32.2014.48
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4 febbraio 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.48
BS/sc
Lugano
4 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 marzo 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1981, attiva a tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, nel mese
di gennaio 2011 ha inoltrato una prima domanda di prestazioni AI (doc. AI 1),
respinta dall’Ufficio AI con decisione 25 ottobre 2011 (preavvisata il 12
luglio 2011) poiché “dal lato medico l’eventuale inabilità lavorativa è
dovuta ad uno stato di abuso di medicamenti e non da malattia psichica” (doc.
AI 26)
L’assicurata
ha inoltrato un’altra domanda di prestazioni seguita da una decisione di non
entrata in materia del 22 ottobre 2012 (doc. AI 33).
1.2. A
seguito di una terza domanda di prestazioni, inoltrata nel marzo 2013,
l’amministrazione ha raccolto la pertinente documentazione medica ed economica
e proceduto ad una valutazione degli atti a cura del proprio servizio medico
(SMR).
In
applicazione del metodo misto, previsto per le persone che esercitano
un’attività lucrativa a tempo parziale, con decisione 10 marzo 2014 (preavvisata
il 24 gennaio 2014) l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita sulla base
delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
Secondo i nostri accertamenti, in assenza del danno
alla salute la Signora RI 1 avrebbe continuato a svolgere la sua precedente
attività di addetta alle pulizie in misura del 26% (sua percentuale lavorativa
fin dal 2006). Il rimanente 74% corrisponde ai lavori consueti in ambito
domestico.
Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli
atti, risulta ora medicalmente oggettivata una diagnosi invalidante ai sensi
della Legge AI, tale da rendere la Signora RI 1 inabile al lavoro in misura
completa in qualsiasi attività lucrativa, a far capo dal mese di aprile 2013.
Non sono invece certificate dal profilo medico delle
limitazioni come casalinga, in alcun periodo di tempo. In questo campo ella è
in grado di seguire i propri tempi e i propri ritmi nell'attendere alle
mansioni consuete, e non è obbligata a seguire un mansionario rigido allestito
da altri.
Il grado d'invalidità in questi due campi è il
seguente:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
Salariata 26% 100% 26%
Casalinga 74%
0% 0%
Grado d'invalidità 26%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il
diritto alla rendita non sussiste.
Osservazioni al progetto di decisione del 24.01.2014
Preso atto delle osservazioni del 26 febbraio 2014,
riteniamo che il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) abbia debitamente
approfondito anche il profilo psichiatrico dell'assicurata, tenendo conto anche
degli accertamenti effettuati durante la degenza presso la Clinica __________
di __________.
Pertanto, come già ribadito in fase di progetto, è
medicalmente giustificata un'incapacità lavorativa del 100% solo per quanto
riguarda l'attività da salariata (sia in attività abituale, sia in attività
adeguata).
Non sono invece certificate incapacità lavorative come
casalinga in alcun periodo di tempo, in quanto nel caso specifico l'assicurata
è in grado di eseguire i propri tempi e i propri ritmi nell'attendere alle
mansioni consuete, nè è obbligata a eseguire un mansionario rigido allestito da
altri.
Su tali presupposti, non vengono portati elementi
medici oggettivi che ci portano a riconsiderare lo stato di salute
dell'assicurata in oggetto." (…)" (doc. 59/2)
Contemporaneamente
l’amministrazione ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio, non ritenendo giustificato l’intervento del suo legale, avv. RA 1.
1.3. Contro
la succitata decisione insorge l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, postulandone l’annullamento. Contestando la valutazione della componente psichiatrica,
l’insorgente chiede l’esecuzione di un accertamento peritale specialistico. Con
separata istanza dello stesso giorno postula pure di essere posta al beneficio,
“già in fase pre-proces-suale”, dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa, confermando la valutazione medica, l’Ufficio AI ha
chiesto la reiezione del ricorso.
1.5.
L’assicurata ha prodotto il rapporto medico 2 dicembre 2014 del suo
psichiatra curante (doc. XX+bis). Con osservazioni 23 dicembre 2014 l’Ufficio
AI ha preso posizione in merito (XXII+bis).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag.
246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta,
l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche
e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità.
2.5. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto
"metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge
dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata
in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento
delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.6. Infine,
quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari
del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nella
presente fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, definita
incontestatamente nella misura del 26%, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata totalmente
inabile al lavoro in qualsiasi attività per motivi psichiatrici. Difatti, con
annotazioni 11 novembre 2013 il dr. __________, psichiatra attivo presso il
SMR, ha concluso:
"
Sulla base del certificato del SPS
di __________ del 9 aprile 2013 e successivo rapporto AI della dr.ssa __________,
SPS __________, 10.07.2013, è giudizioso e verosimile che da aprile 2013 l'A.ta sia astinente da sostanze rispettivamente non sia in grado, per motivi esclusivamente
psicopatologici, di seguire un mansionario anche semplice e ripetitivo sul
mercato libero del lavoro.
Non sono invece certificate limitazioni come casalinga
in alcun periodo di tempo: anche questo è del tutto verosimile in quanto una
persona è in grado di seguire i propri tempi e i propri ritmi nell'attendere
alle mansioni consuete nè è obbligato a seguire un mansionario rigido allestito
da altri." (doc. AI 55/2)
Contestata
è invece la capacità in attività domestiche, per le quali, come visto sopra, il
dr. __________ non ha riscontrato alcuna limitazione. A tal riguardo va fatto
presente che nel citato rapporto 28 giugno 2013 il SPS aveva espressamente rilevato
che l’assicurata “è in grado di eseguire le mansioni di casalinga con
normalità” (doc. AI 47/4), ciò che è stato del resto ribadito dal succitato
sanitario nelle annotazioni 15 aprile 2014 (doc. VIII).
Pendente
causa l’assicurata ha prodotto il rapporto medico 2 dicembre 2014 del SPS di __________.
Posta la diagnosi di sindrome affettiva bipolare (in luogo del sospetto di
disturbo di personalità schizoide valutato nel citato rapporto 28 giugno 2013),
il medici hanno fra l’altro rilevato (sottolineatura del redattore):
"
(…)
Per quanto attiene all'abilità alla mansione di
casalinga, è da dire che nei periodi succitati di deflessione timica,
l'assicurata va incontro ad una discreta riduzione del funzionamento globale,
interrompendo sostanzialmente anche le attività di casalinga e dovendo perciò
essere vicariata dalla madre, cui vengono delegate le compere, o alla cognata
convivente che la supporta nelle attività al domicilio.
Tenuto conto del decorso longitudinale dei sintomi,
ammettendo anche una completa inabilità durante le fasi depressive, si calcola
una inabilità inferiore al 20% sulla mansione di casalinga a partire dal
settembre 2012. Non appare invece esigibile una attività sul mercato libero del
lavoro in ragione delle difficoltà intellettive, come già segnalato nei
rapporti di altri colleghi." (doc. XX/bis, pag. 3)
A
tal riguardo, nelle annotazioni 15 dicembre 2014 il dr. __________ ha evidenziato:
"
Ho preso nozione del rapporto del
Dr. __________, Dr. __________, SPS di __________ del 2 dicembre 2014: in esso
non riscontro, per quanto riguarda la funzionalità come casalinga, alcun elemento
oggettivo o oggettivabile che mi permette di modificare le mie precedenti prese
di posizione al riguardo: è, in effetti, evocata un'inabilità lavorativa, come
casalinga, inferiore al 20%, non meglio precisata, perchè alcune compere
sarebbero delegate alla madre, anche e soprattutto per motivi economici, mentre
la cognata convivente supporterebbe l'assicurata nelle attività casalinghe. Su
tale attività di supporto non sono fornite informazioni oggettive ma si tratterebbe
comunque di un supporto molto lieve se anche i curanti, che molto spesso
presentano un apprezzamento di eventuali limitazioni funzionali più severo di
un osservatore esterno, giustificano un impedimento inferiore al 20%.
In conclusione, per quanto sopra esposto, non ho
elementi oggettivi o oggettivabili per modificare il rapporto SMR finale del
11.11.2013 rispettivamente annotazione del 15.04.2014." (doc. XXII/bis)
Dopo
attento esame della documentazione agli atti, secondo questo TCA non vi sono
motivi per distanziarsi dalla succitata valutazione del SMR, nel senso di non
ritenere date limitazioni durature dal punto di vista psichiatrico in
ambito casalingo. Come si legge nello stesso rapporto del SPS, i periodi deflessione
timica compaiono ogni due mesi per una durata dai 3 ai 7 giorni, con un impatto
tutto sommato modesto (si parla infatti di discreta riduzione del funzionamento
globale). Lo stesso psichiatra curante conclude per un’inabilità inferiore
al 20% a partire dal mese di settembre 2012 (mese in cui vi è stata una
modifica del trattamento farmacologico). Non va tuttavia dimenticato che nel precedente
rapporto 28 giugno 2013 – quindi dopo il settembre 2012 – lo stesso SPS,
a firma del dr. __________, aveva attestato che l’assicurata è in grado di
eseguire le mansioni come casalinga “con normalità”.
Visto
quanto sopra, è da ritenere che l’assicurata non presenta una duratura
limitazione psichiatrica relativamente all’es- pletamento delle mansioni domestiche,
perlomeno non nella misura tale da riconoscere, sommata all’incapacità lavorativa
in attività salariata, il diritto all’erogazione di una rendita.
In
queste circostanze rettamente l’amministrazione ha nuovamente negato il diritto
alle prestazioni.
2.8. Con
la decisione contestata l’amministrazione ha anche rifiutato la concessione
dell’assistenza giudiziaria in ambito amministrativo l’intervento del legale
dell’assicurata non essendo stato ritenuto giustificato. Nel ricorso non risulta
che tale aspetto sia stato contestato. Solo nella separata istanza 9 febbraio
2014 di assistenza giudiziaria in sede ricorsuale l’avv. RA 1 ha chiesto che la
sua cliente vanga “ … posta al beneficio del gratuito patrocino, già in
fase processuale nella forma dell’esenzione dal pagamento delle spese giudiziaria
e del gratuito patrocino del sottoscritto legale” (sottolineatura del
redattore). Volendo considerare litigioso anche questo rifiuto, va detto che
non vi è motivo per distanziarsi da quanto deciso al riguardo
dall’amministrazione e questo per i seguenti motivi.
L'art.
37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il
richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,
Kommentar zum ATSG, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).
Per
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e
la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti
criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op.
cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive
e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125
V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se
l’assi-stenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o
altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…Eine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder
andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Richiamata
la succitata severa giurisprudenza, ribadito che le condizioni per ottenere il
gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a
quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, rettamente
l’amministrazione ha ritenuto non giustificato l’intervento di un
legale, tenuto conto del resto che la presente fattispecie rientra nella
consueta casistica di questo genere di problematiche.
Pertanto
giustamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio,
senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa
fosse palesemente priva di successo.
Ne
consegue che anche su questo punto la decisione impugnata va confermata.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’assicurata, la quale ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
2.10. Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è
retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel
caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria
risulta che la ricorrente, madre di un figlio nato nel 2000 e coniugata,
non lavora. Suo marito percepisce un salario netto di fr. 4'420.--. La famiglia
non dispone di altre entrate, né di sostanza netta.
Per
quel che concerne le uscite mensili vanno in primo luogo considerati fr. 2'300.--
(1’700 + 600) corrispondenti all'importo base mensile per coniugi e per
figlio maggiore di 10 anni (sino al compimento del 18.o anno di età) stabilito
per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e
fallimento (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° settembre
2009 (tuttora in vigore). Tale importo va maggiorato di fr. 460.--, pari al supplemento
Considerandi
del 20% dell’importo base, così come prescritto dalla succitata giurisprudenza.
Vanno poi aggiunti fr. 1’520.-- di affitto mensile e fr. 475.-- di premi cassa
malati per la famiglia (sussidi considerati). Visto quanto sopra, tenuto conto
che le uscite (fr. 4’755) sono maggiori delle entrate (4’420.--)
il presupposto dell’indigenza è dato. A carico della famiglia vi sono
attestati di carenza beni per complessivi fr. 54'026.--, di cui solo fr. 99.30
per debiti d’imposta che vanno considerati ai fini del calcolo dell’indigenza. A
tal riguardo occorre ricordare che, secondo giurisprudenza, vanno considerati i
debiti relativi alle imposte scadute (RAMI 2000 N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI
1996.
N. 254 pag. 208 consid. 2; DTF 124 I 2 consid. 2a), ma non quelli relativi
a debiti privati, i quali non possono essere conteggiati (STFA U 219/99 del 17
marzo 2000; STF 5P.356/1996 del 6 novembre 1996).
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere considerato privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va
quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA;
Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002.
nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento
esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico
nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno
2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti