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Decisione

32.2014.56

Soppressione del diritto a un quarto di rendita, malgrado le stazionarietà delle condizioni di salute, a seguito di un nuovo confronto dei redditi. TCA annulla la soppressione e conferma diritto al qu

28 gennaio 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Va

infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola

la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che

ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo

reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente

all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500

franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo

limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della

rendita (cpv. 2; questo capoverso è stato abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).

2.4. Nel

caso in esame, rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto che dal punto di vista

medico non vi è stata alcuna modifica delle condizioni di salute

dell’assicurato. In effetti, con la decisione del 4 dicembre 2008 (doc. AI 41-1)

l’assicurato è stato messo al beneficio di una rendita intera di invalidità dal

1° aprile 2006 al 31 maggio 2007 e in seguito di un quarto di rendita sulla

base dei vari rapporti medici agli atti e del rapporto del SMR del 14 febbraio

2008 (doc. AI 24) che concludevano per un’inabilità lavorativa completa dal

mese di aprile 2005 al febbraio 2007 e in seguito del 40% nella sua attività

quale polimeccanico così come in ogni attività rispettosa di taluni limiti

funzionali (in particolare sollevamento di pesi oltre i 10 kg, movimenti di

flessione ripetitivi, deambulazione su terreni sconnessi o scale) per le

diagnosi di “Sindrome lombo vertebrale cronica con sciatalgia persistente a

destra, irradiazione s1, protusione discale ad ampio raggio su L4-L5 senza

evidenti conflitti radicolari, ernia discale L5-S1 sinistra con probabile

conflitto extra foraminale con S1 sinistra, sindrome parestesica I e III dito

mano destra in stato dopo lesione traumatica nervo mediano” (doc. AI 24).

In

occasione della revisione intrapresa nel gennaio 2013 l’assicurato ha riferito di

una situazione invariata e tale stabilità è stata confermata dai medici curanti

(doc. AI 91) e dal SMR (doc. AI 80), che hanno nuovamente attestato un’inabilità

lavorativa al 40% nell’attività svolta di polimeccanico e in attività adeguate.

Essendo

il quadro clinico dell’assicurato pacifico e incontestato (cfr. doc. I), è

superfluo dilungarsi oltre su questo punto.

2.5. Litigiose

sono per contro le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Richiamato

l’art. 16 LPGA e quanto esposto al consid. 2.2, preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3

febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; cfr. anche SVR 2003 IV Nr. 11 e

STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2), per cui nel caso concreto sarebbero

determinanti i dati del 2014, in quanto la rendita è stata soppressa dal primo

giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’amministrazione ha effettuato un confronto dei redditi con i dati del 2013

non avendo i dati statistici aggiornati.

Inoltre,

nel caso concreto, per stabilire se vi è motivo di revisione, la situazione

presente al momento della decisione impugnata va comparata con quella del 2008,

anno della decisione di erogazione della rendita (cfr. DTF 130 V 351). Dal

punto di vista temporale non vanno prese in considerazione le comunicazioni 5

marzo 2010 e 22 luglio 2011 con le quali l’Ufficio AI ha unicamente confermato

la decisione iniziale di rendita.

Dalla

documentazione economica acquisita agli atti dall’amministrazione, emerge che

l’assicurato, dopo aver svolto la sua formazione quale apprendista

polimeccanico presso le __________ dove ha lavorato dal 1° settembre 1998 al 1°

agosto 2004, ha quindi svolto la sua attività lavorativa presso la __________

di __________ dal 1° settembre 2004 sino al 31 marzo 2006 (ultimo giorno di

lavoro effettivo il 19 aprile 2005), essendogli stata attestata un’inabilità

totale dall’aprile 2005 (doc. AI 33). Il salario percepito dalla __________

ammontava a annui fr. 50'180.--, fr. 50'700.-- dal 1° gennaio 2006 (doc. AI 6-2).

Con

effetto dal 16 ottobre 2006, con la ripresa parziale della capacità lavorativa

(attestata nella misura del 60% dal marzo 2007), l’assicurato ha svolto la

propria attività di polimeccanico presso la __________, officina meccanica,

dapprima su chiamata e in misura saltuaria nella misura di circa il 50% (doc.

AI 30-3), in seguito con un contratto a tempo indeterminato con effetto dal 1° febbraio

2009 con un pensum del 60% e un salario di fr. 2'520.-- per tredici mensilità

(60% di fr. 4'200.--; doc. AI 48-2).

Constatato

che l’assicurato, alle dipendenze della __________, aveva guadagnato nel 2012

fr. 34'415.-- e nel 2013 fr. 36'015.20, tenuto conto di un aumento di guadagno

di fr. 1'600.20.--, l’amministrazione ha determinato il reddito da invalido

computabile ex art. 31 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.3) in fr. 36'015.20.--.

Raffrontando il salario ipotetico da valido di fr. 52'700.-- con il reddito da

invalido citato è risultato un grado d’invalidità del 32%. Da qui la

soppressione della rendita.

2.6. Mentre

risulta in casu pacifico e incontestato che l’aumento di reddito conseguito dal

2012 al 2013 dall’assicurato può di principio giustificare una revisione

conformemente all’art. 31 LAI, controversa è la determinazione del grado

d’invalidità e in particolare i redditi di riferimento computati

dall’amministrazione. L’Ufficio AI, appurato, come detto, un aumento del

reddito percepito tale da giustificare una revisione della prestazione, ha

proceduto al confronto dei redditi considerando quale salario da invalido il

succitato reddito percepito effettivamente dalla __________, di fr. 36'015.20,

e quale reddito da valido il salario, di fr. 52'700.--, che l’assicurato

avrebbe conseguito se avesse ancora lavorato alle dipendenze della __________. Quest’ultima

ditta, il 6 settembre 2013, ha in effetti comunicato all’Ufficio AI che

l’evoluzione dei salari sarebbe stata la seguente: fr. 50'700.-- nel 2006, fr.

51'207.-- nel 2007 e nel 2008, fr. 52'700.-- dal 2009 in avanti, considerato come a causa della crisi economica non sono stati approntati aumenti,

nemmeno in misura del rincaro, successivamente al 2009 (doc. AI 85). Dal

confronto dei due succitati redditi è emerso un grado di invalidità del 32% che

ha motivato la soppressione della rendita.

L’assicurato

contesta questa conclusione.

A

detta dell’assicurato, considerato come egli, presso l’attuale datore di lavoro,

eserciti la professione di polimeccanico imparata (e svolta anche presso la __________)

nella misura del 60% (sull’arco dell’intera giornata, ma con un rendimento del 60%)

conseguendo un salario di fr. 36'015.20 pari al 60% di un salario a tempo pieno

di fr. 60'025.-- (fr. 34'415.--rispettivamente fr. 57'358.-- nel 2012), sarebbe

quest’ultimo salario semmai a dover essere ritenuto dall’amministrazione quale

reddito da valido con un conseguente grado di invalidità pari al grado di

incapacità lavorativa, ossia del 40%. Questo a maggior ragione considerando

come il salario indicato dall’amministrazione, di fr. 52'700.-- per il 2012,

risulterebbe considerevolmente inferiore ai redditi medi statistici RSS evinti

dalla TA1, in base ai quali, alla categoria 25 che corrisponde alla professione

dell’assicurato (“fabbricazione di prodotti di metallo”), risulta un

salario annuo per il 2012 di fr. 73'060.-- (livello di qualifica 3).

In

proposito l’assicurato fa altresì valere che considerato come egli avesse

lavorato solo otto mesi effettivi presso la __________ e che a quell’epoca

fosse solo 24enne, non sia possibile concludere con la dovuta verosimiglianza che

egli avrebbe presumibilmente continuato a

svolgere la stessa attività presso la medesima ditta, con un salario modesto e

non corrispondente ai salari versati nel settore, alle dipendenze di una ditta

in condizioni economiche tanto difficili da escludere aumenti salariali. La normale

evoluzione professionale avrebbe presumibilmente fatto sì che egli avrebbe in

seguito cambiato se non professione quantomeno datore di lavoro.

2.7. In

occasione della concessione della rendita di invalidità mediante decisione del

4 dicembre 2008 l’amministrazione, appurata dal marzo 2007 una capacità

lavorativa medico teorica del 60% nell’attività svolta così come in altre

attività leggere e compatibili con le limitazioni poste, ha proceduto al

calcolo del grado di invalidità confrontando quale salario da valido il salario

di fr. 50'700.-- che l’assicurato avrebbe percepito nel 2006 presso la __________

e quale salario da invalido fr. 30'420.-- (pari al 60% di fr. 50'700.--), e

questo malgrado a far tempo dall’ottobre 2006 l’assicurato già lavorasse, su

chiamata, quale polimeccanico presso la __________ nella misura del 50% circa

(doc. AI 30-3, 30-9/10/11, 33, 48-2). In tal modo l’Ufficio AI ha di fatto proceduto

ad un confronto percentuale dei redditi (in proposito cfr. consid. 2.8). Considerato

come l’interessato fosse stato ritenuto abile in ugual misura (60%) anche in

attività leggere adeguate, l’amministrazione ha effettuato anche il confronto

tra il citato reddito da valido (fr. 50'700.--) e il salario statistico ottenibile

in attività leggere e ripetitive (fr. 59'197.--) dopo deduzione del 40% per

l’inabilità lavorativa e ulteriori deduzioni del 10 e 5% per la necessità di

effettuare attività leggere e “svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari”, ottenendo un salario da invalido di fr. 30'190.-- e un

conseguente grado di invalidità sempre del 40% (doc. AI 33-3).

In

occasione della conferma della rendita nel giugno 2009, visto il contratto di

lavoro a tempo indeterminato sottoscritto dall’assicurato e i rapporti redatti

dai medici curanti attestanti una situazione invariata, l’amministrazione si è

limitata a confermare il quarto di rendita mediante comunicazione del 5 marzo

2010 (doc. AI 62).

Infine,

nell’ambito della revisione intrapresa nel marzo 2011, accertata una situazione

valetudinaria sempre immutata (cfr. rapporto SMR del 5 luglio 2011, doc. AI

71), dal lato economico l’amministrazione, acquisiti gli atti in relazione al

lavoro svolto presso la __________, ha attestato.

"

art. 31 LAI

Ri 2010: fr. 33’260

Ri 2008: fr. 20'905 +

aggiornamento: fr. 21’524

33'260

– 21'524 = 11’736

Fr.

11'736 – fr. 1’500 = fr. 10’236

Aumento da considerare:

2/3 di fr. 10’236 = fr. 6’824

Reddito da invalido per

l’anno 2010 da considerare secondo l’art. 31 LAI:

21’524 + 6'824 = fr.

28’348

Attualmente

l’assicurato lavora al 60% guadagnando

fr. 33'415.20.

A tempo pieno potrebbe

dunque percepire fr. 55'692.

Grado di invalidità

attuale: 55'692 – 28’348 x 100 = 49%

55’692

Si può quindi

confermare il diritto a un quarto di rendita."

(doc. AI 72)

In

sede di confronto dei redditi l’Ufficio AI ha quindi considerato quale reddito

da valido il salario effettivamente percepito lavorando quale polimeccanico presso

la __________ trasformato al 100%. La rendita è quindi stata confermata con comunicazione

del 22 luglio 2011 (doc. AI 73).

Nell’ambito

della revisione intrapresa nel gennaio 2013, appurato come lo stato di salute

fosse invariato, ma l’aumento del reddito conseguito nel 2013 rispetto al 2012

superiore alla soglia di fr. 1'500.-- disposta dall’art. 31 LAI,

l’amministrazione ha richiesto alla __________ informazioni sul reddito che

l’assicurato avrebbe percepito nei diversi anni successivi al 2007 (pari a fr.

51'207 nel 2007 e 2008 e in seguito invariato sino al 2013 fr. 52'700, doc. AI 82,

85), e ha proceduto come segue al confronto dei redditi:

" (…)

Nel 2013 il reddito annuo è pari a fr. 36'015.20 (v. questionario DL

compilato in data 23 gennaio 2013).

Rispetto al 2012 (fr. 34'415) il reddito annuo è aumentato di fr.

1'600.20. Ciò è motivo di revisione.

Grado AI 2013:

Rh2013: fr. 52’700

Ri2013: fr. 36'015.20

Grado AI: 52'700 – 36'015.20 x 100 = 31.65%

52’700

Essendo il grado AI inferiore al 40%, il diritto a rendita andrà

soppresso." (doc. AI 86)

Da

qui la decisione di soppressione contestata.

2.8. Innanzitutto

questo TCA rileva che visto che l’assicurato presenta, secondo la –

incontestata - valutazione medica SMR, una capacità lavorativa del 60% nella

sua attività abituale di polimeccanico e in altre attività confacenti, bisogna

ritenere che per ridurre il danno egli potrebbe continuare a mettere a frutto

questa capacità nella sua professione, come del resto ha fatto e continua a

fare. Tale attività permette in effetti di sfruttare al meglio la sua capacità

di guadagno residua.

In

Considerandi

questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114.

V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I

759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, p. 154). In effetti, per la giurisprudenza

se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze

peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio

sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid.

3b).

Va

qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19

marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che

un’assicurata, inabile al lavoro al 30% sia nella sua professione abituale, che

in altre attività, presentasse un grado di invalidità del 30%. Alla medesima

soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009

per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Pertanto,

il reddito da invalido che il ricorrente potrebbe conseguire mettendo a frutto

la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 60% del reddito realizzabile

senza il danno alla salute, ciò che dà il diritto ad un quarto di rendita di

invalidità. Del resto, è proprio quanto si verifica nel caso concreto

considerando come l’assicurato svolgendo la sua attività di polimeccanico (per

il quale è formato) presso la __________ percepisce un salario pari al 60% del

salario che percepirebbe a tempo pieno. A maggior ragione ove si considera che

la ditta datrice di lavoro ha confermato che in assenza del danno alla salute

l’attore sarebbe in grado di conseguire un salario pari al 100% di quello

attuale, ossia fr. 60'025.-- nel 2013 (doc. A4).

Un

confronto dei redditi come quello operato dall’amministrazione, la quale ha messo

in relazione quale reddito da valido il reddito che l’assicurato avrebbe

percepito dal datore di lavoro presso il quale era occupato al momento

dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa (rimasto invariato dal 2009 a motivo della difficile situazione finanziaria della ditta in questione) e quale salario da

invalido quello effettivamente introitato (nella medesima attività, ma alle

dipendenze di una ditta che versa salari conformi alle medie salariali del ramo

in questione) non può essere tutelato. Innanzitutto poiché la modalità del

calcolo differisce da quella attuata nella prima decisione e nella successiva

revisione del 2011. Come dianzi illustrato (consid. 2.7) infatti, in sede di

decisione del 2008 l’amministrazione aveva proceduto di fatto ad un confronto

percentuale dei redditi, confrontando il salario di fr. 50'700.-- che

l’assicurato avrebbe percepito nel 2006 presso la __________ con un reddito da

invalido pari al 60% di tale medesimo ammontare, e questo malgrado a far tempo

dall’ottobre 2006 l’assicurato già lavorasse, su chiamata, quale polimeccanico

presso la __________ nella misura del 50% circa (doc. AI 30-3, 30-9/10/11,

48-2). Nell’ambito della revisione intrapresa nel

marzo 2011, poi, l’Ufficio AI ha effettuato il confronto dei redditi

considerando invece quale reddito da valido il reddito effettivamente percepito

presso la __________ nel lavoro svolto quale polimeccanico (riferito ad

un’attività al 100%), ritenuto, come noto, che l’assicurato era attivo

nell’attività di polimeccanico imparata e svolta sino al momento

dell’insorgenza dell’invalidità (doc. AI 72). Il nuovo calcolo riferito al 2011

operato dall’Ufficio AI a posteriori il 6 settembre 2013, che considera un

salario da valido di fr. 52'700.--, non muta a tale circostanza (doc. AI 86).

La

soppressione della rendita così come statuita dall’amministrazione non è quindi

tutelabile, giacché non motivata dal subentrare di una modifica sensibile delle

conseguenze dello stato di salute, di per sè invariato, sulla capacità di

guadagno, come esige l’art. 17 LPGA (cfr. DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), ma in realtà

appare basata su un diverso modo di calcolare il grado di invalidità

rispettivamente su un mancato parallelismo e equilibrio dei redditi da porre a

confronto, laddove a fronte di un salario da invalido aggiornato e rientrante

nei parametri salariali usuali è stato contrapposto un salario non più

aggiornato successivamente al 2008 né al rincaro né all’evoluzione reale dei

redditi e comunque inferiore ai redditi in uso nello specifico ramo

professionale (cfr. in merito ancora al consid. 2.9; cfr. anche Kieser,

Kommentar ATSG, 2003, all’art. 61, n. 8; cfr. anche le DTF 9C-189/2008 del 19

agosto 2008 e 9C-432/2008 del 18 settembre 2008).

A

mente del TCA quindi, ritenuto come l’assicurato eserciti con profitto

l’attività svolta al momento dell’insorgenza del danno alla salute nella misura

della capacità lavorativa attestata dai medici, ossia del 60%, il grado di

invalidità del 40% va confermato.

2.9

Tutt’al

più si potrebbe eventualmente ipotizzare un confronto tra il reddito da valido

e il salario percepibile in attività alternative, leggere e ripetitive,

considerato come l’assicurato sia stato riconosciuto abile nella sua attività

così come in altre rispettose delle limitazioni poste dai periti, segnatamente

riferite al carico e alla postura (cfr. consid. 2.4).

2.9.1

Val

la pena in proposito di ricordare che per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1. p. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato

il più concretamente possibile.

Di

regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e

all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF

9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224), o

comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro

identico nella stessa azienda o in una simile.

Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 p. 248 consid. 3b). Per

il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 p. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29

p. 30; RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc.

(VSI 2002 p. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

D’altra

parte, il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure

ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una

deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.

A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di

cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di

raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134.

V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.

325.

e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF

135.

V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

2.9.2

Nel

caso in esame, quale reddito da valido l’amministrazione ha, come detto, preso in

considerazione l’importo di fr. 52’700.--, corrispondente al salario che

l’assicurato avrebbe percepito negli anni 2008-2013 lavorando presso la __________

(cfr. dichiarazioni di tale ditta del 25 aprile e 6 settembre 2013, doc. AI 82,

85).

Al

riguardo, come illustrato al consid. 2.6, l’insorgente censura tale salario

innanzitutto facendo rilevare che il salario di fr. 52'700.-- per il 2012

risulterebbe considerevolmente inferiore anche ai redditi medi statistici RSS

evinti dalla TA1, in base alla quale la categoria 25 corrispondente alla

professione dell’assicurato (“fabbricazione di prodotti di metallo”) prevederebbe

un salario annuo di fr. 73'060.-- (livello di qualifica 3). Inoltre sottolinea

come egli avesse lavorato solo otto mesi effettivi presso la __________ e che

all’epoca egli era solo 24enne: a suo dire in base a tali circostanze non è

possibile dedurre, come ha fatto l’amministrazione, che egli avrebbe continuato a svolgere la stessa attività presso lo

stesso datore di lavoro, e questo malgrado il salario percepito modesto e

nettamente inferiore alla media cantonale e le difficili condizioni economiche

in cui versava la ditta, tanto da impedirle di introdurre degli aumenti

salariali. A suo dire, la normale evoluzione professionale avrebbe

presumibilmente fatto sì che egli avrebbe in seguito cambiato se non

professione quantomeno datore di lavoro.

Ora,

a prescindere dall’esame di tali censure – le quali, sia detto per inciso, non

appaiono a priori sprovviste di fondamento – e del quesito a sapere se e in che

misura andrebbe altresì esaminata l’esistenza di un cosiddetto Gap salariale con

la conseguente necessità di apportare una riduzione al salario da invalido nel

caso, verosimile, che il salario (di fr. 52'700) che l’assicurato avrebbe

percepito presso la __________ nel 2012 sia inferiore

di oltre il 5% a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero

dai lavoratori del settore fabbricazione di prodotti in metallo (cfr. in

proposito la giurisprudenza citata al consid. 2.9.1; cfr. in particolare

Tabella TA1 2010, p.to 25, livello di qualifica 4: fr. 5046.--; riportati su

41,6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 9/2011] = fr. 5'247.-- moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a] = fr. 62'974.--; pari a fr. 64'111.--

nel 2012, dopo gli aggiornamenti del +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012,

cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di

statistica), anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, comunque procedere ad

un confronto tra tale reddito da valido e quello da invalido statistico

riferito ad una professione semplice e ripetitiva, si giungerebbe comunque allo

stesso risultato (conferma del diritto ad un quarto di rendita).

Considerando in effetti i dati salariali

forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e

relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4)

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp.

47ss.), l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'901.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9/2011), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per

l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12 [ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a]).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare in +1% per il 2011

e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo

di fr. 61'776.15 e, per il 2012, un reddito di fr. 62'270.36.

Tenendo

poi conto della residua capacità lavorativa del 60% e ammettendo una riduzione

del reddito per circostanze personali del 15% (per la necessità di svolgere

solo attività leggere e per “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”

quali tasso d’occupazione ridotto e potenziale difficoltà per cambiamento di

professione nonché limitazioni da osservare), come statuito in sede di

decisione di concessione della prestazione del 4 dicembre 2008 (doc. AI 33) e dalla

cui percentuale non vi è motivo di distanziarsi tenuto conto anche del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), il reddito ipotetico da invalido dell’insorgente ammonta,

quindi, a fr. 31'757.90.

Ora,

dal raffronto tra il citato, controverso reddito da valido di fr. 52’700.-- ed

il reddito ipotetico da invalido di fr. 31'757.90.- risulta un tasso

d’invalidità del 39.75%, arrotondato

al 40% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 p. 41) (52’700- 31'757.90 x 100 : 52’700), che conferisce

il diritto ad un quarto di rendita.

2.10

In

conclusione, visto quanto sopra, la soppressione del

quarto di rendita a titolo di revisione ai sensi dell’art. 17 LAI è ingiustificata.

Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’insorgente ha

diritto al quarto di rendita anche dopo il 1° maggio 2014 (il primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione del 14 marzo 2014, cfr. art.

88bis cpv. 2 lett. a OAVS). Il ricorso va pertanto accolto.

Vincente

in causa il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di giustizia di fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione del 14 marzo 2014 è annullata.

§§ È

ripristinato, a decorrere dal 1° maggio 2014, il diritto al quarto di rendita

di invalidità precedentemente riconosciuto.

2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr.

500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre al

ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti