32.2014.45
Rifiuto rendita. Rinvio degli atti per accertamenti medici proposto dall'Ufficio AI e avvallati dall'assicurato ricorrente
24 novembre 2014Italiano8 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.45
BS
Lugano
24 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 aprile 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 11 marzo 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che
- RI
1, classe 1981, nell’aprile 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti per una problematica al ginocchio destro a seguito di un infortunio occorsogli
nell’ottobre 2012 (doc. AI 2);
-
raccolta la necessaria documentazione medica ed economica, con decisione 11 marzo
2014 (preavvisata il 31 gennaio 2014) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni per assenza di un grado d’invalidità pensionabile. Infatti, ritenuto
l’assicurato inabile al 100% nella sua abituale attività di gessatore, ma
pienamente abile in altre attività, dal raffronto dei redditi è risultato un grado
d’invalidità del 13%. Contestualmente è stato riconosciuto un aiuto al collocamento
(doc. AI 57);
- contro
suddetta decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA, facendo presente che
in data 6 maggio 2014 si sarebbe sottoposto ad una visita approfondita presso
la Clinica universitaria __________ e chiedendo “ di rinviare la decisione
dopo aver preso atto della documentazione medica aggiornata” (I). A seguito
del decreto di completazione 10 aprile 2014 del Vicepresidente del TCA, con
scritto 15 aprile 2014 il medico curante del ricorrente, dopo aver prodotto alcuni
atti medici, ha chiesto una proroga per la presentazione di una concisa es-posizione
dei fatti e la motivazione del ricorso (III), proroga di 10 giorni concessa da
questa Corte, con l’avvertimento che tale termine non potrà essere prolungato
(IV). Con scritti 6 e 8 maggio 2014 il ricorrente, facendo presente che si
dovrà recare nuovamente alla Clinica __________, ha chiesto di tenere in
sospeso la procedura (VI);
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevato che l’assicurato ha subìto il 27 luglio
Fatti
2013 un nuovo infortunio al ginocchio destro che lo rende tuttora inabile al
lavoro, chiede il rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori
accertamenti. In particolare osserva che “… solo dopo aver proceduto al
complemento istruttorio di cui sopra aggiornando e prendendo visione
dell’intero dossier infortunistico come pure della (nuova) visita che verrà
effettuata presso la Uniklinik __________ (…) e sottoponendo il tutto – per
esame – al Servizio medico regionale dell’AI, l’amministrazione potrà pronunciarsi
in merito alla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato il 4 aprile 2013” (X);
-
interpellato dal TCA in merito alla succitata proposta, in data 7 luglio 2014
il medico curante ha inviato via fax il rapporto relativo alla visita 5 giugno
2014 presso la Clinica __________ (XIII);
-
con osservazioni 10 luglio 2014 l’Ufficio AI rileva che il suddetto rapporto
verrà considerato in occasione della rivalutazione medica da parte del SMR
(XV);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni dell’assicurato;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]
almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
Considerandi
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di
cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.
84). Per l’art. 29 cpv. 1
LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;.
- nel
caso concreto questo TCA concorda con la proposta di rinvio formulata
dall’Ufficio AI;
- in
particolare l’amministrazione dovrà valutare gli esiti del (secondo) infortunio
subito il 21 luglio 2013, quindi prima dell’emissione della decisione contestata
che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del
giudice (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), tenendo anche
conto del recente rapporto della Clinica __________;
- nella
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché proceda ad una valutazione definitiva ed aggiornata
dello stato valetudinario dell’assicurato susseguente l’infortunio del luglio
2013, se del caso accompagnato da ulteriori accertamenti d’ordine medico e/o economici.
Dopo di che, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una
nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso é accolto.
§
La decisione 11 marzo 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai
considerandi e renda una nuova decisione.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti