressivo,
seppure di lieve entità, comportano una certa lentezza e discontinuità con
maggiore affaticabilità e conseguente diminuzione del rendimento nella misura
comunque non superiore al 25% a partire da inizio gennaio 2012 per qualsiasi
attività consone con le proprie capacità professionali, nel rispetto delle limitazioni
obiettivate a livello somatico. Rispetto ai criteri di Förster non si rileva la
presenza manifesta di un quadro psicopatologico depressivo di particolare gravità.
Globalmente ritèniamo che l'A. debba essere considerata
totalmente inabile al lavoro dal 2.1.2012 al 22.2.2012 per motivi ginecologici
(in esito d'intervento ginecologico con comporrafia anteriore e posteriore,
visitata il 22.2.2012 Dr. med. __________, atto del 28.9.2012). A partire dal
23.2.2012
vale una capacità lavorativa residua del 70% intesa come rendimento
ridotto sull'arco di una giornata lavorativa piena dove a concorrere a questa
percentuale d'incapacità lavorativa vi sono le problematiche psichiatriche e reumatologiche
che vanno solo parzialmente sommate per adeguatamente riconoscere la maggiore
necessità di pause durante il lavoro, la maggior lentezza, facile
affaticabilità ed esauribilità psico-fisica presentate dall'A.
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Non riteniamo indicati provvedimenti di riqualifica
professionale considerate le deboli competenze scolastiche dell'A.
La Dr.ssa med. __________ ritiene invece indicate delle
misure professionali nel senso di un aiuto-accompagnamento al collocamento,
affinché l'A. possa essere reinserita nel mondo del lavoro in modo adeguato e
concreto. Da considerare che la possibilità di reinserirsi a livello lavorativo
risulta essere utile anche a livello terapeutico, poiché soprattutto in tal
modo l'Assicurata può recuperare la propria sicurezza, autostima, ruolo ed
identità sociale, necessari al proprio equilibrio psicofisico osserva alcuna restrizione.
In un mestiere leggero e adatto l'A. può raggiungere
una capacità lavorativa medico-teorica del 75%, riduzione della capacità
lavorativa prevalentemente per motivi psichiatrici.
Sul piano terapeutico:
- la Dr.ssa med. __________ ritiene che la
continuazione di adeguate cure psichiatriche può ancora influire in modo
favorevole sul decorso con possibilità ancora di evoluzione sul piano terapeutico.
Per un effetto più incisivo ed efficace, risulta indicato un incremento del
dosaggio dell'antidepressivo o considerare eventualmente un cambiamento
terapeutico. Rimane inoltre importante affiancare alla terapia farmacologica un
sostegno psicologico adeguato, più intenso, possibilmente di tipo cognitivo
comportamentale, in modo da poterle fornire il supporto necessario per
affrontare e superare la condizione di stress e di sofferenza soggettiva cui l'A.
è sottoposta, e di guidarla verso un maggior adattamento ed accettazione delle
malattie somatiche di cui risulta essere affetta, migliorare la percezione del
dolore, il senso di autoefficacia nell'affrontarlo, ripristinare una qualità di
vita soddisfacente, e prevenire il rischio di cronicizzazione della patologia
depressiva, o di scompensi psichici gravi;
- sul piano reumatologico il Dr. med. __________
ritiene che non vi siano possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di
salute. Eventuali interventi neurochirurgico sono a suo avviso quasi formalmente
controindicati nella situazione attuale;
- il consulente in neurologia Dr. med. __________
non ha proposte terapeutiche.
10.
OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato su conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 126/28-30)
La
valutazione del SAM é stata confermata dal dr. __________ nel rapporto finale
SMR del 17 maggio 2013 (doc. AI 127/1-3) il quale, nell’annotazione del 10
dicembre 2013, ha precisato che “(…) ritengo corretto mantenere un
impedimento del 30% anche per un’attività rispettosa dei limiti funzionali dato
che il dr. __________ ritiene un impedimento reumatologico del 25% anche
in’attività leggera, variata (vedi punto 7 pagina 5 della perizia
reumatologica). L’impedimento complessivo vale anche per l’attività di
termineuse che corrisponde pure ai limiti funzionali posti dal perito. (…)”
(doc. AI 132/1).
La
consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale del 5 novembre
2013.
(doc. AI 128/1-2) – avuto
riguardo alla formazione scolastica e professionale (assicurata con nessuna
formazione, analfabeta, precedentemete attiva in una fabbrica di orologi
cessata per malattia e alla ricerca di un lavoro al 100% senza il danno alla salute)
e ritenuto lo stato di salute con i limiti funzionali posti dal SMR –, ha concluso che “(…) l’attuale
attività di ausiliaria di pulizia è esigibile – nel rispetto delle limitazioni
funzionali imposte dal problema di salute – nella misura del 70%. Sono
esigibili anche tutte le attività elencate nella tabella TA1 Svizzera
rispettose delle limitazioni funzionali summenzionate. […] L’A. non presenta
dei presupposti validi per entrare in merito nell’applicazione di PPR volti
all’ottenimento di una formazione ed ad un conseguente recupero della capacità
di guadagno. Se l’A. ne volesse beneficiare, vi sono i presupposti per un aiuto
al collocamento AI. (…)” (doc. AI 128/2).
L’Ufficio
AI – considerate le succitate
risultanze e visto il rapporto concernente le riduzioni al reddito ipotetico da
invalido unitamente alle tabelle allestiti il 10 dicembre 2013 (doc. AI 133/1 e
134/1-3) – con decisione 28
febbraio 2014 ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 143/1-3).
2.7
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125.
V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze
che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento
medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti
di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi
deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le succitate conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________
il quale – confermando le valutazioni
del SAM – ha stabilito un’incapacità
lavorativa, tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra attività
adeguata, del 100% dal 2 gennaio al 22 febbraio 2012 e del 30% dal 23 febbraio
2012.
(cfr. doc. AI 127/1-3).
La
dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 126/1-61) non è stata
validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti
nuove patologie.
In
particolare, il dr. __________, FMH in medicina interna, nella lettera del 9
maggio 2014, non si è confrontato pertinentemente con la perizia del SAM
concludendo, in modo del tutto generico, che “(…) penso infatti che
l’inabilità della paziente raggiunga almeno il 50%. (…)” (IV).
Al
riguardo anche il dr. __________, nell’annotazione del 19 maggio 2014 (IX/bis) – posto che la lettera del 9 maggio 2014
del dr. __________ “(…) contiene unicamente apprezzamenti generici in merito
alla perizia SAM (…)” (IX/bis) –,
ha concluso per una “(…) assenza di nuovi elementi medico-clinici a sostegno
d’una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM. (…)”
(IX/bis).
Quanto
alle censure in merito alle reali possibilità d’impiego va rilevato che il dr. __________
non distingue chiaramente gli aspetti medici, di sua competenza, da quelli che
rientrano invece nei compiti del consulente in integrazione. Per costante
giurisprudenza infatti (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer,
Bundes-gesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare
in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il
TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,
l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue
capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR
1995.
UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno,
un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in concreto, questo
è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di
mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella
contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Alla
luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha, nel caso
concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni della consulente in
integrazione (cfr. consid. 2.6) che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente
contestate.
È
inoltre da ritenere che l’assicurata, tenuto conto dell’obbligo di diminuire il
danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b e 400 consid. 4b con i riferimenti ivi citati),
possa ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non
qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una
preparazione professionale specifica, ma possono essere esercitate dopo una
semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Ad
esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite
attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure
quello dei servizi dove vi sono mansioni che non presuppongono
particolari attitudini intellettuali e che non comportano aggravi fisici
e possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività
d’incasso, d’as-semblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la
possibilità anche di variare frequentemente la postura.
Quanto
poi all’assenza di una formazione professionale e alle difficoltà linguistiche,
il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza
federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione,
costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a
causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro
un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari
attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2013.117 del 4
febbraio 2014, consid. 2.9 e riferimenti).
Per
quel che concerne l’età, nel febbraio 2012 – momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 –, allorquando è stata ritenuta abile al
70% in un’attività adeguata, l’insorgente aveva quasi 48 anni. Ella non aveva ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la
giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per
valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto
equilibrato (STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, consid. 4.3.2 e riferimenti).
2.9
In
merito alla valutazione economica, in quanto tale rimasta incontestata, il TCA
rileva quanto segue.
Nel
2012.
(anno in cui è stata inoltrata la nuova domanda di prestazioni oggetto
della presente vertenza) –
partendo da un reddito annuo per il 2002 di fr. 34'950.00 (reddito da valido
considerato nella decisione dell’Ufficio AI del 21 novembre 2003; cfr. doc. AI
75/1-2) aggiornati al 2012 (vedi i rispettivi aumenti annuali riportati nella
tabella allestita il 10 dicembre 2013 sub doc. AI 133/1) – si ottiene un reddito da valido di
fr. 39'709.--.
Nello
stesso anno, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva,
livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 53'810.36 (fr. 4'225.-- [ultimo
dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su 41.7 ore
[cfr. tabella B 9.2 e B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2014, pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a].
Stante
una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata e applicata una
(incontestata) riduzione del 5% – come rettamente fatto (conformemente alla STCA 32.2012.36 del
31.
gennaio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013) dall’Ufficio AI con la risposta di causa (IX) (in correzione
della riduzione del 4% per attività leggere, riconosciuta nel rapporto
concernente le riduzioni al reddito ipotetico da invalido allestito il 10 dicembre
2013.
sub. doc. AI 134/1-3) –, il reddito
da invalido ammonta a fr. 35'783.88 (fr.
53'810.36 moltiplicati per 70% e ridotti del 5% = fr. 35'783.88).
Ritenuti
un reddito da valido di fr. 39'709.00 e da invalido di fr. 35'783.88,
si ottiene un grado d’invalidità del 10% ([39'709.00 - 35'783.88]
x 100 : 39'709.00 = 9.88% arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita
d’invalidità (cfr. consid. 2.3).
A
titolo abbondanziale va osservato che anche volendo ritenere, per pura ipotesi
di lavoro, un’incapacità al lavoro del 50% come indicato dal dr. __________
(cfr. consid. 1.3), il grado d’invalidità sarebbe inferiore a quello
pensionabile del 40%. Infatti, in questa evenienza, il reddito da invalido ammonterebbe
a fr. 25'559.92 (fr. 53'810.36 moltiplicati
per 50% e ridotti del 5% = fr. 25'559.92) e il grado d’invalidità ammonterebbe
al 36% ([39'709.00 - 25'559.92] x 100 : 39'709.00 = 35.63%
arrotondato al 36%).
In
merito al diritto a provvedimenti professionali va rilevato quanto segue.
Circa
il diritto ad una riformazione professionale (art. 17 LAI) la consulente in
integrazione ha concluso che “(…) L’A. non presenta dei presupposti validi
per entrare in merito nell’appli-cazione di PPR volti all’ottenimento di una
formazione ed ad un conseguente recupero della capacità di guadagno. (…)”
(doc. AI 128/2) e i periti del SAM hanno rilevato che “(…) non riteniamo
indicati provvedimenti di riqualifica professionale considerate le deboli
competenze scolastiche dell’A. (…)” (doc. AI 126/29). Questa valutazione
può essere fatta propria dal TCA ritenuto oltretutto che il grado d’invalidità
(10%) non raggiunge la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF
124.
V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione
professionale (STFA I 237/00 del 20 luglio 2002 consid. 3 con riferimenti).
Quanto
al diritto ad un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI, lo stesso è
stato riconosciuto all’insorgente –
“(…) infine, si ricorda all’assicurata – come del resto già precisato
dall’amministrazione a pagina 2 della decisione qui impugnata – che la stessa
ha diritto ad un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI, vale a dire ad un
sostegno attivo ed una consulenza da parte dell’UAI nella ricerca di un posto
di lavoro confacente al suo stato di salute (…)” (IX) – e l’Ufficio AI sta procedendo
conformemente al citato disposto (cfr. la convocazione del 16 maggio 2014 per
un incontro circa gli aspetti professionali sub doc. AI 151/1-2).
2.10
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha
negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
Il
ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti