32.2014.51
Sentenza su rinvio del TF. Accertamento se l'assicurato da sano si era accontentato di un salario inferiore alla media. Circostanza determinante se applicare o meno la deduzione del "gap salariale" al
18 giugno 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.51
BS/sc
Lugano
18 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla
STF 2 aprile 2014 in merito al ricorso del 6 marzo 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 febbraio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1964, nel novembre 2011 ha presentato una domanda di prestazioni AI
per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia psichiatrica a cura
del CPAS dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con decisione
12 febbraio 2013 (preavvisata il 22 novembre 2012) l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni non raggiungendo l’assicurato un grado d’invalidità
pensionabile.
1.2. Con
sentenza 25 novembre 2013 il TCA ha accolto il ricorso inoltrato
dall’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, contro la succitata decisione riconoscendo
il diritto ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2012 (inc. 32.2013.50).
Confermata la valutazione medico-teorica, questa Corte, procedendo al raffronto
dei redditi definiti dall’Ufficio AI ed applicando, secondo il principio del
parallelismo dei redditi, il cosiddetto “gap salariale”, ha determinato un
grado d’invalidità del 46%.
1.3. Adito
dall’Ufficio AI, con pronunzia del 2 aprile 2014 (9C_21/2014) il TF ne ha
accolto il ricorso ed annullato la sentenza cantonale, rinviando gli atti a questa
Corte “ … affinché determini se
l'opponente - per motivi estranei all'invalidità - si sia deliberatamente
accontentato di un reddito considerevolmente inferiore a quello che avrebbe
potuto ottenere nel settore specifico e statuisca poi di nuovo (cfr. sentenza
9C_409/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 3.3, in Plädoyer 2010/1). In tale
occasione l'istanza precedente dovrà pure ricalcolare in maniera corretta il
gap sariale. Salta in effetti all'occhio che per stabilire questa differenza
essa ha, forse inavvertitamente, raffrontato il reddito percepito dall'opponente
prima del danno alla salute con quello dedotto dal valore totale dell'intero settore
privato di cui alla Tabella TA1 (livello di qualifica 4) dell'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica,
anziché, come avrebbe dovuto, con quello usuale a livello nazionale nello
specifico settore economico (cfr., fra le tante, sentenza 9C_83/2008 del 19 gennaio
2009 consid. 4.3, in RtiD 2009 II pag. 194).” (STF citata consid. 4.3).
1.4. Con
scritto 17 aprile 2014 il TCA ha formulato delle domande all’assicurato,
ricevendo risposta il 29 aprile 2014 (III).
1.5. Su
richiesta del Tribunale, con scritto 20 maggio 2014 l’amministrazione ha presentato
le proprie osservazioni in merito al succitato accertamento (V), seguite da
un’ulteriore presa di posizione dell’assicurato del 26 maggio 2014 (VII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Per
costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui
la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se
il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e
di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità
inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF
8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06
del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile
2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Nella
precedente sentenza del 25 novembre 2013 il vicepresidente del TCA, confermato
un grado d’incapacità lavorativa del 50% dal marzo 2011 definita sulla base
della perizia 31 agosto 2012 del CPAS, ha determinato un reddito da valido di
fr. 43'722 (anno di riferimento 2012). Ritenuto come tale importo fosse
inferiore del 30% rispetto a quanto l’assicurato avrebbe potuto percepire senza
invalidità, nello stesso anno, in media a livello svizzero nell’industria
manifatturiera (fr. 65'469.--), non riscontrando negli atti indizi secondo i
quali l’interessato si sarebbe accontentato di una guadagno modesto, questa
Corte ha ridotto il reddito statistico da invalido (fr. 62'420.--)
del 25% (ossia della parte eccedente la soglia del 5%), per tenere conto del gap
salariale, ottenendo così un importo di fr. 46'815, in seguito ulteriormente ridotto del 50% per in considerazione la residua capacità lavorativa.
Dal raffronto tra il reddito da valido (fr. 46'815.--) e quello da invalido
(fr. 23'407.--) è risultato un grado d’invalidità del 46%, motivo per cui
all’assicurato è stato conferito il diritto ad un quarto di rendita dal 1°
marzo 2012, trascorso il termine d’attesa annuale ex art. 28 cpv. 1 lett.b LAI.
2.4. Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per
esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle
sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione
dovute a uno statuto di lavoratore stagionale), ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di
paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da
valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.
325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo
dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si
effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135
V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5). In pratica, questo
parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera
adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori
statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322).
Il parallelismo
dei redditi tiene conto della circostanza che la persona assicurata da invalida
non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio per
cui occorre riconoscerle un salario da invalido conseguentemente più basso. Per
converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente
conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido
inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello
medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.).
2.5. Nel
caso in esame, per quel che concerne le caratteristiche personali e professionali
dell’assicurato, l’Ufficio AI rileva, sulla base degli atti, che egli, entrato
in Svizzera nel dicembre 1994 quale richiedente d’asilo, possiede una
formazione media-superiore conseguita in __________ (scuole elementari, media e
liceo [High School]). Ha svolto una carriera militare di 6 anni prima di
lasciare il suo paese. Oltre alla lingua madre __________, parla bene
l’italiano e l’inglese; si è sposato nel 1996, divorziandosi nel 2004 e nel
2006 è diventato cittadino svizzero.
Nella
STCA 21 aprile 2013 questa Corte aveva poi fatto riferimento alla risposta di causa in cui l’amministrazione, basandosi sull’estratto
conto AVS, aveva elencato le diverse attività svolte (aiuto cucina, cameriere
ed aiuto giardino) dall’assicurato a partire dalla sua entrata in Svizzera
(dicembre 1994), intercalate da periodi di disoccupazione. Più precisamente
l’amministrazione aveva rilevato che:
"
… emerge che il signor __________
ha lavorato nel 1996 per 4 mesi nel settore ristorazione/alberghiero con
1 mese in disoccupazione; nel 1997 ha lavorato per 5 mesi
percependo per i mesi restanti le indennità disoccupazione; nel 1998 ha percepito per i primi mesi dell'anno la disoccupazione, mentre per i restanti 8 ha svolto l'attività per "Bahncatering" continuata per tutto l'anno 1999 e 2000; nel 2001 ha svolto la precedente
attività per 7 mesi, poi fino a novembre ha percepito le indennità
disoccupazione, indi fino al termine dell'anno ha lavorato per la __________;
nel 2002 ha lavorato ancora per la __________ per 3 mesi, percependo
la disoccupazione per il resto dell'anno; per il 2003, primo
periodo, ha percepito le indennità disoccupazione, indi da agosto 2003 fino
a fine 2005 ha lavorato per Michel Cantoni quale aiuto-giardiniere; nel 2006
non risulta alcuna attività lavorativa con 3 mesi in disoccupazione; nel 2007
risulta un'attività saltuaria presso il Nibbio (fr. 600.-, importo soggetto a
contributi AVS) con restante periodo annuo in disoccupazione; nel 2008 ha svolto per 9 mesi attività presso la Fondazione Integrazione per Tutti e 3 mesi in
disoccupazione; per il 2009 ha svolto un'attività per 7 mesi presso la
Fondazione __________ percependo le indennità disoccupazione per il restante
periodo; per il 2010 ha percepito unicamente indennità di disoccupazione
per tutto l'anno. (…)" (doc. V, pag. 3)
Dopo
il rinvio, con scritto 17 aprile 2014 questa Corte ha formulato all’assicurato le
seguenti domande (in corsivo) ricevendo risposta il 19 aprile 2014:
"
(…)
Ad 1. Qual è il motivo della cessazione del rapporto d'impiego __________
e __________?
L'attività di cameriere nel servizio di ristorazione
della __________ rappresentava per il signor RI 1 uno sforzo oltremodo pesante
sia da un profilo psichico che da un profilo fisico. I turni di oltre quindici
ore al giorno facevano sì che giungesse alla fine della giornata in condizioni
insopportabili (stress, cefalee, disturbi psico-somatici).
L'attività
quale aiuto giardiniere presso __________ si è rilevata pure troppo pesante.
Già
durante il periodo di attività aveva avuto periodo di assenza per malattia
molto prolungati. Tale attività è coincisa con la separazione (poi sfociata nel
divorzio) che ha condotto alla situazione invalidante che conosciamo.
Alla
presente viene accluso il rapporto medico del 24.4.2014 del dr. med. __________,
suo medico curante dal 2000, che conferma quanto sopra riferito.
Ad 2. Durante il periodo di disoccupazione di quel periodo,
quale genere di attività lucrative lei ha cercato?
Dopo
l'attività presso la __________ RI 1 cercava un'attività quale operaio con un
orario di lavoro regolare. A tale proposito si è rivolto anche presso la ditta
di lavoro interinale, __________, la quale gli ha indicato la possibilità di
lavorare presso __________ quale aiuto giardiniere.
Cessata
l'attività presso __________ è stato per un anno in malattia, nel frattempo si
era divorziato dalla moglie, quindi è andato in disoccupazione che lo ha poi
mandato presso __________ Hanno dapprima fatto un corso per cercare lavoro, poi
uno stage di due settimane quale aiuto meccanico presso __________ che poi lo
ha assunto, facendogli il contratto di lavoro per durata indeterminata.
Dall'aprile 2008 al luglio 2009 lei è stato alle
dipendenze della __________ di __________a, come operaio meccanico.
Ad 3. Questa attività le è stata proposta dalla Fondazione __________?
Come ha detto più sopra l'attività presso __________
è stata reperita tramite l'aiuto della __________, durante il periodo di disoccupazione.
Ad 4. Per quale motivo lei ha accettato tale impiego con un
salario inferiore alla media?
La
rimunerazione corrente era quella. Nella ditta vi era personale straniero meno
pagato del signor __________. Nonostante tutte le ricerche poste in atto non ha
reperito un'attività meglio rimunerata, circostanza che tuttora non ritiene
essere facile, anche stando meglio.
Ad 5. Esattamente
di cosa si occupava?
Lavorava al montaggio degli ingranaggi che venivano
posti alle estremità dei rulli delle rotative per la stampa che venivano
fabbricati dalla __________ in tutte le dimensioni, ma in maggior misura doveva
provvedere ad imballare i rulli montati e preparati per la vendita, come pure
provvedere alle pulizie dei medesimi.
Ad 6. Terminata l'esperienza lavorativa, che tipologia di
lavoro ha cercato durante il periodo di disoccupazione?
Dopo la __________ è stato in disoccupazione ed
ha cercato un'attività quale operaio, ma in quel periodo già stava male. La __________
lo ha lasciato a casa poiché non aveva più lavoro ed in quel momento si ê ammalato,
finendo in depressione. Comunque anche durante l'attività presso __________ non
stava bene." (doc. III)
Nel
menzionato certificato 24 aprile 2014 il medico curante, dr. __________, ha
dichiarato:
"
Il paziente che conosco dal
novembre del 2000 ha dovuto smettere di lavorare sui vagoni ristorante come
cameriere in quanto non reggeva la mole di lavoro di 16 ore per turno che gli
causavano tachicardie, ipertensione arteriosa elevata oltre ad uno strass
psichico importante. Nel 2005 a causa di una depressione ha dovuto smettere il
lavoro di aiuto giardiniere a causa di una depressione psicofisica." (doc.
A)
Orbene,
in merito al fatto che ora l’assicurato riconduca a motivi medici le ragioni dell’interruzione
delle attività presso __________ e __________, nelle osservazioni 20 maggio
2014 l’amministrazione ha unicamente rilevato come egli abbia introdotto solo
nel novembre 2011 una domanda di prestazioni AI e che dal marzo 2011, quindi
diversi anni dopo le succitate due esperienze lavorative, è risultata
un’inabilità lavorativa del 50%. Tuttavia questo non significa che i problemi
di salute non abbiano avuto alcuna influenza, seppur temporanea, sulla
continuazione dell’esercizio di un’attività lucrativa. Se dagli atti, a parte
il succitato certificato postumo del medico curante, non risulta il motivo per
cui dopo tre anni e mezzo di “Bahncatering” presso __________ l’assicurato abbia
cessato tale attività, dal rapporto 6 dicembre 2011 risulta che, quale dato di anamnesi,
lo psichiatra curante aveva precisato che il suo paziente terminò il lavoro di
giardiniere nel 2004, anno del divorzio, che gli causò uno stato depressivo di
oltre un anno, iscrivendosi dopo alla disoccupazione (cfr. doc. AI 14/2).
Premesso
quanto sopra, venendo alla problematica oggetto del rinvio, questo Tribunale
concorda con quanto osservato dall’amministrazione il 20 maggio 2014, ossia che
l’assicurato, seppur non avendo una formazione professionale specifica, ha comunque
svolto diverse attività lucrative (aiuto-cucina, cameriere, cameriere sui
treni, aiuto giardiniere e da ultimo operaio meccanico). Egli ha inoltre conseguito
presso __________ e Michel Cantoni un salario in linea con la media svizzera.
Tuttavia, il TCA non condivide il giudizio espresso dall’amministrazione nel ritenere
che per l’ultima attività di operaio meccanico l’assicurato si sia accontentato
di un salario inferiore al minimo statistico. Dopo un periodo di
disoccupazione, egli ha lavorato presso la __________ di __________, attività
reperita tramite la Fondazione __________ che, come risulta dal suo sito
(www.foundation-__________.ch), si è specializzata nel reinserimento professionale
di persone in difficoltà di fronte al mercato del lavoro o lese nella loro
salute. Tale rapporto di lavoro, come si evince dalla lettera di licenziamento
30 marzo 2009, è terminato per la difficile situazione congiunturale della
ditta (doc. AI 22/8), quindi non per colpa del dipendente. Dopo di che egli è ritornato
in disoccupazione, cercando, come risposto alla domanda no. 6, un’attività
quale operaio e precisando comunque che “in quel periodo stava male” e
che già “durante l’attività presso la __________ non stava bene”. A tal
riguardo, quasi a voler relativizzare quanto sostenuto dall’assicurato, l’amministrazione
ha osservato che dal questionario del datore di lavoro, compilato il 4 febbraio
2012 dalla __________, risulta che nel 2008 l’assicurato è stato assente per
malattia dal 13 al 17 dicembre, nel 2009 dal 18 febbraio all’8 marzo e dal 2
aprile per infortunio (doc. AI 22-2), il cui nesso causale tra evento
infortunistico e disturbi residui è stato ritenuto estinto, con piena abilità
lavorativa dal 24 agosto 2009 (cfr. scritto 27 agosto 2009 della __________,
atti LAINF doc. 34).
Non
va dimenticato che, come risulta dalle succitate risposte, l’assicurato si è
impegnato a trovare un’attività lucrativa facendo anche riferimento ad agenzie
di lavoro interinale. In queste circostanze, tenuto comunque conto di un profilo
professionale generico e non specializzato, del fatto che si trovava in disoccupazione,
non si può concludere che egli si sia accontentato di una retribuzione quale
operaio alla __________ inferiore alla media, ove, come sostenuto, vi era del
resto personale straniero meno retribuito di lui (cfr. risposta no. 3).
2.6. Occorre
ora procedere al calcolo del gap salariale.
Nella
precedente sentenza questa Corte aveva accertato che nel 2012 il reddito
da valido dell’assicurato ammontava a fr. 43'722.-- e che tale importo era
inferiore al salario realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero
dai lavoratori del settore industria manifatturiera di fr. 65'469. In un caso analogo, con sentenza 24 febbraio 2014 (9C_854/2013) il TF ha precisato che il raffronto
va fatto col settore specifico in cui l’assicurato era attivo e non con il
settore generico. In quel caso, non confermando la presa in
considerazione da parte del TCA della divisione economica dell’industria manifatturiera
(media delle categorie 10 – 33), l’Alta Corte ha dato ragione
all’amministrazione nel tener conto della categoria 27 (fabbricazione di
apparecchi elettrici) corrispondente al settore specifico in cui l’interessato era
attivo.
Nella
fattispecie concreta, ritenuto che da ultimo l’assicurato aveva lavorato presso
la __________ al montaggio dei rulli (cfr. risposta no. 5; come pure l’estratto
RC della società), può essere presa in considerazione la categoria 32 (altre industrie
manifatturiere) visto che le categorie 10 - 31 non rispecchiano il campo di
attività della citata ditta. Di conseguenza il reddito statistico risulta
essere di fr. 63'082.-- (5'001: 40 x 41,3 x 12, adeguati all’evoluzione dei salari
per gli anni 2011 [1%] e 2012 [0,8%]). Tale modifica, come verrà esposto in
seguito, non risulta essere rilevante per l’esito della vertenza.
Di
conseguenza, il reddito statistico da invalido (fr. 62'420.--)
va ridotto del 25% (percentuale corrispondente al gap salariale
applicabile [fr. 43'722 contro fr. 63'082.--
danno una differenza del 30% che va ridotto dei primi 5
punti percentuali]) e si attesta pertanto a fr. 46’815
(fr. 62'420.-- ridotti del 25% = fr. 15'605).
Ritenuta
una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata, il reddito ipotetico
da invalido ammonta a fr. 23'407,50 (fr. 46’815 : 2).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 43'722 .-- con quello da invalido di fr. 23'407,50, il grado d’invalidità risulta essere del 46% ([43'722
- 23'407,50] x 100 : 43'722 = 46,46% arrotondato per difetto
a 46% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2),
conferente il diritto ad un quarto di rendita.
Confermata
la valutazione medica-teorica, stante la quale l’incapacità lavorativa al 50% è
da far risalire al marzo 2011, il termine di carenza scadrebbe il 1° marzo 2012
(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Avendo egli inoltrato la domanda di rendita nel
novembre 2011, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla
rivendicazione di tale diritto, ossia a partire dal 1° maggio 2012 (art. 29
cpv. 1 LAI).
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Al
ricorrente, rappresentato da un legale, vanno riconosciuti fr. 2'000.-- di ripetibili,
ciò che rende la domanda di assistenza giudiziaria priva di oggetto (DTF 124 V
309, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Il ricorrente ha diritto
ad un quarto di rendita dal 1° maggio 2012.
Fatti
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti