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Decisione

32.2014.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 marzo 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l'Ufficio AI ha compensato le rendite

arretrate (periodo 1° ottobre 2012 – 31 dicembre 2013) spettanti all'assicurata

con le indennità giornaliere per malattia versate in eccesso (causa sovraindennizzo)

da __________ nel medesimo periodo.

2.3. Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né

costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per

l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni

dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

a.

al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se

questi versano anticipi;

b.

a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art.

85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito

che:

" 1 I datori

di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le

malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di

responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di

una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono

esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e

fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista

dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far

valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto

all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione

dell'Ufficio AI.

2 Sono

considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3 Gli

arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato

anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono

stati forniti."

Va

qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza

equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve

riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid.

8.3 con riferimenti).

La

citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA

(SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in

vigore il 1° gennaio 2008.

Le

cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 DR delle Direttive concernenti le

rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità federale, edite dall'UFAS, stato 01.01.2010, prevedono

quanto segue:

" (…)

1065 Sont considérées comme prestations susceptibles

d'être resti tuées directement au tiers ayant fait des avances:

1066 - celles librement consenties dans l'attente

de versement d'une

rente, que l'assuré a obtenues sous réserve de

remboursement, et moyennant l'accord écrit de sa part selon lequel les

paiements rétroactifs peuvent s'effectuer directement en mains du tiers les ayant

consentis;

1067 - celles intervenues contractuellement

ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans

équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente.

(A cet égard, une clause de sur-assurance seule découlant d'un contrat ou de la

loi ne suffit toutefois pas).

1068 Font partie des prestations

contractuelles notamment celles qui sont versées sur la base des conditions

générales d'une assurance collective pour des indemnités journalières, celles

Considerandi

qui interviennent dans le cadre de l'assurance-accidents dans le domaine surobligatoire

ou sur la base des statuts d'une caisse de pension. Font partie des prestations

fournies en vertu d'une obligation légale notamment celles de l'aide sociale

publique." (Sottolineatura del redattore).

Le cifre marginali 10069 e 10070

DR hanno il seguente tenore:

" L'accord écrit de l'assuré(e) est nécessaire

dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition

expresse stipulant un droit d'obtenir le remboursement des avances directement

de l'AVS ou de l'AI.

Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la

caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances.

Il est préférable qu'il procède à cette annonce par le biais de la formule

318.183

(VSI 1993, p. 89)."

2.4

Nel

caso in esame, è incontestato che l’assicurata, in attesa della decisione di

rendita AI, abbia ricevuto dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2013 (periodo della

compensazione) da parte di __________ delle indennità giornaliere per malattia

ai sensi della LCA per complessivi fr. 76'319.--. Lo si deduce dal formulario

“Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI”, compilato il 16 dicembre

2013.

dall’assicuratore (doc. Cassa 63) ed ammesso dall’assicurata stessa nello

scritto 17 gennaio 2014 all’assicuratore (doc. Cassa 57).

Con

il menzionato formulario la __________ ha chiesto all’Ufficio AI di compensare

le rendite arretrate AI relative al succitato periodo con indennità di perdita

di guadagno per complessivi fr. 23'157.-- (doc. Cassa 63).

Per

quel che concerne l’inequivocabile diritto di __________ al rimborso nei

confronti dell’AI, l’art. 11.3 (sovrassicurazione) delle Condizioni generali

dell’Assicurazione malattia individuale di libero passaggio, edizione 1° giugno

2010, prevede:

"

Qualora gli enti d’assicurazione

sociali qui sopra elencati (tra cui l’assicurazione invalidità elencata

all’art. 11.1 delle CGA; ndr), versino retroattivamente le loro prestazioni, la

persona assicurata riconosce alla __________ il diritto di recuperare

direttamente presso questi enti la parte delle loro prestazioni che, sommate

agli importi versati dalla __________, supera l’indennità giornaliera

assicurata” Quanto al diritto inequivocabile diritto al rimborso nei confronti

dell’AI, Come risulta dallo scritto “ (doc. Cassa 71 = doc. A4).

Analogamente

alla succitata normativa contrattuale, la “Dichiarazione di malattia - Assicurazione

perdita di salario”, punto no. 12 concernente la sovrassicurazione, ha il seguente

tenore:

"

in conformità alle condizioni contrattuali,

l'assicurato(a) riconosce alla __________ il diritto di ricuperare in tutto o

in parte direttamente presso gli istituti d'assicurazione sociale (Al,

previdenza professionale, assicurazione infortuni secondo LAINF, assicurazione

disoccupazione, assicurazione militare federale) le prestazioni da essi

accordate e che, addizionate agli importi versati dalla __________, supererebbero

il 100% del salario che avrebbe ricevuto se non fosso stato incapace al lavoro

a causa di malattia”.

Tale

dichiarazione è stata firmata dall’assicurata il 12 giugno 2012 (doc. Cassa

101).

Accertate

quindi la corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita ed il periodo

di indennità giornaliere versate in eccesso, l’importo massimo da porre in

compensazione (pari all’ammontare delle rendite arretrate), nonché il diritto

di __________ di chiedere il rimborso, l’Ufficio AI ha proceduto al versamento

di fr. 23'157.--.

Con

il presente ricorso la ricorrente contesta il diritto dell’as-sicuratore a porre

in compensazione le rendite AI arretrate con le indennità giornaliere versate, sostenendo

che la sua polizza è retta dalle CGA del luglio 2007 (cfr. doc. A4), il cui art.

8.7

dispone che nel caso di assicurazione di somme – quale sarebbe la sua – la

norma sulla sovrassicurazione (cfr. art. 8.5) non è applicabile (doc. A2).

Parimenti contestato è l’ammontare dell’importo posto in compensazione. In

effetti, allegato al ricorso vi è una corrispondenza tra la ricorrente e

l’assicuratore riguardante l’ammontare del credito da sovrassicurazione (doc. A10),

il cui importo è stato da ultimo confermato dalla __________ con scritto 14

aprile 2014 (in quella lettera l’assicuratore ha fra l’altro contestato che si

tratta di un’assicurazione di somme, facendo inoltre presente di rinunciare a

chiedere la restituzione d’indennità giornaliere versate ma non dovute; doc.

Cassa 1).

Occorre

qui precisare che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare delle

indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione, rispettivamente

il calcolo della sovrassicurazione non possono essere oggetto della presente vertenza.

Infatti, in caso di litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di

restituzione derivante dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si

tratti di crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona

assicurata fare valere la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore

interessato (cfr. SZS 2014 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF

9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento

diretto nei conforti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente

le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto

in restituzione dall’assicuratore (STF 9C.287/2014 citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I

296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2).

In

queste circostanze, dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis

OAI (cfr. art. 11.3 delle CGA e la dichiarazione 12 giugno 2012) è dato e quindi

il versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI merita conferma.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti