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Decisione

32.2014.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2014Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I 35/01 vom 30. Mai 2001, E. 3a) - noch nicht den Schluss auf zweifellose

Unrichtigkeit der sich darauf stützenden Rentenverfügungen. Hierfür genügt auch

nicht, wenn beim der Rentenzusprechung zu Grunde gelegten Einkommensvergleich

nur auf den angestammten Beruf - als Verweisungstätigkeit - abgestellt wurde.

Um eine zugesprochene Rente wiedererwägungsweise aufheben zu können, müsste

vielmehr - nach damaliger Sach- und Rechtslage - erstellt sein, dass eine

korrekte Invaliditätsbemessung hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu einem

anderen Ergebnis geführt hätte (vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26. September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom

9. Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier nicht zu.

(...)"

(STF 18 ottobre 2007, nella causa concernente S.,9C_575/2007)

Giusta l’art. 88bis cpv. 2

OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett.

a).

Essa può però intervenire

anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante,

se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione

per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art.

88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica

del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), p. 395; Müller,

Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, p. 95).

Condizione necessaria per

l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una

riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La

riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene

quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha

violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc

(art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op.

cit., p. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con

effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.5. In evasione della domanda di

prestazioni presentata nell’aprile 1991 l’Ufficio AI ha basato la propria

decisione di concedere all’assicurato una rendita intera di invalidità sulle

indicazioni dei medici curanti e soprattutto sulla valutazione peritale del 18

febbraio 1992 del dr. __________, chirurgo ortopedico, il quale, poste le

diagnosi di “sindrome radicolare recidivante dx in ernie discali L4-5, L5-S1

dx, instabilità segmento L4-5 dopo nucleotomia percutanea”, aveva concluso

per un’inabilità lavorativa completa nella professione di meccanico, precisando

tuttavia che era previsto un intervento chirurgico e che non era escluso che “una

volta guarito, dopo operazione il paziente possa tornare al suo vecchio lavoro

di meccanico” (doc. AI 21). Sulla base di queste conclusioni l’amministrazione

ha quindi proceduto in tempi brevi ad assegnare la rendita dal 1. aprile 1990 con

la decisione 22 maggio 1992.

In seguito, in occasione

della revisione intrapresa nel dicembre 1992 l’amministrazione ha chiesto

un’ulteriore valutazione peritale al dr. __________, il quale, nel rapporto 13

luglio 1993, confermate le diagnosi, ha sostanzialmente confermato le

conclusioni della precedente valutazione e, quindi, l’inabilità lavorativa

completa nella professione di meccanico, sottolineando l’opportunità di

procedere ad un intervento chirurgico (doc. AI 29). La rendita è quindi stata

confermata (doc. AI 30).

In sede delle revisioni del

dicembre 1994, marzo 1998, aprile 2001 e marzo 2005 l’Ufficio AI ha confermato

la prestazione sulla base delle dichiarazioni dell’assicurato e del curante attestati

una situazione clinica invariata (doc. AI 31-56).

In occasione della

revisione intrapresa nel luglio 2007, definite invariate le condizioni da parte

dell’interessato e del curante, il medico SMR, nelle annotazioni 13 dicembre 2007, ha affermato.

" l’assicurato

presenta un danno alla salute di lunga durata di tipo degenerativo, una

modifica sostanziale del danno risulta inverosimile, un trattamento medico non

migliora in questa fase lo stato di salute, l’assicurato probabilmente ha

trovato un suo equilibrio. Sicuramente vi è pure una “certa capacità lavorativa

residua”, capacità già sempre presente.” (doc. AI 64)

Malgrado tale

osservazione, l’Ufficio AI, con comunicazione 4 febbraio 2008, ha confermato la rendita intera (doc. AI 65).

Nel giugno 2012 è stata

avviata un’ulteriore revisione.

Con comunicazione del 12

settembre 2012 il curante ha riferito di non aver più visto il paziente dal

gennaio 2009 e affermato che non vi era stata alcuna modifica significativa

(doc. AI 68). Sentito il medico SMR, rilevato altresì come l’interessato

riferisse di un peggioramento della sintomatologia negli ultimi

tre anni con un incremento dei dolori prevalentemente durante il periodo

estivo, l’amministrazione

ha affidato il mandato al dr. __________, reumatologo, di esperire una perizia,

la quale, datata 28 ottobre 2013, poste le diagnosi reumatologiche con

influenza sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-vertebrale

con componente spondilogena lungo la gamba destra a carattere altalenante e

stato dopo sindrome irritativa radicolare a destra per ernia discale L4-L5,

nonché stato dopo nucleotomia percutanea nel 1991 e sindrome cervico-vertebrale

su alterazioni degenerative osteocondrotiche C5-C6 e C6-C7,” in merito alla capacità lavorativa si è espressa come segue:

" 5. GRADO

DI CAPACITÀ DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO

DELL'ATTIVITÀ

LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA

SALUTE

(…)

Per quanto riguarda il reperto clinico attuale riscontriamo una

sindrome lombo-vertebrale con diminuzione della mobilità soprattutto nella

flessione in avanti e nella flessione laterale con una componente a carattere

spondilogena fino al gluteo. Non vi sono segni compressivo o irritativi

radicolari o deficitari, sensitivo o motorici. Egli presenta una scoliosi a

forma di S destro-convessa nella zona toracale e sinistro-convessa lombare.

Per quanto riguarda l'aspetto radiologico ho eseguito delle

radiografie della colonna lombare che mostrano una scoliosi sinistro-convessa

al passaggio toraco-lombare e vi è una discopatia condrotica a livello L3-L4 ed

L4-L5 meno a L5-S1. Vi è una minima spondilosi anteriore a livello L3-L4. Vi è

una minima pseudo-retrolistesi di L4 su L5. Fatto questo che potrebbe essere

piuttosto messo in relazione con l'atteggiamento scoliotico e quindi con un

problema di proiezione dell'immagine e non tanto su una problematica di

instabilità. In effetti il reperto radiologico attuale è di modesta entità se

si pensa a un'evoluzione di un dolore cronico a livello lombo-sacrale

persistente dal 1986.

Ci si attenderebbe un reperto radiologico molto più pronunciato se

già allora ci fossimo trovati di fronte ad una problematica di instabilità a

questo segmento che sarebbe chiaramente progredita nel tempo.

Per quanto riguarda una sacro-ileite, sospettata dal Dr. med. __________

nella sua valutazione del 1993 non ho riscontrato reperti radiologici per

quanto riguarda le articolazioni sacro-iliache alla radiografia del bacino da

me effettuata.

Anche per quanto riguarda le anche il reperto è normale.

Negli ultimi tre anni l'assicurato dichiara un'insorgenza di

disturbi alla colonna cervicale che trovano un riscontro dal punto di vista

clinico con una limitazione della mobilità in particolar modo nella flessione

verso destra e nella rotazione verso destra. Vi sono dei dolori alla palpazione

alle zone d'irritazione nell'ambito di una sindrome cervico-vertebrale.

Non vi sono compressioni o irritazioni radicolari alle estremità

superiori.

L'indagine radiologica della colonna cervicale, da me effettuata,

mostra un appiattimento della lordosi fisiologica e soprattutto un'osteocondrosi

C5-C6 e C6-C7 con spondilosi posteriore.

5.1 Limitazioni funzionali

L'assicurato è limitato in attività lavorative particolarmente

pesanti in cui debba alzare dei pesi superiori ai 15 kg.

Limitato in attività in cui debba mantenere la posizione seduta

per più di 30 min. o fermo in piedi per più di 30 min. e se deve camminare in

modo continuo per più di 3 km.

Limitato in attività non ergonomiche per la colonna vertebrale sia

cervicale che lombare in cui deve piegare ripetutamente la colonna vertebrale

nella zona lombare e alla colonna cervicale eseguire movimenti di rotazione

verso destra.

Limitato in attività lavorative da svolgere con movimenti

ripetitivi e monotoni.

5.2 Incapacità lavorativa nell'ultima attività professionale

svolta

Per quanto riguarda l'ultima attività professionale svolta di

meccanico in genere e soprattutto di tornitore l'assicurato può essere ritenuto

inabile al lavoro nella forma dell'80% come determinato dal Dr. med. __________

già nel 1992.

Per quanto riguarda l'attività di casalingo l'assicurato può

essere ritenuto da quella data via abile nella forma completa.

5.3 Capacità lavorativa residua in un'attività lavorativa

adatta

Per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta che tenga in

considerazione le limitazioni funzionali da me sopra elencate l'assicurato può

essere ritenuto abile al lavoro nella forma completa sull'arco di un'intera

giornata con una redditività all'80%.

Si deve segnalare come a partire già dal 1994 e più precisamente

dall'ultima valutazione eseguita dal Dr. med. __________ sarebbe stato

possibile riqualificare l'assicurato in un'attività lavorativa ergonomicamente

adatta per la colonna vertebrale.

Fatto questo che non è avvenuto.

La prognosi per quanto riguarda l'evoluzione delle patologie degenerative

alla colonna vertebrale è da considerare moderatamente favorevole visto il

lungo decorso senza episodi importanti intercorrenti di tipo radicolare.

Per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa piuttosto sconveniente

come pure per un eventuale reinserimento professionale.

6. POSSIBILITÀ

DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE

L'assicurato potrebbe approfittare di tutta una serie di terapie

medicamentose e fisioterapiche per migliorare le sue condizioni di salute.

Penso primariamente ad una terapia medicamentosa adatta e

controllata in ambito medico. Egli potrebbe inoltre approfittare di fisioterapie

ambulatoriali sia per quanto riguarda la colonna cervicale che lombare o

eventualmente di cure riabilitative stazionarie se del caso." (doc. AI

82/8-12)

Tali conclusioni sono

state fatte proprie dal medico SMR nel rapporto finale 4 novembre 2013 che ha

ammesso un’incapacità lavorativa nell’attività abituale, ma un’abilità dell’80%

in un’attività adeguata dal 1994 (doc. AI 83).

Interpellato il consulente

IP, l’amministrazione, con il provvedimento contestato, dopo aver rilevato che

con la decisione del 22 maggio 1992 l’Ufficio AI aveva erroneamente attribuito

il diritto alla rendita intera limitandosi a valutare l'incapacità lavorativa

nella professione abituale, ma senza approfondire le limitazioni funzionali e

l'esigibilità lavorativa in attività adeguate, appurato inoltre che

conformemente alla perizia del dr. __________ l’assicurato era da considerare

incapace all'80% nell'attività originaria di meccanico, ma abile in professioni

adeguate allo stato di salute con una riduzione di rendimento del 20% dal 1994, ha effettuato il confronto dei redditi statistici tra un reddito da valido di fr. 72'431 e un

reddito da invalido di 48'433 (ottenuto effettuando riduzioni sul reddito

statistico di fr. 62'414.- del 20% per la limitazione medico-teorica e del 3%

per attività leggere) ottenendo un grado di invalidità, non pensionabile, del

33% (doc. AI 94). Ha di conseguenza soppresso la rendita, con effetto a

decorrere dalla fine del mese successivo l'intimazione della decisione (doc. AI

94/2-3).

2.6. In merito alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In una sentenza del 14

luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, p. 174, il TF,

richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008

e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono

a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata

dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Infine, se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Oggetto del contendere è il

riesame della decisione 22 maggio 1992 con cui l'Ufficio AI ha concesso

all'assicurato - sofferente di ernie discali - una rendita intera a far tempo

dal 1. aprile 1990. Occorre in altre parole verificare se l’amministrazione a

ragione ha ritenuto tale decisione manifestamente errata e se tale rettifica

riveste un’importanza notevole. Per procedere a tale esame ci si deve fondare

sulla situazione di fatto e di diritto, giurisprudenza inclusa, esistente al

momento in cui è stata resa la decisione da riesaminare.

Secondo l’amministrazione,

l’errore manifesto della decisione del 1992 risiede nel fatto che l’Ufficio AI

ha attribuito il diritto alla rendita limitandosi a valutare l'incapacità

lavorativa nella professione abituale, senza approfondire le limitazioni funzionali

e l'esigibilità lavorativa in attività adeguate.

Il fatto di non aver

svolto i necessari esami dal punto di vista medico ed economico non avrebbe

permesso di determinare che già a quel momento non vi era diritto a prestazioni

AI.

2.8. Come è stato esposto (cfr.

consid. 2.5), emerge dagli atti che l’Ufficio AI ha basato la propria decisione

di concedere all’assicurato una rendita intera di invalidità essenzialmente sulle

indicazioni contenute nella valutazione medica del 18 febbraio 1992 del dr. __________,

chirurgo ortopedico, il quale, poste le diagnosi di “sindrome radicolare

recidivante dx in ernie discali L4-5, L5-S1 dx, instabilità segmento L4-5 dopo

nucleotomia percutanea”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa

completa nella professione di meccanico, precisando che era previsto un

intervento chirurgico e che non era escluso che “una volta guarito, dopo

operazione il paziente possa tornare al suo vecchio lavoro di meccanico”

(doc. AI 21). Sulla base di queste conclusioni l’amministrazione ha quindi proceduto

in tempi brevi ad assegnare la rendita con la decisione 22 maggio 1992. In occasione della revisione intrapresa pochi mesi dopo, nel dicembre 1992, l’amministrazione

ha nuovamente interpellato il dr. __________, il quale, nel rapporto 13 luglio

1993, ha sostanzialmente confermato le conclusioni della precedente

valutazione e, quindi, l’inabilità lavorativa completa come meccanico,

sottolineando l’opportunità di un intervento chirurgico (doc. AI 29). Mediante

Considerandi

comunicazione 27 gennaio 1993 la rendita è stata confermata senza procedere ad

alcun ulteriore accertamento segnatamente inteso ad accertare un’eventuale

abilità in attività idonee. Questo nonostante il curante dr. __________ avesse

ritenuto indicati provvedimenti di integrazione (doc. AI 26/1). Analogamente,

in occasione delle successive 4 revisioni intraprese tra il dicembre 1994 e il luglio

2007, l’Ufficio AI ha confermato la prestazione senza ulteriori accertamenti

(doc. AI 31-65). E questo malgrado in occasione della revisione intrapresa nel

luglio 2007, il medico SMR, nelle annotazioni 13 dicembre 2007, avesse rilevato

che sicuramente vi era una “certa capacità lavorativa residua, capacità già

sempre presente” (doc. AI 64).

Ora, l’esame di questi

atti evidenzia che l’amministrazione ha concesso la prestazione al richiedente,

che era all’epoca attivo come meccanico in genere ed era ancora in giovane età,

limitandosi a considerare le sue limitazioni nello svolgimento dell’attività

lavorativa svolta evidenziate dal medico curante e dal perito, il quale aveva

tuttavia sottolineato come un intervento chirurgico era da considerare “indicato”

e non aveva escluso una ripresa lavorativa sottolineando che “una nuova

valutazione sarebbe da fare ca 6 mesi dopo l’intervento previsto” e “non

è escluso che una volta guarito, dopo l’operazione il paziente possa tornare al

suo vecchio lavoro di meccanico” (cfr. doc. AI 21-3). Nessuna indicazione

era invece stata data (né richiesta dall’amministrazione) in merito alla

possibilità di poter esercitare, almeno in misura parziale, un’attività

lavorativa leggera. Analogamente, in occasione della revisione di pochi mesi

dopo, nel dicembre 1992 l’Ufficio AI ha confermato la prestazione sulla base di

un ulteriore parere del dr. __________, il quale ha sostanzialmente confermato la

conclusione di inabilità lavorativa completa nella professione di meccanico,

sottolineando nuovamente l’opportunità di intervenire chirurgicamente (doc. AI

29). Tuttavia, ancora una volta il perito, oltre a raccomandare l’intervento

chirurgico, aveva perlomeno implicitamente lasciato intendere l’esistenza della

possibilità per l’assicurato di eseguire lavori leggeri laddove aveva affermato

che l’incapacità lavorativa era data nella sua professione definita come “un

lavoro abbastanza pesante, che spesso esigeva anche di assumere posizioni scomode

per la schiena” (doc. AI 29-3).

L’amministrazione non ha

ritenuto di interpellare né il dr. __________ né altri medici sulle capacità

lavorative residue dell’assicurato in attività confacenti al suo stato di

salute né quindi di esaminare se, rispettivamente in quale misura, l’assicurato,

sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in

grado di valorizzare e sfruttare la capacità lavorativa residua.

Un simile esame si sarebbe

imposto a maggior ragione considerando la ancor giovane età dell’interessato

che all’epoca non era nemmeno trentenne, con un conseguente buon potenziale di

adattamento a una nuova professione (SVR 1995 UV n. 35 p. 106). Del resto deve

essere osservato che l’amministrazione non ha nemmeno ritenuto di approfondire

i motivi per cui il paventato e auspicato intervento chirurgico non era

avvenuto né le ragioni per cui dal 1994 l’assicurato non avesse più eseguito

della fisioterapia o terapie specifiche per la colonna vertebrale né consultato

specialisti in reumatologia, ortopedia o neurologia, rivolgendosi soltanto molto

saltuariamente al proprio medico curante, dr. __________ dapprima, dr. __________

in seguito, entrambi generalisti (doc. AI 82-5).

In queste condizioni,

conformemente alla giurisprudenza del TFA, a ragione l’Ufficio AI, vista

l’omessa considerazione delle possibilità di sfruttare la capacità lavorativa

residua sul mercato del lavoro da parte del ricorrente, ha ammesso gli estremi

per considerare la decisione in esame fondata su accertamenti lacunosi e, quindi, su una valutazione

manifestamente errata dell'incapacità al guadagno a seguito di una applicazione

non conforme di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF

119.

V 483 consid. 3; 110 V 179; ZAK 1991 p. 137; cfr. consid. 2.2) e,

quindi, posto che anche la condizione della notevole importanza della

rettifica è senz’altro da ritenere adempiuta (visto che in gioco vi è una

prestazione periodica, cfr. DTF 119 V 475 consid. 1c e riferimenti), suscettibile

di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA con validità “pro futuro”,

segnatamente a decorrere dal mese seguente la notifica della decisione formale

(cfr. in proposito la STFA del 13 luglio 2006 citata sopra; sulla possibilità

di procedere in ogni tempo ad una riconsiderazione di una decisione cfr. la

citata STF 8C-424/2013 del 21 novembre 2014).

A tale riguardo va fatto

riferimento alla recente STF 9C_121/2014 del 3 settembre 2014. In quella sentenza l’Alta Corte, confermando la propria giurisprudenza, aveva qualificato come

errore manifesto la circostanza che in una fattispecie complessa

l’amministrazione aveva fondato la valutazione dell’abilità lavorativa

unicamente su brevi rapporti del medico curante (“In diesem Sinne fehlte es hier an hinreichend

sorgfältigen Abklärungen. Das komplexe gesundheitliche Geschehen bedurfte einer fachärztlichen

Beurteilung; die Kurzberichte des Hausarztes genügten nicht, zumal die

attestierte funktionelle Einschränkung nicht nachvollziehbar hergeleitet wurde.

Hinzu kommt, dass schon im Jahr 1999 in einem amtlich publizierten Urteil (BGE 125 V 351 E. 3b/cc S. 353 mit Hinweisen auf

unveröffentlichte Präjudizien) eine Beweiswürdigungsrichtlinie etabliert worden

war, welche den Beweiswert von Hausarztberichten deutlich relativierte; ab da

konnte es jedenfalls in komplexeren Fällen schon nach allgemeinen

beweisrechtlichen Grundsätzen nicht mehr als praxiskonform gelten, die

Feststellung von Arbeitsunfähigkeit im Sinne von ATSG und IVG entscheidend auf

einen Hausarztbericht abzustützen (vgl. erwähntes Urteil 9C_654/2013 E. 4;

consid. 3.3.3 della citata

sentenza).

2.9

La modifica (nel senso di una

soppressione o di una riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita

presuppone in ogni caso che, dall'assegnazione della prestazione, non siano

intervenute modifiche della situazione giuridicamente rilevante che

giustifichino il mantenimento della rendita alle condizioni precedentemente ammesse

(art. 17 LPGA; STF 9C_768/2010 del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del

10.

maggio 2006; I 222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).

Nel caso in esame, si

tratta quindi di esaminare la situazione valetudinaria attuale, vale a dire al

momento della resa della decisione contestata del 24 marzo 2014 (secondo la giurisprudenza,

la decisione impugnata delimita dal punto di vista temporale il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid.

3.1.1

p. 220 con riferimenti) e di valutare se l’assicurato presentava, a

quell’epoca, un’invalidità di grado pensionabile, circostanza che l’Ufficio AI ha negato, escludendo in sostanza parimenti che sia

subentrato un peggioramento delle condizioni di salute tali da giustificare il

mantenimento del diritto alla rendita.

Al fine di chiarire le

condizioni dell’assicurato in occasione della revisione avviata nel 2012 l’amministrazione,

ha come detto, fatto eseguire una perizia dal dr. __________ ti, reumatologo,

la quale, datata 28 ottobre 2013, poste le diagnosi reumatologiche con influenza

sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-vertebrale

con componente spondilogena lungo la gamba destra a carattere altalenante e

stato dopo sindrome irritativa radicolare a destra per ernia discale L4-L5,

nonché stato dopo nucleotomia percutanea nel 1991 e sindrome cervico-vertebrale

su alterazioni degenerative osteocondrotiche C5-C6 e C6-C7”, ha dapprima osservato che il reperto radiologico attuale era di

modesta entità se si pensa a un'evoluzione di un dolore cronico a livello

lombo-sacrale persistente dal 1986, fatto questo che metterebbe in forse la

presenza di una problematica di instabilità a questo segmento, rilevato inoltre

come non vi era nemmeno riscontro nei reperti radiologici di una sacro-ileite.

Considerati anche i disturbi lamentati dall’assicurato dagli ultimi tre anni

alla colonna cervicale, con riferimento alle limitazioni funzionali ha esposto

come l’assicurato fosse limitato per lavori particolarmente pesanti in cui

debba alzare dei pesi superiori ai 15 kg, mantenere la posizione seduta per più di 30 min. o fermo in piedi per più di 30 min. o camminare in modo

continuo per più di 3 km o in attività non ergonomiche per la colonna

vertebrale sia cervicale che lombare in cui deve piegare ripetutamente la

colonna vertebrale nella zona lombare e alla colonna cervicale o eseguire

movimenti di rotazione verso destra e comunque in attività lavorative da

svolgere con movimenti ripetitivi e monotoni. Per quanto riferito all’ultima attività

professionale svolta di meccanico in genere e soprattutto di tornitore, l'assicurato

era da considerare, secondo il perito, inabile al lavoro nella forma dell'80%,

come già determinato dal dr. __________ nel 1992. Tuttavia, in un’attività

adatta, ossia rispettosa delle suelencate limitazioni funzionali, l'assicurato poteva

essere ritenuto abile al lavoro nella forma completa sull'arco di un'intera

giornata con una redditività all'80%.

Nella sua

valutazione il perito ha altresì fatto rimarcare che a partire già dal 1994

sarebbe stato possibile riqualificare l'assicurato in un'attività lavorativa

ergonomicamente adatta per la colonna vertebrale, fatto questo non avvenuto.

Quanto alla prognosi, secondo il perito era da considerare moderatamente favorevole

visto il lungo decorso senza episodi importanti intercorrenti di tipo

radicolare. Inoltre ha osservato come l’assicurato potrebbe approfittare di

tutta una serie di terapie medicamentose e fisioterapiche per migliorare le sue

condizioni di salute (doc. AI 82/8-12).

Ora, questo Tribunale non

ha motivo per mettere in dubbio la perizia del dr. __________. La sua

valutazione è da considerare completa ed esaustiva, rispecchiando quindi i

parametri giurisprudenziali ricordati al precedente considerando; non sono del

resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di metterne in

dubbio l’attendibilità.

Rispetto alla situazione

presente al momento della decisione iniziale di attribuzione della rendita, la

valutazione peritale del 28 ottobre 2013 ha evidenziato quindi una situazione sostanzialmente invariata con un’inabilità nella professione di meccanico, ma

un’abilità in attività leggere adeguate dell’80%. Del resto il ricorrente non

ha minimamente comprovato un eventuale peggioramento delle sue condizioni,

ammettendo anzi che le sue condizioni sono rimaste stabili.

In conclusione,

rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute, se necessario intraprendendo una nuova professione

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; 113 V 28 consid. 4a), è da ritenere dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b) che l’insorgente presentava al momento della perizia (e

verosimilmente già sin dal’epoca della precedente decisione del 1992) e sino

al momento della decisione impugnata, una abilità lavorativa in attività adeguate

dell’80%.

Non risulta pertanto che

sino al momento decisivo della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1

p. 220 con riferimenti), ossia al 24 marzo 2014, sia subentrato un rilevante

peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.

2.10

In merito alla valutazione economica, rispettivamente alla determinazione del grado

d’invalidità, con riferimento al relativo calcolo esposto nella decisione

contestata, va osservato quanto segue.

Per quanto riguarda il reddito

da valido, avendo l’assicurato smesso di lavorare da numerosi anni, l’Ufficio

AI ha correttamente preso in considerazione il reddito statistico 2012 (valori

nazionali) risultante dalle tabelle TA1 elaborata dall’Ufficio federale di

statistica in relazione a professioni simili a quella svolta dall’assicurato (divisione

economica 33: riparazioni e installazioni macchine e apparecchiature, livello

qualifica 3 ossia con conoscenze professionali e specializzate) che ammonta a

fr. 72'431.-- annui.

Prima di determinare il

reddito da invalido, occorre tuttavia esaminare la capacità integrativa

dell’assicurato, considerata la sua età (classe 1964) e che dall’aprile 1990

egli percepisce una rendita intera.

Conformemente alla

giurisprudenza, infatti, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di

una rendita di invalidità a seguito di revisione occorre accertare se esiste un

bisogno di reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in

misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro

equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C-163/2009 del 10 settembre

2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.

STF 9C-152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di

invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale, nella sua più

recente giurisprudenza, ha sottolineato che di regola la (completa o

parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico – e che è alla base

della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della riduzione o

soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente sfruttata

dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del lavoro

equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr. art. 7

cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C-412/2014 del 20 ottobre 2014,

8C-18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso

laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa

residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un

accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità

professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta

dall’assicurato o che può svolgere immediatamente. In casi eccezionali

invece l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la

questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa

attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità

inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale

dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità

di carico, ecc) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi

la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il

potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato

grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di

integrazione professionale (STF 9C-412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C-18/2013 del

23.

aprile 2013 consid. 10, 9 C-848/2012 del 14 febbraio 2013,9C_831/2010,

9C-768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27,9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011,9C_163/2009 del 10

settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha

ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale

in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità

dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la capacità lavorativa

attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un

assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre

15.

anni (STF 9C-412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C-128/2013 del 4 novembre

2013, 9C-152/2013 del 3 settembre 2013,9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid.

2.2

;9C_367/2011 del 10 agosto 2011;9C_228/2010 del 26 aprile 2011, pubblicata

in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti). Nella STF 9C-412/2014 del 20 ottobre

2014.

il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali casi

eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato è

stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo conoscitivo

e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche STF

9C-152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti).

Nella fattispecie

concreta, al momento dell’emissione della decisione contestata (che, come

detto, delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti),

l’assicurato (nato il 29 gennaio 1964) aveva 50 anni ed era titolare di una

rendita intera di invalidità dall’aprile 1990 e, quindi, da 24 anni. L’Ufficio

AI avrebbe quindi dovuto procedere ad una valutazione reintegrativa

conformemente alla succitata giurisprudenza e non semplicemente procedere al

confronto dei redditi con rapporto 3 dicembre 2013. Deve essere precisato che

in occasione del colloquio con il consulente professionale del 26 febbraio 2013

all’assicurato era stato genericamente illustrato il procedere che sarebbe

stato messo in atto ai fini della reintegrazione professionale, l’assicurato

avendo quindi chiesto che la sua situazione medica fosse chiarita prima di

procedere ad eventuali provvedimenti professionali, dichiarandosi comunque disponibile

a provare a intraprendere delle misure (doc. AI 72-5). Nel successivo colloquio

di aggiornamento del 25 giugno 2013 con il consulente professionale,

all’assicurato è stato unicamente spiegata la procedura AI in atto (doc. AI

74). Successivamente alla perizia reumatologica del 28 ottobre 2013, appurata

l’abilità lavorativa in attività adeguate alle limitazioni funzionali e quindi

la possibile esistenza degli estremi per procedere ad una riconsiderazione,

interpellato il giurista, la consulente professionale __________, in una breve

nota per l’incarto del 3 gennaio 2014, ha concluso affermando che “la valutazione di ev. provvedimenti professionali sarà quindi esaminata una volta che

la questione sarà chiarita a livello giuridico” (doc. AI 86). Appurata

l’esistenza di accertamenti lacunosi giustificanti una riconsiderazione, la

consulente IP, il 12 febbraio 2014, esposte le considerazioni in merito allo stato

di salute e alla formazione scolastica e professionale, ritenute esigibili

attività affini a quelle precedentemente svolte ad esempio “quale addetto alla

logistica (magazzino) presso un’officina meccanica, come tuttofare (es,

contatto con clienti e collaudo auto, consegna merce, ecc), ha concluso:

" Tenuto

conto degli elementi raccolti nell’incarto della revisione in corso, degli elementi

raccolti in occasione dei colloqui avuti con l’A., dell’età raggiunta dall’A. e

dalle indicazioni di carattere medico non si propone l’attuazione di

provvedimenti professionali.

Si propone un aiuto al collocamento con un periodo di riallenamento

e introduzione al lavoro sottoforma di lavoro a titolo di prova, con la

possibilità di beneficiare in un secondo tempo degli incentivi all’assunzione."

(doc. AI 89)

Tuttavia a piè di pagina

figura un’annotazione apposta successivamente, il 4 aprile 2014, del seguente

tenore:

"

Discusso il caso con la consulente __________. Si ritiene che al momento

è meglio attendere prima di procedere all’aiuto al collocamento (chiarire la

posizione dell’assicurato in merito alla nostra decisione)." (doc. AI 89)

Senza accertamenti

ulteriori, è stato quindi reso il progetto di decisione 13 febbraio e quindi

emanata la decisione 24 marzo 2014 con la quale, appurato come l’assicurato

potesse svolgere attività rispecchianti le indicazioni mediche, reperibili sul

mercato libero del lavoro e che non richiedono qualifiche professionali

specifiche, effettuato il confronto dei redditi e stabilito un grado di

invalidità del 33%, l’amministrazione ha concluso per la soppressione della

rendita, escludendo nel contempo l'applicazione di provvedimenti professionali,

riservata unicamente la possibilità di fornire un aiuto al collocamento (doc.

AI 94/2-3).

Secondo il TCA, in

sostanza, vista l’accertata esistenza degli estremi per riconsiderare la decisione,

appurata soprattutto la durata dell’erogazione della rendita intera (oltre 24

anni) e, quindi, il lungo periodo di inattività lavorativa (di 25 anni), un

esame approfondito circa la reale sfruttabilità della capacità lavorativa

residua dell’interessato andava svolto. A maggior ragione ove si considera che

l’assicurato dispone di un’unica formazione professionale, come meccanico in

genere, e di complessivi (ossia tenenti conto anche degli anni di

apprendistato) soli 10 anni di lavoro sull’arco della vita intera, per giunta

sempre presso lo stesso datore di lavoro (doc. AI 9, 72-2). Egli non sembra

quindi disporre di un’esperienza professionale immediatamente sfruttabile

secondo gli attuali rapporti nel mondo del lavoro e in base alla quale si possa

ritenere che egli potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé (STF

9C-128/2013 del 4 novembre 2013; cfr. invece STF 8C-39/2012 del 24 aprile 2012

con riferimento ad un assicurato provvisto di tre formazioni professionali e

ampia esperienza professionale e, quindi, non necessitante di un’ulteriore

riformazione professionale ai fini autointegrativi). Senza un siffatto esame

non è infatti possibile concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente

alla citata giurisprudenza federale, –

“(…) Dennoch hat die Rechtsprechung in ganz besonderen

Ausnahmefällen nach langjährigem Rentenbezug trotz medizinisch (wieder)

ausgewiesener Leistungsfähigkeit vorderhand weiterhin eine Rente zugesprochen,

bis mit Hilfe medizinisch-rehabilitativer und/oder beruflich-erwerblicher

Massnahmen das theoretische Leistungspotential ausgeschöpft werden kann (so das

schon erwähnte Urteil 9C_720/2007 [SZS 2009 S. 147]). An dieser Ausnahme ist

ebenfalls festzuhalten, weil in jedem Einzelfall feststehen muss, dass die

(wiedergewonnene) Erwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (erneut)

verwertbar ist (Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 ATSG). Es können im

Einzelfall Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Anrechnung einer medizinisch

vorhandenen Leistungsfähigkeit und medizinisch möglichen Leistungsentfaltung

entgegenstehen, wenn aus den Akten einwandfrei hervorgeht, dass die Verwertung

eines bestimmten Leistungspotentials ohne vorgängige Durchführung befähigender

Massnahmen allein vermittels Eigenanstrengung der versicherten Person nicht

möglich ist (SVR 2010 IV Nr. 9 S. 27,9C_141/2009; in diesem Sinne auch das

Obiter dictum im Urteil 9C_617/2009 E. 3.3, wonach es nicht rechtswidrig ist,

wenn die Verwaltung nach langjähriger Absenz vom Arbeitsmarkt zunächst mit

Aufenthalt in einer beruflichen Abklärungsstelle [BEFAS] und Arbeitstraining

die erwerbliche Verwertbarkeit des wiedergewonnenen funktionellen Leistungsvermögens

abklärt). (…)“ (STF

9C_768/2009 del 10 settembre 2010, consid. 4.1.2; vedi anche la STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010) –,

per un’adeguata sfruttabilità della capacità lavorativa residua.

Resta da

osservare che la necessità di una preventiva valutazione dell’opportunità di

misure d’ordine professionale va in casu ammessa, malgrado conformemente agli

accertamenti medici effettuati sembrerebbe che l’assicurato abbia sempre

conservato una parziale capacità lavorativa in attività idonee (fatto questo

che secondo la dianzi ricordata prassi di solito esclude un accresciuto

bisogno di integrazione), considerato come i curanti, il perito

incaricato dall’amministrazione e l’Ufficio AI abbiano sempre (dalla decisione

del 22 maggio 1992) ammesso un’incapacità lavorativa totale e, quindi, non si

sarebbe potuto pretendere che l’assicurato sfruttasse la (non attestata)

residua capacità lavorativa (cfr. in proposito SVR 2011 IV n. 30 p. 86, STF

9C-103/2004 consid. E 4.1 e STF 9C-128/2013 del 4 novembre 2013 consid. 4).

Ne consegue che, annullata

la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI perché proceda

all’esame dell’au-tointegrazione rispettivamente dell’effettiva idoneità

lavorativa e, quindi, dell’eventuale necessità di introdurre provvedimenti

integrativi, ai sensi della succitata giurisprudenza. In esito alle nuove

risultanze, si pronuncerà nuovamente sul diritto a prestazioni (per casi simili

cfr. STCA 32.2012.142 del 14 dicembre 2012 e 32.2010. 222 del 12 ottobre 2010).

2.11

Il ricorso va pertanto accolto

ed al ricorrente, patrocinato da un legale, spettano indennità per ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA).

Ritenuto l’esito della

lite e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310, STFA 164/02 del

9.

aprile 2004).

2.12

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 24 marzo 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti di cui

ai considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa). Di conseguenza

è divenuta priva di oggetto la domanda tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti