Lexipedia

Decisione

32.2014.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 febbraio 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria

risulta che la ricorrente, madre di un figlio nato nel 2000 e coniugata,

non lavora. Suo marito percepisce un salario netto di fr. 4'420.--. La famiglia

non dispone di altre entrate, né di sostanza netta.

Per

quel che concerne le uscite mensili vanno in primo luogo considerati fr. 2'300.--

(1’700 + 600) corrispondenti all'importo base mensile per coniugi e per

figlio maggiore di 10 anni (sino al compimento del 18.o anno di età) stabilito

per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e

fallimento (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° settembre

2009 (tuttora in vigore). Tale importo va maggiorato di fr. 460.--, pari al supplemento

Considerandi

del 20% dell’importo base, così come prescritto dalla succitata giurisprudenza.

Vanno poi aggiunti fr. 1’520.-- di affitto mensile e fr. 475.-- di premi cassa

malati per la famiglia (sussidi considerati). Visto quanto sopra, tenuto conto

che le uscite (fr. 4’755) sono maggiori delle entrate (4’420.--)

il presupposto dell’indigenza è dato. A carico della famiglia vi sono

attestati di carenza beni per complessivi fr. 54'026.--, di cui solo fr. 99.30

per debiti d’imposta che vanno considerati ai fini del calcolo dell’indigenza. A

tal riguardo occorre ricordare che, secondo giurisprudenza, vanno considerati i

debiti relativi alle imposte scadute (RAMI 2000 N. 119 pag. 155 consid. 2; RAMI

1996.

N. 254 pag. 208 consid. 2; DTF 124 I 2 consid. 2a), ma non quelli relativi

a debiti privati, i quali non possono essere conteggiati (STFA U 219/99 del 17

marzo 2000; STF 5P.356/1996 del 6 novembre 1996).

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere considerato privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va

quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA;

Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002.

nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento

esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico

nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno

2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti