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Decisione

32.2014.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XI e XII sono stati

inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Secondo l’art. 9 LPGA - che

ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è

considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che

l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto

di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti

ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso

incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);

Gli atti ordinari della

vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.

2.

):

- vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

L’art. 42 LAI prevede in

particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13

LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un

assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande invalidità è di

grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È considerato grande

invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in

modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà

quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto

almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato

in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato

grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L'accompagnamento è un

nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in particolare

affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino abbandonati a se

stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).

L’art. 37 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la

grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di

mezzi ausiliari:

a)

è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi

per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita

di una sorveglianza personale permanente,

c)

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità,

d)

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e)

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

L'art. 38

OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")

stabilisce che:

Esiste un

bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non

può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Su questa

disposizione dell’ordinanza cfr. la STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014.

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere

diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido

(cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni

menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività

di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela

conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

Ai

sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di

grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%

dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi

3.

e 5 LAVS.

In una sentenza pubblicata

in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è conforme alla volontà

del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non avevano bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana prima del

raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto all'assegno per

grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha violato nè il

principio costituzionale della parità di trattamento, nè il divieto di

discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art. 43bis

cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione della grande

invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1 OAVS della

necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana in

ambito AVS.

In un'altra sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha stabilito che il

diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana non può

essere limitato alle persone che presentano un danno alla salute psichica o

mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per altre ragioni (ad

esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza visiva).

2.3

Qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87

cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non

entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b;

DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg

Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance

invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3

b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte

la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma

piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del

29.

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella sentenza

pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui

l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio

inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la

rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone

ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo

se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece

essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia

sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la

modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.

2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza

sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1°

gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA

dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

2.4

Nel caso in

esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il

TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente

oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

Nella decisione del 24

aprile 2012 (doc. AI 134-1), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI

aveva respinto la richiesta dell’assicurato ritenendo che non ci fossero i

presupposti medici per l’assegno grandi invalidi. La documentazione medica non

oggettivava infatti la necessità per l’assicurato di essere aiutato in modo

permanente da terzi per compiere gli atti ordinari della vita (cfr. annotazioni

SMR del 1° marzo 2012 e del 28 marzo 2012, doc. AI 123-1, 132-1).

In particolare, in sede di

osservazioni al progetto di decisione dell’8 marzo 2012, l’assicurato aveva

prodotto, oltre allo scritto del 21 dicembre 2005 del Dr. __________ (doc. AI

126-5), un referto del 27 gennaio 2012 relativo ad una RM lombare eseguita

dalla Dr.ssa __________ dell’Ospedale Regionale di __________, nel quale veniva

messo in evidenza un “peggioramento lombalgie con sospetto coinvolgimento L5

sinistro” (doc. AI 126-3).

La Dr.ssa __________ del

SMR, non aveva tuttavia riscontrato una modifica dello stato di salute con

impatto sui limiti funzionali e il grado di inabilità lavorativa (doc. AI

133-1).

Nell’ambito della nuova

domanda di assegno per grandi invalidi AI (doc. AI 137-1) l’assicurato ha

prodotto il certificato medico del 4 ottobre 2013 della Dr.ssa __________, capo

clinica del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________,

nel quale viene indicato il ricovero del paziente dal 25 settembre al 6 ottobre

2013.

e l’inabilità al lavoro al 100% fino al 18 novembre 2013 (doc. AI 139-1).

Con le osservazioni al

progetto di decisione del 9 ottobre 2013, e in sede ricorsuale, l’assicurato,

tramite l’avv. RA 1, ha prodotto nuovamente il referto del 21 dicembre 2005, oltre

a quello del 5 settembre 2005, del Dr. __________ (doc. AI 141-3 e doc. C), il

rapporto del 27 gennaio 2012 della Dr.ssa __________ (doc. AI 141-14), oltre al

questionario del 23 marzo 2012 del Centro per la terapia del dolore (doc. AI

141-6).

La patrocinatrice ha poi

allegato il referto del 4 ottobre 2013 della Dr.ssa __________ (doc. AI 141-7),

oltre allo scritto del 6 novembre 2013 del Dr. __________ primario del Servizio

di Neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________ e della Dr.ssa __________

che hanno certificato il recente ricovero di RI 1 “per un intervento

neurochirurgico di stabilizzazione della colonna lombare”. Il medico ha poi

precisato che il paziente “è in fase di convalescenza e, per tanto, è

sicuramente limitato nello svolgimento di molte attività domestiche, nonché

nella mobilizzazione (ad es. terreno dissestato o scale) e nel sollevare pesi”

(doc. AI 141-8).

Su questa nuova

documentazione medica ha preso posizione il medico del SMR, Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, rilevando quanto segue:

" L’assicurato

appena operato si trova ancora in fase di convalescenza, durante la quale egli

è indubbiamente limitato nella sua autonomia. I limiti e le risorse potranno

essere apprezzati a termine della convalescenza, per ora lo stato di salute non

è stabilizzato. Non è prevedibile la necessità di aiuto da terzi in modo

permanente per compiere gli atti ordinari della vita. Confermo la precedente

decisione” (doc. AI 143-1).

L’Ufficio AI ha quindi

respinto la domanda di assegno grandi invalidi.

Questa Corte non può

confermare l’operato dell’amministrazione per le ragioni che seguono.

Nell’ambito della prima

richiesta per l’assegno grandi invalidi l’Ufficio AI aveva respinto la domanda dopo

aver esaminato la documentazione prodotta, ovvero il referto della Dr.ssa __________

del 27 gennaio 2012 (doc. AI 126-3) che attestava un peggioramento delle

lombalgie con sospetto coinvolgimento L5 sinistro, e quello del Dr. __________

del 21 dicembre 2005 (doc. AI 126-5).

Con la seconda richiesta

per l’assegno grandi invalidi l’assicurato ha prodotto alcuni documenti che già

aveva trasmesso in precedenza, ma ha allegato anche il certificato medico del 4

ottobre 2013 della Dr.ssa __________, che indica il ricovero del paziente dal

25.

settembre al 6 ottobre 2013 e l’inabilità al lavoro al 100% fino al 18

novembre 2013 (doc. AI 139-1) e il certificato del 6 novembre 2013, in cui il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno confermato il ricovero del paziente e la

fase di convalescenza nella quale egli “è sicuramente limitato nello

svolgimento di molte attività domestiche, nonché nella mobilizzazione (ad es.

terreno dissestato o scale) e nel sollevare pesi” (doc. AI 141-8, la

sottolineatura è del redattore).

Nel successivo scritto del

27.

maggio 2014 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno ripreso la

diagnosi di “sindrome lombare cronica su un grave problema degenerativo del

rachide lombosacrale” che compromette parte della qualità della vita e lo

svolgimento di molte attività di vita quotidiana. Sempre secondo i due medici

il paziente non può svolgere attività lavorative pesanti con sovraccarichi del

rachide lombosacrale, come sollevare pesi, stare in posizione eretta a lungo o

camminare su terreno accidentato (doc. P).

Alla luce della nuova

documentazione medica prodotta dall’assicurato, il TCA non può ammettere con la

necessaria tranquillità che le circostanze oggettive non abbiano subìto una modifica

rilevante. In particolare, visto che lo stato di salute dell’assicurato già nel

mese di gennaio 2012 aveva subìto un peggioramento (cfr. doc. AI 126-3) e nel

mese di settembre 2013 è stato sottoposto ad un intervento di stabilizzazione

alla colonna lombare.

Non convince neppure

l’argomentazione dell’Ufficio AI, secondo cui non sarebbe trascorso l’anno di

carenza in applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr.

risposta UAI del 29 gennaio 2014, doc. IV e osservazioni del 19 febbraio 2014,

doc. VIII).

Su questo punto l’UAI ha

fatto riferimento ai referti della Dr.ssa __________ che il 4 ottobre 2013 ha indicato un’inabilità del 100% fino al 18 novembre 2013 (doc. AI 141-7) e nel certificato

prodotto il 14 febbraio 2014 ha attestato un’inabilità del 100% sino al 3 marzo

2014.

(doc. O).

Giusta l’art. 42 cpv. 4

LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al

più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto

al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o

in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire

dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ora

dall’art. 28 cpv. 1 lett.b).

In applicazione analogica

dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto all’assegno per grandi invalidi nasce

dopo la scadenza di un anno d’attesa. In questo caso non si applicano le norme

dell’art. 29 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 137 V 351 e marginale 8092 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI).

Secondo

Valterio “Il faut donc retenir

que, comme sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, le droit à une allocation

pour impotent prend naissance lorsque l’impotence a

dur¿une année sans interruption notable et que l’on peut admettre qu’elle se

poursuivra vraisemblablement” (cfr.

Michel Valterio, Droit de l’assurance-viellesse et survivants (AVS) et de

l’assurance- invalidité (AI), nota 2329, pag. 626, Schulthess 2011.

Va ancora precisato che l’attribuzione di un

assegno per grandi invalidi richiede che le condizioni previste dalla legge

siano soddisfatte, ovvero il bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o

di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita: “La

condition est alors que l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues

par la loi, c’est-à-dire un besoin permanent de l’aide d’autrui ou d’une

surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie

quotidienne” (cfr. Valterio, op.cit. nota 2262, pag.

609.

e giurisprudenza citata).

L’Ufficio AI

ha negato l’anno di carenza sulla base dei referti della Dr.ssa __________ che

ha indicato il 4 ottobre 2013 un’inabilità del 100% fino al 18 novembre 2013 e

successivamente sino al 3 marzo 2014 (doc. AI 141-7 e doc. O e risposta UAI del

29.

gennaio 2014, pag.3).

La prima

decisione dell’UAI di rifiuto dell’assegno grandi invalidi è del 24 aprile 2012

(doc. AI 134-1).

Con scritto

del 7 ottobre 2013 indirizzato all’UAI, RI 1 ha lamentato, nell’ambito della

revisione della rendita d’invalidità, un peggioramento delle sue condizioni di

salute “negli ultimi due anni” (doc. AI 135-1).

Nel

formulario di richiesta di assegno per grandi invalidi del 7 ottobre 2013 l’assicurato

ha indicato che necessita da circa 1 anno dell’aiuto diretto o indiretto,

regolare e notevole da parte di terzi per vestirsi/svestirsi (pto. 4.1.1.),

lavarsi e fare il bagno/doccia (pto. 4.1.4.).

Egli ha poi

indicato che la necessità di cure infermieristiche sussiste al 100% dal 25

settembre 2013 (data dell’intervento chirurgico) e “da un anno in misura più

ridotta” (pto. 4.2.).

La necessità

di sorveglianza personale sussiste “da circa 2 anni, ultimamente in modo

intensivo” (pto. 4.4.), mentre la necessità di prestazioni assistenziali

per consentire di abitare autonomamente (pto. 5.2.), la necessità di

accompagnamento per le attività e i contatti fuori dall’abitazione (pto. 5.3.)

e la necessità di regolare presenza di un terzo per evitare un isolamento

durevole dal mondo esterno (pto. 5.4.), sussistono “da circa 2 anni,

ultimamente in modo continuato” (doc. AI 137-4).

Alla luce di quanto sopra,

il TCA non può ammettere con la necessaria tranquillità che il periodo di attesa

di un anno non sia trascorso come sostiene l’amministrazione sulla sola base

dei referti della Dr.ssa __________. A maggior ragione se si considera che il

medico curante ha indicato un’inabilità lavorativa al 100% fino al 18 novembre

2013.

e poi fino al 3 marzo 2014, senza però precisare a partire da quando essa

è presente (doc. AI 141-7 e doc. O).

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione, affinché entri nel merito della nuova domanda di

prestazioni.

2.5

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso é accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda come indicato al consid. 2.4.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti