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Decisione

32.2014.45

Rifiuto rendita. Rinvio degli atti per accertamenti medici proposto dall'Ufficio AI e avvallati dall'assicurato ricorrente

24 novembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2013 un nuovo infortunio al ginocchio destro che lo rende tuttora inabile al

lavoro, chiede il rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori

accertamenti. In particolare osserva che “… solo dopo aver proceduto al

complemento istruttorio di cui sopra aggiornando e prendendo visione

dell’intero dossier infortunistico come pure della (nuova) visita che verrà

effettuata presso la Uniklinik __________ (…) e sottoponendo il tutto – per

esame – al Servizio medico regionale dell’AI, l’amministrazione potrà pronunciarsi

in merito alla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato il 4 aprile 2013” (X);

-

interpellato dal TCA in merito alla succitata proposta, in data 7 luglio 2014

il medico curante ha inviato via fax il rapporto relativo alla visita 5 giugno

2014 presso la Clinica __________ (XIII);

-

con osservazioni 10 luglio 2014 l’Ufficio AI rileva che il suddetto rapporto

verrà considerato in occasione della rivalutazione medica da parte del SMR

(XV);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;

STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

- oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni dell’assicurato;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI

l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione

(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]

almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

Considerandi

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di

cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.

84). Per l’art. 29 cpv. 1

LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA;.

- nel

caso concreto questo TCA concorda con la proposta di rinvio formulata

dall’Ufficio AI;

- in

particolare l’amministrazione dovrà valutare gli esiti del (secondo) infortunio

subito il 21 luglio 2013, quindi prima dell’emissione della decisione contestata

che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del

giudice (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), tenendo anche

conto del recente rapporto della Clinica __________;

- nella

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

- nel

caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione, affinché proceda ad una valutazione definitiva ed aggiornata

dello stato valetudinario dell’assicurato susseguente l’infortunio del luglio

2013, se del caso accompagnato da ulteriori accertamenti d’ordine medico e/o economici.

Dopo di che, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una

nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso é accolto.

§

La decisione 11 marzo 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai

considerandi e renda una nuova decisione.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti