32.2014.55
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29 gennaio 2015Italiano52 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.55
cr
Lugano
29 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 marzo 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1954, in precedenza attivo in qualità di muratore, in data 1° giugno 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetto
da “infarto con allargamento coronarie, 6 stents” (doc. 1/1-7).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 29 settembre 2008
(cfr. doc. 29/1-3), poi confermato con decisione del 3 dicembre 2008 (doc.
44/1-4), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il
grado d’invalidità del 32%.
Con sentenza 32.2009.29 del 27 luglio 2009, il TCA ha confermato
la correttezza della decisione dell’amministrazione, trasmettendo nel contempo
gli atti all’Ufficio AI al fine di verificare l’eventuale sopraggiungere, in un
periodo successivo alla decisione impugnata, di un peggioramento
delle condizioni di salute dell’interessato, dal profilo cardiologico e
psichiatrico (doc. 64/1-46).
Questa sentenza del TCA è stata confermata dal Tribunale federale,
con sentenza 9C_755/2009 del 28 maggio 2010 (doc. 72/1-8).
1.2. Dopo avere esperito,
conformemente a quanto richiesto dal TCA, gli accertamenti medici ed economici
del caso, tra cui l’esecuzione di una nuova perizia pluridisciplinare a cura
del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio
AI, con progetto di decisione del 10 giugno 2011 (doc. 103), poi confermato con
due decisioni dell’8 settembre 2011 (doc. 122 e 128), ha stabilito che “dal 1°
agosto 2009 (media retrospettiva) fino al 31 dicembre 2009 sorge il diritto ad
un quarto di rendita di invalidità con un grado AI del 41%. Dal 1° settembre
2010 (media retrospettiva) fino al 31 gennaio 2011 sorge il diritto ad un
quarto di rendita di invalidità con un grado AI del 43%”.
Con sentenza 32.2011.258
del 5 marzo 2012, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato le
decisioni impugnate, rinviando l'incarto all'amministrazione al fine di
predisporre un complemento peritale di natura pneumologica, psichiatrica e
cardiologica, seguìto da una valutazione globale di tutte le patologie di cui
soffre l’interessato e della relativa influenza sulla sua capacità lavorativa
residua (doc. 144/1-33).
1.3. Dopo aver predisposto un
complemento peritale a cura del SAM (doc. 167), con progetto di decisione del 9
luglio 2012 (doc. 172/1-5), poi confermato con decisione del 27 novembre 2012 (doc.
187 e 188), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di
invalidità (grado AI del 41%) dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009, un quarto
di rendita di invalidità (grado AI del 43%) dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio
2011 e una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° maggio 2012.
Con sentenza 32.2013.6 del
23 settembre 2013 (doc. 193), cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha
annullato la decisione impugnata, rinviando nuovamente l'incarto
all'amministrazione per la messa in atto di un approfondimento a livello medico
peritale tra tutti i consulenti del SAM interessati, al fine di chiarire l’incidenza
rispettiva delle patologie in ambito reumatologico-pneumologico-cardiologico-psichiatrico
sulla capacità lavorativa residua globale dell’assicurato, prima di potersi
pronunciare nuovamente in merito al diritto alla rendita dell’assicurato per il
periodo precedente al mese di maggio 2012, data a partire dalla quale egli ha
diritto ad una rendita intera di invalidità.
1.4. Esperiti, conformemente a
quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti medici ed economici
del caso e, in particolare, avere predisposto un complemento peritale a cura
del SAM (doc. 201), con progetto di decisione del 12 febbraio 2014 (doc. 203/1-2),
poi confermato con decisione del 24 marzo 2014 (doc. A), l’Ufficio AI ha “riconfermato
quanto precedentemente indicato nella decisione del 27 novembre 2012 e in
considerazione del calcolo della capacità residua viene confermato un grado AI
del 36% fino al 30 aprile 2012, a far tempo dal 1° maggio 2012 l’assicurato
presenta un grado di invalidità del 100% (versamento della rendita intera già
in corso)”.
1.5. Contro la citata decisione
amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso
al TCA, postulando - fatto salvo il riconoscimento, incontestato, di una
rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2012 - l’annullamento della
decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità del 100%
ininterrottamente a partire dal 1° maggio 2009 (doc. I).
Sostanzialmente, il
patrocinatore del ricorrente ha contestato le nuove prese di posizione degli specialisti
del SAM, colpevoli, a suo avviso, di avere semplicemente ribadito la
correttezza delle loro precedenti valutazioni peritali, senza tuttavia
apportare delle motivazioni convincenti e senza confrontarsi con quanto disposto
da questo Tribunale nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013.
Il legale ha quindi
chiesto l’attribuzione di una rendita intera a far tempo già dal 2006 in poi, e, subordinatamente, l’effettuazione di una perizia giudiziaria (doc. I).
1.6. In risposta l’UAI - dopo
avere confermato la correttezza del complemento istruttorio svolto dai medici
del SAM, condiviso dal SMR - ha confermato la decisione impugnata e postulato
la reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.7. In data 2 giugno 2014, l’avv.
RA 1 ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico del dr. __________ (doc. VI +
B).
1.8. Con osservazioni del 13
giugno 2014, l’Ufficio AI ha confermato quanto indicato nella risposta di
causa, posto che dal profilo medico, come rilevato dal SMR, il certificato del
dr. __________ non contiene nuovi elementi clinici (doc. VIII + bis).
Tale presa di posizione
dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato (doc. IX), per
conoscenza.
2.1. Per costante giurisprudenza
il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene
rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio
dei giudici di ultima istanza.
Analogo vincolo sussiste
pure nei confronti dell’amministrazione, a seguito di una sentenza di rinvio da
parte dell’autorità di ricorso (cfr. STF 9C_203/2011 del 22 novembre 2011
consid. 4.2 e riferimenti, pubblicata in SVR 6/2012 IV Nr. 29).
Se il Tribunale cantonale
non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua
seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a
carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In particolare le
considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale
il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore
sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010
del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto
2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF
120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando una causa viene
rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve
dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2
luglio 2007).
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di
rendita di invalidità dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009; un quarto di
rendita di invalidità dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011 e una rendita
intera di invalidità dal 1° maggio 2012 o se invece, come da lui preteso, egli
abbia diritto ad una rendita intera di invalidità ininterrottamente già a
partire dal 1° maggio 2009. Incontestata e non oggetto della presente controversia
risulta l’attribuzione di una rendita intera di invaldità a partire dal 1°
maggio 2012.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può
disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto
peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il giudice può scostarsene
anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,
ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia
giudiziaria.
Questi principi sono stati
confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il
Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto
concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella
perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una
superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
353 e riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28
agosto 2012, consid. 6.2).
Infine, va ricordato che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nel caso di specie, nella
sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, il TCA aveva annullato la
decisione impugnata e aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché mettesse
in atto una discussione plenaria atta a valutare globalmente le ripercussioni
delle diverse patologie dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua
in attività adatte, non senza prima, preliminarmente, chiarire alcuni aspetti concernenti
le singole valutazioni peritali eseguite dal dr. __________, dal dr. __________
e dal dr. __________ (cfr. doc. 193/17-18).
Il legale del ricorrente
ha contestato il complemento peritale messo in atto dal SAM, ritenendo che gli
specialisti interessati non abbiano ripettato le direttive impartite dal TCA. A
torto.
Nella presente fattispecie,
infatti, il TCA non ha motivo per mettere in discussione il complemento
peritale del 6 febbraio 2014 del SAM e considera esaustive e convincenti le
spiegazioni fornite dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________
a proposito delle critiche sollevate sia dall’avv. RA 1, sia dagli specialisti
curanti dell’assicurato, conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella
sentenza di rinvio STCA 32.2013.6 del 23 settembre 2013.
2.5.1. In particolare, dal profilo
pneumologico, questo Tribunale rileva che, con presa di posizione del 27
dicembre 2013, il dr. __________, spec. FMH in pneumologia, ha spiegato i
motivi per i quali, a suo giudizio, non esiste alcuna contraddizione tra quanto
da lui stesso asserito in sede peritale (ossia che “solo un’attività sedentaria
leggera è proponibile” e che “dubbia rimane la possibilità di una capacità
lavorativa teorica residua dal punto di vista pneumologico per lavori fisici
leggeri. Questa non è valutabile in maniera adeguata mancando un’osservazione
longitudinale dell’eventuale efficacia terapeutica”, cfr. doc. 99-25) e quanto
affermato in data 29 maggio 2012 (vale a dire che l’assicurato “presentava
quando è stato da me valutato nel febbraio 2011 dal punto di vista medico
teorico pneumologico una capacità lavorativa completa per lavori sedentari
leggeri”, cfr. doc. 171-13).
Il dr. __________ ha
infatti spiegato che il senso di quanto da lui valutato è che l’assicurato può
ancora svolgere attività leggere di tipo sedentario, mentre potrebbe effettuare
delle attività leggere di tipo non sedentario soltanto qualora fossero
introdotte delle misure terapeutiche quali interruzione del fumo, diminuzione
del peso corporeo ed un programma di riabilitazione respiratoria e terapia
inalatoria.
Egli ha infatti rilevato
quanto segue:
" Il signor RI
1 soffre dal lato pneumologico di una broncopneumopatia cronico-ostruttiva da
me classificata GOLD II-III. In occasione dell’esame peritale del 2011
confermavo un peggioramento oggettivo dell’affezione respiratoria rispetto alle
precedenti indagini. Sulla base dei dati anamnestici, clinici e funzionali lo
ritenevo inabile al lavoro, rispettivamente portatore di un’incapacità
lavorativa completa per lavori fisici pesanti e medio pesanti e non più idoneo
per le attività svolte in precedenza di muratore, pittore e piastrellista.
Veniva considerata una capacità lavorativa completa solo per attività leggere e
sedentarie. Si ipotizzava un’eventuale capacità lavorativa residua per lavori
fisici leggeri e non sedentari qualora fossero introdotte misure terapeutiche
quali l’interruzione di sigarette, diminuzione del peso corporeo ed un
programma di riabilitazione respiratoria e terapia inalatoria.
Nel 2012 siamo stati richiesti di riconsiderare la valutazione ed
abbiamo confermato la capacità lavorativa completa per lavori sedentari e
leggeri. La valutazione non è in contraddizione con quanto asserito
precedentemente in quanto si tratta di una capacità lavorativa per attività
sedentarie (come ad esempio attività di ufficio, di controllo, in posizione
seduta senza spostamento di apparecchiature ecc., senza sforzi fisici). Nel 2012
non era a disposizione nessun dato che ci permettesse di cambiare in maniera
radicale presa di posizione in merito alla situazione respiratoria. Non è
nemmeno in contraddizione con quanto asserito dallo specialista cardiologo dr. __________
nel rapporto del 2011 e nel rapporto del 2012.
Sottolineiamo che anche nel rapporto del __________ l’affezione
respiratoria viene sempre elencata come sospetta BPCO e non vi sono agli atti
dati oggettivi che possano confermare un peggioramento ulteriore dal lato respiratorio.
Non riteniamo che sussistano perciò contraddizioni tra quanto
asserito in merito alla residua capacità lavorativa. La capacità lavorativa per
lavori fisici leggeri si riferiva a lavori fisici non sedentari per i quali
poteva anche essere teoricamente mantenuta una certa residua capacità
lavorativa. La mia espressione “difficoltà di quantificare tale residua
capacità lavorativa vista la concomitante presenza di un’insufficienza cardiaca
ed obesità corporea” si riferisce all’oggettiva difficoltà dovuta al fatto che
non esistono test che permettano di dirimere in maniera completa la componente
dovuta all’obesità, all’insufficienza cardiaca e all’affezione respiratoria per
quanto riguarda la limitazione allo sforzo.
Se teniamo tuttavia conto del fatto che l’assicurato non ha
diminuito il peso corporeo, non ha smesso di fumare, non è stato sottoposto a
misure terapeutiche specifiche né ha usufruito di un programma di
riabilitazione respiratoria, si può ipotizzare che la probabile residua
capacità lavorativa per lavori fisici leggeri non sedentari sia ora
completamente assente.
L’assenza di osservazioni oggettive e di elementi anamnestici
suggestivi di peggioramento dal 2008 al 2010 (ad eccezione dei nostri esami)
non permettono di esprimersi in maniera assoluta sul decorso della capacità
lavorativa. Sottolineiamo tuttavia che la capacità lavorativa quale muratore,
pittore e piastrellista è assente per lo meno a partire dal 2010. Nel 2008
veniva valutata dal punto di vista medico teorico pneumologico un’incapacità
lavorativa del 50% per lavori fisici pesanti e del 30% per lavori fisici medio
pesanti. Si può perciò ipotizzare un peggioramento progressivo dal punto di
vista medico teorico pneumologico della capacità lavorativa quale muratore,
pittore e piastrellista dal 50% a partire dal 2008 fino al 100% nel 2010.” (Doc. 201/8-9)
Il TCA ritiene convincente
la spiegazione fornita dal dr. __________.
L’assicurato va quindi
considerato, nel periodo oggetto di contestazione, totalmente inabile al lavoro
nell’esecuzione di attività pesanti, ma pienamente abile al lavoro nello
svolgimento di attività sedentarie leggere.
2.5.2. Dal profilo cardiologico, il
dr. __________, nella presa di posizione del 19 dicembre 2013, ha espressamente confermato la valutazione di una piena capacità lavorativa dell’interessato in
attività adatte da lui fornita in sede peritale il 12 maggio 2011 (doc. 99-44)
e ribadita nello scritto di precisazioni dell’8 giugno 2012 (doc. 171-14).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da tale valutazione.
Questo Tribunale non può,
invece, condividere la critica ricorsuale dell’avv. RA 1 circa una presunta
mancata presa di posizione – a dispetto di quanto espressamente disposto dal
TCA nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013 -da parte del dr. __________
sui certificati del dr. __________ e del __________ del maggio 2012.
A tale proposito, difatti,
nello scritto del 19 dicembre 2013, il dr. __________, chiamato ad esprimersi
in merito “anche agli eventi successivi alla perizia del 12 maggio 2011”, ha rilevato che:
" gli eventi
successivi sono significativi e richiedono a mio avviso una rivalutazione”.
(Doc. 201-13)
Da notare, al riguardo,
che lo stesso Ufficio AI, ritenendo significativo, come da annotazione del 21
giugno 2012 del dr. __________ del SMR, l’arresto cardiorespiratorio subìto
dall’assicurato il 4 maggio 2012, con relativo ricovero al __________, ha posto
RI 1 al beneficio di una rendita intera di invalidità a partire dal mese di
maggio 2012.
Non occorre quindi
dilungarsi oltre su tale questione.
Da notare, per inciso, che
dalla numerosa documentazione medica agli atti del cardiologo curante non
risulta che l’assicurato abbia presentato un peggioramento del proprio stato di
salute con influsso sulla capacità lavorativa nel periodo compreso fra la
perizia pluridisciplinare del maggio 2011 e l’arresto cardiorespiratorio del
maggio 2012.
Agli atti risulta solo una
comunicazione del 23 gennaio 2012, con la quale l’avv. RA 1 ha riferito all’UAI
che, secondo quanto comunicatogli dalla moglie dell’assicurato, lo stesso
sarebbe stato ricoverato il 21 gennaio 2012 all’__________ __________ per un
presunto problema, a dire sempre della moglie dell’interessato, sia cardiaco
che polmonare (doc. 142-1).
Di questo ricovero, in
seguito, non viene fatta menzione alcuna né da parte del cardiologo curante, né
da parte del __________.
Nel referto dell’11 maggio
2012, il dr. __________, riferendosi all’arresto cardiorespiratorio del maggio 2012, ha indicato che “questo evento è tanto sorprendente quanto drammatico in quanto è occorso, a
differenza del precedente, non nell’ambito di un infarto acuto ma evidentemente
nell’ambito della cicatrice post infarto visti i pregressi” (doc. 158-2).
Nel referto del 4 settembre
2012, poi, il dr. __________ ha espressamente indicato che “per quanto concerne
la situazione antecedente all’ultimo evento cardiaco (del maggio 2012, n.d.r.)
confermo quanto ebbi già modo di esprimere nelle mie valutazioni di allora, in
particolare confronta lettera del 21.7.2011” (doc. 179-3), senza quindi
evidenziare grossi mutamenti prima dell’arresto cardiorespiratorio del maggio
2012.
Infine, nel referto del 14
maggio 2012 del __________, viene solo citata una “sospetta BPCO su tabagismo
attivo con recente polmonite da streptococcus pneumoniae” nel febbraio 2012
(doc. 162-1), elemento questo che è stato preso in considerazione dal dr. __________,
il quale, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.1.) non lo ha ritenuto
tale da influire sulla sua valutazione peritale.
2.5.3. Dal profilo psichiatrico,
nella presa di posizione del 9 gennaio 2014, il dr. __________, conformemente a
quanto disposto dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali egli ha ritenuto che l’assicurato, per lo
meno nel periodo precedente il mese di maggio 2012, non presentasse delle
ripercussioni psicologiche a seguito degli arresti cardiaci e delle successive
rianimazioni che lo hanno riguardato.
Il dr. __________ ha,
infatti, sottolineato che, al momento della valutazione peritale del 14
febbraio 2011, l’interessato presentava una sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale lieve (ICD10-F33.0), senza dimostrare, rispetto alla
precedente valutazione peritale del 2008, una significativa “preoccupazione
nuova rispetto a quanto già raccolto nella mia precedente perizia”.
Inoltre, il dr. __________
ha indicato che “la valutazione globale delle funzioni cognitive, volitive e
biologiche nonché la descrizione del suo comportamento in relazione alla vita
quotidiana non ha evidenziato in alcun momento un processo regressivo
dell’apparato psichico che faccia minimamente supporre che mi trovavo davanti
ad un grave quadro depressivo”.
Il perito ha aggiunto che
non è giustificabile il fatto che l’assicurato non segua un adeguato
trattamento psicoterapico e psicofarmacologico, concludendo che:
" (…)
Da quanto espresso mi sembra di essere stato sufficientemente
esauriente per quanto riguarda le eventuali ripercussioni psicologiche che si
possono presentare in soggetti che hanno vissuto l’esperienza di un arresto
cardiaco. Nella mia esperienza clinica e come perito ho avuto modo di valutare
e di trattare quadri clinici in cui era evidente una sintomatologia depressiva
conclamata, così come pure una nosofobia legata alla paura di morte in pazienti
cardiopatici.
Nel caso specifico dell’assicurato, la sintomatologia da me
riscontrata era di lieve entità e inoltre si evidenziava una chiara posizione
dello stesso ad assumere una posizione passiva del comportamento che non era
congruo ad un processo regressivo dell’apparato psichico.” (Doc. 201-12)
Alla luce di queste
considerazioni, il dr. __________ ha ribadito la correttezza della propria
valutazione peritale, considerando l’interessato, dal punto di vista
psichiatrico, inabile al lavoro al 50% dal 1° maggio 2009 al 30 settembre 2009
e al 20% dal 1° ottobre 2009 in poi, fino al momento della valutazione peritale
del 14 febbraio 2011 (doc. 201-12).
Il TCA non ha motivo per
discostarsi dalla presa di posizione del dr. __________, che non viene smentita
dal referto del 12 maggio 2014 del dr. __________ (doc. B), il quale non
contiene nuovi elementi medici, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle
annotazioni del 13 giugno 2014 (doc. VIII/bis).
2.5.4. Infine, conformemente a quanto
disposto dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, al
fine di valutare globalmente le ripercussioni delle diverse patologie
dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua in attività adatte,
nella presa di posizione del 6 febbraio 2014 la dr.ssa __________ e il dr. __________
del SAM si sono così espressi:
" Come
richiesto dal giudice del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni Daniele
Cattaneo, è stata effettuata in data 3 febbraio 2014 alle ore 11.45 una
teleconferenza tra tutti i medici periti coinvolti (dr. med. __________, dr.
med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________),
in base alla quale confermiamo la nostra valutazione formulata nel rapporto
peritale del 31 maggio 2011.” (Doc. 201-3)
2.5.4.1. A proposito della valutazione
globale delle patologie, va ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare
il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse
patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si
deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7
settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola
eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa
era stato fatto.
In una sentenza I 514/06 del 25
maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale
federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità
lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una
perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete
del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
In una sentenza
32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto
da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha,
ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di
assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di
incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da
una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
In quell’occasione, a
fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la
patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e
vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra
perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha
provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento
che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.
Alla luce delle risultanze
della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito
psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, questo
Tribunale con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato
che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di
principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF
9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha
concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per
i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in
psichiatria.
In una sentenza
9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la
valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata
per via di circolazione.
In una sentenza
9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il Tribunale federale ha annullato il giudizio
di questa Corte che aveva stabilito direttamente l’entità del cumulo delle
percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e reumatologico e
fissato al 40% il tasso d’incapacità lavorativa globale.
Secondo l’Alta Corte, il
TCA poteva senza arbitrio dubitare dell’attendibilità della valutazione del SAM
sul grado complessivo di incapacità lavorativa, ma non poteva fissare
autonomamente, in mancanza di dati medico-specialistici al riguardo, l’entità
del cumulo, essendo questa una questione di ordine squisitamente medico.
La questione è stata
affrontata e risolta dal Presidente del TCA in udienza, nel corso della quale
il perito neurologo e quello reumatologo, dopo discussione, hanno nuovamente
ribadito i motivi per cui ritengono che i due gradi di inabilità siano, seppure
in misura estremamente ridotta, cumulabili ed hanno concluso che da un profilo
medico questa cumulabilità sia ragionevolmente fissabile tra il 5 e il 10%. Le
parti sono quindi giunte ad una soluzione transattiva della vertenza (cfr.
decreto di stralcio, inc. 32.2014.116).
In una sentenza
32.2014.112 del 24 novembre 2014, il TCA, dopo avere interpellato la Dr.ssa __________
del SAM in merito alle modalità della discussione globale, ha già avuto modo di
considerare corretta una discussione plenaria eseguita dai periti del SAM per
il tramite di teleconferenza.
2.5.4.2. Nella
presente fattispecie, il TCA ha preso atto che una discussione plenaria
fra gli esperti è effettivamente avvenuta il 3 febbraio 2014 alle ore 11.45
tramite conferenza telefonica.
In simili condizioni
questo Tribunale non ha motivi per distanziarsi dalla valutazione globale
effettuata dai medici del SAM in ambito peritale, ribadita nel complemento
peritale del 22 giugno 2012 e confermata per via di teleconferenza il 3 febbraio
2014.
Alla luce di quanto sopra
esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti
interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare
accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato, dal 1° novembre 2010 fino al
mese di aprile 2012, è abile all’80% in attività adeguate, leggere e
sedentarie, che non implichino sforzi fisici, rispettose dell’ergonomia della
schiena, che non implichino movimenti ripetitivi con gli arti superiori attorno
e sopra l’orizzontale, non impongano il mantenimento forzato delle posizioni,
permettano brevi pause per sgranchirsi e non implichino attività pericolose per
sé e per altri.
2.6. In simili condizioni,
constatato che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua dell’80% in
attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un
concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249
consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del
danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto
sono determinanti i dati del 2010.
2.7. Per quel che concerne il reddito
da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe
potuto percepire da sano nel 2010 in fr. 66’862.-- facendo riferimento alle
tabelle di rilevamento svizzero della struttura dei salari dell’UFAS (doc.
103-4).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da tale importo, peraltro incontestato, ritenuto che come già
indicato nella sentenza di questo Tribunale 32.2009.29 del 27 luglio 2009,
confermata dal Tribunale federale con STF 9C_755/2009 del 28 maggio 2010, al
momento di insorgenza del danno alla salute l’interessato non stava svolgendo
alcuna attività lavorativa, ma era alla ricerca di un impiego nel settore
dell’edilizia.
2.8. Per quanto riguarda il reddito
da invalido, va ricordato che
lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata
definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 4’901.--.
Riportando questo dato su
41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097 mensili
oppure a fr. 61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Ritenuto che, come visto in precedenza, da un
punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata
all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 48'931.60
(fr. 61'164.50 ridotti del 20%).
2.9. In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato
completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi,
“en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de
l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
Considerandi
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti
dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto
a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero
quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che
regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico
da invalido.
5.6
L'UAI si
richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e
9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele
in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto
ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è
se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della
decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in
quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
2.10
In concreto, nella decisione
impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’“8% per attività
leggera e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”
(cfr. doc. 103-4).
Il patrocinatore del
ricorrente ha contestato l’entità della riduzione accordata
dall’amministrazione, che a suo avviso dovrebbe essere portata al 25% tenuto
conto dell’età dell’assicurato; della sua formazione scolastica e professionale
del tutto carente; del fatto che è assente dal mondo del lavoro da parecchio
tempo; del fatto che è inabile al lavoro nella sua professione (doc. I).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso di specie, alla
luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto
2013.
(cfr. consid. 2.9.), il TCA non può quindi condividere la scelta
dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 13%, ma ritiene corretta una riduzione
del 20%, come del resto già stabilito dall’amministrazione in occasione della
precedente decisione del 3 dicembre 2008, cresciuta in giudicato.
Va, infatti, rilevato che,
nella precedente decisione del 3 dicembre 2008, l’Ufficio AI aveva applicato
una riduzione percentuale del 20% così giustificata: “10% per attività leggera”
e “10% in considerazione del lungo periodo di inattività, dell’età e delle
possibili difficoltà di adattamento in una nuova attività lavorativa”.
La riduzione del 20% era
stata confermata sia dal TCA con sentenza 32.2009.29 del 27 luglio 2009, sia
dal Tribunale federale con STF 9C_755/2009 del 28 maggio 2010, nella quale
l’Alta Corte aveva espressamente rilevato che “l’amministrazione cantonale ha
agito conformemente alla giurisprudenza negando – nei limiti del suo potere di
apprezzamento – una riduzione superiore al 20% (a fronte di un massimo ammesso
dalla giurisprudenza del 25%) sul reddito base da invalido per tenere
segnatamente conto della capacità lavorativa esclusivamente in attività
leggera, del lungo periodo di inattività e delle possibili difficoltà di
adattamento in una nuova attività lavorativa” (doc. 72-7).
Non c’è dunque motivo per
distanziarsi da una tale riduzione.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, con riferimento al 2010, partendo da un salario da
invalido di fr. 61'164.50 ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 20%,
il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 39'145.28. Confrontando ora questo dato con
l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 66’862.-- (consid.
2.7
), risulta un grado di invalidità del 41,45% arrotondato
al 41% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che dà diritto a un quarto di rendita di invalidità.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va annullata, il ricorso parzialmente
accolto e l’assicurato, per il periodo precedente al mese di maggio 2012
oggetto della presente vertenza, posto al beneficio di un quarto di rendita di
invalidità ininterrottamente dal 1° agosto 2009 (media-retrospettiva).
2.11
Parzialmente vincente
in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha
diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).
2.12
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr.
500.
-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a
carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione del 24
marzo 2014 impugnata è annullata.
§§ L’UAI
è condannato a versare all’assicurato, per il periodo precedente al versamento
di una rendita intera di invalidità a partire dal mese di maggio 2012, un
quarto di rendita di invalidità ininterrottamente a decorrere dal 1° agosto
2009.
2. Le spese per fr. 500.--,
sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr.
250.-- a carico di RI 1.
L’UAI verserà all’assicurato
l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti