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32.2014.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2015Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Nel caso di specie, nella

sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, il TCA aveva annullato la

decisione impugnata e aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché mettesse

in atto una discussione plenaria atta a valutare globalmente le ripercussioni

delle diverse patologie dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua

in attività adatte, non senza prima, preliminarmente, chiarire alcuni aspetti concernenti

le singole valutazioni peritali eseguite dal dr. __________, dal dr. __________

e dal dr. __________ (cfr. doc. 193/17-18).

Il legale del ricorrente

ha contestato il complemento peritale messo in atto dal SAM, ritenendo che gli

specialisti interessati non abbiano ripettato le direttive impartite dal TCA. A

torto.

Nella presente fattispecie,

infatti, il TCA non ha motivo per mettere in discussione il complemento

peritale del 6 febbraio 2014 del SAM e considera esaustive e convincenti le

spiegazioni fornite dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________

a proposito delle critiche sollevate sia dall’avv. RA 1, sia dagli specialisti

curanti dell’assicurato, conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella

sentenza di rinvio STCA 32.2013.6 del 23 settembre 2013.

2.5.1. In particolare, dal profilo

pneumologico, questo Tribunale rileva che, con presa di posizione del 27

dicembre 2013, il dr. __________, spec. FMH in pneumologia, ha spiegato i

motivi per i quali, a suo giudizio, non esiste alcuna contraddizione tra quanto

da lui stesso asserito in sede peritale (ossia che “solo un’attività sedentaria

leggera è proponibile” e che “dubbia rimane la possibilità di una capacità

lavorativa teorica residua dal punto di vista pneumologico per lavori fisici

leggeri. Questa non è valutabile in maniera adeguata mancando un’osservazione

longitudinale dell’eventuale efficacia terapeutica”, cfr. doc. 99-25) e quanto

affermato in data 29 maggio 2012 (vale a dire che l’assicurato “presentava

quando è stato da me valutato nel febbraio 2011 dal punto di vista medico

teorico pneumologico una capacità lavorativa completa per lavori sedentari

leggeri”, cfr. doc. 171-13).

Il dr. __________ ha

infatti spiegato che il senso di quanto da lui valutato è che l’assicurato può

ancora svolgere attività leggere di tipo sedentario, mentre potrebbe effettuare

delle attività leggere di tipo non sedentario soltanto qualora fossero

introdotte delle misure terapeutiche quali interruzione del fumo, diminuzione

del peso corporeo ed un programma di riabilitazione respiratoria e terapia

inalatoria.

Egli ha infatti rilevato

quanto segue:

" Il signor RI

1 soffre dal lato pneumologico di una broncopneumopatia cronico-ostruttiva da

me classificata GOLD II-III. In occasione dell’esame peritale del 2011

confermavo un peggioramento oggettivo dell’affezione respiratoria rispetto alle

precedenti indagini. Sulla base dei dati anamnestici, clinici e funzionali lo

ritenevo inabile al lavoro, rispettivamente portatore di un’incapacità

lavorativa completa per lavori fisici pesanti e medio pesanti e non più idoneo

per le attività svolte in precedenza di muratore, pittore e piastrellista.

Veniva considerata una capacità lavorativa completa solo per attività leggere e

sedentarie. Si ipotizzava un’eventuale capacità lavorativa residua per lavori

fisici leggeri e non sedentari qualora fossero introdotte misure terapeutiche

quali l’interruzione di sigarette, diminuzione del peso corporeo ed un

programma di riabilitazione respiratoria e terapia inalatoria.

Nel 2012 siamo stati richiesti di riconsiderare la valutazione ed

abbiamo confermato la capacità lavorativa completa per lavori sedentari e

leggeri. La valutazione non è in contraddizione con quanto asserito

precedentemente in quanto si tratta di una capacità lavorativa per attività

sedentarie (come ad esempio attività di ufficio, di controllo, in posizione

seduta senza spostamento di apparecchiature ecc., senza sforzi fisici). Nel 2012

non era a disposizione nessun dato che ci permettesse di cambiare in maniera

radicale presa di posizione in merito alla situazione respiratoria. Non è

nemmeno in contraddizione con quanto asserito dallo specialista cardiologo dr. __________

nel rapporto del 2011 e nel rapporto del 2012.

Sottolineiamo che anche nel rapporto del __________ l’affezione

respiratoria viene sempre elencata come sospetta BPCO e non vi sono agli atti

dati oggettivi che possano confermare un peggioramento ulteriore dal lato respiratorio.

Non riteniamo che sussistano perciò contraddizioni tra quanto

asserito in merito alla residua capacità lavorativa. La capacità lavorativa per

lavori fisici leggeri si riferiva a lavori fisici non sedentari per i quali

poteva anche essere teoricamente mantenuta una certa residua capacità

lavorativa. La mia espressione “difficoltà di quantificare tale residua

capacità lavorativa vista la concomitante presenza di un’insufficienza cardiaca

ed obesità corporea” si riferisce all’oggettiva difficoltà dovuta al fatto che

non esistono test che permettano di dirimere in maniera completa la componente

dovuta all’obesità, all’insufficienza cardiaca e all’affezione respiratoria per

quanto riguarda la limitazione allo sforzo.

Se teniamo tuttavia conto del fatto che l’assicurato non ha

diminuito il peso corporeo, non ha smesso di fumare, non è stato sottoposto a

misure terapeutiche specifiche né ha usufruito di un programma di

riabilitazione respiratoria, si può ipotizzare che la probabile residua

capacità lavorativa per lavori fisici leggeri non sedentari sia ora

completamente assente.

L’assenza di osservazioni oggettive e di elementi anamnestici

suggestivi di peggioramento dal 2008 al 2010 (ad eccezione dei nostri esami)

non permettono di esprimersi in maniera assoluta sul decorso della capacità

lavorativa. Sottolineiamo tuttavia che la capacità lavorativa quale muratore,

pittore e piastrellista è assente per lo meno a partire dal 2010. Nel 2008

veniva valutata dal punto di vista medico teorico pneumologico un’incapacità

lavorativa del 50% per lavori fisici pesanti e del 30% per lavori fisici medio

pesanti. Si può perciò ipotizzare un peggioramento progressivo dal punto di

vista medico teorico pneumologico della capacità lavorativa quale muratore,

pittore e piastrellista dal 50% a partire dal 2008 fino al 100% nel 2010.” (Doc. 201/8-9)

Il TCA ritiene convincente

la spiegazione fornita dal dr. __________.

L’assicurato va quindi

considerato, nel periodo oggetto di contestazione, totalmente inabile al lavoro

nell’esecuzione di attività pesanti, ma pienamente abile al lavoro nello

svolgimento di attività sedentarie leggere.

2.5.2. Dal profilo cardiologico, il

dr. __________, nella presa di posizione del 19 dicembre 2013, ha espressamente confermato la valutazione di una piena capacità lavorativa dell’interessato in

attività adatte da lui fornita in sede peritale il 12 maggio 2011 (doc. 99-44)

e ribadita nello scritto di precisazioni dell’8 giugno 2012 (doc. 171-14).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da tale valutazione.

Questo Tribunale non può,

invece, condividere la critica ricorsuale dell’avv. RA 1 circa una presunta

mancata presa di posizione – a dispetto di quanto espressamente disposto dal

TCA nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013 -da parte del dr. __________

sui certificati del dr. __________ e del __________ del maggio 2012.

A tale proposito, difatti,

nello scritto del 19 dicembre 2013, il dr. __________, chiamato ad esprimersi

in merito “anche agli eventi successivi alla perizia del 12 maggio 2011”, ha rilevato che:

" gli eventi

successivi sono significativi e richiedono a mio avviso una rivalutazione”.

(Doc. 201-13)

Da notare, al riguardo,

che lo stesso Ufficio AI, ritenendo significativo, come da annotazione del 21

giugno 2012 del dr. __________ del SMR, l’arresto cardiorespiratorio subìto

dall’assicurato il 4 maggio 2012, con relativo ricovero al __________, ha posto

RI 1 al beneficio di una rendita intera di invalidità a partire dal mese di

maggio 2012.

Non occorre quindi

dilungarsi oltre su tale questione.

Da notare, per inciso, che

dalla numerosa documentazione medica agli atti del cardiologo curante non

risulta che l’assicurato abbia presentato un peggioramento del proprio stato di

salute con influsso sulla capacità lavorativa nel periodo compreso fra la

perizia pluridisciplinare del maggio 2011 e l’arresto cardiorespiratorio del

maggio 2012.

Agli atti risulta solo una

comunicazione del 23 gennaio 2012, con la quale l’avv. RA 1 ha riferito all’UAI

che, secondo quanto comunicatogli dalla moglie dell’assicurato, lo stesso

sarebbe stato ricoverato il 21 gennaio 2012 all’__________ __________ per un

presunto problema, a dire sempre della moglie dell’interessato, sia cardiaco

che polmonare (doc. 142-1).

Di questo ricovero, in

seguito, non viene fatta menzione alcuna né da parte del cardiologo curante, né

da parte del __________.

Nel referto dell’11 maggio

2012, il dr. __________, riferendosi all’arresto cardiorespiratorio del maggio 2012, ha indicato che “questo evento è tanto sorprendente quanto drammatico in quanto è occorso, a

differenza del precedente, non nell’ambito di un infarto acuto ma evidentemente

nell’ambito della cicatrice post infarto visti i pregressi” (doc. 158-2).

Nel referto del 4 settembre

2012, poi, il dr. __________ ha espressamente indicato che “per quanto concerne

la situazione antecedente all’ultimo evento cardiaco (del maggio 2012, n.d.r.)

confermo quanto ebbi già modo di esprimere nelle mie valutazioni di allora, in

particolare confronta lettera del 21.7.2011” (doc. 179-3), senza quindi

evidenziare grossi mutamenti prima dell’arresto cardiorespiratorio del maggio

2012.

Infine, nel referto del 14

maggio 2012 del __________, viene solo citata una “sospetta BPCO su tabagismo

attivo con recente polmonite da streptococcus pneumoniae” nel febbraio 2012

(doc. 162-1), elemento questo che è stato preso in considerazione dal dr. __________,

il quale, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.1.) non lo ha ritenuto

tale da influire sulla sua valutazione peritale.

2.5.3. Dal profilo psichiatrico,

nella presa di posizione del 9 gennaio 2014, il dr. __________, conformemente a

quanto disposto dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali egli ha ritenuto che l’assicurato, per lo

meno nel periodo precedente il mese di maggio 2012, non presentasse delle

ripercussioni psicologiche a seguito degli arresti cardiaci e delle successive

rianimazioni che lo hanno riguardato.

Il dr. __________ ha,

infatti, sottolineato che, al momento della valutazione peritale del 14

febbraio 2011, l’interessato presentava una sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale lieve (ICD10-F33.0), senza dimostrare, rispetto alla

precedente valutazione peritale del 2008, una significativa “preoccupazione

nuova rispetto a quanto già raccolto nella mia precedente perizia”.

Inoltre, il dr. __________

ha indicato che “la valutazione globale delle funzioni cognitive, volitive e

biologiche nonché la descrizione del suo comportamento in relazione alla vita

quotidiana non ha evidenziato in alcun momento un processo regressivo

dell’apparato psichico che faccia minimamente supporre che mi trovavo davanti

ad un grave quadro depressivo”.

Il perito ha aggiunto che

non è giustificabile il fatto che l’assicurato non segua un adeguato

trattamento psicoterapico e psicofarmacologico, concludendo che:

" (…)

Da quanto espresso mi sembra di essere stato sufficientemente

esauriente per quanto riguarda le eventuali ripercussioni psicologiche che si

possono presentare in soggetti che hanno vissuto l’esperienza di un arresto

cardiaco. Nella mia esperienza clinica e come perito ho avuto modo di valutare

e di trattare quadri clinici in cui era evidente una sintomatologia depressiva

conclamata, così come pure una nosofobia legata alla paura di morte in pazienti

cardiopatici.

Nel caso specifico dell’assicurato, la sintomatologia da me

riscontrata era di lieve entità e inoltre si evidenziava una chiara posizione

dello stesso ad assumere una posizione passiva del comportamento che non era

congruo ad un processo regressivo dell’apparato psichico.” (Doc. 201-12)

Alla luce di queste

considerazioni, il dr. __________ ha ribadito la correttezza della propria

valutazione peritale, considerando l’interessato, dal punto di vista

psichiatrico, inabile al lavoro al 50% dal 1° maggio 2009 al 30 settembre 2009

e al 20% dal 1° ottobre 2009 in poi, fino al momento della valutazione peritale

del 14 febbraio 2011 (doc. 201-12).

Il TCA non ha motivo per

discostarsi dalla presa di posizione del dr. __________, che non viene smentita

dal referto del 12 maggio 2014 del dr. __________ (doc. B), il quale non

contiene nuovi elementi medici, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle

annotazioni del 13 giugno 2014 (doc. VIII/bis).

2.5.4. Infine, conformemente a quanto

disposto dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, al

fine di valutare globalmente le ripercussioni delle diverse patologie

dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua in attività adatte,

nella presa di posizione del 6 febbraio 2014 la dr.ssa __________ e il dr. __________

del SAM si sono così espressi:

" Come

richiesto dal giudice del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni Daniele

Cattaneo, è stata effettuata in data 3 febbraio 2014 alle ore 11.45 una

teleconferenza tra tutti i medici periti coinvolti (dr. med. __________, dr.

med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________),

in base alla quale confermiamo la nostra valutazione formulata nel rapporto

peritale del 31 maggio 2011.” (Doc. 201-3)

2.5.4.1. A proposito della valutazione

globale delle patologie, va ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare

il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse

patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si

deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7

settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa

era stato fatto.

In una sentenza I 514/06 del 25

maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale

federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità

lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una

perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete

del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In una sentenza

32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto

da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha,

ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di

assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di

incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da

una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In quell’occasione, a

fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la

patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e

vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra

perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha

provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento

che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

Alla luce delle risultanze

della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito

psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, questo

Tribunale con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato

che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di

principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha

concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per

i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in

psichiatria.

In una sentenza

9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la

valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata

per via di circolazione.

In una sentenza

9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il Tribunale federale ha annullato il giudizio

di questa Corte che aveva stabilito direttamente l’entità del cumulo delle

percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e reumatologico e

fissato al 40% il tasso d’incapacità lavorativa globale.

Secondo l’Alta Corte, il

TCA poteva senza arbitrio dubitare dell’attendibilità della valutazione del SAM

sul grado complessivo di incapacità lavorativa, ma non poteva fissare

autonomamente, in mancanza di dati medico-specialistici al riguardo, l’entità

del cumulo, essendo questa una questione di ordine squisitamente medico.

La questione è stata

affrontata e risolta dal Presidente del TCA in udienza, nel corso della quale

il perito neurologo e quello reumatologo, dopo discussione, hanno nuovamente

ribadito i motivi per cui ritengono che i due gradi di inabilità siano, seppure

in misura estremamente ridotta, cumulabili ed hanno concluso che da un profilo

medico questa cumulabilità sia ragionevolmente fissabile tra il 5 e il 10%. Le

parti sono quindi giunte ad una soluzione transattiva della vertenza (cfr.

decreto di stralcio, inc. 32.2014.116).

In una sentenza

32.2014.112 del 24 novembre 2014, il TCA, dopo avere interpellato la Dr.ssa __________

del SAM in merito alle modalità della discussione globale, ha già avuto modo di

considerare corretta una discussione plenaria eseguita dai periti del SAM per

il tramite di teleconferenza.

2.5.4.2. Nella

presente fattispecie, il TCA ha preso atto che una discussione plenaria

fra gli esperti è effettivamente avvenuta il 3 febbraio 2014 alle ore 11.45

tramite conferenza telefonica.

In simili condizioni

questo Tribunale non ha motivi per distanziarsi dalla valutazione globale

effettuata dai medici del SAM in ambito peritale, ribadita nel complemento

peritale del 22 giugno 2012 e confermata per via di teleconferenza il 3 febbraio

2014.

Alla luce di quanto sopra

esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti

interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare

accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato, dal 1° novembre 2010 fino al

mese di aprile 2012, è abile all’80% in attività adeguate, leggere e

sedentarie, che non implichino sforzi fisici, rispettose dell’ergonomia della

schiena, che non implichino movimenti ripetitivi con gli arti superiori attorno

e sopra l’orizzontale, non impongano il mantenimento forzato delle posizioni,

permettano brevi pause per sgranchirsi e non implichino attività pericolose per

sé e per altri.

2.6. In simili condizioni,

constatato che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua dell’80% in

attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del

danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto

sono determinanti i dati del 2010.

2.7. Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe

potuto percepire da sano nel 2010 in fr. 66’862.-- facendo riferimento alle

tabelle di rilevamento svizzero della struttura dei salari dell’UFAS (doc.

103-4).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da tale importo, peraltro incontestato, ritenuto che come già

indicato nella sentenza di questo Tribunale 32.2009.29 del 27 luglio 2009,

confermata dal Tribunale federale con STF 9C_755/2009 del 28 maggio 2010, al

momento di insorgenza del danno alla salute l’interessato non stava svolgendo

alcuna attività lavorativa, ma era alla ricerca di un impiego nel settore

dell’edilizia.

2.8. Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato che

lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su

41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097 mensili

oppure a fr. 61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un

punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata

all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 48'931.60

(fr. 61'164.50 ridotti del 20%).

2.9. In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato

completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi,

“en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de

l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

Considerandi

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti

dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto

a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero

quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che

regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico

da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.10

In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’“8% per attività

leggera e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”

(cfr. doc. 103-4).

Il patrocinatore del

ricorrente ha contestato l’entità della riduzione accordata

dall’amministrazione, che a suo avviso dovrebbe essere portata al 25% tenuto

conto dell’età dell’assicurato; della sua formazione scolastica e professionale

del tutto carente; del fatto che è assente dal mondo del lavoro da parecchio

tempo; del fatto che è inabile al lavoro nella sua professione (doc. I).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, alla

luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto

2013.

(cfr. consid. 2.9.), il TCA non può quindi condividere la scelta

dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 13%, ma ritiene corretta una riduzione

del 20%, come del resto già stabilito dall’amministrazione in occasione della

precedente decisione del 3 dicembre 2008, cresciuta in giudicato.

Va, infatti, rilevato che,

nella precedente decisione del 3 dicembre 2008, l’Ufficio AI aveva applicato

una riduzione percentuale del 20% così giustificata: “10% per attività leggera”

e “10% in considerazione del lungo periodo di inattività, dell’età e delle

possibili difficoltà di adattamento in una nuova attività lavorativa”.

La riduzione del 20% era

stata confermata sia dal TCA con sentenza 32.2009.29 del 27 luglio 2009, sia

dal Tribunale federale con STF 9C_755/2009 del 28 maggio 2010, nella quale

l’Alta Corte aveva espressamente rilevato che “l’amministrazione cantonale ha

agito conformemente alla giurisprudenza negando – nei limiti del suo potere di

apprezzamento – una riduzione superiore al 20% (a fronte di un massimo ammesso

dalla giurisprudenza del 25%) sul reddito base da invalido per tenere

segnatamente conto della capacità lavorativa esclusivamente in attività

leggera, del lungo periodo di inattività e delle possibili difficoltà di

adattamento in una nuova attività lavorativa” (doc. 72-7).

Non c’è dunque motivo per

distanziarsi da una tale riduzione.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, con riferimento al 2010, partendo da un salario da

invalido di fr. 61'164.50 ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 20%,

il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 39'145.28. Confrontando ora questo dato con

l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 66’862.-- (consid.

2.7

), risulta un grado di invalidità del 41,45% arrotondato

al 41% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che dà diritto a un quarto di rendita di invalidità.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va annullata, il ricorso parzialmente

accolto e l’assicurato, per il periodo precedente al mese di maggio 2012

oggetto della presente vertenza, posto al beneficio di un quarto di rendita di

invalidità ininterrottamente dal 1° agosto 2009 (media-retrospettiva).

2.11

Parzialmente vincente

in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha

diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).

2.12

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr.

500.

-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione del 24

marzo 2014 impugnata è annullata.

§§ L’UAI

è condannato a versare all’assicurato, per il periodo precedente al versamento

di una rendita intera di invalidità a partire dal mese di maggio 2012, un

quarto di rendita di invalidità ininterrottamente a decorrere dal 1° agosto

2009.

2. Le spese per fr. 500.--,

sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr.

250.-- a carico di RI 1.

L’UAI verserà all’assicurato

l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti