32.2014.5
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9 ottobre 2014Italiano23 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.5
LG/sc
Lugano
9 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 novembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione formale del 15
gennaio 1999 RI 1 è stato messo al beneficio di una rendita intera d’invalidità
(grado del 75%) a decorrere dal 1° luglio 1996 (doc. AI 46-1).
1.2. Nell’ambito delle revisioni
della rendita avviate nel 1999, 2002, 2007 e nel 2012 non è stato constatato
alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata all’assicurato che è
stata quindi confermata (cfr. doc. AI 54-1, 69-1, 107-1, 124-1).
1.3. Con domanda del 27 gennaio
2012 RI 1 ha chiesto di essere messo al beneficio di un assegno per persone
grandi invalide dell’AI (doc. AI 117-1).
Esperiti i necessari
accertamenti, l’Ufficio AI con la decisione del 24 aprile 2012 (doc. AI 134-1),
cresciuta incontestata in giudicato, ha rifiutato l’assegno per grandi invalidi
all’assicurato, in quanto la documentazione medica acquisita all’incarto non
oggettiva la necessità di essere aiutato in misura permanente da terzi per
compiere gli atti ordinari della vita.
1.4. In data 7 ottobre 2013 RI 1
ha presentato una nuova richiesta di assegno per grandi invalidi AI allegando
il referto del 4 ottobre 2013 della Dr.ssa __________ (doc. AI 137-1, 139-1).
1.5. L’UAI, con la decisione del 19
novembre 2013 (doc. AI 144-1), preavvisata con il progetto del 9 ottobre 2013
(doc. AI 140-1), non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni non
essendo stato credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente
decisione le circostanze oggettive hanno subìto una modifica rilevante.
1.6. Contro questa decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ dello Studio legale RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della
decisione impugnata (doc. I).
A mente del ricorrente
l’amministrazione ha rifiutato a torto l’entrata in materia sulla nuova
richiesta per l’assegno di grandi invalidi. Dopo la prima richiesta per
l’assegno grandi invalidi RI 1 è stato sottoposto ad un nuovo intervento
chirurgico, dunque – sempre secondo l’insorgente – le condizioni mediche “sono
senza dubbio mutate” ed egli avrebbe avuto diritto ad essere
sottoposto, già solo per questo motivo, ad una nuova indagine medica.
L’insorgente ha quindi contestato la valutazione medica del SMR (doc. I, pag. 4/5).
1.7. In risposta l’UAI, sulla base
della valutazione medica del Servizio Medico Regionale (SMR), ha confermato il
proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.8. Nelle osservazioni del 14
febbraio 2014 la rappresentante dell’assicurato ha ribadito le proprie
argomentazioni rilevando che “l’invalidità è costante e perdurante” e
allegando un certificato medico della Dr.ssa __________ dell’Ospedale Regionale
di __________ (doc. VI+O).
Il doc. VI con l’allegato
è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. VII).
1.9. Nelle osservazioni del 19
febbraio 2014 l’UAI ha chiarito di non aver negato il peggioramento dello stato
di salute del ricorrente rispetto alla precedente valutazione, ma di non averlo
ritenuto rilevante “in quanto per poterne beneficiare la grande invalidità
dev’essere presente da almeno un anno e dev’essere comprovata la necessità di
aiuto regolare e notevole da parte di terzi per lo svolgimento degli atti
ordinari della vita” (doc. VIII).
La documentazione medica è
stata valutata dal SMR “il quale ha ritenuto che non fosse prevedibile la
necessità di aiuto da terzi in modo permanente” (doc. VIII).
Anche il referto della
Dr.ssa __________, presentato dall’insorgente in sede di osservazioni, non è
stato ritenuto quale prova di una modifica rilevante (doc. VIII).
Il doc. VIII è stato
trasmesso al ricorrente per conoscenza (doc. IX).
1.10. L’avv. RA 1, in data 3 giugno 2014, ha inviato al TCA copia del certificato medico del Dr. Reinert e della Dr.ssa __________ datato
27 maggio 2014 (doc. X+P).
Il doc. X e l’allegato
sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).
1.11. Nelle osservazioni del 16
giugno 2014 l’UAI si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. XII).
Fatti
I doc. XI e XII sono stati
inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XIII).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Secondo l’art. 9 LPGA - che
ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è
considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che
l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto
di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti
ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);
Gli atti ordinari della
vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.
2.
):
- vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che permettono di
stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato
che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così
come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V
127).
L’art. 42 LAI prevede in
particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13
LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande invalidità è di
grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È considerato grande
invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in
modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà
quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto
almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato
in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato
grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L'accompagnamento è un
nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in particolare
affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino abbandonati a se
stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).
L’art. 37 OAI stabilisce
che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la
grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di
mezzi ausiliari:
a)
è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi
per compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita
di una sorveglianza personale permanente,
c)
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità,
d)
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e)
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38
OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")
stabilisce che:
Esiste un
bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non
può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Su questa
disposizione dell’ordinanza cfr. la STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014.
Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere
diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido
(cpv. 2).
È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni
menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività
di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela
conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).
Ai
sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di
grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%
dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi
3.
e 5 LAVS.
In una sentenza pubblicata
in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è conforme alla volontà
del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non avevano bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana prima del
raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto all'assegno per
grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha violato nè il
principio costituzionale della parità di trattamento, nè il divieto di
discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art. 43bis
cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione della grande
invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1 OAVS della
necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana in
ambito AVS.
In un'altra sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha stabilito che il
diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana non può
essere limitato alle persone che presentano un danno alla salute psichica o
mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per altre ragioni (ad
esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza visiva).
2.3
Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b;
DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3
b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte
la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del
29.
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza
pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la
rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone
ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo
se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece
essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia
sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la
modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza
sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1°
gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA
dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
2.4
Nel caso in
esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il
TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente
oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Nella decisione del 24
aprile 2012 (doc. AI 134-1), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI
aveva respinto la richiesta dell’assicurato ritenendo che non ci fossero i
presupposti medici per l’assegno grandi invalidi. La documentazione medica non
oggettivava infatti la necessità per l’assicurato di essere aiutato in modo
permanente da terzi per compiere gli atti ordinari della vita (cfr. annotazioni
SMR del 1° marzo 2012 e del 28 marzo 2012, doc. AI 123-1, 132-1).
In particolare, in sede di
osservazioni al progetto di decisione dell’8 marzo 2012, l’assicurato aveva
prodotto, oltre allo scritto del 21 dicembre 2005 del Dr. __________ (doc. AI
126-5), un referto del 27 gennaio 2012 relativo ad una RM lombare eseguita
dalla Dr.ssa __________ dell’Ospedale Regionale di __________, nel quale veniva
messo in evidenza un “peggioramento lombalgie con sospetto coinvolgimento L5
sinistro” (doc. AI 126-3).
La Dr.ssa __________ del
SMR, non aveva tuttavia riscontrato una modifica dello stato di salute con
impatto sui limiti funzionali e il grado di inabilità lavorativa (doc. AI
133-1).
Nell’ambito della nuova
domanda di assegno per grandi invalidi AI (doc. AI 137-1) l’assicurato ha
prodotto il certificato medico del 4 ottobre 2013 della Dr.ssa __________, capo
clinica del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________,
nel quale viene indicato il ricovero del paziente dal 25 settembre al 6 ottobre
2013.
e l’inabilità al lavoro al 100% fino al 18 novembre 2013 (doc. AI 139-1).
Con le osservazioni al
progetto di decisione del 9 ottobre 2013, e in sede ricorsuale, l’assicurato,
tramite l’avv. RA 1, ha prodotto nuovamente il referto del 21 dicembre 2005, oltre
a quello del 5 settembre 2005, del Dr. __________ (doc. AI 141-3 e doc. C), il
rapporto del 27 gennaio 2012 della Dr.ssa __________ (doc. AI 141-14), oltre al
questionario del 23 marzo 2012 del Centro per la terapia del dolore (doc. AI
141-6).
La patrocinatrice ha poi
allegato il referto del 4 ottobre 2013 della Dr.ssa __________ (doc. AI 141-7),
oltre allo scritto del 6 novembre 2013 del Dr. __________ primario del Servizio
di Neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________ e della Dr.ssa __________
che hanno certificato il recente ricovero di RI 1 “per un intervento
neurochirurgico di stabilizzazione della colonna lombare”. Il medico ha poi
precisato che il paziente “è in fase di convalescenza e, per tanto, è
sicuramente limitato nello svolgimento di molte attività domestiche, nonché
nella mobilizzazione (ad es. terreno dissestato o scale) e nel sollevare pesi”
(doc. AI 141-8).
Su questa nuova
documentazione medica ha preso posizione il medico del SMR, Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, rilevando quanto segue:
" L’assicurato
appena operato si trova ancora in fase di convalescenza, durante la quale egli
è indubbiamente limitato nella sua autonomia. I limiti e le risorse potranno
essere apprezzati a termine della convalescenza, per ora lo stato di salute non
è stabilizzato. Non è prevedibile la necessità di aiuto da terzi in modo
permanente per compiere gli atti ordinari della vita. Confermo la precedente
decisione” (doc. AI 143-1).
L’Ufficio AI ha quindi
respinto la domanda di assegno grandi invalidi.
Questa Corte non può
confermare l’operato dell’amministrazione per le ragioni che seguono.
Nell’ambito della prima
richiesta per l’assegno grandi invalidi l’Ufficio AI aveva respinto la domanda dopo
aver esaminato la documentazione prodotta, ovvero il referto della Dr.ssa __________
del 27 gennaio 2012 (doc. AI 126-3) che attestava un peggioramento delle
lombalgie con sospetto coinvolgimento L5 sinistro, e quello del Dr. __________
del 21 dicembre 2005 (doc. AI 126-5).
Con la seconda richiesta
per l’assegno grandi invalidi l’assicurato ha prodotto alcuni documenti che già
aveva trasmesso in precedenza, ma ha allegato anche il certificato medico del 4
ottobre 2013 della Dr.ssa __________, che indica il ricovero del paziente dal
25.
settembre al 6 ottobre 2013 e l’inabilità al lavoro al 100% fino al 18
novembre 2013 (doc. AI 139-1) e il certificato del 6 novembre 2013, in cui il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno confermato il ricovero del paziente e la
fase di convalescenza nella quale egli “è sicuramente limitato nello
svolgimento di molte attività domestiche, nonché nella mobilizzazione (ad es.
terreno dissestato o scale) e nel sollevare pesi” (doc. AI 141-8, la
sottolineatura è del redattore).
Nel successivo scritto del
27.
maggio 2014 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno ripreso la
diagnosi di “sindrome lombare cronica su un grave problema degenerativo del
rachide lombosacrale” che compromette parte della qualità della vita e lo
svolgimento di molte attività di vita quotidiana. Sempre secondo i due medici
il paziente non può svolgere attività lavorative pesanti con sovraccarichi del
rachide lombosacrale, come sollevare pesi, stare in posizione eretta a lungo o
camminare su terreno accidentato (doc. P).
Alla luce della nuova
documentazione medica prodotta dall’assicurato, il TCA non può ammettere con la
necessaria tranquillità che le circostanze oggettive non abbiano subìto una modifica
rilevante. In particolare, visto che lo stato di salute dell’assicurato già nel
mese di gennaio 2012 aveva subìto un peggioramento (cfr. doc. AI 126-3) e nel
mese di settembre 2013 è stato sottoposto ad un intervento di stabilizzazione
alla colonna lombare.
Non convince neppure
l’argomentazione dell’Ufficio AI, secondo cui non sarebbe trascorso l’anno di
carenza in applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr.
risposta UAI del 29 gennaio 2014, doc. IV e osservazioni del 19 febbraio 2014,
doc. VIII).
Su questo punto l’UAI ha
fatto riferimento ai referti della Dr.ssa __________ che il 4 ottobre 2013 ha indicato un’inabilità del 100% fino al 18 novembre 2013 (doc. AI 141-7) e nel certificato
prodotto il 14 febbraio 2014 ha attestato un’inabilità del 100% sino al 3 marzo
2014.
(doc. O).
Giusta l’art. 42 cpv. 4
LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al
più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto
al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o
in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire
dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ora
dall’art. 28 cpv. 1 lett.b).
In applicazione analogica
dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto all’assegno per grandi invalidi nasce
dopo la scadenza di un anno d’attesa. In questo caso non si applicano le norme
dell’art. 29 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 137 V 351 e marginale 8092 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
(CIGI).
Secondo
Valterio “Il faut donc retenir
que, comme sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, le droit à une allocation
pour impotent prend naissance lorsque l’impotence a
dur¿une année sans interruption notable et que l’on peut admettre qu’elle se
poursuivra vraisemblablement” (cfr.
Michel Valterio, Droit de l’assurance-viellesse et survivants (AVS) et de
l’assurance- invalidité (AI), nota 2329, pag. 626, Schulthess 2011.
Va ancora precisato che l’attribuzione di un
assegno per grandi invalidi richiede che le condizioni previste dalla legge
siano soddisfatte, ovvero il bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o
di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita: “La
condition est alors que l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues
par la loi, c’est-à-dire un besoin permanent de l’aide d’autrui ou d’une
surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie
quotidienne” (cfr. Valterio, op.cit. nota 2262, pag.
609.
e giurisprudenza citata).
L’Ufficio AI
ha negato l’anno di carenza sulla base dei referti della Dr.ssa __________ che
ha indicato il 4 ottobre 2013 un’inabilità del 100% fino al 18 novembre 2013 e
successivamente sino al 3 marzo 2014 (doc. AI 141-7 e doc. O e risposta UAI del
29.
gennaio 2014, pag.3).
La prima
decisione dell’UAI di rifiuto dell’assegno grandi invalidi è del 24 aprile 2012
(doc. AI 134-1).
Con scritto
del 7 ottobre 2013 indirizzato all’UAI, RI 1 ha lamentato, nell’ambito della
revisione della rendita d’invalidità, un peggioramento delle sue condizioni di
salute “negli ultimi due anni” (doc. AI 135-1).
Nel
formulario di richiesta di assegno per grandi invalidi del 7 ottobre 2013 l’assicurato
ha indicato che necessita da circa 1 anno dell’aiuto diretto o indiretto,
regolare e notevole da parte di terzi per vestirsi/svestirsi (pto. 4.1.1.),
lavarsi e fare il bagno/doccia (pto. 4.1.4.).
Egli ha poi
indicato che la necessità di cure infermieristiche sussiste al 100% dal 25
settembre 2013 (data dell’intervento chirurgico) e “da un anno in misura più
ridotta” (pto. 4.2.).
La necessità
di sorveglianza personale sussiste “da circa 2 anni, ultimamente in modo
intensivo” (pto. 4.4.), mentre la necessità di prestazioni assistenziali
per consentire di abitare autonomamente (pto. 5.2.), la necessità di
accompagnamento per le attività e i contatti fuori dall’abitazione (pto. 5.3.)
e la necessità di regolare presenza di un terzo per evitare un isolamento
durevole dal mondo esterno (pto. 5.4.), sussistono “da circa 2 anni,
ultimamente in modo continuato” (doc. AI 137-4).
Alla luce di quanto sopra,
il TCA non può ammettere con la necessaria tranquillità che il periodo di attesa
di un anno non sia trascorso come sostiene l’amministrazione sulla sola base
dei referti della Dr.ssa __________. A maggior ragione se si considera che il
medico curante ha indicato un’inabilità lavorativa al 100% fino al 18 novembre
2013.
e poi fino al 3 marzo 2014, senza però precisare a partire da quando essa
è presente (doc. AI 141-7 e doc. O).
Di
conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione, affinché entri nel merito della nuova domanda di
prestazioni.
2.5
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché proceda come indicato al consid. 2.4.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti