32.2014.53
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15 dicembre 2014Italiano43 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.53
FC/sc
Lugano
15 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 marzo 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con decisione del 22 maggio
1992 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nato nel 1964, di professione meccanico,
il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 1990 (grado di invalidità
dell’80%; doc. AI 49).
1.2. La rendita è stata confermata
a seguito di revisioni effettuate nel dicembre 1992, dicembre 1994, marzo 1998,
aprile 2001, marzo 2005 e luglio 2007 (doc. AI 29, 31, 40, 47, 52, 58).
Avviata una settima
revisione d’ufficio della rendita nel giugno 2012 (cfr. doc. AI 67),
l’amministrazione, fatta allestire una perizia specialistica e resasi conto che
in occasione delle precedenti decisioni non erano state erroneamente valutate
le limitazioni funzionali e l’esigibilità lavorativa in attività leggere
adeguate, confermata nella misura dell’80% dalla perizia del dr. __________ del
28 ottobre 2013, ha emesso una decisione del 24 marzo 2014 (preavvisata il 13
febbraio 2014) con la quale ha soppresso, in via di riconsiderazione, il
diritto alla rendita avendo stabilito un grado d’invalidità del 33%. Nel
contempo ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 90, 94).
1.3. Contro la citata decisione
amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto
ricorso al TCA, postulandone l’annullamento, il ripristino dell’effetto sospensivo
e la concessione dell’assistenza giudiziaria. A suo dire non sussisterebbero gli
estremi per procedere ad una riconsiderazione, censurando la conclusione di abilità
lavorativa dell’80% in attività adeguate e rilevando un peggioramento delle sue
condizioni negli ultimi anni.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha ribadito l’erroneità della decisione del 22 maggio 1992 e delle
decisioni di conferma della prestazione che sono seguite, confermando sia la
perizia del dr. __________ che l’assenza di un oggettivabile peggioramento
dello stato di salute dell’assicurato.
1.5. Con decreto 24 giugno 2014 il
TCA ha respinto l’istanza del ricorrente chiedente il ripristino dell’effetto
sospensivo (VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso, in via di riconsiderazione
della decisione del 22 maggio 1992, il diritto alla rendita riconosciuto
all’assicurato dal 1. aprile 1990.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Perché la perdita di
guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario
che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute. In altre parole la
perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella
procedente dall'infermità. La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva
da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro,
suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della
rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori
rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima di poter pretendere una rendita
AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio
dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr.
RCC 1991, p. 47, consid. 7c).
Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.4. L’istituto della
riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che dispone che “l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)
Conformemente alla
giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser,
ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 p. 531), l'amministrazione può, in ogni momento,
riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata
oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente
errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che
il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130; DTF 119
V 183, 422 e 477). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto
a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,
p. 175; DTF 119 V 180).
In una recente sentenza il
Tribunale Federale ha posto il principio secondo cui l'assicuratore può riconsiderare
una decisione manifestamente errata (e se la rettifica ha una notevole
importanza) in ogni tempo, segnatamente anche oltre dieci anni dalla resa del
provvedimento (STF 8C_424/2013 del 21 novembre 2014, prevista per la
pubblicazione).
Per valutare se una
decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto
- compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della
decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).
L'istituto del riesame
persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale
errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione
degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die
Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des
EVG, SZS 1991 p. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione
devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 p. 135; DTF 102 V 17 consid.
3a; 109 V 113 consid. 1c).
Una decisione è
manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche
sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non
sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n.
28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso
quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del
principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I
559/02 del 31 gennaio 2003).
Per contro, non si è in
presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende
da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento,
in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile
tenuto conto della situazione di fatto e di diritto. Se sussistono dubbi
ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni
della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del 18 ottobre
2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).
Infine, in una sentenza I
406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente
errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a
un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua
abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa del 50%
(con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione
avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del
lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare
la sua capacità lavorativa residua.
Anche nella sentenza 28
marzo 2006 nella causa M. (I 302/04) il TFA ha ritenuto come errore manifesto
l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al
lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una
rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era
stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere
alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.
Il Tribunale federale, in
una sentenza del 18 ottobre 2007 nella causa concernente S. (9C_575/2007), ha
precisato che per poter sopprimere in via di riconsiderazione una rendita
precedentemente accordata occorre stabilire se – vista la situazione giuridica
esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata e tenuto conto
della prassi in vigore a quel momento – una corretta valutazione del grado
d’invalidità avrebbe condotto ad un altro risultato.
L’Alta Corte ha infatti
sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
Der Umstand allein, dass bei der
Invaliditätsbemessung von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert
wird, gestattet - auch wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung
grundsätzlich unzulässig ist (BGE 114 V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise
zur Anwendung gelangen darf (s. etwa Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Fatti
I 35/01 vom 30. Mai 2001, E. 3a) - noch nicht den Schluss auf zweifellose
Unrichtigkeit der sich darauf stützenden Rentenverfügungen. Hierfür genügt auch
nicht, wenn beim der Rentenzusprechung zu Grunde gelegten Einkommensvergleich
nur auf den angestammten Beruf - als Verweisungstätigkeit - abgestellt wurde.
Um eine zugesprochene Rente wiedererwägungsweise aufheben zu können, müsste
vielmehr - nach damaliger Sach- und Rechtslage - erstellt sein, dass eine
korrekte Invaliditätsbemessung hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu einem
anderen Ergebnis geführt hätte (vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26. September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom
9. Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier nicht zu.
(...)"
(STF 18 ottobre 2007, nella causa concernente S.,9C_575/2007)
Giusta l’art. 88bis cpv. 2
OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett.
a).
Essa può però intervenire
anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante,
se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione
per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art.
88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica
del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), p. 395; Müller,
Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, p. 95).
Condizione necessaria per
l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una
riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La
riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene
quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro
futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha
violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc
(art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op.
cit., p. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con
effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.5. In evasione della domanda di
prestazioni presentata nell’aprile 1991 l’Ufficio AI ha basato la propria
decisione di concedere all’assicurato una rendita intera di invalidità sulle
indicazioni dei medici curanti e soprattutto sulla valutazione peritale del 18
febbraio 1992 del dr. __________, chirurgo ortopedico, il quale, poste le
diagnosi di “sindrome radicolare recidivante dx in ernie discali L4-5, L5-S1
dx, instabilità segmento L4-5 dopo nucleotomia percutanea”, aveva concluso
per un’inabilità lavorativa completa nella professione di meccanico, precisando
tuttavia che era previsto un intervento chirurgico e che non era escluso che “una
volta guarito, dopo operazione il paziente possa tornare al suo vecchio lavoro
di meccanico” (doc. AI 21). Sulla base di queste conclusioni l’amministrazione
ha quindi proceduto in tempi brevi ad assegnare la rendita dal 1. aprile 1990 con
la decisione 22 maggio 1992.
In seguito, in occasione
della revisione intrapresa nel dicembre 1992 l’amministrazione ha chiesto
un’ulteriore valutazione peritale al dr. __________, il quale, nel rapporto 13
luglio 1993, confermate le diagnosi, ha sostanzialmente confermato le
conclusioni della precedente valutazione e, quindi, l’inabilità lavorativa
completa nella professione di meccanico, sottolineando l’opportunità di
procedere ad un intervento chirurgico (doc. AI 29). La rendita è quindi stata
confermata (doc. AI 30).
In sede delle revisioni del
dicembre 1994, marzo 1998, aprile 2001 e marzo 2005 l’Ufficio AI ha confermato
la prestazione sulla base delle dichiarazioni dell’assicurato e del curante attestati
una situazione clinica invariata (doc. AI 31-56).
In occasione della
revisione intrapresa nel luglio 2007, definite invariate le condizioni da parte
dell’interessato e del curante, il medico SMR, nelle annotazioni 13 dicembre 2007, ha affermato.
" l’assicurato
presenta un danno alla salute di lunga durata di tipo degenerativo, una
modifica sostanziale del danno risulta inverosimile, un trattamento medico non
migliora in questa fase lo stato di salute, l’assicurato probabilmente ha
trovato un suo equilibrio. Sicuramente vi è pure una “certa capacità lavorativa
residua”, capacità già sempre presente.” (doc. AI 64)
Malgrado tale
osservazione, l’Ufficio AI, con comunicazione 4 febbraio 2008, ha confermato la rendita intera (doc. AI 65).
Nel giugno 2012 è stata
avviata un’ulteriore revisione.
Con comunicazione del 12
settembre 2012 il curante ha riferito di non aver più visto il paziente dal
gennaio 2009 e affermato che non vi era stata alcuna modifica significativa
(doc. AI 68). Sentito il medico SMR, rilevato altresì come l’interessato
riferisse di un peggioramento della sintomatologia negli ultimi
tre anni con un incremento dei dolori prevalentemente durante il periodo
estivo, l’amministrazione
ha affidato il mandato al dr. __________, reumatologo, di esperire una perizia,
la quale, datata 28 ottobre 2013, poste le diagnosi reumatologiche con
influenza sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-vertebrale
con componente spondilogena lungo la gamba destra a carattere altalenante e
stato dopo sindrome irritativa radicolare a destra per ernia discale L4-L5,
nonché stato dopo nucleotomia percutanea nel 1991 e sindrome cervico-vertebrale
su alterazioni degenerative osteocondrotiche C5-C6 e C6-C7,” in merito alla capacità lavorativa si è espressa come segue:
" 5. GRADO
DI CAPACITÀ DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ
LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA
SALUTE
(…)
Per quanto riguarda il reperto clinico attuale riscontriamo una
sindrome lombo-vertebrale con diminuzione della mobilità soprattutto nella
flessione in avanti e nella flessione laterale con una componente a carattere
spondilogena fino al gluteo. Non vi sono segni compressivo o irritativi
radicolari o deficitari, sensitivo o motorici. Egli presenta una scoliosi a
forma di S destro-convessa nella zona toracale e sinistro-convessa lombare.
Per quanto riguarda l'aspetto radiologico ho eseguito delle
radiografie della colonna lombare che mostrano una scoliosi sinistro-convessa
al passaggio toraco-lombare e vi è una discopatia condrotica a livello L3-L4 ed
L4-L5 meno a L5-S1. Vi è una minima spondilosi anteriore a livello L3-L4. Vi è
una minima pseudo-retrolistesi di L4 su L5. Fatto questo che potrebbe essere
piuttosto messo in relazione con l'atteggiamento scoliotico e quindi con un
problema di proiezione dell'immagine e non tanto su una problematica di
instabilità. In effetti il reperto radiologico attuale è di modesta entità se
si pensa a un'evoluzione di un dolore cronico a livello lombo-sacrale
persistente dal 1986.
Ci si attenderebbe un reperto radiologico molto più pronunciato se
già allora ci fossimo trovati di fronte ad una problematica di instabilità a
questo segmento che sarebbe chiaramente progredita nel tempo.
Per quanto riguarda una sacro-ileite, sospettata dal Dr. med. __________
nella sua valutazione del 1993 non ho riscontrato reperti radiologici per
quanto riguarda le articolazioni sacro-iliache alla radiografia del bacino da
me effettuata.
Anche per quanto riguarda le anche il reperto è normale.
Negli ultimi tre anni l'assicurato dichiara un'insorgenza di
disturbi alla colonna cervicale che trovano un riscontro dal punto di vista
clinico con una limitazione della mobilità in particolar modo nella flessione
verso destra e nella rotazione verso destra. Vi sono dei dolori alla palpazione
alle zone d'irritazione nell'ambito di una sindrome cervico-vertebrale.
Non vi sono compressioni o irritazioni radicolari alle estremità
superiori.
L'indagine radiologica della colonna cervicale, da me effettuata,
mostra un appiattimento della lordosi fisiologica e soprattutto un'osteocondrosi
C5-C6 e C6-C7 con spondilosi posteriore.
5.1 Limitazioni funzionali
L'assicurato è limitato in attività lavorative particolarmente
pesanti in cui debba alzare dei pesi superiori ai 15 kg.
Limitato in attività in cui debba mantenere la posizione seduta
per più di 30 min. o fermo in piedi per più di 30 min. e se deve camminare in
modo continuo per più di 3 km.
Limitato in attività non ergonomiche per la colonna vertebrale sia
cervicale che lombare in cui deve piegare ripetutamente la colonna vertebrale
nella zona lombare e alla colonna cervicale eseguire movimenti di rotazione
verso destra.
Limitato in attività lavorative da svolgere con movimenti
ripetitivi e monotoni.
5.2 Incapacità lavorativa nell'ultima attività professionale
svolta
Per quanto riguarda l'ultima attività professionale svolta di
meccanico in genere e soprattutto di tornitore l'assicurato può essere ritenuto
inabile al lavoro nella forma dell'80% come determinato dal Dr. med. __________
già nel 1992.
Per quanto riguarda l'attività di casalingo l'assicurato può
essere ritenuto da quella data via abile nella forma completa.
5.3 Capacità lavorativa residua in un'attività lavorativa
adatta
Per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta che tenga in
considerazione le limitazioni funzionali da me sopra elencate l'assicurato può
essere ritenuto abile al lavoro nella forma completa sull'arco di un'intera
giornata con una redditività all'80%.
Si deve segnalare come a partire già dal 1994 e più precisamente
dall'ultima valutazione eseguita dal Dr. med. __________ sarebbe stato
possibile riqualificare l'assicurato in un'attività lavorativa ergonomicamente
adatta per la colonna vertebrale.
Fatto questo che non è avvenuto.
La prognosi per quanto riguarda l'evoluzione delle patologie degenerative
alla colonna vertebrale è da considerare moderatamente favorevole visto il
lungo decorso senza episodi importanti intercorrenti di tipo radicolare.
Per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa piuttosto sconveniente
come pure per un eventuale reinserimento professionale.
6. POSSIBILITÀ
DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE
L'assicurato potrebbe approfittare di tutta una serie di terapie
medicamentose e fisioterapiche per migliorare le sue condizioni di salute.
Penso primariamente ad una terapia medicamentosa adatta e
controllata in ambito medico. Egli potrebbe inoltre approfittare di fisioterapie
ambulatoriali sia per quanto riguarda la colonna cervicale che lombare o
eventualmente di cure riabilitative stazionarie se del caso." (doc. AI
82/8-12)
Tali conclusioni sono
state fatte proprie dal medico SMR nel rapporto finale 4 novembre 2013 che ha
ammesso un’incapacità lavorativa nell’attività abituale, ma un’abilità dell’80%
in un’attività adeguata dal 1994 (doc. AI 83).
Interpellato il consulente
IP, l’amministrazione, con il provvedimento contestato, dopo aver rilevato che
con la decisione del 22 maggio 1992 l’Ufficio AI aveva erroneamente attribuito
il diritto alla rendita intera limitandosi a valutare l'incapacità lavorativa
nella professione abituale, ma senza approfondire le limitazioni funzionali e
l'esigibilità lavorativa in attività adeguate, appurato inoltre che
conformemente alla perizia del dr. __________ l’assicurato era da considerare
incapace all'80% nell'attività originaria di meccanico, ma abile in professioni
adeguate allo stato di salute con una riduzione di rendimento del 20% dal 1994, ha effettuato il confronto dei redditi statistici tra un reddito da valido di fr. 72'431 e un
reddito da invalido di 48'433 (ottenuto effettuando riduzioni sul reddito
statistico di fr. 62'414.- del 20% per la limitazione medico-teorica e del 3%
per attività leggere) ottenendo un grado di invalidità, non pensionabile, del
33% (doc. AI 94). Ha di conseguenza soppresso la rendita, con effetto a
decorrere dalla fine del mese successivo l'intimazione della decisione (doc. AI
94/2-3).
2.6. In merito alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14
luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, p. 174, il TF,
richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte,
nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008
e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono
a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività
lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo
disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli
uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari
del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata
dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine, se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Oggetto del contendere è il
riesame della decisione 22 maggio 1992 con cui l'Ufficio AI ha concesso
all'assicurato - sofferente di ernie discali - una rendita intera a far tempo
dal 1. aprile 1990. Occorre in altre parole verificare se l’amministrazione a
ragione ha ritenuto tale decisione manifestamente errata e se tale rettifica
riveste un’importanza notevole. Per procedere a tale esame ci si deve fondare
sulla situazione di fatto e di diritto, giurisprudenza inclusa, esistente al
momento in cui è stata resa la decisione da riesaminare.
Secondo l’amministrazione,
l’errore manifesto della decisione del 1992 risiede nel fatto che l’Ufficio AI
ha attribuito il diritto alla rendita limitandosi a valutare l'incapacità
lavorativa nella professione abituale, senza approfondire le limitazioni funzionali
e l'esigibilità lavorativa in attività adeguate.
Il fatto di non aver
svolto i necessari esami dal punto di vista medico ed economico non avrebbe
permesso di determinare che già a quel momento non vi era diritto a prestazioni
AI.
2.8. Come è stato esposto (cfr.
consid. 2.5), emerge dagli atti che l’Ufficio AI ha basato la propria decisione
di concedere all’assicurato una rendita intera di invalidità essenzialmente sulle
indicazioni contenute nella valutazione medica del 18 febbraio 1992 del dr. __________,
chirurgo ortopedico, il quale, poste le diagnosi di “sindrome radicolare
recidivante dx in ernie discali L4-5, L5-S1 dx, instabilità segmento L4-5 dopo
nucleotomia percutanea”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa
completa nella professione di meccanico, precisando che era previsto un
intervento chirurgico e che non era escluso che “una volta guarito, dopo
operazione il paziente possa tornare al suo vecchio lavoro di meccanico”
(doc. AI 21). Sulla base di queste conclusioni l’amministrazione ha quindi proceduto
in tempi brevi ad assegnare la rendita con la decisione 22 maggio 1992. In occasione della revisione intrapresa pochi mesi dopo, nel dicembre 1992, l’amministrazione
ha nuovamente interpellato il dr. __________, il quale, nel rapporto 13 luglio
1993, ha sostanzialmente confermato le conclusioni della precedente
valutazione e, quindi, l’inabilità lavorativa completa come meccanico,
sottolineando l’opportunità di un intervento chirurgico (doc. AI 29). Mediante
Considerandi
comunicazione 27 gennaio 1993 la rendita è stata confermata senza procedere ad
alcun ulteriore accertamento segnatamente inteso ad accertare un’eventuale
abilità in attività idonee. Questo nonostante il curante dr. __________ avesse
ritenuto indicati provvedimenti di integrazione (doc. AI 26/1). Analogamente,
in occasione delle successive 4 revisioni intraprese tra il dicembre 1994 e il luglio
2007, l’Ufficio AI ha confermato la prestazione senza ulteriori accertamenti
(doc. AI 31-65). E questo malgrado in occasione della revisione intrapresa nel
luglio 2007, il medico SMR, nelle annotazioni 13 dicembre 2007, avesse rilevato
che sicuramente vi era una “certa capacità lavorativa residua, capacità già
sempre presente” (doc. AI 64).
Ora, l’esame di questi
atti evidenzia che l’amministrazione ha concesso la prestazione al richiedente,
che era all’epoca attivo come meccanico in genere ed era ancora in giovane età,
limitandosi a considerare le sue limitazioni nello svolgimento dell’attività
lavorativa svolta evidenziate dal medico curante e dal perito, il quale aveva
tuttavia sottolineato come un intervento chirurgico era da considerare “indicato”
e non aveva escluso una ripresa lavorativa sottolineando che “una nuova
valutazione sarebbe da fare ca 6 mesi dopo l’intervento previsto” e “non
è escluso che una volta guarito, dopo l’operazione il paziente possa tornare al
suo vecchio lavoro di meccanico” (cfr. doc. AI 21-3). Nessuna indicazione
era invece stata data (né richiesta dall’amministrazione) in merito alla
possibilità di poter esercitare, almeno in misura parziale, un’attività
lavorativa leggera. Analogamente, in occasione della revisione di pochi mesi
dopo, nel dicembre 1992 l’Ufficio AI ha confermato la prestazione sulla base di
un ulteriore parere del dr. __________, il quale ha sostanzialmente confermato la
conclusione di inabilità lavorativa completa nella professione di meccanico,
sottolineando nuovamente l’opportunità di intervenire chirurgicamente (doc. AI
29). Tuttavia, ancora una volta il perito, oltre a raccomandare l’intervento
chirurgico, aveva perlomeno implicitamente lasciato intendere l’esistenza della
possibilità per l’assicurato di eseguire lavori leggeri laddove aveva affermato
che l’incapacità lavorativa era data nella sua professione definita come “un
lavoro abbastanza pesante, che spesso esigeva anche di assumere posizioni scomode
per la schiena” (doc. AI 29-3).
L’amministrazione non ha
ritenuto di interpellare né il dr. __________ né altri medici sulle capacità
lavorative residue dell’assicurato in attività confacenti al suo stato di
salute né quindi di esaminare se, rispettivamente in quale misura, l’assicurato,
sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in
grado di valorizzare e sfruttare la capacità lavorativa residua.
Un simile esame si sarebbe
imposto a maggior ragione considerando la ancor giovane età dell’interessato
che all’epoca non era nemmeno trentenne, con un conseguente buon potenziale di
adattamento a una nuova professione (SVR 1995 UV n. 35 p. 106). Del resto deve
essere osservato che l’amministrazione non ha nemmeno ritenuto di approfondire
i motivi per cui il paventato e auspicato intervento chirurgico non era
avvenuto né le ragioni per cui dal 1994 l’assicurato non avesse più eseguito
della fisioterapia o terapie specifiche per la colonna vertebrale né consultato
specialisti in reumatologia, ortopedia o neurologia, rivolgendosi soltanto molto
saltuariamente al proprio medico curante, dr. __________ dapprima, dr. __________
in seguito, entrambi generalisti (doc. AI 82-5).
In queste condizioni,
conformemente alla giurisprudenza del TFA, a ragione l’Ufficio AI, vista
l’omessa considerazione delle possibilità di sfruttare la capacità lavorativa
residua sul mercato del lavoro da parte del ricorrente, ha ammesso gli estremi
per considerare la decisione in esame fondata su accertamenti lacunosi e, quindi, su una valutazione
manifestamente errata dell'incapacità al guadagno a seguito di una applicazione
non conforme di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF
119.
V 483 consid. 3; 110 V 179; ZAK 1991 p. 137; cfr. consid. 2.2) e,
quindi, posto che anche la condizione della notevole importanza della
rettifica è senz’altro da ritenere adempiuta (visto che in gioco vi è una
prestazione periodica, cfr. DTF 119 V 475 consid. 1c e riferimenti), suscettibile
di riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA con validità “pro futuro”,
segnatamente a decorrere dal mese seguente la notifica della decisione formale
(cfr. in proposito la STFA del 13 luglio 2006 citata sopra; sulla possibilità
di procedere in ogni tempo ad una riconsiderazione di una decisione cfr. la
citata STF 8C-424/2013 del 21 novembre 2014).
A tale riguardo va fatto
riferimento alla recente STF 9C_121/2014 del 3 settembre 2014. In quella sentenza l’Alta Corte, confermando la propria giurisprudenza, aveva qualificato come
errore manifesto la circostanza che in una fattispecie complessa
l’amministrazione aveva fondato la valutazione dell’abilità lavorativa
unicamente su brevi rapporti del medico curante (“In diesem Sinne fehlte es hier an hinreichend
sorgfältigen Abklärungen. Das komplexe gesundheitliche Geschehen bedurfte einer fachärztlichen
Beurteilung; die Kurzberichte des Hausarztes genügten nicht, zumal die
attestierte funktionelle Einschränkung nicht nachvollziehbar hergeleitet wurde.
Hinzu kommt, dass schon im Jahr 1999 in einem amtlich publizierten Urteil (BGE 125 V 351 E. 3b/cc S. 353 mit Hinweisen auf
unveröffentlichte Präjudizien) eine Beweiswürdigungsrichtlinie etabliert worden
war, welche den Beweiswert von Hausarztberichten deutlich relativierte; ab da
konnte es jedenfalls in komplexeren Fällen schon nach allgemeinen
beweisrechtlichen Grundsätzen nicht mehr als praxiskonform gelten, die
Feststellung von Arbeitsunfähigkeit im Sinne von ATSG und IVG entscheidend auf
einen Hausarztbericht abzustützen (vgl. erwähntes Urteil 9C_654/2013 E. 4;
consid. 3.3.3 della citata
sentenza).
2.9
La modifica (nel senso di una
soppressione o di una riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita
presuppone in ogni caso che, dall'assegnazione della prestazione, non siano
intervenute modifiche della situazione giuridicamente rilevante che
giustifichino il mantenimento della rendita alle condizioni precedentemente ammesse
(art. 17 LPGA; STF 9C_768/2010 del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del
10.
maggio 2006; I 222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).
Nel caso in esame, si
tratta quindi di esaminare la situazione valetudinaria attuale, vale a dire al
momento della resa della decisione contestata del 24 marzo 2014 (secondo la giurisprudenza,
la decisione impugnata delimita dal punto di vista temporale il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid.
3.1.1
p. 220 con riferimenti) e di valutare se l’assicurato presentava, a
quell’epoca, un’invalidità di grado pensionabile, circostanza che l’Ufficio AI ha negato, escludendo in sostanza parimenti che sia
subentrato un peggioramento delle condizioni di salute tali da giustificare il
mantenimento del diritto alla rendita.
Al fine di chiarire le
condizioni dell’assicurato in occasione della revisione avviata nel 2012 l’amministrazione,
ha come detto, fatto eseguire una perizia dal dr. __________ ti, reumatologo,
la quale, datata 28 ottobre 2013, poste le diagnosi reumatologiche con influenza
sulla capacità lavorativa di “sindrome lombo-vertebrale
con componente spondilogena lungo la gamba destra a carattere altalenante e
stato dopo sindrome irritativa radicolare a destra per ernia discale L4-L5,
nonché stato dopo nucleotomia percutanea nel 1991 e sindrome cervico-vertebrale
su alterazioni degenerative osteocondrotiche C5-C6 e C6-C7”, ha dapprima osservato che il reperto radiologico attuale era di
modesta entità se si pensa a un'evoluzione di un dolore cronico a livello
lombo-sacrale persistente dal 1986, fatto questo che metterebbe in forse la
presenza di una problematica di instabilità a questo segmento, rilevato inoltre
come non vi era nemmeno riscontro nei reperti radiologici di una sacro-ileite.
Considerati anche i disturbi lamentati dall’assicurato dagli ultimi tre anni
alla colonna cervicale, con riferimento alle limitazioni funzionali ha esposto
come l’assicurato fosse limitato per lavori particolarmente pesanti in cui
debba alzare dei pesi superiori ai 15 kg, mantenere la posizione seduta per più di 30 min. o fermo in piedi per più di 30 min. o camminare in modo
continuo per più di 3 km o in attività non ergonomiche per la colonna
vertebrale sia cervicale che lombare in cui deve piegare ripetutamente la
colonna vertebrale nella zona lombare e alla colonna cervicale o eseguire
movimenti di rotazione verso destra e comunque in attività lavorative da
svolgere con movimenti ripetitivi e monotoni. Per quanto riferito all’ultima attività
professionale svolta di meccanico in genere e soprattutto di tornitore, l'assicurato
era da considerare, secondo il perito, inabile al lavoro nella forma dell'80%,
come già determinato dal dr. __________ nel 1992. Tuttavia, in un’attività
adatta, ossia rispettosa delle suelencate limitazioni funzionali, l'assicurato poteva
essere ritenuto abile al lavoro nella forma completa sull'arco di un'intera
giornata con una redditività all'80%.
Nella sua
valutazione il perito ha altresì fatto rimarcare che a partire già dal 1994
sarebbe stato possibile riqualificare l'assicurato in un'attività lavorativa
ergonomicamente adatta per la colonna vertebrale, fatto questo non avvenuto.
Quanto alla prognosi, secondo il perito era da considerare moderatamente favorevole
visto il lungo decorso senza episodi importanti intercorrenti di tipo
radicolare. Inoltre ha osservato come l’assicurato potrebbe approfittare di
tutta una serie di terapie medicamentose e fisioterapiche per migliorare le sue
condizioni di salute (doc. AI 82/8-12).
Ora, questo Tribunale non
ha motivo per mettere in dubbio la perizia del dr. __________. La sua
valutazione è da considerare completa ed esaustiva, rispecchiando quindi i
parametri giurisprudenziali ricordati al precedente considerando; non sono del
resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di metterne in
dubbio l’attendibilità.
Rispetto alla situazione
presente al momento della decisione iniziale di attribuzione della rendita, la
valutazione peritale del 28 ottobre 2013 ha evidenziato quindi una situazione sostanzialmente invariata con un’inabilità nella professione di meccanico, ma
un’abilità in attività leggere adeguate dell’80%. Del resto il ricorrente non
ha minimamente comprovato un eventuale peggioramento delle sue condizioni,
ammettendo anzi che le sue condizioni sono rimaste stabili.
In conclusione,
rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute, se necessario intraprendendo una nuova professione
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; 113 V 28 consid. 4a), è da ritenere dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b) che l’insorgente presentava al momento della perizia (e
verosimilmente già sin dal’epoca della precedente decisione del 1992) e sino
al momento della decisione impugnata, una abilità lavorativa in attività adeguate
dell’80%.
Non risulta pertanto che
sino al momento decisivo della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid.
3.1.1
p. 220 con riferimenti), ossia al 24 marzo 2014, sia subentrato un rilevante
peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.
2.10
In merito alla valutazione economica, rispettivamente alla determinazione del grado
d’invalidità, con riferimento al relativo calcolo esposto nella decisione
contestata, va osservato quanto segue.
Per quanto riguarda il reddito
da valido, avendo l’assicurato smesso di lavorare da numerosi anni, l’Ufficio
AI ha correttamente preso in considerazione il reddito statistico 2012 (valori
nazionali) risultante dalle tabelle TA1 elaborata dall’Ufficio federale di
statistica in relazione a professioni simili a quella svolta dall’assicurato (divisione
economica 33: riparazioni e installazioni macchine e apparecchiature, livello
qualifica 3 ossia con conoscenze professionali e specializzate) che ammonta a
fr. 72'431.-- annui.
Prima di determinare il
reddito da invalido, occorre tuttavia esaminare la capacità integrativa
dell’assicurato, considerata la sua età (classe 1964) e che dall’aprile 1990
egli percepisce una rendita intera.
Conformemente alla
giurisprudenza, infatti, prima di procedere alla diminuzione o soppressione di
una rendita di invalidità a seguito di revisione occorre accertare se esiste un
bisogno di reintegrazione, valutando se l’assicurato sia concretamente in
misura di mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato (cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; cfr. STF 9C-163/2009 del 10 settembre
2010). Nel caso di una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; cfr.
STF 9C-152/2013 del 3 settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di
invalidità versata da numerosi anni, il Tribunale federale, nella sua più
recente giurisprudenza, ha sottolineato che di regola la (completa o
parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico – e che è alla base
della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della riduzione o
soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente sfruttata
dall’assicurato mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del lavoro
equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr. art. 7
cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA; STF 9C-412/2014 del 20 ottobre 2014,
8C-18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso
laddove l’assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa
residua cosicché l’aumento della capacità lavorativa non necessita un
accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità
professionale può essere utilizzata in un’attività lavorativa già svolta
dall’assicurato o che può svolgere immediatamente. In casi eccezionali
invece l’amministrazione in sede di revisione della rendita deve esaminare la
questione integrativa e, quindi, accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa
attestata medicalmente si traduce effettivamente in un grado di invalidità
inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale
dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento all’idoneità, alla capacità
di carico, ecc) e/o all’esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi
la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il
potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato
grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di
integrazione professionale (STF 9C-412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C-18/2013 del
23.
aprile 2013 consid. 10, 9 C-848/2012 del 14 febbraio 2013,9C_831/2010,
9C-768/2009 del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27,9C_141/2009; vedi anche la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011,9C_163/2009 del 10
settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha
ulteriormente precisato la sua giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale
in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità
dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la capacità lavorativa
attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un
assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre
15.
anni (STF 9C-412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C-128/2013 del 4 novembre
2013, 9C-152/2013 del 3 settembre 2013,9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid.
2.2
;9C_367/2011 del 10 agosto 2011;9C_228/2010 del 26 aprile 2011, pubblicata
in SVR 2011 IVG nr. 73, e riferimenti). Nella STF 9C-412/2014 del 20 ottobre
2014.
il TF ha confermato questa giurisprudenza sottolineando che tali casi
eccezionali possono essere riconosciuti segnatamente laddove l’assicurato è
stato lontano dal lavoro per numerosi anni, dispone di un carente profilo conoscitivo
e/o intellettuale o difetta di esperienza professionale (cfr. anche STF
9C-152/2013 del 3 settembre 2013 e riferimenti).
Nella fattispecie
concreta, al momento dell’emissione della decisione contestata (che, come
detto, delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti),
l’assicurato (nato il 29 gennaio 1964) aveva 50 anni ed era titolare di una
rendita intera di invalidità dall’aprile 1990 e, quindi, da 24 anni. L’Ufficio
AI avrebbe quindi dovuto procedere ad una valutazione reintegrativa
conformemente alla succitata giurisprudenza e non semplicemente procedere al
confronto dei redditi con rapporto 3 dicembre 2013. Deve essere precisato che
in occasione del colloquio con il consulente professionale del 26 febbraio 2013
all’assicurato era stato genericamente illustrato il procedere che sarebbe
stato messo in atto ai fini della reintegrazione professionale, l’assicurato
avendo quindi chiesto che la sua situazione medica fosse chiarita prima di
procedere ad eventuali provvedimenti professionali, dichiarandosi comunque disponibile
a provare a intraprendere delle misure (doc. AI 72-5). Nel successivo colloquio
di aggiornamento del 25 giugno 2013 con il consulente professionale,
all’assicurato è stato unicamente spiegata la procedura AI in atto (doc. AI
74). Successivamente alla perizia reumatologica del 28 ottobre 2013, appurata
l’abilità lavorativa in attività adeguate alle limitazioni funzionali e quindi
la possibile esistenza degli estremi per procedere ad una riconsiderazione,
interpellato il giurista, la consulente professionale __________, in una breve
nota per l’incarto del 3 gennaio 2014, ha concluso affermando che “la valutazione di ev. provvedimenti professionali sarà quindi esaminata una volta che
la questione sarà chiarita a livello giuridico” (doc. AI 86). Appurata
l’esistenza di accertamenti lacunosi giustificanti una riconsiderazione, la
consulente IP, il 12 febbraio 2014, esposte le considerazioni in merito allo stato
di salute e alla formazione scolastica e professionale, ritenute esigibili
attività affini a quelle precedentemente svolte ad esempio “quale addetto alla
logistica (magazzino) presso un’officina meccanica, come tuttofare (es,
contatto con clienti e collaudo auto, consegna merce, ecc), ha concluso:
" Tenuto
conto degli elementi raccolti nell’incarto della revisione in corso, degli elementi
raccolti in occasione dei colloqui avuti con l’A., dell’età raggiunta dall’A. e
dalle indicazioni di carattere medico non si propone l’attuazione di
provvedimenti professionali.
Si propone un aiuto al collocamento con un periodo di riallenamento
e introduzione al lavoro sottoforma di lavoro a titolo di prova, con la
possibilità di beneficiare in un secondo tempo degli incentivi all’assunzione."
(doc. AI 89)
Tuttavia a piè di pagina
figura un’annotazione apposta successivamente, il 4 aprile 2014, del seguente
tenore:
"
Discusso il caso con la consulente __________. Si ritiene che al momento
è meglio attendere prima di procedere all’aiuto al collocamento (chiarire la
posizione dell’assicurato in merito alla nostra decisione)." (doc. AI 89)
Senza accertamenti
ulteriori, è stato quindi reso il progetto di decisione 13 febbraio e quindi
emanata la decisione 24 marzo 2014 con la quale, appurato come l’assicurato
potesse svolgere attività rispecchianti le indicazioni mediche, reperibili sul
mercato libero del lavoro e che non richiedono qualifiche professionali
specifiche, effettuato il confronto dei redditi e stabilito un grado di
invalidità del 33%, l’amministrazione ha concluso per la soppressione della
rendita, escludendo nel contempo l'applicazione di provvedimenti professionali,
riservata unicamente la possibilità di fornire un aiuto al collocamento (doc.
AI 94/2-3).
Secondo il TCA, in
sostanza, vista l’accertata esistenza degli estremi per riconsiderare la decisione,
appurata soprattutto la durata dell’erogazione della rendita intera (oltre 24
anni) e, quindi, il lungo periodo di inattività lavorativa (di 25 anni), un
esame approfondito circa la reale sfruttabilità della capacità lavorativa
residua dell’interessato andava svolto. A maggior ragione ove si considera che
l’assicurato dispone di un’unica formazione professionale, come meccanico in
genere, e di complessivi (ossia tenenti conto anche degli anni di
apprendistato) soli 10 anni di lavoro sull’arco della vita intera, per giunta
sempre presso lo stesso datore di lavoro (doc. AI 9, 72-2). Egli non sembra
quindi disporre di un’esperienza professionale immediatamente sfruttabile
secondo gli attuali rapporti nel mondo del lavoro e in base alla quale si possa
ritenere che egli potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé (STF
9C-128/2013 del 4 novembre 2013; cfr. invece STF 8C-39/2012 del 24 aprile 2012
con riferimento ad un assicurato provvisto di tre formazioni professionali e
ampia esperienza professionale e, quindi, non necessitante di un’ulteriore
riformazione professionale ai fini autointegrativi). Senza un siffatto esame
non è infatti possibile concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente
alla citata giurisprudenza federale, –
“(…) Dennoch hat die Rechtsprechung in ganz besonderen
Ausnahmefällen nach langjährigem Rentenbezug trotz medizinisch (wieder)
ausgewiesener Leistungsfähigkeit vorderhand weiterhin eine Rente zugesprochen,
bis mit Hilfe medizinisch-rehabilitativer und/oder beruflich-erwerblicher
Massnahmen das theoretische Leistungspotential ausgeschöpft werden kann (so das
schon erwähnte Urteil 9C_720/2007 [SZS 2009 S. 147]). An dieser Ausnahme ist
ebenfalls festzuhalten, weil in jedem Einzelfall feststehen muss, dass die
(wiedergewonnene) Erwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (erneut)
verwertbar ist (Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 ATSG). Es können im
Einzelfall Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Anrechnung einer medizinisch
vorhandenen Leistungsfähigkeit und medizinisch möglichen Leistungsentfaltung
entgegenstehen, wenn aus den Akten einwandfrei hervorgeht, dass die Verwertung
eines bestimmten Leistungspotentials ohne vorgängige Durchführung befähigender
Massnahmen allein vermittels Eigenanstrengung der versicherten Person nicht
möglich ist (SVR 2010 IV Nr. 9 S. 27,9C_141/2009; in diesem Sinne auch das
Obiter dictum im Urteil 9C_617/2009 E. 3.3, wonach es nicht rechtswidrig ist,
wenn die Verwaltung nach langjähriger Absenz vom Arbeitsmarkt zunächst mit
Aufenthalt in einer beruflichen Abklärungsstelle [BEFAS] und Arbeitstraining
die erwerbliche Verwertbarkeit des wiedergewonnenen funktionellen Leistungsvermögens
abklärt). (…)“ (STF
9C_768/2009 del 10 settembre 2010, consid. 4.1.2; vedi anche la STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010) –,
per un’adeguata sfruttabilità della capacità lavorativa residua.
Resta da
osservare che la necessità di una preventiva valutazione dell’opportunità di
misure d’ordine professionale va in casu ammessa, malgrado conformemente agli
accertamenti medici effettuati sembrerebbe che l’assicurato abbia sempre
conservato una parziale capacità lavorativa in attività idonee (fatto questo
che secondo la dianzi ricordata prassi di solito esclude un accresciuto
bisogno di integrazione), considerato come i curanti, il perito
incaricato dall’amministrazione e l’Ufficio AI abbiano sempre (dalla decisione
del 22 maggio 1992) ammesso un’incapacità lavorativa totale e, quindi, non si
sarebbe potuto pretendere che l’assicurato sfruttasse la (non attestata)
residua capacità lavorativa (cfr. in proposito SVR 2011 IV n. 30 p. 86, STF
9C-103/2004 consid. E 4.1 e STF 9C-128/2013 del 4 novembre 2013 consid. 4).
Ne consegue che, annullata
la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI perché proceda
all’esame dell’au-tointegrazione rispettivamente dell’effettiva idoneità
lavorativa e, quindi, dell’eventuale necessità di introdurre provvedimenti
integrativi, ai sensi della succitata giurisprudenza. In esito alle nuove
risultanze, si pronuncerà nuovamente sul diritto a prestazioni (per casi simili
cfr. STCA 32.2012.142 del 14 dicembre 2012 e 32.2010. 222 del 12 ottobre 2010).
2.11
Il ricorso va pertanto accolto
ed al ricorrente, patrocinato da un legale, spettano indennità per ripetibili
(art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA).
Ritenuto l’esito della
lite e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310, STFA 164/02 del
9.
aprile 2004).
2.12
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 24 marzo 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti di cui
ai considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa). Di conseguenza
è divenuta priva di oggetto la domanda tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti