32.2014.46
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17 marzo 2015Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.46
BS
Lugano
17 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 aprile 2014 di
RI 1
contro
le decisioni del 7 marzo 2014 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
due singole decisioni 7 marzo 2014 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1953, al
beneficio di un quarto di rendita di fr. 451.-- mensili dal 1° ottobre 2012, aumentata
a rendita intera di fr. 1'817.-- mensili dal 1° gennaio 2013. Le rendite
arretrate sono state compensate con fr. 23'157.-- rivendicati da __________ (in
seguito: __________) a titolo d’indennità giornaliere in caso di malattia ai
sensi della LCA (doc. AI 199 e 200; per le motivazioni cfr. doc. AI 195).
Con
opposizione 17 marzo 2014 all’Ufficio AI l’assicurata ha contestato la
succitata compensazione, più precisamente l’ammontare del credito fatto valere
dall’assicuratore, allegando diversa documentazione (doc. AI 202).
Informata
con scritto 31 marzo 2014 che nell’ambito dell’as- sicurazione invalidità vi è
unicamente il ricorso presso il TCA, l’amministrazione ha chiesto
all’assicurata di confermare l’in- tenzione di mantenere o di ritirare il
ricorso, avvisandola che in caso affermativo l’istanza sarebbe stata trasmessa
per competenza all’autorità di ricorso (doc. AI 204).
1.2. Con
ricorso 8 aprile 2014 l’assicurata, senza aver risposto all’amministrazione, ha
impugnato direttamente al TCA le decisioni amministrative, contestando sia il
diritto che l’importo posto in compensazione con le rendite arretrate.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso
e la conferma della compensazione effettuatta, rilevando di aver proceduto
conformemente alle disposizioni in vigore.
1.4. Il
20 maggio 2014 la ricorrente ha sostanzialmente confermato il ricorso (VIII),
mentre, su richiesta del TCA, con scritto 27 maggio 2014 l’Ufficio AI ha fatto
presente di non avere osservazioni in merito (X).
considerando in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l'Ufficio AI ha compensato le rendite
arretrate (periodo 1° ottobre 2012 – 31 dicembre 2013) spettanti all'assicurata
con le indennità giornaliere per malattia versate in eccesso (causa sovraindennizzo)
da __________ nel medesimo periodo.
2.3. Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né
costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per
l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni
dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
a.
al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se
questi versano anticipi;
b.
a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art.
85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito
che:
" 1 I datori
di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le
malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e
fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto
all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione
dell'Ufficio AI.
2 Sono
considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3 Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti."
Va
qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza
equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve
riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid.
8.3 con riferimenti).
La
citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA
(SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in
vigore il 1° gennaio 2008.
Le
cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 DR delle Direttive concernenti le
rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità federale, edite dall'UFAS, stato 01.01.2010, prevedono
quanto segue:
" (…)
1065 Sont considérées comme prestations susceptibles
d'être resti tuées directement au tiers ayant fait des avances:
1066 - celles librement consenties dans l'attente
de versement d'une
rente, que l'assuré a obtenues sous réserve de
remboursement, et moyennant l'accord écrit de sa part selon lequel les
paiements rétroactifs peuvent s'effectuer directement en mains du tiers les ayant
consentis;
1067 - celles intervenues contractuellement
ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans
équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente.
(A cet égard, une clause de sur-assurance seule découlant d'un contrat ou de la
loi ne suffit toutefois pas).
1068 Font partie des prestations
contractuelles notamment celles qui sont versées sur la base des conditions
générales d'une assurance collective pour des indemnités journalières, celles
Considerandi
qui interviennent dans le cadre de l'assurance-accidents dans le domaine surobligatoire
ou sur la base des statuts d'une caisse de pension. Font partie des prestations
fournies en vertu d'une obligation légale notamment celles de l'aide sociale
publique." (Sottolineatura del redattore).
Le cifre marginali 10069 e 10070
DR hanno il seguente tenore:
" L'accord écrit de l'assuré(e) est nécessaire
dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition
expresse stipulant un droit d'obtenir le remboursement des avances directement
de l'AVS ou de l'AI.
Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la
caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances.
Il est préférable qu'il procède à cette annonce par le biais de la formule
318.183
(VSI 1993, p. 89)."
2.4
Nel
caso in esame, è incontestato che l’assicurata, in attesa della decisione di
rendita AI, abbia ricevuto dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2013 (periodo della
compensazione) da parte di __________ delle indennità giornaliere per malattia
ai sensi della LCA per complessivi fr. 76'319.--. Lo si deduce dal formulario
“Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI”, compilato il 16 dicembre
2013.
dall’assicuratore (doc. Cassa 63) ed ammesso dall’assicurata stessa nello
scritto 17 gennaio 2014 all’assicuratore (doc. Cassa 57).
Con
il menzionato formulario la __________ ha chiesto all’Ufficio AI di compensare
le rendite arretrate AI relative al succitato periodo con indennità di perdita
di guadagno per complessivi fr. 23'157.-- (doc. Cassa 63).
Per
quel che concerne l’inequivocabile diritto di __________ al rimborso nei
confronti dell’AI, l’art. 11.3 (sovrassicurazione) delle Condizioni generali
dell’Assicurazione malattia individuale di libero passaggio, edizione 1° giugno
2010, prevede:
"
Qualora gli enti d’assicurazione
sociali qui sopra elencati (tra cui l’assicurazione invalidità elencata
all’art. 11.1 delle CGA; ndr), versino retroattivamente le loro prestazioni, la
persona assicurata riconosce alla __________ il diritto di recuperare
direttamente presso questi enti la parte delle loro prestazioni che, sommate
agli importi versati dalla __________, supera l’indennità giornaliera
assicurata” Quanto al diritto inequivocabile diritto al rimborso nei confronti
dell’AI, Come risulta dallo scritto “ (doc. Cassa 71 = doc. A4).
Analogamente
alla succitata normativa contrattuale, la “Dichiarazione di malattia - Assicurazione
perdita di salario”, punto no. 12 concernente la sovrassicurazione, ha il seguente
tenore:
"
in conformità alle condizioni contrattuali,
l'assicurato(a) riconosce alla __________ il diritto di ricuperare in tutto o
in parte direttamente presso gli istituti d'assicurazione sociale (Al,
previdenza professionale, assicurazione infortuni secondo LAINF, assicurazione
disoccupazione, assicurazione militare federale) le prestazioni da essi
accordate e che, addizionate agli importi versati dalla __________, supererebbero
il 100% del salario che avrebbe ricevuto se non fosso stato incapace al lavoro
a causa di malattia”.
Tale
dichiarazione è stata firmata dall’assicurata il 12 giugno 2012 (doc. Cassa
101).
Accertate
quindi la corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita ed il periodo
di indennità giornaliere versate in eccesso, l’importo massimo da porre in
compensazione (pari all’ammontare delle rendite arretrate), nonché il diritto
di __________ di chiedere il rimborso, l’Ufficio AI ha proceduto al versamento
di fr. 23'157.--.
Con
il presente ricorso la ricorrente contesta il diritto dell’as-sicuratore a porre
in compensazione le rendite AI arretrate con le indennità giornaliere versate, sostenendo
che la sua polizza è retta dalle CGA del luglio 2007 (cfr. doc. A4), il cui art.
8.7
dispone che nel caso di assicurazione di somme – quale sarebbe la sua – la
norma sulla sovrassicurazione (cfr. art. 8.5) non è applicabile (doc. A2).
Parimenti contestato è l’ammontare dell’importo posto in compensazione. In
effetti, allegato al ricorso vi è una corrispondenza tra la ricorrente e
l’assicuratore riguardante l’ammontare del credito da sovrassicurazione (doc. A10),
il cui importo è stato da ultimo confermato dalla __________ con scritto 14
aprile 2014 (in quella lettera l’assicuratore ha fra l’altro contestato che si
tratta di un’assicurazione di somme, facendo inoltre presente di rinunciare a
chiedere la restituzione d’indennità giornaliere versate ma non dovute; doc.
Cassa 1).
Occorre
qui precisare che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare delle
indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione, rispettivamente
il calcolo della sovrassicurazione non possono essere oggetto della presente vertenza.
Infatti, in caso di litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di
restituzione derivante dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si
tratti di crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona
assicurata fare valere la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore
interessato (cfr. SZS 2014 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF
9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento
diretto nei conforti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente
le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto
in restituzione dall’assicuratore (STF 9C.287/2014 citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I
296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2).
In
queste circostanze, dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis
OAI (cfr. art. 11.3 delle CGA e la dichiarazione 12 giugno 2012) è dato e quindi
il versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI merita conferma.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti